Biosardinia Vendita Diretta

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Biosardinia Vendita Diretta
Carlo Bazzocchi e Andrea Asirelli
Studio Associato AGRO-BIOLOGICO di Cesena (FC)
FILIERA CORTA E VENDITA DIRETTA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.
ASPETTI OPERATIVI
Vi proponiamo qui alcune note “operative” (con relativi riferimenti di legge) di carattere generale
ovvero con valenza comunitaria e nazionale. Molti aspetti di queste operazioni dipendono tuttavia
da leggi, regolamenti ed ordinanze di competenza regionale, provinciale, comunale e delle singole
A.S.L..
Di questo accenneremo solo ad alcuni aspetti generali, rimandando comunque ad un supplemento
di informazioni da parte delle singole Autorità preposte e naturalmente alle vostre sedi territoriali
della Associazione di riferimento.
Vi raccomandiamo inoltre alcune cose, banali ma comunque importanti:
• affrontate la vendita diretta se avete qualcuno in azienda che ha questa vocazione:
“piazzarolo” si dice in Romagna !
• datevi tempi abbondanti per approntare il tutto: dodici mesi potrebbero non bastare, se ad
esempio doveste modificare gli impianti igienici, elettrici, idraulici, etc.
• la quantità di carta e di uffici che dovrete “masticare” sarà notevole, ed incontrerete
persone di tutti i tipi, veri angeli e persone indisponenti: se non avete pazienza non iniziate
neppure!
IL NUOVO IMPRENDITORE AGRICOLO
In sostanza, preso atto:
• di una tendenza al calo di redditività del settore agricolo nei Paesi occidentali;
• della insostenibilità nel lungo periodo del semplice costante sostegno pubblico a tali redditi
senza contropartita alcuna;
i governi europei hanno mandato tale messaggio:
“Agricoltore, ritagliati un nuovo ruolo di fornitore di beni e servizi alla collettività e noi ti verremo
incontro, talvolta sostenendo direttamente il tuo reddito, ma soprattutto visto che le ”vacche
grasse” sono finite, semplificando l’accesso ad integrazioni di reddito derivate dalla fornitura di
questi beni e servizi accessori che vista la tua professionalità, dovresti essere in grado di fornire!”
La legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo ovvero il D. Lgs. n. 228 del 18
maggio 2001, risponde nello spirito all’esigenza di garantire multifunzionalità e pluri-attività
dell’imprenditore agricolo (vedi riquadro 1) unita all’attenzione per le:
• produzioni di qualità;
• biologiche;
• tradizionali;
anche nell’ottica della sicurezza del consumatore, che , assolutamente, deve essere garantita.
Tuttavia si sottolinea costantemente il fatto che queste nuove attività devono essere: secondarie,
integrative e connesse con la principale attività che continua ad essere la produzione agricola.
Riquadro 1: L’imprenditore agricolo
L’art. 1 del provvedimento in discorso, riscrive nel dettato quindi la definizione di imprenditore agricolo, come
definita dal novellato art. 2135 del Codice Civile. Ecco come, in modo schematico viene ora, civilisticamente,
definito l’imprenditore agricolo: “…possono essere considerati imprenditori agricoli i soggetti che, ad esempio:
- allevano animali senza coltivare un terreno,
- svolgono anche lavorazioni agricole per conto terzi con mezzi propri,
- commercializzano in parte prodotti acquistati da terzi,
- trasformano frutta e pomodoro in conserve,
- promuovono e valorizzano prodotti tipici,
- contribuiscono alla tenuta dell’assetto idrogeologico del territorio.”
All'art. 4, primo comma, "gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese
di cui all'art 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 180 possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto
il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende,
osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".
II quinto comma del medesimo articolo estende la facoltà di vendita al dettaglio anche ai: "prodotti derivati,
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ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".
PREVALENZA
L'imprenditore agricolo ha quindi la facoltà di vendere e trasformare i prodotti agricoli, purché
provenienti in misura prevalente (ovvero almeno oltre il 50 %), ma non esclusiva quindi, dalla
propria azienda. Vengono comunque fissati dei limiti massimi alla quota di prodotto di origine
extra-aziendale che può essere commercializzata.
Tali limiti sono stati ultimamente innalzati in maniera consistente a € 160.000 per gli imprenditori
individuali e a € 4 milioni per le società per il valore della produzione non proveniente dalla propria
azienda che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente in deroga alla disciplina
generale del commercio di cui al D.Lgs n. 114/1998 e pertanto fino a tale livello non vi è quindi
alcun obbligo di:
• iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio)
• osservare particolari orari di apertura e chiusura.
Per verificare la sussistenza della condizione della prevalenza, resta valido il criterio enunciato nella
Circolare n. 44 del 2002 della Agenzia delle Entrate che postula un confronto quantitativo fra i
prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola principale con i prodotti acquistati da terzi.
Nell’ipotesi in cui l’imprenditore effettui acquisti di prodotti da terzi al fine di un miglioramento
della gamma dei beni offerti, non potendo confrontarsi quantità relative a beni di specie diversa la
condizione della prevalenza andrà verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli
ottenuti dall’attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi.
VENDITA DIRETTA
La “legge di orientamento” ha rinnovato l’iter amministrativo per gli agricoltori che intendono
commercializzare le proprie produzioni.
Gli imprenditori agricoli, se iscritti nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio,
possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti
in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene
e sanità.
È però necessario ottemperare all'obbligo della comunicazione, che va indirizzata al Sindaco del
Comune ove ha sede l'azienda di produzione:
• per esercitare la vendita in forma itinerante effettuata cioè con mezzi mobili o con banchi
di vendita trasportabili non ancorati a terra;
• per chi intenda attuare forme di "commercio elettronico";
ed al Sindaco di quello in cui si intende esercitare l'attività di vendita per chi voglia attuarla in
sede fissa, su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico.
La comunicazione deve contenere,
• le generalità dell'imprenditore agricolo;
• gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese;
• l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda;
nella comunicazione devono inoltre essere specificati:
• i prodotti di cui si intende effettuare la vendita;
• le modalità con cui si intende praticarla.
In caso di vendita su aree pubbliche, dovrà inoltre essere richiesta l'assegnazione di un posteggio.
Dal tenore letterale della norma, pare non si renda obbligatoria alcuna comunicazione da parte
degli agricoltori intenzionati a vendere sul luogo di produzione.
Chi effettua la comunicazione deve attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui
abbiamo accennato, allo svolgimento dell'attività ed in particolare:
• la non sussistenza di condanne nell'ambito delle frodi in materia alimentare o di sanità;
• il non superamento dei limiti previsti dal decreto per i ricavi provenienti da prodotti
extra – aziendali;
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il possesso delle autorizzazioni sanitarie nelle forme previste per le diverse tipologie di
prodotto;
• delle eventuali autorizzazioni regionali per le singole tipologie di prodotto (latte, carni,
prodotti vegetali soggetti a particolari discipline).
La stessa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo
sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
Particolarmente interessanti risultano ad oggi le nuove forme di vendita diretta:
• invio dei prodotti mediante posta, corriere o mezzi propri al domicilio del cliente;
• forniture di prodotti di stagione non fissamente ed integralmente predeterminati;
• forniture anche collettive a Gruppi di Acquisto;
• prenotazione stagionale;
• utilizzo di distributori automatici in sede fissa (vedi esempio in riquadro 2);
• ampio utilizzo di mezzi innovativi come Internet, per fare conoscere, l’azienda, i suoi
prodotti e stabilire contatti con i clienti.
•
Riquadro 2 : Vendita di latte crudo
Un esempio interessante e recente di queste nuove modalità è quello della vendita del latte crudo, di giornata che può
essere venduto sia nella stalla, riempiendo recipienti dei clienti, sia attraverso distributori automatici refrigerati che
possono essere dislocati in tutta la provincia
• purché il latte provenga da una singola azienda agricola,
• alla fine della giornata sia ritirato quello invenduto.
Le macchine erogatrici devono riportare alcune indicazioni, ovvero
• la specie di latte (di mucca, di capra, di pecora o di bufala),
• nome e sede dell'allevatore,
• data di mungitura,
• data di scadenza
• istruzioni per la conservazione domestica.
PRESCRIZIONI SANITARIE
Le autorizzazioni da ottenere
Fatta eccezione per la coltivazione e la raccolta, sono soggette alla normativa sanitaria che detta
l'insieme dei requisiti che permettono di ottenere l'autorizzazione sanitaria comunale le fasi di
confezionamento, trasformazione vendita dei prodotti alimentari.
Con il primo gennaio 2006 è entrato pienamente in vigore a livello europeo il cosiddetto
"Pacchetto Igiene" cioè la serie di regolamenti comunitari destinati a modificare in parte il
quadro normativo della sicurezza alimentare.
Nell'espletamento delle funzioni autorizzative in materia sanitaria i Comuni sono coadiuvati dalle
Aziende USL che attraverso i propri servizi tecnici effettuano le istruttorie e i controlli.
Gli esercizi che effettuano esclusivamente la vendita di alimenti e bevande devono ottenere, prima
dell'inizio dell'attività, il nulla osta sanitario rilasciato dai servizi competenti delle singole ASL,
attestante la idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature.
Anche le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di
veicoli sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.
Successivamente occorre ottenere l'autorizzazione sanitaria comunale per i locali in cui si
effettuano le seguenti tipologie di attività in campo alimentare:
• produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande (compresi i piccoli
laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione),
• depositi all'ingrosso di sostanze alimentari,
• depositi al dettaglio in locali ubicati in sede diversa o, comunque, separati dagli esercizi di
vendita e destinati al rifornimento di questi ultimi,
• somministrazione di alimenti e bevande,
• vendita delle carni.
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Poi, finalmente, si può inoltrare la “Comunicazione di Inizio Attività" al Sindaco.
Usualmente molti dei moduli richiesti sono presenti sui siti Internet istituzionali dei Comuni e
delle singole A.S.L..
Il piano di autocontrollo (“HACCP”)
II Ministero della Sanità, con il D.lgs. 155/97 e successivamente con il “pacchetto igiene” ha
esteso a tutti gli operatori del settore alimentare l'obbligo di mettere in atto un sistema di
autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore.
La metodologia da adottare, per organizzare il sistema di autocontrollo, è quella che prevede
un'analisi svolta secondo il cosiddetto metodo Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
ossia Analisi dei Rischi - Punti Critici di Controllo.
Il regime di autocontrollo “semplificato”
L'adozione da parte delle imprese agricole di sistemi di autocontrollo semplificati è prevista da
numerose Regioni.
Essa si attua frequentemente in alcune tipologie di "industrie alimentari" ed in particolare nelle
aziende agricole ove non vi è alcuna manipolazione di alimenti ma si effettua la vendita al
consumatore finale (con esclusione della grande distribuzione).
ASPETTI FISCALI E CONTABILI
IVA e regime speciale
Escludendo le aziende che operano in regime di esenzione perché non superano i limiti minimi
di fatturato previsti dalla legge e che peraltro non soddisfano generalmente neppure il requisito
dell'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, necessario per applicare le
norme relative alla vendita diretta previste dal D.Lgs. 228/01, la maggior parte delle aziende
agricole applica il cosiddetto "regime speciale" in termini di IVA, di cui all'art. 34 del D.P.R.
633/72.
Tale regime può essere applicato solo da chi è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del
C.C. limitatamente alla cessione dei prodotti elencati nell'allegato A - parte prima - del citato
D.P.R. 633/72 e prodotti dall'azienda stessa (vedi Allegato 1).
Allegato 1: Prodotti dell’allegato A al D.P.R. 633/72
ATTIVITÀ A CUI TALI REGIMI SONO APPLICATI
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione;
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di
patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;
Produzione di succhi di frutta e ortaggi;
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi;
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi;
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais);
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
Lavorazione delle granaglie;
Produzione di vini;
Produzione di aceto;
Produzione di sidro ed altre bevande fermentate;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cereali (compreso il riso), semi, barbabietola da zucchero,
tabacco;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di ortaggi, fiori e piante ornamentali, ortocolture, prodotti di
vivai;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle colture viticole, olivicole, agrumicole, frutticole diverse.
Lo scontrino fiscale
Gli imprenditori agricoli che operano in regime speciale (ex art. 34 D.P.R. 633/72), sono esentati,
in base all'art. 12, comma 2 della Legge. 413/91 dall'emissione dello scontrino fiscale nel caso di
vendita al consumatore finale di prodotti elencati nella citata tabella A ( vedi allegato 1).
L'unico adempimento che compete loro è quello di
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• annotare l'ammontare dei corrispettivi giornalieri nell'apposito registro,
• distinti secondo l'aliquota applicabile,
• entro il giorno successivo a quello in cui i corrispettivi si riferiscono.
Per la cessione di prodotti in regime IVA ordinario ovvero:
• cessione di prodotti non compresi nella citata tabella A,
• cessione di prodotti extra- aziendali che non vengono rilavorati in azienda,
• aziende che optano in toto per il regime IVA ordinario,
è necessaria invece l'emissione della certificazione fiscale ovvero, a seconda dei casi:
• scontrino,
• ricevuta fiscale,
• fattura.
Permane comunque l'obbligo di emissione della fattura in ogni caso di vendita a soggetti diversi
dal consumatore finale.
QUADRO NORMATIVO: ASPETTI FISCALI E CONTABILI
Decreto Legislativo. 228 del 18 maggio 2001
Normativa e Contenzioso - “Disposizioni in materia di attività agricole. Articolo 2 della legge n. 350, 24 dicembre
2003”:
Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 – Finanziaria 2004
Decreto Ministeriale 19 marzo 2004
Decreto Legislativo n. 99 del marzo 2004
Circolare n. 44 del 15 novembre 2004 della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale
Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 - Finanziaria 2006
QUADRO NORMATIVO: ASPETTI SANITARI
Legge n. 283, 30 Aprile 1962
Legge n.63, 18 Marzo 1977
Decreto del Presidente della Repubblica n ° 327 del 26 Marzo 1980
Decreto Legislativo n°155 del 1997
"Pacchetto Igiene": Regolamenti CE: 178/02, 1774/02 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 e 183/05
SITI CONSIGLIATI
www.cia.it
www.coldiretti.it
BIBLIOGRAFIA CONSULTATA
• Multifunzionalità e diversificazione delle attività dell’azienda agricola – Provincia di Rimini – Assessorato
Agricoltura ed Attività Produttive – Rimini, 2006
• P.Roccaro, S. Roccaro, S. Guernieri “Sicurezza alimentare” – Edizioni Il Sole 24ore – Milano 2001
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