Tribunale di Pordenone, sentenza 15 aprile 2015

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Tribunale di Pordenone, sentenza 15 aprile 2015
n. 64/2013 R.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona
della dott.ssa Roberta Sara Paviotti, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile in materia previdenziale, promossa
da
A. F. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. CORVINO ALESSANDRO e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CORVINO ALESSANDRO
XXX XXX COOP SOCIALE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CORVINO ALESSANDRO e
dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il
difensore avv. CORVINO ALESSANDRO -ricorrenticontro
I.N.P.S.- Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale – in persona del suo
Presidente pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria
Maggio, Franco Maria Foramiti per procura generale alle liti del 23.12.2011 a
rogito del dott. Paolo Castellini, notaio in Roma,
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO, con il patrocinio del
dott. BATTIPAGLIA
MASSIMO, elettivamente domiciliato in C/O DIREZIONE PROV. LAVORO VIA MAZZINI, 62
PORDENONE presso il difensore avv. BATTIPAGLIA MASSIMO - resistente–
Oggetto: accertamento negativo, disconoscimento lavoro autonomo.
Causa decisa all’udienza di discussione del 15/4/2015 dando lettura del
dispositivo della presente pronunzia, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro,
premessi gli incombenti di rito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione
reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
a) accertare che fra la signora S S e la XXX XXX soc. coop.
Non è intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato, come
preteso;
infondatamente
b) accertare che fra i signori K L A., M. N. e S. G. e la XXX XXX soc. coop. non
è intercorso alcun rapporto di lavoro parasubordinato, come infondatamente
preteso;
c) accertare e dichiarare, conseguentemente alla declaratoria di cui al punto
a),che la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento previdenziale, di
tipo contributivo né assicurativo;
d) accertare e dichiarare, conseguentemente alla declaratoria di cui al punto
b), che la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento assicurativo;
e) accertare e dichiarare, conseguentemente alla declaratoria di cui al punto a)
e di cui al punto b), che la parte ricorrente non è tenuta all'adempimento delle
diffide intimate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pordenone contenute
nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PN86/2012-100-01 del
24.10.2012 né al pagamento delle sanzioni amministrative ivi contemplate;
f) accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dalla parte
ricorrente a titolo di sanzioni né ad altro titolo in relazione al verbale unico
di accertamento e notificazione n. PN86/2012-100-01 del 24.10.2012 ovvero, in
via subordinata, ridursi l'importo delle sanzioni per i motivi di cui al
presente atto;
g) dichiarare, in ogni caso, privo di effetti giuridici l'accertamento di cui al
verbale di accertamento e notificazione n. PN86/2012-100-01 del 24.10.2012
emesso dalla DTL, dall'I.N.P.S e dall'INAIL di Pordenone nonché ogni atto
connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
h) dichiarare infine privo di effetti giuridici l'accertamento di cui al verbale
di accertamento e notificazione n. 201200273 del 24.10.2012 emesso dall'INAIL di
Pordenone nonché ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
i) con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze, IVA e CP
Per l’INPS:
si chiede che l'Ill. mo Giudice adito voglia rigettare il ricorso
infondato in fatto e in diritto e non provato. Spese di causa rifuse.
perché
Per la DTL
Rigettarsi il ricorso perché inammissibile. Spese rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4/2/2013, parte ricorrente ha promosso azione
per l’accertamento negativo avverso: il verbale unico di accertamento e
notificazione prot. n. pn86/2012-100-01 del 24/10/2012 emesso congiuntamente
dall'INPS, dalla DTL e dall'INAIL; le notificazioni d'illecito amministrativo
ivi contenute; la diffida (art. 13, D.lgs. 124/2004) per violazioni di cui ai
cod. 3010, 2300, 6150; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
nonché verbale unico di accertamento e notificazione INAIL n. 201200273, del 24
ottobre 2012, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale allo
stesso.
Il verbale unico INPS-INAIL oggetto di impugnazione contestava alla società
ricorrente:
a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la cooperativa XXX
XXX e la sig.ra S S;
b) la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fra la
cooperativa e le signore K L A. e M. N. nonché il signor S. G.;
c) plurime violazioni in materia di riposo giornaliero in relazione a diversi
dipendenti.
Il suddetto verbale, addebitava alla cooperativa la somma di euro 60.542,00 a
titolo di contributi dovuti e non versati sui compensi percepiti dalla
lavoratrice Sig.ra S S, oltre alle somme aggiuntive, per quanto di competenza
dell’INPS e per quanto di competenza della DTL, conteneva la notifica di una
serie di illeciti amministrativi ex art 13 commi 2 e 3 D.lgs. 124/2004.
Quanto ai rapporti di lavoro in contestazione, la ditta XXX XXX ha stipulato
- con la Sig.ra S S, 2 contratti di prestazione d'opera professionale ai sensi
dell'art. 2222 cod. civ. e seguenti di data 01/04/2008 (rinnovato 2 volte in
data 01/01/2009 e 01/01/2010) e di data 01/04/2011 con possibilità di proroga
per ulteriori 12 mesi previo accordo scritto tra le parti.
- con la Sig.ra K L A., un primo contratto di prestazione d'opera
(professionale) Artt. 2222 e ss. c.c., stipulato in data 12/01/2009, prorogato
una prima volta il 01/01/2010 (fino al 31/12/2010) ed una seconda volta il
01/01/2011 (fino al 31/03/2011) e di un secondo contratto, stipulato in data
01/04/2011 fino al 05/09/2011
- con il Sig. S. G., un primo contratto di prestazione d'opera (professionale)
Artt. 2222 e ss. c.c., stipulato in data 22/04/2008, prorogato una prima volta
il 01/01/2009 (fino al 31/12/2009) una seconda volta il 01/01/2010 (fino al
31/12/2010) ed una terza volta il 01/01/2011 (fino al 31/03/2011), un secondo
contratto, stipulato in data 01/04/2011 fino almeno al 31/01/2012
- con la sig.ra M. N., un primo contratto di prestazione d'opera (professionale)
Artt. 2222 e ss. c.c., stipulato in data 03/02/2009, prorogato una prima volta
il 01/01/2010 (fino al 31/12/2010) ed una seconda volta il 01/01/2011 (fino al
31/03/2011) e un secondo contratto, stipulato in data 01/04/2011, almeno fino al
29/02/2012
La ricorrente ha contestato il merito delle contestazioni contenute nel verbale
unico di accertamento, ritenendo che non vi fossero i presupposti per
riconoscere il vincolo di subordinazione ai sensi dell’art 2094 c.c. nei
confronti dei suddetti quattro lavoratori poiché XXX non aveva alcun potere
direttivo né disciplinare, né essi avevano vincoli quanto ad orari, permessi e
ferie, mentre il loro lavoro era caratterizzato dalla professionalità delle loro
prestazioni rese in totale autonomia rispetto alla Cooperativa.
Si è costituito in giudizio l’INPS deducendo nel merito che la prestazione della
S fosse, in realtà da inquadrarsi come prestazione di lavoro subordinato in
ragione
del
continuativo
e
sistematico
inserimento
della
Sig.ra
S
nell'organizzazione del servizio infermieristico presso la Casa di Riposo
Umberto I di Pordenone, tanto è vero che la lavoratrice ha continuato
ininterrottamente a svolgere le medesime mansioni già precedentemente alla
stessa attribuite fino al 31/03/2008 quando è cessato il rapporto di lavoro
subordinato come infermiera.
Inoltre, indici dell’esistenza di un rapporto di subordinazione sarebbero che il
corrispettivo pecuniario pattuito era determinato in funzione delle ore
lavorate, il carattere non episodico dell’attività, la mancanza di coordinamento
con l'attività del committente, nonché la mancanza di una propria struttura
organizzativa, di mezzi propri nell'esecuzione della prestazione e del rischio
d'impresa.
In più, la stessa S, nel suo ruolo di coordinatrice del servizio
infermieristico, avrebbe anche svolto un ruolo di supervisione del personale
infermieristico all'occorrenza intervenendo per correggere e riprendere, anche
con richiami verbali, si sarebbe relazionata con i parenti degli ospiti della
Casa di Riposo, oltre a gestire la farmacia della Casa di Riposo, sì da essere
identificata quale rappresentante della XXX XXX all'interno della Casa di
Riposo.
Quanto alla posizione degli altri tre infermieri, l’INPS deduceva i rapporti
intercorrenti tra i 3 lavoratori e la Cooperativa XXX non erano per nulla
occasionali ed episodici tanto che i lavoratori hanno operato in modo
continuativo, stabile, perdurante mese dopo mese, da aprile 2008 in poi,
dimostrando così un impegno costante del prestatore a favore del committente ed
un legame duraturo con quest'ultimo.
Inoltre, dal punto di vista del compenso, lo stesso non era stabilito dal libero
professionista, ma era imposto dalla Cooperativa XXX, mentre pur non esistendo
precisi vincoli quantitativi orari, i lavoratori erano comunque inseriti in modo
stabile in un sistema di turnazione con altri infermieri dipendenti della
cooperativa XXX, poiché il calendario dei turni, concernete tutte le prestazioni
rese dal personale infermieristico era elaborato mensilmente direttamente dalla
Cooperativa e comunicato ai lavoratori.
Infine, vi sarebbe stato un continuo controllo della Cooperativa attraverso
l'operato della Sig.ra S S, quale coordinatrice di tutti gli infermieri tanto di
quelli dipendenti della Cooperativa stessa, quanto degli pseudo liberi
professionisti.
Si è costituito anche L'INAIL eccependo l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Pordenone limitatamente alle domande formulate nei suoi confronti,
indicando quale competente il Tribunale di Bergamo nella cui circoscrizione è
posta la sede legale della XXX XXX. Tale eccezione è stata accolta con
l’ordinanza di data 21/2/2014 e la causa – limitatamente alle domande nei
confronti dell'INAIL – è stata riassunta dalla XXX XXX avanti il Tribunale di
Bergamo.
La Direzione Territoriale del Lavoro si è costituita sollevando eccezione
pregiudiziale di inammissibilità del ricorso non essendo ancora stata emessa
l’ordinanza-ingiunzione da parte del medesimo ente, unico atto impugnabile.
Istruita la causa mediante l’assunzione di prove testimoniali, ed avendo le
parti rinunciato all’escussione della teste citata e non comparsa K L A. (che,
presumibilmente, ha fatto ritorno in India), all’udienza del 15.4.2015,
all'esito della discussione dei difensori i quali hanno concluso come in atti,
la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in
calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione - ex art.
429, comma 1, secondo periodo, c.p.c. - del termine di trenta giorni per il
deposito della sentenza.
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Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto
nei confronti della DTL avverso il verbale unico di accertamento per quanto
attiene alla diffida ex art. 13 d. Lgs 124/04 e notifica dell’illecito ex art.
14 L. 689/1981 in quanto, per pacifica giurisprudenza, in tema di opposizione a
sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è
impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme
sulla circolazione stradale, poiché negli altri casi non incide ‘ex se’ sulla
situazione
giuridica
soggettiva
del
presunto
contravventore,
essendo
esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del
pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente
valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un
ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che, sola, potrà formare oggetto di
opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981.
Pertanto esulano dalla presente controversia le domande svolte nei confronti
della DTL quanto alla diffida ad effettuare entro 30 giorni le comunicazioni di
instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i
lavoratori K. L A., M. N. e S. G., nonché a registrare nel Libro Unico del
Lavoro le prestazioni dei lavoratori S S, K A., S. G., M. N. ed a consegnare ai
lavoratori S S e S. G. i prospetti paga da aprile a dicembre 2008, nonché alla
sanzione pari ed euro 4.632,87.
Tuttavia, essendo l’azione di accertamento negativo stata spiegata nei confronti
del verbale unico di accertamento che riqualifica le posizioni dei quattro
lavoratori - sebbene quanto ai profili contributivi resti ininfluente la
qualificazione dei rapporti fra la cooperativa ed i signori S. G., K L A. e M.
N. in termini di lavoro autonomo ovvero di parasubordinazione dal momento che in
entrambi i casi i contributi vanno comunque versati all'Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica e non all'INPS - si
ritiene che oggetto del decidere debba essere anche la corretta qualificazione
del rapporto di lavoro dei suddetti tre lavoratori, oltre che della Sig.ra S.
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Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “L'elemento che
contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di
lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente
limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale,
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della
prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo
natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici
rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà
contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto
dalle stesse” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009).
Orbene, dagli atti di causa emergono plurimi elementi a sostegno della natura
realmente autonoma dei rapporti di lavoro degli infermieri, anche a prescindere
dal tenore letterale dei contratti che, per vero, è chiaro nell’esprimere la
comune volontà negoziale delle parti di costituire un rapporto di lavoro
autonomo.
Infatti, tale dato letterale, trova conferma nelle dichiarazioni dei testimoni:
la S ha dichiarato di aver modificato il suo rapporto, passando da lavoratrice
subordinata ad autonoma perché desiderava lavorare di più e per diversi soggetti
e la M. è stata assolutamente ferma nell’affermare la natura autonoma della
propria attività.
Ma anche andando al di là del dato letterale e della volontà delle parti che,
secondo la giurisprudenza devono avere un ruolo ancillare per la qualificazione
di un rapporto “in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa
della natura intellettuale dell'attività svolta” essendo invece preferibile “far
riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della
prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della
stipula del contratto di lavoro;” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del
15/06/2009 ed anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17455 del 27/07/2009), elementi
attestanti la sussistenza di un genuino rapporto di lavoro autonomo si evincono
dalle concrete modalità di svolgimento del lavoro per come emerse dalle
dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell’istruttoria.
In primo luogo non è stata neppure allegata l’esistenza di un potere direttivo,
di controllo e disciplinare da parte di XXX, né sul fatto che XXX desse
istruzioni agli infermieri professionisti su come organizzare il proprio lavoro,
se non l’ipotesi che la S fungesse da rappresentante della cooperativa e, in
questa solo ipotizzata funzione, controllasse l’operato dei suoi colleghi.
Al contrario, la S ha affermato che era la caposala facente parte della
Struttura Sanitaria a fornirne indicazioni agli infermieri, mentre alla
responsabile del personale della XXX, V. B., venivano segnali solo eventuali
problemi di organizzazione e coordinamento. Dal canto suo la teste M. è stata
granitica nell’affermare che ‘ogni infermiera è autonoma, è una professionista
che risponde personalmente’ e che, gerarchicamente, risponde solo ai medici,
tant’è che ‘i compiti non posso essere assegnati agli infermieri da nessuno, ma
devono essere da questi valutati autonomamente secondo la loro professionalità e
rapportarsi ai medici.’
La teste M. ha anche affermato che “la sig.ra S non era la caposala, era come
gli altri”.
Quanto al potere conformativo inerente agli orari di lavoro, tutti i testimoni
hanno concordemente riferito che i autonomi indicavano alla XXX la propria
disponibilità e in base a questa la cooperativa organizzava i turni, ovviamente
curando che fosse garantita la necessaria copertura assistenziale per gli ospiti
della struttura coordinando l’impegno dei lavoratori autonomi con quello dei
dipendenti. Anche con riguardo alle ferie, il teste S. ha riferito che non era
necessario chiedere il permesso, ma bastava semplicemente non dare alcuna
disponibilità nel relativo periodo.
A riprova di tale autonomia organizzativa, si possono, peraltro anche valutare
le tabelle contenute nel verbale unico di accertamento dalle quali emerge come
il numero di ore lavorate in ciascun mese fosse assolutamente variabile, in modo
che sarebbe poco verosimile in un rapporto di lavoro subordinato con orari
imposti dal datore di lavoro.
Ed ancora, risulta che la S, nel periodo in questione, abbia lavorato anche per
altri committenti come da lei stessa confermato in udienza e non contestato,
così come S. lavorava presso un’altra casa di riposo (vedi dichiarazioni agli
ispettori INPS dd 21.10.2011).
Né si può attribuire rilevanza dirimente alla posizione in qualche modo di
rilievo ricoperta dalla S che ha dichiarato in udienza di essere diventata nel
2009 coordinatrice infermieristica, circostanza confermata dalla M. e che ben
può coordinarsi con quanto affermato dallo S., che ha dichiarato di avere, in
alcune occasioni ricevuto degli appunti dalla stessa, e con quanto affermato
dalla Kannal agli ispettori, che ha definito la S ‘capoinfermiera’.
Ebbene, non si vede come la posizione riconosciuta di referente per gli
infermieri, necessaria a garantire il coordinamento delle attività e la continua
e corretta cura dei pazienti, e che si esplicava anche nel fatto che fosse la
stessa S a tenere, almeno in prima istanza, i rapporti con i parenti dei degenti
(cfr. dichiarazioni di S. e K agli ispettori doc. 14 e 15 dell’INPS) possa
rappresentare un indice di subordinazione rispetto alla cooperativa.
Altrettanto inconferente è l'ulteriore considerazione secondo cui i lavoratori
formalmente autonomi fornivano prestazioni in nulla diverse da quelle di altri
lavoratori in regime di dipendenza, e che l’attività della S fosse rimasta
immutata nonostante la modifica del rapporto da subordinato ad autonomo poiché è
principio
pacifico
che
qualsivoglia
prestazione
lavorativa
può
essere
indifferentemente fornita con vincolo di dipendenza o in regime di autonomia.
Conclusivamente, ritenuto provato che nella concreta esplicazione dei rapporti
qui in esame difettava sostanzialmente un potere di conformazione della
prestazione da parte della società - in particolare alla luce dell'ampia libertà
di determinazione, da parte dei lavoratori delle modalità di svolgimento e
temporali della stessa, senza un effettivo potere di intervento al riguardo da
parte della ricorrente - non può essere attribuita rilevanza dirimente sul piano
qualificatorio ad elementi dello svolgimento del rapporto quali la retribuzione
oraria, l'assenza di rischi, la necessità di coordinamento, la continuatività e
non episodicità delle prestazioni dato che “L'elemento che contraddistingue il
rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento
nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di
rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma
della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non
decisiva; sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza
probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico
dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata
del rapporto.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006).
Con particolare riguardo alla retribuzione, che veniva corrisposta in base alle
ore lavorate, si osserva da un lato, che la tariffa oraria è abitualmente
prevista dai i tariffari professionali, dall’altro che le deposizioni dei testi
hanno confermato come, in ogni caso, la misura del compenso sia stata il frutto
di una trattativa individuale tra singolo professionista e cooperativa: il teste
S., ha ricordato di aver contrattato la sua tariffa oraria e di aver chiesto
“qualche euro in più rispetto a quello che loro mi avevano offerto” e la S ha
ricordato: “quando ero libero professionista avevo concordato euro 23 all'ora”,
mentre la K si rammarica di avere ‘accettato’ il compenso di 19 € l’ora
indicatole dalla B..
In conclusione, nel caso di specie non può ritenersi che l’INPS, cui spetta,
anche quando il giudizio abbia per oggetto un accertamento negativo (ex multis
Cass.
12108/2010;
Cass.
28515/2008),
l’onere
di
provare
gli
elementi
indispensabili della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al
potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che
discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di
un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione
lavorativa – lo abbia assolto, né dagli atti emergono elementi concreti
significativi per ipotizzarne l'esistenza, anzi le risultanze processuali
accreditano il fondamento del ricorso in ordine alle dedotte modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa, atteso il mancato assoggettamento dei
quattro infermieri professionisti al potere di controllo e conformativo della
prestazione da parte della società ricorrente e l’esistenza di spazi di
discrezionalità, anche temporale, in capo ai medesimi, nello svolgimento della
propria prestazione.
Venendo alla regolazione delle spese, per quanto attiene al ricorso spiegato nei
confronti della Direzione del Lavoro, essendo questo inammissibile, la parte
ricorrente, che nelle note autorizzate depositate in data 17/9/2013, ha
dichiarato di rinunciare alla impugnazione solo limitatamente alla parte
relativa alle asserite violazioni in tema di orario di lavoro rinuncia che non
ha potuto avere effetto in quanto il difensore della DTL ha dichiarato di non
potere accettarla difettando di idonea procura - XXX XXX dovrà essere condannata
a rifonderle alla DTL nella misura liquidata in dispositivo in ragione
dell'oggetto e del valore della causa, del numero delle udienze tenutesi e
dell'attività processuale in esse svolta sulla scorta dello scaglione di valore
di riferimento, secondo i parametri fissati per i procedimenti previdenziali dal
D. M. 55/2014, tabella 4, decurtati del 50% in ragione della limitata attività
dispiegata dalla DTL.
Per quanto attiene invece al ricorso spiegato nei confronti dell’INPS, non
ricorrendo nessuna delle condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c le spese
di lite - liquidate come in dispositivo in ragione dell'oggetto e del valore
della causa, del numero delle udienze tenutesi e dell'attività processuale in
esse svolta sulla scorta dello scaglione di valore di riferimento – (secondo i
parametri fissati per i procedimenti previdenziali dal D. M. 55/2014, tabella 4)
- vengono regolate in base al principio della soccombenza, con conseguente
condanna dell’INPS a rifonderle alla parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria
e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) In accoglimento del ricorso accerta e dichiara l’insussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato fra la signora S S e la XXX XXX soc. coop. e
l’insussistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato fra i signori K L A.,
M. N. e S. G. e la XXX XXX soc. coop.
2) Condanna la ricorrente XXX XXX soc. coop. a rifondere alla Direzione
Territoriale del lavoro di Pordenone le spese di lite che liquida in complessivi
Euro 4.930 per compensi, oltre spese generali, IVA se dovuta e CNAP come per
legge.
3) Condanna l’INPS a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in
che liquida in complessivi Euro 8.832 per compensi, oltre spese generali, IVA se
dovuta e CNAP come per legge.
Motivazione riservata ex art. 429 c.p.c. nel termine di giorni trenta.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2015
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Sara Paviotti