Trattasi di un ricorso presentato da un ente non profit religioso, ex

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Trattasi di un ricorso presentato da un ente non profit religioso, ex
Trattasi di un ricorso presentato da un ente non profit religioso, ex IPAB, con
riconoscimento delle Personalità giuridica, avverso un avviso di accertamento
emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino in materia di
aliquota agevolata IRES.
L’Ente è proprietario, di diversi stabili, ricevuti in donazione, lontanissimi anni
fa. Alcune parti di detti stabili sono adibite a luogo di culto o a soggiorno delle
suore, altre aree sono utilizzate come pensionato mentre tutte le altre unità
immobiliari, se ad uso abitativo, sono date in locazione a privati, se ad uso
commerciale sono date in locazione generalmente ad altri enti non profit.
I redditi fondiari relativi a tali immobili rientrano nell’attività c.d. “istituizionale “
dell’Ente e sono, ogni anno, regolarmente dichiarati nel quadro RB del modello
UNICO , con l’eccezione di quelli strettamente legati all’attività di culto e ad
abitazione delle suore che godono dell’esenzione totale ai fini IRES ai sensi
dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986. L’Ente è anche in possesso di
numero di Partita Iva in quanto svolge attività “commerciale”, non prevalente, di
pensionato, il cui risultato economico viene regolarmente dichiarato nel quadro RF
del modello UNICO.
L’Ente ha da sempre applicato l’aliquota agevolata,
ridotta al 50%, prevista dall’art. 6 DPR 601/1973.
L’Ufficio dopo aver esaminato tutta la documentazione contabile richiesta e messa
a disposizione dall’Ente, ha emesso un avviso di accertamento ritenendo non
applicabile l’aliquota IRES agevolata ( aliquota ridotta al 50%) di cui sopra.
L’Ente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino
fondando la tesi difensiva sull’errata interpretazione, data dall?Ufficio, dell’art. 6
D.P.R. 601/1973. L’interpretazione dell’Ufficio deriva dalla Circolare n. 12/E del
09.04.2009 che considera che la “…commercialità o meno ( degli enti non
commerciali) di un’attività deve essere determinata ai fini fiscali sulla base di
parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che le pone in
essere e dalle sue finalità ..”
In sostanza l’Ufficio pur riconoscimento la Personalità giuridica dell’Ente e quindi
il requisito di cui al secondo comma dell’art. 6 DPR 601/1973 per l’applicazione
dell’aliquota ridotta, non riconosce il requisito di cui al primo comma dell’articolo
citato che, dopo le modifiche di cui all’art. 66, comma8, D.L. 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, recita testè: “
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è' ridotta alla metà' nei confronti dei
seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,
enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale
che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni
storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi
esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.
c- bis)
istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro
consorzi “
L’art. 7 L.121/1985 comma 3 afferma che
“ Agli effetti tributari, gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come
pure le attività dirette a tali scopi,
sono equiparati a quelli aventi fine di
beneficienza e di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto,
svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime
tributario previsto per le medesime “
Proprio su questa seconda parte del comma 3 si basa la contestazione effettuata
nei confronti dell’Ente religioso.. Secondo l’Ufficio, i redditi dichiarati dall’ente,
sui quali è stata applicata l’aliquota IRES ridotta, rientrerebbero tra le “ attività
diverse da quelle di religione e di culto“ sulle quali non sarebbe stato possibile
applicare, secondo l’Ufficio, l’aliquota agevolata.
L’Ufficio cita anche l’art. 16 della L. 222/1985 che recita “ Agli effetti delle leggi
civili si considerano comunque:
a. attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana;
b. attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e
beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro.”
L’Ufficio cita ancora la Risoluzione 91/2005 che precisa che mentre le attività
dirette ai fini di religione e culto sono soggette al regime di favore di cui al DPR
601 del 1973 in quanto attività tipiche degli enti di religione e al culto equiparati, ai
fini fiscali, gli enti di beneficenza o istruzione , le attività diverse scontano
l’imposta
in misura ordinaria.
Pertanto, secondo l’Amministrazione
Finanziaria, la riduzione a metà dell’IRES spetterebbe solo in relazione alle
attività aventi fine di religione o di culto mentre per le attività diverse
eventualmente esercitate sarebbe necessario applicare la normativa fiscale
prevista.
L’Agenzia delle Entrate sostiene le proprie argomentazioni anche
richiamando precedenti posizioni giurisprudenziali del Consiglio di Stato e della
Corte di Cassazione, a parere delle quali potrebbero eccezionalmente rientrare nel
regime agevolativo soltanto quelle attività “diverse” esercitate in maniera non
prevalente e non esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di strumentalità
immediata e diretta con il fine di religione o di culto.
Il
difensore
dell’Ente
ricorrente
ha
contestato
l’interpretazione
dell’Amministrazione Finanziaria ritenendola erroneamente restrittiva in
quanto considera l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista all’art. 6 c. 1
lett c DPR 601/1973 dal punto di vista oggettivo anziché soggettivo.
Il Collegio giudicante del primo grado di giudizio, rprendendo in toto
le
argomentazioni evidenziata dal difensore dell’Ente, con sentenza n.208/8/12, ha
accolto il ricorso.