Progetto di pianificazione coordinata tra il Comune e la Provincia di

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Progetto di pianificazione coordinata tra il Comune e la Provincia di
COMUNE DI VERONA
Area Gestione del Territorio
C. d. R. Pianificazione Territoriale
Individuazione delle Attività Produttive da confermare fuori zona
(Variante urbanistica n° 276 al P.R.G. previgente)
Approvata con Delibera del Consiglio Com unale n° 1 del 15 gennaio 2009
PARERE TECNICO ISTRUTTORIO
Allegati: ●1. Elenco delle osservazioni contro dedotte dal Consiglio Comunale con
delibera n° 31 del 13.12.2005
●2. Elenco delle osservazioni fuori termine e controdeduzioni
della proposta di istruttoria
●3. Prospetto di compatibilità al P.A.T.
GENNAIO 2009
Approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 15 gennaio 2009
PARERE TECNICO ISTRUTTORIO
allegato alla delibera di approvazione
PRG – Variante n. 276 – Individuazione delle attività produttive fuori
zona. Approvazione
PREMESSE:
- Il Comune di VERONA (VR), è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R.V.
n. 1750 del 27/05/1975 e successivamente modificato.
- In data 28 febbraio 2005 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 è
stata adottata la Variante Parziale al P.R.G. n. 276 relativa alle attività
produttive fuori zona.
- La procedura di pubblicazione e la raccolta delle osservazioni è
regolarmente avvenuta; sono pervenute n. 128 osservazioni nei termini e
n. 20 fuori termini alle quali il Consiglio Comunale ha contro dedotto con
Delibera n. 31 del 13.12.2005, come da prospetto allegato (Allegato 1).
- Con l’approvazione del P.A.T., tutti gli strumenti urbanistici in variante al
P.R.G. in itinere sono stati restituiti al Comune per sopraggiunta non
competenza della Regione ai sensi della L.R. 11/04. Il testo della D.G.R.,
allegato A1 – Parere n° 717 del Comitato V.T.R., nelle conclusioni
riportate a pag. 31 così recita: “La compatibilità con il P.A.T. di detti
strumenti urbanistici dovrà essere accertata dal Comune in sede di
chiusura dei procedimenti mediante delibera di Consiglio Comunale di
approvazione degli stessi”.
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- E’ ora competenza del Consiglio determinarsi in maniera definitiva sulle
osservazioni pervenute e approvare la Variante.
Elaborati della Variante adottata e pubblicata
Gli elaborati di Variante sono costituiti da:
- Relazione illustrativa;
- N.T.A.
- Zone di Piano Regolatore Generale interessate (in scala 1:5000)
- Schede conoscitive
- Schede di analisi
- Schede progetto per le singole ditte da confermare.
CONTENUTI DELLA VARIANTE ADOTTATA E PUBBLICATA
Il progetto di Variante ha preso in esame 148 istanze finalizzate a
richieste di conferma di zona con proposta di ampliamento dell'attivita'
produttiva, attivandosi con le necessarie procedure di variazione
urbanistica concertata, attraverso un accordo di pianificazione coordinata
con l'Amministrazione Provinciale di Verona.
In
quest’ottica
l'Amministrazione
Comunale
e
l'Amministrazione
Provinciale stipulavano in data 06.10.2004 un nuovo accordo di
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pianificazione a sensi della L.R. 35/2002 al fine di coordinare un progetto
di pianificazione e derogare al blocco delle nuove varianti urbanistiche
nel rispetto degli indirizzi per l'applicazione della deroga disciplinata dalla
Legge Regionale n° 35/02, approvati con deliberazione del Consiglio
Provinciale n° 14 del 05.03.2003, approvato con Decreto del Presidente
della Provincia n° 3 dell'11.01.2005 in atti alla presente deliberazione.
La conclusione del progetto di coopianificazione tra Amministrazione
Provinciale di Verona e Amministrazione Comunale di Verona avvenuta
mediante emissione del Decreto da parte del Presidente della Provincia
n° 3 dell'11 gennaio 2005, ha consentito di procedere all'adozione di una
specifica variante urbanistica, entro il termine di legge del 28.02.2005
contenuto nel comma 1 bis dell'art. 48 della L.R. 11/2004.
II progetto di pianificazione coordinata ha posto le proprie basi
prendendo in considerazione molteplici aspetti che hanno consentito di
stabilire le successive metodologie e criteri con i quali valutare e
ponderare le opportunita' indotte dall'esigenza di consolidamento del
sistema produttivo diffuso in modo che questo non rappresenti un
pregiudizio, attuale o futuro, per la tutela e valorizzazione dell'ambiente
circostante.
Le schede conoscitive delle singole ditte, contenute negli elenchi allegati
all'accordo di cui al decreto sopra individuato, sono state esaminate in
relazione ai seguenti criteri di tutela della aree circostanti e di seguito
elencati:
1. divieto di realizzazione di nuovi volumi residenziali (alloggio del
custode, ecc.) o ampliamento di quelli esistenti;
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2. divieto di ampliamenti superiori al 100% della superficie produttiva e
comunque entro il limite di 1.500 mq., una quota di ampliamento
superiore configurerebbe un nuovo insediamento;
3. l'ampliamento deve essere contiguo all'edificio in cui e' situata
l'attivita', diversamente non si potrebbe parlare di ampliamento, bensi' di
nuova costruzione;
4. analogamente al punto precedente non si puo' parlare di ampliamento
se nell'ambito non sono presenti edifici e relative superfici destinate
all'attivita';
5. necessita' di definire l'ambito di pertinenza dell'attivita', a prescindere
dall'area di proprieta', per circoscrivere il consumo di territorio alle strette
esigenze dell'azienda;
6. gli ampliamenti di attivita' produttive in zona residenziale trovano
comunque il limite di mc. 1.001 e mq. 251 complessivi prescritti dall'art.
41 del P.T.R.C.;
7. nelle strutture deve essere esercitata l'attivita' perche' sia conosciuta
la necessita' / possibilita' di ampliare la stessa;
8. divieto di ampliare strutture precarie. E' opportuno non consolidare tali
situazioni e favorire il trasferimento di queste attivita' nelle zone
attrezzate di P.R.G.;
9. divieto di trasferimento, nel senso di non ammettere nuovi volumi
autonomi fuori zona per trasferirvi attivita' ubicate in altri siti;
10. divieto di ampliamenti lesivi dell'integrita' ambientale e paesaggistica
di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, visuali panoramiche,
ecc..
La Variante individua, in modo puntuale sulla cartografia alla scala
1:5000 le singole attivita' produttive esaminate esprimendone un giudizio
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frutto dell'analisi e della verifica di compatibilita' ai criteri sopra esposti,
definendo in particolare:
1. Attivita' da confermare: quelle che risultano compatibili con i criteri
sopra esposti.
2. Attivita' da bloccare: quelle che essendo parzialmente compatibili
con i criteri generali, possono rimanere in funzione limitatamente allo
stato attuale, escludendo l'ampliamento e la ristrutturazione, in quanto il
loro
sviluppo
comporta
pregiudizio
all'integrita'
ambientale
e
paesaggistica circostante.
3. Attivita' da trasferire: quelle che sono incompatibili con la
destinazione di zona attuale e futura del Piano Regolatore Generale, con
i criteri generali, o ne hanno superato i limiti fissati e, la loro permanenza,
comporta pregiudizio all'integrita' ambientale e paesaggistica circostante
e contrasta con rilevanti interessi pubblici.
L'accordo di coopianificazione, per le 148 attivita' produttive ad esso
allegate, le classifica, secondo varie tipologie, in base alle risultanze
derivate dall'applicazione dei criteri suddividendole in:
Attivita' da confermare
Attivita' da bloccare
Attivita' da trasferire
Attivita' stralciate dalla variante con
emendamento
Attivita'
esistenti
oggetto
di
futura
zonizzazione propria
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n. 87
n. 7
n. 23
n. 3
n. 28
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La consistenza in termini quantitativo-dimensionale della presente
proposta di variante urbanistica e' limitata rispetto al sistema produttivo
complessivamente individuato dallo strumento urbanistico vigente. Infatti
nel loro complesso le aree destinate alla conferma e all'ampliamento
delle stesse ammonta a 666.431,00 mq. pari all'8,69% del sistema
produttivo attuale (7.669.208,67 mq.).
La superficie coperta complessiva in progetto ammonta a mq. 54.918 e
rappresenta un aumento del 33,27% rispetto alla superficie coperta
complessiva attuale pari a mq. 165.061. La somma della superficie
coperta attuale e della superficie di progetto ammontera' a mq. 165.061
che portera' il rapporto di copertura rispetto alle superfici fondiarie di
pertinenza riconosciute ed ammontati a mq. 666.431,00. al 24,77%.
Per le attivita' produttive da confermare individuate nella tavola di
variante urbanistica scatteranno alcune prescrizioni qualora le stesse
ricadano all'interno di ambiti particolari, secondo quanto definito nella
pianificazione di livello superiore, come di seguito indicato:
1. per tutte le attivita' ricadenti negli "ambiti prioritari per la protezione del
suolo" di cui all'art. 51 delle N.T.A. del P.A.Q.E., in sede di progettazione
degli ampliamenti dell'attivita' produttive comprese in questo ambito, il
progetto edilizio predisposto secondo i parametri contenuti nella scheda
conoscitiva di progetto alla variante, agli atti della presente proposta,
dovra' prevedere in aggiunta all'area standard da destinare a verde e a
parcheggi, lo sviluppo di una quinta arborea ed arbustiva composta da
piu' tipologie di essenze locali, posta lungo il confine con geometria e
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composizione variabile di superficie pari o superiore all'ampliamento
concesso;
2. per tutte le attivita' ricadenti nella fascia di ricarica degli acquiferi in
assenza della rete fognaria o nel caso di impossibilita' all'allacciamento
alla rete fognaria esistente, gli scarichi di acque reflue dovranno ricevere
idoneo trattamento con sistemi alternativi. Qualora il progetto edilizio non
preveda tali soluzioni l'attivita' non potra' essere confermata ma
rilocalizzata
ai
sensi
dell'art.
52
delle
N.T.A.
del
P.A.Q.E.;
3. per tutte le attivita' ricadenti negli "ambiti di riequilibrio dell'ecosistema"
di cui all'art. 55 delle N.T.A. del Piano d'Area Quadrante Europa, in sede
di progettazione edilizia degli ampliamenti delle attivita' produttive
ricompresse in questo ambito, si dovra' prevedere in aggiunta alle aree a
standards urbanistici da destinare a verde e a parcheggi, la realizzazione
di una quinta arborea ed arbustiva composta da piu' tipologie di essenze
locali, posta lungo il confine con geometria e composizione variabile;
4. per tutte le attivita' produttive puntuali da confermare, i progetti edilizi di
riqualificazione
e
ampliamento
dovranno
prevedere
il
corretto
dimensionamento delle opere di urbanizzazioni primarie e secondarie e
la loro realizzazione in termini di spazi a verde e parcheggi secondo
quanto stabilito dai punti 3.4 e 3.5 delle N.T.A., escludendo in ogni caso
la monetizzazione;
5. indicazioni per consentire l'attuazione del trasferimento delle ditte
ritenute non compatibili con la zona ove sorgono: il Comune di Verona o
il proprio ente di gestione territoriale, Consorzio ZAI, dovra' prevedere
all'interno dei Piani Attuativi di propria iniziativa, la rilocalizzazione di
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tutte le 23 attivita' da trasferire, previa stipula di una convenzione tra
Comune di Verona e le singole aziende nella quale definire le condizioni
ed i tempi per il trasferimento.
Per
ogni
singola
attivita'
produttiva
e'
stata
predisposta
la
documentazione di variante costituita dalla individuazione puntuale della
stessa sulla cartografia alla scala 1: 5.000, quindi una scheda di analisi
del sito rispetto alla pianificazione territoriale ai vari livelli (P.A.Q.E.,
P.R.G. vigente, ecc.), una scheda conoscitiva che identifica l'attivita' con
tutti i dati stereometrici relativi allo stato attuale e di progetto e il giudizio
finale espresso per indicarne la conferma, il blocco o il trasferimento.
Infine per le sole attivita' produttive da confermare e' allegata la scheda
di progetto che individua l'ambito complessivo della stessa alla scala
1:1000, ne localizza la superficie fondiaria in dotazione, la superficie
coperta attuale, gli ambiti di pertinenza e di ampliamento di progetto.
Tutti i parametri serviranno al fine di approntare il progetto edilizio di
riqualificazione e/o ampliamento del complesso produttivo.
Per quanto riguarda gli standards urbanistici da destinare a parcheggi e
verde nella misura del 5% + 5% della superficie fondiaria di pertinenza
dell'attivita', il progetto edilizio dovra' privilegiarne la loro localizzazione in
prospicienza delle strade di accesso, strade pubbliche o spazi pubblici.
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L’ISTRUTTORIA REGIONALE.
La variante urbanistica ancorché non approvata con delibera di Giunta, è
stata
istruita dalla Regione Veneto e portata all’esame del Comitato
Tecnico (V.T.R.) in data 28 Marzo 2007 con parere n° 182 e
successivamente in data 12 luglio 2007 con parere integrativo n° 394.
Alla data di approvazione del PAT l’iter istruttorio non era completato e
pertanto la Variante è stata rimessa al Comune per la definitiva
approvazione.
I sopracitati pareri di cui il Comune ha preso visione, sono considerati
come contributi collaborativi e in quanto tali valutati nel presente parere.
In particolare si è ritenuta condivisibile la necessità di aggiornare la
ridefinizione degli standards urbanistici primari e di migliorare alcuni
aspetti tecnici delle schede progettuali.
Di tale necessità sono state messe a conoscenza le ditte interessate
dalla variante.
Si è rilevato inoltre che è stata operata un’attenta analisi dal gruppo di
esperti della Regione Veneto, che ha valuto la documentazione prodotta
in materia di incidenze significative sui Siti di Importanza Comunitaria
(S.I.C.), condividendo lo studio proposto dal comune, integrando tuttavia
con alcuni accorgimenti puntuali solo sulle aziende con potenzialità di
impatto molto rilevante.
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Ritenendo propositive e qualificanti le valutazioni effettuate dagli esperti
della Regione Veneto, si rende necessario, per le aziende a maggiori
impatti sotto identificate. Introdurre le seguenti procedure di tutela.
Alla luce di quanto sopra, la relazione suddivide le attività in base alla
tipologia, alle dimensioni dell’ampliamento richiesto e sui prevedibili
“impatti indiretti” legati all’incremento atteso delle attività (traffico
veicolare, rumore, inquinamento atmosferico, impiego di risorse. Tali
ambiti che identificano le zone di tutela sono stati così individuati:
S. I. C. IT3210012 Val Galina e Progno Borago;
S. I. C. IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine;
S. I. C. IT3210043 Fiume Adige tra Brentino Belluno e Verona Ovest;
Solo in due dei S.I.C. di cui sopra ricadono all’interno aziende, essi sono:
S. I. C. IT3210012 Val Galina e Progno Borago;
la n° 47 Trattoria la Cola, ricadente all’interno dell’ambito SI.C., la n° 131
Colorificio Casati, in prossimità dell’ambito, per le quali si dovranno
seguire delle procedure di seguito evidenziate (considerate a “ridotto
potenziale” e non soggette a procedura sono la n° 2 Andreis Fabio
elettrauto e la n° 71 Brema srl, attività commerciale).
S. I. C. IT3210043 Fiume Adige tra Brentino Belluno e Verona Ovest;
le aziende poste in prossimità ed interessate sono la n° 105 Adami
Teloni, n° 136 I.S.A.P. S.p.A. e n° 270 Zivelonghi, (considerate a ridotto
potenziale e non soggette a procedura sono la n° 45 Carrozzeria
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Zivelonghi, la n° 212 Dal Santo Raffaele impianti elettrici e la n° 248,
TPM snc produzione e commercio di abrasivi).
Per le sole attività interessate sopra riportate, sono prescritti degli
interventi
di
mitigazione
e/o
compensazione
mettendo
in
atto
accorgimenti atti alla tutela di flora e fauna (in esso contenuti) con
particolare riferimento a:
1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento per le attività n.
47, 105, 131, 136 e 270, come previsto dalla normativa in vigore,
contenga la relazione d’incidenza ambientale, con la quale saranno
considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di
mitigazione proposte e/o eventuali scelte proposte.
2. Per le attività 47, 105, 131, 136 e 270, prima dell’inizio lavori siano
messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
3. Per le attività 47, 105, 131, 136 e 270, durante lavori siano messe in
atto tutte le azioni che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii,
carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che
possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
4. Sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei
rifiuti, la raccolta o lo smaltimento delle acque reflue, nonchè l’emissione
di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non
provocare possibili inquinamenti al sito protetto.
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5. La progettazione del verde negli interventi interni e prossimi ai siti
Natura 2000, sia eseguita con l’obiettivo di sviluppare una diversità
finocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al
fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone
invasive;
6. Siano rispettate le pozze, anche temporanee non direttamente
collegate al bacino acque principale, in cui sonno presenti elementi
caratteristici e peculiari dell’erpetofauna veneta, inseriti negli allegati II e
IV della Direttiva Habitat.
Tali indicazioni sono inserite con carattere prescrittivo nelle relative
schede stereometriche, contenenti anche i dati di progetto.
LE OSSERVAZIONI TARDIVE.
Dai pareri della V.T.R. sopracitati si è rilevato inoltre che direttamente
alla Regione Veneto sono state inviate n° 4 osservazioni
intese
sottoforma tardiva o inusuale, in merito alle quali si condividono le
considerazioni effettuate dalla stessa.
Per tali n° 4 osservazioni si conclude pertanto quanto segue:
- l’osservazione presentata dallo studio tecnico del Geom. Emanuele Ballin
non ha trovato rispondenza con i provvedimenti di adozione e
controdeduzione da parte del Consiglio Comunale e per la quale
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l’istruttoria regionale ha stabilito il giudizio di “non accogliere” in quanto
non pertinente, riguardando un’attività non oggetto della variante;
- l’osservazione presentata da Paolo Danti, riprende i contenuti di
un’osservazione già presente e contro dedotta da parte del comune (oss.
n° 67 di cui all’Allegato 1), pertanto la Regione ha condiviso le valutazioni
comunali, esprimendosi con il non accoglimento.
Inoltre l’azienda ha proposto una nuova osservazione nel Settembre
2008 al Comune di Verona di cui ai punti precedenti e per la quale, come
in seguito trattato (vedasi Allegato 2), si propone l’accoglimento,
sottolineando che tale ultima decisione sostituisce tutte le precedenti sia
a livello Comunale che Regionale.
E’ stato invece valutato diversamente il caso che fa riferimento alla
pratica n° 159 CESCHI EGILIO & FIGLI s.n.c., le cui osservazioni (n° 2)
pervenute
direttamente
alla
Regione,
riguardavano
l’esclusione,
avvenuta in sede di adozione attraverso l’approvazione di un
emendamento. Tale scheda faceva parte della variante predisposta dal
Comune ed era stata oggetto di Accordo di Pianificazione con la
Provincia.
Nel merito della questione il Comune di Verona con nota del 28.02.2006,
ha trasmesso alla Regione l’istanza della ditta Ceschi e figli - industrie
meccaniche S.n.c., pervenutagli in data 22.02.2006, segnalando alla
Regione di poter valutare l’ipotesi di reintegro della scheda n. 159, in
quanto la stessa possedeva i requisiti necessari per rimanere nel
provvedimento.
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Vista la nota del Comune e considerata la disponibilità dello stesso a
rivalutare la questione, la Regione prescrive che in sede di
controdeduzione, ai sensi dell’articolo 46, il Comune si esprima nel
merito in modo da consentire l’eventuale accoglimento dell’osservazione
in sede di approvazione definitiva della variante.
Inoltre l’azienda ha nuovamente riproposto nel Febbraio 2006 la
medesima osservazione presentata alla Regione Veneto, al Comune di
Verona di cui ai punti precedenti e alla quale, come in seguito trattato
(vedasi Allegato 2), si propone l’accoglimento, sottolineando che tale
ultima decisione sostituisce tutte le precedenti sia a livello Comunale che
Regionale.
Considerati i tempi intercorsi dalla trasmissione della Variante in Regione
e la ritrasmissione al Comune per l’approvazione, le ditte interessate
dalla Variante adottata hanno presentato ulteriori 137 osservazioni
tardive volte ad individuare gli standards urbanistici primari e a migliorare
alcuni aspetti tecnici delle schede progettuali, rispondendo puntualmente
nell’istruttoria tecnica regionale, ai necessari aggiornamenti e ridefinizioni
segnalati e ritenuti condivisibili.
Si ritiene opportuno quindi analizzare anche quest’ultime osservazioni
presentate
successivamente
alla
precedente
delibera
di
controdeduzione, proponendo al Consiglio Comunale di esaminarle e
controdedurle in sede di approvazione della Variante.
Come già precedentemente riportato i contenuti delle osservazioni
tardive presentano talvolta un aggiornamento della situazione aziendale,
ma soprattutto quantificano, localizzano e individuano i parcheggi a
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standard urbanistico e forniscono specifiche misure di mitigazione
dell’impatto sul contesto ambientale e paesaggistico.
Tali aggiornamenti non condizionano l’aspetto sostanziale della singola
scheda, ma adeguano soprattutto la situazione effettivamente rilevata
topograficamente, dai tecnici delle aziende, mantenendo tuttavia
inalterati i dati quantitativi relativi all’ampliamento concesso, già espressi
dal precedente consiglio comunale.
E’ di seguito allegata la tabella con l’elenco delle osservazioni fuori
termine presentate (Allegato 2), riportante le controdeduzioni della
proposta di istruttoria.
Dall’esame delle stesse si evidenziano i principali argomenti trattati, che
possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie:
-
proposta di inserimento quantitativo e grafico dello standard
urbanistico a parcheggio e indicazione della fascia verde perimetrale di
mitigazione;
- proposta di inserimento dello standard urbanistico a parcheggio con
cessione parziale di aree e indicazione della fascia verde perimetrale di
mitigazione;
- proposta di inserimento dello standard urbanistico a parcheggio e
indicazione
della
fascia
verde
perimetrale
di
mitigazione,
con
adeguamento del limite massimo di ampliamento;
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- proposta di inserimento dello standard urbanistico a parcheggio e
indicazione della fascia verde perimetrale di mitigazione, con modifica
del limite massimo dell’ampliamento e talvolta aggiornamento dei dati di
cui alla “Superficie Fondiaria di Pertinenza” nella scheda stereometrica;
- proposta di stralcio totale o parziale, o accorpamento dell’istanza dal
provvedimento urbanistico;
- richiesta di reinserimento nell’elenco delle attività da confermare ed
ampliare, alla luce dell’osservazione tardiva ed irrituale presentata
presso la Regione Veneto;
- proposta di modifica della N.T.A. finalizzata a poter realizzare una parte
della superficie in ampliamento ad uffici all’interno del volume di
progetto, anche su più livelli.
Va precisato che le informazioni apportate, forniscono maggior chiarezza
e rendono più completa la scheda norma che sarà di ausilio
all’approvazione dei progetti edilizi da parte degli istruttori del C. di R.
Edilizia Privata. Non modificano quindi i criteri ispiratori della Variante
adottata, non costituiscono variazione essenziale.
Di tutte le schede progettuali nelle quali non è stata presentata sotto
forma di osservazione la precisazione degli standard urbanistici primari,
rimane la scheda progettuale così come era stata definita in sede di
adozione
della
variante
o
eventualmente
modificata
a
seguito
dell’accoglimento di osservazioni già contro dedotte con D.C.C. n ° 31
del 13.12.2005.
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Pertanto per tali schede che risultano carenti sotto il profilo progettuale
rispetto alle altre, si demanda al S. U. A. P. una puntuale verifica
sull’ubicazione degli standard in sede di approvazione del progetto
edilizio.
Inoltre a causa di un errore materiale, dovuto alla particolare complessità
del provvedimento ed a tutte le fasi e documenti che lo costituiscono,
non è stato riconosciuto sia in sede di progetto di copianificazione con la
Provincia di Verona, sia nelle fasi di adozione e controdeduzione, che la
scheda n° 147 denominata BIONDAN ZEFFERINA, localizzata in zona
14 a (completamento edilizio), eccedeva i parametri stabiliti dall’art. 41
del P.T.R.C., (è ammesso l’inserimento di attività produttive nelle zone
residenziali esistenti o di progetto a condizione che: il volume occupato
sia inferiore a 1.001 mc. e la superficie utile di calpestio minore di 251
mq. ……..), presi come criteri di riferimento per la variante urbanistica.
In particolare l’attività è stata riconosciuta erroneamente da confermare
ed ampliare, applicando il raddoppio della superficie coperta esistente
pari a 260,00 mq. Ciò è in contrasto con quanto prescritto all’art. 41 del
P.T.R.C. , così come recepito all’art. 73 del P.A.T.
Pertanto va stralciata la possibilità di ampliamento di cui alla scheda
n°147, in quanto in contrasto con il P.A.T., conseguentemente
l’osservazione
n°
83
è
parzialmente
accoglibile,
limitatamente
all’ubicazione degli standard.
Infine è stato riscontrato per la pratica n° 150 (Falegnameria Soffiati
Roberto), che la scheda stereometrica riporta una fascia di rispetto
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stradale di ml. 20,00, mentre in realtà la cartografia del P.R.G./P.I. ne
prevede una fascia pari a ml. 30,00. Si ritiene pertanto necessaria la
correzione di quanto riportato sulla scheda stereometrica, sostituendo
ml. 20,00 con ml. 30,00.
LA VERIFICA DI CONFORMITA’ CON I DISPOSTI DEL P.A.T.
Il Piano di Assetto del Territorio, approvato con D.G.R.V. n° 4148 del
18/12/2007 ed entrato in vigore il 28/02/2008, ha comunque affrontato il
tema delle attività produttive fuori zona all’art. 73 delle N.T.A.,
assumendo quali criteri quelli contenuti all’interno della variante
urbanistica n° 276 e demandando al P.I. (Piano degli Interventi) la
possibilità di integrare la schedatura e dettare norme per gli interventi di
miglioramento, di ampliamento o per la dismissione, anche con ricorso
all’istituto del credito edilizio. Per tutte le attività da confermare e/o
ampliare, bloccare e trasferire, si è provveduto alla verifica di
compatibilità con i disposti normativi del P. A. T.
Ad eccezione del caso della scheda n°147, caso precedentemente
analizzato, non si sono rilevate schede progettuali in contrasto con i
disposti del P.A.T..
I progetti edilizi dovranno comunque rispettare le specifiche prescrizioni
e vincoli del P.A.T. come richiamati nella tabella allegata al presente
(Allegato 3) e denominata “Prospetto di compatibilità al P. A. T.”. Tali
prescrizioni in sede di adeguamento della presente variante alla delibera
di approvazione saranno riportate nelle singole schede.
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VALUTAZIONI E PROPOSTE
Il provvedimento che approverà definitivamente la variante urbanistica di
individuazione delle attività produttive fuori zona, risulta conforme alle
diverse normative vigenti come evidenziato nei paragrafi precedenti.
Si sottolinea inoltre che con il presente parere istruttorio oltre alla verifica
di compatibilità con il P. A. T. e le scelte strategiche da esso compiute
sul territorio comunale, si è ritenuto di recepire alcuni aspetti espressi
nell’istruttoria regionale di cui ai pareri n° 182 del 28 marzo 2007 ed il
successivo integrativo n° 394 del 12 luglio 2007, in quanto migliorativi.
Pertanto, alla luce di quanto precedentemente esposto, si ritiene per le
osservazioni
precedentemente
descritte
di
proporre
al
consiglio
comunale il seguente giudizio:
-
Confermare le proposte di accoglimento/non accoglimento già
deliberate con provvedimento n° 31 del 13/12/2005;
Relativamente alle 137 osservazioni fuori termine si propone, con le
motivazioni riportate nella tabella “elenco delle osservazioni” come:
-
ACCOGLIBILI le osservazioni n° 1 (19), 2 (18), 3 (20), 5, 7, 8, 9, 11
(48), 12, 13, 15, 16, 21, 22, , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 (122), 36, 37, 38,
39, 40, 43, 44, 45 (52), 46 (53), 47, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 66,
67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 90, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 113, 115, 116, 117,
118, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136,
137;
-
PARZIALMENTE ACCOGLIBILI le osservazioni n° 4, (17), 6, 10, 14,
23, 24, 25, 32, 34, 35, 41 (88), 42, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 68, 76, 79, 83,
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84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 105, 108, 111 (121), 112, 114, 119,
123,134;
Sono infine proposte alcune modifiche d’ufficio che non hanno valenza
sui contenuti, ma solo sulla forma dei documenti.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la Variante descritta in premessa sia
meritevole di approvazione ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, con le
proposte, prescrizioni, modifiche e stralci precedentemente descritti.
Verona 28 Novembre 2008
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giorgio Zanata Ventura
Il Dirigente della
Pianificazione Territoriale
Arch. Mauro Grison
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