regolamento affidamenti in economia
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2015 EPPI REGOLAMENTO AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DELL’ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E P.I. LAUREATI CAPO I Acquisizione in economia di beni e servizi Articolo 1 – Finalità Articolo 2 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia Articolo 3 – Forme di esecuzione Articolo 4 – Limiti di importo e divieto di frazionamento Articolo 5 – Casi e situazioni particolari Articolo 6 – Determinazione dei prezzi Articolo 7 – Mercato elettronico e convenzioni Consip Articolo 8 – Affidamento in economia – Cottimo fiduciario Articolo 9 – Affidamento in economia – Affidamento diretto Articolo 10 – Verifica dei requisiti Articolo 11 – Stipulazione del contratto Articolo 12 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi Articolo 13 – Verifiche della regolare esecuzione CAPO II Lavori in economia Articolo 14 – Tipologie di lavori eseguibili in economia Articolo 15 – Limiti di applicazione Articolo 16 – Lavori d’urgenza Articolo 17 – Lavori di “somma urgenza” Articolo 18 – Contratti misti Articolo 19 – Modalità di esecuzione Articolo 20 – Affidamento in economia – Cottimo fiduciario Articolo 21 – Affidamento in economia – Affidamento diretto Articolo 22 – Verifica dei requisiti Articolo 23 – Contenuto del contratto di cottimo Articolo 24 – Stipulazione del contratto Articolo 25 – Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione CAPO III Disposizioni comuni e norme transitorie Articolo 26 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Articolo 27 – Disposizioni transitorie finali Allegato A al Regolamento (settori merceologici acquisibili in economia) Pagina 2 di 14 CAPO I Acquisizione in economia di beni e servizi 1. 2. 3. 4. Art. 1 Finalità La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici (“Codice dei contratti”) e degli artt. 173 e segg. (lavori) e artt. 329 e segg. (servizi e forniture) del relativo Regolamento di attuazione (“Regolamento di attuazione”). L’attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di programmazione, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento degli operatori economici. La modalità di affidamento degli acquisti in economia può essere effettuata, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici. Le forme della procedura di affidamento devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità nonché di sinteticità dei contenuti. Art. 2 Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia 1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nell’allegato A al presente regolamento. L’EPPI provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell’ente. 2. L’affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. Art. 3 Forme di esecuzione 1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati: a) con amministrazione diretta qualora il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente, e di quello eventualmente assunto in via straordinaria, utilizzando mezzi propri dell’Amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie; b) con procedure di cottimo fiduciario ove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi esterni all’Amministrazione. 1. 2. 3. 4. Art. 4 Limiti di importo e divieto di frazionamento Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 28 del Codice dei contratti in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento, nel rispetto dell’art. 125 del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione. Tale soglia si intende automaticamente adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dal predetto articolo con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 del Codice dei contratti. Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l’esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale. Pagina 3 di 14 Art. 5 Casi e situazioni particolari 1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo nel precedente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall’art. 125, comma 10, del Codice dei contratti. Art. 6 Determinazione dei prezzi 1. La determinazione del prezzo per la fornitura di beni e la prestazione di servizi può avvenire sulla base di indagini di mercato, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A., sulla base dei prezzi per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in precedenza praticati all’Ente, ovvero il RUP può avvalersi, se del caso, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ovvero acquisibili con qualsiasi altro strumento funzionale, ai fini dell'orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi. 1. 2. 3. 4. Art. 7 Mercato elettronico e convenzioni Consip L’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all’art. 125, comma 11, ultimo capoverso del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità: a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell’amministrazione; b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all’art. 125, comma 11, ultimo capoverso del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione. L’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante le convenzioni Consip avviene attraverso ordini diretti di acquisto (o.d.a.) Art. 8 Affidamento in economia – Cottimo fiduciario 1. Nelle forniture e servizi in economia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro il C.d.A. dell’Ente attiva l’affidamento con procedura negoziata mediante apposita delibera. 2. Per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 è richiesto l’invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, tra le ditte iscritte all’Albo fornitori dell’Ente ovvero individuati sulla base di indagini di mercato, o attraverso la consultazione di albi pubblici. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili operatori economici in grado di svolgere le prestazioni richieste, ovvero per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento. Pagina 4 di 14 3. 4. 5. 6. 7. 8. All’Albo fornitori dell’Ente possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economica – finanziaria secondo le modalità indicate nel “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi e delle imprese esecutrici dei lavori dell’EPPI”, pubblicato sul sito dell’Ente. La scelta del contraente è effettuata mediante lettera di invito. La lettera di invito viene inoltrata con posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti l’operatore economico e la gara per cui si concorre. Negli acquisti in economia è possibile fare riferimento ad un capitolato che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d’invito le condizioni d’oneri. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera d’invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni. La lettera d’invito contiene, come previsto dall’art. 334 del Regolamento di attuazione: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto, nonché l’eventuale cauzione provvisoria per prestazione di importo superiore ad euro 100.000,00; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti e del Regolamento di attuazione; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi: a) in base al prezzo più basso; b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'esame delle offerte, qualora il criterio di selezione prescelto è quello del prezzo più basso, è effettuato dal RUP che provvede a redigere apposito verbale contenente l’aggiudicazione provvisoria. Il RUP può avvalersi di una commissione di gara, comunque sempre nominata in ipotesi di scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituita da dipendenti dell’Ente o da professionisti esterni qualora la valutazione delle offerte richieda specifiche competenze professionali delle quali l’Ente è sprovvisto. Nel caso venga nominata una commissione di gara questa provvede a redigere apposito verbale di aggiudicazione provvisoria che verrà inoltrato al RUP per i successivi adempimenti. Il RUP comunicherà l’aggiudicazione provvisoria al C.d.A. dell’Ente che nella prima seduta utile l’approverà e renderà l’aggiudicazione definitiva. Pagina 5 di 14 Il RUP provvede alle comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei contratti, alla pubblicazione dell’avviso post informazione sul sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 331 del Regolamento di attuazione ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti. Art. 9 Affidamento in economia – Affidamento diretto 1. Per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi: a) di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche; b) di diritti di esclusiva; c) di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti; d) indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante. 2. Il RUP può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. quando, a sua discrezione, lo reputi opportuno. Egli potrà utilizzarne, comunque, le relative condizioni di qualità/prezzo come base di riferimento per gli affidamenti. 1. 2. 3. 4. Art. 10 Verifica dei requisiti Per importi inferiori a 40.000,00 euro l’Ente si riserva di effettuare il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti di carattere generale, ad esclusione della regolarità contributiva. Per acquisti in economia di importi fino a 20.000,00 euro la regolarità contributiva può essere autocertificata mediante una dichiarazione sostituiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dall’art.4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011. Tali dichiarazioni sono soggette a controlli periodici a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Al di sopra della suddetta soglia, il Documento unico di regolarità contributiva (“DURC”) in corso di validità sarà acquisito d’ufficio, nei seguenti casi: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1,lettera i), del Codice dei contratti; b) per l’aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei contratti; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento delle prestazioni. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti, per importi inferiori a 40.000,00 euro, si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi. Con riferimento ai requisiti di ordine generale e speciale, per importi pari o superiori a € 40.000,00, al fine di assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione e/o eventualmente richiesti nella lettera di invito. Prima della stipula del contratto l’Ente procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento. Art. 11 Stipulazione del contratto 1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura Pagina 6 di 14 privata. Per importi inferiori al limite di cui all’art. 125, co. 11, ultimo capoverso del Codice dei contratti, si può procedere anche mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 334 del Regolamento di attuazione che può avvenire mediante “modalità elettroniche” (i.e. invio tramite posta elettronica certificata). 2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti. 3. Quando l’importo sia superiore ad euro 100.000,00, è consigliabile chiedere la cauzione di cui al comma 2. 4. Trova in ogni caso applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare: a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.: - l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la stazione appaltante effettuerà i pagamenti; - l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché' la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi e dei lavori. b) il codice identificativo gara "CIG" 1. 2. 3. 4. Art. 12 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto numerato. L’ordinazione deve contenere: a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione; b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed Iva; c) ogni altra indicazione ritenuta utile. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all’ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati. Dopo l’accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dall’operatore economico affidatario. Art. 13 Verifiche della regolare esecuzione 1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge, dopo la verifica e l’attestazione di regolare esecuzione della fornitura o prestazione. 2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore. Pagina 7 di 14 CAPO II Lavori in economia Art. 14 Tipologie di lavori eseguibili in economia 1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all’art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo. Con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento: lett. a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti; lett. b) manutenzione di opere e impianti: – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà e/o in uso all’Ente; lett. c) interventi non programmabili in materia di sicurezza: – interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica; lett. d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara; lett. e) lavori necessari per la compilazione di progetti: – demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all’acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d’opera; – scavi, sondaggi e indagini ambientali; – prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche; – indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico; lett. f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 2. L’affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall’art. 204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma. Art. 15 Limiti di applicazione 1. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 14. Art. 16 Lavori d’urgenza 1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo. 2. Il predetto verbale, oltre all’eventuale progetto, viene trasmesso all’organo competente per l’autorizzazione dei lavori e per la formalizzazione della procedura di affidamento. Art. 17 Lavori di “somma urgenza” 1. In circostanze di “somma urgenza” che non consentono alcuna dilazione, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 16, l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo Pagina 8 di 14 stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti. 2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell’affidatario. 3. Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al C.d.A. dell’Ente che provvede alla approvazione dei lavori. Art. 18 Contratti misti 1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni del presente capo se l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Art. 19 Modalità di esecuzione 1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuati: – in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente e di quello eventualmente assunto in via straordinaria, ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all’Ente. Tali lavori non possono comportare una spesa superiore ad euro 50.000,00; – con procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Art. 20 Affidamento in economia – Cottimo fiduciario Nei lavori in economia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro il C.d.A. dell’Ente attiva l’affidamento con procedura negoziata mediante apposita delibera. Per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 è richiesto l’invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, tra le ditte iscritte all’Albo fornitori dell’Ente ovvero individuati sulla base di indagini di mercato, o attraverso la consultazione di albi pubblici. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili operatori economici in grado di svolgere le prestazioni richieste, ovvero per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento. All’Albo fornitori dell’Ente possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economica – finanziaria secondo le modalità indicate nel “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi e delle imprese esecutrici dei lavori dell’EPPI”, pubblicato sul sito dell’Ente. La scelta del contraente è effettuata mediante lettera di invito. La lettera di invito viene inoltrata con posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti l’operatore economico e la gara per cui si concorre. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera d’invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi: a) in base al prezzo più basso; Pagina 9 di 14 b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'esame delle offerte, qualora il criterio di selezione prescelto è quello del prezzo più basso, è effettuato dal RUP che provvede a redigere apposito verbale contenente l’aggiudicazione provvisoria. Il RUP può avvalersi di una commissione di gara, comunque sempre nominata in ipotesi di scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituita da dipendenti dell’Ente o da professionisti esterni qualora la valutazione delle offerte richieda specifiche competenze professionali delle quali l’Ente è sprovvisto. Nel caso venga nominata una commissione di gara questa provvede a redigere apposito verbale di aggiudicazione provvisoria che verrà inoltrato al RUP per i successivi adempimenti. Il RUP comunicherà l’aggiudicazione provvisoria al C.d.A. dell’Ente che nella prima seduta utile l’approverà e renderà l’aggiudicazione definitiva. Il RUP provvede alle comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei contratti, alla pubblicazione dell’avviso post informazione sul sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 331 del Regolamento di attuazione ed alla verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti. 7. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei contratti. Quando l’importo dei lavori è superiore a euro 100.000,00 è consigliabile richiedere tale cauzione. Art. 21 Affidamento in economia – Affidamento diretto 1. Per i lavori in economia inferiori a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi qualora la specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti. 1. 2. 3. 4. Art. 22 Verifica dei requisiti Per importi inferiori a 40.000,00 euro l’Ente si riserva di effettuare il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti di carattere generale ad esclusione della regolarità contributiva. Per importi fino a 20.000,00 euro la regolarità contributiva può essere autocertificata mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dall’art.4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011. Tali dichiarazioni sono soggette a controlli periodici a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Al di sopra della suddetta soglia, il DURC in corso di validità sarà acquisito d’ufficio, nei seguenti casi: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1,lettera i), del Codice dei contratti; b) per l’aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei contratti; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento delle prestazioni. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti, per importi inferiori a 40.000,00 euro si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi. Con riferimento ai requisiti di ordine generale e speciale, per importi pari o superiori a € 40.000,00, al fine di assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di Pagina 10 di 14 attuazione e/o eventualmente richiesti nella lettera di invito. Prima della stipula del contratto l’Ente procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento. Art. 23 Contenuto del contratto di cottimo 1. Il contratto di cottimo deve indicare: – l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; – i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelli a corpo; – le condizioni di esecuzione; – il termine di ultimazione dei lavori; – le modalità di pagamento; – le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti; – le garanzie a carico dell'esecutore. 1. 2. 3. 4. Art. 24 Stipulazione del contratto I contratti per l’esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata, firmata dall’aggiudicatario e dal Presidente P.T. dell’Ente, fino all’importo della soglia comunitaria. Le imprese affidatarie sono tenute, ove richiesto dal RUP, in sede di stipulazione del contratto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti. Quando l’importo dei lavori è superiore ad euro 100.000,00, è consigliabile chiedere la cauzione di cui al comma 2. Trova in ogni caso applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare: a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.: - l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la stazione appaltante effettuerà i pagamenti; - l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché' la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; Tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi e dei lavori. b) il codice identificativo gara "CIG". Art. 25 Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione 1. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori, o in mancanza, dal Direttore Generale dell’Ente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. I lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti nell’ipotesi di contabilità semplificata. Pagina 11 di 14 CAPO III Disposizioni comuni e norme transitorie Art.26 Responsabile Unico del procedimento (RUP) 1. Per ciascun affidamento in economia è nominato dal C.d.A., con la medesima delibera di autorizzazione alla procedura e impegno di spesa, un RUP, che svolge le funzioni di cui all’art. 10 del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione. 2. Per gli affidamenti in economia il RUP può avvalersi, se del caso, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ovvero acquisibili con qualsiasi altro strumento funzionale, ai fini dell'orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi. 3. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, ivi compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. In particolare, il RUP: a) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; c) richiede al C.d.A., se non già deliberata, la nomina della Commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in tutti gli altri casi che ritiene opportuno, con motivata relazione; d) trasmette gli atti all’organo competente per la relativa adozione, ovvero adotta, ove ne abbia competenza, il provvedimento finale di aggiudicazione; e) fornisce all’Ente i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’affidamento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; f) raccoglie, verifica e trasmette, se richiesto dalla legge, all’Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 7 comma 8 del Codice dei contratti; g) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; h) propone la risoluzione del contratto. Il RUP deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato e può essere un dipendente dell’Ente. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. In caso di accertata carenza di dipendenti in possesso di professionalità adeguate, il C.d.A. nomina il RUP tra professionisti esterni, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. Il nominativo del RUP è indicato nell’invito a presentare un’offerta. Art. 27 Disposizioni transitorie finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’acquisizione dell’efficacia della deliberazione di approvazione del C.d.A. dell’Ente. 2. Con l’approvazione del presente Regolamento è abrogato il preesistente regolamento affidamenti in economia. Pagina 12 di 14 Allegato A Settori Merceologici acquisibili in economia A – Tipologie di forniture FORNITURA DI ARREDI Categoria 01.01 – Fornitura di arredi in genere: mobili in legno, metallo e altri materiali, arredi ed accessori per ufficio, lampade e lampadari, segnaletica e cartellonistica etc. FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E SERVIZI Categoria 02.01 – Gas, acqua, energia elettrica Categoria 02.02 – Forniture audio, video, ottiche e fotografiche (televisori, registratori, radio e prodotti affini) Categoria 02.03 – Telefonie, impianti di comunicazione ed articoli di telefonia fissa e mobile in genere Categoria 02.04 – Materiale elettrico, materiale di ferramenta, materiale vario Categoria 02.05 – Materiale idraulico Categoria 02.06 – Materiale termico Categoria 02.07 – Materiale per giardinaggio CANCELLERIA Categoria 03.01 – Categoria 03.02 – Carta e cartonaggi Articoli per ufficio INFORMATICA Categoria 04.01 – Categoria 04.02 – Fornitura hardware, accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica Fornitura software MACCHINE DA UFFICIO Categoria 05.01 – Fotocopiatrici, fax, attrezzature per il trattamento della carta, altre forniture di attrezzature per ufficio VARIE Categoria 06.01 – Categoria 06.02 – Categoria 06.03 – Categorie 06.04 – Categoria 06.05 – Categoria 06.06 – Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione Materiale igienico–sanitario e prodotti per la pulizia in genere Derrate alimentari, bevande, buoni pasto Telerie, biancheria, mercerie e tendaggi Articoli sanitari e dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro Materiali per organizzazione di eventi e gadget B – Tipologie di servizi INFORMATICA Categoria 07.01 – Categoria 07.02 – SERVIZI VARI Categoria 08.01 – Categoria 08.02 – Categoria 08.03 – Categoria 08.04 – Categoria 08.05 – Categoria 08.06 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software Manutenzione hardware, stampanti, lettori di badge, trasmissione dati e materiale informatico di vario genere fax, sistemi Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni audio – video, dattilografia, rassegna stampa Smaltimento rifiuti Pulizia - Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione), facchinaggio imballaggi, magazzinaggio Stampa, tipografia, litografia, rilegatura di libri e pubblicazioni Progettazione e realizzazioni grafiche Organizzazione di eventi, servizio di catering Pagina 13 di 14 Categoria 08.07 – Categoria 08.08 – Categoria 08.09 – Categoria 08.10 – Categoria 08.11 – Categoria 08.12 – Categoria 08.13 – Categoria 08.14 – Categoria 08.15 – Categoria 08.16 – Categoria 08.17– Categoria 08.18 – Categoria 08.19 – Categoria 08.20 – Categoria 08.21 – Categoria 08.22 – Categoria 08.23 – Categoria 08.24 – Categoria 08.25 – Categoria 08.26 – Categoria 08.27 – Categoria 08.28 – Servizi di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, di natura intellettuale in genere Corsi di formazione Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione Spedizioni Servizi fotografici, televisivi, editoriali Servizi assicurativi, bancari, finanziari, recupero crediti Servizi di collocamento e reperimento del personale Servizi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la gestione degli impianti di allarme e Tele vigilanza, vigilanza, sorveglianza, portierato Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni Servizi di trasporto Altre prestazioni occasionali fornite da terzi quando lo richiedono motivate ragioni d’urgenza, o la necessità di avvalersi di specifiche competenze professionali per prestazioni di carattere straordinario Servizio di noleggio Servizio di contact/call center Servizi alberghieri Servizio di manutenzione impianti telefonici Servizio di manutenzione impianti antincendio Servizio di manutenzione impianti elevatori Servizio di manutenzione macchine per ufficio Servizio di manutenzione aree verdi Servizio di manutenzione impianti idraulici Servizio di manutenzione impianti elettrici Servizio di manutenzione impianti termici SERVIZI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI (in qualunque forma prestati, singola, associata, societaria, etc) Categoria 09.01 – Servizi legali e notarili Categoria 09.02 – Servizi tecnici (es. periti, geometri, architetti, ingegneri, etc) Categoria 09.03 – Servizi medici e paramedici Categoria 09.04 – Servizi attuariali Categoria 09.05 – Servizi commerciali e contabili Categoria 09.06 – Servizi in materia di lavoro Categoria 09.07 – Servizi giornalistici Categoria 09.08 – Altri servizi prestati da soggetti iscritti ad altri albi professionali C – Tipologie di Lavori LAVORI Categoria 10.01 – Categoria 10.02 – Categoria 10.03 – Categoria 10.04 – Categoria 10.05 – Categoria 10.06 – Categoria 10.07 – Piccole interventi (riparazioni varie effettuate da fabbri e carpentieri, falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori, idraulici ect.) Lavori di idraulica Lavori elettrici Lavori su impianti termici Opere edili (opere edili in genere, opere di restauro-ristrutturazione, opere di puntellamento, opere di demolizione, etc.) Opere stradali e fognarie Opere di fondazioni speciali Pagina 14 di 14