ufficio delle dogane di genova procedura di “sdoganamento in mare”
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ufficio delle dogane di genova procedura di “sdoganamento in mare”
UFFICIO DELLE DOGANE DI GENOVA PROCEDURA DI “SDOGANAMENTO IN MARE” DISCIPLINARE DI SERVIZIO INDICE …………………………………………………………………………………………………... 1 PREMESSA ……………………………………………………………………………………………... 1 A. DEFINIZIONI ………………………………………..………………………………………………. 1 B. AMBITO DI APPLICAZIONE………………………………………….…………………………. 2 C. TRASMISSIONE E CONVALIDA DEL MANIFESTO MERCI ARRIVATE …………………… 3 D. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE …………………………………………………… 5 E. PROCEDURA DI SOCCORSO ……………………………………………………………………... 6 PREMESSA Alla luce delle semplificazioni introdotte con lo Sportello Unico Doganale, la Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione, con nota prot. n. 121784 R.U. del 25/10/2013, ha provveduto a rivedere la procedura di preclearing1 al fine di: § § estenderla anche alle merci che richiedono certificazioni di competenza di Amministrazioni per le quali è attiva l’interoperabilità nell’ambito dello Sportello Unico Doganale, e consentire la presentazione/accettazione della dichiarazione doganale con maggiore anticipo (cosiddetto sdoganamento in mare). Poiché l’applicazione dello Sportello Unico Doganale è stata estesa a questo Ufficio a partire dal 11/12/2013, si dettano le seguenti istruzioni operative per l’attivazione in via sperimentale della procedura di “sdoganamento in mare” a partire dal 20/02/2014, redatte dopo aver concordato in data 09/01/2014 con la Capitaneria di Porto di Genova un procedurale di coordinamento per lo scambio di informazioni ed il monitoraggio della nave. Si precisa che l’attivazione della procedura di “sdoganamento in mare” comporta modifiche alla modalità di convalida di tutti i manifesti merci arrivate a partire dal 26/02/2014. A. DEFINIZIONI Ai fini del presente disciplinare, si intende per: 1. 1 MMA / Manifesto: manifesto merci arrivate Per quanto riguarda l’UDGE, le disposizioni sono state diramate con o.d.s. prot. n. 78433 R.U. del 05/12/2011. 1 Prot. n. 13587 R.U. 21/02/2014 2. Responsabile del manifesto: il soggetto che provvede alla trasmissione telematica del manifesto merci arrivate 3. Capitaneria: Capitaneria di Porto di Genova 4. Piano degli arrivi: elenco delle navi in arrivo nel porto, con indicazione del momento dell’arrivo previsto, comunicato dalla Capitaneria di Porto 5. Monitoraggio: attività di monitoraggio della nave effettuato dalla Capitaneria di Porto, secondo le modalità concordate con l’ufficio doganale ai sensi della nota prot. n. 121784 R.U. del 25/10/2013 della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione 6. Nave monitorata: nave ammessa alla procedura di sdoganamento in mare, monitorata dalla Capitaneria di Porto al fine di verificare se procede verso il porto di destinazione con rotte dirette e senza scali 7. Inizio del monitoraggio: momento (data, ora, minuti) a partire dal quale la Capitaneria di Porto assicura il monitoraggio della nave 8. Fine del monitoraggio: momento (data, ora, minuti) in cui la Capitaneria di Porto comunica la fine del monitoraggio della nave 9. Messaggio di allerta: comunicazione della Capitaneria di Porto, con relativa indicazione del momento (data, ora e minuti), in cui si è verificato un evento inatteso che pregiudica il monitoraggio della nave 10. Colloquio Gestori TC: insieme delle procedure telematiche per la gestione delle partite in entrata/uscita/giacenza nei magazzini di temporanea custodia (attraverso l’invio di appositi messaggi telematici, i terminalisti ed in generale i gestori di magazzini di t.c. possono richiedere specifiche informazioni relative ai manifesti, agli scarichi delle partite ed allo svincolo delle dichiarazioni doganali di cui le partite A3 costituiscono precedente allibramento) B. AMBITO DI APPLICAZIONE Lo sdoganamento in mare si applica alle spedizioni sia in procedura ordinaria sia in procedura domiciliata: a. giunte via mare su nave monitorata dalla Capitaneria, b. sbarcate presso un terminal del Porto di Genova abilitato al colloquio telematico Gestori TC2, e c. dichiarabili nell’ambito dell’interoperabilità dello Sportello Unico Doganale tramite il messaggio IM3. 2 Attualmente tutti i gestori di magazzini di temporanea custodia ricadenti nell’ambito territoriale di questo Ufficio sono abilitati al colloquio telematico CARGO. Per le merci sbarcate da sdoganare in linea, senza essere di fatto assunte in carico in temporanea custodia, l’assegnazione del numero di A3 avviene sulla base del codice convenzionale n. 099. In questo caso, non è possibile ricorrere alla procedura di sdoganamento in mare in quanto, non essendo indicato lo specifico codice identificativo del magazzino di t.c. gestito dal terminalista, non ricorre il requisito di cui al punto b. 2 Prot. n. 13587 R.U. 21/02/2014 Ai fini dell’ammissione al beneficio, tutte le predette condizioni devono sussistere. C. TRASMISSIONE E CONVALIDA DEL MANIFESTO MERCI ARRIVATE PREMESSA – DISPOSIZIONI COMUNI 1. Con l’avvio dello sdoganamento in mare e le conseguenti modifiche apportate al sistema informatico, a differenza dell’attuale procedura in cui è il Responsabile del manifesto a convalidare il MMA senza l’intervento dell’Autorità doganale, il manifesto assume automaticamente lo stato “X”. In tale stato, è inibita la trasmissione del record di chiusura Z. Pertanto, per tutti i manifesti, anche quelli per i quali non è richiesto o non ricorrono le condizioni per lo sdoganamento in mare, è l’Autorità doganale ad autorizzare la convalida del manifesto modificando in AIDA lo stato da “X” a “I”. 2. Al riguardo, questo Ufficio delle Dogane assicura un presidio continuo nelle 24 ore per adempiere alle funzioni di competenza. In tal senso, lo scambio di informazioni con la Capitaneria ed il Responsabile del manifesto nonché la convalida del MMA sarà effettuata nei seguenti termini: a. dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del sabato, dall’ufficio manifesti della S.o.t. competente in base al terminal di attracco; b. poiché presso la S.o.t. AEROPORTO è già in funzione all’interno dell’Aerostazione un servizio viaggiatori funzionante su turni h/24, esso provvederà alla convalida dei manifesti di competenza della suddetta S.o.t. fuori dagli orari indicati nel punto a. e nei giorni festivi; c. fuori dagli orari indicati nel punto a. e nei giorni festivi, dall’Ufficio Viaggiatori dell’Area Verifiche e Controlli per la S.o.t. PASSO NUOVO; d. fuori dagli orari indicati nel punto a. e nei giorni festivi, dal Servizio Viaggiatori della S.o.t. AEROPORTO per la S.o.t. VOLTRI. Poiché la medesima informazione può essere trattata da uffici diversi secondo l’orario di ricezione4, sarà cura di ciascun ufficio lasciare in posta elettronica in stato “da leggere” le comunicazioni non trattate, per permettere all’ufficio “subentrante” di prenderla in carico e lavorarla. Le comunicazioni già trattate ma relative ad un MMA non ancora autorizzato, non andranno archiviate, onde permettere all’ufficio “subentrante” di poter ricostruire e completare l’iter procedurale in corso. I responsabili degli uffici provvederanno a sensibilizzare il personale addetto allo specifico servizio sulla necessità di un costante monitoraggio delle caselle di posta elettronica utilizzate per lo scambio di informazioni. 3. Per tutti i MMA, il Responsabile del manifesto provvede all’invio telematico del flusso provvisorio non appena dispone dei dati necessari: il manifesto assume lo stato “X”, che inibisce la trasmissione del record di chiusura Z, fino all’autorizzazione alla convalida da parte dell’ufficio doganale ed il passaggio allo stato “I”. 4. Con il MMA in stato “I”, il Responsabile del manifesto è autorizzato all’invio del record di chiusura Z per la convalida del manifesto. Una volta convalidato, il manifesto assume lo stato “C”. Con la convalida le partite iscritte diventano “dichiarabili” e al soggetto responsabile sono esplicitati gli eventuali controlli Safety& Security5. 3 Circolare n. 16/D del 12/11/2012, diramata da questo Ufficio con nota prot. n. 80219 R.U. del 23/11/2012. Si precisa che non possono essere ammesse al beneficio le dichiarazioni di transito in quanto, non essendo nelle stesse obbligatoriamente presente il codice merci, non ricorrono le condizioni per l’applicabilità dello sportello unico. 4 Ad esempio la richiesta di sdoganamento in mare perviene alle 16.00 all’Ufficio Manifesti della S.o.t. Voltri, che la inoltra alla Capitaneria. La Capitaneria comunica l’inizio del monitoraggio alle 21.00, e quindi l’autorizzazione alla convalida è data dalla S.o.t. Aeroporto. 5 Circolare n. 20/D del 30 giugno 2011 - Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. Funzionalità disponibili in AIDA relative ai progetti I.C.S. - Import Control System. 3 Prot. n. 13587 R.U. 21/02/2014 5. Per quanto attiene le rettifiche del MMA, nulla è mutato rispetto alla prassi attuale. NAVI PER LE QUALI È RICHIESTA LA PROCEDURA DELLO SDOGANAMENTO IN MARE 6. Il Responsabile del manifesto può richiedere la procedura di sdoganamento in mare per le navi provenienti da un porto: § § del Mediterraneo, dopo la partenza con destinazione diretta al porto di Genova; fuori dal Mediterraneo, una volta superati gli stretti (Suez, Gibilterra, Dardanelli) con destinazione diretta al porto di Genova. La richiesta di poter usufruire della procedura in argomento, va inoltrata via email ai seguenti indirizzi: a. [email protected] per i MMA flussati sul codice 069101 (S.o.t. AEROPORTO); b. [email protected] per i MMA flussati sul codice 069102 (S.o.t. PASSO NUOVO); c. [email protected] per i MMA flussati sul codice 069104 (S.o.t. VOLTRI). Il messaggio di posta elettronica deve obbligatoriamente contenere: Nel campo oggetto: “Sdoganamento in mare – MMA n. (numero del manifesto comunicato dal sistema AIDA)” Nel corpo dell’email: “Data registrazione del manifesto (gg/mm/aaaa) Presentato da (Generalità del Responsabile del manifesto) Codice IMO – Denominazione nave” 7. L’ufficio doganale competente (individuato sulla base dell’orario di ricezione della richiesta - cfr. precedente punto 2.) inoltra la comunicazione pervenuta all’indirizzo email [email protected] della Capitaneria di Porto (e per conoscenza all’indirizzo dell’Ufficio Antifrode [email protected] e della Guardia di Finanza [email protected] e [email protected]) per l’avvio del monitoraggio, ovvero, nel caso di motivi ostativi, respinge la richiesta dandone, in entrambi i casi, notizia al richiedente6. 8. Ricevuta l’email dall’ufficio doganale, la Capitaneria di Porto di Genova avvia le procedure per il monitoraggio della nave comunicando l’inizio del monitoraggio mediante email all’ufficio doganale ed al richiedente. 9. L’Ufficio doganale, sulla base alla comunicazione pervenuta, autorizza la convalida del MMA sul sistema informatico doganale AIDA7, dandone comunicazione al Responsabile del manifesto e per conoscenza alla Capitaneria di Porto, Ufficio Antifrode e Guardia di Finanza agli indirizzi sopra indicati. 10. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Capitaneria di Porto non sia in condizioni di poter garantire il monitoraggio della nave, informa immediatamente l’ufficio doganale ed il richiedente. Con tale comunicazione, quella specifica nave è esclusa dal beneficio dello sdoganamento in mare. 6 Gli eventuali motivi ostativi all’avvio del monitoraggio dovranno essere immediatamente e preventivamente rappresentati dagli uffici operativi alla Direzione dell’UD GE per le valutazioni di competenza. 7 Tramite la funzione di AIDA Presentazione Merci → Funzioni SVAD → Autorizza Pre-clearing, che modifica lo stato del manifesto da “X” a “I”, valorizzando la “Data inizio monitoraggio Capitaneria” con il valore dell’inizio del monitoraggio comunicato dalla Capitaneria di Porto. 4 Prot. n. 13587 R.U. 21/02/2014 11. La Capitaneria di Porto controlla che la nave monitorata proceda direttamente verso il porto di Genova, comunicando eventuali variazioni di rotta e/o messaggi di allerta all’ufficio doganale richiedente, per le conseguenti valutazioni ed iniziative da intraprendere. Segnala altresì la fine del monitoraggio, coincidente con la salita del pilota a bordo o l’avvio delle manovre di ingresso nel porto. 12. L’Ufficio Antifrode provvederà a concordare con le agenzie marittime la tempistica di trasmissione delle polizze di carico per le navi per le quali è richiesto lo sdoganamento in mare. NAVI PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA PROCEDURA DELLO SDOGANAMENTO IN MARE 13. Il Responsabile del Manifesto richiede la convalida del MMA al momento dell’accosto della nave, inviando una email (o presentandosi di persona) ai seguenti indirizzi: a. [email protected] per i MMA flussati sul codice 069101 (S.o.t. AEROPORTO); b. [email protected] per i MMA flussati sul codice 069102 (S.o.t. PASSO NUOVO); c. [email protected] per i MMA flussati sul codice 069104 (S.o.t. VOLTRI). 14. L’ufficio doganale competente (individuato sulla base dell’orario di ricezione della richiesta - cfr. precedente punto 2.) procede immediatamente ad autorizzare in AIDA la convalida del MMA, dandone comunicazione stesso mezzo al richiedente. Gli uffici manifesti delle S.o.t. potranno effettuare controlli a posteriori per accertare che la richiesta di autorizzazione non sia stata presentata anteriormente all’arrivo della nave. 15. Fino a diversa determinazione, restano valide le disposizioni dettate con nota prot. n. 78433 R.U. del 05/12/2011 per quanto attiene il traffico di merci sbarcate da traghetti provenienti da scali del Mediterraneo, da vincolarsi al regime del transito. Pertanto, gli operatori economici interessati potranno richiedere l’autorizzazione alla convalida del manifesto fino a due ore e trenta minuti prima rispetto all’ora prevista di accosto. D. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1. La dichiarazione telematica deve essere inviata utilizzando esclusivamente il messaggio telematico IM, indicando nel campo 15 - Pre-clearing del tracciato il valore “1” e riportando, come di consueto, gli estremi della partita A3 generata dal MMA nella casella 40 del DAU. Al fine di facilitare l’organizzazione del servizio di verifica, per le dichiarazioni selezionate VM, si pregano i signori operatori di evidenziare nei modi ritenuti più opportuni che trattasi di operazione di sdoganamento in mare. Nel caso in cui l’operatore non utilizzi il messaggio IM, ovvero la merce debba essere vincolata ad un regime non dichiarabile con il suddetto messaggio8 o non è attiva l’interoperabilità nell’ambito dello Sportello Unico Doganale, non è consentita la presentazione della dichiarazione prima dello sbarco della merce, ad eccezione delle partite autorizzate ai sensi del paragrafo C.15. 2. La convalida delle dichiarazioni in procedura ordinaria avviene durante l’orario di apertura delle S.o.t. Altresì eventuali richieste di nulla osta e/o autorizzazioni propedeutici alla presentazione della dichiarazione, sia ordinaria sia telematica, sono rilasciati esclusivamente durante l’orario sopra indicato. 8 Il messaggio IM è obbligatorio per le dichiarazioni in procedura domiciliata, facoltativo per quelle in procedura ordinaria, e si utilizza per i seguenti regimi: importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito. 5 Prot. n. 13587 R.U. 21/02/2014 3. In base all’esito, sono organizzate le operazioni di sbarco da parte dei terminalisti, che potranno avvalersi dei messaggi a tal fine previsti nell’ambito del colloquio Gestori TC, per consultare sul Sistema Informatico Doganale le partite destinate al proprio magazzino. Le merci svincolate sono avviate direttamente all’uscita dagli spazi doganali. Le merci da sottoporre a controllo documentale ne attendono l’esecuzione. Le merci da sottoporre a verifica o scanner sono posizionate nelle apposite aree per l’esecuzione concomitante dei controlli richiesti anche da parte delle altre Autorità che concorrono al processo di sdoganamento. I controlli sono effettuati durante l’orario di apertura delle S.o.t., che concorderanno con i terminalisti tempi e modalità di comunicazione dei contenitori effettivamente messi a disposizione per la verifica. Eventuali richieste di autorizzazione ad operare fuori dall’orario di apertura sono valutate caso per caso dalla Direzione dell’UD GE. Se la merce è soggetta al controllo sicurezza o al blocco SVAD, l’eventuale visita merce deve essere eseguita nel porto, come espressamente previsto dalla Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione9. 4. In caso di messaggi di allerta pervenuti nella fase successiva alla convalida del manifesto e/o allo sdoganamento in mare avviato, questo Ufficio delle Dogane sottopone a eventuale revisione di accertamento le dichiarazioni selezionate CA (Controllo Automatizzato), secondo criteri derivanti da un’analisi congiunta condotta dall’Ufficio delle Dogane e dall’Ufficio Centrale Antifrode, sia ai fini Safety & Security sia ai fini fiscali e degli altri controlli extratributari di competenza della dogana. In caso di messaggio di allerta che comunichi l’approdo in un porto diverso da quello di destinazione, l’ufficio che riceve la comunicazione avverte immediatamente l’Area Verifiche e Controlli affinché comunichi alla dogana competente per territorio di presidiare l’eventuale sbarco delle merci al fine di assicurare l’esecuzione dei controlli già selezionati. 5. Per quanto attiene le partite A3 di competenza della S.o.t. Rivalta Scrivia nell’ambito della procedura cui all’o.d.s. dello scrivente prot. n. 95206 del 11/11/200810, esse possono essere dichiarate per sdoganamento in mare secondo le istruzioni sopra dettate. I contenitori, indipendentemente da tipo controllo doganale selezionato (CA, CD, VM), devono essere trasferiti via ferrovia ai magazzini destinazione, come previsto dall’autorizzazione vigente. di lo di di Nel caso di controllo di sicurezza, la verifica deve obbligatoriamente essere effettuata nel porto. E’ cura degli operatori coinvolti (terminalista, gestori dei magazzini di Rivalta, doganalista) raccordarsi tra loro onde consentire l’espletamento dei controlli doganali nel più breve tempo possibile. E. PROCEDURA DI SOCCORSO 1. Qualora non sia disponibile il sistema informatico doganale o il sistema dell’operatore economico restano valide le procedure di soccorso di cui alle circolare 20/D del 30/06/2011 e 16/D del 12/11/2012, e alla nota 142192 R.U. del 06/12/2013. 2. Qualora risulti non possibile la convalida del manifesto, la procedura in oggetto non si applica, procedendo alla presentazione del MMA cartaceo se il sistema non è nuovamente disponibile entro l’arrivo della nave. 9 Nota prot. n. 121784 R.U. del 25/10/2013 della DCTI pag. 9 e nota prot. n. 70372 del 24/06/2013 DCTI pag. 6. Disciplinare della movimentazione dei container destinati a Rivalta Scrivia a mezzo treni navetta. 10 6 Prot. n. 13587 R.U. 21/02/2014