Decisione della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli
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Decisione della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli
7.8.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 208/5 DECISIONI DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2010 che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione della Slovenia nell’elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della Spagna nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di lotta contro tale malattia [notificata con il numero C(2010) 5358] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/434/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, (4) La Polonia e la Spagna attuano da vari anni i programmi nazionali di lotta contro la malattia di Aujeszky. Per alcune regioni spagnole il programma nazionale di lotta contro la malattia di Aujeszky è già stato approvato dalla decisione 2007/603/CE della Commissione (3). (5) La Slovenia ha presentato alla Commissione la documen tazione giustificativa relativa alla qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky del proprio territorio, dimo strando che la malattia non è mai stata rilevata in Slo venia. (6) La Commissione ha esaminato la documentazione pre sentata dalla Slovenia e l’ha ritenuta conforme alle pre scrizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Di conseguenza, tale Stato membro va in cluso nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2008/185/CE. Occorre pertanto modificare di conse guenza detto allegato. (7) La Polonia ha presentato alla Commissione la documen tazione giustificativa relativa al programma applicato su tutto il suo territorio e ha chiesto l’approvazione di tale programma. visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi, effettuati nell’Unione, di animali delle specie bo vina e suina, ad eccezione dei suini selvatici. L’articolo 9 di tale direttiva fissa i criteri per l’approvazione dei pro grammi nazionali obbligatori di lotta contro determinate malattie contagiose, tra cui la malattia di Aujeszky. L’articolo 10 di detta direttiva stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da tali malattie, tra cui la malattia di Aujeszky, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. (2) La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2), definisce le garanzie supplementari per gli spostamenti dei suini tra gli Stati membri. Queste garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro situazione sanitaria relativa alla malattia di Aujeszky. (8) La Spagna ha presentato ora alla Commissione la docu mentazione giustificativa relativa al programma attuato nelle comunità autonome di Andalusia, Aragona, Isole Baleari, Castiglia-La Mancia, Catalogna, Estremadura, Ma drid, Regione di Murcia, Comunità Valenciana, nelle pro vince di Salamanca, Segovia e Soria della comunità auto noma di Castiglia e León nonché nella provincia di Te nerife della comunità autonoma delle Isole Canarie e ha chiesto l’approvazione di tale programma. (3) L’allegato I della decisione 2008/185/CE elenca gli Stati membri o le loro regioni indenni dalla malattia di Auje szky e in cui è vietata la vaccinazione. L’allegato II di tale decisione elenca gli Stati membri o le loro regioni che applicano programmi nazionali approvati di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky. (9) La Commissione ha inoltre constatato che i programmi nazionali presentati dalla Polonia e dalla Spagna sono conformi ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Di conseguenza, la Polonia e la Spagna vanno inserite nell’elenco dell’allegato II della de cisione 2008/185/CE. Occorre quindi modificare di con seguenza detto allegato. (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (2) GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19. (3) GU L 236 dell’8.9.2007, pag. 7. L 208/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) La decisione 2008/185/CE va pertanto modificata di con seguenza. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, 7.8.2010 Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2010. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per la Commissione Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato della presente decisione. Membro della Commissione John DALLI IT 7.8.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO «ALLEGATO I Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione Codice ISO Stato membro Regioni AT Austria Tutte le regioni CY Cipro Tutte le regioni CZ Repubblica ceca Tutte le regioni DE Germania Tutte le regioni DK Danimarca Tutte le regioni FI Finlandia Tutte le regioni FR Francia I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-duRhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côted’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Es sonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-etVilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Mari time, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines LU Lussemburgo Tutte le regioni NL Paesi Bassi Tutte le regioni SI Slovenia Tutte le regioni SK Slovacchia Tutte le regioni SE Svezia Tutte le regioni UK Regno Unito Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles L 208/7 IT L 208/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.8.2010 ALLEGATO II Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky Codice ISO Stato membro Regioni BE Belgio Tutte le regioni ES Spagna Tutte le regioni HU Ungheria Tutte le regioni IE Irlanda Tutte le regioni IT Italia La provincia di Bolzano PL Polonia Tutte le regioni UK Regno Unito Tutte le regioni dell’Irlanda del Nord»