Regolamento Servizio Trasporto Scolastico

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Regolamento Servizio Trasporto Scolastico
COMUNE DI PALAZZO PIGNANO
REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Cc n. 44 del 30-09-2008
INDICE
Art. 1 – Finalità del servizio
Art. 2 – Destinatari del servizio
Art. 3 – Organizzazione del servizio
Art. 4 – Fermate dello scuolabus
Art. 5 – Ammissione al servizio
Art. 6 – Responsabilità delle famiglie
Art. 7 – Tesserino identificativo
Art. 8 - Accompagnatori
Art. 9 – Comportamento utenti
Art. 10 – Doveri dell’autista
Art. 11 – Pagamento del servizio
Art. 12 - Contributi
Art. 13 – Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 – Entrata in vigore
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ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO
Il Servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al
sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul
territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di
diritto allo studio.
ART 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio è rivolto ai bambini residenti nelle frazioni del Comune di Palazzo Pignano
che frequentano la scuola primaria e la scuola media inferiore; inoltre ai bambini
frequentanti la Scuola dell’infanzia di Cascine Gandini e Scannabue.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio può essere svolto mediante appalto, e/o mediante gestione diretta
perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza.
I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell’inizio
dell’anno scolastico, nel Piano Annuale del servizio, approvato con provvedimento del
dirigente del Settore o dal Sindaco.
Tale provvedimento terrà conto:
• delle richieste pervenute dagli aventi diritto;
• degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di
entrata e dell’organizzazione dei rientri pomeridiani prevista dalle scuole;
• del calendario scolastico
• degli stradari di riferimento per i vari plessi scolastici comunicati dalla dirigenza
scolastica;
• dell’esigenza di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del servizio.
Nel caso in cui la famiglia iscriva il figlio ad un plesso diverso da quello indicato nello
stradario delle scuole, ovvero nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza
dell'utenza, il trasporto verrà effettuato solo qualora sia compatibile con
l’organizzazione complessiva e non comporti aggravio di spesa.
Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione col
Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore
risposta alle esigenze di trasporto.
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ART. 4 – FERMATE DELLO SCUOLABUS
Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate
dall’Amministrazione Comunale ed approvate nell’ambito del piano annuale dei
trasporti.
Oltre alle fermate principali, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste
degli utenti, rispettando i seguenti criteri:
a) il numero dei bambini per ogni fermata non deve essere, di norma, inferiore a 3, salvo
deroghe stabilite dal Sindaco;
b) le fermate devono avere tra di loro una distanza non inferiore a 500 metri;
c) deve essere assicurata l’attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
d) per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni
di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
e) si cercherà di evitare un’eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare
un allungamento dei tempi di percorrenza, nell’obiettivo di ridurre al minimo la
permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.
Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla
necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze segnalate dai
Servizi Sociali.
Nel corso dell’anno scolastico potranno essere effettuate, con determina del Dirigente
del Settore o dal Sindaco variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze
sopravvenute.
ART. 5 - AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell’alunno avente diritto,
utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune , entro il la data indicata nel modulo
stesso. Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in
quanto compatibili con l’organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti
disponibili.
La domanda s’intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al
richiedente prima dell’inizio dell’anno scolastico. Entro tale termine gli interessati
dovranno richiedere all’Ufficio Segreteria del Comune l’orario di massima di partenza e
arrivo dello scuolabus e il luogo delle fermate.
Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno e dei genitori, nonché
di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino.
L’iscrizione al servizio ha validità annuale; eventuali disdette dovranno essere
comunicate al Comune in forma scritta.
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La presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione del
presente regolamento.
ART. 6 – RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE
Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla
fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono
espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.
L’ACCETTAZIONE DELL’OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE ALLA
FERMATA DELLO SCUOLABUS E’ CONDIZIONE INDISPENSABILE PER
ACCEDERE AL SERVIZIO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ECCETTO LE DEROGHE
SOTTO INDICATE.
La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di
competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere
attribuita all’autista e all’accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante
detto percorso.
Nel caso di alunni che frequentano la scuola primaria per le classi 4ª e 5ª, la famiglia può
autorizzare l’accompagnatore a lasciare il bambino alla fermata perché rientri
autonomamente all’abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita
dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni
responsabilità in merito. L’Amministrazione comunale si riserva comunque di negare
tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza
del bambino.
L’iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di
evitare possibili disguidi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli
insegnanti e agli addetti ( autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o periodi di non
utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi
extrascolastici.
ART. 7 - TESSERINO IDENTIFICATIVO
A ciascun utente verrà consegnato, dall’Ufficio Segreteria del Comune, un tesserino
identificativo personale la cui esibizione da’ diritto ad usufruire al servizio.
Alla famiglia verrà comunicato uno o più recapiti telefonici ai quali fare riferimento per
comunicazioni urgenti in merito al servizio.
Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati alle rispettive scuole ed agli operatori del
servizio (autisti ed accompagnatori)
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ART. 8 – ACCOMPAGNATORI
Al fine di garantire una maggiore sicurezza sugli scuolabus l’Amministrazione
Comunale prevede
un servizio di accompagnamento sugli scuolabus che trasportano gli alunni della scuola
primaria e della scuola d’infanzia.
Nei confronti dei bambini trasportati; l’accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
• Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
• Cura la consegna dei bambini della scuola dell’infanzia o della scuola primaria agli
insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da
determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o
disservizi;
• Sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le
situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
• Non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati,
individuati secondo le generalità indicate nella domanda di ammissione al servizio;
• Nel caso di alunni che frequentano la scuola primaria, per le classi 4ª e 5ª , autorizzati
dai genitori con le modalità previste dal precedente articolo 6, verifica che non
sussistano situazioni di pericolo per l’incolumità dell’alunno;
• Negli altri casi, qualora il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata
per il ritiro del figlio, l’alunno non verrà fatto scendere dall’automezzo ed al termine del
giro sarà preso in consegna dall’accompagnatore che riferirà ai competenti Uffici
Comunali.
Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, il SERVIZIO SARA’
SOSPESO ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a
ritirare il proprio figlio alla fermata.
ART. 9 – COMPORTAMENTO UTENTI
Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso In
particolare:
a)dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l’accompagnatore e/o
l’autista; non dovranno portare sull’autobus oggetti pericolosi;
b) non dovranno manovrare i cristalli dei finestrini; quando ci sia necessità di farlo, il
viaggiatore deve richiedere l’autorizzazione dell’autista, non dovranno esporre parti del
corpo all’esterno dei finestrini;
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c) dovranno agevolare il movimento interno delle altre persone in vettura;
d) non dovranno riservare posti e tenere comportamenti discriminatori verso gli altri
utenti passeggeri;
e) Non dovranno arrecare danni all’arredamento e all’equipaggiamento dei veicoli;
f) si dovranno astenere dalle discussioni col personale incaricato alla conduzione
e alla sorveglianza dei viaggiatori sia sul veicolo che presso le scuole ma dovranno
riferire il proprio reclamo per iscritto al Sindaco;
g) non dovranno sostare nelle adiacenze delle portiere quando il veicolo è in movimento
evitando di occultare la visibilità dell’autista;
h) In caso di utenti della scuola dell’infanzia non si dovranno utilizzare sugli autobus i
posti anteriori se non dotati di idonei sistemi di trattenuta;
i) In caso di comportamento scorretto, oltre alla sanzione amministrativa prevista, previa
segnalazione scritta dell’accompagnatore e/o dell’autista, il Responsabile del Servizio
segnalerà quanto accaduto ai genitori dell’alunno indisciplinato e alla scuola frequentata.
Dopo tre segnalazioni scritte l’utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio.
Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola.
l) I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori
degli utenti colpevoli individuati dall’accompagnatore o dall’autista.
ART. 10 - DOVERI DELL’AUTISTA
L’autista oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal codice della strada e
delle disposizioni interne per la disciplina della circolazione, deve osservare tutte le
particolari cautele di velocità, segnalazioni, frenaggi, accelerazioni, rallentamenti, etc.,
secondo la buona regola di guida degli autobus adibiti al trasporto scolastico in modo di
evitare qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti della strada ed al materiale
che ha in consegna.
Durante la corsa l’autista non deve assolutamente parlare con i viaggiatori: deve prestare
la massima attenzione alla strada, agli specchi retrovisori ed alle porte della vettura.
L’autista prima di prendere servizio avrà l’onere di controllare che il veicolo sia in piena
efficienza in modo da non pregiudicare lo svolgimento del servizio.
Nessun autista potrà assumere servizio se non avrà con sé tutte le licenze e le patenti
fissate dai regolamenti e dalle norme di legge.
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Sull’autista di un autobus in servizio regolare di trasporto scolastico gravano tre
responsabilità di primaria importanza:
a) il trasporto dei passeggeri e soprattutto dei minori nella piena sicurezza;
b) il buon uso e la buona manutenzione del veicolo;
c) la regolarità della marcia ed il rispetto delle norme di circolazione.
Per essere in grado di corrispondere a questi suoi dovere, l’autista assumerà servizio
solamente sapendo di essere in normali condizioni fisiche e psichiche e chiederà di
essere sostituito ogni qualvolta riterrà di non poter disporre della sua piena capacità.
All’autista è assolutamente vietato affidare la guida del veicolo a chi non è
espressamente autorizzato.
L’autista avrà cura di ridurre la velocità ed, occorrendo, procedere a passo d’uomo oltre
che nei casi previsti nelle precedenti norme anche in tutte quelle circostanze in cui il
buon senso indichi l’esistenza di qualche pericolo, come per esempio:
a) sulle strade lisce, bagnate, umide o gelate;
b) sulle strade mal tenute od in riparazione quindi in presenza di cantieri stradali;
c) nelle curve e nei tratti di strada a visuale non libera;
d) nelle vicinanze di crocevia, biforcazioni, intersezioni nei centri abitati e nelle
vicinanze di agglomerati di persone.
e) quando animali da tiro od altri si spaventino per causa della vettura;
Durante il trasporto l’autista dovrà rivolgere la massima e costante attenzione alla guida
sorvegliando o svolgersi del traffico fino ad almeno 50 metri avanti a se, in modo da
evitare repentine frenate deleterie per l’incolumità dei trasportati.
L’autista dovrà rallentare e all’occorrenza fermarsi ogniqualvolta a causa di circostanze
anche imprevedibili il veicolo possa essere causa di incidenti, disordini, ingombro della
circolazione stradale in special modo nelle strade strette, nelle curve o dove vi è
presenza di affollamento.
Non sono ammesse fermate aggiuntive a quelle regolamentari. Le sole fermate
straordinarie consentite sono quelle richieste dal personale direttivo e di controllo,
nonché dagli agenti dell’ordine pubblico, in divisa, nell’esercizio delle rispettive
funzioni.
L’autista dovrà fermare il veicolo al passaggio di:
a) Croce rossa ed altri eventuali mezzi di pronto soccorso;
b) Automezzi dei Vigili del Fuoco;
c) Veicoli di Polizia in servizio di emergenza;
d) Funerali o cortei di qualsiasi genere.
Per nessun’altra ragione, se non di forza maggiore, dovrà essere sospesa la circolazione.
L’autista dovrà coadiuvare l’accompagnatore presente sul veicolo nella segnalazione di
comportamenti scorretti o di irregolarità da parte dei trasportati e dovrà impedire con i
mezzi consentiti dalla legge ogni possibile comportamento che sia fonte di pericolo per
l’incolumità dei trasportati.
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ART. 11 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune ogni anno con provvedimento della Giunta Municipale stabilisce la quota da
porre a carico delle famiglie degli utenti.
Detta quota è rapportata all’intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in unica
rata.
In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti , si procederà alla sospensione del
servizio.
Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad
alcuno sconto od esenzione.
Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più
avvalersene, deve presentare formale RINUNCIA scritta all’Ufficio Scuola del Comune;
agli utenti che rinunceranno prima dell’inizio del servizio non verrà addebitato nessun
importo.
ART. 12– CONTRIBUTI
Il Comune garantirà il trasporto gratuito agli utenti che dovranno raggiungere gli istituti
scolastici esterni rispetto alla frazione o capoluogo di residenza.
Il Comune garantirà un contributo per le famiglie colpite da forte disagio economico.
I criteri e le modalità di erogazione di detto contributo saranno oggetto di specifico
provvedimento della Giunta Comunale.
ART. 13 - TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED
EXTRASCOLASTICHE
L'Amministrazione comunale può estendere l'utilizzo dello scuolabus a favore di attività
extrascolastiche, organizzate o dall’Amministrazione comunale o realizzate in
collaborazione con essa rivolte esclusivamente a minori in età di scuola dell’infanzia o
dell’obbligo e ai loro accompagnatori.
Nell'ambito dell'orario scolastico hanno la precedenza i trasporti da e per la palestra
comunale, e per le attività promosse dal Comune, e dalla direzione didattica.
All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio Segreteria provvede a comunicare ad ogni
scuola la disponibilità in termine di giorni ed orari per richieste relative a viaggi
didattico-culturali.
La Dirigenza Scolastica deve trasmettere un calendario di richieste annuale entro il 30
Ottobre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero
delle classi e dei relativi alunni. In caso di sovrapposizione di richieste l'Ufficio
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Segreteria provvederà a segnalarlo alla Dirigenza Scolastica, al fine della valutazione
delle priorità, da parte della stessa.
Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti dalla
Dirigenza Scolastica con almeno una settimana di anticipo.
Nel limite delle possibilità organizzative della Scuola, le classi che hanno in programma
un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto
congiunto nel rispetto del numero di posti disponibili sullo scuolabus.
Nel caso si utilizzi un veicolo o uno scuolabus di proprietà del Comune ogni servizio ed
ogni utilizzo sarà a discrezione dell’Amministrazione comunale.
Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi), lo scuolabus comunale sarà messo a
disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (casa
– sede del Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.
Per quanto riguarda le gite, lo scuolabus potrà essere adibito al trasporto di tutti gli
iscritti ai servizi estivi, indipendentemente dalla loro residenza.
ART. 14 – SANZIONI
Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle relative ordinanze, quando
non costituiscano un reato contemplato dal codice penale, ovvero da leggi o regolamenti
generali o speciali, sono soggette alle seguenti sanzioni pecuniarie amministrative ai
sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, con le modalità di cui alla legge
24.11.1981 n. 689:
1) Chiunque viola le disposizioni contenute nell’art. 9 comma 1 lettere c) , d) , f) , g)
e dell’art. 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di €50,00.
2) Chiunque viola le disposizioni contenute nell’art. 9 comma 1 lettere a) , b) , e) è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.
I proventi sono devoluti al Comune.
Per violazioni e comportamenti gravi che pregiudichino la sicurezza degli utenti o siano
causa di danni fisici alle persone, è fatta salva la possibilità della sospensione all’utilizzo
del servizio di trasporto scuolabus. Tale sospensione è stabilità dal Sindaco con atto
scritto e notificato alla persona sospesa o ai genitori se questa è minore.
ART. 15 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio del Comune,
decorso il periodo di pubblicazione della delibera di approvazione esecutiva ed entrerà
in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
Sono da intendersi abrogate le norme dei regolamenti Comunali in contrasto con
il presente regolamento.
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