DELIBERA 34-2016 - Portale Trasparenza Comune di Anzio

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DELIBERA 34-2016 - Portale Trasparenza Comune di Anzio
CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 34 DEL 02/05/2016 )
OGGETTO: INDIVIDUZIONE, IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE, TRATTO DI
SPIAGGIA LIBERA OVE CONSENTIRE L'ACCESSO AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
L’anno duemilasedici, addì due del mese di maggio alle ore 12:30, nella sala delle adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
PRESENTI
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
BRUSCHINI LUCIANO
ZUCCHINI GIORGIO
ALESSANDRONI ALBERTO
ATTONI SEBASTIANO
BIANCHI GIORGIO
CAFA' ROBERTA
NOLFI LAURA
PLACIDI PATRIZIO
ASSENTI
X
X
X
X
X
X
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X
Assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Giorgio Zucchini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA
Premesso, che la regione Lazio, all’art. 10 della Deliberazione di Giunta n. 866 del 18-12-2006, ha
disposto che: “i Comuni devono individuare tratti di arenile da destinare all’accoglienza temporanea
di animali da compagnia … omissis”;
Che con sentenza del T.A.R. del Lazio num. 9302/2015, è stato accolto il ricorso proposto dalla
associazione Earth (Associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti degli animali);
Considerato che il Piano Utilizzo Arenili (P.U.A.) vigente (adottato con D.G.C. num. 52 del 08-091999, ed approvato con accordo di programma del 16-02-2001 di cui al decreto del Presidente della
Giunta regionale del Lazio num. 137/2001 pubblicato sul B.U.R.L. num. 11 del 20-04-2001) non
individua tratti di arenile destinati ad accogliere animali da compagnia;
Che questo Ente, in ottemperanza alla DGR Lazio n. 543/2011, sta procedendo alla “revisione del
P.U.A.”, come stabilito dalla DGC n. 60 del 15-05-2012 integrata con DGC n. 60 del 23-10-2013;
Che nelle more della revisione del P.U.A. vigente, si ritiene opportuno, anche al fine di ridurre il
fenomeno dell’abbandono di animali domestici, individuare almeno un tratto di arenile a libera
fruizione da destinarsi alla libera accoglienza degli animali da compagnia;
Che da una analisi morfologica della costa Anziate, in via temporanea e sperimentale, è stato
individuato, a nord del Fosso di Cavallo Morto, un tratto di arenile a libera fruizione di ML 50,00, ove
potrà essere organizzata l’accoglienza degli animali da compagnia;
Ritenuto opportuno regolamentare l’accessibilità degli animali da compagnia nell’area destinata alla
libera fruizione, come da prescrizioni allegate ed integrative alla presente deliberazione;
Ritenuto altresì che i concessionari hanno facoltà, nell’ambito della propria area in concessione, di
individuare delle aree da destinare all’accoglienza di animali domestici, le quali dovranno essere
debitamente attrezzate, delimitate e riservate, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità
dell’utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando
presenti, previa presentazione di SCIA da presentare all’ufficio demanio marittimo di questo Ente;
Vista l’Ordinanza Balneare vigente n. 1/2015 (prot. gen. 18962 del 20-05-2015) nella quale all’art 4.7
dispone che: “nel periodo intercluso dal 1° maggio al 30 settembre è vietato (eccetto che nelle aree di
accoglienza appositamente attrezzate dal Comune o dai concessionari), condurre o far permanere
qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o
cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio e i cani guida per i non vedenti purché
tenuti al guinzaglio”;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 1161/2001 e s.m.i.;
Visto il T.U. Enti Locali n. 267/2000;
Vista la D.G.R. n. 866 del 18-12-2006;
Vista la sentenza del T.A.R. del Lazio num. 9302/2015;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
A. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
B. Stabilire che gli animali da compagnia possono avere accesso, libero e gratuito, nel tratto di
arenile a libera fruizione di ML 50,00, individuato a nord del fosso di Cavallo Morto, meglio
rappresentato nella foto aerea allegata al dispositivo integrativo alla presente deliberazione;
C. Regolamentare l’accesso agli animali da compagnia, nelle aree stabilite, come da prescrizioni
allegate ed integrative al presente dispositivo;
D. Incaricare il Responsabile del 7° S.C. a porre in essere quanto disposto con la presente
deliberazione.
Esaminata la proposta di deliberazione ;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-
Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-
Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata
votazione.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
il Vice Sindaco F.F.
Giorgio Zucchini
il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il 02/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno 02/05/2016 e vi è rimasta per
15 giorni consecutivi fino al 17/05/2016.
IL MESSO COMUNALE
il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino
La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio,
ai sensi dell'art.134, 3° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pompeo Savarino
La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del
18/08/2000.
Anzio, lì 02-05-2016
il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino
ACCESSO ANIMALI DA COMPAGNIA IN SPIAGGIA
stagione balneare 2016
in ottemperanza alla D.G.C num. ______ del ______ avente ad oggetto: ”individuazione, in via temporanea
e sperimentale, tratto di spiaggia libera ove consentire l’accesso agli animali da compagnia”, si comunica
che è individuato un tratto di arenile a libera fruizione di ML 50,00, ubicato tra le località denominate Lido
dei Gigli e Lido Dei Pini, dove potranno accedere gli animali da compagnia;
l’accesso a tali aree è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l’utilizzo di tali aree è consentito dall’alba al tramonto nel periodo dell’intera stagione balneare 2016;
- in tali aree verranno effettuati periodici interventi di pulizia a cura del comune;
- in tali aree non sarà presente il servizio di salvamento ai bagnanti.
1) in tali aree potranno accedere i cani che siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina;
2) I proprietari/detentori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli
stessi e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose
provocate dall’animale stesso;
3) I proprietari/detentori degli animali hanno l’obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua
potabile;
4) I proprietari/detentori degli animali devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
5) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
6) I proprietari/detentori di cani hanno l’obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da
applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
7) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata;
8) E’ interdetto l’accesso all’area degli animali di sesso femminile in periodo estrale (calore);
9) gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
10) I proprietari/detentori degli animali devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta
dagli stessi, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi
contenitori installati nell’area.
Qualsiasi infrazione verrà punita, se il fatto non costituisce reato, applicando le sanzioni pecuniarie
amministrative di cui all’Art.1164 del Codice della Navigazione, come stabilito all’art.7 dell’Ordinanza
balneare vigente (somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro);