ordinanza carichi liquidi

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ordinanza carichi liquidi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona
II Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di
Savona:
VISTO
il "Regolamento di sicurezza del porto di Savona-Vado
Decreto n. 03/90 in data 29.01.1990.
Ligure", approvato
con proprio
e
la propria Ordinanza n. 113/2008 in data 13.10.2008 con
state approvato
"Regolamento per la disciplina del bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo
Savona e nella Rada di Savona e Vado Ligure".
la propria Ordinanza n. 119/2008 in data 29.10.2008
aree di fonda nella rada di Savona-Vado Ligure.
relativa
alia disciplina
il
di
delle
la propria Ordinanza n. 75/2009 in data 09.09.2009 disciplinante
I'accosto di navi
cisterna alia "Banchina 34" del porto di Savona, aventi in transito, segregate a bordo,
sostanze allo state liquido c1assificate pericolose.
VISTA
I'Ordinanza
VISTI
gli esiti delia riunione tenutasi al riguardo presso la Capitaneria di Porto di Savona il
21.12.2009, cui hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti interessati.
n. 103/2009 in data 24.11.2009
il parere del 08.01.2009
di Porto (AN.C.P.).
favorevole
fornito
in data
recante la "Disciplina
dal presidente
delia
VISTO
il parere favorevole
con fg. n. 465/AFE.
VISTA
la nota in data 15.01.2010 dell'Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari, Agenti
Aerei, Mediatori Marittimi e Spedizionieri delle Province di Savona e Imperia (ISOMAR),
dell'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado Ligure e delia Sezione Terminalisti portuali
dell'Unione Industriale di Savona.
VISTO
Decreto Ministeriale del 31.07.1934, recante "Approvazione delle norme di sicurezza per
la lavorazione, I'immagazzinamento, I'impiego 0 la vendita di oli minerali, e per il trasporto
deg Ii stessi".
dall'Autorita
Piloti
del
Chimici
il parere
Savona.
in data 19.01.2010
Corporazione
Nazionale
VISTO
espresso
14.01.2010
dell'Associazione
degli accosti".
Portuale
Porto
di
di Savona
CONSIDERATO
che la "Banchina n. 33" del porto di Savona, sia per quanto riguarda la
tipologia di merci ivi movimentate
che per la struttura e la conformazione
degli
accosti, e assimilabile all'adiacente
"Banchina n. 34".
RITENUTO opportuno
Vado Ligure.
VISTI
aggiornare
Ie modalita
di accosto
gli artt. 62, 65 e 81 del Cod ice delia navigazione,
Regolamento di esecuzione.
delle cisterne
nel porto di Savona-
nonche gli artt. 59 e 85 del relativo
gli accertamenti di natura tecnica connessi con la sicurezza delle navi cisterna scalanti il porto di
Savona-Vado Ligure, di cui al presente provvedimento, sono relativi esclusivamente ai profili
riconducibili ai rischi di incendio/esplosione.
CAPO 1- DELLE NAVI CISTERNA CHE OPERANO NEI BACINI PORTUALI 01 SAVONA-VADO
L1GURE
Art. 1 - Caricazione e discarica di prodotti liquidi non pericolosi
Fatto salvo quanto previsto dal successive Capo II, nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure Ie
navi cisterna che effettuano operazioni di caricazione/discarica di prodotti liquidi non pericolosi e/o
non infiammabili/esplosivi sono soggette agli accertamenti come previsti dal successive art. 2.
E' comunque fatto obbligo all'agenzia marittima raccomandataria delia nave di comunicare alia
Capitaneria di Porto di Savona - Ufficio accosti, con un preavviso di almeno 72 ore 0 al momento
dell'acquisizione delia notizia di arrivo delia nave, il piano di carico delia stessa, specificando:
• nome chimico, nome commerciale e numero IMO (qualora richiesto) del prodotto trasportato
per ciascuna delle cisterne delia nave;
• in caso di presenza di cisterne vuote all'arrivo delia nave, il nome chimico dell'ultimo prodotto in
queste trasportato.
Le suddette informazioni
domanda di accosto.
dovranno
essere
inoltre
confermate
contestualmente
alia prevista
Art. 2 - Prescrizioni in materia di sicurezza
Sulla base delle informazioni di cui all' art. 1, la Capitaneria di Porto di Savona si riserva di
. effettuare gli accertamenti di sicurezza ritenuti necessari, a prescindere dalla c1assificazione del
prodotto, eventualmente avvalendosi anche di soggetti tecnici istituzionalmente preposti.
CAPO II - DELLE NAVI CISTERNA CHE EFFETTUANO MOVIMENTAZIONE
01 CARICHI
L1QUIDI NEL BACINO PORTUALE 01 SAVONA E AVENTI IN TRANSITO,
SEGREGATE
A BORDO,
ANCHE
SOSTANZE
ALLO
STATO
L1QUIDO
CLASSIFICATE PERICOLOSE
Art. 3 - Transito di sostanze allo stato liquido classificate pericolose
Nel bacino portuale di Savona e consentito I'ormeggio presso Ie Banchine "33" e "34" delle navi
cisterna che effettuano movimentazione di carichi liquidi e aventi in transito, segregate a bordo,
anche sostanze allo state liquido classificate pericolose, previa rilascio di apposita autorizzazione
da parte delia Capitaneria di Porto, relativamente ai prodotti in transito e a quelli da movimentare.
La permanenza di tali unita in porto sara consentita esclusivamente per il tempo strettamente
necessario al completamento delle operazioni di caricazione/discarica delle merci movimentate.
Art. 4 - Obbligo di inertizzazione delle cisterne che hanno trasportato 0 trasportano
sostanze pericolose
Per Ie merci in transito c1assificate infiammabili ai sensi delia normativa IMO (classe 3), Ie cisterne
del carico dovranno essere idoneamente inertizzate prima dell'arrivo delia nave in rada ed i
cpntrolli in tal senso, per il massimo gradiente di sicurezza durante la manovra di
ormeggio/disormeggio,
sosta e discarica presso Ie suddette banchina, dovranno essere effettuati
dal consulente chimico del porto.
Relativamente aile merci in transito c1assificate tossiche ai sensi delia normativa IMO (classe 6), i
controlli da parte del consulente chimico del porto, analogamente a quelli sopra descritti, dovranno
essere eseguiti con I'impiego di fiale colorimetriche, 0 con strumentazione equivalente, per
verificare I'assenza di vapori tossici in atmosfera nei punti di potenziale rilascio di sostanze
inquinanti (valvole PN, sfoghi d'aria, tubi sonda ecc.). Analogamente, il bordo dovra verificare sui
propri strumenti la pressione esistente in cisterna, che dovra rientrare nei valori di sicurezza
inferiori al "settaggio" delle valvole PN.
La nave sara ammessa all'ormeggio presso Ie Banchine "33" e "34", previa rilascio del "certificato
di non pericolosita" da parte del consulente chimico del porto.
Art. 5 - Misure di sicurezza
Durante la permanenza delia nave all'ormeggio, dovra essere presente, nelle immediate vicinanze,
una squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In caso di indisponibilita accertata di una
squadra dei Vigili del Fuoco, potra essere impiegata una squadra del Servizio integrativo
antincendio portuale di Savona.
Contestualmente, il comandante delia nave dovra approntare in coperta due linee di manichette
antincendio pronte all'uso e in pressione, collegate a due diversi idranti posti rispettivamente a
proravia e poppavia delia zona di stivaggio delle merci pericolose.
Per fronteggiare un'eventuale uscita di emergenza, la nave dovra essere ormeggiata con la prora
in direzione dell'imboccatura del porto e predisporre un idoneo cavo appennellato a prora, sui lato
libero delia nave.
Art. 6 - Oli lubrificanti e petrolio greggio
Le navi destinate all'ormeggio presso i terminali petroliferi delia rada di Savona e Vado Ligure e
trasportanti oli lubrificanti non sono soggette, per Ie cisterne interessate da tale carico, ad
accertamenti di sicurezza relativamente al contenuto di gas infiammabili/esplosivi.
Analogamente, Ie navi destinate all'ormeggio presso i terminali petroliferi delia rada di Savona e
Vado Ligure trasportanti petrolio greggio non sono soggette, per Ie cisterne interessate da tale
carico, ad accertamenti di sicurezza relativamente al contenuto di gas infiammabili/esplosivi, fatto
salvo I'obbligo a carico del comando di bordo di procedere all'inertizzazione delle cisterne prima
dell'arrivo delia nave in rada.
La rispondenza dei prodotti da movimentare presso i i terminali petroliferi delia rada di Savona e
Vado Ligure aile caratteristiche di oli lubrificanti e petrolio greggio dovranno essere comunicate alia
Capitaneria di Porto di Savona - Ufficio Accosti dai singoli terminalisti, anche per il tramite delle
agenzie marittime.
Art. 7 - Prescrizioni in materia di sicurezza
Sulla base delle informazioni fornite dai terminalisti, analogamente a quanto previsto dal
precedente art. 2, la Capitaneria di Porto di Savona si riserva di effettuare gli accertamenti di
sicurezza ritenuti necessari, a prescindere dalla c1assificazione del prodotto, anche eventualmente
avvalendosi di soggetti tecnici istituzionalmente preposti.
Art. 8 - Intervento del consulente chimico del porto
In ottemperanza aile previsioni di cui ai precedenti articoli, I'eventuale intervento del consulente
chimico del porto a bordo delle navi cisterna, se non gia destinate ad un punta di fonda, dovra
avvenire con nave stazionante nell'area denominata "Echo"; qualora gia impegnata, la Capitaneria
, di Porto di Savona, esperite Ie opportune valutazioni, assegnera altra area idonea per I'imbarco del
. chimico e per Ie successive verifiche.
Art. 9 - Bettoline
Ai fini delle prescrizioni di sicurezza da seguire, la sosta in porto e/o in rada delle navi cisterna che
effettuano servizi di rifornimento carburanti aile navi che scalano iI porto di Savona-Vado Ligure,
secondo quanta previsto dalla vigente normativa in materia di accosti e bunkeraggio, qua/ora
scariche 0 parzialmente cariche:
- non sono soggette aispezione da parte del Consulente chimico di porto, quando abilitate solo
al trasporto di prodotti di categoria C ai sensi del D.M. 31.07.1934;
- quando abilitate al trasporto di prodotti di categoria A e 8 ai sensi del D.M. 31.07.1934 e
trasportino prodotti di categoria C, iI comandante, 0 iI raccomandatario marittimo delia nave,
deve comunicare alia Capitaneria di Porto di Savona gli ultimi tre tipi di carico trasportati;
qualora fra questi vi siano prodotti di categoria A e 8, la Capitaneria di Porto si riserva di
effettuare gli accertamenti di sicurezza ritenuti necessari, eventualmente avvalendosi anche di
soggertti tecnici istituzionalmente preposti.
Art. 10 - Entrata in vigore e abrogazione norme
" presente provvedimento entra in vigore con decorrenza immediata .
In pari data l'Ordinanza n. 75/2009 in data 09.09.2009 richiamata in premessa e ogni altra norma
precedente in contrasto con la presente sono abrogate .
. Art. 11 - Norme sanzionatorie
J'contravventori alia presente ordinanza, ove il fatto non costituisca piu grave reato e/o piu grave 0
diverse illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Cod. nav. e
saranno ritenuti responsabili, in via penale e/o civile, di qualsiasi danno procurato a persone 0
cose.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osseM:ire e fare osservare la presente ordinanza.