Øo ECr 2` rn - Consiglio Veneto
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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 03/12/2014 - 0022891 (Y\Si(LI() Ri(H ‘\ \LII)Li \L’\11() N de 0311212014 CRV Prof 0022891 CRV fltolano 2 6 spcUPA Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della QUARTA Commissione Consiliare Sede oggetto: Progetto di legge n. 447 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Davide Bendinelli, Nicola Ignazio Finco, Leonardo Padrin, Sandro Sandri e Moreno Teso relativa a: “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE Dl PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA”. Si comunica che con nota datata 18 novembre 2014 1 Consigliere Finco ha ritirato Ia propria sottoscrizione al progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. ES I DENT IL ‘ (C/od va/do Ruffato) SERvIzJO :mrA r R\pPoR1’IIsrrrtrzIoNMI IL DJL&!NTE CAPO rJ.t, ,Øo ECr 2’ r n) 1i1ente I .R I/J( \ II R \P,(R. -[ /(\ I ,at MI C _3M 2 H 41(t CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 447 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Consiglieri Bendinelli, Padrin, Sandri e Teso * JMSCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA Presentato alla Presidenza del Consiglio ii 9 luglio 2014. * Con nota del 18 novembre 2014, prot. 21858, ii consigliere Finco ha ritirato la propria firma dalla proposta di legge. DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA R e / a: i a ii e: Le zone agro/öresra/i conservano potenzialità inirinseche enormi legate ai contesti naturalistici, paesaggistici, storici, turislici, Proprio un a//lasso turistico p1/i consapevole, altento e esigenle in fat/a di of/erie “green sta riortando / a(tenzione del/c aziende e degli operatori dc/Ic aree rurali sit apeiti da sempre ‘ considerati marginali, ma che ora possono rappresentare fattori di crescita e sviiuppo economico. Tutto ii comparlo delia racco/ta della flora .spontanea a scopi alimentari, in inolie rca/ta geogrqfiche del Veneto, sta ricevendo an forte imp u/so grazie al/a richiesta derivante dal turismo straniero, in particolare del Nord Europa e dali ittenzione all ‘utihzzo di cibi sani e naturali. L ‘uso di piante 5pontanee per insaporire c/hi o arriechire pietanze è ancora assai presente tie/ic tradizioni popolari e recentemente tale tradizione ha irovato nuovi prose//ti, complici le nuove tendenze della ristorazione di qualita che, in tempi di crisi, riscopre la cucina del lerritorlo e I localI a lema. La figaro del raccoghiore di erbe selvatiche non appartiene solo al passato e non rappresenia una figura ancestrale, COliC S potrebbe rilenere. Ci possono essere raccog/itori di montagna, co//ma a di zone marine costiere e si tratta sempre di persone preparate, in posesso o meno di pecifIci titoli di studio, ma carailerizzale do/la per fetta conoscenza deli ‘ideniità boron/ca del/c p/ante •sponianee. Si tratia di an ‘attività che puO essere svolia nd tempo libero e che puô rappresentare an ‘integrazione di reddito e an ‘offerta turistica aiternativa. Tuttavia. ta/i consuetudini e pairimoni cu/iura/z risehiano di scomparire in feneto a causa di an vuoto normal/va a! riguardo. Se injuili per la racco/ta di funghi epigei e per i tart ufi vi sono leggi e regoiamenti ben dejiniti, per la racco/ta della flora spontanea per scopi alimeniari. iegara ad antic/ic consuetudinipopolari, inanca qualsiasi tipo di ri/er/menlo iegisiali’o. La legge regionaie 15 novembre 1974, ii. 53 ‘Norme per Ia lute/a di a/cane specie del/a jàuna inferiore e dc/ia flora se da an lato ha U grande pregio di aver tuteiato specie floristiche rare e di grande va/ore hotanico, dciii titro ha bloccato totalmente qualsiasi iipo di raccoita c/ic non fosse a /Ini scienlifIci. Dal ‘74 ad oggi la pianifIcazione territoriale ha raggiunto an live/b estremamente comp/esso, andando a monitorare, classi/Icare e deflnire le aree di rilevante pregio naturalistico per Ia presenza di specie floristiche e friunistiche important!. Le direttive 43/92(EE “Habitat” e 409/79C’EE “Ucceili” definiscono in inaniera pesso dettagliata be pecuiiarità presenli neiie var/c aree ciassi/Icate ai come SIC a ZP5. Tra / ‘aitro per lutte Ic ZPS Venete sono stali redaiti i piani di gestione in attesa di approvazione do par/c della Giunta regionale. In tale contesto, grazie al/c conoscenze acquisite sal territorio, nsa/ta relativamente facile determinare se hi raccoita di una determinata pianta o parti di essa, c/ic non rientri ovviainente tra queue lute/ale. possa rappresentare tin per/cob per ba conservazione delia specie slessa a per habitat ad essa coilegati. “, 1 La presente proposla di legge all articolo 1 dc/In/see le f/na/ha culturali ed econo,zniche deli intervento normativo, precisando che le specie oggetto di racco/ta e cessione sono diverse da queue lute/ate della legge regionale 53/1974, L articolo 2 discz/ina Ia raccolia e / impiego non conimerciale del/c piante di flora spontanea secondo / elenco e le quantita indicate ne/I appoSito a/legato. Vengonofarri salvi i diritti dci proprietari dei terreni e degli utenti delle regole L articolo 3 stabilisce che la raccolta non è libera, ma soggetta all ‘acquisi;ione di uno peci/ico perinesso di validità quinquennale rilasciato dagli enfl competenti per territorio (‘unioni montane, province, cmi gestori di parc/n o aree demaniali regionali,). Vengono aitresI stahilite esenzioni, come pure resirizioni e diuieti di Iipo spa; ia/c o temporale. L articolo 4 riguarda la disciplina per la raccolta e la cessione a fini commerciali di specie di flora spontanea di cui all ‘elenco a/legato a/ lesto esercitata da operatori professionisti, come nd caso degli erboristi dipiomati a da pane di persone formate atiraverso Ia frequenza di speci/ici corsi base e di formazione continua. L ‘artico/o 5 disczlina / ‘inosservanza dc/ic disposizioni del/a presente proposta di legge, prevedendo / ‘app/icazione di sanzioni amministrative peduniarie, laddove la trasgressione non costituisce reato. L ‘irrogazione e / intro/to delie relative somme so,io di competen:a degli cliii preposti ai sensi del/a legge regionale 28 gennaio 1977, n 10. In/me / ‘articolo 6 contiene 1 ‘elenco degli articoli del/a legge regionale 15 novembre 1974, ii. 53 che a seguito del/a nuova legge possono essere abrogati. IMSCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA Art. 1 Finalitã. 1. La presente legge disciplina su tutto ii territorio della Regione del Veneto Ia raccolta e la cessione delle specie della flora spontanea, diverse da queue elencate all’articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per Ia tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora”. al fine di: a) favorire l’offerta di prodotti naturali per usi alimentari; b) promuovere forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni popolari beau: c) creare opportunità di integrazione del reddito in ambito rurale e montano; d) formare operatori qualificati. Art. 2 Ricerca, raccolta non commerciale e diritti di riserva. 1. La ricerca e la raccolta non commerciale di specie della flora spontanea allo stato fresco per scopi didattici o alirnentari, secondo gli usi e le consuetudini beau, è ammessa con Ic modalità e i limiti quantitativi unitari e giornalieri indicati in allegato alla presente legge. 2. La raccolta è consentita nei boschi e nei lerreni non coltivati. a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato ii diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dci fondi trarnite Faffissione di proprie tabelle, 3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è confermato ii diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti. - Art. 3 Titolo per Ia raccolta non commerciale. 1, Costituisce titolo per Ia raccolta non commerciale delle piante di flora spontanea ii permesso rilasciato: a) dalle unioni montane, neH’ambito del territorio di propria competenza (nonché nei comuni parzialmente montani); b) dalle province per la restante parte del territorio regionale. salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e); c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti a! demanio regionale; d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dci parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore; e) dal presidente della regola nd territorio regoliero. 2. Ii permesso di cui al comma 1 ha validità quinquennale e, accompagnato da documento di identità in corso di validità, ê esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza. 3. Sono esentati dal titolo di cui al comma I i proprietari dci terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i boro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma I possono altresI esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché. anche se non residenti, i soggetti - portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite Ia presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 5. Gli enti di cui a! comma 1 determinano su base annua: a) ii numero massimo di permessi, in relazione all’estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti; b) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, fatte salve le limitazioni temporali di cui all’articolo 6; 6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta delle specie floricole spontanee. Art. 4 Ricerca e raccolta a carattere commerciale. 1. La ricerca e la raccolta di specie della flora spontanea allo stato fresco per ii trattamento, Ia trasformazione e la vendita di prodotti alimentari è ammessa, per le specie indicate in allegato di cui all’articolo 2 e senza limiti quantitativi e temporali, per quanti superano lo specifico corso di formazione professionale, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”. 2. Costituisce titolo per la raccolta commerciale delle piante di flora spontanea ii tesserino rilasciato dalla Giunta regionale agli iscritti all’elenco di cui al comma 3, accompagnato da idoneo documento di identità. 3. E istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale degli operatori abilitati alla raccolta commerciale e alla trasformazione delle piante della flora spontanea per usi alimentari. 4. L’iscrizione aIl’elenco regionale e subordinata al superamento del corso di cui al comma 1; l’iscrizione avviene d’ufficio per i diplomati erboristi. 5. Gli iscritti alI’elenco, entro il mese di gennaio di ogni anno, sono tenuti a indicare le specie e le quantità che intendono raccogliere, specificando i luoghi e i periodi di raccolta. 6. In qualsiasi momento, tenuto conto della risposta floristica all’intervento, la Giunta regionale puO interdire la raccolta per ragioni ambientali o climatiche. - Art. 5 Sanzioni amministrative, 1. Per Ia inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 20,00 a euro 100,00 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all’articolo 3; b) da euro 100,00 a euro 250 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all’articolo 4. 2. Nei casi di cui al comma 1 si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della flora tutelate dalla presente legge. 3. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977. n, 10 Discipiina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, sono comminate e introitate dagli enti competenti per terrieorio che impiegano le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione e informazione in materia ambientale, Art. 6 Norme di abrogazione. 1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 15 novembre 1974, n, 53. - INDICE Art. I Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Finalitã 3 Ricerca, raccolta non commerciale e diritti di riserva 3 Titolo per Ia raccolta non comnierciale 3 Ricerca e raccolta a carattere commerciale.,,............. 4 Sanzioni amministrative 4 Norme di abrogazione 5 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA ALLEGATC)AL PROGETTO DILEGGEN. 447 RELATIVOA: DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA ALLEGATO (articolo 2) Allegato (articolo 2) ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI IL CU! UTILI ZZO RIENTRA NELLE ANTICHE CONSUETUDINI LOCAL! NOME SCIENflFCO NOME COMUNE PARTI RACCOLTE QUANTITA (in cntogrammi a/c stato fresco) Achillea rn/I/etc//urn Ls/, Millefog/o infiorescenze 1/2 Erba stella garb aeree 1/2 All/aria petiolata (MB.) Cavara at Grande Al/lana comune parb aeree 1/2 Arct/urn iappa L Bandana maggiore radice 1/2 Arctostaphi/os uv&ursi (C) Sprengel Uva ursina fog/c 1/2 Arternisia absinthiurn L. Assenzio foalie e sommitbfiorite 1/2 Capsella bursa pastor/s (C) Medicos Borsa pastore parti aeree 1/2 Cetrar/a island/ca (L) Ach, Lichene slandico tallo 1/2 Charnorns/ia recut/ta (L) Rauschert Carnomita tioni 1/2 Ode//don/urn majus L. Ce/idonia. Erha da porn foalie 12 C/ernat/s vita/ba L. Vital be germ op/i 1/2 Crataegus monogyna Jacq. Biancospino lion 1/2 D/plotax/s tenu/fo/ia (L) DC. Rucola selvatica oanti aeree 12 Equseturn arvense L. Coda cavaillra pan/i acme 1/2 Euphrasia off/c/na/is sp.p. Eufrasia pianta in fione 1/2 Fi//pendula u/maria Maxim. U/maria sonnmitb fionite 1/2 Furnaria off/one/is L. Fumania. Fumosa parti aeree 1/2 Ga/mm odoraturn (L) Scop Aspenula parli aeree 1/2 Ga//urn verurn L Cap/b sommitd fionite 1/2 Genere Mentha L. sp.p. Menta H/erac/urn p/lose/ia L Pelosella Hurnu/us fupulus L Luppo/o Hyper/curn perforaturn L. ipenico infiorescenze 12 tarn/urn a/burn L Ontica bianca. Falsa ortica sornrnitb fionite 1/2 taurus nob//is L. Allono fog/be 1/2 fiori tog/c 1,2 sommitb fiorite 1/2 Alchern/ila vulgar/s C Ma/va neg/ecta Wa/fr Me//lotus oft,c/naIs (Li Pallas F Ma/va Meliloto .__________.___L_____ I fog/be, fioni 1/2 parti aeree 1/2 genmogli ed intruttescenze Nasturtium offic cafe R Br Papaverrhoeas ctar,€tara L sp. Crescione — e r Pin us mugo Thrca fogte rPaoa’ero comun I Paneta a S — - ro,a Mugo gelirne a tend ir/i escerza rnasct le( e p gr.e verdi Piartaggine magg ore patti aeree Poroellanacomure patti aeree Plan/ago major L s Ertuiaca oleraceaL rosetta basale ort 1 2 2 1,2 —---- — Si/soc a/ba (MI/er) Krause Silene bianca H Si/soc vu/parts (Moench) Garcke So/idagowrgaurea’ jVergadornconuneaePe Tarnus communis L Strigoh pars aeree — 1,2 — - 1.2 - - Tamaro —-i---—— Tiglio selvatico H——— l Ti/ia cordata Mt//er I parti aeree -H-—— Ti/ta platyphy/los Scopo/ I—— Iigto nostrano t2 nfiorescerze con brattee 12 scerze coo braitee 12 -4-infiore -h Tussilaggine, Farfaro, I Yuss,Iago farfara (L germogli - - Va/eriana officinalis L sp p Vale lana c mu 1C Valenanella iocusta L Valeriarella. Nosioi Laterrade Aruncus Cocos Wa.t) 0 ernaid Arraranthus re/to flexus L I Chenopod urn album par aeree H radici —-----4— rosetta basale - Asparago di monte I Ama an o 4- 1 ‘2 12 gerroogit part. aeree Fannello comune. Repesi parS aeree 2 Spinacio di monte Comedole, Caltn, Sonkraut patt/ aeree 2 Radicchio d orso gerrrogli 2 Sam buco ‘r’fic,resceflae e fruit Tarasacum ofhcinaie Weber s I Dente di leone osetta casale, Icr’ e rad-u, Urtica doica Cuba part aeree Chenopodiurn bonus-herr/cue L Ctceibita a/p/na. L Wa/Jr I I Sar,bucus nigra L 2 PDLR n. 447 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all’articolo 1 Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974) NORME PER LA TUTELA Dl ALCUNE SPECIE DELL A INFERIORE E DELLA FLORA. (1) Art. 7 E’ vietata la raccolta deile seguenti specie di piante o di parti di esse: (2) Fam, Santalaceae 1) Osyris Alba L. Fam. Carophyllaceae 2) Gypsophila papillosa Porta 3) gen. Dianthus L. Fam. Nyrnphaceae 4) Nymphaea Alba L. 5) Nuphar Lutea (L.) Sibth & Sm Farn, Ranunculaceae 6) Helleborus Niger L. 7) Callianthenum Kernerarum Freyn 8) Anemone narcissiflora L. 9) Anemone Sylvestris L. 10) Pulsatilla alpina (L) Delarbre 11) Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb 12) Clematis alpina (L.) Miller 13) gen. Aquilegia L. Fam. Paeoniaceae 14) gem Paeonia L. Fam. Droseraceae 15) gen. Drosera L. Earn. Saxifragaceae 16) gen. Saxifraga L. Fam. Rosaceae 17) Potentilla nitida L. Fam. Leguminosae 18) Spartiurn junceum L. Earn. Geraniaceae 19) Geranium argenteum L. Fam. Rutaceae FAUNA 20) Haplophyllum patavinum (L) G. Don fil. 21) Dictamnus albus L. Fam Anacardiaceae 22) Pistacia terebinthus L. Fam, Aquifoliaceae 23) hex aquifolium L. Fam, Thymeleaceae 24) gen. Daphne L. Fam, Cistaceae 25) gen. Cistus L. Fam. Trapaceae 26) Trapa natans L. Fam. Ericaceae 27) Erica Arborea L. 28) Rhodothamnus Charnaecistus (U) Reichenb 29) Arbustus unedo L. Fam. Primulaceae 30) Primula spectabilis Tratt. 31) Primula auricula L, 32) Cortusa matthioli L. Fam. Oleaceae 33) Phyllyrea latifolia L. Fam. Gentianaceae 34) gen. Gentiana U Fain. Apocynaceae 35) Trachomitum venetum (U) woodson Farn. Boraginaceae 36) Moltkia suffruticosa (U) Brand 37) Omphalodes verna Moench Farn. Labiates 38) Teucriurn scorodonia L. 39) Teucriurn flavum L Fam. Scrophulariaceae 40) gen. Digitalis L, 41) gen. Pederota L. 42) gen. Pedicularis L Fam. Campanulaceae 43) Campanula erinus L. 44) Campanula Alpina Jacq. 45) Campanula petraea L. 46) Campanula cervicaria L. 47) Campanula Thyrsoides U 48) Campanula morettiana Reichenb. 49) Campanula rainerii Perpenti 50) Physoplexis comosa (U) Schur Fam. Asteraceae (Compositae) 51) Leontopodium alpinum (L.) Cass 52) gen. Achillea L. esciusa A. millefohium L. 53) Artemisia genipi Weber 54) Artemisia laxa Fritsch 55) Artemisia nitida Bert. 56) Rhaponticum scariosurn Lam. 57) Echinops ritro L. var. australis Ten. Farn, Liliaceae 58) Asphodelus Fistulosus L, 59) gem Lilium L. 60) Paradisea liliastrum (L.) Bertol. 61) Hemerocallis li1io.asphodelus L. Fam. Iridaceae 62) Iris cengialti Ambrosi 63) Iris sibirica L. 64) Iris graminea L. 65) Gladiolus palustris Crantz 66) Gladiolus imbricantus L. Fam. Typhaceae 67) Thypha minima Hoppe Fam, Orchidaceae 68) tutte le specie E altresI vietata Ia raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo: (3) 1) Pinus cembra L. 2) gen. Betula 3) gen. Sorbus 4) gen. Quercus 5) gen. Laburnum 6) Taxus baccata L L’elenco di cui ai commi precedenti puô essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. (1) Titolo modificato da comma 2 art. 16 legge regionale 15 novem bre 1994, a. 66, a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23. (2) Elenco cosI sostituito COfl Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre 1982, pubblicato nd BUR n. 17/198 2 adottato ai sensi dell’ultimo comma del presente articolo. (3) Elenco cosI sostituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre 1982, pubblicato nel BUR n. 17/198 2 adottato ai sensi dell’ultimo comma del presente articolo. Nota all’articolo 2 Legge 16 giugno 1927, ii. 1766 (1). CONVERSIONE IN LEGGE DEL RD. 22 MAGGIO 1924, N. 751, RIGUARDANTE IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CTVIC I NEL REGNO, DEL R.D, 28 AGOSTO 1924, N, 1484, CHE MODIFICA LART. 26 DEL RD. 22 MAGGIO 1924, N. 751, F DEL R.D. 16 MAGGIO 1926, N. 895, CHE PROROGA I TERMINI ASSEGNATI DALLART, 2 DEL R,D.L. 22 MAGGIO 1924, N. 751 (2) (3). Art 4 Per gli effetti delia presente legge i diritti di cui ailart. 1 sono distinti in due classi: 1° essenziali, se ii personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita; 20 utili, se comprendano in modo prevale nte carattere e scopo di industria. a classe Appartengono alla 1 i diritti di pascere e abbeverare ii proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, semina re mediante corrisposta al proprietario. a classe Alla 2 appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare comrn ercio, i diritti di pascere in cornunione del proprietario e per fine anche di specul azione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari a! sostentamento personale famigl e iare. Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dci prodotti, far pagare tasse per ii pascolo, ed altri sirnili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nellesercizio, finché non divengano incom patibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario (4). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228. (2) Vedi, anche, ii R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e Ia L. 21 febbra io 1961, n. 85. (3) Ii comma I dell’art. 1. D.Lgs. 1° dicembre 2009. n. 179, in combinalo disposto con l’allegato I allo stesso decreto. ha ritenuto indispensabile la perman enza in vigore del presente provvedimenlo, limitatamente agli articoli da I a 34 e da 36 a 43, (4)11 comma 1 dell’art. 1. I).Lgs. 1° dicembre 2009. n. 1 79, in combi nato disposto con l’allegato I allo stesso decreto. ha ritenuto indispensabile la pernra nenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da I a 34 e da 36 a 43, Nota alI’articolo 3 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, ii. 445 (1). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA(2) Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (3) I. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottosc ritta dal medesimo con la osservanza delle rnodalità di cui all’articolo 38. - 2. La dichiarazione resa nellinteresse proprio del dichiarante puO riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con Ia pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi , tutti gli stati, Ic qualità personali e I fatti non espressamente indicati nellart icolo 46 sono cornprovati dalFinteressato mediante Ia dichiarazione sostitu tiva di atto di notorietà. 4. Salvo ii caso in cui la legge preveda espressamente che la denunc ia all’Autorità di Polizia Giudiziaria e presupposto necessario per attivar e ii procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di ricono scimento o comunque attestanti stati e qualità personali dellinteressato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede ii duplic ato mediante dichiarazione sostitutiva. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, SD. (2) 11 presente testo unico raccoglie Ic disposizioni legislative e regolamentari contenute nd Digs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nd D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444. (3) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e Ic norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenule nella Tavola allegata al presente provvedimento. relativa all’inte ro testo unico: comma 1: (articolo 4, primo comma, L. 11. 15/1968); comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998); comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); comma 4: (-). Nota all’articolo 6 Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974) NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA INFERIORE F DELLA FLORA. FAUNA Art. 8 Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da queue elencate all’articolo 7 è consentita, nd territorio regionale. Ia raccolt a complessiva giornaliera, per persona, di non piü di un chilogrammo di aspara gi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fiorifer i). Nessuna limitazione e posta al proprietario ed al coltivatore diretto , proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e queue infestanti i terreni coltivati, nonchè per queue sfalciate per la fienagione. Sono tuttavia sempre vietati ii danneggiarnento, l’estirpazione o I’asportazione della pianta o di altra parte di essa. Art, 9 L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste autorizza Ia raccolta di piante protette. o di parte di esse, ivi comprese queUe elencate all’articolo 7 delIa presente legge, soltanto ed esciusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo ii benestare del proprielario del fondo. La richiesta di autorizzazione va rivoha all’Ispettorato Ripart irnentale delle Foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l’autorizzazione. L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare Ia durata e le modalità della raccolta. Art. 10 E vietato commerciare nd territorio regionale le piante sponta nee o parti di esse. Art. Ii Ii divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 8 e 10 delIa presente legge esciudono Ic piante protette che provengono da colture effettu ate in giardino e in stabilimenti o serre. Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore