FORME DEL CONTRATTO DI LAVORO

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FORME DEL CONTRATTO DI LAVORO
Forme di CONTRATTO DI LAVORO
Art. …..– Assunzione
1. Il rapporto di lavoro per il presidio dell’attività aziendali è di norma a tempo pieno ed
indeterminato, salve le eccezioni definite dal CCNL.
In conformità con quanto previsto dall’accordo europeo UNICE – CEEP – CES del
18.3.1999, questo costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro e sarà utilizzato
per la copertura organica delle presenze necessarie all’espletamento del normale
servizio aziendale.
2. L'assunzione viene comunicata al lavoratore in forma scritta e deve indicare:
- data di inizio e tipologia del rapporto di lavoro;
- area professionale e profilo professionale a cui il lavoratore viene assegnato;
- sede di lavoro
- trattamento economico previsto;
- durata del periodo di prova, secondo quanto fissato nell’art….
E’ considerata illegittima ogni altra clausola oltre quelle sopra descritte e non prevista
dal presente CCNL
3. All'atto dell'assunzione, ad ogni lavoratore viene consegnata copia del presente
contratto. In caso di rinnovo del contratto la copia dello stesso verrà consegnata a tutto
il personale entro 3 mesi dalla stipula.
4. L’assunzione del dipendente decorre a tutti gli effetti dal giorno della presentazione
in servizio che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di
assunzione, salvo proroga in caso di documentato impedimento
5. Allo scopo di valorizzare le capacità professionali e attitudinali dei lavoratori in
servizio e di consentire possibili sviluppi di carriera, per coprire nuove o vacanti
posizioni di lavoro, si darà la precedenza, attraverso selezioni interne ai lavoratori in
servizio.
6. Le parti concordano che oltre al rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
nel settore a cui si applica il presente CCNL si rendono disponibili esclusivamente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
il contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale;
il contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale;
il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
il contratto di apprendistato professionalizzante;
il contratto di inserimento/reinserimento;
lavoro ripartito
stage formativo
A livello aziendale potranno essere definite modalità di prestazioni lavorative attraverso
il telelavoro
7. I contratti di lavoro a cui l’azienda complessivamente può far ricorso, se diversi dal
tempo pieno a tempo indeterminato, non possono superare il 25% della forza lavoro
dell’anno precedente.
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Sulla base della condivisione degli obiettivi e dei contenuti del relativo piano industriale,
a livello aziendale/unità produttiva, le Parti potranno congiuntamente stabilire un
utilizzo quantitativo dei contratti sopraindicati, nei limiti complessivi della percentuale
indicata del 25%, che definisca per ciascuna tipologia contrattuale valori di impiego di
personale, anche in deroga ai limiti specifici di assunzione indicati nel ccnl per ciascun
contratto.
8. Ai lavoratori di cui al punto 6 spetta il trattamento economico secondo quanto
disciplinato all’art. ….. e ogni altro istituto economico – normativo - assistenziale
previsto dal presente CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato.
9. I lavoratori assunti secondo le lettere b), c), ed e) del comma precedente, a parità di
requisiti professionali, hanno diritto di prelazione nelle assunzioni a tempo
indeterminato
10. E’ di norma escluso il ricorso a contratti di lavoro diversi da quello a tempo
indeterminato per figure professionali che svolgono compiti di coordinamento e/o
preposizione di attività di altri lavoratori.
Art. … - Contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla
seguente disciplina.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
-
orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in
relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente
a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle
modalità sopraindicate.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è specificata la sede di lavoro nonché la
durata minima della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro
nell’arco della giornata, della settimana, del mese e dell’anno. Nel caso di prestazioni
lavorative in turni, tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario relativo nella
turnazione e secondo l’andamento della stessa.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è indicata la collocazione
delle ore giornaliere nelle quali viene effettuata la prestazione. Nel rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale sono altresì indicati i turni nelle giornate nelle quali
viene prevista la prestazione di lavoro ovvero lo schema di articolazione della
prestazione inserito nella turnazione, sulla base della contrattazione e degli accordi
applicativi di secondo livello di unità produttiva.
Ai lavoratori part-time non possono essere assegnate più di 30 domeniche lavorative
per ciascun anno solare.
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4. La durata della prestazione lavorativa continuativa giornaliera non può essere
inferiore a 4 ore.
5. La durata della prestazione a tempo parziale :
a) non sarà inferiore alle 80 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;
b) non sarà inferiore alle 960 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno,
anche limitatamente ad alcuni periodi di esso.
Fermo restando tutto quanto previsto dal presente CCNL (limiti minimi e massimi ecc.)
la definizione delle possibili articolazioni delle prestazioni è delegata alla contrattazione
a livello di unità produttiva. E’ altresì facoltà del secondo livello di contrattazione,
elevare i limiti minimi di impiego orario del personale part-time indicati alle lettere a) e
b) di cui sopra.
6. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche a
tempo determinato e può essere dedicato ad attività lavorative in turno.
7. I trattamenti economici spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla
base del criterio di proporzionalità rispetto al corrispondente personale a tempo pieno.
8. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è possibile, con il consenso del lavoratore,
la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario minimo contrattuale e sino al limite
massimo del tempo pieno, nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e
produttive, quali ad esempio quelle derivanti da :
a. incrementi, sia saltuari che ricorrenti, di attività produttiva;
b. sostituzione di personale dipendente, assente per qualsiasi causa.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 10% e
possono essere effettuate anche nelle attività in turno :
− oltre il normale orario giornaliero ridotto, fino al limite massimo giornaliero del
corrispondente lavoratore a tempo pieno;
− nelle giornate e nei periodi dell’anno nei quali non sia prevista prestazione di
lavoro.
9. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, è pari a 136 ore per
ciascun quadrimestre e a 408 ore annue nel caso di modalità verticale o misto.
10. Eventuali prestazioni effettuate oltre i limiti giornalieri e mensili del tempo pieno,
quadrimestrali ed annui di cui al comma 9, ovvero oltre la trentesima domenica per
anno solare, sono da considerarsi lavoro straordinario e saranno, a richiesta
dell’interessato, trasformate in corrispondenti ore di riposo compensativo con
confluenza nella Banca ore di cui all’art. …., con assoggettamento alla relativa
disciplina, fatta salva la corresponsione della maggiorazione corrispondente a quella
stabilita per il lavoro straordinario.
11. Per i lavoratori a tempo parziale, che svolgono la propria attività con modalità di tipo
verticale, si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario
giornaliero assegnato. In sostituzione del relativo pagamento il lavoratore potrà
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richiederà la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi che
andranno a confluire in Banca ore.
12. Il trattamento di cui al comma 11 si applica anche alle eventuali ore di lavoro
effettuate, secondo la modalità orizzontale, oltre l’orario massimo giornaliero del
corrispondente lavoratore a tempo pieno, fermo restando che le ore predette non
concorrono al raggiungimento dei limiti massimi di lavoro supplementare di cui al
comma 9.
13. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono esser svolte anche
dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a tempo determinato. Il limite
massimo complessivo di ore di lavoro supplementare di tali lavoratori è dato dal
numero di mesi di durata del contratto moltiplicato 34 ore.
14. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili
che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa
assegnata.
Le prestazioni lavorative rese secondo modalità flessibili non possono superare 24 ore
nel caso di orario distribuito su base mensile e 264 ore nel caso di orario distribuito nel
corso dell’anno.
15. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere
adottate, oltre alle modalità flessibili, anche modalità elastiche che stabiliscano
variazioni in aumento, strutturali e temporalmente definite, della durata della
prestazione lavorativa concordata. Le prestazioni lavorative rese secondo modalità
elastiche non possono superare 16 ore nel caso di orario distribuito su base mensile e
192 ore nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno.
16. La disponibilità allo svolgimento di prestazioni ai sensi dei commi 14 e 15 richiede il
consenso del lavoratore, formalizzato attraverso specifico atto scritto, anche
contestuale alla lettera di assunzione, con l’assistenza di un componente della
RSA/R.S.U. secondo quanto indicato dallo stesso lavoratore.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari.
17. La regolazione delle prestazioni flessibili ed elastiche, fermo il quadro normativo di
legge e del presente ccnl, costituirà materia di contrattazione di secondo livello
aziendale per la definizione del numero di prestazioni mensili richiedibili
complessivamente dalla Società al personale part-time e in materia di tempi di
preavviso delle prestazioni che, comunque, non potranno essere inferiori, in alcun
caso, a cinque giorni di calendario nel caso di turni flessibili ed a dieci giorni di
calendario in caso di clausola elastica.
18. In caso di esercizio delle clausole flessibili o elastiche, per le sole ore prestate al di
fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a
tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale, ovvero di modifica degli stessi) compete al lavoratore la maggiorazione del
10% della quota oraria della retribuzione nel valore in atto al momento della
prestazione effettuata da sommarsi alla maggiorazione del 10% della retribuzione
oraria sul lavoro supplementare. Le maggiorazioni sopra definite sono computate su
tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il TFR.
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19. Decorsi cinque mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole flessibili e/o
elastiche, il lavoratore può darvi disdetta scritta con un preavviso di un mese, per le
seguenti documentate ragioni:
a) incompatibilità con la necessità di attendere ad altra sopravvenuta attività
lavorativa, subordinata o autonoma;
b) esigenze di carattere familiare;
c) esigenze di tutela della salute certificate dalle competenti strutture sanitarie;
d) frequenza di corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.
Il secondo livello aziendale/unità produttiva definisce il numero di prestazioni mensili
richiedibili complessivamente dall’azienda nell’ambito dei limiti fissati ed ha facoltà di
prevedere la disdetta alle clausole flessibili e/o elastiche quando ricorrano ulteriori
oggettive ragioni.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per l’azienda e il lavoratore, di stipulare nuovi
patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili con l’assistenza della RSA/RSU.
20. Ogni qualvolta si renda necessario assumere, nell’ambito della stessa unità
produttiva, personale a tempo pieno, per la stessa mansione, l’azienda, informata la
rappresentanza sindacale, darà precedenza al personale già in servizio a tempo
parziale già impiegato nella stessa attività lavorativa, che ne faccia espressa richiesta
scritta.
La precedenza viene stabilita in funzione dell’anzianità di servizio e, a parità di
anzianità di servizio, in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza a
quella di destinazione.
A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico,
con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del
carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico), la
precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano di età.
21. In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, ai fini dell’applicazione di
tutti gli istituti contrattuali i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono
computati nella misura del 60% .
Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della
prestazione risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese superiore a quindici giorni
viene computata come mese intero.
22. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di
passare a tempo parziale.
23. Qualora si renda necessario assumere personale a tempo parziale, previa
informativa alla rappresentanza sindacale, la precedenza per il passaggio a tempo
parziale, nell’ambito di ciascuna unità produttiva, viene riconosciuta al personale a
tempo pieno in funzione dell’anzianità di servizio e, a parità, della maggiore età.
Resta inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale trovano
conseguentemente applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti
norme previste per il personale a tempo parziale.
I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
24. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale a termini dei commi 22 e 23 potrà fare richiesta, entro tre anni, di
passare nuovamente a tempo pieno.
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25. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive
modifiche e integrazioni all’articolo 5, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la
trasformazione a tempo parziale) e comma 3 (informativa preventiva al personale a
tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale), e all’articolo 12-bis,
comma 1 (diritto del lavoratore affetto da gravi patologie ad ottenere la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a
tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso).
26. In altri casi di comprovate necessità familiari, il lavoratore può chiedere il passaggio
dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo predeterminato
ovvero di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine.
Compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, la Società potrà
accogliere la domanda e la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo seguenti
criteri elencati in ordine di priorità:
a) in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli
o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o
la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità
lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una
percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di
quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio
1992;
b) in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età
non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) in caso di lavoratrici che rientrano dal periodo di astensione obbligatoria
27. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e
comprovata, la Società concederà, nei limiti del 10% della forza lavoro, la
trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo
predeterminato, di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi,
rinnovabile a richiesta.
28. Nei casi di cui ai precedenti punti 26 e 27, e cessate le necessità, il lavoratore a
tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di
identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento
di appartenenza.
29. Nei casi di cui ai precedenti commi 26 e 27 è consentita l’assunzione di personale
con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero
settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro
parziale.
Il personale assunto con la causale di cui al presente comma deve essere informato
dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite
complessivo di cui al punto 5 dell’ articolo (Assunzione).
30. Ai sensi dell’art. 12-ter del citato D.Lgs. n. 61/2000, il lavoratore che abbia
trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità
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produttiva, per l’espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle
oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. … - Contratto di lavoro a tempo determinato
1. L’assunzione con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale, avviene
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
2. Le ragioni che determinano l’apposizione di un termine sono regolate dalle vigenti
disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
3. Le esigenze di assunzione con contratto a tempo determinato per ragioni non
previste dalla legge saranno oggetto di contrattazione al secondo livello aziendale/unità
produttiva.
4. Il personale, anche a tempo parziale, assunto a tempo determinato non può
eccedere mediamente nell’anno il 10% del personale in organico in azienda/unità
produttiva al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. La durata massima del contratto a tempo determinato è pari a 24 mesi.
Il contratto a tempo determinato non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di
calendario, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno
diritto alla conservazione del posto.
6. L’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi allo scopo
di consentire l’affiancamento nei casi di assenze dal lavoro programmate, comprese
quelle di congedo di maternità, paternità o parentale.
7. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato e con
riferimento agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente
CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto a termine è
proporzionale alla durata del contratto.
8. Preliminarmente alla presa di servizio, i lavoratori ricevono adeguati interventi
formativi/informativi/addestrativi sui processi lavorativi nonché su salute e sicurezza e
con riferimento alle mansioni assegnate ed ai relativi rischi specifici.
9. Ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 368/2001, la fase di avvio di
nuove attività è individuata nella durata di 12 mesi, prolungabile per ulteriori 12 mesi
per effetto di intese a livello aziendale. Decorsi i 24 mesi il rapporto si considera a
tempo indeterminato.
10. Le imprese informano periodicamente le rappresentanze sindacali e i lavoratori a
tempo determinato dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili
nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Le informazioni ai lavoratori possono
esser fornite mediante affissione nelle bacheche oltre che per intranet aziendale.
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11. Il lavoratore che con uno o più contratti a termine presso la stessa Società, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di almeno 5 mesi, ovvero abbia
svolto almeno due contratti, indipendentemente dalla loro durata, ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro
i 36 mesi i successivi alla scadenza dell’ultimo contratto a termine, con riferimento alle
mansioni già espletate.
La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma
scritta entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
12. Il lavoratore assunto a termine ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni
a termine, presso la stessa unità produttiva, per lo svolgimento delle medesime attività.
La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma
scritta entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla predetta data di cessazione.
13. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e
manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi dei diritti di precedenza di cui
sopra, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano accumulato la maggiore anzianità di
servizio in azienda; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica.
14. I diritti di precedenza di cui sopra non sono esercitabili dai lavoratori che abbiano
concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per licenziamento per giusta causa.
15. Per quanto non qui previsto, si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. … – Contratto di somministrazione di lavoro
1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro
esclusivamente nella modalità a tempo determinato nei limiti previsti dalle normative
vigenti, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
quando non sia possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo
non superiore a 6 mesi mediante accordo aziendale con le OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
Le causali previste sono:
•
•
•
•
incrementi dell’attività produttiva, di natura temporanea, cui non possa farsi
fronte con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati
nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi
aziendali;
l’esecuzione di attività o servizi che richiedono l’impiego temporaneo e limitato
nel tempo di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente
impiegate ,
l’utilizzo temporaneo di qualifiche previste in organico, ma non disponibili
nell’azienda, relativamente al periodo necessario al reperimento sul mercato del
lavoro del personale occorrente;
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•
l’assunzione di nuove funzioni e/o l’avvio di nuove tecnologie
2. La percentuale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato impiegata per le fattispecie sopra indicate, non può complessivamente
superare il 5% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato alla data del 31
dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi come media su base annua, nell’ambito
delle unità produttiva interessata.
3. La competenza per la valutazione delle causali di impiego di somministrazione,
anziché dell’instaurazione di rapporti di dipendenza a termine o a tempo indeterminato,
è della contrattazione di secondo livello aziendale che potrà definire limiti di impiego
per questa tipologia contrattuale della somministrazione di lavoro, anche per unità
produttiva, mansione o ufficio.
4. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività
nell’interesse nonché sotto la direzione dell’azienda presso cui sono impiegati.
5. Al lavoratore con contratto di somministrazione si applica la disciplina riguardante il
rapporto di lavoro di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile nonché quanto previsto
dal CCNL, anche relativamente al salario accessorio.
In analogia a quanto stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato e con riferimento
agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL,
l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione è
disciplinata da quanto stabilito negli accordi predetti.
6. Sulla base di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, l’utilizzatore
informa il prestatore di lavoro somministrato conformemente a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva
altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei
confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dal contratto collettivo. La società fornirà inoltre
l’informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici per la
sicurezza e la salute, esplicitando tale onere nel contratto di somministrazione di
lavoro, nonché effettuerà, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria.
7. In caso di inadempienze del lavoratore, sanzionabili sotto il profilo disciplinare,
l’utilizzatore comunica al somministratore, cui spetta il potere disciplinare, gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge
n.300/1970.
8. La Società comunica alle R.S.A./R.S.U. aderenti alle OO.SS. stipulanti:
• il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del
contratto di somministrazione; fermo restando che, ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessità di stipulare il contratto, le predette informazioni saranno fornite
entro i cinque giorni successivi alla stipula;
• ogni semestre, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
9. La contrattazione di secondo livello aziendale potrà escludere specifici profili
professionali dall’utilizzo del contratto di somministrazione con particolare riguardo alle
attività esposte a specifici e rilevanti rischi lavorativi.
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Art. … – Contratto di apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle
vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno
antecedente il compimento del trentesimo anno di età.
2. Il contratto di apprendistato prevede contemporaneamente ed alternativamente
periodi di lavoro e di formazione. Il lavoratore, chiamato a fornire il proprio contributo
operativo collaborando alla realizzazione dei servizi dell’azienda viene retribuito per
l’attività svolta dall’azienda stessa, che provvede ad impartire le conoscenze e gli
insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale.
3. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni
che esterni all’azienda.
4. Il contratto di apprendistato viene stipulato mediante atto scritto tra azienda e
lavoratore, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la
qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro anche sulla
base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il periodo di
prova di cui all’art…. da computarsi sia agli effetti del periodo previsto
dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio, il piano formativo individuale.
5. I profili formativi del contratto di apprendistato, comprensivi della durata e delle
modalità di erogazione della formazione sono previsti dalla contrattazione di secondo
livello secondo i principi fissati nell’allegato …. al presente contratto.
6. Ai fini della durata dell’apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante
svolto presso altri datori di lavoro deve esser computato per intero nella nuova
azienda, sempre che riguardi le stesse od analoghe mansioni e l’interruzione tra i due
periodi non sia superiore a 24 mesi.
7. In relazione alla qualificazione da conseguire, la durata massima del periodo di
apprendistato corrisponde a:
- 18mesi per il livelli basso
- 24 mesi: per il livello medio
8. Per quanto concerne la retribuzione, la stessa sarà erogata con le seguenti
modalità:
dal 1° al 12° mese retribuzione pari al 75%
dal 13° al 24° mese retribuzione pari al 90%
Agli apprendisti, oltre l’indicato trattamento economico, spetta ogni altro istituto
economico – normativo - assistenziale previsto dal presente CCNL per i lavoratori a
tempo indeterminato
9. Le aziende non potranno dar corso all’assunzione di nuovi apprendisti qualora non
abbiano trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno l’80% dei
lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
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In ogni caso il limite complessivo di personale apprendista per ciascuna professionalità
da acquisire è pari al 25% di coloro che la stanno già svolgendo e tale tipologia
contrattuale non può essere stipulata per attività di tipo stagionale.
10. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione
dell’anzianità di servizio.
11. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con
riferimento agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente
CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di apprendistato
professionalizzante avviene secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
12. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative
formative esterne e interne all’azienda.
13. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta
l’attività formativa svolta.
14. L’apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di
contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a
lavorazioni giornaliere e/o su turni diurni.
15. Le ore destinate alla formazione/addestramento sono considerate orario di lavoro
ordinario e retribuite secondo quanto previsto dal presente CCNL.
16. Per formazione aziendale deve intendersi il processo formativo, strutturato e
certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un
contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di
base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in
affiancamento.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, ovvero
esterni all’azienda ai sensi della legislazione vigente.
La capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto
di lavoro all’atto dell’assunzione.
Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale
che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il
nome del tutor.
Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d’apprendistato e
i relativi contenuti non possono essere modificati durante la vigenza del contratto
medesimo.
Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere
altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme contrattuali e/o di legge da ottenere
nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso
formativo e del rapporto di lavoro.
17. La durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un monte ore non
inferiore a 140 ore annue nel 1° anno, e 120 ore an nue nel corso del secondo anno di
cui 40 di formazione professionalizzante in modalità teorica ed almeno 60 di
formazione trasversale.
18. In relazione al contratto di apprendistato, l’articolazione e la distribuzione delle ore
di formazione previste per la durata complessiva del progetto, nell’ambito dei cicli
11
lavorativi, saranno assicurate anche in ragione delle esigenze organizzative ed
operative aziendali.
Le ore destinate alla formazione esterna ove prevista, vengono aggregate, di norma, in
moduli settimanali da realizzare compatibilmente con le esigenze aziendali.
19. E’ possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di
svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna, in coincidenza con
particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
20. Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche
l’adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte
autonomamente purché l’apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove
prescritte.
21. La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino
secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.
22. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. Lavoro
28.2.2000 (da verificare) ed alle regolamentazioni regionali. Per il tutor aziendale sono
previste 16 ore retribuite di formazione.
ll tutor contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale (PFI).
Anche ai fini dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs 276/2003, il tutor attesta il percorso
formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa che viene firmata
anche dall’apprendista per presa visione.
La funzione di tutor, in relazione alle specificità aziendali, è svolta da uno o più referenti
che affiancano non più di 4 apprendisti che svolgono attività lavorative coerenti con
quelle dell’apprendista, con almeno 3 anni di esperienza e inquadrato ad un livello
superiore a quello che conseguirà l’apprendista.
23. La strutturazione organizzativa e i contenuti correlati alla formazione degli
apprendisti saranno oggetto di valutazione, con cadenza annuale, a livello di
Osservatorio paritetico nazionale della Viabilità e nell’ambito della contrattazione di
secondo livello.
24. Le parti contrattuali si danno reciprocamente atto che per quanto non qui regolato si
fa ampio riferimento all’Intesa fra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali
“Linee guida per la formazione 2010” siglata il 17 febbraio 2010 e all’Intesa tra
Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali “Per il rilancio dell’Apprendistato”
siglata il 27 ottobre 2010 e a tutti gli atti giuridici susseguenti in materia, tenuto altresì
conto delle sentenze in materia della Corte Costituzionale n° 50 del 2005 e 176 del
2010
Art. … - Contratto di inserimento/reinserimento
1. Il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore in un
determinato contesto lavorativo, anche valorizzandone la professionalità già acquisita.
12
2. E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento per le seguenti
categorie di persone:
a) disoccupati di lunga durata, per un periodo equivalente o superiore a 10 mesi, da
29 fino a 32 anni;
b) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
c) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno due anni;
d) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
e) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver
perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di
una nuova occupazione da più di 12 mesi.
In caso di assunzioni uguali o superiori nel numero a 6 unità, almeno il 10% di queste
dovranno riferirsi alle tipologie di cui alle lettere c), d), e).
Nota: per disoccupati di lunga durata si intendono coloro che hanno perso un posto di
lavoro da oltre 12 mesi o, se giovani, da oltre 6 mesi secondo la definizione del D. L.vo
n. 297/2002
3. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve
essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di
forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato
a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
4. Nella lettera di assunzione devono essere indicati:
-
la durata del contratto;
l’eventuale periodo di prova, contrattualmente previsto per il livello di
inquadramento corrispondente a quello di destinazione finale;
la sede di lavoro;
l’orario di lavoro;
il profilo professionale ed il livello d’inquadramento inizialmente attribuito non
inferiore a …X… punti parametrali dalla destinazione finale;
il progetto individuale di inserimento o reinserimento:
la durata e le modalità della formazione.
5. Il contratto di inserimento/reinserimento ha una durata variabile da 12 a 18 mesi,
con limite di dodici mesi per i contratti preordinati al conseguimento di una
qualificazione per i livelli più bassi. Per i contratti di inserimento finalizzati al
reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con le attività aziendali
proposte, la durata del contratto viene ridotta di un terzo. Per i lavoratori riconosciuti
affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di
inserimento/reinserimento è elevabile fino ad un massimo di 36 mesi.
13
6. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo pari alla metà
di durata di cui al comma 5, con esclusione dei lavoratori di cui alla lettera e) punto 2
del presente articolo.
7 Il progetto individuale di inserimento o reinserimento, è definito con il consenso del
lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già
acquisite; inoltre, deve indicare la qualificazione da conseguire nonché la durata e le
modalità della formazione.
8 Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore,
ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del
rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di
addestramento specifico.
9 La formazione da erogarsi, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per
la formazione continua, non potrà essere inferiore a 40 ore, ripartita al 50% tra
l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di
lavoro e di organizzazione aziendale e tra 50% di addestramento specifico in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Per l’area dell’esercizio, delle attività su strada ed in galleria, in relazione alle ore
destinate alla formazione finalizzata a salute e sicurezza sul lavoro, la prevista quota
del 50% dovrà essere maggiorata di almeno 10 ore. Tale formazione dovrà
necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
10 La registrazione sul “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite dal
lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto
previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del
Lavoro 10.10.2005.
11 Nel caso in cui, per il conseguimento della qualifica, il progetto individuale preveda
l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la mancata acquisizione delle stesse da parte
del dipendente è ragione di valutazione preliminare di trasformazione della qualifica di
destinazione prima di procedere alla risoluzione anticipata del rapporto.
12 In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo
indeterminato si intende assolto il periodo di prova e la durata del contratto di
inserimento è computata ai fini dell’anzianità di servizio,
13 Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, si applica il trattamento economico
relativo al livello di inquadramento rivestito e le norme che disciplinano il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Le erogazioni previste dagli accordi di secondo livello stipulati dopo la definizione del
presente CCNL sono disciplinate da quanto stabilito dagli accordi stessi.
14 In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 / 180
giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di inserimento, per i contratti
rispettivamente fino a12 mesi e fino a 18 mesi.
14
In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale e nei casi previsti dalla
legge l’azienda anticiperà comunque il trattamento economico riconosciuto degli enti
previdenziali ed assicurativi fino al termine della decorrenza contrattuale
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a
concorrenza di quanto erogato dall’azienda.
15 La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle
aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino
non avere mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. I contratti d’inserimento non
potranno superare il 10%, del personale in servizio presso l’unità produttiva di
riferimento al 31 dicembre del precedente anno.
Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i
principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125
Ai fini indicati nel precedente capoverso non si computano i lavoratori che si siano
dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di
inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Agli effetti della disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in
servizio tutti coloro il cui contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia
stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
16 Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni
di legge in materia.
17 Le modalità ed i contenuti della formazione dei lavoratori impiegati con contratto di
inserimento/reinserimento saranno oggetto di valutazione, con cadenza annuale, a
livello di Osservatorio paritetico nazionale della Viabilità e di confronto nell’ambito della
contrattazione del secondo livello e/o di Gruppo, anche ai fini della definizione dei
programmi di studio.
Art. …. – Documentazione
a.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
- documento d'identità legalmente valido (in copia);
- certificato degli studi compiuti ed eventuali abilitazioni professionali;
- eventuali certificati di lavoro;
- una fotografia formato tessera;
- codice fiscale
b.
In relazione alle mansioni a cui il lavoratore verrà affidato , potranno altresì, essere
richiesti i certificati penali e carichi pendenti rilasciati in data non anteriore ai 3 mesi
e, ove prevista dalla legge, la certificazione medica comprovante l'idoneità fisica a
svolgere le mansioni per cui si è assunti, rilasciata dalle ASL competenti
territorialmente.
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c.
Il dipendente è tenuto a dichiarare la propria residenza ed il proprio abituale recapito
notificandone alla Società ogni successivo mutamento.
d.
E’ facoltà del dipendente presentare, unitamente alla prevista documentazione,
anche il proprio curriculum vitae
Art. …. – Periodo di prova
1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova definito
nella lettera di assunzione e non superiore a:
a) mesi 6 per i lavoratori di fascia inquadramentale superiore;
b) mesi 3 per i lavoratori di fascia inquadramentale media;
c) mesi 1 per i lavoratori di fascia inquadramentale inferiore.
2. Il periodo di prova non può essere protratto né rinnovato.
3. Nel caso in cui il periodo di prova venga sospeso per causa di malattia o di
infortunio occorso al di fuori dell’ambito lavorativo, il lavoratore viene ammesso a
completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro
6 mesi.
4. La retribuzione del lavoratore in prova è integralmente quella prevista dal presente
contratto per il livello cui il lavoratore è stato assegnato.
5. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo per
iniziativa di ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso né
indennità.
6. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte
della Società, è corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del
mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda
quindicina del mese stesso.
7. Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato definitivamente in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Ogni precedente periodo di impiego già effettuato presso la Società – con contratto
a termine - viene considerato valido ai fini del periodo di prova purché coesistano le
seguenti condizioni:
a) tra la fine del precedente rapporto e l'inizio del nuovo non devono essere trascorsi
più di due anni;
b) la mansione che il dipendente viene chiamato a svolgere all'atto dell'assunzione a
tempo indeterminato deve risultare equivalente a quella svolta con contratto a
tempo determinato.
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