LA FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO
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LA FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO
LA FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO - Leveraged Buyout - 1. DEFINIZIONE Ricorre tale fattispecie quando una società, preesistente o all’uopo costituita, dopo aver ottenuto apposito finanziamento, acquista una partecipazione di controllo, o totalitaria, in altra società, detta società bersaglio. Successivamente si delibera la fusione fra società bersaglio e società acquirente mediante incorporazione della prima nella seconda. Ne consegue che, stante l’unificazione giuridica ed economica delle imprese, il patrimonio della società bersaglio/incorporata, divenuto patrimonio della società acquirente/incorporante, costituisce il mezzo utilizzato da quest’ultima per rimborsare il debito contratto per procedere all’acquisizione della società bersaglio/incorporata. 2. RAPPORTI CON L’ORDINAMENTO GIURIDICO ANTE D.LGS 6/2003 Prima della Riforma del diritto societario, realizzata con D.Lgs. 6/2003, si discuteva in ordine alla liceità di siffatta operazione alla luce del divieto, consacrato nell’art. 2358 c.c., testo previgente, di fornire garanzie o accordare prestiti per l’acquisto di azioni proprie. Le dottrina riteneva che tale pratica, importata dal mondo statunitense, eludesse il divieto assoluto di assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 c.c., testo previgente, il quale presidiava (e continua a presidiare, benché in maniera diversa dal passato, anche dopo la liberalizzazione portata dal D.Lgs.142/2008), la conservazione dell’integrità del capitale sociale. La giurisprudenza prevalente si mostrava, invece, più permissiva. Si sosteneva infatti che, sebbene per effetto di un’operazione di leveraged buy out il rimborso dei finanziamenti concessi alla società acquirente/incorporante fosse garantito dal patrimonio della società bersaglio/incorporata, non era dato Studio Legale D’Antuono www.studiolegaledantuono.com ravvisare, nel detto congegno negoziale, alcuna garanzia in senso tecnico concessa dalla società bersaglio/incorporata per l’acquisto di azioni proprie. Si affermava, inoltre, che la frode alla legge doveva essere esclusa quando l’operazione non mirava semplicemente a predare la società bersaglio/incorporata, sfruttandone il patrimonio come garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti dall’acquirente/incorporante, ma, invece, perseguiva uno scopo di aggregazione industriale e migliore riallocazione delle risorse in settori produttivi omogenei o in fase di integrazione. In tal senso si pronunciava il Tribunale di Milano dapprima con sentenza in data 14 Maggio 1992, secondo cui “in una operazione di leveraged buy out, la fusione per incorporazione della società-bersaglio in altra società non comporta la violazione diretta o indiretta delle norme che disciplinano la concessione di prestiti e garanzie per l’acquisto di azioni proprie”; successivamente, con sentenza in data 13 Maggio 1999, secondo cui “in una operazione di leveraged buy out, attivata tramite un procedimento di fusione, si deve accertare caso per caso se l’operazione concretizzi un negozio in frode alla legge e cioè se siano stati utilizzati strumenti leciti per aggirare il divieto per la società emittente di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto di azioni proprie”. 3. RAPPORTI CON L’ORDINAMENTO GIURIDICO POST D.LGS 6/2003 Sulla scorta di tali considerazioni, il legislatore delegante, in occasione della citata Riforma del diritto societario, demandava al legislatore delegato il compito di “prevedere che le fusioni fra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, non comportino violazione del divieto di acquisto e sottoscrizione di azioni proprie e del divieto di accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie”. Il legislatore delegato ha attuato la delega inserendo, nel corpo del codice civile, l’art. 2501 bis, rubricato ‘Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento’. Studio Legale D’Antuono www.studiolegaledantuono.com 4. L’ART. 2501 BIS C.C. 4.1. I PRESUPPOSTI La norma in commento delinea i confini entro i quali un’operazione è definibile come leveraged buy out, rectius, fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, ed indica gli specifici obblighi di informazione in attuazione dei quali essa è ritenuta lecita. In particolare, l’art. 2501 bis, comma1, c.c. così dispone: “ Nel caso di fusione fra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di questa costituisce garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo”. Risulta, ictu oculi, come il primo comma della norma in commento sia essenzialmente definitorio: sono, infatti, elencati i presupposti in presenza dei quali un’operazione può essere definita come fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Primo presupposto: fusione fra società delle quali l’una abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra; secondo presupposto: per effetto della fusione il patrimonio dell’incorporata diviene garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti. Si segnalano alcuni nodi problematici scaturenti da una attenta lettura del primo comma della norma in commento: - Circa la nozione rilevante di controllo, si ritiene che occorra tenere conto non solo dell’art. 2359 c.c. ma anche di norme speciali le quali di volta in volta stabiliscano quando sussiste un rapporto di controllo. Si ritiene, inoltre, che l’art. 2501 bis c.c. debba trovare applicazione sia in caso di indebitamento per acquisire una partecipazione di controllo tout court sia in caso di indebitamento per acquisire una partecipazione che, sebbene non di controllo, sia tale da darvi luogo in aggiunta alle altre eventualmente già detenute. - Circa la nozione di indebitamento, ci si chiede se occorra fornirne una interpretazione estensiva ovvero una interpretazione restrittiva. Studio Legale D’Antuono www.studiolegaledantuono.com Accedere ad una interpretazione estensiva implica il dover ammettere che l’art. 2501 bis c.c. debba trovare applicazione per tutte le fusioni con indebitamento. In linea di principio, infatti, dopo la fusione, il patrimonio dell’incorporata costituisce sempre garanzia generica o potenziale fonte di rimborso dei debiti contratti dall’incorporante. Si ritiene preferibile, pertanto, avallare una interpretazione restrittiva, anche in considerazione del fatto che l’art. 2501 bis c.c., come formulato, postula la possibilità di fusioni con indebitamento senza che il patrimonio dell’incorporata costituisca garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti dall’incorporante. Ed allora, deve ritenersi che i debiti rilevanti ai fini dell’art. 2501 bis c.c. siano quelli che determinano un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero quelli contratti in un momento in cui, considerata la situazione economicofinanziaria della società, sarebbe stato ragionevole non esporsi; irrilevante la circostanza che i detti debiti siano garantiti da terzi giacché la società è comunque esposta a regresso. Diversamente, qualora il debito contratto sia assistito da adeguate garanzie fornite dall’incorporante stessa, escluso il pegno sulle quote dell’incorporata, si esula dal campo di applicazione dell’art. 2501 bis c.c. in quanto in tale ipotesi è provata la capacità di credito dell’incorporante. La verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2501 bis c.c., comportando una valutazione di merito sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle società coinvolte, compete esclusivamente ai relativi organi amministrativi, e non al Notaio che verbalizza le delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. 4.2. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI Affinché un’operazione classificabile come fusione a seguito di acquisizione con indebitamento possa essere ritenuta lecita, debbono essere osservati gli obblighi informativi di cui all’art. 2501 bis, commi 2,3,4,5 c.c. In particolare: Studio Legale D’Antuono www.studiolegaledantuono.com - Il progetto di fusione di cui all’art. 2501 ter c.c. deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione; - La relazione di cui all’art. 2501 quinquies c.c. deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere; - La relazione degli esperti di cui all’art. 2501 bis sexies c.c. attesta la ragionevolezza delle informazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501 bis, comma 2, c.c.; - Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente. ( Si rileva, incidenter tantum, che detta relazione non deve essere predisposta nel caso in cui nessuna delle società partecipanti alla fusione sia assoggettata a revisione legale dei conti. In tutte le altre ipotesi essa deve essere sempre predisposta; qualora entrambe le società partecipanti alla fusione siano soggette a revisione legale dei conti è in loro facoltà scegliere il soggetto cui affidare la relazione). Il controllo del Notaio sulla rituale adozione delle delibere di approvazione del progetto di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è limitato alla verifica dell’adempimento dei suddetti obblighi informativi; egli non ha il potere/ dovere di entrare nel merito delle valutazioni effettuate dagli organi amministrativi e dagli esperti ai sensi dell’art. 2501 bis, commi 2, 3, 4, 5 c.c. 4.3. RAPPORTI CON LE FUSIONI SEMPLIFICATE E CON LA NORMATIVA SUI GRUPPI La normativa di cui all’art. 2501 bis c.c. prevale su quella dettata, in materia di incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90%, rispettivamente dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c. Ed infatti l’art. 2501 bis, comma 6, c.c. così dispone: “Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli artt. 2505 e 2505 bis c.c.”. Ne Studio Legale D’Antuono www.studiolegaledantuono.com consegue che il procedimento più gravoso previsto dall’art. 2501 bis c.c. va osservato anche quando l’operazione realizza una incorporazione di società interamente posseduta o posseduta al 90%, per cui la fusione dovrebbe essere semplificata. La normativa di cui all’art. 2501 bis c.c. concorre, invece, con la quella dettata in materia di gruppi, dagli artt. 2497 e ss. c.c.; tale normativa viene in rilievo per effetto dell’acquisto del controllo e della conseguente presunzione, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., di esercizio di attività di direzione e coordinamento. In particolare, trova applicazione l’art. 2497 ter c.c. in punto di motivazione delle decisioni, specie con riguardo all’interesse della società bersaglio da valutarsi secondo la consacrata ottica del rapporto fra pregiudizio e vantaggio compensativo. 4.4. INDEROGABILITA’ DEL LA NORMATIVA Ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell’art. 2501 bis c.c. trovano sempre applicazione atteggiandosi quale normativa inderogabile. E, si badi, inderogabile anche nel caso in cui tutti i soci delle società coinvolte nella fusione e tutti i relativi creditori abbiano manifestato il loro consenso a derogare alla procedura di legge. Si precisa, infatti, che dette disposizioni sono volte essenzialmente ad evitare comportamenti distorsivi del mercato e dell’economia posti in essere sfruttando la leva finanziaria attuata mediante l’acquisto del controllo di altra società con finanziamenti destinati ad essere garantiti o rimborsati con il patrimonio della medesima società acquistata. In altri termini, è nella fisiologia del sistema che una società non possa acquistare il controllo di altra società se non sia dotata di adeguate garanzie e risorse economiche. Ciò garantisce che non si creino concentrazioni imprenditoriali prive di un adeguato piano economico-finanziario che ne assicuri la sopravvivenza ovvero giustificate esclusivamente da intenti speculativi di breve respiro. Studio Legale D’Antuono www.studiolegaledantuono.com 4.5. LA TUTELA DEI SOCI E DEI CREDITORI Nell’art. 2501 bis c.c. risulta estremamente attenuata, se non del tutto assente, la volontà di tutelare i soci di minoranza delle società coinvolte nell’operazione da possibili annacquamenti delle relative partecipazioni ovvero i creditori da rischi di insolvenza. In realtà gli interessi dei soci di minoranza e dei creditori trovano la loro naturale tutela in altre norme, indipendentemente dall’applicabilità dell’art. 2501 bis c.c.. Il rimedio dato ai creditori consiste nel diritto ad essi concesso di opporsi alla fusione, ai sensi dell’art. 2503 c.c. I rimedi dati ai soci di minoranza sono stati invece individuati: - Nella disciplina dell’o.p.a., nel caso in cui i titoli della società bersaglio siano quotati in mercati regolamentati; - Nella disciplina del recesso a norma dell’art. 2497 quater c.c.; - Nella disciplina del recesso a norma dell’art. 2473c.c.; - Nell’impugnazione della delibera di approvazione del progetto di fusione per annullamento ( vizi procedurali, mancanza di documenti) o nullità (violazione dell’art. 2358 c.c.); - Nel risarcimento del danno (a delibera di approvazione del progetto di fusione iscritta). a cura di Avv. Adriana Vergati Avv. Francesco D’Antuono Studio Legale D’Antuono www.studiolegaledantuono.com