A-6843/2014: Nessuna assistenza amministrativa sulla base di dati

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A-6843/2014: Nessuna assistenza amministrativa sulla base di dati
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Servizio stampa
A-6843/2014
Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release
San Gallo, 24 settembre 2015
Sentenza del 15 settembre 2015 nella causa A-6843/2014
Nessuna assistenza amministrativa sulla base di dati rubati
Con sentenza A-6843/2012 del 15 settembre 2015, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha sancito la non entrata nel merito di una domanda di assistenza amministrativa
fondata su dei dati rubati. La domanda del 23 settembre 2015 della Direzione generale
delle finanze pubbliche francese si fonda su una lista di potenziali contribuenti francesi
risultante, originariamente, da un furto di dati commesso da degli impiegati della banca
interessata. Il TAF ha pertanto accolto il ricorso di una delle persone citate nella lista che
si era opposto alla trasmissione dei dati bancari.
Il 23 dicembre 2013 la Direzione generale delle finanze pubbliche francese (autorità richiedente)
ha inoltrato una domanda d'assistenza amministrativa avverso dei potenziali contribuenti
francesi figuranti su una lista di nomi acclusa a quest'ultima. Essa si è fondata sull'art. 28 della
Convenzione del 9 settembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese
intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché
a prevenire la frode e l'evasione fiscale (CDI-F, RS 0.672.934.91) e ha spiegato che tali persone
sarebbero state in relazione d'affari con la banca UBS in Svizzera e avrebbero omesso di
dichiarare al fisco francese dei conti bancari o dei redditi di fonte francese. Con decisione finale
del 21 ottobre 2014, l'AFC ha concesso alla Francia l'assistenza amministrativa. Questa
decisione è stata impugnata dinanzi al TAF.
L'autorità richiedente non ha attestato che la domanda non era fondata su delle informazioni
ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. In tali circostanze, il Tribunale ha dovuto farsi
un'opinione sulla base degli atti dell'incarto – segnatamente di quelli prodotti dal ricorrente,
secondo cui la lista di nomi in questione deriva da un furto di dati bancari – e sui fatti riportati nei
media nel 2012. Sulla base di tali informazioni, il Tribunale è giunto alla conclusione, che la lista
di nomi prodotta dall'autorità richiedente trae la propria origine da una lettera anonima indirizzata
alle autorità francesi nel 2010 da un impiegato delle banche interessate. Poiché il
comportamento di questo impiegato è punibile secondo il diritto svizzero, conformemente
all'art. 28 CDI-F e all'art. 7 lett. c della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) l'AFC
non avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda di assistenza amministrativa. Il TAF ha
dunque accolto il ricorso.
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La sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale, alle condizioni poste dall'art. 84a LTF
(ovvero, se si tratta di una questione di diritto di importanza fondamentale o, per altri motivi, di
un caso particolarmente importante).
Il Tribunale amministrativo federale
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in
determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle
procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue
decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale
amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria
generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.
Contatto
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