regolamento per la programmazione e l`organizzazione delle attività

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regolamento per la programmazione e l`organizzazione delle attività
REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE NELLA SEDE DI ROMA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE
Art. 1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento, alla luce delle norme statutarie e regolamentari dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore (d’ora innanzi: Università), disciplina le modalità di programmazione,
organizzazione e gestione delle attività sportive degli studenti, degli specializzandi e dei
dottorandi di ricerca e del personale della sede di Roma dell’Università, nonché l’utilizzo delle
strutture e degli impianti sportivi siti nella stessa sede.
Art. 2
(Dotazioni)
1. Le dotazioni delle strutture e degli impianti sportivi di cui all’art. 1 consistono in:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
campo di calcio in erba;
n. 2 campi da tennis;
campo polivalente di pallavolo e pallacanestro all’aperto;
campo di calcio a 5;
palestra sportiva polifunzionale;
palestra Nuovo Collegio Joanneum.
Art. 3
(Competenze della Direzione di sede)
1. La gestione delle strutture e degli impianti sportivi di cui all’art. 2 e la regolamentazione
dell’accesso agli stessi è effettuata dalla Direzione di sede in collaborazione con il Comitato
sportivo della sede di Roma di cui al successivo art. 4, sulla base delle direttive di cui al presente
regolamento.
2. La Direzione di sede, per lo svolgimento dell’attività di cui al comma precedente, si avvarrà dei
servizi della sede per le rispettive competenze.
3. La Direzione di sede individua un ufficio nella sede di Roma per coordinare e sovraintendere
all’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi.
Art. 4
(Comitato sportivo della sede di Roma)
1. Per la gestione e la disciplina delle attività sportive è istituito il Comitato sportivo della sede di
Roma (d’ora innanzi: Comitato) nominato dal Rettore e composto nel modo seguente:
a) n. 6 rappresentanti scelti tra i professori di I e II fascia e i ricercatori universitari della sede di
Roma, di cui 5 della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” e 1 della Facoltà di
Economia;
n. 3 rappresentanti scelti tra il personale amministrativo, tecnico e di assistenza sanitaria dal
Direttore di sede.
2. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma precedente sono individuati dai rispettivi Consigli
di facoltà.
3. I componenti del Comitato durano in carica due anni e sono rinnovabili.
4. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e il Segretario, che svolge anche funzioni di
verbalizzante. Partecipa alle riunioni il Direttore di sede o suo delegato.
5. Il Comitato:
a) sovraintende agli indirizzi di gestione delle strutture e degli impianti sportivi;
b) programma e sovraintende all’organizzazione delle attività sportive del personale;
c) regola l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi da parte degli studenti, sulla base dei
programmi e delle relative attività per loro pianificate e/o finanziate a livello di Ateneo da
parte del Comitato per lo sport universitario;
d) gestisce eventuali fondi appositamente stanziati dall’Università ovvero provenienti da
contributi di privati, di associazioni e di enti, rendicontando con periodicità almeno
trimestrale tale gestione alla Direzione di sede;
e) propone alla Direzione di sede la realizzazione di nuove strutture sportive, qualora se ne
identificasse la possibilità e/o la necessità, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
e attività di ristrutturazione delle strutture e degli impianti sportivi da inserire nel budget
della sede;
f) per l’accesso alle strutture e agli impianti sportivi propone annualmente alla Direzione di
sede le tariffe, alle quali è data idonea pubblicità presso l’ufficio incaricato e sul sito web
dell’Università.
6. Per lo svolgimento delle attività previste al precedente comma, il Comitato può avvalersi della
collaborazione del rappresentante degli studenti della sede di Roma eventualmente eletto nel
Comitato per lo sport universitario. Qualora non sussista tale rappresentante, nel Comitato è
cooptato n. 1 rappresentante degli studenti, eletto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di
facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” e di Economia iscritti nella sede di Roma e scelto
tra di loro.
b)
Art. 5
(Utilizzo e vigilanza delle strutture e degli impianti sportivi)
1. L’ufficio incaricato, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, coordina le attività sportive, verifica il
rispetto delle condizioni e degli orari di accesso oltre che delle disposizioni previste per l’utilizzo
delle strutture e degli impianti sportivi.
2. L’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi avviene previa specifica richiesta da presentare
all’ufficio incaricato esibendo un documento attestante l’identità e il rapporto di dipendenza
ovvero la regolarità dell’iscrizione all’anno di studio congiuntamente all’iscrizione a enti sportivi
che forniscano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, l’utilizzo è concesso
dietro presentazione dell’autorizzazione ottenuta per lo svolgimento delle attività di cui alle
lettere d) ed e) nel primo comma del successivo art. 6. L’ufficio, verificate le necessarie
formalità, rilascia un tesserino autorizzativo che dovrà essere esibito a ogni accesso.
3. Il personale del Servizio Vigilanza e sicurezza interna ha facoltà di accedere, in qualsiasi
momento e durante qualsiasi manifestazione, in tutti i locali, al fine di ispezionarli e richiamare,
se necessario, i presenti all’osservanza delle norme e dei regolamenti d’uso. Esso è autorizzato
ad allontanare dalle strutture e dagli impianti sportivi coloro i quali non risultano autorizzati ai
sensi del secondo comma e coloro che non adotteranno un comportamento civile, arrecando
turbamento e disturbo alle attività in svolgimento, e non osserveranno il presente regolamento.
Art. 6
(Tipologie e copertura assicurativa delle attività)
1. Le attività da svolgere nelle strutture e negli impianti sportivi della sede di Roma dell’Università
sono le seguenti:
a) uso libero;
b) uso su prenotazione;
c) corsi di avviamento alla pratica sportiva;
d) tornei organizzati all’interno della sede di Roma e/o per l’Ateneo;
e) tornei organizzati dalle Federazioni e Associazioni sportive.
2. Per quanto riguarda la lettera a) del primo comma, si intende l’utilizzo delle strutture e degli
impianti sportivi da parte degli aventi diritto, negli orari di apertura e secondo la loro
destinazione e disponibilità. Orari e destinazione d’uso sono stabiliti dall’ufficio incaricato e
indicati in loco con appositi avvisi.
3. Per quanto indicato nella lettera b) del primo comma, condizioni, modalità e orari per la
prenotazione per l’uso delle strutture e degli impianti sportivi saranno stabiliti dall’ufficio
incaricato e portati a conoscenza degli utenti con appositi avvisi.
4. L’accesso alle strutture e agli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività indicate nel primo
comma, lettere a) e b), è consentito mediante la presentazione del tesserino autorizzativo, di cui
all’art. 5, secondo comma, attraverso il quale l’utente risulta iscritto a un ente le cui finalità
concernono la pratica e la diffusione dello sport universitario e che pertanto prevede la copertura
assicurativa per gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento delle attività sportive.
5. Per ciò che concerne la lettera c) del primo comma, i soggetti ammessi, interessati alla frequenza
di lezioni o corsi di avviamento alle pratiche sportive, possono presentare, singolarmente o in
gruppo, apposita richiesta di autorizzazione, indicando il nominativo del professionista da loro
individuato e gli orari ipotizzati per lo svolgimento dei corsi o delle lezioni. Il professionista
deve presentare all’ufficio incaricato una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di
legge e di copertura assicurativa per responsabilità civile, di cui l’Università non risponde ad
alcun titolo, nonché una liberatoria per i compensi relativi all’attività svolta, sottoscritta dagli
interessati all’attività formativa per accettazione e accollo di ogni onere. Il compenso per le
prestazioni professionali di cui sopra è a esclusivo carico degli interessati che ne usufruiscono.
L’ufficio incaricato rilascia, a suo insindacabile giudizio, autorizzazione allo svolgimento della
lezione o del corso, con l’indicazione del relativo periodo di validità, trascorso il quale la
richiesta andrà rinnovata. L’Università non è responsabile degli infortuni verificatisi durante lo
svolgimento delle attività indicate nella lettera c).
6. Per quanto indicato alla lettera d) del primo comma, si intendono i tornei sportivi organizzati fra
rappresentative formate nella sede di Roma e/o fra le sedi dell’Università. In questi casi sono
autorizzati ad accedere nelle strutture e negli impianti sportivi coloro che risultano iscritti al
torneo. L’accesso alle strutture e agli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività indicate
nella lettera d) è coperto assicurativamente da apposita polizza stipulata dall’Università nei
confronti dei partecipanti ai tornei.
7. Per quanto riguarda la lettera e) del primo comma, l’accesso alle strutture e agli impianti sportivi
è regolamentato da apposita convenzione stipulata con la Federazione e/o l’Associazione
richiedenti che contempli le modalità, la durata e gli oneri conseguenti all’utilizzo delle strutture.
La copertura assicurativa per l’accesso alle strutture e agli impianti sportivi per lo svolgimento
delle attività indicate nella lettera e) deve essere contemplata nell’apposita convenzione da
stipulare per l’attività medesima.
Art. 7
(Condizioni d’uso delle strutture e degli impianti sportivi)
1. Ciascun soggetto ammesso a fruire degli impianti e delle attrezzature di cui all’articolo 2 è tenuto
a indossare indumenti e calzature sportivi idonei all’uso e appropriati, tali da garantire il corretto
utilizzo dell’impianto e delle attrezzature di corredo, la sicurezza delle persone e il rispetto delle
norme di comportamento civile e sportivo.
2. Gli utenti, durante l’utilizzo di impianti e attrezzature sportive e lo svolgimento di tutte le altre
attività connesse, sono tenuti a osservare la dovuta disciplina, evitando comportamenti tali da
danneggiare o deteriorare in qualsiasi modo i locali, gli impianti, i materiali e le attrezzature.
Questi ultimi dovranno essere riposti negli spazi e nell’ordine iniziali.
Art. 8
(Responsabilità)
1. Gli utenti che arrechino danno alle persone, agli impianti e alle attrezzature dovranno risarcirli,
fatta salva ogni ulteriore azione civile e penale nei loro confronti.
2. L’Università non risponde di eventuali furti o danneggiamenti di oggetti personali lasciati
incustoditi all’interno delle strutture e degli impianti sportivi.
3. L’Università non è responsabile degli infortuni verificatisi durante l’utilizzo degli impianti e delle
strutture per le attività disciplinate dal presente regolamento.
Art. 9
(Disposizioni finali)
1. I soggetti ammessi, possessori del tesserino autorizzativo, sono tenuti a conoscere e a rispettare il
presente regolamento.
2. Il presente regolamento è consultabile presso l’ufficio incaricato, nonché sul sito web della sede
di Roma dell’Università.