come proteggersi dal "bail in"
Transcript
come proteggersi dal "bail in"
A cura dell'Ufficio Studi COME PROTEGGERSI DAL "BAIL IN" TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE Premessa: Secondo un recentissimo sondaggio IXE', l'86% degli italiani non ha ancora ben chiaro cosa sia esattamente il BAIL-IN e come questo strumento impatterà sulla loro vita. Questo report del nostro Ufficio Studi nasce con l'unico obiettivo di portare la necessaria chiarezza in un quadro normativo che ha cambiato per sempre la storia del risparmio in Italia. Confidiamo nel tuo apprezzamento per il nostro impegno per aver cercato di rendere quanto più semplice e comprensibile questa nuova normativa che sta letteralmente terrorizzando o gettando nel panico le famiglie ed i risparmiatori italiani. Pertanto, se anche tu pensi di far parte dell'86% che ritiene di non aver sufficientemente chiaro il funzionamento delle nuove norme bancarie sul "BAIL IN", ti invitiamo a prestare la massima attenzione alle prime 18 pagine di questo report, se al contrario pensi di essere sufficientemente informato ti invitiamo a soffermarti sulle ultime 2 in cui troverai quelle che sono gli strumenti preventivi e le difese che abbiamo predisposto per gli investitori ed i risparmiatori europei, invitandoti a diffondere questo opuscolo alle persone a te care ed a chi ritieni che ne abbia bisogno. Ti ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che dedicherai a questa lettura e per il sostegno che dedicherai alle nostre iniziative. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE Ufficio Studi ASSODIR SOMMARIO PAG. 2 – Premessa PAG. 3 – Sommario PAG. 4 – Le nuove regole introdotte dalla Comunità Europea PAG. 5 - Che cos'è il BAIL IN? PAG. 5 - Cosa si intende per risorse interne? PAG. 5 - Vediamo le modalità e le priorità di intervento PAG. 6 - L'ordine di priorità per il BAIL IN è il seguente PAG. 7 – Cosa rischiano i correntisti? PAG. 8 – Quali sono le passività escluse dal BAIL IN? PAG. 9 – Da cosa nasce la necessità di aver cambiato le norme? PAG.11 – Che cosa s'intende per "risoluzione" di una banca? PAG.11 – Quando può esser sottoposta a "risoluzione" una banca? PAG.12 – Quali sono gli strumenti di risoluzione di una banca? PAG.13 – Come faccio a capire se la mia banca è solida? PAG.14 – Dove trovo i parametri di solidità della mia banca? PAG.14 – Cosa posso fare per proteggere i miei risparmi? PAG.17 – Perchè dovrei iscrivermi alla vostra associazione? PAG. 19 – Cosa possiamo fare per te PAG. 20 – Il servizio da noi predisposto per i SOCI SOSTENITORI TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE PAG. 21 – Il servizio da noi predisposto per i SOCI BENEMERITI Le nuove regole introdotte dalla Comunità Europea Le nuove norme introdotte in tutti i Paesi europei per armonizzare, prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, fanno riferimento alla direttiva n° 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Queste norme istituiscono un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento dette di BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive). Secondo i legislatori, consentiranno di gestire le crisi delle istituzioni creditizie in modo ordinato, attraverso l’utilizzo più efficace delle risorse del settore privato e riducendo gli effetti negativi sul sistema economico bancario, evitando che il costo dei salvataggi gravi sul sistema pubblico quindi su tutti i contribuenti. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE Che cos'è il bail-in? Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle Autorità di Risoluzione, (al verificarsi di particolari condizioni che più avanti adremo a sviscerare), di disporre un'adeguata attività di ristrutturazione dei debiti attraverso il reperimento di risorse interne, escludendo l'intervento da fonti esterne come le risorse pubbliche (bail-out). Cosa si intende per risorse interne? L'azione della normativa ricadrà prima di tutto sugli azionisti dello stesso ente creditizio, poi sugli obbligazionisti e persino sui titolari di un conto corrente, anche se soltanto per la parte di giacenze sopra i 100mila euro. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. Vediamo le modalità e le priorità di intervento. ll bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi (Azioni ed Obbligazioni) sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Soltanto dopo TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. Il procedimento incide direttamente quindi sui “proprietari” della banca, ossia gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Si interviene poi su alcune categorie di creditori, quali obbligazionisti, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Si passa alla liquidità depositata sui conti correnti per un importo superiore ai 100mila euro, (lo vediamo nei particolari più avanti). Il bail-in pertanto consente ad una banca di in fase di dissesto a seguito di perdite, di impedire che il capitale venga azzerato insieme al valore totale delle attività; permettendone la ricostituzione attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. Permette inoltre all'istituto di continuare ad operare ed offrire servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività; dato che le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e creditori non comportando costi per i contribuenti. L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente: 1. Azionisti 2. Detentori di altri titoli di capitale 3. Altri creditori subordinati 4. Creditori chirografari 5. Le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100mila Euro 6. Il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE bail-in al posto dei depositanti protetti. Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto “approccio legale” al bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori e dei risparmiatori. È, dunque, necessario che tutti gli investitori ed i risparmiatori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in. Allo stesso tempo, le banche dovranno riservare gli strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti. Di tutto questo le banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla loro clientela; l’informazione andrà fornita, con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione. Cosa rischiano i correntisti? I correntisti che hanno depositato fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE obbligazioni emesse dalle banche. Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8 per cento del totale delle passività. Quali sono le passività escluse dal bail-in? Sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale: • i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro; • le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti; • le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza i titoli detenuti in un conto apposito; • le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; • le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE • i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l’applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione (cfr. infra) che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8 per cento delle passività totali. Da cosa nasce la necessità dei legislatori di aver normato il bail-in? La “crisi finanziaria” susseguente al fallimento post Lehman Brothers ha dimostrato che in molti Paesi dell’Unione Europea, gli strumenti di gestione delle crisi bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle difficoltà di intermediari con strutture complesse e con una fitta rete di relazioni con altri operatori finanziari. Per evitare che la crisi di una singola banca si propagasse in modo incontrollato sono stati pertanto necessari ingenti interventi pubblici che, se da un lato hanno TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE permesso di evitare danni al sistema finanziario e all’economia reale, hanno però comportato elevati oneri per i contribuenti e in alcuni casi compromesso l’equilibrio del bilancio pubblico di diversi Paesi. È stato inoltre molto difficile coordinare gli interventi delle singole autorità nazionali per gestire le difficoltà di intermediari che operavano in più Paesi. Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD) dà quindi alle cosiddette “autorità di risoluzione” poteri e strumenti per: I) pianificare la gestione delle crisi; II) intervenire per tempo, prima della manifestazione della crisi; III) gestire al meglio la fase di “risoluzione”. completa Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari. Già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione devono pertanto preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi; potranno intervenire, con poteri assai estesi, già in questa fase, per creare le condizioni che facilitino l’applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la cosiddetta “resolvability” delle singole banche. Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni di ogni banca coinvolta, mettendo a disposizione delle autorità di supervisione, TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE strumenti d'intervento tempestivo (early intervention) che integreranno le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell’intermediario: nei casi più gravi, si potrà disporre la rimozione dell’intero organo di amministrazione e dell’alta dirigenza e, se ciò non dovesse bastare, si potrà arrivare alla nomina di uno o più amministratori temporanei. Che cosa s'intende per “risoluzione di una banca”? Secondo la nuova normativa, sottoporre una banca a risoluzione significa: • avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti • evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca ed a liquidare le parti restanti. L’unica alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In particolare, in Italia, continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario, quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune. Quando può essere sottoposta a risoluzione una banca? TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: • la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l’intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale); • non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’intermediario; • sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico. Quali sono gli strumenti di risoluzione? • • • • Le autorità di risoluzione potranno quindi: vendere una parte dell’attività a un acquirente privato; trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE E' bene precisare però che l’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L’attivazione dell’intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l’applicazione di un bail-in almeno pari all’8 per cento del totale del passivo. SE VUOI APPROFONDIRE NEL DETTAGLIO TUTTI I TECNICISMI ED I MECCANISMI DI APPLICAZIONE, E' DISPONIBILE LA RELATIVA SEZIONE SUL SITO INTERNET DELLA BANCA D'ITALIA CONSULTABILE DA QUESTO LINK. Come faccio a capire se la mia banca è solida? Verifica innanzitutto direttamente all'interno del sito della Banca d'Italia se per caso la tua banca fa parte di quelle in amministrazione straordinaria, cliccando su QUESTO LINK ogni trimestre (viene aggiornato ogni 90 giorni). Nel malaugurato caso in cui lo fosse, ovviamente cautelati immediatamente, ricordati che la tempestività in casi come questi è d'obbligo e che ogni attimo che aspetti potrebbe far sì che sia troppo tardi! Se invece la tua banca non versa in acque così cattive, gli indicatori da tenere presenti per misurare la solidità patrimoniale di qualsiasi istituto di credito sono 3: 1. Common Equity Tier 1 (o Cet-1 che dir si voglia), che TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE calcola il rapporto tra il capitale di una banca e le sue attività impiegate sul mercato, come per esempio i prestiti concessi alla clientela o i titoli obbligazionari posseduti. Verifica che sia superiore a 10. 2. La percentuale dei crediti in sofferenza, che diventa preoccupante nel caso salgano sopra al 16%. 3. La percentuale degli accantonamenti che dovrebbero essere almeno il 50% dei crediti in sofferenza. Dove si trovano questi 3 parametri della mia banca? All'interno della pagina 12 del bilancio annuale oppure all'interno della relazione trimestrale che ogni istituto di credito pubblica sul proprio sito internet. Che cosa posso fare per proteggere i miei risparmi? Innazitutto è necessario comprendere bene una volta per tutte che la banca di cui siamo correntisti, contrariamente al pensiero comune ed alle informazioni pubblicitarie non è un nostro partner ma soltanto un fornitore di servizi! Soltanto una volta che lo abbiamo compreso e metabolizzato definitivamente, consigliamo di prendere bene atto di tutto quello che si sottoscrive iniziando a non firmare più con leggerezza qualsiasi documento ti venga sottoposto in filiale... Soprattutto per la gestione dei risparmi! La fretta non è mai stata la giusta consigliera, da oggi in poi men che meno! Il vero segreto sta nel prendersi TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE del tempo per leggere attentamente ed eventualmente chiedere aiuto a qualche persona di nostra fiducia, se qualche passaggio risulta di difficile comprensione. Da parte nostra, rimaniamo a disposizione a livello di consulenza tramite la nostra mail dedicata, dove rispondiamo fornendo tutte le informazioni che possano esserti utili a riguardo. Non firmare per nessun motivo nessuna proposta d'investimento che si riferisca ad obbligazioni bancarie con tassi fuori dal Mondo, visto che nel caso ti venissero sottoposte sono evidentemente “obbligazioni subordinate”, della medesima specie di quelle che a fine 2015 hanno fatto piangere molti, troppi risparmiatori di "banchette" che all'apparenza "sembravano" solide... Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti le hai sentite nominare? Non acquistare a cuor leggero qualsivoglia genere di prodotto ti venga sottoposto in filiale, a costo di ripeterlo ci teniamo che ti entri in testa, prenditi del tempo per leggere ciò che stai firmando e se non capisci di che prodotto si tratti, lascia perdere senza problemi, visto che, nel dubbio è molto meglio un mancato guadagno che non una perdita certa. Comincia, soprattutto se hai oltre 100,000 Euro depositati sulla tua filiale a chiedere di cointestare il tuo conto corrente (bada bene non a mettere un delegato ma proprio a cointestare con un'altra persona di tua fiducia) oppure nel caso già lo fosse o superasse i 200,000 “spezzettalo” intestandone una parte ai tuoi figli, l'importante è che rimanga sempre al di sotto di 100,000 Euro in caso di nominativo unico oppure 200.000 se cointestato. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE Se le somme in tuo possesso superano quelle soprindicate, prendi esempio dalla brava massaia che non mette mai tutte le uova nel medesimo paniere e comincia a “diversificare” non soltanto i tuoi investimenti ma anche i tuoi “fornitori di servizi”, in maniera tale da ricadere sempre sotto la soglia fatidica coperta dal fondo interbancario di tutela dei depositi. Ovviamente ti costerà il doppio, aprire 2 o più conti correnti ma sono soldi decisamente ben spesi fidati! Se non mi credi, prova a parlare con un ex risparmiatore di Banca Etruria e te ne rendi conto immediatamente... Non accettare per nessun motivo “ricatti” del tipo: “Caro Cliente se vuole il mutuo od il prestito che ci ha richiesto non ha che da sottoscrivere anche le nostre azioni/obbligazioni”. Anzi, se per qualsivoglia motivo il tuo direttore, vicedirettore o addetto ai titoli ti fanno questo genere di “proposte che non puoi rifiutare”, faccelo sapere che gli facciamo un po' di pubblicità. Aumenta la tua cultura finanziaria! Anziché leggere soltanto la pagina della cronaca e/o dello sport, prendi il vizio di dare un'occhiata anche alle pagine dell'economia e della finanza del tuo quotidiano o settimanale preferito! Evita da oggi in poi di pensare che lo Stato e la Bce si possano far carico di garantire tutti i tuoi risparmi, perchè tanto il Governo in una maniera o nell'altra com'è stato in passto“ci metterà una pezza”, visto che in caso di default da oggi in poi i rischi purtroppo sono tutti a carico dei risparmiatori coinvolti e fidati, è molto meglio aprire gli occhi PRIMA rispetto a ritrovarsi a protestare DOPO aver perso TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE tutto! Infine, se possiamo permetterci un consiglio, iscriviti alla nostra associazione! [CALL TO ACTION] TUTTI I DIRITTI RISERVATI - |COPYRIGHT 2016 – VIETATA LA DUPLICAZIONE