Trattasi di un ricorso presentato da un ente non profit religioso, ex
Transcript
Trattasi di un ricorso presentato da un ente non profit religioso, ex
Trattasi di un ricorso presentato da un ente non profit religioso, ex IPAB, con riconoscimento delle Personalità giuridica, avverso un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino in materia di aliquota agevolata IRES. L’Ente è proprietario, di diversi stabili, ricevuti in donazione, lontanissimi anni fa. Alcune parti di detti stabili sono adibite a luogo di culto o a soggiorno delle suore, altre aree sono utilizzate come pensionato mentre tutte le altre unità immobiliari, se ad uso abitativo, sono date in locazione a privati, se ad uso commerciale sono date in locazione generalmente ad altri enti non profit. I redditi fondiari relativi a tali immobili rientrano nell’attività c.d. “istituizionale “ dell’Ente e sono, ogni anno, regolarmente dichiarati nel quadro RB del modello UNICO , con l’eccezione di quelli strettamente legati all’attività di culto e ad abitazione delle suore che godono dell’esenzione totale ai fini IRES ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986. L’Ente è anche in possesso di numero di Partita Iva in quanto svolge attività “commerciale”, non prevalente, di pensionato, il cui risultato economico viene regolarmente dichiarato nel quadro RF del modello UNICO. L’Ente ha da sempre applicato l’aliquota agevolata, ridotta al 50%, prevista dall’art. 6 DPR 601/1973. L’Ufficio dopo aver esaminato tutta la documentazione contabile richiesta e messa a disposizione dall’Ente, ha emesso un avviso di accertamento ritenendo non applicabile l’aliquota IRES agevolata ( aliquota ridotta al 50%) di cui sopra. L’Ente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino fondando la tesi difensiva sull’errata interpretazione, data dall?Ufficio, dell’art. 6 D.P.R. 601/1973. L’interpretazione dell’Ufficio deriva dalla Circolare n. 12/E del 09.04.2009 che considera che la “…commercialità o meno ( degli enti non commerciali) di un’attività deve essere determinata ai fini fiscali sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che le pone in essere e dalle sue finalità ..” In sostanza l’Ufficio pur riconoscimento la Personalità giuridica dell’Ente e quindi il requisito di cui al secondo comma dell’art. 6 DPR 601/1973 per l’applicazione dell’aliquota ridotta, non riconosce il requisito di cui al primo comma dell’articolo citato che, dopo le modifiche di cui all’art. 66, comma8, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, recita testè: “ L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è' ridotta alla metà' nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. c- bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi “ L’art. 7 L.121/1985 comma 3 afferma che “ Agli effetti tributari, gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficienza e di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime “ Proprio su questa seconda parte del comma 3 si basa la contestazione effettuata nei confronti dell’Ente religioso.. Secondo l’Ufficio, i redditi dichiarati dall’ente, sui quali è stata applicata l’aliquota IRES ridotta, rientrerebbero tra le “ attività diverse da quelle di religione e di culto“ sulle quali non sarebbe stato possibile applicare, secondo l’Ufficio, l’aliquota agevolata. L’Ufficio cita anche l’art. 16 della L. 222/1985 che recita “ Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a. attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; b. attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.” L’Ufficio cita ancora la Risoluzione 91/2005 che precisa che mentre le attività dirette ai fini di religione e culto sono soggette al regime di favore di cui al DPR 601 del 1973 in quanto attività tipiche degli enti di religione e al culto equiparati, ai fini fiscali, gli enti di beneficenza o istruzione , le attività diverse scontano l’imposta in misura ordinaria. Pertanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, la riduzione a metà dell’IRES spetterebbe solo in relazione alle attività aventi fine di religione o di culto mentre per le attività diverse eventualmente esercitate sarebbe necessario applicare la normativa fiscale prevista. L’Agenzia delle Entrate sostiene le proprie argomentazioni anche richiamando precedenti posizioni giurisprudenziali del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, a parere delle quali potrebbero eccezionalmente rientrare nel regime agevolativo soltanto quelle attività “diverse” esercitate in maniera non prevalente e non esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di strumentalità immediata e diretta con il fine di religione o di culto. Il difensore dell’Ente ricorrente ha contestato l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria ritenendola erroneamente restrittiva in quanto considera l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista all’art. 6 c. 1 lett c DPR 601/1973 dal punto di vista oggettivo anziché soggettivo. Il Collegio giudicante del primo grado di giudizio, rprendendo in toto le argomentazioni evidenziata dal difensore dell’Ente, con sentenza n.208/8/12, ha accolto il ricorso.