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COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento
SETTORE SERVIZI
Servizio Attività culturali sport turismo e ambiente
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
n. 681 di data 22 dicembre 2014
OGGETTO:
Struttura sportiva a servizio della pratica della canoa in località Besta nel
Comune di Ledro. Affidamento incarico a trattativa privata per la fornitura e
posa in opera di attrezzatura sportiva rigenerata.
CUP F36J14000570004
CIG ZEF12716DD
Relazione.
Il Comune di Ledro è proprietario dell’immobile contraddistinto dalla p.ed. 423 sub 1 c.c.
Molina sito in località Besta destinato a struttura sportiva a servizio della pratica della canoa.
L’edificio è stato realizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Canoa Kayak Ledro
beneficiando dei contributi della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Ledro ai sensi
degli articoli 5 e 7 ‘Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive’ della L.P.
21/1990.
La struttura, sulla quale grava il vincolo di destinazione per attività sportiva di cui all’articolo
16 della legge provinciale sopra citata, è costituita da un interrato da destinare a rimessaggio delle
imbarcazioni ed una sala ginnica con annessi spogliatoi e servizi igienici.
Con deliberazione n. 117 di data 12 novembre 2014 la Giunta comunale ha provveduto ad
approvare i criteri generali per la gestione dei servizi pubblici rappresentati dalle strutture comunali
destinate ad attività ludico – sportive, tra le quali rientra la struttura a servizio della pratica della
canoa sopra citata. A decorrere dal primo gennaio infatti, la gestione della struttura verrà affidata
attraverso la stipulazione di apposita convenzione, all’Associazione sportiva dilettantistica Canoa
Kayak Ledro con sede a Ledro.
L’Amministrazione comunale intende provvedere all’acquisto di attrezzatura sportiva di varia
tipologia necessaria per l’allestimento della sala ginnica presente nella struttura in parola al fine di
rendere la stessa completa e funzionale in vista dell’ormai prossima sottoscrizione della
convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.
Al fine di contenere i costi derivanti dall’allestimento della sala ginnica l’Amministrazione
comunale ha manifestato la volontà di acquistare attrezzatura sportiva rigenerata. Il processo di
ricondizionamento consiste nel rinnovo completo di tutti i componenti delle attrezzature e si
conclude con il successivo test di verifica al fine di garantire le stesse prestazioni del prodotto a
nuovo.
Il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n.135
ha introdotto vincoli puntuali nelle modalità di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle
Pubbliche Amministrazioni. L’acquisizione di beni e servizi entro il limite della soglia di rilevanza
comunitaria avviene utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207/2010 recante Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, ovvero il sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, il
cui ambito di applicazione si estende agli strumenti telematici apprestati dalla Provincia Autonoma
di Trento per quanto di competenza.
Nell’ordinamento della Provincia Autonoma di Trento la disciplina sull’attività contrattuale è
dettata dalla L.P. 19 luglio 1990 n.23.
L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti ha inoltrato in data 18 dicembre 2012
n.14214 di protocollo le prime linee guide per l’applicazione della normativa nazionale sulla
spending review.
Con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 sono
state definite le modalità operative per l’utilizzo del sistema Mercurio (alter ego della piattaforma
Consip) ed il rapporto tra esso ed i suoi strumenti operativi (convenzioni APAC - Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti, MEPAT e gare telematiche) ed il sistema delle convenzioni e
del mercato elettronico di Consip spa.
Per la tipologia di prestazione in parola rappresentata dalla fornitura e posa in opera di
attrezzatura rigenerata per sale ginniche non risultano convenzioni APAC attive. Tale tipologia non
risulta inoltre presente nel MEPAT, non essendo stato attivato da APAC apposito bando di
abilitazione.
L’acquisto di attrezzatura per la palestra rigenerata consente un notevole risparmio delle
risorse finanziarie pubbliche ed inoltre assicura risultati equivalenti in termini di collaudo, sicurezza
e garanzia rispetto ad attrezzature nuove.
Recenti precipitati degli organi gius – contabili ammettono l’acquisto di beni e servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni al di fuori del mercato elettronico con il limite imperativo
dell’assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico.
La ditta interpellata per l’acquisto dell’attrezzatura rigenerata ha presentato una proposta di
preventivo per attrezzature nuove, evidenziando un significativo risparmio economico pur avuto
riguardo alla qualità dei prodotti proposti in forma rigenerata. Inoltre la proposta economica
formulata dalla ditta per l’acquisto di attrezzature rigenerate risulta allineata ai prezzi riscontrabili
on line (verifica effettuata attraverso i principali motori di ricerca) per forniture di tal fatta.
Con nota protocollo n. 16707 di data 28 novembre 2014 la ditta Body House di Bugatti
Massimo e C. s.n.c. di Storo ha presentato la propria offerta per la fornitura e posa in opera di
attrezzatura sportiva Technogym ricondizionata e rigenerata come nello specifico individuata
nell’elenco allegato alla sopra citata nota depositata agli atti del Servizio Attività culturali sport
turismo e ambiente. Il costo complessivo della fornitura e posa in opera proposto è pari ad euro
39.817,01, iva a termini di legge inclusa, ed è comprensivo di un anno di garanzia che decorre dalla
data di avvenuta installazione delle attrezzature da parte della ditta.
Le attrezzature sportive proposte sono state rigenerate da apposta azienda qualificata, e
precisamente sono state sottoposte al processo di ricondizionamento che consiste nel rinnovo
completo di tutti i componenti, dal display elettronico ai cavi, alle imbottiture seguendo un rigido
protocollo di ispezione.
Alla luce di quanto sopra esposto ed essendo l’importo della fornitura inferiore ad euro
46.000,00 si ritiene opportuno procedere con l'affidamento dell’incarico a trattativa privata con il
soggetto interpellato, come consentito a termini del comma 2 lettera h) e comma 4 dell'art. 21 della
L.P. 19.07.1990 n. 23 e seguenti modificazioni.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
premesso quanto sopra;
vista la L.P. 19 luglio 1990 n.23 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio
1991 n.10-40/Leg, di disciplina dell’attività contrattuale in provincia di Trento ed in particolare
l’articolo 21;
viste le linee guida inoltrate dall’Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti della
Provincia Autonoma di Trento con nota di data 17 dicembre 2012, in applicazione dei principi di
spending review di cui al decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni nella L. 7
agosto 2012 n.135, e le successive deliberazioni attuative adottate dalla Provincia Autonoma di
Trento;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data
31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010;
visti gli articoli 14 e 42 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
visto l’atto del Sindaco prot. n. 11853 dd. 27 ottobre 2011 recante la nomina dei Responsabili
di Settore e di Servizio, predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei
poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del T.U.
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L al
comma 8;
vista la deliberazione n. 16 di data 21 maggio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014,
pluriennale 2014 – 2016 e relazione previsionale e programmatica;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 28 maggio 2014 di approvazione del
PEG 2014, a soli fini contabili.
DETERMINA
1.
di affidare a trattativa privata alla ditta Body House di Bugatti Massimo e C. s.n.c. di Storo,
per le motivazioni in premessa esposte, l’incarico per la fornitura e posa in opera presso la sala
ginnica della struttura sportiva a servizio della pratica della canoa, dell’attrezzatura sportiva
rigenerata, come meglio specificato nella proposta economica protocollo n. 16707 di data 28
novembre 2014, per l’importo complessivo di euro 39.817,01, iva a termini di legge inclusa;
2.
di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi euro 39.817,01
al codice di bilancio 2.06.02.05 capitolo 06021510 cdc 06021 conto/s.conto 1.3/6, e
precisamente:
-
per euro 20.000 in conto residui anno 2013 (imp. n. 1560/2013)
-
per i restanti euro 19.817,01 in conto competenza del bilancio dell’esercizio in corso;
3. di dare atto che il soggetto incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della L. 136/2010 e s.m.i. e che il codice CUP ed il codice CIG relativi alla prestazione in
parola risultano essere i seguenti:
CUP F36J14000570004;
CIG ZEF12716DD;
4. di precisare che si provvederà alla liquidazione al soggetto incaricato dell’importo pattuito ad
avvenuta fornitura e posa in opera, dietro presentazione di regolare fattura con imputazione e
riferimento al presente impegno e riportante i relativi codice CIG e CUP;
5. di dare atto infine che la presente determinazione verrà trasmessa alla ditta incaricata per
assumere forma contrattuale tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio, con le
modalità previste dall’art.15, c.3 della L.P. 23/1990;
6. di dare atto che ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non
sussistono gli obblighi di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze, in quanto per la prestazione in parola non sono state riscontrate interferenze nel
luogo di lavoro con il personale dipendente e/o altre ditte incaricate dal Comune di Ledro e che
pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero. Il prestatore è in ogni caso tenuto a coordinarsi
e cooperare con l’Amministrazione comunale e comunicare la valutazione dei rischi specifici
della propria attività lavorativa che possono comportare problematiche di carattere
interferenziale;
7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata nella Rete civica comunale in apposita Sezione
‘Consultazione Determine’ e nella Sezione Amministrazione trasparente ‘Sovvenzioni
contributi sussidi vantaggi economici’ ai sensi e per gli effetti della L.R. 13 dicembre 2012 n.8
nonché registrata all’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici ai fini dell’articolo 1
comma 32 della L. n. 190 di data 6 novembre 2012;
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di contabilità;
9. di precisare, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che
avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5
articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
Debora Sartori