Piano provinciale delle politiche formative e del lavoro e dei servizi
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Piano provinciale delle politiche formative e del lavoro e dei servizi
Provincia di Genova Area 10 - Politiche Formative e Istruzione Piano provinciale delle politiche formative e del lavoro e dei servizi per l’impiego RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA’ EX ART.41 DELLA L.R. 52/93 E S.M. RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE DA PRIVATI CON FINI DI LUCRO EX ART. 41, L.R. 52/93. Le finalità dell’istituto del riconoscimento ordinario di attività formative sono essenzialmente due: Finalità o fornire all’utenza un’alternativa alle proposte corsuali pubbliche; o conferire validità e spendibilità, nel mercato del lavoro, all’attestato di qualifica conseguito dagli allievi. La Provincia riconosce lo svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da privati con fini di lucro, ai fini dell’attribuzione della qualifica finale, purchè i corsi stessi siano conformi agli obiettivi del programma triennale regionale. Descrizione La deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/96 contiene le dell’intervento disposizioni che le Province devono seguire per il riconoscimento di attività formative. Tali attività dovranno essere attuate anche secondo le disposizioni di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 29 del 1995 e al vigente Vademecum di gestione, per quanto applicabili. Persone maggiorenni o che abbiano assolto il diritto/dovere di istruzione e formazione. La ricerca dell’utenza avviene tramite avvisi pubblici approvati dalla Destinatari Provincia, per i quali non vengono indicati un formato e modalità di diffusione prestabiliti. Si prescinde dall’avviso pubblico ove l’utenza sia predeterminata o comunque individuata in ambiti lavorativi o profili predefiniti. Organismi formativi con sede operativa accreditata, Aziende e Soggetti Privati in possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento dei corsi. Tali requisiti sono: o la disponibilità di strutture e di attrezzature idonee, nonché di un adeguato sistema organizzativo; o la congruità dei contenuti didattico-formativi del corso rispetto alla figura professionale in uscita; Soggetti o il possesso da parte dei formatori di idonea preparazione culturale e proponenti professionale; o la congruità della spesa tenuto conto della qualità del corso, dei suoi possibili sbocchi occupazionali, nonché della figura professionale in uscita; o l’esistenza di un responsabile di tutte le azioni formative; o l’accettazione del controllo tecnico-didattico della Provincia sull’attività svolta. Per la realizzazione di tali attività non è richiesto l’accreditamento, in quanto il Accreditamento riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende all’intera struttura richiesto formativa e non costituisce titolo per l’ottenimento di contributi pubblici. Gli Organismi formativi con sede operativa accreditata possono comunque chiedere il riconoscimento di attività. Costi ammessi A titolo indicativo fare riferimento ai “Costi ammessi” per le attività finanziate. Pur non essendo previsto finanziamento per queste attività corsuali, le stesse Tipologia attività possono riguardare solo le attività formative comprese nelle lettere a) e b) dell’art. 17 comma 1 della L.R. 52/93. Non è previsto un formulario specifico, ma nel progetto dovranno essere riportati Modalità per la gli elementi richiesti dalle norme di riferimento, con particolare riguardo alla stesura del Deliberazione Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/1996. progetto Vedere anche “Requisiti progettuali obbligatori”. • Attestato di frequenza Attestato da • Per le attività formative riconosciute, preordinate al rilascio di un attestato rilasciare di qualifica professionale, le prove finali di esame si svolgono, secondo le Pagina 2 di 11 Durata standard Numero allievi Parametri di costo applicabili Priorità Requisiti progettuali obbligatori Modalità valutazione Modalità di finanziamento pubblico Scadenza Pagina 3 di 11 disposizioni dell’art. 25 della L. 52/93, presso la sede formativa. La Provincia provvede a nominare in ciascuna sede formativa una o più commissioni d’esame. Gli attestati di qualifica professionale ottenuti al termine dei corsi riconosciuti costituiscono titolo valido per l’ammissione a pubblici concorsi, per l’avviamento al lavoro e per l’inquadramento aziendale ai sensi dell’art.14 della legge 21/12/1978 n. 845. Variabile a seconda dell’attività formativa. Standard = 15, con possibilità di variazione a seconda dell’attività formativa. Si procederà ad una valutazione di congruità della quota di iscrizione richiesta ai partecipanti al singolo corso. In tale valutazione potranno essere usati come riferimento i parametri previsti per il finanziamento pubblico di attività analoghe. Nessuna. Deve essere allegata una precisa descrizione del progetto, contenente alcuni elementi fondamentali: o programmi formativi e finalità professionali cui si intende pervenire; o contenuti didattici e culturali; o durata del corso correlata dall’articolazione didattica; o indicazione e ripartizione in ore delle singole materie d’insegnamento; o titolo di studio richiesto agli aspiranti allievi per l’ammissione al corso; o modalità attraverso le quali si intende procedere alla eventuale selezione dei partecipanti; o curriculum dettagliato del personale docente e del responsabile didattico, completo dell’indicazione del tipo di rapporto di lavoro con il soggetto richiedente; o indicazione della spesa che sosterranno gli allievi, per valutarne la congruità rispetto alla qualità del corso e i possibili sbocchi occupazionali alla figura professionale in uscita. Vedere l’apposita scheda di valutazione nella sezione “Indicazioni generali” alla voce “Valutazione e selezione dei progetti”. Non è previsto finanziamento pubblico, in quanto le attività sono autofinanziate tramite le quote di partecipazione degli allievi, comprese le indennità per l’eventuale commissione d’esame di qualifica. Data la particolarità delle azioni la presentazione dei progetti è sempre possibile senza scadenza prestabilita. Le relative attività dovranno essere avviate entro 60 giorni dall’approvazione, pena la revoca delle stesse. Le presenti disposizioni restano in vigore fino alla loro revoca o modifica. INTERVENTI FORMATIVI CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI NORMATIVE, ACCORDI DI PROGRAMMA O PROTOCOLLI D’INTESA STIPULATI DALLA REGIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE; RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE A FIGURE PROFESSIONALI DISCIPLINATE DA LEGGI SPECIFICHE. Con l’istituto del riconoscimento di attività formative relative a figure professionali disciplinate da leggi specifiche si intende fornire all’utenza interventi formativi, Finalità prevalentemente di breve durata, che prevedono il rilascio di una qualificazione o abilitazione o altro tipo di riconoscimento ufficiale indispensabile per svolgere determinate attività lavorative o mansioni. La deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/96 contiene le disposizioni che le Province devono seguire per il riconoscimento di attività Descrizione formative. Tali attività dovranno essere attuate anche secondo le disposizioni di cui dell’intervento alla Delibera del Consiglio Regionale n. 29 del 1995 e al vigente Vademecum di gestione, per quanto applicabili. Utenza diversificata a seconda delle diverse normative di riferimento. L’utenza, a seconda della tipologia dei corsi, può essere reperita con avvisi Destinatari pubblici, approvati dalla Provincia, per i quali è sufficiente la diffusione via internet. Si prescinde dall’avviso pubblico ove l’utenza sia predeterminata o comunque individuata in ambiti lavorativi o profili predefiniti. Prioritariamente Organismi formativi con sede operativa accreditata, ed anche Aziende e Soggetti Privati in possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento dei corsi. Tali requisiti sono: o la disponibilità di strutture e di attrezzature idonee, nonché di un adeguato sistema organizzativo; o la congruità dei contenuti didattico-formativi del corso rispetto alla figura Soggetti professionale in uscita; proponenti o il possesso da parte dei formatori di idonea preparazione culturale e professionale; o la congruità della spesa tenuto conto della qualità del corso, dei suoi possibili sbocchi occupazionali, nonché della figura professionale in uscita; o l’esistenza di un responsabile di tutte le azioni formative; o l’accettazione del controllo tecnico-didattico della Provincia sull’attività svolta. Per la realizzazione di tali attività non è richiesto, di norma, l’accreditamento, in quanto il riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende all’intera struttura formativa e non costituisce titolo per l’ottenimento di contributi pubblici. Accreditamento Gli Organismi formativi con sede operativa accreditata possono comunque chiedere richiesto il riconoscimento di attività. In funzione di alcune norme specifiche può essere richiesto che i soggetti attuatori siano accreditati dalla Regione Liguria (es. corsi per Responsabile e Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione). Costi ammessi A titolo indicativo fare riferimento ai “Costi ammessi” per le attività finanziate. A causa del progressivo ridursi delle risorse del bilancio regionale, trasferite alla Provincia per la cosiddetta formazione in forza di leggi (comprendente gli interventi formativi che devono essere realizzati a seguito di prescrizioni Tipologia attività normative), non è previsto di norma il finanziamento per queste attività corsuali, che vengono riconosciute ex art.41 della L.R. 52/93 (come peraltro indicato dalla Regione Liguria). Pagina 4 di 11 La tipologia di azioni formative riguarda una serie di attività, disciplinate da leggi speciali, quali ad esempio: o agenti e rappresentanti di commercio; o agenti d'affari in mediazione; o conduttori di generatori di vapore e conduttori di impianti termici; o responsabile tecnico di imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; o responsabile e addetto smaltimento amianto; o responsabile attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; o responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore; o operatore sportivo (L.R. 6/2002); o addetto agli impianti aeraulici; o responsabili ed addetti al Servizio Prevenzione e Protezione; o estetiste; o commercio e vendita di prodotti fitosanitari. Nella programmazione provinciale non sono previsti corsi per massaggiatore sportivo (L.R. 6/2002), stante il quadro normativo non definito. Per i corsi di aggiornamento per l’istruzione e per l’addestramento al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari (da organizzarsi d’intesa con la ASL a cura di enti pubblici o privati interessati), l’unico adempimento obbligatorio in capo alla Provincia è l’organizzazione di due sessioni annuali di valutazione, subordinatamente all’effettivo svolgimento dei corsi di cui sopra. Modalità per la stesura del progetto Attestato da rilasciare Durata standard Numero allievi Parametri di costo applicabili Priorità Requisiti progettuali obbligatori Pagina 5 di 11 Non è previsto un formulario specifico, ma nel progetto dovranno essere riportati gli elementi richiesti dalle norme di riferimento, con particolare riguardo alla Deliberazione Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/1996. Vedere anche “Requisiti progettuali obbligatori”. • Attestato di frequenza, con eventuale indicazione del grado di preparazione (profitto) e di prove finali sostenute. • Per le attività formative riconosciute, preordinate al rilascio di un attestato di qualifica professionale, le prove finali di esame si svolgono, secondo le disposizioni dell’art. 25 della L. 52/93, presso la sede formativa. La Provincia provvede a nominare in ciascuna sede formativa una o più commissioni d’esame. Variabile a seconda dell’attività formativa. Dovranno comunque essere rispettate le durate, ove previste, indicate nelle norme specifiche di riferimento. Standard = 15, con possibilità di variazione a seconda dell’attività formativa. Si procederà ad una valutazione di congruità della quota di iscrizione richiesta ai partecipanti al singolo corso. In tale valutazione potranno essere usati come riferimento i parametri previsti per il finanziamento di attività analoghe. Nessuna. Deve essere allegata una precisa descrizione del progetto, contenente alcuni elementi fondamentali: o programmi formativi e finalità professionali cui si intende pervenire; o contenuti didattici e culturali, nel rispetto della normativa di riferimento; o durata del corso correlata dall’articolazione didattica; o indicazione e ripartizione in ore delle singole materie d’insegnamento; o titolo di studio richiesto agli aspiranti allievi per l’ammissione al corso; o modalità attraverso le quali si intende procedere alla eventuale selezione dei partecipanti; o curriculum dettagliato del personale docente e del responsabile didattico, Modalità valutazione Modalità di finanziamento pubblico Scadenza Pagina 6 di 11 completo dell’indicazione del tipo di rapporto di lavoro con il soggetto richiedente; o indicazione della spesa che sosterranno gli allievi, per valutarne la congruità rispetto alla qualità del corso e i possibili sbocchi occupazionali alla figura professionale in uscita. Vedere l’apposita scheda di valutazione nella sezione “Indicazioni generali” alla voce “Valutazione e selezione dei progetti”. Non è previsto finanziamento pubblico, in quanto le attività sono autofinanziate tramite le quote di partecipazione degli allievi, comprese le indennità per l’eventuale commissione d’esame di qualifica. Comunque, ove alcune attività abbiano un chiaro indirizzo di inserimento al lavoro o di riqualificazione di lavoratori (con particolare riferimento a soggetti svantaggiati), potrà essere valutata la possibilità di finanziamento, previa presentazione di progetto, secondo le specifiche e le tempistiche che saranno previste dai documenti di programmazione del P.O. Ob.2 “Competitività regionale e occupazione” FSE 2007-2013. Data la particolarità delle azioni la presentazione dei progetti è sempre possibile senza scadenza prestabilita. Le relative attività dovranno essere avviate entro 60 giorni dall’approvazione, pena la revoca delle stesse. Le presenti disposizioni restano in vigore fino alla loro revoca o modifica. INDICAZIONI GENERALI Pagina 7 di 11 Riferimenti normativi Le presenti disposizioni trovano riferimento sulle seguenti fonti normative e programmatiche: Legge regionale n. 52/93 recante “ Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 41 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/1996; Legge regionale n. 27/98 recante “Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro”. Valutazione e selezione dei progetti Tutti i progetti relativi al riconoscimento di attività non finanziate sono valutati sulla base dei seguenti criteri: - 1. Qualità e coerenza progettuale ottima 50 punti buona 40 punti sufficiente 30 punti insufficiente 15 punti scarsa 0 punti 2. Qualificazione del soggetto proponente ottima 25 punti buona 20 punti sufficiente 15 punti insufficiente 7 punti scarsa 0 punti 3. Coerenza struttura/progetto ottima 15 punti buona 12 punti sufficiente 8 punti insufficiente 5 punti scarsa 0 punti 4. Congruità del prezzo congruo e vantaggioso 10 punti congruo 8 punti abbastanza congruo 7 punti non congruo 0 punti e progetto respinto I progetti saranno considerati idonei se raggiungeranno un punteggio globale di almeno 70 centesimi. La Provincia si riserva di ridurre il numero di edizioni approvate rispetto a quelle richieste, sia in funzione delle tempistiche di realizzazione, sia sulla base di una valutazione che terrà conto di: adeguamento all’effettiva complessità della proposta, coerenza con le motivazioni a supporto, tempi di attuazione esposti. Per le attività riconosciute e autofinanziate (in quanto non finanziate da risorse pubbliche) relative alla formazione in forza di leggi, che si ripetono in numerose edizioni utilizzando lo stesso “progetto tipo”, dovrà essere presentato un solo progetto per ogni figura professionale, contenente il numero di edizioni che si prevede soddisfino il fabbisogno esistente. Qualora sopravvenga la necessità di realizzare ulteriori edizioni, sarà possibile richiedere la modifica del progetto iniziale. Nel corso della valutazione dei progetti potranno essere apportate correzioni d’ufficio, con particolare riferimento ai preventivi dei costi, alla durata, alla denominazione, ai destinatari. Tali correzioni potranno avere influenza sull’assegnazione dei punteggi. Gli esiti della valutazione dei progetti presentati saranno sottoposti all’approvazione degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di scadenza del relativo bando, a meno che il numero e la Pagina 8 di 11 complessità dei progetti pervenuti non giustifichi tempi più lunghi, comunque non oltre i 120 giorni. Il termine conclusivo può essere differito di ulteriori 20 giorni, qualora il periodo utile allo svolgimento della valutazione comprenda il mese di agosto. Per avere informazioni sull’andamento dell’iter di valutazione è possibile rivolgersi all’indirizzo: [email protected]. Nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione Al fine di informare tempestivamente i soggetti interessati, le determinazioni e i provvedimenti dirigenziali di approvazione degli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio della Provincia di Genova (Piazzale Mazzini, 2 – ingresso, nella sezione relativa ai provvedimenti dell’Area 10) e, per estratto, sul sito www.provincia.genova.it, nell’Area Operatori della Formazione Professionale. Dalla data di pubblicazione decorrerà l’efficacia dei provvedimenti per ogni ulteriore adempimento connesso all’approvazione e per eventuali ricorsi. Di tale pubblicazione non sarà data alcuna ulteriore comunicazione e a seguito della stessa i proponenti dovranno presentarsi presso l’Area 10 – Servizio Formazione Professionale per definire l’istruttoria dei progetti approvati e conseguentemente per dare corso agli adempimenti relativi al perfezionamento delle convenzioni disciplinanti i rapporti tra la Provincia e i soggetti realizzatori dei corsi. Dell’avvenuta approvazione dei predetti atti viene comunque data conoscenza anche attraverso il servizio “Area 10 Informa” (a cui è possibile iscriversi in ogni momento tramite il predetto sito) e tramite la procedura on line regionale (per i progetti a titolarità di Organismi formativi con sede accreditata). Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso l’Ufficio Programmazione del Servizio Formazione Professionale. Adempimenti prima dell’avvio delle attività I soggetti attuatori devono concordare con la Provincia (Servizio Controllo) la visita ispettiva ai locali sede dell’azione formativa (con esclusione delle sedi formative accreditate). Variazioni della titolarità Le variazioni di ragione sociale o di codice fiscale/partita IVA dell’operatore, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti previsti e devono essere recepite formalmente dalla Provincia. Vidimazione dei registri e accettazione di documenti da parte della Provincia Si evidenzia che la vidimazione preventiva da parte degli Uffici provinciali del registro di presenza allievi e dei fogli stage viene eseguita solo per garantire l’unicità e la non sostituibilità di tali documenti. Pertanto la vidimazione, riguardando fogli non compilati, non assume alcun valore di validazione dei contenuti e dei dati che sono trascritti successivamente sui registri dal soggetto attuatore, il quale ne resta pienamente responsabile. E’ di tutta evidenza che tale responsabilità del soggetto attuatore permane in caso di effettuazione di attività formative o di stage difformi rispetto al progetto approvato o comunque non autorizzate dalla Provincia, ancorché i dati relativi alle stesse siano riportati su registri vidimati in precedenza dalla Provincia medesima. In generale, non possono ritenersi approvate dalla Provincia attività effettuate dal soggetto attuatore in difformità al progetto approvato, se non formalmente autorizzate o recepite (come previsto dal vigente Manuale di gestione). Quindi, anche l’acquisizione di documenti da parte della Provincia non può essere intesa in alcun modo come approvazione dei contenuti degli stessi, se non formalmente espressa, anche in considerazione del fatto che la quantità di documenti riferita ad ogni singolo corso è tale da escludere per gli Uffici provinciali la possibilità di una verifica generalizzata e puntuale. Ciò rileva soprattutto per i successivi controlli che dovessero essere attuati da altri organismi e autorità. Pagina 9 di 11 Il valore delle dichiarazioni sostitutive Nelle fasi di progettazione, gestione e rendicontazione di attività formative, i soggetti attuatori devono compilare modelli o formulari predisposti dalla Provincia, in cui vengono rese dichiarazioni sostitutive (impropriamente dette “autocertificazioni”), dalla cui sottoscrizione derivano precise responsabilità, sia in ordine alla decadenza dei benefici ottenuti, sia di tipo penale. I sottoscrittori dovranno quindi verificare non solo che la compilazione dei documenti sia completa, ma soprattutto che le dichiarazioni contenute negli stessi siano veritiere. Al riguardo si ricorda che, a norma del D.P.R. n.445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE è il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione di certificati; La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ è il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal suddetto testo unico. Si rimanda al D.P.R. n.445/2000, con particolare riferimento agli art.46-49 e 71-76. Termini per concludere le attività I progetti devono essere cantierabili entro 60 giorni dall’approvazione, salvo diversa autorizzazione da richiedere alla Provincia, che si riserva di revocare le attività non avviate nel predetto termine. Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/03 Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’attuazione delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 37 del Regolamento (CE) 1828/2006. Si informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento relativo alle attività formative di cui alle presenti Disposizioni e per tutti gli adempimenti connessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’erogazione del finanziamento. I dati raccolti sono conservati a cura dell’Area 10 Politiche formative e Istruzione e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. Il titolare del trattamento è la Provincia di Genova. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area 10 Politiche formative e Istruzione, al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Come predisporre i progetti L’utilizzo delle procedure informatiche predisposte da Regione/Provincia non è obbligatorio per i progetti relativi a corsi riconosciuti ed autofinanziati, salvo quelli riguardanti le figure di Responsabile ed Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, per i quali alla fase di gestione si applica la procedura web regionale nel caso di titolarità di un organismo formativo con sede accreditata. Per la predisposizione del progetto fare riferimento alla Delibera del Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/1996. Come presentare i progetti Ciascun progetto deve essere presentato in busta chiusa. La Provincia si riserva di richiedere al soggetto proponente eventuale documentazione integrativa. Pagina 10 di 11 I Progetti possono essere presentati con le seguenti modalità: consegna a mano presso: Area 10 – Servizio formazione professionale, situato al terzo piano della sede sita in via Cesarea 14 – Genova (orario di apertura: 9 -12.30 e 14 - 16, da lunedì a giovedì; 9 – 12.30 il venerdì) spedizione tramite servizio postale (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro apposto dal servizio postale) al seguente indirizzo: Provincia di Genova - Area 10 Politiche formative e Istruzione – Servizio Formazione Professionale - Ufficio Programmazione, via Cesarea, 14 - 16121 Genova. La Provincia di Genova non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o per il ritardo di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazione del recapito da parte del proponente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nel progetto, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o comunque per fatti non imputabili alla Provincia stessa. Si ricorda che la presentazione di progetti in base alle presenti Disposizioni costituisce, da parte del proponente, accettazione di tutte le norme contenute nelle stesse e negli allegati da compilare, nonché di quelle contenute nei provvedimenti e nei documenti di riferimento, emessi da autorità nazionali e comunitarie. Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rimanda in particolare alle fonti normative e programmatiche elencate in precedenza. Per avere informazioni Le presenti Disposizioni e le informazioni sul file predisposto per la progettazione sono reperibili sul sito internet: www.provincia.genova.it Si invitano i soggetti interessati a consultare costantemente il suddetto sito, al fine di avere tempestiva conoscenza non solo di disposizioni integrative alle presenti, ma anche di eventuali correzioni, anche in riferimento ai documenti da prodursi in allegato. A tal fine si può essere tempestivamente informati attraverso il servizio “Area 10 Informa”, a cui è possibile iscriversi tramite il predetto sito. Per tutte le altre informazioni: Cesare Biggi – tel. 010 5497612 (formazione a riconoscimento) Posta elettronica: [email protected] Pagina 11 di 11