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Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Stauffacherstrasse 65/59 g · CH-3003 Berna
Telefono +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 · www.ipi.ch
®
pat. pend.
+pat+
Guida
alla proprietà
intellettuale
Istituto Federale della
Proprietà Intellettuale
Contact Center
Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Berna
I diritti di proprietà industriale
e il diritto d’autore in breve
mod.dép.
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Premessa
Care lettrici, cari lettori,
nel corso degli ultimi anni la protezione di
brevetti, marchi, design e diritti d’autore
ha assunto una nuova importanza a livello
di economia pubblica e di politica econo­
mica, anche e soprattutto grazie agli sviluppi nel settore tecnologico
e in campo sociale. I brevetti sono uno strumento efficace, a volte
­decisivo, per le imprese innovative. Marchi e design, dal canto loro, da
sempre rivestono agli occhi di tutti gli operatori economici un ruolo fon­
damentale nei processi di identificazione, orientamento e delimitazione.
La proprietà intellettuale è oggi un tema di estrema attualità, mai prima
d’ora, infatti, un mezzo di comunicazione aveva stimolato il dibattito sul
diritto d’autore quanto Internet, basti pensare ai famigerati file MP3.
Lo scopo principale del diritto della proprietà intellettuale è di garantire
le migliori condizioni di protezione possibili a chi dà prova di spirito in­
novativo e creatività. In realtà tutti noi siamo confrontati con questioni
relative alla proprietà intellettuale quotidianamente (spesso senza ren­
dercene conto). I diritti di protezione formano un sistema complesso di
cui vale la pena avere qualche nozione.
Con questa breve guida intendiamo trasmettere sinteticamente i prin­
cipi fondamentali dei singoli diritti di protezione. Se queste poche
­pagine riusciranno nell’intento di fornirvi un quadro generale e magari
di dileguare qualche idea scorretta, la guida avrà raggiunto il suo scopo.
Roland Grossenbacher
Direttore dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Proprietà intellettuale
Pagina
06
Pagina
12
Pagina
14
I diritti di protezione in un colpo d’occhio
Pagina
18
Il design
Una legge afferrabile per una materia afferrabile
Pagina
21
Il brevetto
Pagina
24
Pagina
29
Pagina
34
Ricerche sui marchi, ricerche tecnologiche
e ricerche sui brevetti
I registri dell’IPI: una preziosa fonte di informazioni
Il marchio
Tutto sul famoso simbolo ®
™
mod.dép
+pat+
®
©
pat. pend.
Proteggere le idee brillanti
Il diritto d’autore
I diritti degli artisti
Contatto
Indice
I diritti di chi dà prova di spirito innovativo e creatività
05
Garantire un futuro alle idee creative!
Chi ha un’idea brillante, si impegna per svilupparla e riesce a concretiz­
zarla deve poter proteggere la propria attività innovativa.
06
Per loro natura i beni intellettuali e le opere creative sono facilmente
riproducibili e possono essere utilizzati abusivamente senza grandi dif­
ficoltà. È compito del diritto della proprietà intellettuale garantire una
protezione efficace.
Un diritto di protezione per ogni esigenza
I prodotti e i servizi presentano tratti particolari per i quali esistono ­diritti
di protezione diversi: l’invenzione di un prodotto o di un procedimento
può essere protetta con un brevetto; la forma che caratterizza il pro­
dotto può essere protetta come design; il nome con cui un prodotto si
profila e si distingue sul mercato può essere iscritto nel registro ­svizzero
dei marchi; infine software, testi, opere musicali e immagini sono pro­
tetti dal diritto d’autore.
I diritti di proprietà industriale
Si prenda ad esempio la Victorinox di Inbach: nel portafoglio IP di
­questa impresa troviamo numerose invenzioni, marchi e design protetti
in Svizzera e all’estero. Il modello «Cyber Tool», ad esempio, è protetto
da un considerevole numero di diritti di proprietà industriale:
I nomi Victorinox e Cyber Tool sono registrati come marchi in
­numerosi paesi. Troverete maggiori informazioni sulla protezione
dei marchi da pagina 14.
Il Cyber Tool è un condensato di invenzioni che l’impresa ha fatto
brevettare o per cui ha inoltrato domande di brevetto in numerosi
paesi. Per citarne solo alcune: il sistema di chiave a tubo, la tenaglia
e il cavatappi con cacciavite avvitabile. Troverete maggiori infor­
mazioni sui brevetti da pagina 24.
Anche il design del Cyber Tool è protetto a livello internazionale.
­Troverete maggiori informazioni sulla protezione dei design da
­pagina 21.
mod.dép
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Proprietà
intellettuale
Proprietà
intellettuale
Proprietà intellettuale
07
proteggere i titolari dal rischio che terzi, di norma concorrenti,
­traggano vantaggi economici da un bene protetto. Chiunque cerchi
di produrre, utilizzare, vendere, mettere in circolazione (anche sotto
forma di dono!) e pubblicizzare prodotti o servizi protetti infrange la
legge. Il titolare di un diritto di protezione può venderlo, concederne
a terzi l’uso esclusivo o non esclusivo (attraverso contratti di licen­
za), costituirlo in pegno o trasmetterlo ai propri eredi come qualsiasi
altro bene.
informare gli imprenditori, i ricercatori, chi è attivo nell’ambito
­della ricerca e dello sviluppo e chi svolge un’attività creativa.
Quando per un prodotto o un servizio viene rilasciato un titolo di
­protezione, «in contropartita» vengono pubblicati tutti i dati relativi
e gli appositi registri diventano una preziosa fonte di informazioni
aggiornate e accessibili a tutti, utili anche per ulteriori ricerche.
contribuire al successo del lancio di nuovi prodotti o servizi e alla
costruzione di un’immagine positiva. Ciò assume un’importanza
­particolare se si pensa che per lanciare nuovi prodotti sul mercato
vengono spesso investite somme da capogiro.
Strategie di protezione
Per proteggere al meglio i propri prodotti e servizi le imprese devono
stabilire innanzitutto una strategia di protezione. A questo fine ogni
azienda deve porsi alcune domande fondamentali:
Desidero adottare una strategia difensiva oppure offensiva? Pre­
ferisco tenere segreto il know how della mia azienda oppure bre­
vettare il mio prodotto (rendendo così l’invenzione accessibile al
pubblico)?
È veramente necessaria una protezione? Esiste un rischio reale di
abuso del bene immateriale in questione?
Cosa voglio proteggere? L’invenzione, il marchio o il design? Magari
le tre cose contemporaneamente? E come? Mi conviene registrare la
particolare forma di una bottiglia come design oppure come marchio
tridimensionale?
Per quali prodotti o servizi voglio registrare un determinato marchio?
Quali sono i paesi a cui voglio estendere la protezione? Questa
­decisione può dipendere da numerosi fattori tra cui i canali di distri­
buzione, la disponibilità di rappresentanti in loco e la volontà di far
valere il proprio diritto in un determinato paese.
Una strategia di protezione efficace presuppone innanzitutto una cono­
scenza assodata dei diversi diritti di proprietà intellettuale. Nella mag­
gioranza dei casi vale dunque la pena rivolgersi ad uno specialista
(rappresentante in materia di marchi o di brevetti).
Attenzione!
Mentre per il diritto d’autore la protezione è una conseguenza auto­
matica della creazione, gli altri diritti di protezione vanno richiesti
esplicitamente e prorogati regolarmente. Le richieste devono inoltre
soddisfare determinate condizioni e disposizioni formali (per infor­
mazioni più dettagliate si vedano i capitoli successivi).
«Chi prima arriva, meglio alloggia.» In linea di principio la legge pro­
tegge chi per primo registra il proprio marchio, deposita la propria
invenzione o il proprio design.
Proprietà
intellettuale
Proprietà
intellettuale
08
Diritti di protezione: cosa sono e in cosa consiste la loro forza
Il diritto della proprietà intellettuale comprende i diritti di proprietà in­
dustriale (brevetti, marchi e design) e il diritto d’autore. Comunemente
tali diritti sono definiti come proprietà intellettuale. Le loro principali
funzioni sono:
09
In caso di contestazione spetta al giudice decidere se un diritto di
protezione esiste o meno. Nel diritto dei marchi e dei brevetti esiste
tuttavia una procedura di opposizione. Nell’ambito dei marchi il tito­
lare del marchio anteriore ha il diritto di avviare una procedura di
opposizione entro tre mesi dalla data di pubblicazione. Quanto ai
brevetti, un terzo può, in alcuni casi particolari inerenti essenzial­
mente alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, opporsi
entro nove mesi dal rilascio del brevetto.
I limiti dei diritti di protezione
I diritti di protezione rilasciati sono soggetti alle seguenti restrizioni.
Hanno una durata di vita limitata nel tempo
La durata massima di una protezione non può essere superata.
I diritti scaduti, ossia che sono stati cancellati dopo aver raggiunto
il termine di durata massima o che sono stati revocati, sono nuova­
mente disponibili. L’eccezione che conferma la regola è il marchio,
che in Svizzera può essere prorogato illimitatamente.
Sono limitati territorialmente (principio di territorialità)
Un marchio svizzero è valido esclusivamente in Svizzera. Per esten­
dere la protezione ad altri paesi è necessario registrare il marchio
in ciascuno di essi. Sostanzialmente nei paesi in cui un determinato
bene immateriale non è protetto, chiunque può servirsene libera­
mente. In linea di massima anche le cosiddette registrazioni re­gionali
o internazionali offrono una protezione limitata al territorio nazionale
e autonoma.
Vietano esclusivamente lo sfruttamento industriale (commerciale)
di un’invenzione o di una creazione
Ciò significa, ad esempio, che un oggetto brevettato può essere uti­
lizzato per condurre una nuova ricerca o per uso privato senza che
il titolare abbia dato il suo esplicito accordo. Per ciascun diritto van­
no osservate regole specifiche per definire il campo d’applicazione
della protezione. I marchi, ad esempio, non godono di una protezione
generale ma sono protetti secondo le classi di prodotti e servizi
­internazionali.
Laddove il diritto dei beni immateriali raggiunge i propri limiti, i produt­
tori possono contare sulla legge federale contro la concorrenza sleale
(LCSI) per proteggersi dai contraffattori. Secondo la LCSI, infatti, la
­riproduzione di particolari riconoscibili e inconfondibili di un prodotto
da parte di eventuali concorrenti può essere vietata qualora tale attività possa dare adito a confusione.
Attenzione: l’iscrizione in banche dati o registri privati è facoltativa!
Nell’ambito della proprietà intellettuale esistono oggi alcune ditte
­private che offrono ai titolari di diritti di protezione la possibilità di
­iscriverli in cosiddetti registri di informazione, indici dei marchi com­
merciali, o banche dati consultabili su Internet. Secondo la legge sviz­
zera è determinante solo ed esclusivamente l’iscrizione in uno degli
appositi registri tenuti dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.
L’iscrizione in banche dati e registri privati non ha alcun valore giuridico;
non vi è dunque alcun obbligo di sostenere tali spese ­supplementari.
Proprietà
intellettuale
Proprietà
intellettuale
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I diversi termini (per quel che riguarda i pagamenti, le comunicazioni,
la durata massima, ecc.) cominciano a decorrere dalla data del de­
posito della prima domanda. Lo stesso vale per il cosiddetto termine
di priorità entro il quale il depositante può depositare un marchio,
un’invenzione o un design anche all’estero senza rischiare di essere
preceduto da terzi o, rispettivamente, che ne venga contestata la
novità.
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I registri dell’IPI: una preziosa fonte di informazioni
I registri riservati ai titoli di protezione sono enormi banche dati che
contengono un numero incredibile di informazioni. Secondo una valutazione approssimativa gli oltre 60 milioni di brevetti registrati a livello
mondiale racchiudono più dell’80% del sapere mondiale in campo tec­
nologico. All’interno di un’azienda, i dati raccolti in queste banche dati
possono aiutare i responsabili dei settori ricerca e sviluppo, consulenza
giuridica o marketing a prendere decisioni più oculate:
Una ricerca sui marchi o sui brevetti aiuta a stabilire se è stato
­violato il diritto di un determinato marchio rispettivamente di un
­brevetto già esistenti. In Svizzera questo tipo di ricerca non viene
eseguito automaticamente durante la fase di esame (neppure se è
stata chiesta una ricerca facoltativa sullo stato della tecnica).
Una ricerca mirata (ad esempio sullo stato della tecnica o sui marchi esistenti in un determinato ambito) può essere di grande aiuto
nelle fasi di ricerca, sviluppo e creazione, contribuendo al contempo
a prevenire inutili perdite di tempo ed eventuali doppioni.
Potete trovare maggiori informazioni sulle possibilità offerte da una
­ricerca e indirizzi di offerenti sul nostro sito www.ipi.ch.
Consultate le banche dati gratuite per farvi una prima idea
L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale mette a disposizione
due banche dati gratuite online per permettere anche ai non addetti
ai lavori di eseguire una prima, semplice, ricerca nei diversi registri.
Ricerche
Ricerche
Ricerche sui marchi, ricerche tecnologiche
e ricerche sui brevetti
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Su www.swissreg.ch troverete informazioni relative ai titoli di pro­
tezione concessi in Svizzera.
www.espacenet.ch mette a disposizione più di 60 milioni di docu­
menti di brevetto.
Attenzione: swissreg ed esp@cenet sono stati sviluppati come pro­
grammi di sensibilizzazione, non come sistemi di ricerca professionale.
Le ricerche su esp@cenet e swissreg non sostituiscono quindi la ricer­
ca di un esperto e non garantiscono gli stessi risultati di una ricerca
esaustiva.
I diversi tipi di ricerca sono infine efficaci strumenti per il monitorag­
gio e per la valutazione della concorrenza in un determinato settore,
nonché per l’individuazione delle nuove tendenze.
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Altri termini di uso corrente
Marchio di servizio, marchio di commercio, marchio di fabbrica, ­marchio
di prodotto, «trademark».
Perché proteggere un marchio?
Il marchio è il segno distintivo per eccellenza di qualsiasi prodotto o
servizio. Ciò ne determina l’immenso valore e spiega perché spesso lo
sviluppo e il mantenimento di un solo marchio richiedano grossi inve­
stimenti in termini di tempo e denaro.
Qual è l’utilità concreta del diritto al marchio?
Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso
per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è riven­
dicato e di disporne (ad esempio tramite contratti di licenza). Il titolare
del marchio può vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile per
prodotti o servizi uguali o dello stesso genere.
Cos’è un marchio?
In linea di principio per legge possono essere marchi tutti i segni che
permettono di distinguere determinati prodotti e servizi da quelli della
concorrenza. Si distinguono diversi tipi e forme di marchio.
®
Forme di marchi
Un marchio può essere costituito da parole (ad es. Victorinox), da una
combinazione di lettere o di cifre (ad es. AAB e 501), da un’immagine
(ad es. il logo delle FFS), da forme tridimensionali (ad es. la forma del
cioccolato Toblerone), da uno slogan (ad es. «I gatti comprerebbero
Whiskas») o da una combinazione di questi elementi. Anche i segni acu­
stici (ad es. il jingle cantato della Ricola) si possono proteggere come
marchi.
Tipi di marchi
Marchi individuali: comprendono i marchi di una singola impresa
che intende distinguere i propri prodotti o servizi (ad es. Coca Cola).
Marchi collettivi: indicano i prodotti o servizi di un’unione di aziende
per sottolineare l’appartenenza a questa unione (ad es. l’insegna
delle farmacie).
Marchi di garanzia: consentono di assegnare determinate caratte­
ristiche (ad esempio caratteristiche di qualità) ai prodotti o ai servizi
cui sono stati assegnati (ad es. IP Suisse o SEV).
Cosa non è possibile proteggere?
In linea di massima vale il principio che i beni di dominio pubblico non
possono essere monopolizzati. Sono ad esempio considerati di dominio
pubblico i segni semplici come le singole lettere e cifre, le abbreviazioni
di senso compiuto e di carattere descrittivo (ad es. 4x4, GTI), nonché le
figure geometriche semplici.
Buono a sapersi!
In linea di principio le ditte (ossia le ragioni sociali ) iscritte nel Registro di commercio
svizzero non sono protette come marchi (per una ricerca delle ditte consultare il sito
www.zefix.ch). Un’eventuale iscrizione nel registro dei marchi dipende dalla strategia
di mercato perseguita.
Un marchio deve essere utilizzato entro cinque anni dalla sua registrazione.
Il marchio
Il marchio
Il marchio
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Sono esclusi dalla protezione i singoli colori ad eccezione di quelli che
si sono imposti per il loro carattere distintivo (ad es. il lillà per la ciocco­
lata Milka, si veda anche la voce «Marchi imposti» nel riquadro ­dedicato
ai casi particolari).
Durata di validità della registrazione
La registrazione è valida durante dieci anni a contare dalla data del
­deposito e prorogabile di volta in volta per periodi di dieci anni.
Protezione in Svizzera
La protezione di un determinato marchio va richiesta espressamente
inoltrando la domanda di registrazione debitamente completata, corre­
data della lista dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendi­
cato e di una riproduzione del marchio stesso all’Istituto Federale della
Proprietà Intellettuale a Berna. Gli appositi moduli possono essere
­scaricati da Internet (www.ipi.ch) oppure richiesti allo 031 377 77 77.
Le domande di registrazione possono essere inoltrate anche per via
elettronica alla pagina https://e-trademark.ige.ch. Una volta registrati
i marchi sono pubblicati su www.swissreg.ch.
Come verificare se un determinato marchio viola il diritto di protezione
di un marchio già registrato?
Siccome durante la procedura di registrazione l’Istituto non svolge questo
tipo di verifica, è consigliabile eseguire una ricerca preliminare nell’appo­
sito registro. Per ulteriori informazioni consultate il sito www.ipi.ch.
Protezione all’estero
Per la registrazione internazionale di un marchio esistono le possibilità
elencate di seguito:
Registrazione internazionale: il Sistema di Madrid
Con l’estensione territoriale della protezione su territorio svizzero secon­
do l’Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid, la protezione del mar­
chio può essere estesa ad altri paesi o organizzazioni aderenti al Sistema
di Madrid. La domanda di registrazione internazionale può essere inol­
trata direttamente presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.
Registrazione regionale: il marchio comunitario
Presso l’Ufficio d’armonizzazione nel mercato interno (l’UAMI), che ha
sede ad Alicante (Spagna), è possibili richiedere mediante una proce­
dura unica un marchio comunitario che conferisce al suo titolare un
diritto unitario valevole in tutti gli stati membri dell’Unione europea. La
protezione per la Comunità europea può essere richiesta anche tramite
un’estensione della protezione secondo il Sistema di Madrid.
Condizioni della protezione
In linea di principio, ai sensi della legge, può essere registrato come marchio qualsiasi
segno riproducibile graficamente atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’azienda
da quelli di un’altra azienda. Ciò è in primo luogo misurato in base all’impressione
generale suscitata dal marchio considerato.
Sono esclusi dalla protezione come marchi i segni descrittivi che contengono indicazioni
sulla natura, la qualità, il tipo o il luogo di produzione, lo scopo o il prezzo del prodotto
(il termine «orange» non può essere registrato come marchio per delle arance o della
frutta ma può essere registrato come marchio per un’azienda di telecomunicazioni).
Sono inoltre esclusi dalla protezione i segni che violano l’ordine pubblico e i buoni
costumi. Un marchio deve rispettare i costumi, la morale, la religione e la cultura
di tutti i cittadini, anche delle minoranze, e non deve ostacolare in alcun modo
le relazioni diplomatiche e internazionali.
Sono infine esclusi dalla protezione i segni che inducono in errore (segnatamente
riguardo alla provenienza, alla qualità o alla natura di un determinato prodotto;
si veda anche la rubrica «Indicazioni di provenienza» a pagina 20).
Il marchio
Il marchio
Gli stemmi pubblici nazionali ed esteri possono essere registrati come
marchi unicamente per istituzioni pubbliche (Confederazione, Cantone,
ecc.) a cui appartengono o a cui si riferiscono, come pure per aziende
di queste istituzioni.
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I diritti di protezione
I diritti di protezione in un colpo d’occhio
Cosa si protegge?
Protezione dei marchi
Protezione dei brevetti
Protezione del design
Diritto d’autore**
I segni registrati, dall’abuso
da parte di terzi
Le invenzioni, definite come
soluzioni tecniche in ambito
tecnico
La forma, l’aspetto esteriore degli
oggetti
Le opere (compresi i programmi
per computer)
Con il rilascio del brevetto
Con l’iscrizione del design nell’apposito
­registro
Al momento della creazione
Quando entra in vigore Con la registrazione del
il diritto di protezione? marchio nell’apposito registro
Requisiti minimi
Il segno
• non viola un diritto precedente
• ha carattere distintivo
• non è descrittivo
• rispetta l’ordine pubblico
e i buoni costumi
È brevettabile ogni invenzione
• nuova
• utilizzabile industrialmente
• frutto di un’attività inventiva
• che sia stata sufficientemente
esposta
Un design può essere protetto se
• è nuovo
• nell’effetto generale suscitato si distingue
sostanzialmente dai design esistenti
• rispetta l’ordine pubblico e i buoni
costumi
È protetta dal diritto d’autore
qualsiasi creazione dell’ingegno
letteraria o artistica che presenti
un carattere originale
Cosa non è possibile
proteggere?
• i segni semplici e banali
• le abbreviazioni
• le designazioni generiche
• gli stemmi pubblici
• ecc.
• le razze animali e le varietà vegetali
• i metodi per il trattamento
chirurgico e terapeutico e
i metodi di diagnosi applicati
al corpo umano o animale
• le invenzioni che violino l’ordine
pubblico e i buoni costumi
• alcune invenzioni biotecnologiche
• i design le cui caratt. risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto
• le idee e i concetti
• idesign che violano il diritto federale
(Legge federale per la protezione degli
stemmi pubblici) o trattati internazionali
• i contenuti (le idee e i concetti)
• le leggi e gli atti ufficiali
• le decisioni delle autorità
• i mezzi di pagamento
• i fascicoli di brevetti
Casi particolari
Uso strettamente privato
Uso personale, ricerca
e insegnamento
Uso personale
Uso personale, citazioni, copie di
sicurezza, resoconti d’attualità
Campo della
­protezione
Definito dal segno e dalla lista Definito nelle domande di
dei prodotti e dei servizi
brevetto («rivendicazioni»)
Definito tramite una raffigurazione
Definito dall’opera concreta
Durata della protezione
10 anni (prorogabile
illimitatamente)
20 anni al massimo
5 anni (prorogabile 4 volte per 5 anni)
25 anni al massimo
Fino a 70 anni dalla morte dell’autore
(50 anni per i progr. per computer)
Simboli e termini
di uso corrente
® = per i marchi registrati,
™ = T rademark
L’utilizzo di questi simboli è
facoltativo, un loro uso
abusivo è passabile di pena
+pat+; pat. pend. (è stata depositata
una domanda di brevetto)
L’utilizzo di questi indicazioni
è facoltativo, un loro uso
abusivo è passabile di pena
mod. dép.
L’utilizzo di questi simboli è facoltativo, un suo uso abusivo è passabile
di pena
©, «Copyright», «Tutti diritti
riservati», o altre indicazioni simili
Utilizzo facoltativo
Tasse di deposito
(CH)*
CHF 550.– (deposito)
CHF 200.– (deposito), CHF 500.– (ricerca
Deposito elettronico: CHF 350.– facoltativa), CHF 500.– (esame)
CHF 200.– (emolumento di base), inclusa nessuna
la pubblicazione di una raffigurazione
Proroga (CH)*
CHF 550.– (per 10 anni)
CHF 100.– annui per il 5o e il 6o,
CHF 200.– annui per il 7o e l’8o,
CHF 310.– annui dal 9o anno
CHF 200.– (per 5 anni)
nessuna
Particolarità
In Svizzera non viene verificata
la violazione di marchi
precedenti (ricerca di marchi
raccomandata)
In Svizzera i criteri della novità
e dell’attività inventiva non
vengono esaminati (è consigliata una ricerca sui brevetti)
La pubblicazione può essere differita
di 30 mesi. In Svizzera il criterio della
novità non viene esaminato.
Le società di gestione collettiva:
Suisa, Suissimage, Pro Litteris, SSA,
Swissperform
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* Escl. le eventuali spese in caso di ricorso ad un esperto in materia.
**La Legge federale sul diritto d’autore regola inoltre i diritti di protezione affini degli artisti interpreti,
dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione.
Stato luglio 2008: con riserva di modifiche. Per i dati aggiornati consultare il sito www.ipi.ch.
20
Marchi imposti: possono essere protetti come marchi i segni descrittivi, se hanno raggiunto una notorietà generale sul mercato individualiz­
zando i prodotti o servizi di una determinata azienda. Si parla allora di
un marchio «imposto» sul mercato (ad es. Valser per l’acqua minerale).
Segni liberi: i marchi che con il passare degli anni sono diventati delle
designazioni generiche per i prodotti rivendicati (ad esempio il «gioco
dell’oca»).
I marchi famosi come Ferrari, Coca-Cola o Cartier sono protetti dal
­rischio d’abuso da parte di terzi anche per prodotti e servizi per cui non
sono stati registrati.
Nomi di dominio: anche i nomi di dominio possono essere registrati
come marchi secondo le disposizioni in vigore. Dell’assegnazione dei
nomi di dominio con estensione .ch o .li e della loro registrazione si oc­
cupa SWITCH (www.switch.ch).
Le indicazioni di provenienza distinguono tra loro diversi prodotti o
­servizi, non in relazione al produttore, bensì rispetto ad una determinata
provenienza geografica. Si distingue tra indicazioni di provenienza
­dirette (ad es. il cioccolato svizzero), indirette (ad es. Guglielmo Tell) e
qualificate (ad es. «Ginevra» per l’orologeria).
DOC (Denominazione di Origine Controllata): le denominazioni ­d’origine
protette o controllate (DOC, ad es. Merlot del Ticino) e le indicazioni geo­
grafiche protette (IGP, ad es. carne secca grigionese) sono registrate
nell’apposito Registro dell’Ufficio federale dell’agricoltura ma possono
essere registrate come parti di un marchio solo a determinate condi­
zioni.
Il design
Altri termini di uso corrente
Disegni e modelli, modello depositato, modelli industriali, modello orna­
mentale, industrial design.
Perché proteggere un design?
Il design stimola i sensi, suscita emozioni, conferisce prestigio e facilita
il processo d’identificazione. Il design è ormai diventato un fattore di mer­
cato determinante e le contraffazioni in questo ambito non si contano.
Qual è l’utilità concreta del diritto di design?
Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare
ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in par­
ticolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in com­
mercio, l’importazione, l’esportazione e il transito nonché il possesso
per detti scopi.
Cos’è un design?
La legge protegge come design le creazioni di prodotti o parti di prodotti
caratterizzati in particolare dalla disposizione di linee, superfici, contor­
ni o colori oppure dal materiale utilizzato. La legge protegge, insomma,
esclusivamente la forma esterna. Il design è essenziale per i prodotti di
consumo più semplici come una posata o uno spazzolino da denti. An­
che il design industriale riveste notevole importanza per prodotti più
complessi, quali locomotive o interi impianti di produzione. Spesso il
mod.dép.
Il design
Il marchio
Casi particolari
21
22
Cosa non è possibile proteggere?
La protezione del design è esclusa se le caratteristiche del design risul­
tano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto (ad es. la filet­
tatura di una vite), il design viola il diritto federale (ad es. la legge per la
protezione degli stemmi pubblici) o trattati internazionali, o se è contra­
rio all’ordine pubblico o ai buoni costumi. La protezione non si estende
ai modi di produzione (ad es. di un capo di abbigliamento), alle funzioni
tecniche e al carattere d’utilità (ad es. un digramma di flusso/organi­
gramma) dell’oggetto prodotto in base al design; questi elementi pos­
sono essere eventualmente protetti con un brevetto d’invenzione.
Durata della protezione
Un determinato design può essere protetto per un periodo massimo di
25 anni (5 periodi di 5 anni l’uno) a contare dalla data del deposito.
Protezione in Svizzera
Per il deposito di un design in Svizzera è necessario riempire l’apposito
modulo e inoltrarlo all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a
­Berna allegando una o più raffigurazioni riproducibili. I moduli possono
essere scaricati dal sito Internet www.ipi.ch o richiesti telefonicamente
allo 031 377 77 77. All’indirizzo [email protected] è inoltre possibile depositare
i design per via elettronica. Dopo l’iscrizione il design protetto viene pub­
blicato su www.swissreg.ch.
Condizioni della protezione
Una creazione può essere protetta come design se
il design è nuovo, ossia se prima della data di deposito non è stato reso accessibile
al pubblico un design identico e se
è originale, ossia se si distingue da altre creazioni esistenti in virtù di caratteristiche
rilevanti.
In caso di contenzioso spetta al giudice definire esattamente queste due condizioni.
Protezione all’estero
In linea di principio per il deposito all’estero è possibile procedere in
due modi:
Deposito nel paese interessato
Va notato che la legislazione, le procedure di deposito, d’esame e di
attribuzione cambiano di paese in paese.
Deposito in diversi paesi con un’unica domanda
I depositi internazionali validi per gli stati contraenti all’Accordo dell’Aia
possono essere effettuati direttamente presso l’Organizzazione Mon­
diale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Segnaliamo che la Svizzera
fa parte dell’accordo. È inoltre possibile proteggere un design in tutto il
territorio dell’UE con un’unica domanda di registrazione presso l’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI, Alicante, Spagna).
Il design
Il design
d­ esign si nasconde tuttavia nel dettaglio: nel quadrante di un orologio,
nella fantasia di una stoffa o in un elemento di una carrozzeria.
23
Protezione delle topografie
Altri termini: microchip, IC, circuiti integrati, semiconduttori. La legge
permette ai produttori di topografie di vietarne l’uso a terzi. È una topo­
grafia ai sensi della legge qualsiasi struttura tridimensionale come ­risulta
dal collegamento degli strati di cui è costituito un prodotto a semicondut­
tore. Ad essere protetta è quindi soltanto la forma esterna e non la fun­
zione elettronica del prodotto a semiconduttore. Per ­ulteriori informazio­
ni sulla legge sulle topografie consultate il sito dell’Istituto (www.ipi.ch).
Buono a sapersi!
I depositanti che non desiderano rendere immediatamente pubblico il proprio design
possono avvalersi del diritto al differimento della pubblicazione. Il differimento può durare
fino ad un massimo di 30 mesi dalla data di deposito o di priorità.
La protezione non dipende dalle dimensioni, ciò significa che un modello in scala gode
della stessa protezione dell’originale. Per questo motivo sulle raffigurazioni non vanno
indicate le dimensioni.
24
Altri termini di uso corrente
Brevetto d’invenzione, brevetto tecnico.
Perché proteggere un’invenzione?
Il brevetto rappresenta una ricompensa e un incentivo per la ricerca e
lo sviluppo in ogni ambito della tecnica. Stimola all’innovazione e contri­
buisce alla costruzione e alla diffusione del sapere. Testimonia della
forza innovativa di un’impresa e può essere impiegato in modo proficuo
su un mercato duramente conteso.
Qual è l’utilità concreta del brevetto?
Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri di usare
un’invenzione a scopi commerciali (produzione, vendita, messa in circo­
lazione). Il titolare è inoltre libero di trasferire ad altri questo diritto sia
tramite la vendita del brevetto, sia tramite contratti di licenza.
Cos’è un’invenzione?
Secondo la legge l’invenzione risolve un problema tecnico per mezzo
della tecnica.
Invenzioni escluse dal brevetto
Non sono brevettabili idee, concetti, scoperte, teorie scientifiche e
­metodi matematici, regole di gioco, sistemi per la lotteria, metodi di
­insegnamento e piani di lavoro, procedure della diagnostica, terapia e
chirurgia, che vengono applicate al corpo umano o di animali, varietà
vegetali, razze animali e processi essenzialmente biologici per l’otteni­
mento di animali e di piante. Sono poi escluse dai brevetti le invenzioni
la cui utilizzazione è contraria all’ordine pubblico e ai buoni costumi (ad
es. determinate invenzioni biotecnologiche).
Il brevetto
Il brevetto
Il brevetto
25
Le creazioni di forme, che per definizione non rappresentano soluzioni
tecniche, possono eventualmente essere protette come design o ap­
partengono alla sfera del diritto d’autore. Non sono inoltre brevettabili
i programmi per computer «in quanto tali», che sono protetti dal diritto
d’autore, mentre possono essere brevettabili le eventuali invenzioni
correlate a tali programmi (ad es. i comandi elettronici).
Condizioni di protezione
+pat+
Per essere brevettabile un’invenzione deve rispondere a tre criteri:
Essere nuova, ossia non deve appartenere allo stato della tecnica. Lo stato della tecnica
è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in qualsiasi forma, ovunque
nel mondo, prima della data di deposito della domanda.
Essere utilizzabile industrialmente, realizzabile e riproducibile.
Testimoniare di un’attività inventiva. Ciò che risulta in modo evidente dallo stato
della tecnica non costituisce un’invenzione brevettabile. La scoperta di soluzioni semplici,
di proprietà inattese di determinati prodotti nonché il superamento di un pregiudizio
(«tanto così non funziona» ) stanno a indicare che questo criterio è stato soddisfatto.
26
Un’invenzione è realmente nuova e originale?
Poiché in Svizzera i criteri della novità e dell’originalità non sono verifi­
cati durante l’esame vi consigliamo di fare qualche ricerca preliminare.
Se avete presentato all’Istituto una domanda per il rilascio di un ­brevetto
d’invenzione, avete la possibilità di accertare la novità e l’attività inven­
tiva dell’invenzione con una ricerca relativa alla domanda di brevetto
svizzero. Ulteriori informazioni si possono trovare su www.ipi.ch.
Protezione in Svizzera
La protezione di una determinata invenzione va richiesta espressamen­
te, di preferenza tramite un modulo scaricabile dal sito www.ipi.ch o
ottenibile chiamando lo 031 377 77 77. La domanda di brevetto deve in­
cludere una descrizione dell’invenzione, una o più rivendicazioni e i di­
segni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni. Gli atti
tecnici vanno redatti in tedesco, francese o italiano e inoltrati all’Istituto
Federale della Proprietà Intellettuale a Berna. La domanda di brevetto è
pubblicata su www.swissreg.ch 18 mesi dopo il deposito, il brevetto una
volta rilasciato.
Il brevetto
Il brevetto
Durata del brevetto
Il brevetto dura al massimo 20 anni a decorrere dalla data di deposito
della domanda di brevetto: a contare dal quinto anno dalla domanda,
il brevetto è prorogabile di anno in anno.
27
Protezione all’estero
Per depositare una domanda di brevetto all’estero è possibile proce­
dere in tre modi:
Deposito nel paese interessato
Va notato che la legislazione, le formalità di deposito, le procedure
d’esame e di concessione sono diversi di paese in paese.
Domanda di brevetto europeo
Il brevetto europeo può essere richiesto direttamente presso l’Ufficio
Europeo dei Brevetti a Monaco. Le aziende con sede in Svizzera o nel
Liechtenstein possono inoltrare le proprie domande anche all’Istituto
Federale della Proprietà Intellettuale. Questa procedura offre il grande
vantaggio che con un’unica domanda è possibile ottenere un brevetto
valido in più di 30 stati, inclusa la Svizzera.
Buono a sapersi!
Prima la domanda e poi le parole! Un’invenzione che sia stata, in qualsiasi modo, resa
pubblica prima del deposito della domanda non è più brevettabile. Chiunque sarebbe libero
di sviluppare la vostra invenzione.
Il brevetto permette al suo titolare di proteggere la propria invenzione dall’uso illecito da
parte di terzi. Se e in quali circostanze un’invenzione possa essere utilizzata non è tuttavia
definito dalla legge sui brevetti, bensì da altre leggi come la legge sugli agenti terapeutici
o la legge sulla medicina della procreazione. Per poter sfruttare a scopo commerciale un’in-
venzione brevettata, è in molti casi necessaria un’autorizzazione allo sfruttamento o alla commercializzazione. Poiché in genere i tempi per ottenere questo tipo di benestare sono piuttosto
lunghi, nel caso di medicinali e prodotti fitosanitari la protezione può essere prorogata
per un periodo massimo di cinque anni per mezzo di un certificato protettivo complementare.
Il brevetto costituisce una garanzia per gli investimenti effettuati nel campo della ricerca
e dello sviluppo. Poiché «in cambio» del rilascio di un brevetto l’invenzione protetta viene pubblicata, i brevetti permettono inoltre di avere una visione d’insieme degli sviluppi tecnici
Il costo di un brevetto dipende dalla procedura di domanda scelta e dal
numero di paesi per cui viene richiesta la protezione. La traduzione dei
documenti di brevetto è di per sé onerosa, anche se a livello internazio­
nale, segnatamente per il brevetto comunitario (Accordo di Londra),
sono state trovate soluzioni per contenere i costi.
Il diritto d’autore
Altro termine di uso corrente
Copyright
Che cosa viene protetto con il diritto d’autore?
Il diritto d’autore protegge le opere d’arte o di letteratura. Poiché si
­tratta di proteggere la forma e non il contenuto, l’oggetto della prote­
zione è l’opera concreta in cui trova espressione un’idea, non l’idea o
il concetto stessi. Una trattazione sulla teoria della relatività di Einstein
può ad esempio essere oggetto di protezione, mentre non può esserlo
la teoria in sé.
In cosa consiste la protezione?
Il diritto d’autore conferisce al titolare il diritto esclusivo di decidere se,
quando e come la sua opera possa essere utilizzata. Egli ha in partico­
lare il diritto esclusivo di:
riprodurre l’opera mediante un procedimento qualsiasi (allestimento
di esemplari), in forma identica o modificata (esempio: scaricare file
audio MP3 da Internet).
offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione
esem­plari dell’opera.
garantendo così un alto grado di trasparenza. Pertanto il brevetto stimola la ricerca e il
progresso tecnico.
Conformemente all’articolo 332 CO, le invenzioni che il lavoratore ha fatto o alle quali
ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa, in linea di principio, appartengono al datore di lavoro.
Per la Svizzera e il Liechtenstein valgono, in materia di brevetti, le disposizioni legislative
unificate. Questo significa che i due paesi insieme rappresentano un unico territorio di
protezione.
Il diritto d’autore
Il brevetto
28
Domanda internazionale
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) che ha
sede a Ginevra, propone una procedura di deposito centralizzata fon­
data sul Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT). Questa
procedura permette il deposito di un’invenzione nei 138 stati contraenti
tramite un’unica domanda. Per la Svizzera e il Liechtenstein rivolgersi
all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.
29
Per tutelarsi dagli utilizzi abusivi i titolari possono introdurre misure
­tecniche (ad esempio i blocchi della riproduzione) o informazioni sulla
gestione dei diritti, protetti dal diritto d’autore.
Cos’è un’opera?
Sono opere ai sensi della legge le creazioni che presentano un carat­
tere originale. Sono in particolare opere:
le opere letterarie di ogni genere, dal romanzo alla trattazione scien­
tifica, all’articolo di giornale, all’opuscolo pubblicitario;
le opere musicali e altre opere acustiche;
Condizioni di protezione
Un’opera è protetta dal diritto d’autore a condizione che
si tratti di un’opera letteraria o artistica,
si tratti di una creazione dell’ingegno e
mostri un carattere individuale (vale a dire una certa originalità). Il diritto d’autore non
dipende dunque in alcun modo dal tempo e dal denaro investiti nella creazione di un’opera.
Nella fattispecie spetta tuttavia ai tribunali ordinari stabilire con effetto vincolante se
le condizioni di protezione sono rispettate.
le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della ­scultura
e della grafica nonché le opere delle arti applicate (oggetti dotati di
valore d’uso), per cui il deposito come design non esclude il diritto
d’autore;
le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte
o opere plastiche;
le opere architettoniche;
le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audio­
visive;
le opere coreografiche e le pantomime.
Il diritto d’autore
Il diritto d’autore
30
rendere accessibile l’opera pubblicandola su una rete di comunica­
zione come Internet, in modo da consentire al pubblico di ­visualizzarla
ad esempio su uno schermo, stamparla o scaricarla.
recitare, rappresentare o eseguire l’opera, direttamente o mediante
un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove.
diffondere l’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi.
ritrasmettere l’opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile
non è l’organismo di diffusione d’origine (ad esempio la televisione
via cavo).
decidere se, quando e in qual modo l’opera possa essere modificata
e utilizzata per la creazione di un’altra opera (opera di seconda mano,
ne sono un esempio le traduzioni).
31
Protezione dei software
Anche i programmi per computer sono inclusi fra le opere protette dal
­diritto d’autore. Sono invece ad esempio esclusi i procedimenti meccano­
grafici e i sistemi di contabilità, i linguaggi di programmazione o i principi
di soluzione, come gli algoritmi, che costituiscono la base di un software.
Opere non protette
Non sono protetti dal diritto d’autore le idee, le prestazioni, i concetti
e le istruzioni, anche qualora siano originali. Non sono inoltre protetti
le leggi, le ordinanze e gli altri atti ufficiali, le decisioni, i verbali e i rap­
porti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche, i mezzi di paga­
mento, i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate.
Buono a sapersi!
È permesso utilizzare un’opera pubblicata per uso privato (ossia nella cerchia stretta
di parenti e amici, a fini didattici nelle aule scolastiche, o la riproduzione per informazione
interna o documentazione in un’impresa). In determinati casi il titolare ha tuttavia diritto
a un compenso.
In presenza di utilizzazioni di massa (ad esempio la vendita di cassette vergini, il noleggio
di videocassette, il fotocopiare) i diritti al compenso sono esercitati collettivamente dalle
società di gestione autorizzate (si veda la sezione Contatto).
32
Entrata in vigore della protezione
La protezione del diritto d’autore entra in vigore automaticamente al
momento della creazione. Di conseguenza non necessita di formalità,
né risulta necessario un deposito. L’Istituto non dispone di alcun ­registro
in questo ambito.
I diritti di protezione affini
Regolano i diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio
e audiovisivi nonché degli organismi di diffusione. Pur costituendo un
gruppo a se stante di diritti, i diritti di protezione affini seguono princi­
palmente il sistema del diritto d’autore. La protezione si estingue 50 anni
dopo l’esecuzione della prestazione da parte dell’artista interprete,
­rispettivamente l’allestimento dei supporti audio o audiovisivi, o la dif­
fusione dell’emissione.
affini soltanto in Svizzera. Per garantire la protezione a livello internazio­
nale, sono stati tuttavia stipulati degli accordi internazionali (ad ­esempio
le Convenzioni di Berna e di Roma). Per sapere se in quanto svizzeri
si è protetti anche in altri paesi, è necessario verificare se il paese in
questione e la Svizzera hanno aderito allo stesso accordo.
Società di gestione collettiva
Le società di gestione collettiva prevedono lo sfruttamento collettivo dei
diritti dei titolari; in particolare in quegli ambiti di utilizzazioni di massa
in cui non è possibile uno sfruttamento individuale (ad esempio la loca­
zione di videocassette o DVD). Le società di gestione collettiva sotto­
stanno alla sorveglianza federale dell’Istituto Federale della Proprietà
Intellettuale e della Commissione arbitrale federale.
Il diritto d’autore
Il diritto d’autore
Durata della protezione
In Svizzera la protezione del diritto d’autore viene cancellata dopo
70 anni (rispettivamente 50 per i programmi per computer) dalla morte
dell’autore.
33
SUISA, per le opere musicali non teatrali, www.suisa.ch
SUISSIMAGE, per le opere audiovisive, www.suissimage.ch
PROLITTERIS, per la letteratura, la fotografia e le arti figurative,
www.prolitteris.ch
SSA – Société Suisse des Auteurs, per le opere ­drammatiche,
drammatico-musicali e audiovisive, www.ssa.ch
SWISSPERFORM, per la tutela dei diritti di protezione affini,
www.swissperform.ch
La protezione è internazionale?
In linea di massima ogni sistema giuridico è sempre nazionale. Il diritto
svizzero, di conseguenza, protegge diritti d’autore e diritti di protezione
Chi desidera utilizzare un determinato software su più computer deve acquistare il numero
necessario di licenze.
Pur non essendo necessari in Svizzera, i contrassegni «Copyright», «tutti i diritti riservati» o
«©» sono comunque un’indicazione utile e possono fungere, in determinati casi, da «avvertimento». In linea di principio è considerato autore chi è nominato nell’opera o al momento
della sua pubblicazione
Il diritto d’autore protegge anche le opere di seconda mano, ad esempio le traduzioni,
le versioni cinematografiche e gli arrangiamenti musicali (versioni cover). Va notato che
i diritti dell’opera originale restano intatti. Pertanto anche l’utilizzo dell’opera di seconda
mano presuppone il consenso del titolare dei diritti dell’opera originale.
È lecito riprodurre in modo bidimensionale delle opere situate in luoghi pubblici (in quanto
privato posso ad esempio fotografare una determinata statua).
In linea di principio sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura
in cui servano da dimostrazione. La citazione deve essere indicata in quanto tale e la fonte
segnalata chiaramente.
Contatto
Contatto
34
L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha sede a Berna ed è
l’autorità competente per tutto quanto riguarda la proprietà intellettuale
in Svizzera. L’Istituto è il punto di riferimento per tutti i diritti di proprietà
intellettuale in Svizzera (per i brevetti svolge questa funzione anche per
il Liechtenstein) e, a seconda della procedura, anche per le domande
internazionali. L’IPI esamina le domande nazionali, rilascia diritti di pro­
tezione e gestisce i relativi registri.
Per informazioni relative al diritto della proprietà intellettuale:
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Stauffacherstrasse 65 / 59 g
CH-3003 Berna
Telefono+41 (0)31 377 77 77
Fax
+41 (0)31 377 77 78
E-mail [email protected]
Per informazioni online: www.ipi.ch
Tra le altre informazioni sul nostro sito troverete:
un elenco dei rappresentanti in materia di marchi e dei mandatari
per brevetti in Svizzera;
le coordinate di altri organismi, in particolare dell’Ufficio Europeo dei
Brevetti, dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
(OMPI) e dell’Ufficio dell’armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
Desidero ricevere gratuitamente informazioni
più dettagliate in merito ai seguenti settori della
proprietà intellettuale:
Protezione dei marchi
Protezione dei brevetti
Protezione dei design
Diritto d’autore
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Formazione
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Ditta
Via, no.
CAP, luogo
Paese
Impressum «Guida alla proprietà intellettuale» © 2003 Istituto Federale della Proprietà
Intellettuale (IPI), Stauffacherstrasse 65 / 59 g, CH-3003 Berna. 4a edizione, luglio 2008.
Redazione e traduzione: IPI. Il layout è stato ripreso per gentile concessione della
Jean Frey AG, BILANZ, di Zurigo. Si ringrazia la Victorinox di Ibach che ci ha autorizzato
ad illustrare i diritti di protezione industriale tramite il modello «Cyber Tool». La «Guida
alla proprietà intellettuale» è pubblicata in italiano, francese, tedesco e inglese.
È ottenibile gratuitamente e può essere scaricata in formato PDF dal sito www.ipi.ch.
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