Guida per un`adozione consapevole

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Guida per un`adozione consapevole
Guida per un’adozione consapevole
Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere
S
ono passati oramai quasi quattro anni dall’ultima edizione (anno 2004) della “Guida alla famiglia che desidera adottare un bambino”. La prima
edizione risale al 2001. Con questi strumenti si è sempre cercato di rispondere all’esigenza di garantire alle famiglie uno strumento di informazione in grado di trasmettere con efficacia tutti gli elementi normativi e si voleva inoltre far conoscere come la Regione Veneto, da sempre
attenta e per molti versi all’avanguardia nel sistema del welfare nazionale, si stesse impegnando nel campo dell’adozione.
In questi anni oltre alla costituzione delle 26 equipe adozioni dei consultori familiari, alla partenza dei corsi di informazione e sensibilizzazione precedenti alla presentazione della dichiarazione di disponibilità, in Veneto è cresciuto e continua a crescere un “sistema integrato di servizi a favore
dell’adozione”.
Sono stati realizzati due progetti che hanno sviluppato e via via strutturato in ogni ambito provinciale le attività di sostegno alla famiglia e al
minore adottato nella fase del post adozione e nella fase dell’attesa (o dell’abbinamento) ed infine promosso lo sviluppo di una serie di iniziative tese a
sostenere l’azione degli enti nei paesi di origine del minore: si tratta del “Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia
adottiva” (DGR 1855/2006) e del progetto “Veneto Adozioni – Nemmeno le balene…” (DGR 3922/2007).
Attraverso tutte queste progettualità, la sempre maggior capacità di dialogo e di collaborazione tra pubblico e privato, le famiglie ed i
bambini adottivi della nostra Regione possono contare su sostegni non solo quantitativamente adeguati, ma soprattutto di qualità.
In contemporanea all’uscita di questa nuova edizione della Guida è stato approvato il nuovo Protocollo Operativo Regionale che riprende
e sviluppa i precedenti Protocolli del 2001 e del 2004 mettendo ancora più in rete gli attori protagonisti del percorso adottivo: servizi territoriali,
Tribunale per i Minorenni, enti autorizzati e Regione.
Certo l’adozione è una realtà in continua evoluzione: le condizioni sociali, economiche e politiche di molti paesi dai quali provengono i
bambini cambiano. L’adozione deve comunque sempre rimanere l’ultima risorsa, importante e positiva, per quei bambini che non riescano a trovare
una famiglia nel proprio paese di origine. La centralità del bambino, il suo superiore interesse ed il suo benessere sono sempre la stella polare che
guida le azioni e le attività di chi lavora nel settore delle adozioni e che dovrebbe permeare l’atto di amore e generosità che tante coppie fanno
quando decidono di accogliere un bambino abbandonato come proprio figlio.
Questa nuova edizione della Guida, rinnovata nella forma e nella sostanza, si propone ancora una volta di informare e sostenere l’avvicinamento
al percorso adottivo delle coppie in maniera corretta, chiara e trasparente. Senza tacere delle difficoltà e dell’impegno ma dando anche un segnale forte che
il “sistema Veneto delle adozioni” c’è, esiste e sempre di più vuole e può accompagnare e sostenere le coppie aspiranti adottive e le famiglie adottive.
Si tratta di un impegno considerevole che coinvolge tutti gli attori pubblici e privati interessati, nell’ottica di assicurare ad ogni bambino e
alla sua famiglia la possibilità di vivere al meglio l’incontro, l’accoglienza e la crescita di quella straordinaria avventura che è l’adozione.
Infine un sentito ringraziamento a chi si è dedicato alla realizzazione della presente guida, al gruppo di lavoro composto da rappresentanti
dei servizi territoriali, degli enti autorizzati, del Tribunale per i Minorenni e dai funzionari della Direzione Regionale dei Servizi Sociali.
Venezia maggio 2008
L’Assessore alle Politiche Sociali
Stefano Valdegamberi.
Guida per un’adozione consapevole
Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere
Sommario
Prima parte
I protagonisti dell’adozione: il bambino, la coppia
5
Seconda parte
Chi accompagna i protagonisti: ruolo delle Istituzioni pubbliche e private
7
Terza parte
Il percorso
13
Quarta parte
L’attesa
22
Quinta parte
L’incontro con il bambino e il post adozione
23
Sintesi del percorso nell’adozione nazionale e internazionale
24
Protocollo Operativo per le adozioni nazionali ed internazionali
Dgr. N. 1132 del 06.05.2008
26
Bibliografia e filmografia
39
I testi sono stati curati da un gruppo tecnico composto da:
Marilena Ventura (referente provinciale equipe adozioni di Belluno – coordinatrice del gruppo),
Michela Bacci (referente C.I.F.A. Onlus),
Maddalena Berzacola (referente provinciale equipe adozioni di Rovigo),
Cristina Greco (referente provinciale equipe adozioni di Treviso),
Sara Guarda (referente C.I.A.I. Onlus),
Silvia Silvestri (giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Venezia).
Coordinamento editoriale:
Angelo Vernillo
Progetto grafico:
Syn snc
Guida realizzata nell’ambito del Progetto Veneto Adozioni (dgr. 646/2006 e dgr 3922/2007)
I protagonisti dell’adozione: il bambino, la coppia
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Prima parte
I protagonisti dell’adozione: il bambino, la coppia
“Gli stati che ammettono l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia considerazione fondamentale in materia”. (Articolo 21 Convenzione sui diritti del fanciullo New York 20.11.1989).
1. La centralità del bambino
Il bambino è il soggetto principale nell’adozione. Attorno a lui ruota ogni scelta, dato il suo
diritto fondamentale di crescere nella propria
famiglia. Le coppie che desiderano adottare
non “chiedono” un bambino, ma danno la loro
disponibilità ad accoglierlo.
“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia […]. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla
crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti dell’affidamento e dell’adozione”.
(Articolo 1 legge n.184/1983 (come modificata
dalla 149/2001)).
Il bambino che viene adottato, sia tramite l’adozione nazionale che internazionale, è stato
generato da un’altra coppia che non è stata in
grado di prendersi cura di lui. Ha pertanto dei
legami precedenti, una sua storia e un suo patrimonio genetico, che deriva biologicamente
dalla sua famiglia e dalla sua etnia. È fondamentale che la coppia aspirante all’adozione valuti
approfonditamente se è disposta ad accettare
e rispettare le origini del bambino, ad accompagnarlo nel suo inserimento familiare e sociale,
non cancellando il suo passato ma aiutandolo
a trovare una spiegazione accettabile alla sua
storia.
Dal punto di vista psicologico e sociale, la coppia adottiva si trova davanti ad un bambino
che ha dovuto subire il trauma dell’abbandono da parte dei genitori, della sua famiglia e, se
straniero, la separazione dal proprio Paese di
origine. L’assenza di una figura di riferimento
costante, la trascuratezza fisica e psicologica, le
carenze di stimolazioni socio-ambientali determinano nel bambino abbandonato delle ferite
psicologiche non facilmente rimarginabili. La
coppia adottiva accoglie quindi un bambino bisognoso di cura e d’amore, ma spesso anche carico di paura e rabbia per quanto gli è accaduto.
Dovrà avere, quindi, la capacità di riconoscere e
di accogliere il disagio e la sofferenza del figlio
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dandogli una “base sicura” che gli consenta da un lato, di riconciliarsi con il proprio passato e, dall’altro,
di proiettarsi positivamente nel futuro.
2. Chi è il bambino adottabile
È il bambino che non ha avuto risposte adeguate ai suoi “bisogni irrinunciabili” di sviluppare costanti
ed adeguate relazioni di accudimento e di protezione psichica e fisica.
È il bambino dichiarato in stato di adottabilità, ovvero quello di cui sia accertata la situazione di abbandono, perché “privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi”. (L.184/83)
Per questo motivo il bambino adottabile raramente è neonato: l’accertamento dello stato di abbandono richiede tempo: è necessario verificare che il bambino non possa crescere nella sua famiglia
d’origine e che non vi sia nessuno del suo nucleo familiare in grado di occuparsene.
3. La coppia genitoriale: i requisiti di chi può adottare
Possono adottare:
i coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, tra i quali non sussista o non sia avvenuta - negli
ultimi tre anni - separazione personale neppure di fatto;
i coniugi che, benchè non sposati da tre anni, abbiano convissuto in modo stabile e continuativo e
per un periodo complessivo, tra convivenza e matrimonio stesso, di tre anni;
i coniugi che risultino affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che
intendono adottare. Per questo motivo la normativa prevede che le coppie intraprendano un percorso valutativo con Assistente Sociale e Psicologo dell’Equipe Adozioni sulle loro attitudini educative, relazionali e socio-affettive;
l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 l’età dell’adottato.
CHI ACCOMPAGNA I PROTAGONISTI: RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
Seconda parte
Chi accompagna i protagonisti:
ruolo delle Istituzioni pubbliche e private
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Da sapere
Il limite dei 45 anni di massima differenza
tra aspiranti genitori adottivi e figlio adottivo può essere superato nei seguenti casi:
1. Equipe Adozioni dei Consultori Familiari
da uno dei due coniugi entro un massimo di
10 anni;
da entrambi i coniugi se sono già genitori
adottivi o no, di uno o più bambini dei quali
almeno uno minorenne;
ancora da entrambi i coniugi se l’adozione
riguardi un fratello o una sorella di minore
già adottato dagli stessi.
L’Equipe Adozione svolge principalmente tre funzioni:
preparazione della coppia: attraverso la partecipazione ad un corso di informazione e sensibilizzazione, i coniugi ricevono le conoscenze basiliari sulle tematiche adottive, che possano fornire loro
i primi strumenti per avviare un’iniziale autovalutazione sulla propria disponibilità ad accogliere un
bambino nato da altri, per decidere di posticipare la prosecuzione del percorso o anche di non proseguire. Si stabilisce così il primo rapporto con gli operatori con l’obiettivo di avviare una relazione
di collaborazione e fiducia;
conoscenza e valutazione psico-sociale della coppia o del nucleo familiare (studio di coppia): ha l’obiettivo di individuare la presenza di elementi indicativi (quali competenze educative,
relazionali, socio-affettive) che consentano l’accoglienza e favoriscano l’evoluzione adeguata di un
bambino deprivato, che ha subito la frattura da ogni legame significativo della propria vita. Al termine dello studio di coppia, viene redatta una relazione psico-sociale da inviare al Tribunale per i
Minorenni, che valuterà l’idoneità della coppia ad esercitare le funzioni genitoriali;
sostegno della famiglia nel post-adozione: il nucleo viene accompagnato nell’inserimento familiare e sociale del bambino, favorendo il raggiungimento di nuovi equilibri e aiutandolo nell’affrontare le eventuali criticità. A favore della famiglia adottiva, vengono attivati progetti regionali
realizzati anche con la collaborazione degli Enti Autorizzati.
DOMANDE FREQUENTI
L’Equipe Adozioni del Consultorio Familiare è composta da Assistente Sociale e Psicologo. Il suo compito è quello di accompagnare la famiglia nel percorso adottivo, tutelando il bambino adottivo da
possibili altri fallimenti e il nucleo da disfunzionalità relazionali.
Io e mia moglie vogliamo adottare un
bambino: a chi dobbiamo rivolgerci?
Desiderare di adottare un bambino nasce dal desiderio di genitorialità: avere un figlio o avere un
altro figlio, crescere un figlio nato da altri genitori. Solo attraverso un percorso personale e di
coppia, si può correttamente iniziare la strada
dell’adozione. Per iniziare è opportuno rivolgersi
all’Equipe Adozioni dell’azienda Ulss di residenza.
Gli indirizzi sono reperibili nella scheda allegata alla
presente guida.
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DOMANDE FREQUENTI
www.commissioneadozioni.it
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Siamo conviventi da più di tre anni: possiamo adottare un bambino?
No, perché pure considerando la convivenza come elemento di stabilità di una coppia, la legge
prevede che vi sia il vincolo matrimoniale per la coppia che intende adottare un bambino. Quindi
una coppia che stia convivendo in maniera stabile da più di tre anni per poter adottare deve
contrarre matrimonio e poi iniziare il percorso adottivo.
Siamo sposati da due anni e prima non eravamo conviventi:
possiamo adottare un bambino?
No, la legge prevede che vi siano almeno tre anni di matrimonio (o di convivenza e matrimonio)
per potere adottare.
Qual è l’età massima per adottare un bambino?
Fra chi adotta e l’adottato, non vi devono essere più di 45 anni di differenza. Tuttavia vi sono delle
eccezioni: quando il limite di età degli adottandi è superato da uno solo di essi in misura non
superiore a dieci anni; quando sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno in età
minore; quando l’adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottati.
CHI ACCOMPAGNA I PROTAGONISTI: RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
2. Enti Autorizzati
“Un organismo autorizzato deve: a) perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l’autorizzazione; b) essere diretto e gestito da
persone qualificate per la loro integrità morale e per la loro formazione o esperienza di azione nel
campo dell’adozione internazionale; c) essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la composizione, il funzionamento e la situazione finanziaria”
(Articolo 11 Convenzione de L’Aja)
Gli Enti Autorizzati all’adozione internazionale hanno il compito di seguire la coppia che intende portare a termine un‘adozione in un Paese straniero. Nati come Associazioni di Volontariato, con la legge
476/98, tali Enti sono stati riconosciuti come il tramite ufficiale per permettere alle coppie aspiranti
all’adozione internazionale di portare a termine il loro progetto.
Provengono da storie molto diverse, anche se la maggior parte di queste associazioni è stata fondata
da famiglie che hanno adottato. Operano nei Paesi stranieri, oltre che nel campo dell’adozione, anche con progetti a favore dell’infanzia in difficoltà e dei diritti dei bambini. Per poter operare devono
essere autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) e dai Governi dei Paesi stranieri sulla base del possesso di precisi requisiti (accreditamento). Operano tramite equipes formate
da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, legali e tecnici esperti in materia di adozione. Essendo enti
privati, a differenza delle Equipe Adozioni delle Ulss, non svolgono gratuitamente il proprio servizio e
chiedono alle coppie un corrispettivo per le spese di gestione relative alla loro pratica di adozione.
“1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per un’adozione internazionale. 2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell’adozione. 3. I dirigenti, gli amministratori
e gli impiegati degli organismi che intervengono nell’adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata, in rapporto ai servizi resi”. (Articolo 32 Convenzione de L’Aja)
Gli Enti Autorizzati presenti sul territorio nazionale sono circa 70. Nella scheda allegata alla presente
guida è riportato l’elenco con gli indirizzi degli enti autorizzati che hanno sottoscritto il Protocollo
Operativo Regionale (dgr n.1132 del 06.05.2008).
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Da sapere
I requisiti dell’ente autorizzato
L’art. 39-ter della legge sull’adozione stabilisce
i requisiti che un ente deve possedere:
essere diretti e composti da persone con adeguata competenza e con idonee qualità morali;
avere una adeguata struttura in almeno una
regione e strutture personali per operare
nei Paesi stranieri;
non avere fini di lucro;
avere una gestione contabile trasparente ed una
metodologia operativa corretta e verificabile;
non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni né ideologiche né religiose;
impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia, cooperazione allo sviluppo e sussidiarietà dell’adozione internazionale nei paesi dove agiscono;
avere sede nel territorio nazionale.
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Ad essi sono assegnate tutte le funzioni necessarie al compimento della pratica di adozione internazionale:
organizzano i corsi di informazione e sensibilizzazione successivi a quelli dell’Equipe Adozioni;
informano le coppie sulle proprie modalità operative rispetto ai Paesi esteri in cui sono presenti;
seguono la formazione delle coppie prima del conferimento d’incarico e sostengono la coppia
nell’attesa e nel momento dell’abbinamento;
svolgono tutte le procedure richieste dalle Autorità del Paese straniero per portare a termine
l’adozione;
si occupano delle modalità dell’incontro della coppia con il minore e del suo ingresso in Italia;
in base alla scelta fatta dalla famiglia, hanno anche il compito di seguirla nel post adozione,
parimenti all’Equipe Adozioni del territorio;
collaborano nelle attività e nei progetti con le equipe adozioni a favore della famiglia adottiva.
3. Tribunale per i Minorenni
I Tribunali per i Minorenni in Italia sono 29. Sono organi composti da Giudici togati, che sono magistrati, e da Giudici onorari, che sono esperti nel settore minorile.
- Sia nel caso dell’adozione nazionale che internazionale il Tribunale per i Minorenni valuta l’idoneità della coppia ad adottare: il Tribunale, ricevuta la relazione dell’Equipe Adozioni, convoca la coppia per un colloquio con
il Giudice Onorario ed emette, solo nel caso dell’adozione internazionale, un decreto di idoneità.
- Nel caso dell’adozione nazionale - che riguarda tutti i minori residenti in Italia, anche stranieri - dichiarati adottabili dal Tribunale per i Minorenni, cura l’abbinamento del minore con la coppia, dispone l’affido preadottivo ed emette sentenza con la quale si fa luogo all’adozione.
- Nel caso dell’adozione internazionale, esamina la documentazione relativa all’ingresso dei minori
adottati all’estero e, verificate le condizioni di cui agli artt. 35 e 36 della L. n. 184/1983, dichiara l’effi-
cacia dell’adozione già pronunciata dallo stato straniero e ne ordina la trascrizione nei registri dello
stato civile. In caso di affido preadottivo, decorso l’anno dall’inserimento del minore nella nuova famiglia, segue la pronuncia dell’adozione con l’ordine di trascrizione, in assenza di controindicazioni
rispetto all’interesse del minore medesimo.
4. Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI
“Ogni stato contraente designa un’autorità centrale incaricata di soddisfare agli obblighi che le sono
imposti dalla Convenzione” (art. 6 – Convenzione Aja).
La Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI - è l’autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali. Questo organismo, introdotto dalla Convenzione dell’Aja, ha i seguenti
ambiti di competenza:
Autorizzare l’ingresso dei minori stranieri nel nostro Paese;
Autorizzare e vigilare sull’operato degli Enti Autorizzati;
Promuovere la cooperazione internazionale e stipulare accordi bilaterali con i paesi non firmatari
della Convenzione dell’Aja.
5. Le Regioni
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, hanno compiti in materia di adozione internazionale. Secondo la legge devono svolgere, oltre ad interventi di formazione, azioni tese alla costruzione di rete tra i Servizi Territoriali e di coordinamento tra i Servizi Socio-Sanitari, gli Enti Autorizzati e
i Tribunali per i Minorenni. Vigilano inoltre sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano
sul territorio per l’adozione internazionale al fine di garantire adeguati livelli di intervento. Inoltre devono promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra gli enti autorizzati e servizi,
nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
Per questo la Regione Veneto ha promosso la realizzazione di un protocollo di intesa con alcuni Enti
Autorizzati allo scopo di definire e regolare le modalità del rapporto fra Enti firmatari, Equipes Adozioni dei Consultori Familiari e Tribunale per i Minorenni di Venezia. Gli Enti firmatari del Protocollo
Operativo è in allegato alla presente guida.
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Terza parte
Il percorso
1. Prima della presentazione di disponibilità
1 Le prime informazioni alla coppia vengono abitualmente fornite dall’Assistente Sociale dell’Equipe
Adozioni. Nel corso di questo primo colloquio, oltre alle informazioni riguardanti il percorso previsto per l’adozione di un bambino (requisiti, modalità, tempi) vengono dati alla coppia anche i primi
elementi per avviare la comprensione delle implicazioni e del significato della scelta adottiva.
Da sapere
Con la sottoscrizione del Protocollo Operativo
le aziende UU.LL.SS. della Regione Veneto attraverso le equipes adozioni si sono impegnate
a garantire una attesa massima di 60 giorni dal
momento in cui la coppia esprime la volontà di
partecipare ai corsi di informazione e sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale che sono organizzati su base provinciale.
Allo stesso modo gli enti autorizzati, per quanto
riguarda l’adozione internazionale, sottoscrittori del Protocollo Operativo si sono impegnate
a garantire una attesa massima di 60 giorni dal
momento in cui la coppia esprime la volontà di
partecipare alla seconda parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione sull’adozione internazionale.
2 La coppia viene invitata a frequentare il corso di informazione-sensibilizzazione tenuto dall’Equipe Adozioni dell’ULSS di residenza. Il corso non è obbligatorio, ma avendo l’obiettivo di rendere
maggiormente consapevole la coppia degli aspetti legati alla scelta adottiva, ne viene sottolineata l’importanza.
3 Qualora la coppia sia interessata anche all’adozione internazionale, successivamente al corso presso l’ULSS, parteciperà ad un secondo corso integrativo organizzato dagli Enti Autorizzati operanti
nel Veneto firmatari del Protocollo Regionale. L’iscrizione al corso comporta un costo parzialmente a carico della coppia, in quanto la Regione contribuisce con un buono pari a s 103,29. I coniugi potranno poi conferire l’incarico ad un Ente Autorizzato di loro scelta, indipendentemente da
quello presso il quale hanno frequentato il corso.
I corsi di informazione e sensibilizzazione che vengono proposti prima della domanda di disponibilità all’adozione
presso il Tribunale per i Minorenni, sono obbligatori?
No, la legge non ne prevede l’obbligatorietà. La Regione Veneto, tuttavia, in ottemperanza alla legge 476/98 che ha dato mandato ad
ogni singola Regione di organizzare il percorso adottivo, ha redatto un protocollo che ne sottolinea l’indispensabilità. Questi corsi costituiscono un momento di riflessione importante per la coppia e cercano di offrire una panoramica di presentazione dei due percorsi
adottivi: quello nazionale e quello internazionale.
Dopo la partecipazione ai corsi di informazione e sensibilizzazione, la coppia può sospendere il percorso?
Sì, può prendersi tutto il tempo necessario perché la scelta adottiva sia una decisione ponderata.
La coppia può fare il corso di informazione e sensibilizzazione presso un Ente Autorizzato e dare successivamente mandato
ad un Ente Autorizzato diverso per curare l’abbinamento di un bambino all’estero?
Sì, la scelta dell’Ente Autorizzato presso cui frequentare il corso di informazione e sensibilizzazione non deve considerarsi vincolante
per la scelta successiva.
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DOMANDE FREQUENTI
IL PERCORSO
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2. La dichiarazione di disponibilità all’adozione
Dopo avere frequentato i corsi di informazione e sensibilizzazione, la coppia potrà presentare al Tribunale per i Minorenni di Venezia la propria dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale,
internazionale o a entrambe. A seguito di questa, il Tribunale di Venezia incaricherà l’Equipe Adozioni
del territorio di residenza della coppia di svolgere l’indagine psico-sociale. È possibile presentare altre
dichiarazioni di disponibilità all’adozione nazionale, anche successive, a più Tribunali per i Minorenni,
previa comunicazione a quello a cui ci si è rivolti precedentemente.
DOMANDE FREQUENTI
www.minori.veneto.it
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Possiamo presentare dichiarazione di disponibilità per adottare un bambino a più
Tribunali per i Minorenni?
Sì solo per la disponibilità all’adozione nazionale è ammissibile la presentazione di più domande
anche successive a più Tribunali per i Minorenni, purchè se ne dia comunicazione a tutti i Tribunali
per i Minorenni a cui ci si è precedentemente rivolti.
Dobbiamo allegare alla dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni la
dichiarazione di conoscenza da parte dei nostri genitori della nostra intenzione di adottare un bambino?
Sì, salvo rappresentare al Tribunale i motivi dell’impossibilità a produrla, come previsto dall’art.22
6° comma della L. n. 184/1983. Con l’adozione l’adottato acquista lo status di figlio legittimo e
conseguentemente si instaurano tutti i rapporti di parentela.
IL PERCORSO
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3. Dopo la dichiarazione di disponibilità
Da sapere
1 Lo studio di coppia e/o della famiglia: su incarico del Tribunale per i Minorenni, l’Equipe Adozioni acquisisce ”elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori
adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che le determinano, sulla loro attitudine a farsi
carico dell’adozione, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori
o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale
per i Minorenni della loro idoneità all’adozione.” (art. 29 bis L. 184/83 e successive modifiche).
In attuazione della legge nazionale e secondo le
linee guida regionali i servizi territoriali (equipe
adozioni) eseguono lo studio di coppia e redigono la relazione psico sociale entro i 4 mesi
successivi alla trasmissione della dichiarazione
di disponibilità (la data di riferimento è quella di
arrivo della comunicazione al Servizio da parte
del Tribunale per i Minorenni). Questo limite di
legge è già rispettato da molte équipe ed è un
obiettivo al quale stanno giungendo con impegno anche le altre équipe della Regione Veneto.
Questo studio analizza lo stato attuale della coppia e/o della famiglia dal punto di vista interpersonale, familiare e sociale, anche attraverso il riferimento alla storia individuale di entrambi i coniugi
e degli eventuali figli presenti. L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto costruttivo di collaborazione tra la coppia e gli operatori, al fine di iniziare un percorso di accompagnamento e sostegno
sia prima dell’arrivo del bambino che nel post-adozione. È un’occasione di riflessione per rivisitare
la storia individuale, di coppia e familiare, per riconoscere e collegare aspetti più profondi della
personalità e della relazione con la propria famiglia d’origine e con il partner. Diventa quindi un’opportunità per mettere in luce le attitudini genitoriali e la disponibilità al cambiamento, ma anche
per individuare aree di vulnerabilità che possono creare difficoltà nel rapporto con il figlio adottivo
o carenze tali da non consentire la realizzazione del progetto adottivo.
Al termine dello studio di coppia viene redatta una relazione che sarà inviata al Tribunale per i
Minorenni. La coppia verrà informata del contenuto della relazione nel corso di un colloquio restitutivo con l’Equipe Adozioni.
2 Colloquio con il Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni: dopo l’arrivo della relazione elaborata dall’Equipe Adozioni, la coppia ha un colloquio con il Giudice Onorario per fornire
al Tribunale ulteriori elementi a completamento della relazione. Il colloquio viene verbalizzato e
sottoscritto sia nelle motivazioni che portano la coppia alla scelta adottiva, che nella definizione
delle proprie disponibilità.
GUIDA ALLE ADOZIONI >
DOMANDE FREQUENTI
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Per l’adozione nazionale:
Per l’adozione internazionale:
Non è prevista l’emissione di alcun decreto,
la coppia rimane in attesa di una proposta di
abbinamento direttamente dal Tribunale per
i Minorenni. La domanda viene inserita in una
banca dati di nominativi di coppie aspiranti
all’adozione. Spetterà al collegio del Tribunale
per i Minorenni, decidere se la coppia ha i requisiti corrispondenti alle esigenze di quel minore
dovendo realizzare il miglior abbinamento possibile (art. 22 co. 5 L. 184/83); solo in quel momento la coppia verrà contattata e le verranno
date tutte le informazioni utili sulla situazione.
Di conseguenza si può anche verificare la possibilità che la coppia non venga mai chiamata.
La dichiarazione di disponibilità all’adozione
nazionale, decade dopo tre anni dalla data di
presentazione e può essere rinnovata.
Il Tribunale per i Minorenni, esaminata tutta la
documentazione, decide sull’idoneità o la non
idoneità dei coniugi ad adottare ed emette il
decreto.
Il decreto d’idoneità ad adottare ha efficacia
per tutta la durata della procedura.
La coppia entro un anno dalla notifica del decreto di idoneità, dovrà incaricare un Ente Autorizzato, liberamente scelto, ad accompagnarla
nel percorso adottivo internazionale.
Abbiamo uno/due figli biologici: cosa prevede la procedura per l’adozione di un bambino?
La procedura non differisce minimamente da quanto prevede la legge. L’equipe adozioni incaricata dal Tribunale per i Minorenni di
svolgere la valutazione psico-sociale nel fare questa attività includerà e terrà conto anche dei figli biologici o adottati precedentemente. Pur non essendo previsto dalla norma è prassi consolidata che in caso di figli biologici o adottivi già presenti nel nucleo familiare,
il decreto di idoneità ponga dei limiti per salvaguardare la c.d. “primogenitura”. Secondo l’art. 25 2° comma L. n. 184/1983 i figli dei
richiedenti l’adozione vanno sentiti dal Tribunale per i Minorenni.
Perché per avere un bambino con l’adozione nazionale bisogna aspettare così tanto tempo?
Dipende soprattutto dal fatto che i bambini dichiarati adottabili sono molto pochi rispetto all’elevato numero di coppie aspiranti all’adozione.
DOMANDE FREQUENTI
IL PERCORSO
La richiesta di adozione nazionale ha una scadenza?
Sì, la dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale decade dopo tre anni dalla data di presentazione e può essere rinnovata. Non
ha invece scadenza, una volta attivata la procedura entro un anno dall’ottenimento del decreto di idoneità da parte del Tribunale per i
Minorenni con il conferimento dell’incarico da parte della coppia ad un ente autorizzato, il decreto di idoneità rilasciato per l’adozione
internazionale.
Data la disponibilità all’adozione nazionale, avremo sicuramente un bambino?
No, visto l’elevato numero di coppie disponibili all’adozione e il dovere del Tribunale di realizzare il migliore abbinamento possibile per
il minore, può anche verificarsi il caso che la coppia, pure valida, non venga contattata.
Perché in Italia ci sono pochi bambini piccoli che vanno in adozione?
Va premesso che la legge 184/83 prevede che: “Sono dichiarati (…) in stato di adottabilità (…) i minori in situazione di abbandono
perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza
non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.” (art. 8). Per questo motivo, prima di arrivare all’adozione, si attuano interventi
psico-sociali di supporto alla famiglia e si verifica la non transitorietà della situazione di abbandono in un arco di tempo variabile, a seconda dei casi. I neonati che vanno in adozione, sono quelli non riconosciuti da entrambi i genitori e la loro percentuale è molto bassa
rispetto al numero di coppie disponibili da accogliere un bambino.
La coppia aspirante all’adozione nazionale, riceve risposta da parte del Tribunale per i Minorenni sull’esito della sua dichiarazione di disponibilità?
No, per l’adozione nazionale non è prevista l’emissione di alcun decreto.
È possibile impugnare il decreto del Tribunale per i Minorenni che respinge la richiesta di idoneità all’adozione internazionale?
Sì, entro dieci giorni dalla notifica, presso la Corte d’Appello di Venezia, rappresentati da un legale.
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Gli enti autorizzati firmatari del Protocollo Operativo Regionale si sono impegnati a fornire, con
trasparenza e correttezza, agli aspiranti genitori
adottivi (prima di ricevere formale incarico), informazioni sulle procedure, sui tempi di attesa
medi, sui costi reali di tutto l’iter procedurale
nonché sulle concrete possibilità di adozione.
Tutti gli enti firmatari del Protocollo garantiscono una sede operativa nell’ambito regionale o
nelle regioni limitrofe, aperta ed accessibile al
pubblico per almeno 15 ore settimanali con un
orario pubblico ben definito (la sede dovrà avere
uno specifico recapito telefonico e fax nonché un
indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico). Gli enti autorizzati firmatari dell’Accordo
Aggiuntivo del Protocollo Operativo hanno una
sede in ambito regionale aperta per almeno 20
ore settimanali (vd. scheda allegata).
4. Iter adozione internazionale
“L’adozione internazionale deve essere realizzata solo quando non è veramente possibile, neppure con
aiuti economici e sociali, la permanenza del bambino nella sua famiglia di origine o , in subordine, in
una famiglia affidataria del suo paese, ma quando lo stato di abbandono è reale e accertato deve essere favorita l’adozione internazionale anche con misure di accompagnamento nelle pratiche all’estero
che, da un lato, le rendano trasparenti e, dall’altro, evitino inutili difficoltà per gli aspiranti adottanti”.
(Risoluzione del Parlamento Europeo (1996).
Una volta conferito l’incarico all’Ente Autorizzato, la coppia ne seguirà le indicazioni per la scelta del
Paese e l’invio dei documenti all’estero.
Gli Enti possono avere modalità operative differenti, sia perché operano in Paesi diversi, sia per la loro
storia pregressa. Per questo è importante che la coppia si informi bene e conferisca l’incarico all’Ente con cui si trova maggiormente in sintonia. Avvenuto l’abbinamento sarà compito degli Operatori
dell’Ente dare tutte le informazioni utili per l’organizzazione del viaggio all’estero e seguire la coppia
nel Paese straniero tramite l’ausilio dei propri referenti in loco.
DOMANDE FREQUENTI
Da sapere
GUIDA ALLE ADOZIONI >
Dobbiamo rinunciare all’adozione nazionale quando diamo il mandato
ad un Ente Autorizzato per l’adozione internazionale?
No, i due percorsi possono proseguire in modo parallelo fino al momento in cui viene effettuato un abbinamento con un minore in Italia o all’estero. Al momento dell’abbinamento con un
minore italiano o straniero la coppia, per evitare spiacevoli situazioni nei confronti dei bambini
abbinati o in Italia o all’estero, dovrebbe comunicare ai Tribunali per i Minorenni italiani dove ha
depositato la dichiarazione di disponibilità e all’ente autorizzato a cui ha conferito incarico per
l’adozione internazionale, la notizia dell’avvenuto abbinamento in Italia o all’estero.
IL PERCORSO
Quarta parte
L’attesa
Questo periodo di tempo è difficilmente prevedibile con esattezza ed è soggetto a numerose variabili,
sia per quanto riguarda l’adozione nazionale che quella internazionale.
I due percorsi possono proseguire in parallelo finchè all’interno di uno dei due non si concretizzi
un abbinamento. Nel caso dell’adozione nazionale, tenuto conto dell’elevato numero di domande
rispetto a quello dei bambini dichiarati adottabili e del dovere del Tribunale per i Minori di realizzare
il miglior abbinamento possibile (art. 22 co 5 L. 184/83), può anche verificarsi il caso che la coppia, pure
valida, non venga contattata. Lo stesso può avvenire nel caso dell’adozione internazionale: il conferimento di incarico ad un ente non è garanzia di realizzazione dell’adozione. Molteplici sono le variabili
che entrano in gioco: normative estere che reputano non idonee all’adozione una coppia di coniugi
reputati idonei dal Tribunale per i Minorenni italiano, mutamenti politici e socio-economici nei paesi
di origine, etc. Anche all’estero inoltre i giudici (ove presenti) comparano le coppie italiane a quelle di
altri paesi al fine di trovare la famiglia “migliore” per i bambini in attesa di adozione.
L’attesa è un periodo carico di aspettative, speranze ma anche di ansia. In questa tappa del percorso adottivo, che richiede tolleranza nel sopportare l’incertezza, la coppia può sentirsi sola. È importante e di aiuto
partecipare ad incontri e attività di gruppo con altre famiglie adottive organizzate dalle Equipe Adozioni,
dagli Enti Autorizzati e dalle Associazioni di Famiglie Adottive presenti nel territorio. Tutto ciò aiuta a vivere
attivamente il tempo dell’attesa, a contenere l’ansia e, nel caso dell’adozione internazionale, può permettere una maggiore conoscenza del Paese d’origine del bambino. Anche per questa fase, vengono realizzati
progetti regionali attuati dalle Equipe Adozioni e dagli Enti Autorizzati.
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Da sapere
Gli enti autorizzati firmatari del Protocollo Operativo Regionale organizzano attività di accompagnamento e formazione durante l’attesa
con cadenza almeno annuale. (gli enti firmatari
dell’accordo aggiuntivo con cadenza almeno
semestrale). Inoltre garantiscono la disponibilità
alle coppie da cui hanno ricevuto il mandato ad
effettuare colloqui di aggiornamento sulla specifica situazione con cadenza almeno semestrale ed in ogni caso forniscono tempestivamente,
con correttezza e trasparenza, ogni nuova informazione relativa allo stato della pratica e ad ogni
situazione e/o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto. Anche le
équipe territoriali sono disponibili per sostegno
e supporto su richiesta della coppia.
DOMANDE FREQUENTI
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GUIDA ALLE ADOZIONI >
I bambini che vanno in adozione, vengono preparati all’inserimento nella nuova famiglia?
Il bambino che in Italia va in adozione, prima di essere inserito nella famiglia adottiva, trascorre un periodo presso una struttura protetta (casa famiglia, struttura tutelare), al di fuori cioè della sua famiglia di origine. Nel momento in cui si prefigura per lui l’adozione, e quindi una nuova famiglia, ciò
viene spiegato al bambino in base alle sue capacità cognitive, alle sue condizioni psico fisiche e alla sua età. Per quanto riguarda i Paesi stranieri, ciò
è molto più difficile date le precarie e complesse situazioni socio-economiche, perciò i bambini vengono scarsamente preparati. Di questa realtà la
coppia deve essere preparata e cosciente perché nonostante gli sforzi degli enti autorizzati, non sempre è possibile preparare in maniera adeguata
i bambini adottabili.
Chi redige le relazioni del periodo post adozione nell’adozione internazionale?
La coppia può conferire l’incarico di redigere le relazioni per il post adozione ai servizi del territorio o all’ente autorizzato che ha seguito l’adozione. È bene
sapere però che ogni paese di origine del bambino adottato richiede un numero diverso di relazioni post adozione. Sia per quanto riguarda il periodo fino
al quale inviare le relazioni sia per quanto riguarda le modalità di preparazione, redazione ed invio.
Da chi ci possiamo fare seguire nel post adozione?
Il Protocollo operativo della Regione Veneto prevede che la coppia possa scegliere se riferirsi all’Equipe Adozioni o all’Ente Autorizzato; in quest’ultimo caso c’è un impegno di spesa.
L’incontro con il bambino e il post adozione
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Quinta parte
L’incontro con il bambino e il post adozione
Adozione Nazionale
Adozione Internazionale
L’incontro fra la coppia e il bambino solitamente avviene nell’ambiente che ospita il minore
con modalità e tempi graduali, in sintonia con
le esigenze del bambino. In questo contesto la
coppia viene seguita dagli operatori dei Servizi
Sociali.
Nell’adozione internazionale l’incontro tra la
coppia e il bambino, avviene nel Paese di origine di quest’ultimo. Le modalità sono diverse
a seconda della legislazione dello Stato di provenienza.
L’esperienza vissuta presso il Paese di origine
del bambino, è fondamentale per conoscere e
capire meglio l’ambiente da cui egli proviene,
la sua storia e per attuare una prima reciproca
conoscenza.
Una volta che la famiglia è rientrata in Italia, il
Tribunale per i Minorenni ratifica la sentenza
di adozione emessa dal Paese straniero, ad eccezione dei Paesi che danno il minore in affido
in vista dell’adozione, per cui è ancora in vigore
l’anno di affido preadottivo come per l’adozione nazionale.
Dopo l’arrivo in Italia del bambino, la famiglia
adottiva sceglie liberamente se farsi seguire
dall’Equipe Adozioni o dall’Ente Autorizzato per
una soddisfacente integrazione familiare e sociale.
In ogni caso, l’Equipe Adozioni viene incaricata
dal Tribunale per i Minorenni di vigilare sull’andamento dell’adozione nel primo anno di inserimento del bambino.
Dal momento dell’ingresso in famiglia del bambino, inizia l’anno di affido preadottivo nel corso
del quale l’Equipe Adozioni, su incarico del Tribunale per i Minorenni, accompagna e sostiene
il nuovo nucleo e la sua integrazione familiare e
sociale. Gli Operatori inviano al Tribunale per i
Minorenni una relazione di aggiornamento sulla situazione ogni 4 mesi.
Al termine dell’anno di affido preadottivo, se
l’andamento dell’inserimento del bambino è
stato positivo, il Tribunale per i Minorenni emette sentenza di adozione definitiva del minore.
Da sapere
Una volta rientrati in Italia con il minore, nel post
adozione la famiglia adottiva può scegliere di
essere accompagnata da un punto di vista psicosociale o dalle equipe adozioni o dagli enti
autorizzati.
Se la coppia sceglie di essere seguita dall’ente
autorizzato questo si impegna a seguire la famiglia da un punto di vista psicosociale per almeno
un anno dall’ingresso, ai fini di una soddisfacente integrazione familiare e sociale.
Gli enti autorizzati firmatari dell’Accordo aggiuntivo al Protocollo Operativo Regionale offrono
programmi di accompagnamento e sostegno
del minore adottato e della sua famiglia nella
fase del post adozione per almeno 3 anni successivamente all’ingresso in Italia del minore.
Sintesi del percorso nell’adozione nazionale e internazionale
Se interessata
all’Adozione
Internazionale
La coppia
si rivolge
all’Equipe
Adozioni
dei Consultori
familiari
del territorio
di residenza
Riceve
le prime
informazioni
e viene
iscritta al Corso
di informazione
e sensibilizzazione
a cura
dell’Equipe
Adozioni
Partecipa
al Corso
di informazione
e sensibilizzazione
a cura
dell’Equipe
Adozioni
Se interessata
all’Adozione
nazionale
Studio di coppia
Sceglie l’Ente
autorizzato per
frequentare
il Corso
di informazione
e sensibilizzazione
all’adozione
internazionale
Presenta
dichiarazione
di disponibilità
all’Adozione
presso
il Tribunale
per i Minorenni
Decreto di idoneità
Adozione internazionale
Si ha tempo un anno
per scegliere
l’Ente autorizzato
a cui rivolgersi
Su mandato
del Tribunale
per i Minorenni
all’Equipe
Adozioni
competente
per territorio
Adozione nazionale
Si rimane in attesa
dell’abbinamento con
un bambino in stato
di adottabilità italiano
(o residente in Italia)
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GUIDA ALLE ADOZIONI >
Protocollo Operativo per le adozioni nazionali ed internazionali
PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ADOZIONE
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008
ATTUAZIONE DELL’ART. 39 BIS COMMA 1 LETT.
C) LEGGE 184/83 CON MODIFICHE LEGGE
476/98, SUL PERCORSO RELATIVO ALLE EQUIPES ADOZIONI CONSULTORI FAMILIARI E AGLI
ENTI AUTORIZZATI IN COLLEGAMENTO CON
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI.
tribuite ai consultori familiari delle aziende Ulss e che
con DGR 712 del 23/03/01 sono state istituite presso
ogni A.Ulss del Veneto delle équipes consultoriali formate ognuna da due assistenti sociali e due psicologi
specializzate nella gestione del procedimento adottivo e che la Regione del Veneto ha individuato in tali
équipes i servizi atti a svolgere i compiti di cui all’art.
29 bis della legge 184/83.
Allegato A Dgr n. 1132 del 06/05/2008
La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 da mandato alla
Direzione Regionale competente di attuare tutte le
iniziative necessarie per la realizzazione del nuovo
protocollo operativo per l’adozione secondo i seguenti indirizzi:
- valorizzare la dimensione dell’accompagnamento
alla scelta e poi in tutte le fasi del procedimento;
PREMESSO CHE:
ai sensi dell’art. 39 bis della legge 184/83 le regioni:
- concorrono allo sviluppo della rete dei servizi a favore dell’adozione;
- vigilano sul funzionamento delle strutture e dei
servizi che operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di
intervento;
- promuovono la definizione di protocolli operativi e
convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché a
forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
Il protocollo operativo per l’adozione nazionale ed
internazionale approvato con DGR 2155 del 16 luglio
2004, firmato da 18 enti autorizzati che operano nel
Veneto, dal Tribunale per i Minorenni e dalla Regione
Veneto è scaduto ed i soggetti firmatari ritengono opportuno rinnovarlo sulla scorta dell’esperienza data
dall’applicazione dello stesso.
Nella Regione del Veneto, in base alla legge regionale
25 marzo 1977, n. 28, art. 2 comma 5) le competenze in
materia di adozione e affidamenti preadottivi sono at-
- sviluppare e dare stabilità agli interventi di sostegno della famiglia e del minore sia nella fase dell’attesa che nel
post adozione, sia per l’adozione internazionale che per
l’adozione nazionale;
- valorizzare ulteriormente la dimensione provinciale,
anche prevedendo eventualmente la realizzazione
di forme sperimentali di gestione dei procedimenti
adottivi su base provinciale;
- individuare forme e modalità di sostegno, coordinamento e promozione delle attività degli enti
autorizzati sia all’interno dell’ambito regionale che
nei paesi di provenienza del minore e comunque
nel rispetto delle competenze di legge;
- individuare forme di verifica ed intervento che coinvolgano sia le equipes adozioni che gli enti autorizzati,
anche su singole segnalazioni.
Dgr. n. 1132
del 06.05.2008
Con DGR 2161 del 16 luglio 2004 è stato approvato il
“Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva”, riproposto nel 2006
con DGR 1855, che ha consentito l’attivazione di progetti
in tutti gli ambiti provinciali a favore del minore adottato
e della sua famiglia nella fase del post adozione; mentre
con le deliberazioni di Giunta Regionale 646 del 2006 e
3922 del 2007 è stato approvato e finanziato il progetto
“Veneto Adozioni – Nemmeno le balene …” che ha la finalità di attivare forme di sostegno dell’attività degli enti
nei paesi di origine dei minori e ha avviato attività sperimentali di accompagnamento della coppia aspirante
l’adozione anche nella fase dell’attesa.
Ai sensi dell’art 29 bis della legge 184/83 è compito
dei servizi socio assistenziali in collaborazione con gli
enti autorizzati:
- svolgere attività di informazione sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti
autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;
- preparare gli aspiranti all’adozione.
Ai sensi dell’art. 34 della legge 184/83, dal momento
dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di
una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati,
su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i
genitori adottivi e il minore, ed inoltre riferiscono al
Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
Ai sensi dell’art. 31 della legge 184/83 l’ente autorizzato incaricato di curare la procedura per adozione
internazionale svolge in collaborazione con i servizi
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO
dell’ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta
degli adottanti.
Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso
in quattro fasi distinte e successive:
1. fase di informazione – sensibilizzazione precedente
alla domanda di disponibilità al TM;
2. indagine psicosociale della coppia su mandato del TM;
3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino
all’ingresso in Italia del bambino (fase dell’attesa);
4. fase di post adozione (nella quale sono comprese
le attività di vigilanza ai sensi dell’art. 34 della legge
184/83, le attività legate alla realizzazione delle relazioni di follow up richieste dalle autorità dei paesi
di provenienza del minore adottato, e le iniziative di
sostegno del minore adottato e della sua famiglia)
e che in ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, équipes consultoriali, Tribunale per i Minorenni,
enti autorizzati).
L’evoluzione dei servizi per l’adozione nel Veneto ed una
fattiva collaborazione ed interazione fra i vari soggetti
che operano nell’adozione che hanno accompagnato
e seguito l’attuazione del Progetto Pilota i progetti “Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva” e del progetto “Veneto
Adozioni – Nemmeno le balene …” hanno prodotto una
sostanziale modificazione delle prassi operative nella
direzione di sostenere e valorizzare l’accompagnamento della coppia, del minore adottato e della sua
famiglia in tutto il percorso adottivo, di sviluppare
forme di coordinamento, quando non di coprogettazione e corresponsabilizzazione finalizzate a garantire
una risposta complessiva caratterizzata da correttez-
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za, unitarietà, coerenza, continuità, omogeneità, trasparenza e alta integrazione.
Regione, équipes adozione consultoriali, enti autorizzati, ognuno per la propria competenza e specificità,
hanno il compito di guidare, sostenere e indirizzare la
coppia e la famiglia adottiva in tutto il percorso e soprattutto nelle “fasi di crisi”, nel rispetto di una cultura
dell’adozione nuova, non giudicante, ma comprensiva delle difficoltà che la coppia incontra nelle varie
fasi del percorso, nella quale l’operatore del servizio
territoriale o dell’ente autorizzato interpreta un ruolo
di accompagnamento, guida, sostegno e indirizzo.
La presa in carico della coppia e del nucleo familiare
comprende quindi tutte le fasi del percorso, ciascun
soggetto con le proprie funzioni e compiti istituzionali.
Il lavoro integrato tra equipes adozioni consultoriali
e enti autorizzati è l’asse portante nella messa in comune di esperienze, competenze e professionalità
con obiettivi condivisi. L’ambito dell’integrazione fra
équipes consultoriali e enti autorizzati deve necessariamente essere vicino al luogo di vita delle coppie e
delle famiglie adottive, ma allo stesso tempo dovrà essere rispettoso della possibilità di realizzare con continuità ed economicità le attività di accompagnamento
e sostegno. Tale integrazione viene realizzata quindi
prevalentemente in ambito provinciale.
Le attività previste nel presente protocollo nelle diverse fasi del procedimento, promosse da ciascuna delle
aziende Ulss e da tutti gli enti autorizzati sono valide
per tutti i cittadini residenti nel territorio del Veneto.
LA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE UU.LL.SS.SS.
DELLA REGIONE VENETO, IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI VENEZIA, I SOTTOSCRITTI ENTI
AUTORIZZATI, CONVENGONO QUANTO SEGUE
1)LA REGIONE VENETO
1.1 Promuove, coordina e monitora lo sviluppo del
sistema dei servizi a favore dell’adozione nel Veneto anche attraverso la realizzazione di attività di
aggiornamento e di formazione degli operatori, la
produzione di materiale didattico finalizzato a fornire una base di contenuti comune alle coppie interessate all’adozione, realizzato in collaborazione
con i soggetti firmatari del presente protocollo, ed
ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
1.2 Sostiene e promuove il coordinamento delle attività degli enti autorizzati firmatari del presente
protocollo e dei servizi territoriali sia nel Veneto che
all’estero nelle forme e nei modi che le sono proprie
e nel rispetto dei limiti di legge.
1.3 Sostiene l’informatizzazione delle équipes adozioni consultorio familiare per le iniziative in tema di
adozioni in modo da rendere possibile un idoneo
collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione
per le Adozioni Internazionali.
1.4 Vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e degli enti autorizzati che operano nel
territorio per l’adozione internazionale, al fine di
garantire livelli adeguati di intervento.
1.5 Si impegna a costituire una Banca Dati Regionale
per monitorare l’andamento dell’adozione nazionale ed internazionale nelle varie fasi, come strumento
per validare periodicamente le linee guida regionali e
l’applicazione del presente protocollo e per attuare le
attività di vigilanza di cui al punto precedente.
1.6 Al fine di programmare e coordinare la realizzazione delle attività a favore dell’adozione di tutti i
soggetti impegnati a livello territoriale, di promuovere il coordinamento fra i diversi ambiti territoriali,
e sostenere le azioni di monitoraggio e valutazione,
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promuove la realizzazione:
- di sette tavoli di lavoro a livello provinciale costituiti dai rappresentanti delle equipes adozioni
consultoriali delle aziende Ulss della provincia, degli enti autorizzati che partecipano alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle
attività in ambito provinciale. Il tavolo sarà coordinato dal referente provinciale individuato ai sensi
della DGR 712/01; al tavolo di lavoro possono essere invitati altri soggetti attivamente impegnati
nel territorio provinciale per la programmazione
di particolari attività di promozione dell’adozione
e sostegno della famiglia adottiva;
- di un gruppo tecnico di monitoraggio delle
attività previste dal presente protocollo composto da tre referenti provinciali nominati dalla
competente Direzione Regionale, tre rappresentanti degli enti autorizzati firmatari del presente
protocollo nominati dagli stessi, di cui due rappresentanti degli enti che aderiscono all’accordo
aggiuntivo al presente protocollo, il funzionario
regionale competente e il responsabile tecnico
dell’Osservatorio Regionale per l’Infanzia, l’adolescenza, i giovani e la famiglia che ne cura la segreteria; tale gruppo si troverà con cadenza periodica almeno trimestrale o su richiesta di uno
dei componenti, anche a seguito di particolari e
circostanziate segnalazioni;
- di un tavolo regionale di coordinamento dei
referenti provinciali integrato da un rappresentante del Tribunale per i Minorenni
- di un tavolo di coordinamento degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo
Questi ultimi tre tavoli sono coordinati dal Dirigente
regionale competente.
1.7 Si impegna a produrre e diffondere materiale informativo sull’adozione nazionale ed internaziona-
GUIDA ALLE ADOZIONI >
le e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei
minori in difficoltà.
1.8 Promuove e sostiene la realizzazione di strumenti
unitari di accesso e di informazione alle attività promosse dal sistema dei servizi per l’adozione quali
ad es. il sito internet www.venetoadozioni.it e il numero verde 800416030.
1.9 Si impegna a rendere disponibile date e materiale
relativi alle iniziative in materia di adozione nazionale ed internazionale proposte dalle aziende Ulss
e dagli enti autorizzati firmatari del presente protocollo trasmessi dagli stessi alla Direzione Regionale
competente.
2)LE AZIENDE UU.LL.SS.SS. DELLA REGIONE
VENETO, ATTRAVERSO LE EQUIPES ADOZIONI
CONSULTORIO FAMILIARE
2.1 Avviano la prima parte dei corsi di informazione e
sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale con la finalità di permettere agli aspiranti
genitori adottivi di avviare una serena e critica auto
valutazione prima di presentare la “dichiarazione di
disponibilità” presso il Tribunale per i Minorenni. I
corsi dovranno avere una durata di non meno di 8
ore con facoltà di iscrizione estesa a tutti gli aspiranti genitori della provincia. Il tempo intercorso
dal momento che la coppia esprime la volontà di
partecipare all’inizio del corso non dovrà essere superiore ai 60 giorni.
2.2 Concorrono alla realizzazione di materiale didattico
per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale organizzati nell’ambito del presente protocollo.
2.3 Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla Regio-
ne; danno informazione sui corsi di informazione e
sensibilizzazione avviati dagli enti autorizzati firmatari
del presente protocollo e delle attività degli altri enti
autorizzati.
2.4 Comunicano con tempestività alla competente
Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente
protocollo le proprie attività od iniziative relative
all’ adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.
2.5 Attuano l’informatizzazione delle équipes adozioni Consultorio Familiare per le iniziative in tema di
adozioni;
2.6 In attuazione della legge (art. 29 bis, c.4, lett.c. e c.5,
legge 184/83) e secondo le linee guidaì regionali
eseguono lo studio di coppia e redigono la relazione psico-sociale entro i quattroì mesi successivi alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilità. La
data di riferimento èì quella di arrivo della comunicazione al Servizio.
2.7 Svolgono eventuali approfondimenti della relazione psicosociale su specifica richiesta del Tribunale
per i Minorenni.
2.8 Confermano la eventuale validità della relazione
psico-sociale per i paesi che lo richiedano e rilasciano eventuali e/o ulteriori attestazioni richieste dalle
autorità estere tramite ente autorizzato.
2.9 Aggiornano la documentazione sulla coppia o
famiglia adottiva con la raccolta di tutte le notizie
relative al percorso adottivo ricevute dalla coppia
o dall’ente autorizzato e di ogni informazione utile
sul minore adottato, di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario.
2.10 Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al
minore adottato e alla sua famiglia in tutte le fasi
del procedimento adottivo e in collaborazione con
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO
tutti i soggetti impegnati.
2.11 Propongono all’interno di una programmazione
realizzata a livello provinciale, in coordinamento
con gli enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che hanno
dato disponibilità all’adozione e sono nella fase
dell’attesa.
2.12 Nel caso in cui i genitori adottivi al momento
dell’arrivo del bambino in Italia hanno scelto di
essere seguiti dal punto di vista psicosociale dalle
équipes consultoriali in alternativa all’ente autorizzato, si impegnano ad inviare fino ad un massimo di
6 relazioni di follow up nei tre anni successivi all’ingresso in Italia del minore adottato come precisato
nella Scheda informativa adozione internazionale
allegata al presente protocollo; le informazioni raccolte saranno trasmesse all’ente autorizzato affinché quest’ultimo le trasmetta alle autorità centrali
dei paesi di provenienza dei minori. La scelta di farsi
seguire dal punto di vista psicosociale dalle équipes
consultoriali in alternativa all’ente autorizzato dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione e
la sottoscrizione della Scheda informativa adozione
internazionale allegata al presente protocollo.
2.13 Realizzano in coordinamento con gli enti autorizzati ed eventualmente con altri soggetti coinvolti
attività rivolte ai minori adottati e alle loro famiglie
nella fase del post adozione con particolare attenzione all’inserimento scolastico e alle fasi di passaggio nel ciclo di vita.
2.14 Nel caso di adozioni nazionali, su indicazione del
Tribunale per i Minorenni, prendono contatti con i
servizi che hanno in carico il minore e sono responsabili del progetto quadro ai sensi delle Linee Guida
2008 approvate con DGR 569/08, per favorire i contatti con la famiglia adottante.
2.15 Secondo tempi e modi stabiliti dal decreto, prenderanno contatti anche con la comunità/famiglia
affidataria al fine di accompagnare al meglio il minore e la coppia nel passaggio alla nuova famiglia.
2.16 Collaborano per la realizzazione delle attività di
monitoraggio delle diverse fasi del procedimento
adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.
2.17 Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai
competenti uffici regionali competenti che la raccoglie e ne curano la diffusione a tutti i firmatari.
3) GLI ENTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZATI
ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE, FIRMATARI
DEL PRESENTE PROTOCOLLO
Condividendo una cultura orientata allo sviluppo di
adeguate forme di protezione e tutela dell’infanzia
nei paesi di origine, impegnandosi a svolgere attività
di cooperazione internazionale nei paesi nei quali realizzano l’adozione, avendo come obiettivo prioritario
la prevenzione dell’abbandono dei bambini e il ritorno in famiglia dei bambini istituzionalizzati:
3.1 Informano la loro attività sulla base di criteri di
trasparenza e correttezza in ogni fase e azione del
procedimento adottivo, in Italia e all’estero.
3.2 Garantiscono la presenza di una sede operativa
nell’ambito della regione o nelle regioni limitrofe.
3.3 La sede operativa dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 15 ore settimanali, con
un orario pubblico e definito; la sede dovrà essere
dotata di uno specifico recapito telefonico, fax e
indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico.
Eventuali richieste di informazioni o chiarimento da
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parte delle coppie che hanno dato mandato all’ente o che hanno adottato con esso dovranno essere
evase tempestivamente.
3.4 Realizzano tutte le attività di informazione, formazione, sostegno e accompagnamento previste nel
presente protocollo, sia in Italia che all’estero, da
personale qualificato e debitamente formato.
3.5 Collaborano con le equipe adozioni e gli altri soggetti impegnati livello territoriale per realizzare attività di supporto e sostegno alle coppie sia nella
fase dell’attesa che nella fase del post adozione.
3.6 Avviano la seconda parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione relativa all’approfondimento,
alla conoscenza della cultura e della legislazione
dell’adozione internazionale e dei paesi di origine in cui l’ente opera, con la finalità di permettere
agli aspiranti genitori adottivi di avviare una scelta
consapevole e mirata sull’adozione internazionale
prima della presentazione della “dichiarazione di
disponibilità” presso il Tribunale per i Minorenni.
I corsi dovranno avere una durata minima di 12
ore. Il tempo intercorso dal momento che la coppia
esprime la volontà di partecipare all’inizio della seconda parte del corso non dovrà essere superiore
ai 60 giorni.
3.7 Si impegnano ad offrire alle coppie aspiranti
all’adozione corsi di informazione e sensibilizzazione di cui al precedente punto con una frequenza almeno bimestrale (sei corsi nell’arco di un anno); tale
frequenza potrà essere raggiunta anche attraverso
accordi con altri enti firmatari del presente protocollo. Il corso tenuto presso un ente autorizzato è
riconosciuto valido anche dagli altri enti firmatari
del presente protocollo.
3.8 Concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione
pagina 28
sull’adozione nazionale ed internazionale organizzati nell’ambito del presente protocollo.
3.9 Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla
Regione.
3.10 Comunicano con tempestività alla competente
Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente
protocollo le proprie attività od iniziative relative
all’ adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.
3.11 Si impegnano ad informare gli aspiranti genitori adottivi, prima di ricevere formale incarico, sulle
procedure, sui tempi medi di attesa, sui costi di tutto l’iter procedurale, nonché sulle concrete possibilità di adozione.
3.12 Ricevono dagli aspiranti genitori adottivi incarico
a curare la procedura di adozione; raccolgono tutte
le notizie, informazioni e notifiche a riguardo.
3.13 Svolgono eventuali aggiornamenti richiesti dallo
stato straniero della relazione d’indagine di coppia
svolta dall’equipe adozione.
3.14 Curano la comunicazione alle competenti equipes
adozioni consultoriali di tutte le notizie relative al percorso adottivo e ogni informazione utile di carattere
anamnestico, sociale, legale e sanitario sul minore
adottato. Trasmettono alle competenti equipe copia della dichiarazione della coppia di cui alla Scheda informativa adozione internazionale allegata al
presente protocollo, entro 30 giorni dall’ingresso in
Italia del bambino adottivo.
3.15 Organizzano attività di accompagnamento e
formazione durante la fase dell’attesa con cadenza
almeno annuale.
3.16 Garantiscono la disponibilità alle coppie di cui
hanno ricevuto il mandato ad effettuare colloqui
GUIDA ALLE ADOZIONI >
di aggiornamento sulla specifica situazione con
una cadenza almeno semestrale; in ogni caso forniscono tempestivamente ogni nuova informazione
relativa allo stato della pratica e ad ogni situazione
e/o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto.
3.17 Hanno l’incarico di accompagnare la coppia nella
fase che precede l’abbinamento del bambino preoccupandosi di fornirle tutte le informazioni sul minore di cui dispongono,
3.18 Accompagnano la eventuale richiesta di modifica
o estensione dell’idoneità inoltrata dalla coppia al
Tribunale per i Minorenni da adeguata motivazione
che metta in evidenza il cammino di formazione e
maturazione della copia; è eticamente opportuno
che la richiesta di estensione preceda la proposta
di abbinamento.
3.19 Garantiscono un costante e adeguato accompagnamento della coppia all’estero e durante tutte le
fasi di incontro e conoscenza del bambino cercando di organizzare condizioni adeguate
3.20 All’arrivo del bambino in Italia e per almeno un
anno, accompagnano i genitori adottivi, che al momento dell’ingresso in Italia del minore hanno scelto di essere seguiti dal punto di vista psicosociale
dall’ente autorizzato in alternativa all’équipe consultoriale, ai fini di una soddisfacente integrazione
familiare e sociale. Riferiscono alle competenti autorità eventuali difficoltà sull’andamento dell’inserimento secondo modalità operative concordate
con l’équipe adozioni Consultorio Familiare.
3.21 Inviano alle Autorità straniere le relazioni sull’avvenuta integrazione del minore nella famiglia
adottiva (le relazioni di follow up); le relazioni sono
inviate, per conoscenza, anche alle equipe adozioni
consultoriali e comunque nel rispetto della norma-
tiva nazionale in materia di privacy; per le coppie/
famiglie seguite dall’equipe adozione consultoriale,
ricevono dalla stessa le informazioni, secondo la frequenza definita nella Scheda informativa adozione
internazionale allegata al presente protocollo dalle
aziende Ulss della Regione Veneto, trasmettono le
relazioni secondo la modulistica richiesta dalle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori.
3.22 Vigilano sull’operato dei propri rappresentanti
stranieri affinché non mettano in atto comportamenti che potrebbero incentivare la corruzione o
sollecitare l’abbandono dei bambini.
3.23 Collaborano per la realizzazione delle attività di
monitoraggio delle diverse fasi del procedimento
adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.
3.24 Si impegnano a fornire opportuna documentazione
su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali competenti che le raccolgono
e ne curano la diffusione a tutti i firmatari.
4)IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
4.1 Diffonde e rende disponibile materiale informativo regionale presso la propria sede, indirizzando le
coppie alle équipes adozioni delle UU.LL.SS.SS. (accogliendo la dichiarazione di disponibilità nel caso
in cui la coppia lo richieda).
4.2 Attua l’informatizzazione del procedimento adottivo secondo i programmi ministeriali in modo da
favorire un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e
con la Commissione per le Adozioni Internazionali.
4.3 Si rende disponibile per la realizzazione di eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento
degli operatori impegnati nel procedimento adottivo relative agli aspetti di propria competenza.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO
4.4 Concorre alla realizzazione di materiale didattico per
i corsi di informazione e sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale e per le attività nella
fase dell’attesa organizzate nell’ambito del presente
protocollo.
4.5 Nei casi di adozione nazionale fornisce le informazioni occorrenti per tutti gli aspetti di sua competenza
nella fase di passaggio da situazioni di accoglienza in
comunità o di affidamento familiare alla nuova famiglia adottiva
4.6 Collabora per la realizzazione delle attività di
monitoraggio delle diverse fasi del procedimento
adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.
5) VIGILANZA E MONITORAGGIO
DEL PROTOCOLLO
5.1 Le vigilanza e il monitoraggio sull’attuazione del
presente protocollo è finalizzata a garantire una
completa ed omogenea offerta di servizi per l’adozione in tutto il territorio regionale.
5.2 Si costituisce un gruppo istituzionale di monitoraggio e vigilanza composto dall’Assessore alle Politiche Sociali, volontariato e no profit della Regione
Veneto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni
e un rappresentante degli Enti Autorizzati firmatari
del presente protocollo. Il gruppo di cui al presente
punto si incontrerà con cadenza semestrale per verificare tempi e modalità di attuazione del presente
protocollo sulla base dei dati e delle informazioni
disponibili e delle indicazioni e/o segnalazioni presentati dal gruppo tecnico di monitoraggio.
Il presente protocollo ha durata biennale e, in assenza
di formale richiesta di revisione da parte di uno dei
soggetti firmatari, si intende tacitamente rinnovato
per i successivi due anni.
PROCEDIMENTO ADOTTIVO E RACCOLTA
DOCUMENTAZIONE
Allegato al PROTOCOLLO OPERATIVO
PER L’ADOZIONE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE 2008
Allegato B Dgr n. 1132 del 06/05/2008
Il presente allegato precisa alcuni compiti dei soggetti
firmatari del protocollo operativo per l’adozione nazionale ed internazionale nelle diverse fasi dell’iter
adottivo
PRIMA FASE: I CORSI DI INFORMAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE
La finalità primaria del corso di informazione e sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale
è quella di fornire ai genitori adottivi tutti gli elementi
conoscitivi necessari ad avviare una serena e critica
auto valutazione prima di presentare la “dichiarazione
di disponibilità” presso il Tribunale per i Minorenni.
Il corso è suddiviso in due parti conseguenti fra di loro:
la prima parte, di non meno di 8 ore è organizzata dalle
equipe adozioni consultoriali; la seconda, di non meno
di 12 ore è organizzata dagli enti autorizzati firmatari
del protocollo operativo regionale.
Al termine della prima parte del corso la coppia dovrà
aver avuto la possibilità di maturare con consapevolezza sia la scelta di procedere nel cammino dell’adozione sia quella di avviarsi, nel caso, verso la scelta
dell’adozione nazionale e/o verso la scelta dell’adozione internazionale; in tal caso nella seconda parte
del corso troverà un adeguato approfondimento sulla
conoscenza della cultura e sulla legislazione dei paesi
di origine in cui l’ente opera, all’interno della dimensione della sussidiarietà nello spirito della normativa
nazionale ed internazionale.
Le tematiche, la metodologia e le professionalità indi-
pagina 29
viduate, rispondono agli obiettivi sopra riportati.
Se si ritiene importante che l’adozione sia il frutto di
una scelta matura e consapevole e che quindi possa
essere accompagnata e sostenuta da parte degli enti
firmatari del protocollo operativo attraverso gli opportuni stimoli ed approfondimenti, si ritiene importante
anche non sottoporre le coppie aspiranti all’adozione
a ripetizioni e tempi di attesa eccessivi. La costituzione
di un gruppo tecnico di monitoraggio e la realizzazione di materiale didattico comune, ma anche il coordinamento dei corsi organizzati dalle equipes adozioni
in ambito provinciale e l’eventuale raccordo fra enti
per la proposta di un calendario di corsi che preveda
un’offerta almeno trimestralerispondono a queste
esigenze.
I temi trattati nei corsi organizzati dalle équipes
adozioni consultorio familiare dovranno essere i
seguenti:
A.1 dal desiderio di un figlio alla realtà dell’adozione
(l’iter adottivo: il ruolo del Tribunale per i Minorenni,
dell’équipe adozioni dell’ULSS, degli enti autorizzati; la legislazione nazionale e cenni di legislazione
internazionale - convenzione dell’Aja e ratifica da
parte dell’Italia: legge 476/99 - la solidarietà nei
confronti dei minori in difficoltà);
A.2 il bambino adottivo (lo stato di abbandono: aspetti giuridici, socio culturali, sanitari; la famiglia di origine del bambino: aspetti giuridici, socio culturali,
sanitari; il bambino abbandonato: le problematiche
psicologiche);
A.3 essere genitori adottivi (dalla mancanza di un figlio alla genitorialità adottiva: sterilità, infertilità,
la procreazione medicalmente assistita, adozione;
genitorialità biologica e genitorialità adottiva; prepararsi all’adozione: dalla disponibilità allo studio
psicologico e sociale;
pagina 30
A.4 il bambino e la nuova famiglia (il bambino e la
famiglia adottiva: dall’intimità alla socialità; adolescenza e adozione).
Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo, organizzate e condotte dagli operatori delle équipes adozioni in modo
da permettere un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle problematiche proposte da parte delle
coppie.
I corsi non sono in alcun modo finalizzati ad attuare
una forma di valutazione della coppia. La scelta del
corso, nell’ambito della provincia di riferimento, può
quindi seguire criteri diversi da quelli dell’appartenenza territoriale della coppia.
I temi trattati nei corsi organizzati dagli enti autorizzati dovranno essere i seguenti:
A.5 la solidarietà a favore dei bambini in difficoltà;
A.6 il principio di sussidiarietà;
A.7 il percorso per l’adozione internazionale (il ruolo
degli enti e l’operatività dell’ente autorizzato e rapporto con lo stato straniero);
A.8 l’avvicinamento al bambino straniero, aspetti burocratici e di prassi (la fase di abbinamento, il soggiorno
nello stato estero e l’incontro con il bambino);
A.9 il bambino adottivo straniero (lo stato di abbandono nei vari contesti sociali e culturali, psicologici
e socio-sanitari, la famiglia di origine del bambino:
aspetti giuridici, socioculturali e sanitari);
A.10 il bambino adottivo straniero e la nuova famiglia
(il ritorno in famiglia e l’inserimento nel nuovo contesto familiare, sociale e scolastico).
Qualora l’ente autorizzato non ricopra con la sua attività almeno tre aree geografiche e socioculturali (continenti), deve invitare per la trattazione dei punti 4. e 5.
altri enti autorizzati, firmatari del presente protocollo,
GUIDA ALLE ADOZIONI >
che operano nelle aree geografiche e socio-culturali
non coperte.
Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo, al fine di permettere
un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle
problematiche proposte da parte delle coppie.
I relatori saranno figure competenti in ambito giuridico, psicologico e sociale in relazione ai contenuti
proposti.
I conduttori dei gruppi saranno: psicologi, assistenti
sociali e pedagogisti con formazione specifica nell’ambito della conduzione delle dinamiche di gruppo e
delle adozioni.
Gli enti autorizzati trasmettono annualmente alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione del Veneto un
articolato programma e calendario dei percorsi di informazione e sensibilizzazione, completo del nominativo dei docenti e dei conduttori dei gruppi (con copia
dei curricoli), sedi, numero previsto di partecipanti ai
corsi, stabilito in un minimo di n. 5 coppie sino ad un
massimo di 10 coppie.
Il corso tenuto presso un ente autorizzato è riconosciuto valido anche dagli altri enti firmatari del presente protocollo.
SECONDA FASE: INDAGINE PSICOSOCIALE DELLA
COPPIA SU MANDATO DEL TM
Presentazione di disponibilità all’adozione al decreto di
idoneità (Tribunale per i Minorenni)
B.1 Il Tribunale per i Minorenni riceve la dichiarazione
di disponibilità all’adozione internazionale.
B.2 Se non ritiene di dover pronunciare immediatamente
decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità all’équipe
adozioni consultoriale competente per territorio.
B.3 Ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all’adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone
se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l’insussistenza
dei requisiti per adottare.
B.4 Trasmette immediatamente il decreto, con copia
della relazione e della documentazione esistente
negli atti, alla Commissione e, se già indicato dagli
aspiranti all’adozione, all’ente Autorizzato.
Adozione nazionale (Tribunale per i Minorenni)
B.5 Nel caso di adozione nazionale, individua la coppia aspirante all’adozione per l’abbinamento, ne
autorizza i contatti con il minore; segue, verifica e
controlla il programma degli incontri di conoscenza fra minore e la futura famiglia adottiva proposto
dal servizio titolare del caso e avvia infine l’affido
preadottivo alla coppia prescelta.
TERZA FASE: ACCOMPAGNAMENTO POST-DECRETO DI IDONEITÀ FINO ALL’INGRESSO IN ITALIA DEL
BAMBINO (FASE DELL’ATTESA)
La dimensione dell’accompagnamento della coppia,
con la ricerca di modalità integrate di lavoro finalizzate a garantire la continuità dell’intervento, caratterizza
il presente protocollo operativo.
Nel rispetto di questa premessa si vuole superare un
approccio dei servizi (pubblici e degli enti autorizzati)
rigidamente diviso per fasi e competenze e poco rispettoso dell’unicità dell’esperienza che ogni coppia e famiglia adottiva vive. Va sottolineato allora che nella fase
dell’attesa può essere rilevante anche il ruolo dell’equipe adozioni consultoriale, soprattutto – ma non solo –
nei procedimenti di adozione nazionale, e che deve es-
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO
sere particolarmente curato il raccordo fra gli operatori
dell’equipe adozioni e quelli dell’ente autorizzato.
Ente autorizzato
C.1 riceve dagli aspiranti genitori adottivi l’incarico di
curare la procedura di adozione.
C.2 Svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti
all’adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la disponibilità di
adozione, unitamente al decreto d’idoneità ed alla
relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare.
C.3 Cura gli eventuali aggiornamenti della relazione
psicosociale richiesti dalle competenti autorità dei
paesi esteri.
C.4 Accompagna la coppia qualora le competenti autorità dei paesi esteri richiedessero particolari certificazioni medico-specialistiche.
C.5 Organizza attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell’attesa con cadenza
almeno annuale; tali attività sono organizzate autonomamente o in accordo con le equipes adozioni
consultoriali.
C.6 Garantisce la disponibilità alle coppie di cui hanno ricevuto il mandato ad effettuare colloqui di
aggiornamento sulla specifica situazione con una
cadenza almeno semestrale; in ogni caso fornisce
tempestivamente ogni nuova informazione relativa allo stato della pratica e ad ogni situazione e/o
fatto che può avere conseguenze sul procedimento
adottivo in atto
C.7 Raccoglie dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da
adottare, curando che sia accompagnata da tutte
le informazioni di carattere sanitario riguardanti il
pagina 31
minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita.
torizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia.
C.8 Trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie
riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi,
informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare.
C.13 Certifica la data di inserimento del minore presso
i coniugi affidatari o i genitori adottivi.
C.9 Garantisce un costante e adeguato accompagnamento della coppia in tutte le attività da svolgere
nel paese straniero all’estero e durante tutte le fasi
di incontro e conoscenza del bambino cercando di
organizzare condizioni adeguate.
C.10 Riceve il consenso scritto all’incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, proposto dall’autorità straniera, da parte degli aspiranti
all’adozione, ne autentica le firme e trasmette l’atto
di consenso all’autorità straniera, svolgendo tutte le
altre attività dalla stessa richieste; l’autenticazione
delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall’impiegato comunale delegato
all’autentica o da un notaio o da un segretario di
qualsiasi ufficio giudiziario.
C.11 Riceve dall’Autorità straniera attestazione della
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 della Convenzione dell’Aia e concorda con la stessa, qualora
ne sussistano i requisiti, l’opportunità di procedere
all’adozione ovvero, in caso contrario, prende atto
del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all’art. 38 della legge
184/83 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto
dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi.
C.12 Informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e le Equipes Adozioni Consultorio Familiare della decisione di affidamento
dell’autorità straniera e richiede alla Commissione,
trasmettendo la documentazione necessaria, l’au-
C.14 Riceve dall’autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette
immediatamente al Tribunale per i minorenni e alla
Commissione.
C.15 Vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e
si adopera affinché questo avvenga in compagnia
degli adottanti o dei futuri adottanti.
C.16 Certifica la durata delle necessarie assenze dal
lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non
siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza
all’estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell’articolo 39-quater.
C.17 Certifica, nell’ammontare complessivo agli effetti
di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera
I-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della
procedura di adozione.
C.18 Nella rendicontazione dei costi consegnata alla
coppia, relativa a tutte le fasi del processo, devono
essere chiaramente riportate le spese complessive
e l’ammontare di quanto effettivamente dovuto
all’ente al netto degli eventuali contributi regionali.
C.19 Procede con la coppia alla compilazione della
“Scheda informativa adozione internazionale” allegata al presente Protocollo, che invierà all’equipe
consultoriale adozioni, che attesta la scelta della
coppia in merito a chi la seguirà nella fase del post
adozione (ente autorizzato, equipe adozioni territo-
pagina 32
riale, nessuno dei due).
Equipes adozioni consultoriali
C.20 Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al minore adottato e alla sua famiglia in collaborazione
con tutti i soggetti impegnati
C.21 Propongono all’interno di una programmazione
realizzata a livello provinciale, in coordinamento
con gli enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che hanno
dato disponibilità all’adozione e sono nella fase
dell’attesa, quali ad esempio serate a tema o gruppi
di sostegno.
Documentazione raccolta dalle equipes adozioni
consultoriali
Compito delle equipe adozioni consultoriali è anche
quello di raccogliere e aggiornare la documentazione
sulla coppia o famiglia adottiva con tutte le notizie
relative al percorso adottivo, ricevute dalla coppia o
dall’ente autorizzato, e di ogni informazione utile sul
minore adottato di carattere anamnestico, sociale e
legale quali: - le ragioni della messa in stato di adozione del minore; - precedenti esperienze di affido o
inserimento in istituto ed i motivi dell’eventuale cambiamento della situazione;
- la collocazione del minore in attesa dell’adozione ed il
tipo di accudimento sostitutivo genitoriale ricevuto;
GUIDA ALLE ADOZIONI >
ed osservazioni, necessità di cure o sostegno psicoterapeutico).
Ogni informazione sul minore adottato deve essere
sottoscritta dai genitori adottivi e correlata dalla fonte
di origine.
QUARTA FASE: POST ADOZIONE
Ingresso in Italia del Minore (Tribunale per i
Minorenni)
Il Tribunale per i Minorenni riceve dall’Ente Autorizzato copia degli atti e della documentazione relativa al
minore.
Se l’adozione è stata pronunciata nello Stato estero
prima dell’arrivo del minore in Italia:
D.1 verifica che nel provvedimento dell’autorità che
ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 della Convenzione sulle
adozioni internazionali, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 31.12.1998 n. 476;
D.2 accerta che l’adozione non sia contraria ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di
famiglia e dei minori;
D.3 in presenza della certificazione e dell’autorizzazione provenienti dalla Commissione Adozioni Internazionali di cui alle lettere i) e h) dell’art. 39 della
legge n. 184/1983, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
- la preparazione o l’atteggiamento del minore rispetto all’adozione (in relazione all’età);
D.4 invia la documentazione alle equipe adozioni per
l’informazione e gli obblighi di vigilanza.
- le esperienze di scolarizzazione e di carattere sanitario, quali:
Qualora l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo
in Italia del minore:
- mediche (vaccinazioni, malattie, traumi fisici, fattori
di rischio biologico e neurologico, necessità di cure
mediche);
- psicologiche (diagnosi psicologiche, traumi emotivi, fattori di rischio nello sviluppopsicologico, test
D.5 riconosce il provvedimento dell’autorità straniera
come affido preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali dello Stato il diritto di famiglia e
dei minori;
D.6 invia la documentazione alle equipe adozioni, incaricandole per le competenze rispetto all’affido
preadottivo e richiede le relazioni di routine
D.7 decorso il periodo di un anno, se ritiene che la sua
permanenza nella famiglia che lo ha accolto sia tuttora conforme all’interesse del minore, pronuncia
l’adozione e ne dispone la trascrizione nei registri
dello stato civile. In caso contrario, anche prima del
termine, può revocarlo e adottare provvedimenti
alternativi.
Accompagnamento post adottivo
Le attività avviate da tempo nel territorio regionale in
via sperimentale diventano con il presente protocollo
parte integrante del lavoro di accompagnamento delle coppie, del minore e della sua famiglia.
Si individuano in particolare tre modalità che dovranno caratterizzare lo sviluppo dei percorsi di sostegno
nella fase del post adozione:
- L’avvio di gruppi di sostegno (in tutte le modulazioni che essi possono assumere: ad esempio gruppi
condotti, gruppi di auto mutuo aiuto, gruppi paralleli genitori/minori, gruppi di familiari – fratelli,
nonni, gruppi di minori adolescenti adottati, ecc).
- Gli interventi di integrazione nell’ambiente scolastico, rivolti al sostegno all’inserimento di singoli minori, ma anche interventi rivolti alla totalità dell’ambiente scolastico, quali ad esempio, interventi di
sensibilizzazione o di formazione per docenti.
- Interventi di consulenza/sostegno individuali.
E’ necessario, in particolare, costruire una fattiva collaborazione con l’istituzione scolastica, anche attraverso protocolli di intesa, al fine di favorire l’integrazione
del bambino adottivo, individuare percorsi specifici, e
veicolare la cultura dell’accoglienza e dell’adozione.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO
FAC SIMILE
SCHEDA INFORMATIVA ADOZIONE
INTERNAZIONALE Allegato al PROTOCOLLO
OPERATIVO PER L’ADOZIONE NAZIONALE
ED INTERNAZIONALE 2008
o Informazioni mediche (vaccinazioni, malattie, traumi, necessità di cure mediche …);
Allegato C Dgr n. 1132 del 06/05/2008
6. Altre informazioni a carico dell’Ente Autorizzato verso l’Equipe Adozione e il Tribunale per i Minorenni
o ………………………………………………………
o ………………………………………………………
o ………………………………………………………
o ………………………………………………………
7. Sostegno – accompagnamento al nucleo adottivo:
Si comunica che i Sigg.ri
………………………….…………………………….....
genitori adottivi del minore
………………………….…………………………….....
intendono
o Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento
psicologico e sociale da parte dell’Ente Autorizzato;
o Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte dell’Equipe Adozioni
(1) e relativa relazione ove richiesta
8. Le relazioni post adozione devono essere inviate al
Paese di provenienza con le seguenti scadenze:
1° anno (nr. …. relazioni): ………...……………………
2° anno (nr. …. relazioni): ………...……………………
3° anno (nr. …. relazioni): ………...……………………
Luogo e data …………………………………….
FIRMA
FIRMA
del responsabile dell’Ente
dei genitori adottivi
(da compilare a cura dell’ente autorizzato e da inviare
all’équipe adozione territorialmente competente)
Ente Autorizzato: …………………...…………………
1. Ingresso del minore straniero adottato in Italia
(adottato o in affido preadottivo). Da indicare nome,
età e sesso del minore:
………………………….…………………………….....
2. Paese di provenienza:
…………………………………………………………
3. Genitori adottivi (nome e cognome):
…………………………………………………………
4. Inviata comunicazione scritta a:
o Commissione Centrale per le Adozioni
o Tribunale per i Minorenni
o Equipe Adozioni
5. L’Ente, con l’autorizzazione dei genitori adottivi, o in alternativa gli stessi genitori adottivi, informa/no l’Equipe
Adozioni relativamente alle seguenti notizie (in merito
alle informazioni è necessario indicare le fonti):
o Le ragioni della messa in stato di adozione del minore;
o Precedenti esperienze di accoglienza in affido o
in istituto ed i motivi dell’eventuale cambiamento
della situazione;
o La collocazione del minore in attesa dell’Adozione e il
tipo di accadimento sostitutivo genitoriale ricevuto;
o La preparazione o l’atteggiamento del minore rispetto all’Adozione (in relazione all’età);
o Informazioni di tipo psicologico (traumi emotivi, tests
di osservazione, sostegno psicoterapeutico …);
o Esperienze di scolarizzazione
(1) Per le coppie/famiglie che hanno optato di farsi seguire
dall’Equipe Adozioni, la stessa deve inviare le informazioni raccolte all’Ente Autorizzato, che le trasmetterà alle Autorità Centrali dei Paesi di provenienza dei minori.
pagina 33
Bozza Allegato D al Protocollo per l’adozione
ACCORDO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO
OPERATIVO PER L’ADOZIONE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE 2008
Allegato D Dgr n. 1132 del 06/05/2008
PREMESSO CHE:
La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 prevede che il nuovo protocollo possa avere due livelli di adesione da
parte degli enti autorizzati in relazione alle forme di
collaborazione, alla disponibilità e all’impegno richiesto nelle attività previste
Il presente documento costituisce un accordo aggiuntivo rispetto a quanto definito e sottoscritto nel protocollo operativo regionale per le adozioni ed è finalizzato a proporre un ulteriore livello di integrazione
e di qualità nell’offerta del sistema veneto dei servizi
per le adozioni.
Possono aderire al presente accordo aggiuntivo gli
enti autorizzati che hanno già sottoscritto il protocollo
operativo regionale.
I firmatari del presente accordo aggiuntivo condividono la necessità di promuovere nei Paesi d’origine,
una politica globale di protezione dei bambini, di dare
priorità ad interventi che favoriscano la loro permanenza in famiglia, evitando per quanto possibile l’istituzionalizzazione ed attivandosi per favorire la possibilità e la motivazione delle famiglie a farsi carico dei
bambini e, se ciò non è possibile, a promuovere l’adozione nazionale nei paesi di origine.
LA REGIONE DEL VENETO E I SOTTOSCRITTI ENTI
AUTORIZZATI, CONVENGONO QUANTO SEGUE
LA REGIONE VENETO
A. Sostiene l’attività degli enti autorizzati in Italia e nei
pagina 34
paesi di provenienza del minore, promuove il loro
coordinamento e la qualificazione dell’intervento
in ogni fase del procedimento adottivo.
B. Sostiene e promuove lo sviluppo dell’integrazione fra
i servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la promozione
e il finanziamento di progetti orientati al sostegno
dell’attività degli enti firmatari del presente accordo
aggiuntivo al protocollo per le adozioni – 2008.
C. La Regione Veneto valuterà la possibilità di sostenere anche economicamente l’erogazione dei servizi
alle coppie ad alle famiglie adottive, forniti dagli
enti autorizzati nella loro esclusiva fase di competenza procedurale, anche attraverso accordi con gli
enti firmatari del presente accordo aggiuntivo.
I SEGUENTI ENTI FIRMATARI DEL PRESENTE
ACCORDO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO
OPERATIVO REGIONALE PER LE ADOZIONI 2008
A. Garantiscono la presenza di una sede operativa
nell’ambito della regione.
B. La sede operativa dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 20 ore settimanali, con
un orario pubblico e definito; la sede dovrà essere
dotata di uno specifico recapito telefonico, fax e
indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico.
Eventuali richieste di informazioni o chiarimento da
parte delle coppie che hanno dato mandato all’ente o che hanno adottato con esso dovranno essere
evase tempestivamente.
C. Partecipano con continuità alla programmazione,
alla realizzazione e al monitoraggio delle attività
a favore dell’adozione nella fase dell’attesa e nella
fase del post adozione in uno o più tavoli di lavoro
a livello provinciale.
D. Garantiscono la disponibilità a raccordare con gli
GUIDA ALLE ADOZIONI >
altri soggetti presenti nel tavolo provinciale le attività di accompagnamento e di sostegno da loro
promosse nel territorio regionale nelle fasi dell’attesa e nel post adozione.
L. Si impegnano a fornire opportuna documentazione
su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai
competenti uffici regionali che la raccolgono e ne
curano la diffusione a tutti i firmatari.
E. Organizzano attività generali di accompagnamento
e formazione continua delle famiglie durante il periodo dell’attesa e con cadenza almeno semestrale.
Il presente accordo aggiuntivo ha durata pari a quella
del protocollo regionale per le adozioni 2008.
F. Offrono programmi di sostegno e accompagnamento del minore adottato e della sua famiglia
nella fase del post-adozione e per almeno tre anni,
successivamente all’ingresso in Italia del minore.
G.Si avvalgono per le attività all’estero di personale
qualificato (in particolare psicologi, assistenti sociali, medici, pedagogisti) e, quando possibile, in conformità delle leggi degli stati, dipendente, eventualmente organizzato in una sede estera, in modo da
poter promuovere un’adeguata preparazione dei
bambini all’adozione, l’effettivo accompagnamento delle famiglie e il monitoraggio delle attività di
cooperazione e dei percorsi di adozione.
H. Garantiscono la disponibilità a realizzare forme di
coordinamento e collaborazione nell’ambito di
progetti di protezione e promozione dell’infanzia
e di sostegno dei procedimenti adottivi promossi
dalla Regione Veneto
I. Caratterizza le proprie attività di cooperazione nei
paesi di origine:
- con progetti di ampia portata finalizzati soprattutto
a sostenere lo sviluppo di risorse e capacità di
accoglienza locali e non dal sostegno ad uno o a
pochi istituti nei quali l’ente concretamente realizza le proprie adozioni;
- con lo sviluppo di partnership, laddove sia possibile,
con le strutture pubbliche;
- con la produzione di una adeguata documentazione;
- con una presenza costante, continuativa (in accordo
con la normativa del paese) e strutturata.
BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA
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Bibliografia
Bibliografia e filmografia
BIBLIOGRAFIA
Netto M.F., “Ti racconto l’adozione”, UTET, Torino, 1995
Alloero L., Pavone M., Rosati A., “Siamo tutti figli adottivi”, Rosenberg&Sellier, Torino, 1991
Oliviero Ferraris A., “Le domande dei bambini”, Rizzoli, Milano, 2000
Bagdadi M.P., “Chi è la mia vera mamma?”, Franco Angeli/Le Comete, Milano, 2002
Oliviero Ferraris A., “Il cammino dell’adozione”, Rizzoli, Milano, 2000
Cavalli S., Aglietti M.C., “Desiderare un figlio, adottare un bambino”, Armando Editore, Roma, 2004
Paradiso L., “Raccontarsi l’adozione”, Armando Editore, Roma, 2004
Cavallo M. (a cura di), “Adozioni dietro le quinte. Esperienze di vita a confronto dalla voce dei
figli, dei genitori e degli operatori”, Franco Angeli Puer, Milano, 1995
Polli L., “Maestra sai...sono nato adottato. Picccolo vademecum di sopravvivenza per genitori
e insegnanti”, Casa Editrice Mammeonline, 2004
Cavallo M. (a cura di), “Viaggio come nascita. Genitori e operatori di fronte all’adozione
internazionale”, Franco Angeli Puer, Milano, 1999
Salmaso Toderini R., “Adozione e dintorni”, Edizioni Cleup, Padova, 2003
Chicoine J.F., Germain P., Lemieux J., “Genitori adottivi e figli del mondo”, Edizioni Erickson,
Gardolo (TN), 2004
Winnicott, “Il bambino deprivato”, Raffaello Cortina, Milano, 1986
Chistolini M. (a cura di), “Scuola e Adozione, Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori”, Franco Angeli, Milano, 2006
D’Andrea A., “I tempi dell’attesa”, Franco Angeli Self-help, Milano, 2000
De Rienzo E., Saccoccio C., Tonizzo F., Viarengo G., “Storie di figli adottivi. L’adozione vista
dai protagonisti”, UTET, Torino, 1999
Winnicott, “I bambini e le loro madri”, Raffaello Cortina, Milano, 1987
Zecchi S., “Amata per caso”, Mondadori, Milano, 2003
FILMOGRAFIA
Central do Brasil di Walter Sallers, Brasile, 1998
Come due coccodrilli di Giacomo Campioti, Italia/Francia, 1994
Il dolce rumore della vita di Giuseppe Bertolucci, Italia, 1999
Farri M., Pironti A., Fabrocini C., “Accogliere il bambino adottivo. Indicazioni per insegnanti,
operatori delle relazioni d’aiuto e genitori”, Edizioni Erickson, Gardolo (TN), 2006
Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni, Italia, 1999
Favaro G., Colombo T., “I bambini della nostalgia”, Arnoldo Mondadori, Milano, 2004
Il ladro di bambini di Gianni Amelio, Italia, 1992
Fredrikssen M., “Simon”, Edizioni Teadue, 2004
La figlia di un soldato non piange mai di James Ivory, USA, 1998
Guerrieri A., Odorisio M.L., “Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico”, Armando Editore,
Roma, 2003
La guerrra di Mario di Antonio Capuano, Italia, 2005
Homes A.M., “La figlia dell’altra”, Feltrinelli
Le regole della casa del sidro di Iasse Hallstrom, USA/Germania, 1999
Hosseiri K., “Il cacciatore di aquiloni”, Edizioni Piemme, 2006
Legami di famiglia di Jonatan Kaplan, USA, 1989
Lusso V.C., “Il mestiere di...nonna e nonno”, Edizioni Erikson, Gardolo (TN), 2004
Monsieur Ibrahin e i fiori del corano di Francois Dupevron, Francia, 2003
Mihaileanu R., Dugrand A., “Vai e vivrai”, Feltrinelli
Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore, Italia/Francia, 1988
Miliotti A.G., “Sai, adottiamo un bambino...”, Franco Angeli/Le Comete, Milano, 1995
Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti, Italia, 2001
Miliotti A.G., “L’adozione oggi: un obiettivo raggiungibile”, Franco Angeli Politiche e Servizi
Sociali, Milano, 2003
Ricomincia da oggi di Bertrand Tavernier, Francia, 1998
Miliotti A.G., “...E Nicolaj va a scuola. Adozioni e successo scolastico”, Franco Angeli Puer,
Milano, 2005
Genio ribelle di Gus Van Sant, USA, 1997
Miliotti A.G., “Quello che non so di me”, Fabbri Editori, RCS Libri, Milano, 2006
Hijos – Figli di Marco Bechis, Italia, 2002
La piccola Lola di Bertrand Tavernier, Francia, 2004
Segreti e Bugie di Mike Leigh, USA, 1996 Will Hunting
Vai e vivrai di Radu Mihaileanu, Francia/Israele, 2004
Segnalazioni o difficoltà
rispetto a quanto riportato nella presente guida
potranno essere rivolte all’attenzione della
Direzione regionale servizi sociali - Servizio famiglia
Tel.: 041 27 91 402
E-mail: [email protected]