ordinanza carichi liquidi
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ordinanza carichi liquidi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona II Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona: VISTO il "Regolamento di sicurezza del porto di Savona-Vado Decreto n. 03/90 in data 29.01.1990. Ligure", approvato con proprio e la propria Ordinanza n. 113/2008 in data 13.10.2008 con state approvato "Regolamento per la disciplina del bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo Savona e nella Rada di Savona e Vado Ligure". la propria Ordinanza n. 119/2008 in data 29.10.2008 aree di fonda nella rada di Savona-Vado Ligure. relativa alia disciplina il di delle la propria Ordinanza n. 75/2009 in data 09.09.2009 disciplinante I'accosto di navi cisterna alia "Banchina 34" del porto di Savona, aventi in transito, segregate a bordo, sostanze allo state liquido c1assificate pericolose. VISTA I'Ordinanza VISTI gli esiti delia riunione tenutasi al riguardo presso la Capitaneria di Porto di Savona il 21.12.2009, cui hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti interessati. n. 103/2009 in data 24.11.2009 il parere del 08.01.2009 di Porto (AN.C.P.). favorevole fornito in data recante la "Disciplina dal presidente delia VISTO il parere favorevole con fg. n. 465/AFE. VISTA la nota in data 15.01.2010 dell'Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari, Agenti Aerei, Mediatori Marittimi e Spedizionieri delle Province di Savona e Imperia (ISOMAR), dell'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado Ligure e delia Sezione Terminalisti portuali dell'Unione Industriale di Savona. VISTO Decreto Ministeriale del 31.07.1934, recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, I'immagazzinamento, I'impiego 0 la vendita di oli minerali, e per il trasporto deg Ii stessi". dall'Autorita Piloti del Chimici il parere Savona. in data 19.01.2010 Corporazione Nazionale VISTO espresso 14.01.2010 dell'Associazione degli accosti". Portuale Porto di di Savona CONSIDERATO che la "Banchina n. 33" del porto di Savona, sia per quanto riguarda la tipologia di merci ivi movimentate che per la struttura e la conformazione degli accosti, e assimilabile all'adiacente "Banchina n. 34". RITENUTO opportuno Vado Ligure. VISTI aggiornare Ie modalita di accosto gli artt. 62, 65 e 81 del Cod ice delia navigazione, Regolamento di esecuzione. delle cisterne nel porto di Savona- nonche gli artt. 59 e 85 del relativo gli accertamenti di natura tecnica connessi con la sicurezza delle navi cisterna scalanti il porto di Savona-Vado Ligure, di cui al presente provvedimento, sono relativi esclusivamente ai profili riconducibili ai rischi di incendio/esplosione. CAPO 1- DELLE NAVI CISTERNA CHE OPERANO NEI BACINI PORTUALI 01 SAVONA-VADO L1GURE Art. 1 - Caricazione e discarica di prodotti liquidi non pericolosi Fatto salvo quanto previsto dal successive Capo II, nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure Ie navi cisterna che effettuano operazioni di caricazione/discarica di prodotti liquidi non pericolosi e/o non infiammabili/esplosivi sono soggette agli accertamenti come previsti dal successive art. 2. E' comunque fatto obbligo all'agenzia marittima raccomandataria delia nave di comunicare alia Capitaneria di Porto di Savona - Ufficio accosti, con un preavviso di almeno 72 ore 0 al momento dell'acquisizione delia notizia di arrivo delia nave, il piano di carico delia stessa, specificando: • nome chimico, nome commerciale e numero IMO (qualora richiesto) del prodotto trasportato per ciascuna delle cisterne delia nave; • in caso di presenza di cisterne vuote all'arrivo delia nave, il nome chimico dell'ultimo prodotto in queste trasportato. Le suddette informazioni domanda di accosto. dovranno essere inoltre confermate contestualmente alia prevista Art. 2 - Prescrizioni in materia di sicurezza Sulla base delle informazioni di cui all' art. 1, la Capitaneria di Porto di Savona si riserva di . effettuare gli accertamenti di sicurezza ritenuti necessari, a prescindere dalla c1assificazione del prodotto, eventualmente avvalendosi anche di soggetti tecnici istituzionalmente preposti. CAPO II - DELLE NAVI CISTERNA CHE EFFETTUANO MOVIMENTAZIONE 01 CARICHI L1QUIDI NEL BACINO PORTUALE 01 SAVONA E AVENTI IN TRANSITO, SEGREGATE A BORDO, ANCHE SOSTANZE ALLO STATO L1QUIDO CLASSIFICATE PERICOLOSE Art. 3 - Transito di sostanze allo stato liquido classificate pericolose Nel bacino portuale di Savona e consentito I'ormeggio presso Ie Banchine "33" e "34" delle navi cisterna che effettuano movimentazione di carichi liquidi e aventi in transito, segregate a bordo, anche sostanze allo state liquido classificate pericolose, previa rilascio di apposita autorizzazione da parte delia Capitaneria di Porto, relativamente ai prodotti in transito e a quelli da movimentare. La permanenza di tali unita in porto sara consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di caricazione/discarica delle merci movimentate. Art. 4 - Obbligo di inertizzazione delle cisterne che hanno trasportato 0 trasportano sostanze pericolose Per Ie merci in transito c1assificate infiammabili ai sensi delia normativa IMO (classe 3), Ie cisterne del carico dovranno essere idoneamente inertizzate prima dell'arrivo delia nave in rada ed i cpntrolli in tal senso, per il massimo gradiente di sicurezza durante la manovra di ormeggio/disormeggio, sosta e discarica presso Ie suddette banchina, dovranno essere effettuati dal consulente chimico del porto. Relativamente aile merci in transito c1assificate tossiche ai sensi delia normativa IMO (classe 6), i controlli da parte del consulente chimico del porto, analogamente a quelli sopra descritti, dovranno essere eseguiti con I'impiego di fiale colorimetriche, 0 con strumentazione equivalente, per verificare I'assenza di vapori tossici in atmosfera nei punti di potenziale rilascio di sostanze inquinanti (valvole PN, sfoghi d'aria, tubi sonda ecc.). Analogamente, il bordo dovra verificare sui propri strumenti la pressione esistente in cisterna, che dovra rientrare nei valori di sicurezza inferiori al "settaggio" delle valvole PN. La nave sara ammessa all'ormeggio presso Ie Banchine "33" e "34", previa rilascio del "certificato di non pericolosita" da parte del consulente chimico del porto. Art. 5 - Misure di sicurezza Durante la permanenza delia nave all'ormeggio, dovra essere presente, nelle immediate vicinanze, una squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In caso di indisponibilita accertata di una squadra dei Vigili del Fuoco, potra essere impiegata una squadra del Servizio integrativo antincendio portuale di Savona. Contestualmente, il comandante delia nave dovra approntare in coperta due linee di manichette antincendio pronte all'uso e in pressione, collegate a due diversi idranti posti rispettivamente a proravia e poppavia delia zona di stivaggio delle merci pericolose. Per fronteggiare un'eventuale uscita di emergenza, la nave dovra essere ormeggiata con la prora in direzione dell'imboccatura del porto e predisporre un idoneo cavo appennellato a prora, sui lato libero delia nave. Art. 6 - Oli lubrificanti e petrolio greggio Le navi destinate all'ormeggio presso i terminali petroliferi delia rada di Savona e Vado Ligure e trasportanti oli lubrificanti non sono soggette, per Ie cisterne interessate da tale carico, ad accertamenti di sicurezza relativamente al contenuto di gas infiammabili/esplosivi. Analogamente, Ie navi destinate all'ormeggio presso i terminali petroliferi delia rada di Savona e Vado Ligure trasportanti petrolio greggio non sono soggette, per Ie cisterne interessate da tale carico, ad accertamenti di sicurezza relativamente al contenuto di gas infiammabili/esplosivi, fatto salvo I'obbligo a carico del comando di bordo di procedere all'inertizzazione delle cisterne prima dell'arrivo delia nave in rada. La rispondenza dei prodotti da movimentare presso i i terminali petroliferi delia rada di Savona e Vado Ligure aile caratteristiche di oli lubrificanti e petrolio greggio dovranno essere comunicate alia Capitaneria di Porto di Savona - Ufficio Accosti dai singoli terminalisti, anche per il tramite delle agenzie marittime. Art. 7 - Prescrizioni in materia di sicurezza Sulla base delle informazioni fornite dai terminalisti, analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, la Capitaneria di Porto di Savona si riserva di effettuare gli accertamenti di sicurezza ritenuti necessari, a prescindere dalla c1assificazione del prodotto, anche eventualmente avvalendosi di soggetti tecnici istituzionalmente preposti. Art. 8 - Intervento del consulente chimico del porto In ottemperanza aile previsioni di cui ai precedenti articoli, I'eventuale intervento del consulente chimico del porto a bordo delle navi cisterna, se non gia destinate ad un punta di fonda, dovra avvenire con nave stazionante nell'area denominata "Echo"; qualora gia impegnata, la Capitaneria , di Porto di Savona, esperite Ie opportune valutazioni, assegnera altra area idonea per I'imbarco del . chimico e per Ie successive verifiche. Art. 9 - Bettoline Ai fini delle prescrizioni di sicurezza da seguire, la sosta in porto e/o in rada delle navi cisterna che effettuano servizi di rifornimento carburanti aile navi che scalano iI porto di Savona-Vado Ligure, secondo quanta previsto dalla vigente normativa in materia di accosti e bunkeraggio, qua/ora scariche 0 parzialmente cariche: - non sono soggette aispezione da parte del Consulente chimico di porto, quando abilitate solo al trasporto di prodotti di categoria C ai sensi del D.M. 31.07.1934; - quando abilitate al trasporto di prodotti di categoria A e 8 ai sensi del D.M. 31.07.1934 e trasportino prodotti di categoria C, iI comandante, 0 iI raccomandatario marittimo delia nave, deve comunicare alia Capitaneria di Porto di Savona gli ultimi tre tipi di carico trasportati; qualora fra questi vi siano prodotti di categoria A e 8, la Capitaneria di Porto si riserva di effettuare gli accertamenti di sicurezza ritenuti necessari, eventualmente avvalendosi anche di soggertti tecnici istituzionalmente preposti. Art. 10 - Entrata in vigore e abrogazione norme " presente provvedimento entra in vigore con decorrenza immediata . In pari data l'Ordinanza n. 75/2009 in data 09.09.2009 richiamata in premessa e ogni altra norma precedente in contrasto con la presente sono abrogate . . Art. 11 - Norme sanzionatorie J'contravventori alia presente ordinanza, ove il fatto non costituisca piu grave reato e/o piu grave 0 diverse illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Cod. nav. e saranno ritenuti responsabili, in via penale e/o civile, di qualsiasi danno procurato a persone 0 cose. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osseM:ire e fare osservare la presente ordinanza.