regolamento per la programmazione e l`organizzazione delle attività
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regolamento per la programmazione e l`organizzazione delle attività
REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NELLA SEDE DI ROMA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE Art. 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento, alla luce delle norme statutarie e regolamentari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (d’ora innanzi: Università), disciplina le modalità di programmazione, organizzazione e gestione delle attività sportive degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca e del personale della sede di Roma dell’Università, nonché l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi siti nella stessa sede. Art. 2 (Dotazioni) 1. Le dotazioni delle strutture e degli impianti sportivi di cui all’art. 1 consistono in: a) b) c) d) e) f) campo di calcio in erba; n. 2 campi da tennis; campo polivalente di pallavolo e pallacanestro all’aperto; campo di calcio a 5; palestra sportiva polifunzionale; palestra Nuovo Collegio Joanneum. Art. 3 (Competenze della Direzione di sede) 1. La gestione delle strutture e degli impianti sportivi di cui all’art. 2 e la regolamentazione dell’accesso agli stessi è effettuata dalla Direzione di sede in collaborazione con il Comitato sportivo della sede di Roma di cui al successivo art. 4, sulla base delle direttive di cui al presente regolamento. 2. La Direzione di sede, per lo svolgimento dell’attività di cui al comma precedente, si avvarrà dei servizi della sede per le rispettive competenze. 3. La Direzione di sede individua un ufficio nella sede di Roma per coordinare e sovraintendere all’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi. Art. 4 (Comitato sportivo della sede di Roma) 1. Per la gestione e la disciplina delle attività sportive è istituito il Comitato sportivo della sede di Roma (d’ora innanzi: Comitato) nominato dal Rettore e composto nel modo seguente: a) n. 6 rappresentanti scelti tra i professori di I e II fascia e i ricercatori universitari della sede di Roma, di cui 5 della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” e 1 della Facoltà di Economia; n. 3 rappresentanti scelti tra il personale amministrativo, tecnico e di assistenza sanitaria dal Direttore di sede. 2. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma precedente sono individuati dai rispettivi Consigli di facoltà. 3. I componenti del Comitato durano in carica due anni e sono rinnovabili. 4. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e il Segretario, che svolge anche funzioni di verbalizzante. Partecipa alle riunioni il Direttore di sede o suo delegato. 5. Il Comitato: a) sovraintende agli indirizzi di gestione delle strutture e degli impianti sportivi; b) programma e sovraintende all’organizzazione delle attività sportive del personale; c) regola l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi da parte degli studenti, sulla base dei programmi e delle relative attività per loro pianificate e/o finanziate a livello di Ateneo da parte del Comitato per lo sport universitario; d) gestisce eventuali fondi appositamente stanziati dall’Università ovvero provenienti da contributi di privati, di associazioni e di enti, rendicontando con periodicità almeno trimestrale tale gestione alla Direzione di sede; e) propone alla Direzione di sede la realizzazione di nuove strutture sportive, qualora se ne identificasse la possibilità e/o la necessità, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e attività di ristrutturazione delle strutture e degli impianti sportivi da inserire nel budget della sede; f) per l’accesso alle strutture e agli impianti sportivi propone annualmente alla Direzione di sede le tariffe, alle quali è data idonea pubblicità presso l’ufficio incaricato e sul sito web dell’Università. 6. Per lo svolgimento delle attività previste al precedente comma, il Comitato può avvalersi della collaborazione del rappresentante degli studenti della sede di Roma eventualmente eletto nel Comitato per lo sport universitario. Qualora non sussista tale rappresentante, nel Comitato è cooptato n. 1 rappresentante degli studenti, eletto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” e di Economia iscritti nella sede di Roma e scelto tra di loro. b) Art. 5 (Utilizzo e vigilanza delle strutture e degli impianti sportivi) 1. L’ufficio incaricato, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, coordina le attività sportive, verifica il rispetto delle condizioni e degli orari di accesso oltre che delle disposizioni previste per l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi. 2. L’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi avviene previa specifica richiesta da presentare all’ufficio incaricato esibendo un documento attestante l’identità e il rapporto di dipendenza ovvero la regolarità dell’iscrizione all’anno di studio congiuntamente all’iscrizione a enti sportivi che forniscano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, l’utilizzo è concesso dietro presentazione dell’autorizzazione ottenuta per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere d) ed e) nel primo comma del successivo art. 6. L’ufficio, verificate le necessarie formalità, rilascia un tesserino autorizzativo che dovrà essere esibito a ogni accesso. 3. Il personale del Servizio Vigilanza e sicurezza interna ha facoltà di accedere, in qualsiasi momento e durante qualsiasi manifestazione, in tutti i locali, al fine di ispezionarli e richiamare, se necessario, i presenti all’osservanza delle norme e dei regolamenti d’uso. Esso è autorizzato ad allontanare dalle strutture e dagli impianti sportivi coloro i quali non risultano autorizzati ai sensi del secondo comma e coloro che non adotteranno un comportamento civile, arrecando turbamento e disturbo alle attività in svolgimento, e non osserveranno il presente regolamento. Art. 6 (Tipologie e copertura assicurativa delle attività) 1. Le attività da svolgere nelle strutture e negli impianti sportivi della sede di Roma dell’Università sono le seguenti: a) uso libero; b) uso su prenotazione; c) corsi di avviamento alla pratica sportiva; d) tornei organizzati all’interno della sede di Roma e/o per l’Ateneo; e) tornei organizzati dalle Federazioni e Associazioni sportive. 2. Per quanto riguarda la lettera a) del primo comma, si intende l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi da parte degli aventi diritto, negli orari di apertura e secondo la loro destinazione e disponibilità. Orari e destinazione d’uso sono stabiliti dall’ufficio incaricato e indicati in loco con appositi avvisi. 3. Per quanto indicato nella lettera b) del primo comma, condizioni, modalità e orari per la prenotazione per l’uso delle strutture e degli impianti sportivi saranno stabiliti dall’ufficio incaricato e portati a conoscenza degli utenti con appositi avvisi. 4. L’accesso alle strutture e agli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività indicate nel primo comma, lettere a) e b), è consentito mediante la presentazione del tesserino autorizzativo, di cui all’art. 5, secondo comma, attraverso il quale l’utente risulta iscritto a un ente le cui finalità concernono la pratica e la diffusione dello sport universitario e che pertanto prevede la copertura assicurativa per gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento delle attività sportive. 5. Per ciò che concerne la lettera c) del primo comma, i soggetti ammessi, interessati alla frequenza di lezioni o corsi di avviamento alle pratiche sportive, possono presentare, singolarmente o in gruppo, apposita richiesta di autorizzazione, indicando il nominativo del professionista da loro individuato e gli orari ipotizzati per lo svolgimento dei corsi o delle lezioni. Il professionista deve presentare all’ufficio incaricato una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di legge e di copertura assicurativa per responsabilità civile, di cui l’Università non risponde ad alcun titolo, nonché una liberatoria per i compensi relativi all’attività svolta, sottoscritta dagli interessati all’attività formativa per accettazione e accollo di ogni onere. Il compenso per le prestazioni professionali di cui sopra è a esclusivo carico degli interessati che ne usufruiscono. L’ufficio incaricato rilascia, a suo insindacabile giudizio, autorizzazione allo svolgimento della lezione o del corso, con l’indicazione del relativo periodo di validità, trascorso il quale la richiesta andrà rinnovata. L’Università non è responsabile degli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività indicate nella lettera c). 6. Per quanto indicato alla lettera d) del primo comma, si intendono i tornei sportivi organizzati fra rappresentative formate nella sede di Roma e/o fra le sedi dell’Università. In questi casi sono autorizzati ad accedere nelle strutture e negli impianti sportivi coloro che risultano iscritti al torneo. L’accesso alle strutture e agli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività indicate nella lettera d) è coperto assicurativamente da apposita polizza stipulata dall’Università nei confronti dei partecipanti ai tornei. 7. Per quanto riguarda la lettera e) del primo comma, l’accesso alle strutture e agli impianti sportivi è regolamentato da apposita convenzione stipulata con la Federazione e/o l’Associazione richiedenti che contempli le modalità, la durata e gli oneri conseguenti all’utilizzo delle strutture. La copertura assicurativa per l’accesso alle strutture e agli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività indicate nella lettera e) deve essere contemplata nell’apposita convenzione da stipulare per l’attività medesima. Art. 7 (Condizioni d’uso delle strutture e degli impianti sportivi) 1. Ciascun soggetto ammesso a fruire degli impianti e delle attrezzature di cui all’articolo 2 è tenuto a indossare indumenti e calzature sportivi idonei all’uso e appropriati, tali da garantire il corretto utilizzo dell’impianto e delle attrezzature di corredo, la sicurezza delle persone e il rispetto delle norme di comportamento civile e sportivo. 2. Gli utenti, durante l’utilizzo di impianti e attrezzature sportive e lo svolgimento di tutte le altre attività connesse, sono tenuti a osservare la dovuta disciplina, evitando comportamenti tali da danneggiare o deteriorare in qualsiasi modo i locali, gli impianti, i materiali e le attrezzature. Questi ultimi dovranno essere riposti negli spazi e nell’ordine iniziali. Art. 8 (Responsabilità) 1. Gli utenti che arrechino danno alle persone, agli impianti e alle attrezzature dovranno risarcirli, fatta salva ogni ulteriore azione civile e penale nei loro confronti. 2. L’Università non risponde di eventuali furti o danneggiamenti di oggetti personali lasciati incustoditi all’interno delle strutture e degli impianti sportivi. 3. L’Università non è responsabile degli infortuni verificatisi durante l’utilizzo degli impianti e delle strutture per le attività disciplinate dal presente regolamento. Art. 9 (Disposizioni finali) 1. I soggetti ammessi, possessori del tesserino autorizzativo, sono tenuti a conoscere e a rispettare il presente regolamento. 2. Il presente regolamento è consultabile presso l’ufficio incaricato, nonché sul sito web della sede di Roma dell’Università.