Øo ECr 2` rn - Consiglio Veneto

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Øo ECr 2` rn - Consiglio Veneto
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 03/12/2014 - 0022891
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N de 0311212014
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Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare
Al Signor Presidente
della QUARTA Commissione Consiliare
Sede
oggetto:
Progetto di legge n. 447
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Davide Bendinelli,
Nicola Ignazio Finco, Leonardo Padrin, Sandro Sandri e Moreno
Teso relativa a: “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE
Dl PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA”.
Si comunica che con nota datata 18 novembre 2014 1 Consigliere Finco
ha
ritirato Ia propria sottoscrizione al progetto di legge indicato in oggetto.
Cordiali saluti.
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(C/od va/do Ruffato)
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 447
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Consiglieri Bendinelli, Padrin, Sandri e
Teso *
JMSCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA
FLORA SPONTANEA
Presentato alla Presidenza del Consiglio ii 9 luglio 2014.
*
Con nota del 18 novembre 2014, prot. 21858, ii consigliere Finco ha ritirato la
propria firma dalla proposta di legge.
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA
FLORA SPONTANEA
R e / a: i a ii e:
Le zone agro/öresra/i conservano potenzialità inirinseche enormi legate ai
contesti naturalistici, paesaggistici, storici, turislici, Proprio un a//lasso turistico
p1/i consapevole, altento e esigenle in fat/a di of/erie “green sta riortando
/ a(tenzione del/c aziende e degli operatori dc/Ic aree rurali sit apeiti da sempre
‘
considerati marginali, ma che ora possono rappresentare fattori di crescita e
sviiuppo economico.
Tutto ii comparlo delia racco/ta della flora .spontanea a scopi alimentari,
in inolie rca/ta geogrqfiche del Veneto, sta ricevendo an forte imp u/so grazie al/a
richiesta derivante dal turismo straniero, in particolare del Nord Europa e
dali ittenzione all ‘utihzzo di cibi sani e naturali.
L ‘uso di piante 5pontanee per insaporire c/hi o arriechire pietanze è
ancora assai presente tie/ic tradizioni popolari e recentemente tale tradizione ha
irovato nuovi prose//ti, complici le nuove tendenze della ristorazione di qualita
che, in tempi di crisi, riscopre la cucina del lerritorlo e I localI a lema.
La figaro del raccoghiore di erbe selvatiche non appartiene solo al
passato e non rappresenia una figura ancestrale, COliC S potrebbe rilenere. Ci
possono essere raccog/itori di montagna, co//ma a di zone marine costiere e si
tratta sempre di persone preparate, in posesso o meno di pecifIci titoli di studio,
ma carailerizzale do/la per fetta conoscenza deli ‘ideniità boron/ca del/c p/ante
•sponianee.
Si tratia di an ‘attività che puO essere svolia nd tempo libero e che puô
rappresentare an ‘integrazione di reddito e an ‘offerta turistica aiternativa.
Tuttavia. ta/i consuetudini e pairimoni cu/iura/z risehiano di scomparire in
feneto a causa di an vuoto normal/va a! riguardo. Se injuili per la racco/ta di
funghi epigei e per i tart ufi vi sono leggi e regoiamenti ben dejiniti, per la
racco/ta della flora spontanea per scopi alimeniari. iegara ad antic/ic
consuetudinipopolari, inanca qualsiasi tipo di ri/er/menlo iegisiali’o.
La legge regionaie 15 novembre 1974, ii. 53 ‘Norme per Ia lute/a di
a/cane specie del/a jàuna inferiore e dc/ia flora
se da an lato ha U grande
pregio di aver tuteiato specie floristiche rare e di grande va/ore hotanico,
dciii titro ha bloccato totalmente qualsiasi iipo di raccoita c/ic non fosse a /Ini
scienlifIci.
Dal ‘74 ad oggi la pianifIcazione territoriale ha raggiunto an live/b
estremamente comp/esso, andando a monitorare, classi/Icare e deflnire le aree di
rilevante pregio naturalistico per Ia presenza di specie floristiche e friunistiche
important!.
Le direttive 43/92(EE “Habitat” e 409/79C’EE “Ucceili” definiscono in
inaniera pesso dettagliata be pecuiiarità presenli neiie var/c aree ciassi/Icate ai
come SIC a ZP5. Tra / ‘aitro per lutte Ic ZPS Venete sono stali redaiti i
piani di gestione in attesa di approvazione do par/c della Giunta regionale.
In tale contesto, grazie al/c conoscenze acquisite sal territorio, nsa/ta
relativamente facile determinare se hi raccoita di una determinata pianta o parti
di essa, c/ic non rientri ovviainente tra queue lute/ale. possa rappresentare tin
per/cob per ba conservazione delia specie slessa a per habitat ad essa coilegati.
“,
1
La presente proposla di legge all articolo 1 dc/In/see le f/na/ha culturali
ed econo,zniche deli intervento normativo, precisando che le specie oggetto di
racco/ta e cessione sono diverse da queue lute/ate della legge regionale 53/1974,
L articolo 2 discz/ina Ia raccolia e / impiego non conimerciale del/c
piante di flora spontanea secondo / elenco e le quantita indicate ne/I appoSito
a/legato. Vengonofarri salvi i diritti dci proprietari dei terreni e degli utenti delle
regole
L articolo 3 stabilisce che la raccolta non è libera, ma soggetta
all ‘acquisi;ione di uno peci/ico perinesso di validità quinquennale rilasciato
dagli enfl competenti per territorio (‘unioni montane, province, cmi gestori di
parc/n o aree demaniali regionali,). Vengono aitresI stahilite esenzioni, come pure
resirizioni e diuieti di Iipo spa; ia/c o temporale.
L articolo 4 riguarda la disciplina per la raccolta e la cessione a fini
commerciali di specie di flora spontanea di cui all ‘elenco a/legato a/ lesto
esercitata da operatori professionisti, come nd caso degli erboristi dipiomati a
da pane di persone formate atiraverso Ia frequenza di speci/ici corsi base e di
formazione continua.
L ‘artico/o 5 disczlina / ‘inosservanza dc/ic disposizioni del/a presente
proposta di legge, prevedendo / ‘app/icazione di sanzioni amministrative
peduniarie, laddove la trasgressione non costituisce reato. L ‘irrogazione e
/ intro/to delie relative somme so,io di competen:a degli cliii preposti ai sensi
del/a legge regionale 28 gennaio 1977, n 10.
In/me / ‘articolo 6 contiene 1 ‘elenco degli articoli del/a legge regionale 15
novembre 1974, ii. 53 che a seguito del/a nuova legge possono essere abrogati.
IMSCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA
FLORA SPONTANEA
Art. 1 Finalitã.
1. La presente legge disciplina su tutto ii territorio della Regione del Veneto
Ia raccolta e la cessione delle specie della flora spontanea, diverse da queue
elencate all’articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per
Ia tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora”. al fine di:
a) favorire l’offerta di prodotti naturali per usi alimentari;
b) promuovere forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni
popolari beau:
c) creare opportunità di integrazione del reddito in ambito rurale e montano;
d) formare operatori qualificati.
Art. 2 Ricerca, raccolta non commerciale e diritti di riserva.
1. La ricerca e la raccolta non commerciale di specie della flora spontanea
allo stato fresco per scopi didattici o alirnentari, secondo gli usi e le consuetudini
beau, è ammessa con Ic modalità e i limiti quantitativi unitari e giornalieri
indicati in allegato alla presente legge.
2. La raccolta è consentita nei boschi e nei lerreni non coltivati. a
condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato ii diritto di riserva
da parte del proprietario o conduttore dci fondi trarnite Faffissione di proprie
tabelle,
3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno
1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è confermato ii diritto esclusivo
di raccolta da parte degli utenti.
-
Art. 3 Titolo per Ia raccolta non commerciale.
1, Costituisce titolo per Ia raccolta non commerciale delle piante di flora
spontanea ii permesso rilasciato:
a) dalle unioni montane, neH’ambito del territorio di propria competenza
(nonché nei comuni parzialmente montani);
b) dalle province per la restante parte del territorio regionale. salvo quanto
previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti a! demanio regionale;
d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali,
limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di
pianificazione ambientale; nei territori dci parchi naturali nazionali, insistenti sul
territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente
gestore;
e) dal presidente della regola nd territorio regoliero.
2. Ii permesso di cui al comma 1 ha validità quinquennale e, accompagnato
da documento di identità in corso di validità, ê esibito a richiesta del personale
addetto alla vigilanza.
3. Sono esentati dal titolo di cui al comma I i proprietari dci terreni, gli
usufruttuari, i conduttori e i boro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di
proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi
fondi; gli enti di cui al comma I possono altresI esentare dal titolo per la raccolta i
residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché. anche se non residenti, i soggetti
-
portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono
essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i
titoli che consentono l’esenzione tramite Ia presentazione di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
5. Gli enti di cui a! comma 1 determinano su base annua:
a) ii numero massimo di permessi, in relazione all’estensione ed alla qualità del
territorio, nonché al numero degli abitanti;
b) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, fatte salve le limitazioni
temporali di cui all’articolo 6;
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli
enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio
naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta delle specie floricole
spontanee.
Art. 4 Ricerca e raccolta a carattere commerciale.
1. La ricerca e la raccolta di specie della flora spontanea allo stato fresco
per ii trattamento, Ia trasformazione e la vendita di prodotti alimentari è ammessa,
per le specie indicate in allegato di cui all’articolo 2 e senza limiti quantitativi e
temporali, per quanti superano lo specifico corso di formazione professionale,
organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi
di formazione accreditati”.
2. Costituisce titolo per la raccolta commerciale delle piante di flora
spontanea ii tesserino rilasciato dalla Giunta regionale agli iscritti all’elenco di cui
al comma 3, accompagnato da idoneo documento di identità.
3. E istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale degli operatori
abilitati alla raccolta commerciale e alla trasformazione delle piante della flora
spontanea per usi alimentari.
4. L’iscrizione aIl’elenco regionale e subordinata al superamento del corso
di cui al comma 1; l’iscrizione avviene d’ufficio per i diplomati erboristi.
5. Gli iscritti alI’elenco, entro il mese di gennaio di ogni anno, sono tenuti a
indicare le specie e le quantità che intendono raccogliere, specificando i luoghi e i
periodi di raccolta.
6. In qualsiasi momento, tenuto conto della risposta floristica all’intervento,
la Giunta regionale puO interdire la raccolta per ragioni ambientali o climatiche.
-
Art. 5 Sanzioni amministrative,
1. Per Ia inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 20,00 a euro 100,00 per la violazione ai divieti e vincoli di cui
all’articolo 3;
b) da euro 100,00 a euro 250 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui
all’articolo 4.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applica inoltre la confisca amministrativa
delle specie della flora tutelate dalla presente legge.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28
gennaio 1977. n, 10 Discipiina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, sono comminate e
introitate dagli enti competenti per terrieorio che impiegano le relative somme per
lo svolgimento di attività di promozione e informazione in materia ambientale,
Art. 6 Norme di abrogazione.
1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati gli
articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 15 novembre 1974, n, 53.
-
INDICE
Art. I
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Finalitã
3
Ricerca, raccolta non commerciale e diritti di riserva
3
Titolo per Ia raccolta non comnierciale
3
Ricerca e raccolta a carattere commerciale.,,............. 4
Sanzioni amministrative
4
Norme di abrogazione
5
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA
ALLEGATC)AL PROGETTO DILEGGEN. 447 RELATIVOA:
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA FLORA
SPONTANEA
ALLEGATO (articolo 2)
Allegato (articolo 2)
ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI IL CU! UTILI
ZZO RIENTRA
NELLE ANTICHE CONSUETUDINI LOCAL!
NOME SCIENflFCO
NOME COMUNE
PARTI RACCOLTE
QUANTITA
(in cntogrammi a/c stato
fresco)
Achillea rn/I/etc//urn Ls/,
Millefog/o
infiorescenze
1/2
Erba stella
garb aeree
1/2
All/aria petiolata (MB.) Cavara at
Grande
Al/lana comune
parb aeree
1/2
Arct/urn iappa L
Bandana maggiore
radice
1/2
Arctostaphi/os uv&ursi (C) Sprengel
Uva ursina
fog/c
1/2
Arternisia absinthiurn L.
Assenzio
foalie e sommitbfiorite
1/2
Capsella bursa pastor/s (C) Medicos
Borsa pastore
parti aeree
1/2
Cetrar/a island/ca (L) Ach,
Lichene slandico
tallo
1/2
Charnorns/ia recut/ta (L) Rauschert
Carnomita
tioni
1/2
Ode//don/urn majus L.
Ce/idonia. Erha da porn
foalie
12
C/ernat/s vita/ba L.
Vital be
germ op/i
1/2
Crataegus monogyna Jacq.
Biancospino
lion
1/2
D/plotax/s tenu/fo/ia (L) DC.
Rucola selvatica
oanti aeree
12
Equseturn arvense L.
Coda cavaillra
pan/i acme
1/2
Euphrasia off/c/na/is sp.p.
Eufrasia
pianta in fione
1/2
Fi//pendula u/maria Maxim.
U/maria
sonnmitb fionite
1/2
Furnaria off/one/is L.
Fumania. Fumosa
parti aeree
1/2
Ga/mm odoraturn (L) Scop
Aspenula
parli aeree
1/2
Ga//urn verurn L
Cap/b
sommitd fionite
1/2
Genere Mentha L. sp.p.
Menta
H/erac/urn p/lose/ia L
Pelosella
Hurnu/us fupulus L
Luppo/o
Hyper/curn perforaturn L.
ipenico
infiorescenze
12
tarn/urn a/burn L
Ontica bianca. Falsa ortica
sornrnitb fionite
1/2
taurus nob//is L.
Allono
fog/be
1/2
fiori tog/c
1,2
sommitb fiorite
1/2
Alchern/ila vulgar/s C
Ma/va neg/ecta Wa/fr
Me//lotus oft,c/naIs (Li Pallas
F Ma/va
Meliloto
.__________.___L_____
I fog/be, fioni
1/2
parti aeree
1/2
genmogli ed intruttescenze
Nasturtium offic cafe R Br
Papaverrhoeas
ctar,€tara L sp.
Crescione
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Pin us mugo Thrca
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Poroellanacomure
patti aeree
Plan/ago major L s
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2
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Si/soc a/ba (MI/er) Krause
Silene bianca
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Si/soc vu/parts (Moench) Garcke
So/idagowrgaurea’
jVergadornconuneaePe
Tarnus communis L
Strigoh
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Tamaro
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Tiglio selvatico
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Ti/ta platyphy/los Scopo/
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Tussilaggine, Farfaro,
I Yuss,Iago farfara (L
germogli
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Va/eriana officinalis L sp p
Vale lana c mu 1C
Valenanella iocusta L
Valeriarella. Nosioi
Laterrade
Aruncus Cocos Wa.t) 0
ernaid
Arraranthus re/to flexus L
I Chenopod urn album
par aeree
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radici
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rosetta basale
-
Asparago di monte
I Ama an o
4-
1 ‘2
12
gerroogit
part. aeree
Fannello comune. Repesi
parS aeree
2
Spinacio di monte
Comedole, Caltn, Sonkraut
patt/ aeree
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Radicchio d orso
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2
Sam buco
‘r’fic,resceflae e fruit
Tarasacum ofhcinaie Weber s I
Dente di leone
osetta casale, Icr’ e rad-u,
Urtica doica
Cuba
part aeree
Chenopodiurn bonus-herr/cue L
Ctceibita a/p/na. L Wa/Jr
I
I Sar,bucus nigra L
2
PDLR n. 447
PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)
Nota all’articolo 1
Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)
NORME PER LA TUTELA Dl ALCUNE SPECIE DELL
A
INFERIORE E DELLA FLORA. (1)
Art. 7
E’ vietata la raccolta deile seguenti specie di piante o di parti di esse: (2)
Fam, Santalaceae
1) Osyris Alba L.
Fam. Carophyllaceae
2) Gypsophila papillosa Porta
3) gen. Dianthus L.
Fam. Nyrnphaceae
4) Nymphaea Alba L.
5) Nuphar Lutea (L.) Sibth & Sm
Farn, Ranunculaceae
6) Helleborus Niger L.
7) Callianthenum Kernerarum Freyn
8) Anemone narcissiflora L.
9) Anemone Sylvestris L.
10) Pulsatilla alpina (L) Delarbre
11) Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb
12) Clematis alpina (L.) Miller
13) gen. Aquilegia L.
Fam. Paeoniaceae
14) gem Paeonia L.
Fam. Droseraceae
15) gen. Drosera L.
Earn. Saxifragaceae
16) gen. Saxifraga L.
Fam. Rosaceae
17) Potentilla nitida L.
Fam. Leguminosae
18) Spartiurn junceum L.
Earn. Geraniaceae
19) Geranium argenteum L.
Fam. Rutaceae
FAUNA
20) Haplophyllum patavinum (L) G. Don fil.
21) Dictamnus albus L.
Fam Anacardiaceae
22) Pistacia terebinthus L.
Fam, Aquifoliaceae
23) hex aquifolium L.
Fam, Thymeleaceae
24) gen. Daphne L.
Fam, Cistaceae
25) gen. Cistus L.
Fam. Trapaceae
26) Trapa natans L.
Fam. Ericaceae
27) Erica Arborea L.
28) Rhodothamnus Charnaecistus (U) Reichenb
29) Arbustus unedo L.
Fam. Primulaceae
30) Primula spectabilis Tratt.
31) Primula auricula L,
32) Cortusa matthioli L.
Fam. Oleaceae
33) Phyllyrea latifolia L.
Fam. Gentianaceae
34) gen. Gentiana U
Fain. Apocynaceae
35) Trachomitum venetum (U) woodson
Farn. Boraginaceae
36) Moltkia suffruticosa (U) Brand
37) Omphalodes verna Moench
Farn. Labiates
38) Teucriurn scorodonia L.
39) Teucriurn flavum L
Fam. Scrophulariaceae
40) gen. Digitalis L,
41) gen. Pederota L.
42) gen. Pedicularis L
Fam. Campanulaceae
43) Campanula erinus L.
44) Campanula Alpina Jacq.
45) Campanula petraea L.
46) Campanula cervicaria L.
47) Campanula Thyrsoides U
48) Campanula morettiana Reichenb.
49) Campanula rainerii Perpenti
50) Physoplexis comosa (U) Schur
Fam. Asteraceae (Compositae)
51) Leontopodium alpinum (L.) Cass
52) gen. Achillea L. esciusa A. millefohium L.
53) Artemisia genipi Weber
54) Artemisia laxa Fritsch
55) Artemisia nitida Bert.
56) Rhaponticum scariosurn Lam.
57) Echinops ritro L. var. australis Ten.
Farn, Liliaceae
58) Asphodelus Fistulosus L,
59) gem Lilium L.
60) Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
61) Hemerocallis li1io.asphodelus L.
Fam. Iridaceae
62) Iris cengialti Ambrosi
63) Iris sibirica L.
64) Iris graminea L.
65) Gladiolus palustris Crantz
66) Gladiolus imbricantus L.
Fam. Typhaceae
67) Thypha minima Hoppe
Fam, Orchidaceae
68) tutte le specie
E altresI vietata Ia raccolta delle seguenti specie quando sono allo
stato arbustivo:
(3)
1) Pinus cembra L.
2) gen. Betula
3) gen. Sorbus
4) gen. Quercus
5) gen. Laburnum
6) Taxus baccata L
L’elenco di cui ai commi precedenti puô essere modificato
con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta
stessa.
(1) Titolo modificato da comma 2 art. 16 legge regionale 15 novem
bre 1994, a.
66, a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996,
n. 23.
(2) Elenco cosI sostituito COfl Decreto del Presidente della Giunta
regionale n.
1475 del 2 settembre 1982, pubblicato nd BUR n. 17/198
2 adottato ai sensi
dell’ultimo comma del presente articolo.
(3) Elenco cosI sostituito con Decreto del Presidente della Giunta
regionale n.
1475 del 2 settembre 1982, pubblicato nel BUR n. 17/198
2 adottato ai sensi
dell’ultimo comma del presente articolo.
Nota all’articolo 2
Legge 16 giugno 1927, ii. 1766 (1).
CONVERSIONE IN LEGGE DEL RD. 22 MAGGIO
1924, N. 751,
RIGUARDANTE IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CTVIC
I NEL REGNO,
DEL R.D, 28 AGOSTO 1924, N, 1484, CHE MODIFICA LART.
26 DEL RD.
22 MAGGIO 1924, N. 751, F DEL R.D. 16 MAGGIO 1926,
N. 895, CHE
PROROGA I TERMINI ASSEGNATI DALLART, 2 DEL R,D.L.
22 MAGGIO
1924, N. 751 (2) (3).
Art 4 Per gli effetti delia presente legge i diritti di cui ailart. 1 sono
distinti in
due classi:
1° essenziali, se ii personale esercizio si riconosca necessario per
i bisogni della
vita;
20 utili, se comprendano in modo prevale
nte carattere e scopo di industria.
a classe
Appartengono alla 1
i diritti di pascere e abbeverare ii proprio bestiame,
raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, semina
re mediante
corrisposta al proprietario.
a classe
Alla 2
appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di
raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare comrn
ercio, i diritti di
pascere in cornunione del proprietario e per fine anche di specul
azione; ed in
generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi
economici,
che eccedano quelli che sono necessari a! sostentamento personale famigl
e
iare.
Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti
di vendere erbe,
stabilire i prezzi dci prodotti, far pagare tasse per ii pascolo, ed altri
sirnili, che
appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece
comprese le
consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa
natura. Di
queste gli utenti rimarranno nellesercizio, finché non divengano incom
patibili con
la migliore destinazione data al fondo dal proprietario (4).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228.
(2) Vedi, anche, ii R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e Ia L. 21 febbra
io 1961, n. 85.
(3) Ii comma I dell’art. 1. D.Lgs. 1° dicembre 2009. n. 179, in combinalo
disposto
con l’allegato I allo stesso decreto. ha ritenuto indispensabile la perman
enza in
vigore del presente provvedimenlo, limitatamente
agli articoli da I a 34 e da 36 a
43,
(4)11 comma 1 dell’art. 1. I).Lgs. 1° dicembre 2009. n. 1 79, in combi
nato disposto
con l’allegato I allo stesso decreto. ha ritenuto indispensabile la pernra
nenza in
vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli
da I a 34 e da 36 a
43,
Nota alI’articolo 3
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, ii.
445 (1).
TESTO
UNICO
DELLE
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
E
REGOLAMENTARI
IN
MATERIA
DI
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA(2)
Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (3)
I. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta
conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottosc
ritta dal
medesimo con la osservanza delle rnodalità di cui all’articolo 38.
-
2. La dichiarazione resa nellinteresse proprio del dichiarante
puO riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta
conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge,
nei rapporti con Ia
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi
, tutti gli stati, Ic
qualità personali e I fatti non espressamente indicati nellart
icolo 46 sono
cornprovati dalFinteressato mediante Ia dichiarazione sostitu
tiva di atto di
notorietà.
4. Salvo ii caso in cui la legge preveda espressamente che la denunc
ia all’Autorità
di Polizia Giudiziaria e presupposto necessario per attivar
e ii procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di ricono
scimento o
comunque attestanti stati e qualità personali dellinteressato,
lo smarrimento dei
documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede ii duplic
ato mediante
dichiarazione sostitutiva.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, SD.
(2) 11 presente testo unico raccoglie Ic disposizioni legislative
e regolamentari
contenute nd Digs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nd D.P.R.
28 dicembre 2000, n.
444.
(3) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del
presente articolo e
Ic norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda,
sono contenule
nella Tavola allegata al presente provvedimento. relativa all’inte
ro testo unico:
comma 1: (articolo 4, primo comma, L. 11. 15/1968);
comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 4: (-).
Nota all’articolo 6
Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)
NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE
DELLA
INFERIORE F DELLA FLORA.
FAUNA
Art. 8
Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse
da queue elencate
all’articolo 7 è consentita, nd territorio regionale. Ia raccolt
a complessiva
giornaliera, per persona, di non piü di un chilogrammo di aspara
gi selvatici, di
muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fiorifer
i).
Nessuna limitazione e posta al proprietario ed al coltivatore diretto
, proprietario o
affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e queue
infestanti i terreni
coltivati, nonchè per queue sfalciate per la fienagione.
Sono tuttavia sempre vietati ii danneggiarnento, l’estirpazione
o I’asportazione
della pianta o di altra parte di essa.
Art, 9
L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste autorizza Ia raccolta
di piante protette.
o di parte di esse, ivi comprese queUe elencate all’articolo
7 delIa presente legge,
soltanto ed esciusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto
salvo ii benestare
del proprielario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va rivoha all’Ispettorato Ripart
irnentale delle
Foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo
della raccolta e i dati
relativi alle persone per le quali si chiede l’autorizzazione.
L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare Ia durata
e le modalità
della raccolta.
Art. 10
E vietato commerciare nd territorio regionale le piante sponta
nee o parti di esse.
Art. Ii
Ii divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 8 e 10 delIa
presente legge
esciudono Ic piante protette che provengono da colture effettu
ate in giardino e in
stabilimenti o serre.
Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere
accompagnati da
certificato di provenienza redatto dal produttore