Medicina Legale - Formazione e Sicurezza

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Medicina Legale - Formazione e Sicurezza
Università degli Studi di Firenze
Medicina Legale
Dott. Roberto Chiarugi
Dirigente Sanitario I° Livello presso S.O.D.c. Medicina Legale
A.O.U. Careggi
Con la collaborazione di: Dott.ssa Federica De Luca e
Dott.ssa Beatrice Defraia, medici legali in formazione
Corso di Laurea Tecnici della Prevenzione
Argomenti del corso
• Tanatologia: Tanatodiagnosi e Tanatocronologia
• Regolamento di Polizia Mortuaria
• Infortunio sul Lavoro e Malattie Professionali
• Sopralluogo Giudiziario
• Processo Verbale
Testi Consigliati
• C. Puccini, “Istituzioni di Medicina Legale”,
Casa Editrice Ambrosiana
• L. Benci, “Le Professioni Sanitarie (non
mediche)”, McGraw-Hill
• F. Toni – R. Nanni, “Manuale per il Personale di
Vigilanza ed Ispezione Sanitaria”, Maggioli ed.
• “La Polizia Mortuaria”, Ed. Giuridiche Simone
• G.A. Norelli-C. Buccelli-V. Fineschi, “Medicina
Legale e delle Assicurazioni”, Piccin
Tanatologia: definizioni
Tanatologia
Studio del fenomeno della morte e delle modificazioni
cui va incontro il corpo dell’uomo divenuto cadavere
Tanatodiagnosi
Accertamento della morte dell’individuo distinguendo
tra morte reale e morte apparente
Tanatocronologia
Studio dell’epoca della morte sulla base della
valutazione comparativa dei fenomeni post-mortali
Classificazione dei Fenomeni Cadaverici
Immediati
Perdita della coscienza
Perdita della sensibilità
Perdita della motilità
Perdita del tono muscolare
Cessazione del circolo
Cessazione del respiro
Consecutivi
Raffreddamento del corpo
Disidratazione
Ipostasi
Acidificazione
Eccitabilità neuroneuro-muscolare
Rigidità cadaverica
Distruttivi
Autolisi
Autodigestione
Putrefazione
Speciali
Macerazione
Mummificazione
Saponificazione
Corificazione
Abiotici
negativi
Trasformativi
positivi
Raffreddamento corporeo o
Algor Mortis
La temperatura corporea media è di 37°C e a
seguito dell’evento morte diminuisce di:
- O,5- 1 °C nelle prime 3-4 ore post-mortem
- 1°C nelle successive 6-8 ore
- 3/4, 1/2, 1/3 °C  18-24 ore
Entro le 24 ore eguaglia la temperatura ambiente
Rigidità cadaverica o
Rigor Mortis
Segue la legge di Nysten:
• Compare in senso cranio-caudale (prima a
carico dei muscoli mimici della faccia,poi ai
muscoli della nuca, arti superiori, tronco,
infine agli arti inferiori)
• Inizia 2-3 ore dopo la morte, si completa entro
le 12-24 ore, si risolve completamente dopo
72-84 ore
Ipostasi o Livor Mortis
Compaiono nelle regioni declivi a distanza di mezzora-1 ora
dalla morte
1°stadio= Replezione (Vasi repleti di sangue fluido)
2° stadio= Diffusione (Emoglobina nei tessuti)
Migrazione totale (fino a 6-8 h)
Migrazione parziale
Fissità (dopo 15-20 h)
Putrefazione
Il più comune processo di distruzione postmortale della materia organica.
È suddivisa in 4 stadi o periodi:
1. CROMATICO macchia verde in fossa iliaca
destra dopo 18-24 ore in estate, dopo 3-4
giorni in inverno  Segno certo di morte
2. ENFISEMATOSO dopo 3-6 giorni in estate,
dopo due settimane in inverno
3. COLLIQUATIVO inizia dopo 2-4 mesi e termina
intorno al terzo anno
4. SCHELETRIZZAZIONE dopo 3-5 anni
Putrefazione
Legislazione della morte
• Ordinamento stato civile (R.D. 9 luglio 1939 n.1238;
D.L. 5 maggio 1946 n.621)
• TU Leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n.1265)
• Legge 23 dicembre 1978 n.833, istitutiva del S.S.N.
• Disciplina di prelievi di parti di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico (Legge n.644/75 e successive
modifiche)
• Riscontro diagnostico (L. 83/1961)
• CPP + circolare Fani (per autopsie)
• CP + CC (morte presunta)
• Regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/1990)
Regolamento di Polizia Mortuaria
DPR 285 del 10 settembre 1990
Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993
 Servizio di guardia necroscopica, attribuzione polizia
mortuaria a coordinatori sanitari e direttori sanitari
ospedali
Denuncia causa di morte ed accertamento decessi
Periodo di osservazione dei cadaveri
Depositi di osservazione ed obitori
Trasporto cadaveri
Rilascio cadaveri a scopo di studio
Riscontro diagnostico
Regolamento di Polizia Mortuaria
DPR 285 del 10 settembre 1990
Prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico
Autopsie e trattamenti conservativi del cadavere
Cremazione
Disposizioni sui cimiteri, camere mortuarie, sale
autopsie, sepolture, esumazione
Medico Necroscopo
Nominato dalla A.S.L., si occupa di:
- Denuncia cause di morte (presunta), in caso di decesso senza
assistenza medica
- Accertamento decessi (non prima della 15^ e non oltre la 30^
ora dopo la morte) ed eventuale referto
- Esame resti cadaverici ed ossa umane
- Decesso prodotti abortivi e nati morti
- Giudizio inagibilità abitazione per esposizione salma
- Periodo di osservazione
In caso di impossibilità di stabilire la causa di morte resta l’obbligo
di sottoporre a riscontro diagnostico i cadaveri delle persone
decedute senza assistenza medica, trasportati in ospedale o ad
un deposito di osservazione o ad un obitorio.
Periodo di osservazione
24 ore dal decesso, in generale, periodo trascorso il quale
l’ufficiale di stato civile concede il nulla osta alla sepoltura
(previo accertamento da parte del medico necroscopo).
Prima delle 24 ore il cadavere non può essere chiuso in
cassa, sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a
conservazione in cella frigo, a inumazione, tumulazione o
cremazione.
48 ore nei casi di morte improvvisa o in dubbio di morte
apparente
Anticipazione: è possibile nei seguenti casi:
•
Decapitazione o maciullamento
•
Esecuzione di tracciato ECG per almeno 20’
•
DECRETO 11 Aprile 2008: “Regolamento recante le
modalita’ per l’accertamento e la certificazione di morte”.
Accertamento della morte
Constatazione, accertamento, dichiarazione
3 scopi:
1. Scopo clinico  curante (casa, ospedale)
2. Scopo amministrativo (denuncia uff. stato civile) 
G. medica (constatazione), curante, necroscopo
3. Scopo trapianti  CAM (L.29/12/1993,n.578; D.M.
Sanità 11 Aprile 2008)
Metodi di accertamento
- Osservazione
- Diagnosi clinico-strumentale  anticipazione
CAM
La Direzione Sanitaria nomina un collegio
medico composto da: medico legale, medico
specialista in anestesia e rianimazione ed un
medico neurofisiopatologo.
Viene valutata la contemporanea presenza di:
- Assenza dello stato di coscienza
- Assenza dei riflessi del tronco encefalico
- Assenza di respiro spontaneo
- Assenza di attività elettrica cerebrale
documentata all’EEG
Riscontro diagnostico
Eseguito su persone decedute senza assistenza medica,
trasportate ad un ospedale, ad un deposito di osservazione
o ad un obitorio, nonché di persone decedute negli
ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura
privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti
lo dispongano per il controllo della diagnosi o per
chiarimenti di quesiti clinico-scientifici.
Disposto dal coordinatore sanitario della AUSL su persone
decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia
infettiva, diffusiva o sospetta di esserlo.
Autopsia giudiziaria
Art. 360 c.p.p.
“In caso di sospetto di reato il procuratore della Repubblica
accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario ordina
l’autopsia...”
È un “accertamento tecnico non ripetibile” perché compiuto
sul cadavere il cui stato è soggetto a modificazioni con
pericolo di produrre l’alterazione o la distruzione dei reperti.
Il medico settore esegue l’autopsia attenendosi ai contenuti
della circolare n. 1663 del 1910 (circolare Fani):
- Ispezione esterna
- Esame interno
- Relazione peritale
ESAME ESTERNO
• Svestizione del cadavere ed esame degli
indumenti
• Esame esterno del cadavere denudato
• Caratteristiche somatiche generali( sesso,
lunghezza, età apparente ecc.)
• Imbrattamenti (es. macchie da gocce di sangue)
• Elementi utili all’identificazione (es.tatuaggi)
• Fenomeni cadaverici
ESAME INTERNO
Descrizione dei caratteri generali degli organi:
Situazione e rapporti
Peso
Forma
Dimensioni
Caratteri della superficie (es. soluzioni di continuo)
Consistenza e resistenza al taglio
Caratteristiche della superficie di sezione
Caratteri del contenuto
RELAZIONE PERITALE
• Descrizione reperti raccolti nell’esame
delle parti interne ed esterne
• Diagnosi anatomica delle alterazioni
riscontrate
• Diagnosi medico-legale della causa di
morte in relazione ai quesiti proposti dal
magistrato
Dissezione anatomica
Riguarda i cadaveri rilasciati a scopo di studio,
destinati alle sale anatomiche e messi a
disposizione per l’insegnamento e le indagini
scientifiche.
I.N.A.I.L.
Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro
Assicura gli INFORTUNI e le MALATTIE PROFESSIONALI nei settori di
Industria, Artigianato, Agricoltura.
Testo Unico DPR n. 1124 del 30 giugno 1965
Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (danno biologico)
Oggetto di tutela  attività protette
 persone assicurate
Infortunio sul Lavoro
Evento occorso per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
un’inabilità temporanea assoluta che comporti
l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
L’ evento deve essere anomalo, imprevedibile, accidentale.
3 componenti:  causa violenta (el. etiologico)
 occasione di lavoro (el. circostanziale)
 morte o inabilità (el. consequenziale)
Causa violenta
1. Esteriorità
2. Idoneità lesiva (potenzialità patogena)
3. Concentrazione cronologica  durata del
contatto (e non di comparsa delle
manifestazioni) estesa all’intera giornata
lavorativa ≠ malattia professionale. Causa
virulenta = causa violenta
4. Concause (infortunio, lesione, inabilità)
Occasione di lavoro
1. Rischio professionale:
- rischio generico (escluso dall’indennizzo)
- rischio generico aggravato
- rischio specifico
- rischio elettivo (escluso dall’indennizzo)
2. Finalità di lavoro  no dolo assicurato
Nesso di causa:
criterio topografico (luogo di lavoro)
criterio cronologico (orario di lavoro)
3. Infortunio in itinere  delimitazione tragitto
protetto
-
Evento dannoso
-
Morte
Inabilità al lavoro permanente assoluta
Inabilità al lavoro permanente parziale
Inabilità al lavoro temporanea assoluta >
3 giorni
Prestazioni assicurative
1. Economiche
- indennità giornaliera (dal 4° giorno)
- rendita
- assegno
- rendita ai superstiti
2. Sanitarie
- cure mediche e chirurgiche
- forniture e rinnovo delle protesi
- ernia addominale
- prestazioni integrative (assegno di incollocabilità)
Danno Biologico (D.Lgs. 38/2000)
Lesione dell’integrità psico-fisica
della persona, suscettibile di
valutazione
medico-legale,
indipendente dalla capacità di
produrre reddito
Modalità di erogazione delle prestazioni
economiche (ex DL 38/2000)
Invalidità fino al 5%  Nessun indennizzo
Invalidità dal 6% al 15%  Liquidazione in
capitale
Invalidità oltre il 16%  Rendita in base al
danno biologico
Infortunio
- Evento improvviso,
imprevisto, accidentale
- Evento fortuito
- Lavoro, occasione di danno
- Causa violenta; si esaurisce
nel turno lavorativo
- Intossicazione acuta
Malattia Professionale
- Legata alla prevedibilità delle
lavorazioni
- Evento legato a continue e
reiterate azioni insidiose alla
salute che si accumulano nel
tempo  tecnopatia
- Causa di danno
- Causa lenta, protratta nel
tempo (anche tutta la vita
lavorativa)
- Intossicazione cronica
Malattia Professionale
1.
Elemento causale
 M.P. contratta nell’esercizio e a causa...
 elenco delle malattie in correlazione alle
lavorazioni contenute in tabella
2. Elemento circostanziale
 deve esistere nesso tra patologia assicurata e agente
patogeno che ha agito nell’esercizio della lavorazione
3. Elemento consequenziale
 rapporto tra clinica e malattia professionale
Assicurato  Denuncia al datore di lavoro
Datore di lavoro
Denuncia INAIL entro 2 giorni
Denuncia autorità pubblica sicurezza entro 2 giorni
(morte o malattia > 30 gg.)
Medico
Primo certificato
Referto o rapporto (il referto è obbligatorio per
chiunque eserciti una professione sanitaria ex art.
365 CP)
Continuazione inabilità
Certificato definitivo
% INAIL
Polizia Giudiziaria
Insieme di organi dello Stato a cui è demandata la
funzione di tutelare l’ordine giuridico e sociale.
Compiti: prendere notizia dei reati o fatti sospetti, impedire
le conseguenze ulteriori di tali fatti, assicurare le fonti di
prova, ricercare gli autori dei reati, raccogliere quanto
altro possa servire all’applicazione della legge penale
(Art. 55 c.p.p.).
Il personale di vigilanza delle A.U.S.L. riveste la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (Art. 57 c.p.p.)
Sopralluogo Giudiziario
Consiste nell’ispezione di luoghi e di cose per
accertare le tracce ed altri effetti materiali
lasciati dal reato; secondo l’art. 244 c.p.p. è un
“mezzo di ricerca della prova” disposto
dall’Autorità Giudiziaria.
L’ A.G. può disporre rilievi segnaletici, descrittivi
e fotografici ed ogni altra operazione tecnica.
Sopralluogo Giudiziario
Nel corso del sopralluogo si descriveranno le caratteristiche
inerenti una località aperta o un ambiente chiuso, lo stato
del cadavere, eventuali impronte e macchie.
Negli infortuni sul lavoro (industriale o agricolo) il sopralluogo
viene disposto dall’A.G. in caso di conseguenze mortali o di
lesioni per le quali si possa prevedere la morte o una
inabilità superiore ai 30 giorni. L’inchiesta dell’A.G. deve
essere condotta nel più breve tempo possibile
dall’infortunio allo scopo di accertare le circostanze dello
stesso, la natura e le cause di esso e delle conseguenti
lesioni, l’identità delle persone decedute o rimaste
lesionate e il luogo dove queste si trovano.
Processo Verbale
Atto scritto mediante il quale il pubblico ufficiale dà
atto delle operazioni da lui compiute o compiute in
sua presenza o delle dichiarazioni da lui ricevute o
ricevute da altro pubblico ufficiale che egli assiste
nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo o nel corso delle sue funzioni
d’istituto.
Deve essere redatto in lingua italiana, in caratteri chiari
e facilmente leggibili, senza spazi in bianco e senza
alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni e
modificazioni devono essere fatte in calce all’atto,
con nota di richiamo.
Processo Verbale
Deve contenere:
- Indicazione delle persone intervenute e delle
circostanze di luogo e di tempo
- Rilevazioni effettuate
- Dichiarazioni ricevute
- Giorno, mese, anno (talvolta anche l’ora) in cui
l’atto è compiuto
COMPITI DEL TECNICO DELLA
PREVENZIONE
( D.Lgs 626/94 confermato dal Testo Unico sulla
sicurezza D.Lgs 9 Aprile 2008)
Il Tecnico della Prevenzione rappresenta la figura
dedita alla vigilanza e alla valutazione dei
rischi e collabora con medici, chimici,
ingegneri ecc.