informazione importante riguardante la costruzione degli stand

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informazione importante riguardante la costruzione degli stand
INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA
COSTRUZIONE DEGLI STAND
NOUVE CONDIZIONI SALARIALI E DI LAVORO PER
COSTRUTTORI DI STAND FIERISTICI:
A partire dal 1° giugno 2012 in Svizzera vigono nuove disposizioni per i costruttori di stand fieristici
Il 24 aprile 2012 il governo federale ha conferito l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro
per il mestiere di falegname con entrata in vigore il 1° giugno 2012. Dalle trattative condotte tra le parti
sociali, ovvero l’Associazione Maestri falegnami svizzeri e i sindacati svizzeri UNIA e SYNA, è risultato il
"Contratto collettivo di lavoro 2012 – 2015 per il mestiere di falegname" che ora, per la prima volta,
comprende anche la costruzione di stand fieristici.
Con la cosiddetta "dichiarazione di obbligatorietà generale" del Consiglio federale, le condizioni del
mestiere di falegname, concordate tra le parti sociali, hanno valore vincolante di legge anche per tutti i
costruttori di stand con sede in Svizzera, nonché per tutti i costruttori stranieri che svolgono attività
inerenti alla costruzione di stand fieristici in Svizzera. Tali condizioni riguardano in particolare l’orario di
lavoro ordinario e straordinario, il salario, i supplementi salariali per il lavoro serale, notturno e
domenicale, i salari in caso di impedimento al lavoro, il rimborso spese, l’indennità di vacanza e per i
giorni festivi, la conclusione del rapporto di lavoro, le pene convenzionali, l’obbligo di versamento del
contributo ai costi di esecuzione, la cassa pensione ecc.
Il seguente link vi rimanda alle disposizioni concrete e ai relativi commenti (in tedesco e in italiano):
http://www.zpk-schreinergewerbe.ch/index.php/gav-und-ave-archiv
Commissioni speciali vigileranno sul rispetto delle nuove disposizioni per la costruzione di stand fieristici.
In caso di violazioni potrebbero anche essere inflitte delle sanzioni, sia nei confronti del costruttore
colpevole sia del suo datore di lavoro. Secondo la legge svizzera sui lavoratori distaccati (RS 823.20)
l’appaltatore principale deve obbligare contrattualmente il subappaltatore straniero a rispettare tale
legge e le condizioni del contratto collettivo di lavoro a cui è stata conferita l’obbligatorietà generale. In
mancanza di un simile obbligo, l’appaltatore principale risponde solidalmente dell’eventuale
inosservanza delle condizioni da parte del subappaltatore. È consigliabile redigere un accordo scritto,
che potrà costituire titolo di prova, e di portarlo con sé in caso di un eventuale controllo.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di contattare la sede della commissione CPC per il mestiere di
falegname (http://www.zpk-schreinergewerbe.ch) incaricata dell’esecuzione e della vigilanza, e di
consultare eventualmente un avvocato svizzero. L’indirizzo postale della CPC è il seguente:
Commissione Paritetica Centrale (ZPK), Sede, Gladbachstrasse 80, 8044 Zurigo
Basilea, 13 settembre 2012
MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA