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Guida Guida PIANOCASA CASA alalPIANO dellaRegione Regione della Friuli Venezia FRIULI VENEZIAGiulia GIULIA (aggiornata a aprile 2015) SOMMARIO INTRODUZIONE…………………………………………………………………………….…………….. pag. 3 IL PIANO CASA IN FRIULI VENEZIA GIULIA……………………………………………………. pag. 4 EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico………………………………………...pag. 6 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI…………………...pag. 9 EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione……………….......................pag. 10 EDIFICI NON RESIDENZIALI, Ampliamento…………………………………………….…... pag. 12 EDIFICI NON RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione……………………….…...pag. 13 ESCLUSIONI…………………………………………………………………………………………....... pag. 14 COME APPLICARE IL PIANO CASA………………………………………….…………………… pag. 15 NORMATIVA DI RIFERIMENTO……………………………………………………..………... …pag. 17 2 INTRODUZIONE Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l’edilizia privata. In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi. Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla Scia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto. A marzo 2009 l’Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l’aumento delle cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo Unico dell’edilizia. I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile. È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l’applicazione delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico. Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale. Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela. 3 IL PIANO CASA IN FRIULI VENEZIA GIULIA La Legge Regionale n.19 dell’11 novembre 2009, “Codice regionale dell’edilizia”, è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale n. 46 del 18 novembre 2009. La norma organizza e mette ordine nel panorama delle disposizione in materia di interventi edilizi, facendo confluire in un unico capo le disposizioni straordinarie che derogano agli strumenti urbanistici comunali. Il Titolo VII, che è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale, prevede infatti interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici residenziali o a destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell’edilizia, la disposizione predisposta dalla Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ingrandimento o la riqualificazione di abitazioni, ma anche di immobili non residenziali. Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo, con un investimento minore rispetto all’acquisto di una nuova casa o di un altro capannone. L’obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure, che in qualche caso ammette il ricorso alla Scia, Denuncia di inizio attività, come alternativa al permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l’occupazione e il giro di affari del settore costruzioni, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall’attuale congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla legge sul patrimonio edilizio privato. Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali in contrasto con essa. La straordinarietà della disposizione implica anche un effetto a tempo determinato. L’applicazione della legge si articola in cinque livelli: - Ampliamento degli edifici residenziali, che possono essere ingranditi per un massimo di 200 metri cubi; - Ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti, interventi che beneficiano di un bonus fino al 35%; - Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, per le quali il Comune può stabilire, attraverso una convenzione, un incremento del 50% dei crediti edificatori; - Ampliamento degli edifici non residenziali, che si avvalgono di un premio di superficie fino al 35%; 4 - Demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, per i quali, analogamente agli immobili a uso abitativo, il Comune può stabilire un incremento del 50% dei crediti edificatori. Piano Casa Friuli Venezia Giulia in sintesi Edifici Ampliamento Residenziali 200 mc 35% con ristrutturazione Non residenziali 35% Demolizione e ricostruzione 50% dei crediti edificatori 50% dei crediti edificatori Titolo abilitativo Permesso di costruire Permesso di costruire Riduzione oneri concessori 100% con rimozione barriere architetto niche Esclusioni 100% con rimozione barriere architetto niche -edifici abusivi Termine per le istanze -beni culturali -zone sismiche 19 novembre 2017 -aree vincolate -aree inedificabili 5 EDIFICI RESIDENZIALI Ampliamento volumetrico Aumenti previsti dalla legge In deroga a distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso l’ampliamento di edifici e unità immobiliari esistenti fino a 200 metri cubi di volume utile. Per edificio esistente si intende un corpo individuabile nei connotati essenziali perché dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e coperture. Gli interventi sono consentiti in tutte le zone urbanistiche, comprese quelle classificate come A, centri storici, e B0, ma devono rispettare la tipologia architettonica, l’allineamento e le altezze massime degli edifici esistenti. L’ampliamento è attuabile anche in corpo distaccato e attraverso sopraelevazioni, a patto che non sia espressamente vietato dalle disposizioni in vigore, da effettuare in deroga alle altezze massime in misura non superiore ai 2 piani o ai 6 metri. Nelle zone A e B0 devono essere rispettate le altezze massime previste, l’allineamento e le tipologie architettoniche previste dagli strumenti urbanistici. Per edificio si intende una costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi. L’unità immobiliare è un edificio o sua parte che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario, idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato Attraverso gli interventi di ampliamento volumetrico non si può aumentare il numero delle unità immobiliari esistenti. È ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti al 19 novembre 2009, senza modifiche alla sagoma, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell’edificio. Gli interventi non possono implicare un aumento delle unità immobiliari e devono rispettare un’altezza minima di 1,30 metri e un’altezza media di 1,90 metri. La disposizione si applica anche a cantine, taverne e altri locali seminterrati di altezza non inferiore a 2,20 metri. Al di fuori delle zone A e B0 il recupero dei sottotetti può prevedere l’innalzamento della quota di colmo, variazione della pendenza di falda, apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, implicando anche l’aumento delle unità immobiliari nel rispetto degli standard urbanistici. In zona agricola l’ampliamento di un edificio destinato a residenza agricola può comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva a patto che sia utilizzata come prima abitazione dai familiari dell’imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell’edificio ampliato e che si costituisca un divieto ventennale di alienazione dell’immobile. Gli interventi in zona agricola sono esenti dal contributo di costruzione, a meno che non comportino un cambio di destinazione d’uso e siano eseguiti in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo. 6 Tutti gli interventi devono assicurare il miglioramento della qualità energetica, ai sensi del d.lgs 192/2005, e di quella igienico funzionale attraverso l’adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Secondo il Codice Regionale dell’edilizia gli interventi per l’ottenimento del risparmio energetico non sono computati nel calcolo della volumetria, della superficie utile e nella determinazione del contributo di costruzione. Se gli interventi implicano una riduzione del 10% dei valori di trasmittanza indicati dal d.lgs 192/2005, possono derogare alle distanze minime e alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fermo restando l’obbligo di rispettare gli elementi costitutivi o di particolare pregio degli edifici esistenti. Sono esenti dai controlli tecnico amministrativi gli interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale e la realizzazione di garage di volumetria massima pari al 10% dell’edificio esistente. Gli incentivi del Piano Casa non si cumulano con la realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino un ampliamento fino al 10% del volume se a destinazione residenziale, o al 5% della superficie utile se a uso diverso. Gli interventi non possono comunque implicare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria originaria. Il divieto di cumulo non vale per bussole, verande, serre e depositi attrezzi. Non sono cumulabili col Piano Casa neanche i benefici ottenuti ai sensi della L.R 12/2008, computati all’interno del limite massimo ammesso per gli ampliamenti. Titolo abilitativo Il Permesso per costruire è un In base alla legge regionale, gli ampliamenti e la realizzazione di provvedimento amministrativo pertinenze che comportano un aumento volumetrico superiore formale cartaceo con numero e data che autorizza l’attività di al 20% sono soggetti alla richiesta del permesso di costruire. trasformazione del territorio, in Tuttavia, l’articolo 18 stabilisce che in alternativa può essere conformità alla pianificazione presentata la Scia. L’istanza è presentata dal proprietario dell’immobile o La Dia è un’autocertificazione, presentata da da altri con il diritto di eseguire le opere, cioè un professionista iscritto agli albi degli proprietario, titolare di diritti di superficie, usufrutto, architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, uso e abitazione e di altri diritti reali, l’affittuario di periti edili, che si assume la responsabilità del fondo rustico, il concessionario di beni demaniali e il rispetto delle norme urbanistiche. Ha il titolare di diritti edificatori. carattere di atto privato che viene protocollato dal Comune Contributo costruzione L’onere connesso con il rilascio del permesso di costruire può essere corrisposto con la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, o la costituzione di diritti perpetui di uso pubblico su aree. In alternativa può essere corrisposto un contributo commisurato alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni, alle caratteristiche territoriali, e ai rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi. 7 Il contributo non è dovuto se l’ampliamento volumetrico è inferiore al 20% o nel caso in cui l’intervento sia finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. 8 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI La legge regionale sul Piano Casa consente interventi di ristrutturazione di edifici o unità immobiliari, a destinazione in tutto o prevalentemente residenziale, alberghiera, ricettivocomplementare e direzionale. Gli immobili al 19 novembre 2009, data di entrata in vigore della legge regionale, devono risultare esistenti, cioè essere individuabili nei connotati essenziali perché dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e coperture. I lavori possono comportare un ampliamento fino al 35% del volume utile esistente attraverso sopraelevazioni e in corpo separato, cioè con la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra. Gli interventi devono essere effettuati all’esterno delle zone omogenee A, centri storici, e B0 alle seguenti condizioni: Le sopraelevazioni effettuate in deroga alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici non possono superare i 2 piani o i 6 metri; Gli standard urbanistici non disponibili nella zona in cui viene effettuato l’ampliamento devono essere individuati in un’altra area con la stessa destinazione, distante al massimo mille metri da quella di riferimento; L’ampliamento può comportare l’aumento del numero delle unità immobiliari esistenti relativamente alla parte effettivamente ampliata, a meno che gli strumenti urbanistici non contengano previsioni più permissive. La legge prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma e del sedime siano soggetti alla richiesta del permesso di costruire. Tuttavia, l’articolo 18 stabilisce che in alternativa può essere presentata la Scia. L’istanza è presentata dal proprietario dell’immobile o da altri con il diritto di eseguire le opere, cioè proprietario, titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali, l’affittuario di fondo rustico, il concessionario di beni demaniali e il titolare di diritti edificatori. Il contributo di costruzione connesso al rilascio del permesso di costruire può essere corrisposto con la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, o la costituzione di diritti perpetui di uso pubblico su aree. In alternativa può essere corrisposto un contributo commisurato alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni, alle caratteristiche territoriali, e ai rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi. Il contributo non deve essere corrisposto se l’intervento è finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. 9 EDIFICI RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Il Piano Casa prevede la possibilità di ristrutturazione attraverso la demolizione totale o parziale degli edifici esistenti al 19 novembre 2009, data di entrata in vigore della legge. In questo modo vengono sostituiti gli immobili non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali, individuate dagli strumenti urbanistici comunali. La ristrutturazione con demolizione totale o parziale può comportare modifiche della sagoma, dell’area di sedime e l’adeguamento antisismico anche per esigenze di arretramento della facciata in conseguenza alle prescrizioni comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale. Il Comune, quando l’intervento prevede una diminuzione del volume, della superficie utile o delle unità immobiliari esistenti, può concordare con il soggetto proponente il trasferimento dei diritti edificatori in un’altra area. La convenzione può contenere un aumento del 50% dei crediti edificatori derivanti dalla sostituzione, la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori e il tempo massimo per l’utilizzazione delle agevolazioni. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa è ammesso l’intervento diretto, cioè il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo, di sue varianti o nei casi di decadenza dello strumento urbanistico comunale a patto che l’area risulti urbanizzata almeno per il 70% della superficie complessiva. Il nuovo intervento deve risultare coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale e non deve richiedere la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione. Le valutazioni sono effettuate a discrezione dell’Ufficio Tecnico comunale. Per incentivare l’edilizia sociale, il Comune, negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa, può stabilire che gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata non concorrono alla determinazione del numero di posti auto per parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le disposizioni della Legge 122/1989. Con l’edilizia sovvenzionata, attuata dalle Ater, gli alloggi sono locati a canone simbolico. L’edilizia convenzionata, attuata da Ater, cooperative e imprese, gli alloggi sono venduti o locati a prezzi inferiori rispetto al mercato (L.R.6/2003) Per l’avvio degli interventi di demolizione e ricostruzione è necessaria la richiesta del permesso di costruire. Il contributo di costruzione connesso al rilascio del permesso di costruire può essere corrisposto con la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, o la costituzione di diritti perpetui di uso pubblico su aree. In alternativa può essere corrisposto un contributo commisurato alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni, alle caratteristiche territoriali, e ai rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi. 10 Il contributo non deve essere corrisposto se l’intervento è finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. 11 EDIFICI NON RESIDENZIALI Ampliamento Il Piano Casa prevede l’ampliamento solo per gli edifici produttivi situati nelle zone territoriali omogenee classificate come D. Gli edifici o le unità immobiliari esistenti ricadenti all’interno di queste zone possono essere ampliati fino al 35% della superficie utile esistente. A prescindere dalle dimensioni di partenza dell’edificio da sottoporre all’intervento, non si possono superare i 1000 metri quadrati. L’aumento di superficie deve essere effettuato nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. La superficie utile può essere ampliata anche attraverso la realizzazione di solai interpiano, che è cumulabile con le altre forme di ampliamento dimensionale. Per l’avvio degli interventi di demolizione e ricostruzione è necessaria la richiesta del permesso di costruire. Gli standard urbanistici derivanti dall’ampliamento, se non disponibili, devono essere monetizzati. In base all’articolo 29 della L.R. 19/2009, infatti, è stabilito che il contributo di costruzione può essere corrisposto con la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, o la costituzione di diritti perpetui di uso pubblico su aree. In alternativa può essere corrisposto un contributo commisurato alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni, alle caratteristiche territoriali, e ai rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi. Il contributo non deve essere corrisposto se l’intervento è finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. 12 EDIFICI NON RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione La sostituzione edilizia attraverso gli interventi di demolizione e ricostruzione sugli edifici a uso diverso da quello abitativo è attuabile con gli stessi criteri del residenziale. È quindi possibile la ristrutturazione attraverso la demolizione totale o parziale degli edifici esistenti al 19 novembre 2009, data di entrata in vigore della legge, per la sostituzione degli immobili non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali, individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Negli interventi che comportano una diminuzione della superficie utile esistente, il Comune può concordare un aumento del 50% dei crediti edificatori derivanti dalla sostituzione, la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori e il tempo massimo per l’utilizzazione delle agevolazioni. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa è ammesso l’intervento diretto, cioè il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo, di sue varianti o nei casi di decadenza dello strumento urbanistico comunale a patto che l’area risulti urbanizzata almeno per il 70% della superficie complessiva. Il nuovo intervento deve risultare coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale e non deve richiedere la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione. Le valutazioni sono effettuate a discrezione dell’Ufficio Tecnico comunale. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale con destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell’ambito previsto nello strumento urbanistico generale comunale costituisce variante non sostanziale a condizione che la destinazione d’uso rimanga invariata e vengano rispettati gli standard urbanistici. Per l’avvio degli interventi di demolizione e ricostruzione è necessaria la richiesta del permesso di costruire. Il contributo di costruzione connesso al rilascio del permesso di costruire può essere corrisposto con la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, o la costituzione di diritti perpetui di uso pubblico su aree. In alternativa può essere corrisposto un contributo commisurato alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni, alle caratteristiche territoriali, e ai rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi. Il contributo non deve essere corrisposto se l’intervento è finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. 13 ESCLUSIONI Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. Sono infatti esclusi: - Gli interventi che derogano alle leggi in materia di beni culturali e paesaggio, come il d.lgs 42/2004, e in materia ambientale, come il d.lgs 152/2006; - I lavori che non si attengono alle norme antisismiche e antincendio, né a quelle in materia di sicurezza nei cantieri e igiene e barriere architettoniche; - Gli interventi che non si integrano con la tipologia architettonica prevista dai regolamenti edilizi vigenti; - Gli edifici o le unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non sono stati conclusi entro il 30 settembre 2009; - Le aree o gli edifici soggetti a vincolo espropriativo; - Le aree per le quali è stata dichiarata l’inedificabilità assoluta; - I lavori iniziati dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. A differenza che in altre regioni, ai Comuni non è stato riconosciuto il potere di deliberare ulteriori esclusioni sulla base delle diverse specificità territoriali. 14 COME APPLICARE IL PIANO CASA Per l’avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento burocratico e del riordino normativo promosso dalla normativa. È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR 19/2009, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale n. 46 del 18 novembre 2009. Per la realizzazione degli interventi la norma prevede il ricorso al permesso di costruire, prevedendo casi alternativi in cui è possibile la presentazione della Scia. Per passare all’applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è necessario contattare un progettista abilitato. Entro il 19 novembre 2017 il proprietario del’immobile o il progettista abilitato devono presentare richiesta del permesso di costruire al Comune o allo Sportello Unico per l’edilizia. Alla richiesta devono essere allegati una attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e una autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Il Comune o lo sportello unico per l’edilizia comunica entro dieci giorni il nominativo del responsabile del procedimento, che entro 60 giorni cura l’istruttoria, acquisisce i pareri degli uffici comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. Il responsabile del procedimento qualora ritenga necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiederle nello stesso termine dei 60 giorni, illustrandone le ragioni. L’interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende concluso in senso negativo. Se per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, il Comune o lo sportello unico per l’edilizia, convoca entro 60 giorni una conferenza di servizi. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale o dello sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento o dall’esito della conferenza dei servizi. Dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati e al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Il termine dei 60 giorni può essere raddoppiato nei Comuni con più di 100 mila abitanti per progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del 15 responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il proprietario dell’immobile è tutelato dall’inerzia delle Amministrazioni perché l’infruttuosa decorrenza dei termini per il rilascio del richiesto titolo abilitativo, costituisce il presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. In alcuni casi la legge consente la presentazione della Scia. 16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Riportiamo di seguito il capo VII della Legge Regionale 19/2009, contenente le disposizioni straordinarie per il rilancio del settore edilizio. Legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 “codice regionale dell’edilizia” Capo VII - Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del volume utile esistente. Art. 57 - Norme comuni 1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell’attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali. 2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienicofunzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione: a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione; b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo; c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009; d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta; e) se i lavori non sono iniziati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento 1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale possono comportare l’ampliamento, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti su immobili situati all’esterno delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, alle seguenti condizioni: a) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all’altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri; b) gli standard urbanistici derivanti dall’ampliamento, se non reperibili nell’area di pertinenza dell’intervento, sono individuabili in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri; c) l’ampliamento può comportare l’aumento del numero delle unità immobiliari esistenti relativamente alla parte effettivamente ampliata, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici comunali. 3. In deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso l’ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni: a) la quota massima di ampliamento ammissibile non può superare i 200 metri cubi di volume utile; b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all’altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri; c) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici comunali; la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l’altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali; d) l’ampliamento non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali. Art. 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi 17 1. Nelle zone omogenee D, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, è ammesso: a) l’ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti nel limite massimo del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1.000 metri quadrati, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati; b) l’ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano. 2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili tra loro; gli standard urbanistici derivanti dall’ampliamento, se non reperibili, devono essere monetizzati ai sensi dell’articolo 29. Art. 60 - Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa 1. Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca: a) i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50 per cento; b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori; c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori. 2. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in tutti i casi di decadenza dello strumento, alle seguenti condizioni: a) l’area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70 per cento della superficie complessiva; b) il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato; c) non sussistano ulteriori esigenze di opere di urbanizzazione indotte dall’intervento richiesto. 3. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale i Comuni possono disporre la non concorrenza degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, di cui alla legge regionale 6/2003, per la determinazione del numero di posti auto da destinare a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 122/1989. 4. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale con destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell’ambito previsto nello strumento urbanistico generale comunale costituisce variante non sostanziale a condizione che la destinazione d’uso rimanga invariata e vengano rispettati gli standard urbanistici. Ulteriore documentazione Legge regionale del 21 ottobre 2008 n. 12 “Regione Friuli Venezia Giulia - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)” Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” Legge regionale del 7 marzo 2003 n. 6 “Regione Friuli Venezia Giulia - Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” 18 Legge del 24 marzo 1989 n. 122 “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale. (c.d. Legge Tognoli)” Per aggiornamenti in tempo reale consulta: Speciale Piano Casa Friuli Venezia Giulia 19