Commercio - Le superfici di vendita
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Commercio - Le superfici di vendita
SUPERFICIE DI VENDITA (SV) DEFINIZIONE: per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili……ovvero quella su cui sostano e si spostano, oltre al personale addetto al servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti in vendita collocati negli appositi spazi e per concludere le operazioni di vendita. Non costituisce SV quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione e servizi. E’ la definizione stessa, pertanto, ad individuare, dato un esercizio commerciale, quale parte della superficie del medesimo sia da considerarsi superficie di vendita: trattasi, infatti, di quella risultante dalla esclusione, come previsto dalla definizione, delle parti destinate ad altri fini (magazzini, depositi, servizi, uffici e locali di lavorazione). Riassumendo: tutta la superficie, salvo quella espressamente individuata dalla definizione come da escludere rispondendo a diversa finalità, è da considerarsi superficie di vendita in senso proprio. Esposizione (con accesso del pubblico) = Non esiste superficie di esposizione che non sia superficie di vendita. La legge indica chiaramente cosa va scomputato dalla superficie di vendita (magazzini, depositi, servizi, uffici e locali di lavorazione). Tutto il resto è superficie di vendita, anche se all’aperto. Perciò “la zona di esposizione dei prodotti commercializzati dall’esercizio va inclusa nella superfici di vendita” (cfr. TAR Veneto sez. III, 3 novembre 2004 n. 3825). Esposizione (senza accesso al pubblico = locale solo espositivo): se un soggetto è interessato solamente all’esposizione dei propri prodotti, ai soli fini pubblicitari, potrà utilizzare una vetrina diversa da quella del proprio locale di vendita, alla sola condizione che sia permanentemente vietato l’accesso ai clienti, in tale ipotesi non si configura l’apertura di un nuovo punto vendita. Esempio: sarà solo zona espositiva e quindi non computabile al fine del calcolo della SV, l’ipotesi di esposizione di autovetture su una superficie all’aperto che, opportunamente recintata, non consenta l’accesso al pubblico. Vetrine = la parte dei locali del negozio occupata dalle vetrine deve essere a tutti gli effetti considerata superficie di vendita (a prescindere che essa sia o meno accessibile al pubblico) perché detta superficie è in concreto impiegata per le operazioni di “offerta della merce” al pubblico, che a norma dell’art. 1336 del codice civile, vale come proposta e costituisce attività strumentale e propedeutica rispetto alla conclusione del contratto di compravendita. Area occupata dalle casse = è assimilabile a quella occupata dalle attrezzature di vendita tipiche dell’esercizio e cioè ai banchi ed alle scaffalature => quindi è superficie di vendita Area oltre le casse = (area oltre il punto in cui il cliente effettua materialmente il pagamento) => no superficie di vendita ma SOLO se anche in tale area non è esposta merce. Se ci viene messa merce anche quella diventa SV. Cabine prova = sono superficie di vendita Servizi = ripostigli, vani depositi merci, wc, docce, locali caldaia, condizionatori d’aria, servizi antincendio e simili => non sono superficie di vendita Superficie degli Uffici = se vi transita personale incaricato delle vendite per ricevere i clienti al fine per es. di redigere soluzioni di arredamento, preventivi e ordinativi-contratti di acquisto, questa deve essere considerata a tutti gli effetti superficie di vendita, perché vi vengono svolte alcune attività tipiche dell’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio. Zona Carte Fedeltà = sono quelle zone dove i clienti si recano per ritirare i premi a seguito di raccolte punti con pagamento di quota parte del valore del prodotto e che devono essere considerate superficie di vendita (è presente la cassa)