Tribunale di Pordenone, sentenza 15 aprile 2015
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Tribunale di Pordenone, sentenza 15 aprile 2015
n. 64/2013 R.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Roberta Sara Paviotti, ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile in materia previdenziale, promossa da A. F. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. CORVINO ALESSANDRO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CORVINO ALESSANDRO XXX XXX COOP SOCIALE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CORVINO ALESSANDRO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CORVINO ALESSANDRO -ricorrenticontro I.N.P.S.- Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale – in persona del suo Presidente pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria Maggio, Franco Maria Foramiti per procura generale alle liti del 23.12.2011 a rogito del dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO, con il patrocinio del dott. BATTIPAGLIA MASSIMO, elettivamente domiciliato in C/O DIREZIONE PROV. LAVORO VIA MAZZINI, 62 PORDENONE presso il difensore avv. BATTIPAGLIA MASSIMO - resistente– Oggetto: accertamento negativo, disconoscimento lavoro autonomo. Causa decisa all’udienza di discussione del 15/4/2015 dando lettura del dispositivo della presente pronunzia, sulle seguenti conclusioni delle parti: Per il ricorrente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, premessi gli incombenti di rito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente: a) accertare che fra la signora S S e la XXX XXX soc. coop. Non è intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato, come preteso; infondatamente b) accertare che fra i signori K L A., M. N. e S. G. e la XXX XXX soc. coop. non è intercorso alcun rapporto di lavoro parasubordinato, come infondatamente preteso; c) accertare e dichiarare, conseguentemente alla declaratoria di cui al punto a),che la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento previdenziale, di tipo contributivo né assicurativo; d) accertare e dichiarare, conseguentemente alla declaratoria di cui al punto b), che la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento assicurativo; e) accertare e dichiarare, conseguentemente alla declaratoria di cui al punto a) e di cui al punto b), che la parte ricorrente non è tenuta all'adempimento delle diffide intimate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pordenone contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PN86/2012-100-01 del 24.10.2012 né al pagamento delle sanzioni amministrative ivi contemplate; f) accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dalla parte ricorrente a titolo di sanzioni né ad altro titolo in relazione al verbale unico di accertamento e notificazione n. PN86/2012-100-01 del 24.10.2012 ovvero, in via subordinata, ridursi l'importo delle sanzioni per i motivi di cui al presente atto; g) dichiarare, in ogni caso, privo di effetti giuridici l'accertamento di cui al verbale di accertamento e notificazione n. PN86/2012-100-01 del 24.10.2012 emesso dalla DTL, dall'I.N.P.S e dall'INAIL di Pordenone nonché ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale; h) dichiarare infine privo di effetti giuridici l'accertamento di cui al verbale di accertamento e notificazione n. 201200273 del 24.10.2012 emesso dall'INAIL di Pordenone nonché ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale; i) con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze, IVA e CP Per l’INPS: si chiede che l'Ill. mo Giudice adito voglia rigettare il ricorso infondato in fatto e in diritto e non provato. Spese di causa rifuse. perché Per la DTL Rigettarsi il ricorso perché inammissibile. Spese rifuse. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 4/2/2013, parte ricorrente ha promosso azione per l’accertamento negativo avverso: il verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. pn86/2012-100-01 del 24/10/2012 emesso congiuntamente dall'INPS, dalla DTL e dall'INAIL; le notificazioni d'illecito amministrativo ivi contenute; la diffida (art. 13, D.lgs. 124/2004) per violazioni di cui ai cod. 3010, 2300, 6150; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché verbale unico di accertamento e notificazione INAIL n. 201200273, del 24 ottobre 2012, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale allo stesso. Il verbale unico INPS-INAIL oggetto di impugnazione contestava alla società ricorrente: a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la cooperativa XXX XXX e la sig.ra S S; b) la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fra la cooperativa e le signore K L A. e M. N. nonché il signor S. G.; c) plurime violazioni in materia di riposo giornaliero in relazione a diversi dipendenti. Il suddetto verbale, addebitava alla cooperativa la somma di euro 60.542,00 a titolo di contributi dovuti e non versati sui compensi percepiti dalla lavoratrice Sig.ra S S, oltre alle somme aggiuntive, per quanto di competenza dell’INPS e per quanto di competenza della DTL, conteneva la notifica di una serie di illeciti amministrativi ex art 13 commi 2 e 3 D.lgs. 124/2004. Quanto ai rapporti di lavoro in contestazione, la ditta XXX XXX ha stipulato - con la Sig.ra S S, 2 contratti di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. e seguenti di data 01/04/2008 (rinnovato 2 volte in data 01/01/2009 e 01/01/2010) e di data 01/04/2011 con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi previo accordo scritto tra le parti. - con la Sig.ra K L A., un primo contratto di prestazione d'opera (professionale) Artt. 2222 e ss. c.c., stipulato in data 12/01/2009, prorogato una prima volta il 01/01/2010 (fino al 31/12/2010) ed una seconda volta il 01/01/2011 (fino al 31/03/2011) e di un secondo contratto, stipulato in data 01/04/2011 fino al 05/09/2011 - con il Sig. S. G., un primo contratto di prestazione d'opera (professionale) Artt. 2222 e ss. c.c., stipulato in data 22/04/2008, prorogato una prima volta il 01/01/2009 (fino al 31/12/2009) una seconda volta il 01/01/2010 (fino al 31/12/2010) ed una terza volta il 01/01/2011 (fino al 31/03/2011), un secondo contratto, stipulato in data 01/04/2011 fino almeno al 31/01/2012 - con la sig.ra M. N., un primo contratto di prestazione d'opera (professionale) Artt. 2222 e ss. c.c., stipulato in data 03/02/2009, prorogato una prima volta il 01/01/2010 (fino al 31/12/2010) ed una seconda volta il 01/01/2011 (fino al 31/03/2011) e un secondo contratto, stipulato in data 01/04/2011, almeno fino al 29/02/2012 La ricorrente ha contestato il merito delle contestazioni contenute nel verbale unico di accertamento, ritenendo che non vi fossero i presupposti per riconoscere il vincolo di subordinazione ai sensi dell’art 2094 c.c. nei confronti dei suddetti quattro lavoratori poiché XXX non aveva alcun potere direttivo né disciplinare, né essi avevano vincoli quanto ad orari, permessi e ferie, mentre il loro lavoro era caratterizzato dalla professionalità delle loro prestazioni rese in totale autonomia rispetto alla Cooperativa. Si è costituito in giudizio l’INPS deducendo nel merito che la prestazione della S fosse, in realtà da inquadrarsi come prestazione di lavoro subordinato in ragione del continuativo e sistematico inserimento della Sig.ra S nell'organizzazione del servizio infermieristico presso la Casa di Riposo Umberto I di Pordenone, tanto è vero che la lavoratrice ha continuato ininterrottamente a svolgere le medesime mansioni già precedentemente alla stessa attribuite fino al 31/03/2008 quando è cessato il rapporto di lavoro subordinato come infermiera. Inoltre, indici dell’esistenza di un rapporto di subordinazione sarebbero che il corrispettivo pecuniario pattuito era determinato in funzione delle ore lavorate, il carattere non episodico dell’attività, la mancanza di coordinamento con l'attività del committente, nonché la mancanza di una propria struttura organizzativa, di mezzi propri nell'esecuzione della prestazione e del rischio d'impresa. In più, la stessa S, nel suo ruolo di coordinatrice del servizio infermieristico, avrebbe anche svolto un ruolo di supervisione del personale infermieristico all'occorrenza intervenendo per correggere e riprendere, anche con richiami verbali, si sarebbe relazionata con i parenti degli ospiti della Casa di Riposo, oltre a gestire la farmacia della Casa di Riposo, sì da essere identificata quale rappresentante della XXX XXX all'interno della Casa di Riposo. Quanto alla posizione degli altri tre infermieri, l’INPS deduceva i rapporti intercorrenti tra i 3 lavoratori e la Cooperativa XXX non erano per nulla occasionali ed episodici tanto che i lavoratori hanno operato in modo continuativo, stabile, perdurante mese dopo mese, da aprile 2008 in poi, dimostrando così un impegno costante del prestatore a favore del committente ed un legame duraturo con quest'ultimo. Inoltre, dal punto di vista del compenso, lo stesso non era stabilito dal libero professionista, ma era imposto dalla Cooperativa XXX, mentre pur non esistendo precisi vincoli quantitativi orari, i lavoratori erano comunque inseriti in modo stabile in un sistema di turnazione con altri infermieri dipendenti della cooperativa XXX, poiché il calendario dei turni, concernete tutte le prestazioni rese dal personale infermieristico era elaborato mensilmente direttamente dalla Cooperativa e comunicato ai lavoratori. Infine, vi sarebbe stato un continuo controllo della Cooperativa attraverso l'operato della Sig.ra S S, quale coordinatrice di tutti gli infermieri tanto di quelli dipendenti della Cooperativa stessa, quanto degli pseudo liberi professionisti. Si è costituito anche L'INAIL eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone limitatamente alle domande formulate nei suoi confronti, indicando quale competente il Tribunale di Bergamo nella cui circoscrizione è posta la sede legale della XXX XXX. Tale eccezione è stata accolta con l’ordinanza di data 21/2/2014 e la causa – limitatamente alle domande nei confronti dell'INAIL – è stata riassunta dalla XXX XXX avanti il Tribunale di Bergamo. La Direzione Territoriale del Lavoro si è costituita sollevando eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso non essendo ancora stata emessa l’ordinanza-ingiunzione da parte del medesimo ente, unico atto impugnabile. Istruita la causa mediante l’assunzione di prove testimoniali, ed avendo le parti rinunciato all’escussione della teste citata e non comparsa K L A. (che, presumibilmente, ha fatto ritorno in India), all’udienza del 15.4.2015, all'esito della discussione dei difensori i quali hanno concluso come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione - ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c. - del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza. **** Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della DTL avverso il verbale unico di accertamento per quanto attiene alla diffida ex art. 13 d. Lgs 124/04 e notifica dell’illecito ex art. 14 L. 689/1981 in quanto, per pacifica giurisprudenza, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché negli altri casi non incide ‘ex se’ sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che, sola, potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981. Pertanto esulano dalla presente controversia le domande svolte nei confronti della DTL quanto alla diffida ad effettuare entro 30 giorni le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori K. L A., M. N. e S. G., nonché a registrare nel Libro Unico del Lavoro le prestazioni dei lavoratori S S, K A., S. G., M. N. ed a consegnare ai lavoratori S S e S. G. i prospetti paga da aprile a dicembre 2008, nonché alla sanzione pari ed euro 4.632,87. Tuttavia, essendo l’azione di accertamento negativo stata spiegata nei confronti del verbale unico di accertamento che riqualifica le posizioni dei quattro lavoratori - sebbene quanto ai profili contributivi resti ininfluente la qualificazione dei rapporti fra la cooperativa ed i signori S. G., K L A. e M. N. in termini di lavoro autonomo ovvero di parasubordinazione dal momento che in entrambi i casi i contributi vanno comunque versati all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica e non all'INPS - si ritiene che oggetto del decidere debba essere anche la corretta qualificazione del rapporto di lavoro dei suddetti tre lavoratori, oltre che della Sig.ra S. **** Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009). Orbene, dagli atti di causa emergono plurimi elementi a sostegno della natura realmente autonoma dei rapporti di lavoro degli infermieri, anche a prescindere dal tenore letterale dei contratti che, per vero, è chiaro nell’esprimere la comune volontà negoziale delle parti di costituire un rapporto di lavoro autonomo. Infatti, tale dato letterale, trova conferma nelle dichiarazioni dei testimoni: la S ha dichiarato di aver modificato il suo rapporto, passando da lavoratrice subordinata ad autonoma perché desiderava lavorare di più e per diversi soggetti e la M. è stata assolutamente ferma nell’affermare la natura autonoma della propria attività. Ma anche andando al di là del dato letterale e della volontà delle parti che, secondo la giurisprudenza devono avere un ruolo ancillare per la qualificazione di un rapporto “in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta” essendo invece preferibile “far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009 ed anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17455 del 27/07/2009), elementi attestanti la sussistenza di un genuino rapporto di lavoro autonomo si evincono dalle concrete modalità di svolgimento del lavoro per come emerse dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell’istruttoria. In primo luogo non è stata neppure allegata l’esistenza di un potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte di XXX, né sul fatto che XXX desse istruzioni agli infermieri professionisti su come organizzare il proprio lavoro, se non l’ipotesi che la S fungesse da rappresentante della cooperativa e, in questa solo ipotizzata funzione, controllasse l’operato dei suoi colleghi. Al contrario, la S ha affermato che era la caposala facente parte della Struttura Sanitaria a fornirne indicazioni agli infermieri, mentre alla responsabile del personale della XXX, V. B., venivano segnali solo eventuali problemi di organizzazione e coordinamento. Dal canto suo la teste M. è stata granitica nell’affermare che ‘ogni infermiera è autonoma, è una professionista che risponde personalmente’ e che, gerarchicamente, risponde solo ai medici, tant’è che ‘i compiti non posso essere assegnati agli infermieri da nessuno, ma devono essere da questi valutati autonomamente secondo la loro professionalità e rapportarsi ai medici.’ La teste M. ha anche affermato che “la sig.ra S non era la caposala, era come gli altri”. Quanto al potere conformativo inerente agli orari di lavoro, tutti i testimoni hanno concordemente riferito che i autonomi indicavano alla XXX la propria disponibilità e in base a questa la cooperativa organizzava i turni, ovviamente curando che fosse garantita la necessaria copertura assistenziale per gli ospiti della struttura coordinando l’impegno dei lavoratori autonomi con quello dei dipendenti. Anche con riguardo alle ferie, il teste S. ha riferito che non era necessario chiedere il permesso, ma bastava semplicemente non dare alcuna disponibilità nel relativo periodo. A riprova di tale autonomia organizzativa, si possono, peraltro anche valutare le tabelle contenute nel verbale unico di accertamento dalle quali emerge come il numero di ore lavorate in ciascun mese fosse assolutamente variabile, in modo che sarebbe poco verosimile in un rapporto di lavoro subordinato con orari imposti dal datore di lavoro. Ed ancora, risulta che la S, nel periodo in questione, abbia lavorato anche per altri committenti come da lei stessa confermato in udienza e non contestato, così come S. lavorava presso un’altra casa di riposo (vedi dichiarazioni agli ispettori INPS dd 21.10.2011). Né si può attribuire rilevanza dirimente alla posizione in qualche modo di rilievo ricoperta dalla S che ha dichiarato in udienza di essere diventata nel 2009 coordinatrice infermieristica, circostanza confermata dalla M. e che ben può coordinarsi con quanto affermato dallo S., che ha dichiarato di avere, in alcune occasioni ricevuto degli appunti dalla stessa, e con quanto affermato dalla Kannal agli ispettori, che ha definito la S ‘capoinfermiera’. Ebbene, non si vede come la posizione riconosciuta di referente per gli infermieri, necessaria a garantire il coordinamento delle attività e la continua e corretta cura dei pazienti, e che si esplicava anche nel fatto che fosse la stessa S a tenere, almeno in prima istanza, i rapporti con i parenti dei degenti (cfr. dichiarazioni di S. e K agli ispettori doc. 14 e 15 dell’INPS) possa rappresentare un indice di subordinazione rispetto alla cooperativa. Altrettanto inconferente è l'ulteriore considerazione secondo cui i lavoratori formalmente autonomi fornivano prestazioni in nulla diverse da quelle di altri lavoratori in regime di dipendenza, e che l’attività della S fosse rimasta immutata nonostante la modifica del rapporto da subordinato ad autonomo poiché è principio pacifico che qualsivoglia prestazione lavorativa può essere indifferentemente fornita con vincolo di dipendenza o in regime di autonomia. Conclusivamente, ritenuto provato che nella concreta esplicazione dei rapporti qui in esame difettava sostanzialmente un potere di conformazione della prestazione da parte della società - in particolare alla luce dell'ampia libertà di determinazione, da parte dei lavoratori delle modalità di svolgimento e temporali della stessa, senza un effettivo potere di intervento al riguardo da parte della ricorrente - non può essere attribuita rilevanza dirimente sul piano qualificatorio ad elementi dello svolgimento del rapporto quali la retribuzione oraria, l'assenza di rischi, la necessità di coordinamento, la continuatività e non episodicità delle prestazioni dato che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva; sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006). Con particolare riguardo alla retribuzione, che veniva corrisposta in base alle ore lavorate, si osserva da un lato, che la tariffa oraria è abitualmente prevista dai i tariffari professionali, dall’altro che le deposizioni dei testi hanno confermato come, in ogni caso, la misura del compenso sia stata il frutto di una trattativa individuale tra singolo professionista e cooperativa: il teste S., ha ricordato di aver contrattato la sua tariffa oraria e di aver chiesto “qualche euro in più rispetto a quello che loro mi avevano offerto” e la S ha ricordato: “quando ero libero professionista avevo concordato euro 23 all'ora”, mentre la K si rammarica di avere ‘accettato’ il compenso di 19 € l’ora indicatole dalla B.. In conclusione, nel caso di specie non può ritenersi che l’INPS, cui spetta, anche quando il giudizio abbia per oggetto un accertamento negativo (ex multis Cass. 12108/2010; Cass. 28515/2008), l’onere di provare gli elementi indispensabili della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – lo abbia assolto, né dagli atti emergono elementi concreti significativi per ipotizzarne l'esistenza, anzi le risultanze processuali accreditano il fondamento del ricorso in ordine alle dedotte modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, atteso il mancato assoggettamento dei quattro infermieri professionisti al potere di controllo e conformativo della prestazione da parte della società ricorrente e l’esistenza di spazi di discrezionalità, anche temporale, in capo ai medesimi, nello svolgimento della propria prestazione. Venendo alla regolazione delle spese, per quanto attiene al ricorso spiegato nei confronti della Direzione del Lavoro, essendo questo inammissibile, la parte ricorrente, che nelle note autorizzate depositate in data 17/9/2013, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione solo limitatamente alla parte relativa alle asserite violazioni in tema di orario di lavoro rinuncia che non ha potuto avere effetto in quanto il difensore della DTL ha dichiarato di non potere accettarla difettando di idonea procura - XXX XXX dovrà essere condannata a rifonderle alla DTL nella misura liquidata in dispositivo in ragione dell'oggetto e del valore della causa, del numero delle udienze tenutesi e dell'attività processuale in esse svolta sulla scorta dello scaglione di valore di riferimento, secondo i parametri fissati per i procedimenti previdenziali dal D. M. 55/2014, tabella 4, decurtati del 50% in ragione della limitata attività dispiegata dalla DTL. Per quanto attiene invece al ricorso spiegato nei confronti dell’INPS, non ricorrendo nessuna delle condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c le spese di lite - liquidate come in dispositivo in ragione dell'oggetto e del valore della causa, del numero delle udienze tenutesi e dell'attività processuale in esse svolta sulla scorta dello scaglione di valore di riferimento – (secondo i parametri fissati per i procedimenti previdenziali dal D. M. 55/2014, tabella 4) - vengono regolate in base al principio della soccombenza, con conseguente condanna dell’INPS a rifonderle alla parte ricorrente. P. Q. M. Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: 1) In accoglimento del ricorso accerta e dichiara l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la signora S S e la XXX XXX soc. coop. e l’insussistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato fra i signori K L A., M. N. e S. G. e la XXX XXX soc. coop. 2) Condanna la ricorrente XXX XXX soc. coop. a rifondere alla Direzione Territoriale del lavoro di Pordenone le spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.930 per compensi, oltre spese generali, IVA se dovuta e CNAP come per legge. 3) Condanna l’INPS a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in che liquida in complessivi Euro 8.832 per compensi, oltre spese generali, IVA se dovuta e CNAP come per legge. Motivazione riservata ex art. 429 c.p.c. nel termine di giorni trenta. Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2015 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Roberta Sara Paviotti