Ulteriori chiarimenti in tema di formazione in materia di salute e
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Ulteriori chiarimenti in tema di formazione in materia di salute e
Ulteriori chiarimenti in tema di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento a: • • lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D. Lgs 81/08; datori di lavoro con funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza, ai sensi dell’art. 34 comma 2. Si riportano, in forma tabellare, i quesiti pervenuti alla Struttura Prevenzione ambienti di Vita e lavoro, U.O. Governo della prevenzione e tutela sanitaria, D.G. Sanità Regione Lombardia e le relative risposte ordinate per: • Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e Linee guida interpretative in ordine agli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 25 Luglio 2012; • Circolare Regione Lombardia n. 7/SAN del 17 settembre 2012. Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e Linee guida interpretative in ordine agli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 25 Luglio 2012 L’Accordo S-R ex art. 37 prevede che il datore di lavoro possa provvedere direttamente Si chiede se l'RSPP aziendale sia abilitato ad effettuare all’organizzazione dei corsi, individuando docenti qualificati allo svolgimento del compito formativo la formazione di lavoratori e preposti. loro affidato. Lo svolgimento delle funzioni di RSPP è da considerarsi valevole quale esperienza professionale maturata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e, pertanto, se maturata per un periodo di almeno tre anni, valevole ai fini della docenza ai sensi dell’Accordo richiamato. Si chiede come procedere nel caso di mancata Nel caso di mancata presenza dell’OP/EB in riferimento al settore di attività dell’azienda e di livello presenza dell’OP/EB a cui rivolgere la richiesta di territoriale (fino a quello regionale), il datore di lavoro procede in modalità autonoma all’avvio dei collaborazione. percorsi formativi rivolti ai propri lavoratori. In qualità di Società di consulenza in materia di Salute L’Accreditamento è obbligatorio per essere individuati quali soggetto formatore per la formazione di e Sicurezza sul Lavoro, si chiede se per continuare a DDL RSPP, non per corsi ANTINCENDIO rischio basso e PRIMO SOCCORSO. svolgere corsi per DDL RSPP, ANTINCENDIO rischio basso e PRIMO SOCCORSO, è obbligatorio l’accreditamento presso Regione Lombardia. Si chiede conferma circa la formazione erogabile in Si conferma che la formazione in modalità e-learning può essere adottata in riferimento alla riportata modalità e-learning: casistica. a) 4 ore di formazione generale (uguale per Non si è in grado di definire il n. di ore da dedicare ai punti da 1 a 5 degli 8 previsti nell'ambito del lavoratori e preposti); modulo specifico per i preposti, si tenga sempre conto, tuttavia, del fatto che il n. di ore indicato b) 16 ore di formazione dirigenti; nell'accordo S-R è da considerarsi il numero minimo ai fini di una proficua formazione. c) tutti gli aggiornamenti quinquennali per lavoratori , dirigenti e preposti; d) una parte della formazione aggiuntiva del preposto (riferita ai punti da 1 a 5 dell'art. 5 formazione aggiuntiva del preposto). In questo caso, si chiede, se sia stabilito un monte ore massimo in e-learning? Si chiede se la formazione specifica dei lavoratori sia, Sia l'Accordo S-R del 21 dicembre 2011 che le relative linee interpretative S-R del 25 luglio 2012 che la erogabile in modalità e-learning. circolare regionale n. 7 del 17 settembre 2012 non prevedono che la formazione specifica destinata ai lavoratori possa essere erogata in modalità e-learning. Ne l caso in cui sia erogata la formazione generale ai Precisando che l’Accordo S-R ex art. 37 del D. Lgs 81/08 non prevede la verifica finale di lavoratori in modalità e-learning, si chiede conferma apprendimento a chiusura della formazione per i lavoratori, e che essa si rende necessaria solo al termine dell’intero percorso formativo, nel caso in cui la formazione generale sia avvenuta in modalità in merito ai seguenti punti: a) è necessario prevedere un test di e-learning, le ipotesi formulate ai punti a-b-c sono percorribili. apprendimento in presenza al termine delle 4 ore? b) E’ possibile prevedere il rilascio di un certificato di frequenza al termine delle 4 ore frequentate in modalità elearning o questo è da rilasciarsi al termine dell'intero percorso previsto per i lavoratori? c) Si chiede conferma circa la possibilità di progettare l'intero percorso in forma blended e quindi di somministrare il test in presenza al termine dell'intera formazione per i lavoratori (al termine ad esempio delle 12 ore di formazione sui rischi specifici svolte in presenza in caso di alto rischio) prevedendo 2 test uno sulla formazione generale ed uno relativo alla formazione specifica. Questo renderebbe molto più agevole per le imprese l'organizzazione del momento di verifica dell'apprendimento. Operiamo nel campo delle coperture dove ci capita di eseguire smaltimenti di cemento-amianto. In base alle nuove normative che prevedono la formazione generale di ciascun lavoratore (accordo Stato-Regioni 21-12-2011) dovremmo far frequentare ai ns. dipendenti il corso di formazione generale (4 ore) più la formazione richio alto (12 ore). Avremmo la necessità di sapere se abbiamo l'obbligo di far eseguire ugualmente la formazione rischio alto ai ns. dipendenti avendo già conseguito i seguenti attestati: a) patentino regionale abilitante all'esercizio di addetto alle attività di rimozione amianto; b) attestato di idoneità sull'utilizzo dei D.P.I.; c) idoneità utilizzo piattaforme aeree; d) corso di formazione per la posa in opera di sistema anti-caduta; e) corso di formazione sulla salute e sicurezza in cantiere. Per i dipendenti di una ns impresa cliente del settore socio-assistenziale, abbiamo sempre erogato corsi di formazione sulla sicurezza pari a 4 ore per ciascun dipendente. A fronte dell’Accordo Stato-Regioni, siamo venuti a conoscenza del numero di ore di formazione previsto per singolo dipendente sulla base della mansione svolta, del livello di rischio e del settore di appartenenza dell’impresa. All’Allegato A dell’accordo, al punto 10 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” viene citato: “In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i Si precisa che nel caso in cui la formazione di cui al punto e) "formazione sulla salute e sicurezza in cantiere" sia avvenuta in ottemperanza all'articolo 37 del D. Lgs 81/08, per categorie di lavoratori unicamente adibiti a lavori in cantiere e comprensiva di tutti i rischi valutati dal DDL, essa possa essere considerata valevole e che i lavoratori, così formati, siano da avviare unicamente ad aggiornamento. Nei casi in cui sia stato dato avvio effettivo alla pianificazione della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, nei 12 mesi immediatamante antecedenti la data dell’11 gennaio 2012, il completamento del percorso formativo dovrà realizzarsi entro e non oltre la data dell’11 gennaio 2013, anche a costo di una nuova calendarizzazione della formazione e dovrà, inoltre, essere comprovato, con ogni mezzo documentale idoneo, l’avvio del percorso formativo precedentemente approvato dal datore di lavoro. In questo caso sono valevoli le tipologie di percorso approvate dal DDL anche quando non conformi alle previsioni di cui all’accordo richiamato. Dalla data di completamento dei corsi di formazione verranno calcolati i 5 anni per l’avvio dei lavoratori all’aggiornamento. dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”. Premesso che non esistono sul ns territorio enti bilaterali per il settore socio-assistenziale e che nel CCNL non sono specificati la durata i contenuti e la modalità di svolgimento dei corsi; per i dipendenti che hanno già svolto il corso di formazione di 4 ore, da noi erogato in precedenza, è possibile considerare solamente l’aggiornamento quinquennale previsto o è necessario il recupero delle ore mancanti? L’Accordo S-R del 21 dicembre 2011 sulla formazione Le modalità di svolgimento della formazione previste agli Accordi S-R sono valevoli anche per per DDL RSPP indica che tali figure devono effettuare l’aggiornamento. Pertanto, non sono ammissibili forme di aggiornamento difformi da quanto stabilito un aggiornamento di 6-10-15 ore secondo il cod. per la formazione in riferimento all’organizzazione dei corsi e alla qualifica dei docenti. ATECO ogni 5 anni. La partecipazione a convegni in materia di salute e sicurezza sul lavoro inerenti il settore ATECO dell’attività del DDL stesso può essere considerata valida ai fini del raggiungimento del monte ore per l’aggiornamento? Se sì, in quale misura? 1/3 del monte ore o un terzo delle 6 ore? L’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 inerente la formazione degli RSPP indica al punto 3 l’obbligo di aggiornamento quinquennale della durata di 60 o 40 o 100 ore a seconda del codice ATECO di riferimento del modulo B frequentato dall’RSPP durante la sua formazione base. E’ possibile considerare la partecipazione, con verifica dell’apprendimento, agli stessi convegni in tema di salute e sicurezza sul lavoro come monte ore di aggiornamento anche per queste figure? Se sì, in che misura? Si chiedono chiarimenti in relazione ai seguenti Si provvede a dare risposta ai punti indicati: a) l’esperienza professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per lo svolgimento della aspetti applicativi degli Accordi S-R nelle scuole: funzione di RSPP, può derivare da competenze acquisite per l’espletamento di tale funzione in scuole differenti; a) nell'ipotesi in cui la formazione sia svolta b) il docente così individuato può essere reclutato per lo svolgimento di corsi rivolti a lavoratori, dall'RSPP con esperienza almeno triennale, si dirigenti e preposti; intende svolta solo nella scuola ove c) nel caso di avvio di corsi rivolti ai lavoratori la richiesta di collaborazione agli OP/EB prescinde attualmente è RSPP o anche in altre scuole? dalla scelta del docente, fermo restando che, ad oggi, non risulta esserci l’OP/EB delle scuole. b) sempre nel caso in cui la formazione sia svolta dall'RSPP, essa può essere rivolta sia ai lavoratori che ai dirigenti e preposti? c) sempre nel caso della formazione svolta dall'RSPP, è obbligatorio l'invio del progetto all'ente paritetico, ove presente, sottoscritto naturalmente dal datore di lavoro? A causa della discordanza tra le informazioni che pervengono giornalmente anche da alcune tra le società/agenzie che vanno per la maggiore nel campo della sicurezza, si chiede conferma circa la previsione per la quale la formazione in elearning sia applicabile sia alla formazione generale che alla specifica dei lavoratori I DDL RSPP in possesso dei titoli di laurea indicati nell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/08 sono esonerati dalla frequenza al corso secondo l’Accordo StatoRegioni se dimostrano la frequenza anche al modulo C per RSPP. La formazione in e-learning in riferimento a corsi rivolti ai lavoratori è consentita unicamente per la parte generale. E’ corretto, infatti, i soggetti datori di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti del SPP ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs 81/08 che abbiano svolto il Modulo C secondo quanto previsto dall’accordo pubblicato in G. U. 14 febbraio 2006 , n. 37 sono esonerati dall’avvio al corso di formazione ai sensi dell’accordo ex art. 34 D. Lgs 81/08. Per questi soggetti vige l’obbligo dell’aggiornamento che deve essere completato a cinque anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, ossia entro l’11 gennaio 2017. Nel PRAL si indica che i corsi possono essere svolti Fermo restando che la formazione in questione è formazione “altra” rispetto a quella oggetto anche da Centri di formazione professionale dell’accordo, il riferimento normativo è contenuto all’interno dello stesso PRAL ed è il Decreto del riconosciuti da Regione Lombardia. E’ possibile avere i Direttore Generale della Direzione Generale Sanità n. H/7676 del 27 marzo 2000. riferimenti normativi che indicano che tali corsi possono essere tenuti da centri di formazione professionale non accreditati, Organismi Paritetici Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori? L’esonero dalla formazione generale ed E’ utile distinguere tre casi: eventualmente dalla formazione specifica per coloro a) il lavoratore viene assunto nel settore delle costruzioni successivamente al 11 gennaio 2012: che hanno frequentato il corso 16 ore-MICS è valido in questo caso il corso 16 ore MICS soddisfa le previsioni di cui all’accordo; solo nell’ipotesi di primo accesso nel settore oppure b) il lavoratore lavora nel settore delle costruzioni e non è mai stato formato (violazione alla anche per coloro che lavorano già nel settore? norma): il corso 16 ore MICS non soddisfa le previsioni di cui all’accordo e il lavoratore deve essere avviato a formazione secondo le previsioni di cui all’Accordo; c) il lavoratore lavora nel settore delle costruzioni ed è stato formato, alla data di entrata in vigore dell’accordo, secondo il corso 16 ore MICS: in questo caso la formazione è da considerarsi valevole a tutti gli effetti. a) La comprovata formazione nel rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro (…) è da riferirsi alla Si chiedono alcuni chiarimenti in merito alla disciplina transitoria. formazione dei lavoratori e preposti avvenuta antecedentemente la data di entrata in vigore dell’accordo (11 gennaio 2012) per lavoratori e preposti è da considerarsi valevole a tutti gli effetti, in a) Mentre i lavoratori nuovi assunti hanno tempo al massimo 60 giorni per terminare la loro quanto l’accordo non impone un paragone della formazione pregressa con le “nuove regole”. La formazione (e questo anche per dirigenti e preposti), i formazione dei lavoratori secondo le “vecchie regole” è consentita anche nel caso di percorsi lavoratori per i quali venga comprovata idonea formativi documentalmente approvati nei 12 mesi immediatamente antecedenti l’ 11 gennaio 2012, formazione nel rispetto dei contratti collettivi di purché si attuino entro e non oltre il 11 gennaio 2013. Nel caso in cui tale programmazione non sia lavoro e delle previsioni normative sono esonerati dimostrabile per i preposti, essi saranno inviati al corso per i lavoratori + alle 8 ore di formazione dalla frequenza della formazione generale. Nessun particolare ed aggiuntiva da completarsi entro e non oltre i 18 mesi successivi l’11 gennaio 2012. Per i dirigenti e i preposti si specifica che le previsioni di cui all’accordo non costituiscono efficacia esonero per la formazione specifica? giuridica e che pertanto quanto previsto dall’accordo può rappresentare meramente un’utile traccia del percorso formativo per queste categorie di lavoratori. Tuttavia si precisa che nel caso in cui la b) Per i lavoratori non di nuova assunzione per i quali non è possibile comprovare la formazione il DDL formazione dei dirigenti non sia stata documentalmente approvata alla data di entrata in vigore ha un margine di tempo per adeguarsi alla nuova dell’accordo essa deve concludersi entro i 18 mesi successivi l’11 gennaio 2012 se il DDL segue le formazione? previsioni di cui all’accordo, entro i 12 mesi successivi l’11 gennaio 2012 se il DDL segue un percorso differente da quanto previsto dall’accordo. c) Il periodo di transizione permette a preposti e b) Il prima possibile. dirigenti che hanno già questa qualifica al momento della pubblicazione dell’Accordo di terminare il loro percorso formativo entro 18 mesi. E’ corretta questa interpretazione? Al termine di questo periodo di transizione (18 mesi) i dirigenti devono concludere la loro formazione entro 12 mesi. E’ corretto? Nei casi di esonero al corso di formazione per i dirigenti , la scadenza del quinquennio per l’aggiornamento decorre dalla data del corso precedentemente effettuato oppure dalla data di pubblicazione dell’Accordo? L’esonero riguarda i 4 moduli del percorso formativo o solo alcuni di questi? Si chiedono chiarimenti in riferimento ai seguenti quesiti: a) un libero professionista avente i requisiti espressi nell'art. 1 dell'Accordo del 21/12/2011, ma non appartenente ad associazioni dei lavoratori/ datoriali e non essendo accreditato c/o la Regione, può promuovere ed effettuare i corsi di formazione a lavoratori, dirigenti e preposti? c) Nel caso di dirigenti formati nei 5 anni immediatamente antecedenti alla data di entrata in vigore dell’accordo il quinquennio per l’aggiornamento decorre dalla data stessa di entrata in vigore dell’accordo e pertanto l’aggiornamento dovrà concludersi, a prescindere dalla data di ultimazione della formazione pregressa, entro il 11 gennaio 2017; nel caso di dirigenti formati successivamente il 11 gennaio 2012 il quinquennio decorre dalla data di completamento del percorso formativo stesso. Nel caso in cui la formazione risale a periodo antecedente la data dell’11 gennaio 2007 l’aggiornamento dovrà concludersi entro e non oltre l’11 gennaio 2013. L’esonero dalla formazione dei dirigenti riguarda i lavoratori formati mediante corso di formazione secondo l’ art. 3 DM 97 o che hanno frequentato il Modulo A per ASPP/RSPP al 11 gennaio 2012, e l’esonero è “integrale” ossia per tutti i 4 moduli previsti dall’accordo. a) L’Accordo S-R ex art. 37 prevede che il DDL possa organizzare direttamente i corsi rivolti a lavoratori, dirigenti e preposti avvalendosi di docenti da lui nominati. Pertanto, nel rispetto dei requisiti richiamati in Accordo, circa la qualifica dei docenti, si ritiene che il percorso individuato sia praticabile. b) Il percorso proposto non è praticabile. c) Si ribadisce che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi anteriormente o b) L'art. 4 dell'Accordo del 21/12/2011 elenca i contestualmente all'assunzione o all'adibizione ai compiti richiamati. Il percorso formativo deve contenuti da adottare per il percorso formativo del essere completato prima dell'inizio dell'attività richiesta in azienda. Solo ove ciò non risulti possibile, il lavoratore, indicando, tra l'altro "emergenza- percorso può essere completato in 60 gg per ragioni che il DDL evidenzierà adeguatamente. "procedure di esodo"-"procedure organizzative per il primo soccorso". Si chiede quindi se è possibile cumulare le ore di formazione (previste dall'art. 4 in funzione dell'appartenenza dell'Azienda) al lavoratore sommando i corsi di formazione per addetti al primo soccorso (DM 388/03) e corsi di formazione per addetti alla lotta antincendio (D.M. 10/03/98). c) L'art.10 dell'Accordo del 21/12/2011 cita il seguente testo: "Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Si chiede quindi di sapere cosa si intende per "ove non risulti possibile" e se il DDL è costretto ad effettuare i corsi prima dell'assunzione. In riferimento al secondo quesito "è possibile Il certificato di frequenza è rilasciabile anche al termine della formazione generale per i lavoratori, a prevedere il rilascio di un certificato di frequenza al prescindere dalla modalità formativa adottata. termine delle 4 ore frequentate in modalità e-learning o questo è da rilasciarsi al termine dell'intero percorso previsto per i lavoratori?" si precisa che la modalità di svolgimento dei corsi, e quindi anche dell'aggiornamento, interamente a distanza (FAD) non è contemplata dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Si chiedono chiarimenti in riferimento alla disciplina transitoria per la formazione del preposto. E’ opportuno distinguere due casi: a) preposto che ha ricevuto una formazione da preposto, secondo le previgenti disposizioni normative al 11 gennaio 2012, esenzione dalla formazione e obbligo aggiornamento; b) preposto che ha ricevuto una formazione da lavoratore, secondo le previgenti disposizioni normative al 11 gennaio 2012, obbligo di formazione particolare ed aggiuntiva nei 18 mesi successivi l’11 gennaio 2012. Circolare Regione Lombardia n. 7/SAN del 17 settembre 2012 Quali requisiti devono avere i soggetti I soggetti formatori legittimati sono elencati in allegato A), punto 1 “individuazione dei soggetti formatori e formatori legittimati? sistema di accreditamento” dell’Accordo S-R ex art. 34 del T.U.; in generale si ritiene che non siano da evidenziarsi modifiche sostanziali “all’impianto” descritto in Circolare 13/san/06 in attuazione dell’Accordo S-R per la formazione degli Addetti e Responsabili SPP – D. Lgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 37 del 14 febbraio 2006). Si precisa che ai soggetti legittimati è data facoltà di avvalersi di società private di formazione, alle quali possono essere demandati compiti organizzativi, amministrativi e di supporto alla didattica, restando comunque fermo l'obbligo in capo ai soggetti formatori di adempiere direttamente a tutte le funzioni relative alla scelta dei docenti, all’approvazione dei programmi, alla valutazione dell’apprendimento e al rilascio dei relativi certificati. Gli Organismi Paritetici, gli Enti Bilaterali e le Associazioni di categoria possono avvalersi di proprie strutture formative o Società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate dalle medesime. I Fondi Interprofessionali di settore possono assumere ruolo di soggetti formatori nel caso in cui la funzione richiamata sia ricompresa nell’atto costitutivo del Fondo stesso. Quali sono i soggetti formatori accreditati? Il sistema di accreditamento della Regione Lombardia trova riferimento normativo nella Deliberazione della Ai fini della formazione dei datori di lavoro Giunta Regionale del 16.12.2004, n. 7/19867 (BURL serie ordinaria n. 53 del 27.12.2004). Si precisa che oltre al con funzioni di Responsabile del Servizio di requisito dell’accreditamento non sono previsti ulteriori requisiti, in coerenza con l’Accordo S-R ex art. 34 del T.U.. Prevenzione e Protezione e quanti anni di esperienza di docenza devono dimostrare di avere? In assenza di Organismo Paritetico, il L’Organismo Paritetico non è coinvolto nelle procedure di attestazione della formazione. Si precisa che in rilascio degli attestati può essere riferimento alla formazione dei datori di lavoro con funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e effettuato dall’ente accreditato oppure Protezione, l’attestazione della formazione è in capo all’ASL solo nel caso in cui la formazione venga erogata da dall’ASL alla quale si è data preventiva soggetti formatori accreditati, che devono procedere a preventiva comunicazione. comunicazione? Sul modello di attestazione di frequenza a Alla voce “settore di riferimento” bisogna inserire il codice ATECO primario di attività dell’impresa completo. corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, alla voce “settore di riferimento” si allude al macrosettore di rischio determinato sulla base dei codici ATECO (ovvero rischio alto, medio, basso)? Al punto 6 della circolare “rilascio La specifica del tipo di carta da utilizzare per il rilascio degli attestati è di carattere indicativo e risponde attestati” è riportato il tipo di carta e la all'esigenza di facilitare la conservazione e l’archiviazione degli stessi attestati, quali documenti comprovanti grammatura della carta da utilizzare: Modigliani A4 grammatura 140/145. Queste indicazioni sono obbligatorie? La richiesta di collaborazione agli OP/EB può essere avanzata direttamente dai Soggetti Formatori? Può essere avanzata una richiesta cumulativa per conto di più aziende? l'avvenuta formazione. La richiesta di collaborazione agli OP/EB, per l'avvio della formazione dei lavoratori, può provenire anche dal Soggetto Formatore del quale il datore di lavoro intende avvalersi. In riferimento alla modalità di richiesta di collaborazione si conferma la possibilità di avanzare una “proposta” cumulativa di più aziende, tuttavia è evidente che questa dovrà dare evidenza, per ogni singola azienda, dei gruppi di lavoratori per i quali viene richiesto l'intervento formativo, del periodo durante il quale verrà attuata la formazione e di tutti i dettagli utili alla comprensione dell'organizzazione della formazione e dei contenuti sviluppati. Ai fini dell’attivazione dei corsi di Precisando che le regole di cui all’allegato A dell’Accordo S-R ex art. 37 del T. U. al punto 1 “requisiti dei docenti”, aggiornamento per lavoratori, dirigenti, al punto 2 “organizzazione della formazione”, al punto 3 “metodologia di insegnamento/apprendimento” sono preposti, anche in modalità e-learning, è valevoli anche per i corsi di aggiornamento, si chiarisce che non è richiesta l’attestazione di frequenza e le necessario inviare alla ASL di competenza procedure a corredo (comunicazione preventiva ed invio dei registri di presenza all’ASL di competenza territoriale). Si chiarisce altresì che non sono previste verifiche di apprendimento. territoriale: • comunicazione preventiva di attivazione del corso; • registri di presenza dei partecipanti e delle verifiche intermedie e finali di apprendimento. Inoltre è necessario provvedere all’attestazione. Si chiedono chiarimenti in merito al rilascio Ai fini della certificazione della formazione di ASPP/RSPP la circolare regionale nulla modifica in riferimento all’impianto organizzativo previsto alle circolari n. 13/SAN 2006 21/SAN 2006 32/SAN 2006, ad eccezione dei degli attestati di partecipazione delle modelli di attestazione allegati alla medesima (Modulo A, Modulo B, Modulo C). Si conferma che le attestazioni sono rilasciate dalla ASL di competenza territoriale e che nel caso di soggetti formatori accreditati deve essere figure di RSPP/ASPP. data comunicazione preventiva alle ASL di avvio dei corsi. Nel modello di attestato allegato alla I soggetti legittimati rilasciano direttamente l’attestato inviando alla ASL solamente il verbale finale. circolare (allegato 4 ) è previsto A ulteriore chiarimento si precisa che i modelli di attestazione allegati alla circolare devono essere replicati dalle ASL in modalità identica. l’inserimento : • del logo ASL • del N° di registrazione ASL • della firma del Direttore Generale con riferimento all’ASL Tenuto conto che siamo soggetti formatori legittimati si chiede se siamo tenuti a compilare i campi sopra elencati ed eventualmente quale la procedura da seguire. Nel caso di organizzazione di corsi in materia di sicurezza aziendali e interaziendali da parte di soggetti formatori accreditati si chiedono chiarimenti in relazione alla preparazione degli attestati e dei registri. Nel caso in cui venga erogata formazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08: a) di chi è il logo del soggetto formatore? b) chi è il soggetto che ha organizzato il corso? c) chi firma come responsabile del soggetto organizzatore del corso? Inoltre: d) chi deve conservare presso la propria sede il registro degli attestati, le prove finali e i CV dei docenti? Si chiede chiarimento relativamente alla formazione del datore di lavoro che ricopre la funzione di RSPP: in una Società a Responsabilità Limitata il socio attualmente non datore di lavoro ha seguito nel 2010 un corso di 16 ore ai sensi L'attestazione della formazione dei lavoratori è in capo al soggetto formatore accreditato che rilascerà attestati di formazione conformi all'allegato 3 della circolare regionale, pertanto riportante il logo del soggetto formatore. Il Soggetto formatore, inoltre, si configura come soggetto organizzatore del corso e dovrà apporre la propria firma alla sezione "soggetto organizzatore del corso" prevista in allegato 3. Gli attestati in originale verranno rilasciati dal soggetto formatore alle aziende committenti; mentre i registri degli attestati, le prove finali di apprendimento, i Curricula Vitae dei docenti e dei tutor dovranno essere conservati dal soggetto formatore per il tempo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente (massimo 10 anni). La circolare regionale nel prospetto di cui al punto 4. Riconoscimento della formazione pregressa e regime transitorio, mette bene in evidenza che la formazione di datori di lavoro, avvenuta alla data dell’11 gennaio 2012, e conforme al disposto dell’art. 3 del DM 16 gennaio 1997, esonera i datori di lavoro con funzione di RSPP dalla formazione, e attribuisce loro l’ unico obbligo dell’aggiornamento. Il caso richiamato non rientra in questa previsione, in quanto al momento della frequenza a corso di formazione conforme al disposto dell’art. 3 del DM 16 gennaio 1997 il socio non era datore di lavoro. Pertanto, ora, si rende obbligatoria la formazione secondo i del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, nell’ipotesi in cui dovesse assumere il ruolo di datore di lavoro (per delega o per avvio di nuova attività) il corso è da ritenersi valido o dovrà seguire un corso ad esempio di 48 ore ai sensi degli accordi stato regione del dicembre 2011? Si chiedono chiarimenti in merito alla formazione pregressa per i lavoratori, nei seguenti casi: tempi e le modalità previste all’Accordo S-R ex art. 34 D. Lgs 81/08. Entrambe gli esempi trovano risposta al punto 4 della circolare regionale Riconoscimento della Formazione Pregressa e Disciplina Transitoria, dove si precisa che la formazione per lavoratori per i quali i datori di lavoro comprovino, alla data 11 gennaio 2012, di aver svolto una formazione rispettosa delle previsioni normative (art. 22 d.lgs 626/94, art. 1 d.m. 16 gennaio 1997, art. 37 d.lgs 81/08) e dei contratti collettivi di lavoro, non debbano a) nel corso del 2010 in una provvedere ad ulteriore integrazione, a meno che non siano intercorse evoluzioni dei rischi o non siano insorti azienda (in classe di rischio ALTO nuovi rischi. Per questi lavoratori dovrà essere programmato, pertanto, unicamente l’aggiornamento. in base agli Accordi S-R) sono stati effettuati dei corsi di formazione per gli addetti al reparto produttivo con durata di 8 ore (era stato informato l'organismo paritetico, svolti i test accesso, di apprendimento, gradimento, tenuti i registri e rilasciati gli attestati), con l'Accordo del 21 dicembre 2011 le ore di formazione sono diventate 16: la formazione pregressa di 8 ore è da considerarsi valida o è necessario provvedere ad ulteriori 8 ore di formazione? b) Nel caso di impiegati amministrativi per i quali, ai sensi dell’Accordo richiamato, sono previsti corsi della durata di 8 ore, e ai quali sono stati erogati corsi di formazione della durata di 4-6 ore, occorre provvedere a una integrazione? Si chiedono chiarimenti in merito al modello degli attestati per corsi rivolti ai dirigenti, lavoratori e preposti. Sui modelli di attestazione viene indicato il N. progressivo di registrazione: questo numero fa riferimento ad un protocollo interno definito dell'ente di formazione? Da quando la circolare regionale è applicativa? il numero progressivo che compare sui modelli di attestazione deve corrispondere, con le modalità ritenute opportune dal soggetto formatore, ad un numero di registrazione del partecipante al corso. A mero titolo esemplificativo, si potrebbe pensare che tale numero risulti composto dal numero di edizione del corso e dal numero progressivo di registrazione del partecipante al corso, come da registro. Con riferimento al repertorio degli OP/EB allegato alla circolare regionale, non sempre risulta essere immediato la corretta individuazione dell’OP/EB a cui rivolgere la richiesta di collaborazione per l’avvio di cori di formazione rivolti ai lavoratori. Quali criteri seguire? Si chiede un chiarimento circa il divieto, in Regione Lombardia, di procedere all’avvio di percorsi formativi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro in modalità e-learning. Al datore di lavoro compete la reale conoscenza dell'attività primariamente in essere presso la propria organizzazione di lavoro e la sue articolazioni territoriali. Il significato della "richiesta di collaborazione" agli OP/EB, di cui all'Accordo S-R, è legato al riconoscimento di un valore qualitativo fornito da tali organismi/enti quali forti conoscitori delle realtà lavorative all’interno delle quali il datore di lavoro procede a realizzare i percorsi formativi rivolti ai propri lavoratori. Si suggerisce, pertanto, "un ragionamento" basato su tale principio. La circolare regionale è applicativa a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione sul B.U.R. 20 settembre 2012, n. 38. La circolare regionale non pone divieti circa l’erogazione di formazione a lavoratori, dirigenti e preposti, datori di lavoro con funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in modalità e-learning. Si rimanda sia agli stessi Accordi Stato-Regioni che alle relative linee interpretative della Conferenza Stato-Regioni per le specifiche relative a quale formazione sia consentita in modalità e-learning e agli elementi imprescindibili per una corretta applicazione di tale modalità formativa. Si chiede se Regione Lombardia ha attuato Precisando che la materia formazione è affrontata dalla Direzione Generale Sanità in collaborazione con la o sta attuando progetti formativi Direzione Generale Occupazione e Politiche per il Lavoro, non sono stati attuati né, al momento, vi è previsione di sperimentali per la formazione specifica in attuare progetti sperimentali in modalità e-learning. modalità e-Learning. Si chiede di sapere se siano ancora A chiusura del periodo legato alla sperimentazione non sono più possibili analoghi percorsi formativi. riconosciuti da Regione Lombardia i corsi multiateco per tutti i settori Ateco. Si chiede un’interpretazione dell’Accordo S-R in riferimento alla formazione dei lavoratori, applicata agli allievi in tirocinio presso aziende esterne. La risposta a questo quesito può trovare elementi di orientamento nel decreto Prot. n. 87 DRL/D 2.03.2010 Prot.n. H1.2010.0008366/San "parere in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento". Si riportano di seguito i passaggi, contenuti nel documento, che possono essere di aiuto nella comprensione del quesito: "si ritiene di suggerire un’interpretazione sostanziale e coordinata dei dettati normativi" dando spazio all'interno di un impegno sottoscritto in specifica "convezione tra scuola e impresa ospitante" ai seguenti passaggi: "1) ricognizione preliminare … di impresa ospitante, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini; 2) acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una sezione dedicata ai tirocinanti che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, ... dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante". Questi elementi, accostati alle linee interpretative gli Accordi S-R della stessa Conferenza S-R del 25 luglio 2012 in riferimento alla tematica dei lavoratori somministrati consentono di suggerire che proprio nell'ambito della convenzione "scuola/impresa" venga sottoscritto in capo a chi debba ricadere la formazione dei tirocinanti lavoratori, e che potrebbe trovare differenti articolazioni (formazione generale in capo alla scuola e formazione specifica in capo all'impresa ospitante, formazione sia generale che specifica in capo alla scuola, formazione sia generale che specifica in capo all'impresa ospitante) fermo restando che quella parte della formazione specifica derivante dalle risultanze della valutazione dei rischi può essere assolta solo dall'impresa ospitante. Per la formazione di quali figure è Si precisa che la richiesta di collaborazione agli OP//EB è disciplinata dall'Accordo S-R ai sensi dell'articolo 37 del necessaria la richiesta di collaborazione D. Lgs 81/08 per l’avvio di percorsi di formazione rivolti ai lavoratori; per l’avvio di percorsi di formazione rivolti a agli OP/EB? DDL- RSPP, dirigenti e preposti non deve essere avanzata alcuna richiesta di collaborazione ad OP/EB da parte del DDL. Si chiede se siano ammissibili i corsi on-line in risposta al quesito si precisa che nessun peculiare riferimento normativo è di aiuto ad un pronunciamento sia in per Coordinatore della Sicurezza nei termini favorevoli a corsi di Formazione A Distanza o in modalità e-learning che in termini di esplicito divieto. Cantieri. Si ritiene che, a partire da quanto disciplinato in materia di formazione ai sensi dell’articolo 34 e 37 del D. Lgs 81/08 mediante gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e da quanto indicato dalle relative linee interpretative della Conferenza Stato-Regioni del Luglio 2012, sia da escludersi una formazione interamente svolta on–line (FAD). Mentre l’eventuale formazione in e-learning, benché non prevista esplicitamente dal D. Lgs 81/08 per la figura del Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri, ammesso che sia applicabile, debba, quantomeno, rispettare le previsioni di cui al punto “Formazione in modalità e-learning” degli Accordi S-R. Si chiede un chiarimento in merito alle Riguardo a i corsi di aggiornamento per RSPP in modalità FAD, così come definiti e previsti dall'Accordo Stato- modalità di avvio di corsi di aggiornamento per RSPP in modalità FAD, così come definiti e previsti dall'Accordo StatoRegioni del 26 gennaio 2006. Regioni del 26 gennaio 2006, nell'escludere l'erogazione di corsi base in FAD (Linee interpretative Punto 2.2 Metodologia di insegnamento/apprendimento) "... Per i Moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema...", ha lasciato intendere la possibilità di usare la metodologia per l'aggiornamento. In realtà, in Regione Lombardia, un tavolo con le parti sociali dedicato alla formazione ha tentato di avviare una sperimentazione per l'aggiornamento in FAD e non vi è riuscito, non essendo questa metodologia, almeno nel 2007, né ben compresa, né accettata. Oggi, è "sdoganata" la formazione e-learning - non FAD - per i soggetti di cui ai nuovi Accordi. E' presumibile che il livello centrale aggiorni l'Accordo del 2006 e lo allinei ai nuovi. Volendo dunque fare una formazione in remoto, in assenza di regole, si rende opportuno seguire quelle per la formazione in e-learning indicate negli Accordi recenti. Si chiede un chiarimento circa il campo Alla voce “MONTE ORE FREQUENTATO” bisogna indicare le ore di partecipazione effettiva al corso. “MONTE ORE FREQUENTATO” nei modelli di attestazione allegati alla circolare regionale. Si chiede un chiarimento circa il campo Alla voce “RUOLO” bisogna indicare la figura, come individuata nell’organigramma per sicurezza, ovvero “RUOLO” nei modelli di attestazione lavoratore, dirigente, preposto a cui è destinata la formazione. allegati alla circolare regionale. L’Accordo S-R del 2006 ha individuato La Circolare 21/SAN declina i requisiti descritti al par. 4.2 dell'Accordo Stato – Regioni. Il soggetto formatore che precisi criteri di qualifica dei docenti, si vuole realizzare corsi ex D. Lgs 195 deve essere accreditato secondo la tipologia SF2. Inoltre, deve possedere chiedo chiarimenti in merito. esperienza biennale professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.Con questo si intende per esperienza professionale biennale lo svolgimento, in almeno due diversi anni solari tra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di attività professionali per terzi nel campo dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro; per esperienza formativa biennale la realizzazione, in almeno due diversi anni solari tra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di un intero corso di formazione oppure di un modulo all’interno di un corso più ampio, di almeno 16 ore, riguardante esclusivamente l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il soggetto formatore deve utilizzare docenti con esperienza almeno biennale professionale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza sul lavoro. Si precisa che l’esperienza maturata in corso di tirocinio formativo curricolare, ai fini del conseguimento di uno specifico titolo di studio, non è equiparabile ad esperienza professionale. Si chiede se i test di apprendimento Nel caso in cui il DDL abbia affidato l’organizzazione del corso a soggetto formatore terzo l’archiviazione dei test di debbano essere archiviati in originale a apprendimento è compito del soggetto formatore. cura del DDL o dell'Ente organizzatore del corso.