come proteggersi dal "bail in"

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come proteggersi dal "bail in"
A cura dell'Ufficio Studi
COME PROTEGGERSI
DAL
"BAIL IN"
TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE
Premessa:
Secondo un recentissimo sondaggio IXE', l'86% degli italiani non ha ancora ben
chiaro cosa sia esattamente il BAIL-IN e come questo strumento impatterà sulla
loro vita.
Questo report del nostro Ufficio Studi nasce con l'unico obiettivo di portare la
necessaria chiarezza in un quadro normativo che ha cambiato per sempre la storia
del risparmio in Italia.
Confidiamo nel tuo apprezzamento per il nostro impegno per aver cercato di
rendere quanto più semplice e comprensibile questa nuova normativa che sta
letteralmente terrorizzando o gettando nel panico le famiglie ed i risparmiatori
italiani.
Pertanto, se anche tu pensi di far parte dell'86% che ritiene di non aver
sufficientemente chiaro il funzionamento delle nuove norme bancarie sul "BAIL IN",
ti invitiamo a prestare la massima attenzione alle prime 18 pagine di questo report,
se al contrario pensi di essere sufficientemente informato ti invitiamo a soffermarti
sulle ultime 2 in cui troverai quelle che sono gli strumenti preventivi e le difese che
abbiamo predisposto per gli investitori ed i risparmiatori europei, invitandoti a
diffondere questo opuscolo alle persone a te care ed a chi ritieni che ne abbia
bisogno.
Ti ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che dedicherai a questa lettura e
per il sostegno che dedicherai alle nostre iniziative.
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Ufficio Studi ASSODIR
SOMMARIO
PAG. 2 – Premessa
PAG. 3 – Sommario
PAG. 4 – Le nuove regole introdotte dalla Comunità Europea
PAG. 5 - Che cos'è il BAIL IN?
PAG. 5 - Cosa si intende per risorse interne?
PAG. 5 - Vediamo le modalità e le priorità di intervento
PAG. 6 - L'ordine di priorità per il BAIL IN è il seguente
PAG. 7 – Cosa rischiano i correntisti?
PAG. 8 – Quali sono le passività escluse dal BAIL IN?
PAG. 9 – Da cosa nasce la necessità di aver cambiato le norme?
PAG.11 – Che cosa s'intende per "risoluzione" di una banca?
PAG.11 – Quando può esser sottoposta a "risoluzione" una banca?
PAG.12 – Quali sono gli strumenti di risoluzione di una banca?
PAG.13 – Come faccio a capire se la mia banca è solida?
PAG.14 – Dove trovo i parametri di solidità della mia banca?
PAG.14 – Cosa posso fare per proteggere i miei risparmi?
PAG.17 – Perchè dovrei iscrivermi alla vostra associazione?
PAG. 19 – Cosa possiamo fare per te
PAG. 20 – Il servizio da noi predisposto per i SOCI SOSTENITORI
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PAG. 21 – Il servizio da noi predisposto per i SOCI BENEMERITI
Le nuove regole introdotte dalla Comunità Europea
Le nuove norme introdotte in tutti i Paesi europei per
armonizzare, prevenire e gestire le crisi delle banche e delle
imprese di investimento, fanno riferimento alla direttiva n°
2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014.
Queste norme istituiscono un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
dette di BRRD (Bank Recovery and Resolution
Directive).
Secondo i legislatori, consentiranno di gestire le crisi
delle istituzioni creditizie in modo ordinato, attraverso
l’utilizzo più efficace delle risorse del settore privato e
riducendo gli effetti negativi sul sistema economico
bancario, evitando che il costo dei salvataggi gravi sul
sistema pubblico quindi su tutti i contribuenti.
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Che cos'è il bail-in?
Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno
strumento che consente alle Autorità di Risoluzione, (al
verificarsi di particolari condizioni che più avanti adremo a
sviscerare),
di
disporre
un'adeguata
attività
di
ristrutturazione dei debiti attraverso il reperimento di risorse
interne, escludendo l'intervento da fonti esterne come le
risorse pubbliche (bail-out).
Cosa si intende per risorse interne?
L'azione della normativa ricadrà prima di tutto sugli
azionisti dello stesso ente creditizio, poi sugli obbligazionisti
e persino sui titolari di un conto corrente, anche se soltanto
per la parte di giacenze sopra i 100mila euro.
Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso
subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in
caso di liquidazione della banca secondo le procedure
ordinarie.
Vediamo le modalità e le priorità di intervento.
ll bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica
prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi
(Azioni ed Obbligazioni) sostenga prima degli altri le
eventuali perdite o la conversione in azioni. Soltanto dopo
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aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si
passa alla categoria successiva.
Il procedimento incide direttamente quindi sui
“proprietari” della banca, ossia gli azionisti, riducendo o
azzerando il valore delle loro azioni.
Si interviene poi su alcune categorie di creditori, quali
obbligazionisti, le cui attività possono essere trasformate in
azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel
valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni
non risulti sufficiente a coprire le perdite.
Si passa alla liquidità depositata sui conti correnti per
un importo superiore ai 100mila euro, (lo vediamo nei
particolari più avanti).
Il bail-in pertanto consente ad una banca di in fase di
dissesto a seguito di perdite, di impedire che il capitale
venga azzerato insieme al valore totale delle attività;
permettendone la ricostituzione attraverso la conversione di
parte delle passività ammissibili in azioni.
Permette inoltre all'istituto di continuare ad operare ed
offrire servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività;
dato che le risorse finanziarie per la stabilizzazione
provengono da azionisti e creditori non comportando costi
per i contribuenti.
L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente:
1. Azionisti
2. Detentori di altri titoli di capitale
3. Altri creditori subordinati
4. Creditori chirografari
5. Le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari
di depositi per l’importo eccedente i 100mila Euro
6. Il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al
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bail-in al posto dei depositanti protetti.
Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto
“approccio legale” al bail-in, per cui queste misure devono
potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi
in possesso degli investitori e dei risparmiatori.
È, dunque, necessario che tutti gli investitori ed i
risparmiatori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune
tipologie di investimento, in particolare al momento della
sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende
sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti
innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di
garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in.
Allo stesso tempo, le banche dovranno riservare gli
strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più
esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati,
ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli
azionisti.
Di tutto questo le banche dovranno dare comunicazione
tempestiva alla loro clientela; l’informazione andrà fornita,
con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli
di nuova emissione.
Cosa rischiano i correntisti?
I correntisti che hanno depositato fino a 100.000 euro,
cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono
espressamente esclusi dal bail-in.
Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme
detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i
certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non
riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le
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obbligazioni emesse dalle banche.
Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi
delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese
ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi
sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di
tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella
gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le
perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono
inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine
di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità
finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad
almeno l’8 per cento del totale delle passività.
Quali sono le passività escluse dal bail-in?
Sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione
e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in
capitale:
• i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi,
cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
• le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri
strumenti garantiti;
• le passività derivanti dalla detenzione di beni della
clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad
esempio il contenuto delle cassette di sicurezza
i titoli detenuti in un conto apposito;
• le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti
infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
• le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di
pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
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• i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli
fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Le passività non espressamente escluse possono
essere
sottoposte
a
bail-in.
Tuttavia,
in
circostanze
eccezionali,
quando
l’applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un
rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità
di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente
escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a
limiti e condizioni e devono essere approvate dalla
Commissione europea.
Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via
discrezionale possono essere trasferite al fondo di
risoluzione (cfr. infra) che può intervenire nella misura
massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione
che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8 per cento
delle passività totali.
Da cosa nasce la necessità dei legislatori di aver
normato il bail-in?
La “crisi finanziaria” susseguente al fallimento post
Lehman Brothers ha dimostrato che in molti Paesi
dell’Unione Europea, gli strumenti di gestione delle crisi
bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle
difficoltà di intermediari con strutture complesse e con una
fitta rete di relazioni con altri operatori finanziari.
Per evitare che la crisi di una singola banca si
propagasse in modo incontrollato sono stati pertanto
necessari ingenti interventi pubblici che, se da un lato hanno
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permesso di evitare danni al sistema finanziario e
all’economia reale, hanno però comportato elevati oneri per
i contribuenti e in alcuni casi compromesso l’equilibrio del
bilancio pubblico di diversi Paesi.
È stato inoltre molto difficile coordinare gli interventi
delle singole autorità nazionali per gestire le difficoltà di
intermediari
che
operavano
in
più
Paesi.
Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi
(BRRD) dà quindi alle cosiddette “autorità di risoluzione”
poteri e strumenti per:
I) pianificare la gestione delle crisi;
II) intervenire per tempo, prima della
manifestazione della crisi;
III)
gestire al meglio la fase di “risoluzione”.
completa
Per il finanziamento delle misure di risoluzione è
prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati
dagli intermediari.
Già durante la fase di normale operatività della banca,
le autorità di risoluzione devono pertanto preparare piani di
risoluzione che individuino le strategie e le azioni da
intraprendere in caso di crisi; potranno intervenire, con
poteri assai estesi, già in questa fase, per creare le
condizioni che facilitino l’applicazione degli strumenti di
risoluzione, cioè migliorare la cosiddetta “resolvability” delle
singole banche.
Sarà compito delle autorità di supervisione approvare
piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove
vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di
deterioramento delle condizioni di ogni banca coinvolta,
mettendo a disposizione delle autorità di supervisione,
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strumenti d'intervento tempestivo (early intervention) che
integreranno le tradizionali misure prudenziali e sono
graduati in funzione della problematicità dell’intermediario:
nei casi più gravi, si potrà disporre la rimozione dell’intero
organo di amministrazione e dell’alta dirigenza e, se ciò non
dovesse bastare, si potrà arrivare alla nomina di uno o più
amministratori temporanei.
Che cosa s'intende per “risoluzione di una banca”?
Secondo la nuova normativa, sottoporre una banca a
risoluzione significa:
• avviare un processo di ristrutturazione gestito da
autorità indipendenti
• evitare interruzioni nella prestazione dei servizi
essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i
servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di
sostenibilità economica della parte sana della banca ed
a liquidare le parti restanti.
L’unica alternativa alla risoluzione è la liquidazione.
In particolare, in Italia, continuerà a poter essere
applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata
dal Testo unico bancario, quale procedura speciale per le
banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del
fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.
Quando può essere sottoposta a risoluzione una
banca?
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Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a
risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
• la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad
esempio, quando, a causa di perdite, l’intermediario
abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio
capitale);
• non si ritiene che misure alternative di natura privata
(quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di
evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’intermediario;
• sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non
permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di
proteggere depositanti e clienti, di assicurare la
continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la
risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.
Quali sono gli strumenti di risoluzione?
•
•
•
•
Le autorità di risoluzione potranno quindi:
vendere una parte dell’attività a un acquirente privato;
trasferire temporaneamente le attività e passività a
un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità
per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una
successiva vendita sul mercato;
trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank)
che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e
convertirli in azioni per assorbire le perdite e
ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità
che ne continui le funzioni essenziali.
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E' bene precisare però che l’intervento pubblico è
previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che
la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul
funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.
L’attivazione dell’intervento pubblico, come ad esempio
la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i
costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori
attraverso l’applicazione di un bail-in almeno pari all’8 per
cento del totale del passivo.
SE VUOI APPROFONDIRE NEL DETTAGLIO TUTTI
I
TECNICISMI ED I MECCANISMI DI APPLICAZIONE, E'
DISPONIBILE LA RELATIVA SEZIONE SUL SITO INTERNET
DELLA BANCA D'ITALIA CONSULTABILE DA QUESTO LINK.
Come faccio a capire se la mia banca è solida?
Verifica innanzitutto direttamente all'interno del sito
della Banca d'Italia se per caso la tua banca fa parte di
quelle in amministrazione straordinaria, cliccando su
QUESTO LINK ogni trimestre (viene aggiornato ogni 90
giorni).
Nel malaugurato caso in cui lo fosse, ovviamente cautelati
immediatamente, ricordati che la tempestività in casi come
questi è d'obbligo e che ogni attimo che aspetti potrebbe far
sì che sia troppo tardi!
Se invece la tua banca non versa in acque così cattive,
gli indicatori da tenere presenti per misurare la solidità
patrimoniale di qualsiasi istituto di credito sono 3:
1. Common Equity Tier 1 (o Cet-1 che dir si voglia), che
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calcola il rapporto tra il capitale di una banca e le sue
attività impiegate sul mercato, come per esempio i
prestiti concessi alla clientela o i titoli obbligazionari
posseduti. Verifica che sia superiore a 10.
2. La percentuale dei crediti in sofferenza, che
diventa preoccupante nel caso salgano sopra al 16%.
3. La percentuale degli accantonamenti
che
dovrebbero essere almeno il 50% dei crediti in
sofferenza.
Dove si trovano questi 3 parametri della mia banca?
All'interno della pagina 12 del bilancio annuale oppure
all'interno della relazione trimestrale che ogni istituto di
credito
pubblica
sul
proprio
sito
internet.
Che cosa posso fare per proteggere i miei risparmi?
Innazitutto è necessario comprendere bene una volta
per tutte che la banca di cui siamo correntisti,
contrariamente al pensiero comune ed alle informazioni
pubblicitarie non è un nostro partner ma soltanto un
fornitore di servizi!
Soltanto una volta che lo abbiamo compreso e
metabolizzato definitivamente, consigliamo di prendere
bene atto di tutto quello che si sottoscrive iniziando a non
firmare più con leggerezza qualsiasi documento ti venga
sottoposto in filiale... Soprattutto per la gestione dei
risparmi! La fretta non è mai stata la giusta consigliera, da
oggi in poi men che meno! Il vero segreto sta nel prendersi
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del tempo per leggere attentamente ed eventualmente
chiedere aiuto a qualche persona di nostra fiducia, se
qualche passaggio risulta di difficile comprensione. Da parte
nostra, rimaniamo a disposizione a livello di consulenza
tramite la nostra mail dedicata, dove rispondiamo fornendo
tutte le informazioni che possano esserti utili a riguardo.
Non firmare per nessun motivo nessuna proposta
d'investimento che si riferisca ad obbligazioni bancarie con
tassi fuori dal Mondo, visto che nel caso ti venissero
sottoposte sono evidentemente “obbligazioni subordinate”,
della medesima specie di quelle che a fine 2015 hanno fatto
piangere molti, troppi risparmiatori di "banchette" che
all'apparenza "sembravano" solide... Banca Etruria, Banca
Marche, CariFerrara, CariChieti le hai sentite nominare?
Non acquistare a cuor leggero qualsivoglia genere di
prodotto ti venga sottoposto in filiale, a costo di ripeterlo ci
teniamo che ti entri in testa, prenditi del tempo per leggere
ciò che stai firmando e se non capisci di che prodotto si
tratti, lascia perdere senza problemi, visto che, nel dubbio è
molto meglio un mancato guadagno che non una perdita
certa.
Comincia, soprattutto se hai oltre 100,000 Euro
depositati sulla tua filiale a chiedere di cointestare il tuo
conto corrente (bada bene non a mettere un delegato ma
proprio a cointestare con un'altra persona di tua fiducia)
oppure nel caso già lo fosse o superasse i 200,000
“spezzettalo” intestandone una parte ai tuoi figli, l'importante
è che rimanga sempre al di sotto di 100,000 Euro in caso di
nominativo unico oppure 200.000 se cointestato.
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Se le somme in tuo possesso superano quelle
soprindicate, prendi esempio dalla brava massaia che non
mette mai tutte le uova nel medesimo paniere e comincia a
“diversificare” non soltanto i tuoi investimenti ma anche i tuoi
“fornitori di servizi”, in maniera tale da ricadere sempre sotto
la soglia fatidica coperta dal fondo interbancario di tutela dei
depositi. Ovviamente ti costerà il doppio, aprire 2 o più conti
correnti ma sono soldi decisamente ben spesi fidati! Se non
mi credi, prova a parlare con un ex risparmiatore di Banca
Etruria e te ne rendi conto immediatamente...
Non accettare per nessun motivo “ricatti” del tipo: “Caro
Cliente se vuole il mutuo od il prestito che ci ha richiesto
non ha che da sottoscrivere anche le nostre
azioni/obbligazioni”. Anzi, se per qualsivoglia motivo il tuo
direttore, vicedirettore o addetto ai titoli ti fanno questo
genere di “proposte che non puoi rifiutare”, faccelo sapere
che gli facciamo un po' di pubblicità.
Aumenta la tua cultura finanziaria! Anziché leggere
soltanto la pagina della cronaca e/o dello sport, prendi il
vizio di dare un'occhiata anche alle pagine dell'economia e
della finanza del tuo quotidiano o settimanale preferito!
Evita da oggi in poi di pensare che lo Stato e la Bce si
possano far carico di garantire tutti i tuoi risparmi, perchè
tanto il Governo in una maniera o nell'altra com'è stato in
passto“ci metterà una pezza”, visto che in caso di default da
oggi in poi i rischi purtroppo sono tutti a carico dei
risparmiatori coinvolti e fidati, è molto meglio aprire gli occhi
PRIMA rispetto a ritrovarsi a protestare DOPO aver perso
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tutto!
Infine, se possiamo permetterci un consiglio, iscriviti
alla nostra associazione!
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