Diritto d`Antenna

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Diritto d`Antenna
Diritto d'Antenna
Raccolta di articoli, codici, decreti, leggi e normative in materia di
radio - comunicazioni, nello specifico caso relativo al
diritto di installazione e uso delle antenne.
Diritto d'Antenna
Versione: 1.6
Aggiornato il: 09/11/2008 - 16.21
Realizzato da: Francesco Alessandro Pessina, IW2LLX (http://www.iw2llx.org)
Indice generale
Diritto di informazione...........................................................................................................................3
Installazione.............................................................................................................................................3
Manutenzione..........................................................................................................................................9
Inquinamento elettromagnetico..........................................................................................................10
Antenne per Radioamatori.............................................................................................................12
Antenne per Citizen Band (CB).....................................................................................................12
Antenne per LPD / PMR466..........................................................................................................12
Decoro architettonico...........................................................................................................................13
Definizione di decoro.....................................................................................................................14
Tipologie di Servizi...............................................................................................................................15
Radio e Televisione Terrestre (analogico).....................................................................................15
Radio e Televisione Terrestre (digitale).........................................................................................15
Televisione via Satellite.................................................................................................................16
Telefonia Mobile............................................................................................................................17
Radioamatori..................................................................................................................................18
Citizen Band (CB).........................................................................................................................23
LPD (Low Power Device).............................................................................................................23
PMR446 (Private Mobile Radio)...................................................................................................24
Ponte radio.....................................................................................................................................24
Codici, Decreti, Leggi e Normative.....................................................................................................25
Costituzione...................................................................................................................................25
Leggi & Decreti.............................................................................................................................25
Codice Civile.................................................................................................................................28
Normativa Impiantistica................................................................................................................30
Riferimenti.............................................................................................................................................32
Diritto d'antenna.............................................................................................................................32
Digitale Terrestre...........................................................................................................................32
Antenne Satellitari.........................................................................................................................33
Radioamatori..................................................................................................................................33
CB, LPD e PMR............................................................................................................................33
Codice Civile.................................................................................................................................33
Normativa Impiantistica................................................................................................................33
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Diritto d'Antenna
Diritto di informazione
Il diritto alla libera manifestazione del pensiero "con ogni mezzo di diffusione" è garantito
dall'articolo 21 della Carta Costituzionale (Costituzione). In questi mezzi sono naturalmente
comprese anche la televisione e la radio. Ma, naturalmente, al diritto di parlare corrisponde anche
quello di ascoltare. Ed ecco che le antenne televisive e radiofoniche (comprese quelle
ricetrasmittenti degli amatori e quelle paraboliche via satellite) hanno ricevuto dalle leggi una tutela
del tutto particolare, che le "protegge" perfino dai contrastanti interessi degli abitanti in un
condominio.
Installazione
Il diritto all’installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo
autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione
di questo (Carta Costituzionale, articolo 21) - limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o
di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di
proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile.
Questi principi costituiscono l'applicazione della normativa emessa in materia di antenne e che
risale agli Anni '40. L'articolo 1 della legge n.554 del 6 Maggio 1940 («Disciplina degli aerei esterni
per audizioni radiofoniche») stabilisce che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non
possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di
apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, purché siano
rispettati i limiti previsti dai successivi articoli 2 e 3, secondo i quali rispettivamente:
a) le installazioni devono essere eseguite in conformità alle norme contenute nell'articolo 78
del R.D. 2295 del 3 Agosto 1928,
b) le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la
sua destinazione e non devono arrecare danni alla proprietà medesima oppure a terzi,
c) il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione
anche se questo comporta la rimozione oppure il diverso collocamento dell'aereo senza
essere tenuto a versare all'utente dell'aereo stesso alcuna indennità; a tal fine, il proprietario
deve però avvertire preventivamente l'utente che deve provvedere, a propria cura e proprie
spese, a rimuovere o collocare diversamente l'aereo.
L'articolo 1 della legge 554 del 6 Maggio 1940 non impone una servitù, ma si limita all'attuazione
di un diritto, a favore di tutti gli abitanti dell'edificio, all'installazione e alla manutenzione degli
impianti, anche quando gli altri abitanti sono contrari; dal momento che tale diritto ha contenuto
personale (e non reale), il titolare di esso può essere, oltre al condomino, anche il conduttore
(Cassazione n. 1176 del 25 Febbraio 1986) e il comodatario (Tribunale, Palermo, 13 Maggio 1991);
tale diritto non spetta, invece, a chi non abita nell'edificio (Appello, Lecce, 8 Febbraio 1994).
Installazione
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Diritto d'Antenna
Il diritto di installare apparecchi di antenna radio televisivi, riconosciuto dall'art. 1 della legge
554/1940, costituisce un diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei
riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la
legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che l'installazione non debba impedire in
alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà
medesima (Cassazione n. 12295 del 21 Agosto 2003).
Il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli articoli 1 e 3, Legge
n.554 del 6 Maggio 1940 e dall'articolo 231 del D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, è sempre
subordinato all'impossibilità, per l'utente di servizi radiotelevisivi, di utilizzare spazi propri, dal
momento che altrimenti non sarebbe giustificato il sacrificio imposto ai proprietari (Cassazione n.
9393 del 6 Maggio 2005).
È lecita l'installazione sul balcone condominiale di un'antenna televisiva trasmittente, perché non
possono essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non
ne importano alterazione o modificazione e non precludono agli altri condomini un uguale maggior
uso (Trib. Roma, 27.10.1980).
È nulla la deliberazione del condominio con cui viene disposta la rimozione dell'antenna parabolica,
posta in opera da un condomino sul lastrico solare senza arrecare alcun pregiudizio all'uso del bene
da parte degli altri condomini oppure produrre un qualsiasi apprezzabile danno alle parti comuni
(Appello, Perugia, 1° Luglio 2004).
Il D.P.R. 156 del 29 Marzo 1973 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni») attribuisce agli impianti di telecomunicazioni e alle opere
accessorie occorrenti per la funzionalità degli impianti il carattere di pubblica utilità (articolo 231),
stabilisce che per tali impianti i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso
del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici
ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto; inoltre, vieta al proprietario o al
condomino di opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni e al passaggio di condutture, fili o
qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di
utenza degli inquilini o dei condomini, escludendo il diritto di richiedere un'indennità (articolo 232).
Infine, stabilisce che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi
all'installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione
appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso (articolo 397), prevedendo però che le antenne non
devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non
devono neppure arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Per la Cassazione (sentenza n.1139 del 1993) “il diritto riconosciuto dall’articolo 232, comma 2, del
D.P.R. n.156 del 1973 a ogni occupante, proprietario o inquilino, di unità immobiliari di appoggiare
antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati si configura come un diritto soggettivo
perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà costituzionalmente
Installazione
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garantita, all’informazione.”
Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della
maggioranza dei condomini) un’antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante
dello stabile) intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare
tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo (o comunque della parte
comune) da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio
apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti
l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare
accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini
previsti dall’articolo 1137 del Codice Civile o, essendo stato presente all’assemblea, senza
esprimere voto favorevole alla delibera, o non abbia manifestato espressamente la propria
opposizione alla delibera stessa (Cassazione n.5399 del 6 Novembre 1985).
In un edificio in condominio, anche se dotato di antenna televisiva centralizzata, né l'assemblea dei
condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne
ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo verrebbe a essere
menomato il diritto di ciascun condomino all'uso della copertura comune, incidendo sul diritto di
proprietà dello stesso (Cassazione n.7825 del 3 Agosto 1990).
L'assemblea dei condomini e il regolamento da questa approvato non possono vietare l'installazione
di singole antenne ricetrasmittenti (vedi anche radioamatori), in quanto in tale modo non vengono
disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene a essere menomato il diritto di ciascun
condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso
(Cassazione n.5517 del 5 Giugno 1998).
Con la Legge n.66 del 20 Marzo 2001 (conversione del D.L. n.5 del 23 Gennaio 2001) in materia di
trasmissioni radiotelevisive e di risanamento degli impianti televisivi, si stabilisce che, "al fine di
favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite" stabilisce
che le opere di installazione di nuovi impianti di ricezione satellitare (parabole) costituiscono
“innovazioni necessarie".
In particolare il comma 13 dell'articolo 2-bis («Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi») prevede, infatti, una maggioranza speciale per l'approvazione della delibera
relativa agli impianti satellitari e stabilisce che: «al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle
nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono
innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, comma 1, Codice Civile; per l'approvazione delle
relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, comma 3, dello stesso codice; le disposizioni di cui
ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali». A tal fine
viene eliminata la principale difficoltà pratica che si presenta nel momento in cui si deve approvare
la delibera che ha per oggetto le opere di installazione dei nuovi impianti, perché si prevede una
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maggioranza speciale minore di quella che sarebbe altrimenti necessaria: ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 13, è sufficiente infatti la maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma 3, Codice Civile,
vale dire un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo
del valore dell'edificio.
In questo modo, dopo molti anni, si è aggiunta una nuova maggioranza prevista da una legge
speciale a quelle che, con previsioni analoghe, erano già state introdotte per altre materie (Legge
n.13 del 1989, articolo 2, comma 1, sull'abolizione delle barriere architettoniche negli edifici
privati; Legge «Tognoli» n.122 del 1989 , articolo 9, comma 3, sui parcheggi agevolati; Legge n.10
del 1991, articolo 26, commi 2 e 5, sul risparmio energetico; Legge «Botta-Ferrarini» n.179 del
1992, articolo 15, sull'edilizia residenziale pubblica).
Le opere in questione vengono definite dalla disposizione in esame «innovazioni necessarie
necessarie ai sensi dell'articolo 1120, comma 1, Codice Civile», ma si deve ricordare in proposito
che nel Codice Civile non si parla mai di innovazioni necessarie, ma solo di «innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» (che, in generale,
sono permesse, ma richiedono la speciale maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma 5, Codice
Civile, per effetto dell'articolo 1120, comma 1, Codice Civile), di «innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» (che sono vietate
in tutti i casi in cui rechino pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato oppure ne
alterino il decoro architettonico oppure rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o
al godimento anche di un solo condomino, ai sensi dell'articolo 1120, comma 1, Codice Civile) e di
«innovazioni gravose o voluttuarie» (che possono essere suscettibili di utilizzazione separata o
meno ai sensi dell'articolo 1121 Codice Civile).
Dalla Legge n.66 del 20 Marzo 2001 ne conseguono principalmente 2 effetti:
1. le installazioni sono espressamente assoggettate al regime di cui specificato nel Codice
Civile, articolo 1120, comma 1; pertanto i condomini dissenzienti non potranno mai essere
esonerati dalla spesa
2. la relativa delibera viene adottata con la maggioranza "semplificata" di un terzo dei
condomini e almeno un terzo delle quote millesimali
3. l'installazione di un'antenna parabolica individuale è vietata dal momento che il condomino
interessato può utilizzare l'antenna centralizzata, a meno che, a causa delle caratteristiche
costruttive dell'antenna centralizzata, quest'ultima non sia inidonea a ricevere alcune
trasmissioni che possono invece essere ricevute da un altro impianto
4. non sussiste l'obbligo di rimozione della propria antenna individuazione e collegamento del
proprio impianto a quello dell'antenna centralizzata
Recentemente (11 Novembre 2005) è stato emanato il Decreto Ministeriale del Ministero delle
Comunicazioni che fissa alcuni criteri per evitare la proliferazione delle antenne paraboliche sugli
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edifici condominiali anche ai fini di tutela dell’estetica degli edifici e dell’armonia architettonica in
generale delle nostre città e paesi. A tal proposito limiti vi sono quindi negli immobili storici e di
particolare pregio architettonico: la Legge n.249 del 31 Luglio 1997 conferisce ai Comuni il potere
di emanare un regolamento sull’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti
paesaggistici. Quindi il diritto privato al decoro architettonico del proprio edificio può essere
superato dal diritto costituzionale alla ricezione delle trasmissioni; il diritto pubblico alla
salvaguardia del patrimonio storico-artistico può invece porre dei limiti al diritto alla installazione
delle antenne.
Il Decreto Ministeriale evidenzia che:
●
“gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni
emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad
antenne individuali” prevedendo anche “la realizzazione di un impianto che consenta i
servizi interattivi”
●
a tale scopo gli impianti centralizzati non possono discriminare tra le stazioni emittenti i cui
programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari né possono determinare
condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
●
la qualità di ricezione del segnale deve essere analoga per ogni emittente senza
discriminazioni di sorta per cui l’impianto centralizzato deve essere dotato di apparati e
componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel decreto
●
l’installazione di ogni impianto centralizzato deve essere preceduta dalla individuazione di
almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari
prescelti; l’impianto centralizzato deve permetterne l’integrale distribuzione a tutti i
condomini
●
l’impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dell’assemblea condominiale, deve
consentire la distribuzione, oltre che dei segnali terrestri e satellitari sopra individuati, dei
seguenti:
a) segnali terrestri secondari (quelli di radiodiffusione terrestri)
b) segnali necessari per i servizi interattivi.
Il Decreto Ministeriale dispone anche che ogni nuovo impianto debba essere corredato dalla
documentazione tecnica attestante la conformità a quanto in esso prescritto. Quanto ai tempi si
stabilisce che le nuove norme si applichino a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione
mentre per quelli già installati l’adeguamento alle nuove disposizioni deve avvenire in occasione
del primo intervento di manutenzione straordinaria.
Per concludere si può dire che in un condominio:
Installazione
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●
l’installazione di antenna centralizzata può essere deliberata in assemblea a maggioranza
semplice (almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi,
come indicata dal Codice Civile, articolo 1136, comma 5) e che a tale delibera anche le
minoranze sono tenute ad attenersi: infatti la legge definisce l’installazione di antenne
centralizzate “innovazione necessaria” (come sancito dal Codice Civile, articolo 1120,
comma 1) alla cui spesa, se deliberata con le maggioranze di legge, devono partecipare tutti,
anche coloro che dispongono di propria antenna individuale, come anche soggetti contrari
presenti alla votazione,
●
ogni condomino può indicare le emittenti che desidera ricevere (naturalmente gli eventuali
abbonamenti sono a suo carico) in quanto esistono oggi degli impianti che consentono di
ricevere tutte le emittenti “in chiaro” (cioè non a pagamento) oltre a riservare canali per
quelle a pagamento,
●
in riferimento al punto precedente, se però l’impianto centralizzato non consente la ricezione
di una particolare emittente o satellite o servizio, il condomino è libero di installare a sue
spese un’antenna individuale senza che altri possano impedirlo, tranne per i limiti imposti
dai Comuni nei centri storici o che sia violato il decoro architettonico del palazzo,
●
anche nel caso di realizzazione dell'impianto di ricezione televisiva tramite antenne
paraboliche centralizzate, il condomino che ha già un proprio impianto individuale, sia esso
locato sulla propria proprietà oppure su parte comune, non è obbligato alla rimozione della
antenna medesima in quanto costituirebbe una penalizzazione economica nei suoi confronti
dovuto al sostenimento dei costi per la realizzazione dell'impianto,
●
è da ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un appartamento condominiale di una
antenna televisiva parabolica non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo
essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non
importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale
maggior uso,
●
gli stessi principi sono applicabili all'installazione di antenne ricetrasmittenti per
radioamatori, salvo il rispetto dei regolamenti in materia di emittenza radiotelevisiva.
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Manutenzione
Il difetto di manutenzione dell’antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica
dell’antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all’informazione
televisiva per cui è legittima la richiesta di tutela in via d’urgenza ex articolo 700 Codice Procedura
Civile, da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione predetta dal conduttore.
La ristrutturazione dell’antenna centralizzata televisiva già esistente, comportante lo
smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi da
ricevere, non costituisce innovazione.
Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione
di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione
di cavi di collegamento ad una antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio
della libertà di domicilio, non è consentito dagli articoli 397 e 232 comma 4, del D.P.R. n.156 del 29
Marzo 1973, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano
possibili in altro modo, ancorché più costoso.
Il D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973 ha stabilito che i fili o cavi senza appoggio possono passare,
anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia
dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Ne consegue che il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di
sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
Le antenne (i cavi, ed ogni altra installazione) però devono essere installati con modalità tali da non
impedire il libero uso della proprietà, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Deve ritenersi nulla - e quindi impugnabile - ogni disposizione (contenuta in contratti, regolamenti
condominiali, regolamenti comunali) in contrasto con queste norme. Il proprietario esclusivo (o il
condominio) devono tollerare l'accesso dei tecnici per lo svolgimento delle operazioni di
installazione o riparazione dell'impianto.
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Inquinamento elettromagnetico
Con il termine elettrosmog si definisce il presunto inquinamento elettromagnetico da radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti, quali quelle prodotte da emittenti radiofoniche, cavi elettrici
percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti della rete di distribuzione), reti
per telefonia cellulare, e dagli stessi telefoni cellulari.
Per definizione i campi elettrici sono quelli prodotti dalle cariche elettriche e influenzano gli altri
corpi carichi elettricamente, in essi immersi. Poiché la carica elettrica di un corpo può essere di
segno positivo o negativo, i campi elettrici attraggono altre cariche di segno opposto e respingono
quelle di segno uguale. L'intensità di questo effetto viene contraddistinto da un parametro detto
tensione, che viene misurata in volt. Conseguentemente l'intensità di un campo elettrico viene
misurata in volt/metro (V/m).
I campi magnetici sono generati da cariche elettriche in movimento, cioè dalla corrente. Quando
una corrente (misurata in ampere) percorre un conduttore, genera un campo magnetico, che è
proporzionale all'intensità della corrente stessa. L'intensità di un campo magnetico viene espressa in
ampere/metro ma più spesso viene caratterizzata da una grandezza corrispondente che si misura in
Tesla e nei suoi sottomultipli come il mT (microtesla) o il nT (nanotesla) Il fattore di conversione
tra le due grandezze è 1mT = 0,796 A/m.
Pertanto con la definizione di emissione di radiazioni elettromagnetiche c'è da fare una distinzione
tra antenne per la sola ricezione (quindi non inquinanti) e quelle adibite sia per la ricezione che
trasmissione dei segnali radio (che potrebbero essere fonte di inquinamento).
Nei casi analizzati le antenne NON inquinanti sono:
●
antenne terrestri per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi
●
antenne satellitari (parabole) per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi
Invece le antenne POTENZIALMENTE inquinanti (ovvero di cui è NECESSARIO dare
dimostrazione del fatto) sono:
●
antenne per la telefonia mobile
●
antenne per radioamatori
●
antenne per CB
●
antenne per LPD / PMR466 (assimilabili ad una unica casistica data la potenza irradia
estremamente bassa)
Il Decreto Ministeriale n.381 del 1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti
di radiofrequenza compatibili con la salute umana” fissando i valori limite di esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz
Inquinamento elettromagnetico
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e 300 GHz.
La nuova Legge quadro n.36 del 22 Febbraio 2001 “protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici” con lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli
effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione,
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare
misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo
174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea,
c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e
le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
La Legge Regionale n.11 del 2001 per la Regione Lombardia stabilisce le "Norme sulla protezione
ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
Tale Legge definisce:
1. L'ambito di applicazione riguarda gli impianti ed apparecchiature impiegati come sistemi
fissi che producano campi elettromagnetici di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz
(in cui sono comprese tutte la bande radioamatoriali) e che abbiano una potenza al
connettore d'antenna superiore a 5 W. Risultano perciò esclusi gli apparati montati su veicoli
e quelli palmari; se sono usati come stazioni fisse ed hanno una potenza superiore ai 5 W
sono soggetti comunque a questa legge. In ogni caso gli impianti ed apparecchiature devono
essere impiegati nei limiti previsti dalla normativa statale vigente per la salvaguardia della
salute della popolazione.
2. Se esistono aree, intorno agli impianti o apparecchiature, che possono essere accessibili alla
popolazione e dove si possono superare i limiti di esposizione previsti dalla normativa
statale, esse devono essere interdette all'accesso e indicate adeguatamente con la prevista
segnaletica. Le valutazioni di ordine tecnico relative agli impianti radioamatoriali in
concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.
3. Almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'impianto, il radioamatore titolare ha l'obbligo di
comunicare al Sindaco del comune dove è posto l'impianto e all'ARPA (Agenzia Regionale
di Protezione dell'Ambiente) l'esercizio dell'impianto radioamatoriale in concessione. Le
informazioni fornite sono raccolte nel catasto regionale degli impianti fissi di
telecomunicazione gestito dall'ARPA.
4. Entro 10 giorni dalla variazione di titolarità dell'impianto, della sua chiusura oppure della
sua messa fuori esercizio, queste informazioni devono essere comunicate al Sindaco e
all'ARPA.
Inquinamento elettromagnetico
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Diritto d'Antenna
5. Le mancate comunicazioni comportano una multa.
Antenne per Radioamatori
I radioamatori italiani dopo aver superato un esame ministeriale ottengono l'autorizzazione a
trasmettere su varie frequenze con una determinata potenza massima. Le frequenze assegnate vanno
dalle onde corte (1.8 MHz) alle microonde (24 Ghz e oltre) anche se il grosso del traffico avviene
tra 3.5 e 440 MHz.
La potenza massima di alimentazione allo stadio finale del trasmettitore può essere di 300 W che
mediamente corrisponde ad una potenza disponibile all'antenna di 100 - 150 W. Per quanto riguarda
i ricetrasmettitori portatili, operano su frequenze di 144 e 430 MHz con potenze tra 0.5 e 5 W. Per
questi ultimi, che possono essere confrontabili ai telefoni cellulari anche se le frequenze più basse di
utilizzo riducono drasticamente gli effetti di assorbimento, possiamo parlare di effetti di
riscaldamento limitati ad una zona di pochi centimetri nell'intorno dell'antenna che quindi hanno
effetto solo sull'operatore stesso.
Per le installazioni fisse, le antenne operano sostanzialmente sulle frequenze corrispondenti alle
onde corte, dove l'assorbimento dell'energia a radiofrequenza da parte dei tessuti è trascurabile
(ricordiamo che l'assorbimento è proporzionale alla frequenza e diventa significativo per frequenze
superiori al GHz, quindi 100 volte più alte di quelle usate dai radioamatori in onde corte). Inoltre è
stato verificato che il campo elettromagnetico varia in proporzione inversa al quadrato della
distanza dell'antenna. Per esempio, un trasmettitore che generi in antenna la potenza di 100 W
produce un campo di circa 0,025 W/m2 a 20 metri e quindi all'interno di un locale sottostante
l'antenna, tenuto conto degli assorbimenti nei muri, a stento raggiungeremmo la densità di potenza
di 0,001 W/m2. Questo valore è 2000 volte inferiore a quello prescritto come limite dal Decreto
Interministeriale del 2 Gennaio 1999, previsto per una esposizione continua di 4 ore al giorno.
Pertanto si conclude che il Servizio di Radioamatore non può essere fonte di inquinamento
elettromagnetico.
Antenne per Citizen Band (CB)
Dato che per legge la potenza massima erogabile dagli apparati ricetrasmittenti è pari a 4W e la
Legge Regionale impone come soglia di pericolo 5W o superiori, il Servizio CB, ai fini giuridici,
non costituisce fonte di inquinamento elettromagnetico.
Antenne per LPD / PMR466
Dato che per legge la potenza massima erogabile dagli apparati ricetrasmittenti è pari a 10mW per
la categoria LPD e 500mW per la categoria PMR466 e la Legge Regionale impone come soglia di
pericolo 5W o superiori, il Servizio LPD e PMR466, ai fini giuridici, non costituiscono fonte di
inquinamento elettromagnetico.
Inquinamento elettromagnetico
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Diritto d'Antenna
Decoro architettonico
Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'articolo 1120 del Codice
Civile, deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che
costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso
nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio
di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini
o meno alterazione del decoro architettonico è demandata al Giudice del merito, il cui
apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato.
Con riguardo al profilo del pregiudizio arrecabile al decoro architettonico dello stabile, secondo la
giurisprudenza devono essere considerate le condizioni in cui l'edificio si trovava nello stato
precedente all'installazione, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta
pregiudizievole per il predetto decoro se apportata ad un edificio la cui estetica risultava già di per
sé menomata. Talvolta si è puntualizzato che l'alterazione architettonica deve risultare percepibile
sul complessivo aspetto dello stabile, e non su singole parti o elementi dello stesso.
Poiché il giudizio sul decoro architettonico è destinato ad essere inevitabilmente soggettivo e
relativo, in caso di controversia il Giudice è costretto a stabilire un ragionevole bilanciamento tra gli
interessi contrapposti, determinando di volta in volta quale sia il diritto (all'informazione o alla
tutela estetica dell'edifico) che deve prevalere.
Occorre però rilevare che il diritto all'informazione (anche per i già veduti risvolti costituzionali)
appare maggiormente tutelabile rispetto al diritto di conservare l'originario aspetto architettonico
dell'edifico che - sostanzialmente - rappresenta un mero interesse patrimoniale. In tal caso gli altri
condomini potranno solamente pretendere il rifacimento dei lavori a regola d'arte, o lo spostamento
dell'antenna in un luogo ove arrechi minore disturbo.
Sebbene il decoro architettonico risulti maggiormente tutelato dall'installazione di un impianto
centralizzato, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che qualora sia stata già installata
un'antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l'assemblea non può
comunque vietare al singolo condomino l'installazione di un'antenna autonoma (a meno che
l'installazione autonoma arrechi un pregiudizio alle parti comuni dell'edificio oppure venga preclusa
la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini).
Parimenti, come non può essere vietata l'installazione di antenne autonome, non può nemmeno
essere imposto a coloro che già possiedono un'antenna autonoma di eliminarla per utilizzare la
nuova antenna centralizzata installata dal condominio.
Ogni delibera condominiale contraria a tali principi può essere impugnata.
La Cassazione è compatta nel sostenere che il diritto di antenna ha la precedenza su quello del
decoro dell'edificio. Con una eccezione: un'ingombrante parabolica su un edificio vincolato dal
Decoro architettonico
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Diritto d'Antenna
centro storico, può comportare il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali.
Qualora il regolamento condominiale vieti l'antenna singola, per imporre la centralizzata, vi è una
risposta chiarificatrice della Cassazione: le relative prescrizioni, anche se accettate da tutti i
condomini con un patto contrattuale, non sono valide.
Definizione di decoro
Con "decoro architettonico" è stato intenso dai giudici "l'estetica data dall'insieme delle linee e delle
strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché
all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che
si tratti di edificio di particolare pregio artistico". In questo senso qualsiasi palazzo ha un suo decoro
- anche una brutta torre in edilizia economica popolare innalzata nel periodo della ricostruzione
bellica. Un caso immediatamente intuitivo di lesione del decoro sarebbe, per esempio, l'apertura di
una nuova finestra fuori squadra con quelle esistenti, o la costruzione di un balcone che spunta
inopinatamente da una facciata liscia, fosse anche opera di un estroso architetto di grido.
Non è quindi il tipo di opera che conta, ma come essa si inserisce nel contesto estetico dell'edificio.
Per esempio un lucernario sul tetto, soprattutto se tale apertura è eseguita con materiali e colori che
si "sposano" con le tegole esistenti, è raramente valutata come lesione. Tuttavia può ben darsi che la
lesione esista, per esempio, se il lucernario è praticato sulla copertura di tegole in cotto di un
palazzo secentesco (anche non vincolato), e il tetto è ben visibile dal viale d'onore che conduce
all'edificio.
Le controversie sul decoro non sono da considerare relative "alle modalità d'uso o alla misura dei
servizi condominiali". Perciò la competenza a decidere non è per forza del Giudice di Pace. Lo è
solo se il valore stimato della causa è inferiore a 2.582,28 €, altrimenti va al Giudice Unico.
(Cassazione, n. 10519/1993).
La valutazione è rimessa alla corte di merito, mentre la Cassazione non ha la possibilità di mettere
in dubbio la sentenza, se adeguatamente motivata. È evidente, quindi, che la valutazione del giudice
riguarda apprezzamenti estetici e di valore, ed è quindi "discrezionale": in situazioni simili due
magistrati diversi possono decidere in modo esattamente opposto.
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Diritto d'Antenna
Tipologie di Servizi
Un impianto di ricezione/trasmissione tramite antenne è diversificato in base alla tipologia di
servizio che tale impianto offre. Pertanto è conveniente darne una opportuna suddivisione.
Radio e Televisione Terrestre (analogico)
La maggior parte delle leggi in materia di diritto d'antenna sono state emanate per la disciplina del
servizio di ricezione dei programmi radiofonici e televisivi terrestri. Con la successiva evoluzione
tecnologica e quindi la diversificazione delle tipologie d'impianto (digitale, satellitare, via cavo,
Internet, ecc.), sono state introdotte ulteriori leggi e normative “ad hoc” per disciplinare situazioni
specifiche (relative alla tipologia d'impianto).
Radio e Televisione Terrestre (digitale)
La Televisione Digitale Terrestre (DTT) o Digital Video Broadcasting (DVB-T) è un nuovo sistema
di trasmissione del segnale TV in digitale, la quale permette:
●
utilizzo più efficiente della frequenza di trasmissione (con la disponibilità di 4 - 5 canali
televisivi nello spazio di una singola frequenza),
●
un risparmio energetico (con una riduzione del 90% della potenza da utilizzare per ogni
canale) e quindi una riduzione dell'elettrosmog,
●
la ricezione dei programmi con la normale antenna terrestre in abbinamento con un "set top
box" (Decoder) da collegarsi tra l'antenna (anche centralizzata) e il proprio televisore,
●
una qualità sensibilmente migliore rispetto al sistema analogico (video in alta definizione
HDTV, audio con (possibilità del) Dolby Surround AC3, futura possibilità della TV
Tridimensionale 3DHDTV),
●
l'interattività e la multimedialità (MHP).
Il Condominio per ricevere correttamente il segnale DTT deve aggiungere dei multiplex (moduli
digitali terrestri) al centralino preesistente (chiaramente un centralino datato ed obsoleto necessità di
una sostituzione completa); deve inoltre avere un gruppo antenne in buono stato ed anche con
elementi orientati verso i trasmettitori digitali. Gli impianti di recente fattura sono già predisposti
per tale innovazione e quindi non necessitano di ulteriori interventi.
Le installazioni, modifiche o riparazioni di impianti adibiti alla ricezione di programmi radiofonici e
televisivi devono essere eseguite in conformità a specifiche tecniche, di funzionalità e sicurezza. La
Legge n.46 del 1990 disciplina tali argomenti come anche la normative CEI EN 50093 parte 1-10,
CEI 100-7.
La sostituzione dell'antenna o la modifica all'impianto deve essere deliberata dall'assemblea,
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
trattandosi d'intervento di tipo straordinario (Codice Civile, articolo 1135, comma 4). Se, si tratta
di sostituire la vecchia antenna con altra idonea a captare il segnale digitale terrestre, viene a
configurarsi un'innovazione diretta al miglioramento della cosa comune (Codice Civile, articolo
1108, comma 1, e articolo 1136, comma 5), la relativa delibera può essere adottata con il voto
favorevole della metà più uno dei condomini, in rappresentanza di almeno 667/1.000 di proprietà.
Se invece si tratta di semplice riparazione o modifica all'impianto la relativa spesa può essere
disposta dall'amministratore ai sensi dell'articolo 1130 del Codice Civile.
Il comma 5 della Legge n.66 del 2001 afferma che: “(omissis)….le trasmissioni televisive dei
programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente
in tecnica digitale entro l’anno 2006”. Da qui si evince che, dato il riferimento della legge al
concetto di trasmissioni in tecnica digitale, non specificando se satellitari o terrestri, quanto
affermato per l’impianto satellitare vale anche per l’impianto digitale terrestre. L'impianto digitale
terrestre quindi è riconosciuto anch’esso come “innovazione necessaria” dal legislatore, perciò una
spesa utile e non voluttuaria, sia per assolvere al diritto all'informazione del singolo, sia perché la
legge pone un termine per lo spegnimento del sistema analogico.
Tale legge è stata successivamente aggiornata nei termini della data di “switch off” (spegnimento)
degli impianti di televisione analogica: il passaggio definitivo alla televisione digitale è stato
spostato dal 31 Dicembre 2006 al 31 Dicembre del 2011 (Parlamento Europeo, Strasburgo, 16
Novembre 2005).
Televisione via Satellite
Le antenne paraboliche costituiscono una particolare categoria di antenne televisive e sono
caratterizzate dal fatto che consentono di ricevere le trasmissioni diffuse dai satelliti. Anche le
antenne paraboliche, che hanno trovato diffusione nell'ultimo decennio, sono state oggetto di
interventi legislativi.
Dapprima l'articolo 3, comma 13, della Legge n.349 del 31 Luglio 1997 (sull'istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), per incentivare negli edifici l'installazione di antenne centralizzate, ha previsto che,
a partire dalla data del 1° Gennaio 1998, gli immobili composti da più unità abitative, per la
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, si avvalgono di norma di antenne collettive e
che possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni
ricevute mediante antenne collettive. La disposizione si applica a tutti gli immobili di nuova
costruzione e a quelli soggetti a ristrutturazione generale.
Ai Comuni, inoltre, è stato attribuito il compito di emanare un regolamento sull'installazione degli
apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire
la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Successivamente l'articolo 1, comma 1 della Legge n.449
del 27 Dicembre 1997 (collegato alla Finanziaria 1998), ha previsto a favore di ciascun contribuente
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
il diritto di detrarre dall'IRPEF una percentuale (che negli anni è variata dal 41% al 36%) delle
spese relative alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici. A tal proposito la
circolare del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici 57/E del 24 Febbraio 1998
ha chiarito che per spese finalizzate alla cablatura degli edifici si intendono quelle previste dalla
Legge n.294 del 1997, per realizzare, nelle nuove costruzioni costruzioni oppure in edifici soggetti a
integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole
unità abitative. Da ultimo, si deve segnalare il decreto del Ministero delle telecomunicazioni 11
Novembre 2005 (Gazzetta Ufficiale n.271 del 21 Novembre 2005) che contiene le «regole tecniche
relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione».
Il Decreto Ministeriale riguarda tutti gli impianti condominiali centralizzati d'antenna e, a proposito
di quelli satellitari, all'articolo 4, commi 1 e 2, sui «divieti di discriminazione» prevede che gli
impianti centralizzati non devono determinare condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i
cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari e aggiunge, inoltre, che
l'impianto centralizzato non deve determinare condizioni discriminatorie nella distribuzione dei
segnali alle diverse utenze; e il successivo articolo 7, sulla «individuazione dei segnali», stabilisce
che l'installazione di ogni impianto centralizzato deve essere preceduta dall'individuazione di
almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.
●
Dal punto di vista processuale il diritto all'installazione di un'antenna parabolica sul lastrico
solare dell'edificio costituisce una facoltà compresa nel diritto alla libera manifestazione del
pensiero e, quindi, è soggetto alla tutela prevista dall'articolo 700 Codice Procedura Civile
(Pret. Manfredonia, 4 Maggio 1989).
●
L'installazione e l'uso delle antenne paraboliche atte alla ricezione dei programmi via
satellite non necessitano della speciale concessione prevista dal combinato disposto degli
articoli 322 e 213, D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, in considerazione della sostanziale
equiparazione, per quanto riguarda gli effetti giuridici, dell'antenna parabolica con la
comune antenna televisiva, per la quale il canone di abbonamento alla radiodiffusione tiene
luogo della concessione (Pret. Roma, 7 Ottobre 1987).
Telefonia Mobile
In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di
documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni
morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve
cautelarmene essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro
interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale
vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione
dell’impianto (fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul
terrazzo di uno stabile condominiale).
L’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
condominiale non costituisce violazione dell’articolo 1122 Codice Civile, in quanto:
a) non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei
condomini,
b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti all’autorità competente un progetto che
attesti come l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio.
Radioamatori
Per quanto concerne il Servizio d’amatore, negli Atti finali della Conferenza Amministrativa
Mondiale delle Radiocomunicazioni (CAMR '93) sono definiti i principi giuridici di base del
Servizio e le normative che regolano i rapporti internazionali tra i radioamatori dei diversi paesi.
●
Servizio d’amatore: servizio di radiocomunicazione avente per oggetto l’istruzione
individuale, l’intercomunicazione e gli studi tecnici, effettuato da persone debitamente
autorizzate, che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente
personale e senza interesse pecuniario.
●
Servizio d’Amatore via Satellite: servizio di radiocomunicazione che utilizza stazioni
spaziali sistemate su satelliti della Terra per gli stessi fini del Servizio d’Amatore.
Dal Decreto Legislativo n.259 del 1 Agosto 2003, articolo 134, l'attività di Radioamatore viene così
definita: “L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio
chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da
persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica”.
Si nota subito che ci troviamo, non di fronte ad una categoria di persone che "gioca" con la radio,
ma di fronte ad un Servizio che, per la sua peculiarità, riveste carattere di pubblica utilità, non solo
dal punto di vista della auto-cultura nel settore radioelettrico, ma per l'estrema utilità che esso
riveste in caso di calamità naturali, quale mezzo alternativo alle radiocomunicazioni pubbliche e
private. È il caso di notare come il servizio di radioamatore sia autorizzato alla messa in orbita di
satelliti per il loro esclusivo uso. Data la natura del Servizio, gli apparati in uso ai radioamatori non
hanno necessità di alcuna formale omologazione del Ministero delle Comunicazioni e pertanto i
radioamatori possono detenere qualsiasi tipologia di apparato ricetrasmittente, purché lo utilizzino
solo sulle rispettive frequenze e con la potenza massima prevista dalla propria autorizzazione.
Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario
o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa,
installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui
ciò non si traduca in un’apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di
procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge n.554 del 6 Maggio
1940 e del D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, dettata a proposito delle antenne per la ricezione
radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega
ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel
diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui,
contemplato dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno
riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore (Cassazione Civile, sezione II,
16 Dicembre 1983, n.7418). Nella sentenza citata in massima la giurisprudenza supera la
legislazione ordinaria, come riferimento normativo e conferma invece che il diritto all'installazione
dell'antenna discende dal "diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e
ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'articolo 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari
dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da
radioamatore."
Il titolare del diritto di installazione di un’antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a
determinate modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere
manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto,
nonché risultare da espressioni incontrovertibili rivelatrici di un intento chiaro in tal senso (Trib.
civ. Milano, 15 Dicembre 1997).
L’impedimento all’esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo/tetto
condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini e dell’amministratore)
non legittima l’azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma
personale, spettando a chiunque abiti nel condominio (Pretura Civile, Roma, ordinanza 13 Luglio
1987)
Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né
l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di
singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non
vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto
di ciascun condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso
(Cassazione Civile, sezione. II, 3 Agosto 1990, n.7825).
Ai sensi della Legge n.561 del 28 Dicembre 1993, articolo 1, lettera g) “l’esercizio senza
autorizzazione di impianto radioelettrico ricetrasmittente”, previsto dall’art. 195 D.P.R. n.156 del 29
Marzo 1973, non costituisce più reato ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione
amministrativa (Cassazione Penale, Sezione III, 5 Aprile 1994, n.3969)
Dal Decreto Ministeriale del 11 novembre 2005, articolo 209, comma 5 si legge: "nel caso di
antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del
proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordi fra le
parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria". Ma le antenne destinate a servizi di comunicazione
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
elettronica ad uso privato nulla hanno a che spartire con le antenne adibite al Servizio Radioamatori
(Cassazione, 16 Dicembre 1983, n.7418).
L'installazione di una antenna per radioamatore costituisce un'opera che non importa attività di
trasformazione del territorio ed è priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere
edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche
costituenti l'impianto.
Infine anche se il Decreto Ministeriale n.381 del 1998 prevede che qualsiasi impianto radioelettrico
debba rispettare i limiti di emissioni elettromagnetiche (6 Volt/metro nelle aree residenziali) quasi
nessuna regione italiana ha imposto delle rigide procedure per l'installazione delle antenne destinate
al Servizio di Radioamatore per i seguenti motivi:
●
le emissioni sono particolarmente sporadiche e irradiano per brevi periodi di tempo,
●
la potenza dei segnali emessi dalle antenne radioamatoriali quasi mai supera 1 Volt/metro
(rilevamenti di varie agenzie ARPA e del CNR),
●
per il particolare servizio svolto dai radioamatori le antenne possono essere continuamente e
liberamente modificate nel numero e/o nella tipologia,
●
i radioamatori possono auto-costruirsi i propri apparati e antenne.
Per quanto concerne l'autorizzazione, tecnicamente non è obbligatorio avere i documenti originali
(patente di operatore ed autorizzazione generale) quando si utilizza il proprio apparato mobile o
portatile. Sulla base del D.P.R. n.445 del 2000, è possibile avere delle fotocopie autenticate
attraverso notai, cancellieri, segretari comunali o altri funzionari incaricati dal Sindaco del proprio
Comune. Tuttavia, in caso di controllo da parte delle Autorità preposte, può essere richiesta la
successiva visione del documento originale (entro 24 ore) presso l'ufficio che ha disposto il
controllo.
Articoli, decreti, leggi e normative che disciplinano l'attività di Radioamatore e il diritto d'antenna:
●
Regio Decreto 3 Agosto 1928,n.2295 artt. 78, 79, part. 3,
●
Regio Decreto n.645 del 29 Febbraio 1936, art.179,
●
Legge n.554 del 6 Maggio 1940, artt. 1,2,3,11,
●
Regio Decreto n.1555 del 11 Dicembre 1941,
●
Decreto Leg. Luogotenenziale n.382 5 Maggio del 1946 art. 1 e 2 ultimo comma,
●
Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298,
edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948,
●
Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, Radiocorriere n.11-14 del 20
Marzo 1954,
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
●
Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n.1005,
●
Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 del 8 Luglio 1971,
●
D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973 art. 231-232-233 e 315-397 (ed altri articoli dello stesso
Codice P.T.), G.U. 3/5/1973 n.113,
●
Corte Cassazione sentenza n. 3728 del 22-10-76,
●
Decreto Ministeriale n.381 del 1998: “ limiti di emissioni elettromagnetiche per gli impianti
radioelettrici”,
●
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 214 del 15-9-2003 DECRETO LEGISLATIVO 1
Agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Suppl. Ordinario n. 150),
●
Decreto Legislativo n.259 del 1 Agosto 2003, articolo 134: “definizione di Radioamatore”,
●
Decreto Ministeriale del 11 Novembre 2005, articolo 209,
●
Costituzione della Repubblica Italiana del 27 Dicembre 1947, art. 21,
●
Codice Civile, art. 1102
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
Lettera del Ministero delle Comunicazioni per l'autorizzazione all'installazione di antenne.
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
Citizen Band (CB)
Il servizio Citizen Band (CB) è un servizio differente da quello di Radioamatore. Le differenze a
livello giuridico sono:
●
la mancanza, per il candidato, di sottoporsi ad un esame tecnico che ne attesti le competenze
in materia; pertanto l'operatore CB è un mero utilizzatore, potenzialmente “ignorante” sul
sistema e sulle attrezzature che usa per le radiotrasmissioni,
●
l'identificazione dell'operatore CB avviene tramite un nominativo di pura fantasia scelto e
comunicato dall'operatore stesso al Ministero delle Comunicazioni nell'atto di richiesta della
concessione CB,
●
le potenze del segnale emesso sono vincolate a 4W massimi e, data la natura di puro
sfruttamento del servizio e quindi di nessuna sperimentazione, vige l'obbligo, da parte
dell'operatore, di utilizzare esclusivamente apparecchiature (e quindi anche antenne) che
rispettino i requisiti di conformità dettate dal Ministero,
●
la banda operativa è unica e nello spettro dei 27 MHz.
Il Decreto Legislativo n.259 del 01 Agosto 2003, articoli 105 e 145, gli Allegati 8/i, 36 e 42 del
Codice delle Comunicazioni, disciplinano l'attività CB. Inoltre, dove non sono in contrasto con i
Decreti sopra esposti, sono valevoli le normative applicabili al Diritto d'Antenna in generale.
LPD (Low Power Device)
Il Servizio LPD, acronimo di Low Power Device (dispositivo a bassa potenza), opera nelle bande
433-434 MHz e non richiede alcuna formalità burocratica da espletare o concessione annuale da
pagare. La banda LPD assegnata risulta in condivisione con quella del Sevizio Radioamatore.
Questa condivisione permette di fatto lo sfruttamento della banda radioamatoriale con funzione
secondaria, ovvero i Radioamatori hanno la priorità nell'uso della frequenza; nello specifico la
regolamentazione in materia LPD dichiara che:
●
●
●
gli apparati devono essere omologati secondo la normativa riguardante il servizi LPD
la potenza massima è di 10 mW con antenna fissa e non sostituibile
il funzionamento ammesso è per la sola fonia con modulazione in FM
La loro portata, nonostante la debole potenza, si estende da 200 metri in aree cittadine con molte
interferenze, fino a 2 km in spazi aperti, strade urbane, suburbane, strade e autostrade in genere.
In Italia, un utente LPD non può contattare un utente Radioamatore e viceversa in quanto la
normativa vigente asserisce "le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di
radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate"; anche dal punto di vista degli apparati le
conversazioni in LPD possono essere effettuare soltanto con apparati omologati per tale Servizio (e
quelli dedicati ai Radioamatori sono omologati per un Servizio differente).
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
Dal 1° Gennaio 2002 tutti gli apparati LPD sono di libero utilizzo secondo il D.P.R. n.447 del 5
Ottobre 2001, articolo 6, paragrafo 1, lettera Q, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.282/L della
Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 Dicembre 2001. Tale libero utilizzo esenta sia dal pagamento della
prevista tassa, sia dal presentare la denuncia di inizio attività.
In campo nautico questi apparati possono essere impiegate anche per comunicazioni di emergenza
fra piccole imbarcazioni e stazioni fisse collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per
effettuare collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave.
PMR446 (Private Mobile Radio)
Il servizio PMR446, acronimo di Private Mobile Radio operante a 446MHz, nasce su richiesta del
CEPT (organo europeo per le amministrazioni delle poste e telecomunicazioni europee) che ha
imposto agli stati membri dell'Europa (e quindi anche all'Italia) una normativa che si riassume in:
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riservare le frequenze da 446.0 a 446.1 MHz al Servizio PMR446
esentare le apparecchiature PMR 446 da licenze individuali
permettere la libera circolazione ed uso delle apparecchiature PMR 446 omologate secondo
lo standard europeo ETS 300 296 (500 mW ERP di potenza RF, avere un'antenna fissa e non
sostituibile, funzionare solamente in fonia con modulazione FM)
In Italia il servizio PMR446 è disciplinate secondo il D.P.R. n.447 del 5 Ottobre 2001, articolo 5,
comma 2.4 e 2.9 con procedure descritte nell'articolo 8, allegato B, comma 1, lettera B, n° 1
(pubblicato sul Supplemento Ordinario n.282/L della Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 Dicembre
2001) e dal Decreto Legislativo del 15 Novembre 2003 in materia di "Codice delle Comunicazioni
elettroniche".
Inoltre, con Decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 8 Luglio 2002, viene ufficializzata
l'assegnazione di frequenza agli apparati PMR-446, che possono quindi essere ufficialmente
utilizzati previo richiesta al Ministero tramite domanda di inizio attività e pagando successivamente
l'opportuna tassa di concessione. Detto piano è pubblicato sul Supplemento Ordinario n.146 della
Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 Luglio 2002.
Ponte radio
In materia di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195, secondo comma, D.P.R. n.156 del 1973, che
si riferisce soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un impianto, non è
configurabile in relazione all’installazione di un semplice "ponte radio", che non può certamente
considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice "collegamento di
telecomunicazione" per migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza.
Tipologie di Servizi
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Diritto d'Antenna
Codici, Decreti, Leggi e Normative
Costituzione
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Carta Costituzionale, articolo 21, comma 1: "Tutti hanno il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".
Leggi & Decreti
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Legge n.66 del 20 Marzo 2001, articolo 2 bis comma 13: Al fine di favorire lo sviluppo e
la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione
di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 primo comma del
codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136 terzo
comma dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
titolo per il riconoscimento dei benefici fiscali.
●
D.P.R. n.29 del Marzo 1973, articolo 232 (Limitazioni legali): Negli impianti di
telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio
possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà
pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture
praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di
antenne, di sostegni, nonché‚ al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto
nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini
o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa
da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto
a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il
servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e
manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al
proprietario non è dovuta alcuna indennità.
●
Legge n.249 del 31 Luglio 1997, articolo 3: “istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.
●
Legge n.46 del 5 Marzo 1990, articolo 1, comma 1, lettera b): “Norme per la sicurezza
degli impianti”.
●
D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973, articoli 231, 232, 314-334, 397: “T.U. delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”.
●
R.D. n.1226 del 10 Luglio 1924, articolo 78: “norme tecniche relative agli impianti
radioriceventi”.
●
Legge n.554 del 6 Maggio 1940, articoli 1, 2, 3, 5, 11 (disciplina degli aerei esterni per
audizioni radiofoniche):
Codici, Decreti, Leggi e Normative
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Diritto d'Antenna
1. I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla
installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di
apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi,
salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3.
2. (1) Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in
conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 Agosto 1924, n.2295. (2)
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua
destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
3. (1) Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o
innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo,
né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso. (2) Egli dovrà in tal
caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a
propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.
5. (1) Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per la rinunzia alle
radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel
contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra,
alle conseguenti riparazioni della proprietà. (2) La rimozione anzidetta non sarà
necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.
11. (1) Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e
del primo comma dell'articolo 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con
provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni. (2) All'autorità
giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del
secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario,
quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso
della proprietà e di danno alla proprietà stessa.
●
Decreto Legislativo n.259 del 2003, articolo 209: “installazione di antenne riceventi del
servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione
elettronica”.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla
installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile
stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei
servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire
il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla
proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma
Codici, Decreti, Leggi e Normative
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Diritto d'Antenna
dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal
Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è
necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa
indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità
giudiziaria.
●
Decreto Legislativo n.259 del 2003, articolo 91: “Limitazioni legali della proprietà”.
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e
2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del
proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati
di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni,
nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei
condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non
impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del
personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare
eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle
infrastrutture.
●
Decreto Legislativo n.259 del 2003, articolo 92: “Servitù” (Omissis)
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione,
ancorché essa comporti la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei
fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente
stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la
servitù.
●
Allegato n.26 al Decreto Legislativo n.259 del 2003, articolo 17: “Installazione di
antenne”
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui
Codici, Decreti, Leggi e Normative
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Diritto d'Antenna
all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico,
ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad
altri impianti di radiocomunicazioni.
●
Codice delle Comunicazioni del 11 Novembre 2005, articolo 91: il proprietario o il
condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di
condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per
soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra
installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa
secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile
di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi
per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
●
Decreto Ministeriale del 11 Novembre 2005: disciplina gli impianti condominiali
centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per
favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali,
per motivi sia estetici che funzionali.
●
Decreto Ministeriale n.381 del 1998: “Regolamento recante norme per la determinazione
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”.
●
Legge quadro n.36 del 22 Febbraio 2001: “protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”.
●
Legge Regionale n.11 del 2001 - Regione Lombardia: "Norme sulla protezione
ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
Codice Civile
●
Codice Civile, articolo 1102 (Uso della cosa comune): Ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non
può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non
compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
●
Codice Civile, articolo 1120, comma 2 (Innovazioni): A norma del comma 2 dell'art. 30
della L. 5 Agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto
dall'art. 15 della L. 17 Febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. La medesima
Codici, Decreti, Leggi e Normative
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Diritto d'Antenna
norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento
pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a
concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso
di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle
somme da recuperare.
●
Codice Civile, articolo 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie): (1) Qualora
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti
suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono
esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile,
l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o
accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i
condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.
(1) Secondo il comma 2 dell'art. 30 della L. 5 Agosto 1978, n. 457, recante norme per
l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L. 17 Febbraio 1992, n. 179, gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari
possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno
la metà del valore dell'edificio. La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato
dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni
dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai
millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto della
spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.
●
Codice Civile, articolo 1122 (Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune):
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere
che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
●
Codice Civile, articolo 1123 (Ripartizione delle spese): Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei
servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono
sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità.
●
Codice Civile, articolo 1136 (Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni):
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i
Codici, Decreti, Leggi e Normative
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Diritto d'Antenna
due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non
può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima;
la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti
al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la
nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono
essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che
hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere
sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non
consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
Normativa Impiantistica
●
Legge n.46 del 05-03-1990: Norme per la sicurezza degli impianti.
●
D.P.R. n.447 del 06-12-1991: Regolamento di attuazione della Legge n.46 del 5 Marzo
1990, in materia di sicurezza degli impianti.
●
D.P.R. n.392 del 18-04-1994: Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
●
Circolare M.I.C.A. n.3342 del 22-06-1994, Legge n.46 del 05-03-1990: Norme per la
sicurezza degli impianti.
●
Legge n.25 del 05-01-1996: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel
settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
●
D.P.R. n.558 del 14-12-1999, art.9: Regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività
soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della
Legge n.59 del 15 Marzo 1997).
●
Circolare M.I.C.A. n.3502 del 05-12-2000, D.P.R. n.558 del 14-12-1999: Regolamento
recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese,
Codici, Decreti, Leggi e Normative
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Diritto d'Antenna
nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per
la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri
94-97-98 dell'allegato 1 della legge n.59 del 15 Marzo 1997).
●
D.P.R. n.380 del 06-06-2001: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia.
●
D.M. 24.11.2004: Disposizioni di attuazione dell'art.109, comma 2, del D.P.R. n.380 del 0606-2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.
●
Decreto M.S.E. n.37 del 22-01-2008: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 Dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici.
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Diritto d'Antenna
Riferimenti
Diritto d'antenna
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●
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http://www.pianetaradio.it/legislazione/antennecondominiali.htm
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http://www.ilmercatino.it/agenzie-news-archivionews.asp?id=231
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http://www.dinamic.it/guida_locazione_e_condominio_3.asp
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http://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/legge%20quadro
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Digitale Terrestre
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Riferimenti
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Diritto d'Antenna
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http://www.tvsatellite.it/legge-antenne.html
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CB, LPD e PMR
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http://www.fircb.it/
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http://www.pianetaradio.it/mondocb/dirittoantenna.htm
Codice Civile
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http://www.codicecivileonline.it/
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http://www.codice-civile.com/
Normativa Impiantistica
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http://www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/attivita-particolari/normativa
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http://www.consted.com/doc2008/nuova-legge46-90-gazzetta-ufficiale.asp
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http://www.gas.it/modules.php?name=News&file=article&sid=306
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http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11478&IDCAT=22
Riferimenti
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