ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A
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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 3 APRILE 2014, SUL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA LAVORAZIONE, ALLA PRESENTAZIONE E ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL TABACCO E DEI PRODOTTI CORRELATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2001/37/CE E DELLA DIRETTIVA DELEGATA 2014/109/UE, DELLA COMMISSIONE, CHE MODIFICA L’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 2014/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO STABILENDO IL CATALOGO DELLE AVVERTENZE ILLUSTRATE DA UTILIZZARE SUI PRODOTTI DEL TABACCO Relazione Il presente decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, che prevede la delega al Governo ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si recepisce contestualmente l’intervenuta direttiva 2014/109/UE, direttiva delegata della Commissione, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco; ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera f), della legge n. 234 del 2012, nell’esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive nel frattempo intervenute. Le disposizioni del provvedimento all’esame sono finalizzate a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008 n. 75 di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo («FCTC»), nonché ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori. La direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati abroga la direttiva 2001/37/CE, recepita nell’ordinamento con il decreto legislativo n. 184 del 2003. Obiettivo della direttiva è migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica, in particolare dei giovani, tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche, dell’entrata sul mercato di nuovi prodotti, come le sigarette elettroniche, e dell’approccio normativo diversificato degli Stati membri dell'UE alla Convenzione Quadro dell'OMS per il Controllo del Tabacco (FCTC), in vigore dal 2005 con valore vincolante per l’UE ed i suoi Stati membri. La direttiva 40/2014, trascorsi più di dieci anni dall’adozione della direttiva 2001/37/CE, risponde all’esigenza di aggiornare le misure previste a suo tempo, in considerazione degli sviluppi a livello internazionale ed europeo, sia del mercato sia scientifici. Secondo stime della Commissione, la direttiva 2014/40/UE potrebbe determinare un calo del 2% dei consumi, in un periodo di 5 anni. Ciò equivale a circa 2,4 milioni di fumatori in meno nell'UE, con un risparmio annuale sul piano dell'assistenza sanitaria pari a 506 milioni di euro. Il tabacco, infatti, è la più grande minaccia, evitabile, per la salute e responsabile di quasi 700.000 morti ogni anno. Obiettivo prioritario dell’Unione Europea è, pertanto, la riduzione del consumo di tabacco, in particolare tra i giovani, tenendo conto che il 94% dei fumatori inizia prima dei 25 anni di età e che circa il 50% dei fumatori muore prematuramente, in media 14 anni prima rispetto ai non fumatori. I fumatori, inoltre, hanno più anni di vita caratterizzati da gravi malattie. La spesa sanitaria pubblica annuale dell'Unione europea per il trattamento di sei principali categorie di malattie legate al fumo è stimata intorno a 25,3 miliardi di Euro mentre è stimata in ulteriori 8.3 miliardi di Euro all'anno la perdita in termini di produttività (inclusi prepensionamenti/morti e assenteismo dal lavoro) legata al fumo. Inoltre, se monetizzati, gli anni di vita persi a causa del fumo corrisponderebbero a 517 miliardi di Euro ogni anno. In Italia, nel 2014, secondo i dati ISTAT la prevalenza dei fumatori di tabacco tra la popolazione di 14 anni e più è pari al 19,5%. Forti sono le differenze di genere: tra gli uomini i fumatori sono il 24,5 per cento, tra le donne invece il 14,8 per cento. L’abitudine al fumo di tabacco è più diffusa nelle fasce di età giovanili ed adulte. In particolare, tra i maschi la quota più elevata si raggiunge tra i 25 e i 34 anni e si attesta al 33,5 per cento, mentre tra le femmine si raggiunge tra i 20-24 anni (20,5 per cento) e tra i 45-54 anni (20,3 per cento). Inoltre, secondo i dati della rilevazione 2014 del Sistema di Sorveglianza HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare) la percentuale degli studenti 15enni che dichiarano di aver fumato almeno una volta nella vita è il 42,1% tra i ragazzi e sfiora il 50% tra le ragazze. Valori più bassi si rilevano tra i 13enni (19,7% le ragazze e 18,5% i ragazzi) e tra gli 11enni (3,7% i ragazzi e 2,5% le ragazze). È importante notare che, a parte tra gli 11enni, le ragazze sperimentano il fumo più dei ragazzi e sono in aumento. Nel 2014 gli studenti 15enni che dichiarano di fumare tutti i giorni sono il 13,8% dei ragazzi e il 13,3% delle ragazze. L’andamento è in crescita rispetto al 2010. Secondo i dati 2014 della Global Youth Tobacco Survey (GYTS), indagine specifica sul fumo rivolta ai ragazzi di 13, 14 e 15 anni, la metà degli studenti intervistati è esposta al fumo passivo in casa propria. Il 38% degli studenti compra le sigarette nei bar o nei tabaccai ed il 63,9 % dichiara di non aver avuto problemi all’acquisto nelle rivendite autorizzate nonostante la minore età (la vendita è vietata ai minori di 18 anni). Il 47,4% degli studenti ha dichiarato che esistono rivendite di tabacco vicino la propria scuola. Premesso quanto sopra si illustra qui di seguito, il contenuto dei 31 articoli di cui si compone il provvedimento. Gli articoli 1 e 2 illustrano le finalità del provvedimento ed elencano le definizioni adottate dallo stesso. Gli articoli da 3 a 7 confermano i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio per sigaretta; in particolare, i livelli permangono fissati rispettivamente a 10 mg, 1 mg e 10 mg per sigaretta . L’articolo 4 disciplina i metodi di misurazione dei predetti livelli massimi di emissioni e degli eventuali ulteriori livelli massimi di altre emissioni delle sigarette e di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. L’articolo 5 reca disposizioni relative al procedimento di autorizzazione e di vigilanza dei laboratori di analisi che realizzano le misurazioni. In particolare, in merito all’articolo 5 si evidenzia che già il decreto legislativo 184 del 2003, del quale è disposta la abrogazione, prevede all’articolo 5, comma 5 :”Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 ed alla successiva vigilanza sono a carico dei laboratori interessati. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le integrazioni rese necessarie dal presente articolo al D.M. 6 marzo 2000 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000, e successive modificazioni, concernente le tariffe dei servizi resi dall'Istituto superiore della sanità. “. Al riguardo il predetto decreto ministeriale 6 marzo 2000 ha subito successive modificazioni, l’ultima delle quali con la con Disposizione Commissariale n.44 del 30/03/2015, che ha appunto proceduto ad integrare e modificare il Tariffario dei servizi resi a pagamento e di cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 82 del 9 aprile 2015. Per quanto riguarda i connessi obblighi di segnalazione degli ingredienti e delle emissioni, l’articolo 6 mantiene l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di presentare al Ministero della salute e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le informazioni, suddivise per marca e tipo, relative a tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti del tabacco, in ordine decrescente di peso, i livelli delle emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e le informazioni su altre emissioni e relativi livelli ove disponibili. L'elenco degli ingredienti è corredato dai pertinenti dati tossicologici, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori e sulla possibilità di indurre dipendenza. E’ prevista la possibilità da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di chiedere ai fabbricanti o agli importatori l’esecuzione di ulteriori studi. Il Ministero della salute e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rendono disponibili al pubblico sul rispettivo sito web tutte le informazioni e i dati ricevuti, che devono essere forniti in formato elettronico e memorizzati elettronicamente, garantendo il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti, altresì, a segnalare, su base annuale, all’Agenzia dei Monopoli i loro volumi annui di vendita, per marca e tipo; dette segnalazioni, secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva, devono riguardare i dati in possesso dei medesimi a far data dal 1° gennaio 2015. L’articolo 7 prevede gli ulteriori obblighi di segnalazione concernenti gli additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare inclusi nell’elenco prioritario previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/40/UE. L’articolo 8 introduce nuove norme per la regolamentazione degli ingredienti. Obiettivo di tali misure è, in particolare, la tutela dei giovani riducendo la possibilità che comincino a fumare, vietando l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, definiti sulla base di procedure stabilite. Esistono, infatti, evidenze scientifiche che mostrano come l’impiego di particolari aromi in concentrazioni tali da conferire ai prodotti del tabacco un odore o un gusto caratterizzante possono favorire l’iniziazione al fumo. La norma, al fine di evitare una comunicazione ingannevole nei confronti dei consumatori, proibisce, inoltre, l’uso di additivi associati a energia e vitalità, o di additivi che creano l'impressione che i prodotti hanno benefici per la salute (ad esempio vitamine). Sono esclusi dalla regolamentazione gli additivi essenziali per la lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo ad un prodotto con aroma o gusto caratterizzante e non accrescano la capacità di indurre dipendenza o la tossicità. Ciò permetterà di evitare l’eventuale discriminazione di varietà come il tabacco Burley coltivato in Italia. Gli articoli da 9 a 14 introducono importanti novità in relazione all’etichettatura e al confezionamento. Attraverso l’utilizzo di avvertenze per la salute più grandi, su entrambi i lati del pacchetto e accompagnate obbligatoriamente da immagini esplicative (pittogrammi), il provvedimento mira ad aumentare la consapevolezza dei consumatori circa le conseguenze negative sulla salute del tabacco. La direttiva 2001/37/CE consentiva agli Stati membri la possibilità di adottare i pittogrammi, introdotti, pertanto, ad oggi solo da 10 dei 28 Paesi UE (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Spagna, Belgio, Ungheria, Romania, Malta). Rispetto alle avvertenze testuali, i pittogrammi attraggono maggiormente l’attenzione e sono considerati più efficaci dai fumatori e dai non fumatori, soprattutto tra i giovani. Dall’esperienza di altri Paesi risulta che un numero significativo di fumatori riferisce dopo l’introduzione di pittogrammi una riduzione dei consumi di sigarette, una motivazione a smettere più forte, un’aumentata probabilità di effettuare tentativi per smettere di fumare. Inoltre, sembra che l’etichettatura abbia determinato un aumento della richiesta di trattamenti presso i centri anti-fumo. Infine le scritte più grandi o i pittogrammi tendono a disincentivare l’iniziazione tra i giovani. I pittogrammi sono particolarmente utili nel suscitare emozioni negative, come la paura, associate ad aumento dell’intenzione e dei tentativi di smettere e della riflessione sui rischi per la salute. Risultano particolarmente efficaci i pittogrammi che illustrano sofferenze legate alle conseguenze dell’uso del tabacco, tramite l’uso di “testimonial” affetti da malattie fumo-correlate. L’introduzione obbligatoria dei pittogrammi, che copriranno il 65% della facciata anteriore e posteriore del pacchetto, risponde anche a quanto previsto in tema di etichettatura dalla FCTC. In aggiunta, l'adozione di misure comuni a livello dell'UE comporterà anche un risparmio dei costi per l'industria del tabacco che nella situazione attuale deve adattarsi a sistemi giuridici diversi nei vari Paesi UE. Le avvertenze combinate relative alla salute (testo e pittogrammi) sono raggruppate in tre raccolte, ognuna delle quali è usata in un dato anno e si alterna con la raccolta successiva l'anno seguente. Tra le informazioni che compariranno sulle confezioni sono previste quelle atte a fornire indicazioni circa le possibilità di interventi per la disassuefazione dal fumo. In particolare sarà presente il numero del Telefono verde contro il fumo dell’Istituto superiore di sanità. Tali avvertenze sono estese anche ai prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare al fine di garantire il maggior livello possibile di tutela della salute. E’ prevista la presenza di un’avvertenza relativa alla salute anche sulla confezione unitaria e sull’imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo, per garantire adeguata informazione ai consumatori sui rischi derivanti dall’uso di tali prodotti, anche in termini di dipendenza. Relativamente al Telefono verde contro il fumo (TVF) - 800 554 088 di cui all’articolo 11, già operante presso l’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'ISS, con oneri a carico del medesimo Istituto, si tratta di un servizio nazionale anonimo e gratuito, che svolge attività di consulenza sulle problematiche legate al fenomeno tabagismo e che rappresenta un collegamento tra istituzione e cittadino-utente, un punto d'ascolto e di monitoraggio. Il TVF si rivolge a: chiunque sia interessato alle problematiche legate al Fumo di tabacco; fumatori e ai loro familiari; non fumatori; ex fumatori; Istituzioni pubbliche e private. Attraverso il servizio è possibile: fornire una consulenza telefonica al fine di orientare l'utente a riconoscere le proprie risorse; dare informazioni su strutture sanitarie pubbliche (Ospedali, ASL) e Associazioni ONLUS censite dall'OssFAD; dare informazioni scientifiche sugli effetti sulla salute causate dal fumo di sigarette, sulle terapie e sulla legislazione in materia; offrire una consulenza per iniziative di sensibilizzazione al problema del tabagismo in un'ottica di promozione della salute; studi e ricerche sui temi del tabagismo. Il Telefono Verde contro il Fumo (TVF) - 800 554 088 si muove in un'ottica di promozione e prevenzione della salute utilizzando le tecniche di counselling per facilitare l'adozione di stili di vita sani e l'utilizzo di risorse della comunità in favore della salute. Come accennato la metodologia utilizzata dagli operatori del TVF è il “counselling” come strumento per attivare e sostenere un processo di cambiamento rispetto alle problematiche legate al Fumo di tabacco. Il counselling telefonico è un intervento strettamente personalizzato. Gli operatori attraverso un ascolto attivo, analizzano con l'utente la sua domanda d'aiuto, dando informazioni scientifiche sui danni provocati dal fumo di tabacco, un sostegno psicologico e indicazioni sulle strutture sanitarie che offrono assistenza a chi vuole smettere di fumare. Il TVF sostiene anche i non fumatori, i familiari di fumatori che nell'anonimato possono avere una consulenza per aiutare un proprio caro e alcuni consigli anche pratici e burocratici su come muoversi per tutelarsi dal fumo passivo. Il servizio è rivolto anche agli ex-fumatori che avendo smesso di fumare possono trovare un sostegno per affrontare momenti di crisi legati alla dipendenza fisica e psichica dalle sigarette. Gli operatori socio-sanitari sono un'altra classe di utenza alla quale è rivolto il TVF, come interlocutore per esporre iniziative, problemi, avere del materiale ma anche come supporto emotivo per le loro iniziative. Per gli operatori socio-sanitari, il TVF può essere un punto di riferimento per le iniziative locali e nazionali in cui il confronto avviene con esperti che possono effettivamente accogliere e mettere in relazione le diverse strutture socio - sanitarie. Il TVF collabora anche con Istituti Scolastici, fornendo materiale informativo sulla tematica Fumo e per progettare, insieme alle scuole, attività di promozione e prevenzione della salute. Il TVF ha contribuito alla realizzazione della banca dati delle strutture sanitarie nazionali che hanno attivato ambulatorio per la cessazione dal Fumo di tabacco. Nel 2014 sono pervenute al TVF 5.414 telefonate, contro le 1001 registrate nel 2013. Tale incremento è in parte attribuibile anche alla presenza del numero verde sulle confezioni dei prodotti del tabacco, a seguito dell’adozione della direttiva 2012/9/UE della Commissione del 7 marzo 2012 (nuove avvertenze testuali). Se in termini di valori assoluti c’è stato un innalzamento del numero di telefonate per tutte le classi d’età, in termini di distribuzioni percentuali un aumento significativo si è registrato per soggetti al di sotto dei 25 anni e oltre i 65 anni. L’articolo 15 introduce specifiche misure relative all’aspetto e al contenuto delle confezioni unitarie e alla presentazione delle confezioni alla vendita, prevedendo, tra l’altro che la confezione unitaria di sigarette contenga almeno 20 sigarette e che la confezione unitaria di tabacco da arrotolare contenga non meno di 30 g di tabacco. Le misure previste all’articolo 16 mirano a rafforzare il contrasto al traffico illecito dei prodotti, incanalando il commercio del tabacco su percorsi legali e contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza di contrabbando e contraffazione. Viene, infatti, introdotta l’obbligatorietà di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità per quanto concerne la filiera legale delle forniture. Al riguardo si rileva che la direttiva 2014/40/UE, all’articolo 15 (Tracciabilità) prevede che gli Stati membri assicurino che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco, al fine del monitoraggio della catena di distribuzione e vendita; tale principio è stato recepito nell’articolo in esame il quale richiama il testo della direttiva con l’aggiunta dell’inciso iniziale “fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 ”. Il richiamo risulta necessario per consentire l’armonizzazione del recepimento della direttiva con altra norma introdotta in precedenza nell’ordinamento italiano dal citato decreto delegato recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei nonché dei fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. La norma, si rammenta, recita : “Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. ”. Nel comma 8 è previsto che la relazione annuale che il revisore esterno deve rendere venga presentata, oltre che alla Commissione europea e al Ministero della salute, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tal senso individuata come autorità competente a supportare la Commissione nelle attività di controllo. Sempre l’Agenzia è specificamente individuata come soggetto istituzionalmente preposto a consentire l’accesso dei fabbricanti o degli importatori alle informazioni archiviate, garantendo adeguata protezione alle informazioni commercialmente sensibili. Per quanto riguarda l’articolo 17 si segnala che lo stesso è conforme alle disposizioni dell’articolo 16 della recependa direttiva. In particolare il comma 1, ultimo periodo, risulta in linea anche con il contenuto di cui al secondo capoverso del paragrafo 1 articolo 16 della direttiva stessa in base al quale, negli Stati membri in cui è obbligatoria l’apposizione di bolli fiscali o marchi di identificazione nazionale sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco (è il caso dell’Italia), i contrassegni di legittimazione apposti sui pacchetti possono essere utilizzati come caratteristica di sicurezza. Anche in tale articolo è aggiunto, sempre per consentire l’armonizzazione del recepimento della direttiva con altra norma introdotta nell’ordinamento italiano, l’inciso : “Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188”. Inoltre, al comma 3, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisca le caratteristiche tecniche dell’elemento di sicurezza. L’articolo 18 vieta la vendita di prodotti del tabacco per uso orale, mentre l’articolo 19 impone il divieto di vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco ai consumatori. Sono, inoltre, stabilite all’articolo 20, le regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione che deve essere effettuata dai fabbricanti e dagli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze elettronicamente e sei mesi prima della prevista immissione sul mercato, corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni. I fabbricanti e gli importatori forniscono anche gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto e ogni altra informazione disponibile, in relazione, ad esempio, ai rischi-benefici del prodotto, agli effetti in termini di iniziazione al consumo di tabacco e di anticipazioni della percezione da parte del consumatore. Il provvedimento mira a garantire alle autorità competenti (Ministero della salute e Ministero dell’economia e delle finanze) l’acquisizione di tutte le informazioni utili sui prodotti del tabacco di nuova generazione al fine della loro eventuale autorizzazione. L’articolo 21 introduce la regolamentazione delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina che potranno essere immessi sul mercato solo se conformi alle misure prescritte. Tali misure mirano a rafforzare il sistema di prevenzione onde escludere pericoli, in particolare per i bambini, in caso di manipolazione o di ingestione e, in generale, ridurre il rischio di effetti dannosi per la salute umana derivanti dall’uso delle sigarette elettroniche. Al contempo, sono previste disposizioni in materia di confezionamento e di etichettatura, inclusa l'apposizione di avvertenze sanitarie, e definiti gli obblighi dei fabbricanti di notificare i nuovi prodotti prima di immetterli sul mercato e di fornire informazioni sul fabbricante, sugli ingredienti usati e sulle emissioni, sulla dose e sull'assunzione di nicotina, sul prodotto e sui processi di produzione nonché una dichiarazione di responsabilità su qualità e sicurezza del prodotto in condizioni d'uso normali. Il decreto non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni o ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni; in altri termini non si applica alle sigarette che rientrano nella categoria dei medicinali ovvero dei dispositivi medici. Anche per i prodotti da fumo a base di erbe (articolo 22) viene prevista l’apposizione su ciascuna confezione unitaria e sull' imballaggio esterno di un’avvertenza generale per la salute, stampata sul fronte e sul retro della confezione e occupante un’area pari al 30% della corrispondente superficie ed è imposto l’obbligo (articolo 23) per i fabbricanti e gli importatori di presentare un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori. Il provvedimento, infine, introduce, all’articolo 24, importanti misure, finalizzate a garantire, nello spirito della direttiva 2014/40/UE, la riduzione dell’offerta e, in generale, la massima tutela per i minori. E’ introdotto, pertanto, il divieto di vendita ai minori di anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina, già contenuto in tre successive ordinanze del Ministro della salute. Inoltre, viene esteso il divieto di fumo (di cui al comma 1 dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3) al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza, nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, ai presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici, nonché alle pertinenze esterne dei reparti di pediatria delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS. Tale misura si è ritenuta opportuna per evitare che i comportamenti degli adulti, per i quali già vige il divieto di fumo nei locali chiusi nonché nelle aree all’aperto di pertinenza delle scuole, possano arrecare danni da fumo passivo alla salute dei minori e delle donne in stato di gravidanza ed influenzare negativamente lo stile di vita dei minori. Con riferimento alla previsione di cui al comma 3, si precisa che la fattispecie deve intendersi riferita ad una precedente violazione accertata definitivamente. L’articolo 25 reca la disciplina sanzionatoria, mentre l’articolo 26 reca disposizioni per l’attuazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea e, in ossequio alle condizioni espresse dalle Commissioni 12° e 14° del Senato, prevede, quanto agli atti delegati, lo strumento di cui all’articolo 31, comma 6, della legge n. 234/2012 (decreto legislativo), quanto, invece, agli atti di esecuzione, lo strumento del decreto ministeriale. L’articolo 27 individua nel Ministero della salute e nel Ministero dell’economia e delle finanze le autorità competenti responsabili dell’attuazione e dell’esecuzione degli obblighi previsti nel provvedimento. L’articolo 28 fissa al 20 maggio 2016 la data di decorrenza per l’applicazione delle disposizioni del decreto, ad eccezione di quelle per le quali è stabilita una diversa decorrenza dal decreto medesimo, e contiene alcune disposizioni transitorie, quali quelle per l’autorizzazione, a determinate condizioni e fino al 20 maggio 2017, per l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco conformi alle prescrizioni della direttiva 2001/37/CE. L’articolo 29 dispone l’abrogazione del decreto legislativo n. 184 del 2003, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE, che risulta abrogata dalla direttiva 2014/40/UE. Considerato che, ai sensi dell’articolo 28, è consentita, a determinate condizioni e fino al 20 maggio 2017, l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco conformi alle prescrizioni della direttiva 2001/37/CE, si rende necessario consentire, in caso di violazione di dette prescrizioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 184 del 2003. L’articolo 30 prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tariffe per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21. L’articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria. Sullo schema di provvedimento sono stati acquisiti sia il parere, favorevole, della Conferenza StatoRegioni sia i pareri delle Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Al Senato della Repubblica il provvedimento è stato assegnato: alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in sede consultiva; alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede osservazioni (sottocommissione-parere non ostativo); alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede osservazioni (sottocommissione- parere non ostativo); alla 5ª Commissione permanente (Bilancio), in sede osservazioni il 14 ottobre 2015; non si è espressa; alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede osservazioni (favorevole con osservazioni); alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede osservazioni (favorevole); alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede osservazioni (favorevole con condizioni e rilievi). La XII Commissione del Senato della Repubblica, viste le osservazioni formulate dalle Commissioni 1°, 2°, 6°, 10° e 14° ha formulato condizioni e osservazioni. Le condizioni prevedono che: “a) sia riformulato l'articolo 14, espungendo dalla lettera b) del comma 1 l'inciso "fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20", il quale potrebbe essere foriero di incertezze interpretative e causare problemi applicativi”; la condizione non è stata accolta, in quanto si ritiene che il predetto inciso non sia suscettibile di ingenerare incertezze interpretative. Infatti, tale previsione è strettamente collegata con il disposto dell’articolo 20, comma 4, ove si prevede che solo con successivo decreto del Ministro della salute e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le procedure e le modalità attraverso le quali il Ministero della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità, procederà alle valutazioni delle informazioni e degli studi presentati dai produttori delle sigarette di nuova generazione, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a parità di condizioni di utilizzo, nonché le relative modalità di etichettatura. Pertanto, l’inciso di cui la Commissione chiede l’espunzione si limita ad anticipare la previsione, di natura speciale, dettata all’articolo 20 per i prodotti di nuova generazione. b) sia riformulato l'articolo 17, nel senso di affidare la realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione a un soggetto pubblico istituzionalmente deputato al contrasto della contraffazione, con la previsione di utilizzo del contrassegno di legittimazione in abbinamento al codice tracciature”; la condizione non è stata accolta. Corre l’obbligo di premettere che a legislazione vigente non c’è un unico organismo istituzionalmente deputato al contrasto della contraffazione e non è possibile istituirlo in questa sede, in quanto, prescindendo dal fatto che la direttiva deve essere recepita ad invarianza di oneri, tale possibilità non è prevista nè dalla direttiva 2014/40/UE, né dai principi e criteri specifici di delega di cui all’articolo 6 della legge 114 del 2014. Gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo in esame sono strettamente connessi riguardando, l’uno, la tracciabilità, l’altro, le caratteristiche di sicurezza. Al riguardo, l’art. 15 (Tracciabilità) della direttiva 2014/40/UE prevede che gli Stati Membri debbono assicurare, a partire dal 20 maggio 2019, che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco tale da consentire di tracciare l’intera filiera dal produttore al venditore al dettaglio (tracking - tracciabilità) nonché di ricostruire tutte le predette informazioni a partire direttamente dal prodotto (tracing – rintracciabilità). Ai sensi del citato articolo 15, paragrafo 11) della direttiva, la Commissione dovrà emanare, con atti di esecuzione, norme tecniche per: a) l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità e rintracciabilità, anche in materia di contrassegno con un identificativo univoco, registrazione, trasmissione, trattamento e archiviazione dei dati e accesso ai dati archiviati; b) garantire che i sistemi utilizzati per l'identificativo univoco e le relative funzioni siano pienamente compatibili tra loro nell'Unione. A tal fine, la Commissione ha incaricato l’Eurogroup Consulting di effettuare uno studio di fattibilità sulla tracciabilità (nonché sull’elemento di sicurezza di cui all’articolo 16 della direttiva e all’articolo 17 del decreto legislativo) dei prodotti del tabacco; lo studio prevede, relativamente alla tracciabilità, le seguenti quattro opzioni che sono ancora al vaglio della Commissione UE: Opzione 1: apposizione dell’identificativo univoco su tutte le confezioni unitarie dei prodotti, a cura dei produttori, sulla base di standard UE da definire con atti di esecuzione della Commissione, ai sensi del già citato art. 15, par.11) della Direttiva; Opzione 2:apposizione dell’identificativo univoco su tutte le confezioni unitarie dei prodotti, a cura di un provider indipendente, sulla base di standard UE da definire con i predetti atti di esecuzione; tale ultima soluzione obbligherebbe i produttori a sviluppare /modificare le proprie linee di produzione per consentire al provider di apporre l’identificativo sulle confezioni; Opzione 3:facoltà per gli Stati membri di scegliere tra l’opzione 1 e l’opzione 2; Opzione 4: apposizione, a cura di un provider indipendente, direttamente sulla linea di produzione, sulla base di standard UE da definire con i predetti atti di esecuzione, di un codice che assolva contemporaneamente alle funzioni di identificativo univoco e di elemento di sicurezza. In tutte le opzioni, i dati relativi all’identificativo devono essere archiviati a cura di un soggetto terzo indipendente, la cui idoneità, indipendenza e capacità tecnica devono essere approvate dalla Commissione, parimenti al contratto di archiviazione (art. 15, par. 8, della direttiva), i cui elementi principali devono essere definiti con appositi atti di esecuzione (art. 15, par. 12). Attualmente non è ancora stata predisposta dalla Commissione una bozza dei previsti atti delegati (art.15) e di esecuzione (art.16), da sottoporre alla valutazione del Comitato Prodotti del Tabacco. c) “sia riformulato il comma 4 dell'articolo 20, demandando al solo Ministro della salute la definizione delle procedure e modalità attraverso le quali, sentito l'Istituto superiore di sanità, si effettua la valutazione delle informazioni e degli studi propedeutici al riconoscimento della riduzione delle sostanze tossiche ovvero del potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione”; la condizione non è stata accolta, in quanto si è ritenuto imprescindibile, fermi restando gli aspetti squisitamente sanitari, tenere conto delle valutazioni dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, che corrispondono ad interessi tutelati sia dalla Costituzione sia dalla direttiva che si recepisce; d) “sia riformulato l'articolo 26, in conformità alla condizione contenuta nelle osservazioni della 14^ Commissione sullo schema, che s'intende in questa sede integralmente trascritta”; la condizione è stata accolta. Le osservazioni prevedono che: 1. “nel comma 1, lettera ee), dell'articolo 2, il termine "assistenziali" dovrebbe essere sostituito con il termine "astinenziali"; l’osservazione è stata accolta; 2. “nel comma 2 dell’articolo 7 occorrerebbe prevedere studi non solo su “ciascun additivo” ma anche sulla eventuale combinazione di più additivi”; l’osservazione è stata accolta; 3. “nella rubrica dell'articolo 12 il termine "diverso" dovrebbe essere sostituito con quello "diversi”; l’osservazione è stata accolta; 4. “in relazione all'articolo 20, occorrerebbe prevedere (all'interno di tale articolo o nell'articolo 30) la determinazione di una tariffa per le attività ivi previste dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, in linea con le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata allo schema; l’osservazione non è stata accolta; a tal proposito, si segnala che la relazione tecnica, per un evidente mero errore materiale, precisa, a differenza di quanto previsto dal disposto normativo, che anche per le attività di cui al citato articolo 20 sono previste delle tariffe; 5. “nell'ambito dell'articolo 21, occorrerebbe esplicitare meglio che la norma transitoria relativa alla notifica riguarda i prodotti immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016 (in luogo della locuzione "già immessi sul mercato al 20 maggio 2016"); l’osservazione è stata accolta; 6. “in riferimento all'articolo 24, occorrerebbe valutare se la pur condivisibile previsione di sanzioni per il fumo nelle aree all'aperto di pertinenza delle strutture sanitarie e a bordo di autoveicoli, in presenza di minori di anni 18 o di donne in stato di gravidanza, sia o meno legittimata da alcuno dei principi e criteri di delega, dal momento che la direttiva oggetto di recepimento non parrebbe contemplare, almeno esplicitamente, detti divieti”; al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che la direttiva ha la finalità di tutelare gli adolescenti dal fumo di tabacco; ciò è ben precisato nel considerando n. 21; inoltre, la disposizione di cui all’articolo 24 recepisce il principio di delega contenuto nella lettera b), comma 2, dell’articolo 6 della legge 114 del 2015, secondo la quale nel recepimento della direttiva 2014/40/UE occorre “b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;”. Osservazione non accolta; 7. “ancora in riferimento all'articolo 24, occorrerebbe chiarire se i divieti di fumo a bordo di autoveicoli si applichino anche al medesimo minorenne o alla medesima donna in stato di gravidanza, qualora nell'autoveicolo non siano presenti altri soggetti rientranti nella tutela in esame; e se i divieti di fumo in discorso riguardino anche i prodotti del tabacco di nuova generazione (come specifica, per un diverso divieto, il comma 3 del medesimo articolo 24); al riguardo, si chiarisce che la disposizione in esame non si applica quando la donna è sola al volante dell’autoveicolo (pur ricordando che è dimostrato che il fumo della madre, durante la gravidanza, è una delle cause di aborto spontaneo, di parto prematuro, di basso peso alla nascita, di sindrome di astinenza neonatale da nicotina, di aumento della mortalità e morbilità perinatale e infantile); infatti, la norma ha funzione di tutela dal fumo passivo. Per altro verso, per i minori, che ovviamente non possono guidare un autoveicolo prima della maggiore età, già sussiste il divieto di vendita dei prodotti del tabacco (il decreto legge 158/2012 ha introdotto il divieto di vendita ai minori di anni 18, innalzando il limite precedente dei 16 anni previsto dall’ art. 25 R.D. n. 2316/1934) nonché delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina (è stata prorogata di 12 mesi, a partire dal 3 ottobre 2015, l'ordinanza 22 settembre 2014, relativa al divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina). Infine, si chiarisce che i divieti posti nella norma in esame riguardano anche i prodotti del tabacco di nuova generazione, in quanto gli stessi rientrano nella definizione di “prodotti del tabacco”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere d) e p) del decreto legislativo; 8. “sempre in riferimento all'articolo 24, occorrerebbe chiarire se le novelle concernenti la distribuzione automatica, di cui al comma 4, riguardino anche i prodotti del tabacco di nuova generazione (ciò in quanto il testo, in questo caso, menziona espressamente solo le sigarette elettroniche ed i contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina, diversamente da quanto avviene altrove - v. sopra)”; al riguardo, si chiarisce che i divieti riguardano anche i prodotti del tabacco di nuova generazione, in quanto gli stessi rientrano nella definizione di “prodotti del tabacco”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere d) e p) del decreto legislativo; 9. “ancora in relazione all’articolo 24, si ritiene che l’aggravio delle sanzioni previsto al comma 3 – in particolare la previsione della sospensione della licenza già alla prima violazione e della revoca della licenza alla seconda violazione – vada oltre i limiti insiti nel principio di proporzionalità di cui all’articolo 23 della direttiva 2014/40/UE, costituendo un’inosservanza del divieto di introdurre o mantenere "sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive", stabilito dall’articolo 14, comma 24-ter, della legge n. 246 del 2005, e richiamato dall’articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012; al riguardo, si ritiene che le disposizioni previste al comma 3 dell’articolo in commento non violino i principi di gold plating di cui all’art. 14, comma 24-ter, della legge n. 246 del 2005; non è stato introdotto o mantenuto un livello di regolazione superiore a quello minimo richiesto dalla direttiva, rivolta proprio alla tutela dei minori e degli adolescenti, che deve essere perseguita nei limiti della normativa vigente, senza peraltro creare alterazioni del mercato (cfr. tra l’altro il considerando n. 59 della direttiva); si tratta di una misura che, relativamente al prodotto in questione, non rappresenta un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri; tra l’altro, alla coerenza e correttezza delle disposizioni introdotte soccorre il considerando n. 8, secondo il quale in conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per le proposte legislative occorre basarsi su un livello di protezione della salute elevato, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente dannosi del tabacco sulla salute umana, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la diffusione del fumo tra i giovani. Si considerino anche il considerando n. 21 già citato e l’articolo 1, ultimo periodo, della direttiva (“nell'intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell'Unione previsti dalla convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo («FCTC»)”. Premesso quanto sopra, tuttavia, l’importo delle sanzioni è stato ridotto. 10. “riguardo all'attività di verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui al comma 4 dell'articolo 24, occorrerebbe valutare se essa comporti oneri a carico della finanza pubblica, con conseguente esigenza di una norma di copertura; al riguardo, si rileva che l’attività di verifica, da parte della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della funzionalità dei distributori automatici è già effettuata a legislazione vigente e la previsione normativa che dispone che gli stessi devono essere sottoposti a verifica ha un valore di programmazione periodica; 11. “in relazione all'articolo 28, sul piano sostanziale, occorrerebbe valutare se la disciplina transitoria concernente le sigarette elettroniche ed i relativi contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina sia in linea con la delega legislativa, per quanto attiene al termine entro il quale è lecita la vendita dei prodotti non conformi alla normativa introdotta dallo schema; al riguardo, si rileva che le previsioni ivi contenute riproducono pedissequamente le disposizioni della direttiva 2014/40/UE; 12. “ancora in relazione all'articolo 28, sul piano formale, sarebbe opportuno esplicitare, nell'alinea del comma 2, a quale data faccia riferimento la locuzione "dopo tale termine", e trasformare il medesimo alinea in un primo periodo del comma; l’osservazione è stata accolta; 13. “riguardo alle procedure per la definizione delle tariffe, sarebbe opportuno che esse fossero disciplinate in un'unica sede, mentre lo schema ne frammenta la trattazione tra l'articolo 30 e gli articoli dal medesimo richiamati”; l’osservazione è stata accolta; La condizione formulata dalla 14° Commissione, integralmente accolta dalla 12° Commissione del Senato (condizione di cui alla lettera d), riguarda le disposizioni dell’articolo 26. La Commissione ritiene che “gli "atti delegati" sono qualificati come tali dal legislatore europeo in base all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e pertanto non sono suscettibili di essere derubricati da una norma nazionale, mediante la locuzione "aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo", alla stregua di meri atti amministrativi di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 del medesimo Trattato. Peraltro, il loro contenuto normativo è determinato dal riferimento a specifici paragrafi di articoli della direttiva che tali atti delegati sono chiamati a modificare o integrare. Pertanto, ai fini dell’attuazione sul piano nazionale degli atti delegati previsti dalla direttiva 2014/40/UE e citati alla lettera a) dell’articolo 26 dello schema di decreto legislativo, non può essere utilizzato lo strumento del decreto ministeriale e va invece utilizzata la procedura stabilita dall’articolo 31, comma 6, della legge n. 234 del 2012. L’articolo 31, comma 6, prescrive l’utilizzo della procedura della legge di delegazione al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 (ossia entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo cui fanno riferimento) o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Né varrebbe addurre per giustificare la scelta compiuta dal Governo la modifica apportata all’articolo 36 della legge n. 234 del 2012 dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), come erroneamente è riportato nella relazione governativa. Come invero è stato affermato dal Sottosegretario Gozi nella seduta della Commissione Politiche dell’Unione europea dell’8 luglio 2015, "per quanto riguarda, infine, le modifiche all’articolo 36 della legge n. 234 del 2012 apportate dall’articolo 29 del disegno di legge, esse non riguardano il recepimento degli atti delegati, che continua ad essere regolato dall’articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e, quindi, con lo strumento del decreto legislativo e non con quello del decreto ministeriale". In accoglimento della sopra riportata condizione, l’articolo 26 è stato suddiviso in due commi, dei quali, il primo, con valore meramente descrittivo, in quanto la delega continua ad essere fornita dall’articolo 6 della legge n. 114 del 2015, in combinato disposto con l’articolo 31, comma 6, della legge n. 234 del 2012. La 6° Commissione permanente ha reso il parere alla Commissione di merito esprimendo osservazioni favorevoli e rilievi con relativo invito al Governo. Queste sono state tutte fatte proprie dalla 12° Commissione fatta eccezione per la seguente: “rafforzare la trasparenza delle informazioni e, quindi, dei sistemi di controllo, prevedendo l'obbligo di segnalazione degli ingredienti non solo al Ministero della salute, ma anche - come prevede l'attuale normativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;” che, nonostante non sia stata presa in considerazione dalla predetta Commissione 12°, è stata accolta. Alla Camera dei Deputati il provvedimento è stato assegnato: alla XII Commissione Affari Sociali, in sede referente; alla XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea, in sede di parere; alla V Commissione Bilancio, parere reso alla XII Commissione. La XII Commissione della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole con una condizione e una osservazione. La condizione, la quale prevede che “la realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione, di cui all'articolo 17, sia affidata ad un soggetto pubblico istituzionalmente deputato alla lotta alla contraffazione;” è analoga alla condizione espressa dalla 12° Commissione del Senato (di cui alla lettera b)) e, pertanto, si fa rinvio a quanto sopra detto in riferimento alla stessa. Per quanto riguarda l’osservazione, concernente le indicazioni sul minore rischio da apporre sui prodotti del tabacco di nuova generazione, si rileva che il comma 5 dell’articolo 20 del decreto dispone comunque che “I prodotti del tabacco di nuova generazione, immessi sul mercato, rispettano le prescrizioni del presente decreto relative ai prodotti del tabacco non da fumo ovvero ai prodotti del tabacco da fumo.”, mentre il comma 4 prevede che solo dopo la valutazione del Ministero della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità, sarà possibile valutare un potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a parità di condizioni di utilizzo, nonché le relative modalità di etichettatura. Quindi, dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo 20 emerge che fino all’esito delle valutazioni ivi previste non possa in alcun modo essere autorizzata alcuna scritta che induca alla percezione di un minore rischio, né nella pubblicità né nel prodotto; inoltre, come esplicitato in occasione dell’analoga osservazione formulata della 12° Commissione del Senato, il loro utilizzo è limitato agli stessi luoghi in cui è consentito l'utilizzo dei prodotti del tabacco da fumo. La XIV Commissione della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni: “provveda il Governo a: 1) adoperarsi presso le Istituzioni europee affinché venga adottato il sistema tecnologico di tracciabilità maggiormente adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco”; si rinvia alle considerazioni espresse per l’analoga condizione formulata dalla 12° Commissione del Senato; 2) “introdurre una disciplina sui sistemi di tracciabilità conforme al Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità, procedendo altresì in tempi rapidi alla ratifica del Protocollo medesimo”; tale condizione non può essere accolta. Si tratta di una condizione che fa rinvio alla necessità di procedere in tempi rapidi alla ratifica del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità; al riguardo, si evidenzia che la proposta di decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2015/0100 (NLE) “relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per la parte delle disposizioni del protocollo che sono soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”, all’articolo 1, dispone che ”È approvato a nome dell'Unione europea il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo.” Inoltre, si evidenzia che in merito al protocollo sul commercio illecito, di cui alla Convenzione OMS-FCTC per il controllo del tabacco, nella riunione del sottogruppo sulla tracciabilità, istituito dal Gruppo di esperti sulle politiche del tabacco, tenutasi a Bruxelles lo scorso 3 luglio, la Direzione Generale Salute della Commissione ha precisato che gli atti di esecuzione e delegati che verranno adottati ai sensi della direttiva 2014/40 saranno in linea con le disposizioni previste dal predetto Protocollo. In particolare, “la separazione dei ruoli tra imprese produttrici e soggetti deputati al controllo e alla tracciabilità” è già prevista, dall’art. 15 della direttiva stessa (e riprodotta integralmente dall’art. 16 del decreto), laddove si dispone che i dati relativi all’identificativo devono essere archiviati a cura di un soggetto terzo indipendente, la cui idoneità, indipendenza e capacità tecnica devono essere approvati dalla Commissione. 3) “mantenere l'apparato sanzionatorio previsto nell'ordinamento vigente, che appare meglio rispondente ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni richiesti dalla direttiva”; tale condizione, se pur espressa in modo molto sintetico, corrisponde all’osservazione di cui al punto 9 formulata dalla 12° Commissione del Senato e, pertanto, si rinvia alle considerazioni sopra espresse con riferimento alla stessa; 4) “estendere il divieto di fumo al conducente di autoveicoli in movimento indipendentemente dalla presenza di passeggeri, al fine di ridurre i rischi alla salute e alla incolumità pubblica, con riflessi positivi anche sulla sicurezza della circolazione stradale”; tale condizione non può essere accolta, in quanto la previsione non è contemplata né dalla direttiva 2014/40/UE né dai principi di delega di cui all’articolo 6 della legge 114 del 2014; il divieto previsto all’articolo 24 è, infatti, posto in funzione della tutela degli adolescenti e del feto; l’introduzione di un divieto quale quello indicato nella condizione della Commissione rappresenterebbe una modifica al codice della strada e, come detto, non è prevista alcuna delega in tal senso. La V Commissione della Camera dei Deputati ha valutato favorevolmente il testo all’esame, formulando il seguente rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario: “All’articolo 24, comma 4, sostituire le parole: devono essere sottoposti, di norma all’atto della installazione e, comunque, periodicamente con le seguenti: possono essere sottoposti all’atto dell’installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente”; il rilievo è stato accolto.