Circolare 37-2015 Detrazione IVA delle auto concesse in uso
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Circolare 37-2015 Detrazione IVA delle auto concesse in uso
Studio Paolo Simoni Dottori Commercialisti Associati Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Bologna, 16/11/2015 • Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti Ai Signori Clienti Loro Indirizzi ----------------------- CIRCOLARE N. 37/2015 – REGIME DI DETRAZIONE IVA DELLE AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AGLI AMMINISTRATORI Con la presente circolare lo Studio rammenta la disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto con riferimento ai costi relativi alle auto date in uso agli amministratori. Innanzitutto, è necessario ricordare che la normativa di riferimento è l’articolo 19-bis1 del DPR 633/72, il cui comma 1, lettera c) stabilisce che “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli cui alla lettera f) dell’allegata tabella B (motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.) è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”. La detrazione dell’Iva relativa ai costi di acquisto di motocicli con cilindrata superiore a 350 c.c. è, invece, detraibile solo se essi formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad esempio per i rivenditori di motocicli) e comunque è esclusa per gli esercenti arti o professioni (art. 19-bis1, c. 1, lett. b). Da tale impostazione emerge quindi un primo panorama generale, che può riassumersi come di seguito: - INPACT Veicoli che rientrano nei limiti ex art. 19-bis1, c. 1, lett. c) ultimo periodo. Se utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, ovvero se oggetto dell’attività propria dell’impresa, ovvero se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, l’Iva a monte è integralmente detraibile. Se, al contrario, ne viene fatto un utilizzo promiscuo (in parte aziendale, in parte privato) la detrazione dell’Iva a monte è ammessa nella misura del 40%. Via D’Azeglio n. 27 – 40123 Bologna – Tel. 051-233741 – Fax 051-225955 E-mail:[email protected] –Sito: www.studioassociatosimoni.it SOCIO INPACT – INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND TAX ADVISERS Studio Paolo Simoni Dottori Commercialisti Associati - - SEGUE LETTERA DEL 16/11/2015 Motocicli con c.c. superiore a 350. Iva integralmente detraibile solo nel caso in cui formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, e comunque la detrazione è esclusa per gli esercenti arti o professioni. Veicoli che superano i limiti ex art. 19-bis1, c. 1, lett. c) ultimo periodo. Per tutti i veicoli a motore la cui massa massima autorizzata supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, la detrazione dell’Iva a monte è concessa integralmente. N.B. I concetti di “utilizzo nell’esercizio dell’impresa” e “oggetto dell’attività propria dell’impresa” sono molto diversi. Il primo ha un’accezione strumentale, ovvero implica che il mezzo sia utilizzato per lo svolgimento dell’attività. Il concetto di “oggetto dell’attività”, invece, fa riferimento al business dell’impresa, ovvero ai beni che l’impresa produce/commercializza come attività principale (ad esempio costruttore/rivenditore di auto, moto, ecc.). Ciò precisato, è evidente che il fattore discriminante è rappresentato dall’utilizzo che viene fatto del veicolo acquistato dall’imprenditore. Considerato che l’oggetto dell’attività propria dell’impresa è di più facile individuazione, è necessario soffermarsi sui casi in cui il requisito dell’«utilizzo esclusivo nell’attività d’impresa» si può considerare soddisfatto, ai fini della detrazione integrale della relativa Iva. Se, da un lato, la prova dell’utilizzo esclusivo (e, parallelamente, l’esclusione dell’uso privato) risulta estremamente difficile da documentare, in quanto diverrebbe necessario mettere in atto procedure che comprovassero l’utilizzo esclusivo aziendale, d’altro canto esistono casi specifici in cui tale esclusività si presume sempre verificata. In tal senso, con la Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo.” Ciò in quanto, sempre citando detta Risoluzione, la messa a disposizione dietro corrispettivo è un’operazione imponibile ai fini Iva, si sensi del principio generale in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso (articolo 24, direttiva 2006/112/CE). La portata generale di tale principio permette di estendere il regime di detrazione integrale dell’Iva a monte riservato ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti anche ai veicoli utilizzati dall’imprenditore o dati in uso promiscuo ad altri soggetti che operano nell’interesse dell’impresa (collaboratori, amministratori, ecc.), purché a fronte di un corrispettivo. INPACT Via D’Azeglio n. 27 – 40123 Bologna – Tel. 051-233741 – Fax 051-225955 E-mail:[email protected] –Sito: www.studioassociatosimoni.it SOCIO INPACT – INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND TAX ADVISERS Studio Paolo Simoni Dottori Commercialisti Associati SEGUE LETTERA DEL 16/11/2015 N.B. Tale corrispettivo non può essere meramente simbolico, ma deve essere assunto in base al cosiddetto “valore normale”. Nel caso delle auto concesse in uso ai dipendenti, come valore normale si assume, in attesa di emanazione di apposito decreto ministeriale, il valore determinato ai fini delle imposte sul reddito ex art. 51 del TUIR. Tale valore è costituito dal 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI. Nel caso invece dei veicoli concessi in uso agli amministratori, il valore normale è quello tradizionale, individuato dall’articolo 14 del DPR 633/72, ovvero “l’importo che il cessionario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente indipendente per ottenere i beni in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione”. Se il corrispettivo pattuito dovesse essere inferiore al valore normale, determinato con le regole anzidette, ai fini dell’imposizione Iva si assumerebbe il valore normale. Di seguito si riassume la disciplina sopra delineata in una tabella di sintesi. Auto ad uso realmente esclusivo e documentato nella attività del contribuente (auto per specifiche trasferte o che vengono mantenute presso la sede fuori dall'orario di lavoro) Auto ad uso non esclusivo ma non assegnate ai dipendenti (tenute a disposizione, ma senza documenti che attestino l'impiego solo per l'azienda) Detrazione Iva al 100% Detrazione Iva al 40% Nessun assoggettamento ad Iva dell'eventuale utilizzo privato Detrazione Iva al 40% Auto assegnate a un dipendente o a un amministratore senza addebito di alcun corrispettivo Auto assegnate a un dipendente o a un amministratore con addebito di un corrispettivo (canone noleggio o simili) Nessun assoggettamento ad Iva dell'eventuale utilizzo privato Detrazione Iva al 100% Detrazione Iva secondo la percentuale di utilizzo nell'attività Auto di agenti e rappresentanti o di rivenditori INPACT In caso di detrazione al 100%, deve essere assoggettato ad Iva il valore normale di eventuali utilizzi extra aziendali Via D’Azeglio n. 27 – 40123 Bologna – Tel. 051-233741 – Fax 051-225955 E-mail:[email protected] –Sito: www.studioassociatosimoni.it SOCIO INPACT – INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND TAX ADVISERS Studio Paolo Simoni Dottori Commercialisti Associati SEGUE LETTERA DEL 16/11/2015 Rimango a disposizione per qualunque ulteriore informazione o chiarimento. Cordiali saluti. Rag. Lidia Gandolfi LG/rr INPACT Via D’Azeglio n. 27 – 40123 Bologna – Tel. 051-233741 – Fax 051-225955 E-mail:[email protected] –Sito: www.studioassociatosimoni.it SOCIO INPACT – INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND TAX ADVISERS