A-6843/2014: Nessuna assistenza amministrativa sulla base di dati
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A-6843/2014: Nessuna assistenza amministrativa sulla base di dati
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Servizio stampa A-6843/2014 Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release San Gallo, 24 settembre 2015 Sentenza del 15 settembre 2015 nella causa A-6843/2014 Nessuna assistenza amministrativa sulla base di dati rubati Con sentenza A-6843/2012 del 15 settembre 2015, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha sancito la non entrata nel merito di una domanda di assistenza amministrativa fondata su dei dati rubati. La domanda del 23 settembre 2015 della Direzione generale delle finanze pubbliche francese si fonda su una lista di potenziali contribuenti francesi risultante, originariamente, da un furto di dati commesso da degli impiegati della banca interessata. Il TAF ha pertanto accolto il ricorso di una delle persone citate nella lista che si era opposto alla trasmissione dei dati bancari. Il 23 dicembre 2013 la Direzione generale delle finanze pubbliche francese (autorità richiedente) ha inoltrato una domanda d'assistenza amministrativa avverso dei potenziali contribuenti francesi figuranti su una lista di nomi acclusa a quest'ultima. Essa si è fondata sull'art. 28 della Convenzione del 9 settembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (CDI-F, RS 0.672.934.91) e ha spiegato che tali persone sarebbero state in relazione d'affari con la banca UBS in Svizzera e avrebbero omesso di dichiarare al fisco francese dei conti bancari o dei redditi di fonte francese. Con decisione finale del 21 ottobre 2014, l'AFC ha concesso alla Francia l'assistenza amministrativa. Questa decisione è stata impugnata dinanzi al TAF. L'autorità richiedente non ha attestato che la domanda non era fondata su delle informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. In tali circostanze, il Tribunale ha dovuto farsi un'opinione sulla base degli atti dell'incarto – segnatamente di quelli prodotti dal ricorrente, secondo cui la lista di nomi in questione deriva da un furto di dati bancari – e sui fatti riportati nei media nel 2012. Sulla base di tali informazioni, il Tribunale è giunto alla conclusione, che la lista di nomi prodotta dall'autorità richiedente trae la propria origine da una lettera anonima indirizzata alle autorità francesi nel 2010 da un impiegato delle banche interessate. Poiché il comportamento di questo impiegato è punibile secondo il diritto svizzero, conformemente all'art. 28 CDI-F e all'art. 7 lett. c della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) l'AFC non avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda di assistenza amministrativa. Il TAF ha dunque accolto il ricorso. Seite 2 La sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale, alle condizioni poste dall'art. 84a LTF (ovvero, se si tratta di una questione di diritto di importanza fondamentale o, per altri motivi, di un caso particolarmente importante). Il Tribunale amministrativo federale Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione. Contatto Ivo Bähni, sostituto responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 28 95, [email protected].