Polizia, rideterminazione pensione con assegno di funzione

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Polizia, rideterminazione pensione con assegno di funzione
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CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE SICILIANA
Giudice Unico delle
Pensioni
Sentenza n. 1549
del 20 aprile 2011
Polizia, rideterminazione “pensione” nella base pensionabile
dell'assegno di funzione
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE SICILIANA
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Un Ispettore della Polizia di Stato, presentava Istanza al fine di vedersi corrisposto il diritto alla
rideterminazione della pensione con il computo nella base pensionabile dell’assegno di funzione,
con la maggiorazione del 18% ai sensi dell’Art. 53 del D.P.R. 1092/73. Visto il rigetto della richiesta,
il ricorrente presentava Ricorso alla Corte dei Conti competente per territorio (Sicilia) che con
Sentenza depositata il 20 Aprile 2001, lo respingeva, in quanto infondato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Igina Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 1549/2011
nel giudizio di pensione, iscritto al n.47320 del registro di segreteria, depositato in data 4 aprile 2007,
ad istanza di ______________________, costituitosi personalmente;
nei confronti di
MINISTERO DELL’INTERNO;
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
Presente il ricorrente alla pubblica udienza del 13.4.2011;
FATTO
Con il ricorso all’odierno esame, il sig. _________________, ispettore superiore S.U.P.S. del Corpo di Polizia di
Stato, chiedeva l’accertamento giudiziale del diritto alla rideterminazione della pensione con il computo nella base
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dell'assegno di funzione
pensionabile dell’assegno funzionale previsto dall’art. 6 del DL 21.9.1987 n. 387, convertito in L 20.11.1987, n.
472, con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell’art. 53 del DPR n.1092/1973.
A fondamento della pretesa spettanza del beneficio della maggiorazione del 18% il ricorrente adduceva
l’inglobamento dell’assegno di funzione nella retribuzione individuale di anzianità (c.d. «RIA») cioè in una delle
componenti dello stipendio.
In data 16/8/2007, si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che la
maggiorazione del 18% dell’assegno funzionale era da ritenersi preclusa, per un verso, dal disposto dell’art. 16
della legge 177/1976 e, per altro verso, dalla natura non stipendiale dell’assegno in parola.
DIRITTO
1. Il giudizio è finalizzato a verificare se l’assegno funzionale previsto dall’art. 6 del DL 21.9.1987 n. 387, convertito
in L 20.11.1987, n. 472 è un emolumento computabile nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%, ai
sensi dell’art. 53 del DPR 1092/1973.
2. L’art. 53 del DPR 29/12/1973, n. 1092, come modificato L’art. 16 della L. 29/4/1976, n. 177, prevede che «Ai fini
della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare (…) la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati,
integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre
1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n.
628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei
militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa
disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile».
L’art. 1, comma 9, del DL 16.9.1987, n. 379, convertito in L. 14.11.1987, n. 468, dispone che «1. Al personale
appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi
corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , è attribuito, al
compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno
funzionale pensionabile di L. 800.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.100.000 al compimento di
ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.
2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e
gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al compimento di
diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, è attribuito un assegno
funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde. Detto importo è elevato a lire 1.800.000 al compimento di
ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.
3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e ai gradi
corrispondenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in
servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento
del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia è
attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure (…)
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4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale
di anzianità. Gli stessi benefìci non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi
ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e non competono al personale con qualifiche
dirigenziali e gradi corrispondenti.
5. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare
previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di
riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo».
Ebbene, l'art. 53 del DPR 1092/1973 ha introdotto, accanto alla maggiorazione del 18% della base pensionabile,
un limite alla possibilità di considerare ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del
personale militare assegni o indennità, anche se pensionabili, diversi da quelli espressamente contemplati: ciò è
consentito solo se la disposizione di legge che riguarda l’assegno o l’indennità ne preveda espressamente la
valutazione nella base pensionabile.
Quest'ultima previsione, impone all'interprete di accertare, ogni qual volta si trovi a stabilire se un assegno od
indennità possa includersi nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione del 18%, se essi abbiano
ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche la connotazione, espressamente dichiarata,
di componenti della base pensionabile.
Il legislatore, in altri termini, ha introdotto una previsione annoverabile nella categoria delle norme con forza
passiva rafforzata cioè di quelle norme che al fine di attuare i principi costituenti l’essenza stessa dell’intervento
normativo, recano specifiche previsioni in ordine alle modalità di modifica o integrazione del contenuto della
disciplina dalle medesime introdotta.
Similmente, l’art. 53 sopra indicato ha previsto che le eventuali successive dilatazioni della base pensionabile del
personale militare mediante l’inglobamento di assegni o indennità avvenissero solo in presenza di un’esplicita
previsione legislativa che qualificasse detti emolumenti aventi i caratteri della quiescibilità come suscettibili della
maggiorazione del 18%.
La previsione esplicita di inclusione nella base pensionabile di un assegno o indennità, dunque, costituisce una
condizione ineludibile la cui presenza o assenza discrimina in modo certo tra l’inclusione ovvero l’esclusione nella
base pensionabile dell'assegno, indennità o altro emolumento retributivo comunque denominato.
Posto che una simile disposizione non è rinvenibile, deve escludersi la computabilità ai fini della maggiorazione
del 18% dell’assegno funzionale.
A non dissimile conclusione deve pervenirsi anche ove si affronti la questione della maggiorazione del 18% da un
altro e più radicale punto di vista, e cioè partendo dall’asserita natura stipendiale dell'assegno medesimo.
L’argomento ha come suo snodo centrale l’asserita assimilabilità dell’assegno funzionale alla R.I.A. (retribuzione
individuale di anzianità), argomentata sia sul dato letterale della disposizione concernente l'assegno, sia sulla
similarità della funzione che assolvono i due emolumenti.
Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'espressione utilizzata dall'art. dall’art. 6, comma 4 del DL 21.9.1987 n. 387:
tale disposizione prevede, infatti, che l'assegno funzionale «si aggiung(e) alla retribuzione individuale di
anzianità».
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Il fatto che l'assegno funzionale si aggiunge alla RIA, emolumento che ha indubbiamente natura di stipendio e,
come tale, concorre a determinare la base pensionabile, potrebbe indurre a ritenere che l’assegno è assorbito
nella R.I.A. e di questa ne deve seguire le sorti anche in punto di maggiorazione del 18%.
L'argomento, suggestivo in base ad un approccio puramente lessicale, non regge però ad un esame più
approfondito della disposizione.
Ed invero, mentre è certa la natura stipendiale della R.I.A., tale non può considerarsi l'assegno funzionale.
La retribuzione individuale di anzianità rappresenta la somma delle classi e scatti maturati fino al 31.12.1986 sullo
stipendio del livello retributivo di appartenenza del dipendente, istituito dalla l. 312/1980, e strutturato per classi ed
aumenti periodici biennali (art. 24).
Essa, dunque, pur configurata come elemento separato dallo stipendio, costituisce un elemento fisso e generale
per tutti i dipendenti inclusi nella corrispondente qualifica funzionale (differenziando nell’ambito dell’unitaria
qualifica funzionale, la posizione economica di ciascuno in ragione dell’anzianità di servizio posseduta alla data
sopra indicata), ne conserva la originaria natura (così anche Sez. controllo 13.11.1996, n. 146), e può quindi
essere pacificamente inclusa nella base pensionabile di cui al citato art. 53, novellato dall'art. 16 della l. 177/1976,
in forza del suo primo comma, che pone come elemento costitutivo della base pensionabile in primo luogo proprio
lo stipendio.
L'assegno funzionale, invece, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio, pur rientrando
nella nozione, latamente intesa, di retribuzione, avendo anch’esso funzione corrispettiva della prestazione
lavorativa nella sua dimensione qualitativa, presupponendo una determinata anzianità di servizio e un
conseguente incremento della professionalità del dipendente.
Aspetto questo che in qualche modo l'assimila alla retribuzione individuale dell'anzianità, che segnava appunto lo
sviluppo orizzontale del livello stipendiale di appartenenza in relazione alla anzianità di servizio.
Ma tale similarità di funzione non appare sufficiente a giustificarne la parificazione anche ai fini dell’attribuzione del
beneficio della maggiorazione: quell’assegno, infatti, non assurge a componente dello stipendio, inteso nel senso
sopra specificato di stipendio tabellare connesso al livello di appartenenza.
Da ciò consegue che l'espressione “si aggiunge ”, usata dal legislatore, deve essere intesa nel senso di cumulo e
non di assorbimento, poiché l'assegno funzionale, simile alla R.I.A. per la finalità di valorizzare l’anzianità di
servizio, e per la sua natura latamente retributiva, ne rimane distinto, rivestendo il carattere di assegno accessorio
e non di stipendio.
L'assegno funzionale, quindi, non s’incorpora nella RIA, ma ad essa si giustappone per ricevere, a fini determinati,
un pari trattamento (nella specie entrambi sono computati in sede di liquidazione della pensione, ancorché solo la
R.I.A. faccia poi parte della base pensionabile su cui si applica la maggiorazione del 18%).
L'assimilazione, insomma, vale solo nei limiti in cui il legislatore la consente, permanendo la distinzione per tutti gli
altri profili, nel caso in esame per la maggiorazione del 18% di cui all'art. 53 t.u. 1092/1973, come novellato
dall'art. 16 della l. 177/1976, applicabile alla R.I.A. in quanto emolumento stipendiale e non applicabile all'assegno
funzionale in quanto emolumento retributivo ma non stipendiale.
A conferma della ritenuta inapplicabilità della maggiorazione del 18 all’assegno funzionale, vi è poi il qualificato
orientamento interpretativo manifestato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nell’esercizio della funzione
nomofilattica ad esse devoluta dall'ordinamento
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Con sentenza n. 9/QM/2006 del 29.9.2006, le Sezioni Riunite hanno risolto la questione di massima ad esse
devoluta nel senso che «L'assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1
comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonchè l'analogo
assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n.
387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi
nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art.
53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177.
Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all'espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianità” utilizzata dal legislatore nell'istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forze
armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura
giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione
individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare
assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari».
In definitiva, dunque, è da rigettare la domanda proposta nel ricorso.
2. Atteso che l’amministrazione non ha documentato spese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13.4.2011.
IL GIUDICE
F.to Igina Maio
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 20 aprile 2011
Il funzionario amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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