Circolare di studio Settembre 2009

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Circolare di studio Settembre 2009
Studio Forlani
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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8 SETTEMBRE 2009
Ultime novità fiscali
Prelevamento di profitti
dai conti della società
Sentenza Corte Cassazione 8.7.2009, n. 26281
L’amministratore (anche di fatto) di una società di capitali che dai c/c della stessa preleva i
proventi di un’operazione commerciale riversandoli sul c/c personale risponde di
appropriazione indebita e non invece di infedeltà patrimoniale.
Pertinenze e agevolazioni
Sentenza CTP Bologna 1.7.2009, n. 76/12/2009
E’ illegittimo il regolamento comunale che prevede un limite al numero di pertinenze
dell’abitazione principale (garage, posti auto, ecc.) per le quali:
- fino al 2007 era possibile fruire dell’aliquota ICI ridotta;
- dal 2008 è prevista l’esenzione ICI.
Tali agevolazioni infatti sono applicabili a tutte le pertinenze, a prescindere dal loro
numero.
Esercizio dell'opzione per Risoluzione Agenzia Entrate 17.7.2009, n. 185/E
Per la validità dell’opzione per la trasparenza fiscale la preventiva volontà dei soci di
la trasparenza fiscale
aderire al regime ex art. 116, TUIR deve essere comunicata alla società mediante
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Non è pertanto consentito effettuare tale
comunicazione mediante raccomandata a mano.
Redditometro e possesso Sentenza Corte Cassazione 23.7.2009, n. 17200
di auto di grossa cilindrata Il possesso di auto di grossa cilindrata non è di per se un elemento sufficiente a giustificare
l’accertamento sintetico da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti l’Ufficio può procedere a determinare sinteticamente il reddito solo qualora il reddito
dichiarato sia non congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva per
almeno 2 anni.
Agevolazione prima casa e Sentenza CTP Roma 16.6.2009, n. 204
L’impossibilità di acquistare, entro un anno dall’alienazione di un immobile per il quale si è
ritardato riacquisto
usufruito delle agevolazioni prima casa, un altro immobile, non determina la decadenza
dell’agevolazione stessa qualora il mancato riacquisto sia determinato dal silenzio del
venditore circa l’esistenza temporanea di un atto di pignoramento sul bene oggetto di
compravendita.
Compensi agli
amministratori
Sentenza CTR Lazio 8.7.2009, n. 176/29/2009
Il compenso agli amministratori è deducibile da parte della società qualora lo stesso sia stabilito con
delibera statutaria o verbale assembleare, a prescindere dall’ammontare.
Infatti, in assenza di un limite legislativo è difficile stabilire in quale misura tale compenso sia
deducibile
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Scontrino fiscale per
l’acquisto di medicinali
Circolare Agenzia Entrate 30.7.2009, n. 40/E
Dall’1.1.2010, al fine di garantire le esigenze di riservatezza del contribuente, lo scontrino
fiscale relativo all’acquisto di farmaci dovrà riportare, oltre alla natura e quantità e al
codice fiscale dell’acquirente, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio in
luogo dell’indicazione della denominazione del medicinale.
Imposta di pubblicità su
bandiera presente in
cantiere
Sentenza CTP Milano n. 108/46/2009
Non sconta l’imposta di pubblicità un’insegna, in forma di bandiera, presente in un
cantiere edile, contenente il logo di un’azienda, qualora lo stesso sia privo di qualsiasi
funzione promozionale / commerciale ma sia posto al solo scopo di indicare l’ubicazione
(ad esempio, ai fornitori che devono consegnare il materiale) e l’estensione del cantiere
stesso.
TOSAP distributori di
carburante
Sentenza Corte Cassazione 22.7.2009, n. 17074
I distributori di carburante sono tenuti al pagamento della TOSAP oltre che sugli spazi
impegnati dalle pompe di benzina, anche su quelli necessari per manovre e viabilità
(comprese le aiuole).
Credito d’imposta
autotrasportatori
Provvedimento Agenzia Entrate 6.8.2009
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di
approvazione del modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da parte degli autotrasportatori di merci che intendono usufruire del credito
d’imposta ex art. 15, comma 8-septies, DL n. 78/2009 corrispondente ad una quota parte
della tassa automobilistica 2009 corrisposta per ciascun veicolo di massa complessiva non
inferiore a 7,5 t.
Risoluzione Agenzia Entrate 3.8.2009, n. 199/E
Erogazioni liberali al
clero con utilizzo carta di Anche le erogazioni liberali a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero,
pur in assenza di una espressa previsione normativa in materia, possono essere effettuate,
credito
ai fini della deducibilità dal reddito complessivo dell’erogante ex art. 10, comma 1, lett. i),
TUIR, tramite carta di credito.
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La detrazione Irpef per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
Nell’ambito degli incentivi previsti dal Governo volti a contrastare la crisi del settore industriale si segnala l’introduzione
di una detrazione IRPEF, nella misura del 20%, relativa a determinate spese e di arredamento sostenute nell’ambito di
interventi di recupero del patrimonio edilizio, iniziati a partire dall’1.7.2008.
I soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari della detrazione coincidono con quelli che possono usufruire della detrazione del 36%. In altre parole
la fruizione della detrazione è subordinata al sostenimento anche di spese per le quali il contribuente può beneficiare della
detrazione IRPEF del 36%.
Gli interventi edilizi presupposto dell'incentivo
Come sopra accennato l’incentivo è ancorato alla disciplina degli interventi di recupero edilizio per i quali è riconosciuta la
detrazione del 36% e pertanto lo stesso si riferisce soltanto agli interventi effettuati su:
Unità immobiliari residenziali
- relativamente a
1. manutenzione straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
Va evidenziato che sono esclusi dal beneficio gli interventi di recupero edilizio riferiti a:
- parti comuni di edifici (lavori condominiali);
- manutenzione ordinaria;
- realizzazione di garage e/o posti auto pertinenziali.
Non è possibile fruire del beneficio in esame anche nel caso di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa che
ha provveduto alla ristrutturazione dell’immobile (per tale fattispecie sussiste comunque l’agevolazione della detrazione
IRPEF del 36% nel limite del 25% del corrispettivo con un limite massimo di spesa agevolabile pari ad € 48.000).
I beni agevolabili e la misura della detrazione
Le spese agevolabili sono quelle relative all’acquisto dei sotto elencati beni che devono essere finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero:
- mobili;
- elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A +;
- apparecchi televisivi;
- computer.
Con specifico riferimento ai frigoriferi di classe energetica non inferiore ad A + va sottolineato che i medesimi non
rientrano tra i beni oggetto del beneficio in esame, in quanto gli stessi sono già oggetto di un’altra specifica disciplina
agevolativa. I due benefici sono comunque cumulabili.
La misura della detrazione è pari al 20% delle spese documentate ed effettivamente sostenute nel periodo dal 7.2 al
31.12.2009.
L’importo massimo di spesa agevolabile è pari ad € 10.000 e va riferito alla singola unità immobiliare oggetto della
ristrutturazione.
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- Di conseguenza come specificato dall’Agenzia delle Entrate:
- non rileva il numero di contribuenti che partecipano alla spesa dell’intervento di recupero;
- nel caso di più immobili oggetto di ristrutturazione la detrazione spetta con riferimento a ciascuna unità abitativa su un
importo massimo di spesa non superiore a € 10.000.
Tenendo presente quanto sopra l’importo massimo della detrazione spettante non può essere superiore ad € 2.000 (10.000
x 20%).
Poiché la detrazione va obbligatoriamente ripartita in 5 anni, l’importo massimo annuo utilizzabile, nel periodo 2008 2012, è pari ad euro 400 (2.000 / 5).
Per il riconoscimento della detrazione in esame, è necessario rispettare i prescritti adempimenti prescritti per la detrazione
del 36%. In particolare si rammenta l’obbligo di effettuare il pagamento della spesa finalizzata all’arredo dell’unità
abitativa tramite bonifico bancario o postale.
Le novità della Manovra d'estate dopo la conversione in legge
Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità del Decreto Legge contenente la c.d. “Manovra d’estate” a seguito
della conversione definitiva in legge ad opera del Parlamento.
Detassazione degli investimenti macchinari ed apparecchiature
È confermata, specificando che va fatto riferimento ai beni nuovi, la c.d. “Tremonti ter”, in base alla quale i titolari di
reddito d’impresa possono escludere dalla tassazione, nella misura pari al 50% del valore degli investimenti, gli acquisti di
nuovi macchinari e nuove apparecchiature di cui alla divisione 28 della tabella ATECO 2007,
effettuati nel periodo dall’1.7.2009 al 30.6.2010.
La detassazione è, di fatto, usufruibile a partire dal periodo d’imposta 2009 ed avrà rilevanza nel mod. UNICO 2010 (per
gli investimenti effettuati nel periodo 1.7 – 31.12.2009).
Detassazione degli aumenti di capitale
E' stata introdotta una specifica norma finalizzata alla detassazione della capitalizzazione di società di capitali o di persone
di importo massimo fino ad € 500.000.
A tal fine è necessario che l’aumento di capitale sia:
•
•
perfezionato da persone fisiche mediante
conferimento di denaro, beni in natura o crediti;
effettuato entro il 5.2.2010.
Ricorrendo tali condizioni, si presume un rendimento annuo del 3% che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo
d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i 4 periodi d’imposta successivi (così per un
amento di capitale effettuato nel 2009 il beneficio potrà riguardare il quinquennio 2009 – 2013).
Compensazione dei crediti fiscali
Sono state introdotte specifiche disposizioni finalizzate alla “riorganizzazione” del sistema delle compensazioni dei crediti
fiscali, ed in particolare del credito IVA, con l’intento di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti fiscali.
A decorrere dal 2010, a seguito delle nuove disposizioni introdotte:
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a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (annuale) o dell’istanza
(trimestrale);
2. il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito IVA, in misura superiore a € 15.000 annui, deve
disporre di una dichiarazione IVA “certificata” circa la sussistenza di detto credito.
A tal fine, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (dottore
commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).
Per le società ed enti, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione IVA va sottoscritta oltre che dal
rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono (se prevista) la Relazione di revisione;
3. il contribuente che intende compensare il credito IVA, annuale o trimestrale, in misura superiore a € 10.000 annui,
sarà tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate.
Obbligo di presentazione del DURC
E' introdotto l’obbligo di presentare il DURC, per certificare la regolarità contributiva, per l’esercizio del commercio sulle
aree pubbliche di cui all’art. 28, D. Lgs. n. 114/98. In particolare e previsto detto documento deve essere presentato in sede
di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Entro il 31.1 di ciascun anno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione il Comune verificherà la sussistenza del
documento. La mancata presentazione iniziale ed annuale del documento comporterà la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività.
Contrasto ai paradisi fiscali
Si segnala la previsione di una “presunzione di evasione” (relativa, in quanto è comunque ammessa la prova contraria) per
le operazioni di investimento e le attività finanziarie effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata (ad esempio Lussemburgo,
Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, ecc.), in violazione degli obblighi c.d. “di
monitoraggio” (compilazione quadro RW del mod. UNICO).
Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali estere
È riproposto il c.d. “scudo fiscale” al fine di favorire il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività finanziarie e
patrimoniali detenute all’estero in violazione del norme sul monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW del mod.
UNICO).
In particolare il rimpatrio e la regolarizzazione:
•
•
•
riguardano le predette attività detenute al 31.12.2008;
vanno effettuati nel periodo compreso tra il 15.9.2009 ed il 15.4.2010;
si perfezionano con il pagamento di un’imposta straordinaria, da applicare al rendimento lordo presunto in ragione
del 2% annuo per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, pari al 50% per anno, comprensiva di
interessi e sanzioni.
Si evidenzia un inasprimento delle sanzioni previste per le violazioni commesse in sede di compilazione del quadro RW
del mod. UNICO (la sanzione passa “dal 5 al 25 per cento” al “dal 10 al 50 per cento” degli importi non dichiarati).
Credito d'imposta per imprese autotrasporto
È riproposto il credito d’imposta a favore degli autotrasportatori, corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato a
titolo di tassa automobilistica per il 2009, per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, così
quantificato:
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•
•
38,5% dell’importo pagato, per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 t e 11,5 t;
77% dell’importo pagato, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 t.
Il citato Provvedimento subordina la fruizione del credito in esame alla presentazione di una specifica “autocertificazione”.
Persone fisiche con più di 10 veicoli
Va evidenziato infine che gli Uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle
Entrate, alla Guardia di finanza ed alla Regione competente le persone fisiche che risultano proprietarie di 10 o più veicoli.
Tale disposizione va inquadrata nell’ambito dell’attività di accertamento tramite il c.d. “redditometro”.
Scadenzario
Lunedì 7
IVA COMUNITARIA - ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione,
relativi a luglio.
La presentazione può essere effettuata anche con l’apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di
presentazione, l’invio può essere effettuato entro l’11 settembre.
Lunedì 14
RIMBORSO IRPEF / IRES PER DEDUCIBILITÀ 10% IRAP
ANNI PREGRESSI
Termine iniziale per la presentazione in via telematica dell’istanza di rimborso delle maggiori imposte sul reddito (IRES /
IRPEF) corrisposte per gli anni pregressi a seguito della deducibilità del 10% dell’IRAP ai fini delle imposte dirette. La
presentazione può essere effettuata entro il 13.11.2009 dai contribuenti che al 29.11.2008:
•
•
hanno già presentato istanza di rimborso;
non hanno presentato istanza di rimborso e con riferimento ai versamenti IRES / IRPEF per i quali il termine di 48
mesi cade nel periodo compreso tra il 29.11.2008 e il 13.11.2009.
Martedì 15
IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE
Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione
commerciale e di servizi.
Mercoledì 16
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO
Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di
agosto.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e
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continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a:
•
•
•
rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o
misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante
risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti
d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di
IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di
agosto.
INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori
coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e
lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in
partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti
ad altra forma di previdenza).
INPS AGRICOLTURA
Versamento della seconda rata 2009 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali (IAP).
Lunedì 21
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione,
relativi ad agosto.
La presentazione può essere effettuata anche con l’apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di
presentazione, l’invio può essere effettuato entro il 25 settembre.
Mercoledì 30
MOD. 730/2009 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO
Richiesta al sostituto d’imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 7303/2009 la seconda o unica rata dell’acconto 2009.
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INPS DIPENDENTI
•
•
Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di agosto;
Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di agosto. L’adempimento interessa anche i
compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a
domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
MOD. UNICO 2009
Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2009, relativo al 2008, di persone
fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.
MOD. IVA 2009
Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2008 in forma
autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
MOD. IRAP 2009
Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2009, relativo al 2008.
PARAMETRI ADEGUAMENTO
Versamento dell’IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2008 (codice
tributo 6493).
ICI DICHIARAZIONE
Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2008, nei casi in cui la stessa è richiesta (il
Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso), da parte dei soggetti che presentano entro il 30.9.2009 il mod.
UNICO telematico (soggetti IRPEF ed IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
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