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Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadi ge Cangrande, n°16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n°966 n°00320160237 Registro delle Imprese di Verona n°00320160237 E' iscri tta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n°16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazi oni Soc. Coop. F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354 Telefono: 045/8391622
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FORMATO STRADA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INF. MAL. - MOD. FOSTRA/D 2 - ED. 12/2010
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INDICE
DEFINIZIONI....................................................................................................................................... 5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.................................................................................. 7
ASSICURAZIONE INFORTUNI........................................................................................................... 9
Estensioni.......................................................................................................................................... 12
Garanzie aggiuntive........................................................................................................................... 13
Esclusioni........................................................................................................................................... 14
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO........................................................................................ 16
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Indice
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Formato Strada
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DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito indicato
Agenzia
L’agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza.
Assicurato
La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Durata
Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del
contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.
Franchigia per sinistro
Parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato.
Furto
È il reato previsto all’art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé e per altri.
Gessatura
Immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione, comprese
le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, i collari, i tutori e simili),
applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche. Non è equiparata a gessatura l’applicazione di
presidi di contenimento delle fratture nasali.
Inabilità temporanea
La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di
attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
E' considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni
fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità
permanente, una inabilità temporanea.
Invalidità permanente per infortunio
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell’assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione.
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Definizioni
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Parti
Il contraente e la Società.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal contraente alla Società.
Rapina
È il reato previsto all’art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante
violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare
a se o ad altri un ingiusto profitto.
Ricovero (degenza)
La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto per sinistro
La somma a carico dell’assicurato calcolata in percentuale sull’importo indennizzabile a termini
di polizza.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
L’impresa assicuratrice.
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Definizioni
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni del contraente
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze influenti sulla valutazione dei rischi possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della prestazione assicurativa,
ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato dalla polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono
essere pagati all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società. Se il
contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno
del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Art. 3 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l’assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte
con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Qualunque modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art. 5 – Aggravamento del rischio
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai
sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla rata
successiva alla comunicazione del contraente o dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile,
e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Altre assicurazioni
Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio (fatta eccezione per quelle collettive non stipulate dall’assicurato e
per quelle derivanti da carte di credito, c/c bancari e similari); in caso di sinistro, il contraente o
l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi
dell’art. 1910 del codice civile.
Art. 8 – Proroga del contratto
In mancanza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata a.r. e
pervenuta all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per
la durata di un anno e così successivamente.
Art. 9 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamen to o rifiuto dell’indennizzo, il contraente e
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Condizioni generali di assicurazione
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la Società possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. La relativa
comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed avrà efficacia dopo 30
giorni dalla data di invio della stessa.
In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la
parte di premio base relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 11 – Legge applicabile all’assicurazione
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Condizioni generali di assicurazione
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ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 13 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire durante la guida e
l’uso del veicolo a motore indicato in polizza, in conseguenza di un incidente stradale occorso al
veicolo stesso durante la circolazione. L’assicurazione, limitatamente ai casi di morte, invalidità
permanente, rimborso spese di cura e indennità giornaliera da ricovero o gessatura, è altresì
operante per gli infortuni che le stesse persone subissero:
• nel salire e nel discendere dal veicolo;
• durante la messa in moto del veicolo;
• in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio
del veicolo e dei suoi passeggeri;
• in caso di caduta in acqua del veicolo.
Fermo quanto disposto al primo comma, l’assicurazione comprende:
• l’annegamento;
• l’asfissia non di origine morbosa;
• l’assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole e di calore;
• gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse o da atti di terrorismo, a condizione che gli
assicurati non vi abbiano preso parte attiva.
Relativamente alle persone trasportate, i capitali indicati in polizza nei relativi spazi devono intendersi
come cumulo di capitali assicurati del veicolo identificato. Le somme assicurate per ciascuna persona
sono quelle che si ottengono dividendo i suddetti capitali per il numero complessivo dei posti dichiarati
sulla carta di circolazione del veicolo stesso, cui va sottratto il conducente.
Art. 14 – Garanzie assicurate
L’assicurazione è operante per le garanzie espressamente richiamate in polizza, con le norme di
seguito elencate per ciascuna prestazione.
Art. 15 – Morte
La Società corrisponde, in caso di decesso dell’assicurato per infortunio, la somma assicurata agli
eredi in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche
successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal
giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Società corrisponde agli
eredi la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è
maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
Art. 16 – Invalidità permanente
La Società corrisponde l’indennizzo in caso di invalidità permanente totale o parziale dell’assicurato
per infortunio. L’indennizzo è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente
alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale, adottando per tale calcolo la tabella delle percentuali di invalidità allegata al
D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, relativa al settore industria, con esclusione delle modifiche intervenute
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Assicurazione infortuni
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successivamente all’approvazione della tabella stessa.
La Società rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Restano valide le
franchigie previste nell’art. 17 “Franchigia assoluta invalidità permanente”. Deve ritenersi
esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38, che abbiano sostituito
la predetta tabella.
La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata
come perdita anatomica dello stesso. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita
totale, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in
riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica
lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l’applicazione di una
percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il
massimo del 100%.
Art. 17 – Franchigia assoluta invalidità permanente
In caso di invalidità permanente assoluta:
1) sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo
permanente quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale;
se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà
liquidato solo per la parte eccedente;
2) sulla parte di somma assicurata eccedente euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo
quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale;
se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà
liquidato solo per la parte eccedente.
Art. 18 – Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha per conseguenza un’inabilità temporanea, la Società liquida, per tale titolo, la
relativa somma assicurata:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l’assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di
attendere alle sue occupazioni;
b) al 50% per ogni giorno in cui l’assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue
occupazioni.
L’indennità per inabilità temporanea, che decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato
denunciato l’infortunio, viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.
Art. 19 – Franchigia inabilità temporanea
Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 18 “Inabilità temporanea”, la diaria assicurata
sarà corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello computabile a termini di polizza.
Art. 20 – Indennità giornaliera da ricovero o gessatura conseguente a infortunio
Se l’infortunio ha per conseguenza la degenza dell’assicurato, comportante pernottamento in istituto
di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, la
Società corrisponde la somma assicurata pattuita per ciascun giorno di ricovero, fino ad un massimo
di 90 giorni.
La giornata di entrata e quella di uscita dall’istituto di cura sono considerate una sola giornata,
qualunque sia l’ora del ricovero o della dimissione. La medesima indennità verrà corrisposta per il
periodo di inabilità senza ricovero durante il quale all’assicurato sia applicato un tutore immobilizzante
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Assicurazione infortuni
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non mobile costituito da fasce o docce e confezionato con gesso da modellare o con altri materiali
radiotrasparenti, purché rigidi, nonché da altri apparecchi non mobili né autogestibili. In tal caso
l’indennità decorre dal giorno successivo a quello di dimissione dall’istituto di cura o dal giorno di
applicazione ambulatoriale del tutore immobilizzante e termina il giorno della sua rimozione; resta
fermo il limite di corresponsione dell’indennità per un massimo di 90 giorni.
Ai fini del computo dell’indennità da gessatura non si terrà conto del giorno di rimozione.
Art. 21 – Assicurazione rimborso spese di cura
In caso di infortunio, la Società rimborsa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo,le spese
sostenute per:
a) accertamenti diagnostici: onorari dei medici, esami di laboratorio, radiografie e radioscopie;
b) terapie fisiche: forni, chinesiterapia, marconiterapia, massoterapia, escluse in ogni caso le spese
di natura alberghiera;
c) interventi chirurgici: onorari dei chirurghi, degli aiuto, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni
altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e costo del materiale di
intervento;
d) trasporto dell’assicurato in autoambulanza all’istituto di cura o all’ambulatorio;
e) spese farmaceutiche, esclusi i ticket;
f) cure dentarie, escluse le protesi;
g) rette di degenza, per un periodo massimo di 40 giorni, con il limite pari all’1% del massimale
assicurato per ogni giorno di degenza.
Per l’insieme delle prestazioni di cui alle lettere b), d) ed e), l’onere a carico della Società non
potrà superare il 20% della somma massima rimborsabile assicurata. La presente garanzia è
limitata alla parte di spese eccedenti quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ove
l’assicurato non fruisca di detto servizio, le spese dal medesimo effettivamente sostenute e
comprese in garanzia sono rimborsate con uno scoperto del 20%.
La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dell’originale dei documenti
giustificativi debitamente quietanzati.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in euro.
Art. 22 – Inoperatività delle franchigie
Qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 50%, non verranno
applicate le franchigie di cui all’art. 17 “Franchigia assoluta invalidità permanente” – ovvero,
se operanti, art. 34 “Franchigia Forma A” o 35 “Franchigia Forma B” – e art. 19 “Franchigia
inabilità temporanea”.
Art. 23 – Trasferimento di proprietà del veicolo
Il contraente deve dare immediata comunicazione alla Società, per mezzo di lettera
raccomandata o di telegramma, del trasferimento della proprietà del veicolo indicato in polizza.
In caso di sostituzione, l’assicurazione diviene operante per il nuovo veicolo dalle ore 24 del
giorno di spedizione della raccomandata o dall’ora di accettazione del telegramma. Negli altri
casi, l’assicurazione continua a favore del nuovo proprietario per 15 giorni, indi cessa se entro tale
termine questi non richiede la voltura del contratto.
Art. 24 – Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero. L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa, è
indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore
24 del giorno di rientro in Europa dell’assicurato.
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Assicurazione infortuni
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Art. 25 – Integrativa legge
La presente assicurazione si intende prestata in aggiunta e indipendentemente da qualsiasi obbligo
assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.
Art. 26 – Indicizzazione
Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo nonché il premio sono soggetti ad
adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale
dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” (già “costo della vita”) elaborato
dall’istituto centrale di statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente alla
decorrenza contrattuale, indicato convenzionalmente in polizza con valore 100, con quello di cui al
sesto mese precedente la successiva scadenza annuale del premio e, ove la percentuale risultasse
inferiore, l’adeguamento minimo sarà del 2%. Ai successivi adeguamenti si procede
analogamente, prendendo per base l’indice relativo al sesto mese precedente l’ultima scadenza
annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanza annuale di premio in scadenza.
È in facoltà delle parti rinunciare, per il premio in scadenza, all’indicizzazione mediante lettera
raccomandata da inviarsi all’altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del
premio e in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio
rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione accettata.
Estensioni
Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie.
Art. 27 – Morte presunta
Qualora l’assicurazione sia prestata per il caso morte e, a seguito di infortunio indennizzabile a termini
di polizza, il corpo dell’assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società
liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza
per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del codice civile.
Resta inteso che se, successivamente al pagamento di tale indennizzo risulterà che l’assicurato è
vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta, l’assicurato potrà far valore i propri diritti per l’invalidità permanente
eventualmente subita.
Art. 28 – Invalidità rilevanti
Si conviene inoltre che, in caso di infortunio che determini una invalidità permanente superiore
all’80%, la Società liquiderà il 100% del capitale assicurato senza tener conto delle franchigie di cui
all’art. 17 “Franchigia assoluta invalidità permanente” ovvero, se operante, art. 34 “Franchigia Forma
A” o 35 “Franchigia Forma B”.
Art. 29 – Ulteriore indennizzo
Qualora il contraente sia una persona fisica e la garanzia sia operante per il conducente e tutte le
persone trasportate, in relazione al numero dei posti disponibili sul veicolo, è convenuto tra le parti
che, ove per lo stesso evento si verifichi la morte, accertata o presunta, di entrambi i genitori e, alla
data dell’evento, risultassero a loro carico figli minori, a questi ultimi verrà riconosciuto un ulteriore
indennizzo pari a quanto dovuto a termini di polizza, con il limite di euro 50.000,00, da ripartire in parti
uguali fra tutti i figli minori.
In caso di morte presunta, si confermano le condizioni di cui all’art. 27 “Morte presunta”.
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Assicurazione infortuni
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Art. 30 – Danno estetico
La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 5.000,00, per
interventi chirurgici resi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica, determinate da
infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Art. 31 – Operazioni di rifornimento, riparazione e manuntenzione del veicolo
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire in occasione
di operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo indicato in polizza,sempre che
l’evento si verifichi nell’ambito di stazioni di rifornimento e/o servizio.
Relativamente a quanto suindicato, il disposto dell’art. 33 “Rinuncia al diritto di surrogazione”, sarà
operativo solo a condizione che venga esperita l’azione di risarcimento nei confronti del
responsabile dell’infortunio.
Art. 32 – Furto, rapina e atti di aggressione
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire a seguito di:
• furto, rapina o tentata rapina del veicolo indicato in polizza, di cose in esso contenute o di cose
portate dalle persone assicurate che si trovino a bordo dello stesso;
• atti di aggressione o sequestro, a danno delle persone assicurate, che si trovino a bordo del veicolo
indicato in polizza.
La garanzia è valida limitatamente ai casi di morte e invalidità permanente accertata pari o
superiore all’80%, fermo il disposto dell’art. 17 “Franchigia assoluta invalidità permanente”.
In ogni caso, l’indennizzo liquidato dalla Società, sarà pari al 50% delle somme assicurate per
morte e invalidità permanente.
In caso di morte presunta, si confermano le condizioni di cui all’art. 27 “Morte presunta”.
Art. 33 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le
compete ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, verso i terzi responsabili dell’infortunio,salvo quanto
disposto dall’art. 31 “Operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo”.
Garanzie aggiuntive
Sono operanti le seguenti ulteriori garanzie,
solo se espressamente richiamate in polizza e pagati i relativi premi.
Art. 34 – Franchigia “Forma A”
L’art. 17 “Franchigia assoluta invalidità permanente” si intende abrogato e così sostituito:
invalidità permanente:
• sulla parte della somma assicurata fino a euro 100.000,00, l’indennizzo per invalidità
permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia;
• sulla parte della somma assicurata oltre euro 100.000,00 e fino a euro 150.000,00 non è
dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 5% della totale; per
invalidità permanente superiore al 5%, l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di
invalidità permanente eccedente il 5%;
• sulla parte della somma assicurata oltre euro 150.000,00 non è dovuto alcun indennizzo per
invalidità permanente pari o inferiore al 10% della totale; per invalidità permanente superiore
al 10%, l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di invalidità permanente eccedente il
10%.
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Assicurazione infortuni
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Art. 35 – Franchigia “Forma B”
L’art. 17 “Franchigia assoluta invalidità permanente” si intende abrogato e così costituito:
Invalidità permanente:
• sulla parte della somma assicurata fino a euro 250.000,00, non è dovuto alcun indennizzo
per invalidità permanente pari o inferiore al 5% della totale; per invalidità permanente
superiore al 5%, l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di invalidità permanente
eccedente il 5%;
• sulla parte della somma assicurata oltre euro 250.000,00 non è dovuto alcun indennizzo per
invalidità permanente pari o inferiore al 10% della totale; per invalidità permanente superiore
al 10%, l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di invalidità permanente eccedente il
10%.
Esclusioni
Art. 36 – Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b) se il conducente è in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di psicofarmaci, stupefacenti o
allucinogeni;
c) se il veicolo circola contro la volontà del proprietario o del contraente o, comunque, di chi
ha diritto di disporne;
d) se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;
e) se, trattandosi di veicolo adibito a trasporto di cose, i trasportati non si trovino in cabina,
a fianco del conducente;
f) se alla guida del veicolo trovasi un allievo/conducente non munito della prescritta
autorizzazione e non affiancato da persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
g) se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della
carta di circolazione. Limitatamente alle autovetture, in caso di trasporto in soprannumero
di non oltre due ragazzi di età inferiore ai 10 anni, l’assicurazione è operante
proporzionalmente al rapporto tra il numero dei posti dell’autovettura e il numero delle
persone effettivamente a bordo del veicolo (compreso il conducente);
h) per gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, gli sforzi
muscolari non aventi carattere traumatico;
i) durante la partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di
gare di regolarità pura indette dall’A.C.l..
Inoltre, l’assicurazione non comprende gli infortuni conseguenti a:
j) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
k) atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e
simili,movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
I) gli eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti
da atti di terrorismo;
m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, ecc.);
n) le conseguenze, dirette o indirette, di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o
contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualunque altra causa, concomitante o
meno, che possa aver contribuito al sinistro.
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Assicurazione infortuni
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Art. 37 – Limitazioni di garanzia in rapporto all’età
Sono assicurabili tutte le persone fino all’età di 75 anni. Tuttavia, nel caso l’assicurato
compisse il 75° anno di età in corso di contratto, la garanzia conserverà efficacia fino alla sua
naturale scadenza.
Per le persone trasportate di età inferiore ai 14 anni compiuti:
a) per il caso di morte è assicurato un capitale pari a tanti centesimi della somma pattuita a
tale titolo per ciascun anno d’età compiuto, con il minimo di cinque centesimi riconosciuto
anche per i minori di anni 1;
b) per il caso di invalidità permanente è assicurato un capitale pari al doppio della somma pattuita a
tale titolo;
c) l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, se pattuita, viene riconosciuta solo in caso
di ricovero in ospedale o casa di cura, fermo restando che il giorno di entrata e quello di
uscita vengono considerati un solo giorno. In tal caso non si applica la franchigia di cui all’art.
19 “Franchigia inabilità temporanea”.
Art. 38 – Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art. 39 – Denuncia del sinistro
In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato deve darne avviso all’agenzia entro tre giorni da
quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile, salvo cause di forza
maggiore. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Art. 40 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Fermo quanto previsto dal precedente art. 39 “Denuncia del sinistro”, la denuncia dell’infortunio
deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere
corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori
certificati medici. Nel caso d’inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle
rispettive scadenze.
L’assicurato o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli
accertamenti necessari.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Art. 41 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono
indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora
l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentuali di cui all’art. 16 “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di
invalidità preesistente.
Art. 42 – Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei medici
Le divergenze sul grado di invalidità permanente, sul grado o la durata dell’inabilità temporanea, sul
ricovero o il periodo di gessatura, sul rimborso delle spese di cura, nonché sull’applicazione del
precedente art. 41 “Criteri di indennizzabilità” – possono essere demandate a due medici, nominati
uno dal contraente o dall’assicurato e uno dalla Società.
Quando si verifichi disaccordo, i due medici devono nominarne un terzo, designato dagli stessi di
comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel
luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di
residenza dell’assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo
per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo
dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può
intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni
formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano, fin d’ora, a qualsiasi
impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle parti.
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Denuncia e gestione del sinistro
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Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti
di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 43 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione,
compreso il certificato medico di guarigione, la Società comunica al contraente ed all’assicurato
l’ammontare dell’indennizzo dovuto. Avuta notizia dell’accettazione ed entro 30 giorni dalla
comunicazione, la Società provvede al pagamento.
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