capitolato cinema teatro
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Città di Melegnano AREA SERVIZI CULTURALI TERRITORIALI CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE SALE POLIFUNZIONALI “AREA EX INDUSTRIALE MONTI E MARTINI” PER ATTIVITA' CULTURALI PER UN PERIODO DI 10 ANNI (CIG 66512701A4) ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE 1.1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione d’uso delle sale polifunzionali site nell’area ex industriale denominata “Monti e Martini” di piazzale delle Associazioni. La struttura sarà consegnata dal Comune comprensiva degli arredi, quali poltrone e attrezzature varie, già installate. Il progetto gestionale dei locali deve rispondere sia all’esigenza remunerativa dell’attività imprenditoriale del gestore sia all’interesse pubblico di promozione e sviluppo culturale della Città. La concessione d’uso delle sale è funzionale all’esercizio di attività culturali quali, a titolo di esempio, attività teatrali, concerti, convegni, attività cinematografica, secondo il progetto gestionale che sarà presentato in sede di gara dal soggetto aggiudicatario. Il concessionario avrà l’onere di integrare a sue spese le attrezzature e quanto altro tecnicamente necessario all’esercizio dell’attività proposta (ad esempio: apparecchi e accessori per l’eventuale uso del bar, la biglietteria, eventuali bacheche per la pubblicità, eventuale insegna luminosa, impianti di proiezione cinematografica, qualora si intenda effettuare tale attività, impianti di illuminazione del palco e sonorizzazione per effettuazione spettacoli teatrali e per conferenze). Tale onere dovrà risultare nel piano economico finanziario da presentare in sede di gara. Il Concessionario dovrà avviare le attività entro 60 giorni dalla consegna dell'immobile o, nel caso di periodo estivo, alla riapertura nel periodo autunnale. Al termine della concessione il concessionario dovrà riconsegnare al Comune le attrezzature presenti nel verbale di consegna iniziale ed, eventualmente, le eventuali attrezzature di carattere permanente, installate dal concessionario, senza che sia dovuto dal comune indennizzo alcuno. Al Concessionario è data facoltà di installare nell'atrio, in luoghi preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti. E’ assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto, l’installazione di slot machines o apparecchi similari che prevedano vincite in denaro o beni. All’interno della gestione delle sale è possibile prevedere la conduzione di un bar con punto di ristoro. Le attrezzature necessarie e la sua messa in funzione saranno a totale carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà richiedere e ottenere le autorizzazioni prescritte dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6, come modificata dall’art. 23 della Legge Regionale n. 3/2011 e, relativamente ai distributori automatici di bevande e alimenti dall’art. 73 della L.R. n. 6/2010. Il Concessionario godrà del diritto di esercitare la licenza di pubblico esercizio, della quale sarà titolare limitatamente al periodo di durata del contratto, garantendo che essa verrà esercitata secondo le disposizioni di legge in materia. Sarà facoltà del Concessionario avvalersi di terzi per la gestione del bar con punto di ristoro, nel qual caso il gerente dovrà possedere i necessari requisiti di Legge ed il suo nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Melegnano. Non saranno ammesse attività commerciali continuative all’interno degli spazi presenti nella struttura, che non rientrino tra quelli consentiti dal presente capitolato. A carico del Concessionario sono poste tutte le obbligazioni derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e smi. Il servizio rientra tra quelli dell’allegato IIB – categoria 26 (servizi ricreativi, culturali e sportivi) – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., CPV 92130000_1 (Servizi di proiezione cinematografica). 1.2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI Il complesso, come risulta dalla ristrutturazione degli immobili di proprietà comunale prevista dal Progetto Esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 349 del 24.10.2000, è costituito da: A. Una sala da 284 posti a sedere predisposta anche con schermo di proiezione e impianto audio, con platea gradonata, progettata in modo da consentirne l'uso anche per spettacoli teatrali e conferenze, dotata pertanto di palcoscenico dietro il quale trovano posto gli ambienti accessori (servizi, spogliatoi e retro-palco); 1 B. Una sala video e conferenze da 92 posti a sedere, predisposta con schermo di proiezione e impianto audio; C. Un atrio centrale che distribuisce le due sale ed ospita, oltre alle funzioni di servizio alle sale stesse (cassa, guardaroba, bar, servizi igienici), anche uno spazio utilizzabile come negozio per la vendita di prodotti connessi al cinema o al teatro, o come ufficio. 1.3. INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Il PEF (Piano Economico Finanziario) deve essere redatto per l’intero periodo della concessione e deve indicare per ogni anno tutti i costi previsti quali, a titolo esempio, oneri di ammortamento di capitali, di beni, oneri finanziari, manutenzione ecc., nonchè i ricavi che si presume di ottenere dall’esercizio delle attività proposte con indicazione del numero degli utenti e dei prezzi praticati. Il PEF dovrà essere accompagnato da una relazione descrittiva e NON dovrà contenere la spesa delle utenze che il concessionario assumerà a proprio carico, considerando che la somma totale messa a disposizione del Comune per tutto il periodo della concessione è di Euro 300.000,00, IVA compresa (€ 30.000,00 annui), e su cui il concessionario dovrà effettuare la propria offerta al ribasso. Allegato al presente atto è stato predisposto dalla stazione appaltante, un Piano Economico Finanziario (PEF) di massima, al fine di calcolare il valore della concessione e dare una indicazione di massima per i partecipanti alla gara. UTENZE: In base ai calcoli desunti dai consumi nei periodi di attività, per un'accensione giornaliera di 6 ore dell'impianto di riscaldamento dell'intera struttura, vi è un consumo di circa 125 mc. di gas, per cui, con gli attuali costi, si può prevedere una spesa oraria, tra energia elettrica e gas, di circa 30,00 euro durante il periodo invernale (€ 20,00 di gas e € 10,00 di energia elettrica). Le utenze di luce, acqua e gas saranno a carico del Comune di Melegnano fino alla somma annua massima relativa all’offerta presentata dal concessionario Tutti i costi delle utenze che supereranno tale cifra, saranno anticipati dal Comune, il quale ne chiederà il rimborso al concessionario che dovrà provvedere al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Per gli anni di inizio e termine della concessione, la somma messa a disposizione del Comune sarà proporzionale al periodo di svolgimento del servizio (es. per un periodo di 4 mesi, per le utenze il Comune garantirà la somma di euro 10.000,00). Le utenze telefoniche e internet saranno a carico del concessionario, comprese le spese per l'allacciamento. 1.4. CONSEGNA DEGLI IMMOBILI E INTERVENTI SUCCESSIVI Il Comune si impegna a consegnare al Concessionario le sale e gli spazi accessori al massimo entro 15 giorni dalla stipula del contratto. Alla consegna delle sale verrà redatto apposito verbale attraverso sopralluogo con l'Ufficio Tecnico Comunale, alla presenza di eventuali tecnici di fiducia del concessionario, per la verifica del corretto funzionamento degli impianti. Il verbale dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle parti. L'immobile dovrà essere consegnato perfettamente funzionante. Il Concessionario dovrà provvedere alla messa in opera di tutto il contenuto di cui alla offerta, entro un massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di consegna dell'immobile. Nel caso di periodo estivo, il tutto potrà essere posticipato alla riapertura nel periodo autunnale, al massimo entro il 15 settembre. Per ciascun giorno di ritardo, oltre il termine di fornitura e installazione, verrà applicata una penale pari a € 50,00. Sarà obbligo del Concessionario provvedere alla preventiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità e, ove necessarie, per tutte le forniture e installazioni di propria competenza. Qualora il rilascio di tali preventive autorizzazioni, da parte delle competenti autorità, fossero causa di ritardi debitamente documentati nella messa in opera di tutto il contenuto di cui alla offerta, il termine di messa in opera stesso verrà ampliato in egual misura. Il Concessionario non potrà eseguire alcuna opera che comporti variazioni delle strutture, degli impianti e degli accessori, senza preventiva richiesta di autorizzazione scritta al Comune, corredata di adeguato progetto, se previsto e da eventuali pareri di organi terzi competenti in materia (es. Vigili del Fuoco, Prefettura, ecc.). Il Concessionario si obbliga a riconsegnare i locali, alla scadenza del contratto, in buono stato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1587 del codice civile. Qualora il Concessionario esegua opere che modifichino in qualche modo gli impianti e le strutture, senza le necessarie autorizzazioni, sarà soggetto al pagamento di una sanzione stabilita dal Comune in base al valore del danno subito, determinato da perizia tecnica eseguita in contraddittorio. In caso di modifiche rilevanti, secondo giudizio insindacabile dell’ufficio tecnico comunale, il comune procederà alla revoca immediata della concessione in danno al concessionario. Il Comune potrà, in qualunque momento, ispezionare o far ispezionare gli impianti oggetto della concessione, previo avviso al Concessionario, e richiedere alla stesso di adottare tutti quei provvedimenti che il Comune ritenesse opportuni per la buona tenuta degli impianti, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali. L’esecuzione di eventuali migliorie proposte dal Concessionario e preventivamente autorizzate dal Comune, saranno a totale carico del Concessionario. Qualora il Concessionario esegua eventuali migliorie che non comportino modifiche dell’intera struttura, senza le necessarie preventive autorizzazioni, nulla potrà pretendere dall’Amministrazione comunale. Nessun indennizzo o rimborso competerà al Concessionario alla scadenza del contratto 2 ARTICOLO 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA Possono partecipare alla selezione pubblica i seguenti soggetti: - Imprese di qualsiasi forma giuridica, associazioni e fondazioni regolarmente costituite, che abbiano nell'oggetto sociale l'organizzazione di eventi culturali o gestione di sale di pubblico spettacolo e che siano in regola con le norme fiscali secondo la legislazione vigente e con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); Tutti i soggetti dovranno possedere i requisiti di moralità professionale secondo quanto previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006. ARTICOLO 3 – OFFERTA A BASE D’ASTA E VALORE DELLA CONCESSIONE L'offerta sulla concessione dovrà essere effettuata al ribasso sulla base d'asta di Euro 245.901,64, IVA esclusa (Totale € 300.000,00), che rappresenta l'importo messo a disposizione del Comune per le utenze per tutto il periodo della concessione. Sia l'importo per le utenze messo a disposizione del Comune, che il ribasso d'asta effettuato dal concessionario, saranno soggetti a revisione da operare nel mese di febbraio di ogni due anni. Detta revisione sarà percentualmente pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati della Città Metropolitana di Milano rilevato dall'ISTAT, Nessuna revisione sarà applicata ove il suddetto incremento percentuale abbia un valore inferiore al cinque per cento. Il valore del contratto di concessione, calcolato dalla stazione appaltante, è pari ad Euro 2.455.290,51, oltre IVA. Su tale valore saranno calcolati le contribuzioni in favore dell’ANAC e le spese per il contratto. ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE La durata della concessione è stabilita in 10 anni, a partire dalla data della stipula del contratto. Allo scadere della concessione, al Comune di Melegnano non competerà alcun obbligo nei confronti del personale del Concessionario, in particolare per quanto riguarda la continuità del rapporto lavorativo in essere. Qualora ne ricorressero le circostanze, il concessionario, previo accordo con il Comune, potrà dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche nell’eventuale pendenza della stipula dello stesso ARTICOLO 5 – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DELLE SALE Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione dell’attività secondo le migliori regole tecniche e rispettando le norme igieniche e di decoro avendo cura di tenere i locali con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Comune potrà utilizzare la struttura per proprie attività per un minimo di tre giornate all'anno o per il numero di giornate superiori presentato in sede di offerta dal concessionario. Gli oneri per i consumi delle utenze e la pulizia delle sale e dei luoghi interni ed esterni ad esse esclusivamente pertinenti saranno a totale carico del Concessionario, così come il necessario personale tecnico di supporto. In occasione di tutti gli utilizzi della struttura da parte del Comune o di terzi, il concessionario sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa verso terzi nell’ambito delle attività svolte. Il Concessionario avrà la facoltà di affittare le sale a soggetti terzi che ne richiedessero l’utilizzo, provvedendo a tutta l’assistenza necessaria e incamerando la quota di affitto stabilita al successivo art. 6. Il Concessionario potrà garantire, in accordo con il Comune, la programmazione cinematografica e/o musicale e teatrale nei mesi estivi anche all’aperto. Sarà facoltà del Concessionario, nei mesi di giugno, luglio e agosto, organizzare proiezioni cinematografiche e/o eventuali altri spettacoli che ritenesse opportuno, all’aperto in idoneo spazio messo a disposizione dal Comune stesso, se disponibile. Tali manifestazioni potranno essere integrative o alternative alla normale attività svolta nelle sale. Il Concessionario sarà tenuto a svolgere l'eventuale attività estiva all'aperto con strumentazione professionale, mezzi tecnici validi e personale adeguato. Spetteranno al Concessionario tutte le spese di organizzazione e di realizzazione, comprese quelle degli allestimenti, delle attrezzature, degli impianti, della SIAE e del tecnico per il collaudo e rilascio dell’agibilità delle strutture temporanee, nonché gli incassi effettuati. Spetterà al Comune la sola concessione gratuita dello spazio. Nel corso dell’anno, comunque, l’attività delle sale con spettacoli per il pubblico, non dovrà essere inferiore ai 100 giorni. Il Concessionario potrà disporre la chiusura delle sale per un periodo massimo di 75 giorni consecutivi nel periodo estivo (tra il 15 giugno e il 15 settembre). ARTICOLO 6 - TARIFFE Il prezzo del biglietto di ingresso o abbonamento sarà stabilito direttamente dal concessionario, in base al tipo di spettacolo realizzato. I prezzi di affitto delle sale applicate a terzi, saranno stabiliti direttamente dal concessionario, in base al tipo di attività per cui viene richiesta la sala. Al termine di ogni anno il Concessionario dovrà comunicare al Comune il numero di biglietti venduti per gli spettacoli tenuti all’interno delle sale. 3 ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA’ L'attività delle sale, ad eccezione delle chiusura estiva prevista all’art. 5, non potrà essere sospesa se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità del Concessionario. E’ comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare immediatamente al Comune per iscritto, i casi fortuiti o di forza maggiore che comportassero la sospensione dell'attività. Il Comune, in contraddittorio con il Concessionario, si riserva di sospendere le attività delle sale per motivi di sicurezza e/o di quiete pubblica. ARTICOLO 8 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Sono a carico del Concessionario: 1. la tariffa dovuta per la raccolta e smaltimento rifiuti, installazione delle necessarie linee telefoniche e internet e pagamento delle relative bollette, eventuali spese per le utenze eccedenti la somma annua presentata in sede di offerta; 2. la gestione del complesso secondo la normativa vigente concernente la vigilanza e la sicurezza; 3. la pulizia di tutti i vani, nonché degli spazi esterni di esclusiva pertinenza, con proprie attrezzature e materiali, rispettando quanto previsto dalle vigenti normative e con procedure di pulizia aggiuntive che si rendessero eventualmente necessarie per l'igiene ambientale; 4. la disinfestazione e derattizzazione di tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della struttura; 5. la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come meglio specificato all’art. 9 del presente capitolato. 6. Provvedere a tutto quanto stabilito nel DPR 74/2013, dovendo il concessionario nominare il “terzo responsabile” dell'impianto termico; Il Comune effettuerà, per tutto il periodo della concessione, gli opportuni controlli atti a verificare che gli interventi e le manutenzioni vengano effettuate nel rispetto delle modalità indicate. Il Concessionario dovrà, inoltre, adottare tutte le misure derivanti dagli obblighi e dalle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza degli utenti dell’impianto e dei lavoratori che vi operano. ARTICOLO 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Il Concessionario dovrà eseguire, nella conduzione delle sale: 1. tutti gli interventi di manutenzione ordinaria relativi a tutti i locali, a tutti gli impianti e alle aree esterne di pertinenza necessari a garantire gli standard di sicurezza, di decoro, di igiene e di efficienza della struttura (in via esemplificativa: interventi di tinteggiatura delle pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, manutenzione delle poltrone, degli schermi, degli estintori, ecc.); 2. tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti e dell’area esterna di pertinenza necessari a garantire il mantenimento degli standard di sicurezza, di decoro, di igiene e di efficienza della struttura. Fra tali interventi sono compresi anche quelli che eventualmente si rendessero necessari in seguito a nuove norme e disposizioni di legge, vincolanti ai fini della sicurezza. Il Comune dovrà eseguire: - gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile e aree limitrofe, relativamente alle sole opere di natura edilizia Degli interventi sopra indicati, il Concessionario dovrà redigere, entro il mese di marzo di ogni anno, sintetico verbale che dovrà essere conservato dal Concessionario stesso. A detto verbale dovranno essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. Il Comune effettuerà, per tutto il periodo della concessione, gli opportuni controlli atti a verificare che le manutenzioni vengano effettuate nel rispetto delle modalità indicate. ARTICOLO 10 – PERSONALE Il concessionario, nei confronti del proprio personale, deve applicare le norme legislative e contrattuali, contributive e assicurative. La violazione della presente disposizione costituisce motivo di revoca della concessione. Saranno a carico del Concessionario gli interventi riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008. ARTICOLO 11 – VIGILANZA E CONTROLLI L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare: a) il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti; b) l’osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza; c) la regolare tenuta e conduzione dei locali, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l’aspetto tecnico-manutentivo. 4 ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ Il Concessionario assumerà, nel periodo della concessione, la veste legale di "gestore dell'esercizio" con le relative facoltà ed obbligazioni. Egli sarà pienamente responsabile sotto il profilo civile, amministrativo e contabile delle procedure relative alla fornitura e installazione degli impianti di propria competenza, verificando che siano compatibili con gli impianti presenti, nonché di tutto ciò che concerne le attività di spettacolo, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all’uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti. Il concessionario dovrà indicare il nominativo del "direttore responsabile" della gestione delle sale. Il Concessionario, con la stipula del contratto, esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da: a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione; b) il regolare utilizzo pubblico dell’impianto, soprattutto per quanto riguarda l’incolumità delle persone, l’ordine pubblico e la sicurezza delle sale date in concessione; c) la funzione di "datore di lavoro" in relazione al personale operante nella struttura ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; d) eventuali disposizioni di chiusura della struttura da parte di organi/enti terzi per cause imputabili al concessionario. Il Concessionario, con la firma del contratto, dovrà nominare il “terzo responsabile” dell'impianto termico e dovrà prendere tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente (DPR n. 74/2013). Dovrà inoltre adottare tutti i provvedimenti ed i comportamenti atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di scarichi in fognatura, in acqua nel suolo e di emissioni in atmosfera al fine di prevenire fenomeni di inquinamento. Ogni violazione alla presente disposizione comporterà l’obbligo di rimborso al Comune di ogni e qualsiasi onere sostenuto, in relazione alle violazioni stesse rilevate dall’Ufficio Tecnico comunale, previo sopralluogo alla presenza del responsabile della gestione (direttore responsabile). ARTICOLO 13 - SPAZI PUBBLICITARI E MATERIALE DI COMUNICAZIONE Sarà consentito al Concessionario di svolgere attività di merchandising all'interno della struttura, prendere accordi e stipulare contratti in forma autonoma con le Ditte interessate alla pubblicità, previa informazione al Comune. Il Concessionario o le ditte interessate alla pubblicità, dovranno corrispondere alla ditta concessionaria del servizio di pubblicità le relative imposte. In caso di apposite installazioni pubblicitarie all'interno o all'esterno della struttura, il concessionario dovrà chiedere autorizzazione al Comune. La realizzazione del materiale di comunicazione sarà a totale carico del concessionario, il quale, per l'affissione di manifesti o locandine dovrà rivolgersi alla ditta concessionaria del servizio di pubblicità e pagare le relative imposte. Sul materiale di comunicazione potrà essere riportato lo stemma del Comune di Melegnano previa verifica da parte degli uffici comunali. Il concessionario potrà realizzare anche un apposito sito internet dedicato, utilizzando il logo del Comune di Melegnano. ARTICOLO 14 – DEPOSITO CAUZIONALE E ASSICURAZIONI 1. La misura della cauzione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato è fissata in € 10.000,00 (diecimila,00) sull’intero periodo della concessione. La cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa con primaria compagnia, con l’esclusione del beneficio nella preventiva escussione del debitore principale e dovrà prevedere il pagamento a favore del Comune a semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dalla stessa. Il Comune si riserva di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento di danni derivanti dall’inosservanza di obblighi contrattuali oppure da disfunzioni nell'esercizio imputabili al Concessionario ed accertati in via d’ufficio. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario avrà l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto entro il termine di n. 30 giorni. Il deposito cauzionale sarà vincolato e restituito al Concessionario solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Il comune non procederà all’escussione della fideiussione per fatti non imputabili al concessionario, compreso l’eventuale recesso anticipato dalla concessione per squilibrio economico finanziario ove sia dimostrata la non imputabilità di tale squilibrio al concessionario stesso. 2. Il Concessionario dovrà stipulare e produrre al Comune, all’atto della sottoscrizione del contratto, polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia a tutela dei danni a persone ed ai beni dati in concessione, per tutti i rischi inerenti la conservazione del patrimonio vale a dire, furto, atti di danneggiamento, vandalismo e per la responsabilità civile nei confronti di terzi, senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune. Il massimale della suddetta polizza non potrà essere inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni,00) per sinistro. Sarà obbligo del Concessionario presentare ogni anno all’Amministrazione comunale, copia del pagamento del premio assicurativo. 5 Resta esclusa l’assicurazione dell’immobile per i rischi di incendio e assimilabili, la cui copertura resta a carico del Comune. Il Comune resta, pertanto, sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla gestione dell'attività in questione. ARTICOLO 15 – SUB-CONCESSIONE E' fatto espresso divieto al Concessionario di affidare a terzi i servizi attinenti l’utilizzo delle sale e degli impianti. Potranno invece essere affidate a terzi: a) l'esecuzione delle opere impiantistiche; b) la gestione dell'impianto termico (terzo responsabile); c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria come specificato all’art. 9; d) la gestione del bar con punto di ristoro; e) le pulizie dello stabile. Qualora il Concessionario si avvalesse di tale facoltà dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 18 della Legge 55/1990 e successive modificazioni e all’art. 3 della Legge 136/2010. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere ogni altro atto o documento relativo alla gestione del bar. Resta impregiudicata la responsabilità del Concessionario in qualità di appaltatore. ARTICOLO 16 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di non ottemperanza ad uno o più obblighi di cui al presente capitolato, il Comune provvederà alla contestazione scritta, fissando un termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti perduranti della violazione. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione comunale potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale da € 100,00 a € 1000,00 per ciascuna infrazione, oltre all’esecuzione d’ufficio in danno al Concessionario in caso di necessità. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato, il Comune provvederà a diffidare il Concessionario. Qualora il Concessionario non ottemperasse alla diffida nel termine assegnatogli, il rapporto di concessione potrà intendersi risolto ipso-iure ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Il contratto di concessione potrà inoltre essere risolto di diritto con decadenza automatica dello stesso, a insindacabile giudizio del Comune, in caso: 1) di chiusura immotivata ed arbitraria dell'esercizio; 2) in cui il Concessionario venisse sottoposto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali e ad amministrazione controllata; 3) di cessione del contratto a terzi; 4) in cui il comportamento reiterato del concessionario risultasse gravemente pregiudizievole per l’immagine ed il decoro dell’Amministrazione comunale; 5) di inosservanza continuata dell’orario e del calendario delle attività tale da arrecare pregiudizio alla puntuale esecuzione del servizio; 6) di mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di penalità applicate 7) di non rispetto di tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. Tale obbligo vige anche nei confronti di eventuali subappaltatori 8) di installazione di slot machines o apparecchi similari di qualsiasi genere che erogano vincite in denaro o beni; 9) di modifiche rilevanti alla struttura senza preventiva autorizzazione comunale; 10) di violazione delle norme contrattuali e contributive nei confronti dei propri dipendenti. In tali casi le forniture e installazioni realizzate, ad eccezione degli impianti di proiezione e delle attrezzature del bar non presenti al momento dell’affidamento in concessione, saranno acquisite dal Comune senza alcun diritto o indennizzo a favore del Concessionario o di altri organi curatoriali ad esso subentrante. Successivamente l'Amministrazione comunale assegnerà al Concessionario un termine non inferiore a sessanta giorni per lasciare l'immobile libero da persone e da cose di sua proprietà e per consegnarlo al Comune, senza nulla pretendere. ARTICOLO 17 – RECESSO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO Il concessionario potrà recedere dal contratto, nel caso in cui per motivate ragioni debitamente documentate e non dovute a propria responsabilità, come ad esempio la scarsa affluenza di pubblico, il proseguimento dell’attività diventasse decisamente antieconomico per il concessionario. In tal caso le forniture e installazioni realizzate, ad eccezione degli impianti di proiezione e le attrezzature del bar non presenti al momento dell’affidamento in concessione, saranno acquisite dal Comune senza alcun diritto o indennizzo a favore del Concessionario. Successivamente l'Amministrazione comunale assegnerà al Concessionario un termine non inferiore a sessanta giorni per lasciare l'immobile libero da persone e da cose di sua proprietà e per consegnarlo al Comune, senza nulla pretendere. 6 Il comune non procederà all’escussione della fideiussione per fatti non imputabili al concessionario compreso l’eventuale recesso anticipato del concessionario per squilibrio economico finanziario ove sia dimostrata la non imputabilità di tale squilibrio al concessionario stesso. ARTICOLO 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E NORMA FINALE DI RINVIO Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso per l'importo e alla data che saranno comunicati dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concessionario non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta della stazione appaltante. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sede del Comune di Melegnano con rogito del Segretario Generale. Si rimanda all‘articolo 6 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 che stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico del concessionario. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in tema di concessioni amministrative ed al codice civile. 7 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE SALE POLIFUNZIONALI “AREA EX INDUSTRIALE MONTI E MARTINI” PER ATTIVITA' CULTURALI PER UN PERIODO DI 10 ANNI – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA 1° ANNO ENTRATE USCITE BIGLIETTI N. 15.000 X € 6 (costo medio biglietto) = € 90.000 - IVA 10% UTENZE € 30.000 (in carico al Comune) AFFITTO SALE € 5.000 - IVA 22% PERSONALE N. 3 X € 25.000 CAD. = € 75.000 BAR € 15.000 (media di 1 euro di spesa a cliente) NOLEGGIO FILM € 50.000 TOTALE ENTRATA € 110.000 – IVA compresa SIAE € 2.000 SPESE SPETTACOLI € 5.000 ASSICURAZIONE € 1.000 MATERIALE BAR € 5.000 PUBBLICITA' € 8.000 ACQUISTO N.2 PROIETTORI € 75.000 PRODOTTI PULIZIE € 1.000 MANUTENZIONE E MATERIALE TECNICO € 8.000 FIDEJUSSIONE € 10.000 SPESE CONTRATTO € 3.000, TOTALE USCITA € 243.000 – IVA compresa 2° ANNO ENTRATE USCITE BIGLIETTI N. 20.000 X € 6 (costo medio biglietto) = € 120.000 - IVA 10% UTENZE € 30.000 (in carico al Comune) AFFITTO SALE € 10.000 - IVA 22% PERSONALE N. 3 X € 25.000 CAD. = € 75.000 BAR € 20.000 (media di 1 euro di spesa a cliente) NOLEGGIO FILM € 50.000 TOTALE ENTRATA € 150.000 - IVA compresa SIAE € 3.000 SPESE SPETTACOLI € 5.000 ASSICURAZIONE € 1.000 MATERIALE BAR € 7.000 PUBBLICITA' € 5.000 PRODOTTI PULIZIE € 1.000 MANUTENZIONE E MATERIALE TECNICO € 8.000 TOTALE USCITA € 155.000 - IVA compresa 8 3° ANNO ENTRATE USCITE BIGLIETTI N. 25.000 X € 6 (costo medio biglietto) = € 150.000 - IVA 10% UTENZE € 35.000 (30.000 in carico al Comune) AFFITTO SALE € 15.000 - IVA 22% PERSONALE N. 3 X € 25.000 CAD. = € 75.000 BAR € 25.000 (media di 1 euro di spesa a cliente) NOLEGGIO FILM € 50.000 TOTALE ENTRATA € 190.000 - IVA compresa SIAE € 4.000 SPESE SPETTACOLI € 8.000 ASSICURAZIONE € 1.000 MATERIALE BAR € 8.000 PUBBLICITA' € 5.000 PRODOTTI PULIZIE € 1.000 MANUTENZIONE E MATERIALE TECNICO € 8.000 TOTALE USCITA € 165.000 - IVA compresa 4° ANNO ENTRATE USCITE BIGLIETTI N. 30.000 X € 7 (costo medio biglietto) = € 210.000 - IVA 10% UTENZE € 35.000 (30.000 in carico al Comune) AFFITTO SALE € 20.000 - IVA 22% PERSONALE N. 3 X € 26.000 CAD. = € 78.000 BAR € 30.000 (media di 1 euro di spesa a cliente) NOLEGGIO FILM € 55.000 TOTALE ENTRATA € 260.000 - IVA compresa SIAE € 6.000 SPESE SPETTACOLI € 10.00 ASSICURAZIONE € 1.000 MATERIALE BAR € 10.000 PUBBLICITA' € 5.000 PRODOTTI PULIZIE € 1.000 MANUTENZIONE E MATERIALE TECNICO € 9.000 TOTALE USCITA € 180.000 - IVA compresa 9 DAL 5° AL 10° ANNO (SPESA ANNUA) ENTRATE USCITE BIGLIETTI N. 40.000 X € 7 (costo medio biglietto) = € 280.000 - IVA 10% UTENZE € 40.000 (30.000 in carico al Comune) AFFITTO SALE € 25.000 - IVA 22% PERSONALE N. 3 X € 30.000 CAD. = € 90.000 BAR € 40.000 (media di 1 euro di spesa a cliente) NOLEGGIO FILM € 70.000 TOTALE ENTRATA € 345.000 - IVA compresa SIAE € 5.000 SPESE SPETTACOLI € 12.000 ASSICURAZIONE € 1.000 MATERIALE BAR € 13.000 PUBBLICITA' € 8.000 PRODOTTI PULIZIE € 3.000 MANUTENZIONE € 5.000 TOTALE USCITA € 217.000,00 – IVA compresa TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA € 2.780.000 TOTALE COMPLESSIVO USCITA € 2.045.000 Totale entrate e uscite calcolate al lordo dell’IVA Utile finale € 735.000,00, con una media di utile annuo di € 73.500,00 VALORE DEL CONTRATTO (art. 29 d. lgs 163/2006): € 2.455.290,51, IVA esclusa, così suddiviso 1. fondi elargiti dal comune – utenze 2. introiti da biglietti venduti 3. Introiti da affitto sale € 245.901,63 € 2.045.454,45 € 163.934,43 1