Dott. Pierpaolo Sedioli – La revisione legale dei conti nelle PMI

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Dott. Pierpaolo Sedioli – La revisione legale dei conti nelle PMI
La revisione legale nelle PMI.
Metodi ed indicazioni operative.
UNIONE GIOVANI
DOTTORI COMMERCIALISTI di FORLI’-CESENA
LaBase Revisioni Srl – Forlì
N.d.R.: alcune parti della presentazione sono tratte da:
- “Principi di Revisione (2007)” – Giuffrè Editore
- “Il Revisore Legale” – Ilsole24ore
- “L’applicazione dei principi di revisione internazionali
alle PMI “ – CNDEC
- “Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale
incaricato della revisione legale dei conti” – CNDEC
aBase
Revisioni
Pierpaolo Sedioli - Partner de LaBase Revisioni Srl
Forlì, 12 novembre 2014
1.1 La revisione ed il revisore nell’ordinamento italiano
La rivoluzione nell’accounting, iniziata a livello europeo con le direttive di c.d.
“modernizzazione contabile”…
Direttiva n.65 del 2001
Direttiva n.51 del 2003
Parzialmente recepita con D.Lgs
394/2003*
Parzialmente recepita con D.Lgs
32/2007**
* ha introdotto nel c.c. il concetto di fair value degli
strumenti finanziari e la relativa informativa in N.I. e
Relazione sulla Gestione
** ha introdotto modifiche a relagest, relarev,
consolidato
…e che è sfociata nella…
Direttiva n.34 del 2013, che ha abrogato le precedenti direttive in materia di bilanci
annuali e consolidati (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio), costituendo, a
partire dallo spirare del termine di recepimento, il 20/07/2015 l’unico atto legislativo
dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri
ordinamenti contabili.
1.
aBase
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… è approdata all’auditing con la direttiva n. 43 del 2006
1.1
La revisione ed il revisore nell’ordinamento italiano
Dopo un lungo iter, la direttiva 2006/43/CE, che era da recepirsi in Italia entro
il 29 giugno 2008, è stata attuata attraverso il
Decreto Legislativo n.39 del 27 gennaio 2010.
Questo Decreto raccoglie in una sorta di “Testo unico” tutte le disposizioni sulla
revisione legale, abrogando alcuni testi di legge:
D.lgs. 88/92
Legge 132/97
DPR 99/98
coordinando le disposizioni attualmente contenute nel Codice civile, nel TUF, nel
TUB e nel Codice delle assicurazioni private.
Direttiva 2006/43/CE
Revisori contabili
1.
aBase
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Revisori legali
… ma non dormiamo sugli allori!!! Nell’aprile 2014 il parlamento
europeo ha emanato la direttiva 2014/56/UE che MODIFICA le direttiva
43 (si veda documento CNDEC)
1.2
I principi di revisione internazionale ISA: legge o regole?
L’art. 11, comma 1 del D. Lgs 39/10) stabilisce che la revisione legale dei conti
debba essere eseguita conformemente ai principi di revisione internazionali
(ISA, nella loro versione clarified) che saranno adottati dalla Commissione
europea, secondo la procedura prevista dall’art. 26 della Direttiva 2006/43/CE.
Tale procedura ricalca sostanzialmente quella che ha portato all’adozione dei
principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Attualmente è in corso la traduzione dei principi nelle diverse lingue europee.
Una volta tradotti, i principi verranno trasmessi alla Commissione europea che
valuterà la fedeltà delle traduzioni e deciderà quali principi adottare. Al
termine dell’iter, i principi saranno adottati con Regolamento comunitario e
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, diventando, quindi,
norme direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Si veda Doc. Interpretativo CNDEC del 16 febbraio 2011
e… nel frattempo?
1.
aBase
Revisioni
1.2
I principi di revisione internazionale ISA: legge o regole?
I vecchi principi di revisione, in vigore fino al 2002 (a volte ci prende un po’
di nostalgia per queste regole pratiche…)
1.
aBase
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1. Concetti generali.
2. Norme etico professionali.
3. Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile.
3.1 Sistema di controllo interno e revisione contabile.
3.2 Il controllo interno nell'EDP.
4. Documentazione del lavoro di revisione contabile.
5. Procedure di revisione del bilancio d'esercizio. Introduzione e scritture contabili in generale.
6. Giacenze di magazzino.
7. Crediti.
8. Cassa e banche.
9. Immobilizzazioni materiali e fondi di ammortamento.
10. Immobilizzazioni immateriali ed ammortamenti.
11. Titoli di credito a reddito fisso e partecipazioni.
12. Debiti.
13. Ratei e risconti attivi e passivi.
14. Fondi passivi.
15. Capitale sociale e riserve.
16. I conti d'ordine.
17. Il conto profitti e perdite.
18. Norme di stesura della relazione di certificazione.
19. Principi di revisione del bilancio di un'azienda bancaria.
20. Principi di revisione per i fondi comuni d'investimento mobiliare.
21. Continuità aziendale.
1.2
I principi di revisione internazionale ISA: legge o regole?
I PRINCIPI DI REVISIONE EMANATI DAL CNDCEC, dopo il 2002
PR 001
PR 002
100
200 – 299
300 - 399
400 - 499
Pianificazione dell'attivita di revisione
Valutazione del sistema di controllo interno e determinazione del
livello di rischio di revisione
500 - 599
Approccio operativo per lo svolgimento delle procedure di
revisione e per l'acquisizione degli elementi probativi
600 - 699
Utilizzo del lavoro di terzi, quali altri revisori, esperti e revisori
interni
1000 - 1100
1.
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Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
Modalita di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art.
2409 ter
Principi sull'indipendenza del Revisore
Responsabilita e norme etiche di riferimento nell'attivita di
revisione
Documenti specialistici
1.2
I principi di revisione internazionale ISA: legge o regole?
Cosa cambia per il collegio sindacale?
I principi di revisione internazionali non conoscono la distinzione, propria
del nostro ordinamento, tra collegio sindacale (incaricato del già controllo
contabile) e revisore esterno.
Il principio di revisione 200, in particolare, fissa
due regole base:
a) il revisore è una categoria generale (e
astratta rispetto al singolo ordinamento
nazionale) a cui si riferiscono tutte le
prescrizioni degli Isa;
b) il revisore deve applicare gli Isa.
Il collegio sindacale, in quanto
“revisore” chiamato ad applicare
gli Isa, come anche
previsto dall’art. 11, comma 1,
del D.Lgs. 39/2010, è chiamato
ad applicare l’approccio
al rischio.
Ormai un benchmark in materia è il documento CNDEC “Linee Guida per il
Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale dei Conti”
1.
aBase
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1.2
I principi di revisione internazionale ISA: legge o regole?
L’approccio al rischio del revisore
315.3
L’obiettivo del revisore è quello di identificare e valutare i rischi di
errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali, mediante la comprensione dell’impresa e del
contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in
tal modo una base per definire e mettere in atto risposte per
fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi.
240.5
Un revisore che svolga il suo lavoro in conformità ai principi di
revisione ha la responsabilità di acquisire una ragionevole sicurezza
che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi
dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. A
causa dei limiti intrinseci dell’attività di revisione, esiste il rischio
inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio possano
non essere individuati, nonostante la revisione sia stata correttamente
pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione.
1.
aBase
Revisioni
1.2
I principi di revisione internazionale ISA: legge o regole?
Attenzione!
E’ inutile rimandare l’applicazione del set dei principi di
revisione per paura della loro complessità o per la
presunta inapplicabilità ai contesti di piccola
dimensione:
Le regole per le PMI ci sono
I Principi di revisione n. 315 e n. 320 (e il 1005), nelle loro
linee guida, prevedono numerose precisazioni e
semplificazioni relative alle imprese di dimensioni
minori, riguardo ad esempio a:
 Valutazione del rischio di errori
 Valutazione del rischio di frodi
 STRATEGIA DI REVISIONE
1.
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1.2
I principi di revisione internazionale ISA: legge o regole?
Valutazione del rischio di errori nelle PMI?
Significatività
• Nel caso di un’attività gestita dal proprietario-amministratore in cui il
proprietario prelevi la maggior parte dell’utile prima delle imposte sotto
forma di remunerazione, può essere maggiormente pertinente un valore
di riferimento quale l’utile prima della remunerazione e delle imposte
Valutazione
rischio da parte
azienda
 Può non esistere un processo prestabilito per la valutazione del rischio.
 E’ probabile che la direzione identifichi i rischi mediante il proprio diretto
coinvolgimento nell’attività.
 Non si dispone di processi per misurare ed esaminare la performance
economico-finanziaria, ma la direzione si affida a taluni indicatori-chiave
Rischio di
controllo
 Il coinvolgimento attivo di un proprietario-amministratore può mitigare
alcuni dei rischi derivanti dalla mancata separazione delle funzioni in
un’impresa di dimensioni minori, tuttavia tale coinvolgimento può
aumentare altri rischi, ad esempio quello di forzatura dei controlli.
 Mancanza di un codice di comportamento scritto ma cultura di integrità
ed eticità.
 Per il revisore può essere più efficiente eseguire procedure di validità.
1.
aBase
Revisioni
1.2
I principi di revisione internazionale ISA: legge o regole?
Valutazione del rischio di frodi nelle PMI?
Valutazione
rischio da parte
azienda
• Incentrata sui rischi di frodi o sulle appropriazioni illecite di beni e
attività da parte del personale dipendente
Supervisione
dei subordinati
 Spesso, i responsabili delle attività di governance sono coinvolti
nella gestione dell’impresa. In tali casi, il revisore normalmente non
svolge nessuna azione in quanto la supervisione non è distinta dalla
direzione.
Etica d’impresa
e ruolo
dell’imprenditore
 Come già evidenziato, mancanza di un codice di comportamento
scritto ma cultura di integrità ed eticità.
 In alcune imprese, la necessità dell’autorizzazione da parte della
direzione può compensare i controlli altrimenti carenti, e ridurre il
rischio di frodi da parte del personale dipendente.
1.
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1.2
I principi di revisione internazionale ISA: legge o regole?
La strategia di revisione nelle PMI?
Team di revisione
• Spesso nella revisione di tali imprese il responsabile dell’incarico
(che può anche essere un professionista singolo) svolge il lavoro
con un solo collaboratore (ovvero senza l’ausilio di un team di
revisione).
Documentazione
della strategia di
revisione
 Un breve memorandum predisposto al completamento della
precedente revisione, basato sul riesame delle carte di lavoro e che
evidenzi le problematiche individuate nella revisione appena
conclusa, aggiornato ai fini dell’incarico in corso sulla base dei
confronti con il proprietario-amministratore, può servire come
documentazione della strategia di revisione per l’incarico di
revisione in corso.
…ed ora, passiamo a definire operativamente come valutare il rischio
ed elaborare la strategia di revisione, il nostro faro saranno gli ISA e gli
ISQC, ma senza dimenticare i documenti nazionali!
1.
aBase
Revisioni
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Lo schema generale della fasi del processo
di revisione legale dei conti
2.1 Il
piano di revisione in una piccola media impresa
LA PICCOLA IMPRESA NEI PRINCIPI DI REVISIONE (1005 )
Il significato di “impresa ed ente minore” in questo contesto tiene conto non
solo delle dimensioni ma anche di specifiche caratteristiche qualitative.
Indici quantitativi della dimensione di una impresa possono essere i totali di
attività e passività del bilancio, il giro d’affari ed il numero di dipendenti, ma tali
indicatori non sono determinanti.
Non è quindi possibile dare una definizione adeguata di una impresa ed ente
minore in termini esclusivamente quantitativi.
Una impresa o ente minore è un’entità nella quale:
(a) la proprietà e la Direzione sono concentrate in capo ad un numero ristretto
di persone (spesso una persona o un’altra entità sola);
(b) si riscontra una o più delle seguenti caratteristiche:
- limitate fonti di ricavi;
- semplicità delle scritture contabili;
- controlli interni limitati che possono essere elusi dalla Direzione.
2.
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2.1 Il
piano di revisione in una piccola media impresa
LA MEDIA E LA PICCOLA IMPRESA NELLA NORMATIVA EUROPEA E NEL PR 200
(considerazioni quantitative)
BILANCIO DELLE SOCIETA’
MEDIO PICCOLE
Importi precedenti
Limiti indicati dalla
direttiva 51/03
Totale dell’attivo di Stato Patrimoniale
14.600.000 €
17.500.000 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(Conto Economico)
29.200.000 €
35.000.000 €
Numero dei dipendenti
250 unità
250 unità
Il nostro legislatore sinora non ha recepito tale disciplina. Si tratta delle imprese che si
posizionano tra le piccole e le grandi società. Il doc. CNDEC del settembre 2011 conferma tali
impostazioni.
BILANCIO IN FORMA
ABBREVIATA (art 2435-bis)
Importi precedenti
Limiti direttiva
38/2003
D.Lgs. 285/06
Nuovi limiti
Dir. 46/06
D.Lgs. 173/08
Totale dell’attivo di Stato
Patrimoniale
3.125.000 €
3.650.000 €
4.400.000 €
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni (Conto Economico)
6.250.000 €
7.300.000 €
8.800.000 €
Numero dei dipendenti
50 unità
50 unità
50 unità
2.
aBase
Revisioni
2.1 Il
piano di revisione in una piccola media impresa
LA MEDIA E LA PICCOLA IMPRESA NELLA NORMATIVA EUROPEA E NEL PR 200
(considerazioni qualitative)
Il Principio di Revisione Internazionale 200, par. 64 definisce PMI quella che possiede le seguenti caratteristiche
qualitative:
‐ la concentrazione della proprietà e della Direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo
soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa di dimensioni
minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);
‐ una o più delle seguenti caratteristiche:
i. operazioni semplici e lineari;
ii. semplicità delle registrazioni contabili;
iii. un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività;
iv. un numero limitato di controlli interni;
v. un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli; ovvero
vi. un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.
2.
aBase
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2.1 Il
piano di revisione in una piccola media impresa
IL PIANO DI REVISIONE E LE PICCOLE MEDIE IMPRESE (PR 1005)
Un approccio pratico alla revisione di una impresa ed ente minore non deve
necessariamente comportare eccessiva documentazione.
Nel caso di una impresa ed ente minore in cui, data la dimensione o la natura
della stessa, i dettagli del piano generale di revisione possono essere
adeguatamente documentati nel programma di revisione, o viceversa, può non
essere necessario predisporre una documentazione separata per i due momenti
della pianificazione.
2.
aBase
Revisioni
In presenza di un piccolo team di revisione, il coordinamento e la
comunicazione tra i vari membri è più semplice. La predisposizione
della strategia generale di revisione per una impresa minore non
rappresenta un’attività complessa o laboriosa; la sua portata varia a
seconda delle dimensioni dell’impresa e della complessità della
revisione. Per esempio, un breve memorandum predisposto al
completamento della precedente revisione, basato sul riesame delle
carte di lavoro e che evidenzi le problematiche individuate nella
revisione appena conclusa, aggiornato e modificato ai fini dell'incarico
in corso può servire come base per la pianificazione della revisione.
2.2 La
valutazione del rischio
Il concetto di ragionevole sicurezza implica l’esistenza del rischio che il revisore
esprima un giudizio non appropriato. Il rischio che il revisore esprima un giudizio
non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato è definito
“rischio di revisione”.
Il revisore deve pianificare e svolgere il lavoro di revisione al fine di ridurre il
rischio di revisione individuando e svolgendo procedure di revisione adeguate ad
ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi che lo mettano in grado di
giungere a conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.
La ragionevole sicurezza si ottiene quando il revisore ha ridotto il rischio di
revisione ad un livello accettabilmente basso
2.
aBase
Revisioni
2.2 La
valutazione del rischio
RISCHIO DI
REVISIONE
RISCHIO DI ERRORI
SIGNIFICATIVI
RISCHIO
INTRINSECO
2.
aBase
Revisioni
RISCHIO DI
CONTROLLO
AR = RI x RC x RI
RISCHIO DI
INDIVIDUAZIONE
2.2 La
Il portiere parerà?
Rischio di individuazione: la
probabilità che il portiere (il
revisore) non fermi il tiro
(scopra l’errore).
valutazione del rischio
Il goal
Rischio di revisione: la probabilità che il tiro
(errore) entri in porta (sfugga al revisore).
La barriera fermerà il pallone?
Rischio di controllo: la
probabilità che la barriera (il
sistema di controllo interno)
non intercetti il tiro.
2.
aBase
Revisioni
Calcerà in porta?
Rischio inerente: il calciatore
(l’azienda cliente) tirerà in
porta (commetterà un errore
significativo)?
2.2 La
valutazione del rischio
L’identificazione dei rischi include il complesso di attività finalizzate alla ricerca,
individuazione e analisi degli eventi potenzialmente sfavorevoli.
Il revisore deve svolgere le seguenti procedure di valutazione del rischio per
comprendere l’impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo
interno:
a) indagini presso la direzione e altri soggetti all’interno dell’impresa;
b) procedure di analisi comparativa;
c) osservazioni ed ispezioni.
La comprensione dell’impresa e del suo contesto da parte del revisore riguarda i
seguenti aspetti:
a) settore di attività, normativa ed altri fattori esterni, incluso il quadro
normativo sull’informazione economico-finanziaria applicabile;
b) caratteristiche dell’impresa, incluse la scelta ed applicazione di principi
contabili;
c) obiettivi, strategie e rischi correlati che possono causare errori significativi nel
bilancio;
d) misurazione ed esame della performance economico-finanziaria dell’impresa;
e) controllo interno.
2.
aBase
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2.2 La
valutazione del rischio
Il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi a livello di
bilancio ed a livello di asserzioni, per classi di operazioni, saldi contabili ed
informativa. A tale scopo, il revisore deve:
• identificare i rischi nel corso del processo volto a comprendere l’impresa ed il
suo contesto, inclusi i relativi controlli istituiti a fronte di tali rischi,
considerando le classi di operazioni, i saldi contabili e l’informativa contenuta
nel bilancio;
• collegare i rischi identificati ai profili che possono risultare errati a livello di
asserzioni;
• valutare se i rischi siano di una importanza tale da causare errori significativi
in bilancio;
• valutare la probabilità che i rischi possano causare errori significativi nel
bilancio.
Il revisore determina se i rischi identificati di errori significativi si riferiscano a
specifiche classi di operazioni, saldi contabili ed informativa ed alle relative
asserzioni, o se si riferiscano in modo più esteso al bilancio nel suo complesso e
potenzialmente interessino più asserzioni. Questi ultimi rischi (rischi a livello di
bilancio) possono derivare in particolare da un ambiente di controllo debole.
2.
aBase
Revisioni
2.2 La
valutazione del rischio
Le asserzioni possono essere utilizzate in modo combinato dal revisore in una
PMI:
Questa è la combinazione proposta dal documento CNDEC: Le asserzioni
“accuratezza e completezza” comprendono anche le asserzioni “classificazione”
e “diritti ed obblighi”.
2.
aBase
Revisioni
2.2 La
valutazione del rischio
Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi
Di seguito sono riportati esempi di condizioni o eventi che possono indicare
l’esistenza di rischi di errori significativi.
operatività in aree che sono economicamente instabili, per esempio, paesi con una
svalutazione monetaria significativa od economie ad alta inflazione;
• operatività esposte a mercati volatili, per esempio, negoziazione di futures;
• alto grado di complessità nel quadro regolamentare;
• problemi di continuità aziendale e di liquidità, inclusa la perdita di clienti
significativi;
• limitazioni alla disponibilità di capitale e di credito;
• cambiamenti nel settore di attività in cui opera l’impresa;
• cambiamenti nella catena di fornitori;
• sviluppo o offerta di nuovi prodotti o servizi, o ingresso in nuove linee di attività;
• espansione su nuove località;
• cambiamenti nell’impresa, quali grandi acquisizioni o ristrutturazioni o altri eventi
inusuali;
• partecipazioni o settori di attività in via di smobilizzo;
• alleanze e joint venture complesse;
2.
aBase
Revisioni
2.2 La
valutazione del rischio
• utilizzo di operazioni finanziarie fuori bilancio, imprese con scopi speciali ed altri
complessi strumenti finanziari;
• operazioni significative con parti correlate;
• assenza di personale con competenze adeguate riguardo alla contabilità ed
all’informativa economico-finanziaria;
• cambiamenti del personale chiave, in particolare a livello dirigenziale;
• punti di debolezza nel controllo interno specialmente quelli non affrontati dalla
direzione;
• incoerenza tra la strategia IT dell’impresa e le sue strategie di gestione;
• cambiamenti dell’ambiente IT;
• installazione di nuovi significativi sistemi informativi rilevanti per l’informativa
economico-finanziaria;
• indagini in merito ad attività od a risultati finanziari dell’impresa da parte di
Autorità di Vigilanza o dell’autorità governativa;
• errori significativi avvenuti in passato, casistica degli errori o numero
significativo di rettifiche a fine esercizio;
2.
aBase
Revisioni
2.3 La
significatività
Nei principi contabili IAS/IFRS, un’informazione è significativa se la sua
mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le
decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio.
Nel valutare la corretta presentazione del bilancio, il revisore deve stabilire se
l'insieme degli errori rilevati e non eliminati sia significativo.
Se il revisore conclude che gli errori sono significativi, deve considerare di
ridurre il rischio di revisione estendendo le procedure di revisione o chiedendo
alla Direzione di correggere il bilancio.
2.
aBase
Revisioni
2.3 La
significatività
La significatività ed il rischio di revisione sono tra loro inversamente
proporzionali; quindi ad un livello di significatività elevato, corrisponde un
rischio di revisione basso e viceversa.
Il revisore deve considerare tale proporzionalità inversa tra significatività e
rischio di revisione quando determina la natura, la tempistica e l’ampiezza delle
procedure di revisione da svolgere.
Ad esempio se, dopo aver pianificato specifiche procedure di revisione, il
revisore ritiene che il livello accettabile di significatività sia più basso di quello
predeterminato, ciò implica un livello di rischio di revisione più elevato rispetto
a quello inizialmente definito.
In questo caso il revisore può ridurre il rischio di revisione estendendo le
procedure attraverso:
a) lo svolgimento, ove sia possibile, di procedure di conformità più estese o
aggiuntive,
b) la modifica della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle procedure di
validità pianificate.
2.
aBase
Revisioni
2.3 La
significatività
Si riporta di seguito lo schema inserito nel documento CNDEC sulla revisione
nelle PMI, riportante alcuni dei principali valori di riferimento utilizzati nella
prassi professionale, nonché meri esempi di possibili percentuali da applicare
per la determinazione della significatività:
Tanto la scelta dei valori di riferimento, quanto la scelta delle percentuali da
applicare all’interno dell’intervallo indicato costituiscono esercizio del giudizio
professionale del revisore.
2.
aBase
Revisioni
2.4 La
strategia di revisione
Pianificare significa sviluppare una strategia generale e un approccio dettagliato
tenendo conto della natura, della tempistica e dell’ampiezza delle procedure di
revisione. Il revisore deve pianificare lo svolgimento della revisione in maniera
efficiente e nei tempi opportuni”.
Questa è la definizione data dal principio di revisione 300 che espone,
sinteticamente, gli elementi essenziali di una fase cruciale dell’attività di
revisione, quella costituita dalla pianificazione e programmazione.
Figura 1 - La pianificazione nel processo di revisione
Pianificare il
lavoro di revisione
Sviluppare il piano
generale di revisione
Strategia
generale
di
revisione (§2)
Significatività (§3)
Discussioni con il team (§4)
(con adattamenti) da IFAC, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audit of Small- and Medium-sized
Entities. Implementation Guide, 2007, pag. 13.
2.
aBase
Revisioni
2.4 La
strategia di revisione
In generale, la pianificazione della revisione è concepita su due livelli:
a) la strategia generale di revisione (overall audit strategy)
b) il piano dettagliato della revisione (detailed audit plan)
Vantaggi della pianificazione
a) consentire al revisore di concentrarsi su ciò che è importante e, cioè, sulle
aree a elevato rischio. Queste ultime sono quelle che necessitano
particolare attenzione;
b) consentire al revisore di ottenere evidenze sufficienti e adeguate alle
circostanze, stabilendo, in anticipo, le fonti che gli consentiranno di
raggiungere questo scopo;
c) contribuire a mantenere nei limiti della ragionevolezza i costi della revisione;
d) formulare un piano di revisione;
e) evitare incomprensioni con il cliente sull’ampiezza dell’incarico. Inoltre, le
attività del revisore saranno coordinate con quelle del personale del cliente
giacché saranno pianificate tenendo in considerazione i loro tempi e
impegni.
2.
aBase
Revisioni
2.4 La
strategia di revisione
Strategia di revisione
Caratteristiche dell’incarico.
Analisi dei rischi, della significatività.
Ampiezza, tempistica, natura ed
entità delle risorse da impiegare.
Piano dettagliato di
revisione
Ampiezza, tempistica, natura ed
entità delle procedure pianificate.
Procedure di risposta ai rischi.
Procedure di revisione conseguenti.
Pianificare il lavoro di
revisione
L’Isa 300, §8, prevede che per definire la strategia generale di revisione il revisore deve:
a) identificare le caratteristiche dell’incarico che ne definiscono l’ampiezza;
b) determinare gli obiettivi dell’incarico con riferimento all’emissione delle relazioni, per
pianificare la tempistica della revisione e la natura delle comunicazioni previste;
c) considerare i fattori che, secondo il proprio giudizio professionale, sono significativi
nell’indirizzare il lavoro del team di revisione;
d) considerare i risultati delle attività preliminari relative all’accettazione o continuazione
dell’incarico e, ove applicabile, se le conoscenze acquisite nel corso di altri incarichi svolti
per l’impresa dal responsabile dell’incarico sono pertinenti;
e) determinare la natura, la tempistica e l’entità delle risorse necessarie per lo svolgimento
dell’incarico.
2.
aBase
Revisioni
2.4 La
strategia di revisione
In linea generale, considerando un impegno medio, la percentuale delle ore
totali da dedicare alle singole fasi è normalmente:
1) attività preliminari all’incarico e pianificazione: 30% - 40%
2) svolgimento dell’audit plan: 40% - 50%
3) emissione dell’opinion: 10% - 20%
2.
aBase
Revisioni
2.4 La
strategia di revisione
La strategia generale di revisione è normalmente documentata in un programma di
lavoro, l’Audit Planning Memorandum
Paragrafi
Descrizione
dell’incarico
Indicazione del revisore legale
Riferimenti normativi
Natura legale o volontaria dell’incarico di revisione
Estensione della revisione (completa o limitata a un’area di bilancio)
Richiamo ai principi internazionali di revisione (Isa) da applicare
Richiamo ai principi contabili di riferimento (Oic o Ias/Ifrs)
Incarico nuovo / Continuazione di incarico pluriennale
Data del bilancio di riferimento
Data prevista della riunione del consiglio di amministrazione
Data prevista dell’assemblea dei soci
Data di consegna della relazione
Descrizione di
eventi recenti
con impatto
significativo sul
bilancio
Cambiamenti significativi nei principi contabili adottati dall’impresa
Cambiamenti dei principi di revisione (nella fase attuale di transizione
agli Isa o di revisione di questi)
Cambiamenti nella disciplina comunitaria o nazionale con impatto
significativo sulla revisione legale dei conti
aBase
2.
Punti chiave
Revisioni
2.4 La
Paragrafi
Descrizione della
società cliente e
della sua attività
(solo per primo
incarico)
2.
aBase
Revisioni
strategia di revisione
Punti chiave
Ambiente socio-economico
Settore di attività
Processi aziendali
Assetto di corporate governance
• Soci
• Elenco consiglieri
• Sindaci
• Comitato Esecutivo
• Organismo di vigilanza
Management (struttura, funzioni, remunerazione)
Obiettivi e strategie aziendali
Misurazioni e prestazioni
Aspetti peculiari della società (fiscali e/o legislativi)
Prodotti e/o servizi - Processi produttivi
Principali clienti - Principali fornitori
Situazione fiscale - Eventuali altri contenziosi
Partecipazioni
Bilancio consolidato e Area di consolidamento
Altre parti correlate
Personale
Struttura organizzativa
2.4 La
Paragrafi
Punti chiave
Cambiamenti
nell’impresa
Cambiamenti rispetto al precedente esercizio con impatto significativo
sulla valutazione del rischio e sullo svolgimento della revisione:
• investimenti significativi in immobilizzazioni tecniche, finanziarie o
immateriali;
• cambiamenti significativi nei prodotti dell’impresa o nei mercati di
approvvigionamento o di sbocco;
• cambiamenti significativi nella direzione, negli organi di governance
o nel personale chiave;
• cambiamenti nell’ambiente esterno all’impresa (economico,
normativo e via discorrendo) che potrebbero avere un impatto
significativo sull’impresa;
• contratti stipulati recentemente che possono essere significativi dal
punto di vista economico, finanziario, fiscale o per la loro
interpretazione e contabilizzazione
Risultati di
precedenti
revisioni (o
Eventuali rilievi nei precedenti giudizi sul bilancio
Errori significativi riscontrati nei precedenti bilanci
Aree di rischio già identificate
Sintesi di precedenti giudizi sul sistema di controllo interno
Note circa attività di revisione relative a procedure che vengono svolte
ciclicamente in più esercizi (ad esempio: test di conformità sul ciclo
vendite o acquisti)
informazioni ottenute
dal precedente
revisore)
aBase
2.
strategia di revisione
Revisioni
2.4 La
Paragrafi
Punti chiave
Eventuale
Aggiornamento
della strategia di
revisione rispetto
all’esercizio
precedente
Motivazioni che hanno ispirato la scelta
Significatività
Limiti di significatività a livello di bilancio o di singola asserzione
Team di revisione
Membri del gruppo di lavoro che costituiranno il team di revisione.
Nel caso in cui la revisione legale sia affidata al collegio sindacale è
opportuno indicare la ripartizione dei lavori di revisione tra i
componenti del collegio ed eventuali ausiliari anche e soprattutto in
ragione del differente costo orario.
Pianificazione
delle procedure
di revisione
Periodo in cui verranno svolte le principali attività, quali ad esempio:
• valutazione del rischio
• verifiche periodiche
• verifiche di conformità
• partecipazione all’inventario di fine esercizio
• richieste di conferme a terzi
• fase finale della revisione per il controllo del bilancio
aBase
2.
strategia di revisione
Revisioni
2.4 La
Paragrafi
Punti chiave
Pianificazione
degli incontri del
team di revisione
Scheduling delle date (o del periodo) in cui verranno svolti gli incontri
tra i membri del team per discutere gli aspetti significativi
Problematiche
particolari
Altri aspetti con impatto significativo sullo svolgimento della
revisione, a titolo di esempio:
• valutazioni circa la possibilità che il bilancio sia inficiato da errori,
anche derivanti da frodi
• informazioni significative su parti correlate
• cambiamenti significativi nella Direzione o di personale chiave che
possano avere un impatto significativo sulla valutazione dei rischi o
sullo svolgimento della revisione
aBase
2.
strategia di revisione
Revisioni
3. Strumenti di lavoro
Tuffiamoci nella pratica con:
1) Esempio di griglia di verifica periodica
2) Esempio di programma di lavoro per la revisione legale del
bilancio di una PMI
3) Esempio di relazione di revisione legale + vigilanza
2.
aBase
Revisioni
Grazie per l’attenzione!!!
www.labaserevisioni.com
aBase
Revisioni