Piano provinciale delle politiche formative e del lavoro e dei servizi

Transcript

Piano provinciale delle politiche formative e del lavoro e dei servizi
Provincia di Genova
Area 10 - Politiche Formative e Istruzione
Piano provinciale
delle politiche formative e del lavoro
e dei servizi per l’impiego
™
RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA’ EX ART.41 DELLA L.R. 52/93 E
S.M.
RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE DA PRIVATI
CON FINI DI LUCRO EX ART. 41, L.R. 52/93.
Le finalità dell’istituto del riconoscimento ordinario di attività formative sono
essenzialmente due:
Finalità
o fornire all’utenza un’alternativa alle proposte corsuali pubbliche;
o conferire validità e spendibilità, nel mercato del lavoro, all’attestato di
qualifica conseguito dagli allievi.
La Provincia riconosce lo svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti
da privati con fini di lucro, ai fini dell’attribuzione della qualifica finale, purchè i
corsi stessi siano conformi agli obiettivi del programma triennale regionale.
Descrizione
La deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/96 contiene le
dell’intervento
disposizioni che le Province devono seguire per il riconoscimento di attività
formative. Tali attività dovranno essere attuate anche secondo le disposizioni di cui
alla Delibera del Consiglio Regionale n. 29 del 1995 e al vigente Vademecum di
gestione, per quanto applicabili.
Persone maggiorenni o che abbiano assolto il diritto/dovere di istruzione e
formazione. La ricerca dell’utenza avviene tramite avvisi pubblici approvati dalla
Destinatari
Provincia, per i quali non vengono indicati un formato e modalità di diffusione
prestabiliti. Si prescinde dall’avviso pubblico ove l’utenza sia predeterminata o
comunque individuata in ambiti lavorativi o profili predefiniti.
Organismi formativi con sede operativa accreditata, Aziende e Soggetti Privati in
possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento dei corsi.
Tali requisiti sono:
o la disponibilità di strutture e di attrezzature idonee, nonché di un adeguato
sistema organizzativo;
o la congruità dei contenuti didattico-formativi del corso rispetto alla figura
professionale in uscita;
Soggetti
o il possesso da parte dei formatori di idonea preparazione culturale e
proponenti
professionale;
o la congruità della spesa tenuto conto della qualità del corso, dei suoi possibili
sbocchi occupazionali, nonché della figura professionale in uscita;
o l’esistenza di un responsabile di tutte le azioni formative;
o l’accettazione del controllo tecnico-didattico della Provincia sull’attività
svolta.
Per la realizzazione di tali attività non è richiesto l’accreditamento, in quanto il
Accreditamento riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende all’intera struttura
richiesto
formativa e non costituisce titolo per l’ottenimento di contributi pubblici.
Gli Organismi formativi con sede operativa accreditata possono comunque chiedere
il riconoscimento di attività.
Costi ammessi
A titolo indicativo fare riferimento ai “Costi ammessi” per le attività finanziate.
Pur non essendo previsto finanziamento per queste attività corsuali, le stesse
Tipologia attività possono riguardare solo le attività formative comprese nelle lettere a) e b) dell’art.
17 comma 1 della L.R. 52/93.
Non è previsto un formulario specifico, ma nel progetto dovranno essere riportati
Modalità per la
gli elementi richiesti dalle norme di riferimento, con particolare riguardo alla
stesura del
Deliberazione Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/1996.
progetto
Vedere anche “Requisiti progettuali obbligatori”.
• Attestato di frequenza
Attestato da
• Per le attività formative riconosciute, preordinate al rilascio di un attestato
rilasciare
di qualifica professionale, le prove finali di esame si svolgono, secondo le
Pagina 2 di 11
Durata standard
Numero allievi
Parametri di
costo applicabili
Priorità
Requisiti
progettuali
obbligatori
Modalità
valutazione
Modalità di
finanziamento
pubblico
Scadenza
Pagina 3 di 11
disposizioni dell’art. 25 della L. 52/93, presso la sede formativa. La
Provincia provvede a nominare in ciascuna sede formativa una o più
commissioni d’esame. Gli attestati di qualifica professionale ottenuti al
termine dei corsi riconosciuti costituiscono titolo valido per l’ammissione a
pubblici concorsi, per l’avviamento al lavoro e per l’inquadramento
aziendale ai sensi dell’art.14 della legge 21/12/1978 n. 845.
Variabile a seconda dell’attività formativa.
Standard = 15, con possibilità di variazione a seconda dell’attività formativa.
Si procederà ad una valutazione di congruità della quota di iscrizione richiesta ai
partecipanti al singolo corso. In tale valutazione potranno essere usati come
riferimento i parametri previsti per il finanziamento pubblico di attività analoghe.
Nessuna.
Deve essere allegata una precisa descrizione del progetto, contenente alcuni
elementi fondamentali:
o programmi formativi e finalità professionali cui si intende pervenire;
o contenuti didattici e culturali;
o durata del corso correlata dall’articolazione didattica;
o indicazione e ripartizione in ore delle singole materie d’insegnamento;
o titolo di studio richiesto agli aspiranti allievi per l’ammissione al corso;
o modalità attraverso le quali si intende procedere alla eventuale selezione dei
partecipanti;
o curriculum dettagliato del personale docente e del responsabile didattico,
completo dell’indicazione del tipo di rapporto di lavoro con il soggetto
richiedente;
o indicazione della spesa che sosterranno gli allievi, per valutarne la congruità
rispetto alla qualità del corso e i possibili sbocchi occupazionali alla figura
professionale in uscita.
Vedere l’apposita scheda di valutazione nella sezione “Indicazioni generali” alla
voce “Valutazione e selezione dei progetti”.
Non è previsto finanziamento pubblico, in quanto le attività sono autofinanziate
tramite le quote di partecipazione degli allievi, comprese le indennità per
l’eventuale commissione d’esame di qualifica.
Data la particolarità delle azioni la presentazione dei progetti è sempre possibile
senza scadenza prestabilita.
Le relative attività dovranno essere avviate entro 60 giorni dall’approvazione, pena
la revoca delle stesse.
Le presenti disposizioni restano in vigore fino alla loro revoca o modifica.
INTERVENTI FORMATIVI CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI A SEGUITO
DI PRESCRIZIONI NORMATIVE, ACCORDI DI PROGRAMMA O
PROTOCOLLI
D’INTESA
STIPULATI
DALLA
REGIONE
CON
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE; RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ
FORMATIVE RELATIVE A FIGURE PROFESSIONALI DISCIPLINATE DA
LEGGI SPECIFICHE.
Con l’istituto del riconoscimento di attività formative relative a figure professionali
disciplinate da leggi specifiche si intende fornire all’utenza interventi formativi,
Finalità
prevalentemente di breve durata, che prevedono il rilascio di una qualificazione o
abilitazione o altro tipo di riconoscimento ufficiale indispensabile per svolgere
determinate attività lavorative o mansioni.
La deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/96 contiene le
disposizioni che le Province devono seguire per il riconoscimento di attività
Descrizione
formative. Tali attività dovranno essere attuate anche secondo le disposizioni di cui
dell’intervento
alla Delibera del Consiglio Regionale n. 29 del 1995 e al vigente Vademecum di
gestione, per quanto applicabili.
Utenza diversificata a seconda delle diverse normative di riferimento.
L’utenza, a seconda della tipologia dei corsi, può essere reperita con avvisi
Destinatari
pubblici, approvati dalla Provincia, per i quali è sufficiente la diffusione via
internet. Si prescinde dall’avviso pubblico ove l’utenza sia predeterminata o
comunque individuata in ambiti lavorativi o profili predefiniti.
Prioritariamente Organismi formativi con sede operativa accreditata, ed anche
Aziende e Soggetti Privati in possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento
dei corsi.
Tali requisiti sono:
o la disponibilità di strutture e di attrezzature idonee, nonché di un adeguato
sistema organizzativo;
o la congruità dei contenuti didattico-formativi del corso rispetto alla figura
Soggetti
professionale in uscita;
proponenti
o il possesso da parte dei formatori di idonea preparazione culturale e
professionale;
o la congruità della spesa tenuto conto della qualità del corso, dei suoi possibili
sbocchi occupazionali, nonché della figura professionale in uscita;
o l’esistenza di un responsabile di tutte le azioni formative;
o l’accettazione del controllo tecnico-didattico della Provincia sull’attività
svolta.
Per la realizzazione di tali attività non è richiesto, di norma, l’accreditamento, in
quanto il riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende all’intera
struttura formativa e non costituisce titolo per l’ottenimento di contributi pubblici.
Accreditamento
Gli Organismi formativi con sede operativa accreditata possono comunque chiedere
richiesto
il riconoscimento di attività.
In funzione di alcune norme specifiche può essere richiesto che i soggetti attuatori
siano accreditati dalla Regione Liguria (es. corsi per Responsabile e Addetto del
Servizio Prevenzione e Protezione).
Costi ammessi
A titolo indicativo fare riferimento ai “Costi ammessi” per le attività finanziate.
A causa del progressivo ridursi delle risorse del bilancio regionale, trasferite alla
Provincia per la cosiddetta formazione in forza di leggi (comprendente gli
interventi formativi che devono essere realizzati a seguito di prescrizioni
Tipologia attività
normative), non è previsto di norma il finanziamento per queste attività corsuali,
che vengono riconosciute ex art.41 della L.R. 52/93 (come peraltro indicato dalla
Regione Liguria).
Pagina 4 di 11
La tipologia di azioni formative riguarda una serie di attività, disciplinate da leggi
speciali, quali ad esempio:
o agenti e rappresentanti di commercio;
o agenti d'affari in mediazione;
o conduttori di generatori di vapore e conduttori di impianti termici;
o responsabile tecnico di imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
o responsabile e addetto smaltimento amianto;
o responsabile attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
o responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
o operatore sportivo (L.R. 6/2002);
o addetto agli impianti aeraulici;
o responsabili ed addetti al Servizio Prevenzione e Protezione;
o estetiste;
o commercio e vendita di prodotti fitosanitari.
Nella programmazione provinciale non sono previsti corsi per massaggiatore
sportivo (L.R. 6/2002), stante il quadro normativo non definito.
Per i corsi di aggiornamento per l’istruzione e per l’addestramento al commercio e
alla vendita dei prodotti fitosanitari (da organizzarsi d’intesa con la ASL a cura di
enti pubblici o privati interessati), l’unico adempimento obbligatorio in capo alla
Provincia è l’organizzazione di due sessioni annuali di valutazione,
subordinatamente all’effettivo svolgimento dei corsi di cui sopra.
Modalità per la
stesura del
progetto
Attestato da
rilasciare
Durata standard
Numero allievi
Parametri di
costo applicabili
Priorità
Requisiti
progettuali
obbligatori
Pagina 5 di 11
Non è previsto un formulario specifico, ma nel progetto dovranno essere riportati
gli elementi richiesti dalle norme di riferimento, con particolare riguardo alla
Deliberazione Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/1996.
Vedere anche “Requisiti progettuali obbligatori”.
• Attestato di frequenza, con eventuale indicazione del grado di preparazione
(profitto) e di prove finali sostenute.
• Per le attività formative riconosciute, preordinate al rilascio di un attestato
di qualifica professionale, le prove finali di esame si svolgono, secondo le
disposizioni dell’art. 25 della L. 52/93, presso la sede formativa. La
Provincia provvede a nominare in ciascuna sede formativa una o più
commissioni d’esame.
Variabile a seconda dell’attività formativa.
Dovranno comunque essere rispettate le durate, ove previste, indicate nelle norme
specifiche di riferimento.
Standard = 15, con possibilità di variazione a seconda dell’attività formativa.
Si procederà ad una valutazione di congruità della quota di iscrizione richiesta ai
partecipanti al singolo corso. In tale valutazione potranno essere usati come
riferimento i parametri previsti per il finanziamento di attività analoghe.
Nessuna.
Deve essere allegata una precisa descrizione del progetto, contenente alcuni
elementi fondamentali:
o programmi formativi e finalità professionali cui si intende pervenire;
o contenuti didattici e culturali, nel rispetto della normativa di riferimento;
o durata del corso correlata dall’articolazione didattica;
o indicazione e ripartizione in ore delle singole materie d’insegnamento;
o titolo di studio richiesto agli aspiranti allievi per l’ammissione al corso;
o modalità attraverso le quali si intende procedere alla eventuale selezione dei
partecipanti;
o curriculum dettagliato del personale docente e del responsabile didattico,
Modalità
valutazione
Modalità di
finanziamento
pubblico
Scadenza
Pagina 6 di 11
completo dell’indicazione del tipo di rapporto di lavoro con il soggetto
richiedente;
o indicazione della spesa che sosterranno gli allievi, per valutarne la congruità
rispetto alla qualità del corso e i possibili sbocchi occupazionali alla figura
professionale in uscita.
Vedere l’apposita scheda di valutazione nella sezione “Indicazioni generali” alla
voce “Valutazione e selezione dei progetti”.
Non è previsto finanziamento pubblico, in quanto le attività sono autofinanziate
tramite le quote di partecipazione degli allievi, comprese le indennità per
l’eventuale commissione d’esame di qualifica.
Comunque, ove alcune attività abbiano un chiaro indirizzo di inserimento al lavoro
o di riqualificazione di lavoratori (con particolare riferimento a soggetti
svantaggiati), potrà essere valutata la possibilità di finanziamento, previa
presentazione di progetto, secondo le specifiche e le tempistiche che saranno
previste dai documenti di programmazione del P.O. Ob.2 “Competitività regionale
e occupazione” FSE 2007-2013.
Data la particolarità delle azioni la presentazione dei progetti è sempre possibile
senza scadenza prestabilita.
Le relative attività dovranno essere avviate entro 60 giorni dall’approvazione, pena
la revoca delle stesse.
Le presenti disposizioni restano in vigore fino alla loro revoca o modifica.
INDICAZIONI GENERALI
Pagina 7 di 11
Riferimenti normativi
Le presenti disposizioni trovano riferimento sulle seguenti fonti normative e programmatiche:
Legge regionale n. 52/93 recante “ Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro” e
successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 41 Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 14 del 06/02/1996;
Legge regionale n. 27/98 recante “Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con
le politiche formative e del lavoro”.
Valutazione e selezione dei progetti
Tutti i progetti relativi al riconoscimento di attività non finanziate sono valutati sulla base dei
seguenti criteri:
-
1. Qualità e coerenza progettuale
ottima
50 punti
buona
40 punti
sufficiente
30 punti
insufficiente
15 punti
scarsa
0 punti
2. Qualificazione del soggetto proponente
ottima
25 punti
buona
20 punti
sufficiente
15 punti
insufficiente
7 punti
scarsa
0 punti
3. Coerenza struttura/progetto
ottima
15 punti
buona
12 punti
sufficiente
8 punti
insufficiente
5 punti
scarsa
0 punti
4. Congruità del prezzo
congruo e vantaggioso
10 punti
congruo
8 punti
abbastanza congruo
7 punti
non congruo
0 punti e progetto respinto
I progetti saranno considerati idonei se raggiungeranno un punteggio globale di almeno 70
centesimi.
La Provincia si riserva di ridurre il numero di edizioni approvate rispetto a quelle richieste, sia in
funzione delle tempistiche di realizzazione, sia sulla base di una valutazione che terrà conto di:
adeguamento all’effettiva complessità della proposta, coerenza con le motivazioni a supporto,
tempi di attuazione esposti.
Per le attività riconosciute e autofinanziate (in quanto non finanziate da risorse pubbliche) relative
alla formazione in forza di leggi, che si ripetono in numerose edizioni utilizzando lo stesso
“progetto tipo”, dovrà essere presentato un solo progetto per ogni figura professionale,
contenente il numero di edizioni che si prevede soddisfino il fabbisogno esistente. Qualora
sopravvenga la necessità di realizzare ulteriori edizioni, sarà possibile richiedere la modifica del
progetto iniziale.
Nel corso della valutazione dei progetti potranno essere apportate correzioni d’ufficio, con
particolare riferimento ai preventivi dei costi, alla durata, alla denominazione, ai destinatari. Tali
correzioni potranno avere influenza sull’assegnazione dei punteggi.
Gli esiti della valutazione dei progetti presentati saranno sottoposti all’approvazione degli organi
competenti entro 60 giorni dalla data di scadenza del relativo bando, a meno che il numero e la
Pagina 8 di 11
complessità dei progetti pervenuti non giustifichi tempi più lunghi, comunque non oltre i 120
giorni. Il termine conclusivo può essere differito di ulteriori 20 giorni, qualora il periodo utile allo
svolgimento della valutazione comprenda il mese di agosto.
Per avere informazioni sull’andamento dell’iter di valutazione è possibile rivolgersi all’indirizzo:
[email protected].
Nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione
Al fine di informare tempestivamente i soggetti interessati, le determinazioni e i provvedimenti
dirigenziali di approvazione degli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio della
Provincia di Genova (Piazzale Mazzini, 2 – ingresso, nella sezione relativa ai provvedimenti
dell’Area 10) e, per estratto, sul sito www.provincia.genova.it, nell’Area Operatori della
Formazione Professionale. Dalla data di pubblicazione decorrerà l’efficacia dei provvedimenti per
ogni ulteriore adempimento connesso all’approvazione e per eventuali ricorsi. Di tale
pubblicazione non sarà data alcuna ulteriore comunicazione e a seguito della stessa i proponenti
dovranno presentarsi presso l’Area 10 – Servizio Formazione Professionale per definire l’istruttoria
dei progetti approvati e conseguentemente per dare corso agli adempimenti relativi al
perfezionamento delle convenzioni disciplinanti i rapporti tra la Provincia e i soggetti realizzatori
dei corsi. Dell’avvenuta approvazione dei predetti atti viene comunque data conoscenza anche
attraverso il servizio “Area 10 Informa” (a cui è possibile iscriversi in ogni momento tramite il
predetto sito) e tramite la procedura on line regionale (per i progetti a titolarità di Organismi
formativi con sede accreditata).
Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno
consultabili presso l’Ufficio Programmazione del Servizio Formazione Professionale.
Adempimenti prima dell’avvio delle attività
I soggetti attuatori devono concordare con la Provincia (Servizio Controllo) la visita ispettiva ai
locali sede dell’azione formativa (con esclusione delle sedi formative accreditate).
Variazioni della titolarità
Le variazioni di ragione sociale o di codice fiscale/partita IVA dell’operatore, devono essere
tempestivamente comunicate, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti previsti e devono
essere recepite formalmente dalla Provincia.
Vidimazione dei registri e accettazione di documenti da parte della
Provincia
Si evidenzia che la vidimazione preventiva da parte degli Uffici provinciali del registro di presenza
allievi e dei fogli stage viene eseguita solo per garantire l’unicità e la non sostituibilità di tali
documenti. Pertanto la vidimazione, riguardando fogli non compilati, non assume alcun valore di
validazione dei contenuti e dei dati che sono trascritti successivamente sui registri dal soggetto
attuatore, il quale ne resta pienamente responsabile. E’ di tutta evidenza che tale responsabilità
del soggetto attuatore permane in caso di effettuazione di attività formative o di stage difformi
rispetto al progetto approvato o comunque non autorizzate dalla Provincia, ancorché i dati relativi
alle stesse siano riportati su registri vidimati in precedenza dalla Provincia medesima.
In generale, non possono ritenersi approvate dalla Provincia attività effettuate dal soggetto
attuatore in difformità al progetto approvato, se non formalmente autorizzate o recepite (come
previsto dal vigente Manuale di gestione). Quindi, anche l’acquisizione di documenti da parte della
Provincia non può essere intesa in alcun modo come approvazione dei contenuti degli stessi, se
non formalmente espressa, anche in considerazione del fatto che la quantità di documenti riferita
ad ogni singolo corso è tale da escludere per gli Uffici provinciali la possibilità di una verifica
generalizzata e puntuale. Ciò rileva soprattutto per i successivi controlli che dovessero essere
attuati da altri organismi e autorità.
Pagina 9 di 11
Il valore delle dichiarazioni sostitutive
Nelle fasi di progettazione, gestione e rendicontazione di attività formative, i soggetti attuatori
devono compilare modelli o formulari predisposti dalla Provincia, in cui vengono rese dichiarazioni
sostitutive (impropriamente dette “autocertificazioni”), dalla cui sottoscrizione derivano precise
responsabilità, sia in ordine alla decadenza dei benefici ottenuti, sia di tipo penale.
I sottoscrittori dovranno quindi verificare non solo che la compilazione dei documenti sia
completa, ma soprattutto che le dichiarazioni contenute negli stessi siano veritiere.
Al riguardo si ricorda che, a norma del D.P.R. n.445/2000 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE è il documento, sottoscritto
dall’interessato, prodotto in sostituzione di certificati;
La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ è il documento, sottoscritto
dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di
questi, resa nelle forme previste dal suddetto testo unico.
Si rimanda al D.P.R. n.445/2000, con particolare riferimento agli art.46-49 e 71-76.
Termini per concludere le attività
I progetti devono essere cantierabili entro 60 giorni dall’approvazione, salvo diversa
autorizzazione da richiedere alla Provincia, che si riserva di revocare le attività non avviate nel
predetto termine.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/03
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’attuazione delle
presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.
37 del Regolamento (CE) 1828/2006.
Si informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati richiesti sono necessari per la
gestione del procedimento relativo alle attività formative di cui alle presenti Disposizioni e per tutti
gli adempimenti connessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di procedere all’erogazione del finanziamento. I dati raccolti sono conservati a cura
dell’Area 10 Politiche formative e Istruzione e trattati, anche in modo informatizzato, in
conformità con le disposizioni vigenti in materia. Il titolare del trattamento è la Provincia di
Genova. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area 10 Politiche formative e Istruzione,
al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003.
Come predisporre i progetti
L’utilizzo delle procedure informatiche predisposte da Regione/Provincia non è obbligatorio per i
progetti relativi a corsi riconosciuti ed autofinanziati, salvo quelli riguardanti le figure di
Responsabile ed Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, per i quali alla fase di gestione si
applica la procedura web regionale nel caso di titolarità di un organismo formativo con sede
accreditata.
Per la predisposizione del progetto fare riferimento alla Delibera del Consiglio Regionale n. 14 del
06/02/1996.
Come presentare i progetti
Ciascun progetto deve essere presentato in busta chiusa.
La Provincia si riserva di richiedere al soggetto proponente eventuale documentazione integrativa.
Pagina 10 di 11
I Progetti possono essere presentati con le seguenti modalità:
ƒ consegna a mano presso: Area 10 – Servizio formazione professionale, situato al terzo
piano della sede sita in via Cesarea 14 – Genova (orario di apertura: 9 -12.30 e 14 - 16,
da lunedì a giovedì; 9 – 12.30 il venerdì)
ƒ spedizione tramite servizio postale (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro
apposto dal servizio postale) al seguente indirizzo: Provincia di Genova - Area 10 Politiche
formative e Istruzione – Servizio Formazione Professionale - Ufficio Programmazione, via
Cesarea, 14 - 16121 Genova.
La Provincia di Genova non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o per il ritardo di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazione del recapito da parte del proponente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nel progetto, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, o comunque per fatti non imputabili alla Provincia stessa.
Si ricorda che la presentazione di progetti in base alle presenti Disposizioni costituisce, da parte
del proponente, accettazione di tutte le norme contenute nelle stesse e negli allegati da
compilare, nonché di quelle contenute nei provvedimenti e nei documenti di riferimento, emessi
da autorità nazionali e comunitarie. Per quanto non espressamente indicato nel presente
documento si rimanda in particolare alle fonti normative e programmatiche elencate in
precedenza.
Per avere informazioni
Le presenti Disposizioni e le informazioni sul file predisposto per la progettazione sono reperibili
sul sito internet:
www.provincia.genova.it
Si invitano i soggetti interessati a consultare costantemente il suddetto sito, al fine di avere
tempestiva conoscenza non solo di disposizioni integrative alle presenti, ma anche di eventuali
correzioni, anche in riferimento ai documenti da prodursi in allegato. A tal fine si può essere
tempestivamente informati attraverso il servizio “Area 10 Informa”, a cui è possibile iscriversi
tramite il predetto sito.
Per tutte le altre informazioni:
Cesare Biggi – tel. 010 5497612 (formazione a riconoscimento)
Posta elettronica: [email protected]
Pagina 11 di 11