Guida per un`adozione consapevole
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Guida per un`adozione consapevole
Guida per un’adozione consapevole Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere S ono passati oramai quasi quattro anni dall’ultima edizione (anno 2004) della “Guida alla famiglia che desidera adottare un bambino”. La prima edizione risale al 2001. Con questi strumenti si è sempre cercato di rispondere all’esigenza di garantire alle famiglie uno strumento di informazione in grado di trasmettere con efficacia tutti gli elementi normativi e si voleva inoltre far conoscere come la Regione Veneto, da sempre attenta e per molti versi all’avanguardia nel sistema del welfare nazionale, si stesse impegnando nel campo dell’adozione. In questi anni oltre alla costituzione delle 26 equipe adozioni dei consultori familiari, alla partenza dei corsi di informazione e sensibilizzazione precedenti alla presentazione della dichiarazione di disponibilità, in Veneto è cresciuto e continua a crescere un “sistema integrato di servizi a favore dell’adozione”. Sono stati realizzati due progetti che hanno sviluppato e via via strutturato in ogni ambito provinciale le attività di sostegno alla famiglia e al minore adottato nella fase del post adozione e nella fase dell’attesa (o dell’abbinamento) ed infine promosso lo sviluppo di una serie di iniziative tese a sostenere l’azione degli enti nei paesi di origine del minore: si tratta del “Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva” (DGR 1855/2006) e del progetto “Veneto Adozioni – Nemmeno le balene…” (DGR 3922/2007). Attraverso tutte queste progettualità, la sempre maggior capacità di dialogo e di collaborazione tra pubblico e privato, le famiglie ed i bambini adottivi della nostra Regione possono contare su sostegni non solo quantitativamente adeguati, ma soprattutto di qualità. In contemporanea all’uscita di questa nuova edizione della Guida è stato approvato il nuovo Protocollo Operativo Regionale che riprende e sviluppa i precedenti Protocolli del 2001 e del 2004 mettendo ancora più in rete gli attori protagonisti del percorso adottivo: servizi territoriali, Tribunale per i Minorenni, enti autorizzati e Regione. Certo l’adozione è una realtà in continua evoluzione: le condizioni sociali, economiche e politiche di molti paesi dai quali provengono i bambini cambiano. L’adozione deve comunque sempre rimanere l’ultima risorsa, importante e positiva, per quei bambini che non riescano a trovare una famiglia nel proprio paese di origine. La centralità del bambino, il suo superiore interesse ed il suo benessere sono sempre la stella polare che guida le azioni e le attività di chi lavora nel settore delle adozioni e che dovrebbe permeare l’atto di amore e generosità che tante coppie fanno quando decidono di accogliere un bambino abbandonato come proprio figlio. Questa nuova edizione della Guida, rinnovata nella forma e nella sostanza, si propone ancora una volta di informare e sostenere l’avvicinamento al percorso adottivo delle coppie in maniera corretta, chiara e trasparente. Senza tacere delle difficoltà e dell’impegno ma dando anche un segnale forte che il “sistema Veneto delle adozioni” c’è, esiste e sempre di più vuole e può accompagnare e sostenere le coppie aspiranti adottive e le famiglie adottive. Si tratta di un impegno considerevole che coinvolge tutti gli attori pubblici e privati interessati, nell’ottica di assicurare ad ogni bambino e alla sua famiglia la possibilità di vivere al meglio l’incontro, l’accoglienza e la crescita di quella straordinaria avventura che è l’adozione. Infine un sentito ringraziamento a chi si è dedicato alla realizzazione della presente guida, al gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei servizi territoriali, degli enti autorizzati, del Tribunale per i Minorenni e dai funzionari della Direzione Regionale dei Servizi Sociali. Venezia maggio 2008 L’Assessore alle Politiche Sociali Stefano Valdegamberi. Guida per un’adozione consapevole Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere Sommario Prima parte I protagonisti dell’adozione: il bambino, la coppia 5 Seconda parte Chi accompagna i protagonisti: ruolo delle Istituzioni pubbliche e private 7 Terza parte Il percorso 13 Quarta parte L’attesa 22 Quinta parte L’incontro con il bambino e il post adozione 23 Sintesi del percorso nell’adozione nazionale e internazionale 24 Protocollo Operativo per le adozioni nazionali ed internazionali Dgr. N. 1132 del 06.05.2008 26 Bibliografia e filmografia 39 I testi sono stati curati da un gruppo tecnico composto da: Marilena Ventura (referente provinciale equipe adozioni di Belluno – coordinatrice del gruppo), Michela Bacci (referente C.I.F.A. Onlus), Maddalena Berzacola (referente provinciale equipe adozioni di Rovigo), Cristina Greco (referente provinciale equipe adozioni di Treviso), Sara Guarda (referente C.I.A.I. Onlus), Silvia Silvestri (giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Venezia). Coordinamento editoriale: Angelo Vernillo Progetto grafico: Syn snc Guida realizzata nell’ambito del Progetto Veneto Adozioni (dgr. 646/2006 e dgr 3922/2007) I protagonisti dell’adozione: il bambino, la coppia pagina 5 Prima parte I protagonisti dell’adozione: il bambino, la coppia “Gli stati che ammettono l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia considerazione fondamentale in materia”. (Articolo 21 Convenzione sui diritti del fanciullo New York 20.11.1989). 1. La centralità del bambino Il bambino è il soggetto principale nell’adozione. Attorno a lui ruota ogni scelta, dato il suo diritto fondamentale di crescere nella propria famiglia. Le coppie che desiderano adottare non “chiedono” un bambino, ma danno la loro disponibilità ad accoglierlo. “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia […]. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti dell’affidamento e dell’adozione”. (Articolo 1 legge n.184/1983 (come modificata dalla 149/2001)). Il bambino che viene adottato, sia tramite l’adozione nazionale che internazionale, è stato generato da un’altra coppia che non è stata in grado di prendersi cura di lui. Ha pertanto dei legami precedenti, una sua storia e un suo patrimonio genetico, che deriva biologicamente dalla sua famiglia e dalla sua etnia. È fondamentale che la coppia aspirante all’adozione valuti approfonditamente se è disposta ad accettare e rispettare le origini del bambino, ad accompagnarlo nel suo inserimento familiare e sociale, non cancellando il suo passato ma aiutandolo a trovare una spiegazione accettabile alla sua storia. Dal punto di vista psicologico e sociale, la coppia adottiva si trova davanti ad un bambino che ha dovuto subire il trauma dell’abbandono da parte dei genitori, della sua famiglia e, se straniero, la separazione dal proprio Paese di origine. L’assenza di una figura di riferimento costante, la trascuratezza fisica e psicologica, le carenze di stimolazioni socio-ambientali determinano nel bambino abbandonato delle ferite psicologiche non facilmente rimarginabili. La coppia adottiva accoglie quindi un bambino bisognoso di cura e d’amore, ma spesso anche carico di paura e rabbia per quanto gli è accaduto. Dovrà avere, quindi, la capacità di riconoscere e di accogliere il disagio e la sofferenza del figlio www.hccn.net pagina 6 GUIDA ALLE ADOZIONI > dandogli una “base sicura” che gli consenta da un lato, di riconciliarsi con il proprio passato e, dall’altro, di proiettarsi positivamente nel futuro. 2. Chi è il bambino adottabile È il bambino che non ha avuto risposte adeguate ai suoi “bisogni irrinunciabili” di sviluppare costanti ed adeguate relazioni di accudimento e di protezione psichica e fisica. È il bambino dichiarato in stato di adottabilità, ovvero quello di cui sia accertata la situazione di abbandono, perché “privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. (L.184/83) Per questo motivo il bambino adottabile raramente è neonato: l’accertamento dello stato di abbandono richiede tempo: è necessario verificare che il bambino non possa crescere nella sua famiglia d’origine e che non vi sia nessuno del suo nucleo familiare in grado di occuparsene. 3. La coppia genitoriale: i requisiti di chi può adottare Possono adottare: i coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, tra i quali non sussista o non sia avvenuta - negli ultimi tre anni - separazione personale neppure di fatto; i coniugi che, benchè non sposati da tre anni, abbiano convissuto in modo stabile e continuativo e per un periodo complessivo, tra convivenza e matrimonio stesso, di tre anni; i coniugi che risultino affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Per questo motivo la normativa prevede che le coppie intraprendano un percorso valutativo con Assistente Sociale e Psicologo dell’Equipe Adozioni sulle loro attitudini educative, relazionali e socio-affettive; l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 l’età dell’adottato. CHI ACCOMPAGNA I PROTAGONISTI: RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE Seconda parte Chi accompagna i protagonisti: ruolo delle Istituzioni pubbliche e private pagina 7 Da sapere Il limite dei 45 anni di massima differenza tra aspiranti genitori adottivi e figlio adottivo può essere superato nei seguenti casi: 1. Equipe Adozioni dei Consultori Familiari da uno dei due coniugi entro un massimo di 10 anni; da entrambi i coniugi se sono già genitori adottivi o no, di uno o più bambini dei quali almeno uno minorenne; ancora da entrambi i coniugi se l’adozione riguardi un fratello o una sorella di minore già adottato dagli stessi. L’Equipe Adozione svolge principalmente tre funzioni: preparazione della coppia: attraverso la partecipazione ad un corso di informazione e sensibilizzazione, i coniugi ricevono le conoscenze basiliari sulle tematiche adottive, che possano fornire loro i primi strumenti per avviare un’iniziale autovalutazione sulla propria disponibilità ad accogliere un bambino nato da altri, per decidere di posticipare la prosecuzione del percorso o anche di non proseguire. Si stabilisce così il primo rapporto con gli operatori con l’obiettivo di avviare una relazione di collaborazione e fiducia; conoscenza e valutazione psico-sociale della coppia o del nucleo familiare (studio di coppia): ha l’obiettivo di individuare la presenza di elementi indicativi (quali competenze educative, relazionali, socio-affettive) che consentano l’accoglienza e favoriscano l’evoluzione adeguata di un bambino deprivato, che ha subito la frattura da ogni legame significativo della propria vita. Al termine dello studio di coppia, viene redatta una relazione psico-sociale da inviare al Tribunale per i Minorenni, che valuterà l’idoneità della coppia ad esercitare le funzioni genitoriali; sostegno della famiglia nel post-adozione: il nucleo viene accompagnato nell’inserimento familiare e sociale del bambino, favorendo il raggiungimento di nuovi equilibri e aiutandolo nell’affrontare le eventuali criticità. A favore della famiglia adottiva, vengono attivati progetti regionali realizzati anche con la collaborazione degli Enti Autorizzati. DOMANDE FREQUENTI L’Equipe Adozioni del Consultorio Familiare è composta da Assistente Sociale e Psicologo. Il suo compito è quello di accompagnare la famiglia nel percorso adottivo, tutelando il bambino adottivo da possibili altri fallimenti e il nucleo da disfunzionalità relazionali. Io e mia moglie vogliamo adottare un bambino: a chi dobbiamo rivolgerci? Desiderare di adottare un bambino nasce dal desiderio di genitorialità: avere un figlio o avere un altro figlio, crescere un figlio nato da altri genitori. Solo attraverso un percorso personale e di coppia, si può correttamente iniziare la strada dell’adozione. Per iniziare è opportuno rivolgersi all’Equipe Adozioni dell’azienda Ulss di residenza. Gli indirizzi sono reperibili nella scheda allegata alla presente guida. GUIDA ALLE ADOZIONI > DOMANDE FREQUENTI www.commissioneadozioni.it pagina 8 Siamo conviventi da più di tre anni: possiamo adottare un bambino? No, perché pure considerando la convivenza come elemento di stabilità di una coppia, la legge prevede che vi sia il vincolo matrimoniale per la coppia che intende adottare un bambino. Quindi una coppia che stia convivendo in maniera stabile da più di tre anni per poter adottare deve contrarre matrimonio e poi iniziare il percorso adottivo. Siamo sposati da due anni e prima non eravamo conviventi: possiamo adottare un bambino? No, la legge prevede che vi siano almeno tre anni di matrimonio (o di convivenza e matrimonio) per potere adottare. Qual è l’età massima per adottare un bambino? Fra chi adotta e l’adottato, non vi devono essere più di 45 anni di differenza. Tuttavia vi sono delle eccezioni: quando il limite di età degli adottandi è superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni; quando sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno in età minore; quando l’adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottati. CHI ACCOMPAGNA I PROTAGONISTI: RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE 2. Enti Autorizzati “Un organismo autorizzato deve: a) perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l’autorizzazione; b) essere diretto e gestito da persone qualificate per la loro integrità morale e per la loro formazione o esperienza di azione nel campo dell’adozione internazionale; c) essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la composizione, il funzionamento e la situazione finanziaria” (Articolo 11 Convenzione de L’Aja) Gli Enti Autorizzati all’adozione internazionale hanno il compito di seguire la coppia che intende portare a termine un‘adozione in un Paese straniero. Nati come Associazioni di Volontariato, con la legge 476/98, tali Enti sono stati riconosciuti come il tramite ufficiale per permettere alle coppie aspiranti all’adozione internazionale di portare a termine il loro progetto. Provengono da storie molto diverse, anche se la maggior parte di queste associazioni è stata fondata da famiglie che hanno adottato. Operano nei Paesi stranieri, oltre che nel campo dell’adozione, anche con progetti a favore dell’infanzia in difficoltà e dei diritti dei bambini. Per poter operare devono essere autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) e dai Governi dei Paesi stranieri sulla base del possesso di precisi requisiti (accreditamento). Operano tramite equipes formate da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, legali e tecnici esperti in materia di adozione. Essendo enti privati, a differenza delle Equipe Adozioni delle Ulss, non svolgono gratuitamente il proprio servizio e chiedono alle coppie un corrispettivo per le spese di gestione relative alla loro pratica di adozione. “1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per un’adozione internazionale. 2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell’adozione. 3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell’adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata, in rapporto ai servizi resi”. (Articolo 32 Convenzione de L’Aja) Gli Enti Autorizzati presenti sul territorio nazionale sono circa 70. Nella scheda allegata alla presente guida è riportato l’elenco con gli indirizzi degli enti autorizzati che hanno sottoscritto il Protocollo Operativo Regionale (dgr n.1132 del 06.05.2008). pagina 9 pagina 10 Da sapere I requisiti dell’ente autorizzato L’art. 39-ter della legge sull’adozione stabilisce i requisiti che un ente deve possedere: essere diretti e composti da persone con adeguata competenza e con idonee qualità morali; avere una adeguata struttura in almeno una regione e strutture personali per operare nei Paesi stranieri; non avere fini di lucro; avere una gestione contabile trasparente ed una metodologia operativa corretta e verificabile; non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni né ideologiche né religiose; impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia, cooperazione allo sviluppo e sussidiarietà dell’adozione internazionale nei paesi dove agiscono; avere sede nel territorio nazionale. GUIDA ALLE ADOZIONI > Ad essi sono assegnate tutte le funzioni necessarie al compimento della pratica di adozione internazionale: organizzano i corsi di informazione e sensibilizzazione successivi a quelli dell’Equipe Adozioni; informano le coppie sulle proprie modalità operative rispetto ai Paesi esteri in cui sono presenti; seguono la formazione delle coppie prima del conferimento d’incarico e sostengono la coppia nell’attesa e nel momento dell’abbinamento; svolgono tutte le procedure richieste dalle Autorità del Paese straniero per portare a termine l’adozione; si occupano delle modalità dell’incontro della coppia con il minore e del suo ingresso in Italia; in base alla scelta fatta dalla famiglia, hanno anche il compito di seguirla nel post adozione, parimenti all’Equipe Adozioni del territorio; collaborano nelle attività e nei progetti con le equipe adozioni a favore della famiglia adottiva. 3. Tribunale per i Minorenni I Tribunali per i Minorenni in Italia sono 29. Sono organi composti da Giudici togati, che sono magistrati, e da Giudici onorari, che sono esperti nel settore minorile. - Sia nel caso dell’adozione nazionale che internazionale il Tribunale per i Minorenni valuta l’idoneità della coppia ad adottare: il Tribunale, ricevuta la relazione dell’Equipe Adozioni, convoca la coppia per un colloquio con il Giudice Onorario ed emette, solo nel caso dell’adozione internazionale, un decreto di idoneità. - Nel caso dell’adozione nazionale - che riguarda tutti i minori residenti in Italia, anche stranieri - dichiarati adottabili dal Tribunale per i Minorenni, cura l’abbinamento del minore con la coppia, dispone l’affido preadottivo ed emette sentenza con la quale si fa luogo all’adozione. - Nel caso dell’adozione internazionale, esamina la documentazione relativa all’ingresso dei minori adottati all’estero e, verificate le condizioni di cui agli artt. 35 e 36 della L. n. 184/1983, dichiara l’effi- cacia dell’adozione già pronunciata dallo stato straniero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso di affido preadottivo, decorso l’anno dall’inserimento del minore nella nuova famiglia, segue la pronuncia dell’adozione con l’ordine di trascrizione, in assenza di controindicazioni rispetto all’interesse del minore medesimo. 4. Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI “Ogni stato contraente designa un’autorità centrale incaricata di soddisfare agli obblighi che le sono imposti dalla Convenzione” (art. 6 – Convenzione Aja). La Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI - è l’autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali. Questo organismo, introdotto dalla Convenzione dell’Aja, ha i seguenti ambiti di competenza: Autorizzare l’ingresso dei minori stranieri nel nostro Paese; Autorizzare e vigilare sull’operato degli Enti Autorizzati; Promuovere la cooperazione internazionale e stipulare accordi bilaterali con i paesi non firmatari della Convenzione dell’Aja. 5. Le Regioni Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, hanno compiti in materia di adozione internazionale. Secondo la legge devono svolgere, oltre ad interventi di formazione, azioni tese alla costruzione di rete tra i Servizi Territoriali e di coordinamento tra i Servizi Socio-Sanitari, gli Enti Autorizzati e i Tribunali per i Minorenni. Vigilano inoltre sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano sul territorio per l’adozione internazionale al fine di garantire adeguati livelli di intervento. Inoltre devono promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra gli enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili. Per questo la Regione Veneto ha promosso la realizzazione di un protocollo di intesa con alcuni Enti Autorizzati allo scopo di definire e regolare le modalità del rapporto fra Enti firmatari, Equipes Adozioni dei Consultori Familiari e Tribunale per i Minorenni di Venezia. Gli Enti firmatari del Protocollo Operativo è in allegato alla presente guida. pagina 11 www.venetosociale.it CHI ACCOMPAGNA I PROTAGONISTI: RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE pagina 12 GUIDA ALLE ADOZIONI > Terza parte Il percorso 1. Prima della presentazione di disponibilità 1 Le prime informazioni alla coppia vengono abitualmente fornite dall’Assistente Sociale dell’Equipe Adozioni. Nel corso di questo primo colloquio, oltre alle informazioni riguardanti il percorso previsto per l’adozione di un bambino (requisiti, modalità, tempi) vengono dati alla coppia anche i primi elementi per avviare la comprensione delle implicazioni e del significato della scelta adottiva. Da sapere Con la sottoscrizione del Protocollo Operativo le aziende UU.LL.SS. della Regione Veneto attraverso le equipes adozioni si sono impegnate a garantire una attesa massima di 60 giorni dal momento in cui la coppia esprime la volontà di partecipare ai corsi di informazione e sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale che sono organizzati su base provinciale. Allo stesso modo gli enti autorizzati, per quanto riguarda l’adozione internazionale, sottoscrittori del Protocollo Operativo si sono impegnate a garantire una attesa massima di 60 giorni dal momento in cui la coppia esprime la volontà di partecipare alla seconda parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione sull’adozione internazionale. 2 La coppia viene invitata a frequentare il corso di informazione-sensibilizzazione tenuto dall’Equipe Adozioni dell’ULSS di residenza. Il corso non è obbligatorio, ma avendo l’obiettivo di rendere maggiormente consapevole la coppia degli aspetti legati alla scelta adottiva, ne viene sottolineata l’importanza. 3 Qualora la coppia sia interessata anche all’adozione internazionale, successivamente al corso presso l’ULSS, parteciperà ad un secondo corso integrativo organizzato dagli Enti Autorizzati operanti nel Veneto firmatari del Protocollo Regionale. L’iscrizione al corso comporta un costo parzialmente a carico della coppia, in quanto la Regione contribuisce con un buono pari a s 103,29. I coniugi potranno poi conferire l’incarico ad un Ente Autorizzato di loro scelta, indipendentemente da quello presso il quale hanno frequentato il corso. I corsi di informazione e sensibilizzazione che vengono proposti prima della domanda di disponibilità all’adozione presso il Tribunale per i Minorenni, sono obbligatori? No, la legge non ne prevede l’obbligatorietà. La Regione Veneto, tuttavia, in ottemperanza alla legge 476/98 che ha dato mandato ad ogni singola Regione di organizzare il percorso adottivo, ha redatto un protocollo che ne sottolinea l’indispensabilità. Questi corsi costituiscono un momento di riflessione importante per la coppia e cercano di offrire una panoramica di presentazione dei due percorsi adottivi: quello nazionale e quello internazionale. Dopo la partecipazione ai corsi di informazione e sensibilizzazione, la coppia può sospendere il percorso? Sì, può prendersi tutto il tempo necessario perché la scelta adottiva sia una decisione ponderata. La coppia può fare il corso di informazione e sensibilizzazione presso un Ente Autorizzato e dare successivamente mandato ad un Ente Autorizzato diverso per curare l’abbinamento di un bambino all’estero? Sì, la scelta dell’Ente Autorizzato presso cui frequentare il corso di informazione e sensibilizzazione non deve considerarsi vincolante per la scelta successiva. pagina 13 www.venetoadozioni.it DOMANDE FREQUENTI IL PERCORSO GUIDA ALLE ADOZIONI > 2. La dichiarazione di disponibilità all’adozione Dopo avere frequentato i corsi di informazione e sensibilizzazione, la coppia potrà presentare al Tribunale per i Minorenni di Venezia la propria dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale, internazionale o a entrambe. A seguito di questa, il Tribunale di Venezia incaricherà l’Equipe Adozioni del territorio di residenza della coppia di svolgere l’indagine psico-sociale. È possibile presentare altre dichiarazioni di disponibilità all’adozione nazionale, anche successive, a più Tribunali per i Minorenni, previa comunicazione a quello a cui ci si è rivolti precedentemente. DOMANDE FREQUENTI www.minori.veneto.it pagina 14 Possiamo presentare dichiarazione di disponibilità per adottare un bambino a più Tribunali per i Minorenni? Sì solo per la disponibilità all’adozione nazionale è ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più Tribunali per i Minorenni, purchè se ne dia comunicazione a tutti i Tribunali per i Minorenni a cui ci si è precedentemente rivolti. Dobbiamo allegare alla dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di conoscenza da parte dei nostri genitori della nostra intenzione di adottare un bambino? Sì, salvo rappresentare al Tribunale i motivi dell’impossibilità a produrla, come previsto dall’art.22 6° comma della L. n. 184/1983. Con l’adozione l’adottato acquista lo status di figlio legittimo e conseguentemente si instaurano tutti i rapporti di parentela. IL PERCORSO pagina 15 3. Dopo la dichiarazione di disponibilità Da sapere 1 Lo studio di coppia e/o della famiglia: su incarico del Tribunale per i Minorenni, l’Equipe Adozioni acquisisce ”elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che le determinano, sulla loro attitudine a farsi carico dell’adozione, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all’adozione.” (art. 29 bis L. 184/83 e successive modifiche). In attuazione della legge nazionale e secondo le linee guida regionali i servizi territoriali (equipe adozioni) eseguono lo studio di coppia e redigono la relazione psico sociale entro i 4 mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità (la data di riferimento è quella di arrivo della comunicazione al Servizio da parte del Tribunale per i Minorenni). Questo limite di legge è già rispettato da molte équipe ed è un obiettivo al quale stanno giungendo con impegno anche le altre équipe della Regione Veneto. Questo studio analizza lo stato attuale della coppia e/o della famiglia dal punto di vista interpersonale, familiare e sociale, anche attraverso il riferimento alla storia individuale di entrambi i coniugi e degli eventuali figli presenti. L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto costruttivo di collaborazione tra la coppia e gli operatori, al fine di iniziare un percorso di accompagnamento e sostegno sia prima dell’arrivo del bambino che nel post-adozione. È un’occasione di riflessione per rivisitare la storia individuale, di coppia e familiare, per riconoscere e collegare aspetti più profondi della personalità e della relazione con la propria famiglia d’origine e con il partner. Diventa quindi un’opportunità per mettere in luce le attitudini genitoriali e la disponibilità al cambiamento, ma anche per individuare aree di vulnerabilità che possono creare difficoltà nel rapporto con il figlio adottivo o carenze tali da non consentire la realizzazione del progetto adottivo. Al termine dello studio di coppia viene redatta una relazione che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni. La coppia verrà informata del contenuto della relazione nel corso di un colloquio restitutivo con l’Equipe Adozioni. 2 Colloquio con il Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni: dopo l’arrivo della relazione elaborata dall’Equipe Adozioni, la coppia ha un colloquio con il Giudice Onorario per fornire al Tribunale ulteriori elementi a completamento della relazione. Il colloquio viene verbalizzato e sottoscritto sia nelle motivazioni che portano la coppia alla scelta adottiva, che nella definizione delle proprie disponibilità. GUIDA ALLE ADOZIONI > DOMANDE FREQUENTI pagina 16 Per l’adozione nazionale: Per l’adozione internazionale: Non è prevista l’emissione di alcun decreto, la coppia rimane in attesa di una proposta di abbinamento direttamente dal Tribunale per i Minorenni. La domanda viene inserita in una banca dati di nominativi di coppie aspiranti all’adozione. Spetterà al collegio del Tribunale per i Minorenni, decidere se la coppia ha i requisiti corrispondenti alle esigenze di quel minore dovendo realizzare il miglior abbinamento possibile (art. 22 co. 5 L. 184/83); solo in quel momento la coppia verrà contattata e le verranno date tutte le informazioni utili sulla situazione. Di conseguenza si può anche verificare la possibilità che la coppia non venga mai chiamata. La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale, decade dopo tre anni dalla data di presentazione e può essere rinnovata. Il Tribunale per i Minorenni, esaminata tutta la documentazione, decide sull’idoneità o la non idoneità dei coniugi ad adottare ed emette il decreto. Il decreto d’idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura. La coppia entro un anno dalla notifica del decreto di idoneità, dovrà incaricare un Ente Autorizzato, liberamente scelto, ad accompagnarla nel percorso adottivo internazionale. Abbiamo uno/due figli biologici: cosa prevede la procedura per l’adozione di un bambino? La procedura non differisce minimamente da quanto prevede la legge. L’equipe adozioni incaricata dal Tribunale per i Minorenni di svolgere la valutazione psico-sociale nel fare questa attività includerà e terrà conto anche dei figli biologici o adottati precedentemente. Pur non essendo previsto dalla norma è prassi consolidata che in caso di figli biologici o adottivi già presenti nel nucleo familiare, il decreto di idoneità ponga dei limiti per salvaguardare la c.d. “primogenitura”. Secondo l’art. 25 2° comma L. n. 184/1983 i figli dei richiedenti l’adozione vanno sentiti dal Tribunale per i Minorenni. Perché per avere un bambino con l’adozione nazionale bisogna aspettare così tanto tempo? Dipende soprattutto dal fatto che i bambini dichiarati adottabili sono molto pochi rispetto all’elevato numero di coppie aspiranti all’adozione. DOMANDE FREQUENTI IL PERCORSO La richiesta di adozione nazionale ha una scadenza? Sì, la dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale decade dopo tre anni dalla data di presentazione e può essere rinnovata. Non ha invece scadenza, una volta attivata la procedura entro un anno dall’ottenimento del decreto di idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni con il conferimento dell’incarico da parte della coppia ad un ente autorizzato, il decreto di idoneità rilasciato per l’adozione internazionale. Data la disponibilità all’adozione nazionale, avremo sicuramente un bambino? No, visto l’elevato numero di coppie disponibili all’adozione e il dovere del Tribunale di realizzare il migliore abbinamento possibile per il minore, può anche verificarsi il caso che la coppia, pure valida, non venga contattata. Perché in Italia ci sono pochi bambini piccoli che vanno in adozione? Va premesso che la legge 184/83 prevede che: “Sono dichiarati (…) in stato di adottabilità (…) i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.” (art. 8). Per questo motivo, prima di arrivare all’adozione, si attuano interventi psico-sociali di supporto alla famiglia e si verifica la non transitorietà della situazione di abbandono in un arco di tempo variabile, a seconda dei casi. I neonati che vanno in adozione, sono quelli non riconosciuti da entrambi i genitori e la loro percentuale è molto bassa rispetto al numero di coppie disponibili da accogliere un bambino. La coppia aspirante all’adozione nazionale, riceve risposta da parte del Tribunale per i Minorenni sull’esito della sua dichiarazione di disponibilità? No, per l’adozione nazionale non è prevista l’emissione di alcun decreto. È possibile impugnare il decreto del Tribunale per i Minorenni che respinge la richiesta di idoneità all’adozione internazionale? Sì, entro dieci giorni dalla notifica, presso la Corte d’Appello di Venezia, rappresentati da un legale. pagina 17 pagina 18 Gli enti autorizzati firmatari del Protocollo Operativo Regionale si sono impegnati a fornire, con trasparenza e correttezza, agli aspiranti genitori adottivi (prima di ricevere formale incarico), informazioni sulle procedure, sui tempi di attesa medi, sui costi reali di tutto l’iter procedurale nonché sulle concrete possibilità di adozione. Tutti gli enti firmatari del Protocollo garantiscono una sede operativa nell’ambito regionale o nelle regioni limitrofe, aperta ed accessibile al pubblico per almeno 15 ore settimanali con un orario pubblico ben definito (la sede dovrà avere uno specifico recapito telefonico e fax nonché un indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico). Gli enti autorizzati firmatari dell’Accordo Aggiuntivo del Protocollo Operativo hanno una sede in ambito regionale aperta per almeno 20 ore settimanali (vd. scheda allegata). 4. Iter adozione internazionale “L’adozione internazionale deve essere realizzata solo quando non è veramente possibile, neppure con aiuti economici e sociali, la permanenza del bambino nella sua famiglia di origine o , in subordine, in una famiglia affidataria del suo paese, ma quando lo stato di abbandono è reale e accertato deve essere favorita l’adozione internazionale anche con misure di accompagnamento nelle pratiche all’estero che, da un lato, le rendano trasparenti e, dall’altro, evitino inutili difficoltà per gli aspiranti adottanti”. (Risoluzione del Parlamento Europeo (1996). Una volta conferito l’incarico all’Ente Autorizzato, la coppia ne seguirà le indicazioni per la scelta del Paese e l’invio dei documenti all’estero. Gli Enti possono avere modalità operative differenti, sia perché operano in Paesi diversi, sia per la loro storia pregressa. Per questo è importante che la coppia si informi bene e conferisca l’incarico all’Ente con cui si trova maggiormente in sintonia. Avvenuto l’abbinamento sarà compito degli Operatori dell’Ente dare tutte le informazioni utili per l’organizzazione del viaggio all’estero e seguire la coppia nel Paese straniero tramite l’ausilio dei propri referenti in loco. DOMANDE FREQUENTI Da sapere GUIDA ALLE ADOZIONI > Dobbiamo rinunciare all’adozione nazionale quando diamo il mandato ad un Ente Autorizzato per l’adozione internazionale? No, i due percorsi possono proseguire in modo parallelo fino al momento in cui viene effettuato un abbinamento con un minore in Italia o all’estero. Al momento dell’abbinamento con un minore italiano o straniero la coppia, per evitare spiacevoli situazioni nei confronti dei bambini abbinati o in Italia o all’estero, dovrebbe comunicare ai Tribunali per i Minorenni italiani dove ha depositato la dichiarazione di disponibilità e all’ente autorizzato a cui ha conferito incarico per l’adozione internazionale, la notizia dell’avvenuto abbinamento in Italia o all’estero. IL PERCORSO Quarta parte L’attesa Questo periodo di tempo è difficilmente prevedibile con esattezza ed è soggetto a numerose variabili, sia per quanto riguarda l’adozione nazionale che quella internazionale. I due percorsi possono proseguire in parallelo finchè all’interno di uno dei due non si concretizzi un abbinamento. Nel caso dell’adozione nazionale, tenuto conto dell’elevato numero di domande rispetto a quello dei bambini dichiarati adottabili e del dovere del Tribunale per i Minori di realizzare il miglior abbinamento possibile (art. 22 co 5 L. 184/83), può anche verificarsi il caso che la coppia, pure valida, non venga contattata. Lo stesso può avvenire nel caso dell’adozione internazionale: il conferimento di incarico ad un ente non è garanzia di realizzazione dell’adozione. Molteplici sono le variabili che entrano in gioco: normative estere che reputano non idonee all’adozione una coppia di coniugi reputati idonei dal Tribunale per i Minorenni italiano, mutamenti politici e socio-economici nei paesi di origine, etc. Anche all’estero inoltre i giudici (ove presenti) comparano le coppie italiane a quelle di altri paesi al fine di trovare la famiglia “migliore” per i bambini in attesa di adozione. L’attesa è un periodo carico di aspettative, speranze ma anche di ansia. In questa tappa del percorso adottivo, che richiede tolleranza nel sopportare l’incertezza, la coppia può sentirsi sola. È importante e di aiuto partecipare ad incontri e attività di gruppo con altre famiglie adottive organizzate dalle Equipe Adozioni, dagli Enti Autorizzati e dalle Associazioni di Famiglie Adottive presenti nel territorio. Tutto ciò aiuta a vivere attivamente il tempo dell’attesa, a contenere l’ansia e, nel caso dell’adozione internazionale, può permettere una maggiore conoscenza del Paese d’origine del bambino. Anche per questa fase, vengono realizzati progetti regionali attuati dalle Equipe Adozioni e dagli Enti Autorizzati. pagina 19 Da sapere Gli enti autorizzati firmatari del Protocollo Operativo Regionale organizzano attività di accompagnamento e formazione durante l’attesa con cadenza almeno annuale. (gli enti firmatari dell’accordo aggiuntivo con cadenza almeno semestrale). Inoltre garantiscono la disponibilità alle coppie da cui hanno ricevuto il mandato ad effettuare colloqui di aggiornamento sulla specifica situazione con cadenza almeno semestrale ed in ogni caso forniscono tempestivamente, con correttezza e trasparenza, ogni nuova informazione relativa allo stato della pratica e ad ogni situazione e/o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto. Anche le équipe territoriali sono disponibili per sostegno e supporto su richiesta della coppia. DOMANDE FREQUENTI pagina 20 GUIDA ALLE ADOZIONI > I bambini che vanno in adozione, vengono preparati all’inserimento nella nuova famiglia? Il bambino che in Italia va in adozione, prima di essere inserito nella famiglia adottiva, trascorre un periodo presso una struttura protetta (casa famiglia, struttura tutelare), al di fuori cioè della sua famiglia di origine. Nel momento in cui si prefigura per lui l’adozione, e quindi una nuova famiglia, ciò viene spiegato al bambino in base alle sue capacità cognitive, alle sue condizioni psico fisiche e alla sua età. Per quanto riguarda i Paesi stranieri, ciò è molto più difficile date le precarie e complesse situazioni socio-economiche, perciò i bambini vengono scarsamente preparati. Di questa realtà la coppia deve essere preparata e cosciente perché nonostante gli sforzi degli enti autorizzati, non sempre è possibile preparare in maniera adeguata i bambini adottabili. Chi redige le relazioni del periodo post adozione nell’adozione internazionale? La coppia può conferire l’incarico di redigere le relazioni per il post adozione ai servizi del territorio o all’ente autorizzato che ha seguito l’adozione. È bene sapere però che ogni paese di origine del bambino adottato richiede un numero diverso di relazioni post adozione. Sia per quanto riguarda il periodo fino al quale inviare le relazioni sia per quanto riguarda le modalità di preparazione, redazione ed invio. Da chi ci possiamo fare seguire nel post adozione? Il Protocollo operativo della Regione Veneto prevede che la coppia possa scegliere se riferirsi all’Equipe Adozioni o all’Ente Autorizzato; in quest’ultimo caso c’è un impegno di spesa. L’incontro con il bambino e il post adozione pagina 21 Quinta parte L’incontro con il bambino e il post adozione Adozione Nazionale Adozione Internazionale L’incontro fra la coppia e il bambino solitamente avviene nell’ambiente che ospita il minore con modalità e tempi graduali, in sintonia con le esigenze del bambino. In questo contesto la coppia viene seguita dagli operatori dei Servizi Sociali. Nell’adozione internazionale l’incontro tra la coppia e il bambino, avviene nel Paese di origine di quest’ultimo. Le modalità sono diverse a seconda della legislazione dello Stato di provenienza. L’esperienza vissuta presso il Paese di origine del bambino, è fondamentale per conoscere e capire meglio l’ambiente da cui egli proviene, la sua storia e per attuare una prima reciproca conoscenza. Una volta che la famiglia è rientrata in Italia, il Tribunale per i Minorenni ratifica la sentenza di adozione emessa dal Paese straniero, ad eccezione dei Paesi che danno il minore in affido in vista dell’adozione, per cui è ancora in vigore l’anno di affido preadottivo come per l’adozione nazionale. Dopo l’arrivo in Italia del bambino, la famiglia adottiva sceglie liberamente se farsi seguire dall’Equipe Adozioni o dall’Ente Autorizzato per una soddisfacente integrazione familiare e sociale. In ogni caso, l’Equipe Adozioni viene incaricata dal Tribunale per i Minorenni di vigilare sull’andamento dell’adozione nel primo anno di inserimento del bambino. Dal momento dell’ingresso in famiglia del bambino, inizia l’anno di affido preadottivo nel corso del quale l’Equipe Adozioni, su incarico del Tribunale per i Minorenni, accompagna e sostiene il nuovo nucleo e la sua integrazione familiare e sociale. Gli Operatori inviano al Tribunale per i Minorenni una relazione di aggiornamento sulla situazione ogni 4 mesi. Al termine dell’anno di affido preadottivo, se l’andamento dell’inserimento del bambino è stato positivo, il Tribunale per i Minorenni emette sentenza di adozione definitiva del minore. Da sapere Una volta rientrati in Italia con il minore, nel post adozione la famiglia adottiva può scegliere di essere accompagnata da un punto di vista psicosociale o dalle equipe adozioni o dagli enti autorizzati. Se la coppia sceglie di essere seguita dall’ente autorizzato questo si impegna a seguire la famiglia da un punto di vista psicosociale per almeno un anno dall’ingresso, ai fini di una soddisfacente integrazione familiare e sociale. Gli enti autorizzati firmatari dell’Accordo aggiuntivo al Protocollo Operativo Regionale offrono programmi di accompagnamento e sostegno del minore adottato e della sua famiglia nella fase del post adozione per almeno 3 anni successivamente all’ingresso in Italia del minore. Sintesi del percorso nell’adozione nazionale e internazionale Se interessata all’Adozione Internazionale La coppia si rivolge all’Equipe Adozioni dei Consultori familiari del territorio di residenza Riceve le prime informazioni e viene iscritta al Corso di informazione e sensibilizzazione a cura dell’Equipe Adozioni Partecipa al Corso di informazione e sensibilizzazione a cura dell’Equipe Adozioni Se interessata all’Adozione nazionale Studio di coppia Sceglie l’Ente autorizzato per frequentare il Corso di informazione e sensibilizzazione all’adozione internazionale Presenta dichiarazione di disponibilità all’Adozione presso il Tribunale per i Minorenni Decreto di idoneità Adozione internazionale Si ha tempo un anno per scegliere l’Ente autorizzato a cui rivolgersi Su mandato del Tribunale per i Minorenni all’Equipe Adozioni competente per territorio Adozione nazionale Si rimane in attesa dell’abbinamento con un bambino in stato di adottabilità italiano (o residente in Italia) pagina 24 GUIDA ALLE ADOZIONI > Protocollo Operativo per le adozioni nazionali ed internazionali PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008 ATTUAZIONE DELL’ART. 39 BIS COMMA 1 LETT. C) LEGGE 184/83 CON MODIFICHE LEGGE 476/98, SUL PERCORSO RELATIVO ALLE EQUIPES ADOZIONI CONSULTORI FAMILIARI E AGLI ENTI AUTORIZZATI IN COLLEGAMENTO CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI. tribuite ai consultori familiari delle aziende Ulss e che con DGR 712 del 23/03/01 sono state istituite presso ogni A.Ulss del Veneto delle équipes consultoriali formate ognuna da due assistenti sociali e due psicologi specializzate nella gestione del procedimento adottivo e che la Regione del Veneto ha individuato in tali équipes i servizi atti a svolgere i compiti di cui all’art. 29 bis della legge 184/83. Allegato A Dgr n. 1132 del 06/05/2008 La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 da mandato alla Direzione Regionale competente di attuare tutte le iniziative necessarie per la realizzazione del nuovo protocollo operativo per l’adozione secondo i seguenti indirizzi: - valorizzare la dimensione dell’accompagnamento alla scelta e poi in tutte le fasi del procedimento; PREMESSO CHE: ai sensi dell’art. 39 bis della legge 184/83 le regioni: - concorrono allo sviluppo della rete dei servizi a favore dell’adozione; - vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento; - promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché a forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili. Il protocollo operativo per l’adozione nazionale ed internazionale approvato con DGR 2155 del 16 luglio 2004, firmato da 18 enti autorizzati che operano nel Veneto, dal Tribunale per i Minorenni e dalla Regione Veneto è scaduto ed i soggetti firmatari ritengono opportuno rinnovarlo sulla scorta dell’esperienza data dall’applicazione dello stesso. Nella Regione del Veneto, in base alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, art. 2 comma 5) le competenze in materia di adozione e affidamenti preadottivi sono at- - sviluppare e dare stabilità agli interventi di sostegno della famiglia e del minore sia nella fase dell’attesa che nel post adozione, sia per l’adozione internazionale che per l’adozione nazionale; - valorizzare ulteriormente la dimensione provinciale, anche prevedendo eventualmente la realizzazione di forme sperimentali di gestione dei procedimenti adottivi su base provinciale; - individuare forme e modalità di sostegno, coordinamento e promozione delle attività degli enti autorizzati sia all’interno dell’ambito regionale che nei paesi di provenienza del minore e comunque nel rispetto delle competenze di legge; - individuare forme di verifica ed intervento che coinvolgano sia le equipes adozioni che gli enti autorizzati, anche su singole segnalazioni. Dgr. n. 1132 del 06.05.2008 Con DGR 2161 del 16 luglio 2004 è stato approvato il “Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva”, riproposto nel 2006 con DGR 1855, che ha consentito l’attivazione di progetti in tutti gli ambiti provinciali a favore del minore adottato e della sua famiglia nella fase del post adozione; mentre con le deliberazioni di Giunta Regionale 646 del 2006 e 3922 del 2007 è stato approvato e finanziato il progetto “Veneto Adozioni – Nemmeno le balene …” che ha la finalità di attivare forme di sostegno dell’attività degli enti nei paesi di origine dei minori e ha avviato attività sperimentali di accompagnamento della coppia aspirante l’adozione anche nella fase dell’attesa. Ai sensi dell’art 29 bis della legge 184/83 è compito dei servizi socio assistenziali in collaborazione con gli enti autorizzati: - svolgere attività di informazione sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà; - preparare gli aspiranti all’adozione. Ai sensi dell’art. 34 della legge 184/83, dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore, ed inoltre riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Ai sensi dell’art. 31 della legge 184/83 l’ente autorizzato incaricato di curare la procedura per adozione internazionale svolge in collaborazione con i servizi DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO dell’ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti. Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive: 1. fase di informazione – sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al TM; 2. indagine psicosociale della coppia su mandato del TM; 3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all’ingresso in Italia del bambino (fase dell’attesa); 4. fase di post adozione (nella quale sono comprese le attività di vigilanza ai sensi dell’art. 34 della legge 184/83, le attività legate alla realizzazione delle relazioni di follow up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza del minore adottato, e le iniziative di sostegno del minore adottato e della sua famiglia) e che in ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, équipes consultoriali, Tribunale per i Minorenni, enti autorizzati). L’evoluzione dei servizi per l’adozione nel Veneto ed una fattiva collaborazione ed interazione fra i vari soggetti che operano nell’adozione che hanno accompagnato e seguito l’attuazione del Progetto Pilota i progetti “Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva” e del progetto “Veneto Adozioni – Nemmeno le balene …” hanno prodotto una sostanziale modificazione delle prassi operative nella direzione di sostenere e valorizzare l’accompagnamento della coppia, del minore adottato e della sua famiglia in tutto il percorso adottivo, di sviluppare forme di coordinamento, quando non di coprogettazione e corresponsabilizzazione finalizzate a garantire una risposta complessiva caratterizzata da correttez- pagina 25 za, unitarietà, coerenza, continuità, omogeneità, trasparenza e alta integrazione. Regione, équipes adozione consultoriali, enti autorizzati, ognuno per la propria competenza e specificità, hanno il compito di guidare, sostenere e indirizzare la coppia e la famiglia adottiva in tutto il percorso e soprattutto nelle “fasi di crisi”, nel rispetto di una cultura dell’adozione nuova, non giudicante, ma comprensiva delle difficoltà che la coppia incontra nelle varie fasi del percorso, nella quale l’operatore del servizio territoriale o dell’ente autorizzato interpreta un ruolo di accompagnamento, guida, sostegno e indirizzo. La presa in carico della coppia e del nucleo familiare comprende quindi tutte le fasi del percorso, ciascun soggetto con le proprie funzioni e compiti istituzionali. Il lavoro integrato tra equipes adozioni consultoriali e enti autorizzati è l’asse portante nella messa in comune di esperienze, competenze e professionalità con obiettivi condivisi. L’ambito dell’integrazione fra équipes consultoriali e enti autorizzati deve necessariamente essere vicino al luogo di vita delle coppie e delle famiglie adottive, ma allo stesso tempo dovrà essere rispettoso della possibilità di realizzare con continuità ed economicità le attività di accompagnamento e sostegno. Tale integrazione viene realizzata quindi prevalentemente in ambito provinciale. Le attività previste nel presente protocollo nelle diverse fasi del procedimento, promosse da ciascuna delle aziende Ulss e da tutti gli enti autorizzati sono valide per tutti i cittadini residenti nel territorio del Veneto. LA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE UU.LL.SS.SS. DELLA REGIONE VENETO, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA, I SOTTOSCRITTI ENTI AUTORIZZATI, CONVENGONO QUANTO SEGUE 1)LA REGIONE VENETO 1.1 Promuove, coordina e monitora lo sviluppo del sistema dei servizi a favore dell’adozione nel Veneto anche attraverso la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione degli operatori, la produzione di materiale didattico finalizzato a fornire una base di contenuti comune alle coppie interessate all’adozione, realizzato in collaborazione con i soggetti firmatari del presente protocollo, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna. 1.2 Sostiene e promuove il coordinamento delle attività degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo e dei servizi territoriali sia nel Veneto che all’estero nelle forme e nei modi che le sono proprie e nel rispetto dei limiti di legge. 1.3 Sostiene l’informatizzazione delle équipes adozioni consultorio familiare per le iniziative in tema di adozioni in modo da rendere possibile un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione per le Adozioni Internazionali. 1.4 Vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e degli enti autorizzati che operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento. 1.5 Si impegna a costituire una Banca Dati Regionale per monitorare l’andamento dell’adozione nazionale ed internazionale nelle varie fasi, come strumento per validare periodicamente le linee guida regionali e l’applicazione del presente protocollo e per attuare le attività di vigilanza di cui al punto precedente. 1.6 Al fine di programmare e coordinare la realizzazione delle attività a favore dell’adozione di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale, di promuovere il coordinamento fra i diversi ambiti territoriali, e sostenere le azioni di monitoraggio e valutazione, pagina 26 promuove la realizzazione: - di sette tavoli di lavoro a livello provinciale costituiti dai rappresentanti delle equipes adozioni consultoriali delle aziende Ulss della provincia, degli enti autorizzati che partecipano alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività in ambito provinciale. Il tavolo sarà coordinato dal referente provinciale individuato ai sensi della DGR 712/01; al tavolo di lavoro possono essere invitati altri soggetti attivamente impegnati nel territorio provinciale per la programmazione di particolari attività di promozione dell’adozione e sostegno della famiglia adottiva; - di un gruppo tecnico di monitoraggio delle attività previste dal presente protocollo composto da tre referenti provinciali nominati dalla competente Direzione Regionale, tre rappresentanti degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo nominati dagli stessi, di cui due rappresentanti degli enti che aderiscono all’accordo aggiuntivo al presente protocollo, il funzionario regionale competente e il responsabile tecnico dell’Osservatorio Regionale per l’Infanzia, l’adolescenza, i giovani e la famiglia che ne cura la segreteria; tale gruppo si troverà con cadenza periodica almeno trimestrale o su richiesta di uno dei componenti, anche a seguito di particolari e circostanziate segnalazioni; - di un tavolo regionale di coordinamento dei referenti provinciali integrato da un rappresentante del Tribunale per i Minorenni - di un tavolo di coordinamento degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo Questi ultimi tre tavoli sono coordinati dal Dirigente regionale competente. 1.7 Si impegna a produrre e diffondere materiale informativo sull’adozione nazionale ed internaziona- GUIDA ALLE ADOZIONI > le e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà. 1.8 Promuove e sostiene la realizzazione di strumenti unitari di accesso e di informazione alle attività promosse dal sistema dei servizi per l’adozione quali ad es. il sito internet www.venetoadozioni.it e il numero verde 800416030. 1.9 Si impegna a rendere disponibile date e materiale relativi alle iniziative in materia di adozione nazionale ed internazionale proposte dalle aziende Ulss e dagli enti autorizzati firmatari del presente protocollo trasmessi dagli stessi alla Direzione Regionale competente. 2)LE AZIENDE UU.LL.SS.SS. DELLA REGIONE VENETO, ATTRAVERSO LE EQUIPES ADOZIONI CONSULTORIO FAMILIARE 2.1 Avviano la prima parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale con la finalità di permettere agli aspiranti genitori adottivi di avviare una serena e critica auto valutazione prima di presentare la “dichiarazione di disponibilità” presso il Tribunale per i Minorenni. I corsi dovranno avere una durata di non meno di 8 ore con facoltà di iscrizione estesa a tutti gli aspiranti genitori della provincia. Il tempo intercorso dal momento che la coppia esprime la volontà di partecipare all’inizio del corso non dovrà essere superiore ai 60 giorni. 2.2 Concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale organizzati nell’ambito del presente protocollo. 2.3 Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla Regio- ne; danno informazione sui corsi di informazione e sensibilizzazione avviati dagli enti autorizzati firmatari del presente protocollo e delle attività degli altri enti autorizzati. 2.4 Comunicano con tempestività alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente protocollo le proprie attività od iniziative relative all’ adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà. 2.5 Attuano l’informatizzazione delle équipes adozioni Consultorio Familiare per le iniziative in tema di adozioni; 2.6 In attuazione della legge (art. 29 bis, c.4, lett.c. e c.5, legge 184/83) e secondo le linee guidaì regionali eseguono lo studio di coppia e redigono la relazione psico-sociale entro i quattroì mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. La data di riferimento èì quella di arrivo della comunicazione al Servizio. 2.7 Svolgono eventuali approfondimenti della relazione psicosociale su specifica richiesta del Tribunale per i Minorenni. 2.8 Confermano la eventuale validità della relazione psico-sociale per i paesi che lo richiedano e rilasciano eventuali e/o ulteriori attestazioni richieste dalle autorità estere tramite ente autorizzato. 2.9 Aggiornano la documentazione sulla coppia o famiglia adottiva con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo ricevute dalla coppia o dall’ente autorizzato e di ogni informazione utile sul minore adottato, di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario. 2.10 Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al minore adottato e alla sua famiglia in tutte le fasi del procedimento adottivo e in collaborazione con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO tutti i soggetti impegnati. 2.11 Propongono all’interno di una programmazione realizzata a livello provinciale, in coordinamento con gli enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che hanno dato disponibilità all’adozione e sono nella fase dell’attesa. 2.12 Nel caso in cui i genitori adottivi al momento dell’arrivo del bambino in Italia hanno scelto di essere seguiti dal punto di vista psicosociale dalle équipes consultoriali in alternativa all’ente autorizzato, si impegnano ad inviare fino ad un massimo di 6 relazioni di follow up nei tre anni successivi all’ingresso in Italia del minore adottato come precisato nella Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo; le informazioni raccolte saranno trasmesse all’ente autorizzato affinché quest’ultimo le trasmetta alle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori. La scelta di farsi seguire dal punto di vista psicosociale dalle équipes consultoriali in alternativa all’ente autorizzato dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione e la sottoscrizione della Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo. 2.13 Realizzano in coordinamento con gli enti autorizzati ed eventualmente con altri soggetti coinvolti attività rivolte ai minori adottati e alle loro famiglie nella fase del post adozione con particolare attenzione all’inserimento scolastico e alle fasi di passaggio nel ciclo di vita. 2.14 Nel caso di adozioni nazionali, su indicazione del Tribunale per i Minorenni, prendono contatti con i servizi che hanno in carico il minore e sono responsabili del progetto quadro ai sensi delle Linee Guida 2008 approvate con DGR 569/08, per favorire i contatti con la famiglia adottante. 2.15 Secondo tempi e modi stabiliti dal decreto, prenderanno contatti anche con la comunità/famiglia affidataria al fine di accompagnare al meglio il minore e la coppia nel passaggio alla nuova famiglia. 2.16 Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up. 2.17 Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali competenti che la raccoglie e ne curano la diffusione a tutti i firmatari. 3) GLI ENTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZATI ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE, FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO Condividendo una cultura orientata allo sviluppo di adeguate forme di protezione e tutela dell’infanzia nei paesi di origine, impegnandosi a svolgere attività di cooperazione internazionale nei paesi nei quali realizzano l’adozione, avendo come obiettivo prioritario la prevenzione dell’abbandono dei bambini e il ritorno in famiglia dei bambini istituzionalizzati: 3.1 Informano la loro attività sulla base di criteri di trasparenza e correttezza in ogni fase e azione del procedimento adottivo, in Italia e all’estero. 3.2 Garantiscono la presenza di una sede operativa nell’ambito della regione o nelle regioni limitrofe. 3.3 La sede operativa dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 15 ore settimanali, con un orario pubblico e definito; la sede dovrà essere dotata di uno specifico recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico. Eventuali richieste di informazioni o chiarimento da pagina 27 parte delle coppie che hanno dato mandato all’ente o che hanno adottato con esso dovranno essere evase tempestivamente. 3.4 Realizzano tutte le attività di informazione, formazione, sostegno e accompagnamento previste nel presente protocollo, sia in Italia che all’estero, da personale qualificato e debitamente formato. 3.5 Collaborano con le equipe adozioni e gli altri soggetti impegnati livello territoriale per realizzare attività di supporto e sostegno alle coppie sia nella fase dell’attesa che nella fase del post adozione. 3.6 Avviano la seconda parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione relativa all’approfondimento, alla conoscenza della cultura e della legislazione dell’adozione internazionale e dei paesi di origine in cui l’ente opera, con la finalità di permettere agli aspiranti genitori adottivi di avviare una scelta consapevole e mirata sull’adozione internazionale prima della presentazione della “dichiarazione di disponibilità” presso il Tribunale per i Minorenni. I corsi dovranno avere una durata minima di 12 ore. Il tempo intercorso dal momento che la coppia esprime la volontà di partecipare all’inizio della seconda parte del corso non dovrà essere superiore ai 60 giorni. 3.7 Si impegnano ad offrire alle coppie aspiranti all’adozione corsi di informazione e sensibilizzazione di cui al precedente punto con una frequenza almeno bimestrale (sei corsi nell’arco di un anno); tale frequenza potrà essere raggiunta anche attraverso accordi con altri enti firmatari del presente protocollo. Il corso tenuto presso un ente autorizzato è riconosciuto valido anche dagli altri enti firmatari del presente protocollo. 3.8 Concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione pagina 28 sull’adozione nazionale ed internazionale organizzati nell’ambito del presente protocollo. 3.9 Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla Regione. 3.10 Comunicano con tempestività alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente protocollo le proprie attività od iniziative relative all’ adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà. 3.11 Si impegnano ad informare gli aspiranti genitori adottivi, prima di ricevere formale incarico, sulle procedure, sui tempi medi di attesa, sui costi di tutto l’iter procedurale, nonché sulle concrete possibilità di adozione. 3.12 Ricevono dagli aspiranti genitori adottivi incarico a curare la procedura di adozione; raccolgono tutte le notizie, informazioni e notifiche a riguardo. 3.13 Svolgono eventuali aggiornamenti richiesti dallo stato straniero della relazione d’indagine di coppia svolta dall’equipe adozione. 3.14 Curano la comunicazione alle competenti equipes adozioni consultoriali di tutte le notizie relative al percorso adottivo e ogni informazione utile di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario sul minore adottato. Trasmettono alle competenti equipe copia della dichiarazione della coppia di cui alla Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo, entro 30 giorni dall’ingresso in Italia del bambino adottivo. 3.15 Organizzano attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell’attesa con cadenza almeno annuale. 3.16 Garantiscono la disponibilità alle coppie di cui hanno ricevuto il mandato ad effettuare colloqui GUIDA ALLE ADOZIONI > di aggiornamento sulla specifica situazione con una cadenza almeno semestrale; in ogni caso forniscono tempestivamente ogni nuova informazione relativa allo stato della pratica e ad ogni situazione e/o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto. 3.17 Hanno l’incarico di accompagnare la coppia nella fase che precede l’abbinamento del bambino preoccupandosi di fornirle tutte le informazioni sul minore di cui dispongono, 3.18 Accompagnano la eventuale richiesta di modifica o estensione dell’idoneità inoltrata dalla coppia al Tribunale per i Minorenni da adeguata motivazione che metta in evidenza il cammino di formazione e maturazione della copia; è eticamente opportuno che la richiesta di estensione preceda la proposta di abbinamento. 3.19 Garantiscono un costante e adeguato accompagnamento della coppia all’estero e durante tutte le fasi di incontro e conoscenza del bambino cercando di organizzare condizioni adeguate 3.20 All’arrivo del bambino in Italia e per almeno un anno, accompagnano i genitori adottivi, che al momento dell’ingresso in Italia del minore hanno scelto di essere seguiti dal punto di vista psicosociale dall’ente autorizzato in alternativa all’équipe consultoriale, ai fini di una soddisfacente integrazione familiare e sociale. Riferiscono alle competenti autorità eventuali difficoltà sull’andamento dell’inserimento secondo modalità operative concordate con l’équipe adozioni Consultorio Familiare. 3.21 Inviano alle Autorità straniere le relazioni sull’avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva (le relazioni di follow up); le relazioni sono inviate, per conoscenza, anche alle equipe adozioni consultoriali e comunque nel rispetto della norma- tiva nazionale in materia di privacy; per le coppie/ famiglie seguite dall’equipe adozione consultoriale, ricevono dalla stessa le informazioni, secondo la frequenza definita nella Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo dalle aziende Ulss della Regione Veneto, trasmettono le relazioni secondo la modulistica richiesta dalle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori. 3.22 Vigilano sull’operato dei propri rappresentanti stranieri affinché non mettano in atto comportamenti che potrebbero incentivare la corruzione o sollecitare l’abbandono dei bambini. 3.23 Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up. 3.24 Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali competenti che le raccolgono e ne curano la diffusione a tutti i firmatari. 4)IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 4.1 Diffonde e rende disponibile materiale informativo regionale presso la propria sede, indirizzando le coppie alle équipes adozioni delle UU.LL.SS.SS. (accogliendo la dichiarazione di disponibilità nel caso in cui la coppia lo richieda). 4.2 Attua l’informatizzazione del procedimento adottivo secondo i programmi ministeriali in modo da favorire un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione per le Adozioni Internazionali. 4.3 Si rende disponibile per la realizzazione di eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori impegnati nel procedimento adottivo relative agli aspetti di propria competenza. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO 4.4 Concorre alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale e per le attività nella fase dell’attesa organizzate nell’ambito del presente protocollo. 4.5 Nei casi di adozione nazionale fornisce le informazioni occorrenti per tutti gli aspetti di sua competenza nella fase di passaggio da situazioni di accoglienza in comunità o di affidamento familiare alla nuova famiglia adottiva 4.6 Collabora per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up. 5) VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO 5.1 Le vigilanza e il monitoraggio sull’attuazione del presente protocollo è finalizzata a garantire una completa ed omogenea offerta di servizi per l’adozione in tutto il territorio regionale. 5.2 Si costituisce un gruppo istituzionale di monitoraggio e vigilanza composto dall’Assessore alle Politiche Sociali, volontariato e no profit della Regione Veneto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e un rappresentante degli Enti Autorizzati firmatari del presente protocollo. Il gruppo di cui al presente punto si incontrerà con cadenza semestrale per verificare tempi e modalità di attuazione del presente protocollo sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e delle indicazioni e/o segnalazioni presentati dal gruppo tecnico di monitoraggio. Il presente protocollo ha durata biennale e, in assenza di formale richiesta di revisione da parte di uno dei soggetti firmatari, si intende tacitamente rinnovato per i successivi due anni. PROCEDIMENTO ADOTTIVO E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE Allegato al PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008 Allegato B Dgr n. 1132 del 06/05/2008 Il presente allegato precisa alcuni compiti dei soggetti firmatari del protocollo operativo per l’adozione nazionale ed internazionale nelle diverse fasi dell’iter adottivo PRIMA FASE: I CORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE La finalità primaria del corso di informazione e sensibilizzazione sull’adozione nazionale ed internazionale è quella di fornire ai genitori adottivi tutti gli elementi conoscitivi necessari ad avviare una serena e critica auto valutazione prima di presentare la “dichiarazione di disponibilità” presso il Tribunale per i Minorenni. Il corso è suddiviso in due parti conseguenti fra di loro: la prima parte, di non meno di 8 ore è organizzata dalle equipe adozioni consultoriali; la seconda, di non meno di 12 ore è organizzata dagli enti autorizzati firmatari del protocollo operativo regionale. Al termine della prima parte del corso la coppia dovrà aver avuto la possibilità di maturare con consapevolezza sia la scelta di procedere nel cammino dell’adozione sia quella di avviarsi, nel caso, verso la scelta dell’adozione nazionale e/o verso la scelta dell’adozione internazionale; in tal caso nella seconda parte del corso troverà un adeguato approfondimento sulla conoscenza della cultura e sulla legislazione dei paesi di origine in cui l’ente opera, all’interno della dimensione della sussidiarietà nello spirito della normativa nazionale ed internazionale. Le tematiche, la metodologia e le professionalità indi- pagina 29 viduate, rispondono agli obiettivi sopra riportati. Se si ritiene importante che l’adozione sia il frutto di una scelta matura e consapevole e che quindi possa essere accompagnata e sostenuta da parte degli enti firmatari del protocollo operativo attraverso gli opportuni stimoli ed approfondimenti, si ritiene importante anche non sottoporre le coppie aspiranti all’adozione a ripetizioni e tempi di attesa eccessivi. La costituzione di un gruppo tecnico di monitoraggio e la realizzazione di materiale didattico comune, ma anche il coordinamento dei corsi organizzati dalle equipes adozioni in ambito provinciale e l’eventuale raccordo fra enti per la proposta di un calendario di corsi che preveda un’offerta almeno trimestralerispondono a queste esigenze. I temi trattati nei corsi organizzati dalle équipes adozioni consultorio familiare dovranno essere i seguenti: A.1 dal desiderio di un figlio alla realtà dell’adozione (l’iter adottivo: il ruolo del Tribunale per i Minorenni, dell’équipe adozioni dell’ULSS, degli enti autorizzati; la legislazione nazionale e cenni di legislazione internazionale - convenzione dell’Aja e ratifica da parte dell’Italia: legge 476/99 - la solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà); A.2 il bambino adottivo (lo stato di abbandono: aspetti giuridici, socio culturali, sanitari; la famiglia di origine del bambino: aspetti giuridici, socio culturali, sanitari; il bambino abbandonato: le problematiche psicologiche); A.3 essere genitori adottivi (dalla mancanza di un figlio alla genitorialità adottiva: sterilità, infertilità, la procreazione medicalmente assistita, adozione; genitorialità biologica e genitorialità adottiva; prepararsi all’adozione: dalla disponibilità allo studio psicologico e sociale; pagina 30 A.4 il bambino e la nuova famiglia (il bambino e la famiglia adottiva: dall’intimità alla socialità; adolescenza e adozione). Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo, organizzate e condotte dagli operatori delle équipes adozioni in modo da permettere un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle problematiche proposte da parte delle coppie. I corsi non sono in alcun modo finalizzati ad attuare una forma di valutazione della coppia. La scelta del corso, nell’ambito della provincia di riferimento, può quindi seguire criteri diversi da quelli dell’appartenenza territoriale della coppia. I temi trattati nei corsi organizzati dagli enti autorizzati dovranno essere i seguenti: A.5 la solidarietà a favore dei bambini in difficoltà; A.6 il principio di sussidiarietà; A.7 il percorso per l’adozione internazionale (il ruolo degli enti e l’operatività dell’ente autorizzato e rapporto con lo stato straniero); A.8 l’avvicinamento al bambino straniero, aspetti burocratici e di prassi (la fase di abbinamento, il soggiorno nello stato estero e l’incontro con il bambino); A.9 il bambino adottivo straniero (lo stato di abbandono nei vari contesti sociali e culturali, psicologici e socio-sanitari, la famiglia di origine del bambino: aspetti giuridici, socioculturali e sanitari); A.10 il bambino adottivo straniero e la nuova famiglia (il ritorno in famiglia e l’inserimento nel nuovo contesto familiare, sociale e scolastico). Qualora l’ente autorizzato non ricopra con la sua attività almeno tre aree geografiche e socioculturali (continenti), deve invitare per la trattazione dei punti 4. e 5. altri enti autorizzati, firmatari del presente protocollo, GUIDA ALLE ADOZIONI > che operano nelle aree geografiche e socio-culturali non coperte. Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo, al fine di permettere un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle problematiche proposte da parte delle coppie. I relatori saranno figure competenti in ambito giuridico, psicologico e sociale in relazione ai contenuti proposti. I conduttori dei gruppi saranno: psicologi, assistenti sociali e pedagogisti con formazione specifica nell’ambito della conduzione delle dinamiche di gruppo e delle adozioni. Gli enti autorizzati trasmettono annualmente alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione del Veneto un articolato programma e calendario dei percorsi di informazione e sensibilizzazione, completo del nominativo dei docenti e dei conduttori dei gruppi (con copia dei curricoli), sedi, numero previsto di partecipanti ai corsi, stabilito in un minimo di n. 5 coppie sino ad un massimo di 10 coppie. Il corso tenuto presso un ente autorizzato è riconosciuto valido anche dagli altri enti firmatari del presente protocollo. SECONDA FASE: INDAGINE PSICOSOCIALE DELLA COPPIA SU MANDATO DEL TM Presentazione di disponibilità all’adozione al decreto di idoneità (Tribunale per i Minorenni) B.1 Il Tribunale per i Minorenni riceve la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale. B.2 Se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità all’équipe adozioni consultoriale competente per territorio. B.3 Ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all’adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l’insussistenza dei requisiti per adottare. B.4 Trasmette immediatamente il decreto, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione e, se già indicato dagli aspiranti all’adozione, all’ente Autorizzato. Adozione nazionale (Tribunale per i Minorenni) B.5 Nel caso di adozione nazionale, individua la coppia aspirante all’adozione per l’abbinamento, ne autorizza i contatti con il minore; segue, verifica e controlla il programma degli incontri di conoscenza fra minore e la futura famiglia adottiva proposto dal servizio titolare del caso e avvia infine l’affido preadottivo alla coppia prescelta. TERZA FASE: ACCOMPAGNAMENTO POST-DECRETO DI IDONEITÀ FINO ALL’INGRESSO IN ITALIA DEL BAMBINO (FASE DELL’ATTESA) La dimensione dell’accompagnamento della coppia, con la ricerca di modalità integrate di lavoro finalizzate a garantire la continuità dell’intervento, caratterizza il presente protocollo operativo. Nel rispetto di questa premessa si vuole superare un approccio dei servizi (pubblici e degli enti autorizzati) rigidamente diviso per fasi e competenze e poco rispettoso dell’unicità dell’esperienza che ogni coppia e famiglia adottiva vive. Va sottolineato allora che nella fase dell’attesa può essere rilevante anche il ruolo dell’equipe adozioni consultoriale, soprattutto – ma non solo – nei procedimenti di adozione nazionale, e che deve es- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO sere particolarmente curato il raccordo fra gli operatori dell’equipe adozioni e quelli dell’ente autorizzato. Ente autorizzato C.1 riceve dagli aspiranti genitori adottivi l’incarico di curare la procedura di adozione. C.2 Svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all’adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la disponibilità di adozione, unitamente al decreto d’idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare. C.3 Cura gli eventuali aggiornamenti della relazione psicosociale richiesti dalle competenti autorità dei paesi esteri. C.4 Accompagna la coppia qualora le competenti autorità dei paesi esteri richiedessero particolari certificazioni medico-specialistiche. C.5 Organizza attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell’attesa con cadenza almeno annuale; tali attività sono organizzate autonomamente o in accordo con le equipes adozioni consultoriali. C.6 Garantisce la disponibilità alle coppie di cui hanno ricevuto il mandato ad effettuare colloqui di aggiornamento sulla specifica situazione con una cadenza almeno semestrale; in ogni caso fornisce tempestivamente ogni nuova informazione relativa allo stato della pratica e ad ogni situazione e/o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto C.7 Raccoglie dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il pagina 31 minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita. torizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia. C.8 Trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare. C.13 Certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi. C.9 Garantisce un costante e adeguato accompagnamento della coppia in tutte le attività da svolgere nel paese straniero all’estero e durante tutte le fasi di incontro e conoscenza del bambino cercando di organizzare condizioni adeguate. C.10 Riceve il consenso scritto all’incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, proposto dall’autorità straniera, da parte degli aspiranti all’adozione, ne autentica le firme e trasmette l’atto di consenso all’autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l’autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall’impiegato comunale delegato all’autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario. C.11 Riceve dall’Autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 della Convenzione dell’Aia e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l’opportunità di procedere all’adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all’art. 38 della legge 184/83 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi. C.12 Informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e le Equipes Adozioni Consultorio Familiare della decisione di affidamento dell’autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l’au- C.14 Riceve dall’autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al Tribunale per i minorenni e alla Commissione. C.15 Vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti. C.16 Certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell’articolo 39-quater. C.17 Certifica, nell’ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera I-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione. C.18 Nella rendicontazione dei costi consegnata alla coppia, relativa a tutte le fasi del processo, devono essere chiaramente riportate le spese complessive e l’ammontare di quanto effettivamente dovuto all’ente al netto degli eventuali contributi regionali. C.19 Procede con la coppia alla compilazione della “Scheda informativa adozione internazionale” allegata al presente Protocollo, che invierà all’equipe consultoriale adozioni, che attesta la scelta della coppia in merito a chi la seguirà nella fase del post adozione (ente autorizzato, equipe adozioni territo- pagina 32 riale, nessuno dei due). Equipes adozioni consultoriali C.20 Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al minore adottato e alla sua famiglia in collaborazione con tutti i soggetti impegnati C.21 Propongono all’interno di una programmazione realizzata a livello provinciale, in coordinamento con gli enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che hanno dato disponibilità all’adozione e sono nella fase dell’attesa, quali ad esempio serate a tema o gruppi di sostegno. Documentazione raccolta dalle equipes adozioni consultoriali Compito delle equipe adozioni consultoriali è anche quello di raccogliere e aggiornare la documentazione sulla coppia o famiglia adottiva con tutte le notizie relative al percorso adottivo, ricevute dalla coppia o dall’ente autorizzato, e di ogni informazione utile sul minore adottato di carattere anamnestico, sociale e legale quali: - le ragioni della messa in stato di adozione del minore; - precedenti esperienze di affido o inserimento in istituto ed i motivi dell’eventuale cambiamento della situazione; - la collocazione del minore in attesa dell’adozione ed il tipo di accudimento sostitutivo genitoriale ricevuto; GUIDA ALLE ADOZIONI > ed osservazioni, necessità di cure o sostegno psicoterapeutico). Ogni informazione sul minore adottato deve essere sottoscritta dai genitori adottivi e correlata dalla fonte di origine. QUARTA FASE: POST ADOZIONE Ingresso in Italia del Minore (Tribunale per i Minorenni) Il Tribunale per i Minorenni riceve dall’Ente Autorizzato copia degli atti e della documentazione relativa al minore. Se l’adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia: D.1 verifica che nel provvedimento dell’autorità che ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 della Convenzione sulle adozioni internazionali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 31.12.1998 n. 476; D.2 accerta che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori; D.3 in presenza della certificazione e dell’autorizzazione provenienti dalla Commissione Adozioni Internazionali di cui alle lettere i) e h) dell’art. 39 della legge n. 184/1983, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. - la preparazione o l’atteggiamento del minore rispetto all’adozione (in relazione all’età); D.4 invia la documentazione alle equipe adozioni per l’informazione e gli obblighi di vigilanza. - le esperienze di scolarizzazione e di carattere sanitario, quali: Qualora l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo in Italia del minore: - mediche (vaccinazioni, malattie, traumi fisici, fattori di rischio biologico e neurologico, necessità di cure mediche); - psicologiche (diagnosi psicologiche, traumi emotivi, fattori di rischio nello sviluppopsicologico, test D.5 riconosce il provvedimento dell’autorità straniera come affido preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali dello Stato il diritto di famiglia e dei minori; D.6 invia la documentazione alle equipe adozioni, incaricandole per le competenze rispetto all’affido preadottivo e richiede le relazioni di routine D.7 decorso il periodo di un anno, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto sia tuttora conforme all’interesse del minore, pronuncia l’adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi. Accompagnamento post adottivo Le attività avviate da tempo nel territorio regionale in via sperimentale diventano con il presente protocollo parte integrante del lavoro di accompagnamento delle coppie, del minore e della sua famiglia. Si individuano in particolare tre modalità che dovranno caratterizzare lo sviluppo dei percorsi di sostegno nella fase del post adozione: - L’avvio di gruppi di sostegno (in tutte le modulazioni che essi possono assumere: ad esempio gruppi condotti, gruppi di auto mutuo aiuto, gruppi paralleli genitori/minori, gruppi di familiari – fratelli, nonni, gruppi di minori adolescenti adottati, ecc). - Gli interventi di integrazione nell’ambiente scolastico, rivolti al sostegno all’inserimento di singoli minori, ma anche interventi rivolti alla totalità dell’ambiente scolastico, quali ad esempio, interventi di sensibilizzazione o di formazione per docenti. - Interventi di consulenza/sostegno individuali. E’ necessario, in particolare, costruire una fattiva collaborazione con l’istituzione scolastica, anche attraverso protocolli di intesa, al fine di favorire l’integrazione del bambino adottivo, individuare percorsi specifici, e veicolare la cultura dell’accoglienza e dell’adozione. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - REGIONE DEL VENETO FAC SIMILE SCHEDA INFORMATIVA ADOZIONE INTERNAZIONALE Allegato al PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008 o Informazioni mediche (vaccinazioni, malattie, traumi, necessità di cure mediche …); Allegato C Dgr n. 1132 del 06/05/2008 6. Altre informazioni a carico dell’Ente Autorizzato verso l’Equipe Adozione e il Tribunale per i Minorenni o ……………………………………………………… o ……………………………………………………… o ……………………………………………………… o ……………………………………………………… 7. Sostegno – accompagnamento al nucleo adottivo: Si comunica che i Sigg.ri ………………………….……………………………..... genitori adottivi del minore ………………………….……………………………..... intendono o Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte dell’Ente Autorizzato; o Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte dell’Equipe Adozioni (1) e relativa relazione ove richiesta 8. Le relazioni post adozione devono essere inviate al Paese di provenienza con le seguenti scadenze: 1° anno (nr. …. relazioni): ………...…………………… 2° anno (nr. …. relazioni): ………...…………………… 3° anno (nr. …. relazioni): ………...…………………… Luogo e data ……………………………………. FIRMA FIRMA del responsabile dell’Ente dei genitori adottivi (da compilare a cura dell’ente autorizzato e da inviare all’équipe adozione territorialmente competente) Ente Autorizzato: …………………...………………… 1. Ingresso del minore straniero adottato in Italia (adottato o in affido preadottivo). Da indicare nome, età e sesso del minore: ………………………….……………………………..... 2. Paese di provenienza: ………………………………………………………… 3. Genitori adottivi (nome e cognome): ………………………………………………………… 4. Inviata comunicazione scritta a: o Commissione Centrale per le Adozioni o Tribunale per i Minorenni o Equipe Adozioni 5. L’Ente, con l’autorizzazione dei genitori adottivi, o in alternativa gli stessi genitori adottivi, informa/no l’Equipe Adozioni relativamente alle seguenti notizie (in merito alle informazioni è necessario indicare le fonti): o Le ragioni della messa in stato di adozione del minore; o Precedenti esperienze di accoglienza in affido o in istituto ed i motivi dell’eventuale cambiamento della situazione; o La collocazione del minore in attesa dell’Adozione e il tipo di accadimento sostitutivo genitoriale ricevuto; o La preparazione o l’atteggiamento del minore rispetto all’Adozione (in relazione all’età); o Informazioni di tipo psicologico (traumi emotivi, tests di osservazione, sostegno psicoterapeutico …); o Esperienze di scolarizzazione (1) Per le coppie/famiglie che hanno optato di farsi seguire dall’Equipe Adozioni, la stessa deve inviare le informazioni raccolte all’Ente Autorizzato, che le trasmetterà alle Autorità Centrali dei Paesi di provenienza dei minori. pagina 33 Bozza Allegato D al Protocollo per l’adozione ACCORDO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2008 Allegato D Dgr n. 1132 del 06/05/2008 PREMESSO CHE: La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 prevede che il nuovo protocollo possa avere due livelli di adesione da parte degli enti autorizzati in relazione alle forme di collaborazione, alla disponibilità e all’impegno richiesto nelle attività previste Il presente documento costituisce un accordo aggiuntivo rispetto a quanto definito e sottoscritto nel protocollo operativo regionale per le adozioni ed è finalizzato a proporre un ulteriore livello di integrazione e di qualità nell’offerta del sistema veneto dei servizi per le adozioni. Possono aderire al presente accordo aggiuntivo gli enti autorizzati che hanno già sottoscritto il protocollo operativo regionale. I firmatari del presente accordo aggiuntivo condividono la necessità di promuovere nei Paesi d’origine, una politica globale di protezione dei bambini, di dare priorità ad interventi che favoriscano la loro permanenza in famiglia, evitando per quanto possibile l’istituzionalizzazione ed attivandosi per favorire la possibilità e la motivazione delle famiglie a farsi carico dei bambini e, se ciò non è possibile, a promuovere l’adozione nazionale nei paesi di origine. LA REGIONE DEL VENETO E I SOTTOSCRITTI ENTI AUTORIZZATI, CONVENGONO QUANTO SEGUE LA REGIONE VENETO A. Sostiene l’attività degli enti autorizzati in Italia e nei pagina 34 paesi di provenienza del minore, promuove il loro coordinamento e la qualificazione dell’intervento in ogni fase del procedimento adottivo. B. Sostiene e promuove lo sviluppo dell’integrazione fra i servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la promozione e il finanziamento di progetti orientati al sostegno dell’attività degli enti firmatari del presente accordo aggiuntivo al protocollo per le adozioni – 2008. C. La Regione Veneto valuterà la possibilità di sostenere anche economicamente l’erogazione dei servizi alle coppie ad alle famiglie adottive, forniti dagli enti autorizzati nella loro esclusiva fase di competenza procedurale, anche attraverso accordi con gli enti firmatari del presente accordo aggiuntivo. I SEGUENTI ENTI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO OPERATIVO REGIONALE PER LE ADOZIONI 2008 A. Garantiscono la presenza di una sede operativa nell’ambito della regione. B. La sede operativa dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 20 ore settimanali, con un orario pubblico e definito; la sede dovrà essere dotata di uno specifico recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico. Eventuali richieste di informazioni o chiarimento da parte delle coppie che hanno dato mandato all’ente o che hanno adottato con esso dovranno essere evase tempestivamente. C. Partecipano con continuità alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività a favore dell’adozione nella fase dell’attesa e nella fase del post adozione in uno o più tavoli di lavoro a livello provinciale. D. Garantiscono la disponibilità a raccordare con gli GUIDA ALLE ADOZIONI > altri soggetti presenti nel tavolo provinciale le attività di accompagnamento e di sostegno da loro promosse nel territorio regionale nelle fasi dell’attesa e nel post adozione. L. Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali che la raccolgono e ne curano la diffusione a tutti i firmatari. E. Organizzano attività generali di accompagnamento e formazione continua delle famiglie durante il periodo dell’attesa e con cadenza almeno semestrale. Il presente accordo aggiuntivo ha durata pari a quella del protocollo regionale per le adozioni 2008. F. Offrono programmi di sostegno e accompagnamento del minore adottato e della sua famiglia nella fase del post-adozione e per almeno tre anni, successivamente all’ingresso in Italia del minore. G.Si avvalgono per le attività all’estero di personale qualificato (in particolare psicologi, assistenti sociali, medici, pedagogisti) e, quando possibile, in conformità delle leggi degli stati, dipendente, eventualmente organizzato in una sede estera, in modo da poter promuovere un’adeguata preparazione dei bambini all’adozione, l’effettivo accompagnamento delle famiglie e il monitoraggio delle attività di cooperazione e dei percorsi di adozione. H. Garantiscono la disponibilità a realizzare forme di coordinamento e collaborazione nell’ambito di progetti di protezione e promozione dell’infanzia e di sostegno dei procedimenti adottivi promossi dalla Regione Veneto I. Caratterizza le proprie attività di cooperazione nei paesi di origine: - con progetti di ampia portata finalizzati soprattutto a sostenere lo sviluppo di risorse e capacità di accoglienza locali e non dal sostegno ad uno o a pochi istituti nei quali l’ente concretamente realizza le proprie adozioni; - con lo sviluppo di partnership, laddove sia possibile, con le strutture pubbliche; - con la produzione di una adeguata documentazione; - con una presenza costante, continuativa (in accordo con la normativa del paese) e strutturata. BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA pagina 35 Bibliografia Bibliografia e filmografia BIBLIOGRAFIA Netto M.F., “Ti racconto l’adozione”, UTET, Torino, 1995 Alloero L., Pavone M., Rosati A., “Siamo tutti figli adottivi”, Rosenberg&Sellier, Torino, 1991 Oliviero Ferraris A., “Le domande dei bambini”, Rizzoli, Milano, 2000 Bagdadi M.P., “Chi è la mia vera mamma?”, Franco Angeli/Le Comete, Milano, 2002 Oliviero Ferraris A., “Il cammino dell’adozione”, Rizzoli, Milano, 2000 Cavalli S., Aglietti M.C., “Desiderare un figlio, adottare un bambino”, Armando Editore, Roma, 2004 Paradiso L., “Raccontarsi l’adozione”, Armando Editore, Roma, 2004 Cavallo M. (a cura di), “Adozioni dietro le quinte. Esperienze di vita a confronto dalla voce dei figli, dei genitori e degli operatori”, Franco Angeli Puer, Milano, 1995 Polli L., “Maestra sai...sono nato adottato. Picccolo vademecum di sopravvivenza per genitori e insegnanti”, Casa Editrice Mammeonline, 2004 Cavallo M. (a cura di), “Viaggio come nascita. Genitori e operatori di fronte all’adozione internazionale”, Franco Angeli Puer, Milano, 1999 Salmaso Toderini R., “Adozione e dintorni”, Edizioni Cleup, Padova, 2003 Chicoine J.F., Germain P., Lemieux J., “Genitori adottivi e figli del mondo”, Edizioni Erickson, Gardolo (TN), 2004 Winnicott, “Il bambino deprivato”, Raffaello Cortina, Milano, 1986 Chistolini M. (a cura di), “Scuola e Adozione, Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori”, Franco Angeli, Milano, 2006 D’Andrea A., “I tempi dell’attesa”, Franco Angeli Self-help, Milano, 2000 De Rienzo E., Saccoccio C., Tonizzo F., Viarengo G., “Storie di figli adottivi. L’adozione vista dai protagonisti”, UTET, Torino, 1999 Winnicott, “I bambini e le loro madri”, Raffaello Cortina, Milano, 1987 Zecchi S., “Amata per caso”, Mondadori, Milano, 2003 FILMOGRAFIA Central do Brasil di Walter Sallers, Brasile, 1998 Come due coccodrilli di Giacomo Campioti, Italia/Francia, 1994 Il dolce rumore della vita di Giuseppe Bertolucci, Italia, 1999 Farri M., Pironti A., Fabrocini C., “Accogliere il bambino adottivo. Indicazioni per insegnanti, operatori delle relazioni d’aiuto e genitori”, Edizioni Erickson, Gardolo (TN), 2006 Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni, Italia, 1999 Favaro G., Colombo T., “I bambini della nostalgia”, Arnoldo Mondadori, Milano, 2004 Il ladro di bambini di Gianni Amelio, Italia, 1992 Fredrikssen M., “Simon”, Edizioni Teadue, 2004 La figlia di un soldato non piange mai di James Ivory, USA, 1998 Guerrieri A., Odorisio M.L., “Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico”, Armando Editore, Roma, 2003 La guerrra di Mario di Antonio Capuano, Italia, 2005 Homes A.M., “La figlia dell’altra”, Feltrinelli Le regole della casa del sidro di Iasse Hallstrom, USA/Germania, 1999 Hosseiri K., “Il cacciatore di aquiloni”, Edizioni Piemme, 2006 Legami di famiglia di Jonatan Kaplan, USA, 1989 Lusso V.C., “Il mestiere di...nonna e nonno”, Edizioni Erikson, Gardolo (TN), 2004 Monsieur Ibrahin e i fiori del corano di Francois Dupevron, Francia, 2003 Mihaileanu R., Dugrand A., “Vai e vivrai”, Feltrinelli Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore, Italia/Francia, 1988 Miliotti A.G., “Sai, adottiamo un bambino...”, Franco Angeli/Le Comete, Milano, 1995 Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti, Italia, 2001 Miliotti A.G., “L’adozione oggi: un obiettivo raggiungibile”, Franco Angeli Politiche e Servizi Sociali, Milano, 2003 Ricomincia da oggi di Bertrand Tavernier, Francia, 1998 Miliotti A.G., “...E Nicolaj va a scuola. Adozioni e successo scolastico”, Franco Angeli Puer, Milano, 2005 Genio ribelle di Gus Van Sant, USA, 1997 Miliotti A.G., “Quello che non so di me”, Fabbri Editori, RCS Libri, Milano, 2006 Hijos – Figli di Marco Bechis, Italia, 2002 La piccola Lola di Bertrand Tavernier, Francia, 2004 Segreti e Bugie di Mike Leigh, USA, 1996 Will Hunting Vai e vivrai di Radu Mihaileanu, Francia/Israele, 2004 Segnalazioni o difficoltà rispetto a quanto riportato nella presente guida potranno essere rivolte all’attenzione della Direzione regionale servizi sociali - Servizio famiglia Tel.: 041 27 91 402 E-mail: [email protected]