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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 59
25.10.2013
Detrazione per box auto
Categoria: Irpef
Sottocategoria: Detrazione 36%
Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta la detrazione
36%/50% sono compresi gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali,
anche a proprietà comune.
Oltreché per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della
detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.
La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e
sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è comunque la sussistenza del vincolo
pertinenziale tra l’abitazione e il box.
Premessa
L’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), TUIR conferma la detraibilità del 36%-50%
delle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali, anche se a proprietà comune.
In sostanza, anche per gli anni dal 2012 in poi è riproposta l’agevolazione
relativa alla costruzione/acquisto box o posto auto pertinenziale, senza
modifiche rispetto alla disciplina previgente; in considerazione di tale
continuità la trattazione propone i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
nel corso degli anni, che si ritengono ancora validi e applicabili.
La realizzazione delle autorimesse o parcheggi pertinenziali può essere
eseguita:
9 da un’impresa edile di costruzione (in tal caso, il possessore/detentore
beneficia della detrazione acquistando il parcheggio/autorimessa,
relativamente alle spese di realizzazione attestate dal costruttore);
9 direttamente dal possessore/detentore dell’immobile residenziale, in
economia oppure appaltando a terzi i lavori.
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Si espone di seguito fac simile di attestazione dell’impresa di costruzione circa
le spese di realizzazione del posto auto/box pertinenziale:
ATTESTAZIONE DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL BOX
AUTOPERTINENZIALE
Egregio Sig.
ROSSIPAOLO
Via Roma 84, 38121 Milano
Oggetto : attestazione delle spese di realizzazione del box auto
pertinenziale( detrazione 50% per recupero edilizio, ex art. 16bis, TUIR).
Il sottoscritto Bianchi Ugo, nato a Milano, il 17/10/1975 in qualità di legale
rappresentante dell’impresa ALFA costruzioni s.r.l., con sede in Trento, via
Garibaldi 43, C.F. 04556980584
ATTESTA
che le spese sostenute per la realizzazione del box auto identificato con int.
5 (foglio 8, particella 3, sub 1) sito in Milano, via Roma 84 acquistato dal Sig.
Rossi Paolo in data 12 dicembre 2013, quale pertinenza dell’abitazione sita
in Milano, via Roma 84, come risultante dal rogito Notaio Gialli Alfonso del
12 dicembre 2013 ammontano ad euro 24.000,00 (comprensive di IVA).
L’importo non include il costo di acquisto del terreno, le spese generali ed il
profitto dell’impresa costruttrice.
La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini della detrazione IRPEF
riconosciuta all’acquirente ai sensi dell’articolo16bis, D.P.R. n.917/86.
Milano, 14 maggio 2014
ALFA costruzioni s .r .l .
Bianchi Ugo
Acquisto da
impresa
costruttrice
Possono beneficiare della detrazione del 36%-50% i contribuenti che
acquistano dall’impresa costruttrice o dalla cooperativa edilizia box o posti
auto pertinenziali ad un immobile abitativo.
La detrazione spetta, nel rispetto delle condizioni richieste, sulle spese
sostenute per la realizzazione del parcheggio o posto auto, come attestati
dall’impresa o cooperativa edilizia. Anche l’IVA addebitata sulle spese di
realizzazione concorre al computo delle spese detraibili.
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Si noti che:
9 è agevolabile solo l’acquisto da nuovo; pertanto, ad esempio,
l’acquisto di un parcheggio da un privato o da un’impresa che non lo
ha costruito, non beneficia di alcuna detrazione;
9 deve sussistere il vincolo di pertinenzialità rispetto a un immobile
abitativo
che
non
deve
essere
necessariamente
abitazione
principale del contribuente.
Al riguardo si fa presente che:
¾ ACQUISTO ABITAZIONE E BOX AUTO CON UNICO ATTO NOTARILE
È possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui il box auto o
parcheggio sia acquistato contestualmente all’abitazione e sia stato
redatto un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza a
condizione che le spese di realizzazione siano attestate dal venditore
(Circolare n. 95/2000, punto 2.1.7);
¾ ACQUISTO DEL BOX AUTO NEL CORSO DELLA COSTRUZIONE
DELL’ABITAZIONE
Con Circolare 14 giugno 2001, n. 55, punto 1.5.4, l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che la detrazione è ammessa nel caso in cui sia stato
stipulato solo un contratto preliminare con la cooperativa edilizia per
l’acquisto
o
assegnazione
dell’abitazione
con
annesso
box
pertinenziale e l’immobile non sia ancora stato ultimato. Secondo
l’Agenzia, è sufficiente che il vincolo pertinenziale risulti dal contratto
preliminare di assegnazione che, si ricorda, deve essere registrato
presso l’ufficio competente:
Ö “[...]
Per
quanto
concerne
la
sussistenza
del
vincolo
pertinenziale si ritiene che non rileva, nel caso in esame, la
circostanza che gli immobili non siano ancora stati realizzati in
quanto la destinazione funzionale del box, al servizio
dell’abitazione da realizzare risulta dal contratto preliminare di
assegnazione”.
Acquisto
effettuato
prima del
rogito
Con Risoluzione 8 febbraio 2008, n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha negato
l’agevolazione ad alcuni contribuenti che avevano sostenuto la spesa relativa
ai box auto con bonifico bancario:
9 prima del rogito notarile;
9 in assenza di un preliminare di vendita registrato.
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Anche se le spese sostenute per la realizzazione dei box auto risultavano
comprovate da una certificazione rilasciata dalle ditte costruttrici, secondo
l’Agenzia l’assenza di un preliminare di vendita registrato da cui risulti la
pertinenzialità del box/posto auto, impedisce di beneficiare della detrazione.
Acquisto effettuato prima del rogito ma nello stesso giorno
Con Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
è agevolabile l’acquisto del box pertinenziale anche se il pagamento è
avvenuto prima della stipula dell’atto, ma nello stesso giorno. Ciò che conta
ai fini della detrazione è, infatti, la sussistenza del vincolo pertinenziale,
condizione che può dirsi soddisfatta, oltre che con la presenza di un
compromesso regolarmente registrato, anche qualora tale destinazione si
realizzi nell’arco della medesima giornata in cui si è effettuato il pagamento,
mediante stipula del rogito.
Il 20 novembre 2013 un contribuente ha rogitato alle ore 15.00 l’acquisto di un
box pertinenziale della propria abitazione principale per il quale non aveva
provveduto alla registrazione del preliminare.
Il bonifico di pagamento è stato effettuato in data 19
Caso A
novembre 2013. Non spetta l’agevolazione in quanto al
momento di effettuazione del pagamento non sussisteva il
vincolo di pertinenzialità.
Il bonifico di pagamento è stato effettuato in data 20
novembre 2013 alle ore 10.00. In linea di principio al
momento di effettuazione del pagamento non sussisteva il
Caso B
vincolo di pertinenzialità. Tuttavia, bonifico e atto sono
avvenuti nello stesso giorno e pertanto, a prescindere
dall’orario con cui i due adempimenti sono stati effettuati,
l’agevolazione può essere regolarmente attribuita.
Assegnazione
da parte di una
cooperativa
edilizia
Esaminando il caso di acquisto del box pertinenziale da una cooperativa, che si
caratterizza per il particolare procedimento che conduce all’assegnazione
degli immobili (appartamento con relativo box pertinenziale) ai soci, in base al
quale:
¾ la richiesta da parte del socio di assegnazione dell’abitazione e del box
pertinenziale deve essere accettata dal Consiglio di amministrazione
della cooperativa;
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¾ il verbale di accettazione, dal quale risulta il vincolo pertinenziale, è
trascritto nel libro verbali del C.d.a. (tra i libri obbligatori delle
cooperative, soggetti a vidimazione “iniziale”) ma non viene registrato
e conseguentemente i soci effettuano il pagamento degli acconti
(mediante bonifico) prima del rogito e in assenza di un preliminare
registrato;
l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 7 luglio 2008, n. 282 ha chiarito che la
detrazione IRPEF del 36%-50% per detti acconti è comunque riconosciuta in
quanto:
Ö “La sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’alloggio abitativo e il box
risulta (...) formalizzata già prima dell’assegnazione degli immobili nel
verbale della deliberazione del consiglio di amministrazione che
accetta le domande dei soci. Ad avviso della scrivente, il procedimento
descritto, essendo assistito dalle formalità previste per le cooperative,
sottoposte peraltro alla specifica vigilanza amministrativa propria del
settore, soddisfa comunque l’esigenza di vedere formalizzata la
sussistenza del vincolo pertinenziale tra il box e l’abitazione”.
Di fatto, quindi, con riferimento ai box assegnati da una cooperativa, l’Agenzia
delle Entrate ha ammorbidito la rigida posizione espressa nella citata
Risoluzione n. 38/2008, concedendo l’agevolazione anche per gli acconti pagati
in assenza di un preliminare registrato, in quanto il procedimento di
assegnazione del box da parte della cooperativa che impone l’annotazione nei
libri vidimati del relativo verbale consente di ritenere adempiuta la
formalizzazione del vincolo pertinenziale tra il box e l’abitazione.
Acquisto di
posti su aree
pubbliche
La Circolare n. 57/1998 disciplina la spettanza della detrazione del 36%-50%
nel caso in cui il contribuente acquisti un posto auto realizzato su di un’area
pubblica: l’ipotesi di cui sopra riguarda, in particolare, soggetti privati o società
cooperative concessionari del diritto di superficie che costruiscono parcheggi in
superficie o interrati da destinare a pertinenza di immobili privati.
In questo caso la detrazione è ammessa a condizione che:
9 si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa
futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte
del contribuente;
9 vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare di
proprietà del contribuente (se il parcheggio è in corso di costruzione, vi
deve essere un’obbligazione per la creazione del vincolo di
pertinenzialità con un immobile esistente);
9 siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola
realizzazione dei parcheggi e quelli relativi ai costi accessori, non
ammissibili a beneficio fiscale.
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Costruzione o
ristrutturazione
del box
Nel caso in cui il box auto/parcheggio sia realizzato su aree private da parte dei
proprietari di immobili, come ad esempio nel sottosuolo anche di aree private
esterne agli edifici o nei locali al piano terreno, la detrazione è ammessa sia
per la realizzazione (ex novo) di parcheggi che per interventi di ristrutturazione
degli stessi, a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità
con un’unità immobiliare abitativa.
Come per la generalità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
anche nel caso di costruzione/ristrutturazione del box auto o parcheggio sono
ammesse alla detrazione le spese sostenute per l’acquisto dei materiali
necessari all’esecuzione degli interventi di recupero e quelle sostenute per la
progettazione ed esecuzione lavori, nonché le altre prestazioni professionali
richieste dal tipo di intervento, ecc.
Costruzione in economia
Se il box auto/parcheggio è costruito in economia, è possibile beneficiare
della detrazione a condizione che il vincolo pertinenziale risulti dalla
concessione edilizia (Circolare n. 24/2004, punto 1.2).
Documentazione
La documentazione attestante le spese sostenute per:
9 ristrutturazione/costruzione del box o posto auto pertinenziale è
rappresentata
dalle
ricevute,
fatture
fiscali
o
altra
idonea
documentazione;
9 acquisto o assegnazione del box o posto auto pertinenziale, si sostanzia
nell’attestazione che l’impresa o cooperativa edilizia che ha curato i
lavori è tenuta a rilasciare al soggetto interessato. In detta
certificazione sono attestate le c.d. “spese di realizzazione” per le quali
è possibile beneficiare della detrazione. Si ricorda che anche l’IVA
relativa a tali spese è detraibile.
Si fa inoltre presente che:
¾ CONTRATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO O ASSEGNAZIONE
Come esposto nei precedenti paragrafi, è ammessa la detrazione delle
spese di realizzazione anche nel caso in cui il box/posto auto
pertinenziale sia in costruzione e il contribuente abbia stipulato un
contratto preliminare per l’acquisto o assegnazione dello stesso
unitamente all’abitazione. In tal caso, è richiesto che il preliminare di
vendita, dal quale deve risultare il vincolo pertinenziale, sia registrato
presso l’ufficio competente (C.M. n. 55/2001, punto 1.5.4);
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¾ INTESTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA
In merito all’intestazione dei documenti di spesa, valgono invece i
chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n.
57/1998. Pertanto in linea generale, comunque, i documenti attestanti
le spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono
fruire della detrazione;
¾ MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
In entrambe le ipotesi concernenti il box o posto auto pertinenziale
(costruzione/ristrutturazione ovvero acquisto) è richiesto il pagamento
degli importi tramite bonifico bancario o postale. Altre modalità di
pagamento sono causa di decadenza dall’agevolazione. Il bonifico di
pagamento deve essere intestato al soggetto che intende beneficiare
della detrazione.
Riepilogo
Acquisto di posto auto/box
Da “nuovo” (impresa o cooperativa
Pertinenziale ad un immobile
edilizia)
abitativo
Detrazione 36% /50%
Spese di realizzazione attestate dal costruttore
Ai fini della detrazione è necessario “formalizzare” il vincolo di
pertinenzialità del box/posto auto all’abitazione
Pagamenti
precedenti
l’atto di compravendita
Pagamenti nello stesso
Pagamenti
giorno
l’atto di compravendita
dell’atto
di
successivi
compravendita
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Nel preliminare di
compravendita
registrato prima dei
pagamenti.
Eccezione per
l’acquisto da coop.
Nel contratto di compravendita (rogito)
edilizia è sufficiente
che il verbale della
delibera del C.d.A. sia
annotato nel registro
(vidimato) dei verbali
del C.d.A.
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