Separazione dei beni del defunto da quelli dell`erede (Capo VI
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Separazione dei beni del defunto da quelli dell`erede (Capo VI
Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (Capo VI -Libro II C.C. Artt. 512 – 518) Avv. Roberto Bancheri - 4 febbraio 2009 Sommario Premessa............................................................................................................................................... 1 ART. 513 C.C. SEPARAZIONE CONTRO I LEGATARI DI SPECIE .............................................. 2 ART. 514 C.C. RAPPORTI TRA CREDITORI SEPARATISTI E NON SEPARATISTI ................... 3 ART. 515 C.C. CESSAZIONE DELLA SEPARAZIONE................................................................... 4 ART. 516 TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA SEPARAZIONE. ......................... 4 ART. 517 C.C. SEPARAZIONE RIGUARDO AI BENI MOBILI ..................................................... 4 ART. 518 C.C. SEPARAZIONE RIGUARDO AGLI IMMOBILI ..................................................... 5 Premessa L'istituto della separazione dei beni mira ad impedire che la morte costituisca per i creditori del defunto un evento pregiudizievole ed, infatti, attraverso di esso viene tutelato l'interesse dei creditori del de cuius e dei legatari a non subire il concorso con i creditori dell'erede, attribuendo ad essi preferenza assoluta. In dottrina si è soliti affermare che l'istituto, attuandosi su beni specifici e non sul patrimonio ereditario complessivamente considerato, non valga a creare sfere patrimoniali distinte ed autonome. “La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è istituto posto a tutela dei creditori del primo, atteso che persegue lo scopo di assicurare il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Lo stesso deve essere tenuto distinto dalla accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, tenuto presente che sebbene i creditori del defunto ricevano dalla accettazione beneficiata dell'eredità un vantaggio analogo a quello conseguente alla separazione dei beni i due istituti si differenziano nettamente sia con riferimento ai soggetti che possono farvi ricorso, sia per quanto riguarda i termini, le condizioni, le modalità e la configurazione dei corrispondenti esercizi. Con riferimento all'attuazione, inoltre, la separazione dei beni ereditari fa nascere un diritto reale di garanzia molto vicino a quello dell'ipoteca, in favore dei creditori del defunto. Diversamente, l'accettazione con beneficio di inventario persegue il diverso effetto di consentire all'erede beneficiato, cui l'istituto si rivolge, di non essere tenuto al pagamento dei beni ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui 1 pervenuti” (si veda fra le tante Cass. civ., Sez. III, 23/02/2004, n.3546). La Separazione dei beni può concorrere con l'accettazione beneficiata dell'eredità e ove si verifichi un contrasto, prevalgono le regole della procedura del beneficio di inventario. Con l'accettazione beneficiata l'erede evita le conseguenze di una damnosa hereditas che lo costringerebbe ad onorare i debiti del defunto anche con il suo patrimonio; potrebbe, per contro, verificarsi la situazione opposta, ossia il patrimonio del defunto potrebbe essere è in attivo, mentre quello dell'erede in passivo. Detta eventualità danneggia principalmente i creditori e i legatari del de cuius, che, in seguito alla accettazione dell'eredità non beneficiata, dovranno concorrere con i creditori dell'erede. Poiché i creditori (e gli eventuali legatari) non possono costringere l'erede ad accettare con beneficio d'inventario, l'unica strada a loro disposizione sarà la richiesta di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. L'istituto, infatti, consente di acquistare ai creditori ed ai legatari del de cuius un titolo di preferenza sui beni del suo patrimonio rispetto ai creditori dell'erede, ex art. 512 c.c. (OGGETTO DELLA SEPARAZIONE) La separazione, quindi, non produce gli stessi effetti della accettazione beneficiata, non separa i due patrimoni, ma fa preferire il creditore separatista rispetto ai creditori dell'erede. L'ultimo comma dell'art. 512, afferma, infatti, che la separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede, cosa che non sarebbe stata possibile se vi fosse stata separazione dei patrimoni, in quanto l'erede che ha accettato senza beneficio di inventario rimane sempre tenuto a pagare, anche con i propri beni i debiti del defunto. I creditori ( e i legatari) del de cuius, quindi, hanno la facoltà di esercitare la separazione, ma non per questo sono obbligati ad effettuarla tutti insieme; può accadere, infatti, che alcuni di loro effettuino la separazione, mentre altri ritengano più opportuno non procedere in tal senso. Oggetto della Separazione può essere, pertanto, qualsiasi bene o diritto facente parte del patrimonio ereditario che non si sia estinto per effetto della morte del de cuius. Si ritiene, inoltre, siano suscettibili di Separazione anche i diritti di credito del defunto verso l'erede che abbia accettato puramente e semplicemente ed i diritti limitati su beni reali che il de cuius aveva su di un bene dell'erede o la nuda proprietà che egli aveva su beni oggetto di diritto reale limitato. E' da ritenersi, infine, ammissibile la separazione relativamente a beni acquistati dal defunto sotto condizione sospensiva o alienati dal defunto sotto condizione risolutiva. ART. 513 C.C. SEPARAZIONE CONTRO I LEGATARI DI SPECIE I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie, sul presupposto che i beni oggetto del legato di specie non cadono nella comunione ereditaria, venendo automaticamente acquisiti, per effetto dell'apertura della successione, al legatario designato, ex art. 649 c.2. c.c. La norma, in sostanza, rende inefficace nei 2 confronti dei creditori del defunto l'atto di liberalità compiuto dal testatore. Si noti come la dottrina sia solita ritenere che detto diritto spetti unicamente ai creditori ereditari e non, invece, ai legatari. Dalla lettura della norma e dal fine diretto ad impedire che il creditore subisca un pregiudizio dall'atto di disposizione del testatore, si deduce che i creditori possono far separare i beni oggetto di legato di specie solo in quanto presumono di non potersi soddisfare sui beni ereditari veri e propri. Il legatario di specie qualora la separazione non appaia necessaria o qualora non siano stati separati i restanti beni ereditari può proporre opposizione. ART. 514 C.C. RAPPORTI TRA CREDITORI SEPARATISTI E NON SEPARATISTI L'art. 514 c.c. espressamente esclude che la separazione effettuata da uno dei creditori giovi anche agli altri, stabilendo al primo comma che la separazione giova solo ai creditori che l'hanno chiesta, prevedendo, in ogni caso, l'eventualità che non tutti i creditori chiedano la separazione, e distinguendo, pertanto due ipotesi : 1. i beni del de cuius erano sufficienti a soddisfare le ragioni di tutti creditori: i i creditori separatisti si soddisferanno per intero sui beni del defunto per l'intera quota del loro credito, mentre gli altri creditori del de cuius non potranno evitare il concorso con i creditori dell'erede, pur essendo la quota del patrimonio non separata sufficiente a soddisfarli; 2. i beni del cuius non sono sufficienti a soddisfare le ragioni di tutti i creditori: vi sarà concorso tra creditori separatisti e non separatisti sul patrimonio del defunto. Nella seconda ipotesi, pur concorrendo il il creditore separatista con gli altri creditori del de cuius, costui risulta, comunque, tutelato, come facilmente dimostrabile dall'assunto di cui infra : 1. il patrimonio del defunto non è sufficiente a soddisfare tutti i suoi creditori; 2. i vari creditori potranno ottenere solo una quota del loro credito e non l'intero; 3. stabilite le quote ( es. 20 per ogni creditore a fronte di un credito di 30) il creditore separatista si soddisferà sulla parte del beni del defunto da lui separata; 4. il residuo ( 10 nel ns. esempio) della parte separata che eccede la quota (di 20 ) del creditore che ha ottenuto la separazione andrà diviso tra gli altri creditori non separatisti senza che i creditori dell'erede possano intaccarla poiché oggetto della separazione; 5. i creditori dell'erede e non separatisti concorreranno con la residua parte del patrimonio non separata e con il patrimonio dell'erede insieme al creditore separatista per il residuo del suo credito. 6. se, però, sui beni separati preesistevano cause di prelazione (come un'ipoteca) prevarrà il creditore già garantito (nel nostro esempio il creditore ipotecario). 3 ART. 515 C.C. CESSAZIONE DELLA SEPARAZIONE L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato. L'impedimento o la cessazione della separazione si verificano, oltre che a seguito dell'adempimento, anche per effetto di qualsiasi altro modo di estinzione del diritto dei creditori e dei legatari. Efficacia impeditiva viene solitamente riconosciuta anche alla rinunzia del creditorie ereditario o del legatario al diritto stesso di separare, purchè detta rinuncia intervenga dopo l'apertura della successione. Si segnala, infine, come la separazione cessi per per rinunzia del creditore o del legatario, nonché per fallimento del defunto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 legge fall., in quanto per l'intervenuto fallimento tutti i creditori acquisiscono il diritto a concorrere paritariamente alla ripartizione dell'attivo, salvo le cause legittime di prelazione. ART. 516 TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA SEPARAZIONE. La Separazione deve essere esercitata entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione . Termine posto per l'esplicazione di un potere giuridico e non per l'esercizio di un diritto e , pertanto, stabilito a pena di decadenza e non di prescrizione, il quale non dovrebbe, per costante opinione giurisprudenziale, essere soggetto né ad interruzione, né a sospensione. (“Il termine di tre mesi, di decadenza, giacché volto al conseguimento di un beneficio, per l'esercizio dell'azione di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, decorre dalla data della apertura della successione, come si ricava dalla stessa lettera dell'articolo 516 del c.c. e non dalla data dell'iscrizione ipotecaria” Cass. civ., Sez. III, 23/02/2004, n.3546). “Il termine per richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, a norma dell'art. 516 c.c. , è un termine di decadenza - e come tale di natura perentoria - della durala di tre mesi, che inizia a decorrere dal momento dell'apertura della successione, e non dal momento della conoscenza della morte del de cuius, ne tanto meno dal momento dell'iscrizione del credito o del legato al competente ufficio delle ipoteche” (adempimento necessario, ai sensi dell'art. 518 c.c. , per esercitare il diritto alla separazione riguardo agli immobili e agli altri beni suscettibili di iscrizione ipotecaria). Cass. civ., Sez. III, 23/02/2004, n.3546 ART. 517 C.C. SEPARAZIONE RIGUARDO AI BENI MOBILI Nella separazione mobiliare, per unanime dottrina, si suole far rientrare i diritti d'autore e d'inventore, i crediti ed il prezzo non ancora pagato dei mobili alienati dall'erede. 4 Detto diritto si esercita mediante domanda giudiziale da presentarsi con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, ove ancora non compiuto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi. Nel procedimento il giudice si limita a compiere un sommario controllo sulla legittimazione del ricorrente ed il Tribunale provvede con decreto, senza necessità di ascoltare l'erede o altri, pur, potendo qualunque interessato, venutone a conoscenza, impugnare il provvedimenti con i mezzi ordinari di gravame. Il Tribunale ordina l'inventario se non ancora compiuto e detta le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni ereditari. La dottrina è, comunque, unanime nel ritenere che ove il ricorrente abbia provveduto ad indicare dettagliatamente i cespiti determinati, si può fare a meno dell'inventario, in quanto esso serve solo a consentire al separatista l'individuazione dei beni atti a garantirne le ragioni. Il tribunale può indicare le modalità che ritiene idonee alla conservazione dei beni separati e può disporre lo spossessamento dei beni a favore del creditore separatista o nelle mani di un custode. Per contro, i creditori potrebbero, in ogni caso, pretendere l'apposizione dei sigilli anche prima della separazione. Giova ricordare, infine, che nel caso in cui l'erede o il legatario compiano atti dispositivi dei beni ereditari, al separazione non è più possibile con riguardo a detti beni, ma al fine di salvaguardare la posizione del soggetto interessato alla separazione il legislatore gli ha attribuito un diritto di surrogazione reale sul prezzo non ancora riscosso del bene mobile alienato. Detto questo si significa come, tuttavia, parte della dottrina ritenga applicabile ART. 518 C.C. SEPARAZIONE RIGUARDO AGLI IMMOBILI Detto diritto si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione , per la quale non è necessario esibire il titolo, si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se conosciuto e dichiarando che l'iscrizione viene presa a titolo di separazione dei beni. In particolare, le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni e iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori. In sostanza, il richiedente dovrà presentare la nota (in supporto cartaceo e su dischetto, così come previsto in relazione alle note informatizzate), contenente quanto prescritto dall'art. 2839 ed, in particolare, l'importo per il quale è domandata la separazione. Si badi bene che, se il credito non è determinato nell'esatto ammontare la somma viene fissata dal conservatore a sua discrezione e se l'iscrizione dovesse essere domandata per una somma eccessiva, l'erede o il curatore dell'eredità giacente potranno domandare la riduzione. Per contro, diversamente d quanto dispone l'art. 2829 in materia di ipoteca, l'iscrizione è fatta sia contro il defunto, sia contro l'erede, se conosciuto, quantunque non sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità. 5 6