Il contratto di lavoro: requisiti nel diritto ceco
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Il contratto di lavoro: requisiti nel diritto ceco
Il contratto di lavoro: requisiti nel diritto ceco Data d’ingresso, tipo di attività e luogo di svolgimento tra gli obblighi principali da prevedere durante la stipula Legislazione del lavoro P. Nesnidal La disciplina giuridica del contratto di lavoro e dei suoi requisiti nell’ambito del diritto ceco è regolata dal nuovo Codice del lavoro (Legge n. 262/2006 Racc.), in particolare nella seconda parte, paragrafo 33 e seguenti. Dal testo di legge risulta l’obbligo del datore di lavoro di prevedere con il dipendente, all’interno del contratto di lavoro, quanto segue: 1) la data di ingresso al lavoro del dipendente 2) il tipo di lavoro che il dipendente andrà a svolgere 3) il luogo di svolgimento del lavoro (ad esempio riportando il comune e l’unità organizzativa del datore di lavoro, eventualmente altri dati) Inoltre, nel caso in cui il contratto di lavoro non contenga i dati riportati di seguito, il datore di lavoro è obbligato a comunicarli per iscritto al dipendente entro 1 mese dall’inizio del rapporto lavorativo: 1) identificazione del dipendente tramite il nome e del datore di lavoro tramite la denominazione e la sede in caso di persona giuridica, ovvero il nome e l’indirizzo nel caso in cui il datore sia una persona fisica 2) precisa definizione e distribuzione dell’orario di lavoro settimanale (è possibile sostituire questa informazione rimandando alla relativa normativa del diritto del lavoro), 3) ammontare dello stipendio, il suo pagamento, il luogo, il termine e la modalità di erogazione dello stipendio e di retribuzione, 4) dati sul periodo di preavviso (è possibile sostituirlo rimandando alla normativa del lavoro), 5) durata delle ferie, eventualmente si riporta la modalità di determinazione del diritto alle ferie (si può sostituire rimandando alla normativa giuslavoristica), 6) precisa specificazione del luogo di svolgimento del lavoro e del tipo di mansione svolta. Nel caso in cui un dipendente venga inviato in trasferta sul territorio di un altro stato per svolgere un lavoro, il datore di lavoro deve fornire anticipatamente al dipendente le informazioni relative alla durata di questo lavoro e alla valuta con la quale verrà remunerato. La disciplina legislativa in vigore attualmente in Repubblica Ceca lascia altrimenti libertà ad entrambe le parti contrattuali di concordare ulteriori condizioni per l’esercizio del rapporto lavorativo. Nell’ambito del contratto di lavoro generalmente si concorda anche il periodo di prova, che corrisponde a 3 mesi se non viene concordato un periodo inferiore. Nel paragrafo 35, tuttavia, è previsto il divieto di prolungarlo oltre questo limite. Requisiti posti dal diritto dell’UE sui contenuti minimi dei contratti di lavoro Attualmente esiste un unico requisito sul contenuto minimo dei contratti di lavoro nei singoli paesi membri dell’UE, però la disciplina giuridica dei singoli concetti giuslavoristici (ad esempio il periodo di prova, ecc.) viene lasciata all’autonomia dei singoli stati membri. In conformità al diritto UE, il datore di lavoro, entro un mese dall’inizio del rapporto lavorativo, deve comunicare per iscritto al dipendente le condizioni fondamentali del rapporto lavorativo. Tra queste condizioni devono essere 17 Legislazione del lavoro riportati: 1) nome e indirizzi (sedi) delle parti contrattuali 2) luogo di svolgimento del lavoro 3) descrizione dell’attività lavorativa 4) data di inizio del rapporto di lavoro 5) periodo di preavviso 6) periodo di prova 7) stipendio e scadenza di pagamento 8) informazioni su eventuali piani di pensionamento 9) eventualmente dati sul contratto concluso nell’ambito delle trattative tra dipendente e datore di lavoro sull’ammontare dello stipendio 10) informazioni se si tratta di un contratto a tempo determinato o indeterminato Nei Paesi Bassi, i contratti di lavoro non hanno alcuna forma prescritta, valgono anche gli accordi verbali che integrano in modo rilevante il rapporto giuridico-lavorativo. In Norvegia, nel contratto di lavoro deve essere previsto, ai sensi del diritto norvegese, il periodo di prova concordato precedentemente, per un periodo massimo di 6 mesi. Il licenziamento presentato dal dipendente o dal datore di lavoro può terminare il rapporto di lavoro nel termine di 14 giorni. Nel caso in cui l’orario di lavoro settimanale superi le 40 ore, il dipendente gode del diritto alla retribuzione per le ore straordinarie incrementate di almeno il 40%. Questo diritto di legge non vale tuttavia per i dirigenti norvegesi. In merito alla disciplina giuridica del contratto di lavoro stipulato ai sensi del diritto della Gran Bretagna è caratteristico che l’orario di lavoro settimanale sia oggetto di accordo tra dipendente e datore di lavoro britannico, tenendo presente che è previsto un orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore, ed anche per le ferie esiste una libertà dispositiva delle parti contrattuali (il diritto minimo alle ferie è regolato nell’ambito della norma sul diritto del lavoro). Il termine di preavviso in Gran Bretagna può essere previsto sia per legge che contrattualmente, ove vale che il termine di licenziamento contrattualmente può essere più lungo di quello previsto per legge, che dipende dalla durata dell’impiego: Durata del servizio 1 mese - 2 anni 2 anni fino a 12 anni Oltre 12 anni 18 Termine di licenziamento 1 settimana 1 settimana per ogni anno intero Termine di preavviso di 12 settimane