Decisione della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli

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Decisione della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli
7.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 208/5
DECISIONI
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2010
che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione della
Slovenia nell’elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di
regioni della Spagna nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale
approvato di lotta contro tale malattia
[notificata con il numero C(2010) 5358]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/434/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(4)
La Polonia e la Spagna attuano da vari anni i programmi
nazionali di lotta contro la malattia di Aujeszky. Per
alcune regioni spagnole il programma nazionale di lotta
contro la malattia di Aujeszky è già stato approvato dalla
decisione 2007/603/CE della Commissione (3).
(5)
La Slovenia ha presentato alla Commissione la documen­
tazione giustificativa relativa alla qualifica di indenne
dalla malattia di Aujeszky del proprio territorio, dimo­
strando che la malattia non è mai stata rilevata in Slo­
venia.
(6)
La Commissione ha esaminato la documentazione pre­
sentata dalla Slovenia e l’ha ritenuta conforme alle pre­
scrizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
64/432/CEE. Di conseguenza, tale Stato membro va in­
cluso nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione
2008/185/CE. Occorre pertanto modificare di conse­
guenza detto allegato.
(7)
La Polonia ha presentato alla Commissione la documen­
tazione giustificativa relativa al programma applicato su
tutto il suo territorio e ha chiesto l’approvazione di tale
programma.
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964,
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in
particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli
scambi, effettuati nell’Unione, di animali delle specie bo­
vina e suina, ad eccezione dei suini selvatici. L’articolo 9
di tale direttiva fissa i criteri per l’approvazione dei pro­
grammi nazionali obbligatori di lotta contro determinate
malattie contagiose, tra cui la malattia di Aujeszky.
L’articolo 10 di detta direttiva stabilisce inoltre che se
uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia
indenne, totalmente o in parte, da tali malattie, tra cui
la malattia di Aujeszky, esso presenta alla Commissione
la documentazione giustificativa appropriata.
(2)
La decisione 2008/185/CE della Commissione, del
21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari
per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari
di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire
su tale malattia (2), definisce le garanzie supplementari
per gli spostamenti dei suini tra gli Stati membri. Queste
garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati
membri secondo la loro situazione sanitaria relativa alla
malattia di Aujeszky.
(8)
La Spagna ha presentato ora alla Commissione la docu­
mentazione giustificativa relativa al programma attuato
nelle comunità autonome di Andalusia, Aragona, Isole
Baleari, Castiglia-La Mancia, Catalogna, Estremadura, Ma­
drid, Regione di Murcia, Comunità Valenciana, nelle pro­
vince di Salamanca, Segovia e Soria della comunità auto­
noma di Castiglia e León nonché nella provincia di Te­
nerife della comunità autonoma delle Isole Canarie e ha
chiesto l’approvazione di tale programma.
(3)
L’allegato I della decisione 2008/185/CE elenca gli Stati
membri o le loro regioni indenni dalla malattia di Auje­
szky e in cui è vietata la vaccinazione. L’allegato II di tale
decisione elenca gli Stati membri o le loro regioni che
applicano programmi nazionali approvati di controllo
per l’eradicazione della malattia di Aujeszky.
(9)
La Commissione ha inoltre constatato che i programmi
nazionali presentati dalla Polonia e dalla Spagna sono
conformi ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della
direttiva 64/432/CEE. Di conseguenza, la Polonia e la
Spagna vanno inserite nell’elenco dell’allegato II della de­
cisione 2008/185/CE. Occorre quindi modificare di con­
seguenza detto allegato.
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.
(3) GU L 236 dell’8.9.2007, pag. 7.
L 208/6
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(10)
La decisione 2008/185/CE va pertanto modificata di con­
seguenza.
(11)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
7.8.2010
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2010.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la Commissione
Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dal
testo figurante nell’allegato della presente decisione.
Membro della Commissione
John DALLI
IT
7.8.2010
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ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione
Codice ISO
Stato membro
Regioni
AT
Austria
Tutte le regioni
CY
Cipro
Tutte le regioni
CZ
Repubblica ceca
Tutte le regioni
DE
Germania
Tutte le regioni
DK
Danimarca
Tutte le regioni
FI
Finlandia
Tutte le regioni
FR
Francia
I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes,
Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-duRhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côted’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Es­
sonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes,
Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées,
Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-etVilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher,
Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne,
Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme,
Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Mari­
time, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort,
Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne,
Yvelines
LU
Lussemburgo
Tutte le regioni
NL
Paesi Bassi
Tutte le regioni
SI
Slovenia
Tutte le regioni
SK
Slovacchia
Tutte le regioni
SE
Svezia
Tutte le regioni
UK
Regno Unito
Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles
L 208/7
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L 208/8
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7.8.2010
ALLEGATO II
Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l’eradicazione
della malattia di Aujeszky
Codice ISO
Stato membro
Regioni
BE
Belgio
Tutte le regioni
ES
Spagna
Tutte le regioni
HU
Ungheria
Tutte le regioni
IE
Irlanda
Tutte le regioni
IT
Italia
La provincia di Bolzano
PL
Polonia
Tutte le regioni
UK
Regno Unito
Tutte le regioni dell’Irlanda del Nord»