Il quadro generale di riferimento per i servizi pubblici locali e le
Transcript
Il quadro generale di riferimento per i servizi pubblici locali e le
“LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: lo stato dell'arte, gli affidamenti, le responsabilità per gli organi di amministrazione e controllo” Giovedì 14 novembre 2013 Sala Consiliare del Comune di Bergamo – Piazza Matteotti 27 Il quadro generale di riferimento per i servizi pubblici locali e le società partecipate PROF. REMO MORZENTI PELLEGRINI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO [email protected] Contenuti dell’intervento: 2 Ascesa e declino delle società pubbliche Il concetto di servizio pubblico, quello di rilevanza economica e quello di servizio strumentale alla luce delle recenti riforme Le novità in materia di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica Ascesa e declino delle società partecipate dagli ee.ll. 3 Ragioni ascesa: aziendalizzazione, privatizzazione, liberalizzazione. Ragioni declino: fenomeno che nasce straordinario, diventa ordinario e spesso fuori controllo, alterazione libera concorrenza, non rispetto evidenza pubblica L. 311/2004 d.lgs. 267/2000 L. 127/1997 L. 498/1992 L. 142/1990 d.l. 223/2006 L. 296/2006 L. 244/2007 d.l. 112/2008 d.l. 135/2009 d.l. 78/2010 d.l. 138/2011 L. 183/2011 d.l. 95 e 179/2012 I servizi pubblici locali: difficoltà della nozione 4 Sono servizi pubblici locali tutti i servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni o lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112, c. 1, TUEL). Una definizione talmente ampia da abbracciare qualsiasi attività svolta dagli Enti locali. Inutili tentativi del legislatore di individuare elenchi tassativi di iniziative qualificabili come servizi pubblici locali (es. art. 1, L. 103/1903 e art. 35 c. 17, L. 448/2001) I servizi pubblici locali: difficoltà della nozione 5 La ragione di tale situazione può essere individuata: • Da un lato, nell’intenzione del legislatore di riconoscere agli enti locali ampia autonomia con riferimento all’individuazione della attività suscettibili di essere considerate servizi pubblici locali. • Dall’altro nella difficoltà di fornire una nozione univoca e condivisa di servizi pubblici locali (a sua volta derivante dalle incertezza sulla più generale nozione di servizio pubblico). La distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e non economica 6 Con la L. n. 448/2001 distinzione tra servizi di rilevanza industriale e non. Con la L. n. 326/2003 distinzione tra servizi a rilevanza economica e non economica. Importanza della distinzione per le ricadute sul piano organizzativo del servizio. In mancanza di criteri distintivi da parte del legislatore spetta all’interprete, di volta in volta, trovare il significato di «rilevanza economica». Servizi a rilevanza economica / privi di rilevanza economica 7 Decisivo è l'impatto che l’attività può avere sull’assetto del mercato e della concorrenza in considerazione della sua redditività. É “a rilevanza economica” il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, almeno potenzialmente, una redditività, e quindi una competizione sul mercato. É “privo di rilevanza economica” il servizio che, per sua natura o per i vincoli cui è sottoposta in concreto la relativa gestione, non dia luogo ad alcuna competizione, in quanto non redditizio. Servizi a rilevanza economica / privi di rilevanza economica 8 Corte cost. n. 325, del 17 novembre 2010 È servizio pubblico a rilevanza economica quello che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Servizi a rilevanza economica / privi di rilevanza economica 9 Corte conti, sez. Controllo Lombardia, parere n. 163, del 31 marzo 2011: “la rilevanza economica di un servizio non può essere determinata aprioristicamente, ma solo in concreto, laddove il settore di attività sia economicamente competitivo per la capacità di generare utili e per la potenziale esplicazione dell'iniziativa economica privata nel gioco concorrenziale del mercato". Servizi pubblici a rilevanza economica (ex multis) 10 Oltre ovviamente a quelli cd. “tradizionali”, H2O, gas, rifiuti, ecc. • • • • • Illuminazione votiva dei cimiteri comunali (Cons. St., sez. V, 6 maggio 2011, n. 2713); Illuminazione delle strade comunali (Cons. St., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8232); Gestione piscina comunale (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2009, n. 5097) o di un centro sportivo comunale (T.A.R. Calabria, sez. I, 1° luglio 2010, n. 1419), Gestione di un teatro ad una fondazione lirico-sinfonica (Cons. St., sez. V, 25 novembre 2008, n. 5781); Taluni servizi sociali (es. Gestione di una RSA) L'affidamento dei servizi pubblici privi di rilevanza economica (prima del 2004) 11 Art. 113-bis Tuel: i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (c.d. società in house). Tuttavia, come verrà in seguito ben evidenziato... L'affidamento dei servizi pubblici privi di rilevanza economica 12 Corte cost. n. 272 /2004 È costituzionalmente illegittimo l'art. 113-bis, Tuel, in quanto l'intervento in tale ambito dello Stato non può essere giustificata sul presupposto dell'esigenza di tutelare la concorrenza; relativamente ai servizi pubblici privi di rilevanza economica, infatti, sono inapplicabili i principi comunitari in tema di concorrenza. ad oggi quindi non vi è una disciplina specifica per questo tipo di servizi I servizi cd. “strumentali” 13 Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766 Possono definirsi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche locali e regionali tutti quei servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali, derivandone, ulteriormente, che lo società strumentali sono quelle che svolgono attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle deputate alla gestione di servizi pubblici locali che, invece, mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività. Servizi “strumentali” - Esempi 14 Esempi: • servizio di efficientamento e di gestione energetica degli edifici pubblici - c.d. servizio calore (Cons. St., sez. V, 10 marzo 2003, n. 1289; T.A.R. Lombardia Brescia, 9 dicembre 2009, n. 2511; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 14 settembre 2009, n. 239; T.A.R. Liguria, sez. II, 9 gennaio 2009, n. 39); • servizio di verbalizzazione delle contravvenzioni (T.A.R. Sardegna, sez. I, 7 aprile 2011, n. 313); • servizio di manutenzione del verde pubblico. Servizi “strumentali” - Disciplina 15 art. 13, l. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. decreto Bersani) …………al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, sono ad oggetto sociale esclusivo e devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non potendo, viceversa, svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, né partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le attività svolte dalle società partecipate. La differenza tra servizio pubblico e strumentale 16 I parametri per la qualificazione di un’attività come servizio pubblico possono essere rinvenuti: a) nella risposta ai bisogni della collettività; b) nella fruizione diretta da parte dei soggetti facenti parte della comunità locale; c) nella frequente configurazione dei profili economici relativi alla fruizione stessa secondo moduli tariffari. I servizi strumentali invece sono attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione degli scopi istituzionali dell’amministrazione. Gli indicatori della natura strumentale di un servizio sono individuabili: a) nella realizzazione dell’attività soddisfacente necessità proprie della sola amministrazione b) nella fruizione limitata agli operatori e nell’incidenza ricondotta alle sole strutture dell’ente; c) nella delineazione dei profili economici principalmente come dati di costo soddisfatti con risorse proprie dell’ente L'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica 17 La riforma dei servizi pubblici locali, introdotta dall’art. 23-bis, l. n. 133/2008 modificava il vecchio art. 113 del d.lgs.n. 267/2000 (ulteriore passo verso la piena conformità ai principi comunitari) l'art. 23-bis della l. n. 133/2008 era volto a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalla regole comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto “in house”, consentito solo in casi eccezionali e al ricorrere di particolari condizioni. L'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica 18 L'art. 23-bis legge n. 133/2008 è abrogato dal d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, in seguito all'esito positivo del referendum popolare del 12-13 giugno 2011 per effetto dell'esito positivo del referendum si realizzava l'effetto di escludere l'applicazione dell'art. 23-bis che limitava le ipotesi di affidamento diretto e di consentire l'applicazione diretta della normativa comunitaria in materia L'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica 19 L’art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 e dalla l. n. 183/2011, continua lo spirito della riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che nel 2008 aveva portato all’art. 23-bis ed è proteso verso la piena conformità ai principi comunitari la nuova disciplina (art. 4, l. 148/2011) era contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti “in house”, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del relativo regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010. L'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica 20 art. 4 l. n. 148/2011: • limitava le ipotesi di affidamento diretto ai casi in cui non sia possibile la liberalizzazione subordinando tale ipotesi al rispetto di una soglia di valore il cui superamento determina automaticamente l'illegittimità di un affidamento diretto, a prescindere da qualsiasi valutazione dell'ente locale; • tale disciplina appariva difforme da quella comunitaria che subordinava la legittimità dell'affidamento diretto alle sole condizioni del capitale interamente pubblico dell'affidatario, dell'esercizio del controllo “analogo”, della prevalenza dell'attività a favore dell'ente affidante. L'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica 21 Corte cost., 20 luglio 2012 n. 199 dichiara l'illegittimità costituzionale art. 4 l. n. 148/2011 determinando: • il venir meno della disciplina generale sui servizi pubblici locali con rilevanza economica (non quelle settoriali) e, quindi, anche delle scadenze previste dalla normativa per le gestioni esistenti; • il necessario rifermento ai parametri comunitari per i modelli di affidamento dei SPL. L'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica 22 Di conseguenza: • l’affidamento in house è possibile, a condizione che sussista sulla società il controllo analogo e che la maggior parte dell’attività sia svolta a favore dell’ente affidante; • l’affidamento a società miste deve essere conforme al modello del Partenariato Pubblico Privato di tipo Istituzionale (PPPI), definito dalla Commissione Ue nel 2007: socio privato scelto con gara ad evidenza pubblica (senza limite minimo di quote/azioni del capitale sociale) e contestuale assegnazione allo stesso di specifici compiti operativi ( = socio privato operativo); • la gara per l’affidamento del SPL è configurata come la procedura principale (principio di concorrenza). Modelli di gestione – elementi di confronto 23 IN HOUSE • Società a capitale interamente pubblico. • Controllo analogo definito da statuto, patti parasociali, contratto di servizio, sistema controlli interni. • No aperture a terzi privati. • Prevalenza attività svolta a favore enti (e loro comunità) affidanti. VERIFICA PRESUPPOSTI AFFIDAMENTO (necessaria conformità parametri UE) SOCIETÀ MISTA (PPPI) GARA AFFIDAMENTO SPL • Necessaria conformità a parametri comunitari PPPI. • Socio privato scelto con gara. • Nessun limite minimo di capitale sociale per privato. • Contestuale affidamento di specifici compiti operativi. • Compiti operativi devono essere significativi (non attività residuali). • Gara è metodo principale per affidamento servizi pubblici con rilevanza economica. • Piena attuazione del principio di concorrenza. • Rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario. • Procedura relativa a concessione di servizi (in arrivo Direttiva UE specifica). STRATEGIA PER GESTIONE SERVIZI PUBBLICI RAZIONALIZZAZIONE AFFIDAMENTI (possibili nuovi affidamenti di servizi) L'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica (la normativa attuale) 24 Da ultimo Art. 34, commi 20 ss., d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012 prevede una procedura di pubblicizzazione obbligatoria degli affidamenti al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. L'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica (la normativa attuale) 25 Art. 34, commi 20 ss., d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012 • Gli affidamenti in essere alla data del 19 ottobre 2012 non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione predetta. • Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. • Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013. n.b. la relazione è effettuata anche per gli affidamenti in essere al 20.10.2012 (entrata in vigore) e pubblicata sempre sul sito istituzionale entro il 31.12.2013 La recente disciplina in tema di società partecipate 26 Art. 4 legge n. 135/2012 (“spending review”) Comma 1: Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a. che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di p.a. superiore al 90% si procede alternativamente: • allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013, • alla alienazione con procedure ad evidenza pubblica delle partecipazioni detenute entro il 30 giugno 2013 e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili. Comma 2: A decorrere dal 1° gennaio 2014 tali società non possono ricevere affidamenti diretti o rinnovi di affidamenti di cui siano già titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell’ambito dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale La recente disciplina in tema di società partecipate 27 Art. 4 legge n. 135/2012 (“spending review”) Comma 3: Le predette disposizioni non si applicano: • alle società che svolgono servizi di interesse generale; qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, non sia possibile un efficace ed utile ricorso al mercato (previa analisi di mercato da sottoporre, per l'espressione di un parere vincolante, all'AGCM). Comma 3-sexies: Le p.a. possono predisporre appositi piani, approvati dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa, che prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 Cost., le quali possono essere riorganizzate ed accorpate attraverso società in regola con i canoni dell'in house providing. • La recente disciplina in tema di società partecipate 28 Art. 4 legge n. 135/2012 (“spending review”) Comma 8: A decorrere dal 1°gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di: • • società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui (disposizione già abrogata dal d.l. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012); ad associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, associazione sportive dilettantistiche, ONG, cooperative sociali, a condizione che il valore economico sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. La recente disciplina in tema di società partecipate 29 Corte cost., 23 luglio 2013, n. 229 dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012 è consentito imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali alla duplice condizione: a) di porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; b) di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi. La recente disciplina in tema di società partecipate 30 Corte cost., 23 luglio 2013, n. 229 Nella specie, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8, delineano, invece, una disciplina puntuale e dettagliata che vincola totalmente anche le amministrazioni regionali, senza lasciare alcun margine di adeguamento, anche a Regioni e Province autonome, con conseguente lesione dell'autonomia organizzativa della Regione, nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica La recente disciplina in tema di società partecipate 31 Art. 4 legge n. 135/2012 (“spending review”) Comma 4: I c.d.a. delle società pubbliche con fatturato a favore di p.a. superiore al 90% sono composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza oppure da amministratore unico; Comma 5: Nelle altre società a totale partecipazione pubblica, il c.d.a. è composto da tre (due dipendenti) o cinque (tre dipendenti) membri, tenendo conto della complessità e rilevanza delle attività svolte (2 milioni di euro ex l. 296/2006). La recente disciplina in tema di società partecipate 32 Commi 9-12: Ulteriori limiti per le società pubbliche con fatturato a favore di p.a. superiore al 90%: • si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante; • possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato ovvero di co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009; • il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. La recente disciplina in tema di società partecipate 33 Il quadro normativo in materia di società partecipate evidenzia un’ampia serie di vincoli : • vincoli alle assunzioni relativi al patto di stabilità (affidatarie dirette in house) – art. 18 legge n. 133/2008 e art. 3-bis legge n. 148/2011; sottoposizione a limite in rapporto spesa personale-spesa corrente entro 50% (calcolo comprende ente e società partecipate); • regole per la selezione delle risorse umane da assumere (società in house e miste) – art. 18 legge n. 133/2008 e art. 3-bis legge n. 148/2011; • gestione degli appalti nel rispetto del d.lgs. n. 163/2006 • divieto di ripiano delle perdite delle società partecipate (art. 6, comma 19 legge 122/2010); • Coerenza debiti-crediti tra ente locale e Società partecipate (art. 6, comma 4 legge n. 135/2012). La recente disciplina in tema di società partecipate 34 La posizione dell’ente locale come socio nelle società partecipate delinea una serie di profili di responsabilità distinguibili per linee di azione: • In relazione all’utilizzo delle risorse pubbliche (sana gestione ed equilibri finanziari); • In relazione al comportamento degli amministratori della società, in caso di cattiva gestione (azione di responsabilità ex art. 2393 cod. civ.); sussiste l’obbligo di esercizio dell’azione di responsabilità da parte degli amministratori dell’ente locale socio nei confronti degli amministratori della società partecipata a tutela del patrimonio dell’ente (Cass., Sezioni Unite, n. 13702 del 22.07.2004); • In relazione all’efficienza dei controlli sulle stesse società (art. 148 T.u.e.l.). Pubblicizzazione affidamenti – effetti e conseguenze 35 NON CONFORMITÀ AFFIDAMENTI IN HOUSE NON CONFORMITÀ AFFIDAMENTI A SOCIETÀ MISTE ALTRI AFFIDAMENTI IMPROPRI DISPL • In caso di mancanza di controllo analogo, devono essere apportate le necessarie modifiche allo statuto e ai patti parasociali. • Se la società gestisce anche servizi strumentali, questi devono essere esternalizzati o scorporati (razionalizzazione attività). • Necessaria riacquisizione quote da socio privato “improprio” e ridisegno piano industriale. • Successiva gara per scelta nuovo socio privato operativo. • Diversamente, gestione esistente deve cessare, in quanto non conforme. • Devono cessare gli affidamenti diretti a società non “in house”. • Cessano gli affidamenti diretti a società miste, diversi da servizi originariamente affidati. • Cessano gli affidamenti a società miste con socio privato scelto senza gara. PROCESSO DI VERIFICA RAPIDO (per consentire adozione di misure conseguenti) 36 GRAZIE per l’attenzione! Prof. Remo Morzenti Pellegrini [email protected]