Convegno di studio su Privacy e Telemedicina

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Convegno di studio su Privacy e Telemedicina
Convegno di studio su
Privacy e Telemedicina
“Tra diritto del paziente alla riservatezza ed
utilità della condivisione del dato sanitario”
Profili privacy con riferimento ai principali
sistemi informativi sanitari
Dr.ssa Lidia Di Minco
Direttore Ufficio coordinamento, gestione e
sviluppo del NSIS – Ministero della Salute
D.G. della digitalizzazione, del SIS e della statistica
Roma, 21 ottobre 2014
Sala Conferenze di Piazza Monte Citorio, 123/a
Agenda
o il trattamento dei dati sanitari e il regolamento
del Ministero della salute
o il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
o il regolamento per l’interconnessione dei sistemi
informativi su base individuale del SSN
o il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sul Fascicolo sanitario elettronico (FSE)
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Agenda
il trattamento dei dati sanitari e il regolamento del
Ministero della salute
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il trattamento dei dati sanitari da parte del Ministero della
salute
Il trattamento dei dati sensibili, in particolare dei dati sanitari, da parte del Ministero della
salute è lecito qualora venga condotto in adempimento di una norma di legge che indica i tipi
di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico.
Gli articoli 20, 21, 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in
materia di protezione dei dati personali» stabiliscono i principi per i trattamenti, da parte del
Ministero (in quanto soggetto pubblico), dei dati sensibili e giudiziari, in particolare si
evidenzia che il trattamento è lecito se soddisfa le seguenti condizioni:
Esiste una disposizione che
attribuisca al trattamento la
finalità di rilevante interesse
pubblico?
Autorizzazione
Garante ex art. 20,
comma 3, d.lgs.
196/03
NO
SI
NO
SI
SI
La disposizione
indica i tipi di
dati?
LaSI
disposizione
indica le operazioni
eseguibili?
NO
SI
il trattamento è
lecito
NO
E’ necessario un Atto di natura regolamentare
che individua tipi di dati e di operazioni,
adottato in conformità a parere del Garante
(ovvero il Regolamento)
Il trattamento di dati sensibili e giudiziari non
può essere operato
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il regolamento del Ministero della salute
Il Ministero della salute, con proprio decreto ministeriale del 12.12.2007,
n° 277, ha adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2
e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I trattamenti operati per le finalità di programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria, nell’ambito del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS), sono regolamentati dalla scheda C-01 del
predetto regolamento, in coerenza con l’allegato 12 del regolamento delle
regioni.
Servizio Sanitario Nazionale
Regolamento Regioni (All. 12)
Aziende
Dato sensibile
Regioni
Trattamenti
Regolamento Ministero della Salute (All. C-01)
Patrimonio informativo dell’Amministrazione
Trattamenti
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Agenda
il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
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il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
E’ la fonte dati di riferimento a livello nazionale a supporto:
 del governo del Servizio Sanitario Nazionale
 del monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Il NSIS raccoglie i dati prodotti a livello regionale e locale relativi alla domanda ed all’offerta
di assistenza sanitaria, con l’obiettivo di mettere a disposizione informazioni a supporto dei
diversi livelli istituzionali, attraverso apposite metodologie e strumenti di lettura ed analisi dei
dati. I dati raccolti costituiscono i Livelli Essenziali di Informazione (LEI), ovvero i contenuti
informativi omogenei a livello nazionale necessari affinché le diverse componenti del SSN
possano dialogare
Livelli Essenziali di
Informazione
Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Requisiti dei
dati NSIS
Dati
prodotti sul
territorio
Completezza
Accuratezza
Tempestività
Metodologie
Strumenti
di
lettura e
analisi
Informazioni messe
a disposizione dei
diversi livelli
istituzionali
Sistematicità
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NSIS: il patrimonio informativo
La disponibilità e la capacità di lettura integrata di fonti informative qualitativamente affidabili
relative ai processi di cura, presa in carico e gestione del paziente, consente di analizzare e
valutare l’adeguatezza del servizio sanitario nel suo complesso di rispondere ai bisogni di
natura sanitaria, socio-sanitaria ed assistenziale del cittadino
Prestazioni
•
•
Sistema di integrazione •
Monitoraggio dei costi
Investimenti pubblici
Salute mentale
informazioni sanitarie
individuali
•
•
•
LEA ed appropriatezza
Liste di attesa
Ciclo di vita Farmaco
Monitoraggio rete
assistenza
Strutture
Risorse
Costi
La conoscenza dei dati relativi alle prestazioni erogate per paziente, alla rete di
assistenza, alle “risorse” e ai “costi” sono i pilastri del “Modello concettuale del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario” approvato dalla Cabina di Regia del NSIS nel
2003
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NSIS: la rilevazione analitica delle prestazioni sanitarie
Il patrimonio informativo del NSIS è costituito da flussi disciplinati da appositi decreti
ministeriali emanati a seguito di un lungo percorso collaborativo con le Regioni,
dell’approvazione da parte della Cabina di regia del NSIS e della condivisione in sede di
Conferenza Stato-Regioni, adottati in conformità al parere espresso dall’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali.
Prevenzione
Specialistica ambulatoriale
Farmaceutica territoriale
ADI
Distribuzione diretta
Salute Mentale
Dipendenze
RSA
Riabilitazione ex art 26
Hospice
Emergenza-Urgenza
Ricoveri ospedalieri
Caratteristica comune di tutti i flussi di
rilevazione delle prestazioni erogate, è
che i dati individuali vengono inviati
attraverso un codice univoco che le
Regioni sostituiscono al codice fiscale
dell’assistito - in coerenza con le
disposizioni dei citati regolamenti
privacy delle Regioni e del Ministero.
Il codice univoco consente di poter
ricostruire
i
percorsi
sanitari
dell’assistito all’interno della singola
Regione.
Farmaceutica Ospedaliera
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La ricostruzione dei percorsi sanitari:
il caso SISM e SIND
Prevenzione
Specialistica ambulatoriale
Farmaceutica territoriale
ADI
Distribuzione diretta
Salute Mentale
Dipendenze
RSA
Riabilitazione ex art 26
Hospice
Emergenza-Urgenza
Ricoveri ospedalieri
Farmaceutica Ospedaliera
Tra i flussi del NSIS occorre specificare che i
decreti del ministero della salute, 15 ottobre 2010,
(recante l’istituzione del sistema informativo per la
salute mentale) e 11 giugno 2010 (recante
l’istituzione del sistema informativo nazionale per le
dipendenze), in relazione alla particolarità dei dati
trattati, dispongono, all’articolo 7, “il codice univoco
assegnato a ciascun soggetto […] é diverso da
analogo codice utilizzato nella trasmissione dei
dati di altri sistemi informativi”, allo scopo di non
consentire l’interconnessione con altre banche dati.
Questa scelta, in linea con quanto espresso
dall’Autorità Garante nel parere favorevole
espresso
sui
predetti
decreti,
comporta
l’impossibilità di ricostruzione dei percorsi sanitari,
anche all’interno della singola regione.
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Agenda
Il regolamento per l’interconnessione dei sistemi informativi
su base individuale del SSN
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il regolamento per l’interconnessione dei sistemi informativi
su base individuale del SSN: i presupposti normativi
Il decreto intende dare attuazione a queste disposizioni:
• art. 15, comma 25-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135
Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i
sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse
amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale, […] esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
• art. 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in
termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a
quanto previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le
procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi
acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del
codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante
apposito algoritmo biunivoco […]
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il regolamento per l’interconnessione dei sistemi informativi
su base individuale del SSN: contenuti
Il NSIS rappresenta la sede in cui definire ed applicare le procedure di
interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del
SSN, lo schema di decreto si pone come obiettivi:
(1)
•
coordinare le disposizioni in esso contenute con il contesto dei trattamenti di dati già
effettuati dal Ministero della salute nell’ambito del NSIS1;
•
identificare puntualmente i tipi di dati;
•
esplicitare le modalità di trattamento;
•
definire le misure di sicurezza.
Cfr. scheda C-01 del «Regolamento Privacy» del Ministero della Salute, ovvero ai trattamenti di dati per finalità di
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 196/2003.
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le modalità di interconnessione
 L’elemento abilitante l’interconnessione delle banche
dati è una procedura di assegnazione a livello nazionale
del codice univoco, in sostituzione del codice fiscale, per
tutti i trattamenti oggetto d’interconnessione.
 La procedura è strutturata in modo da non consentire
l’identificazione diretta dell’interessato durante il
trattamento dei dati personali.
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il regolamento per l’interconnessione dei sistemi informativi
su base individuale del SSN – misure di sicurezza
E’ prevista l’applicazione combinata di diverse soluzioni tecnologiche e di processo volte a
garantire i massimi livelli di sicurezza, per ridurre i rischi di violazione dei dati:
 i sistemi informativi dei soggetti alimentanti il NSIS, mediante procedure automatiche,
preliminarmente alla trasmissione dei dati anagrafici al NSIS, sostituiscono i codici fiscali
presenti nei tracciati di origine con i corrispettivi codici univoci prodotti da una funzione
non invertibile (denominato CUNI).
 il sistema infrastrutturale trasversale denominato “piattaforma codice univoco nazionale
dell’assistito”, provvede alla generazione e assegnazione del codice univoco nazionale
dell’assistito (denominato CUNA), che non consente l’identificazione diretta
dell’interessato e che viene utilizzato per l’interconnessione dei sistemi informativi su base
individuale.
 inoltre alla procedura sono applicate specifiche misure di sicurezza, come:
 autenticazione forte per gli utenti e gli amministratori della piattaforma;
 tracciatura degli accessi.
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il regolamento per l’interconnessione dei sistemi informativi
su base individuale del SSN – misure di sicurezza
Ai trattamenti comuni a tutti i sistemi NSIS, sono applicate molteplici misure di sicurezza:
 per la trasmissione telematica dei dati si utilizza un protocollo sicuro e si fa ricorso
all'autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da
un'autorità di certificazione ufficiale;
 per la conformità dei servizi ai requisiti di sicurezza per la cooperazione applicativa,
definiti da appositi accordi di servizio, vengono previste, in particolare, la registrazione
e la tracciatura dei dati relativi alle operazioni compiute sulle porte di dominio;
 vengono tracciate le operazioni svolte sui dati trattati nell’ambito del NSIS. Per i dati
di tracciatura è previsto un periodo di retention e il trattamento avviene
esclusivamente in forma anonima mediante opportuna aggregazione;
 l’accesso ai sistemi è regolato da profili di autorizzazione i cui privilegi sono definiti in
base alle finalità di trattamento e ai ruoli degli utenti, limitando l’accesso ai soli dati
necessari;
 nei casi in cui sia indispensabile il trattamento di dati facenti uso del codice univoco, il
processo di autenticazione degli utenti avviene attraverso strumenti di autenticazione
forte e l’accesso è garantito tramite l’utilizzo di un protocollo sicuro.
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Agenda
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sul Fascicolo sanitario elettronico (FSE)
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NSIS e FSE: due facce della stessa medaglia
Il NSIS e il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) rappresentano due facce della
stessa medaglia, in quanto entrambi i sistemi sono interessati ad una lettura
integrata dell’assistenza erogata ai pazienti nel loro passaggio attraverso i diversi
setting assistenziali:
 il NSIS con la finalità di monitorare i LEA erogati e verificare la coerenza tra le
prestazioni erogate ed i relativi costi
 il FSE con l’obiettivo di supportare la cura del paziente
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FSE: definizione
Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito*.
L’utilizzo del FSE a supporto
del governo integrato dei
bisogni di salute del
cittadino:
 consente di seguire il
cittadino nei suoi percorsi
assistenziali
 permette un maggiore
coordinamento tra i diversi
specialisti che hanno in
cura l’assistito
 rende possibile un
ripensamento, in logica di
rete, delle modalità di
accesso all’offerta
sanitaria
*Art. 12 comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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FSE: percorso di regolamentazione
- Istituito, nel 2008, un Tavolo interistituzionale sul FSE presso il Ministero della
salute composto da rappresentanti delle regioni (Lombardia, Emilia, Toscana,
Veneto), FNOMCeO, Garante privacy, DigitPA, Dipartimento PCM
- Predisposte le Linee guida nazionali sul FSE, oggetto di Intesa Stato-Regioni, in
data 10 febbraio 2011. Dal 2012 il recepimento delle predette linee guida è
valutato in sede di adempimenti LEA
- Predisposta una proposta normativa disciplinante il FSE a livello nazionale che è
stata recepita nell’articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e successive modificazioni.
Dal 2012 il recepimento delle linee guida è
valutato in sede di adempimenti LEA
- Redatto, nell'ambito del suddetto Tavolo interistituzionale, lo schema di DPCM
attuativo del comma 7 del citato articolo 12, volto a disciplinare i diversi aspetti
che attengono l’istituzione e l’utilizzo del FSE. Lo schema di DPCM è stato inviato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2013. Sullo stesso è stato
acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni in data 13 marzo 2014 e del
Garante Privacy in data 22 maggio 2014. Allo stato attuale sono in corso di
acquisizione le firme dei Ministri ai fini dell’emanazione.
(*) Le Linee Guida nazionali sono state pubblicate sulla G.U.
n. 50 del 2 marzo 2011 - Supplemento Ordinario n.60
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Consultazione
Finalità e
soggetti
Istituzione e
finalità
FSE: principi
Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di: a) prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico c) programmazione sanitaria, verifica delle
qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Le finalità di cui alla lettera a) sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l’assistito.
Le finalità di cui alle lettere b) e c) sono perseguite dalle regioni e dalle province
autonome, dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge.
La consultazione dei dati e documenti presenti nel Fascicolo Sanitario
Elettronico, per le finalità di cura, può essere realizzata soltanto con il
consenso dell’assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità
definite con apposito decreto attuativo. Il mancato consenso non pregiudica il
diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.
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Il dPCM sul FSE: adempimenti privacy
Il dPCM evidenzia gli adempimenti richiesti per la gestione del FSE in coerenza con il diritto
dell’assistito alla tutela dei dati personali.
 l’informativa agli assistiti, in particolare, deve contenere:






La definizione del FSE;
Le finalità del fascicolo;
Le modalità del trattamento;
L’indicazione della necessità di un consenso specifico per l’alimentazione del FSE;
L’indicazione della necessità di un consenso specifico per la consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE;
L’indicazione delle categorie di soggetti che possono accedere al FSE per finalità di programmazione sanitaria, verifica
delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria;
 L’informazione che, per finalità di cura, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della
collettività, può essere consultato anche senza il consenso dell’assistito ma nel rispetto dell’articolo 76 del codice
privacy e dell’autorizzazione Generale al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
rilasciata dall’Autorità Garante ai sensi dell’articolo 40 del Codice privacy.
 il consenso dell’assistito
 Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito.
 i diritti dell’assistito
 L’assistito ha il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e socio-sanitari sia prima
dell’alimentazione del FSE che successivamente, garantendone la consultabilità esclusivamente all’assistito e ai titolari
che li hanno generati;
 L’oscuramento dei dati avviene con modalità tali da garantire che i soggetti abilitati all’accesso al FSE per finalità di
cura, non possono venire automaticamente a conoscenza del fatto che l’assistito ha effettuato tale scelta.
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Il dPCM sul FSE: adempimenti privacy
Nel dPCM, accanto agli adempimenti comuni a tutte le finalità previste, esistono adempimenti
puntuali a seconda della finalità perseguita:
1. Finalità di cura
 l’assistito può consentire l’accesso ai soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali
che lo prendono in cura (articolo 14, comma 1);
 l’accesso alle informazioni è consentito solo se si verificano le seguenti condizioni (articolo
14, comma 2) :
 l’assistito ha espresso esplicito consenso all’accesso
 le informazioni da trattare sono esclusivamente quelle pertinenti al processo di cura
in atto
 i soggetti che accedono alle informazioni rientrano nelle categorie di soggetti abilitati
alla consultazione del FSE indicate dall’assistito e sono effettivamente coinvolti nel
processo di cura.
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Il dPCM sul FSE: adempimenti privacy
Nel dPCM, accanto agli adempimenti comuni a tutte le finalità previste, esistono adempimenti
puntuali a seconda della finalità perseguita:
2. Finalità di ricerca
 possono essere trattati i dati presenti nei documenti contenuti nel FSE, purché privati dei
dati identificativi diretti dell’assistito (articolo 17, comma 1);
 i dati devono essere trattati in conformità ai principi di proporzionalità, necessità,
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza e nel rispetto degli articoli 39, 104 e 110 del
codice privacy e del relativo allegato A4 Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (articolo 18, comma 1);
3. Finalità di governo
 possono essere trattati i dati presenti nei documenti contenuti nel FSE, purché privati dei
dati identificativi diretti dell’assistito (articolo 20, comma 1);
 le regioni e le province autonome trattano i dati del FSE di cui all’articolo 20, per le finalità
di governo, con le modalità previste dalla scheda 12 dell’Allegato A dello schema tipo di
«Regolamento privacy» (articolo 21, comma 1);
 il Ministero della salute tratta i dati del FSE di cui all’articolo 20, per finalità di governo,
avvalendosi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, con le modalità previste dal
Regolamento interconnessione (articolo 21, comma 2).
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Il dPCM sul FSE: misure di sicurezza
Nel dPCM*, viene dedicato un articolo alle misure di sicurezza che, oltre a richiamare la
necessità di uniformare i trattamenti secondo modalità e soluzioni necessarie per assicurare
confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati, dispone che:
 l’accesso al FSE è consentito esclusivamente utilizzando le modalità di accesso di cui
all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
 Per la consultazione in sicurezza dei dati contenuti nel FSE sono assicurati, tra l’altro:
 idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati.
 procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di
autenticazione e dei profili di autorizzazione
 protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici
 tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate
 sistemi di audit log per il controllo degli accessi e per il rilevamento di eventuali
anomalie
 procedure di anonimizzazione
interconnessione)
degli
elementi
identificativi
diretti
(decreto
*l’articolo 24 dell’attuale testo del decreto, riguarda le misure di sicurezza.
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Il dPCM sul FSE: misure di sicurezza
Il dPCM, sempre l’articolo 24, dispone che:
 Nel caso in cui dati trattati nell’ambito del FSE subiscano violazioni tali da
comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali, il
titolare del trattamento effettua una segnalazione all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, entro una settimana dal verificarsi dell’evento.
Nota: Nel decreto viene introdotta una misura di sicurezza che il futuro regolamento
europeo estenderà a tutti i titolari del trattamento ma che, fino ad oggi, nel nostro
ordinamento, era stata prevista solamente per determinate categorie di titolari del
trattamento (banche, operatori di telecomunicazioni, …)
 La continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla
normale operatività sono assicurate dall’adozione del piano di continuità
operativa e del piano di disaster recovery, di cui all’articolo 50 bis del CAD.
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Conclusioni
Disponibilità, tempestività, qualità e coerenza dei dati sono pilastri fondamentali per
supportare adeguatamente la pianificazione strategica, la programmazione sanitaria
nonché la gestione ordinaria, oltre che precondizione abilitante al monitoraggio ed alla
valutazione sistematica dei risultati conseguiti ai diversi livelli del SSN
Nella realizzazione dei sistemi informativi che supportano i processi di cura, nell’ambito dei
quali vengono generati i dati necessari per perseguire una evoluzione dei servizi sanitari in
termini qualitativi che sia misurabile e sostenibile, occorre tenere in considerazione:
la disponibilità di
strumenti di
misura dei
fenomeni sanitari
•È di fatto
impossibile
comprendere
compiutamente e
verificare ciò che
non è misurabile
il corretto
funzionamento
della “filiera di
generazione e
condivisione del
dato”
•Solo in questo
modo è possibile
garantire adeguati
livelli di
disponibilità,
tempestività e
utilizzabilità dei
dati
intervenire, in
primis, lì dove si
generano le
informazioni,
ovvero a livello
locale
•È necessario
promuovere, a
tutti i livelli del
SSN, la “cultura
del dato” e
supportarne una
sistematica
messa in atto
considerare gli
aspetti "privacy"
di ogni nuovo
sistema
realizzato
•È necessario
stimolare, a tutti i
livelli del SSN, la
sensibilità alla
tutela dei dati
personali
26
grazie per l’attenzione!
Dott.ssa Lidia Di Minco
Direttore Ufficio Coordinamento, Sviluppo e Gestione del NSIS
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e
della statistica
Ministero della Salute
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