Diritto d`Antenna
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Diritto d`Antenna
Diritto d'Antenna Raccolta di articoli, codici, decreti, leggi e normative in materia di radio - comunicazioni, nello specifico caso relativo al diritto di installazione e uso delle antenne. Diritto d'Antenna Versione: 1.6 Aggiornato il: 09/11/2008 - 16.21 Realizzato da: Francesco Alessandro Pessina, IW2LLX (http://www.iw2llx.org) Indice generale Diritto di informazione...........................................................................................................................3 Installazione.............................................................................................................................................3 Manutenzione..........................................................................................................................................9 Inquinamento elettromagnetico..........................................................................................................10 Antenne per Radioamatori.............................................................................................................12 Antenne per Citizen Band (CB).....................................................................................................12 Antenne per LPD / PMR466..........................................................................................................12 Decoro architettonico...........................................................................................................................13 Definizione di decoro.....................................................................................................................14 Tipologie di Servizi...............................................................................................................................15 Radio e Televisione Terrestre (analogico).....................................................................................15 Radio e Televisione Terrestre (digitale).........................................................................................15 Televisione via Satellite.................................................................................................................16 Telefonia Mobile............................................................................................................................17 Radioamatori..................................................................................................................................18 Citizen Band (CB).........................................................................................................................23 LPD (Low Power Device).............................................................................................................23 PMR446 (Private Mobile Radio)...................................................................................................24 Ponte radio.....................................................................................................................................24 Codici, Decreti, Leggi e Normative.....................................................................................................25 Costituzione...................................................................................................................................25 Leggi & Decreti.............................................................................................................................25 Codice Civile.................................................................................................................................28 Normativa Impiantistica................................................................................................................30 Riferimenti.............................................................................................................................................32 Diritto d'antenna.............................................................................................................................32 Digitale Terrestre...........................................................................................................................32 Antenne Satellitari.........................................................................................................................33 Radioamatori..................................................................................................................................33 CB, LPD e PMR............................................................................................................................33 Codice Civile.................................................................................................................................33 Normativa Impiantistica................................................................................................................33 2 / 33 Diritto d'Antenna Diritto di informazione Il diritto alla libera manifestazione del pensiero "con ogni mezzo di diffusione" è garantito dall'articolo 21 della Carta Costituzionale (Costituzione). In questi mezzi sono naturalmente comprese anche la televisione e la radio. Ma, naturalmente, al diritto di parlare corrisponde anche quello di ascoltare. Ed ecco che le antenne televisive e radiofoniche (comprese quelle ricetrasmittenti degli amatori e quelle paraboliche via satellite) hanno ricevuto dalle leggi una tutela del tutto particolare, che le "protegge" perfino dai contrastanti interessi degli abitanti in un condominio. Installazione Il diritto all’installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di questo (Carta Costituzionale, articolo 21) - limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Questi principi costituiscono l'applicazione della normativa emessa in materia di antenne e che risale agli Anni '40. L'articolo 1 della legge n.554 del 6 Maggio 1940 («Disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche») stabilisce che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, purché siano rispettati i limiti previsti dai successivi articoli 2 e 3, secondo i quali rispettivamente: a) le installazioni devono essere eseguite in conformità alle norme contenute nell'articolo 78 del R.D. 2295 del 3 Agosto 1928, b) le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non devono arrecare danni alla proprietà medesima oppure a terzi, c) il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione anche se questo comporta la rimozione oppure il diverso collocamento dell'aereo senza essere tenuto a versare all'utente dell'aereo stesso alcuna indennità; a tal fine, il proprietario deve però avvertire preventivamente l'utente che deve provvedere, a propria cura e proprie spese, a rimuovere o collocare diversamente l'aereo. L'articolo 1 della legge 554 del 6 Maggio 1940 non impone una servitù, ma si limita all'attuazione di un diritto, a favore di tutti gli abitanti dell'edificio, all'installazione e alla manutenzione degli impianti, anche quando gli altri abitanti sono contrari; dal momento che tale diritto ha contenuto personale (e non reale), il titolare di esso può essere, oltre al condomino, anche il conduttore (Cassazione n. 1176 del 25 Febbraio 1986) e il comodatario (Tribunale, Palermo, 13 Maggio 1991); tale diritto non spetta, invece, a chi non abita nell'edificio (Appello, Lecce, 8 Febbraio 1994). Installazione 3 / 33 Diritto d'Antenna Il diritto di installare apparecchi di antenna radio televisivi, riconosciuto dall'art. 1 della legge 554/1940, costituisce un diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che l'installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima (Cassazione n. 12295 del 21 Agosto 2003). Il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli articoli 1 e 3, Legge n.554 del 6 Maggio 1940 e dall'articolo 231 del D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, è sempre subordinato all'impossibilità, per l'utente di servizi radiotelevisivi, di utilizzare spazi propri, dal momento che altrimenti non sarebbe giustificato il sacrificio imposto ai proprietari (Cassazione n. 9393 del 6 Maggio 2005). È lecita l'installazione sul balcone condominiale di un'antenna televisiva trasmittente, perché non possono essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non ne importano alterazione o modificazione e non precludono agli altri condomini un uguale maggior uso (Trib. Roma, 27.10.1980). È nulla la deliberazione del condominio con cui viene disposta la rimozione dell'antenna parabolica, posta in opera da un condomino sul lastrico solare senza arrecare alcun pregiudizio all'uso del bene da parte degli altri condomini oppure produrre un qualsiasi apprezzabile danno alle parti comuni (Appello, Perugia, 1° Luglio 2004). Il D.P.R. 156 del 29 Marzo 1973 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni») attribuisce agli impianti di telecomunicazioni e alle opere accessorie occorrenti per la funzionalità degli impianti il carattere di pubblica utilità (articolo 231), stabilisce che per tali impianti i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto; inoltre, vieta al proprietario o al condomino di opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni e al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini, escludendo il diritto di richiedere un'indennità (articolo 232). Infine, stabilisce che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all'installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso (articolo 397), prevedendo però che le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non devono neppure arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. Per la Cassazione (sentenza n.1139 del 1993) “il diritto riconosciuto dall’articolo 232, comma 2, del D.P.R. n.156 del 1973 a ogni occupante, proprietario o inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà costituzionalmente Installazione 4 / 33 Diritto d'Antenna garantita, all’informazione.” Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un’antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo (o comunque della parte comune) da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’articolo 1137 del Codice Civile o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, o non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa (Cassazione n.5399 del 6 Novembre 1985). In un edificio in condominio, anche se dotato di antenna televisiva centralizzata, né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo verrebbe a essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso (Cassazione n.7825 del 3 Agosto 1990). L'assemblea dei condomini e il regolamento da questa approvato non possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti (vedi anche radioamatori), in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene a essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (Cassazione n.5517 del 5 Giugno 1998). Con la Legge n.66 del 20 Marzo 2001 (conversione del D.L. n.5 del 23 Gennaio 2001) in materia di trasmissioni radiotelevisive e di risanamento degli impianti televisivi, si stabilisce che, "al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite" stabilisce che le opere di installazione di nuovi impianti di ricezione satellitare (parabole) costituiscono “innovazioni necessarie". In particolare il comma 13 dell'articolo 2-bis («Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi») prevede, infatti, una maggioranza speciale per l'approvazione della delibera relativa agli impianti satellitari e stabilisce che: «al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, comma 1, Codice Civile; per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, comma 3, dello stesso codice; le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali». A tal fine viene eliminata la principale difficoltà pratica che si presenta nel momento in cui si deve approvare la delibera che ha per oggetto le opere di installazione dei nuovi impianti, perché si prevede una Installazione 5 / 33 Diritto d'Antenna maggioranza speciale minore di quella che sarebbe altrimenti necessaria: ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 13, è sufficiente infatti la maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma 3, Codice Civile, vale dire un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. In questo modo, dopo molti anni, si è aggiunta una nuova maggioranza prevista da una legge speciale a quelle che, con previsioni analoghe, erano già state introdotte per altre materie (Legge n.13 del 1989, articolo 2, comma 1, sull'abolizione delle barriere architettoniche negli edifici privati; Legge «Tognoli» n.122 del 1989 , articolo 9, comma 3, sui parcheggi agevolati; Legge n.10 del 1991, articolo 26, commi 2 e 5, sul risparmio energetico; Legge «Botta-Ferrarini» n.179 del 1992, articolo 15, sull'edilizia residenziale pubblica). Le opere in questione vengono definite dalla disposizione in esame «innovazioni necessarie necessarie ai sensi dell'articolo 1120, comma 1, Codice Civile», ma si deve ricordare in proposito che nel Codice Civile non si parla mai di innovazioni necessarie, ma solo di «innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» (che, in generale, sono permesse, ma richiedono la speciale maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma 5, Codice Civile, per effetto dell'articolo 1120, comma 1, Codice Civile), di «innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» (che sono vietate in tutti i casi in cui rechino pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato oppure ne alterino il decoro architettonico oppure rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, ai sensi dell'articolo 1120, comma 1, Codice Civile) e di «innovazioni gravose o voluttuarie» (che possono essere suscettibili di utilizzazione separata o meno ai sensi dell'articolo 1121 Codice Civile). Dalla Legge n.66 del 20 Marzo 2001 ne conseguono principalmente 2 effetti: 1. le installazioni sono espressamente assoggettate al regime di cui specificato nel Codice Civile, articolo 1120, comma 1; pertanto i condomini dissenzienti non potranno mai essere esonerati dalla spesa 2. la relativa delibera viene adottata con la maggioranza "semplificata" di un terzo dei condomini e almeno un terzo delle quote millesimali 3. l'installazione di un'antenna parabolica individuale è vietata dal momento che il condomino interessato può utilizzare l'antenna centralizzata, a meno che, a causa delle caratteristiche costruttive dell'antenna centralizzata, quest'ultima non sia inidonea a ricevere alcune trasmissioni che possono invece essere ricevute da un altro impianto 4. non sussiste l'obbligo di rimozione della propria antenna individuazione e collegamento del proprio impianto a quello dell'antenna centralizzata Recentemente (11 Novembre 2005) è stato emanato il Decreto Ministeriale del Ministero delle Comunicazioni che fissa alcuni criteri per evitare la proliferazione delle antenne paraboliche sugli Installazione 6 / 33 Diritto d'Antenna edifici condominiali anche ai fini di tutela dell’estetica degli edifici e dell’armonia architettonica in generale delle nostre città e paesi. A tal proposito limiti vi sono quindi negli immobili storici e di particolare pregio architettonico: la Legge n.249 del 31 Luglio 1997 conferisce ai Comuni il potere di emanare un regolamento sull’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Quindi il diritto privato al decoro architettonico del proprio edificio può essere superato dal diritto costituzionale alla ricezione delle trasmissioni; il diritto pubblico alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico può invece porre dei limiti al diritto alla installazione delle antenne. Il Decreto Ministeriale evidenzia che: ● “gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne individuali” prevedendo anche “la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi” ● a tale scopo gli impianti centralizzati non possono discriminare tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari né possono determinare condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze. ● la qualità di ricezione del segnale deve essere analoga per ogni emittente senza discriminazioni di sorta per cui l’impianto centralizzato deve essere dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel decreto ● l’installazione di ogni impianto centralizzato deve essere preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti; l’impianto centralizzato deve permetterne l’integrale distribuzione a tutti i condomini ● l’impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dell’assemblea condominiale, deve consentire la distribuzione, oltre che dei segnali terrestri e satellitari sopra individuati, dei seguenti: a) segnali terrestri secondari (quelli di radiodiffusione terrestri) b) segnali necessari per i servizi interattivi. Il Decreto Ministeriale dispone anche che ogni nuovo impianto debba essere corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto in esso prescritto. Quanto ai tempi si stabilisce che le nuove norme si applichino a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione mentre per quelli già installati l’adeguamento alle nuove disposizioni deve avvenire in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria. Per concludere si può dire che in un condominio: Installazione 7 / 33 Diritto d'Antenna ● l’installazione di antenna centralizzata può essere deliberata in assemblea a maggioranza semplice (almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi, come indicata dal Codice Civile, articolo 1136, comma 5) e che a tale delibera anche le minoranze sono tenute ad attenersi: infatti la legge definisce l’installazione di antenne centralizzate “innovazione necessaria” (come sancito dal Codice Civile, articolo 1120, comma 1) alla cui spesa, se deliberata con le maggioranze di legge, devono partecipare tutti, anche coloro che dispongono di propria antenna individuale, come anche soggetti contrari presenti alla votazione, ● ogni condomino può indicare le emittenti che desidera ricevere (naturalmente gli eventuali abbonamenti sono a suo carico) in quanto esistono oggi degli impianti che consentono di ricevere tutte le emittenti “in chiaro” (cioè non a pagamento) oltre a riservare canali per quelle a pagamento, ● in riferimento al punto precedente, se però l’impianto centralizzato non consente la ricezione di una particolare emittente o satellite o servizio, il condomino è libero di installare a sue spese un’antenna individuale senza che altri possano impedirlo, tranne per i limiti imposti dai Comuni nei centri storici o che sia violato il decoro architettonico del palazzo, ● anche nel caso di realizzazione dell'impianto di ricezione televisiva tramite antenne paraboliche centralizzate, il condomino che ha già un proprio impianto individuale, sia esso locato sulla propria proprietà oppure su parte comune, non è obbligato alla rimozione della antenna medesima in quanto costituirebbe una penalizzazione economica nei suoi confronti dovuto al sostenimento dei costi per la realizzazione dell'impianto, ● è da ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un appartamento condominiale di una antenna televisiva parabolica non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso, ● gli stessi principi sono applicabili all'installazione di antenne ricetrasmittenti per radioamatori, salvo il rispetto dei regolamenti in materia di emittenza radiotelevisiva. 8 / 33 Diritto d'Antenna Manutenzione Il difetto di manutenzione dell’antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica dell’antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all’informazione televisiva per cui è legittima la richiesta di tutela in via d’urgenza ex articolo 700 Codice Procedura Civile, da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione predetta dal conduttore. La ristrutturazione dell’antenna centralizzata televisiva già esistente, comportante lo smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce innovazione. Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio della libertà di domicilio, non è consentito dagli articoli 397 e 232 comma 4, del D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più costoso. Il D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973 ha stabilito che i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Ne consegue che il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Le antenne (i cavi, ed ogni altra installazione) però devono essere installati con modalità tali da non impedire il libero uso della proprietà, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. Deve ritenersi nulla - e quindi impugnabile - ogni disposizione (contenuta in contratti, regolamenti condominiali, regolamenti comunali) in contrasto con queste norme. Il proprietario esclusivo (o il condominio) devono tollerare l'accesso dei tecnici per lo svolgimento delle operazioni di installazione o riparazione dell'impianto. 9 / 33 Diritto d'Antenna Inquinamento elettromagnetico Con il termine elettrosmog si definisce il presunto inquinamento elettromagnetico da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, quali quelle prodotte da emittenti radiofoniche, cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti della rete di distribuzione), reti per telefonia cellulare, e dagli stessi telefoni cellulari. Per definizione i campi elettrici sono quelli prodotti dalle cariche elettriche e influenzano gli altri corpi carichi elettricamente, in essi immersi. Poiché la carica elettrica di un corpo può essere di segno positivo o negativo, i campi elettrici attraggono altre cariche di segno opposto e respingono quelle di segno uguale. L'intensità di questo effetto viene contraddistinto da un parametro detto tensione, che viene misurata in volt. Conseguentemente l'intensità di un campo elettrico viene misurata in volt/metro (V/m). I campi magnetici sono generati da cariche elettriche in movimento, cioè dalla corrente. Quando una corrente (misurata in ampere) percorre un conduttore, genera un campo magnetico, che è proporzionale all'intensità della corrente stessa. L'intensità di un campo magnetico viene espressa in ampere/metro ma più spesso viene caratterizzata da una grandezza corrispondente che si misura in Tesla e nei suoi sottomultipli come il mT (microtesla) o il nT (nanotesla) Il fattore di conversione tra le due grandezze è 1mT = 0,796 A/m. Pertanto con la definizione di emissione di radiazioni elettromagnetiche c'è da fare una distinzione tra antenne per la sola ricezione (quindi non inquinanti) e quelle adibite sia per la ricezione che trasmissione dei segnali radio (che potrebbero essere fonte di inquinamento). Nei casi analizzati le antenne NON inquinanti sono: ● antenne terrestri per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi ● antenne satellitari (parabole) per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi Invece le antenne POTENZIALMENTE inquinanti (ovvero di cui è NECESSARIO dare dimostrazione del fatto) sono: ● antenne per la telefonia mobile ● antenne per radioamatori ● antenne per CB ● antenne per LPD / PMR466 (assimilabili ad una unica casistica data la potenza irradia estremamente bassa) Il Decreto Ministeriale n.381 del 1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” fissando i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz Inquinamento elettromagnetico 10 / 33 Diritto d'Antenna e 300 GHz. La nuova Legge quadro n.36 del 22 Febbraio 2001 “protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” con lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a: a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea, c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. La Legge Regionale n.11 del 2001 per la Regione Lombardia stabilisce le "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione". Tale Legge definisce: 1. L'ambito di applicazione riguarda gli impianti ed apparecchiature impiegati come sistemi fissi che producano campi elettromagnetici di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz (in cui sono comprese tutte la bande radioamatoriali) e che abbiano una potenza al connettore d'antenna superiore a 5 W. Risultano perciò esclusi gli apparati montati su veicoli e quelli palmari; se sono usati come stazioni fisse ed hanno una potenza superiore ai 5 W sono soggetti comunque a questa legge. In ogni caso gli impianti ed apparecchiature devono essere impiegati nei limiti previsti dalla normativa statale vigente per la salvaguardia della salute della popolazione. 2. Se esistono aree, intorno agli impianti o apparecchiature, che possono essere accessibili alla popolazione e dove si possono superare i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, esse devono essere interdette all'accesso e indicate adeguatamente con la prevista segnaletica. Le valutazioni di ordine tecnico relative agli impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa. 3. Almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'impianto, il radioamatore titolare ha l'obbligo di comunicare al Sindaco del comune dove è posto l'impianto e all'ARPA (Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente) l'esercizio dell'impianto radioamatoriale in concessione. Le informazioni fornite sono raccolte nel catasto regionale degli impianti fissi di telecomunicazione gestito dall'ARPA. 4. Entro 10 giorni dalla variazione di titolarità dell'impianto, della sua chiusura oppure della sua messa fuori esercizio, queste informazioni devono essere comunicate al Sindaco e all'ARPA. Inquinamento elettromagnetico 11 / 33 Diritto d'Antenna 5. Le mancate comunicazioni comportano una multa. Antenne per Radioamatori I radioamatori italiani dopo aver superato un esame ministeriale ottengono l'autorizzazione a trasmettere su varie frequenze con una determinata potenza massima. Le frequenze assegnate vanno dalle onde corte (1.8 MHz) alle microonde (24 Ghz e oltre) anche se il grosso del traffico avviene tra 3.5 e 440 MHz. La potenza massima di alimentazione allo stadio finale del trasmettitore può essere di 300 W che mediamente corrisponde ad una potenza disponibile all'antenna di 100 - 150 W. Per quanto riguarda i ricetrasmettitori portatili, operano su frequenze di 144 e 430 MHz con potenze tra 0.5 e 5 W. Per questi ultimi, che possono essere confrontabili ai telefoni cellulari anche se le frequenze più basse di utilizzo riducono drasticamente gli effetti di assorbimento, possiamo parlare di effetti di riscaldamento limitati ad una zona di pochi centimetri nell'intorno dell'antenna che quindi hanno effetto solo sull'operatore stesso. Per le installazioni fisse, le antenne operano sostanzialmente sulle frequenze corrispondenti alle onde corte, dove l'assorbimento dell'energia a radiofrequenza da parte dei tessuti è trascurabile (ricordiamo che l'assorbimento è proporzionale alla frequenza e diventa significativo per frequenze superiori al GHz, quindi 100 volte più alte di quelle usate dai radioamatori in onde corte). Inoltre è stato verificato che il campo elettromagnetico varia in proporzione inversa al quadrato della distanza dell'antenna. Per esempio, un trasmettitore che generi in antenna la potenza di 100 W produce un campo di circa 0,025 W/m2 a 20 metri e quindi all'interno di un locale sottostante l'antenna, tenuto conto degli assorbimenti nei muri, a stento raggiungeremmo la densità di potenza di 0,001 W/m2. Questo valore è 2000 volte inferiore a quello prescritto come limite dal Decreto Interministeriale del 2 Gennaio 1999, previsto per una esposizione continua di 4 ore al giorno. Pertanto si conclude che il Servizio di Radioamatore non può essere fonte di inquinamento elettromagnetico. Antenne per Citizen Band (CB) Dato che per legge la potenza massima erogabile dagli apparati ricetrasmittenti è pari a 4W e la Legge Regionale impone come soglia di pericolo 5W o superiori, il Servizio CB, ai fini giuridici, non costituisce fonte di inquinamento elettromagnetico. Antenne per LPD / PMR466 Dato che per legge la potenza massima erogabile dagli apparati ricetrasmittenti è pari a 10mW per la categoria LPD e 500mW per la categoria PMR466 e la Legge Regionale impone come soglia di pericolo 5W o superiori, il Servizio LPD e PMR466, ai fini giuridici, non costituiscono fonte di inquinamento elettromagnetico. Inquinamento elettromagnetico 12 / 33 Diritto d'Antenna Decoro architettonico Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'articolo 1120 del Codice Civile, deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico è demandata al Giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato. Con riguardo al profilo del pregiudizio arrecabile al decoro architettonico dello stabile, secondo la giurisprudenza devono essere considerate le condizioni in cui l'edificio si trovava nello stato precedente all'installazione, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il predetto decoro se apportata ad un edificio la cui estetica risultava già di per sé menomata. Talvolta si è puntualizzato che l'alterazione architettonica deve risultare percepibile sul complessivo aspetto dello stabile, e non su singole parti o elementi dello stesso. Poiché il giudizio sul decoro architettonico è destinato ad essere inevitabilmente soggettivo e relativo, in caso di controversia il Giudice è costretto a stabilire un ragionevole bilanciamento tra gli interessi contrapposti, determinando di volta in volta quale sia il diritto (all'informazione o alla tutela estetica dell'edifico) che deve prevalere. Occorre però rilevare che il diritto all'informazione (anche per i già veduti risvolti costituzionali) appare maggiormente tutelabile rispetto al diritto di conservare l'originario aspetto architettonico dell'edifico che - sostanzialmente - rappresenta un mero interesse patrimoniale. In tal caso gli altri condomini potranno solamente pretendere il rifacimento dei lavori a regola d'arte, o lo spostamento dell'antenna in un luogo ove arrechi minore disturbo. Sebbene il decoro architettonico risulti maggiormente tutelato dall'installazione di un impianto centralizzato, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che qualora sia stata già installata un'antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l'assemblea non può comunque vietare al singolo condomino l'installazione di un'antenna autonoma (a meno che l'installazione autonoma arrechi un pregiudizio alle parti comuni dell'edificio oppure venga preclusa la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini). Parimenti, come non può essere vietata l'installazione di antenne autonome, non può nemmeno essere imposto a coloro che già possiedono un'antenna autonoma di eliminarla per utilizzare la nuova antenna centralizzata installata dal condominio. Ogni delibera condominiale contraria a tali principi può essere impugnata. La Cassazione è compatta nel sostenere che il diritto di antenna ha la precedenza su quello del decoro dell'edificio. Con una eccezione: un'ingombrante parabolica su un edificio vincolato dal Decoro architettonico 13 / 33 Diritto d'Antenna centro storico, può comportare il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Qualora il regolamento condominiale vieti l'antenna singola, per imporre la centralizzata, vi è una risposta chiarificatrice della Cassazione: le relative prescrizioni, anche se accettate da tutti i condomini con un patto contrattuale, non sono valide. Definizione di decoro Con "decoro architettonico" è stato intenso dai giudici "l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico". In questo senso qualsiasi palazzo ha un suo decoro - anche una brutta torre in edilizia economica popolare innalzata nel periodo della ricostruzione bellica. Un caso immediatamente intuitivo di lesione del decoro sarebbe, per esempio, l'apertura di una nuova finestra fuori squadra con quelle esistenti, o la costruzione di un balcone che spunta inopinatamente da una facciata liscia, fosse anche opera di un estroso architetto di grido. Non è quindi il tipo di opera che conta, ma come essa si inserisce nel contesto estetico dell'edificio. Per esempio un lucernario sul tetto, soprattutto se tale apertura è eseguita con materiali e colori che si "sposano" con le tegole esistenti, è raramente valutata come lesione. Tuttavia può ben darsi che la lesione esista, per esempio, se il lucernario è praticato sulla copertura di tegole in cotto di un palazzo secentesco (anche non vincolato), e il tetto è ben visibile dal viale d'onore che conduce all'edificio. Le controversie sul decoro non sono da considerare relative "alle modalità d'uso o alla misura dei servizi condominiali". Perciò la competenza a decidere non è per forza del Giudice di Pace. Lo è solo se il valore stimato della causa è inferiore a 2.582,28 €, altrimenti va al Giudice Unico. (Cassazione, n. 10519/1993). La valutazione è rimessa alla corte di merito, mentre la Cassazione non ha la possibilità di mettere in dubbio la sentenza, se adeguatamente motivata. È evidente, quindi, che la valutazione del giudice riguarda apprezzamenti estetici e di valore, ed è quindi "discrezionale": in situazioni simili due magistrati diversi possono decidere in modo esattamente opposto. 14 / 33 Diritto d'Antenna Tipologie di Servizi Un impianto di ricezione/trasmissione tramite antenne è diversificato in base alla tipologia di servizio che tale impianto offre. Pertanto è conveniente darne una opportuna suddivisione. Radio e Televisione Terrestre (analogico) La maggior parte delle leggi in materia di diritto d'antenna sono state emanate per la disciplina del servizio di ricezione dei programmi radiofonici e televisivi terrestri. Con la successiva evoluzione tecnologica e quindi la diversificazione delle tipologie d'impianto (digitale, satellitare, via cavo, Internet, ecc.), sono state introdotte ulteriori leggi e normative “ad hoc” per disciplinare situazioni specifiche (relative alla tipologia d'impianto). Radio e Televisione Terrestre (digitale) La Televisione Digitale Terrestre (DTT) o Digital Video Broadcasting (DVB-T) è un nuovo sistema di trasmissione del segnale TV in digitale, la quale permette: ● utilizzo più efficiente della frequenza di trasmissione (con la disponibilità di 4 - 5 canali televisivi nello spazio di una singola frequenza), ● un risparmio energetico (con una riduzione del 90% della potenza da utilizzare per ogni canale) e quindi una riduzione dell'elettrosmog, ● la ricezione dei programmi con la normale antenna terrestre in abbinamento con un "set top box" (Decoder) da collegarsi tra l'antenna (anche centralizzata) e il proprio televisore, ● una qualità sensibilmente migliore rispetto al sistema analogico (video in alta definizione HDTV, audio con (possibilità del) Dolby Surround AC3, futura possibilità della TV Tridimensionale 3DHDTV), ● l'interattività e la multimedialità (MHP). Il Condominio per ricevere correttamente il segnale DTT deve aggiungere dei multiplex (moduli digitali terrestri) al centralino preesistente (chiaramente un centralino datato ed obsoleto necessità di una sostituzione completa); deve inoltre avere un gruppo antenne in buono stato ed anche con elementi orientati verso i trasmettitori digitali. Gli impianti di recente fattura sono già predisposti per tale innovazione e quindi non necessitano di ulteriori interventi. Le installazioni, modifiche o riparazioni di impianti adibiti alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi devono essere eseguite in conformità a specifiche tecniche, di funzionalità e sicurezza. La Legge n.46 del 1990 disciplina tali argomenti come anche la normative CEI EN 50093 parte 1-10, CEI 100-7. La sostituzione dell'antenna o la modifica all'impianto deve essere deliberata dall'assemblea, Tipologie di Servizi 15 / 33 Diritto d'Antenna trattandosi d'intervento di tipo straordinario (Codice Civile, articolo 1135, comma 4). Se, si tratta di sostituire la vecchia antenna con altra idonea a captare il segnale digitale terrestre, viene a configurarsi un'innovazione diretta al miglioramento della cosa comune (Codice Civile, articolo 1108, comma 1, e articolo 1136, comma 5), la relativa delibera può essere adottata con il voto favorevole della metà più uno dei condomini, in rappresentanza di almeno 667/1.000 di proprietà. Se invece si tratta di semplice riparazione o modifica all'impianto la relativa spesa può essere disposta dall'amministratore ai sensi dell'articolo 1130 del Codice Civile. Il comma 5 della Legge n.66 del 2001 afferma che: “(omissis)….le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2006”. Da qui si evince che, dato il riferimento della legge al concetto di trasmissioni in tecnica digitale, non specificando se satellitari o terrestri, quanto affermato per l’impianto satellitare vale anche per l’impianto digitale terrestre. L'impianto digitale terrestre quindi è riconosciuto anch’esso come “innovazione necessaria” dal legislatore, perciò una spesa utile e non voluttuaria, sia per assolvere al diritto all'informazione del singolo, sia perché la legge pone un termine per lo spegnimento del sistema analogico. Tale legge è stata successivamente aggiornata nei termini della data di “switch off” (spegnimento) degli impianti di televisione analogica: il passaggio definitivo alla televisione digitale è stato spostato dal 31 Dicembre 2006 al 31 Dicembre del 2011 (Parlamento Europeo, Strasburgo, 16 Novembre 2005). Televisione via Satellite Le antenne paraboliche costituiscono una particolare categoria di antenne televisive e sono caratterizzate dal fatto che consentono di ricevere le trasmissioni diffuse dai satelliti. Anche le antenne paraboliche, che hanno trovato diffusione nell'ultimo decennio, sono state oggetto di interventi legislativi. Dapprima l'articolo 3, comma 13, della Legge n.349 del 31 Luglio 1997 (sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), per incentivare negli edifici l'installazione di antenne centralizzate, ha previsto che, a partire dalla data del 1° Gennaio 1998, gli immobili composti da più unità abitative, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, si avvalgono di norma di antenne collettive e che possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. La disposizione si applica a tutti gli immobili di nuova costruzione e a quelli soggetti a ristrutturazione generale. Ai Comuni, inoltre, è stato attribuito il compito di emanare un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Successivamente l'articolo 1, comma 1 della Legge n.449 del 27 Dicembre 1997 (collegato alla Finanziaria 1998), ha previsto a favore di ciascun contribuente Tipologie di Servizi 16 / 33 Diritto d'Antenna il diritto di detrarre dall'IRPEF una percentuale (che negli anni è variata dal 41% al 36%) delle spese relative alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici. A tal proposito la circolare del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici 57/E del 24 Febbraio 1998 ha chiarito che per spese finalizzate alla cablatura degli edifici si intendono quelle previste dalla Legge n.294 del 1997, per realizzare, nelle nuove costruzioni costruzioni oppure in edifici soggetti a integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Da ultimo, si deve segnalare il decreto del Ministero delle telecomunicazioni 11 Novembre 2005 (Gazzetta Ufficiale n.271 del 21 Novembre 2005) che contiene le «regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione». Il Decreto Ministeriale riguarda tutti gli impianti condominiali centralizzati d'antenna e, a proposito di quelli satellitari, all'articolo 4, commi 1 e 2, sui «divieti di discriminazione» prevede che gli impianti centralizzati non devono determinare condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari e aggiunge, inoltre, che l'impianto centralizzato non deve determinare condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze; e il successivo articolo 7, sulla «individuazione dei segnali», stabilisce che l'installazione di ogni impianto centralizzato deve essere preceduta dall'individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti. ● Dal punto di vista processuale il diritto all'installazione di un'antenna parabolica sul lastrico solare dell'edificio costituisce una facoltà compresa nel diritto alla libera manifestazione del pensiero e, quindi, è soggetto alla tutela prevista dall'articolo 700 Codice Procedura Civile (Pret. Manfredonia, 4 Maggio 1989). ● L'installazione e l'uso delle antenne paraboliche atte alla ricezione dei programmi via satellite non necessitano della speciale concessione prevista dal combinato disposto degli articoli 322 e 213, D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, in considerazione della sostanziale equiparazione, per quanto riguarda gli effetti giuridici, dell'antenna parabolica con la comune antenna televisiva, per la quale il canone di abbonamento alla radiodiffusione tiene luogo della concessione (Pret. Roma, 7 Ottobre 1987). Telefonia Mobile In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmene essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto (fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale). L’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio Tipologie di Servizi 17 / 33 Diritto d'Antenna condominiale non costituisce violazione dell’articolo 1122 Codice Civile, in quanto: a) non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini, b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti all’autorità competente un progetto che attesti come l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio. Radioamatori Per quanto concerne il Servizio d’amatore, negli Atti finali della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni (CAMR '93) sono definiti i principi giuridici di base del Servizio e le normative che regolano i rapporti internazionali tra i radioamatori dei diversi paesi. ● Servizio d’amatore: servizio di radiocomunicazione avente per oggetto l’istruzione individuale, l’intercomunicazione e gli studi tecnici, effettuato da persone debitamente autorizzate, che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale e senza interesse pecuniario. ● Servizio d’Amatore via Satellite: servizio di radiocomunicazione che utilizza stazioni spaziali sistemate su satelliti della Terra per gli stessi fini del Servizio d’Amatore. Dal Decreto Legislativo n.259 del 1 Agosto 2003, articolo 134, l'attività di Radioamatore viene così definita: “L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica”. Si nota subito che ci troviamo, non di fronte ad una categoria di persone che "gioca" con la radio, ma di fronte ad un Servizio che, per la sua peculiarità, riveste carattere di pubblica utilità, non solo dal punto di vista della auto-cultura nel settore radioelettrico, ma per l'estrema utilità che esso riveste in caso di calamità naturali, quale mezzo alternativo alle radiocomunicazioni pubbliche e private. È il caso di notare come il servizio di radioamatore sia autorizzato alla messa in orbita di satelliti per il loro esclusivo uso. Data la natura del Servizio, gli apparati in uso ai radioamatori non hanno necessità di alcuna formale omologazione del Ministero delle Comunicazioni e pertanto i radioamatori possono detenere qualsiasi tipologia di apparato ricetrasmittente, purché lo utilizzino solo sulle rispettive frequenze e con la potenza massima prevista dalla propria autorizzazione. Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un’apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa Tipologie di Servizi 18 / 33 Diritto d'Antenna regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge n.554 del 6 Maggio 1940 e del D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore (Cassazione Civile, sezione II, 16 Dicembre 1983, n.7418). Nella sentenza citata in massima la giurisprudenza supera la legislazione ordinaria, come riferimento normativo e conferma invece che il diritto all'installazione dell'antenna discende dal "diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'articolo 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore." Il titolare del diritto di installazione di un’antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni incontrovertibili rivelatrici di un intento chiaro in tal senso (Trib. civ. Milano, 15 Dicembre 1997). L’impedimento all’esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo/tetto condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini e dell’amministratore) non legittima l’azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio (Pretura Civile, Roma, ordinanza 13 Luglio 1987) Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso (Cassazione Civile, sezione. II, 3 Agosto 1990, n.7825). Ai sensi della Legge n.561 del 28 Dicembre 1993, articolo 1, lettera g) “l’esercizio senza autorizzazione di impianto radioelettrico ricetrasmittente”, previsto dall’art. 195 D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, non costituisce più reato ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa (Cassazione Penale, Sezione III, 5 Aprile 1994, n.3969) Dal Decreto Ministeriale del 11 novembre 2005, articolo 209, comma 5 si legge: "nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordi fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria". Ma le antenne destinate a servizi di comunicazione Tipologie di Servizi 19 / 33 Diritto d'Antenna elettronica ad uso privato nulla hanno a che spartire con le antenne adibite al Servizio Radioamatori (Cassazione, 16 Dicembre 1983, n.7418). L'installazione di una antenna per radioamatore costituisce un'opera che non importa attività di trasformazione del territorio ed è priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto. Infine anche se il Decreto Ministeriale n.381 del 1998 prevede che qualsiasi impianto radioelettrico debba rispettare i limiti di emissioni elettromagnetiche (6 Volt/metro nelle aree residenziali) quasi nessuna regione italiana ha imposto delle rigide procedure per l'installazione delle antenne destinate al Servizio di Radioamatore per i seguenti motivi: ● le emissioni sono particolarmente sporadiche e irradiano per brevi periodi di tempo, ● la potenza dei segnali emessi dalle antenne radioamatoriali quasi mai supera 1 Volt/metro (rilevamenti di varie agenzie ARPA e del CNR), ● per il particolare servizio svolto dai radioamatori le antenne possono essere continuamente e liberamente modificate nel numero e/o nella tipologia, ● i radioamatori possono auto-costruirsi i propri apparati e antenne. Per quanto concerne l'autorizzazione, tecnicamente non è obbligatorio avere i documenti originali (patente di operatore ed autorizzazione generale) quando si utilizza il proprio apparato mobile o portatile. Sulla base del D.P.R. n.445 del 2000, è possibile avere delle fotocopie autenticate attraverso notai, cancellieri, segretari comunali o altri funzionari incaricati dal Sindaco del proprio Comune. Tuttavia, in caso di controllo da parte delle Autorità preposte, può essere richiesta la successiva visione del documento originale (entro 24 ore) presso l'ufficio che ha disposto il controllo. Articoli, decreti, leggi e normative che disciplinano l'attività di Radioamatore e il diritto d'antenna: ● Regio Decreto 3 Agosto 1928,n.2295 artt. 78, 79, part. 3, ● Regio Decreto n.645 del 29 Febbraio 1936, art.179, ● Legge n.554 del 6 Maggio 1940, artt. 1,2,3,11, ● Regio Decreto n.1555 del 11 Dicembre 1941, ● Decreto Leg. Luogotenenziale n.382 5 Maggio del 1946 art. 1 e 2 ultimo comma, ● Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948, ● Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, Radiocorriere n.11-14 del 20 Marzo 1954, Tipologie di Servizi 20 / 33 Diritto d'Antenna ● Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n.1005, ● Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 del 8 Luglio 1971, ● D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973 art. 231-232-233 e 315-397 (ed altri articoli dello stesso Codice P.T.), G.U. 3/5/1973 n.113, ● Corte Cassazione sentenza n. 3728 del 22-10-76, ● Decreto Ministeriale n.381 del 1998: “ limiti di emissioni elettromagnetiche per gli impianti radioelettrici”, ● Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 214 del 15-9-2003 DECRETO LEGISLATIVO 1 Agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Suppl. Ordinario n. 150), ● Decreto Legislativo n.259 del 1 Agosto 2003, articolo 134: “definizione di Radioamatore”, ● Decreto Ministeriale del 11 Novembre 2005, articolo 209, ● Costituzione della Repubblica Italiana del 27 Dicembre 1947, art. 21, ● Codice Civile, art. 1102 Tipologie di Servizi 21 / 33 Diritto d'Antenna Lettera del Ministero delle Comunicazioni per l'autorizzazione all'installazione di antenne. Tipologie di Servizi 22 / 33 Diritto d'Antenna Citizen Band (CB) Il servizio Citizen Band (CB) è un servizio differente da quello di Radioamatore. Le differenze a livello giuridico sono: ● la mancanza, per il candidato, di sottoporsi ad un esame tecnico che ne attesti le competenze in materia; pertanto l'operatore CB è un mero utilizzatore, potenzialmente “ignorante” sul sistema e sulle attrezzature che usa per le radiotrasmissioni, ● l'identificazione dell'operatore CB avviene tramite un nominativo di pura fantasia scelto e comunicato dall'operatore stesso al Ministero delle Comunicazioni nell'atto di richiesta della concessione CB, ● le potenze del segnale emesso sono vincolate a 4W massimi e, data la natura di puro sfruttamento del servizio e quindi di nessuna sperimentazione, vige l'obbligo, da parte dell'operatore, di utilizzare esclusivamente apparecchiature (e quindi anche antenne) che rispettino i requisiti di conformità dettate dal Ministero, ● la banda operativa è unica e nello spettro dei 27 MHz. Il Decreto Legislativo n.259 del 01 Agosto 2003, articoli 105 e 145, gli Allegati 8/i, 36 e 42 del Codice delle Comunicazioni, disciplinano l'attività CB. Inoltre, dove non sono in contrasto con i Decreti sopra esposti, sono valevoli le normative applicabili al Diritto d'Antenna in generale. LPD (Low Power Device) Il Servizio LPD, acronimo di Low Power Device (dispositivo a bassa potenza), opera nelle bande 433-434 MHz e non richiede alcuna formalità burocratica da espletare o concessione annuale da pagare. La banda LPD assegnata risulta in condivisione con quella del Sevizio Radioamatore. Questa condivisione permette di fatto lo sfruttamento della banda radioamatoriale con funzione secondaria, ovvero i Radioamatori hanno la priorità nell'uso della frequenza; nello specifico la regolamentazione in materia LPD dichiara che: ● ● ● gli apparati devono essere omologati secondo la normativa riguardante il servizi LPD la potenza massima è di 10 mW con antenna fissa e non sostituibile il funzionamento ammesso è per la sola fonia con modulazione in FM La loro portata, nonostante la debole potenza, si estende da 200 metri in aree cittadine con molte interferenze, fino a 2 km in spazi aperti, strade urbane, suburbane, strade e autostrade in genere. In Italia, un utente LPD non può contattare un utente Radioamatore e viceversa in quanto la normativa vigente asserisce "le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate"; anche dal punto di vista degli apparati le conversazioni in LPD possono essere effettuare soltanto con apparati omologati per tale Servizio (e quelli dedicati ai Radioamatori sono omologati per un Servizio differente). Tipologie di Servizi 23 / 33 Diritto d'Antenna Dal 1° Gennaio 2002 tutti gli apparati LPD sono di libero utilizzo secondo il D.P.R. n.447 del 5 Ottobre 2001, articolo 6, paragrafo 1, lettera Q, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.282/L della Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 Dicembre 2001. Tale libero utilizzo esenta sia dal pagamento della prevista tassa, sia dal presentare la denuncia di inizio attività. In campo nautico questi apparati possono essere impiegate anche per comunicazioni di emergenza fra piccole imbarcazioni e stazioni fisse collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per effettuare collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave. PMR446 (Private Mobile Radio) Il servizio PMR446, acronimo di Private Mobile Radio operante a 446MHz, nasce su richiesta del CEPT (organo europeo per le amministrazioni delle poste e telecomunicazioni europee) che ha imposto agli stati membri dell'Europa (e quindi anche all'Italia) una normativa che si riassume in: ● ● ● riservare le frequenze da 446.0 a 446.1 MHz al Servizio PMR446 esentare le apparecchiature PMR 446 da licenze individuali permettere la libera circolazione ed uso delle apparecchiature PMR 446 omologate secondo lo standard europeo ETS 300 296 (500 mW ERP di potenza RF, avere un'antenna fissa e non sostituibile, funzionare solamente in fonia con modulazione FM) In Italia il servizio PMR446 è disciplinate secondo il D.P.R. n.447 del 5 Ottobre 2001, articolo 5, comma 2.4 e 2.9 con procedure descritte nell'articolo 8, allegato B, comma 1, lettera B, n° 1 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.282/L della Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 Dicembre 2001) e dal Decreto Legislativo del 15 Novembre 2003 in materia di "Codice delle Comunicazioni elettroniche". Inoltre, con Decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 8 Luglio 2002, viene ufficializzata l'assegnazione di frequenza agli apparati PMR-446, che possono quindi essere ufficialmente utilizzati previo richiesta al Ministero tramite domanda di inizio attività e pagando successivamente l'opportuna tassa di concessione. Detto piano è pubblicato sul Supplemento Ordinario n.146 della Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 Luglio 2002. Ponte radio In materia di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195, secondo comma, D.P.R. n.156 del 1973, che si riferisce soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un impianto, non è configurabile in relazione all’installazione di un semplice "ponte radio", che non può certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice "collegamento di telecomunicazione" per migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza. Tipologie di Servizi 24 / 33 Diritto d'Antenna Codici, Decreti, Leggi e Normative Costituzione ● Carta Costituzionale, articolo 21, comma 1: "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Leggi & Decreti ● Legge n.66 del 20 Marzo 2001, articolo 2 bis comma 13: Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 primo comma del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136 terzo comma dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento dei benefici fiscali. ● D.P.R. n.29 del Marzo 1973, articolo 232 (Limitazioni legali): Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché‚ al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità. ● Legge n.249 del 31 Luglio 1997, articolo 3: “istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”. ● Legge n.46 del 5 Marzo 1990, articolo 1, comma 1, lettera b): “Norme per la sicurezza degli impianti”. ● D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, articoli 231, 232, 314-334, 397: “T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”. ● R.D. n.1226 del 10 Luglio 1924, articolo 78: “norme tecniche relative agli impianti radioriceventi”. ● Legge n.554 del 6 Maggio 1940, articoli 1, 2, 3, 5, 11 (disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche): Codici, Decreti, Leggi e Normative 25 / 33 Diritto d'Antenna 1. I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3. 2. (1) Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 Agosto 1924, n.2295. (2) Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi. 3. (1) Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso. (2) Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo. 5. (1) Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per la rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. (2) La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente. 11. (1) Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'articolo 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni. (2) All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa. ● Decreto Legislativo n.259 del 2003, articolo 209: “installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica”. 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. 2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. 3. Si applicano all'installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma Codici, Decreti, Leggi e Normative 26 / 33 Diritto d'Antenna dell'articolo 92. 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero. 5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria. ● Decreto Legislativo n.259 del 2003, articolo 91: “Limitazioni legali della proprietà”. 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità. 6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. ● Decreto Legislativo n.259 del 2003, articolo 92: “Servitù” (Omissis) 7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa comporti la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù. ● Allegato n.26 al Decreto Legislativo n.259 del 2003, articolo 17: “Installazione di antenne” 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui Codici, Decreti, Leggi e Normative 27 / 33 Diritto d'Antenna all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni. ● Codice delle Comunicazioni del 11 Novembre 2005, articolo 91: il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. ● Decreto Ministeriale del 11 Novembre 2005: disciplina gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali. ● Decreto Ministeriale n.381 del 1998: “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”. ● Legge quadro n.36 del 22 Febbraio 2001: “protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. ● Legge Regionale n.11 del 2001 - Regione Lombardia: "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione". Codice Civile ● Codice Civile, articolo 1102 (Uso della cosa comune): Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. ● Codice Civile, articolo 1120, comma 2 (Innovazioni): A norma del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 Agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L. 17 Febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. La medesima Codici, Decreti, Leggi e Normative 28 / 33 Diritto d'Antenna norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare. ● Codice Civile, articolo 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie): (1) Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. (1) Secondo il comma 2 dell'art. 30 della L. 5 Agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L. 17 Febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare. ● Codice Civile, articolo 1122 (Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune): Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio. ● Codice Civile, articolo 1123 (Ripartizione delle spese): Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. ● Codice Civile, articolo 1136 (Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni): L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i Codici, Decreti, Leggi e Normative 29 / 33 Diritto d'Antenna due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore. Normativa Impiantistica ● Legge n.46 del 05-03-1990: Norme per la sicurezza degli impianti. ● D.P.R. n.447 del 06-12-1991: Regolamento di attuazione della Legge n.46 del 5 Marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti. ● D.P.R. n.392 del 18-04-1994: Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. ● Circolare M.I.C.A. n.3342 del 22-06-1994, Legge n.46 del 05-03-1990: Norme per la sicurezza degli impianti. ● Legge n.25 del 05-01-1996: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia. ● D.P.R. n.558 del 14-12-1999, art.9: Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della Legge n.59 del 15 Marzo 1997). ● Circolare M.I.C.A. n.3502 del 05-12-2000, D.P.R. n.558 del 14-12-1999: Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, Codici, Decreti, Leggi e Normative 30 / 33 Diritto d'Antenna nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge n.59 del 15 Marzo 1997). ● D.P.R. n.380 del 06-06-2001: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. ● D.M. 24.11.2004: Disposizioni di attuazione dell'art.109, comma 2, del D.P.R. n.380 del 0606-2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. ● Decreto M.S.E. n.37 del 22-01-2008: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 31 / 33 Diritto d'Antenna Riferimenti Diritto d'antenna ● http://www.comunicazioni.it/come/autorizzazioni_licenze/ ● http://www.radiomarconi.com/marconi/leggiantenna.html ● http://www.condominionoproblem.it/antenne/index.htm ● http://www.pianetaradio.it/legislazione/antennecondominiali.htm ● http://www.ilmercatino.it/agenzie-news-archivionews.asp?id=231 ● http://www.dinamic.it/guida_locazione_e_condominio_3.asp ● http://www.confappi.it/upload/guide/guidacond014.htm ● http://www.pianetaradio.it/mondocb/dirittoantenna.htm ● http://www.antoniopiro.it/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=10 ● 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