Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci

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Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci
Condizioni Generali
di Contratto per il Trasporto
delle Merci per Ferrovia
In vigore dal 1° marzo 2010
Condizioni Generali di Contratto
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM)
Approvate dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 2 dicembre 2009
e registrate presso l’Agenzia delle Entrate
in data 26 febbraio 2010 serie 3 n. 4627
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I ndice
Premessa
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Capo I - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 3 - Definizioni - Abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 4 - Trasporti esclusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 5 - Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 6 - Legge applicabile e foro competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capo II - Accordo Cliente
Tito lo I - Disposizioni comuni
Articolo 7
- Conclusione e formalizzazione dell’accordo cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del cliente . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 9 - Garanzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 10 - Prezzi contrattuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 11 - Pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 12 - Festività e sospensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 14 - Responsabili di contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 15 - Qualità del servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Titolo II - Trasporti in ambito nazionale
Sezione I - Trasporti a Treno completo
Articolo 16 - Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 17 - Impegno di quantità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 18 - Modifiche alla programmazione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 19 - Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 20 - Programmazione straordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 21 - Disdette e penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 22 - Portata delle penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sezione II - Trasporti a diffuso
Articolo 23 - Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Titolo III - Trasporti in ambito internazionale
Articolo 24 - Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capo III - Esecuzione del trasporto
Titolo I - Operazioni preliminari
Articolo 25 - Richiesta di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 26 - Fornitura carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Titolo II - O perazioni di carico e scarico
Articolo 27 - Competenza al carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 28 - Custodia delle merci durante il carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 29 - Imballaggio – Stato della merce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 30 - Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico . . . .
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Articolo 31 - Modalità e termini per il carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 32 - Penali per sosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 33 - Impedimento operativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico
da parte del mittente/destinatario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 34 - Pesatura delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 35 - Sovraccarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tito lo III - Docume nti di trasporto
Articolo 36 - Presentazione della lettera di vettura – Trasmissione dati lettera di vettura . . . . . .
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Articolo 37 - Struttura e caratteri della lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 38 - Compilazione della lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 39 - Allegati alla lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 40 - Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tito lo IV - Effettuazione del trasporto
Articolo 41 - Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto –
Impedimenti all’esecuzione del trasporto ed alla riconsegna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 42 - Termini di resa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 43 - Avviso di arrivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 44 - Svincolo e ritiro delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 45 - Riconsegna delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 46 - Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 47 - Custodia e vendita della merce giacente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tito lo V - Resp onsabilità – Esercizio dei diritti
Articolo 48 - Responsabilità del vettore e del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 49 - Forza maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 50 - Reclami per risarcimento danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 51 - Richiesta di regolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore . . . . . . .
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Titolo VI - Se rvizi accessori
Articolo 52 - Servizi accessori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Titolo VII - Me ssa a disposizione dei carri da parte del cliente
Articolo 53 - Principi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 54 - Stazionamento dei carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 55 - Avaria dei carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Articolo 56 - Indennità per la perdita d’uso del carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le presenti Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia, nel seguito per
brevità denominate anche Condizioni Generali, sono così articolate:
CAPO I -
Disposizioni Generali
CAPO II -
Accordo cliente
CAPO III - Esecuzione del trasporto
Sono allegati alle presenti Condizioni Generali per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti
documenti in lingua francese:
•
“Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci” (CIM) Appendice B alla COTIF 1999;
•
“Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione veicoli in traffico internazionale ferroviario”
(CUV) Appendice D alla COTIF 1999;
•
“Contratto Uniforme di Utilizzazione” (CUU) edizione 1° luglio 2006.
Per facilità di consultazione i suddetti documenti sono disponibili in una traduzione non ufficiale di cortesia in lingua italiana sul sito internet del vettore.
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Capo I
Di s posi z i oni general i
Articolo 1
Campo di ap plicazione
1.1
Le presenti Condizioni Generali, inclusi gli allegati “Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto
internazionale ferroviario di merci” (CIM) - Appendice B alla COTIF 1999, “Regole uniformi concernenti
il contratto di utilizzazione veicoli in traffico internazionale ferroviario” (CUV) - Appendice D alla COTIF
1999 e il “Contratto Uniforme di Utilizzazione” (CUU) edizione 1° luglio 2006, si applicano a tutti i trasporti ferroviari di merci effettuati da Trenitalia a titolo oneroso in ambito nazionale e internazionale,
fatte salve le integrazioni e deroghe previste dall’accordo cliente, nonché le integrazioni previste dai
documenti “Istruzioni”, “Listino Prezzi” e “Prodotti” dalle stesse richiamati.
Le eventuali deroghe previste dall’accordo cliente sono efficaci solo ed esclusivamente nell’ipotesi in
cui si riferiscano a disposizioni per le quali le Condizioni Generali ammettono espressamente una diversa previsione contrattuale.
1.2
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui al precedente paragrafo 1.1, la
prevalenza è determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono qui di seguito elencati:
a. accordo cliente;
b. presenti Condizioni Generali;
c. documenti “Istruzioni”, “Listino Prezzi” e “Prodotti”;
d. CIM – Appendice B alla COTIF 1999, CUV – Appendice D alla COTIF 1999 e CUU edizione 1° luglio
2006.
Articolo 2
Osservanza di leggi, regolamenti e norme
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali e dagli altri documenti contrattuali di cui al precedente art. 1, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice
civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamenti.
Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
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Articolo 3
De finizio ni - Abbreviazioni
I seguenti termini ed espressioni hanno nelle presenti Condizioni Generali il significato di seguito indicato:
a.
accordo cliente: il contratto di trasporto a titolo oneroso concluso tra il vettore ed il cliente che
disciplina per un periodo di tempo determinato uno o più trasporti;
b.
ADR: la Convenzione per il trasporto delle merci pericolose su strada;
c.
allegato tecnico-economico dell’accordo cliente: il documento contenente indicazioni sulle
merci, sulle relazioni, sui corrispettivi, sui termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti;
d.
CIM: le “Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci” Appendice B alla COTIF 1999;
e.
cliente: la persona fisica o giuridica che stipula l’accordo cliente con il vettore incaricandolo di effettuare il relativo servizio di trasporto;
f.
COTIF: la “Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari”, approvata in data 9 giugno
1999, entrata in vigore il 1° luglio 2006;
g.
CUU: il “Contratto Uniforme di Utilizzazione dei carri” che regola i rapporti tra il trasportatore ed il
detentore del carro, nonché le condizioni di utilizzo dello stesso come mezzo di trasporto;
h.
CUV: le “Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione veicoli in traffico internazionale
ferroviario” - Appendice D alla COTIF 1999;
i.
destinatario: la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura cui è destinato il trasporto;
j.
detentore: la persona fisica o giuridica che gestisce economicamente, in maniera duratura, un
veicolo in quanto mezzo di trasporto, che ne sia proprietario o che abbia il diritto di disporne;
k.
fascio binari di partenza e arrivo: il tratto di binario nell’impianto ferroviario di partenza/arrivo dove
ha inizio e termine la relazione ferroviaria e rispetto al quale è riferito l’orario di partenza/arrivo;
l.
formalità doganali: le formalità richieste dalla Dogana e/o da organi di controllo diversi dalla Dogana (veterinario, sanitario, fitopatologo, polizia e simili) in occasione dell’ingresso delle merci nel
territorio dello Stato o dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato;
m. gestore dell’infrastruttura: soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria;
n.
HLR: l’orario limite entro cui il cliente deve aver terminato l’operazione di carico e consegnato il
treno al vettore sul punto di presa e consegna indicato nell’allegato tecnico-economico dell’accordo cliente, insieme a tutti i documenti che devono accompagnare il trasporto;
o.
impianti ferroviari: le stazioni lungo l’infrastruttura ferroviaria organizzate per la partenza e l’arrivo
dei treni del vettore;
p.
ingombro: la sosta di carri carichi/vuoti sulle pertinenze del vettore tale da ostacolare la normale
attività di esercizio;
q.
istruzioni: il documento contenente il complesso delle regole di natura tecnico-procedurale richiamato nelle presenti Condizioni Generali;
r.
LDV : il documento di trasporto per le merci e per i veicoli utilizzati come mezzo di trasporto comprovante il trasporto stesso, compilato dal mittente, denominato “lettera di vettura elettronica/lettera di vettura”, registrato su supporto elettronico/cartaceo;
s.
listino prezzi: il documento richiamato nelle presenti Condizioni Generali contenente, a titolo indicativo, i corrispettivi dovuti per i trasporti effettuati sul reticolo del trasporto a diffuso e per i servizi accessori, pubblicato sul sito internet del vettore;
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t.
MAD: l’orario limite entro cui il trasporto deve essere messo a disposizione dal vettore nel punto
di presa e consegna per lo scarico della merce, indicato nell’allegato tecnico-economico dell’accordo cliente;
u.
merce giacente: la merce oggetto di trasporto per la quale l’avente diritto non provveda allo
svincolo ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
v.
mittente: la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura (cliente o suo rappresentante)
con cui il vettore conclude il contratto di trasporto;
w.
NHM: l’elenco delle denominazioni merceologiche abitualmente utilizzate in commercio con il
corrispondente numero di codice della “Nomenclature Harmonisée des Marchandises”, pubblicato sul sito internet del vettore;
x.
offerta del vettore: le tipologie di prodotto che il vettore offre alla clientela;
y.
operazioni doganali: le operazioni eseguite dall’avente diritto o da un terzo da esso designato al
fine di dare una destinazione doganale alle merci;
z.
prodotti: il documento richiamato nelle presenti Condizioni Generali che descrive tipologie di prodotti e relative condizioni;
aa. profilo limite: la dimensione massima di larghezza e di altezza sul piano del ferro, che deve essere rispettata da qualunque tipo di rotabile ferroviario perché possa liberamente circolare;
bb. programma: il programma di trasporti convenuto nell’accordo cliente;
cc. punto di presa e consegna: il luogo convenuto nel quale il mittente mette a disposizione le merci
per il trasporto o il vettore riconsegna le merci al termine del trasporto;
dd. relazione ferroviaria: i collegamenti ferroviari tra gli impianti ferroviari di partenza e di destinazione;
ee. reticolo del trasporto a diffuso: l’insieme degli impianti ferroviari per i quali il vettore mette a disposizione dei clienti un servizio regolare di trasporto a carro singolo o a gruppo di carri;
ff.
RID: il “Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose”,
applicato anche ai trasporti nazionali;
gg. servizi accessori: le prestazioni svolte dal vettore su richiesta del cliente, aventi carattere occasionale ed ulteriore rispetto al servizio di trasporto propriamente detto;
hh. servizi di terminalizzazione: il trasferimento a cura del vettore dal punto di presa convenuto con
il mittente fino al fascio binari di partenza, nonché quello dal fascio binari di arrivo fino al punto di
consegna convenuto con il mittente;
ii.
sito internet del vettore: il sito www.cargo.trenitalia.it;
jj.
stabilimento raccordato: area attrezzata industriale, commerciale, portuale o di interscambio,
allacciata all’infrastruttura ferroviaria attraverso dei binari che si diramano da un punto della rete
(impianti o linea) e consentono di servire a mezzo ferrovia gli stabilimenti e le aree innanzi indicate;
kk. svincolo: l’operazione, a carico del destinatario, di pagamento di tutte le somme che ancora gravano sul trasporto - indipendentemente dall’impegno del mittente di farsene carico - e di ritiro
del documento di consegna del trasporto;
ll.
termine di resa: il tempo entro il quale il vettore mette a disposizione del destinatario le merci oggetto del trasporto;
mm. trasporto: il servizio di trasporto delle merci effettuato dal vettore dal luogo di partenza al luogo
di destinazione, inclusi i servizi di terminalizzazione e le prestazioni integrate tra le varie modalità
di trasporto, gestite sia in proprio che tramite terzi;
nn. trasporto aggiuntivo: un ulteriore trasporto a treno completo richiesto dal cliente sulle relazioni
ferroviarie riportate nel programma allegato all’accordo cliente;
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oo. trasporto a diffuso: il trasporto ferroviario effettuato mediante carro singolo o gruppo di carri tra
gli impianti ferroviari che costituiscono il reticolo del trasporto a diffuso;
pp. trasporto a treno completo: il trasporto ferroviario effettuato su esclusiva richiesta del cliente
sulla base di parametri tecnici predefiniti di orario, frequenza, capacità e lunghezza massima, concordati tra il vettore ed il cliente;
qq. trasporto combinato: il trasporto intermodale di idonee unità di trasporto la cui percorrenza si effettua principalmente per ferrovia, vie navigabili, o per mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali,
i più corti possibili, sono realizzati su strada;
rr. trasporto eccezionale: qualsiasi trasporto che, non soddisfacendo le condizioni normali di circolazione e carico, necessita di specifica autorizzazione da parte del gestore dell’infrastruttura interessato al trasporto, in deroga alle norme tecniche esistenti;
ss. trasporto programmato: un trasporto ferroviario su determinate relazioni che soddisfi e rispetti
tutte le caratteristiche tecniche, nonché quelle di periodicità d’effettuazione, concordate tra il vettore ed il cliente;
tt. UTI: le unità di carico (grandi contenitori, casse mobili, semirimorchi) aventi le seguenti caratteristiche: struttura permanente e resistente tale da consentire l’impiego ripetuto nel tempo; dispositivi atti a facilitare il carico, lo scarico e il trasbordo al fine di consentire il trasporto delle merci
senza rottura di carico con uno o più modi di trasporto; dotate di dispositivi per facilitarne la movimentazione;
uu. vettore: il trasportatore contrattuale (Trenitalia S.p.A. – Divisione Cargo) con il quale il cliente ha
concluso l’accordo cliente.
Articolo 4
Trasp orti esclusi
Il vettore non effettua il trasporto di:
a. merci che per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad essere trasportate per deficienza di impianti o di veicoli adatti;
b. merci il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico;
c. merci pericolose la cui esclusione è prevista dal RID;
d. feretri e resti umani;
e. animali.
Articolo 5
Pubblicità
5.1
Le presenti Condizioni Generali sono consultabili on line mediante accesso al sito internet del vettore.
5.2
Attraverso il proprio sito internet il vettore comunica alla clientela i principali servizi offerti e le relative
condizioni commerciali.
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Articolo 6
Legge applicabile e foro co mpe tente
6.1
L’accordo cliente, al quale si applicano le presenti Condizioni Generali, è disciplinato dalla legge italiana.
6.2
Non è ammessa la competenza arbitrale.
Tutte le controversie comunque derivanti dall’accordo cliente saranno deferite in via esclusiva alla
competenza del Tribunale di Roma.
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Capo I I
A ccor do Cliente
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 7
Conclusion e e formalizzazione dell’accordo cliente
7.1
I trasporti ferroviari di merci possono essere effettuati solo previa stipula di accordo cliente.
Il cliente può richiedere al vettore l’effettuazione di trasporti a treno completo e/o a diffuso.
7.2
A seguito di tale richiesta e di eventuali conseguenti trattative, il vettore formula la propria offerta definitiva e la relativa proposta contrattuale.
7.3
Salva diversa previsione normativa, l’accordo cliente è concluso – con la forma di corrispondenza
commerciale – quando il vettore riceve la comunicazione di accettazione da parte del cliente della
proposta contrattuale.
7.4
Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni dell’accordo cliente
sarà vincolante per cliente e vettore a meno che non sia dagli stessi approvata per iscritto.
Articolo 8
Sp ese di contratto, d i registro ed accessorie a carico del cliente
8.1
Salva diversa previsione contrattuale, sono a carico del cliente le eventuali spese di bollo e di registro
della copia del contratto e dei documenti allegati.
8.2
Sono inoltre a carico del cliente tutte le spese di bollo inerenti gli ulteriori atti eventualmente occorrenti
per l’esecuzione del contratto di trasporto.
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Articolo 9
Garanzie
9.1
Salva diversa previsione contrattuale, il cliente è obbligato a costituire a favore del vettore, prima della
conclusione del contratto, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) del
valore del contratto.
La cauzione è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché
a garanzia delle somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente al vettore.
Rimane salva in ogni caso la facoltà del vettore di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito per l’inadempimento del cliente.
9.2
L’importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già pattuiti e
concordati all’atto della conclusione del contratto.
Resta inteso che, qualora il cliente ed il vettore concordino per ulteriori programmi di trasporto, l’importo della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) dell’importo stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito.
In mancanza di estensione della garanzia, Trenitalia avrà la facoltà di rifiutare l’esecuzione dell’ulteriore programma richiesto.
9.3
9.4
La garanzia deve prevedere espressamente:
•
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
•
la rinuncia a far valere il decorso del termine di cui all’art. 1957 del cod. civ.;
•
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del vettore.
La garanzia di cui al presente articolo sarà restituita dopo 120 gg. dalla data di scadenza dell’accordo
cliente.
In nessun caso la garanzia potrà essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del contratto.
9.5
E’ comunque facoltà del vettore derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo.
In particolare il vettore è sempre in facoltà di stabilire nell’accordo cliente, ove ritenuto opportuno in
relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l’obbligo del cliente
a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, nonché di prevedere una maggiore durata delle
stesse e di richiedere che la garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia rilasciata esclusivamente da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza.
Articolo 10
Prezzi contrattuali
I trasporti, comprese le eventuali variazioni rispetto all’originario oggetto contrattuale, sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell’accordo cliente, nella lettera di vettura, nei contratti di prestazione di
servizi e/o nel documento Listino Prezzi.
A tali prezzi – che devono essere maggiorati dell’IVA – si applicano i criteri di cui al documento Prodotti.
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Articolo 11
Pagamen ti
11.1
Salva diversa previsione contrattuale, il cliente potrà provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti
al vettore tramite c/c aperto presso la gestione merci indicata nell’accordo cliente o tramite pagamento anticipato rispetto all’effettuazione delle prestazioni richieste, nei termini e con le modalità di
cui al documento Istruzioni.
11.2
In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al vettore gli interessi di mora, secondo quanto previsto dal documento Istruzioni.
Inoltre sarà dovuto dal cliente al vettore il rimborso delle spese di recupero tramite terzi dell’insoluto,
in misura pari ai costi effettivamente sostenuti.
11.3
Nell’ipotesi in cui il cliente ritardi il pagamento dovuto di oltre 3 (tre) giorni a seguito di formale diffida
e comunque di oltre 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, è facoltà del vettore richiedere la corresponsione anticipata dei corrispettivi dovuti prima dell’effettuazione delle prestazioni richieste.
11.4
Ogni pagamento effettuato dal cliente, in assenza di diversa imputazione, sarà da considerare a saldo
anche parziale delle partite fino a quel momento non corrisposte, secondo i criteri elencati all’art. 1193,
comma 2, del cod. civ.
Articolo 12
Festività e sospensioni
12.1
Il vettore non effettua, di norma, trasporti a treno completo o a diffuso in partenza/arrivo dagli impianti
ferroviari nelle giornate di seguito elencate:
•
1° e 6 gennaio;
•
Pasqua e Lunedì dell’Angelo;
•
25 aprile;
•
1° maggio;
•
2 giugno;
•
15 agosto;
•
1° novembre;
•
8 dicembre;
•
25 e 26 dicembre.
All’atto della definizione della programmazione ordinaria dei trasporti a treno completo, il vettore ed
il cliente possono concordare le sospensioni dei trasporti da prevedersi durante il periodo delle festività natalizie, dell’interruzione estiva delle attività lavorative ed in occasione di altre festività in calendario; tali sospensioni saranno inserite nel programma orario.
Il vettore può decidere eventuali ulteriori sospensioni dei trasporti a treno completo e le sospensioni
dei trasporti a diffuso nei suddetti periodi; tali sospensioni verranno comunicate ai clienti con almeno
30 (trenta) giorni di anticipo.
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12.2
Salvo diversa previsione contrattuale, per i programmi a treno completo il cliente può richiedere modifiche ai periodi di sospensione previsti nei programmi presentando una proposta scritta entro il
giorno 20 (venti) del quarto mese antecedente quello di effettuazione.
Articolo 13
Clausola risolu tiva espressa
Salva diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste nell’accordo cliente, ciascuna parte
è in facoltà di risolvere il contratto con dichiarazione ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., qualora l’altra
parte sia incorsa nell’applicazione di penali in misura superiore al 20% (venti per cento).
Il vettore è altresì in facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora il cliente non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo per 2 (due) mensilità, anche non consecutive.
Articolo 14
Responsabili di contratto
Allo scopo di assicurare efficienza all’esecuzione dei trasporti il vettore e il cliente provvedono, entro
10 (dieci) giorni dalla data di conclusione dell’accordo cliente, a nominare un proprio responsabile di
contratto, al quale verranno attribuiti poteri idonei alla gestione operativa del contratto stesso.
Il vettore ed il cliente possono sostituire, una o più volte, il soggetto nominato responsabile di contratto
dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
Articolo 15
Qualità del servizio
Il vettore conferma il proprio impegno, compatibilmente con l’estrema complessità di controllo dei
fattori che incidono sull’orario di partenza e di arrivo dei trasporti, a ricercare il costante miglioramento
della qualità del servizio prestato.
In sede di accordo cliente potranno essere definiti tra le parti i parametri di qualità del servizio.
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TITOLO II
TRASPORTI IN AMBITO NAZIONALE
Sezione I
Trasporti a treno completo
Articolo 16
Generalità
I trasporti a treno completo, in programmazione ordinaria o straordinaria, sono indicati nel documento
Prodotti.
Nel suddetto documento sono riportate in dettaglio le caratteristiche e la descrizione delle varie tipologie di programma.
Le merci, le relazioni, i corrispettivi, i termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti programmati sono riportati nell’accordo cliente.
Articolo 17
Impegno di quantità
17.1
Per ciascun programma avente validità pluriennale il cliente, per ciascun anno di validità dello stesso,
è obbligato per la quantità di trasporti ivi complessivamente stabilita.
17.2
Per ciascun prodotto in programmazione ordinaria il vettore ed il cliente fissano nell’accordo cliente,
per ogni relazione ferroviaria, un impegno minimo di quantità di treni da effettuare che il cliente si impegna a rispettare.
17.3
Il raggiungimento dell’impegno di quantità di cui al presente articolo viene verificato nei termini e con
le modalità stabilite nel documento Prodotti.
17.4
Il mancato rispetto dell’impegno di quantità comporta, fatto salvo quanto previsto al successivo art.
21, per tutti i trasporti non effettuati nei periodi di rilevamento specificati nel documento Prodotti e
fino al raggiungimento della soglia minima stabilita, l’obbligo per il cliente di corrispondere al vettore –
a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento in programma dei treni non effettuati
– l’importo il cui ammontare è indicato nell’accordo cliente, fatta salva la facoltà del vettore di chiedere
la risoluzione del contratto con dichiarazione ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ.
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Articolo 18
Modifiche alla programmazione ordinaria
18.1
Fermo restando l’impegno di quantità complessivo di cui al precedente art. 17, il cliente, con modalità, scadenze e condizioni stabilite nel documento Prodotti, può richiedere le seguenti modifiche alla
programmazione ordinaria:
a. inserimento di nuove relazioni ferroviarie e/o modifica delle relazioni ferroviarie già concordate;
b. variazione (aumento, riduzione o sostituzione) della quantità di trasporti da effettuare sulle relazioni ferroviarie;
c. modifica dei giorni di effettuazione dei trasporti programmati;
d. modifica delle caratteristiche tecniche dei trasporti programmati.
18.2
In caso di successiva rinuncia all’effettuazione dei trasporti sulle relazioni ferroviarie oggetto delle modifiche di cui al precedente paragrafo 18.1, il cliente deve corrispondere al vettore il rimborso delle
spese di verifica di fattibilità, su dimostrazione dei costi sostenuti, oltre a corrispondere al vettore medesimo le penali di cui al successivo art. 21.
In caso di difformità del programma proposto dal vettore rispetto alla richiesta avanzata, il cliente non
è tenuto ad alcun rimborso.
Resta inteso che qualsiasi richiesta di riduzione della quantità di trasporti programmati verrà considerata come una disdetta ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 21 e comporterà una revisione dei prezzi pattuiti nell’accordo cliente.
18.3
Nell’ipotesi in cui il gestore dell’infrastruttura ferroviaria apporti modifiche tecniche alla circolazione
dei treni ovvero per qualsiasi altra ragione modifichi le regole o gli orari di accesso, il vettore e il cliente
saranno obbligati secondo buona fede a modificare il programma in modo da renderlo compatibile
con le nuove condizioni, salva la facoltà per il cliente di escludere dal programma quelle relazioni ferroviarie per le quali sia venuto meno il suo interesse.
Detta esclusione comporterà una corrispondente riduzione dell’impegno di quantità eventualmente
assunto dal cliente verso il vettore.
Articolo 19
Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria
19.1
Il cliente può richiedere al vettore l’esecuzione di trasporti a treno completo aggiuntivi settimanali e/o
giornalieri rispetto a quelli a programmazione ordinaria previsti nell’accordo cliente, sulle relazioni ferroviarie ivi considerate, con le modalità previste nel documento Istruzioni.
19.2
I trasporti effettuati a mezzo di treni aggiuntivi settimanali e/o giornalieri, eseguiti dal vettore ai sensi
del presente articolo, sono computati ai fini del raggiungimento dell’impegno di quantità di cui al precedente art. 17, nella misura concordata nell’accordo cliente.
19.3
Il vettore ed il cliente sono obbligati all’effettuazione dei trasporti settimanali e/o giornalieri aggiuntivi confermati.
In caso di inadempimento a detto obbligo si applica, ricorrendone le condizioni, quanto previsto dall’art. 21.
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Articolo 20
Programmazione straordinaria
20.1
Il cliente può richiedere al vettore, nel periodo di validità dell’accordo cliente, uno o più programmi di
trasporto, su base settimanale o giornaliera, su relazioni ferroviarie non previste nell’accordo stesso.
Le modalità di richiesta sono indicate nel documento Istruzioni.
20.2
Il cliente è obbligato all’effettuazione del programma settimanale o giornaliero.
In caso di inadempimento a detto obbligo troveranno applicazione, ricorrendone le condizioni, le penali di cui al successivo art. 21.
Articolo 21
Disdette e penali
21.1
Fermo restando l’impegno di quantità di cui al precedente art. 17, il vettore od il cliente possono comunicare all’altra parte disdetta di un singolo trasporto o di un’intera programmazione ordinaria di trasporti su una o più relazioni ferroviarie, nei termini e con le modalità previste nel documento Prodotti.
21.2
In caso di disdetta comunicata oltre i termini previsti nel documento Prodotti, nonché in caso di mancata effettuazione di un singolo trasporto aggiuntivo o straordinario, si applicano, salva diversa previsione contrattuale, a carico della parte inadempiente le penali di cui al predetto documento.
21.3
In caso di mancata utilizzazione della programmazione su una relazione ferroviaria superiore al 20%
(venti per cento) misurata su media trimestrale, per responsabilità del vettore o del cliente, è data facoltà alla parte non inadempiente di poter disdire il trasporto, del tutto o in parte (una o più circolazioni), senza incorrere nell’applicazione delle penali.
21.4
Non è soggetto all’applicazione di penali per disdetta il trasporto presentato dal cliente oltre la HLR ovvero effettuato, per causa del vettore, in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto dal programma.
In tal caso si applica quanto previsto al documento Prodotti.
21.5
Il cliente ed il vettore provvedono al pagamento delle penali secondo quanto previsto dal documento
Prodotti.
Articolo 22
Po rtata delle penali
Le penali di cui al precedente art. 21 si intendono omnicomprensive, escluso cioè ogni ulteriore obbligo a carico della parte inadempiente di corrispondere all’altra ulteriori compensi, rimborsi o indennizzi di sorta, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 18.2.
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Sezione II
Trasporti a diffuso
Articolo 23
Generalità
23.1
I trasporti a diffuso sono effettuati mediante carro singolo o gruppo di carri tra gli impianti del reticolo
logistico gestito dal vettore.
Ogni gruppo di carri dovrà avere un unico mittente/destinatario, un unico impianto di provenienza/destinazione e sarà inoltrato congiuntamente sull’intero percorso.
Le merci, le relazioni, i corrispettivi, i termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti sono
indicati nell’accordo cliente.
23.2
Il cliente può prendere visione degli impianti e dei terminal ferroviari, da cui spedire o su cui destinare
i propri trasporti del diffuso, consultando il sito internet del vettore. Per eventuali trasporti in partenza
o in destinazione di impianti non compresi nel reticolo del trasporto a diffuso, dovranno essere concordate tra cliente e vettore specifiche condizioni.
TI TOLO III
TRASPORTI IN AMBITO INTERNAZIONALE
Articolo 24
Generalità
Le tipologie di trasporto in ambito internazionale possono essere a treno completo e a diffuso.
Le caratteristiche, le merci, le relazioni, i corrispettivi, i termini e le modalità operative di effettuazione
sono stabiliti nell’accordo cliente che potrà prevedere la facoltà di disdetta per il vettore e il cliente e
le eventuali penali.
Laddove previste si applicano le Tariffe Internazionali Dirette, consultabili sul sito internet del vettore.
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Capo I II
E secuz ione del tras porto
TITOLO I
OPERAZIONI PRELIMINARI
Articolo 25
Richiesta di trasporto
25.1
La richiesta per:
a. trasporti a treno completo in programmazione straordinaria o trasporti aggiuntivi,
b. trasporti a diffuso,
c. trasporti eccezionali,
deve essere presentata nei termini e con le modalità indicate nel documento Istruzioni.
25.2
Per le merci pericolose la richiesta di trasporto deve riguardare esclusivamente scali merci terminali
nei quali sono realizzate misure gestionali e infrastrutturali specificatamente previste dalla normativa
vigente per la loro accettazione; il cliente può prendere visione dell’elenco di tali impianti sul sito internet del vettore.
25.3
Non è ammessa una richiesta di trasporto con dichiarazione di interesse alla riconsegna o di spedizione in contrassegno.
Articolo 26
Fornitura carri
26.1
I carri necessari al trasporto possono essere richiesti dal cliente al vettore con le modalità descritte nel
documento Istruzioni, oppure messi a disposizione direttamente dal cliente stesso, secondo quanto
previsto al Titolo VII delle presenti Condizioni Generali.
26.2
Il vettore si impegna a mettere a disposizione del cliente i carri rispondenti alla tipologia richiesta, compatibilmente con la disponibilità da parte del vettore dei carri medesimi e sempre che le norme di carico ed il percorso impegnato ne consentano l’utilizzazione prevista.
In difetto, il vettore si riserva la facoltà di mettere a disposizione un tipo di carro diverso da quello richiesto.
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Il cliente che accetti un carro di altra tipologia rispetto a quello richiesto assume ogni responsabilità per
danni che in conseguenza di tale scelta possano derivare alle merci trasportate.
26.3
Nessun risarcimento è dovuto dal vettore per i danni che derivino al mittente dalla mancata o ritardata
messa a disposizione dei carri per l’esecuzione del trasporto, salvi i casi di dolo o colpa grave.
26.4
Il vettore risponde dello stato generale del carro messo a disposizione, delle sue condizioni di pulizia,
nonché delle avarie al pavimento, alla cassa ed agli organi di chiusura del carro stesso.
Il cliente deve verificare che il materiale rotabile messo a disposizione non presenti difetti apparenti.
L’accettazione di un carro con avarie evidenti o non pulito deve essere dichiarata in lettera di vettura.
Qualora il cliente accetti un carro con avarie evidenti o non pulito accetta di esonerare dalla responsabilità il vettore per danni che in conseguenza di ciò possano derivare sia alla merce caricata che al
materiale messo a disposizione. A tal fine rilascia apposita dichiarazione liberatoria.
26.5
Annullamenti e modifiche alle richieste dei carri da parte del cliente devono essere presentati secondo
le modalità previste al documento Istruzioni e danno luogo, nei casi stabiliti dallo stesso documento
Istruzioni, all’applicazione delle penali ivi previste.
TI TOLO II
OPERAZ IONI DI CARICO E SCARICO
Articolo 27
Comp ete nza al carico/scarico
27.1
Il vettore colloca i carri/autoveicoli vuoti o carichi nel punto di presa e consegna al fine di consentire
le operazioni di carico/scarico, da effettuarsi – salva diversa previsione contrattuale – a cura e spese
del mittente/destinatario, che deve valutare il tempo occorrente al carico/scarico di ogni singolo
carro/autoveicolo in modo da completare tali operazioni (compresa la piombatura del carro/UTI) entro
i termini di cui al documento Istruzioni.
27.2
Qualora il mittente/destinatario, per cause a lui imputabili, non sia in grado di effettuare le operazioni
di carico/scarico nel luogo convenuto, può richiedere la messa a disposizione del carro/autoveicolo
in un altro piazzale o località, sostenendone le relative spese.
27.3
Qualora, per cause imputabili al mittente/destinatario o per ragioni di sicurezza o su richiesta della
Pubblica Autorità, le operazioni di carico/scarico siano svolte dal vettore, questi ha diritto di richiedere
il rimborso delle spese sostenute.
27.4
Qualora le operazioni suddette siano svolte dal vettore su espressa richiesta del mittente/destinatario,
il vettore ha diritto a percepire per la prestazione eseguita il corrispettivo definito nell’accordo cliente.
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Articolo 28
Custodia delle merci durante il carico/scarico
La responsabilità della custodia delle merci e dei carri/autoveicoli durante le operazioni di carico/scarico grava sul mittente/destinatario.
Gli obblighi di custodia gravano sul vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e i carri/autoveicoli sono stati a lui affidati ed il mittente/destinatario non abbia accesso a questi.
Articolo 29
Imballaggio – Stato della merce
29.1
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 della CIM, il vettore può prescrivere particolari tipi di imballaggio in relazione alla natura della merce e alle tecniche di trasporto.
29.2
Se il mittente non adempie all’obbligo di cui al precedente paragrafo o presenta merci con segni palesi di avaria o deterioramento, il vettore chiede al mittente di riconoscere e dichiarare sul documento
di trasporto, secondo i casi, la mancanza o l’insufficienza dell’imballaggio oppure lo stato difettoso
delle merci.
Resta comunque impregiudicata la facoltà del vettore di rifiutare il trasporto.
Articolo 30
Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico
30.1
Con riferimento all’art. 13 della CIM, il mittente deve eseguire il carico della merce secondo le prescrizioni di carico fornite dal vettore.
Il mittente deve inoltre assicurare il carico e, quando occorra, proteggerlo a sua cura e spese in modo
che sopporti i normali rischi del trasporto e non possa determinare pericolo per la sicurezza dell’esecuzione del trasporto stesso, fermo restando il rispetto del profilo limite stabilito sui percorsi impegnati.
30.2
Il mittente/destinatario si obbliga, per quanto di competenza, ad osservare le prescrizioni riguardanti
il trasporto delle varie tipologie merceologiche ed in particolare di quelle pericolose (RID/ADR), nonché ogni altra norma emanata in materia dalle autorità competenti.
Il mittente/destinatario è responsabile del pagamento di ogni somma che il vettore sia tenuto a versare a titolo di sanzione per violazione delle suddette prescrizioni e norme.
30.3
Il vettore stabilisce e tiene a disposizione del mittente/destinatario sul proprio sito internet le pubblicazioni contenenti le norme particolari per l’osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi.
Esso fornisce altresì, ove richiesto, consigli, suggerimenti, istruzioni e assistenza per la migliore sistemazione ed assicurazione delle merci sui carri/autoveicoli, ferma restando la sua facoltà di rifiutare di
eseguire il trasporto qualora non sussistano le condizioni per garantire la sicurezza del trasporto
stesso.
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30.4
Il mittente/destinatario è responsabile di eventuali danni arrecati al carro/autoveicolo durante le operazioni di carico/scarico e risponde del danno provocato.
30.5
Il mittente/destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente al vettore l’avvenuta esecuzione delle
operazioni di carico/scarico.
Articolo 31
Modalità e termini per il carico/scarico
31.1
Carico/scarico dei carri
31.1.1
Salva diversa previsione contrattuale, il carico/scarico effettuato nelle pertinenze del vettore, o presso
uno stabilimento raccordato, deve essere completato con le modalità ed entro i termini previsti dal
documento Istruzioni, decorrenti dalla messa a disposizione del carro vuoto o carico nel luogo convenuto.
Qualora tale limite sia superato, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 32 nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto previsto al successivo art. 33.
Il carro vuoto o carico si intende messo a disposizione nel momento in cui viene indicato al mittente/destinatario il luogo dove egli può accedere per effettuare le operazioni di carico/scarico ovvero
il punto di presa/consegna nel caso di trasporto proveniente/destinato ad uno stabilimento raccordato.
31.1.2
Nel caso di trasporti a treno completo in programmazione ordinaria, il mittente è tenuto a completare
il carico ed a consegnare il trasporto stesso al vettore (ivi inclusa la LDV) entro l’HLR definita nell’accordo cliente.
Qualora tale limite sia superato, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 32 nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto previsto al successivo art. 33.
31.2
Carico/scarico degli autoveicoli
Salva diversa previsione contrattuale, il carico/scarico effettuato presso il domicilio del mittente/destinatario deve essere ultimato entro i termini previsti dal documento Istruzioni, decorrenti dall’arrivo
dell’autoveicolo nel luogo convenuto.
Qualora tale limite sia superato, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 32.
Articolo 32
Penali per sosta
32.1
Salva diversa previsione contrattuale, il mittente/destinatario, qualora non provveda al completamento
del carico/scarico entro i termini previsti dai precedenti paragrafi 31.1.1, 31.1.2 e 31.2, è tenuto al pagamento delle penali per sosta di cui al documento Istruzioni, nonché al rimborso di ogni altra spesa
sostenuta dal vettore per la custodia delle merci.
32.2
Il mittente/destinatario è altresì tenuto al pagamento delle penali per sosta, nella stessa misura e con
le stesse modalità per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori eventualmente impartiti
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dal mittente, ovvero per il tempo occorrente agli accertamenti, trasbordi o riordini resi necessari da
fatto od omissione del mittente stesso, nonché nel caso di terminalizzazione con carrello stradale effettuata dal mittente/destinatario.
Articolo 33
Imped imento operativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico
da parte del mittente/destinatario
33.1
Nel caso il mittente/destinatario si trovasse nell’impossibilità di:
a. compiere le operazioni di carico/scarico nel punto di presa e consegna nelle pertinenze del vettore, entro i termini previsti dai paragrafi 31.1.1 e 31.1.2,
b. ricevere i carri destinati al carico/scarico presso lo stabilimento raccordato,
il vettore potrà individuare una località ove allocare i carri.
In tal caso, oltre alle penali per sosta di cui al precedente art. 32, il vettore addebiterà al mittente/destinatario le spese sostenute.
Qualora l’inconveniente prodotto determini una situazione d’ingombro per il vettore, questi ha facoltà
di richiedere al mittente/destinatario, oltre alla penale per sosta e al rimborso delle spese sostenute,
anche l’ulteriore penale per ingombro prevista dal documento Istruzioni.
Articolo 34
Pe satura delle merci
34.1
Il peso della merce viene dichiarato in LDV dal cliente che se ne assume la piena responsabilità ai fini
del corrispettivo e del trasporto.
Il vettore ha il diritto di verificare il peso della merce oggetto del trasporto in qualunque momento e
deve provvedervi, solo se dispone di mezzi appropriati, qualora:
34.2
•
il mittente, avendone dichiarato il peso, ne chieda la verifica;
•
la verifica del peso sia chiesta dopo lo svincolo dal destinatario.
La verifica del peso è effettuata secondo le condizioni e modalità determinate nel documento Istruzioni.
34.3
Per la verifica del peso delle merci oggetto del trasporto, effettuata su richiesta del mittente/destinatario, il vettore percepisce dallo stesso il rimborso delle spese sostenute per la prestazione fornita, fatti
salvi gli eventuali ulteriori addebiti dovuti in applicazione degli artt. 35 e 40.
34.4
Nessun rimborso è dovuto al vettore quando la verifica del peso sia effettuata in seguito ad anormalità dovute alla responsabilità del medesimo.
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Articolo 35
Sovraccarico
Qualora in esito alla verifica del peso effettuata ai sensi del precedente art. 34 il vettore accerti un
peso superiore al limite di carico stabilito, occorre procedere a regolarizzazione del carico secondo
quanto stabilito nel documento Istruzioni.
Il cliente sarà tenuto al pagamento delle somme previste, anche a titolo di penali, nel medesimo documento Istruzioni.
TI TOLO III
DOCUMENTI DI T RASPORTO
Articolo 36
Presentazione della lettera di vettura - Trasmissione dati lettera di vettura
36.1
Salva diversa previsione contrattuale, ad integrazione degli artt. 6 e 7 della CIM, la LDV deve essere
redatta in formato elettronico da parte del mittente prima dell’inizio del carico, utilizzando la trasmissione diretta dei dati secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni.
36.2
In caso di utilizzo da parte del mittente di LDV in formato cartaceo, redatta secondo il modello
uniforme pubblicato sul sito internet del vettore e da presentare all’impianto di partenza prima dell’inizio del carico, il vettore si riserva la facoltà di addebitare al mittente stesso il corrispettivo stabilito nel
documento Listino Prezzi per le spese supplementari sostenute per la relativa trasformazione in LDV
elettronica.
Articolo 37
Struttura e caratteri della lettera di vettura
37.1
Per i trasporti nazionali ed internazionali eseguiti dal vettore devono essere utilizzati i modelli delle LDV
riportati nel documento Istruzioni.
Per i trasporti eseguiti in Italia nella forma di trasporto cumulativo o includenti una terminalizzazione su
gomma, il vettore può stabilire lettere di vettura specifiche.
37.2
Il duplicato della LDV cartacea non è rilasciato con la clausola «all’ordine».
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Articolo 38
Comp ilazione della lettera di vettura
38.1
La LDV deve essere compilata dal mittente nelle parti di propria competenza e deve contenere le indicazioni di cui al documento Istruzioni.
Nel caso di discordanze fra le diverse versioni della LDV fa fede:
•
l’ultima trasmessa in formato elettronico dal cliente e dal vettore in relazione ai dati di propria competenza, ciascuna certificata dalla firma elettronica;
•
38.2
l’originale in caso di utilizzo della LDV cartacea.
In ogni caso il mittente è obbligato, per il trasporto di esplosivi e materie radioattive, ad indicare in lettera di vettura, separatamente, il peso degli esplosivi o delle materie radioattive e il peso delle altre
merci; restano fermi i divieti di concarico di cui al RID, qualora oltre agli esplosivi o alle materie radioattive siano caricate sul/i medesimo/i carro/i altre merci.
Articolo 39
Allegati alla lettera di vettura
39.1
Ad integrazione dell’art. 15 della CIM, i documenti allegati alla LDV devono riguardare unicamente le
merci indicate nella stessa ed essere funzionali all’esecuzione del trasporto.
Il vettore non è responsabile di documenti allegati alla LDV diversi da quelli previsti al presente paragrafo.
39.2
I documenti che in base alla vigente legislazione devono seguire il trasporto obbligatoriamente in formato cartaceo, devono essere consegnati dal mittente al vettore prima dell’inizio del carico.
Articolo 40
Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura
40.1
Nei casi di incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura, il mittente sarà tenuto a corrispondere gli importi e le penalità di cui al documento Istruzioni.
40.2
Il vettore, anche in corso di trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso, della quantità, della natura e dello stato della merce caricata.
Degli accertamenti eseguiti redige apposito verbale.
Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale a sollevare in alcun modo il mittente da responsabilità riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni in argomento.
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TI TOL O IV
EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
Articolo 41
Ordini ulterio ri d el mittente e/o modifiche del trasporto –
Impedim enti all’esecuzione del trasporto ed alla riconsegna
41.1
In deroga a quanto previsto all’art. 19, paragrafo 1, della CIM, gli ordini ulteriori e/o modifiche di un trasporto in corso di esecuzione possono essere richiesti esclusivamente dal mittente, secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni e verso pagamento del corrispettivo previsto nel documento
Listino Prezzi.
Per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori, in aggiunta al corrispettivo di cui sopra, al
cliente sarà applicata una penale per la sosta nella misura e con le modalità di cui al documento Istruzioni.
La modifica della destinazione, il ritorno del trasporto al luogo di partenza ed il fermo del trasporto
sono ammessi esclusivamente per i trasporti a diffuso.
In tal caso il proseguimento o il ritorno del trasporto stesso si considera, ai soli effetti del calcolo del
prezzo, come nuovo trasporto ed il relativo importo deve essere pattuito tra il mittente ed il vettore.
41.2
Con riferimento agli articoli 20 e 21 della CIM, nel caso di impedimento all’effettuazione del trasporto
o alla sua riconsegna, si procede secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni.
Articolo 42
Te rmin i di resa
42.1
Il cliente e il vettore concordano il termine di resa.
In mancanza di accordo, questo termine non può essere superiore a quello definito all’art. 16 della
CIM. Esso decorre dalla presa in carico della merce ed è prolungato della durata della sosta non dovuta a colpa del vettore.
42.2
Il termine di resa deve considerarsi inscindibile, pertanto il vettore non è tenuto a rendere conto di
termini parziali.
42.3
Il termine di resa resta sospeso:
a. nei giorni festivi, ivi compresi i giorni di sabato e le festività locali qualora interessino il luogo di partenza o di arrivo;
b. per il tempo in cui lo stato del mare non consenta il traghettamento per i trasporti provenienti da
o diretti alle isole maggiori;
c. per il tempo necessario all’esecuzione delle formalità prescritte dalla Pubblica Autorità;
d. per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori impartiti dal mittente ai sensi del precedente art. 41 ed a fornire le prestazioni occorrenti alla conservazione delle merci;
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e. per il tempo necessario all’esecuzione di riordini e/o trasbordi del carico e di accertamenti, comunque dipendenti da fatto od omissione del mittente;
f. nel caso di impedimenti al trasporto o alla riconsegna.
42.4
Salva diversa previsione contrattuale, il vettore prevede termini di resa supplementari nei seguenti
casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. 12 ore per il traghettamento da e per la Sicilia;
b. 24 ore per i trasporti diretti o provenienti da porti direttamente collegati con l’infrastruttura ferroviaria;
c. 24 ore per le operazioni di terminalizzazione in partenza;
d. 24 ore per le operazioni di terminalizzazione in arrivo.
42.5
Il termine di resa si intende rispettato qualora le merci siano messe a disposizione del destinatario
entro il tempo costituente il termine di resa di cui al precedente paragrafo 42.1.
Le merci si considerano messe a disposizione del destinatario quando il vettore abbia emesso l’avviso di arrivo e le abbia poste nel luogo convenuto con il cliente.
Qualora quest’ultima operazione non possa essere effettuata per fatto imputabile al destinatario, le
merci si considerano messe a sua disposizione con la sola emissione dell’avviso di arrivo.
Articolo 43
Av viso di arrivo
Salva diversa previsione contrattuale, il vettore, con il mezzo più sollecito, preavverte il destinatario
dell’arrivo del trasporto.
Valutati i tempi operativi necessari, avvisa lo stesso destinatario dell’ora e del luogo dove verrà effettuata la consegna dei carri/autoveicoli carichi, prendendo nota degli estremi di tale avviso.
Articolo 44
Svincolo e ritiro delle merci
Per esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ed acquisire in particolare il diritto al ritiro della merce, il destinatario deve effettuare lo svincolo.
Articolo 45
Riconsegna delle merci
45.1
Gli obblighi di riconsegna a carico del vettore si intendono assolti quando quest’ultimo riconsegna la
merce, a tal fine ponendo i carri/autoveicoli a disposizione del destinatario nel punto di presa e consegna.
45.2
Per le merci vincolate a dogana, la riconsegna al destinatario avviene successivamente all’espletamento delle operazioni/formalità doganali.
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Articolo 46
Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore
La riconsegna dei carri deve avvenire secondo le modalità ed i tempi descritti nel documento Istruzioni.
Articolo 47
Custodia e v endita de lla merce giacente
47.1
Il vettore è tenuto a custodire la merce giacente, a spese e per conto dell’avente diritto, fino al momento in cui le spese di custodia siano coperte dal valore della merce e comunque, ad integrazione
dell’art. 22 della CIM, il periodo di custodia non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni.
Nel caso si tratti di merci radioattive o in genere pericolose, si applicano le disposizioni di cui al RID.
47.2
Il vettore vende la merce giacente senza alcuna formalità giudiziale e ne documenta l’esito con processo verbale.
TI TOLO V
RESPO NSABILITA’ - ESERCIZIO DEI DIRITTI
Articolo 48
Re sponsabilità del vettore e del cliente
48.1
Responsabilità del vettore e suoi limiti
48.1.1
Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale e dell’avaria della merce consegnatagli per il trasporto dal momento in cui l’ha presa in carico fino alla riconsegna al destinatario, nonché del danno
alla merce derivante dal superamento del termine di resa, con esclusione di ogni ulteriore danno.
La responsabilità del vettore è disciplinata dalle norme di cui al titolo III della CIM, fatte salve le integrazioni/deroghe di cui ai successivi paragrafi del presente articolo, nonché dall’art. 49 delle presenti
Condizioni Generali.
48.1.2
Ad integrazione delle cause di esonero previste dall’art. 23, paragrafo 3, della CIM, il vettore è altresì
sollevato dalla responsabilità di cui al precedente paragrafo 48.1.1 nei seguenti casi:
a. carico difettoso o comunque non conforme a norme e prescrizioni relative alle operazioni di carico
di cui al Capo III - Titolo II delle presenti Condizioni Generali;
b. espletamento delle operazioni doganali da parte del mittente, del destinatario o di un mandatario
di uno di essi, o adempimento, da parte degli stessi, delle formalità prescritte dalla dogana o da
altre autorità amministrative;
c. indicazione incompleta, inesatta o irregolare di merci per le quali il vettore non accetta di eseguire
il trasporto ai sensi del precedente art. 4.
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48.1.3
Nel caso la perdita totale o parziale o l’avaria della merce si sia verificata durante la terminalizzazione
stradale, l’indennizzo corrisposto dal vettore è quello previsto dalla legislazione nazionale per l’autotrasporto vigente al momento dell’effettuazione del trasporto medesimo.
48.1.4
Nel caso in cui siano state utilizzate più modalità di trasporto per l’effettuazione dello stesso e non sia
possibile individuare dove si sia prodotto il danno, il vettore riconosce l’indennizzo riferito all’ultima
modalità utilizzata.
48.1.5
Nel caso l’accordo cliente preveda l’effettuazione di servizi accessori, l’eventuale indennizzo per perdita totale o parziale e avaria della merce è definito dallo stesso.
48.1.6
Qualora il cliente ritenga necessario coprire eventuali danni dovuti alla perdita totale o parziale, avaria
della merce o ritardo nella resa, oltre i limiti risarcitori previsti dagli artt. 30, 32 e 33 della CIM, potrà richiedere, all’atto della stipula dell’accordo cliente, di avvalersi dell’assicurazione supplementare offerta
dal vettore, nei limiti ed alle condizioni da questa previste, o potrà assicurare direttamente il trasporto.
In tale eventualità la relativa polizza dovrà contenere un’espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte
dell’assicuratore nei confronti del vettore, oltre i limiti di risarcibilità di cui al presente articolo.
48.2
Responsabilità del cliente - Polizza assicurativa
48.2.1
Il cliente è responsabile dei danni eventualmente cagionati ai terzi e allo stesso vettore dalle merci
trasportate.
A copertura di tali danni il cliente è obbligato a stipulare adeguata polizza assicurativa.
48.2.2
Il cliente con la stipula del contratto assume la piena e diretta responsabilità nei confronti del vettore
anche per le obbligazioni facenti carico al mittente/destinatario, nonché del pagamento di somme a
qualsiasi titolo dovute dal mittente/destinatario ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 49
Forza maggiore
I casi seguenti, elencati in via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono casi di forza maggiore
che escludono la responsabilità del vettore, in relazione all’esecuzione del trasporto:
a. interruzione della circolazione sulle linee ferroviarie per cause non imputabili al vettore, ivi comprese l’impraticabilità o inagibilità della rete ferroviaria, l’eccesso di traffico sulla rete causato da
eventi o situazioni straordinarie, i problemi alla circolazione originati da altre reti ferroviarie;
b. interruzione della circolazione sull’infrastruttura stradale;
c. situazioni di ingombro nelle stazioni di partenza e/o di arrivo ovvero nei terminal interni o portuali,
causate da impreviste difficoltà operative non imputabili al vettore;
d. revoca della relativa traccia oraria – anche per un singolo trasporto – da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, per cause non imputabili al vettore;
e. agitazioni sindacali.
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Articolo 50
Reclami per risarcimento danni
50.1
Con riferimento agli artt. 42 e 43 della CIM, l’avente diritto con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell’eventuale perdita o avaria della merce, da redigersi secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni, potrà presentare reclamo per risarcimento danno attenendosi a quanto prescritto
nel medesimo documento Istruzioni.
50.2
Il diritto alla liquidazione del danno può essere ceduto senza formalità, mediante dichiarazione apposta sul duplicato della lettera di vettura o sul bollettino di consegna, dal mittente al destinatario e viceversa.
Articolo 51
Richiesta di regolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore
Il mittente o il destinatario che abbia pagato il corrispettivo del trasporto ed abbia diritto ad ottenere
un rimborso di somme percepite in eccesso dal vettore, può presentare richiesta di regolarizzazione
nei termini e secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni.
TI TOLO VI
SERVIZI ACCESSORI
Articolo 52
Servizi accesso ri
52.1
Il vettore fornisce, su specifica richiesta del cliente, i servizi accessori tra cui a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
a. operazioni e formalità doganali,
b. fornitura di carri per il trasporto stradale,
per i quali nel documento Istruzioni sono indicate le modalità di esecuzione e nel documento Listino
Prezzi i corrispettivi per la prestazione di cui al punto a.
52.2
Ulteriori servizi accessori possono essere concordati tra il cliente ed il vettore secondo modalità e
condizioni definite nell’accordo cliente.
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TITOLO VII
MESSA A DISPOSIZIONE DEI CARRI DA PARTE DEL CLIENTE
Articolo 53
Principi ge nerali
53.1
Le norme di cui al presente titolo si applicano nei casi in cui il cliente mette a disposizione i carri in
qualità di detentore ai sensi del CUV/CUU.
53.2
Un carro può essere l’oggetto di un trasporto in quanto merce (contratto di trasporto) oppure come
mezzo di trasporto (contratto d’utilizzazione).
Il CUU e le disposizioni seguenti si applicano nel caso di trasporto del carro come mezzo di trasporto.
Il cliente che presenta al vettore un carro di altro soggetto deve garantire che il detentore sia aderente
al CUU.
53.3
Il vettore, prima di prendere in consegna i carri, verifica che le loro condizioni siano conformi alle prescrizioni tecniche e di manutenzione.
Tale verifica, non onerosa per il cliente, è effettuata con controllo esterno da parte di personale del
vettore.
In caso di accettazione del carro, la stessa non può in alcun modo impegnare la responsabilità del vettore, salvo quando un danno sia causato da difetto di un organo interessante la sicurezza dell’esercizio ferroviario e il cliente provi che essa era esistente all’atto della verifica stessa ed evidente nelle
condizioni di verifica realizzate.
53.4
I carri che trasportano, o che hanno trasportato, merci pericolose sono accettati con le riserve ed
alle condizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore (RID).
53.5
Il vettore può rifiutare uno o più carri che, a suo giudizio, non sembrano fornire tutte le garanzie di sicurezza.
Il vettore si impegna peraltro a fornire una dettagliata descrizione dei motivi del rifiuto al cliente che ha
messo a disposizione i carri.
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Articolo 54
Stazioname nto dei carri
54.1
Stazionamento su richiesta del cliente
54.1.1
Quando un carro è restituito vuoto senza essere utilizzato né instradato per un nuovo trasporto, il
cliente può ottenere lo stazionamento del carro.
54.1.2
Per ottenere lo stazionamento di un carro, il cliente deve presentare domanda direttamente alla gestione merci dell’impianto ferroviario destinatario dell’ultimo trasporto, entro il terzo giorno seguente
la restituzione del carro stesso.
Il vettore accetta la richiesta previa verifica di disponibilità di spazio di binario. Qualora la domanda sia
accettata, il carro sarà considerato in stazionamento dal giorno successivo a quello della restituzione.
54.1.3
Decorsi tre giorni dalla restituzione del carro ed in mancanza di notizie da parte del cliente, si applicherà quanto previsto al successivo paragrafo 54.2.
54.1.4
Il diritto di chiedere la rimessa a disposizione del carro posto in stazionamento spetta solo al cliente.
La rimessa a disposizione del carro avverrà al più tardi 72 (settantadue) ore dopo la presentazione
della richiesta scritta nella stessa gestione merci presso cui era stata presentata la domanda di messa
in stazionamento del carro.
54.1.5
Salva diversa previsione contrattuale, ai carri che hanno ottenuto lo stazionamento viene applicato il
relativo corrispettivo previsto nel documento Listino Prezzi, comprensivo degli oneri di sorveglianza
e custodia e di occupazione dei binari.
54.2
Stazionamento d’iniziativa del vettore o d’ufficio
54.2.1
Lo stazionamento “d’ufficio” si ha quando il cliente non abbia dato disposizioni in merito alla sua utilizzazione o quando il carro avariato non sia trattato dal cliente entro i termini di tempo previsti.
Nel caso di giacenza di un carro vuoto conseguente ad un’avaria, il vettore si riserva di effettuarne lo
stazionamento su un qualsiasi impianto, con l’applicazione dei corrispettivi anzidetti e con la seguente
decorrenza:
a. qualora la riparazione debba essere eseguita a cura del vettore, a decorrere dal 3° (terzo) giorno
successivo alla data di rimessa a disposizione del carro, fino al giorno della sua riutilizzazione;
b. qualora la riparazione da effettuare a cura del vettore richieda l’invio di pezzi di ricambio da parte
del cliente, a partire dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data della richiesta formulata dal
vettore, fino alla consegna di tutti i pezzi di ricambio;
c. qualora la riparazione non debba essere eseguita dal vettore, a decorrere dal 3° (terzo) giorno
successivo alla data di avviso di giacenza del carro, fino al giorno della sua rimessa in circolazione.
Agli effetti dell’applicazione del presente paragrafo non si considerano i periodi di immobilizzo del
carro dipendenti da fatto imputabile al vettore.
54.2.2
Nel caso di giacenza di un carro, in mancanza di notizie da parte del cliente, il vettore si riserva di effettuarne lo stazionamento d’ufficio su un qualsiasi impianto, con l’applicazione dei suddetti corrispettivi.
Il cliente deve essere immediatamente avvisato della messa in stazionamento del carro, con l’indicazione dei relativi corrispettivi e di eventuali costi intervenuti.
54.2.3
Il cliente resta comunque responsabile di ogni danno che la giacenza del carro possa arrecare alla sicurezza ed alla regolarità dell’esercizio, nonché di ogni spesa che il vettore dovesse sostenere per l’eventuale rimozione d’ufficio del carro.
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Articolo 55
Av aria dei carri
55.1
In caso di avaria o di perdita di un carro o di parti di esso, il vettore redige immediatamente un processo verbale, in conformità al modello di cui all’allegato 4 del CUU, che constati la natura dell’avaria
o l’entità della perdita e per quanto possibile le loro cause, nonché il momento in cui si sono prodotte.
Copia del processo verbale è sollecitamente trasmessa al detentore.
55.2
Il vettore si impegna ad effettuare le riparazioni per rimettere il carro in condizioni di circolazione, sulla
base delle indicazioni fornite dal cliente.
55.3
Nel caso in cui il cliente decida di non avvalersi del vettore per la riparazione del carro avariato, dovrà
concordare con il vettore stesso le modalità relative all’inoltro del carro all’officina di riparazione prescelta.
55.4
Qualora per l’effettuazione della riparazione la merce debba essere scaricata dal carro, le spese sono
a carico del responsabile dell’avaria stessa.
Analogamente, saranno attribuite al responsabile dell’avaria le spese di pulitura del carro necessarie
alla riparazione.
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Articolo 56
Indennità per la p erdita d’uso del carro
56.1
Perdita d’uso per superamento dei termini di resa
56.1.1
I termini di resa dei carri carichi in quanto mezzi di trasporto coincidono con quelli della merce caricata
sugli stessi.
In caso di superamento dei detti termini per colpa imputabile al vettore, l’indennità per la perdita d’uso
del carro si intende compresa nelle eventuali penalità dovute alla ritardata consegna della merce.
56.1.2
I termini di resa dei carri vuoti e l’indennità per la perdita d’uso del carro, in caso di superamento dei
detti termini per colpa del vettore, sono definiti nell’accordo cliente.
Il cliente può richiedere detta indennità, pena la sua decadenza, per iscritto al vettore entro e non
oltre il ventunesimo giorno di consegna del carro al destinatario indicato in LDV.
56.1.3
Salva diversa previsione contrattuale, il calcolo dei termini di resa di un trasporto di carri vuoti è effettuato su quelli previsti per un analogo trasporto di merce maggiorati di una franchigia pari a 5 (cinque)
giorni lavorativi.
56.1.4
Salva diversa previsione contrattuale, l’ammontare massimo dell’indennità per la perdita d’uso non
potrà essere superiore a 3 (tre) volte il valore del costo del trasporto a vuoto pagato al vettore.
56.2
Perdita d’uso per avaria
56.2.1
In caso d’avaria del carro o di sue parti imputabile al vettore, questi ha facoltà di versare al cliente del
carro, per ogni giornata indivisibile, l’indennità giornaliera riportata nel documento Listino Prezzi.
Tale indennità si intende omnicomprensiva, escluso cioè ogni ulteriore obbligo a carico del vettore di
corrispondere al cliente ulteriori compensi, rimborsi o indennizzi di sorta.
56.2.2
La misura massima di detta indennità non può comunque superare l’importo indicato nel documento
Listino Prezzi.
56.2.3
L’indennità è computata per il periodo che va dal sesto giorno dell’avvenuto scarto, fino al giorno in
cui è terminata la riparazione.
56.2.4
Qualora la riparazione venga effettuata direttamente dal cliente o in una officina da lui designata, tale
indennità viene corrisposta fino al giorno in cui la riparazione sarebbe dovuta normalmente terminare.
56.2.5
Il vettore versa ugualmente tale indennità al cliente, alle condizioni previste dal presente paragrafo,
quando il carro spedito carico è scartato in corso di viaggio e la merce viene trasbordata su un altro
carro per essere inoltrata alla propria destinazione.
In tal caso il periodo di tempo di 6 (sei) giorni decorre a partire dal momento in cui l’operazione di trasbordo è terminata.
56.2.6
Qualora l’avaria, dovuta a colpa del vettore, determini lo scarto del carro carico in corso di viaggio ed
il trasbordo della merce su altro carro per il proseguimento del trasporto, il vettore stesso ha la facoltà
di corrispondere al cliente l’indennità di cui al paragrafo 56.2.1, calcolata a partire dal sesto giorno rispetto al momento in cui l’operazione di trasbordo è terminata.
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DIVISIONE CARGO
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma
www.ferroviedellostato.it