Circolare 37-2015 Detrazione IVA delle auto concesse in uso

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Circolare 37-2015 Detrazione IVA delle auto concesse in uso
Studio Paolo Simoni
Dottori Commercialisti Associati
Dott. Paolo Simoni
Dott. Grazia Marchesini
Dott. Alberto Ferrari
Dott. Federica Simoni
Bologna, 16/11/2015
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Rag. Lidia Gandolfi
Dott. Francesco Ferrari
Dott. Enrico Ferra
Dott. Agostino Mazziotti
Ai Signori Clienti
Loro Indirizzi
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CIRCOLARE N. 37/2015 – REGIME DI DETRAZIONE IVA DELLE AUTO
CONCESSE IN USO PROMISCUO AGLI AMMINISTRATORI
Con la presente circolare lo Studio rammenta la disciplina della detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto con riferimento ai costi relativi alle auto date in uso
agli amministratori.
Innanzitutto, è necessario ricordare che la normativa di riferimento è l’articolo
19-bis1 del DPR 633/72, il cui comma 1, lettera c) stabilisce che “l’imposta relativa
all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli cui alla lettera f)
dell’allegata tabella B (motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350
c.c.) è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si
applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore
si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti
al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”. La
detrazione dell’Iva relativa ai costi di acquisto di motocicli con cilindrata superiore a
350 c.c. è, invece, detraibile solo se essi formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa (ad esempio per i rivenditori di motocicli) e comunque è esclusa per gli
esercenti arti o professioni (art. 19-bis1, c. 1, lett. b). Da tale impostazione emerge
quindi un primo panorama generale, che può riassumersi come di seguito:
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INPACT
Veicoli che rientrano nei limiti ex art. 19-bis1, c. 1, lett. c) ultimo periodo. Se
utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della
professione, ovvero se oggetto dell’attività propria dell’impresa, ovvero se
utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, l’Iva a monte è
integralmente detraibile. Se, al contrario, ne viene fatto un utilizzo promiscuo
(in parte aziendale, in parte privato) la detrazione dell’Iva a monte è ammessa
nella misura del 40%.
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SEGUE LETTERA DEL 16/11/2015
Motocicli con c.c. superiore a 350. Iva integralmente detraibile solo nel caso in
cui formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, e comunque la
detrazione è esclusa per gli esercenti arti o professioni.
Veicoli che superano i limiti ex art. 19-bis1, c. 1, lett. c) ultimo periodo. Per
tutti i veicoli a motore la cui massa massima autorizzata supera 3.500 kg e il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto,
la detrazione dell’Iva a monte è concessa integralmente.
N.B. I concetti di “utilizzo nell’esercizio dell’impresa” e “oggetto dell’attività
propria dell’impresa” sono molto diversi. Il primo ha un’accezione strumentale,
ovvero implica che il mezzo sia utilizzato per lo svolgimento dell’attività. Il concetto
di “oggetto dell’attività”, invece, fa riferimento al business dell’impresa, ovvero ai
beni che l’impresa produce/commercializza come attività principale (ad esempio
costruttore/rivenditore di auto, moto, ecc.).
Ciò precisato, è evidente che il fattore discriminante è rappresentato
dall’utilizzo che viene fatto del veicolo acquistato dall’imprenditore. Considerato che
l’oggetto dell’attività propria dell’impresa è di più facile individuazione, è necessario
soffermarsi sui casi in cui il requisito dell’«utilizzo esclusivo nell’attività d’impresa» si
può considerare soddisfatto, ai fini della detrazione integrale della relativa Iva. Se, da
un lato, la prova dell’utilizzo esclusivo (e, parallelamente, l’esclusione dell’uso
privato) risulta estremamente difficile da documentare, in quanto diverrebbe
necessario mettere in atto procedure che comprovassero l’utilizzo esclusivo aziendale,
d’altro canto esistono casi specifici in cui tale esclusività si presume sempre verificata.
In tal senso, con la Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha precisato che “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in
base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a
disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo.” Ciò in
quanto, sempre citando detta Risoluzione, la messa a disposizione dietro corrispettivo
è un’operazione imponibile ai fini Iva, si sensi del principio generale in tema di
imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso (articolo 24,
direttiva 2006/112/CE).
La portata generale di tale principio permette di estendere il regime di
detrazione integrale dell’Iva a monte riservato ai veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti anche ai veicoli utilizzati dall’imprenditore o dati in uso promiscuo ad
altri soggetti che operano nell’interesse dell’impresa (collaboratori, amministratori,
ecc.), purché a fronte di un corrispettivo.
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N.B. Tale corrispettivo non può essere meramente simbolico, ma deve essere
assunto in base al cosiddetto “valore normale”. Nel caso delle auto concesse in uso ai
dipendenti, come valore normale si assume, in attesa di emanazione di apposito
decreto ministeriale, il valore determinato ai fini delle imposte sul reddito ex art. 51
del TUIR. Tale valore è costituito dal 30% dell’importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle ACI. Nel caso invece dei veicoli concessi in uso agli
amministratori, il valore normale è quello tradizionale, individuato dall’articolo 14 del
DPR 633/72, ovvero “l’importo che il cessionario, al medesimo stadio di
commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni, dovrebbe pagare, in
condizioni di libera concorrenza, ad un cedente indipendente per ottenere i beni in
questione nel tempo e nel luogo di tale cessione”. Se il corrispettivo pattuito dovesse
essere inferiore al valore normale, determinato con le regole anzidette, ai fini
dell’imposizione Iva si assumerebbe il valore normale.
Di seguito si riassume la disciplina sopra delineata in una tabella di sintesi.
Auto ad uso realmente esclusivo e documentato nella
attività del contribuente (auto per specifiche trasferte o
che vengono mantenute presso la sede fuori dall'orario
di lavoro)
Auto ad uso non esclusivo ma non assegnate ai
dipendenti (tenute a disposizione, ma senza documenti
che attestino l'impiego solo per l'azienda)
Detrazione Iva al 100%
Detrazione Iva al 40%
Nessun assoggettamento ad Iva
dell'eventuale utilizzo privato
Detrazione Iva al 40%
Auto assegnate a un dipendente o a un amministratore
senza addebito di alcun corrispettivo
Auto assegnate a un dipendente o a un amministratore
con addebito di un corrispettivo (canone noleggio o
simili)
Nessun assoggettamento ad Iva
dell'eventuale utilizzo privato
Detrazione Iva al 100%
Detrazione Iva secondo la
percentuale di utilizzo
nell'attività
Auto di agenti e rappresentanti o di rivenditori
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In caso di detrazione al 100%,
deve essere assoggettato ad Iva il
valore normale di eventuali
utilizzi extra aziendali
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Rimango a disposizione per qualunque ulteriore informazione o
chiarimento.
Cordiali saluti.
Rag. Lidia Gandolfi
LG/rr
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