Avv. Marilena Vinciguerra
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Avv. Marilena Vinciguerra
Le collaborazioni autonome: dal passato al presente Avv. Maria Vinciguerra 1 Indice • Il lavoro autonomo: dalla prestazione d'opera alla collaborazione autonoma coordinata e continuativa (1973) • Il contratto di collaborazione a progetto (2003) • Le prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo secondo la Riforma Fornero (2012) • L'abrogazione del contratto di collaborazione a progetto e della disciplina della riforma Fornero (2015) • Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro autonomo (2016) Il lavoro autonomo: dalla prestazione d'opera alla collaborazione autonoma coordinata e continuativa (1/3) • Art. 2222 c.c.: il contratto d'opera o servizio è la tipologia contrattuale di riferimento del lavoro prevalentamente personale reso senza vincolo di subordinazione (lavoro autonomo). • Limite: non è un contratto di durata ma prevede la realizzazione di un determinato risultato per cui il tempo in sè è giuridicamente irrilevante se non come termine di scadenza per la consegna del risultato pattuito. • Art. 2094 c.c. (lavoro subordinato) e art. 2222 c.c. (lavoro autonomo): tertium non datur Il lavoro autonomo: dalla prestazione d'opera alla collaborazione autonoma coordinata e continuative (2/3) • Art. 409 n. 3 c.p.c. collaborazione autonoma e personale ma, a differenza del contratto d'opera, coordinata e continuativa. • "Zona grigia" del diritto del lavoro ta subordinazione e autonomia. • Concetto nuovo di parasubordinazione: - continuità (ovvero prestazione autonoma che perdura nel tempo) - coordinazione (connessione funzionale della prestazione derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale). E' un concetto più tenuo della subordinazione? • Esclusività-monocommitenza della parasubordinazione? Il lavoro autonomo: dalla prestazione d'opera alla collaborazione autonoma coordinata e continuativa (3/3) • Effetti della parasubordinazione: fuga dalla subordinazione e quindi dai suoi obblighi retributivi e contributivi (questi ultimi fino al 1995) • Inapplicabilità dell' art. 36 Cost (e quindi dei parametri retributivi dei CCNL) e delle tutele in caso di licenziamento (recesso ad nutum) . Applicabilità art. 2113 c.c. • Il tentativo del d.d.l. Smuraglia di prevedere alcune protezioni per la generalità delle collaborazioni autonome continuative (contra Confindustria) Il contratto di collaborazione a progetto (1/3) • Finalità del legislatore: porre un freno all'abuso delle collaborazioni coordinate e continuative. • Anima laburista del contratto a progetto (Ichino) o introduzione di nuove rigidità (Vallebona)? Il famigerato art. 69 Legge Biagi • Ma il fenomeno della parasubordinazione ha una logica meramente elusiva e fraudolenta o è indice di una nuova tipologia di lavoro autonomo con caratteristiche di dipendenza economica? • Lavoro autonomo meritevole di protezione in termini di dipendenza economica in regime di monocommittenza. Il contratto di collaborazione a progetto (2/3) • Intervento ulteriore della Riforma Fornero per contrastare l'uso improprio del contratto a progetto. • Limiti al progetto: non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, nè comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi ma deve essere funzionalmente collegato a un risultato finale. Il contratto di collaborazione a progetto (3/3) • Compenso dei collaboratori a progetto: dalle indicazioni del mercato alla fonte collettiva (non inferiore alle retribuzioni minime previste dai CCNL applicati nel settore di riferimento). • Presunzioni legali di subordinazione: ribadita l'ipotesi di assenza dello specifico progetto (presunzione assoluta) e collaborazione svolta con modalità analoghe a quelle dei dipendenti del committente (presunzione relativa) ad esclusione delle prestazioni di elevata professionalità. • Progressivo innalzamento delle aliquote contributive: dal 27,72% (di cui 9,24 a carico del collaboratore) al 31,72% (di cui 10, 89% a carico del collaboratore in funzione deterrente. Le collaborazioni in regime di lavoro autonomo (art.69 bis Legge Biagi introdotto dalla Riforma Fornero) (1/2) • L'arzigogolata disciplina della Riforma Fornero che presume la parasubordinazione delle prestazioni dei titolari di partita IVA laddove ricorrano determinati presupposti. • Vere prestazioni autonome se la prestazione fornita dal titolare di partita IVA è svolta nell'esercizio di attività professionali oppure il collaboratore ha particolari requisiti professionali e di reddito. • Progressivo innalzamento delle aliquote contributive: dal 27,72% (di cui 23,72% a carico del collaboratore) al 31,72 (di cui 27, 72% a carico del collaborator) sino al famigerato 33,72%. Fermo il peso contributivo del committente (4%). Le collaborazioni in regime di lavoro autonomo (art.69 bis Legge Biagi introdotto dalla Riforma Fornero 2/2) • Abrogazione dell'art. 69 bis a far tempo dal 24 giugno 2015. I contratti di collaborazione autonoma in atto proseguono con le vecchie regole (art. 52 d.lgs. 81/2015). • "Apartheid" nel lavoro autonomo tra vecchio e nuovo come nel lavoro subordinato. • Rimane fermo l'art. 1 comma 27 della Riforma Fornero secondo cui le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali sono escluse dalla disciplina delle collaborazioni personali e continuative, sempre che il contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in apposite albi professionali. • Irrisolto il tema della dipendenza economica/monocommittenza. Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto dei Lavoratori (1/5) • Con l'entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 è consentito stipulare contratti di lavoro autonomo continuativo con titolari di partita iva (o anche senza) senza particolari vincoli formali e senza che operino "presunzioni" di lavoro subordinato purchè le prestazioni risultino non eteroorganizzate dal committente sia con riferimento ai tempi che al luogo di lavoro. • Abrogato il contratto a progetto: colpevole di innocenza? (Tiraboschi) • Il vuoto legislativo per il popolo delle partite iva (il cd. quinto Stato secondo la definizione di Sergio Bologna). Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro Autonomo (2/5) • Il lavoro subordinato è la regola comune dei contratti di lavoro? Cosa resta della parasubordinazione? • La scelta proibizionista e dirigista del legislatore. Effetti da valutare. Un passo avanti e due indietro. • Aumento delle partite Iva? • La certificazione della mancata etero-organizzazione è sufficiente ad evitare il contenzioso? Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro Autonomo (3/5) • Tutelare i lavoratori autonomi attraverso uno Statuto per controbilanciare un Jobs Act rivolto solo ai lavoratori subordinati. • La complessità del lavoro autonomo di seconda generazione non legato necessariamente a un progetto o a un servizio di durata stabilita. • La conoscenza del lavoratore autonomo oggetto della prestazione lavorativa. • Il mondo del lavoro necessita di lavoratori creativi e flessibili e non necessariamente di lavoratori assoggettati a direttive altrui. Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro Autonomo (4/5) • La differenza tra il lavoratore subordinato e il lavoratore autonomo nel mercato: l'ingresso nella cittadella del mondo salariato equivale alla fuoriuscita dal mercato mentre il lavoratore autonomo è in permanenza nel mercato. • La nozione di rischio è immanente nel lavoro autonomo. Il lavoratore autonomo è succubo del mercato. Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro Autonomo (5/5) • Sfatato il mito del tempo libero del lavoratore autonomo: è il lavoro subordinato con la sua routine a consentire una maggiore programmabilità del tempo libero. • La fase più dura per il lavoro salariato è quella iniziale dell'apprendimento, per il lavoro autonomo è la stabilizzazione nel mercato.