La corretta gestione ai fini della tutela ambientale

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La corretta gestione ai fini della tutela ambientale
PROCESSI E SISTEMI
SERBATOI INTERRATI
L’
inquinamento sempre più diffuso delle matrici
ambientali da parte di idrocarburi e IPA è
causato, sempre più spesso, da serbatoi interrati,
soprattutto da quelli più datati, quindi corrosi e capaci
di disperdere i liquidi stoccati al loro interno. Sebbene
non esista una legislazione nazionale in materia di
gestione dei serbatoi interrati, i regolamenti d’igiene
locale comunali – o in assenza di questi, regionali (RTIL)
– e le linee guida a cura delle diverse ARPA,
rappresentano delle valide specifiche per la gestione di
questi manufatti, in termini di installazione,
manutenzione e dismissione. Il fine è quello,
ovviamente, della salvaguardia ambientale e della
prevenzione della contaminazione delle matrici
ambientali (suolo e acqua), ma anche quello di evitare
costi e sanzioni per il proprietario/gestore dell’area
contaminata.
di Damiano Romeo, amministratore Romeo Safety Italia Srl e
Claudia Romeo, area ambiente Romeo Safety Italia Srl
SERBAT
INTER
La corretta gestione
ai fini della tutela ambientale
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SERBATOI INTERRATI
Con il termine “serbatoio interrato”
si indica «un contenitore di stoccaggio di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la totalità della
superficie esterna. Sono esclusi da tale definizione i manufatti realizzati in
opera, quali ad esempio le vasche in
calcestruzzo armato» (riferimento: linee guida sui serbatoi interrati, a cura di ARPA Lombardia, marzo 2013).
Si capisce bene come la definizione
sopra proposta includa tutti i depositi posti non completamente al di
sotto del piano campagna che non
abbiano la superficie esterna visivamente ispezionabile.
Nel territorio italiano, i serbatoi interrati sono diffusi da molti anni,
motivo per il quale alle volte, in
condizioni di cattiva gestione degli
stessi, non si ha più reminiscenza, o
non si è proprio a conoscenza, della
loro presenza, emergendo solo al
momento delle demolizioni delle
strutture, per esempio di palazzi o
di stabilimenti produttivi.
OI
RATI
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Il mancato censimento (e di conseguenza manutenzione) dei serbatoi,
può dar luogo alla corrosione della
superficie dei serbatoi da parte dei
liquidi stoccati e alla conseguente
dispersione degli stessi, provocando l’inquinamento delle matrici ambientali circostanti.
I materiali stoccati nei serbatoi interrati sono prevalentemente sostanze allo stato liquido (per lo più
oli minerali combustibili) destinate
a uso commerciale o per produzioni
industriali, ma anche per uso civile
(riscaldamento o altro), il più delle
volte infiammabili, tossiche e cancerogene per l’uomo nonché molto
inquinanti per l’ambiente.
Risulta chiaro, quindi, come la regolamentazione, la gestione e post-gestione di questi manufatti risulti non
semplice e, sicuramente, debba garantire la tutela della salute dell’uomo
e anche dell’ambiente circostante.
Il quadro normativo nazionale
In termini legislativi, a oggi non esiste una normativa nazionale che
regolamenti i serbatoi interrati in
materia di gestione e salvaguardia
delle matrici ambientali. Il D.M. 24
maggio 1999, n. 246 «Regolamento
recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi
interrati», ha costituito, fino al 19
luglio 2001, la disposizione legislativa nazionale di riferimento in materia di serbatoi interrati, che conteneva le specifiche relative alla realizzazione,
all’installazione
e
all’utilizzo dei serbatoi ai fini della
salvaguardia dell’ambiente e della
prevenzione dall’inquinamento delle matrici ambientali (suolo, acque
superficiali e sotterranee), potenzialmente causato dal rilascio delle
sostanze stoccate all’interno nei
serbatoi.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 settembre 2001, n. 266 su
ricorso della Provincia autonoma di
Trento, ha annullato il decreto ministeriale sopra citato, dichiarando
che non spettava allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il
decreto stesso.
Successivamente, con la legge 31
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luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in
materia ambientale», è stato stabilito che il Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio dovesse
definire, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione,
l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque
superficiali e sotterranee e che dovesse, altresì, stabilire i termini
massimi entro i quali far avvenire le
operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti
nonché la definizione delle procedure di dismissione e messa in sicu-
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rezza dei serbatoi nel rispetto della
normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
Nonostante le premesse, a oggi
non risulta ancora essere stata
emanata alcuna legge nazionale in
materia di gestione ambientale dei
serbatoi interrati.
Ciò determina una situazione territoriale disomogenea sull’intero territorio nazionale, ma anche su
quello regionale e, addirittura, comunale.
Va aggiunto, infine, che il tema dei
serbatoi interrati è inquadrato anche negli ambiti regolamentati a li-
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Serbatoio pervenuto in fase di demolizione
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Serbatoio pervenuto in area esterna
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Struttura in fase di demolizione
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Serbatoio in acciao pervenuto durante una
demolizione
vello nazionale in materia di:
l stoccaggio di sostanze pericolose;
l deposito e smaltimento dei rifiuti;
l bonifiche ambientali.
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Inquinamento da serbatoi interrati
In caso di rilascio accidentale delle
sostanze stoccate all’interno dei
serbatoi interrati, per esempio di
oli minerali (combustibili, lubrificanti ecc.), questi manufatti possono essere causa d’inquinamento
delle matrici ambientali da idrocarburi (a catena lunga o corta) e IPA,
nonché un reale pericolo per la salute umana.
Gli idrocarburi sono composti chimici organici contenenti carbonio
(C) e Idrogeno (H). Il loro comportamento nel sottosuolo è di difficile
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valutazione in quanto i meccanismi
di trasporto e di trasformazione di
questi composti (evaporazione,
condensazione, diffusione, avvezione, dispersione, solubilità in acqua,
scambio cationico, adsorbimento e
desorbimento,
biodegradazione)
variano in funzione delle condizioni ambientali sito-specifiche e anche del tipo di idrocarburi. Il percorso di questi composti allo stato
liquido nel sottosuolo può includere molteplici meccanismi concomitanti:
l l’evaporazione delle componenti
leggere;
diffusione in fase gassosa attraverso gli interstizi;
l la
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Terreno contaminato da liquido stoccato in
un serbatoio interrato
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Liquido disperso da un serbatoio
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Serbatoio interrato
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Serbatoio posto al di sotto di una fondazione
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l l’adsorbimento nel terreno;
l la biodegradazione da parte
Tabella 1
di mi-
crorganismi;
l il galleggiamento in acque sotterra-
nee dovuto alla scarsa solubilità di
questi composti.
Gli IPA, idrocarburi costituiti da
anelli uniti tra loro attraverso una
coppia di atomi di carbonio, sono
anch’essi composti poco solubili in
acqua che tendono a rimanere adsorbiti nel terreno, per cui il loro
destino è controllato dal trasporto
solido. Come per gli idrocarburi, anche per gli IPA la volatilità dei composti è inversamente proporzionale
al peso molecolare.
La verifica del rispetto dei limiti
normativi in relazione alla destinazione d’uso di un’area (commerciale/industriale o residenziale) avviene sempre mediante campionamenti e analisi delle matrici
ambientali in esame (suolo, sottosuolo, acqua), anche se, in situazioni di grave inquinamento, c’è evidenza visiva e, soprattutto, olfattiva
di idrocarburi.
I limiti da tenere in considerazione,
per la verifica del rispetto normativo in relazione alla destinazione
d’uso di un sito, sono le concentrazioni soglia di contaminazione, note anche come CSC, riportate nelle
colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5, Parte IV, Titolo V, D.Lgs. n.
152/2006.
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SET ANALITICO IN CASO DI DISPERSIONE
DI OLI MINERALI
Idrocarburi
C < 12 (C indica il numero di
atomi di Carbonio)
C > 12 (C indica il numero di
atomi di Carbonio)
IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)
In merito agli obblighi del proprietario o del gestore dell’area in esame che riscontri una contaminazione ambientale (si veda anche lo
schema 1), secondo quanto stabilito dal Titolo V del D.Lgs. n.
152/2006, più precisamente dagli
artt. 242, 245 e 304, «il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il
superamento o il pericolo concreto
e attuale del superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) deve prima dare comunicazione alla Regione, alla
Provincia e al Comune territorialmente competenti e poi attuare
entro 24 ore le misure necessarie
di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza a proprie spese
nel sito in oggetto». Nei successivi
trenta giorni, il proprietario o il gestore presenta alle predette ammi-
nistrazioni, nonché alla regione territorialmente competente, il piano
di caratterizzazione con i requisiti di
cui all’Allegato 2 alla Parte IV del
D.Lgs. n. 152/2006.
Lombardia: le nuove linee guida
sui serbatoi interrati
Nella regione Lombardia i riferimenti
normativi in vigore in materia di realizzazione, conduzione e gestione dei
serbatoi interrati sono i regolamenti
di igiene locali comunali (RIL) e, in
mancanza di questi, il regolamento
tipo di igiene locale (RTIL).
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Campionamento del terreno per analisi
chimica
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Cassetta con terreno da campionare
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SERBATOI INTERRATI
Schema 1
Inoltre, nel marzo 2013, sono state
emanate le nuove «Linee guida sui
serbatoi interrati» a cura di Arpa
Lombardia (versione di aggiornamento dell’edizione del 2004) con l’obiettivo di omogeneizzare la trattazione
dei serbatoi interrati sull’intero territorio regionale e al fine di tutelare
maggiormente l’ambiente da fenomeni d’inquinamento.
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Le linee guida in oggetto individuano
le specifiche di costruzione/installazione dei nuovi serbatoi e, allo stesso
modo, individuano le procedure di
controllo sui serbatoi in esercizio e su
quelli da dismettere, in modo da ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle matrici ambientali.
A livello tanto nazionale quanto regionale, l’ampio settore dei serbatoi è regolamentato anche da tutte le disposizioni legislative regionali specifiche,
in riferimento alle differenti tipologie
e modalità di utilizzo di questi manufatti. A questo proposito si ricorda la
D.G.R.L. 23 gennaio 2004, n. 16103,
contenente indicazioni in merito alle
caratteristiche dei serbatoi di stoccaggio di composti organici volatili (COV)
e composti inorganici volatili (CIV).
Inoltre, per quanto concerne la normativa e le indicazioni tecniche in
merito allo stoccaggio di oli minerali,
la legge nazionale n. 239/2004, stabilisce che spettano alle regioni le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione
di oli minerali.
Per i serbatoi di nuova installazione,
le linee guida di Arpa Lombardia suggeriscono che essi siano realizzati a
parete doppia o singola con sistema
di monitoraggio in continuo delle
perdite in entrambi i casi in modo da
avere un controllo in tempo reale del
manufatto. Sono valide le seguenti
scelte costruttive nel caso di serbatoi
interrati a doppia parete:
l possibilità di pareti entrambe metalliche, con quella esterna in materiale anticorrosivo;
l parete interna metallica ed esterna
in altro materiale non metallico,
purché idoneo a garantire la tenuta
dell’intercapedine tra le pareti;
l pareti entrambe in materiali non
metallici, purché siano resistenti alle sollecitazioni metalliche e alle
corrosioni;
l parete interna in materiale non
metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosivo.
Nel caso di parete singola, essa deve
essere necessariamente in materiale
metallico o plastico all’interno di una
cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite.
Oltre a quanto già specificato, i serbatoi interrati di nuova installazione
dovranno essere dotati anche di dispositivi in grado di contenere e prevenire eventuali perdite, come, per
Schema 1
Obblighi del gestore/proprietario in caso di
superamento delle CSC (artt. 242, 245 e 304,
D.Lgs. n. 152/2006)
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Particolare serbatoio interrato
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Serbatoio
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SERBATOI INTERRATI
Schema 2
Serbatoi di nuova installazione (a doppia
parete e singola)
esempio:
l incamiciature per le tubazioni interrate con sistemi di drenaggio
per recupero delle perdite in pozzetto impermeabile;
l dispositivi di sovrappieno del liquido per interrompere automaticamente il flusso all’interno del serbatoio;
l pozzetto di alloggiamento impermeabile del boccaporto di carico.
Per i serbatoi già esistenti, quindi in
esercizio, è fondamentale verificare
l’idoneità strutturale; in caso contrario, è previsto un intervento immediato di dismissione del serbatoio interrato. Non meno importante risulta
la verifica delle perdite del liquido
stoccato mediante le prove di tenuta.
La frequenza di queste prove varia da
comune a comune e, allo stesso tempo, da regione a regione. Nello specifico, dalle linee guida in esame si
evince che la frequenza delle prove
di tenuta possa essere funzione dell’età del serbatoio in esame, ovvero:
l frequenza annuale per serbatoi di
età superiore a 30 anni;
l frequenza biennale per serbatoi di
età compresa tra 15 e 30 anni;
l frequenza triennale a partire dal
quinto anno di risanamento.
Al di là delle prove di tenuta, i serbatoi per i quali sia verificata l’idoneità
strutturale, possono essere sottoposti
Schema 2
anche a interventi di risanamento, ovvero a interventi in grado di aumentarne il livello di sicurezza ambientale,
che possono essere riassunti in:
l rivestimenti anticorrosione sulle
pareti interne del serbatoio in materiale compatibile con il liquido
stoccato;
l installazione di un sistema di prote-
Tabella 2
FREQUENZA DELLE PROVE DI TENUTA
Età del serbatoio
Condizione
Superiore a 30 anni
o età sconosciuta
Non
risanato
Non
risanato
Compresa tra 15 e 30
Frequenza delle
prove di tenuta
Annuale
Biennale
A partire dal 5° anno
Risanato
Triennale
di risanamento
(da Linee Guida sui Serbatoi interrati a cura di ARPA Lombardia,
marzo 2013)
54
zione catodica;
di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
l inserimento all’interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido
contenuto.
Non solo per le nuove installazioni e i
serbatoi già in esercizio, ma anche in
caso di dismissione di tali manufatti,
le linee guida già citate specificano
tutte le fasi operative da seguire in
modo da prevenire e ridurre l’inquinamento delle matrici ambientali.
In caso di ritrovamento di un serbatoio interrato (per esempio all’interno
di aree soggette a riqualificazione con
demolizione), oppure nel caso di messa fuori uso di un serbatoio, in termini
operativi si procede come segue:
l effettuazione delle prove “Gas
Free” per valutare il rischio esplosività all’interno del serbatoio;
l verifica dell’integrità del serbatoio
mediante prove di tenuta;
l realizzazione
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Schema 3
Schema 3
Serbatoi in esercizio (da Linee guida sui serbatoi
interrati - Arpa Lombardia Marzo 2013)
l bonifica
e pulizia interna del serbatoio;
l rimozione fisica del manufatto e
smaltimento.
Oltre a quanto già specificato, sono,
inoltre, effettuati in accordo con
l’ente preposto al controllo (ARPA) i
campionamenti e le analisi del terreno in esame, al fine di verificare
l’eventuale inquinamento delle matrici ambientali (verifica del superamento delle CSC in riferimento alla
destinazione d’uso dell’area come
indicato dal D.Lgs. n. 152/2006). Alla luce di quanto esposto, risulta
chiaro come una gestione “ambien-
tale” dei serbatoi interrati in tutte le
loro fasi, dalla progettazione, all’installazione, al controllo, alla manutenzione fino alla dismissione, possa e debba garantire un maggior
controllo su tali manufatti riducendo così il rischio di contaminazione
delle matrici ambientali circostanti e
garantendo quindi la salvaguardia
dell’uomo e dell’ambiente.
l
Tabella 3
DISMISSIONE DI UN SERBATOIO INTERRATO
(da Linee Guida sui serbatoi interrati a cura di ARPA Lombardia, marzo 2013)
DISMISSIONE DI UN SERBATOIO CON RIMOZIONE
Fasi operative e documentazione per gli enti
Step/Fase
n.
Step 1
Fase/Step
Comunicazione di
dismissione del
serbatoio agli enti*
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Descrizione
Generalità della proprietà, del proprietario, dati relativi al serbatoio,
descrizione delle verifiche d’integrità effettuate (pregresse e
recenti), certificati “Gas Free” pregressi, indicazioni relative alla
bonifica del serbatoio da effettuare, al piano di rimozione e al piano
di caratterizzazione ambientale da eseguire.
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Step/Fase
n.
Fase/Step
Fase 1
Prove “Gas Free”
Fase 2
Prove di tenuta
Rimozione dei
fondami e pulizia
interna del serbatoio
Fase 3
Descrizione
Prove “Gas Free”, da eseguire 24 ore prima di intervenire sul serbatoio,
per verificare il rischio esplosione dovuto alla presenza di vapori
all’interno dello stesso. Rilascio di certificazione “Gas Free”.
Verifica d’integrità del serbatoio.
Bonifica interna e pulizia, svuotamento del serbatoio e delle tubazioni
annesse da parte di personale qualificato e autorizzato.
Step 2
Piano di rimozione
Da presentare agli enti almeno 30 giorni prima della rimozione nel
caso in cui tale piano non sia stato inserito nella comunicazione di cui
allo step 1. Descrizione delle fasi di rimozione fisica del serbatoio.
Fase 4
Rimozione del
serbatoio e delle
strutture annesse
Rimozione fisica del serbatoio e degli annessi (tubazioni, altri
materiali).
Step 3
Piano di
campionamento
Fase 5
Campionamenti sulle
pareti e a fondo scavo
Fase 6
Fase 7
Smaltimento del
serbatoio e dei rifiuti
prodotti
Riempimento dello
scavo e ripristino dello
stato dei luoghi con
materiale certificato
Da presentare agli enti almeno 30 giorni prima della caratterizzazione
nel caso non sia stato inserito nella comunicazione di cui allo step 1.
Descrizione delle attività di campionamento (contenenti almeno le
indicazioni e previsioni previste dalle linee guida in oggetto).
Verifica del rispetto dei limiti normativi previsti dagli allegati al Titolo V
della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, mediante campionamenti
(effettuati tenendo presenti almeno le indicazioni e le previsioni delle
linee guida in esame) e analisi del terreno. Data del campionamento
da concordare con l’ente preposto al controllo (ARPA).
Smaltimento presso centro di smaltimento autorizzato per tali rifiuti.
Ripristino dell’area mediante riempimento dello scavo e ripristino dello
stato dei luoghi.
Descrizione del lavoro svolto, certificati delle prove di tenuta e “Gas
Free” effettuate, documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti
(FIR, estremi autorizzativi delle imprese), documentazione relativa al
Relazione di fine
ripristino ambientale dello scavo (certificati attestanti l’idoneità del
Step 4
lavori agli enti
terreno usato per il riempimento, attestazione circa la corretta
(Comune e ARPA)
esecuzione di tutti gli interventi mediante dichiarazione a firma della
direzione lavori), relazione conclusiva delle attività di indagine in
riferimento al piano di caratterizzazione (copie dei rapporti di prova
timbrati e firmati dal laboratorio di analisi).
* Salvo specifiche indicazioni dei RIL dei comuni, non sono previste delle tempistiche entro le quali comunicare agli enti
l’avvenuta dismissione o la volontà di dismettere un serbatoio. In generale, le linee guida indicano di procedere con la
comunicazione contestualmente al ritrovamento di un serbatoio interrato e, quindi, di comunicare preventivamente
la volontà di dismissione di un serbatoio interrato oppure al massimo non oltre un mese dall’avvenuta dismissione.
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