regolamento affidamenti in economia

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regolamento affidamenti in economia
2015
EPPI
REGOLAMENTO AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DELL’ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI
INDUSTRIALI E P.I. LAUREATI
CAPO I
Acquisizione in economia di beni e servizi
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
Articolo 3 – Forme di esecuzione
Articolo 4 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
Articolo 5 – Casi e situazioni particolari
Articolo 6 – Determinazione dei prezzi
Articolo 7 – Mercato elettronico e convenzioni Consip
Articolo 8 – Affidamento in economia – Cottimo fiduciario
Articolo 9 – Affidamento in economia – Affidamento diretto
Articolo 10 – Verifica dei requisiti
Articolo 11 – Stipulazione del contratto
Articolo 12 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Articolo 13 – Verifiche della regolare esecuzione
CAPO II
Lavori in economia
Articolo 14 – Tipologie di lavori eseguibili in economia
Articolo 15 – Limiti di applicazione
Articolo 16 – Lavori d’urgenza
Articolo 17 – Lavori di “somma urgenza”
Articolo 18 – Contratti misti
Articolo 19 – Modalità di esecuzione
Articolo 20 – Affidamento in economia – Cottimo fiduciario
Articolo 21 – Affidamento in economia – Affidamento diretto
Articolo 22 – Verifica dei requisiti
Articolo 23 – Contenuto del contratto di cottimo
Articolo 24 – Stipulazione del contratto
Articolo 25 – Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione
CAPO III
Disposizioni comuni e norme transitorie
Articolo 26 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Articolo 27 – Disposizioni transitorie finali
Allegato A al Regolamento (settori merceologici acquisibili in economia)
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CAPO I
Acquisizione in economia di beni e servizi
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Art. 1
Finalità
La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in
economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici
(“Codice dei contratti”) e degli artt. 173 e segg. (lavori) e artt. 329 e segg. (servizi e forniture)
del relativo Regolamento di attuazione (“Regolamento di attuazione”).
L’attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di programmazione,
efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento degli operatori economici.
La modalità di affidamento degli acquisti in economia può essere effettuata, in tutto o in parte,
avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con
l'utilizzo di documenti informatici.
Le forme della procedura di affidamento devono comunque rispettare i principi di
semplificazione ed economicità nonché di sinteticità dei contenuti.
Art. 2
Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nell’allegato
A al presente regolamento. L’EPPI provvederà al relativo periodico aggiornamento in
conformità alle sopravvenute necessità dell’ente.
2. L’affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi
presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip
S.p.A.
Art. 3
Forme di esecuzione
1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
a) con amministrazione diretta qualora il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) organizzi
ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente, e di quello eventualmente assunto in
via straordinaria, utilizzando mezzi propri dell’Amministrazione, o appositamente noleggiati, e
acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;
b) con procedure di cottimo fiduciario ove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante
affidamento a terzi esterni all’Amministrazione.
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Art. 4
Limiti di importo e divieto di frazionamento
Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi
inferiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 28 del Codice dei contratti in vigore alla data di
approvazione del presente Regolamento, nel rispetto dell’art. 125 del Codice dei contratti e del
relativo Regolamento di attuazione. Tale soglia si intende automaticamente adeguata in
relazione alle modifiche delle soglie previste dal predetto articolo con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall’articolo 248 del Codice dei contratti.
Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.
Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti
artificiosi finalizzati a ricondurne l’esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
L’importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre
forme di integrazione o estensione contrattuale.
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Art. 5
Casi e situazioni particolari
1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo nel precedente articolo, è altresì
consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall’art.
125, comma 10, del Codice dei contratti.
Art. 6
Determinazione dei prezzi
1. La determinazione del prezzo per la fornitura di beni e la prestazione di servizi può avvenire
sulla base di indagini di mercato, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del
M.E.P.A., sulla base dei prezzi per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in precedenza
praticati all’Ente, ovvero il RUP può avvalersi, se del caso, delle rilevazioni dei prezzi di
mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ovvero acquisibili con qualsiasi
altro strumento funzionale, ai fini dell'orientamento e della valutazione della congruità dei
prezzi.
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Art. 7
Mercato elettronico e convenzioni Consip
L’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
mediante il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno
del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di
richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato
elettronico della pubblica amministrazione.
Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui
all’art. 125, comma 11, ultimo capoverso del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente
due modalità:
a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti
sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità
dell’amministrazione;
b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire
beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui
all’art. 125, comma 11, ultimo capoverso del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia
comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere
attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori
economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema
urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione.
L’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
mediante le convenzioni Consip avviene attraverso ordini diretti di acquisto (o.d.a.)
Art. 8
Affidamento in economia – Cottimo fiduciario
1. Nelle forniture e servizi in economia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro il C.d.A.
dell’Ente attiva l’affidamento con procedura negoziata mediante apposita delibera.
2. Per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 è richiesto l’invito di almeno 5 operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento, con il criterio di rotazione, tra le ditte iscritte all’Albo fornitori dell’Ente ovvero individuati
sulla base di indagini di mercato, o attraverso la consultazione di albi pubblici. Il criterio di rotazione
non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili operatori economici in grado di svolgere le
prestazioni richieste, ovvero per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del
procedimento.
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All’Albo fornitori dell’Ente possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economica – finanziaria
secondo le modalità indicate nel “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei
fornitori e dei prestatori di servizi e delle imprese esecutrici dei lavori dell’EPPI”, pubblicato sul sito
dell’Ente.
La scelta del contraente è effettuata mediante lettera di invito.
La lettera di invito viene inoltrata con posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo a
garantirne la ricezione, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere
presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati
riguardanti l’operatore economico e la gara per cui si concorre.
Negli acquisti in economia è possibile fare riferimento ad un capitolato che stabilisca le clausole essenziali
della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo
direttamente nella lettera d’invito le condizioni d’oneri.
Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera d’invito. Nel caso di urgenza,
adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.
La lettera d’invito contiene, come previsto dall’art. 334 del Regolamento di attuazione:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto, nonché l’eventuale cauzione provvisoria per
prestazione di importo superiore ad euro 100.000,00;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di
presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti e
del Regolamento di attuazione;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e
penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta di rendere apposita
dichiarazione in merito al possesso degli stessi.
La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei
seguenti modi:
a) in base al prezzo più basso;
b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'esame delle offerte, qualora il criterio di selezione prescelto è quello del prezzo più basso, è
effettuato dal RUP che provvede a redigere apposito verbale contenente l’aggiudicazione
provvisoria.
Il RUP può avvalersi di una commissione di gara, comunque sempre nominata in ipotesi di
scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituita da
dipendenti dell’Ente o da professionisti esterni qualora la valutazione delle offerte richieda
specifiche competenze professionali delle quali l’Ente è sprovvisto.
Nel caso venga nominata una commissione di gara questa provvede a redigere apposito
verbale di aggiudicazione provvisoria che verrà inoltrato al RUP per i successivi adempimenti.
Il RUP comunicherà l’aggiudicazione provvisoria al C.d.A. dell’Ente che nella prima seduta utile
l’approverà e renderà l’aggiudicazione definitiva.
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Il RUP provvede alle comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei contratti, alla pubblicazione
dell’avviso post informazione sul sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 331 del Regolamento di
attuazione ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti.
Art. 9
Affidamento in economia – Affidamento diretto
1. Per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto. Si può
prescindere dalla richiesta di più offerte e si può trattare direttamente con un unico
interlocutore nei seguenti casi:
a) di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche;
b) di diritti di esclusiva;
c) di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente
sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
d) indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione
appaltante.
2. Il RUP può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. quando, a sua discrezione, lo
reputi opportuno. Egli potrà utilizzarne, comunque, le relative condizioni di qualità/prezzo come
base di riferimento per gli affidamenti.
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Art. 10
Verifica dei requisiti
Per importi inferiori a 40.000,00 euro l’Ente si riserva di effettuare il controllo in ordine
all’effettiva sussistenza dei requisiti di carattere generale, ad esclusione della regolarità
contributiva.
Per acquisti in economia di importi fino a 20.000,00 euro la regolarità contributiva può essere
autocertificata mediante una dichiarazione sostituiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera
p), del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dall’art.4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011. Tali
dichiarazioni sono soggette a controlli periodici a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.
Al di sopra della suddetta soglia, il Documento unico di regolarità contributiva (“DURC”) in
corso di validità sarà acquisito d’ufficio, nei seguenti casi:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma
1,lettera i), del Codice dei contratti;
b) per l’aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei
contratti;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento delle prestazioni.
Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti,
per importi inferiori a 40.000,00 euro, si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge,
effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a campione o in
caso di fondati dubbi.
Con riferimento ai requisiti di ordine generale e speciale, per importi pari o superiori a €
40.000,00, al fine di assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza
della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in
possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di
attuazione e/o eventualmente richiesti nella lettera di invito. Prima della stipula del contratto
l’Ente procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria
dell'intervento.
Art. 11
Stipulazione del contratto
1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura
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privata. Per importi inferiori al limite di cui all’art. 125, co. 11, ultimo capoverso del Codice dei
contratti, si può procedere anche mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 334 del
Regolamento di attuazione che può avvenire mediante “modalità elettroniche” (i.e. invio tramite
posta elettronica certificata).
2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista
dall’art. 113 del Codice dei contratti.
3. Quando l’importo sia superiore ad euro 100.000,00, è consigliabile chiedere la cauzione di cui
al comma 2.
4. Trova in ogni caso applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A
tal fine il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:
a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010,
n.136 e s.m.i.:
- l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale
appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la stazione appaltante effettuerà
i pagamenti;
- l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione
del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché' la previsione della
risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto
vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro
strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei
subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi e dei
lavori.
b) il codice identificativo gara "CIG"
1.
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Art. 12
Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto numerato.
L’ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed Iva;
c) ogni altra indicazione ritenuta utile.
Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all’ordine, sia in relazione alla qualità che alla
quantità ed ai prezzi applicati.
Dopo l’accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura
fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dall’operatore
economico affidatario.
Art. 13
Verifiche della regolare esecuzione
1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti
nei termini di legge, dopo la verifica e l’attestazione di regolare esecuzione della fornitura o
prestazione.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono
compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.
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CAPO II
Lavori in economia
Art. 14
Tipologie di lavori eseguibili in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all’art.
125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato
articolo. Con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono di seguito
ulteriormente specificate le tipologie di intervento:
lett. a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli
articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti;
lett. b) manutenzione di opere e impianti:
– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per mantenere in buono
stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed
impianti di proprietà e/o in uso all’Ente;
lett. c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:
– interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di
sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
lett. d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
lett. e) lavori necessari per la compilazione di progetti:
– demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi,
indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti
all’acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla
progettazione, anche nel caso di varianti in corso d’opera;
– scavi, sondaggi e indagini ambientali;
– prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche;
– indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
lett. f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. L’affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall’art. 204, comma 4, del
Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.
Art. 15
Limiti di applicazione
1. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle
tipologie di cui al precedente art. 14.
Art. 16
Lavori d’urgenza
1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di
provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal RUP o da
tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le
cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale, oltre all’eventuale progetto, viene trasmesso all’organo competente per
l’autorizzazione dei lavori e per la formalizzazione della procedura di affidamento.
Art. 17
Lavori di “somma urgenza”
1. In circostanze di “somma urgenza” che non consentono alcuna dilazione, il RUP o il tecnico
allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui
all’art. 16, l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo
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stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento di attuazione del Codice dei
contratti.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP anche direttamente
ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa
definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell’affidatario.
3. Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato
provvede a redigere una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale
di somma urgenza, al C.d.A. dell’Ente che provvede alla approvazione dei lavori.
Art. 18
Contratti misti
1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione
le disposizioni del presente capo se l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al
50% e i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del
Codice dei contratti pubblici.
Art. 19
Modalità di esecuzione
1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere
effettuati:
– in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di
personale dipendente e di quello eventualmente assunto in via straordinaria, ed impiegando
materiali e mezzi di proprietà od in uso all’Ente. Tali lavori non possono comportare una
spesa superiore ad euro 50.000,00;
– con procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei lavori in economia avviene
mediante affidamento a terzi.
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Art. 20
Affidamento in economia – Cottimo fiduciario
Nei lavori in economia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro il C.d.A. dell’Ente attiva
l’affidamento con procedura negoziata mediante apposita delibera.
Per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 è richiesto l’invito di almeno 5 operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento, con il criterio di rotazione, tra le ditte iscritte all’Albo fornitori dell’Ente ovvero individuati
sulla base di indagini di mercato, o attraverso la consultazione di albi pubblici. Il criterio di rotazione
non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili operatori economici in grado di svolgere le
prestazioni richieste, ovvero per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del
procedimento. All’Albo fornitori dell’Ente possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta
e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economica –
finanziaria secondo le modalità indicate nel “Regolamento per la formazione e la gestione
dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi e delle imprese esecutrici dei lavori dell’EPPI”,
pubblicato sul sito dell’Ente.
La scelta del contraente è effettuata mediante lettera di invito.
La lettera di invito viene inoltrata con posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo a
garantirne la ricezione, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere
presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati
riguardanti l’operatore economico e la gara per cui si concorre.
Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera d’invito. Nel caso di urgenza,
adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.
La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei
seguenti modi:
a) in base al prezzo più basso;
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b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'esame delle offerte, qualora il criterio di selezione prescelto è quello del prezzo più basso, è
effettuato dal RUP che provvede a redigere apposito verbale contenente l’aggiudicazione
provvisoria.
Il RUP può avvalersi di una commissione di gara, comunque sempre nominata in ipotesi di
scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituita da
dipendenti dell’Ente o da professionisti esterni qualora la valutazione delle offerte richieda
specifiche competenze professionali delle quali l’Ente è sprovvisto.
Nel caso venga nominata una commissione di gara questa provvede a redigere apposito
verbale di aggiudicazione provvisoria che verrà inoltrato al RUP per i successivi adempimenti.
Il RUP comunicherà l’aggiudicazione provvisoria al C.d.A. dell’Ente che nella prima seduta utile
l’approverà e renderà l’aggiudicazione definitiva.
Il RUP provvede alle comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei contratti, alla pubblicazione
dell’avviso post informazione sul sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 331 del Regolamento di
attuazione ed alla verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti.
7. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la
cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei contratti. Quando l’importo dei lavori è
superiore a euro 100.000,00 è consigliabile richiedere tale cauzione.
Art. 21
Affidamento in economia – Affidamento diretto
1. Per i lavori in economia inferiori a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto. Si può
prescindere dalla richiesta di più preventivi qualora la specialità o particolarità del lavoro, in
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato
ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente
sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.
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Art. 22
Verifica dei requisiti
Per importi inferiori a 40.000,00 euro l’Ente si riserva di effettuare il controllo in ordine
all’effettiva sussistenza dei requisiti di carattere generale ad esclusione della regolarità
contributiva.
Per importi fino a 20.000,00 euro la regolarità contributiva può essere autocertificata mediante
una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n.
445/2000, così come previsto dall’art.4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011. Tali dichiarazioni
sono soggette a controlli periodici a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Al di sopra della suddetta soglia, il DURC in corso di validità sarà acquisito d’ufficio, nei
seguenti casi:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma
1,lettera i), del Codice dei contratti;
b) per l’aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei
contratti;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento delle prestazioni.
Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti,
per importi inferiori a 40.000,00 euro si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge,
effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a campione o in
caso di fondati dubbi.
Con riferimento ai requisiti di ordine generale e speciale, per importi pari o superiori a €
40.000,00, al fine di assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza
della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in
possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di
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attuazione e/o eventualmente richiesti nella lettera di invito. Prima della stipula del contratto
l’Ente procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria
dell'intervento.
Art. 23
Contenuto del contratto di cottimo
1. Il contratto di cottimo deve indicare:
– l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
– i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelli a corpo;
– le condizioni di esecuzione;
– il termine di ultimazione dei lavori;
– le modalità di pagamento;
– le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi
dell'articolo 137 del Codice dei contratti;
– le garanzie a carico dell'esecutore.
1.
2.
3.
4.
Art. 24
Stipulazione del contratto
I contratti per l’esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura
privata, firmata dall’aggiudicatario e dal Presidente P.T. dell’Ente, fino all’importo della soglia
comunitaria.
Le imprese affidatarie sono tenute, ove richiesto dal RUP, in sede di stipulazione del contratto,
a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti.
Quando l’importo dei lavori è superiore ad euro 100.000,00, è consigliabile chiedere la
cauzione di cui al comma 2.
Trova in ogni caso applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A
tal fine Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:
a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010,
n.136 e s.m.i.:
- l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale
appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la stazione appaltante effettuerà
i pagamenti;
- l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione
del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché' la previsione della
risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto
vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro
strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
Tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei
subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi e dei
lavori.
b) il codice identificativo gara "CIG".
Art. 25
Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione
1. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori, o in
mancanza, dal Direttore Generale dell’Ente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dal
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti nell’ipotesi di contabilità semplificata.
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CAPO III
Disposizioni comuni e norme transitorie
Art.26
Responsabile Unico del procedimento (RUP)
1. Per ciascun affidamento in economia è nominato dal C.d.A., con la medesima delibera di
autorizzazione alla procedura e impegno di spesa, un RUP, che svolge le funzioni di cui all’art.
10 del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione.
2. Per gli affidamenti in economia il RUP può avvalersi, se del caso, delle rilevazioni dei prezzi di
mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ovvero acquisibili con qualsiasi
altro strumento funzionale, ai fini dell'orientamento e della valutazione della congruità dei
prezzi.
3. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente
regolamento, ivi compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano
specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
In particolare, il RUP:
a) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
c) richiede al C.d.A., se non già deliberata, la nomina della Commissione giudicatrice nel caso
di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in tutti gli altri casi
che ritiene opportuno, con motivata relazione;
d) trasmette gli atti all’organo competente per la relativa adozione, ovvero adotta, ove ne abbia
competenza, il provvedimento finale di aggiudicazione;
e) fornisce all’Ente i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell’attuazione dell’affidamento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di
sua competenza;
f) raccoglie, verifica e trasmette, se richiesto dalla legge, all’Osservatorio gli elementi relativi
agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 7 comma 8 del
Codice dei contratti;
g) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
h) propone la risoluzione del contratto.
Il RUP deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è
nominato e può essere un dipendente dell’Ente. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura deve essere un tecnico. In caso di accertata carenza di dipendenti in possesso
di professionalità adeguate, il C.d.A. nomina il RUP tra professionisti esterni, che abbiano
stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
Il nominativo del RUP è indicato nell’invito a presentare un’offerta.
Art. 27
Disposizioni transitorie finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’acquisizione dell’efficacia della deliberazione di
approvazione del C.d.A. dell’Ente.
2. Con l’approvazione del presente Regolamento è abrogato il preesistente regolamento
affidamenti in economia.
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Allegato A
Settori Merceologici acquisibili in economia
A – Tipologie di forniture
FORNITURA DI ARREDI
Categoria 01.01 –
Fornitura di arredi in genere: mobili in legno, metallo e altri materiali, arredi
ed accessori per ufficio, lampade e lampadari, segnaletica e cartellonistica
etc.
FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E SERVIZI
Categoria 02.01 –
Gas, acqua, energia elettrica
Categoria 02.02 –
Forniture audio, video, ottiche e fotografiche (televisori, registratori, radio e
prodotti affini)
Categoria 02.03 –
Telefonie, impianti di comunicazione ed articoli di telefonia fissa e mobile in
genere
Categoria 02.04 –
Materiale elettrico, materiale di ferramenta, materiale vario
Categoria 02.05 –
Materiale idraulico
Categoria 02.06 –
Materiale termico
Categoria 02.07 –
Materiale per giardinaggio
CANCELLERIA
Categoria 03.01 –
Categoria 03.02 –
Carta e cartonaggi
Articoli per ufficio
INFORMATICA
Categoria 04.01 –
Categoria 04.02 –
Fornitura hardware, accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica
Fornitura software
MACCHINE DA UFFICIO
Categoria 05.01 –
Fotocopiatrici, fax, attrezzature per il trattamento della carta, altre forniture di
attrezzature per ufficio
VARIE
Categoria 06.01 –
Categoria 06.02 –
Categoria 06.03 –
Categorie 06.04 –
Categoria 06.05 –
Categoria 06.06 –
Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a
periodici e ad agenzie di informazione
Materiale igienico–sanitario e prodotti per la pulizia in genere
Derrate alimentari, bevande, buoni pasto
Telerie, biancheria, mercerie e tendaggi
Articoli sanitari e dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Materiali per organizzazione di eventi e gadget
B – Tipologie di servizi
INFORMATICA
Categoria 07.01 –
Categoria 07.02 –
SERVIZI VARI
Categoria 08.01 –
Categoria 08.02 –
Categoria 08.03 –
Categoria 08.04 –
Categoria 08.05 –
Categoria 08.06 –
Sviluppo, manutenzione ed assistenza software
Manutenzione hardware, stampanti, lettori di badge,
trasmissione dati e materiale informatico di vario genere
fax,
sistemi
Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni
audio – video, dattilografia, rassegna stampa
Smaltimento rifiuti
Pulizia - Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione), facchinaggio
imballaggi, magazzinaggio
Stampa, tipografia, litografia, rilegatura di libri e pubblicazioni
Progettazione e realizzazioni grafiche
Organizzazione di eventi, servizio di catering
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Categoria 08.07 –
Categoria 08.08 –
Categoria 08.09 –
Categoria 08.10 –
Categoria 08.11 –
Categoria 08.12 –
Categoria 08.13 –
Categoria 08.14 –
Categoria 08.15 –
Categoria 08.16 –
Categoria 08.17–
Categoria 08.18 –
Categoria 08.19 –
Categoria 08.20 –
Categoria 08.21 –
Categoria 08.22 –
Categoria 08.23 –
Categoria 08.24 –
Categoria 08.25 –
Categoria 08.26 –
Categoria 08.27 –
Categoria 08.28 –
Servizi di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, di
natura intellettuale in genere
Corsi di formazione
Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri
mezzi di informazione
Spedizioni
Servizi fotografici, televisivi, editoriali
Servizi assicurativi, bancari, finanziari, recupero crediti
Servizi di collocamento e reperimento del personale
Servizi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la gestione degli
impianti di allarme e Tele vigilanza, vigilanza, sorveglianza, portierato
Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni
Servizi di trasporto
Altre prestazioni occasionali fornite da terzi quando lo richiedono motivate
ragioni d’urgenza, o la necessità di avvalersi di specifiche competenze
professionali per prestazioni di carattere straordinario
Servizio di noleggio
Servizio di contact/call center
Servizi alberghieri
Servizio di manutenzione impianti telefonici
Servizio di manutenzione impianti antincendio
Servizio di manutenzione impianti elevatori
Servizio di manutenzione macchine per ufficio
Servizio di manutenzione aree verdi
Servizio di manutenzione impianti idraulici
Servizio di manutenzione impianti elettrici
Servizio di manutenzione impianti termici
SERVIZI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI
(in qualunque forma prestati, singola, associata, societaria, etc)
Categoria 09.01 –
Servizi legali e notarili
Categoria 09.02 –
Servizi tecnici (es. periti, geometri, architetti, ingegneri, etc)
Categoria 09.03 –
Servizi medici e paramedici
Categoria 09.04 –
Servizi attuariali
Categoria 09.05 –
Servizi commerciali e contabili
Categoria 09.06 –
Servizi in materia di lavoro
Categoria 09.07 –
Servizi giornalistici
Categoria 09.08 –
Altri servizi prestati da soggetti iscritti ad altri albi professionali
C – Tipologie di Lavori
LAVORI
Categoria 10.01 –
Categoria 10.02 –
Categoria 10.03 –
Categoria 10.04 –
Categoria 10.05 –
Categoria 10.06 –
Categoria 10.07 –
Piccole interventi (riparazioni varie effettuate da fabbri e carpentieri,
falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori, idraulici ect.)
Lavori di idraulica
Lavori elettrici
Lavori su impianti termici
Opere edili (opere edili in genere, opere di restauro-ristrutturazione, opere di
puntellamento, opere di demolizione, etc.)
Opere stradali e fognarie
Opere di fondazioni speciali
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