ctp foro romano#1Up_1A

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ctp foro romano#1Up_1A
R
O
NOTIZIARIO
DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ROMA
FO RO
MANO 1
GENNAIO - FEBBRAIO
ANNO 2009
SOMMARIO
EDITORIALE
Finalmente un raggio di sole
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"La scuola: una istituzione alla deriva"
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7
PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE
IL FATTO
Un contributo di idee per una rimodellazione del Sistema
italiano di legalità nella dimensione dei rapporti umani 11
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
LE ADUNANZE
19
81
CONVEGNI
FORMAZIONE CONTINUA
85
IL NOSTRO MONDO
Discorso del Presidente Cassiani in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2009
presso la Corte di Appello di Roma
122
Corte dei Conti apertura dell'anno giudiziario 2009
discorso del Presidente Cassiani
125
Intervento del Cons. Giovanni Cipollone in occasione della
manifestazione relativa alla XXXI Conferenza dei
Giovani Avvocati e della consegna delle medaglie
ricordo ad Avvocati e Magistrati
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Relazione del Dott. Calabrese: "Polo della mediazione
europea per la pace, sicurezza, progresso intercontinentali,
nella libertà e nell'uguaglianza
127
Gli abusi della rete e sul video non consentiti per violazione
dei diritti della persona: dalla pirateria informatica alla
contraffazione telematica
130
Conformismo e giudizio per Cassazione
136
Condono ex art. 9-bis Legge n. 289/02: "Validità della
definizione anche se non tutte le rate sono state pagate" 138
??! In Assisse per un incidente sul lavoro ??!
142
L'Avvocatura nella civiltà universale con principi generali
di diritto internazionale a tutela della sua
indipendenza e del suo ruolo
145
FORO ROMANO
ANNO LX
Direttore Responsabile
Alessandro Cassiani
Redattore
Giovanni Cipollone
Segretario di Redazione
Piero Paris
Stampa
Centro Poligrafico Romano
Via Dorando Petri, 20
00011 - Bagni di Tivoli
Redazione
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
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00193 - Roma
Registrazione presso
il Tribunale di Roma
n. 1866 dell’11.12.1950
Tutti gli iscritti all’Ordine possono collaborare al Notiziario “Foro Romano” con articoli su problemi di interesse generale. Gli articoli devono essere
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dell'autore o degli autori. La Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono.
NECROLOGI
In ricordo di Lietta D'Alessio
In ricordo di Giorgio Menghini
EXTRAVAGANTES
I "Bronzi di Riace"
Alle origini del peculato
Poesia "La tempesta"
PHILOGHELOS
RAPPORTI INTERNAZIONALI
SEGNALAZIONI E RECENSIONI
IN PUNTA DI PIEDI
LEGGI E SENTENZE
AGGIORNAMENTO ALBO
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EDITORIALE
Finalmente un raggio di luce
Cari Colleghi,
qualche giorno fa avevo iniziato a scrivere questo editoriale, poi l’ho messo da
parte.
Mi sono reso conto che il suo contenuto sarebbe stato condizionato da uno
stato d’animo caratterizzato da ansia e amarezza.
Ho fatto bene a soprassedere e a non dare ascolto alle sollecitazioni provenienti
dalla redazione.
Dietro l’angolo mi aspettava un avvenimento che avrebbe contribuito a
capovolgere radicalmente il mio modo di vedere le cose.
Il Senatore Berselli, Presidente della Commissione Giustizia, ha infatti autorizzato la divulgazione della Legge Professionale approvata all’unanimità dal
Comitato Ristretto presieduto da Giuseppe Valentino.
Nel testo, modificato rispetto a quello inviato dal Consiglio Nazionale
Forense, è stato inserito l’art. 23 1 bis il quale recita testualmente: “L’Ordine
Circondariale di Roma Capitale ha sede presso la Corte Suprema di Cassazione”.
Vi sarà facile immaginare la mia commozione per quello che considero il frutto
di una battaglia che il Consiglio conduce giornalmente da quando nello scorso
biennio il Primo Presidente della Corte ha ritenuto di doverlo gratificare di una
inattesa quanto imprevedibile ... “intimazione di sfratto”.
Il mio pensiero riconoscente è andato all’illustre Collega Giuseppe Valentino
che in occasione di un recente incontro con il Consiglio aveva anticipato che,
nella sua qualità di Relatore sulla Legge Professionale, si sarebbe adoperato per
raggiungere questo risultato.
In un attimo, come per magia, si sono dissolte le nubi che sembrava gravassero
sull’avvenire del Consiglio e hanno avuto la risposta che meritavano i due o tre
Colleghi che in occasione dell’ultima Assemblea avevano espresso l’opinione che
il Consiglio si fosse mosso tardivamente.
Mi conforta sapere che alcuni Senatori Illuminati hanno compreso l’assurdità
di una richiesta che non trova alcuna giustificazione nel Diritto, nella Storia, nella
realtà dei rapporti tra Avvocati e Magistrati della Corte di Cassazione.
Sono certo che il raggio di luce costituito dalla norma approvata dal Comitato
Ristretto si irradierà su tutti quelli che dovranno esaminare e approvare la legge.
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EDITORIALE
Fino a ieri avvertivo la malefica presenza di una forza tendente a sottrarre
all’Avvocatura quel piccolo spicchio di Palazzo che occupa da cento anni.
Oggi sono certo che, come era prevedibile, il senso della Opportunità e della
Giustizia stanno insorgendo per contrastarla.
Esprimo, quindi, la convinzione che alla fine di questa “incredibile vicenda”
le forze del bene prevarranno e Piazza Cavour continuerà ad essere quello che è
stato per i nostri padri: la casa degli Avvocati Romani, il punto di riferimento per
tutta l’Avvocatura, il luogo in cui Avvocati e Magistrati convivono all’insegna del
reciproco rispetto e arricchendo le reciproche esperienze umane e professionali.
In tal modo il Consiglio potrà continuare ad occuparsi dei problemi di circa
23.000 iscritti e ad organizzare quegli eventi culturali che coinvolgono anche i
Magistrati ed esigono l’utilizzo di un luogo adeguato al Prestigio e alla Dignità
dell’Ordine quantomeno più numeroso d’Europa.
Sono certo che i primi a gioirne saranno proprio i Magistrati, o almeno quelli
tra loro che apprezzano la funzione del Difensore e dichiarano in ogni occasione
di considerarLo come “l’altra faccia della medaglia”.
A dicembre nel consegnare le medaglie d’oro a Magistrati ed Avvocati mi
auguro di poter dire, con un sospiro di sollievo, che si è trattato di un brutto sogno
e che ... la vita continua così come l’hanno sognata i nostri predecessori.
Vi lascio con questo auspicio e con un grande abbraccio.
Alessandro Cassiani
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FORO ROMANO 1/2009
EDITORIALE
“La scuola: una istituzione alla deriva”
Uno dei segnali di totale insoddisfazione degli italiani sulla conduzione della “res
publica” è costituito dalla grave crisi della scuola.
Ad ogni tornata elettorale viene sconfitta la maggioranza elettorale precedente
e i relativi progetti, per trovare una soluzione ai tanti problemi scolastici e gli
indirizzi prefissati, naufragano miseramente.
Ogni coalizione politica che va al governo, lungi dall’affrontare in modo radicale
il problema, impostandolo su un ideale modello di istruzione e di preparazione
culturale che rispetti precisi canoni etici e sociali, si ostina a proporre e attuare
insignificanti – se non deleterie – modifiche che rendono ancor più caotico e
confuso l’espletamento dell’insegnamento.
Si sono così avute, tra le innovazioni più significative, la “maturità a quiz” del
1998-1999, l’abolizione degli esami di riparazione del primo governo Berlusconi, la
prima “riforma Moratti” che abolì la precedente riforma, la “seconda riforma
Moratti” del 2003 che interessò sia la scuola primaria che quella secondaria. Seguì
la successiva “riforma Fiorani” del 2006, voluta dal centrosinistra, che modificò la
precedente riforma.
Ha avuto poi seguito la variazione relativa agli esami di maturità, ridefiniti come
“Esami di Stato” (riforma Berlinguer, con la partecipazione di commissari per metà
interni e per metà esterni).
Tale normativa è stata quindi modificata proprio dalla “riforma Moratti” che ha
prescritto per gli esami di maturità la presenza di soli membri interni, salvo il
Presidente che doveva essere esterno alla scuola.
Nel 2007 l’altra “riforma Fiorani” ha ripristinato la commissione mista già varata
dalla “riforma Berlinguer”.
Ora con la “riforma Gelmini” si ha una totale rivoluzione che, partendo dalla
scuola elementare, investe ogni tipo di scuola sia primaria che secondaria, sia gli
studi universitari.
Speriamo che finalmente venga compreso, tralasciando una buona volta le linee
di corrente seguite dalle maggioranze politiche, che l’interesse primario da perseguire è solo ed esclusivamente quello di dar vita ad una scuola efficiente in cui i giovani
possano fondare il loro avvenire, accrescendo la loro preparazione e consentire
l’affermarsi di valide capacità professionali.
Dal concetto di cultura ed educazione di base aristocratica (va ricordato che
Orazio non volle mandare il figlio alla scuola del maestro di campagna ma lo
condusse a Roma perché usufruisse di valenti insegnanti per i figli di senatori e
cavalieri) si è giustamente passato attraverso i secoli ad un insegnamento pubblico
usufruibile da parte di tutti i cittadini.
FORO ROMANO 1/2009
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EDITORIALE
Già ai tempi di Vespasiano vi fu una evoluzione fondamentale nel concetto di
“usus publicus” della scuola poiché l’educazione scolastica aveva per lo Stato un
valore non più privato, bensì pubblico, anche se tale concezione faceva maggiore
riferimento alla formazione e preparazione di coloro che avrebbero collaborato con
l’Autorità Statuale.
Con lungimiranza si cercava di creare una efficiente classe dirigente.
L’insegnamento dei giovani ha avuto particolare importanza ai tempi di Cesare.
Infatti gli insegnanti stranieri venuti a professare a Roma avevano particolari
privilegi quale la acquisizione della cittadinanza romana.
Bisogna ora superare le incertezze sui metodi e sui programmi di studio e iniziare
un’opera capillare che parta dalla prima formazione della scuola elementare fino al
compimento degli studi universitari.
A proposito della scuola elementare, ritengo essenziale la presenza di un maestro
unico.
Confesso che ancora ricordo il maestro Pelillo della mia prima infanzia.
La figura del maestro unico costituisce un sicuro punto di riferimento per ogni
bambino ed è indispensabile per la sua formazione spirituale e intellettiva.
In lui il bambino riconosce la figura da associare a quella del padre, con la
differenza che al maestro possono essere richiesti consigli ed esternare confidenze
il più delle volte contrastanti con l’autorità o la severità paterna.
Non può essere accettabile l’idea che il bambino abbia più maestri e quindi più
interlocutori ai quali confidare le sue piccole e innocenti confidenze.
La figura del maestro verrà poi sostituita, dopo la scuola elementare, con quella
dell’amico del cuore (spesso è il compagno di banco) con il quale si ha un fitto
scambio di informazioni specialmente in relazione al misterioso e seducente
mondo della pubertà.
In campo universitario, bisognerà ridimensionare gli aspetti retributivi dei
docenti nel senso che è necessario rivalutare i parametri attuali che vedono una
notevole sproporzione tra gli emolumenti spettanti ai titolari di cattedra e quelli
umilianti attribuiti ai ricercatori che sono il vero motore propulsivo – spesso
misconosciuto – della attività scientifica.
Maggiori contributi economici dovranno essere riconosciuti ai ricercatori
qualitativamente e quantitativamente impegnati, a seguito dei risultati conseguiti.
Deve ritenersi assurda l’ipotesi di una privatizzazione dell’università.
Lo Stato deve rivendicare il diritto – non disgiunto dal dovere – di formare
giovani preparati, assegnando alla cultura un ruolo predominante.
I giovani, che costituiscono il nostro futuro, devono essere indirizzati, per il bene
comune, verso una espressione più alta di responsabilità sociale.
Giovanni Cipollone
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FORO ROMANO 1/2009
PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE
RIEPILOGO DELLE PRESENZE CONSILIARI ANNO 2008
Il Consiglio, nel rispetto del principio di trasparenza e nell'intento di
rendere edotti i Colleghi sull'attività svolta, ritiene opportuno pubblicare un
riepilogo delle presenze dei Consiglieri alle adunanze del Consiglio nell'anno
2008 a partire dalla prima adunanza del 21 febbraio 2008.
Seguiranno, nelle prossime pubblicazioni bimestrali, gli aggiornamenti delle presenze.
Giovanni Cipollone
RIEPILOGO DELLE PRESENZE CONSILIARI 2008/INIZIO
2009 PERCHE’ LA PUBBLICAZIONE DELLE STESSE
E’ GIUSTA E DOVEROSA
Da tempo mi “battevo” perché – come avviene da anni all’Ordine di
Milano, Torino, Firenze, ecc. – venissero pubblicate integralmente le presenze/assenze dei Consiglieri durante il corso del biennio.
Finalmente – e di questo voglio ringraziare il Consiglio che ha deciso in
tal senso – ciò è avvenuto nel rispetto dei più elementari principi di
trasparenza e di informazione nei confronti dei Colleghi che hanno il
sacrosanto diritto di sapere e conoscere l’effettiva attività quotidiana/settimanale di ogni Consigliere.
Questo doveroso esercizio informativo – in passato osteggiato da opache
interpretazioni sulla privacy o invero da fondati timori di taluni – consente
agli Avvocati Romani di esercitare un loro fondamentale diritto di verificazione sul lavoro, sulla presenza fattiva e concreta di coloro i quali, ogni due
anni, chiedono di essere votati dai Colleghi.
Per rappresentare gli Avvocati occorre avere il mandato degli Elettori ogni
due anni, ma è doveroso, giusto e corretto che questi ultimi siano messi in
condizione di conoscere esattamente l’impegno, la presenza che chi viene
eletto mette a disposizione dei Colleghi Romani.
D’altronde un programma elettorale può scaturire diverse interpretazioni
e/o discussioni, i numeri no……….
Grazie per l’attenzione.
Antonio Conte
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PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE
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PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE
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Vaglio
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Di Tosto Castelvetere
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PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE
RIEPILOGO DELLE PRESENZE CONSILIARI
Gennaio - Febbraio 2009
08-gen 15-gen 22-gen 29-gen 05-feb 12-feb 19-feb 26-feb Totali
Cassiani
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Cipollone
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Barbantini
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Fasciotti
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Bucci
no
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no
no
no
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Nesta
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Vaglio
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Rossi
si
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Cere'
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Murra
si
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8
Gianzi
no
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Di Tosto
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Arditi di Castelvetere si
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FORO ROMANO 1/2009
IL FATTO
Un contributo di idee per una
rimodellazione del Sistema italiano
di legalità nella dimensione
dei rapporti umani
Roma 18 dicembre 2008
Illustre Sig. Presidente della Repubblica
Dott. Giorgio Napolitano
Il costituendo Centro Studi e Ricerche sui Rapporti si propone di concorrere al graduale
formarsi di una Società civile, sinora mancante nel nostro Paese, mediante iniziative e idee volte
a promuovere soprattutto la dimensione del merito e dei valori in ogni ambito privato e
pubblico della vita collettiva.
L’opinione pubblica non percepisce chiaramente che il graduale formarsi della Società
civile implica il graduale formarsi anche di una coscienza collettiva.
Il deficit del senso di appartenenza alla Nazione che riesce ad affiorare solo occasionalmente per il Calcio, pone gli italiani in una condizione psicologica meno sicura e meno protetta
di quella degli altri cittadini europei. Diciamo pure d’inferiorità. Basta viaggiare, in Europa o
negli Stati Uniti, per accorgersene.
Anche per questo, un diritto italiano rimodellato potrebbe essere il terreno di cultura del
senso di appartenenza e tout court dell’italianità.
La ricaduta più significativa del senso di appartenenza potrebbe promuovere un sistema
italiano di legalità diverso, meno dipendente dalle leggi e più dal diritto e anche dai rapporti
interpersonali con le Istituzioni e tra gli stessi cittadini.
Un diritto fatto di troppe leggi e normative astratte è un diritto percepito come persecutorio.
La P.A. e tutta la dottrina amministrativista italiana guardano, per tradizione secolare, ai
rapporti tra cittadini e P.A., dal punto di vista dello Stato.
La circostanza che la Costituzione all’art. 97 preveda che i Pubblici Uffici siano regolati per
legge, non ha risolto, e non risolve, alcun problema ma, in qualche misura crea anzi di continuo
i presupposti delle crisi di cui tutti soffriamo, sia nella dimensione del pubblico che del privato.
Vedremo tra poco come il male oscuro che attanaglia il Sistema-Paese abbia un nome, anche
di prestigio: il positivismo giuridico.
E’, in sintesi, l’unilateralismo culturale e mentale dell’uomo del Novecento che dovrebbe
essere superato.
Un importante Convegno sulla Giustizia presso la prestigiosa Università Gregoriana con
la partecipazione dell’attuale Ministro della Giustizia svoltosi proprio in questi giorni, ha
mostrato come il mondo degli Operatori del diritto sia ancorato a una visione autoreferenziale
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IL FATTO
del loro ruolo nella Società civile. Si direbbe di nuovo, ignorando l’ “Altro” e cioè il punto di
vista delle persone reali. In un interessante libro Il Cittadino e la Trasformazione dello Stato
un fine giurista italiano, il Caianello, con forte esperienza sul campo come Presidente del
Consiglio di Stato, Presidente della Corte Costituzionale e infine Ministro della Giustizia si
esprime nei seguenti termini, in relazione alla nuova visione dello Stato che si è maturata
nell’ambito della coscienza collettiva: “si è verificato nei rapporti cittadino-stato una vera e propria
rivoluzione copernicana, portando a considerare il rapporto governanti-governati non più ex parte
principis bensì ex parte populi”.
Una visione generale del diritto cui nessuno ha dato seguito nel nostro Paese.
Per tentare di realizzarla serve però una “rimodellazione” epocale del sistema italiano di
legalità. Un’impresa ciclopica che dovrà impegnare più generazioni e che non potrà essere
affidata solo ai Parlamenti ma dovrà vedere da coprotagonista la Società civile e, per essa, gli
italiani migliori e cioè le persone di valore.
Non stiamo parlando dei personaggi che appaiono alle trasmissioni televisive.
Per non sentirci critici spigolosi del Convegno sulla Giustizia, dobbiamo confessare un
certo stupore nell’ascoltare dalle componenti importanti presenti, essenzialmente tematiche
tecniche autoreferenziali, sia da parte dei giovani Magistrati, dei giovani Notai e dei giovani
Avvocati.
Nessun partecipante salito sul palco dei relatori si è riferito a una visione generale del diritto
come se il sistema italiano di legalità fosse condannato a procedere ciecamente senza averne
alcuna.
L’impatto ambientale di tale mancanza è che ogni italiano alle prese con le proprie
Istituzioni viene a trovarsi quasi sempre in condizioni analoghe, anche se meno drammatiche,
a quelle dello sfortunato Agente di Custodia del Carcere di Firenze di cui parleremo tra poco.
Per onestà intellettuale dobbiamo riconoscere che un accenno, non ripreso però da
nessuno, vi è stato. Ma si è trattato della mera”comunicazione”, fornita da qualcuno dei
partecipanti, circa l’esistenza di un Rapporto della Commissione Europea che parla di
investimenti di risorse finanziarie nella “Cultura” per “aumentare l’efficienza della Giustizia”.
E’ forse necessario a questo punto illustrare un po’ meglio ciò che intendiamo per
“positivismo giuridico” che definiamo essere “il male oscuro” responsabile di tutte le crisi
sofferte da questo Paese.
Un esempio illuminante è tratto da un avvenimento giudiziario abbastanza drammatico
della metà degli anni sessanta.
Novembre 1966
Una sorta di diluvio universale si abbatte su Firenze.
La pioggia scorre a fiumi come inferocita invadendo strade, case, palazzi, uffici pubblici.
Anche il carcere di Firenze è invaso dall’acqua, i detenuti lottano disperatamente con
l’acqua che sale all’interno delle celle.
Ad un certo punto un agente penitenziario non sopportando di vedere uomini in procinto
di morire annegati, apre le celle per far uscire all’esterno i detenuti.
Salvati in tal modo da morte sicura.
Malgrado la risonanza della notizia con coro di elogi entusiasti di stampa e televisione, e
malgrado una medaglia d’oro al valor civile di cui subito si comincia a parlare e che viene dopo
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FORO ROMANO 1/2009
IL FATTO
assegnata, il nostro eroe, l’agente di custodia salvatore di tante vite umane, è sottoposto a
processo penale da un solerte P.M. di Firenze con l’accusa di aver fatto uscire dei detenuti dalle
celle.
Il processo doveva durare dodici anni e alla fine, com’era facilmente prevedibile, si
concludeva con la piena assoluzione dell’agente penitenziario.
Dodici anni, un arco di tempo più che sufficiente per sconvolgere la famiglia, la vita e la
carriera dello sfortunato servitore dello Stato. E’ evidente che nessuna colpa può attribuirsi a
quel P.M. di Firenze che aveva solo applicato alla lettera il codice penale.
Alla possibile obiezione che l’esigenza della certezza del diritto è l’esigenza primaria della
Società civile si potrebbe replicare che visti su larga scala, e a posteriori, gli automatismi
applicativi delle leggi si scoprono essere invece dei macigni che gravano sulle persone reali.
Come in quel caso dell’Agente di custodia del carcere di Firenze.
La valutazione dell’impatto del coacervo di tali pesi a carico del Sistema-Paese dovrebbe
riguardare non solo e non tanto la politica, ma la Società civile, le sue classi professionali e in
particolare un ceto di elite di Giuristi che in Italia non hanno voce.
Si verificano ogni giorno migliaia, se non milioni, di automatismi applicativi che, come nel
caso narrato, sono causa di ingiustizie, frustrazioni, drammi, inefficienze, che non dovrebbero
essere ricoperti sotto il tappeto del principio di legalità in appalto esclusivo dello Stato.
Nell’ipotesi, che il Centro Studi e Ricerche sui Rapporti Umani auspica, di una rimodellazione del Sistema di legalità, il diritto anglosassone, nel suo particolare atteggiarsi della “case
law”, dovrebbe essere tenuto presente e non ignorato dai nostri riformatori in grado di
comprendere l’importanza anche della Cultura per il diritto; sottesa alla “case law” ignorata
invece nel nostro diritto.
Nel primo volume del suo Dizionario il De Franchis confronta i due sistemi di legalità,
quello italiano e quello anglosassone.
Ma ascoltiamo le parole di un grande comparatista italiano, l’Avv. Francesco De Franchis
vissuto a Londra per oltre venti anni, autore di un’opera giuridica monumentale, per cultura
e profondità di analisi di comparazione del diritto italiano con il diritto inglese: IL DIZIONARIO GIURIDICO italiano-inglese e inglese-italiano in due tomi imponenti da consultare per
la modernizzazione del nostro Paese.
Il De Franchis annota che Ascarelli, il grande maestro di diritto comparato rilevava (siamo
nei primi anni cinquanta) che i “nove decimi delle nostre categorie giuridiche si riportano a un mondo
economico che è piuttosto quello di Balzac che quello dell’era atomica.”
Continua De Franchis “riesce in ogni caso difficile contestare l’utilità dell’integrazione della ricerca
giuridica ad opera delle scienze sociali.
Conclude De Franchis: “Del resto su un piano più generale, escludere dal diritto la componente
sociologica equivale, ad avviso di chi scrive, a rinunciare ad intendere il diritto stesso.”
Bobbio scriveva: “la sociologia del diritto batte alle porte” commenta De Franchis: “che sia
benvenuta giacché essa ci aiuta a fare meglio il nostro mestiere”.
law o judge-made law.
Termine intraducibile che indica quella fonte primaria di diritto negli oridnamenti di
common Law costituita dall’insieme delle regole e principi enunciati in decisioni giudiziarie
FORO ROMANO 1/2009
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IL FATTO
(rules), che fa dell’ordinamento inglese, e di quelli che da esso sono derivati, un sistema di
diritto giurisprudenziale. La case law si ricollega ad una assai diversa teoria delle fonti da
quella esistente negli ordinamenti di civil law. Fondamento della case law è la regola del
precedent [cfr. Denning 1979: 314].
Tra il sistema italiano di legalità e quello anglosassone non si tratta di differenze tecniche,
ma di incalcolabile diversità di Civiltà giuridica e di Cultura del Paese. Prima se ne
renderanno conto i nostri riformatori, meglio sarà per l’Italia.
Se il diritto italiano non disdegnasse il concorso delle Scienze sociali, sarebbe interessante
interpellare gli Psicologi sociali per sentire quale impatto potrebbe avere sulla Società civile
un innalzamento del prestigio sociale del Potere Giudiziario e del Potere politico.
******
Lo scarso riguardo nei confronti delle persone reali nel nostro Paese, si evidenzia sin dal
sistema politico.
Il Centro ritiene che il sistema elettorale vigente, di elezione del Parlamento, sia
inadeguato per far fronte ai problemi immani del nostro tempo e per adottare, con atti e
azioni durature, le decisioni valide per l’interesse più generale del Paese. Un interesse che non
può essere commisurato con il metro dei cinque anni di durata di ciascuna legislatura di per
sé interessata a contrastare la precedente, se di segno politico opposto.
Così per la legge sull’introduzione del maestro unico nelle scuole elementari, se verrà
approvata, non è pensabile al suo eventuale ribaltamento tra cinque anni. E così di seguito.
In altri termini il sistema maggioritario sembra al Centro Studi e Ricerche sui Rapporti
Umani, un serio rischio per la tenuta del sistema democratico.
Un altro rischio per il Paese proviene dal positivismo giuridico che abbiamo cercato di
delineare attraverso il caso, che riteniamo esemplare, del genere di legalità che vige in Italia.
Si tratta, a nostro avviso, di un limite serio che condiziona sia il modo di rapportarsi dei
cittadini tra loro, il carattere, la creatività e la vitalità degli italiani.
Il mondo moderno ha bisogno di grande flessibilità in tutti i campi: l’unilateralismo
culturale intrinseco al positivismo giuridico rende le leggi spesso anacronistiche o controproducenti rispetto agli interessi oggetto delle normative.
In definitiva il Centro ritiene che serva una visione generale del diritto più utile al Paese
e in cui leggi e normative possano essere elaborate con il concorso esplicito delle scienze
sociali e l’intervento responsabile di personalità esterne al mondo istituzionale. In altri
termini il monopolio dello Stato sulla legislazione appare sempre più anacronistico.
Il riferimento al diritto penale è solo perché da esso proviene un segnale eloquente della
estraneità del diritto dal comune sentire dei cittadini. Estraneità che proviene dal fatto che
nel sistema italiano di legalità il diritto si costruisce e si applica con la logica deduttiva mentre
nella Case Law del diritto anglosassone avviene il contrario: il diritto si applica a partire dai
casi particolari con il metodo empirico induttivo.
Così il diritto civile che ha alla base l’idea fondamentale del negozio giuridico, fatica a
inquadrare l’impatto della Società di massa e dei consumi di massa sulla dimensione delle
relazioni interpersonali dei rapporti umani. La dimensione dei diritti non appare esauriente
per il mondo postmoderno.
Per non parlare di tutto il diritto amministrativo basato sull’idea centrale della “regolarità
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FORO ROMANO 1/2009
IL FATTO
formale degli atti amministrativi”: un dogma parareligioso che si è rivelato il miglior
supporto possibile per tutte le spinte e intese criminogene che assediano la statualità e il
settore pubblico dentro e fuori l’ambito delle Istituzioni.
Un dogma fallace che ha consentito, e permette sempre, oltre che il danno permanente
per il Sistema Paese la mancata crescita morale, civile e ora drammaticamente anche
economica degli italiani.
Un diritto, quello amministrativo, tutto da rimodellare a partire da un principio
complesso, diverso e più autentico: l’efficienza, l’equità della Pubblica Amministrazione e
la promozione congiunta degli interessi generali e degli interessi privati: “jura succurrunt
vigilantibus” dicevano i giuristi di Roma antica.
Il tutto a fare origine da un personale burocratico cosciente delle esigenze della modernità
non ancora in vista però all’orizzonte.
Il diritto tributario appare infine nel sistema italiano di legalità, come un complesso di
normative mirate a intimidire, colpire, sanzionare la Middle Class e segnatamente imprese
e professioni, considerati in tutto il dopoguerra, gli evasori per antonomasia Serve invece un
Fisco volto soprattutto alla prevenzione dell’evasione mediante procedure personalizzate,
capaci di distinguere le condizioni di fatto nelle quali si formano redditi e ricchezza.
L’omessa distinzione, ad esempio, agli effetti dell’imposizione fiscale, della dimensione
delle imprese, lascia pensare a una legislazione ostile alla dimensione imprenditoriale quasi
colpevole di non dover sottostare al sistema assai facile per il Fisco, della trattenuta alla fonte
del reddito come accade per il lavoro dipendente.
Una tassazione differenziata, non succube del principio di progressività delle imposte
(ingrediente necessario della lotta di classe) attenta alle potenzialità di crescita delle Aziende
e alle contingenze dei mercati, potrebbe significare la nascita di un Fisco amico che si lascia
coinvolgere dalla realtà: capace cioè di stabilire con la generalità delle categorie produttive
“gentlemen agreement” fondato sul riconoscimento delle ragioni delle Imprese e sul contestuale superamento della necessità di nascondersi di fronte agli obblighi fiscali.
In questo filone di pensiero il Centro intende promuovere una ricerca interdisciplinare
in collaborazione con Avvocati anglosassoni e Psicologi del sociale per individuare attraverso l’attenzione alla cultura di Common Law, i presupposti politici, sociali, giuridici,
psicologici che concorrono a formare una Società civile come quella inglese che favorisce
il senso di appartenenza e di sicurezza per gli individui che avvertono alle loro spalle uno
Stato non persecutore ma amico.
Dietro la grandezza e la potenza industriale dei Paesi anglosassoni, c’è il loro diritto, il
Common Law, che ha reso grandiosi e insieme realisti quei popoli.
Dopo la sconfitta dell’impero inglese per opera della rivoluzione di Gandhi, gli uomini
politici, gli intellettuali, i cittadini del Regno Unito sono stati capaci di pensare e di creare
l’Organizzazione di Common Wealth: la “comune salute”. La dimensione che sinora gli
italiani non sono il grado di pensare per se stessi.
A questo riguardo il confronto con la storia dei rapporti dell’Italia con la Libia ci fa
sorridere e c’impietosisce anche un po’ per noi stessi. Dopo settanta anni l’Italia (il Paese dove
del positivismo giuridico è generalmente ignorato il senso) viene ancora inseguita da
Gheddafi che periodicamente e a seconda delle convenienze e opportunità del proprio
FORO ROMANO 1/2009
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IL FATTO
potere, avanza pretese di risarcimento dei danni di guerra che gli italiani avrebbero inflitto
a quel Paese africano, per averlo bonificato e introdotto nella civiltà occidentale. Un Paese
in cui avemmo l’ingenuità imperdonabile di avventurarci nei primi decenni del Novecento
per vanagloria e infantilismo politico.
Due giornalisti di razza come Corrado Augias e Giampaolo Pansa si sono espressi sulle
stesse tematiche. Il primo su Repubblica del 19 settembre per dire che nel nostro Paese non
manca l’opinione pubblica ma la Società civile. Il secondo, su Libero del 5 ottobre, per
affermare che l’Italia è ormai un paese morente.
Nell’epoca della globalizzazione e delle crisi finanziarie planetarie l’Italia rischia di
morire davvero. Essere cancellata come Nazione dalla Storia (è un timore espresso dall’O.C.S.E.) se gli italiani continueranno a percepirsi come sessanta milioni di single solo
fruitori del medesimo territorio.
Prima dell’eventuale scomparsa dell’Italia dalla storia stessa delle Nazioni più civili nel
mondo, non si può credere che non scenderanno in campo gli italiani migliori.
La Società civile può mobilitarsi per riconoscersi, in questi ultimi, dispersi sinora nella
Società di massa del Novecento.
Anche se, come titola un brillante articolo sul Corriere della Sera del 3 ottobre, “La
Società civile (è) un successo che non cambia il Paese. Non bastano (infatti) 86 mila Organizzazioni”.
Ed è vero che non bastano. Perché non giungono a vedere il positivismo giuridico come
male oscuro che soffoca l’Ordinamento generale del Paese, la Società civile, lo stesso
temperamento italiano così dilaniato, per tradizione ancestrale, tra guelfi e ghibellini.
Per tutto quanto ho cercato di esporre e motivare, il Centro Studi e Ricerche sui Rapporti
Umani ritiene che il graduale formarsi di una Società civile, sinora assente, in grado di
affiancare e incoraggiare una Politica utile al nostro Paese, è la vera e sostanziale posta in gioco
che potrà salvare, o invece potrà provocare, nel giro di qualche decennio, la scomparsa
dell’Italia come Nazione europea.
Nessun giurista o Sociologo italiano, ha rilevato la connessione esistente tra la Società
civile e il Sistema di legalità.
Connessione nel senso che una sinergia reciproca si istituisce, naturalmente, ove Società
civile e Sistema di legalità esistano come entità reali, non inconsistenti o illusorie a uso dei
mass-media.
Il ceto politico non potrà risolvere le straordinarie crisi che ci assediano. E ciò
indipendentemente dagli schieramenti esistenti. Tutto l’orientamento conoscitivo dei
Partiti e dei mass-media ha per tutto il dopoguerra focalizzato infatti l’attenzione e ogni
enfasi su questioni macroeconomiche e collettive: classi, gruppi sociali, sindacati, lavoratori,
consumatori, utenti, cittadini, malati.
Entità collettive da rispettare, ma astratte tipiche della società di massa che hanno
succhiato, come vampiri, il sangue e la vitalità degli uomini reali della nostra epoca.
Soprattutto i migliori.
Solo con un approccio di tipo collettivo alla conoscenza si può credere che la nostra
visione sia spirituale o romantica.
Per tutto questo ci sembra di poter sintetizzare, allo stato alcune
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FORO ROMANO 1/2009
IL FATTO
CONCLUSIONI:
Il sistema italiano di legalità non è in grado di fronteggiare la crisi economica in cui versa
da tempo il Paese e che oggi è diventata drammatica per la sopravvivenza stessa dell’Italia
come Nazione .
In particolare non è in grado di fronteggiare i costi abnormi della Sanità pubblica né le
disfunzioni che in essa si verificano e che sono causa di un numero inaccettabile di morti
di pazienti che avvengono ogni anno a causa d’imperizia, negligenza, imprudenza degli
Operatori; per usare la terminologia della Giurisprudenza materia di responsabilità civile per
cure errate.
Sembra a chi scrive indispensabile al fine di operare su entrambi i versanti più
socialmente sensibili (costi e malfunzionamento di Servizi alla persona) istituire un Servizio
di Volontariato di Osservatori sociali per l’individuazione delle modifiche, necessarie e utili,
di prassi e normative della Sanità pubblica e privata per conseguire l’innalzamento dei livelli
di attenzione e sicurezza all’interno delle Strutture operative e nel contempo collaborare
con gli Operatori per un coordinamento efficace delle specializzazioni che concorrono alla
individuazione delle cure terapie.
Per quanto riguarda le stragi sulle strade a causa di incidenti stradali che accadono ogni
anno con un numero di morti che superano i livelli degli altri Paese europei, sembra allo
scrivente indispensabile l’istituzione di un analogo Servizio di volontariato di Osservatori
sociali per l’individuazione dei fattori di rischio che provocano il più alto numero di sinistri
stradali che si riscontra nel nostro Paese rispetto ad altri Paesi.
Le Relazioni degli Osservatori sociali dovrebbero essere trasmesse agli organi regionali
e locali, con la richiesta di deliberare in via provvisoria le modifiche alle normative vigenti.
In definitiva una normativa provvisoria d’urgenza dovrebbe poter integrare il sistema
ordinario di legalità allorché gli Osservatori sociali ne avessero individuato errori, lacune e
carenze responsabili di sinistri evitabili con le modifiche segnalate.
Non è accettabile che le stragi sule strade proseguano indisturbate da decenni e decenni
senza nessun efficace intervento pubblico, malgrado che il Papa abbia indetto una giornata
mondiale per le vittime della strada e malgrado il crescere ogni anno del numero di
“Associazioni di Figli in Cielo” costituite in tutta Italia da genitori di figli morti per causa
di incidenti stradali. Dolenti per i propri morti e per il Sistema di legalità causa o concausa
di quelle morti.
Noi riteniamo, invece, che le leggi e le loro applicazioni e attuazioni concrete e pratiche,
debbano soddisfare entrambi i livelli: la dimensione individuale e quella comunitaria
propria della Società civile.
In questo contesto parlare di Stato laico contrapposto alla dimensione spirituale si rivela
frutto di inadeguatezza culturale, politica e giuridica.
In un tempo straordinario di crisi mondiale nella finanza e nell’economia che potrà
colpire molto duramente l’Italia, non è accettabile che la materia del lavoro continui a essere
penalizzata da costruzioni rigide di leggi e contrattazioni collettive che vorrebbero il
miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori ma producono paralisi nell’economia.
Senza tener conto delle condizioni reali delle Imprese. Strutture capaci di creare lavoro non
dovrebbero essere gravate da oneri, sia pure stabiliti per legge, che ne impediscono la
FORO ROMANO 1/2009
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IL FATTO
sopravvivenza stessa sul mercato. imprese che meritano di restarvi nell’interesse dell’economia italiana.
A questo fine specifico si potrebbe ricorrere a un istituto giuridico che già è previsto dal
Codice Civile negli articoli 2549-2554 e qualificato come Associazione in Partecipazione.
E’ stato sempre tenuto in ombra dai partiti e dai Sindacati impegnati in quella lotta di classe
che dopo aver stremato il Paese senza nessun vantaggio reale per il mondo dei lavoratori
continua ancora in quest’epoca di crisi mortale dell’economia planetaria, a provocare danni
fatali. Non solo per l’economia generale ma anche per la sopravvivenza stessa del Paese come
Nazione d’Europa.
Sarebbe sufficiente, con buona pace dei Sindacali contrari, aggiungere o modificare
qualche semplice espressione dei suddetti articoli per rendere l’Associazione in Partecipazione una formidabile scialuppa di salvataggio per quelle Imprese che potrebbero restare sul
mercato se liberate dai costi previdenziali. Che potrebbero essere assunti in via straordinaria
da Imprese in grado di sostenere tali oneri; con ritorni da parte dello Stato. Oppure attraverso
una opportuna deroga legislativa; un periodo di uno o due anni, di sospensione della
contribuzione obbligatoria nei riguardi di quelle Imprese che avessero ottenuto il consenso
della maggioranza dei lavoratori e la sottoscrizione dei contratti individuali con la propria
Impresa potrebbe definire il problema.
L’Associazione in partecipazione come strumento per sostenere le Aziende in periodi di
crisi non è una invenzione di chi scrive. La stessa Wolkswagen ha utilizzato in alcuni periodi
tale strumentazione senza scandalo da parte della Politica e dei pubblici poteri.
Sui mass media italiani non risulta traccia di tale precedente industriale né della tematica
più generale.
Voglia gradire, gentile Presidente, i sensi della nostra alta considerazione e ammirazione
per l’alta guida che Lei rappresenta per l’Italia; che equivale a salvezza del Paese vittima di
un sistema maggioritario privo di quella dualità dialettica indispensabile per amministrare
un sistema Paese democraticamente.
Il contributo di idee che abbiamo l’onore di farLe giungere, ha solo lo scopo, se
condiviso, di rappresentare la più piccola pietra di una nuova costruzione del diritto italiano,
più utile a questa epoca che stiamo vivendo senza la luce di un diritto più illuminato e per
questo più umano.
Manlio Amata
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FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ADUNANZA DELL’8 GENNAIO 2009
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Avv. Alessandro Cassiani, il Consigliere
Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,
Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio,
Livia Rossi, Rodolfo Murra, Pietro Di Tosto,
Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
Iscrizioni
albo ordinario .................................. n.
elenco speciale ................................. n.
passaggi dall’el.spec. all’albo ord. ... n.
Cancellazioni
per decesso ...................................... n.
a domanda ....................................... n.
per trasferimento ............................. n.
38
1
3
1
4
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ................................................ n. 4
abilitazioni ....................................... n. 7
revoche abilitazioni ......................... n. 2
Cancellazioni
a domanda ....................................... n. 11
per trasferimento ............................. n. 1
per fine pratica ................................ n. 2
compiuta pratica ................................... n. 1
DISCIPLINA
pratiche disciplinari trattate
proc. trattati in dibattimento .......... n. 1
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi .................................................... n. 51
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ...................... n. 8
- Il Presidente Cassiani comunica che molti
Colleghi chiedono l’intervento del Consiglio
per risolvere una situazione che riguarda le
Cancellerie penali nelle quali i fascicoli non
FORO ROMANO 1/2009
possono essere visionati dai praticanti anche
se muniti di delega. I Cancellieri, infatti, pretendono il preventivo deposito della nomina
a sostituto processuale.
Il Consiglio delega il Presidente Cassiani, il
Consigliere Tesoriere Ierardi e il Consigliere
Arditi di Castelvetere di intervenire presso la
Dirigente Amministrativa del Tribunale.
- Il Presidente Cassiani comunica che il
Presidente della Cassa Forense, Avv. Paolo
Rosa, gli ha scritto per rappresentare che il
vigente regolamento elettorale non prevede il
voto elettronico mentre è disciplinato l’utilizzo delle schede cartacee.
Chiede il parere dei Consiglieri.
Il Consiglio, ritenuta la competenza dell’apposita Commissione elettorale, devolve
alla stessa l’esame e la valutazione da sottoporre al Consiglio entro giovedì prossimo, anche
al fine di comunicare l’esito al Distretto.
- Il Presidente Cassiani comunica che il
Consiglio Nazionale Forense ha presentato
all’Autorità garante per i dati personali il codice di deontologia per il trattamento dei dati
personali effettuati per svolgere investigazioni
difensive o per far valere un diritto in sede
giudiziaria. Chiede al Consiglio di esaminare
il documento per esprimere una opinione
meditata sul suo contenuto.
Il Consiglio delega il Cons. Ierardi all’esame del provvedimento per poi riferire in Consiglio.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Leonardo Blandino,
Virgilio Ciocci, Gian Luca De Angelis, Emilio
D’Ettore, Simona Franci, Sonia Franzese, Valentina Paiella, Caterina Toschi,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
19
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Segretario Barbantini riferisce sulla
nota dell’Avv. Emanuele Dell’Ali, pervenuta
in data 23 dicembre 2008, con la quale comunica la costituzione dell’Associazione professionale denominata “Studio Legale Dell’Ali”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Segretario Barbantini riferisce sulla
nota dell’Avv. Novella Telesca, Presidente del
“Consorzio per il Diritto di Famiglia - Family
Law Consortium”, pervenuta in data 16 dicembre 2008, con la quale comunica la costituzione della predetta associazione professionale.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Segretario Barbantini riferisce che l’Avv.
Paolo Agnino in data 11 dicembre 2008 ha
trasmesso al Consiglio una lettera pervenutagli da un sito web denominato
“Ordineavvocati.it”, con la quale propone agli
Avvocati la possibilità di usufruire, a costi
particolarmente vantaggiosi, di una pagina
web sul predetto sito.
L’Avv. Agnino ha trasmesso la predetta
missiva al Consiglio ritenendo che la stessa
possa ingenerare negli Avvocati la convinzione che pervenga da un Ordine forense.
Il Consiglio delega i Consiglieri Barbantini
e Murra per esame e relazione.
- Il Segretario Barbantini riferisce che, con
nota del Partito Democratico - Governo Ombra, pervenuta il 18 dicembre 2008, sono state
trasmesse al Consiglio le schede di sintesi del
pacchetto di proposte sulla giustizia, discusse
nell’ambito della Conferenza Nazionale del
Partito Democratico unitamente ai Gruppi
delle Commissioni della Camera e Senato.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Segretario Barbantini riferisce sulla
nota dell’Avv. Cristina Iamartino, pervenuta
in data 18 dicembre 2008, con la quale comunica l’inserimento nell’Associazione Professionale denominata “Studio Legale Biscotto e
Associati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Segretario Barbantini riferisce sulla
nota dell’Avv. Carlo Bombelli, pervenuta in
data 22 dicembre 2008, con la quale comunica
l’inserimento nell’Associazione Professionale
denominata “Studio Legale Biscotto e Associati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
20
- Il Segretario Barbantini riferisce sulla
nota dell’Avv. Salvatore de Francesco, pervenuta in data 24 dicembre 2008, con la quale
comunica la cessazione dell’attività dell’associazione professionale “Studio Legale De Francesco - Antonacci” al 31 dicembre 2008.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Segretario Barbantini riferisce sulla
nota dell’Avv. Fabrizio Bucci, pervenuta in
data 16 dicembre 2008, con la quale, con
riferimento alla precedente comunicazione
del 30 ottobre 2008 relativa al precario stato di
salute del Consigliere Federico Bucci, comunica l’impossibilità dello stesso ad assolvere gli
impegni professionali e istituzionali assunti
per ulteriori sei-otto mesi.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Murra riferisce di aver portato il saluto del Consiglio al Convegno di
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
approfondimento della materia degli espropri
svoltosi il 2 dicembre 2008 presso la Sala Cola
di Rienzo del Comando di Polizia Municipale
del Comune di Roma ed organizzato dall’Avvocatura capitolina. Le relazioni sono state
svolte sia da alcuni Colleghi interni all’Ufficio
Legale del Comune di Roma (tra i quali l’Avv.
Americo Ceccarelli, l’Avv. Domenico Rossi e
l’Avv. Nicola Sabato) ma anche da alcuni
esperti quali il Dott. Stefano Toschei, Consigliere presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, e l’Avv. Maria Vertucci del
libero Foro. Quello in questione ha rappresentato uno dei primi esempi della cosiddetta
autoformazione, consentita dall’art. 2 comma
5 del vigente Regolamento consiliare.
Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il
Consigliere Murra.
- Il Consigliere Murra riferisce di aver organizzato, con la Commissione di Diritto Amministrativo ma soprattutto insieme all’Associazione forense “Avvocatura libera”, un Convegno di approfondimento del c.d. terzo correttivo al Codice dei contratti pubblici, svoltosi il 9 dicembre scorso presso l’Auditorium
della Cassa Forense.
Al saluto dell’Ordine forense, recato appunto dal Consigliere Murra, sono seguite le
interessantissime relazioni del Prof. Francesco
Cardarelli, del Collega Fabio Lorenzoni, del
Consigliere Maria Barbara Cavallo, attualmente Magistrato Ordinario presso il Tribunale di
Tempio Pausania, ma prossimo referendario
al Tribunale Amministrativo Regionale e, infine, dell’Avv. Vincenza Di Martino, Presidente
dell’Associazione “Avvocatura libera”.
Ai lavori, coordinati dal Collega Filippo
Lattanzi, che ha anche svolto la relazione di
sintesi, ha partecipato un attentissimo uditorio.
Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il
Consigliere Murra.
- Il Consigliere Murra riferisce, su delega
del Presidente, sulla nota a firma congiunta del
FORO ROMANO 1/2009
Presidente del Tribunale e del Dirigente amministrativo dello stesso Ufficio, pervenuta in
data 6 novembre 2008 ed assunta al n. 21745
di protocollo, con la quale si lamenta la mancata completezza dei dati anagrafici delle parti
in causa, con conseguente difficoltà nella notificazione degli atti, da parte dell’Agenzia
delle Entrate di Roma 2, finalizzati alla riscossione delle imposte. Il Consigliere Murra propone di pubblicare sul sito internet del Consiglio copia integrale della nota medesima, auspicando che i Colleghi vogliano collaborare
al fine di indicare con la massima completezza, non soltanto in occasione della costituzione in giudizio, ma eventualmente anche durante il corso dell’intero processo, i dati anagrafici dei propri rappresentati.
Il Consiglio, dato atto, approva e dispone la
pubblicazione sul sito internet e sul Notiziario.
- Il Consigliere Vaglio rammenta al Consiglio che la Commissione per la Manutenzione
e Conservazione del Palazzo di Giustizia in
Roma, ha comunicato in data 5 novembre
2008 che sono in fase di conclusione i lavori
per l’installazione e l’attivazione delle apparecchiature di sicurezza per il controllo degli
accessi al Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour.
Non appena attivato tale sistema sarà possibile accedere solo tramite apposito badge
con la conseguenza che le centinaia di Colleghi che necessiteranno ogni giorno di entrare
nel Palazzo, vuoi per partecipare alle udienze
o effettuare adempimenti nelle cancellerie della
Corte di Cassazione, vuoi per recarsi presso gli
Uffici dell’Ordine, saranno costretti a sottoporsi alle facilmente ipotizzabili lunghissime
file per registrarsi ed ottenere la consegna del
badge giornaliero, con evidente disagio e notevoli problemi per giungere puntuali alle udienze.
Il Consigliere Vaglio esorta il Consiglio ad
intervenire e a protestare con forza, chiedendo
alla Commissione per la Manutenzione e
21
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Conservazione del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour che tutti gli Avvocati muniti di
tesserino d’iscrizione all’Ordine abbiano libero accesso al Palazzo di Giustizia o, in subordine, che gli stessi vengano muniti gratuitamente di badge personale.
Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone a prendere immediati e decisi contatti con
la Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Piazza
Cavour per giungere ad una soluzione pratica
del problema. Delega, altresì, il Presidente
Cassiani a esprimere al Presidente della predetta Commissione la preoccupazione che suscita tale provvedimento in quanto intralcerebbe
notevolmente l’attività degli Avvocati che da
tutta Italia vengono ad espletare la loro attività
professionale presso la Corte Suprema di Cassazione.
- I Consiglieri Barbantini e Murra riferiscono sulla questione relativa agli avvocati della
Regione Lazio che lamentano che l’Avvocatura regionale non è autonoma ma inserita nella
direzione del Personale.
Il Consiglio delibera di inviare una nota al
Presidente della Regione Lazio invitandolo a
far rispettare i principi contenuti nel Regolamento consiliare approvato con delibere del
28 ottobre 2004 e 14 settembre 2006.
- Il Consigliere Murra propone che i verbali delle adunanze del Consiglio, nel medesimo
formato e con le stesse modalità con i quali
vengono attualmente pubblicati su Foro Romano (e quindi con i necessari “omissis” per
garantire il rispetto della riservatezza delle
persone) siano prontamente pubblicati, all’indomani della loro approvazione, anche sul
sito internet del Consiglio, in apposita Sezione da istituirsi.
Il Consiglio delega i Consiglieri Cipollone, Fasciotti e Murra per la verifica del formato
delle delibere delle adunanze una volta approvate.
22
- I Consiglieri Murra e Vaglio riferiscono
che in data 15 dicembre 2008, presso la sede
della Cassa Forense, si è svolto l’annunciato
seminario informativo e formativo sulle modalità di utilizzo della nota di iscrizione dei
ricorsi per Cassazione mediante codice a barre. All’incontro, resosi possibile grazie alla
cortese disponibilità del Collega Mormando,
delegato uscente della Cassa, hanno partecipato circa quaranta Colleghi (alcuni dei quali
assistiti dal personale amministrativo di studio
o da collaboratori), scelti tra coloro che risultano iscrivere il maggior numero di ricorsi
presso la Suprema Corte.
L’iniziativa, che per la parte tecnica è stata
curata dalla Soc. Lextel, che garantisce il sistema informatico di iscrizione a ruolo, è stata
assai apprezzata dagli intervenuti.
Il Consiglio ne prende atto.
Rilascio locali del Consiglio. Ricorso al TAR
e indizione di Assemblea Straordinaria
- Il Presidente Cassiani in merito alla richiesta di rilascio dei locali, comunica che ha
saputo dall’Avv. Paolo Berruti che l’udienza
davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio fissata per il 14 gennaio, verrà
rinviata in quanto tutte le parti sono d’accordo perchè si passi direttamente alla valutazione del merito.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
Richiesta di riconvocazione
dell’Assemblea Straordinaria per la
richiesta di versamento del contributo
avanzata dall’O.U.A. a carico del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma
- Il Consigliere Murra, anche a nome del
Consigliere Cerè oggi assente, investiti insieme agli altri Consiglieri, nell’adunanza del 9
ottobre 2008, del compito di riferire in Consiglio circa il contegno da tenere in ordine alla
richiesta di riconvocazione dell’Assemblea
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Straordinaria avente ad oggetto l’adesione o
meno all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, con conseguente obbligo di contribuzione,
comunica ciò che segue.
Con nota protocollata al n. 19820 del 9
ottobre 2008 cinque Colleghi presenti all’Assemblea consiliare del medesimo 9 ottobre
hanno chiesto che sia dichiarata “nulla” la
votazione espletata in quella sede “per difetto
dell’iter di perfezionamento del voto”, insistendo perchè venga convocata una nuova
Assemblea. Nelle premesse della missiva è
specificato da un lato che “la verifica dei voti,
seppur richiesta, non si è potuta tenere a causa
del prematuro abbandono dalla sala di alcuni
partecipanti”, e dall’altro che “non è stata
effettuata (recte: accertata) al momento del
voto la titolarità (recte: legittimazione) al voto
dei presenti”.
Sull’ammissibilità e fondatezza dell’istanza i Consiglieri osservano quanto segue:
1) il controllo sulla regolare convocazione,
costituzione, votazione e deliberazione spetta, com’è noto, al Presidente dell’Assemblea, il
quale proclama i risultati al termine dell’adunanza.
Quest’ultimo, pertanto, è responsabile del
corretto svolgimento dell’attività dell’organo
deliberativo;
2) la deliberazione dell’Assemblea costituisce un atto negoziale avente generalmente
natura plurisoggettiva. L’annullabilità costituisce la forma generale di invalidità delle delibere assembleari, laddove il rimedio dell’actio
nullitatis viene previsto soltanto nei casi previsti dalla legge. La predetta regola costituisce
una deroga rispetto ai rimedi previsti dal legislatore in materia di negozio giuridico, rispondendo all’esigenza di garantire una maggiore
stabilità alle delibere assembleari;
3) la deliberazione assunta con il voto
determinante di soggetti non legittimati in
ogni caso comporta -previa effettuazione della
relativa prova di resistenza- l’annullabilità della delibera e non la nullità della medesima;
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quest’ultima si verifica infatti nelle seguenti
ipotesi: difetto assoluto di convocazione e/o
verbalizzazione; impossibilità e/o illiceità dell’oggetto (interpretazione analogica dell’art.
2379 c.c.);
4) i due diversi profili di pretesa irregolarità
sollevati nella lettera di contestazione (da un
lato la carenza di accertamento in ordine al
possesso dei requisiti soggettivi per poter manifestare il voto, dall’altro l’omessa verifica
dell’esito della votazione) non possono comunque essere confusi tra di loro: il quorum
funzionale, quale risultante dall’esito della
votazione -se votazione come nel caso c’è
stata- non costituisce idonea verifica del quorum strutturale, atteso che una volta che l’organo collegiale si è considerato legittimamente costituito e si sia ritenuto legittimato ad
operare, non è configurabile una verifica indiziaria a posteriori del quorum strutturale (cfr.
TAR Lazio, III, 17 ottobre 2003 n. 8568).
Tutto ciò premesso, detti principi vanno
calati nella fattispecie concreta oggetto dell’istanza pervenuta il 9 ottobre.
L’Assemblea si è svolta con una regolarità
e tranquillità assolute. Dopo la prolusione
iniziale del Presidente ha preso la parola il
Consigliere Segretario, invitando i presenti a
prenotare gli eventuali interventi e sollecitando a contenere gli stessi in pochi minuti.
Hanno preso la parola svariati Colleghi,
che hanno con tutta serenità manifestato le
proprie idee e le rispettive intenzioni di voto.
E’ stata anche prodotta per iscritto una formale mozione sulla quale il presentatore ha chiesto che il Presidente la ponesse ai voti.
Nessuno dei presenti ha mai sollevato, nel
mentre i lavori si dipanavano, obiezioni o
contestazioni sulla regolarità di convocazione
o di svolgimento dell’Assemblea, men che mai
sulla legittimazione degli intervenuti (che il
Segretario ha finanche ad un certo punto
contato, arrivando ad un numero di poco
superiore alle 100 unità).
Dopo di che il Presidente ha invitato l’As-
23
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
semblea ad esprimere il proprio voto, in termini di “sì” ovvero di “no” (con il che “sì”
significava assenso alla corresponsione del
contributo in favore dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura, “no” valeva come voto contrario all’obbligo di detta contribuzione). Il
Presidente ha invitato i fautori del “sì” ad
alzare la mano in segno di voto: le mani alzate
sono state “ufficialmente” contate sia dal Consigliere Segretario, sia dal Consigliere Barbantini e ne veniva presa nota dal Sig. Fausto
Lanzidei, assistente allo scrutinio. Successivamente la stessa operazione è stata effettuata
per i fautori del “no”, con analitico conteggio
delle mani risultate alzate. Infine, si è proceduto alla verifica degli astenuti, i quali egualmente hanno alzato la mano con conseguente
annotazione del loro numero. Il Presidente ha
quindi dichiarato chiusa la votazione. Tutti i
presenti hanno potuto constatare la prevalenza, seppur numericamente non ampia, dei
voti del “no” sui voti del “sì”.
Va sottolineato che, per prassi consolidata, la modalità di espressione del voto nelle
Assemblee consiliari è quella dell’alzata di
mano. Anche stavolta nessuno dei presenti ha
previamente obiettato nulla al Presidente a
che la modalità di espressione del voto fosse
quella citata.
Il Presidente, il Segretario, il Funzionario
di Segreteria presente, hanno constatato l’esito dello scrutinio. Immediatamente dopo il
voto ed il pressochè simultaneo scrutinio,
alcuni Colleghi presenti, stante l’ora tarda,
hanno ritenuto di allontanarsi, considerando
definitivamente conclusa l’Assemblea (che
aveva infatti un solo punto all’ordine del giorno, esaurito con quella votazione).
Non può allora parlarsi di “prematuro”
abbandono della sala da parte di alcuni votanti, stante il fatto che a votazione conclusa e ad
esito oramai proclamato non v’era più alcuna
necessità di stazionare nell’Aula consiliare.
Deve essere evidenziata, a questo punto,
l’assoluta validità e regolarità della delibera, la
24
quale è stata approvata con il voto favorevole
della maggioranza di coloro i quali risultavano
presenti (tenuto conto che anche durante gli
interventi qualcuno dei presenti si è poi definitivamente allontanato) ed i risultati sono
stati oggetto di pubblica proclamazione.
La richiesta di prova di resistenza, consistente nella “verifica dei voti espressi” (il cui
inequivoco totale è stato peraltro accertato
personalmente dal Consigliere Segretario Conte, dal Consigliere Barbantini e dal Funzionario che li assisteva), è stata inoltrata alcuni
minuti dopo che molti dei votanti, ritenendo
conclusa l’Assemblea, si sono allontanati (del
resto non gli era fatto obbligo, nè era loro
onere, intrattenersi inutilmente oltre, in attesa
che qualcuno chiedesse eventualmente la verifica): e dunque si tratta di una istanza oggettivamente tardiva (come postuma, e quindi
inammissibile, è la contestazione circa il mancato riscontro della legittimazione degli intervenuti alle operazioni di voto), essendosi avanzata quando l’Organo collegiale aveva cessato
di operare (non necessitando di formule sacramentali per dichiarare chiusa un’assemblea).
Non può sottacersi, peraltro, che i costi di
un’eventuale ripetizione dell’Assemblea (comunque assolutamente legittima), non possono ricadere sul Consiglio nella sua generalità,
giacchè la titolarità del potere di conduzione
dell’Assemblea compete, come detto, al solo
Presidente, al quale nella specie non pare potersi rimproverare alcuna decisione illegittima.
Il Consigliere Vaglio, con riferimento all’Assemblea Straordinaria degli Avvocati tenutasi il 9 ottobre 2008 relativa alla “richiesta
di versamento del contributo avanzata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura a carico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma” e indipendentemente dalla richiesta
formulata da alcuni Colleghi, stante l’avvenuto cambio dei vertici dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana, propone l’indizione
di una nuova Assemblea Straordinaria.
Il Consigliere Arditi di Castelvetere si asso-
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
cia.
Il Consiglio, udita la comunicazione dei
Consiglieri Murra e Cerè e la proposta del
Consigliere Vaglio, delibera di rinviare la decisione definitiva alla prossima adunanza del 15
gennaio 2009.
Il Consiglio auspica un incontro con il
nuovo vertice dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana.
ADUNANZA DEL 15 GENNAIO 2009
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Avv. Alessandro Cassiani, il Consigliere
Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,
Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio,
Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra,
Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana
Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario .................................. n.
elenco speciale ................................. n.
passaggi dall’el.spec. all’albo ord. ... n.
cancellazioni
per decesso ...................................... n.
a domanda ....................................... n.
nulla-osta al trasferimento .................... n.
60
1
1
1
8
2
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ................................................ n. 5
abilitazioni ............................................. n. 12
iscrizioni e abilitazioni .......................... n. 8
cancellazioni
a domanda ....................................... n. 1
per trasferimento ............................. n. 3
compiuta pratica ................................... n. 2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi .................................................... n. 36
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ...................... n. 20
FORO ROMANO 1/2009
- Il Consigliere Gianzi comunica di aver
preso contatto con il Direttore Generale della
Gerit Equitalia per costituire presso gli Uffici
del Consiglio uno sportello dedicato agli Avvocati per tutte le necessità legate all’attività
della Gerit. Lo sportello sarebbe attivo tre
giorni alla settimana e verrebbe gestito da
personale delle Gerit Equitalia.
Ritiene superfluo evidenziare i vantaggi
che porterebbe agli Avvocati la creazione dello sportello che, peraltro, già esiste presso
l’Ordine dei Commercialisti.
Riferisce, inoltre, che domani 16 gennaio
alle ore 9.30 un funzionario della Gerit Equitalia verrebbe presso gli Uffici del Consiglio
per un sopralluogo.
Il Consigliere Gianzi chiede che venga
autorizzato a proseguire i contatti e che venga
individuata una possibile idonea collocazione
allo sportello.
I Consiglieri Di Tosto e Vaglio, preso atto
di quanto comunicato dal Consigliere Gianzi,
evidenziano che nell’adunanza dell’11 dicembre 2008 il Consiglio aveva delegato i medesimi a verificare la possibilità di aprire uno
sportello dell’Equitalia Gerit presso i locali del
Consiglio dell’Ordine di Roma dedicato agli
avvocati. I Consiglieri Di Tosto e Vaglio, quindi, hanno già preso contatti con Equitalia
Gerit; tuttavia, per evitare sovrapposizioni di
interventi, parteciperanno all’incontro di venerdì 16 gennaio 2009 ore 9.30 con gli incaricati dell’Equitalia presso gli uffici dell’Ordine
al fine di verificare la possibilità di stipulare
un’eventuale convenzione con Equitalia Gerit e di concordare le modalità organizzative
per rendere funzionale il servizio.
I Consiglieri Di Tosto e Vaglio si impegnano per la prossima adunanza a riferire al Consiglio per le necessarie delibere.
Il Consiglio, nel ringraziare il Consigliere
Gianzi e visto l’incarico di esaminare la questione ai Consiglieri Vaglio e Di Tosto, ne
prende atto e prega il Consigliere Gianzi di
25
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
confermare l’incontro con il funzionario della
Gerit Equitalia.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla sentenza della Cassazione che è stata distribuita a tutti
i Consiglieri e che sancisce la possibilità da
parte degli avvocati di impugnare il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare avanti al Consiglio Nazionale Forense.
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento alla prossima adunanza, invitando ogni
Consigliere a studiare la sentenza.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla istanza per la nomina di arbitro unico, presentata
dal Prof. Avv. (omissis) e dall’Avv. (omissis),
pervenuta in data 22 dicembre 2008, per dirimere la controversia insorta tra l’Avv. (omissis) e l’Associazione Professionale “(omissis)”
e propone di nominare il Dott. Giovanni
Beccari, con studio a Roma in Via Venti Settembre, 1.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Ministero della Giustizia, pervenuta in
data 10 novembre 2008, relativa alla informatizzazione del servizi della Sezione Fallimentare.
Il Consiglio delega il Consigliere Vaglio ad
approfondire.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, pervenuta in data 23 dicembre 2008,
con la quale sottopone un “Manifesto” sulla
separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e ne chiede la condivisione.
Il Consiglio delega il Presidente.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulle delibere di solidarietà sul problema del rilascio
della sede del Consiglio, pervenute dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, Bari,
Bergamo, Casale Monferrato, Cosenza, Civi-
26
tavecchia, Crema, Forlì e Cesena, Frosinone,
Isernia, L’Aquila, La Spezia, Larino, Lecce,
Lucca, Macerata, Massa Carrara, Melfi, Milano, Napoli, Orvieto, Padova, Pordenone, Reggio Emilia, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno,
Sciacca, Taranto, Tivoli, Velletri e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana.
Il Consiglio ne prende atto e delibera che,
come al solito, vengano pubblicate sul sito e
conservate nell’apposito fascicolo.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta
in data 17 dicembre 2008, relativa alla costituzione di una nuova Commissione consultiva
per l’esame della bozza del testo di riforma
della disciplina forense.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dell’On. Sen. Divina, pervenuta in data 25
novembre 2008, relativa ad una dichiarazione
apparsa sulle Agenzie di stampa in materia di
autolesionismo della magistratura e sul problema del rilascio della sede del Consiglio.
Il Consiglio ne prende atto e delibera che
se ne dia notizia sul sito.
- Il Presidente Cassiani riferisce che il 6
dicembre 2008 si è tenuta presso l’Ordine
degli Avvocati di Parigi la commemorazione
per il 60° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dell’Avv. Claudio Urciuoli, pervenuta in data
5 dicembre 2008, con la quale comunica di
rinunciare all’incarico di Componente Supplente della XIII Sottocommissione esami di
avvocato - sessione 2008.
Il Consiglio designa, in sostituzione dell’Avv. Claudio Urciuoli, l’Avv. Maria Saracino, con studio a Roma in Via Appia Nuova n.
251.
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dell’Avv. Alessando Graziani pervenuta in data
7 gennaio 2009, con la quale trasmette la
relazione di sintesi sull’attività della Commissione Informatica giuridica, nuove tecnologie
e sito web e suggerisce un incontro tra il
Consiglio e i componenti della detta Commissione.
Il Consiglio accoglie il suggerimento del
Presidente.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 17 dicembre 2008,
con la quale comunica il nominativo del Presidente e dei componenti della Giunta, eletti
nell’assemblea del 13 dicembre scorso.
Il Consiglio delega il Presidente ad esprimere auguri e compiacimento.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
della Lextel - Servizi Telematici per l’Avvocatura, pervenuta in data 24 dicembre 2008,
relativa alla nuova offerta per il “Servizio Consultazione Polisweb Cassazione e deposito
ricorsi tramite nota iscrizione a ruolo su codice a barre”.
Il Consiglio manda alla Commissione Informatica.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Mario Addari, Francesco Bicarini, Paola Celletti, Giorgia Celotto,
Antonella Colantoni, Gianluca Cracas, Giampaolo Fantozzi, Giampiero Fantozzi, Giuseppe Flammia, Stefania Ionata, Francesco Lorenti, Vincenzo Mallamaci, Daniele Mancini,
Andrea Pellegrini, Andrea Recchi, Giorgio
Scrocca, Enza Stramandinoli, Mario Tagliareni, Francesca Rosanna Tripodi, Giovanni Veroni,
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autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Pareri per nomina a Vice Procuratore
Onorario e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulle richieste di parere per la nomina a Vice
Procuratore Onorario e/o Giudice Onorario
di Tribunale degli Avvocati: Roberto Cappelli, Giulia Ragonesi, Annamaria Sgromo, Paolo
Troiano, Federica Turlon, Daniela Urso.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Maurizio Marino, pervenuta in data 24 dicembre 2008, con la quale
comunica che dal 1° gennaio 2009 è entrato a
far parte dell’Associazione Professionale “Studio Legale Biscotto e Associati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Simona Bellardini, pervenuta in data 30 dicembre 2008, con la quale
comunica che dal 1° gennaio 2009 è entrata a
far parte dell’Associazione Professionale “Studio Legale Biscotto e Associati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Giovanna Cresci, pervenuta in data 30 dicembre 2008, con la quale
comunica che dal 1° gennaio 2009 è entrata a
far parte dell’Associazione Professionale “Studio Legale Biscotto e Associati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Uf-
27
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avv.ti Felice Testa, Francesca
Spirito e Benedetta Testa, pervenuta in data 30
dicembre 2008, con la quale comunicano la
costituzione dell’Associazione Professionale
“Studio Testa - Associazione tra Professionisti”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulle note dello Studio Legale Tributario “Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati”, pervenute in data 30 dicembre 2008 e 8 gennaio
2009, con le quali comunica che, a seguito
della fusione del suddetto Studio con lo Studio Associato LCA - Avvocati e Commercialisti d’impresa, ha modificato la ragione sociale
in “CBA Studio Legale e Tributario”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Giuseppe Lepore, pervenuta in data 5 gennaio 2009, con la quale, in
qualità di Segretario dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana, chiede la disponibilità dell’Aula Avvocati e della Sala Conferenze
di Via Valadier per le Assemblee Nazionali
dell’O.U.A. che si svolgeranno in sette giornate da gennaio a luglio 2009.
Il Consiglio accoglie l’istanza compatibilmente con la disponibilità delle Aule.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Antonino Mormino, pervenuta in data 7 gennaio 2009, con la quale
comunica lo scioglimento dell’Associazione
Professionale “Studio Legale Associato dell’avv. Antonino Mormino e dell’avv. Anna
Paola Mormino”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
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- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla comunicazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data
7 gennaio 2009, accompagnatoria della relazione alla legge della Regione Toscana n. 73, in
materia di riconoscimento professionale.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che lo Sportello Informativo per i Giovanni
Avvocati riprenderà l’attività tutti i martedì
dalle ore 13.00 alle ore 14.00, a partire da
martedì 13 gennaio 2009, secondo il calendario pubblicato sul sito del Consiglio.
Il Consiglio ne prende atto e ringrazia la
Commissione Giovani.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Manfredi Bettoni, pervenuta in data 12 gennaio 2009, con la quale
comunica che a seguito del decesso del fondatore Avv. Giangaleazzo Bettoni e quale contitolare dell’Associazione Professionale Studio
Legale Giangaleazzo Bettoni intende, di concerto con gli altri contitolari dello Studio,
mantenere inalterata la denominazione della
predetta Associazione.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avv.ti Maurizio Cecconi e
Fabio Cisbani, pervenuta in data 13 gennaio
2009, con la quale comunicano lo scioglimento dell’Associazione Professionale “Studio degli
avvocati Maurizio Cecconi e Fabio Cisbani”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Cipollone comunica che il
12 gennaio scorso si è riunita la Commissione
Elettorale per l’elezione del Comitato dei
Delegati per la Cassa Forense.
Riferisce che il Presidente della Cassa Forense con sua comunicazione ha affermato
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
che, allo stato attuale della normativa regolamentare vigente, non è previsto il sistema del
voto elettronico. La Commissione ne ha preso
atto e ha deliberato di rinunciare all’utilizzo
della modalità di espressione del voto attraverso il sistema elettronico.
Riferisce, inoltre, che è necessario sostituire l’Avv. Antonino Battiati il quale ha rassegnato le proprie dimissioni quale Presidente
della Sottocommissione.
Riferisce, infine, che sono stati stabiliti i
turni di presenza dei Commissari e che si è
deciso di non utilizzare il programma elettronico per le votazioni in quanto, allo stato, non
previsto dalla normativa.
Il Consiglio ne prende atto.
Richiesta di riconvocazione
dell’Assemblea Straordinaria per la
richiesta di versamento del contributo
avanzata dall’O.U.A. a carico del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma
- Il Presidente Cassiani, con riferimento
alla discussione sul punto effettuata nella scorsa adunanza, chiede che venga deliberata la
fissazione di una nuova Assemblea Straordinaria degli Avvocati con lo stesso ordine del
giorno di quella del 9 ottobre 2008 e precisamente “Richiesta di versamento del contributo avanzata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura a carico del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma”.
Il Consigliere Murra, ribadendo che la
precedente Assemblea Straordinaria del 9 ottobre 2008 non era nulla, nè annullabile, ritiene, ovviamente, che non sussistono motivi
ostativi ad una nuova convocazione della stessa.
Il Consigliere Vaglio ravvisa l’opportunità
di riconvocare l’Assemblea Straordinaria degli
Avvocati per l’eventuale rientro dell’Ordine di
Roma nell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana in considerazione dell’insediamento dei nuovi vertici della stessa Associa-
FORO ROMANO 1/2009
zione.
Il Consigliere Cerè, alla luce della oggettivamente riconosciuta validità della ennesima
Assemblea dell’Ordine dello scorso 9 ottobre,
per accontentare ancora una volta i pochi
fautori della contribuzione all’O.U.A., con
l’ennesimo diniego assembleare a tale foraggiamento ad una entità che non ha dimostrato
in tredici anni di rappresentare (tanto meno
utilmente) l’Avvocatura italiana, manifesta la
propria contrarietà all’indizione di una ulteriormente ennesima assemblea per accontentare i colleghi che dal 20 luglio 2001 in poi
hanno vanamente tentato di accollare agli
avvocati romani la detta contribuzione.
La stessa Consigliere Cerè ribadisce il divieto ferreo previsto dal nostro ordinamento
(art. 7 del D.Lgs. Lgt. 382/44) di colpire gli
iscritti con pretese di contribuzione che non
siano “strettamente, nei limiti” delle attività
istituzionali, mentre è evidente che la pretesa
di contribuire all’O.U.A. non potrebbe essere
posta a carico degli iscritti, così come anche la
pretesa di onerare il Consiglio di una attività di
esazione di contributi “volontari” che ben
potrebbero essere invece raccolti dall’O.U.A.
a sua propria cura ed a carico degli avvocati
che volessero espressamente essere onerati di
tale contribuzione. E’ di tutta evidenza che
sarebbe illegittimo onerare il Consiglio di prestarsi a tale incombente non previsto tra le
attività istituzionali dell’ente pubblico (tempo, adibizione di attività di dipendenti del
Consiglio, responsabilità per l’esazione a favore di terzi, come l’O.U.A.), soltanto per “fare
un favore” all’O.U.A., con l’evidente rischio
che molti colleghi pagherebbero un tale balzello aggiuntivo senza neppure esserne consapevoli, per mera distrazione. Tanto meno sarebbe possibile porre a carico dei contribuenti
avvocati romani le spese non lievi della convocazione della ennesima Assemblea (stampa ed
affissione di manifesti, pubblicazione a pagamento della convocazione dell’Assemblea in
due quotidiani, ecc.).
29
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Infine il Consigliere Cerè fa rilevare che
l’assunto del Segretario che “sono mutati i
vertici dell’O.U.A.” non costituisce un valido
motivo per inficiare le deliberazioni assembleari contrarie legittimamente a favorire l’O.U.A.,
soprattutto con la contribuzione coatta (ad
ingiusta cura del Consiglio) o anche favorita
dall’indebito favore di una esazione “volontaria” che non rientra tra le attività istituzionali
per le quali il Consiglio è dotato di personale
dipendente.
Il Consigliere Segretario Conte, il Consigliere Tesoriere Ierardi, i Consiglieri Cipollone, Barbantini, Fasciotti, Nesta, Vaglio, Rossi,
Murra, Gianzi, Di Tosto e Arditi di Castelvetere si associano alla proposta di riconvocazione dell’Assemblea Straordinaria, formulata dal
Presidente Cassiani.
Il Consiglio delibera di rifissare l’Assemblea Straordinaria degli Avvocati per il giorno
18 marzo 2009 alle ore 12.00.
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi propone
al Consiglio, anche per motivi di risparmio
economico, di far coincidere l’indizione dell’Assemblea Straordinaria con quella Ordinaria per l’approvazione del conto consuntivo
dell’anno 2008 e del bilancio preventivo per
l’anno 2009.
Il Presidente manifesta apprezzamento per
la proposta del Consigliere Tesoriere Ierardi
che contempera l’esigenza di convocare l’Assemblea con quella di contenere al massimo le
spese connesse alla realizzazione dell’evento.
Il Consiglio, in accoglimento della proposta del Consigliere Tesoriere Ierardi, delibera
di fissare un’unica Assemblea nell’ordine del
giorno della quale, oltre ai punti relativi all’Assemble Ordinaria, sarà inserito il punto relativo alla richiesta di versamento del contributo
avanzata dall’O.U.A.
- Il Consigliere Vaglio comunica di aver
inserito nella Commissione Relazioni Uffici
Giudiziari l’Avv. Pierguido Stanchi.
30
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Murra riferisce che in data 12
gennaio 2009 sul quotidiano (omissis) è apparsa
a tutta pagina un’intervista all’Avv. (omissis),
iscritto all’Ordine di Roma, firmata dal giornalista (omissis), nella quale la stragrande maggioranza del relativo articolo è dedicata alla superba menzione dei molti ed influenti clienti assistiti dal professionista stesso. Il Consigliere
Murra ritiene che tale modo di pubblicizzare la
propria immagine contrasti con l’art. 17 comma 4 del vigente Codice Deontologico il quale
fa divieto all’avvocato di divulgare il nome dei
propri clienti anche in presenza di un loro
specifico consenso al riguardo. Chiede quindi
che il Consiglio adotti ogni più opportuna
iniziativa al fine di tutelare il decoro e la dignità
della professione forense.
Il Consiglio delibera di aprire una pratica
di Segreteria e delega per l’istruttoria il Consigliere Murra.
- Il Consigliere Murra comunica che nei
giorni scorsi è scomparso il Prof. Avv. Luigi
Montesano, luminare del Diritto Processuale
Civile e per anni Ordinario presso l’Università
La Sapienza di Roma, oltre che insigne Iscritto
all’Ordine di Roma.
Il Consiglio esprime il proprio cordoglio
per la morte dell’Illustre Giurista, furmulando
le più sentite condoglianze ai familiari.
ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2009
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta,
Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè,
Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di
Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario .................................. n.
sez. spec. D. Lgs. 96/2001 ............... n.
passaggi dall’albo ord. all’el.spec. ... n.
passaggi dall’el.spec. all’albo ord. ... n.
cancellazioni
per decesso ...................................... n.
a domanda ....................................... n.
nulla-osta al trasferimento .................... n.
81
2
1
1
1
11
7
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ................................................ n. 10
abilitazioni ............................................. n. 35
iscrizioni e abilitazioni .......................... n. 7
revoche abilitazioni ............................... n. 5
revoca cancellazione ............................. n. 2
cancellazioni
a domanda ....................................... n. 2
per trasferimento ............................. n. 3
per fine pratica ................................ n. 3
nulla-osta al trasferimento .................... n. 4
compiuta pratica ................................... n. 4
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi .................................................... n. 29
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ...................... n. 23
tale di Santo Spirito in Sassia nei giorni 19, 20
e 21 marzo 2009. Invita tutti i Consiglieri a
partecipare all’importante evento.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
degli Avvocati Pierluigi Mancuso e Gianluca
Marzio, pervenuta il 2 dicembre 2008 nella
quale comunicano la loro rinuncia all’incarico
di componenti effettivi della XXIII e della VIII
sottocommissione per gli esami di Avvocato Sessione 2008.
Il Consiglio designa, in sostituzione dell’Avv. Pierluigi Mancuso, l’Avv. Antonio Buttazzo, con studio a Roma in Corso Trieste
n.155 e, in sostituzione dell’Avv. Gianluca
Marzio, l’Avv. Antonella Lo Conte, con studio a Roma in Piazza Adriana n. 20.
- Il Presidente Cassiani riferisce che l’Avv.
Enzo Proietti, con nota pervenuta il 19 gennaio 2009, ha comunicato la sua impossibilità ad
accettare la nomina quale Vice Presidente
supplente della XXI Commissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2008.
Il Consiglio designa, in sostituzione dell’Avv. Enzo Proietti, l’Avv. Francesco Petrucci, con studio a Roma in Via Oslavia n. 14.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla eventuale possibilità di convenzione tra Avvocati e
Magistrati già sottoscritta da molti Ordini, tra
gli altri, da quelli di Genova, Milano, Padova
e Venezia.
Il Consiglio si riserva di approfondire l’argomento.
- Il Presidente Cassiani riferisce che l’On.
Pierluigi Mantini ha trasmesso, con nota pervenuta al Consiglio il 15 gennaio 2009, l’articolo pubblicato il 14 gennaio 2009 dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” dal titolo “L’Italia
riparta dal ceto medio”, chiedendo l’impegno
per le politiche economiche a sostegno delle
professioni italiane.
Il Consiglio si riserva ogni valutazione
all’esame del documento.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in
data 13 gennaio 2009, relativa al IV Congresso
Nazionale di Aggiornamento Professionale che
si terrà a Roma, presso il Complesso monumen-
- Il Presidente Cassiani riferisce che il 25
novembre 2008 si è svolto, presso l’Aula Avvocati del Consiglio, il Convegno organizzato
dalla Commissione di Diritto Penale unitamente al Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Convenzione per la formazione e
l’orientamento dei Praticanti Avvocati
FORO ROMANO 1/2009
31
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma, sul tema: “La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
D. Lgs. 231/2001”.
Il Consiglio ne prende atto con compiacimento.
- Il Presidente Cassiani riferisce che l’Avv.
Maurizio De Tilla, Presidente dell’O.U.A. Organismo Unitario dell’Avvocatura, ha trasmesso al Consiglio in data 14 gennaio 2009,
la sua relazione su “Conformismo e giudizio
per Cassazione”.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sul protocollo di intesa sottoscritto tra la società DATEV KOINOS e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano,
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Napoli e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Napoli e Roma per l’anno
2009, relativamente all’obiettivo di costruire
un insieme di prodotti e-learning che andranno a costituire una biblioteca a cui potranno
accedere gli iscritti secondo le modalità decise,
in modo autonomo ed insindacabile, dai singoli Ordini partecipanti all’iniziativa.
Il Consiglio delega il Presidente a darne
notizia.
- Il Presidente Cassiani riferisce che l’Avv.
Antonino Battiati, con nota pervenuta il 18
dicembre 2008, ha rassegnato le dimissioni
quale Presidente della sottocommissione per
le elezioni del Comitato dei delegati della
Cassa Forense per il quadriennio 2009/2013.
Il Consiglio prende atto che la Commissione elettorale ha già provveduto a sostituire
il Prof. Avv. Antonino Battiati con il Prof. Avv.
Piero Sandulli.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
32
del Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati, pervenuta il 15 gennaio 2009, con la quale si comunica che dal 19
gennaio 2009 verrà resa operativa la visibilità
sul Polisweb Nazionale dei dati relativi alla
cognizione ordinaria del Tribunale di Roma.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera, pervenuta in data 15 gennaio 2009, dell’Ordine degli Avvocati di Lecce nella quale si
esprime solidarietà all’Ordine di Roma per la
questione del rilascio dei locali dalla sede di
Piazza Cavour.
Il Consiglio ne prende atto, ne delibera la
pubblicazione sul sito e l’inserimento nell’apposito fascicolo.
- Il Consigliere Cerè pone al Consiglio una
fattispecie relativa ad un avvocato che chiede
di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato avendo un reddito nei limiti previsti
dalla legge.
Il Consiglio ritiene che l’avvocato non
possa essere ammesso al beneficio in quanto
può difendersi autonomamente.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Walter Aronica, Luca
Carpiti, Liliana Curtilli, Fabiano De Santis,
Paola De Vita, Lorella Giannantonio, Enrico
Giannubilo, Guido Giannubilo, Ferdinando
Giffoni, Massimiliano Gobbi, Matteo Grasselli, Paolo Improta, Mauro Livi, Alessandro
Marangoni, Sara Masciotti, Antonella Mormino, Alessandro Nigro, Fabrizio Pietrosanti,
Romina Raponi, Angelo Salvi, Alessandra
Spadafora, Paolo Urbani, Laura Vittozzi,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Renato Marini, pervenuta
in data 13 gennaio 2009, con la quale comunica il rinvio dell’udienza della Corte di Appello
di Roma per la precisazione delle conclusioni
nella causa Consiglio dell’Ordine Avvocati/
(omissis) al 29 gennaio 2010, ore 9.30.
Il Consiglio prende atto.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dello Studio Legale Chiomenti,
pervenuta in data 16 gennaio 2009, con la
quale si comunica che, dal 1° gennaio 2009,
sono entrati a far parte dell’Associazione gli
Avvocati Claudio Lichino, Michele Delfini,
Alessandra Pieretti, Luigi Vaccaro e Franco
Lambertenghi.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avvocati Natascia Gentile e
Alessandro Lattanzi, pervenuta in data 16 gennaio 2009, con la quale comunicano la costituzione dell’Associazione Professionale “Studio Legale Gentile-Lattanzi & Associati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che, giusta gli orientamenti espressi in alcune
pregresse adunanze da parte del Consiglio, è
necessario procedere all’approvazione di un
regolamento che disciplini le modalità di selezione dei dipendenti assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato. L’adozione di un
tale regolamento consentirà di effettuare selezioni pubbliche, in un clima di piena trasparenza e legittimità.
FORO ROMANO 1/2009
Propone, quindi, che il Consiglio approvi il seguente schema di regolamento.
***
Regolamento per l’assunzione di
personale interinale con contratto di
lavoro a tempo determinato
Art. 1
(Norme generali)
1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per l’assunzione del personale interinale con contratto di lavoro a tempo
determinato.
2. L’assunzione avviene per selezione pubblica volta ad accertare il possesso dell’idonea
qualificazione e della specifica competenza
degli aspiranti in relazione ai compiti propri
della figura così come individuati dalla legge e
dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 2
(Condizioni)
1. L’assunzione a tempo determinato di
personale interinale è disposta nei soli casi e
nei limiti previsti espressamente dalla legge e
dalle specifiche norme contrattuali.
2. L’assunzione a tempo determinato, anche per sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti e/o per esigenze correlate a
programmi di attività di durata temporanea,
ovvero per la copertura di posti vacanti nell’organico del personale, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali, è disposta
dal Consiglio su motivata proposta del Consigliere Segretario. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo di norma se
l’assenza prevista supera i 30 giorni consecutivi e previo accertamento delle disponibilità
finanziarie per far fronte alla relativa spesa.
Deroghe particolari sono previste in caso di
graduatorie ancora valide.
Art. 3
(Bando di selezione)
1. La selezione è indetta con delibera consiliare.
2. Il bando di selezione deve indicare le
modalità di svolgimento della selezione stessa,
il termine per la presentazione delle domande,
33
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
il numero dei posti, i requisiti per la partecipazione, la durata del rapporto di lavoro, la qualifica assegnata, l’ammontare della retribuzione
e quanto altro necessario per l’individuazione
degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro a
tempo determinato che viene offerto.
3. Il bando di selezione è affisso nelle
bacheche del Consiglio, sul sito internet del
medesimo e, eventualmente, negli appositi
spazi utilizzati per le affissioni presso gli uffici
giudiziari del circondario.
4. Il termine per la presentazione delle
domande, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di affissione all’albo
del bando e non superiore a 40 giorni dalla
data medesima, è fissato di volta in volta dal
bando in relazione all’urgenza, alle specifiche
necessità ed ai tempi tecnici di diffusione del
bando stesso.
Art. 4
(Requisiti generali di ammissione)
1. Per l’ammissione alle selezioni sono
richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di titolo di studio idoneo (per
la categoria A licenza media; per la categoria B
diploma di istituto superiore conseguito dopo
un ciclo di studi quinquennale; per la categoria C diploma di laurea);
b) assenza di carichi pendenti e di condanne penale accertate con sentenze anche non
ancora passate in cosa giudicata.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda.
Art. 5
(Domanda e termini di ammissione
alla selezione)
1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono produrre apposita domanda entro il
termine fissato dal bando.
2. Alla domanda, da redigere in lingua
italiana ed in carta libera, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione, devono
essere allegati, a pena di esclusione:
a) la laurea o il titolo universitario straniero
34
(in originale o in copia autentica oppure certificato dell’Istituzione universitaria che ha rilasciato il titolo);
b) i titoli che si intendono far valere (in
originale o in copia autentica);
c) curriculum vitae;
d) elenco dei titoli allegati.
3. In nessun caso possono costituire oggetto di valutazione titoli dichiarati nella domanda ma non allegati, salvo quanto previsto in
materia di autocertificazione. La Commissione di cui all’art. 6, qualora il candidato non
abbia allegato alla domanda di partecipazione
il documento comprovante il possesso dei
titoli culturali e professionali o non abbia
indicato in maniera dettagliata le caratteristiche dei titoli stessi nell’elenco di cui al comma
2, deciderà allo stato degli atti.
Art. 6
(Commissione selezionatrice)
1. La Commissione selezionatrice è nominata dal Consiglio dell’Ordine ed è formata da
tre componenti scelti tra avvocati iscritti all’Albo di Roma, di cui almeno uno necessariamente rivestente, al momento, la qualifica di
Consigliere dell’Ordine, che la presiede.
Art. 7
(Criteri di selezione)
1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. La Commissione valuta preventivamente il possesso da parte di ciascun candidato del
titolo di studio richiesto e della sua congruità.
Ove accerti la mancanza o l’incongruità anche
di uno solo dei requisiti di ammissione, la
Commissione, senza procedere ad ulteriore
esame dei titoli, esclude il candidato dalla
selezione.
3. La Commissione dispone di 100 punti
di cui 40 sono riservati ai titoli e 60 al colloquio.
4. I criteri di assegnazione del punteggio
riservato ai titoli sono i seguenti:
a) titoli culturali: fino ad un massimo di 10
punti;
b) titoli professionali attestanti la specifica
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
qualificazione e competenza: fino ad un massimo di punti 20;
c) altri titoli professionalmente pertinenti:
fino ad un massimo di punti 10.
5. Sono ammessi al colloquio i candidati
che abbiano conseguito nella valutazione dei
titoli almeno 25 punti.
6. Al termine della valutazione dei titoli è
pubblicato nelle bacheche del Consiglio e sul
sito internet l’elenco degli ammessi al colloquio con il punteggio riportato, la data e il
luogo di svolgimento del colloquio che verranno comunque comunicati ai candidati con
un preavviso di almeno 10 giorni.
7. Il colloquio è diretto ad accertare la
capacità del candidato nello svolgere le funzioni tipiche della qualifica da ricoprire, nonchè la conoscenza della normativa ordinistica
e forense. Nel colloquio viene valutata anche
la conoscenza da parte del candidato delle
norme vigenti relative alle modalità di svolgimento dell’incarico da svolgere.
8. Il colloquio si intende superato se il
candidato consegue un punteggio non inferiore a 45 punti.
9. Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria di merito sulla
base della somma dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
10. A parità di merito la preferenza è determinata applicando, nell’ordine, i seguenti criteri:
a) aver prestato già servizio presso un Consiglio dell’Ordine professionale, con riguardo,
nel caso di più candidati a pari merito che
abbiano tale requisito, alla maggiore anzianità
di servizio;
b) numero dei figli a carico, indipendentemente dalla circostanza che il candidato sia
coniugato o meno;
c) più giovane età.
11. Esaurite le procedure di selezione, con
delibera consiliare è approvata la graduatoria
definitiva e sono dichiarati i vincitori e gli
idonei.
FORO ROMANO 1/2009
12. La graduatoria formata resta valida per
un periodo di due anni, che decorre dalla data
della delibera decreto di approvazione della
graduatoria stessa, per eventuali successive
assunzioni della medesima natura deliberate
dal Consiglio.
Art. 8
(Assunzione)
1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo le norme contenute nei contratti nazionali
di lavoro e secondo le disposizioni di legge.
2. L’Amministrazione, prima della nomina, invita l’interessato a presentare entro 10
giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e indicate nel bando di
selezione, nonchè a trasferire la propria residenza nel Comune di Roma ove l’interessato
l’abbia altrove. Scaduto inutilmente tale termine e fatta salva la possibilità di una sua
proroga a richiesta dell’interessato per i casi di
comprovato impedimento, il rapporto deve
intendersi automaticamente risolto e non si
procederà alla nomina.
3. Comporta altresì l’immediata risoluzione del rapporto la mancata assunzione in
servizio nel termine assegnato, salva la concessione di una proroga per comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Il Consiglio, dato atto, approva il Regolamento.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla richiesta della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, pervenuta in data 16
gennaio 2009, di una terna di nominativi per
il rinnovo dell’Organo collegiale del Garante
del Contribuente.
Il Consiglio indica i nominativi degli Avvocati Gianni Di Matteo con studio in Roma,
Via G. Ferrari 35, Rosario Carmine Rao con
studio in Roma, Via Fasana, 16 e Ugo Scalise
con studio in Roma, Via della Balduina, 59.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avvocati Raffaele Rosi Bernar-
35
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
dini, Enza Stramandinoli, Ernesto Aliberti e
Claudia Della Torre, pervenuta in data 19
gennaio 2009, con la quale comunicano la
costituzione dell’Associazione Professionale
“Studio Legale Associato RBS & ADT Law”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Rocco Bianco, pervenuta
in data 20 gennaio 2009, con la quale comunica lo scioglimento dell’associazione professionale “Studio Legale e Tributario Rocco Bianco
Avvocato, Pierfrancesco Bruno Avvocato,
Maria Luisa Rossi Ragioniere Commercialista,
Civita Di Russo Avvocato & Fabio Costan
Avvocato - Associazione Professionale” con
logo “RB Partners & Associati” dal 17 dicembre 2008.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avvocati Patrizia Pelliccioni e
Alberto Buzzi, pervenuta in data 21 gennaio
2009, con la quale comunicano la costituzione
dell’Associazione professionale denominata
“Studio Legale Associato Buzzi-Pelliccioni”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla comunicazione dell’O.U.A. - Organismo
Unitario dell’Avvocatura, pervenuta il 21 gennaio 2009 relativa al comunicato stampa sull’abilitazione degli avvocati in Spagna e l’articolo pubblicato dal quotidiano “La Stampa”
del 20 gennaio 2009 dal titolo “Subito avvocato se vai in Spagna”.
Il Consiglio ne prende atto.
Esame della sentenza delle Sezioni
Unite sulla impugnabilità delle delibere di
36
apertura dei procedimenti disciplinari
- Il Consigliere Cipollone illustra le sue
considerazioni sulla sentenza emessa in data
11 novembre 2008 dalla Corte Suprema di
Cassazione -SS.UU. Civili- sulla impugnabilità del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare emesso dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
E’ pacifico che, in relazione allo svolgimento del procedimento disciplinare, sia prevista una specifica normativa. In mancanza di
una norma procedurale vanno applicate le
disposizioni del codice di procedura civile,
mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la
legge professionale ne faccia espressamente
riferimento, ovvero allorchè sorga la necessità
di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
Tale premessa appare essenziale per esprimere un giudizio fermamente negativo sulla
decisione adottata dalle SS.UU. Civili della
Corte di Cassazione che, ricorrendo ad una
evidente forzatura, ha ritenuto ammissibile il
ricorso al Consiglio Nazionale Forense contro
la deliberazione del Consiglio dell’Ordine di
dare inizio al procedimento disciplinare nei
confronti di un proprio iscritto.
La pronuncia delle SS.UU. Civili disattende la fase endoprocedimentale (che cioè si
riversa all’interno dello stesso Organo istituzionale ad esso preposto) che è propedeutica
al giudizio in cui eventualmente si sfocia, se gli
elementi acquisiti confortano l’ipotesi della
sussistenza dell’illecito deontologico.
Sostenere -come leggesi nella sentenza della
Suprema Corte- che qualsiasi fase procedimentale incide conclusivamente sulla posizione dell’incolpato, per cui sarebbero consentite
singole impugnazioni, è un’affermazione tautologicamente da aborrire ed energicamente
da respingersi, paragonabile all’inaccettabile
teoria della “conditio sine qua non”, per cui
nella causalità degli eventi esisterebbe un nes-
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
so -anche lontano- che lega la causa agli effetti.
Va rilevato che nella fase di accertamento
istruttorio si ha una delibazione (voce dotta
latina: prendere una parte, ponderare) di fatti
ed elementi probatori; solo la successiva fase di
giudizio ha come oggetto la responsabilità disciplinare dell’incolpato e l’interesse dello stesso di dimostrare la liceità della sua condotta.
Aggiungasi inoltre, ad ulteriore conferma
della non condivisibilità della decisione adottata dalle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte che, in tal caso, si giungerebbe ad una
decisione definitiva, qualora fosse riformata la
decisione presa dal Consiglio territoriale, senza che siano stati acquisiti tutti gli elementi
probatori, indispensabili per la compiuta valutazione della vicenda, con ogni negativa ripercussione sulla giustizia della decisione.
Il richiamo da parte dei Giudici della Corte
di Cassazione, alla norma che consente al
Consiglio Nazionale Forense di risolvere in
materia di astensione e ricusazione i conflitti
di competenza tra i Consigli dell’Ordine locali
(ciò al fine di giustificare analogicamente il
diritto all’impugnazione nella fase che precede l’inizio del procedimento disciplinare) costituisce un sillogismo improponibile poichè
la dichiarazione di astensione o di ricusazione
precede lo svolgimento vero e proprio del
giudizio.
Si tratta di un’azione preliminare che non
entra nell’ambito del giudizio di merito, relativo all’oggetto del procedimento in cui si
vagliano gli elementi probatori che presiedono alla dichiarazione di responsabilità dell’incolpato o alla esclusione di tale responsabilità.
Si consideri che sull’astensione o sulla
ricusazione, infatti, decide un altro giudice.
Non appare poi condivisibile il richiamo
all’art. 111 della Costituzione che prescrive
l’attuazione di “un giusto processo”, “regolato
dalla legge”, poichè evidentemente il “praeceptum” sia pure formulato in linea generale,
non si riferisce alla fase precedente al giudizio
in cui dovrà svolgersi “il contraddittorio tra le
FORO ROMANO 1/2009
parti, davanti a un giudice terzo e imparziale”.
Diversamente ed erroneamente argomentando, si darebbe luogo ad una ingiustificata
frammentazione del processo, con diritto di
impugnativa nelle molteplici fasi processuali
che, per giunta, precedono la fase dibattimentale.
Seguendo tale tesi, l’imputato nel processo
penale potrebbe, ad esempio (in parallelo con
la identica fase concernente il giudizio disciplinare) ribellarsi e impugnare la richiesta di
rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, sostenendo l’insussistenza degli elementi acquisiti in sede di indagini.
Esattamente e logicamente, invece, la normativa processuale richiede che le prospettazioni difensive debbano essere svolte davanti
ad un giudice che è quello dell’udienza preliminare!
Ancor più meritevole di censura, è il richiamo all’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933, che
prevede il ricorso al Consiglio Nazionale Forense, in relazione alle “decisioni” dei Consigli
dell’Ordine.
Appare ovvia la considerazione che tale
norma nel contesto della normativa che caratterizza la legge professionale, faccia riferimento alle pronunce sanzionatorie e non alla delibera di apertura del procedimento disciplinare, che non è una “decisione”, bensì il passaggio ad una fase successiva e determinante in
cui si dovrà stabilire “nel contraddittorio delle
parti” se l’incolpato abbia superato la soglia
della violazione deontologica, con conseguente
applicazione della sanzione, nel rispetto delle
norme sostanziali e processuali vigenti.
La contraddittorietà della pronuncia della
Suprema Corte, è ancor più manifesta laddove
sottolinea la necessità di consentire “un quarto tempo” di impugnazione, allungando i tempi
del giudizio, malgrado -proprio il richiamato
art. 111 della Costituzione- imponga “una
ragionevole durata del processo”.
Le SS.UU. Civili sacrificano, così, sull’altare del “turbamento causato al professionista
37
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
forense con l’apertura del procedimento”
l’esplicazione di un potere-dovere assegnato
dalla legge ai Consigli dell’Ordine perchè vigilino sui comportamenti dei propri iscritti che
siano conformi alla dignità e al decoro professionale.
Non vi è dubbio che, tra le funzioni attribuite alla Corte di Cassazione, vi sia quella di
essere regolatrice della giurisdizione e ciò si
identifica con l’eminente compito di effettuare l’interpretazione giudiziaria o giurisprudenziale.
Ciò, però, va effettuato nel rispetto della
concezione legalistica, secondo i precisi parametri previsti dalla legge e secondo quanto
postulato dall’Ordinamento.
In ambito disciplinare, sul radicamento
delle singole competenze, è previsto il procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine, che ha natura amministrativa. Avverso la relativa pronuncia, può proporsi ricorso al Consiglio Nazionale Forense, la cui decisione ha natura giurisdizionale e, avverso tale
decisione, può presentarsi ricorso per Cassazione, la cui decisione finale è assegnata alle
SS.UU. Civili della Suprema Corte.
L’Ordinamento non prevede altre impugnazioni intermedie.
Eventuali e presunte disarmonie legislative vanno risolte in ambito costituzionale e
legislativo e tali poteri esulano dalle specifiche
competenze della Corte di Cassazione.
Spiace dover constatare che i Giudici del
Supremo Collegio abbiano preso un abbaglio
tanto clamoroso.
Il Presidente Cassiani ringrazia il Consigliere Cipollone con il quale condivide valutazioni e pensiero.
Il Consiglio, preso atto delle considerazioni
del Consigliere Cipollone in merito alla sentenza, emessa in data 11 novembre 2008 dalla
Corte Suprema di Cassazione -SS.UU. Civilisulla impugnabilità del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare, emesso dai
Consigli dell’Ordine degli Avvocati,
38
condivide
pienamente e fa proprie le critiche alla suindicata sentenza;
rileva
che l’applicazione del principio, sancito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, determinerà problemi di estrema rilevanza, sotto
il profilo organizzativo, atteso che sarà praticamente impossibile per il Consiglio Nazionale
Forense smaltire, in un ragionevole lasso di
tempo, i procedimenti di impugnazione, con
ogni conseguente vantaggio per l’incolpato e
pregiudizio per i cittadini, i quali, in tale
modo, vedranno ingiustamente allontanarsi il
momento della decisione relativamente all’esposto presentato;
auspica
che tale orientamento giurisprudenziale possa
essere modificato entro breve tempo.
- I Consiglieri Di Tosto, Nesta e Vaglio,
delegati dal Consiglio a prendere contatto con
il Procuratore Capo della Repubblica di Roma
per verificare la possibilità di semplificare i
rapporti tra Sostituti Procuratori della Repubblica e Avvocati attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici, informano di aver avuto in
data 20 gennaio 2009 un incontro con il Procuratore Capo Ferrara e con i Sostituti Laviani
e Corasaniti.
Le ipotesi da prendere in considerazione
per rendere un servizio utile agli Avvocati
romani erano i seguenti:
- istituzione di un organismo comune Avvocati-P.M., deputato all’approfondimento
concreto di tutte le tematiche di vicendevole
interesse e propositivo di soluzioni pratiche a
breve scadenza;
- organizzazione della formazione comune e informazione permanente nel campo
informatico-telematico per P.M. e Avvocati;
- miglioramento della comunicazione Avvocati/P.M. attraverso l’uso della posta elettronica e del fax;
- sperimentazione del nuovo sistema
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
“TIAP” per la consultazione ex art. 415-bis
c.p.p. a distanza dai pc degli studi legali degli
atti depositati nei fascicoli, di cui il difensore
avrebbe facoltà di prendere visione ed estrarre
copia.
L’incontro ha avuto un esito favorevole e
il Procuratore Capo ha dimostrato ampia disponibilità sulla prospettiva di effettuare un
periodo di sperimentazione, pur sottolineando la necessità di tipizzare specificamente le
modalità di comunicazioni via email tra Sostituti e Avvocati per evitare che si possa abusare
di tale strumento.
Il Dott. Laviani si sta già occupando del
sistema “TIAP” per la consultazione dei fascicoli ex 415-bis c.p.p. attraverso un portale
appositamente dedicato a interfacciare con la
massima sicurezza i dati contenuti nel sistema
e i difensori che intendano accedervi e richiedere copie direttamente dal proprio studio.
Il Consigliere Vaglio è stato quindi invitato a partecipare ad una riunione dimostrativa
del sistema unitamente ai rappresentanti delle
Procure di tutta Italia e ha potuto constatare la
massima apertura nei confronti degli Avvocati, che -nel progetto da avviarsi- saranno agevolati al massimo nella consultazione degli atti
del processo.
Per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti
informatici nelle comunicazioni tra Sostituti e
Avvocati, il Procuratore Capo ha delegato il
Dott. Corasaniti affinchè individui i propri
Colleghi che intendano partecipare alla sperimentazione.
Nell’immediatezza è stato stabilito di stilare un protocollo che dovrebbe molto sinteticamente fissare:
a) possibilità di utilizzare la email personale dei magistrati che vi aderiscano per sintetiche comunicazioni informali tra avvocati (identificati con email indicate nell’Albo) e pubblici ministeri (identificati sul server giustizia.it),
intendendo per “comunicazioni informali”:
1) richieste di appuntamento al P.M.;
2) anticipazione sintetica di successive istan-
FORO ROMANO 1/2009
ze o produzioni documentali;
3) inviti a convegni o a iniziative di studio
e formazione;
b) la costituzione di una commissione
mista composta al massimo da 6 unità (2
avvocati, 2 P.M., con eventualmente l’integrazione di 2 funzionari di Cancelleria) per avviare ulteriori iniziative comuni e verificare eventuali aree di criticità. Il compito della commissione sarà anche quello di suggerire possibili
rimedi sul piano dell’automazione e della semplificazione degli adempimenti -ovviamente
nel rispetto delle disposizioni del codice per
l’amministrazione digitale- e di avviare iniziative di studio e sperimentazione, nonchè iniziative per lo studio e l’aggiornamento sulle
tecnologie informatiche di identificazione e
di sicurezza e sui profili di tutela dei dati
personali giudiziari emergenti.
La sperimentazione avrà inizio quando
sarà acquisita la disponibilità di un numero
sufficiente di Sostituti.
Il Consiglio prende atto della relazione dei
Consiglieri Di Tosto, Nesta e Vaglio e li invita
a riferire sugli ulteriori sviluppi.
- Il Consigliere Murra, delegato al riguardo
dal Segretario, ri ferisce sulla segnalazione del
dipendente (omissis), inoltrata il giorno 7 gennaio 2009, con la quale lamenta che alcuni suoi
colleghi sono soliti fumare negli ambienti di
lavoro in violazione della normativa vigente.
(omissis)
Il Consigliere Murra osserva che all’interno
dei locali occupati dal Consiglio e destinati ad
ambienti di lavoro manca l’apposizione dei
cartelli previsti dalla L. n. 584 del 1975 e rileva
che occorre anche che il Consiglio individui il
funzionario responsabile del relativo controllo.
Il Consiglio, dato atto, delibera di nominare i Funzionari Signori Fausto Lanzidei, per la
sede di Piazza Cavour e Armando Pulcini, per
la sede secondaria di Via Valadier, dipendenti
di ruolo del Consiglio medesimo, quali controllori sull’osservanza del divieto di fumo,
39
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
conferendo loro il potere di accertare le eventuali trasgressioni e di elevare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Dispone che l’Ufficio dovrà curare l’osservanza del divieto di fumo previsto dalla Legge
584/1975, esponendo in posizione ben visibile, cartelli riproducenti:
1) il comando di non fumare;
2) l’indicazione della norma che impone
questo divieto;
3) l’indicazione della sanzione comminata
ai trasgressori;
4) il nominativo dei predetti dipendenti,
cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto,
nonchè l’accertamento di ogni eventuale infrazione.
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,
Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio,
Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra,
Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto.
72
3
1
1
4
2
3
2
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ................................................ n. 11
abilitazioni ............................................. n. 17
iscrizioni e abilitazioni .......................... n. 5
40
6
3
7
5
7
DISCIPLINA
pratiche disciplinari trattate
proc. trattati in dibattimento .......... n. 2
archiviazioni .................................... n. 59
aperture ............................................ n. 11
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi .................................................... n. 57
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ...................... n. 14
ADUNANZA DEL 29 GENNAIO 2009
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario .................................. n.
elenco speciale ................................. n.
pas. dalla Sez.Spec. n. 96/2001
all’albo ord. ..................................... n.
pas. dall’albo ord. all’el. spec. ......... n.
pas. dall’el.spec. all’albo ord. .......... n.
cancellazioni
per decesso ...................................... n.
a domanda ....................................... n.
per trasferimento ............................. n.
nulla-osta al trasferimento .................... n.
revoche abilitazioni ............................... n.
cancellazioni
a domanda ....................................... n.
per fine pratica ................................ n.
nulla osta al trasferimento .................... n.
compiuta pratica ................................... n.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
della Commissione di Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma,
pervenuta in data 16 gennaio 2009 con la
quale, con riferimento alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2009 che si
svolgerà il 30 gennaio prossimo, chiede la
collaborazione del Consiglio affinchè riduca
al minimo l’afflusso del pubblico in quella
data o disponga, ove possibile, la chiusura
degli Uffici.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulle note
dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di
Cassino, Frosinone e Tivoli, pervenute rispettivamente in data 27 gennaio, 19 gennaio e 21
gennaio 2009, accompagnatorie delle delibere
relative all’indicazione dell’Avv. Giovanni
Malinconico, Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Latina, quale rappresentante distrettuale per la Commissione Riforma Ordinamento Professionale presso il Consiglio
Nazionale Forense.
Il Consiglio delibera di uniformarsi alle
decisioni degli altri Consigli dell’Ordine del
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Distretto del Lazio.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulle delibere di solidarietà sul problema del rilascio
della sede del Consiglio pervenute dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari
e Torino.
Il Consiglio ne prende atto, ne delibera la
pubblicazione sul sito, l’inserimento nell’apposito fascicolo e l’invio in copia all’Avvocato
Paolo Berruti.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta dall’On. Donatella
Ferranti, Capogruppo del Partito Democratico alla Commissione Giustizia della Camera
dei Deputati, accompagnatoria del testo delle
proposte di Riforma del sistema giustizia elaborate dai Parlamentari del Partito Democratico.
-Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
della Corte di Appello di Roma, pervenuta in
data 21 gennaio 2009, accompagnatoria della
copia della convenzione per l’informatizzazione tramite e-mail per le comunicazioni
degli avvisi e/o biglietti di cancelleria diretti
all’avvocato, stipulata tra la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, gli Ordini degli Avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto e la
Corte di Appello di Trento; della massima
ufficiale della sentenza della Cassazione che
avalla la convenzione; dell’estratto del protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro della Giustizia.
Il Consiglio delega la Commissione Informatica ad esaminare la documentazione per
riferirne al Consiglio.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dell’On. Pierluigi Mantini, pervenuta in data
19 gennaio 2009, con la quale trasmette l’ordine del giorno approvato alla Camera in data 15
FORO ROMANO 1/2009
gennaio 2009 sulle politiche economiche in
favore dei professionisti.
Il Consiglio delega all’esame la Commissione “Osservatorio sulla Giustizia”.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta
in data 26 gennaio 2009, relativa al decreto
legge 22 dicembre 2008 n. 200, cosiddetto
“decreto taglialeggi”.
Il Consiglio delega il Presidente all’esame
del documento.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
pervenuta in data 23 gennaio 2009 dai Deputati
del Partito Democratico On.li Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando,
Samperi, Tidei, Vaccaro, accompagnatoria del
testo di alcuni emendamenti presentati alla
Commissione al Pdl unificato sulle intercettazioni, correlati da una nota esplicativa.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce che in
occasione del Convegno su “Persone, mezzi e
prassi virtuose per il miglior servizio della
Giustizia” tenutosi a Padova il 22-23 febbraio
2007 è stata avanzata, sia dagli Avvocati che
dai Magistrati, l’ipotesi di un espletamento di
tirocini e stages formativi anche equiparati
allo svolgimento della pratica della professione di Avvocato presso gli Uffici giudicanti e
requirenti.
L’argomento è stato affrontato dal Consiglio Superiore della Magistrature che, dopo
aver acquisito i progetti elaborati dai Distretti
di Milano e Venezia e aver ascoltato i Capi di
Corte, della Procura Generale e i Presidenti dei
rispettivi Consigli dell’Ordine degli Avvocati,
ha deciso che lo svolgimento del tirocinio
presso un Ufficio giudiziario costituisce impegno professionale esclusivo per tutta la sua
durata, fatta salva la possibilità che al tirocinante venga data una base di studio o comun-
41
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
que un contributo finanziario.
Si è così arrivati alle convenzioni stipulate
dai Consigli dell’Ordine di Milano, Rovigo,
Venezia e Padova.
In tutte le convenzioni si legge che:
- la formazione comune di Avvocati e Magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte
le forme possibili anche per il rilievo culturale
che assume ogni esperienza di lavoro congiunto
nell’amministrazione della giustizia;
- si possono comunque prospettare nuove
forme di tirocinio degli Avvocati nell’intento
di migliorare la loro formazione e la funzionalità della giustizia;
- i praticanti Avvocati, dopo almeno sei
mesi di iscrizione nel registro dei praticanti,
sono ammessi a espletare il tirocinio per un
anno presso le Sezioni Civili e Lavoro del
Tribunale;
- tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine al fine del completamento
della pratica;
- il Consiglio valuta le domande e decide in
base all’attitudine dei richiedenti;
- per ciascun praticante presso un Ufficio
giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento;
- il praticante sarà tenuto ad assistere al
numero di udienze previste dal regolamento
per la pratica forense e a presentare una relazione per l’approvazione da parte del Consiglio;
- il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente della Corte di
Appello, dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine.
Il Presidente Cassiani esorta i Consiglieri ad
approfondire la possibilità di stipulare uguale
convenzione ed esprime l’opinione che si tratterebbe di un notevole contributo all’espletamento della pratica e anche al miglioramento
dei rapporti tra Avvocati e Magistrati. Sollecita
una decisione prima dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario davanti alla Corte di Appello o in previsione di un Convegno che si terrà
a Novara il 27 e 28 marzo e tratterà “L’organiz-
42
zazione e qualità del servizio giustizia” con
particolare riferimento agli “esiti della sperimentazione relativa ai praticanti Avvocati”.
Il Consiglio rinvia ogni decisione alla prossima adunanza.
- Il Presidente Cassiani rappresenta che il
Consigliere Cipollone compie 77 anni. Ne
sottolinea con affetto e compiacimento l’efficienza e lo spirito perennemente e entusiasticamente giovane.
Gli augura molti anni da dedicare alle sue
passioni: la professione, la cultura, lo sport, gli
amici, il Consiglio dell’Ordine.
Tutti i Consiglieri si associano, manifestando al Consigliere Cipollone stima ed affetto incondizionati.
- Il Presidente Cassiani rappresenta che
tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine del
Distretto hanno designato l’Avv. Giovanni
Malinconico quale componente della Commissione Nazionale sulla riforma dell’ordinamento professionale.
Propone di uniformarsi a tale designazione
in considerazione del valore del Presidente
Malinconico e anche del fatto che egli già ha
fatto parte della Commissione che già si è
occupata dell’argomento in concomitanza con
la stesura del precedente progetto di riforma.
Il Consiglio, pur confermando la propria
fiducia al Consigliere Vaglio, designato in
ragione della sua approfondita conoscenza
dell’argomento, ritiene opportuno aderire alla
proposta del Presidente Cassiani e designa
l’Avv. Giovanni Malinconico, Presidente del
Consiglio dell’Ordine di Latina, quale componente della Commissione Nazionale sulla
stesura dell’ordinamento professionale.
Convenzione con la Equitalia Gerit
- Il Consigliere Gianzi riferisce sul progetto
di accordo tra la Equitalia Gerit e il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma sulla possibilità di dedicare uno sportello privilegiato
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
per gli avvocati presso la sede del Consiglio.
Dopo un primo incontro con due incaricati della Gerit per verificare la fattibilità del
progetto, questa mattina c’è stato un nuovo
incontro con i detti rappresentanti. Preliminarmente è stata esclusa la possibilità di realizzare lo sportello presso i locali di Piazza Cavour perchè questi non rivestirebbero gli standard qualitativi richiesti dalla Società Equitalia Gerit. Idonei, invece, allo scopo della costituzione dello sportello sarebbero i locali della
sede di Via Valadier, che oggi sono poco
sfruttati.
Vi sarebbe, quindi, la possibilità di creare
lo sportello presso l’attuale Sala indagini difensive presente presso gli uffici della sede di
Via Valadier e usare invece per le indagini
difensive l’attuale “Sala accoglienza” che di
fatto è una stanza completamente abbandonata.
Ciò eviterebbe, inoltre, la possibilità di ulteriori problemi con il Presidente Carbone rispetto a quelli già esistenti e relativi all’utilizzo degli
spazi all’interno del Palazzo di Giustizia.
Si allega al verbale del Consiglio la planimetria della sede secondaria del Consiglio di
Via Valadier (all. 1).
Il Consigliere Vaglio si associa alla proposta del Consigliere Gianzi in quanto ritiene
che i locali di Via Valadier siano più idonei ad
ospitare lo sportello.
Il Consiglio approva.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Giuseppina Bramato,
Maria Cento, Nicola Corsi, Alessandro De
Luca, Roberto Ferri, Silvia Lombardo, Stefano
Margiotta, Michel Martone, Isabella Moro,
Maurizio Nicoletti, Rodolfo Pacor, Luisa Ranucci, Martina Rudel, Maria Carla Vecchi,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
FORO ROMANO 1/2009
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- I Consiglieri Gianzi e Rossi comunicano
di aver partecipato, in rappresentanza del
Consiglio, all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei penalisti italiani tenutasi il 28
gennaio a Milano. Nel corso dell’incontro dopo i saluti di rito e gli interventi di alcuni
politici, da sempre impegnati sul fronte giustizia- sono state svolte interessanti relazioni
aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di difesa nella realtà dei Tribunali italiani, i risultati
dell’Osservatorio sul giudizio di legittimità, le
riforme necessarie per la completa attuazione
del principio del giusto processo.
E’ inoltre intervenuto un avvocato americano che ha illustrato l’attuazione del principio
della terzietà del giudice nel sistema giudiziario
degli USA. La manifestazione ha avuto ampio
risalto di stampa con la partecipazione delle
maggiori testate giornalistiche e televisive.
Il Consiglio ne prende atto.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis), facente parte dell’Associazione Professionale -(omissis)- ha formulato
richiesta di parere deontologico, pervenuta il 9
aprile 2008, in merito sia al sito web
“www.(omissis).it nel quale viene raccolta normativa legislativa e contrattuale in materia di
lavoro e di famiglia, nonchè giurisprudenza
delle Corti Superiori” ...., sia alla possibilità di
“fare riferimento” allo stesso sito “nel contesto
di atti giudiziari (ricorsi, memorie, ricorsi alla
Suprema Corte di Cassazione) eventualmente
in connessione con giurisprudenza citata”.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deonto-
43
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
logica;
Premesso
- che ritiene opportuno, cogliendo l’occasione, richiamare l’attenzione sul D.Lgs. 2
febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE), e, in particolare, sull’”Esercizio
della professione in forma associata e societaria da parte degli avvocati stabiliti” - Titolo III,
Capo I, Capo II e Capo III;
- che l’esercizio in forma associata delle
così dette professioni protette, e, in particolare, di quella legale, deve avvenire senza compromissione del principio della personalità
della prestazione professionale nei rapporti
con la clientela e con terzi in genere, con la
conseguenza che, nella denominazione dell’associazione possono essere indicati soltanto
i nomi e i cognomi di associati che abbiano
effettivamente la relativa qualità e non anche
di quanti non facciano più parte dell’associazione stessa perchè deceduti, anche se di essa
siano stati fondatori, senza che ciò violi il
principio costituzionale della libertà dell’iniziativa economica -e, per l’effetto di quelli di
uguaglianza, di libertà di associazione e di
esplicazione della personalità- nè la disciplina
comunitaria (Direttiva CEE del 22 marzo 1985,
n. 2137), che fa salve le disposizioni nazionali
relative alle condizioni di esercizio di un’attività professionale di “gruppo” (Cass. Civ. Sez.
Un. 3 marzo 1994, n. 2077);
- che “continua, pertanto, ad applicarsi
l’art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815
in favore dei professionisti che non intendono
adottare la forma societaria, preferendo la
forma intermedia di cooperazione” (Consiglio di Stato - Atti norm. 11 maggio 1998, n.
72) “nella quale non sussiste alcun vincolo di
solidarietà con i professionisti dello stesso
studio nè per l’adempimento delle prestazioni, nè per la responsabilità nell’esecuzione
della medesima” (Cass. Civ. Sez. II, 29 novembre 2004, n. 22404);
- che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (“decreto
Bersani”), convertito con modificazioni in
44
Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato, sub
art. 2 - c.1 lett. c), “il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società e persone o associazioni
tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo; che il medesimo
professionista non può partecipare a più di
una società e che la specifica prestazione deve
essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”;
- che tale responsabilità non può non riferirsi esclusivamente alla forma di associazione
tra avvocati, atteso che la responsabilità professionale nella forma di società tra avvocati è
soggetta alle disposizioni dell’art. 26, I comma
del suddetto D.L. (“Il socio o i soci incaricati
sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. La società risponde con
il suo patrimonio”);
- che, nel caso di specie più vicino, gli
articoli 17 e 17/bis consentono l’informazione (che nel citato “decreto Bersani” prende il
nome di pubblicità informativa) la quale nel
gergo del marketing riguarda due aspetti che
possono investire l’esercizio dell’attività forense: la “pubblicità istituzionale”, inerente al
soggetto che la promuove, e la pubblicità che
ha lo scopo di “informare” il pubblico delle
caratteristiche del servizio prestato;
- che, quanto alla pubblicità istituzionale,
è consentito esibire i titoli che sono appropriati all’esercizio professionale, semprechè non
siano decettivi;
- che, quanto alle caratteristiche del servizio offerto, è difficile pensare a messaggi informativi che non facciano riferimento alla diligenza professionale;
- che è lo stesso legislatore che sollecita gli
Ordini a verificare che il messaggio indichi
con trasparenza e veridicità “il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni”;
- che l’art. 17/bis precisa gli esclusivi mezzi
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
di informazione consentiti, con la prescrizione dei relativi elementi;
- che detto articolo, sub 4), consente l’utilizzo dei “siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, allo studio
legale associato, alla società di avvocati sui
quali essi operano una completa gestione dei
contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza”, ciò esclude, quindi, la possibilità di associare i nomi dei
professionisti al server master o web hosting
anche con la semplice indicazione del proprio
link e impone, nel contempo, l’obbligo di
vigilare su eventuali, possibili modifiche apportate da terzi al testo originario della pubblicità istituzionale e informativa. Inoltre prevede che “nel sito deve essere riportata l’indicazione del responsabile, nonchè i dati previsti
dall’art. 17 e dal punto 1 dell’articolo in esame.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo”;
- che, pertanto, risulta altamente responsabile l’uso di informazioni sulla legislazione e
sulla giurisprudenza per farsi pubblicità, sia sul
sito web che altrove, con richiamo specifico
allo stesso studio, ed ogni altro suo tipo non
trasparente e quindi non ammissibile perchè
in contrasto con le norme deontologiche (pubblicità comparativa, mezzi disdicevoli come
organi di stampa, radio e televisione, affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei
luoghi pubblici, l’uso di insegne che non rispondono ai criteri di correttezza e dignità);
Ritiene
che la richiesta dell’Avv. (omissis) possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito a
quanto sopra rappresentato.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis), con lettera datata 16
giugno 2008, ha proposto istanza onde essere
autorizzata a promuovere uno “Sportello Legale” presso sedi territoriali di partito ovvero
presso circoli e/o associazioni culturali, per
FORO ROMANO 1/2009
fornire orientamento e informazione giuridica gratuitamente e senza alcun vincolo.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso
- che la richiesta ha ad oggetto materia
disciplinata dagli articoli del Codice Deontologico Forense: n. 5 (Doveri di probità, dignità
e decoro); n. 19 (Divieto di accaparramento di
clientela); n. 45 (Accordi sulla definizione del
compenso);
- che la prestazione di attività a titolo
indisciminatamente gratuito, configura una
violazione degli artt. 5, 19 e 45 del Codice
Deontologico Forense in quanto:
1) l’art. 5 in relazione all’art. 19, impone,
tra gli altri, un dovere di dignità che verrebbe
leso qualora l’avvocato impiegasse il proprio
intelletto e professionalità, al fine di accaparrare clientela, ancorchè asseritamente determinato da scopi di natura sociale;
2) l’art. 45 chiarisce che, nell’ambito della
determinazione dell’importo del compenso,
sussiste certamente la facoltà di regolamentare
tale aspetto in accordo con il cliente, ma non
quella di eliminare dal testo l’onere economico.
Tutto ciò premesso
respinge l’istanza.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di
parere deontologico in merito alla possibilità
di “ricoprire l’incarico di Amministratore Delegato di società di capitali c.d. mista, partecipata a maggioranza da Ente Pubblico”.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva
- l’art. 3 della Legge Professionale e il
relativo richiamo alla norma di cui all’art. 16
del Codice Deontologico Forense vietano, tra
l’altro “l’esercizio del commercio in nome
proprio o in nome altrui”;
45
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- nel caso di attività commerciale svolta da
una società di capitali, nella quale le cariche
societarie siano assunte da un avvocato (presidente, amministratore unico o delegato, liquidatore), la giurisprudenza forense distingue
l’ipotesi in cui la carica venga assunta con
poteri gestori da quella in cui la stessa comporti invece solo poteri di rappresentanza;
- nel primo caso si ravvisa incompatibilità
a prescindere dall’assenza di concreto fine di
lucro e di rischio che la società stessa possa
essere assoggettata a procedure concorsuali;
- non ricorre invece analoga incompatibilità allorchè il professionista -pur ricoprendo
la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico o Delegato- sia stato privato, per statuto o per
successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un Amministratore Delegato e ciò in
quanto la sola funzione di rappresentanza
giudiziale e direzione del Consiglio di Amministrazione non determina l’incompatibilità
stessa;
- ciò in quanto la ratio della disciplina
dettata in punto di incompatibilità risiede
nell’esigenza di tutelare la professione e, in
particolare, l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale dell’avvocato nell’interesse del cliente e nel contempo di tutelare ancora il prestigio e il decoro dell’Ordine
dal discredito certamente derivante da ogni
valutazione dell’irriducibile principio di autonomia di giudizio e libertà di determinazioni
anzidette.
Per quanto sopra precede,
ritiene
che l’Avv. (omissis) possa trovare adeguata e
satisfattiva risposta al suo quesito.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha chiesto parere deontologico in merito a mandati professionali a
cui ha successivamente rinunciato e per cui
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vorrebbe proporre azioni giudiziali di recupero per il mancato pagamento delle parcelle e
della ritenuta d’acconto.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva
- l’art. 43 del Codice Deontologico Forense disciplina la materia relativa alla “gestione”
dei rapporti economici con il cliente invero,
prevede le modalità con le quali il professionista possa richiedere il pagamento di onorari a
fronte dell’attività professionale svolta in favore del cliente.
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento che l’avvocato istante vuole proporre nei
confronti della società sua cliente appare in
linea con quanto previsto dalla normativa
vigente.
In ragione di quanto esposto, con riferimento alla normativa ex art. 43 del Codice
Deontologico Forense, nulla vieta all’avvocato che abbia già rinunciato al mandato difensivo di esperire le azioni necessarie a tutelare il
proprio diritto.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di
esprimere un parere deontologico favorevole,
con pedissequa autorizzazione, circa l’applicazione di una “vetrofania di colore e dimensioni contenute recante la scritta “”studio legale”” su di una finestra” del proprio studio.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
premesso
- che le disposizioni deontologiche riguardanti la “pubblicità informativa” (dizione riportata nel D.L. 4 luglio 2006 n. 233, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006 n.
248) come disciplinata negli articoli 17 -Informazioni sull’attività professionale- e 17/bis Modalità dell’informazione- modificati dal
Consiglio Nazionale Forense con delibere del
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
18 gennaio 2007 e 12 giugno 2008, richiamano
l’art. 19 del Codice Deontologico Forense Divieto di accaparramento di clientela- che
nel cpv. recita: “E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a
mezzo agenzie o procacciatori o con modi
non conformi alla correttezza e al decoro”;
- che le vetrofanie, costituenti modalità di
informazione non previste dall’art. 17/bis, non
appaiono conformi ai concetti di decoro e
dignità della professione forense, la quale si
distingue, naturalmente, dall’attività di una
azienda commerciale protesa ad azioni di promozione o propaganda pregiudicanti, nell’ambito forense, i principi espressi, rilevabili anche
sub art. 17 stesso, IV comma: “Quanto alla
forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione”;
- che per tali ragioni le vetrofanie medesime appaiono strumento proprio della pubblicità commerciale e dunque non idoneo a
garantire la salvaguardia dei richiamati principi deontologici che devono ispirare l’informazione sulla propria attività professionale;
- che, in ogni caso, il Consiglio non può
concedere autorizzazioni di sorta essendo il
professionista unico responsabile dei propri
comportamenti
esprime parere
secondo quanto espresso in premessa.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis), con informativa del 30
ottobre 2008, ha dato comunicazione di curare una rubrica di informazione, cultura e attualità, con indicazione del proprio nome.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
prende atto
dell’adempimento da parte dell’Avv. (omissis), del dovere di preventiva comunicazione
sancito dall’art. 18, ultimo comma del Codice
Deontologico Forense.
FORO ROMANO 1/2009
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di
parere deontologico, pervenuta il 4 dicembre
2008, in merito ai seguenti quesiti:
1) “esistenza di una incompatibilità tra la
carica di presidente, vicepresidente, segretario, socio di un’associazione senza scopo di
lucro, e l’iscrizione all’Albo degli Avvocati;
2) “costituisce violazione del codice deontologico attribuire una stanza di uno studio
legale a sede dell’Associazione senza scopo di
lucro”.
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
premesso
che lo statuto dell’Associazione, trasmesso in
allegato alla richiesta di parere, prevede:
- sub art. 1 che la stessa “non ha scopo di
lucro, è fatto espresso divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonchè fondi, riserve o capitale, a
meno che la distribuzione o la destinazione
non siano imposte dalla legge”;
- sub art. 4 che “L’associazione persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e
ha per oggetto l’integrazione sociale e culturale di tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari che risiedono in Italia”;
- sub art. 15 che “Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili di sua proprietà. Le entrate sono costituite dai contributi annui degli aderenti, dei contribuenti di
privati, donazioni e lasciti testamentari, dai
proventi ottenuti con le attività svolte dall’Associazione e da ogni altra entrata. Tutte le
risorse economiche versate all’Assemblea devono essere utilizzate per la realizzazione degli
scopi statutari”.
Primo quesito: trova la sua risposta nelle
seguenti considerazioni:
1) nulla dice la Legge Professionale a proposito della partecipazione di un avvocato ad
organismi associativi di carattere non lucrativo con finalità socio-culturale e benefico, nè
47
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
l’art. 16 del Codice Deontologico Forense, il
quale si limita a stabilire nel cpv. che “E’
dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’Albo”, nè dottrina nè giurisprudenza, infine,
si sono mai, a quanto sembra, interessate del
caso in argomento;
2) il citato articolo pur non escludendo,
sottacendola, l’eventuale partecipazione di
un avvocato ad organismi associativi e, quindi
di fatto, non impedendola, in ossequio ai
principi dell’Ordinamento forense suggerisce
l’inopportunità della partecipazione ad organi
che abbiano funzione amministrativa e/o gestionale, anche e soprattutto non escludendo
i requisiti della continuità e della retribuzione,
seppure minima.
In conclusione, non sussistono particolari
motivi deontologici nè legislativi per ravvisare
alcuna causa di incompatibilità come delineata in epigrafe, atteso anche il rispetto di un
rapporto professionale autonomo, senza pattuizione o intese con l’Associazione, limitatrici della libertà di esercizio, ex art. 10 del
Codice Deontologico Forense.
Secondo quesito: in merito al quale, del
tutto avulso dalla premessa,
osserva
che non sono riscontrabili nel Codice Deontologico Forense motivi ostativi all’attuazione
della volontà come espressa nel quesito stesso.
La giurisprudenza offre motivazioni indirette
dalle quali si evince l’attribuzione di una stanza di uno studio legale a sede legale di una
persona giuridica o di associazione (v. Cass.
Civ., Sez. Trib., 16 maggio 2003, n. 1791 “A
norma dell’art. 145, comma 1, c.p.c., e dell’art.
59, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600,
gli atti che hanno come destinatario una persona giuridica vanno notificati nella relativa
sede, mediante consegna al rappresentante o
alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta
alla sede stessa, ed in caso che ciò non sia
possibile, e se nell’atto è indicata la persona
48
fisica, va fatto ricorso alle modalità di notificazione previste dagli art. 138, 139, e 141 c.p.c.;
pertanto, deve ritenersi affetta da nullità assoluta e non sanabile la notificazione dell’atto
impositivo che sia stata eseguita presso lo
studio professionale del legale rappresentante
della società mediante consegna dell’atto alla
segretaria dello studio stesso, e ciò anche se
nella sede legale della società non sia stato
trovato alcun suo dipendente, essendo stata
effettuata la notifica secondo modalità non
previste dal codice di rito.” Conformi: Cass.
Civ., Sez. I, 12 marzo 2002, n. 3655 e 13 aprile
1981, n. 2180; C.N.F., 11 dicembre 1997 e 25
febbraio 1997).
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis), per conto dell’Associazione professionale di cui è Componente, ha
chiesto un parere relativamente alla possibilità
di pubblicizzare, sul sito di un’associazione
con la quale lo studio ha stipulato una convenzione relativa alla prestazione di assistenza
legale, l’accordo raggiunto con la predetta
Associazione.
L’Avv. (omissis) ha precisato inoltre che
l’informazione sul sito della cliente consisterebbe in un riferimento alla ubicazione dello
studio e alle prestazioni offerte in regime di
convenzione ai soci.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Ritenuto
- che l’informazione viene fornita da una
società e nell’interesse della stessa e dei propri
consociati;
- che l’informazione stessa attiene semplicemente alla notizia dell’avvenuta stipula di
una convenzione con uno studio legale di cui
non viene indicato il nome
ritiene
che l’informazione medesima non appaia in
contrasto con il disposto degli artt. 17-19 del
Codice Deontologico forense.
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di
parere deontologico, pervenuta il 25 novembre 2008, in merito ai seguenti quesiti:
1) “se ai sensi della Legge Professionale
nonchè del Codice Deontologico Forense sussiste incompatibilità tra la professione di Avvocato e la titolarità della carica di presidente
del consiglio di amministrazione e/o amministratore unico e/o amministratore delegato di
una società ovvero presidente di un consorzio
che operino nel settore degli appalti pubblici
o privati”;
2) “se ai sensi della Legge professionale
nonchè del Codice Deontologico Forense,
quali incarichi di singoli poteri di gestione
societaria può assumere un avvocato attraverso l’attribuzione di deleghe da parte del legale
rappresentante o del consiglio di amministrazione di dette società e/o consorzi e/o cooperative”;
3) “se ai sensi della Legge Professionale
nonchè del Codice Deontologico Forense, quali
deleghe di incarichi in ambito societario, qualora non comportino poteri di gestione, sono
compatibili con la professione di avvocato”.
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva
i quesiti formulati vanno esaminati alla luce
della L.P., art 3, I comma, il quale recita: “L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l’esercizio di commercio in nome
proprio o in nome altrui”, nonchè dell’art. 16
del C.D.F. “Dovere di evitare incompatibilità”
sub I: “L’avvocato non deve porre in essere
attività commerciale o di mediazione”.
E’ appena il caso di ritenere opportunamente che il Consiglio Nazionale Forense
esplica il proprio potere legislativo confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 20 dicembre 2007, n.
26810, sub 1): “Mentre i Consigli dell’Ordine
FORO ROMANO 1/2009
territoriali esercitano funzioni amministrative, anche quando operano in materia disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense, allorchè
pronunzia in materia disciplinare, è un organo
giurisdizionale (ex pluribus, da ultimo, SS.UU.
23 aprile 2004 n. 6406; 23 gennaio 2004 n.
1229; 22 luglio 2002 n. 10688; 11 febbraio
2002 n. 19040; nello stesso senso, Corte Cost.
12 luglio 1967 n. 110; 6 luglio 1970 n.114 in
motivazione; 2 marzo 1990 n. 113); sub 6): “
Si deve pertanto enunciare il seguente principio di diritto in applicazione dell’art. 384
c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, art. 12: “Le norme del codice
disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che
attribuiscono al Consiglio Nazionale Forense
il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento
generale dello Stato, come tale, interpretabili
direttamente dalla Corte di legittimità”.
Nell’esplicazione dell’esame in argomento, è da rilevare che, nel caso di attività commerciale svolta da una società di capitali nella
quale le cariche societarie siano assunte da un
avvocato (presidente, amministratore unico
e/o delegato, liquidatore), la giurisprudenza
forense distingue l’ipotesi in cui la carica venga assunta con poteri gestori da quella in cui la
stessa comporti invece soltanto poteri di rappresentanza.
Nel primo caso si ravvisa incompatibilità a
prescindere dall’assenza di concreto fine di
lucro, nonchè di rischio di procedure concorsuali alle quali la società stessa possa essere
assoggettata.
Non ricorre invece analoga incompatibilità allorchè il professionista, pur rivestendo la
qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico, sia stato
privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato e ciò in quanto la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del
49
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
consiglio di amministrazione non determina
l’incompatibilità stessa (Cass. Civ., Sez. Un., 5
gennaio 2007 n. 37 - cfr. Cons. Naz. For. 20
settembre 2000, n. 90; Cons. Naz. For. 12
novembre 1996).
Infatti, la ratio della disciplina dettata in
punto di incompatibilità risiede nell’esigenza
di tutelare sia la professione e in particolare
l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra
processuale dell’avvocato nell’interesse del
cliente, sia il prestigio e il decoro dell’Ordine
dal discredito certamente derivante dall’inosservanza di detti irrinunciabili principi, correlati al dovere di conservazione dell’indipendenza e difesa della libertà da pressioni o
condizionamenti esterni;
ritiene
che la richiesta dell’Avv. (omissis) possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito a
quanto sopra rappresentato.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di
parere deontologico, pervenuta il 12 novembre 2008, in merito al comportamento tenuto
da un avvocato (A), costituitosi difensore di
una ex cliente (B) del medesimo Avv. (omissis)
in un giudizio in cui quest’ultimo figura attore
contro la sua stessa ex cliente (B), rimasta
soccombente in una antecedente causa resistita contro parte attorea, rappresentata e difesa
dall’avvocato (A) il quale ha depositato nel
nuovo giudizio il carteggio anteriormente intercorso con il collega (omissis).
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
ritenuto che non è possibile rilasciare pareri
preventivi relativi a casi concreti che potrebbero costituire oggetto di successiva valutazione,
dichiara
inammissibile la richiesta di parere deontologico.
50
ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2009
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi,
Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario .................................. n.
cancellazioni
per decesso ...................................... n.
a domanda ....................................... n.
per trasferimento ............................. n.
nulla-osta al trasferimento .................... n.
48
2
6
4
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ................................................ n. 9
abilitazioni ............................................. n. 11
iscrizioni e abilitazioni .......................... n. 8
revoche abilitazioni ............................... n. 3
revoche cancellazione ........................... n. 1
cancellazioni
per trasferimento ............................. n. 2
nulla-osta al trasferimento .................... n. 3
compiuta pratica ................................... n. 4
DISCIPLINA
pratiche disciplinari trattate
proc. trattati in dibattimento .......... n. 1
archiviazioni .................................... n. 34
aperture ............................................ n. 1
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 336
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ...................... n. 23
- Il Presidente Cassiani riferisce che si è
recato dal Presidente Settembrino Nebbioso,
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, per affrontare il problema del rilascio dei
locali consiliari e per chiedere un incontro con
il Ministro al quale si augura partecipino tutti
i Consiglieri.
Il Consiglio ringrazia il Presidente e resta
in attesa di ulteriori notizie.
- Il Presidente Cassiani riferisce che per il
secondo anno il Presidente dell’Ordine romano non è stato invitato all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario in Corte di Cassazione.
Sottolinea la gravità di tale scelta che, a suo
avviso, dimostra scarso rispetto per l’Avvocatura e si inserisce in una panoramica nella
quale si staglia l’assurdo proposito di estromettere l’Ordine dalla sua sede storica di Piazza Cavour.
Il Consiglio ne prende atto e si unisce al
Presidente nello stigmatizzare la scelta di estromettere l’Ordine degli Avvocati di Roma dalla
Cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario
in Cassazione.
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’inizio
del Corso di Diritto Societario e sul suo intervento in quella occasione. In particolare formula i suoi complimenti al Cons. Sandro
Fasciotti, all’Avv. Giorgio della Valle, a tutti i
Componenti la Commissione di Diritto Societario per l’ineccepibile organizzazione e
per la scelta degli illustri relatori, a cominciare
dai padri della riforma, On. Vietti e Prof.
Santosuosso che, unitamente all’Avv. della
Valle, hanno svolto dotte e approfondite relazioni in una Aula gremita in tutti gli ordini di
posti.
Il Consiglio ne prende atto ed esprime
compiacimento al Consigliere Fasciotti e alla
Commissione di Diritto Societario.
- Il Presidente Cassiani riferisce che in data
18 novembre 2008 ha inviato al Consigliere
Bucci una lettera con la quale, nell’augurargli
una pronta guarigione, gli chiedeva indicazio-
FORO ROMANO 1/2009
ni in ordine alle pratiche disciplinari e ai pareri
di congruità allo stesso assegnati.
A detta lettera rispondeva il figlio del Consigliere Bucci, Avv. Fabrizio Bucci, il quale
comunicava che al padre era stato inibito
“ogni stress da impegni professionali e simili,
con possibilità di rivedere la prognosi tra 6/8
mesi”.
Il Presidente Cassiani ritiene che, stante il
prolungarsi dell’assenza del Consigliere Bucci, tutte le incombenze istituzionali allo stesso
delegate vadano assegnate ad altri Consiglieri
e, comunque, il Presidente Cassiani valuta
urgente che si trovi una soluzione che garantisca una pronta evasione delle pratiche sopraindicate.
Intervengono sul punto vari Consiglieri e,
dopo ampia discussione, l’argomento viene
rinviato alla prossima adunanza al fine di
trovare un’idonea soluzione.
Prende la parola il Consigliere Cerè la
quale, al di là della decisione del Consiglio di
rinviare alla prossima adunanza l’argomento,
si offre di farsi carico essa Consigliere Cerè di
tutte le pratiche in sospeso del Consigliere
Bucci (omissis).
- Il Presidente Cassiani chiede al Consiglio
di esaminare il progetto di riforma della Giustizia elaborato dal Governo e di prendere
posizione sullo stesso.
Il Consiglio rinvia le proprie osservazioni
ad altra adunanza.
- Il Presidente Cassiani affronta il problema dello “sciopero bianco” del Personale di
Cancelleria. Propone di prendere contatto con
i rappresentanti sindacali e con il Presidente
del Tribunale onde studiare una strategia che
contemperi le “sacrosante” aspirazioni dei dipendenti con l’esigenza, altrettanto primaria,
del funzionamento degli Uffici Giudiziari.
Il Consiglio delega il Presidente.
- Il Presidente Cassiani, in merito alla lettera dell’Avv. Giovanni Malinconico, Presiden-
51
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
te del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Latina, propone come urgente e necessario un
incontro con tutti i Presidenti del Distretto,
allo scopo di intraprendere una linea comune
sul problema della riforma dell’ordinamento
professionale.
Il Consiglio delega il Presidente ad organizzare l’incontro.
Rilascio della sede del Consiglio - udienza
davanti al T.A.R. - valutazioni e iniziative
- Il Presidente Cassiani riferisce che lunedì
prossimo, insieme al Cons. Murra, si recherà
dal Direttore del Demanio per affrontare il
problema attuale e scottante della richiesta di
rilascio dei locali di Piazza Cavour.
Il Consiglio ne prende atto e resta in attesa
di notizie.
Inaugurazione dell’Anno Giudiziario
presso la Corte di Appello di Roma
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla Cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario in
Corte di Appello e in particolare sui temi
trattati nel suo discorso che ha riscosso il
consenso di gran parte dei Colleghi e che
distribuisce in copia a tutti i Consiglieri.
Il Consiglio ringrazia il Presidente.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere deontologico
presentata dall’Avv. (omissis) in data odierna
circa la possibilità per l’avvocato, già incaricato di assistere un cliente in una controversia di
natura civilistica, di assumere successivamente il patrocinio del coniuge separato del cliente
stesso contro quest’ultimo;
rilevato
che l’art. 51 del Codice deontologico forense
stabilisce che i mandati contro ex clienti possano essere assunti solo qualora ricorra la
doppia condizione:
a) che il precedente mandato sia cessato da
almeno due anni;
b) che il secondo incarico abbia ad oggetto
52
questioni diverse dal precedente;
esprime parere
nel senso di ritenere ammissibile l’assunzione
del nuovo incarico qualora ricorrano entrambe le condizioni di cui sopra.
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti
Avvocati per fine pratica: provvedimenti
conseguenziali
- Il Consigliere Barbantini riferisce in merito alla delibera assunta dal Consiglio nell’adunanza del 5 novembre 1992 riguardante i
“praticanti procuratori” ora “praticanti avvocati” punto 11 dell’ordine del giorno di quella
adunanza “Pratica forense e suo controllo”, la
quale a n. 1 così recita: “di cancellare dal
registro speciale dei praticanti procuratori legali i praticanti che hanno compiuto il prescritto periodo di pratica e conseguito il titolo
al rilascio del relativo certificato che li abilita
a sostenere l’esame da procuratore legale;”
Il Consiglio
Udita la relazione del Consigliere Barbantini e
ritenutane l’utilità
delibera
che il punto 1 della delibera del 5 novembre
1992 è così modificato: “di non cancellare dal
Registro speciale dei Praticanti Avvocati i praticanti che hanno compiuto il prescritto periodo di pratica e conseguito il titolo al rilascio
del relativo certificato che li abilita a sostenere
l’esame da Avvocato; resta ferma la facoltà dei
detti praticanti di chiedere la cancellazione”.
Il Consiglio dispone la pubblicazione della presente delibera sul Foro Romano e l’inserimento sul sito del Consiglio.
- Il Consigliere Barbantini propone di integrare il “Regolamento sulla pratica forense”
adottato dal Consiglio nell’adunanza del 20
maggio 2004 come segue:
- il n. 2 viene così sostituito: “Il libretto
deve contenere l’indicazione, ordinata cronologicamente, delle udienze cui si è assistito
controfirmata dal giudice o dal dominus, sen-
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
za necessità di produrre copia dei verbali delle
udienze stesse. Previa autorizzazione del dominus, il praticante può presenziare alle udienze con altri due avvocati.”.
- Al n. 7 dopo la parola “libretto”, aggiungere: “con attestazione del precedente e del
nuovo dominus;”.
- Dopo il n. 7 vengono aggiunti i punti:
“8. La pratica può essere svolta parzialmente all’estero, frequentando lo studio di un
avvocato straniero o di un avvocato italiano
che abbia uno studio all’estero, a patto che la
stessa sia limitata a non più di due semestri,
escluso comunque l’ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell’Ordine.
A tal fine il praticante dovrà presentare una
dettagliata richiesta di autorizzazione a cui
dovrà essere allegata anche la dichiarazione
dell’avvocato presso il cui studio sarà accolto.
Il Consiglio dell’Ordine, esaminata la domanda e, se del caso, sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete
con cui la stessa dovrà essere svolta. Al termine
del periodo autorizzato il praticante dovrà
presentare una relazione dell’attività svolta
nello studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta.
Qualora le condizioni di esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio potrà non autorizzare la pratica all’estero ovvero, nel caso di mancato rispetto delle
modalità indicate, non convalidare il periodo
precedentemente autorizzato.”.
“9. I praticanti i quali, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n.101/1990, svolgono la pratica al di
fuori dello studio di un avvocato, devono
autocertificare, al termine dell’anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti
trattati nell’anno medesimo ai sensi dell’art. 8
lett. C) del D.P.R. citato. La mancanza di tale
autocertificazione, ovvero l’insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comportano
l’interruzione della continuità della pratica
con le conseguenze regolamentari di legge.”.
- Il n. 8, dopo le modifiche, assume il n. 10;
FORO ROMANO 1/2009
- al n. 8 (n. 10 dopo le modifiche), alla lettera
A) dopo la parola “udienza”, aggiungere: “salvo
casi di comprovato impedimento, con obbligo
di recupero nei successivi semestri;”;
- al n. 8 (n. 10 dopo le modifiche), alla
lettera B) dopo la parola periodo, aggiungere:
“per coloro che si avvalgono delle Scuole di
Specializzazione, fermo restando il sopraindicato obbligo, alla scadenza del biennio dovranno presentare il libretto, già vistato per i
primi due semestri, ed il diploma conseguito al
termine della Scuola.”;
- il n. 8 (n. 10 dopo le modifiche), la lettera
C) viene così sostituita: “L’annotazione di udienze relative all’attività di avvocati non preventivamente indicati sul libretto di pratica;”;
- il n. 8 (n. 10 dopo le modifiche), la lettera
D) viene eliminata.
- Dopo il n. 8 (n. 10 dopo le modifiche)
viene aggiunto il punto:
“11. L’accertamento della non veridicità
delle annotazioni trascritte nel libretto o di
altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a
carico del praticante e/o del dominus.
In particolare, il professionista è impegnato moralmente a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e
deontologica ed a verificare e confermare l’effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle
relazioni e dal libretto.”.
- Il n. 9, dopo le modifiche, assume il n. 12.
- Il n. 10, dopo le modifiche, assume il n. 13.
- Al n. 10 (n. 13 dopo le modifiche), dopo
la parola “colloquio”, aggiungere: “(anche per
coloro che si avvalgono della Scuola di Specializzazione)”.
- Al n. 10 (n. 13 dopo le modifiche), dopo
la parola “dell’Ordine”, aggiungere: “o con
Consigliere da questi delegato”.
- Il n. 11, dopo le modifiche, assume il n. 14.
- Il n. 12, dopo le modifiche, assume il n. 15.
Il Regolamento risulta, pertanto, così definitivamente formulato:
53
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO PRATICA FORENSE
1. Il libretto della pratica forense deve essere
presentato per i visti, semestrali e finale, entro
trenta giorni dal compimento del relativo periodo.
2. Il libretto deve contenere l’indicazione,
ordinata cronologicamente, delle udienze cui si
è assistito controfirmate dal giudice o dal dominus, senza necessità di produrre copia dei verbali delle udienze stesse. Previa autorizzazione
del dominus da annotare sul libretto, il praticante può presenziare alle udienze con altri due
avvocati.
3. Le udienze, come previsto dall’art. 6, n.1,
lettera “a” del D.P.R. 101/90, dovranno essere
almeno venti per ogni semestre, con esclusione
di quelle di mero rinvio. Il praticante potrà
assistere a non più di due udienze al giorno, per
un massimo di quattro udienze alla settimana.
4. Sul libretto devono essere annotati gli atti
(almeno sei) predisposti dal praticante, il quale
dovrà altresì riportare in modo approfondito
almeno quattro questioni giuridiche effettivamente trattate nel semestre.
5. Gli adempimenti di cui ai precedenti
punti 2 e 3, dovranno essere svolti anche dai
praticanti che seguono corsi di carattere integrativo (Istituto Jemolo e simili).
6. Alla fine del primo anno di pratica il
praticante deve presentare apposita relazione
illustrativa dell’attività svolta: tale relazione
dovrà essere sottoscritta dall’avvocato attestando la serietà ed effettività della pratica, la correttezza del comportamento e l’approfondimento
da parte del praticante della relativa problematica anche di carattere deontologico.
7. Eventuali variazioni dell’avvocato presso
il quale è svolta la pratica dovranno essere
formalmente comunicate all’Ufficio Iscrizioni
54
ai fini dell’annotazione sul libretto, con attestazione del precedente e del nuovo dominus.
8. La pratica può essere svolta parzialmente
all’estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia
uno studio all’estero, a patto che la stessa sia
limitata a non più di due semestri, escluso
comunque l’ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell’Ordine. A tal fine il
praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere
allegata anche la dichiarazione dell’avvocato
presso il cui studio sarà accolto. Il Consiglio
dell’Ordine, esaminata la domanda e, se del
caso, sentito il richiedente, autorizza la pratica
indicando le modalità concrete con cui la stessa
dovrà essere svolta. Al termine del periodo
autorizzato il praticante dovrà presentare una
relazione dell’attività svolta nello studio legale,
controfirmata dal professionista presso il quale
la pratica è svolta. Qualora le condizioni di
esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio potrà non autorizzare la
pratica all’estero ovvero, nel caso di mancato
rispetto delle modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.
9. I praticanti i quali, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di
fuori dello studio di un avvocato, devono autocertificare, al termine dell’anno di tirocinio in
proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati
nell’anno medesimo ai sensi dell’art. 8 lett. C)
del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l’insufficiente numero dei
nuovi procedimenti, comportano l’interruzione della continuità della pratica con le conseguenze regolamentari di legge.
10. Il semestre non sarà considerato proficuamente e diligentemente svolto, ai sensi
dell’art. 1, n. 1, D.P.R. 101/90, e di conseguenza il praticante sarà tenuto a ripeterlo ove, in
occasione dei visti semestrali, sia rilevata an-
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
che una sola delle seguenti carenze:
A) La mancata certificazione di almeno 15
attestazioni di presenza in udienza, salvo casi
di comprovato impedimento, con obbligo di
recupero nei successivi semestri;
B) La mancata presentazione del libretto
di pratica forense per i visti semestrali e finale,
nel termine di 30 gg. successivo al compimento del relativo periodo; per coloro che si avvalgono delle Scuole di Specializzazione, fermo
restando il sopraindicato obbligo, alla scadenza del biennio dovranno presentare il libretto,
già vistato per i primi due semestri, ed il
diploma conseguito al termine della Scuola.
C) L’annotazione di udienze relative all’attività di avvocati non preventivamente indicati sul libretto di pratica;
D) L’inosservanza dei limiti di cui all’art. 3,
secondo comma, del presente Regolamento;
E) La mancata annotazione di almeno sei
atti predisposti dal praticante;
F) La mancata trattazione, in modo approfondito, di almeno 4 questioni giuridiche;
G) La mancata presentazione della relazione illustrativa di cui all’art. 6 del presente
regolamento.
Situazioni particolari e carenze di modesta
gravità saranno valutate caso per caso, ai fini di
una eventuale regolarizzazione entro il semestre successivo, previa convocazione del praticante e dell’avvocato presso il quale è svolta la
pratica da parte della Commissione Giovani
alla presenza di un Consigliere Coordinatore.
11. L’accertamento della non veridicità
delle annotazioni trascritte nel libretto o di
altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a
FORO ROMANO 1/2009
carico del praticante e/o del dominus.
In particolare, il professionista è impegnato moralmente a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e
deontologica ed a verificare e confermare l’effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle
relazioni e dal libretto.
12. La Commissione Giovani dovrà segnalare al Consiglio dell’Ordine le anomalie od
irregolarità di particolare rilevanza, affinché
quest’ultimo disponga la convocazione del
praticante e dell’Avvocato presso il quale è
svolta la pratica, anche al fine dell’eventuale
esercizio dell’azione disciplinare ove siano
ravvisate violazione del Codice Deontologico
Forense.
13. Il rilascio del certificato di compimento della pratica, di cui all’art. 9 D.P.R. 101/90,
è subordinato al colloquio (anche per coloro
che si avvalgono della Scuola di Specializzazione), con il Presidente del Consiglio dell’Ordine, o con Consigliere da questi delegato, da
parte del praticante accompagnato personalmente dall’avvocato, il quale nell’occasione
attesta con la propria presenza la serietà ed
effettività della pratica svolta; tale colloquio
dovrà avvenire non oltre due mesi dalla data di
presentazione del libretto.
14. I partecipanti ai corsi di perfezionamento post-universitari “Scuole di Specializzazione di durata annuale” di formazione professionale forense per le Università all’uopo
autorizzate sono esonerati dalla frequenza dello
studio dell’avvocato ma non dalla partecipazione alle venti udienze semestrali.
15. Il diploma conseguito presso le Scuole
di Specializzazione per le professioni legali,
c.d. Scuole Bassanini, si considera equivalente
ad un anno di pratica.
- Il Consigliere Barbantini riferisce sull’istanza datata 5 febbraio 2009 del Sig. An-
55
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
drea Gea, Concessionario della Sala Avvocati
-Edificio A- di Piazzale Clodio, con a quale
chiede di apportare modifiche alla predetta
Sala per consentire il prolungamento dell’orario di apertura e maggiore disponibilità di
tempi agli Avvocati per la consultazione delle
nomine e ritiro di atti e documenti dagli stessi
depositati.
Il Consiglio autorizza l’esecuzione dei lavori così come richiesti dal Sig. Andrea Gea, a
sue spese, previa autorizzazione del Consegnatario del Palazzo.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Giovanna Albanese,
Valentina Antonelli, Federica Ascione, Simona Bianchi, Raffaele Bonfiglio, Maria Isabella
Brucculeri, Simone Ciccotti, Simonetta Crisci, Giovanna De Maio, Giuseppina Dell’Aquila, Gianfrancesco Fidone, Mara Fiocca, Roberto Fiocca, Federica Lollo, Giovanna Maugeri, Eleonora Moscato, Paola Ottaviani,
Monica Pace, Claudio Rossano, Manuela Scerpa, Anna Semplicino, Amedeo Tosti, Laura
Vasselli,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Pareri per nomina a Vice Procuratore
Onorario e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulle richieste di parere per la nomina a Vice
Procuratore Onorario e/o Giudice Onorario
di Tribunale dell’Avvocato Gisella Serranò.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
56
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Rocco Bianco, pervenuta in
data 28 gennaio 2009, con la quale comunica lo
scioglimento dell’Associazione Professionale
denominata “Studio Legale e Tributario Rocco
Bianco Avvocato, Pierfrancesco Bruno Avvocato, Maria Luisa Rossi Ragioniere e Commercialista, Civita Di Russo Avvocato & Fabio
Costan Avvocato - Associazione Professionale”
con logo “RB Partners & Associati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, pervenuta in data 22 gennaio 2009 con la quale, con riferimento alla
restituzione dei fascicoli tuttora giacenti presso l’Agenzia, comunica l’inizio della procedura di scarto riferita ai ricorsi decisi entro il
31.12.1999 e chiede di divulgare presso gli
iscritti la comunicazione stessa.
Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota del Consiglio Nazionale Forense,
pervenuta in data 27 gennaio 2009, con la
quale chiedono i dati degli iscritti nell’Albo
alla data del 31 dicembre 2008.
Il Consiglio delega il Presidente.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in
data 30 gennaio 2009, con la quale chiede che
gli venga rilasciata copia dello Statuto dello
Studio Legale “(omissis)”, per conoscere la
natura della società, individuare il regime di
responsabilità dei soci e i soggetti muniti di
rappresentanza.
Il Consiglio rigetta l’istanza.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota del Dipartimento per gli Affari di
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Giustizia del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 2 febbraio 2009, con la quale
chiede la disponibilità dell’Aula Avvocati per i
giorni 15, 17 e 19 giugno 2009 per lo svolgimento delle prove per gli esami di Avvocato Cassazionista.
Il Consiglio accoglie l’istanza.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avvocati Alfonso Quintarelli e
Fabrizio Rossetton, pervenuta in data 3 febbraio 2009, con la quale comunicano la costituzione dell’Associazione Professionale denominata
“Avv. Alfonso Quintarelli & Partners - Studio
Legale Associato”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento all’incarico ricevuto dal Consiglio con
delibera dell’8 gennaio 2009 in merito all’esame
del provvedimento del Consiglio Nazionale
Forense sul “Codice di deontologia e buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive o
per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria” (circolare C.N.F. n. 36-C 2008),
precisa che tale documento rappresenta il codice di comportamento che gli avvocati devono
rispettare nel trattare i dati personali dei clienti
nello svolgimento della loro attività professionale.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi, nell’evidenziare che per trattamento dei dati personali si
intende qualunque operazione effettuata con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, il raffronto, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
riferisce quanto segue: il citato documento:
a) è un’appendice del Codice deontologico
degli avvocati a cui bisogna dare apposita ufficializzazione nel sito del Consiglio dell’Ordine
e con altre modalità ritenute opportune;
FORO ROMANO 1/2009
b) individua le tutele per il trattamento dei
dati personali dei clienti da parte degli avvocati
dalla fase propedeutica l’instaurazione di un
giudizio fino alla fase successiva alla sua definizione;
c) detta le regole che gli avvocati devono
rispettare che si possono così sintetizzare:
- gli avvocati devono informare la clientela,
anche una tantum in forma colloquiale, sull’uso che verrà fatto dei dati personali;
- è opportuno che l’informativa scritta sia
affissa nello studio e pubblicata sul sito web;
- gli avvocati devono adottare misure di
sicurezza dei sistemi informatici per evitare
abusi e furti di dati da parte di personale non
autorizzato;
- gli avvocati devono istruire il personale di
ufficio in merito alle cautele da adottare.
Il Consiglio delibera di divulgare quanto
sopra sul sito del Consiglio.
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce di
aver preso parte, sabato 31 gennaio 2009, unitamente al Presidente Cassiani e al Consigliere
Cipollone, all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi esprime apprezzamento per il discorso che, nell’occasione, ha tenuto il Presidente Cassiani e che ha
rappresentato un’autorevole e appassionata difesa del prestigio del ruolo e dell’alta funzione
dell’Avvocatura.
L’intervento del Presidente Cassiani, in alcuni tratti forte e coraggioso, non ha mancato
di evidenziare le difficoltà in cui opera la nostra
Categoria e il prezioso contributo che da sempre essa assicura all’Amministrazione della Giustizia, suscitando apprezzamento da parte di
tutti i presenti.
Il Consiglio ne prende atto ed esprime
apprezzamento per l’intervento del Presidente
Cassiani.
- Il Consigliere Murra riferisce che sul
quotidiano Italia Oggi del giorno (omissis) è
57
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
stata pubblicata, a tutta pagina, l’intervista
all’Avv. (omissis), nella quale il professionista
si vanta di aver assistito molti facoltosi e importanti clienti, indicandone specificamente i
nomi. Rammenta che tale attività è espressamente vietata dall’art. 17 del vigente Codice
deontologico e che già di recente il Consiglio
ha deliberato di aprire una pratica di segreteria
su analoga vicenda. Propone, quindi, in conformità con la precedente decisione che, anche in questo caso, si dia vita ad un apposito
fascicolo di segreteria.
Il Consiglio dato atto, delibera di aprire
una pratica di segreteria che viene assegnata,
per l’struttoria, allo stesso Consigliere Murra.
- Il Consigliere Murra riferisce che la Soc.
Visura che gestisce l’architettura del sito internet del Consiglio, contattata a seguito della
delibera consiliare dell’8 gennaio 2009 con la
quale si è stabilito di pubblicare in tempo reale
i verbali delle adunanze, ha fatto sapere che
l’intervento tecnico per consentire la pubblicazione (mediante inserimento di apposita
rubrica, con conseguente indicizzazione e
manutenzione) ha il costo di euro 2.000 (duemila) da versarsi una tantum.
Il Consiglio, dato atto, approva la spesa e
dà mandato al Consigliere Murra per far apportare la modifica al sito.
- Il Consigliere Rossi comunica che è necessario procedere alla sottoscrizione dei contratti esecutivi dell’accordo relativo alla piattaforma per la formazione e-learning già approvato con delibera del Consiglio.
Il primo accordo riguarda la realizzazione
di video corsi e prevede un costo di euro
2.000,00 a corso (ne sono previsti sette).
Il secondo accordo -relativo ai costi di
assistenza agli utenti nell’utilizzo della piattaforma- prevede il versamento di un euro ad
effettivo fruitore.
Tenuto conto delle esenzioni varie e dei
praticanti abilitati, i fruitori effettivi del servi-
58
zio risultano circa 15.000.
Il costo totale annuo sarebbe dunque di
circa 30.000,00 euro.
Nell’anno 2008, è stato previsto l’importo
di euro 100.000,00 per la posta di bilancio
destinata all’aggiornamento professionale, importo che, comunque, non è stato utilizzato.
Il Consiglio approva.
ADUNANZA DEL 12 FEBBRAIO 2009
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra,
Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana
Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario .................................. n.
elenco speciale ................................. n.
pas. dall’albo ord. all’el. spec. ......... n.
pas. dall’el.spec. all’albo ord. .......... n.
cancellazioni
per decesso ...................................... n.
a domanda ....................................... n.
per trasferimento ............................. n.
62
1
1
2
3
3
3
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ................................................ n. 4
abilitazioni ............................................. n. 15
iscrizioni e abilitazioni .......................... n. 10
cancellazioni
per trasferimento ............................. n. 2
nulla-osta al trasferimento .............. n. 1
compiuta pratica ............................. n. 3
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 444
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ...................... n. 26
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
pervenuta il 2 febbraio 2009 dalla Segreteria
dell’On.le Pierluigi Mantini del Partito Democratico, con la quale comunica l’impegno dell’On. Cinzia Capano, Avvocato, per l’organizzazione di incontri informali con Ordini e
Associazioni.
Il Consiglio delega il Presidente a concordare un incontro con gli On.li Mantini e
Capano.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
pervenuta il 3 febbraio 2009 dall’Ordine degli
Avvocati di Pordenone in merito sia alla revisione ordinaria, da parte della Commissione
degli Esperti, di 69 studi di settore per un
aggiornamento con riferimento ai dati del
2007, sia alla revisione straordinaria in esecuzione di quanto disposto dal Decreto Legge
Anticrisi.
L’Ordine di Pordenone chiede la collaborazione del Consiglio.
Il Consiglio delega il Presidente ad approfondire l’argomento.
- Il Presidente Cassiani riferisce che la
Dott.ssa Alessandra Pecorella del Comune di
Roma - Municipio Roma IX, con nota pervenuta il 6 febbraio 2009, ha inviato la documentazione relativa alla giornata seminariale del
24 marzo p.v., sul tema “Il tavolo di Lavoro dei
Centri di Mediazione Familiare: realtà a confronto”.
Il Consiglio delega il Consigliere Arditi di
Castelvetere a rappresentare il Consiglio dopo
aver preso contatto con la Dott.ssa Pecorella.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta il
9 febbraio 2009, relativamente al protocollo di
intesa, tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consiglio Nazionale Forense, per realizzare le pari opportunità nella professione
FORO ROMANO 1/2009
forense.
Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere
Ierardi, quale coordinatore della Commissione Pari Opportunità.
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’invito,
pervenuto dal Consiglio Nazionale Forense il
9 febbraio 2009, a partecipare, per il 13 marzo
p.v., all’incontro organizzato a Milano, unitamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Milano, sul tema “Donne Avvocato e
mondo economico: pari opportunità?”.
Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere
Ierardi a partecipare in rappresentanza del
Consiglio, quale coordinatore della Commissione Pari Opportunità.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, pervenuta in data 6 febbraio 2009, con
la quale chiede al Consiglio di fornire i nominativi del membro effettivo e di uno o più
membri supplenti, designati per la Commissione patrocinio a spese dello Stato per l’anno
2009, ai sensi dell’art, 1 comma 1308 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il Consiglio nomina l’Avv. Livio Lavitola,
quale Componente effettivo e gli Avv.ti Alessandra Civello, Nicolò Paoletti, Flavia Virginia Prosperetti e Mario Verino, quali Componenti supplenti.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla sua
partecipazione alla inaugurazione dell’Anno
Giudiziario presso la Corte di Appello Militare e, in particolare del suo intervento. Precisa
di aver manifestato la stima dell’Avvocatura
per la giustizia militare e di aver espresso
sconcerto per il processo di continua erosione
che si è tradotto nella riduzione delle competenze del giudice speciale e, da ultimo, nella
soppressione di molte sedi con conseguente
grave ricaduta nella possibilità di un effettivo
contradditorio ed evidente violazione dell’art.
111 della Costituzione.
59
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il Consiglio ringrazia il Presidente.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla Conferenza tenuta nell’Aula consiliare dal Presidente della Corte Costituzionale, Avv. Giovanni Maria Flick.
Manifesta soddisfazione per l’impeccabile
organizzazione dell’evento da parte del Consigliere Rosa Ierardi e grande ammirazione per
il tono, lo spessore e i contenuti della Conferenza dell’Avv. Flick che ha spaziato sul tema
della Costituzione Italiana quale ponte tra
passato e futuro attanagliando gli ascoltatori
che gremivano letteralmente l’Aula consiliare.
Aggiunge che di altrettanto interesse si è
rivelato il dibattito che si è instaurato tra
l’Oratore e molti dei presenti i quali gli hanno
rivolto domande che hanno ricevuto puntuali
risposte.
Ricorda, infine, il proprio appassionato
intervento introduttivo, quello dotto del Consigliere Ierardi e quello del Consigliere Murra
che ha posto al Presidente Flick domande
calzanti e puntuali. Ringrazia il Consigliere
Cipollone per la sua significativa presenza.
Il Consiglio delega il Presidente a ringraziare il Presidente Flick.
- Il Presidente Cassiani insiste sulla necessità di decidere in ordine alla proposta di
stipulare una convenzione che dia ai giovani la
possibilità di far pratica presso gli Uffici Giudiziari.
Il Consiglio delega i Consiglieri Fasciotti e
Nesta all’esame degli atti.
- Il Presidente Cassiani riferisce che ha
sottoscritto la convenzione, approvata dal
Consiglio, sull’aggiornamento per e-learning.
Aggiunge, con soddisfazione, che questa
scelta ha finalmente risolto un problema che
inizialmente appariva insolubile, considerato
l’enorme numero di iscritti nell’Albo di Roma.
Ringrazia il Consigliere Livia Rossi per
l’intensa e proficua attività svolta e i Presidenti
60
degli Ordini degli Avvocati e dei Commmercialisti che hanno approvato e sottoscritto la
stessa convenzione e contribuiranno in maniera determinante alla creazione di un programma didattico di grande spessore e di notevole ampiezza.
Il Consiglio esprime apprezzamento per
quanto fatto dal Presidente e dal Consigliere
Rossi e da tutti i Consiglieri che hanno partecipato alle riunioni prodromiche alla stipula.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Stefano Ambrosetti,
Giovanni Bressan, Antimo Caputo, Alessandra Cassone, Fabio Circosta, Maria Cristina
Dargento, Massimiliano De Luca, Nicola Di
Cesare, Damiano Forti, Valerio Gallo, Marco
Gatti, Federica Giachetti, Emanuela Iacovelli,
Francesco Longo Bifano, Daniele Miconi, Stefano Milone, Roberto Minutillo Turtur, Fabio
Pagnozzi, Andrea Picozzi, Alessandra Pulitano, Graziano Rondinelli, Cristina Scorsone,
Marco Tacchi Venturi, Nicholas Matthew
Vermaaten, Massimiliano Volpe, Donatella
Cerè,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avvocati Pietro Troianiello e
Antonio Caruso, pervenuta in data 4 febbraio
2009, con la quale comunicano la costituzione dell’Associazione Professionale denominata “Studio Legale CARUSO TROIANIELLO
& Associati”.
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avvocati Filippo Lattanzi e
Francesco Cardarelli, pervenuta in data 9 febbraio 2009, con la quale comunicano la costituzione dell’Associazione Professionale denominata “Lattanzi Cardarelli Avvocati - Associazione Professionale”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla richiesta pervenuta il 10 febbraio 2009
dal Comune di Sant’Oreste -Ufficio tecnico,
di una terna di nominativi, per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale, in applicazione dell’art. 23 del Nuovo Regolamento
Edilizio.
Il Consiglio delibera di indicare gli Avvocati Andrea Ciannavei, Enrico Gamba e Ugo
Scalise.
- Il Consigliere Murra riferisce quanto segue: “Sono stato nominato, dal Consiglio
dell’Ordine, Componente della Commissione Elettorale per il rinnovo del Comitato dei
Delegati della Cassa Nazionale Forense. Non
ho nascosto una soddisfazione personale quando mi è stato riferito che la designazione è stata
effettuata per ragioni “di garanzia”, essendo io
per certi versi super partes (non avendo elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli Organi istituzionali della Cassa).
In seno alla Commissione, poi, il Presidente Giovanni Cipollone mi ha voluto accanto a
sè, onorandomi della carica di Segretario. Le
elezioni si sono svolte durante l’arco della
mattinata delle giornate dal 2 al 7 febbraio u.s.,
e lo spoglio si è protratto nel pomeriggio di
sabato 7.
Sono state elezioni all’insegna del rispetto
reciproco e della stima tra tutti i vari candidati,
svolgendosi in un clima di grande fair play. Per
FORO ROMANO 1/2009
questo, a mio avviso, l’Avvocatura romana ha
dato una grande prova di alto senso di responsabilità e di oggettiva maturità. La competizione elettorale è stata caratterizzata da un’atmosfera di estremo equilibrio, dal senso della
misura e da profonda lealtà.
Un ringraziamento particolare va rivolto ai
Questori, ai Presidenti di Seggio e agli Scrutatori, i quali con innegabile grado di abnegazione hanno dedicato le loro giornate allo svolgimento di compiti istituzionali, assumendo
con senso di responsabilità un ruolo non sempre agevole ed assolvendolo però in modo
impeccabile.
La Commissione ha altresì apprezzato l’impegno assiduo e preciso dei dipendenti del
Consiglio dell’Ordine, coordinati dal funzionario Piero Paris, anche grazie ai quali ogni
operazione amministrativa è stata condotta
nel rispetto della legalità.
Infine un segno di riconoscenza meritano
tutti i Componenti della Commissione Elettorale (in primis Giovanni Cipollone, che non
si è assentato mai un minuto), sia i Membri
effettivi sia quelli Supplenti, che hanno offerto il loro contributo professionale e di esperienza nell’espletamento dei delicati compiti
assegnati all’organismo dal vigente Regolamento elettorale.
Onore, infine, a tutti i Candidati, sia a
quelli vincitori sia agli sconfitti, i quali tutti
hanno dimostrato un invidiabile livello di
attaccamento e di appartenenza all’Istituzione consiliare”.
Il Consiglio ne prende atto, ne dispone la
pubblicazione sul sito e sul Foro Romano.
- Il Consigliere Murra riferisce che l’Avv.
(omissis), appartenente all’Avvocatura (omissis), ha fatto pervenire una nota nella quale
lamenta che all’interno della procedura selettiva svolta dall’Istituto, al fine di pervenire
all’attribuzione della posizione di Avvocato
generale di cui al vigente Regolamento, l’Ente
ha imposto agli avvocati la compilazione di
61
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
una speciale scheda valutativa riguardante i
vari candidati. Nella scheda i compilatori sono
chiamati ad esprimere giudizi e opinioni sui
colleghi che aspirano alla nomina, che a dire
dell’estensore la nota in questione si appalesano in contrasto con il Codice Deontologico.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,
ritenuto che il modello di scheda valutativa
che (omissis) chiede sia riempita dagli avvocati
contiene elementi in contrasto con il vigente
Codice Deontologico costringendo i compilatori a esprimere giudizi sui colleghi potenzialmente anche lesivi della reputazione di costoro, mentre per converso compete alla sola
Amministrazione valutare i candidati che aspirano alla promozione, delibera di inviare all’(omissis) apposita lettera con la quale si invita a desistere dall’iniziativa.
- Il Consigliere Murra riferisce che dieci
avvocati della (omissis) hanno notificato ricorso al TAR, anche al Consiglio, per l’annullamento -previa sospensione- della determinazione dirigenziale n. (omissis) del (omissis)
con la quale il Direttore della Direzione Regionale Organizzazione e personale ha determinato l’inserimento dell’Ufficio legale della
(omissis) all’interno della direzione dell’organizzazione, così violando il vigente regolamento consiliare sugli uffici legali degli Enti
Pubblici.
Il Consiglio, dato atto, e facendo seguito
alla propria decisione dell’8 gennaio 2009 sull’oggetto, delibera di costituirsi in giudizio e
all’uopo delega il Presidente a rilasciare il
mandato all’Avv. Piero d’Amelio e ad eleggere
domicilio presso il suo studio.
- Il Consigliere Rossi comunica che, per
esigenze di praticità nella certificazione delle
presenze agli eventi formativi, è opportuno
modificare il vigente testo dell’art. 3 punto 3:
“Al termine di ogni evento formativo il
Consiglio dell’Ordine o gli altri enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di
62
frequenza recante il numero di crediti attribuito” con il seguente nuovo testo: “Al termine
di ogni evento formativo gli enti organizzatori
rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero di crediti attribuito.
Per gli eventi organizzati direttamente dal
Consiglio l’attribuzione dei crediti può altresì
avvenire in automatico mediante rilevazione
elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza”.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Rossi comunica che ha
fatto predisporre una comunicazione da inviare a tutti i Colleghi esonerati dall’obbligo
formativo per limiti di età con cui si dà conto
del fatto che l’esonero è automatico non occorrendo specifica richiesta. Ciò in quanto
continuano a pervenire presso la Segreteria
domande di esonero che contribuiscono a
rallentare il lavoro dell’ufficio stesso.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di
parere deontologico, pervenuta il 9 dicembre
2008, in merito alla possibilità di “effettuare
gadget al fine di donarli ai clienti...” costituiti
da “penne in alluminio, recanti la scritta “”Studio Legale (omissis) -Avv. (omissis)” con il
numero del proprio cellulare.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Rileva
che l’art. 19 del Codice Deontologico Forense
“Divieto di accaparramento di clientela”, sub
II recita: “Costituisce infrazione disciplinare
l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi
ovvero la corresponsione o la promessa di
vantaggi per ottenere difese o incarichi”.
Pertanto deve ritenersi non costituire infrazione disciplinare il fatto che il professionista offra omaggi esclusivamente nell’ambito
della propria clientela.
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis), con istanza ai sensi dell’art. 18 del Codice Deontologico Forense,
pervenuta il 9 dicembre 2008, ha chiesto di
essere autorizzato a tenere e curare rubriche
fisse su riviste sportive, distribuite gratuitamente, che trattano di calcio dilettantistico, nonchè
di argomenti vari attinenti allo sport, impegnandosi all’osservanza scrupolosa di tutte le
norme dettate dal Codice Deontologico in
materia, e premettendo:
- di inserire negli articoli la propria foto, di
firmare gli stessi con il proprio nome e cognome senza fare alcun riferimento all’attività
professionale svolta;
- di non indicare in alcun modo nelle riviste
i numeri di telefono e gli indirizzi a sè riferibili;
- di non percepire alcun emolumento per
gli articoli medesimi, nè alcun altro tipo di
beneficio e/o agevolazione;
- di svolgere pertanto l’eventuale collaborazione con le riviste a titolo totalmente gratuito e per puro spirito di partecipazione allo
sport dilettantistico
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Visto
l’art. 18 del Codice Deontologico Forense
“Rapporti con la stampa”, come modificato
dal Consiglio Nazionale Forense con la delibera del 12 giugno 2008, n. 15;
Considerato
che detto articolo, sub III, recita: “E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa
con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche televisive o radiofoniche;
esprime parere
nel senso che nulla osti alla condotta di cui
sopra.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di
FORO ROMANO 1/2009
“parere generale”, pervenuta il 23 dicembre
2008, “circa la correttezza dell’impiego delle email degli Avvocati iscritti all’Albo di Roma al
fine di informare circa l’attività di formazione
e aggiornamento professionale”.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso
che la protezione dei dati personali dal D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) e
non investe la materia del Codice Deontologico Forense
Dichiara
inammissibile la richiesta di “parere generale”
in epigrafe.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di
parere deontologico, pervenuta il 7 gennaio
2009, “in ordine alla più appropriata condotta
e alla eventuale validità o meno di conseguenti
atti processuali, concernenti un rapporto di
rappresentanza e difesa “”congiunta e disgiunta”” conferita dal medesimo cliente, in momenti diversi a due professionisti”.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Ritenuto
che non è possibile rilasciare pareri preventivi
relativi a casi concreti che potrebbero costituire oggetto di successiva valutazione
Dichiara
inammissibile la richiesta di parere deontologico in epigrafe.
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha richiesto un parere
preventivo, in ordine alla sussistenza o meno
di profili di responsabilità disciplinare relativamente alla “condotta” posta in essere dal
Collega che assiste la controparte.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale co-
63
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ordinatore della Commissione Deontologica;
- Ritenuto che non è possibile rilasciare
pareri preventivi relativi a casi concreti che
potrebbero costituire oggetto di successiva
valutazione
delibera
inammissibile la richiesta di parere deontologico di cui in epigrafe.
- I Consiglieri Arditi di Castelvetere, Di
Tosto, Murra, Nesta e Vaglio, rappresentano
che, nel corso delle elezioni per il rinnovo del
Comitato dei Delegati alla Cassa Forense, si
sono recati al seggio elettorale due Colleghi,
affetti da patologie che impediscono la deambulazione, per i quali l’accesso alla Sala delle
votazioni era precluso o comunque estremamente difficoltoso a cagione della presenza di
scalini.
La Collega (omissis) ha votato nel cortile
esterno mentre il Collega (omissis) ha rifiutato
di votare, chiedendo di essere posto in condizione di accedere al seggio.
Il Consigliere Cipollone, Presidente della
Commissione Elettorale, ha redatto verbale
dell’accaduto.
I Consiglieri Arditi di Castelvetere, Di Tosto, Murra, Nesta e Vaglio ritengono opportuno e necessario che il Consiglio invii agli Avvocati (omissis) e (omissis) una formale lettera di
scuse per non aver approntato nella, pur precaria, sede elettorale le cautele occorrenti al superamento delle barriere architettoniche e invitano il Consiglio a deliberare in tal senso.
Il Consigliere Segretario Conte condivide a
pieno l’iniziativa di grande sensibilità dei Colleghi suddetti ed invita tutto il Consiglio a
delegare il Consigliere Cipollone a predisporre
tale comunicazione nei confronti dei Colleghi
(omissis) e (omissis) per quanto purtroppo avvenuto.
Il Consiglio ne prende atto e delega il
Consigliere Cipollone, nella qualità di Presidente della Commissione elettorale, ad inviare apposita lettera agli interessati.
64
- Il Consigliere Cerè comunica di aver
inserito nella Commissione “Difensore Civico Forense”, gli Avvocati: Achille Arceri,
Emanuele Cignitti, Fabrizio Pacileo, Emanuela Origlia, Luisa Di Zenzo, Patrizia Straccamore, Clemente Frascari Diotallevi, Alfredo Iorio, Marco Marianello, Antonino Galletti,
Paola Scrofana e Antonietta Epifanio.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Cerè comunica di aver
inserito nella Commissione “Patrocinio a spese dello Stato”, gli Avvocati: Riccardo Bolognesi, Antonio Di Salvo, Alessandro Gaglione, Marco Gagliardi e Gianluca Sposato.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Cerè comunica di aver
inserito nella Commissione “Sport e Cultura”,
gli Avvocati: Antonino Galletti, Marco Di
Giuseppe, Arturo Perugini, Dario Perugini e
Nicolò Schillaci.
Il Consiglio ne prende atto.
- A questo punto il Presidente Cassiani,
come indicato nella precedente adunanza, sottopone, nuovamente, a tutti i Consiglieri la
problematica pendente riguardo le pratiche in
carico al Consigliere Bucci assente, da molto
tempo, dal Consiglio per motivi di salute.
Il Presidente Cassiani, preliminarmente,
informa il Consiglio di aver scritto una lettera al
Consigliere Bucci senza ricevere riscontro alcuno, se non per l’unica risposta sottoscritta dal
figlio del suddetto, oggetto della comunicazione della precedente adunanza.
Il Presidente Cassiani ribadisce la propria
idea di ripartire le pratiche assegnate al Consigliere Bucci equamente tra tutti i Consiglieri, nonostante lo stesso Presidente Cassiani abbia ricevuto da taluni di essi tutta una serie di doglianze e
perplessità in ordine a tale soluzione.
Molti Consiglieri esprimono perplessità
sulla circostanza che tali pratiche debbano
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
essere ripartite in tale modo, significando al
contempo di non essere disponibili a subentrare al Consigliere Bucci il quale -nonostante
la comunicazione del di lui figlio sopra richiamata- è stato visto presente ed in buono stato
di salute per tutti i sei giorni delle elezioni della
Cassa Forense, nella qualità di candidato, innanzi al seggio elettorale ad effettuare la normale propaganda di prassi.
Il Presidente Cassiani intende trovare una
soluzione per un rapido disbrigo delle pratiche e/o pareri a primaria tutela dei vari Colleghi coinvolti nei procedimenti.
Il Presidente Cassiani chiede al Consiglio
di esprimersi in tal senso.
Prendono la parola i Consiglieri Fasciotti e
Rossi i quali non condividono la ripartizione
così come indicata dal Presidente sia per i
motivi di perplessità dallo stesso espressi, sia
perchè non è dato di sapere per quanto tempo
il Consigliere Bucci sarà ancora assente dal
Consiglio visto che lo stesso non ha dato
nessuna concreta informazione in tal senso
che avrebbe evitato malintesi e/o polemiche.
Interviene il Consigliere Murra il quale, al
di là della decisione suggerita dal Presidente,
ritiene che la comunicazione ricevuta da parte
del figlio del Consigliere Bucci non sia sufficiente per “spossessare” detto Consigliere delle proprie pratiche e che necessiterebbe una
lettera formale del Consigliere Bucci, il quale
avrebbe peraltro dovuto rispondere al Presidente Cassiani, che certifichi la propria impossibilità dovuta a motivi di salute.
I Consiglieri Di Tosto, Vaglio e Nesta si
associano.
Interviene il Consigliere Gianzi, il quale si
rivolge al Presidente Cassiani perchè lo stesso
“pretenda” una risposta formale dal Consigliere Bucci, ritenendo corretto quanto osservato
dal Consigliere Murra, e sottolinea che se,
come è vero, il Consigliere Bucci non potrà
essere presente in Consiglio per i prossimi sei/
otto mesi, forse, esso Consigliere Bucci avrebbe dovuto correttamente presentare delle for-
FORO ROMANO 1/2009
mali dimissioni considerato che a dicembre
2009 il biennio è praticamente concluso.
Il Consigliere Gianzi insiste perchè vi sia
una comunicazione formale del Consigliere
Bucci al Consiglio dove lo stesso specifichi la
propria impossibilità a svolgere l’attività istituzionale e quindi le pratiche disciplinari e quelle relative alla liquidazione di onorari.
Interviene il Consigliere Segretario Conte il
quale, sull’argomento non desidera riaprire
antiche e sterili polemiche, limitandosi a ribadire che una soluzione debba essere trovata a
tutela dei tanti Colleghi che aspettano, legittimamente, una rapida evasione delle pratiche
pendenti ed assegnate al Consigliere Bucci tenendo presente anche il rischio prescrizione.
Tuttavia la valutazione espressa dal Consigliere Murra appare, per il Consigliere Segretario Conte, assolutamente condivisibile anche
perchè tesa ad evitare future possibili contestazioni a fronte di una mancante preliminare
comunicazione dello stesso Consigliere, impossibilitato a svolgere l’attività istituzionale
causa motivi di salute. Ricorda il Consigliere
Segretario Conte che, in passato, vi sono stati
Consiglieri dell’Ordine che hanno avuto, purtroppo, gravi problemi di salute e che, nonostante questo, hanno svolto con appassionata
e commovente dedizione il loro compito finchè ciò gli fu possibile e, in ogni caso, detti
Consiglieri, hanno sempre comunicato al Presidente quale fosse la situazione. E’ ovvio,
chiaro ed evidente, ribadisce il Consigliere
Segretario Conte, che ove ci fossero effettivi,
reali e sempre dolorosi motivi di salute tutti
sarebbero pronti a prodigarsi in aiuto dei Colleghi e nell’interesse del regolare svolgimento
dell’attività istituzionale.
Il Consigliere Cipollone si associa al Consigliere Segretario Conte.
Prende la parola il Consigliere Arditi di
Castelvetere la quale, ribadisce la propria contrarietà a tale ripartizione esprimendo perplessità per la vicenda e definendo singolare la
circostanza che da una parte il Consigliere
65
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Bucci comunica di essere impossibilitato ad
intervenire in Consiglio per i prossimi sei/otto
mesi, e dall’altra si è fatto vedere in prima linea
durante le elezioni della Cassa Forense a guidare la propria lista di candidati, e comunque
l’osservazione del Consigliere Murra appare
giustissima.
Prende la parola il Consigliere Cerè, la
quale intende stigmatizzare l’atteggiamento
poco comprensivo di taluni Consiglieri, indifferenti alla dolorosa vicenda umana del Consigliere Bucci, colpito recentemente da ictus e
costretto a sottoporsi quotidianamente a sedute terapiche di riabilitazione. Il Consigliere
Cerè non condividendo tale atteggiamento di
indisposizione ed insensibilità, mostrato nei
confronti del Collega Bucci, dichiara la propria disponibilità nel farsi carico di tutte le
pratiche ancora pendenti ed assegnate allo
stesso Consigliere, trattandosi, peraltro, di un
numero esiguo di procedimenti, in quanto
egli, diligentemente, ha sempre assolto con
tempestività quanto di sua spettanza, nell’ambito delle competenze in materia disciplinare.
Il Consigliere Cerè, di conseguenza, non può
che rammaricarsi del fatto che i Consiglieri
che oggi hanno negato la loro solidarietà verso
il Collega Bucci, sono proprio coloro che
hanno un alto numero di pratiche disciplinari
non ancora evase, rischiando, per alcune, addirittura la prescrizione.
Il Consigliere Cerè ritiene che il Consigliere Bucci non fosse assolutamente tenuto a far
pervenire al Consiglio ulteriori spiegazioni sul
proprio stato di salute e che la comunicazione
del di lui figlio fosse esaustiva e, dunque,
sufficiente a chiarire il grave stato di salute nel
quale il Consigliere Bucci si è trovato mesi
orsono e che lo vede, fortunatamente, in lenta,
ma progressiva, ripresa. Rileva, infine, come
non occorra alcuna richiesta di autorizzazione
da parte del Presidente, poichè è nelle funzioni dello stesso, la facoltà di ridistribuire, secondo il principio tabellare, le pratiche assegnate
ad un Consigliere temporaneamente affetto
66
da malattia.
Interviene il Presidente Cassiani il quale precisa di non mettere in dubbio assolutamente quanto affermato dal figlio del Consigliere Bucci sullo stato di salute del medesimo,
ma di essersi limitato a sottolineare la necessità
di dare corso alle pratiche predette.
Interviene il Consigliere Gianzi il quale
chiede al Consigliere Cerè come è possibile
che il Consigliere Bucci sia stato sei giorni alle
elezioni della Cassa avendo rapporti e dialoghi ripetuti con i vari elettori, e contestualmente non possa comunicare al Consiglio
neppure con una lettera.
Il Consigliere Segretario Conte evidenzia
che tale circostanza è quantomeno singolare e
che l’osservazione del Consigliere Gianzi non
deve essere intesa in modo polemico ma solo
interrogativo.
Il Consigliere Cerè, poichè ritiene che la
volontà espressa dalla maggior parte dei Consiglieri è chiara e poichè non c’è da parte degli
stessi la volontà di solidarizzare con il Consigliere Bucci, la stessa ritenendo che è facoltà
del Presidente, in caso di malattia di un Consigliere, ridistribuire il carico prendente e, pertanto, reitera la sua richiesta di vedersi affidate
tutte le pratiche ancora non decise dal Consigliere Bucci.
A questo punto il Presidente Cassiani prega cortesemente il Consigliere Cerè di farsi
carico di intervenire presso il Consigliere Bucci al fine di ottenere una comunicazione formale così come indicato dal Consigliere Murra, riservando all’esito della stessa ogni decisione sull’assegnazione delle pratiche.
Il Consiglio
- Udita la relazione del Consigliere Barbantini
delibera
che (con decorrenza 1° marzo 2009 -emendamento del 26 febbraio 2009):
- i Praticanti Avvocati, che si iscrivono
nell’Albo degli Avvocati, sono esonerati dal
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
pagamento del contributo annuale dovuto
quali Praticanti;
- per coloro che, prima della presente delibera, avessero corrisposto entrambi i contributi, è riconosciuto il rimborso del contributo da
Praticante Avvocato;
- coloro, inoltre, che all’interno dello stesso anno di iscrizione nell’Albo Avvocati abbiano già corrisposto il contributo da Praticanti, devono effettuare solamente l’integrazione
tra detto contributo e quello da Avvocato.
- Il Consigliere Gianzi, in relazione alla
possibilità di istituire uno sportello Gerit Equitalia “dedicato” agli avvocati presso la sede del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Via
Valadier;
rilevato che dai primi colloqui e accessi
appare fattibile il progetto, propone di dare
corso alla convenzione tra Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e la Gerit Equitalia per l’erogazione dei servizi in vista di una
collaborazione istituzionale tra l’agente della
riscossione e gli Ordini Professionali.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Gianzi, con riferimento alla
delega conferita ai Consiglieri Di Tosto, Nesta
e Vaglio di occuparsi di prendere contatto con
la Procura della Repubblica per verificare la
possibilità per gli avvocati di accedere online
alle informazioni relative ai propri assistiti
presso la Procura a seguito del deposto degli
atti ex art. 415 c.p.p.;
considerato che lo stesso Consigliere Gianzi
era stato incaricato dal Consiglio di prendere
contatto con la Procura della Repubblica al
fine di analizzare la fattività di ottenere accesso online per gli avvocati alle informazioni dei
propri assistiti presenti presso i terminali ex
art. 335 c.p.p.;
Il Consiglio
- Rilevato che le questioni appaiono connesse e che devono essere trattate unitamente,
delega
FORO ROMANO 1/2009
i Consiglieri Di Tosto, Gianzi, Nesta e Vaglio
di seguire unitamente i due progetti di accesso
online alle informazioni ex art. 335 e 415 bis
c.p.p.
Scuola Forense Vittorio Emanuele
Orlando: inizio dell’anno accademico
2009 e relativo programma
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, in qualità
di Coordinatore della Scuola Forense “Vittorio
Emanuele Orlando”, comunica che lunedì 16
febbraio 2009, ore 12,30 nell’Aula Avvocati di
Piazza Cavour, si darà inizio all’anno accademico 2009 della Scuola Forense del Consiglio.
L’avvio delle lezioni sarà preceduto, nella
stessa data, da una cerimonia inaugurale alla
quale sono stati invitati il Presidente della
Corte di Appello di Roma, Dott. Giorgio
Santacroce, il Presidente del Tribunale di Roma,
Dott. Paolo De Fiore e il Presidente emerito
della Corte di Appello di Roma, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce
che il Comitato scientifico della Scuola ha
provveduto a preparare il programma dei mesi
di febbraio, marzo e aprile e che sarà così
suddiviso:
FEBBRAIO
Lunedì 16 - Diritto Civile
Martedì 17 - Diritto Civile
Mercoledì 18 - Diritto Civile
Lunedì 23 - Diritto Commerciale
Martedì 24 - Diritto Commerciale
Mercoledì 25 - Diritto di Famiglia
MARZO
Lunedì 2 - Procedura Civile
Martedì 3 - Procedura Civile
Mercoledì 4 - Procedura Civile
Lunedì 9 - Tecnica delle Comunicazioni
Martedì 10 - Tecnica delle Comunicazioni
Mercoledì 11 - Tecnica delle Comunicazioni
Lunedì 16 - Diritto Civile
Martedì 17 - Diritto Civile
Mercoledì 18 - Diritto Civile
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Lunedì 23 - Diritto Civile
Martedì 24 - Diritto Civile
Mercoledì 25 - Diritto Civile
Lunedì 30 - Diritto Penale
Martedì 31 - Diritto Penale
APRILE
Mercoledì 1 - Diritto Penale
Lunedì 6 - Diritto Fallimentare
Martedì 7 - Diritto di Famiglia
Mercoledì 8 - Diritto Amministrativo
Lunedì 20 - Diritto Amministrativo
Martedì 21 - Diritto Amministrativo
Mercoledì 22 - Diritto Amministrativo
Lunedì 27 - Diritto Civile
Martedì 28 - Diritto Civile
Mercoledì 29 - Diritto Civile
Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia
che le lezioni si terranno, come in precedenza,
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 12,30
alle ore 16,00 presso l’Aula Avvocati - Palazzo
di Giustizia - Piazza Cavour e nel giorno di
martedì dalle ore 13,00 alle ore 16,30 presso la
Sala Conferenze - Centro Studi - Via Valadier,
42 (VI Piano) e che le iscrizioni alla Scuola
Forense “Vittorio Emanuele Orlando” sono
aperte a tutti i Praticanti iscritti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Le
domande di iscrizione potranno essere presentate anche a mezzo fax 06.322971244.
Il Consiglio ne prende atto.
ADUNANZA DEL 19 FEBBRAIO 2009
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonchè i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra,
Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana
Arditi di Castelvetere.
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TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario .................................. n. 29
elenco speciale ................................. n. 2
sez. spec. D. Lgs. 96/2001 ............... n. 2
professori universitari ...................... n. 2
pas. dall’albo ord. all’el. spec. ......... n. 2
pas. dalla sez. spec. n.96/2001
all’Albo ord. .................................... n. 1
cancellazioni
per decesso ...................................... n. 5
a domanda ....................................... n. 7
per trasferimento ............................. n. 2
nulla-osta per trasferimento .................. n. 6
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ................................................ n. 12
abilitazioni ............................................. n. 8
iscrizioni e abilitazioni .......................... n. 5
revoche abilitazioni ............................... n. 8
cancellazioni
a domanda ....................................... n. 1
nulla-osta al trasferimento .................... n. 1
compiuta pratica ................................... n. 9
DISCIPLINA
pratiche disciplinari trattate
proc. trattati in dibattimento .......... n. 1
archiviazioni .................................... n. 19
aperture ............................................ n. 2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi .................................................... n. 57
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ...................... n. 12
Rilascio della sede del Consiglio: incontro
con l’Avv. Paolo Berruti - udienza davanti
al T.A.R. - incontro con l’Ing. Pini,
Direttore dell’Ufficio del Demanio
- Viene ammesso in Aula il Consigliere
Nazionale Forense, Avv. Paolo Berruti, per
riferire dell’udienza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per il rila-
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
scio dei locali del Consiglio nel Palazzo di
Giustizia di Piazza Cavour.
Il Consigliere, Avv. Paolo Berruti, riassume al Consiglio la situazione processuale riguardo il contenzioso con il Demanio, pendente innanzi al T.A.R.
In particolare riferisce che l’atto impugnato ha natura prevalentemente monitoria di
talchè è stato dato l’assenso per la riunione
dell’istanza cautelare all’udienza di merito,
fissata per il 25 marzo p.v.
Il Consigliere Berruti sottolinea di aver
visionato tutti i verbali della Commissione di
Manutenzione del Palazzo di Giustizia di questi ultimi anni e di non aver mai rinvenuto
alcuna delibera (contrariamente a quanto si
presuppone nel provvedimento dell’Agenzia
impugnato) nella quale si invitava il Consiglio
a trovare una sede alternativa.
È evidente che tale argomento, costituendo un vizio di istruttoria, sarà affrontato nella
memoria difensiva che verrà depositata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
in vista dell’udienza la quale, peraltro, sarà
preceduta dall’Assemblea Ordinaria degli Avvocati romani già indetta per il prossimo 18
marzo.
Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il
Consigliere Avv. Paolo Berruti.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati
Gianluca Baldacchini, Andrea Belardinelli, Boris Bongiovanni, Gianfrancesco Conforti, Eleonora Di Palma, Linda Fiore, Viviana
Formichella, Federico Garritano, Daniele Giulivi, Fortunato Marrazzo, Carolina Nicolosi,
Carlo Urani,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
FORO ROMANO 1/2009
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Pareri per nomina a Vice Procuratore
Onorario e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulle richieste di parere per la nomina a Vice
Procuratore Onorario e/o Giudice Onorario di
Tribunale degli Avvocati: Fernanda Elisa De
Siena, Gianluca Pammolli e Louella Santini.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota delle Rappresentanze Sindacali di
Base Pubblico Impiego - Confederazione
Unitaria di Base, pervenuta in data 12 febbraio
2009, con la quale co-munica la decisione dei
lavoratori di attenersi, nell’espletamento del
proprio lavoro, rigorosamente alle mansioni e
ai compiti attribuiti nei contratti di lavoro del
personale giudiziario.
Il Consiglio rinvia la trattazione dell’argomento in un momento successivo dell’adunanza.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 10 febbraio
2009, accompagnatoria dello schema del disegno di legge gover-nativo sulla riforma del
processo penale.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota del Consi-glio dell’Ordine degli
Avvocati di Tivoli, pervenuta in data 13 febbraio 2009, con la quale informa di aver comunicato al Consiglio Na-zionale Forense le dimissioni dell’Avv. Riccardo Vittorio Rossi,
iscritto al predetto Ordine, Vice Presidente
effettivo della XI Sottocommissione esame di
Avvocato -Sessione 2008- e nomina, in sua so-
69
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
stituzione, l’Avv. Aldo Occhigrossi.
Il Consiglio ne prende atto e nomina in
sostituzione dell’Avv. Riccardo Vittorio Rossi,
quale Vice Presidente effettivo della XI Sottocommissione per gli esami di Avvocato -Sessione 2008-, l’Avv. Aldo Occhigrossi, con studio
ad Anticoli Corrado in Via A. Selva n. 11.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota del Dott. Enrico Maria Ubertini,
pervenuta in data 11 febbraio 2009, con la
quale trasmette una relazione sul tema degli
studi di settore elaborata su incarico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere
Ierardi per esame ed eventuale relazione.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che nell’organico del personale dipendente
sono attualmente vacanti n. 4 (divisi come
segue per aree: area C n. 3; area B n. 1).
Comunica, altresì, che a fine febbraio scadrà il
periodo di vigenza dell’incarico interinale per
i tre collaboratori addetti agli sportelli informativi presso le Sezioni Civili del Tribunale
Ordinario di Roma e che, poco più avanti,
anche gli attuali dipendenti assunti con contratto a tempo definito vedranno spirare gli
effetti del relativo rapporto e che una dipendente (area A) è in aspettativa, senza stipendio,
per gravi motivi di famiglia. Ciò posto, atteso
che il Consiglio nell’adunanza del 22 gennaio
2009 ha approvato il Regolamento per la selezione del personale da assumere con contratto
a tempo definito, propone di bandire la prima
selezione pubblica al fine di formare una graduatoria dalla quale attingere nell’immediato
futuro secondo i criteri stabiliti dal Regolamento stesso, nelle more della stipula del
nuovo contratto di lavoro decentrato nel quale fissare i criteri di indizione delle procedure
concorsuali per l’assunzione di lavoratori di
ruolo a tempo indeterminato.
Il Consiglio, dato atto, delibera di bandire
la selezione per l’assunzione di personale a
70
tempo definito, secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento vigente approvato il 22
gennaio 2009, per n. 4 unità complessive (area
C n. 2, area B n. 1, area A n. 1).
Nomina la Commissione esaminatrice
designando quali componenti il Consigliere
Segretario, Avv. Antonio Conte (Presidente),
il Consigliere Avv. Rodolfo Murra (Segretario), nonchè l’Avv. Domenico Tomasetti
(Componente).
Dispone che il bando sia affisso sulle bacheche consiliari e sia pubblicato sul sito internet del Consiglio dal 2 marzo 2009 al 15 marzo
2009.
Assegna, quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la data del 30 marzo 2009.
Stabilisce che il rapporto di lavoro con
coloro che saranno nominati scadrà, inderogabilmente, il 31 dicembre 2009.
- Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica quanto segue. Si è sparsa la voce, nelle
cancellerie del Tribunale di Roma, che nei
prossimi giorni (in alcune sezioni già a partire
dal prossimo 23 febbraio 2009), per poter
richiedere ed estrarre copia degli atti e dei
documenti contenuti nei fascicoli di ufficio
sarà necessaria la procura notarile, se la richieste venga formulata dal personale di segreteria,
ovvero da Avvocati non costituiti.
Tale circostanza (non supportata da alcuna norma e -semmai- libera ed arbitraria disposizione della dirigenza delle cancellerie), se
attuata, comporterebbe notevoli disagi e pregiudizi per gli Avvo-cati, i quali troverebbero
un ulteriore rallentamento organizzativo dei
propri studi, oltre all’aumento delle spese ed al
dispendio di energie.
Tenuto conto che non può più essere
sopportabile soggiacere a disposizioni interne
al personale degli Uffici Giudiziari -che, peraltro non tengano in alcun conto il superiore
lavoro della segreteria- il Consigliere Arditi di
Castelvetere chiede che il Consiglio prenda
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
concreta posizione relativamente a questo e a
tutti gli al-tri disservizi del personale di cancelleria nel minimo invitando la dirigenza amministrativa a trovare soluzioni concertate con
l’Avvocatura, al fine di rendere più agevole il
lavoro di ciascuno.
Il Consigliere Arditi di Castelvetere tiene a
precisare, peraltro, di essere stata -da numerosi
Colleghi- sollecitata per un intervento -auspicabilmente- risolutivo rispetto ad una condizione particolarmente difficoltosa, e -per certi
versi- imbarazzante per l’intera Categoria.
Il Consiglio rinvia la trattazione dell’argomento in un momento successivo dell’adunanza.
Agitazione personale di Cancelleria
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma in relazione allo stato di agitazione
annunciato dal personale del Ministero della
Giustizia addetto alle Cancellerie degli Uffici
Giudiziari di Roma che consisterà nel “rigoroso rispetto delle mansioni e dei compiti attribuiti”
rilevato
che le rivendicazioni sindacali di detto personale hanno ad oggetto doglianze che non
riguardano l’attività dei professionisti forensi
considerato
che talune iniziative minacciate sono palesemente illegittime, quali quelle di pretendere
che gli avvocati sostituiti e i collaboratori di
studio esibiscano una procura speciale per
svolgere incombenti di cancelleria
ritenuto
che le forme di lotta del suddetto personale
non possono in alcun modo produrre ripercussioni negative sul diritto di difesa, in termini di disdoro dell’esercizio della professione
forense e di vili-pendio per il lavoro altrui,
specie di quello che è tenuto a svolge-re il
fruitore del “servizio giustizia”
deplora
l’atteggiamento assunto dall’Organizzazione
Sindacale (RDB-CUB) che ha esortato il per-
FORO ROMANO 1/2009
sonale di Cancelleria a porre in essere un vero
e proprio “sciopero bianco”, inammissibile
nei modi ed inaccettabile nei metodi
invita
il personale medesimo a soprassedere da qualsiasi iniziativa ostruzionistica, inspiegabilmente
vessatoria, che si ripercuota sullo svolgimento
dell’esercizio della professione forense e, in
ultima analisi, nei confronti dei cittadini
sollecita
le pubbliche Autorità competenti a voler assumere ogni opportuna azione volta ad affrontare in maniera risolutiva i problemi rappresentati dalla citata Organizzazione Sindacale
delibera
la più ampia diffusione della presente risoluzione, assunta nell’adunanza del 19 febbraio
2009, attraverso l’inserimento nel sito internet
consiliare, l’invio di fax e mail agli Iscritti, la
stampa di apposito manifesto nonchè la trasmissione alle Autorità competenti e alle agenzie di stampa.
Il Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Conte, il Consigliere Tesoriere Ierardi e i
Consiglieri Arditi di Castelvetere, Cerè, Cipollone, Di Tosto, Fasciotti, Gianzi, Murra,
Nesta, Rossi e Vaglio.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta
in data 29 gennaio 2009, relativa alla richiesta
di stralcio rivolta al Parlamento e al Governo
di alcune fondamentali modifiche e aggiornamenti da apportare al decreto-legge 22 dicembre 2008 n. 200, fra i quali il D.Lgt. 23.11.1944,
n. 382, che, se abrogato, avrebbe esposto gli
organi rappresentativi dell’Avvocatura al rischio di una paralisi.
Il Consiglio dà mandato ai Consiglieri
Nesta e Vaglio di esaminare e riferire.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, Avv. Maurizio de Tilla,
pervenuta in data 28 gennaio 2009, accompa-
71
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
gnatoria della relazione del Ministro Alfano
sull’amministrazione della giustizia anno 2008.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Barbantini riferisce che, a
seguito di richiesta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) ha trasmesso
il certificato del Casellario Giudiziario relativo
all’Avv. (omissis), nata a (omissis) la quale, a
differenza di quanto dichiarato in autocertificazione di non aver riportato condanne penali, risulta al contrario averne riportate diverse.
Il Consigliere Barbantini ritiene, pertanto,
che il Consiglio debba segnalare quanto sopra
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed aprire contestualmente procedimento di revoca dell’iscrizione dell’Avv.
(omissis) deliberata nell’adunanza del (omissis) per infedele dichiarazione dalla stessa effettuata in sede di autocertificazione all’atto
della domanda di iscrizione.
Il Consigliere Barbantini comunica, inoltre, che l’Avv. (omissis) non ha dichiarato una
sua precedente iscrizione presso l’Ordine di
(omissis) e che ebbe a subire, dallo stesso
Ordine, la sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo.
Il Consiglio delibera di trasmettere gli atti
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, di aprire procedimento di revoca dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e
dispone la convo-cazione dell’Avv. (omissis)
per l’adunanza del (omissis), essendo risultata
negativa la notifica all’Avv. (omissis) contenente la convocazione per la data odierna, per
essere sentita nelle sue giustificazioni.
- Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica che in data 18 febbraio 2009 ha assistito alla perquisizione presso lo Studio dell’Avv.
(omissis), le cui operazioni hanno avuto inizio
alle ore 16.35. La perquisizione si è svolta nella
più totale regolarità e, a seguito della stessa, si
è proceduto al sequestro del titolo indicato in
atti, consegnato spontaneamente da parte del-
72
l’Avv. (omissis), Collega di Studio dell’Avv.
(omissis).
Il Consiglio ne prende atto e dispone che
la documentazione venga posta agli atti.
- Il Consigliere Di Tosto comunica di aver
inserito nella Commissione Responsabilità
Civile gli Avvocati Andrea Luberti e Stefano
Romano e nella Commissione Diritto Civile
l’Avv. Maria Teresa Martino.
Il Consiglio ne prende atto.
- I Consiglieri Murra e Rossi comunicano
di aver organizzato un ciclo di 6 eventi dal
titolo “Colloqui sulla deontologia forense”
che avranno la durata di due ore ognuno e che
si svolgeranno nelle seguenti date: 24 marzo;
7 aprile; 14 maggio; 8 ottobre; 12 novembre;
3 dicembre 2009.
La partecipazione a ciascuno degli eventi
darà diritto al conseguimento di due crediti
formativi.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Murra riferisce che con la
Commissione di diritto amministrativo ha
organizzato un ciclo di otto seminari di diritto
processuale amministrativo che si terranno
tutti i mercoledì dal 22 aprile in poi, dalle ore
13.00 alle ore 14.30, presso la Sala Corsi della
sede di Via Valadier, tenuti da Colleghi che
fanno parte della Commissione stessa. I seminari sono rivolti prevalentemente ad un uditorio di giovani colleghi desiderosi di intraprendere l’attività amministrativa o comunque di
apprendere le nozioni fondamentali per assumere la difesa dinanzi ai Tribunali amministrativi.
Si chiede pertanto la concessione di 16
crediti formativi per l’intero corso nonchè
l’autorizzazione alla stampa dei manifesti nonchè l’inserimento sul sito internet del Consiglio.
Il Consiglio, dato atto, approva l’iniziativa
ed autorizza la spesa per la stampa dei manife-
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
sti.
- Il Consigliere Murra chiede che il Consiglio formuli ed invii al Consiglio Nazionale
Forense un apposito quesito sulla possiblità di
utilizzare, per le elezioni di rinnovo dello
stesso Consiglio territoriale, modalità di espressione del voto in formato elettronico, senza
con ciò voler privare gli elettori del sistema
tradizionale (scheda cartacea e voto a penna).
Il Consiglio, dato atto, approva l’invio
della lettera contenente il quesito.
- Il Consigliere Murra riferisce che l’Ordine degli Avvocati di Milano ha stipulato un
protocollo d’intesa con il Comune di Milano
volto a consentire agli iscritti all’Albo la consultazione degli archivi informativi comunali
limitatamente alle basi dati relativi agli indirizzi di residenza della popolazione; il che è
esattamente quello che l’Ordine di Roma ha
da tempo chiesto all’Amministrazione civica
di Roma di poter ottenere, senza peraltro
ottenere risposta positiva. Chiede, allora, che
il Consiglio invii apposita richiesta al Sindaco
di Roma ed all’Assessore alle politiche dell’innovazione dello stesso Comune onde poter
stipulare analogo protocollo d’intesa.
Il Consiglio, dato atto, approva la richiesta
e delega il Consigliere Murra per ogni incombente al riguardo.
- Il Consigliere Murra, su delega del Presidente, riferisce sull’istanza inviata per mail del
16 gennaio 2009 dall’Avv. (omissis), il quale con lessico peraltro inappropriato- chiede di
conoscere quale esito abbia avuto la sua pregressa diffida e costituzione in mora pervenuta
il (omissis). Invero l’Avv. (omissis) per due
addebiti deontologici ebbe a subìre l’irrogazione di una sanzione disciplinare, in data
(omissis), la cui decisione fu confermata sia dal
Consiglio Nazionale Forense e sia dalla Corte
di Cassazione. Successivamente, in sede penale, fu prima condannato dal Tribunale e poi
FORO ROMANO 1/2009
assolto in appello, per uno dei due fatti, ed
assolto immediatamente in primo grado per
l’altro.
Con atto pervenuto il (omissis) l’Avv. (omissis), dopo aver ripercorso l’iter delle decisioni
sopra menzionate (sia quelle disciplinari sia
quelle penali), ha costituito in mora il Consiglio dell’Ordine per tutti i danni arrecati alla
propria persona dalla condotta dell’Organo
consiliare, avvertendo di non aver alcuna intenzione di conciliare in via stragiudiziale i
danni sofferti.
Nell’adunanza del (omissis) il Presidente
riferì in Consiglio circa la ricezione dell’atto di
costituzione in mora ed il Consiglio decise di
affidare agli avvocati Manlio Ingarrica e Renato Tobia l’esame della problematica pregandoli di redigere un parere al riguardo sulla
fondatezza delle accuse mosse dall’Avv. (omissis).
L’Avv. Ingarrica, con parere acquisito al
protocollo consiliare al n. (omissis) del (omissis), dopo ampia disamina della vicenda che
aveva visto protagonista l’Avv. (omissis), e
dopo accurato esame delle sentenze penali
che avevano assolto l’imputato dai reati a lui
ascritti, concludeva con la seguente espressione: “ne consegue che appaiono giuridicamente infondate le ipotizzate azioni risarcitorie da
parte dell’Avv. (omissis) nei confronti del
Consiglio”.
Analogamente, con parere prot. (omissis)
del (omissis), l’Avv. Tobia concludeva per
l’infondatezza delle azioni risarcitorie avanzate dall’Avv. (omissis) medesimo.
Il Consigliere Delegato, visti i documenti,
esaminato l’esito dei pareri resi dai due illustri
professionisti cui il Consiglio si è rivolto,
rilevato che nella mail del (omissis) l’esponente si lamenta esclusivamente del “silenzio teutonico” serbato dal Consiglio sulla sua vicenda disciplinare, ritiene che sia allo stato sufficiente informare l’Avv. (omissis) dell’attività
istruttoria espletata dal Consiglio in ordine
all’atto di costituzione in mora e della opinio-
73
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ne collegiale circa l’infondatezza delle sue
minacciate azioni risarcitorie.
Il Consiglio preso atto, delibera di scrivere
all’Avv. (omissis) una lettera nella quale esplicitare le conclusioni racchiuse nei due pareri
citati in narrativa, resi su formale richiesta del
Consiglio stesso nell’adunanza del (omissis).
- Il Consigliere Vaglio, delegato dal Consiglio unitamente ai Consiglieri Di Tosto e
Nesta per verificare la possibilità di semplificare i rapporti tra Sostituti Procuratori della
Repubblica e Avvocati attraverso l’utilizzo dei
sistemi informatici, riferisce che il Dott. Giuseppe Corasaniti, all’uopo delegato dal Procuratore Capo, ha individuato i Sostituti Procuratori che parteciperanno al periodo di sperimentazione nell’uso dell’email per le comunicazioni tra Sostituiti e Avvocati nelle persone
di: Dott.ssa Perla Lori, Dott. Roberto Staffa,
Dott. Giorgio Orano, Dott.ssa Eleonora Fini,
Dott. Paolo Giorgio Ferri, Dott. Andrea Mosca, Dott. Giovanni Bombardieri e Dott. Giuseppe Corasaniti.
Per il momento è stato stabilito di limitare
l’utilizzazione dell’email personale dei magistrati a sintetiche comunicazioni informali tra
avvocati (identificati con gli indirizzi di posta
elettronica indicati nell’Albo) e pubblici ministeri (identificati sul server giustizia.it), intendendo per “comunicazioni informali”:
1) richieste di appuntamento al pm;
2) anticipazione sintetica di successive istanze o produzioni documentali.
Il Consigliere Vaglio chiede che il Consiglio pubblicizzi sul sito dell’Ordine l’avvio di
tale sperimentazione in modo che tutti i Colleghi (individuati nell’Albo con un proprio
indirizzo di posta elettronica) possano parteciparvi, nonchè di essere autorizzato a ringraziare, a nome del Consiglio, i Sostituti che hanno
fornito la disponibilità a partecipare a questa
innovativa forma di collaborazione tra magistratura ed avvocatura.
Il Consiglio
74
preso atto della relazione del Consigliere Vaglio, si rallegra per l’avvio della sperimentazione nell’utilizzo dello strumento informatico
dell’email per le comunicazioni tra Sostituti
Procuratori della Repubblica di Roma ed Avvocati Romani e dispone di pubblicare l’iniziativa sul sito dell’Ordine, autorizzando il
Presidente Cassiani a ringraziare a nome del
Consiglio i Sostituti Procuratori che hanno
aderito alla sperimentazione.
Investimento delle disponibilità
finanziarie del Consiglio
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi informa il
Consiglio che in data 17 febbraio sono scaduti
i BOT a suo tempo sottoscritti ed è pertanto
opportuno procedere ad investire detta somma così come già anticipato nell’adunanza del
29 gennio 2009.
Il Consigliere Tesoriere aggiunge che, a
causa della profonda crisi economica/finanziaria in atto si è rilevato:
1) che nell’ultimo periodo le banche centrali (BCE, FED, Banca d’Inghilterra e Banca
del Giappone) hanno ridotto e ridurranno i
tassi di interesse;
2) che sia i privati che gli investitori istituzionali acquistano a man bassa titoli di Stato
provocando una ulteriore riduzione dei tassi
perchè trattasi di titoli “sicuri in quanto garantiti dallo Stato”.
Ne consegue che la remunerazione degli
investimenti finanziari si riduce di giorno in
giorno come da allegato (articolo del Sole
24Ore del 19 febbraio 2009).
Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia,
pertanto, che attualmente i tassi d’interesse
sugli investimenti sicuri garantiscono i seguenti rendimenti:
a) BOT “buoni ordinari tesoro” rendimento a tre mesi circa l’1,2% lordo (netto 1,05%)
annui;
b) CCT “certificati di credito del tesoro”
tasso variabile con scadenza a tre anni lordo
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
2% (netto 1,75%);
c) BTP “buoni tesoro poliennali” tasso
fisso con scadenza a tre anni 2,70% lordo
(netto 2,36%) a cinque anni lordo 3,70% (3,14%
netto) annui;
d) Giacenza sul conto corrente bancario
1,1% lordo (netto 0,8%);
e) Pronti contro termine a tre/sei mesi
tasso netto inferiore all’1% se trattasi di titoli
dello Stato ovvero circa 2% se trattasi di titoli
bancari.
Allo stato attuale rendimenti superiori si
possono ottenere sottoscrivendo obbligazioni
bancarie o societarie. Tra le prime si segnala
una obbligazione a tre anni ancora in corso di
sottoscrizione della banca Unicredit che garantisce un tasso fisso lordo del 3,40% (2,97%
netto) annuo e tra le società quelli emessi da
primarie società quali ENEL o ENI che per
tre/cinque anni garantiscono il 3,5/4% lordo
annuo”.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi per quanto
sopra riferito conferma che a metà gennaio,
periodo a cui si riferisce la precedente rilevazione (vedi comunicazione dell’adunanza del
29 gennaio 2009) era possibile comprare titoli
di Stato con tassi che garantivano rendimenti
almeno un punto superiori a quelli indicati
sopra.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi, alla luce di
quanto detto, ritiene opportuno che per la
massima sicurezza dell’investimento si faccia
ricorso all’acquisto di Titoli di Stato.
Il Consiglio delibera Euro 1.200.000,00
- 1/3 BOT a 1 anno
- 1/3 CCT a 3 anni (in sottoscrizione)
- 1/3 BTP a 3 anni (in sottoscrizione)
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica
al Consiglio che nella prossima adunanza verrà presentato il Conto Consuntivo 2008 e il
Bilancio Preventivo 2009 che dovranno essere
discussi e approvati per poter rispettare il termine di convocazione dell’Assemblea Ordinaria alla data del 18 marzo 2009, come delibe-
FORO ROMANO 1/2009
rato dal Consiglio nell’adunanza del 15 gennaio 2009.
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce
che in data 16 febbraio 2009 si è svolta nell’Aula Consiliare la Cerimonia di inaugurazione
nuovo anno accademico della Scuola Forense
“Vittorio Emanuele Orlando”.
Alla manifestazione hanno partecipato,
tra gli altri, il Presidente del Tribunale di
Roma, Dott. Paolo de Fiore, il Presidente
Emerito della Corte di Appello di Roma, Dott.
Giovanni Francesco Lo Turco, il Prof. Avv.
Adolfo Di Majo e i Colleghi del Comitato
Scientifico della Scuola.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi, dopo il
discorso di apertura del Presidente Cassiani,
ha illustrato il nuovo programma della Scuola
sottolineando che il corso darà particolare
importanza ad esercitazioni di carattere pratico oltre che teorico, e all’individuazione di
docenti di particolare prestigio ed esperienza
professionale.
ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2009
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonchè i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio,
Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Pietro Di
Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario .................................. n. 34
pas. dall’albo ord. all’el. spec. ......... n. 1
pas. dall’el. spec. all’albo ord. ......... n. 1
cancellazioni
per decesso ...................................... n.
a domanda ....................................... n.
per trasferimento ............................. n.
per irreperibilità .............................. n.
1
3
4
2
75
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
nulla-osta per trasferimento .................. n. 2
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ................................................ n. 9
abilitazioni ............................................. n. 12
iscrizioni e abilitazioni .......................... n. 7
revoche abilitazioni ............................... n. 3
cancellazioni
a domanda ....................................... n. 2
per trasferimento ............................. n. 2
compiuta pratica ................................... n. 5
DISCIPLINA
pratiche disciplinari trattate
proc. trattati in dibattimento .......... n. 2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi .................................................... n. 16
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ...................... n. 29
- Il Presidente Cassiani rivolge le più sentite e affettuose condoglianze al Consigliere
Mauro Vaglio per la perdita del padre che
ricorda per le sue alte qualità umane e professionali.
Il Consiglio si associa al sentimento del
Presidente nel conforto al Consigliere Vaglio e
ai suoi familiari.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla sua
partecipazione alla cerimonia inaugurale della
Commissione Tributaria e sul suo articolato
intervento nel quale ha sottolineato l’attività
di aggiornamento punteggiata da eventi quali
il Corso di Diritto Tributario e i dialoghi
tributari e ha sostenuto la necessità di avviare
gli automatismi dovuti agli studi di settore che
non tengono conto della crisi che ha colpito
anche la classe forense.
Riferisce altresì che nella occasione ha
anche accennato alla collaborazione con gli
altri Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti per l’aggiornamento telematico ed elogia-
76
to i Colleghi Carletti e Di Matteo e la Commissione di Diritto Tributario per la loro intensa attività.
Il Consiglio ringrazia il Presidente.
- Il Presidente Cassiani ricorda l’Avv. Fausto Tarsitano deceduto il 21 febbraio scorso.
Ne illustra le elevate qualità umane e professionali e cioè le ragioni che lo hanno indotto
a organizzare la commemorazione che si è
svolta nell’Aula Occorsio e ha visto la partecipazione di moltissimi Magistrati Avvocati ed
esponenti della politica e dei Consiglieri Cipollone, Ierardi e Nesta.
Ricorda gli interventi svolti nell’occasione
dai Presidenti Santacroce e de Fiore, degli
Avvocati Zupo e Andreozzi e del Prof. Avv.
Franco Coppi.
Conclude rivolgendo le proprie condoglianze ai familiari e ai discepoli del compianto Collega Tarsitano.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi si associa al
dolore dei familiari e dei collaboratori dell’Avv. Fausto Tarsitano scomparso il 21 febbraio 2009, ricordandone l’elevato profilo
umano e professionale nonchè l’enorme impegno sociale in difesa dei diritti civili.
Ricorda, con commozione, la grande e
sentita partecipazione di Colleghi, Magistrati
e amici alla cerimonia di commemorazione.
Tutti i Consiglieri si associano ai sentimenti espressi dal Presidente Cassiani e dal Consigliere Tesoriere Ierardi.
- Il Presidente Cassiani comunica che il 16
febbraio u.s. è stato inaugurato l’Anno Accademico della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” alla presenza del Presidente
del Tribunale di Roma Dott. Paolo de Fiore,
del Presidente emerito della Corte di Appello
di Roma Dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
del Prof. Avv. Adolfo Di Majo e di numerosissimi Colleghi che hanno gremito l’Aula.
Dopo il suo intervento, ha preso la parola
il Consigliere Tesoriere Ierardi che ha illustra-
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
to nei particolari le caratteristiche e i contenuti
del Corso con doveroso impegno.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Luisa Capicotto, Elisabetta Capozzi, Marcella Carciofali, Giovanni Ciano, Roberto Colonnello, Silvia Cosmi,
Giuseppe Crimi, Angela Carmela Donataccio, Pamela Fabrizi, Roberto Farinacci, Claudio Giangiacomo, Gabriele Isola, Neria Annamaria Mancini, Edoardo Marotta, Silvia Marotta, Fabio Marzucchini, Marco Mastracci,
Myriam Montefuscoli, Francesca Nobili, Carlo Orazi, Lelio Placidi, Rossella Rago, Rolando Sannipoli, Roberto Sansalone, Carolina
Scarano, Marco Scicchitano, Luciano Segalla,
Francesca Sellitto, Ulliana Uzan,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
che è pervenuto al Consiglio in data 13 febbraio 2009 dagli Avvocati Mario Lana, Anton
Giulio Lana e Mario Melillo, l’atto modificativo dell’Associazione Professionale denominata “Studio Legale Associato Lana - Lagostena Bassi” relativo alla modifica dell’assetto di
partecipazione degli associati, successivamente al decesso dell’Associato Avv. Augusta Bassi
Lagostena.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sul ricorso notificato al Consiglio in data 17
FORO ROMANO 1/2009
febbraio 2009 dall’Avv. (omissis), difensore
della (omissis) contro la (omissis), per ottenere, previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento della determinazione dirigenziale
del (omissis) che, istituendo le strutture organizzative all’interno della Direzione Organizzazione e Personale (Dipartimento Istituzionale), ha determinato l’inserimento dell’Ufficio Legale della (omissis) all’interno della predetta Direzione quale Area VIII; nonchè di
tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, ove necessario, la Deliberazione della (omissis); la deliberazione della
(omissis) etc.
Il Consiglio, dato atto, e facendo seguito
alla propria decisione dell’8 gennaio 2009 sull’oggetto, delibera di costituirsi in giudizio e
all’uopo delega il Presidente a rilasciare il
mandato all’Avv. Giovanni Crisostomo Sciacca e ad eleggere domicilio presso il suo studio.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla comunicazione pervenuta il 18 febbraio
2009 dalla Segreteria del Partito Democratico,
relativa alla proposta di legge presentata in
Parlamento sulle intercettazioni.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avvocati Fabio Orlandi, Andrea Falzone e Carlo Perillo D’Albore, pervenuta in data 23 febbraio 2009, con la quale comunicano la costituzione dell’Associazione Professionale denominata “OFP Associati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
della sollecitazione da parte della proposta di
convenzione avanzata dalla Presidenza della
Corte di Appello di Roma e finalizzata a
consentire, nelle more dell’attuazione del “Processo Civile Telematico” e sulla scorta dell’esperienza già attuata presso la Corte di Appello di Trento, l’utilizzo della posta elettroni-
77
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ca per il recapito ai difensori costituiti delle
comunicazioni degli avvisi e biglietti di cancelleria.
Sulla base delle indicazioni avute dalla
presidenza della Corte di Appello di Roma,
l’attuazione prevederebbe i seguenti adempimenti:
a) il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma comunica alla Presidenza della Corte
di Appello di Roma l’elenco dei propri iscritti
con i rispettivi indirizzi di posta elettronica
che, autorizzando le Cancellerie degli Uffici
Giudiziari del distretto (Corte d’Appello, Tribunali e Uffici del Giudice di Pace nonchè
Sezioni distaccate di tutti i predetti Uffici
Giudiziari) ad avvalersi, a loro insindacabile
scelta, della posta elettronica (“e-mail”) per le
comunicazioni degli avvisi e/o biglietti di cancelleria diretti ai difensori, in via alternativa
alla consegna in forma cartacea, hanno dichiarato altresì di riconoscere l’equipollenza della
comunicazione via “e-mail” a quella cartacea a
condizione di conferma della ricezione da
parte dei riceventi con lo stesso mezzo e con
effetto della comunicazione del dato risultante da tale conferma, che verrà conservata dalla
Cancelleria destinataria in apposita cartella
collocata nel server.
b) le Cancellerie degli Uffici Giudiziari del
distretto (Corte d’Appello, Tribunali e Uffici del
Giudice di Pace nonchè Sezioni distaccate di
tutti i predetti Uffici Giudiziari) si avvarranno, a
loro insindacabile scelta, in via alternativa alla
consegna in forma cartacea, della posta elettronica per le comunicazioni degli avvisi e/o biglietti
di cancelleria diretti all’avvocato, verificando e
conservando in apposito cartella collocata nei
loro server la conferma di ricezione.
Sul punto, é stata interessata la Commissione Informatica Giuridica - Nuove Tecnologie - Sito Web dell’Ordine di Roma, che ha
provveduto alla redazione di una specifica e
dettagliata relazione sull’argomento, esprimendo valutazioni di cui è indispensabile tenere
conto.
78
Infatti, la procedura a suo tempo utilizzata
dalla Corte di Appello di Trento (citata a titolo
di esempio dalla Presidenza della Corte di
Appello di Roma) è stata adottata sulla scorta
di tecnologie e situazioni locali assai diverse
(anche per consistenza di avvocati e per intervenuto decorso del tempo) da quelle che oggi
connotano la realtà romana.
La procedura ipotizzata dalla Corte di
Appello di Roma risulta basata su tecnologia
che non assicura certezza circa il tempo e la
consistenza della comunicazione inoltrata.
Tale circostanza genera perciò una insicurezza di fondo sull’effettivo ricevimento, implicando obbligatoriamente il necessario intervento collaborativo del difensore destinatario; in assenza di tale intervento collaborativo,
la procedura rischia di conseguire un effetto
addirittura contrario a quello perseguito, potendo ingenerare equivoci sulla certezza del
recapito e duplicazione delle attività di cancelleria.
Diversamente, la procedura conseguirebbe
un eccellente risultato ove la comunicazione
venisse recapitata tramite “Posta Elettronica
Certificata” (la cosiddetta PEC), in quanto tale
risorsa, in apparenza simile al servizio di posta
elettronica “tradizionale”, offre un servizio più
completo e sicuro, prevedendo: 1) livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti
dalla legge; 2) certificazione dell’invio e della
consegna del messaggio; 3) l’opponibilità a
terzi delle evidenze relative alle operazioni di
invio e ricezione del messaggio.
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione Informatica Giuridica - Nuove Tecnologie - Sito Web ha, quindi, ritenuto che la
proposta di convenzione suggerita dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma appare
assai utile, fermo restando che il buon risultato
perseguito dall’iniziativa appare fortemente
influenzato dalla metodologia e dalle risorse
utilizzate.
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Conte, quale Coordinatore della Commis-
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
sione Informatica.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla lettera dell’Avv. (omissis) pervenuta il 24
febbraio 2008 con la quale il professionista
pone l’attenzione del Consiglio sulla situazione in cui versa l’Ufficio del Tribunale di Roma
che si occupa dei procedimenti per decreto
ingiuntivo. Attualmente, i decreti emessi dai
singoli Magistrati vengono pubblicati con oltre quattro mesi di ritardo.
Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti
per esame e relazione.
Approvazione conto consuntivo dell’anno
2008 e bilancio preventivo per l’anno 2009
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica
che, come convenuto nella precedente adunanza consiliare, il bilancio, completo di tutti
gli allegati, è stato inviato a tutti i Consiglieri
presso i loro studi nella giornata di ieri 25
febbraio.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia
che la gestione delle risorse dell’Anno 2008 ha
portato ad un risultato positivo di oltre E.
550.000,00 una parte di questo esubero è stato
utilizzato per svalutare i crediti ante 2001
verso i praticanti che hanno interrotto la pratica forense, così come da delibera del 4 ottobre 2007 e 10 luglio 2008.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce,
pertanto, che l’avanzo economico riportato
nel bilancio 2008 è di circa E. 243.000,00 e che
tale avanzo incrementerà il Fondo Patrimoniale dell’Ordine che al 31 dicembre 2008
ammontava ad oltre 2 milioni di Euro.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi con riferimento al preventivo 2009 precisa che lo stesso
è stato elaborato sulla base delle migliori previsioni di spesa per il 2009, in considerazione
dell’attività che il Consiglio intenderà svolgere.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi informa,
inoltre, il Consiglio che nella riunione del 19
febbraio 2009 il Collegio dei Revisori dei
Conti, allo scopo di consentire l’approvazio-
FORO ROMANO 1/2009
ne del bilancio nell’Assemblea del 18 marzo
2009, ha rinunciato al termine concessogli per
la stesura della relazione, impegnandosi perciò a rilasciarla entro il giorno 27 febbraio
2009.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi, anche in
merito a tale disponibilità, ringrazia il Collegio dei Revisori dei Conti per il lavoro svolto
e contestualmente evidenzia il notevole sforzo fatto dall’Ufficio amministrativo e dal Consulente dell’Ordine, Dr. Antonio Spoti per
consentire la redazione del bilancio, in tempo
utile per l’approvazione nell’Assemblea del 18
marzo 2009.
Il Consiglio, con il voto contrario del
Consigliere Cerè perchè non ha avuto il tempo di leggere il bilancio ricevuto solo ieri alle
19,30, approva il conto consuntivo per l’anno
2008 e il bilancio preventivo per l’anno 2009.
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento alla delibera del 12 febbraio 2009
relativa ai contributi dovuti al Consiglio dagli
Avvocati neo iscritti, già Praticanti Avvocati,
iscritti al Registro dei Praticanti, ritiene indispensabile un’integrazione alla stessa in quanto non è stata indicata la decorrenza.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi precisa che
detta decorrenza non può essere antecedente
al 1° gennaio 2009 in quanto una decorrenza
anteriore inficierebbe i bilanci degli anni 2006,
2007 e 2008, e suggerisce di deliberare quale
data di effettiva decorrenza quella del 1° marzo 2009.
Il Consiglio approva quanto proposto dal
Consigliere Tesoriere Ierardi e fissa la decorrenza dal 1° marzo 2009.
- Prende la parola il Consigliere Segretario
Conte riguardo la delicata questione relativa
al nuovo elenco di avvocati da inviare alla
Quarta Sezione del Tribunale Civile di Roma
-Esecuzioni Immobiliari. Infatti, il precedente
elenco -predisposto tre anni orsono e scaduto
il 31 dicembre 2008- dovrà essere sostituito
79
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
con un nuovo elenco di professionisti da rimettersi alla Sezione competente.
Tuttavia, si attendeva la comunicazione
ufficiale del Presidente di detta Sezione, sino
ad oggi non pervenuta. Di talchè, il Consigliere Segretario Conte, con l’ausilio del Consigliere Fasciotti, ha preso contatto con la Sezione, in tempi rapidi, anche per dare un riscontro ai numerossimi Colleghi che avevano presentato preventivamente, e senza comunicazione ufficiale del Consiglio, specifica domanda.
Il Consigliere Segretario Conte ringrazia a
tal proposito il Consigliere Fasciotti il quale è
stato più volte personalmente presso detta
Sezione e ha accelerato l’incombente/iter come
lo stesso spiegherà in appresso.
Il Consigliere Fasciotti riferisce di aver
contattato il Presidente della Quarta Sezione
del Tribunale Ordinario di Roma -Esecuzioni
Immobiliari- dalla quale ha preso conoscenza
che entro il mese di marzo potrà essere alla
stessa consegnato l’elenco dei Colleghi che
intendono far parte della lista di coloro che
80
accedono alla sola custodia dell’immobile esecutato.
Il Consigliere Fasciotti riferisce, inoltre, di
aver dato disposizione all’Ufficio di inserire
sul sito del Consiglio la notizia, indicando
come termine ultimo per la presentazione
delle domande, anche per quelle rinnovate, il
13 marzo p.v.
Il Consigliere Segretario Conte, in ultimo,
ritiene doverso precisare che l’Ordine, nella
fattispecie, avrà esclusivo compito di raccogliere le domande, con uniti requisiti, e inviare
le istanze dei Colleghi alla competente Sezione. Resta inteso che eventuali nomine e/o
incarichi sono di esclusiva pertinenza e competenza dei Magistrati di detta Sezione e il
Consiglio dell’Ordine non può sviluppare nè
graduatorie nè segnalazioni di alcun genere.
Il Consiglio ne prende atto, ringrazia il
Consigliere Segretario Conte e il Consigliere
Fasciotti e li delega ad ogni comunicazione e/
o attività connessa a tale elenco.
a cura di Antonio Conte
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
CONVEGNI
CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE “LE TOGHE”
DEONTOLOGIA E CASSA DI PREVIDÉNZA FORENSE
ROMA 15 GENNAIO 2009 - TEATRO DELL’ANGELO
L’INTERVENTO DI GIOVANNI CIPOLLONE
Cari Amici e Colleghi,
si sa che la professione forense ha sempre destato partico-lare interesse, poiché si presta
a tante valutazioni e a giudizi spesso contrastanti.
Ogni disputa giudiziaria presenta la contrapposizione di due tesi e l’avvocato, nell’interesse del proprio assisti-to, ha
compito, spesso arduo, di fare affermare dal giudice di
validità delle sue argomentazioni, dando un volto alla Verità che si vuole dimostrare.
A ben guardare, in fondo l’avvocato è un vero artista e vi è una sicura relazione tra il diritto
e l’arte.
Carnelutti sosteneva che l’arte, come il diritto, serve a dare ordine alle umane vicende.
Spesso l’arte degli avvocati è stata paragonata a quella dei pittori più raffinati.
Strano destino quello dell’avvocato: molte volte osannato e tante volte vituperato.
Leonzio Scolastico grande epigrammista di età giustinianea era sicuramente un
avvocato. Con il termine lusinghiero e meritorio di scolastico si intendeva l’avvocato, ma
anche il giurista, il professore di retorica o dì grammatica.
Successivamente divenne un termine dispregiativo e assunse la figura del personaggio
ridicolo da prendere in giro. spesso protagonista in negativo delle facezie e negli aneddoti
(“creiai”) come erano chiamati dagli antichi greci.
Eppure ai tempi di Plinio il Giovane l’avvocato era conside-rato un maestro. a prescindere
dalla sua eloquenza, ma in ogni caso era apprezzato per la sua statura morale.
Infatti, è la specifica funzione dell’avvocato che esige un alto senso etico-sociale.
Zanardelli a Milano nel 1920. nei suoi celebri “Discordi sull’Avvocatura” aveva sottolineato l’importanza dell’Avvo-catura, vera e propria “istituzione legata all’ordinamento
sociale”. poiché sempre “posta a difesa degli oppressi”.
Pensate, quasi un secolo prima, nel 1832, a Parigi il Procuratore Generale nell’elogiare
l’importante funzione dell’Avvocatura, aveva sottolineato che “l’Ordine degli Avvocati era
una istituzione necessaria dove la rettitudine trovava il suo rifugio per evitare dì essere
bandita dal resto della società!”.
Ora qualche notizia d’ordine storico.
L’ordine forense è stato istituito in Italia con la Legge 8 giugno 1874 n. 1938 e, con il
successivo regola-mento 27 luglio 1874 n. 2012 prevedeva primi requisiti essenziali per
l’esercizio della professione.
Bisogna aggiungere che, con un pizzico di presunzione, il professionista forense aveva
sempre ritenuto l’impossibi-lita’ di regolamentare disciplinarmente i comportamenti posti
in essere dall’avvocato, sul presupposto che ogni sua azione potesse agevolmente essere
FORO ROMANO 1/2009
81
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
incanalata nell’etica-mente accettabile, ubbidendo ad una entità incorruttibile; la propria
coscienza, cosiddetto Tribunale del Foro interno.
Ben presto ci si è resi conto che si trattava di un concetto idealistico poiché possono
sussistere pluralità di ordinamenti etici e, infatti un noto sociologo francese,
Durcheim. nel 1898 aveva affermato che non esiste una Morale univocamente considerata. bensì più Morali.
E’ il Diritto che può regolarizzare i rapporti sociali, creando l’ordine sociale, prevedendo
specifiche norme disciplinanti i rapporti sociali. Per giunta, non sempre la sfera giuridica
coincide con quella morale.
Ha avuto così vita l’elaborazione di un codice deontolo-gico unitario al fine di tutelare
tutte le giuste aspetta-tive e realizzare un sicuro principio di legalità.
La legge professionale risale al Regio Decreto Legislativo del 27 novembre 1933 n. 1578,
con la emanazione di norme generali, seguite dalle norme integrative del Regio Decreto 22
gennaio 1934. con cui sono state stabilite le regole formali per la iscrizione negli albi
professionali e per lo svolgimento del procedimento disciplinare.
Con la Legge 28 maggio 1936 n. 1003 sono state previste le norme per l’iscrizione
dell’Albo Speciale delle giurisdi-zioni superiori.
Con la Legge 23 marzo 1940, alla vigilia della seconda guerra mondiale, sono state
apportate le prime modificazioni di poca rilevanza all’ordinamento forense. Trattasi di
alcune norme procedurali concernenti termini ricorso avverso la sanzione della radiazione
P le commissioni per l’esame di avvocato.
Il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262 ha fissato i basilari principi sull’esercizio delle
professioni intel-lettuali e la relativa prestazione dell’opera intellettuale.
Ora va fatta qualche considerazione sull’aspetto giu-ridico della norma deontologica:
In materia deontologia professionale. alcuni studiosi accogliendo la tesi di due insigni
giuristi. G. Rossi e P. Rescigno, che avevano preso in esame gli aspetti normativi intercorrenti
tra gruppi sociali (quali sono gli enti pubblici associativi) e il pubblico potere, hanno
attribuito alle norme deontologiche valore consuetudinario, assegnando al Codice Forense
la funzione di raccolta di usi.
Tale tesi si basa in particolare. su alcune prospetta-zioni contenute nella sentenza n. 6213,
emessa in data 23 marzo 2005 dalle Sezioni Unite della Cassazione, in cui si fa riferimento
alle norme deontologiche come ai principi recetti dal codice deontologico sulla “communis
opinio” degli appartenenti alla categoria”.
La consuetudine, da cui ha origine il richiamato diritto consuetudinario, sin dai tempi
di Cicerone, è ritenuta accettazione e affermazione di antiche costumanze, “mores maiorum”
che si sarebbero consolidate nel tempo. Si tratta di diritto non scritto, diritto naturale,
prodotto di una coscienza sociale. Per Cicerone, infatti, la suprema legge è la legge di natura,
immutabile ed eterna, comune a tutti gli uomini come somma e immanente ragione. Ciò
del resto è previsto anche dall’insegnamento giusnaturalisti-co.
Ora, non si è di fronte alla formulazione di nuove norme ordinarie di carattere generale,
bensì alla instaura-zione ex novo dì principi generali fondamentali, diretti a creare un nuovo
modello dì società. L’innesto su norme di diritto consuetudinario costituirebbe quindi una
aberra-zione poiché tale diritto ubbidisce a linee autonome non soggette a ingerenze
82
FORO ROMANO 1/2009
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
potestative.
Si aggiunga che vi è stata la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
che, con sentenza n. 8225 del 6 giugno 2002, ha ritenuto di dover attribuire in materia
deontologica potere normativo al Consiglio Nazionale Forense, ritenendolo ente esponenziale dei professionisti forensi.
In verità, secondo l’art. 54 della Legge Professionale. le funzioni di tale organo
istituzionale consistono nella specifica competenza giurisdizionale di pronunciarsi in grado
dì appello sulle decisioni dei singoli Consigli degli Ordini territoriali (che, com’è noto, sono
Organi amministrativi), nonché nell’esercitare il potere disciplina-re nei confronti dei propri
membri (la c.d. giurisdizione domestica).
La sentenza n. 8225, sopra riportata, aveva già attribui-to al Codice Deontologico,
approvato in data 14 aprile 1997 dal Consiglio Nazionale Forense, il valore di norma
giuridica vincolante nell’ambito dell’ordinamento di catego-ria. che troverebbe fondamento nel principi dettati dalla Legge Professionale Forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933
n. 1578 e, in particolare, all’art. 12 comma I.
Specifica, però, la Corte di Cassazione in detta sentenza che “la formulazione per le
clausole generali dì tali prescrizioni, trova specificazione nelle norme del Codice Deontologico il quale, nel suo primo titolo, enuncia qualificandoli principi generali - una serie di
doveri mentre, nei successivi titoli, elenca alcuni canoni comple-mentari volti a tipicizzare
comportamenti costituenti a loro volta mere esplicitazioni delle regole generali, inidonei
quindi ad esaurire la tipologia. delle violazioni deontologiche e privi di ogni efficacia
limitativa della portata di dette regole”.
I1 Codice Deontologico Forense costituirebbe un corpo “complementare”, una esplicitazione ermeneutica di principi generali, ma tale prospettazione è in contrasto con il
principio costituzionale di legalità (art. 25 comma II della Costituzione) che esige l’esistenza
di un sicuro “praeceptum legis”.
Oggi, in occasione del presente convegno non è in program-ma l’esame particolareggiato
delle singole norme deontolo-giche.
Appare opportuno fare un confronto tra gli indirizzi normativi che si sono susseguiti nel
corso di pochi anni.
Infatti, il breve excursus svolto con cui si è tratteggia-to la nascita e lo sviluppo della
deontologia, mette in risalto profondi cambiamenti che si sono succeduti nel tempo.
Il preambolo approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, è del seguente
tenore:
L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà autonomia e indipendenza, per
tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi
della Costituzione. nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e inviolabilità
della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizza-zione e la tutela di questi valori.
L’ultima normativa in materia deontologica, riportata dal Decreto-Legge 4 luglio 2006
FORO ROMANO 1/2009
83
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
n. 223 (il cosiddetto Decreto Bersani) così recita nella prima parte dell’art. 2 intitolato
“Disposizioni urgenti per la tutela della concor-renza nel settore dei servizi professionali”:
In conformità al principio comunitario di libera concor-renza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva
facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul
mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regola-mentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali
e intellettuali:
a) l’obbligatorietà’ di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professiona-li, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dall’ordine.
Tale determinante e incisivo adeguamento ha comportato 1°) l’abrogazione del divieto
di violare i minimi tariffari e la possibilità di corrispondere compensi in proporzione al,
raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 2°) l’amplia-mento dei parametri di pubblicità,
ammettendo la pubblicità informativa del professionista forense,
rispettando i criteri dì
trasparenza e veridicità, sempre sotto il vigile controllo dell’Ordine professionale; 3°) la
legitti-mità della stipula di patti quota-lite con il cliente.
Non si tralasci però di considerare che sono rimasti punti fermi principi etici che
impongono il rispetto dei doveri di probità. dignità, decoro, lealtà corret-tezza.
Sotto tale ombrello protettivo di doveri che appartengono alla inattaccabile e imprescindibile sfera morale, deve agire e operare l’avvocato, nel nome di una professione che in verità
ha le caratteristiche di una vera e propria missione.
Altro punto dì rilevante importanza, anche sotto profilo deontologico, è costituito
dall’obbligo della formazione professionale che deve avere carattere di continuità.
Con l’aggiornamento della preparazione professionale infatti si attua un processo
culturale di crescita profes-sionale che grandemente qualifica l’opera dell’avvocato nella
società in cui vive.
Sull’argomento bisogna aprire una parentesi.
Bisogna evitare che su una lodevole iniziativa quale è quella di arricchire culturalmente
la classe forense attecchisca la mercantile speculazione, i cui costi gravano sui giovani
colleghi.
Lo Stato dovrebbe capire che vi è un insanabile contrasto tra i puri ideali e il vile denaro.
Voi Giovani Colleghi, vi avviate nel solco di una splendi-da e nobile tradizione.
Ribadisco che la nostra è una missione, nella affermazione di basilari valori, quali la
nostra autonomia. l’indipendenza e la salvaguardia dei diritti dei cittadini.
Voglio ricordarVi le parole di Calamandrei:
“le virtù degli avvocati sono: la passione della generosa lotta per il giusto, la ribellione
ad ogni sovercheria” e io aggiungo: non dimenticate mai la forza del sentimento che è nei
vostri cuori.
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FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
ACCREDITAMENTO DI EVENTI/ATTIVITÀ FORMATIVE
Adunanza dell’8 gennaio 2009
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.
- In data 7 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR
- Associazione Giovanile Forense del seminario a titolo gratuito “Corso sul diritto amministrativo”
che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
- In data 7 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR
- Associazione Giovanile Forense del seminario a titolo gratuito “Corso sul diritto di famiglia”
che si svolgerà in due giornate, della durata di 6 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
- In data 7 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR
- Associazione Giovanile Forense del seminario a titolo gratuito “Locazioni, condominio e
multiproprietà” che si svolgerà in due giornate, della durata di 6 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
- In data 7 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura
del Comune di Roma del convegno a titolo gratuito “Il Codice dei Contratti Pubblici tra terzo
decreto correttivo e regolamento di attuazione” che si svolgerà in una giornata, della durata di
2,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 8 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura
Italiana per i Diritti delle Famiglie del seminario “Master breve in Diritto di Famiglia e
Minorile” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
- In data 23 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
FORO ROMANO 1/2009
85
FORMAZIONE CONTINUA
srl del seminario “Procedure di affidamento e contratti aventi ad oggetto la realizzazione di
LL.PP.” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Gestione di accordi bonari e del contenzioso amministrativo nei contratti
pubblici” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Le acquisizioni societarie, il diritto antitrust, il bilancio d’impresa e le
normative spe-cifiche per l’impresa” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 18 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare delle
strutture e del personale sanitario” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Il risarcimento del danno a carico della P.A. in sede amministrativa e civile”
che si svol-gerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Il rito del lavoro nelle P.A. e la difesa in giudizio dell’amministrazione” che
si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
86
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Modalità operative del diritto di accesso” che si svolgerà in due giornate, della
durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Locazione e rilascio degli immobili pubblici e privati” che si svolgerà in tre
giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “La tutela delle acque dall’inquinamento” che si svolgerà in tre giornate, della
durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 7 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR
- Associazione Giovanile Forense del seminario “Spiegazioni sul diritto e la procedura penale”
che si svolgerà in otto giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
- In data 18 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della
Paradigma srl del seminario “Il regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 24 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
Adunanza del 15 gennaio 2009
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.
FORO ROMANO 1/2009
87
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
degli Studi Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza del convegno a titolo gratuito “Il sindacato
delle SS.UU. sulle sentenze del Consiglio di Stato” che si svolgerà in una giornata, della durata
di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
LUMSA - Facoltà di Giurisprudenza del convegno a titolo gratuito “Riforma dei servizi
pubblici e competitività del Sistema Paese” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 9 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
culturale ISONOMIA del convegno a titolo gratuito “Consulenti e Periti nel processo in Italia
e in Europa” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 9 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione degli
Avvocati d’Italia del convegno a titolo gratuito “La tutela dei Diritti Umani davanti ai giudici
nazionali ed europei” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 9 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIGA del
convegno a titolo gratuito “Efficienza della giustizia e risorse oltre il mito del rito” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 9 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI - Istituto
Grandi Infrastrutture del convegno a titolo gratuito “Dal codice al regolamento: vecchi e nuovi
sistemi normativi di finanziamento delle infrastutture pubbliche” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
88
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 30 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione
Giuristi Cattolici Italiani del convegno a titolo gratuito “Le sezioni unite della Cassazione ed
il danno esi-stenziale” che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Family Law
Consortium del seminario a titolo gratuito “Colloqui sul Diritto di Famiglia” che si svolgerà in
cinque giornate, della durata di 5 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.1 (uno) credito formativo a giornata per il seminario suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Family Law
Consortium del convegno a titolo gratuito “Riflessioni sulla delibazione delle Sentenze del
Tribunale Ecclesiastico e valutazione di ordine pubblico” che si svolgerà in una giornata, della
durata di 1 ora.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.1 (uno) credito formativo per il convegno suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Azione Legale del corso a titolo gratuito “I Seminario di formazione e aggiornamento
professionale” che si svolgerà in dodici giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi a giornata per il corso suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Azione Legale del corso a titolo gratuito “II Seminario di formazione e aggiornamento
professionale” che si svolgerà in dodici giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi a giornata per il corso suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Azione Legale del corso a titolo gratuito “III Seminario di formazione e aggiornamento
professionale” che si svolgerà in dieci giornate, della durata di 20 ore complessive.
FORO ROMANO 1/2009
89
FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi a giornata per il corso suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura del convegno a titolo gratuito “Immigrazione e giurisdizione” che
si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura del convegno a titolo gratuito “La tutela dei diritti fondamentali
tra Corte Costituzionale, Corti Europee e Giudice Nazionale” che si svolgerà in una giornata,
della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Appalti a prova di contenzioso” che si svolgerà in tre giornate, della durata di
19,30 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.19 (diciannove) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Il nuovo regime degli incarichi conferibili dalla P.A. a professionisti esterni” che
si svol-gerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Obblighi e funzioni del responsabile di spesa nelle pubbliche amministrazioni”
che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
90
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
del seminario “La riforma Brunetta del pubblico impiego” che si svolgerà in tre giornate, della
durata di 19,30 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.19 (diciannove) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “La sicurezza antincendio nel D.LGS. 81/2008” che si svolgerà in due giornate,
della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Gli enti pubblici in giudizio” che si svolgerà in due giornate, della durata di 10,30
ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.10 (dieci) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Rischi da interferenze e redazione del DUVRI” che si svolgerà in una giornata,
della durata di 7 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Valutazione, incarichi e responsabilità dei dirigenti pubblici” che si svolgerà in
due gior-nate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Le polizze assicurative della P.A. e dei pubblici dipendenti” che si svolgerà in
due giorna-te, della durata di 12,30 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
FORO ROMANO 1/2009
91
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Protocollazione, scarto e archiviazione dei documenti cartacei nella P.A.” che
si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Il subappalto negli appalti di lavori, forniture e servizi” che si svolgerà in due
giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 30 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Separazione e divorzio. Cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso”
che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 30 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Separazione e divorzio. Separazione giudiziale e separazione consensuale” che
si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 30 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Separazione e divorzio. Affidamento dei figli dopo la L.54/06 e assegnazione
della casa familiare” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 30 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Separazione e divorzio. Assegno di mantenimento e assegno divorzile” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
92
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Nazionale Giuristi Democratici del convegno “La democrazia nei partiti. L’art. 49 della
Costituzione, 60 anni dopo” che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 9 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Antonucci Failla del “Corso teorico pratico per la redazione dell’atto giudiziario per
l’esame di Avvo-cato - Modulo di Diritto Civile” che si svolgerà in diciassette giornate, della
durata di 41 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 9 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Antonucci Failla del “Corso teorico pratico per la redazione dell’atto giudiziario per
l’esame di Avvo-cato - Modulo di Diritto Amministrativo” che si svolgerà in dieci giornate,
della durata di 25 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 9 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Culturale Liberali Mediterranei del convegno “Comunicazione e Information Technology negli
studi legali” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della
FORMAT srl del seminario “I contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” che si svolgerà
in nove giornate, del-la durata di 70,30 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 22 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della
FORMAT srl del seminario “Il responsabile del procedimento e il diritto di accesso nell’attività
amministrativa” che si svolgerà in due giornate, della durata di 15 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
FORO ROMANO 1/2009
93
FORMAZIONE CONTINUA
delibera
di concedere n.15 (quindici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 22 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della
FORMAT srl del convegno “Nuove tecnologie e strumenti di controllo del datore di lavoro dalle
sentenze della Cassazione ai recentissimi interventi del garante privacy: il caso facebook” che
si svolgerà in una giornata, della durata di 7,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della
FORMAT srl del convegno “Introduzione al documento informatico” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 7,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 29 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della
FORMAT srl del convegno “Fringe benefits - Trasferte e reddito di lavoro dipendente” che si
svolgerà in una gior-nata, della durata di 7,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” del corso “La difesa delle Pubbliche
amministrazioni nel giudizio amministrativo” che si svolgerà in diciassette mesi, della durata
di 329 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 24 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della
RI.P.DI.CO.- Rivista parlata di diritto concorsuale del seminario “Corso di formazione 2009”
che si svolgerà in die-ci giornate, della durata di 40 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 24 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del convegno “Il danno esistenziale alla luce del nuovo orientamento delle Sezioni
94
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
Unite della Suprema Corte” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 24 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del convegno “Il nuovo codice delle assicurazioni: le novità in tema di azione
risarcitoria” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 24 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia
Giuridica Romana del seminario “Legge Pinto: analisi e strumenti dell’equariparazione in caso
di violazione del termine ragionevole del processo” che si svolgerà in due giornate, della durata
di 8 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 24 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia
Giuridica Romana del corso “Master in gestione e risoluzione del conflitto” che si svolgerà in
due giornate, della durata di 8 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 24 dicembre 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PROMO
P.A. Fondazione del seminario “Le sponsorizzazioni nella pubblica amministrazione” che si
svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 8 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia
Formazione srl del convegno “La gestione dei rapporti di lavoro nelle società pubbliche” che
si svolgerà in una giornata, della durata di 7,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
FORO ROMANO 1/2009
95
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 7 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Agifor Associazione Giovanile Forense del seminario “Metodologie di approfondimento veloce di
concetti giuridici” che si svolgerà in due giornate, della durata di 21 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.21 (ventuno) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 9 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Tributario Di Tanno e Associati della attività formativa “Diritto tributario, societario e
finanziario” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per la attività formativa suindicata.
- In data 9 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Azione Legale del seminario di formazione e aggiornamento professionale a titolo gratuito “La
deontologia professionale” che si svolgerà in due giornate, della durata di 4 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato e si concede il
patrocinio all’evento.
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Sgromo del convegno a titolo gratuito “Il futuro della Previdenza Forense” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio
all’evento.
Adunanza del 22 gennaio 2009
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.
- In data 16 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IFA Società per lo studio dei problemi fiscali del seminario a titolo gratuito “Incontri di Diritto
Tributario In-ternazionale 2009” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 10 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
96
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 19 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Le Toghe del convegno a titolo gratuito “La comunicazione legale strumento strategico per
l’Avvocato” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 20 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISVAP del
convegno a titolo gratuito “Seminari di Diritto Civile-Diritto Commerciale e FallimentareDiritto dell’Economia e Informatica Giuridica-Diritto Processuale Civile” che si svolgerà in
diciotto giornate, della durata di 36 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi a giornata per il convegno suindicato.
- In data 20 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca
d’Italia - Servizio Consulenza Legale del convegno a titolo gratuito “La normativa di contrasto
dell’attività di riciclaggio” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Giurisprudenza del corso “Master di II livello in
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” che si svolgerà in un anno,
della durata di 300 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 20 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex srl
del convegno “Le nuove frontiere della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il
danno esisten-ziale dopo le Sezioni Unite 26972/08” che si svolgerà in una giornata, della durata
di 7 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 20 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex srl
del seminario “La responsabilità professionale del medico e dell’avvocato” che si svolgerà in
due gior-nate, della durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
FORO ROMANO 1/2009
97
FORMAZIONE CONTINUA
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex srl
del convegno “Il nuovo procedimento amministrativo dopo le leggi n.15 e 80/2005 con
particolare atten-zione alla disciplina degli atti di autotutela della P.A.” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex srl
del convegno “Il processo cautelare amministrativo tra mito, illusione e prospettive comunitarie”
che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex srl
del convegno “La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione: profili processuali e
sostanziali” che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex srl
del convegno “Principi sostanziali e processuali nella difesa in tema di opposizione a sanzioni
ammini-strative” che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex srl
del convegno “La disciplina delle obbligazioni pecuniarie alla luce della storica sentenza delle
Sezioni Unite civili 16 luglio 2008” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex srl
del convegno “La gestione delle procedure di gara e dell’esecuzione dei contratti pubblici dopo
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FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
il terzo decreto correttivo al codice degli appalti” che si svolgerà in una giornata, della durata
di 7 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex srl
del convegno “La tutela del piccolo investitore nell’acquisto di prodotti finanziari inadeguati”
che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 12 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del seminario “Il franchising creditizio” che si svolgerà in due giornate, della durata
di 10 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.10 (dieci) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 17 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Come si esercita l’autotutela amministrativa” che si svolgerà in due giornate,
della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 14 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “La bonifica dei siti contaminati e la riparazione del danno ambientale” che
si svolgerà in quattro giornate, della durata di 22 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.22 (ventidue) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 17 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Appalti di lavori, forniture e servizi di valore comunitario alla luce del codice
dei con-tratti pubblici” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
FORO ROMANO 1/2009
99
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 16 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del corso “Seminario monografico sul nuovo regolamento dei contratti pubblici” che si
svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 17 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Guida agli acquisti telematici e all’uso efficace del programma Consip” che
si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 14 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “E-administration e ICT pubblico: indirizzo giuridico-istituzionale ed
economico-gestiona-le” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 17 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del corso “Master sulla riforma del processo civile” che si svolgerà in nove giornate, della
durata di 54 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 16 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Giudizi di conto e di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti” che si
svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 17 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “L’ispezione amministrativa - Profili teorico-pratici” che si svolgerà in tre
giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
100
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 16 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio
Forense del seminario “Diritto di famiglia - Diritto Processuale Civile” che si svolgerà in cinque
giornate, della durata di 20 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.20 (venti) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 16 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio
Forense del seminario “Diritto Bancario - Diritto Civile - Diritto Fallimentare” che si svolgerà
in sei giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 16 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADR
Network del seminario “Corso di formazione per Conciliatori professionisti” che si svolgerà in
cinque giornate, della durata di 40 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 20 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’In Put
Formazione Informazione del convegno “La manovra Finanziaria 2009: le novità in materia di
infrastrutture ed opere pubbliche” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 20 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus
Consulting srl del corso “Seminari di Diritto Civile - Modulo I” che si svolgerà in sei giornate,
della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 20 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus
Consulting srl del corso “Seminari di Diritto Civile - Modulo II” che si svolgerà in sei giornate,
della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
FORO ROMANO 1/2009
101
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 20 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus
Consulting srl del corso “Seminari di Diritto Civile - Modulo III” che si svolgerà in sei giornate,
della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
Adunanza del 5 febbraio 2009
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto
“Enrico Mattei” di Alti Studi sul Vicino e Medio Oriente del convegno a titolo gratuito “Il diritto
islamico e il sistema giuridico italiano - Il caso Moro: un processo fra ragione di stato e giustizia”
che si è svolto in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Coratella del convegno a titolo gratuito “La responsabilità da reato degli Enti” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 23 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Diritto Europeo del convegno a titolo gratuito “Giustizia
ammini-strativa: problemi aperti” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
Roma Tre - Dipartimento Studi Internazionali del convegno a titolo gratuito “Il crepuscolo del
danno esi-stenziale” che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 27 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
102
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito “Giusto processo e giustizia amministrativa” che
si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 27 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito “La ragionevole durata del processo: profili
sostanziali e processuali” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito “Accesso agli atti amministrativi e silenzio
dell’amministrazione” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito “Le azioni revocatorie nello specchio della
riforma fallimentare” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito “Violenza e minaccia nel Diritto Penale” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito “Violazione degli obblighi di informazione
dell’intermediario finanziario: gli ultimi arresti giurisprudenziali” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.
FORO ROMANO 1/2009
103
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito “La cross examination nel processo accusatorio
italiano” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito “Recenti orientamenti giurisprudenziali sul
rapporto di lavoro” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 28 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Nazionale Forense del seminario a titolo gratuito “Corso di diritto processuale amministrativo”
che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 16 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.16 (sedici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Nazionale Forense del convegno a titolo gratuito “Limiti normativi alle attività investigative
necessa-rie al recupero dei crediti” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 23 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia
Giuridica Romana del convegno a titolo gratuito “La tutela del consumatore, con particolare
riguardo ai contratti di trasporto e alla vendita di servizi turistici” che si svolgerà in una giornata,
della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 23 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
IUS AC BONUM del convegno a titolo gratuito “Giudizio di responsabilità amministrativo
contabile e processo penale” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
104
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 29 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione
Giuristi Cattolici Italiani - Unione Romana - LUMSA Facoltà di Giurisprudenza del convegno
a titolo gratuito “Conflitto e partecipazione nel prisma della solidarietà” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 27 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lions
International del convegno a titolo gratuito “Il testamento biologico” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 3,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MDN sas
- Corsolexfor sas del seminario “Corso di alta formazione giuridica” che si svolgerà in quattro
giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di
Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo del seminario “Il Diritto dell’ambiente” che si
svolgerà in quattro mesi, della durata di 93 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
degli Studi Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza del corso “Master di II livello in gestione e
risoluzione dei conflitti” che si svolgerà in un anno, della durata di 1.500 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 21 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.I.A. Associazione Italiana per l’Arbitrato del convegno “Produzione di documenti elettronici
nell’Arbitrato Internazionale” che si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore.
Il Consiglio
FORO ROMANO 1/2009
105
FORMAZIONE CONTINUA
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “L’a b c dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi. Esecuzione dei contratti
d’ap-palto” che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “L’a b c dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi. Procedure di gara,
redazione dei bandi” che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “L’a b c di paghe e contributi” che si svolgerà in due giornate, della durata di 13
ore com-plessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “L’a b c dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi. Appalti sottosoglia” che
si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “L’a b c di paghe e contributi. Adempimenti amministrativi all’assunzione” che
si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “L’a b c di paghe e contributi. Conguagli di fine anno e di fine rapporto” che si
svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.
106
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Fondi comunitari e pubblici: la revocabilità del beneficio e la responsabilità per
danno erariale” che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Incarichi extraistituzionali dei pubblici dipendenti: disciplina legale e regolamenti
inter-ni” che si svolgerà in due giornate, della durata di 10,30 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.10 (dieci) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Analisi e contabilità dei costi nel sistema dei controlli interni della P.A.” che si
svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Novità in tema di contrattazione collettiva negli enti pubblici e determinazione
dei fondi per la contrattazione integrativa” che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Demanio idrico” che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “I contratti di servizio pubblico e la regolazione dei rapporti con gli utenti” che
FORO ROMANO 1/2009
107
FORMAZIONE CONTINUA
si svolgerà in due giornate, della durata di 11,30 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Privacy” che si svolgerà in due giornate, della durata di 10,30 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.10 (dieci) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Contratti pubblici e responsabilità della P.A.: i temi caldi” che si svolgerà in due
gior-nate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Le assenze dal servizio per malattia, permessi, aspettative” che si svolgerà in due
giorna-te, della durata di 14 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.14 (quattordici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “La fine della pregiudizialità e le nuove prospettive del potere di autotutela” che
si svolge-rà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Modello 730/2009 - Le novità” che si svolgerà in una giornata, della durata di
7 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “I giudizi per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti. Profili processuali” che
108
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
si svolge-rà in una giornata, della durata di 7 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “I processi in materia di opere pubbliche ed altri appalti dopo il D.L. N.185/2008”
che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Il responsabile unico del procedimento per l’affidamento e la gestione dei
contratti di lavori, servizi, forniture” che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del convegno “Procedure, responsabilità e tutela della privacy nella gestione della successione”
che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Il futuro delle società partecipate dalle P.A. e dell’IN HOUSE” che si svolgerà
in due gior-nate, della durata di 13 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 27 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società
Italiana per l’Organizzazione Internazionale - Agenzia Spaziale Italiana - Istituto di Studi
Giuridici del corso “Master in Istituzioni e Politiche Spaziali” che si svolgerà in quattro mesi,
della durata di 400 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
FORO ROMANO 1/2009
109
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 29 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business
International spa del convegno “Il nuovo Project Financing” che si svolgerà in una giornata,
della durata di 8 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 29 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma
srl del seminario “Valutazione, gestione del personale e controllo del costo del lavoro nella
Pubblica Amministrazione” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 30 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MAG 2000
srl del seminario “Questioni di Diritto Civile, Penale ed Amministrativo. Nuovi orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali” che si svolgerà in ventiquattro giornate, della durata di 210 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Coratella della attività formativa “Le nullità nel processo penale: le eccezioni preliminari”
che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti per la attività formativa suindicata.
- In data 28 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale e Tributario Anello & Partners della attività formativa “Formazione professionale 2008”
che si svolge-rà in diciotto giornate, della durata di 21 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.
Adunanza del 12 febbraio 2009
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.
- In data 5 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IUS AC
110
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
BONUM Associazione Forense del convegno a titolo gratuito “Crisi dei mercati finanziari e
tutela del consumatore” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 5 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Agiconsul
Associazione Giuristi e Consulenti Legali del seminario a titolo gratuito “Corso per Curatore
Fallimentare” che si svolgerà in venti giornate, della durata di 40 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 10 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI Istituto
Grandi Infrastrutture del convegno a titolo gratuito “Contratti pubblici e provvedimenti anticrisi” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 6 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito “Il testamento biologico” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 3,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 23 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Vigile Amico del convegno a titolo gratuito “Infortunistica stradale. Strategie Tecniche
operative sul-la Crime Scene” che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte
Suprema di Cassazione del convegno a titolo gratuito “La disciplina del contratto di lavoro a
termine: tutela del lavoratore ed esigenze dell’impresa” che si è svolto in una giornata, della
durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
FORO ROMANO 1/2009
111
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte
Suprema di Cassazione del convegno a titolo gratuito “Bioetica e Diritto Penale” che si svolgerà
in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di
LEGAMBIENTE-Centro Azione Giuridica del corso a titolo gratuito “Convegno Nazionale
Ambiente e Legalità” che si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il corso suindicato.
- In data 5 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia
Giuridica Romana del convegno “La gestione del credito come forma alternativa della vendita
all’asta” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 6 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” - Prima Facoltà di Architettura del seminario “Master
UrbAm: Diritto Urbanistico” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 6 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” - Prima Facoltà di Architettura del seminario “Master
UrbAm: Procedimenti Amministrativi” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 24 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 6 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” - Prima Facoltà di Architettura del seminario “Master
UrbAm: Diritto delle Opere Pubbliche” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 28 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
112
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 6 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” - Prima Facoltà di Architettura del seminario “Master
UrbAm: Organizzazione delle Amministrazioni locali” che si svolgerà in sei giornate, della
durata di 28 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione
Italiana per il Notariato del convegno “Srl: pratica, casi e crisi” che si svolgerà in una giornata,
della durata di 8 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CONCILIA
srl del seminario “Corso di formazione per Conciliatori professionisti” che si svolgerà in cinque
giorna-te, della durata di 44 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters
Kluwer Italia srl - Scuola di formazione IPSOA del convegno “Le acquisizioni di immobili e
di società immobiliari” che si svolgerà in una giornata, della durata di 7,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 2 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters
Kluwer Italia srl - Scuola di formazione IPSOA del seminario “Diritto Ambientale” che si
svolgerà in quattor-dici giornate, della durata di 70 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del seminario “Il diritto amministrativo nell’evoluzione normativa e giurisprudenza” che si
svolgerà in quattro giornate, della durata di 22 ore complessive.
FORO ROMANO 1/2009
113
FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.22 (ventidue) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 28 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella pubblica
amministrazione” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 22 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.22 (ventidue) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Il giudizio di cognizione ordinaria” che si svolgerà in tre giornate, della durata
di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 26 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “La responsabilità dei componenti del servizio di prevenzione e protezione”
che si svolge-rà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Le pensioni pubbliche” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 23 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Le autorizzazioni ambientali” che si svolgerà in tre giornate, della durata di
18 ore com-plessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 26 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “I contratti pubblici di appalto di servizi sociali e collettivi” che si svolgerà in
114
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 28 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Prescrizioni e certificazioni mediche non veritiere ed iper-prescrizioni” che
si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 28 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del seminario “Il riordino del settore energetico” che si svolgerà in quattro giornate, della
durata di 22 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.22 (ventidue) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 5 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del corso “Master in redazione degli atti amministrativi” che si svolgerà in sette giornate, della
durata di 38 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del seminario “L’attività contrattuale nelle pubbliche amministrazioni” che si svolgerà in due
giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del seminario “Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
FORO ROMANO 1/2009
115
FORMAZIONE CONTINUA
del seminario “Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle
autocertificazio-ni” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del seminario “Obbligazioni e gestione dei pagamenti nelle amministrazioni pubbliche” che si
svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del seminario “Procedure concorsuali e di reclutamento del personale nelle amministrazioni
pubbliche” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del seminario “Il procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici alla luce della più recente
normativa” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del seminario “Fonti normative, programmazione, progettazioni e strumenti di finanziamento
nei lavori pubblici” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del seminario “Saper negoziare per prevenire e gestire le divergenze e costruire accordi
soddisfacenti” che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
116
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
del seminario “Espropri e acquisizioni di aree dopo le recenti pronunzie della Corte
Costituzionale” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola
Romana di Psicoterapia Familiare srl e Trasversale srl del seminario “Metodi di gestione del
conflitto nelle imprese di famiglia - Modulo 3 - La continuità nelle imprese di famiglia” che si
svolgerà in tre giornate, della durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 6 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF
Business School srl del corso “Executive Master in Avvocato d’Affari” che si svolgerà in
quattordici giornate, della durata di 112 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 6 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFAF
Business School srl del corso “Executive Master in Diritto d’Impresa” che si svolgerà in venti
giornate, della durata di 160 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Associato Legance della attività formativa “Seminario Studio Legance 2009” che si
svolgerà in sei giornate, della durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Avvocati per l’Europa del convegno a titolo gratuito “Deontologia, Ordinamento Professionale,
Previdenza ed Assistenza Forense” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
FORO ROMANO 1/2009
117
FORMAZIONE CONTINUA
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio
all’evento.
- In data 4 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Collegio
Periti Italiani del convegno a titolo gratuito “IV Convegno Nazionale del Consulente tecnico
e del Perito” che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio
all’evento.
- In data 9 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Giurisprudenza del Master Universitario di II
livello “In-troduzione al Diritto Tributario Professionale” che si svolgerà in dieci mesi, della
durata di 380 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Master suindicato e si
concede il patrocinio all’evento.
Adunanza del 19 febbraio 2009
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.
- In data 22 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Coratella del convegno a titolo gratuito “La responsabilità da reato degli Enti” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore. A parziale modifica della precedente delibera del
5 febbraio 2009, a seguito di precisazioni del richiedente;
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 17 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione
Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo del convegno a titolo gratuito “La violenza sessuale
nei confronti delle donne” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 11 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MDN sas
- Corsolexfor sas del seminario “Corso di alta formazione giuridica” che si svolgerà in quattro
giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
118
FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
- In data 11 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’OPERA
srl del seminario “Il regolamento di attuazione del Codice dei contratti” che si svolgerà in due
giornate, della durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 11 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’OPERA
srl del convegno “Il Modello 770/2009 semplificato” che si svolgerà in una giornata, della
durata di 6 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 11 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’OPERA
srl del convegno “Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego ed il conferimento di
incarichi” che si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 12 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’OPERA
srl del convegno “Tutte le novità riguardanti: disciplina delle assenze, sospensione del rapporto
di lavoro, tutela della maternità e paternità e la tutela dei portatori di handicap” che si svolgerà
in una giornata, della durata di 6 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 11 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’OPERA
srl del convegno “La gestione degli atti abilitativi” che si svolgerà in una giornata, della durata
di 6 ore.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.
- In data 27 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Nomos
Appalti srl del seminario “Il Terzo Correttivo al codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento
FORO ROMANO 1/2009
119
FORMAZIONE CONTINUA
generale di attuazione” che si svolgerà in sette giornate, della durata di 42 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
- In data 11 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
degli Studi Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza del seminario “I contratti del Settore del
Trasporto” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 11 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Tutto sulle polizze assicurative” che si svolgerà in due giornate, della durata di
6,30 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 9 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Tutto sul procedimento amministrativo” che si svolgerà in tre giornate, della
durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
- In data 9 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa
del seminario “Canoni demaniali marittimi” che si svolgerà in due giornate, della durata di 13
ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.6 (sei) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
- In data 29 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto
Superiore di Studi Giuridici del seminario “Corso annuale per la preparazione all’esame di
avvocato dicembre 2009" che si svolgerà in trentuno giornate, della durata di 108 ore
complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
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FORO ROMANO 1/2009
FORMAZIONE CONTINUA
- In data 28 gennaio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA
srl del corso “Master in Diritto Amministrativo” che si svolgerà in ventiquattro giornate, della
durata di 132 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
- In data 17 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEDAM
del seminario “Approfondimento in tema di Diritto di Famiglia” che si svolgerà in tre giornate,
della durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.
- In data 3 febbraio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Tributario Fantozzi & Associati della attività formativa “Decreto anti-crisi, manovra
d’estate e altri interventi normativi recenti” che si svolgerà in sette giornate, della durata di 16
ore complessive.
Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.
a cura di Livia Rossi
FORO ROMANO 1/2009
121
IL NOSTRO MONDO
DISCORSO DEL PRESIDENTE CASSIANI
IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2009
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Signor Presidente, Signor Procuratore Generale, Magistrati, Autorità Civili e
Militari, Colleghi del libero Foro e dell’Albo Speciale, Rappresentanti delle Associazioni Forensi,
il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato da propositi di radicali
cambiamenti sul versante della Giustizia.
Sui media e in ogni sede si discetta sulla crisi della Giustizia e si gareggia nel
proporre soluzioni a volte fantasiose, spesso impraticabili, quasi sempre lontane dalla
realtà e cioè da quelle premesse che sono invece indispensabili perché qualsivoglia
riforma possa essere realizzata.
In questa solenne occasione, come ho fatto negli anni precedenti, ritengo mio
dovere richiamare l’attenzione di tutti, e soprattutto del Governo e del Parlamento,
sulla necessità di considerare l’aumento dell’Organico e delle risorse economiche
quale premessa indispensabile di eventuali riforme finalizzate alla riduzione dei
tempi della Giustizia Penale e Civile.
Lo “sciopero bianco” del Personale di Cancelleria è un segnale drammatico. Deve
essere raccolto perché impone la necessità di trovare le opportune soluzioni e significa
che la misura è ormai colma. Non è possibile andare avanti chiudendo gli occhi per
non vedere i problemi che affliggono una intera categoria, che da anni chiede
inutilmente riqualificazione, informatizzazione delle cancellerie, retribuzioni più
adeguate.
Non comprendere l’urgenza e l’importanza di quanto avviene significa eludere i
problemi e far ricadere sugli Avvocati e sui Cittadini le conseguenze di una protesta
che è sacrosanta ma che non può paralizzare la già tanto precaria attività giudiziaria.
Magistrati e Avvocati devono consolidare il patto di alleanza e chiedere con forza
che si dia attuazione a quanto è ormai indilazionabile.
Sono certo che i nostri Governanti sapranno intepretare le esigenze di tutti gli
utenti e dare al paese un processo che sia caratterizzato da una ragionevole durata
senza perciò sacrificare le garanzie e i diritti dei cittadini.
Soltanto così diventerà normale quello che oggi è affidato al sacrificio e all’inventiva di alcuni che, pur nelle contingenti difficoltà, riescono miracolosamente a
snellire il corso delle procedure o, addirittura, a ridurne i costi.
Non abbiamo bisogno di miti o di eroi, ma piuttosto di operatori che agiscano
nella normalità avendo a disposizione mezzi e strutture adeguate.
In questa ottica appare indispensabile
- varare il più volte preannunciato come imminente Processo telematico,
122
FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
- ridurre il numero delle sedi giudiziarie in ragione della reale consistenza dei
procedimenti pendenti,
- realizzare strutture, anche carcerarie, che consentano di vivere ed operare in
ambienti idonei e razionali,
- modificare il regime delle notificazioni che, come avviene in altri Paesi (e
proposto da molti Parlamentari di entrambi gli schieramenti) potrebbero essere
affidate a liberi professionisti oppure essere effettuate con un sempre maggior utilizzo
della telematica.
Soltanto così si potranno ridurre o eliminare le lunghe e moritifcanti file davanti
le Cancellerie e gli Ufficiali Giudiziari ed utilizzare al meglio gli appartenenti delle
Forze dell’Ordine spesso costretti a perdere tempo prezioso per eseguire notifiche in
tutto il territorio.
L’Avvocatura ha dato e darà il suo prezioso contributo di idee perché tutto ciò si
realizzi ma, sia ben chiaro, si opporrà con tutte le sue forze a qualunque tentativo di
ridurre i tempi e conseguire una parvenza di efficienza incidendo sul regime delle
nullità e delle impugnazioni. E cioè a scapito delle garanzie e dei diritti che ruotano
intorno al cittadino soprattutto quando è protagonista del processo.
A tale fine, per il processo penale auspico che
- il nuovo regime delle intercettazioni contemperi il rispetto della riservatezza con
il dovere di accertare la verità, ponga termine allo scandalo delle indiscriminate
intercettazioni preventive e della loro divulgazione a scopo scandalistico, eviti di
penalizzare i meno responsabili e cioè i giornalisti che hanno il dovere di esercitare
il diritto di cronaca;
- si proceda alla depenalizzazione dei reati che non destano allarme speciale;
- si generalizzi l’istituto della irrilevanza del fatto e si introducano quelli della
estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie e della mediazione nel caso di
reati che abbiano ad oggetto contrasti tra privati;
- vengano ampliati i poteri del Giudice della udienza preliminare;
- le misure cautelari vengano vagliate ed eventualmente disposte da un Giudice
Collegiale che non si limiti a scannerizzare le richieste del Pubblico Ministero. E ciò
al fine di limitare il dramma costituito dall’abnorme numero di richieste di
risarcimento per ingiusta detenzione avanzate da chi è stato raggiunto da misure
cautelari applicate in maniera non meditata o, peggio ancora, con l’intenzione di
trasformare la custodia preventiva in inammissibile espiazione anticipata della pena.
Per il Processo Civile auspico
- una tendenziale unificazione e semplificazione dei riti;
- una nuova disciplina delle questioni attinenti alla competenza dei Giudici;
- la reintroduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- la predisposizione di strumenti alternativi di definizione delle controversie;
- un migliore e più ampio utilizzo dei Giudici Onorari con l’auspicio che vengano
FORO ROMANO 1/2009
123
IL NOSTRO MONDO
meglio retribuiti e più stabilmente inquadrati.
L’Avvocatura, per quanto le compete, farà di tutto per organizzare nei migliori dei
modi l’aggiornamento, obbligatorio e gratuito, che migliorerà le capacità e le
professionalità degli iscritti.
Nello stesso tempo, porterà avanti il progetto di riforma dell’ordinamento
professionale che dovrebbe
- accentuare il controllo sulla effettività della pratica;
- determinare una considerevole riduzione dei numero degli iscritti;
- evitare scelte corporative tendenti a precludere ai più meritevoli il sogno di poter
accedere a quella che, malgrado tutto, continua ad essere una delle professioni più
entusiasmanti.
Sono certo che, percorrendo questa strada, l’Avvocatura conquisterà un futuro
che è stato messo a repentaglio da leggi a dir poco improvvide che ne hanno minato
dignità ed indipendenza e quindi meritano di essere abrogate al più presto.
Mi riferisco
- a quella che ha liberalizzato la concorrenza con gravi ricadute sul rispetto delle
regole della deontologia e. come se non bastasse, ha eliminato i minimi tariffari con
la conseguenza di abbassare il livello qualitativo ed esporre i più giovani a proposte
di convenzioni umilianti;
- alle norme sul riciclaggio che di fatto vorrebbero trasformare l’Avvocato in
delatore del proprio cliente;
- a quelle sulla privacy che hanno imposto il rispetto di regole da sempre previste
dal codice deontologico e profondamente radicate nella coscienza di tutti gli iscritti.
Concludo questo breve intervento auspicando che l’anno che sta per iniziare
realizzi finalmente quel giusto processo che, per essere aderente al disposto dell’art.
111 della Costituzione, deve essere caratterizzato da un effettivo contraddittorio tra
parti in condizioni di assoluta parità davanti ad un giudice terzo e, inoltre, abbia una
durata degna di un Paese civile e di antiche tradizioni quale è il nostro.
Per raggiungere tale ultimo risultato sarà necessario eliminare in radice le cause che
attualmente prolungano il corso del processo e che, è bene chiarirlo una volta per
tutte, soltanto in minima parte riguardano gli Avvocati: come è dimostrato per
tabulas dalla indagine effettuata dalla EURISPES su incarico dell’Unione delle
Camere Penali nonché dall’impegno che gli Avvocati profondono nello svolgere le
attività di conciliatori, giudici onorari, difensori di ufficio che contribuiscono al
funzionamento di un meccanismo che, altrimenti, si sarebbe inceppato da tempo.
Con questi auspici e questi sentimenti, a nome degli Avvocati di tutto il Distretto
chiedo che il Presidente della Corte di Appello proclami l’apertura del nuovo Anno
Giudiziario.
Grazie!
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IL NOSTRO MONDO
CORTE DEI CONTI
APERTURA DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2009
DISCORSO DEL PRESIDENTE CASSIANI
Signor Presidente, Signor Procuratore Generale, Magistrati, Autorità civili,
militari, ecclesiastiche, colleghi, prendo la parola per portare il saluto del Consiglio
dell’Ordine che ho l’onore di presiedere e quello dell’Unione Distrettuale che
comprende tutti gli Ordini del Lazio.
La mia presenza e il mio breve intervento vogliono testimoniare il patto di
solidarietà che da sempre unisce Magistrati e Avvocati e che in questo momento
storico deve essere confermato e consolidato.
Eventuali contrasti tra le due componenti del sistema Giustizia non farebbero
altro che allontanare la soluzione di una crisi che ha urgente bisogno di riforme
possibili soltanto se verranno predisposti organico e mezzi adeguati nonché l’avvio
del più volte preannunciato, ma mai realizzato, processo telematico.
L’Avvocatura intende offrire un contributo propositivo ma vuole affermare con
forza che si opporrà a tutte quelle soluzioni che dovessero ipotizzare la riduzione
dei tempi processuali a scapito delle garanzie per i Cittadini.
La mia presenza vuole al contempo manifestare soddisfazione e profonda stima
ai Magistrati della Corte dei Conti e al personale che, pur nelle difficoltà
contingenti e con il determinante supporto delle Forze dell’Ordine, dimostrano
professionalità e impegno nello svolgimento della loro alta funzione di controllo
della Pubblica Amministrazione e di lotta agli sprechi.
La tutela della finanza pubblica è un bene primario e si traduce nella tutela del
diritto dei Cittadini ad ottenere un uso delle risorse pubbliche che, per essere
legittimo, deve essere corrispondente ai criteri della sana amministrazione.
Perché la pubblica amministrazione possa funzionare con la massima trasparenza ed efficienza sono necessarie però norme che la rendano più agile e più capace
di funzionare meglio e a parità di costi.
Soltanto se si realizzeranno tali premesse la Corte potrà esercitare compiutamente la propria funzione di diga contro gli sperperi attraverso le sue principali
funzioni: quella giurisdizionale e quella di controllo che sono state potenziate dalle
note sentenze della Corte Costituzionale e delle Sezione Unite della Cassazione.
Dette decisioni hanno iscritto la giurisdizione sulla responsabilità nel filone
civilistico del risarcimento del danno e ne hanno ridisegnato i confini, dando un
maggior rilievo alla destinazione del bene piuttosto che alla natura giuridica
dell’agente.
L’efficacia dell’azione della Corte dei Conti esige che la procura adotti iniziative
che non siano improntate ad un eccessivo rigorismo.
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IL NOSTRO MONDO
Preme, a tale proposito, auspicare che le Procure agiscano sempre più sulla base
di “fatti e notizie che facciano presumere fondatamente comportamenti configuranti illeciti produttivi di danno erariale” così come ribadito dalla Corte Costituzionale con le note sentenze n. 100 del 1995 e n. 337 del 2005.
Superare questo limite significa togliere all’azione di responsabilità quel carattere deterrente che invece deve continuare ad avere.
Concludo auspicando una maggiore celerità dei procedimenti e sottolineando
che la certezza incide sugli incolpati spesso gravati da sequestri suoi propri beni.
Auspico inoltre che i procedimenti possano svolgersi in condizioni logistiche
più adeguate alle esigenze di Giudici e Avvocati e che le parti pubbliche e private
possano confrontarsi in un contraddittorio che garantisca quella parità imposta
dall’art. 111 della Costituzione.
Con queste brevi osservazioni e con questi auspici, chiedo a nome del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma che il Signor Presidente dichiari aperto l’Anno
Giudiziario 2009, che auguro ancora più proficuo di quello precedente e sempre
più caratterizzato da una incisiva collaborazione tra Magistratura e Avvocatura.
L’INTERVENTO DEL CONS. GIOVANNI CIPOLLONE
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RELATIVA ALLA XXXI
CONFERENZA DEI GIOVANI AVVOCATI E DELLA CONSEGNA DELLE
MEDAGLIE RICORDO AD AVVOCATI E MAGISTRATI
Gentili Signore e cari Signori,
per il nostro Consiglio questo è il giorno questo è il giorno più bello dell’anno,
poiché è un avvenimento ricco di profondi significati.
Quale occasione migliore, infatti, può esservi per riaffermare il saldo vincolo che
lega Avvocatura e Magistratura in una perfetta simbiosi ideologica e spirituale?
Permettetemi qualche divagazione.
Nello studiare la figura di Irnerio, l’insigne giurista bolognese vissuto nell’alto
medioevo, ai primi del XII secolo, si nota che il suo nome nei documenti ufficiali
era preceduto dal titolo di “causidicus”, che all’epoca significava esperto in diritto,
ma anche avvocato.
Ad un certo punto, quando la grande fama che lo circondava aveva superato i
confini della sua terra, viene indicato nei documenti ufficiali, come “Wernerius
Bononiensis Iudex”, cioè assume la figura di giudice.
Secondo alcuni storici tale cambiamento sarebbe avvenuto per motivi politici
durante il regno di Enrico V, negli anni 1116-1118, per cui a Irnerio fu attribuito
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FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
il titolo di “lucerna iuris”. Probabilmente, invece, Irnerio volle vivere una nuova
esperienza, ponendosi su un diverso angolo visuale.
Anche Andrè Gide, grande letterato francese nei primi anni del secolo scorso nel
1912, autore del noto libro “Ricordi della Corte di Assise”, volle affrontare di
propria scelta l’esperienza di far parte dei giurati, al fine di giudicare l’imputato con
maggiore acutezza, ma soprattutto fece ciò per giudicare se stesso, chiedendosi se
la responsabilità dell’uomo risiede dentro di lui o nella società.
Si rese così conto del coraggio, del giudice nell’assumersi tremende responsabilità.
Parimenti, non si può lontanamente immaginare con quanta angoscia e intensa
emozione l’avvocato attende la decisione del giudice, quando abbia la certezza di
aver difeso un innocente.
Ecco, quella dei magistrati e degli avvocati è una importante funzione di pari
dignità. Sono anzi due funzioni indissolubilmente legate tra di loro, per rendere
Giustizia, per dare una risposta, la più giusta e corretta possibile che soddisfi le
aspettative dei cittadini, secondo l’assioma Giustizia-Rettitudine che sono sullo
stesso piano e ciò nell’interesse superiore della Nazione.
Giovanni Cipollone
RELAZIONE TENUTA PRESSO IL CONSIGLIO ITALIANO-MOVIMENTO
EUROPEO, IL GIORNO 21/01/2009 DAL DOTT. GENNARO CALABRESE,
PRESIDENTE AGGIUNTO ON. DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E
DEL CENTRO STUDI AZIONE INTERNAZIONALE GIUSTIZIA-EUROPA
GIUDIZIARIA UNITA SUL TEMA:
“POLO DELLA MEDIAZIONE EUROPEA PER LA PACE, SICUREZZA,
PROGRESSO INTERCONTINENTALI, NELLA LIBERTA’ E
NELL’UGUAGLIANZA”
Nel prendere la parola formulo l’augurio che l’anno 2009 appena iniziato,
contrassegnato dalla presidenza italiana del G8 e da quella cecoslovacca dell’UE
possa segnare l’inizio di una nuova era di pace, di libertà e di giustizia per l’umanità
intera. Mi sia consentito inoltre dare il benvenuto a voi tutti qui intervenuti a
questo convegno consapevole delle difficoltà e delle complesse problematiche che
il tema proposto presenta nella grave situazione internazionale in atto.
In un mondo costellato da corpi celesti sconfinati verso i quali gli uomini
raramente volgono lo sguardo, dimentichi che la scienza e la tecnica hanno già
conquistato la luna e sono prossimi a raggiungere Marte, non è concepibile, per
egoistici e precari interessi di parte e strumentalizzazioni di opposta natura,
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IL NOSTRO MONDO
rinunciare alla pace. Questa deve prevalere nell’interesse di tutte le nazioni che
fanno parte dell’ONU, nella superiore tutela del valore della vita umana sia dei
militari che dei civili, tutti cittadini delle nazioni unite. Dico questo in quanto
rappresento il CENTRO STUDI AZIONE INTERNAZIONALE GIUSTIZIA –
EUROPA GIUDIZIARIA UNITA, che ha il preciso e serio proposito di dare vita
ad una coerente azione unitaria per un movimento denominato delle 191 stesse per
gli Stati Uniti dell’ONU.
Muovendo dal principio che tutti gli Stati facenti parte dell’ONU sono titolari
per i propri cittadini di una qualifica specifica di appartenenza all’organizzazione
internazionale predetta, non deve apparire inappropriata e arbitraria la prospettiva
proposta, cui invito tutti i presenti a dare la loro spontanea adesione.
E questo è il primo passo per porre fine a tutte le disparità, squilibri, eccessi ed
ingiustizie che la globalizzazione comporta in una società multietnica nella quale
gli oppressi, i diseredati, i deboli, i senza lavoro costituiscono la grande maggioranza. Passando alla funzione dell’Unione Europea e al suo ruolo nell’ONU è bene
chiarire che di essa nessuno può far parte se non è democratico. La futura
Federazione degli Stati Uniti d’Europa dovrà ispirarsi all’eguaglianza sociale ed alle
autonomie locali senza sacrificare il principio basilare dell’unità e della integrazione politica.
A fondamento della Costituzione dell’Europa sono posti il principio di legalità,
la protezione dei diritti umani fondamentali e delle istituzioni rappresentative, il
decentramento del potere, la crescita del carattere umano e della capacità di fiducia
in sé stessi da parte del cittadino non burocrate, ma elemento attivo a tutela dei
diritti civili in una società equa ed equilibrata oltre che efficiente. Il federalismo
dovrà distribuire l’autorità ed il potere tra il centro e la periferia creando un sistema
politico capace di proteggere l’autonomia locale. Esso ha il pregio di assegnare ad
ogni cittadino il suo status e di farlo diventare protagonista attivo della società
civile.
Il ruolo del cittadino si accresce perché acquisisce dimensioni locali, regionali
ma anche nazionali ed è protagonista del suo futuro in campo europeo nel nuovo
e diverso sistema di diritti e di doveri pubblici nella serie di cerchi concentrici in
cui viene a trovarsi.
Occorre prostrarsi davanti all’altare della cittadinanza e non soltanto innanzi a
quello della crescita economica e della forza delle armi, creando le condizioni per
la pari libertà che consentono di proteggere tutti i soggetti dalle interferenze
arbitrarie e dalle pressioni sociali, frutto di solidarietà etniche o religiose.
L’Unione Europea che è parte autorevole dell’ONU, deve far valere la sua
insostituibile funzione di garanzia dei nuovi equilibri internazionali che sono
imposti all’orizzonte dalla storia dalle crescenti difficoltà di dialogo tra gli Stati e,
all’interno di questi, fra i gruppi sociali che vivono ed operano nell’ambito delle
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IL NOSTRO MONDO
varie strutture nazionali.
L’Europa, legata da vincoli di amicizia e collaborazione con tutti gli Stati, ha, in
seno dell’ONU, la possibilità di fungere da raccordo tra i vari ordinamenti per un
libero sviluppo e una sicura salvaguardia degli intangibili valori della dignità, libertà,
democrazia, giustizia, uguaglianza e solidarietà tra tutte le genti a qualunque
continente esse appartengano.
L’Europa deve valorizzare di più il suo territorio, la sua cultura, la sua civiltà, anche
in vista del prossimo allargamento che non deve rappresentare un motivo di
confusione o di disorientamento, ma l’occasione storica di un ulteriore arricchimento di forze nuove al fine di segnare il libero e ordinato sviluppo di tutta la società
internazionale, delle generazioni presenti e di quelle che verranno.
La sua funzione nella Organizzazione delle Nazioni Unite deve essere più incisiva
e costruttiva, specie nell’attuale momento, nel quale l’ONU ha il potere – dovere
istituzionale, politico, etico e di garanzia mondiale in ossequio a quanto disposto
dall’articolo 1 della sua Carta, di adottare in presenza di emergenze umanitarie, quali
quelle sopravvenute a seguito dei conflitti in IRAQ, in Afghanistan nel territorio della
striscia di Gaza ed in altre aree afflitte da una guerra fratricida, le opportune misure
di intervento, tramite i caschi blu, per ristabilire le necessarie condizioni a salvaguardia della vita delle popolazioni civili e del rispetto della Convenzione di Ginevra.
Tanto soprattutto a causa della protrazione dei conflitti suindicati con consistente
aggravio di perdite di vite umane e di più devastanti distruzioni comportanti
conseguenti aumenti di spese e risorse necessarie alla successiva ricostruzione. Anzi
al riguardo, avanzo la proposta, come ultima ratio, nell’interesse di tutte le parti in
conflitto, qualora la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, che l’Assemblea
delle Nazioni Unite, con voto della stessa, imponga la sospensione delle ostilità,
dando vita ad un governo provvisorio nelle dette aree sotto l’egida del Consiglio di
Sicurezza, necessario per il ristabilimento delle indispensabili condizioni per l’instaurazione di un sistema democratico liberamente scelto dai popoli interessati al proprio
autogoverno. Nell’ipotesi dell’aggravarsi della situazione internazionale per impreviste insorgenze di nuovi fattori scatenanti ulteriori complicanze, l’ONU dovrà
intervenire a garanzia della sicurezza e della pace nelle aree in precedenza indicate.
I cittadini europei, anche quali cittadini dell’ONU nell’ambito di tale organizzazione, dovranno far valere la ragione, l’equilibrio ed il rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite per l’indispensabile opera di riappacificazione della società internazionale, costruendo, attraverso il dialogo tra le parti, a
garanzia dei rispettivi diritti di cittadinanza, i presupposti della necessaria coesione
tra gli stati che fanno parte tutti dell’ONU, per assicurare al mondo del domani un
futuro di certezze, stabilità, di sicurezza e di pace per i popoli della terra.
Dott. Gennaro Calabrese
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IL NOSTRO MONDO
GLI ABUSI DELLA RETE E SUL VIDEO NON CONSENTITI PER
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA: DALLA PIRATERIA
INFORMATICA ALLA CONTRAFFAZIONE TELEMATICA
l. Il rischio emulazione dal video: dalle “fiction TV” alle bombe di “You Tube”
Non è la prima volta che si parla dell’emulazione dei fatti criminosi dal video e
dalla TV, perché da quanto cadevano i sassi dai cavalcavia il problema era già stato
sollevato, ma non bene approfondito in modo razionale ed esaustivo, come avrebbe
fatto Roland BARTHES scrivendo sui comportamenti sociali.
Dalle fiction TV degli anni scorsi, già siamo arrivati alle lezioni sul web con video
che insegnano a fabbricare “molotov” , “granate” e fumogeni vari: tra i visitatori del
sito di “you tube”, cinque giovanissimi sono stati arrestati nel settembre 08 a Roma,
perché sorpresi a lanciare molotov per divertimento dopo aver imparato a fabbricare
ordigni dal sito, servendosi di oggetti comunissimi.
Con un telefonino poi sequestrato avevano ripreso la scena come già avevano
fatto in precedenza altri giovani del sud, anche loro, attenti “studiosi” della materia.
La cosa è di una gravità dirompente, che si commenta da sola, e non ha certo bisogno
di dibattiti pubblici, come avvenne per quanto riguardava le Fiction delle varie serie
TV che, malgrado i loro trucchi e pregiudizi, addirittura, finirono nelle sedi
istituzionali verso la fine del 2007 come quella “Il Capo dei Capi” che riferita a Totò
Riina , in onda su Canale 5,ebbe grande successo di “audience” con media altissima
generando accesi dibattiti, dapprima in seno all’assemblea regionale siciliana con la
richiesta del presidente dell’immediata sospensione della serie TV per il pericoloso
effetto emulazione e per il gravissimo danno di immagine alla Sicilia e, successivamente in Parlamento per la dichiarazione del Presidente della Commissione Giustizia
della camera On.Pisicchio in accoglimento delle tesi di alcuni deputati. Secondo
costoro la serie avrebbe in qualche modo giustificato il boss più sanguinario di Cosa
Nostra, dipingendolo come uno sfortunato figlio della Sicilia con la faccia simpatica.
Il risultato è stato che dopo Riina, Mediaset ha continuato il ciclo sulla mafia,
trasmettendo due puntate de “L’ultimo padrino” con fiction su Provenzano,
interpretato da Michele Placido e prodotta da Pietro Valsecchi, sempre su Canale 5.
2. Istigazione all’odio e al terrorismo tramite video-pirati
Se anche in Italia girano in rete video utili,come visto, contenenti informazioni
su armi,furti con scasso ed altri reati, con una sorta di indiretta incitazione, in Gran
Bretagna, ha fatto scalpore un “videogame” gratuitamente scaricabile, che incita a
“massacrare i musulmani”, che ha indignato i gruppi culturali islamici che ne hanno
chiesto la eliminazione perché sarebbe un gioco con un “moderno genocidio
religioso” in cui i giocatori debbono uccidere il maggior numero di avversari così come
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IL NOSTRO MONDO
suggerisce il nome del videogame “Muslim Massacre”. Siamo in piena istigazione a
delinquere,ma per il nostro codice penale soltanto, perché all’estero sono più permissivi. D’altra parte la propaganda islamica non è da meno, se si considera il debutto
mediatico a settembre 2008 del figlio di Bin Laden che su un sito arabo avrebbe recitato
una “poesia” che incita alla violenza antioccidentale e alla distruzione dell’America,
della Gran Bretagna e della Francia, e “naturalmente” della Danimarca, accompagnando il tutto con un video di propaganda della nota associazione terroristica di cui fa parte
e che non mette conto nominare.
3. Diffusione di foto e dati personali e diffamazione
Come si vede, sulla rete internazionale è di regola il massimo della libertà nel
silenzio delle normative anticriminalistiche, mentre in Italia, come prima accennavamo, ci sono le dovute eccezioni. E’ proprio infatti di questa estate 2008, la notizia che
la Procura di Milano avrebbe chiuso le indagini a carico di quattro dirigenti di Google,
che sono stati imputati per il fatto di un “down” offeso e ripreso su internet. Tutto è nato
da un video apparso nel 2006 in cui un bambino con la sindrome di down, era ritratto
mentre veniva offeso da alcuni suoi coetanei in una scuola di Torino; da qui l’accusa
di diffamazione e di violazione della privacy con particolare riferimento alle norme
sulla rivelazione di dati riguardanti lo stato di salute della persona inquadrata, che
devono rimanere assolutamente riservati.
Quando verrà celebrato il processo, dovrà essere vagliata la responsabilità dei
rappresentanti legali di Google Italy, che unitamente al responsabile di “Google Video”
e a quello di “Global Privacy Counsel” di Google inc, che non avrebbero affatto
affrontato il problema della protezione dei dati personali, perché nel mandare in rete
il video, sarebbe stata violata ai danni del minore, tenuto conto del “libero accesso al
video dopo un’attenta analisi del mercato italiano”. Da qui la denuncia, in quanto le
immagini in cui i compagni di classe prendevano in giro il minore, avevano girato su
Google Video indisturbate dal settembre al novembre del 2006, violando oltre che il
codice penale la personalità del piccolo down. Di casi come questo, sono piene le
cronache dei giornali, riguardanti le bravate riprese con il telefonino e mandate in rete
con l’idea di una pubblicità gratuita e garantita.
Si spazia dai video che riprendono scene di distruzioni e danneggiamento di aule
scolastiche, a quelli con immagini di violenza nei confronti di persone indifese. Tra i
casi più frequenti ci sono quelli della pubblicazione “on line”, di video con foto della
fidanzata da parte di chi ne è stato lasciato, con l’intento di vendicarsi o con la
pubblicazione di foto osé di cui si è in possesso, o addirittura falsificandole con l’aiuto
di video “hard” di altra donna ripresa di spalle, come in un recente caso avvenuto nel
Lazio. La violazione della “privacy” con il “passpartout” della rete si materializza nel più
specifico reato di diffamazione aggravata, di molestie e di falsità varie.
Da tutti questi episodi criminosi si sono posti naturalmente dei limiti ad un internet
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IL NOSTRO MONDO
aperto e libero a tutti, e che andrebbe ulteriormente regolamentato sul piano
internazionale, perché non è possibile né tollerabile che per ogni abuso si debba fare
causa per far togliere il video dalla rete, fermandone il moto perpetuo, e prima che la
gente abbia imparato a memoria insulti,contumelie e fatti privati, che nulla hanno a che
vedere con l’informazione.
In realtà, mancano attualmente regole più severe per l’accesso ad internet e per gli
abusi NON CONSENTITI che possono realizzarsi davanti a milioni di utenti; per
l’accesso dei minori che assistono o danno spettacolo in scene di bullismo di pestaggio
o di spaccio di droga, in contrasto con quei valori di difesa dello Stato.
Servirebbe soprattutto un pool di giuristi internazionali per studiare nuove regole,
per impedire l’immissione in rete di immagini e filmati in grado di provocare danni alla
formazione dei ragazzi ma anche a favorire la delinquenza, intercettare le immagini
intime delle persone con video pirata.
4. I software pirata e tutela della proprietà intellettuale
Secondo una ricerca realizzata da un’organizzazione globale (IDC) creata appositamente dalle case principali di software a tutela della proprietà intellettuale e
precisamente lo Studio annuale di “Business Software Alliance” (B.S.A.) l’Italia sarebbe
un po’ sopra la media nella classifica dei paesi guida nella contraffazione telematica.
Purtuttavia, in metà delle aziende, i programmi sarebbero duplicati senza pagarne
i diritti, copiati cioè di sana pianta: dunque pirati; la percentuale scenderebbe ad un
terzo negli uffici pubblici ma l’Italia resterebbe ultima in Europa per il tasso di illegalità.
La pirateria, secondo il responsabile del “International Data Corporation” (Antonio
Romano direttore generale di “IDC Italia) può sensibilmente diminuire nei Paesi dove
le autorità riescono a tutelare la proprietà intellettuale più degli altri e come in Italia è
punita ogni contraffazione ed anche la pirateria in rete. Anche se ad esempio il settore
del “Made in Italy” è da considerarsi il più sicuro rispetto alle imitazioni in termini di
qualità come nel campo dell’abbigliamento e degli accessori perchè è alta la barriera
difensiva, soprattutto per la grossolanità dei capi artefatti.
“QUID IURIS” se nel settore scolastico il “fai da te” contro il caro libri, ha fatto
organizzare i giovani a fotocopiare alla grande libri di testo per metterli sui CD e
distribuirli ai compagni?
Nella scuola, tuttavia, i problemi sono diversi ma sicuramente l’illegalità sarà
abbattuta proprio dal sistema normativo. Il futuro vedrà la gratuità dei libri scolastici,
almeno per la scuola dell’obbligo, se si considerano che oggi le spinte ad utilizzare
le risorse destinate per i libri ad uso delle scuole elementari ed i fondi distribuiti per
i buoni libro delle scuole medie e superiori in base ai criteri di reddito e di merito,
sono già a buon punto e ne vedremo presto la realizzazione.
Più difficile appare la soluzione nel mondo commerciale ed industriale, dove è
stato sintomatico l’altolà all’Italia, lanciato sul piano internazionale dagli USA,
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IL NOSTRO MONDO
attraverso l’ambasciatore Ronald SPOGLI ( Simposio Italo Statunitense sulla
proprietà intellettuale, tenutosi alla Farnesina il 23/24 ottobre 2007) secondo cui
i danni per l’industria del “copyright”, esclusi marchi e brevetti, è valutato intorno
ai due miliardi di dollari, al punto di dover studiare delle sanzioni commerciali, per
tutelare le aziende americane, in quanto la contraffazione non sarebbe opera di
dilettanti,ma una vera e propria industria in mano alla criminalità organizzata, la
prima di una black list che nessuno finora ha osato formulare.
Ma serve anche una maggiore tutela dei beni immateriali, quelli che sono
chiamati gli “assets intangibles”, un valore aggiunto costituito soprattutto dal
“management”.
A questo proposito un Convegno tenutosi a Ferrara a fine gennaio 2007 su
L’IMPRESA concettuale” ha puntato i riflettori su temi come la ricerca i marchi
e l’organizzazione sui quali M.L.Trussardi ( Libero Mercato 22 Nov.2007 pag.13)
analizza la loro misurazione “non facilmente valutabile con i criteri usati per i beni
materiali, dal momento che nel caso degli immateriali, si entra nel campo
concettuale”.
Gli stessi argomenti che sono stati dibattuti recentemente nei giorni 13 e 14
novembre 2008 ad un Convegno “VENICE HUMAN ASSET INDEX” dove il
Cardinale Angelo Scola nella sua relazione sui mercati sempre più in crisi
rappresenta la necessità di “dare più valore al capitale umano fatto di attitudini
virtuose,cultura e disponibilità, a fronte di una involuzione antropologica ed
etica”.
5. Lo spionaggio industriale
Due ne sono i presupposti: l’interesse per entrare in possesso delle informazioni
riservate delle piccole e medie aziende ed un computer connesso alla rete. Da qui
nasce il “business internazionale” dello spionaggio. Il segreto è prevenirlo: ma
come? Il garante della Privacy ha come programma da sviluppare in Italia quello di
blindare tutti quegli spazi virtuali dove circolano quantità di informazioni di
rilevante valore economico, le cosiddette “Intranet” di cui sono responsabili, ma
senza regole precise gli amministratori delle varie reti, adottando in futuro (come
avviene per le impronte digitali già poste a difesa dei “server” aziendali) più garanzie
con la diffusione obbligatoria dei sistemi biometrici per autenticare e convalidare
gli accessi a tutti i PC connessi con un server aziendale. Cesserebbe in tal modo il
furto informatico che è il mezzo per incrementare su larga scala lo spionaggio
industriale ed anche finanziario?
Non del tutto se si pensa che lo spionaggio più selvaggio si perfeziona con il
materiale passaggio di dischetti, e quant’altro nelle mani del “nemico”. Vedasi per
tutti lo spionaggio industriale e sportivo di cui è stata vittima la “Ferrari” da parte
della “McLaren” nel 2007.
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IL NOSTRO MONDO
6. I furti di identità sul web.
Da un’indagine condotta dal Centro Ricerche e Studi su sicurezza e criminalità
(RISSC) la Divisone Consumer di CRIF risulterebbe che sempre più persone
possono diventare vittime di furti di identità per la poca attenzione ai propri dati
personali: nemmeno il 35 per cento distrugge i propri documenti scaduti prima di
gettarli via e solo il il 37% poi dichiarerebbe di non essere attento alla sicurezza,
mentre il 72% non sa che cosa sia il “phising” cioè l’accesso alle informazioni
informatiche personali, rispondendo alla posta elettronica fasulla inviata per
adescamento.
Il fenomeno va di pari passo con la diffusione sempre più frequente dei dati
anagrafici su Internet per lo svilupparsi del credito al consumo le tecnologie
informatiche e la possibilità per i “pirati”, di appropriarsene e riutilizzarli illecitamente nel mondo virtuale.
Il furto di identità può destabilizzare la vita di chi ne è vittima per le gravi
implicazioni economiche e giudiziarie che lo coinvolgono all’improvviso ma con
conseguenze che durano nel tempo con danni morali e materiali. Si pensi soltanto
ai casi più frequenti: agli acquisti su rete dei biglietti aerei, ai controllo del proprio
conto “on line” e agli spostamenti di denaro ed infine alla semplice corrispondenza
“e-mail”. Tutto ciò avviene con l’uso di codici segreti che sulla rete diventano come
un libro aperto per gli intrusi, interessati all’uso illegale dei dati.
Sono allo studio normative che possano intervenire tecnicamente oppure con
una legge, ma il percorso è lento. Solo da qualche anno, ad esempio, sono state
approntate dalle norme penali relativamente a tutte le carte di credito, che
puniscono le falsificazioni ed alterazioni in modo autonomo da quelle del codice
penale che può ancora servire per la contestazione del reato di falso ma non per
quello di truffa in quanto l’induzione fraudolenta sarebbe nei confronti di una
“macchina” ma non di un soggetto, al contrario di quanto invece è avvenuto , di
tanto in tanto per la giurisprudenza con gli episodi di truffa commessi mediante
il “Telepass”.
7. Il software anticopiatura a scuola.
Negli Stati Uniti si chiama “turnitin” ed è il software più odiato da tutti gli
studenti, perché è in grado di rilevare con la massima certezza chi si è permesso di
copiare di sana pianta attingendo anche ai classici, soprattutto nello svolgimento
dei temi e dei componimenti d’esame o di concorso.
L’invenzione che apparterrebbe proprio ad un ex studente dell’Università di
Berkeley che aveva cominciato mettendo “on line” una serie di tesi di laurea, che
di originale avevano una percentuale scarsa di originalità, più o meno in tutti i
settori. Di qui l’idea di fare un software “antimbroglioni”: in pochi anni è riuscito
a brevettarlo facendolo usare a qualcosa come 6000 atenei in 90 paesi del mondo.
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FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
A chi accusava John Barrie, l’autore dell’ingegnosa invenzione, di sfruttare l’altrui
proprietà intellettuale, senza alcun utile per gli autori dei compiti inseriti on line
o di avere ignorato di chiederne il consenso per l’utilizzazione, avrebbe risposto
che “turnitin” non servirebbe soltanto per scovare chi copia, ma di insegnare agli
studenti un modo intelligente di servirsi delle fonti e degli autori, per i lavori più
impegnativi dell’Università; in poche parole per abituarsi a fare un lavoro mentale
di ricerca adoperando il cervello senza metterlo in naftalina.
Anche in Italia vi sono delle fonti che sulla rete svolgono un lavoro di ricerca
per gli studenti, in preda all’ansia di preparasi per un esame, da “Studenti It” che
ha avuto nel solo 2006 più di 8milioni di contatti per fornire ai liceali ed universitari
che lo digitavano appunti più svariati sui testi e tesine, fino a “Skuola Net” che oltre
agli appunti ed trascrizioni su lezioni varie indicherebbe 53 modi differenti per
copiare senza essere scoperti.
8. Lo Spamming.
E’ un fenomeno tecnico con cui si inviano messaggi indesiderati, comunque
non richiesti di carattere commerciale in prevalenza, sul sito di posta elettronica di
chiunque; deriva da un termine americano divenuto popolare uno scketch
televisivo quello di “spiced ham”, ossia il nome di una pietanza che, reclamizzata
con una voce alta e ripetitiva nei ristoranti, impedirebbe all’avventore di sentire
quello che il cameriere gli indica come menù del giorno, dicendo in pratica “mangia
patatine e hamburger”. In effetti il nome calza a perfezione con il fenomeno dello
spamming perché in pratica si verifica che la casella di posta elettronica diviene così
intasata di messaggi pubblicitari che impediscono di cercare e leggere quelli che ci
interessano.
La direttiva europea 2002/58 CE, proprio relativa alle comunicazioni elettroniche, e che si fonda sul principio che il messaggio commerciale deve essere
consentito “opt in” dal destinatario è stata recepita con due decreti legislativi i nn.70
e 96 del 2003.
Lo spamming è diventato così oltre che un fenomeno informatico anche un
fatto illecito e come tale perseguibile a termini del codice civile (v.Giudice di Pace
di Napoli 10.6.2004).
Avv. Luigi Favino
FORO ROMANO 1/2009
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IL NOSTRO MONDO
CONFORMISMO E GIUDIZIO PER CASSAZIONE
Il conformismo è forse il peggiore dei vizi: quel “lento esaurimento interno delle
coscienze, che le rende acquiescenti e rassegnate”; quella “crescente pigrizia
morale, che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella accomodante”, in
breve “il terrore della propria indipendenza”.
Il tutto favorito dalla Camera di Consiglio, istituto tipicamente italiano, privo
di quei temperamenti introdotti da sempre nella giustizia anglosassone; e condito
da una frequente “albagia professionale”. Sono parole di Paolo Barile, nella
introduzione a una nuova edizione dell`Elogio dei giudici scritto da un avvocato”di
Piero Calamandrei. Parole che, con le dovute differenze, potrebbero attagliarsi ai
nuovi istituti processuali che si vorrebbero proporre con la “doppia conforme” e
con la “consolidata giurisprudenza”, che impedirebbero, rispettivamente, la proponibilità e l’ammissibilità di un ricorso per cassazione contro una decisione, anche
se errata, dei giudici di merito. L’emendamento approvato in Senato, che sanziona
con l’inammissibilità il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di
appello confermativa di quella di primo grado, faciliterà il “conformismo giudiziario” e lascerà gravemente pregiudicato il diritto di difesa di chi risultasse soccombente anche in appello.
In altri termini, si intende riformare il processo civile, vanificando una norma
costituzionale (l’art. 111, secondo comma) che prevede che contro le sentenze (e
contro i provvedimenti sulla libertà personale) pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione
di legge. Si può derogare a tale nonna solo per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra. La proposta di limitazione del ricorso per cassazione trae
fondamento dal numero enorme dei ricorsi che si sostiene sia alimentato anche dal
numero spropositato di avvocati cassazionisti.
Il rimedio proposto è, però, peggiore del male. Esisterebbero, invece, altri
provvedimenti da adottare.
Per evitare il lamentato inconveniente si dovrebbe, da un canto, escludere (con
norma costituzionale) dal giudizio per cassazione le vertenze di esiguo valore, e
dall’altro ridurre il numero dei cassazionisti con criteri di effettività e formazione
permanente. Invece che intervenire incisivamente sui due evidenziasi aspetti, si
vuole - nei fatti - eliminare la ammissibilità di gran parte dei giudizi per cassazione.
Con l’effetto di buttare, così, il bambino con l’acqua sporca.
Selezionare i ricorsi va bene, ma non certamente con norme contrarie alla
Costituzione, e nemmeno, come è oggi, con l’applicazione di assurdi criteri di
“autosufficienza” e di “quesiti che assomigliano a risposte a quiz non prestabiliti.”
La inammissibilità preliminare (che è poi infondatezza) chi poi la decide? E con
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IL NOSTRO MONDO
quali garanzie per la difesa? Con quale contraddittorio?
Ciò detto sul giudizio per cassazione, non può che essere accolto con estremo
favore dell’Avvocatura un intervento sul processo civile che riduca il numero dei
riti, che ponga termini perentori anche ai giudici, che semplifichi gli atti e le
sentenze, che elimini tutte le possibilità defatigatorie.
Riguardo alla semplificazione dei riti il Governo ha formulato un emendamento
al Senato che va esaminato e valutato con attenzione.
In relazione alla fissazione dei termini perentori ai giudici è stato presentato un
emendamento da alcuni senatori (Mugnai, Amato, Balboni, Benedetti Valentini,
Berselli, Centaro, Delogu, Longo, Nania, Quagliariello, Valentino) che va attentamente vagliato. La riforma in atto del processo civile va, quindi, corretta e
successivamente approvata. Non è, infine, da trascurare che la riforma del processo
civile va accompagnata con la necessaria predisposizione di un programma di
razionalizzazione delle risorse esistenti (finanziarie, personali, organizzative e
tecnologiche) che sono “sotto o male utilizzate”. L’impegno deve essere di tutti i
singoli operatori (avvocati, magistrati, dirigenti e personale amministrativo),
nonché dei capi degli Uffici giudiziari e del Ministero della giustizia (con maggiore
presenza di avvocati esperti). L’impegno deve riflettere l’eliminazione delle sacche
di burocratizzazione e di autoreferenzialità, l’organizzazione puntuale (e aziendale) del lavoro giudiziario, la messa a regime del processo civile telematico, la riforma
della magistratura laica (da inquadrare in un rapporto di lavoro e nella previdenza)
su presupposti di selezione e di preparazione adeguata. A ciò si aggiunga il
reperimento di ulteriori risorse essendo difficile pensare di fronteggiare la crisi solo
con il migliore utilizzo delle risorse esistenti. Appare anche necessario il percorso
di vie autonome, quali gli istituti della mediazione e della conciliazione, affidati
esclusivamente alle istituzioni forensi e agli avvocati
Maurizio de Tilla
(Presidente OUA)
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IL NOSTRO MONDO
CONDONO EX ART. 9-BIS LEGGE N. 289/02:
“VALIDITA’ DELLA DEFINIZIONE ANCHE SE NON TUTTE
LE RATE SONO STATE PAGATE”
Con la presente informativa si intende segnalare che la validità della definizione
ex art 9-bis della Legge n. 289/02, non viene inficiata e, pertanto, rimane pienamente
efficace ed operante, anche quando non tutte le rate previste per la definizione sono
state versate, in quanto lo stesso articolo 9-bis della L. 289/02 non prevede, quale
requisito per il perfezionamento della definizione, a pena di decadenza, il
tempestivo versamento degli importi dovuti. I giudici ritengono valida e corretta
l’istanza di condono (art. 9-bis L. 289/02) dopo il versamento della prima rata,
limitandosi, nel rispetto della legge sui diritti del contribuente (Legge 212/2000 Statuto del Contribuente), ad applicare unicamente la sanzione sulle rate versate
in ritardo e non anche su tutte le imposte oggetto di condono. Per contro
l’Amministrazione Finanziaria fatica ad accettare, anche in sede contenziosa, il
principio secondo cui il condono è valido nell’ipotesi in cui il l’istante abbia pagato
in ritardo qualche rata, sebbene siano ormai numerose le sentenze favorevoli ai
contribuenti, pronunciate da Commissioni Tributarie Provinciali, Commissioni
Tributarie Regionali e dalla Corte di Cassazione (si veda l’elenco riepilogativo di
dottrina, sentenze e circolari allegato alla presente informativa) che convalidano gli
effetti del condono dopo il pagamento della prima rata. A tal proposito si segnala
una recente ed innovativa sentenza in materia di diniego di condono ex art. 9bis, Legge n. 289/02, con la quale i Giudici hanno sancito l’annullamento dei
dinieghi di condono dell’Ufficio, impugnati da parte del contribuente, nonché
della cartella di pagamento che da essi discende; più precisamente si tratta della
Sentenza n. 91107/08 pronunciata dalla sez. n. 7 della CTP di Parma in data
19.11.2008, depositata il giorno 23.12.2008, Presidente Rampello - Relatore
Volpi - Giudice Larini.
Suddetta sentenza, in merito all’interpretazione dell’art. 9-bis, Legge n. 289/02,
chiarisce i seguenti aspetti: “ ...
Come si nota, il testo della norma (art. 9 bis, Legge n. 289/02), sufficientemente
chiaro da non porre problemi interpretativi, non prevede in nessuna sua parte una
decadenza dal trattamento premiale ove il contribuente abbia omesso o ritardato
una delle rate successive alla prima. Giova ricordare infatti che, per quanto attiene
le norme eccezionali, come quella di cui trattasi, vige la preclusione di cui all’art.
14 delle preleggi, secondo cui ‘le leggi ... che fanno eccezione a regole generali o ad
altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Ne discende,
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che, di tali norme, mentre
è pacificamente esclusa l’interpretazione analogica, può essere consentita l’interpretazione estensiva basata, ... sull’intenzione del legislatore e quindi sulla “ratio
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IL NOSTRO MONDO
legis”. ... Nel caso di specie è opinione di questo Collegio che, ove il legislatore
avesse voluto ricomprendere nella sfera di efficacia della norma di cui trattasi, la
decadenza dal beneficio fiscale come conseguenza del ritardato od omesso
versamento delle rate di pagamento, l’avrebbe espressamente previsto: “ubi lex
voluit dixit ubi non dixit noluit
Inoltre, la medesima sentenza, in merito al perfezionamento del condono,
dispone quanto segue: “ ... E’ infatti pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che
il condono si perfeziona nel momento in cui il contribuente, con il versamento della prima delle
rate in cui sia stato suddiviso il pagamento dell’importo determinato dalla legge, assevera il
suo impegno con l’amministrazione erariale. ... Ne consegue che, in caso di mancato
pagamento di una o più rate successive alla prima, l’unica conseguenza dovrà essere la
decadenza del contribuente dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e pertanto l’amministrazione fiscale potrà procedere al recupero, non solo della rata non versata, bensì dell’intero
credito erariale, così come determinato dal condono, oltre ad interessi legali ma senza
l’applicazione di sanzioni. ... Se infatti, come s’è detto, la fattispecie premiale si perfeziona con
il versamento della prima rata che ha efficacia novativa della preesistente obbligazione
tributaria, sarebbe paradossale ed incoerente con la normativa di riferimento che, ad un
condono ritenuto valido, divengano nuovamente applicabili, seppure in relazione ad una
diversa fattispecie di illecito, qual è l’omesso versamento di somme dovute in base alla
fattispecie sostitutiva di condono, quelle stesse sanzioni di cui all’art. 13 d.lg. 18 dicembre
1997, n. 471 che costituiscono la principale conseguenza del trattamento premiale.... “.
Si segnala, sempre in tema di validità del condono in assenza di pagamento di
rate successive alla prima, la pronuncia emessa dalla CTP di Brindisi, n. 38105107
pronunciata il 26.02.2007 e depositata il 26.02.2007, come da commento su “1l
Sole 24 Ore” del 07.05.2007 a firma di Alessandro Sacrestano (in allegato), con la
quale ha inteso mettere in luce che, mancando una disposizione specifica a fronte
del mancato pagamento delle rate successive alla prima nei termini da parte del
contribuente in relazione alla validità del condono ex art. 9-bis si possa fare ricorso
all’analogia seguendo le regole generali fissate per le altre sanatorie, in considerazione del fatto che è stabilito che restano validi gli effetti della sanatoria ex artt. 7,
8, 9, 15 e 16 della Legge 289/2002 anche a fronte dei mancati pagamenti delle rate
successive alla prima nei termini indicati.
Si precisa inoltre che il legislatore ha espressamente previsto l’inefficacia
della domanda di definizione o la decadenza del beneficio unicamente nella
fattispecie disciplinata dal comma 3 dell’art. 11 della Legge 28912002 (definizione agevolata imposta di registro, ipotecaria, successioni, ecc...).
Infine si rende noto inoltre che la CTP di Brindisi ha posto in evidenza come
vi sia analogia tra quanto sopra esposto ed il divieto di compensazione per la
definizione delle sanatorie; infatti pur non essendo indicato il divieto di compensazione per le fattispecie disciplinate dall’art. 9-bis l’Agenzia delle Entrate, per
FORO ROMANO 1/2009
139
IL NOSTRO MONDO
analogia, ha disposto l’esclusione della compensazione anche per la definizione
della sanatoria ex art. 9-bis parimenti a quelle espressamente vietate ai fini della
definizione delle sanatorie ex art. 7, 8, 9, 15 e 16 della Legge 28912002.
Giuseppe Zambello
Dottore Commercialista in Parma
Matteo Poli
Dottore Commercialista in Parma
Allegati:
- sentenza n. 91/07/08 pronunciata dalla sez. n. 7 della CTP di Parma in data 19.11.2008,
depositata il giorno 23.12.2008, Presidente Rampel/o - Relatore Volpi - Giudice Larini;
- l’elenco riepilogativo delle pronunce favorevoli ai contribuenti supportate da dottrina.
CONDONO VALIDO DOPO IL PAGAMENTO DELLA 1 ^ RATA
- RIEPILOGO DOTTRINA, SENTENZE E CIRCOLARI Dottrina
· Avv. Cesare Glendi (commenti su il “Corriere Tributario” n. 37/2005 e n. 10/2007)
· Avv. Maurizio Villani (commento su “Pratica Fiscale e Professionale” n. 2-2006)
· Dott. Alessandro Sacrestano (commento su “Il Sole 24 ore”) alla sentenza 38/05/07 CTP di
Brindisi)
· Avv. Angelo Amoroso (commento su “Il Fisco” n. 5-2006)
1) la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria tramite l’ordinanza n. 6370 del 22 marzo 2006
(in allegato) si è espressa nel merito affermando che il pagamento della prima rata è atto sufficiente
a determinare, anche per l’Amministrazione Finanziaria, l’irrevocabilità del condono;
2) Circolare n: 4/E del 02 febbraio 2007 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
tramite la quale l’Agenzia afferma che qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di
rateizzazione, la definizione della lite si ritiene perfezionata a seguito dell’integrale e tempestivo
versamento della prima rata e che pertanto l’Agenzia delle Entrate in merito al ritardato pagamento
delle rate successive può solo esperire l’azione di iscrizione a ruolo a titolo definitivo relativo agli
importi non versati ex art. 14 del D.P.R. n. 602/1973 con applicazione delle relative sanzioni ed
interessi.
L’Agenzia delle Entrate afferma pertanto che a seguito di iscrizione a ruolo delle somme non
versate, l’Ufficio dichiara la regolarità della definizione attraverso il deposito presso gli organi
giurisdizionali;
GIURISPRUDENZA
CORTE DI CASSAZIONE
- ordinanza n. 6370 della Corte di Cassazione pronunciata il 22.03.2006.
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
- sentenza n. 62/06/08 della CTR di Milano pronunciata il 30.05.2008;
- sentenza n. 119/60/08 della CTR del Lazio del 22.04.2008;
- sentenza n. 78/09/07 della CTR di Bologna pronunciata il 02.10.2007 e depositata il
16.10.2007;
- sentenza n 108/45/07 della CTR di Milano pronunciata il 02.07.2007 e depositata il 09.10.2007;
140
FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
- sentenza n. 23/34/07 della CTR del Lazio pronunciata il 23.01.2007 e depositata il 07.02.2007.
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
- sentenza n. 91/07/08 della CTP di Parma pronunciata il 19.11.2008 e depositata il 23.12.2008;
- sentenza n. 27/24/08 della CTP di Milano del 28.02.2008;
- sentenza n. 26/24/08 della CTP di Milano depositata il 27.02.2008;
- sentenza n. 101/03/07 della CTP di Verona pronunciata il 11.10.2007 e depositata il 08.11.2007;
- sentenza n. 109/01/07 della CTP di Torino pronunciata il 22.06.2007 e depositata il 04.09.2007;
- sentenza n. 64/04/07 della CTP di Cagliari pronunciata il 18.04.2007 e
depositata il 13.08.2007;
- sentenza n. 50/02/07 della CTP di Perugia pronunciata il 22.03.2007 e
depositata il 11.06.2007;
- sentenza n. 38/05/07 della CTP di Brindisi pronunciata il 26.02.2007 e
depositata il 26.02.2007;
- sentenza n. 36/18/07 della CTP di Salerno pronunciata il 26.01.2007 e
depositata il 26.02.2007;
- sentenza n 201/03/07 della CTP di Treviso del 24.01.2007;
- sentenza n. 15/12/07 della CTP di Catania pronunciata il 11.01.2007 e
depositata il 25.01.2007;
- sentenza n. 222 della CTP di Pavia dei 14.11.2006;
- sentenza n. 212/3/06 della CTP di Verona pronunciata il 07.11.2006 e
depositata il 11.01.2007, in accoglimento della tesi dell’applicabilità anche alla
Legge n. 289/2002 della norma dell’art. 14 D.P.R. n. 602/1973, osservando che in
caso contrario si potrebbe incorrere in violazioni delle norme costituzionali per
disparità di trattamento di casi analoghi;
- sentenza n. 154/05/06 della CTP di Pesaro del 09.10.2006;
- sentenza n. 106/08/06 della CTP di Treviso del 21.09.2006;
- sentenza n. 303/07/06 della CTP di Catania depositata il 26.05.2006;
- sentenza n. 338/5/05 della CTP di Agrigento del 23.11.2005 (con commento
del Dott. Enzo Sollini su il “Bollettino Tributario” n. 20/2006);
- sentenza n. 9/01/05 della CTP di Ferrara pronunciata il 21.04.2005 e depositata
il 12.05.2005.
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IL NOSTRO MONDO
??! IN ASSISE PER UN INCIDENTE SUL LAVORO ??!
La notizia, diffusa in queste ore, del rinvio a giudizio dei responsabili dell’Acciaieria Thissen Krupp di Torino, presso cui, nell’autunno del 2007, morirono di
morte atroce sette operai investiti da raffiche di olio bollente per un guasto
dell’impianto presso cui lavoravano, mi impone alcune riflessioni.
Il 26 febbraio 2008, dopo di avere appreso dalla televizione che il magistrato
inquirente Raffaele guariniello aveva dichiarato che si riprometteva di addebitare
ai responsabili dell’opificio l’imputazione di omicidio volontario plurimo, presi
posizione e scrissi una nota critica, inviata per e-mail a una trentina di quotidiani,
compresa “La Stampa” di Torino.
Se la dichiarazione del magistrato l’avesse fatta un profano, passi, sia pure entro
certi limiti, perché i profano possono essere anche dotati di buon senso, ma che
l’abbia fatta un tecnico del diritto, quale è un magistrato in carica, induce forte
sconcerto.
Si apprese così che il proposito traeva la sua ragione, oltre che dall’elevato
numero delle giovani vittime, anche dal fatto che i responsabili dell’impresa
industriale tenessero in funzione un impianto obsoleto, con tutti i rischi e le
incognite del caso, e con le prevedibili conseguenze che simili situazioni possono
determinare.
Ma, ripeto, un tecnico del diritto, in simili situazione non può lasciarsi guidare
dall’emotività, dalla passionalità e dallo sdegno, comprensibili solo in un qualsiasi
osservatore esterno, profano del diritto e ignaro dei suoi meccanismi.
Nella mia nota osservavo che nel nostro codice penale esiste un articolo, il 43,
che dettagliatamente enuncia le regole, importantissime, direi basilari, relative
all’elemento psicologico del reato, sancendo che il medesimo “è doloso, o secondo
l’intenzione quando l’evento dannoso o pericoloso (omissis) è dall’agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione o dall’omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di
quello voluto dall’agente; è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto,
non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”
C’è poi l’art. 61, n. 3, il quale recita che aggrava il reato, “l’avere, nei delitti colposi
agito nonostante la previsione dell’evento”.
E’ chiaro, dunque, che per realizzare l’ipotesi dell’omicidio volontario, occorre
che l’agente abbia voluto uccidere, e ogni altra ipotesi non professionale crolla
miseramente di fronte alla chiarezza della legge. E non posso che esprimere un
giudizio severo nei confronti di coloro che affermano che, o il numero elevato delle
vittime, o la fatiscenza o la eventuale trascuratezza di impianti o macchinari,
dovrebbero incidere fino al punto da trasformare in volontario ciò che tale non è.
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IL NOSTRO MONDO
Nel corrente anno ci sono stati altri due casi, per incidenti stradali, in cui i
magistrati inquirenti, sotto la spinta emotiva dei fatti, si sono affrettati a dichiarare
che avrebbero inquisito i responsabili per omicidio volontario (caso Corrado
Avaro, 15 luglio 2007, automobilista, di recente suicida per il rimorso, di Pinerolo,
che investì, uccidendola, una sedicenne, che procedeva a piedi regolarmente,
inquirente credo proprio Guariniello; caso Lucidi Stefano, incrocio di via Nomentana di Roma, che, con la sua auto lanciata a velocità folle, investì, in stato di
ubriachezza e sotto l’effetto di stupefacenti, una macchina che procedeva regolarmente con a bordo due giovani, che morirono sul colpo, magistrato inquirente
Carlo La Speranza, di Roma; anche in tali casi ho inviato per e-mail le mie note
critiche a una trentina di quotidiani).
Né possono consentire tale trasformazione del titolo del reato le eventuali
condizioni psico-fisiche dell’agente (per uso di alcolici, stupefacenti e simili), caso
che di solito ricorre nell’omicidio colposo in ambito di circolazione stradale,
perché la legge non lo prevede. E dunque, chi opera in contrasto con la previsione
legislativa viola la legge, e si copre pure di ridicolo, col rischio, che è quasi certezza,
di sentirsi accusare di non sapere che nel nostro codice penale esistono anche gli
articoli 43 3 61 n. 3, che fanno giustizia di certe tesi aberranti e peregrine.
E’ l’occasione, questa, ammesso che lo scopo delle scelte da me criticate dipenda
magari dal desiderio di combattere la mitezza della pena per i reati colposi, che tale
mitezza è solo apparente, e dipende da chi è chiamato a infliggerla. E lo dimostro.
Omicidio colposo plurimo. Pena base: da uno a cinque anni. Si può infliggere il
massimo, e cioè cinque anni. Poiché sono morte sette persone, la pena base può
essere aumentata fino al triplo (art. 589, comma 3°), col solo limite, sancito
dall’ultimo inciso del comma citato, di non superare gli anni dodici (sbarramento
che andrebbe rimosso dal legislatore). E dunque, volendo, ai cinque anni di base
si potrebbero aggiungere, ad esempio, altri cinque anni, elevando così la pena ad
anni dieci. Poiché però c’è l’aggravante della previsione dell’evento, (derivante dalla
vetustà dell’impianto), di cui all’art. 61, n. 3, cod. pen., detta pena potrebbe essere
ancora aumentata fino a un terzo. E cioè, nel caso di specie, di anni due, per
esempio, raggiungendo così il massimo consentito, oltre il quale non si può andare
per lo sbarramento dell’art. 589, comma terzo, ultimo inciso, del codice penale, con
una pena massima da infliggere, in concreto, di anni dodici, senza concessione di
attenuanti generiche.
Come si vede, si può giungere a una condanna di tutto rispetto, che, nell’osservanza delle norme vigenti, e senza alcuna necessità di ricorrere ad audaci, si fa per
dire, inverosimili, arbitrari, erratissimi, e perciò impossibili stravolgimenti, come la
modifica del titolo del reato.
L’occasione è opportuna anche per rammentare al nuovo legislatore che la pena
non si inasprisce col semplice aumento del massimo, come a volte si sente affermare
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143
IL NOSTRO MONDO
trionfalisticamente. Dire infatti che una pena è stata elevata, mettiamo, fino a 10
anni, vuol dire che un giudice buonista, e ce ne sono tanti e troppi, può partire,
teoricamente e paradossalmente, anche da 15 giorni o da un mese! E dunque, il
legislatore, se realmente voglia inasprire la pena, è il minimo che deve elevare! Ad
esempio, da 4 o 5 anni a … (7, 8, 10 anni que che è), in modo che, nonostante il
giuoco delle eventuali attenuanti concesse, la pena non finisca col ridursi, come ora
avviene, a livello irrisorio, ridicolo, che non costituirà mai un deterrente per i tanti
criminali che imperversano e scorrazzano per le nostre strade, seminando morte,
lutti e dolore contro tante persone e tante famiglie incolpevoli.
Ed è fuori luogo parlare, come sembra si voglia fare nel caso Thissen, nel vano
tentativo di un salvataggio in corner, di dolo eventuale. Infatti, tale tipo di dolo
(eventuale o indeterminato), che è frutto di elaborazione dottrinale, con riferimento, si noti bene, all’omicidio volontario. E non a quello colposo, si configura
quando l’agente vuole un effetto, (la morte), ma ne prevede possibile pure un altro
o altri, di effetti, e tuttavia accetta il rischio del loro verificarsi, comportandosi
anche in modo tale da determinarli. E si fa l’esempio di chi, in zona frequentata da
più persone, esploda un colpo di fucile contro un suo nemico per ucciderlo,
rappresentandosi pure, l’agente, senza tuttavia escluderla, la possibilità di determinare più eventi, uccidendo il proprio nemico, ma anche altre persone, o, magari,
solamente queste.
Né può portare alla pretesa trasformazione del titolo del reato il fatto che
l’azienda, prima delle ispezioni, a volte sarebbe stata preavvisata. Ma, sia che il fine
fosse lecito e diretto a rendere più facile e più svelto il compito degli ispettori e degli
ispezionati, sia che non lo fosse, la cosa non basterebbe per trasformare un delitto
colposo in uno volontario. Bisognerebbe infatti dimostrare che i responsabili
dell’azienda, in questo caso, erano consapevoli che sarebbe avvenuta l’esplosione,
non solo, ma pure che la stessa si sarebbe verificata proprio quando i sette operai
lavoravano presso quella macchina, ma, soprattutto, si dovrebbe dimostrare che i
responsabili avessero voluto, ripeto, voluto, la morte degli operai addetti all’impianto proprio per mezzo di quella avaria e di quella esplosione. Mi sembra una
dimostrazione piuttosto difficile, mancando, i medesimi, di facoltà divinatorie.
Ecco perché si rimane increduli nell’apprendere le recentissime notizie diffuse
da giornali e televisioni, secondo cui uno o più dirigenti dell’azienda saranno
rinviati a giudizio addirittura avanti la Corte d’assise per omicidio volontario
plurimo.
Non so chi, nel dare tali notizie, abbia ritenuto di definire, con un pizzico di
vanità, proprio fuori luogo, tale evento come primo e unico nella cronaca, e
addirittura d’importanza storica. Concordo sulla unicità, per fortuna, per le ragioni
esposte in precedenza, e cioè la gravità dell’eroore. Sulla sua importanza storica mi
sia consentito di osservare che non basta che un evento sia storico perché sia motivo
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FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
di orgoglio, occorrendo pure che sia un evento storicamente positivo. Può infatti
anche avvenire che, quello in questione, venga definito storico, ma con la
conseguenza inevitabile di indurre l’osservatore esperto ad affermare che, certi
dispensatori di giustizia, questa volta, si accingono a commettere un erroraccio
storico, avendo dimenticato l’esistenza di due articoli dell’ancora vigente codice
penale, il 43 e il 61, n. 3.
Avv. Salvatore Macca
Presidente emerito della Corte d’Appello di Brescia
Presidente on. Aggiungo della Corte di Cassazione
Cavaliere di Gran Croce
L’ AVVOCATURA NELLA CIVILTA’ UNIVERSALE
CON PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE A TUTELA
DELLA SUA INDIPENDENZA E DEL SUO RUOLO
dell’Avv. Giorgio Olmi
Vicario della Commissione di Diritto internazionale
Componente della Commissione di Aggiornamento e crediti formativi
Componente della Commissione di Diritto commerciale e societario
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Illustrissimi Consiglieri Barbantini1 e Gianzi2, Coordinatori della Commissione
di Diritto internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma, questo articolo è stato
redatto su vostro ordine e disposizione da me Giorgio Olmi, giurista ed oratore
pesarese, Avvocato del Foro di Roma e Vicario della Commissione che coordinate,
e vi ringrazio di cuore per avermi dato questa opportunità, e non rimarrete certo
delusi del Vicariato di cui mi avete insignito.
Voglio infatti fare un viaggio nella storia dell’umanità fin dai suoi albori, viaggiare
rapidamente per voi in tutti i continenti e in tutte le epoche della storia umana e
dimostrare cosa è l’Avvocatura, dove è nata, come si è sviluppata e quale importanza
questa Regina abbia avuto nei millenni ed ha tuttora nel mondo.
E potete essere sicuri delle notizie che vi somministrerò, avendo verificato
accuratamente ogni cosa con la massima attenzione, affinché queste scritture vadano
ad onore dell’Avvocatura e della sua storia.
Emergeranno due verità che in queste pagine verranno dimostrate con evidenza:
il ruolo unico dell’antica Roma nella storia e nello sviluppo dell’Avvocatura e del
diritto universale ed il fatto conseguente che essa si è letteralmente irradiata da Roma
FORO ROMANO 1/2009
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IL NOSTRO MONDO
in tutto il mondo fino ad insediarsi Sovrana ed assurgere ad istituzione fondamentale
per la tutela dei fondamentali Diritti dell’Uomo, come dichiarato solennemente dal
supremo magistero delle Nazioni Unite.
Ed ora lasciate che io mi metta al lavoro e prenda in mano la penna, perché si è
fatta sera.
***
Prima degli avvenimenti relativi alla emanazione della legge delle XII Tavole (V
sec. a.C.) non vi è traccia né a Roma né presso altre civiltà della figura di un tecnico
del diritto che assista una parte o un imputato in un processo. Non si sa se nei processi
potessero intervenire soggetti terzi a difesa di un imputato o di una parte, e di certo
non si può parlare di figure professionali preparate a tale scopo.
Ma partiamo dal principio, anzi da prima del principio: è sempre con commozione, cari Colleghi, che parlo della prima manifestazione accertata di pensiero giuridico
della storia dell’umanità, prima ancora dell’invenzione della scrittura. I sigilli
cilindrici della Mesopotamia3 provenienti per lo più da Uruk – la prima città del
mondo - risalenti addirittura al 3300 a.C. venivano ruotati sull’argilla e vi lasciavano
una impronta continua, simboleggiante la proprietà, il dominio o la signoria di colui
che aveva ruotato il sigillo.
L’umanità non conosceva ancora la scrittura, ma già conosceva il diritto!
Poi i secoli passarono e, sempre in Mesopotamia e precisamente ad Ur, viene
emanato il più antico codice di leggi del quale l’uomo abbia testimonianza, il codice
del re sumero Ur-Nammu4 contenuto in alcune tavolette. Il codice di Ur-Nammu
non contiene norme processuali, è piuttosto breve e ci è pervenuto comunque in uno
stato frammentario.
Nelle Avventure di Sinuhe, romanzo egizio ambientato all’epoca della XII dinastia
(XX secolo a.C.), vediamo il Faraone Sesostri I nella veste di giudice che accusa e
giudica, e non vi è traccia di difensori nel processo5. Si veda anche la bellissima
ricostruzione fatta nella trasmissione televisiva superquark6 del processo ad un ladro
di tombe celebrato sotto la XX dinastia (XI sec. a.C.) basato su testimonianze di papiri
dell’epoca.
Nel codice di Hammurabi7 il processo non vede altri protagonisti che le parti ed
il giudice (o gli anziani), come si può vedere a titolo di esempio nelle seguenti sentenze
3, 4 e 5 del Codice stesso:
“3. Qualora qualcuno porti un’accusa di qualche crimine davanti agli anziani, e
non provi ciò che ha denunciato, qualora si tratti di un crimine per cui è prevista la
pena capitale, sia messo a morte.
4. Qualora egli convinca gli anziani ad imporre una multa in cereali o denaro,
riceva la multa che l’azione produce.
5. Qualora un giudice esamini un caso, raggiunga una decisione, e presenti il suo giudizio
per iscritto; qualora poi un appaia un errore nella sua decisione, e ciò dipenda da sua colpa,
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IL NOSTRO MONDO
paghi allora dodici volte la multa da lui stabilita nel caso, e sia pubblicamente rimosso dal posto
di giudice, né mai più vi sieda per rendere giustizia”.
E’ impossibile non prendere in esame anche il Pentateuco8, altro fondamentale
testo dell’antichità mediorientale e della cultura universale, e tra i fondamenti della
civiltà occidentale. Vi troviamo disposizioni processuali molto sintetiche dove però
non vi è traccia di una difesa tecnica. Si veda per esempio il seguente testo nel quale
parla Mosè al popolo di Israele9: “Non immolerai al Signore tuo Dio bue o pecora che abbia
qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe abominio per il Signore tuo Dio. Qualora
si trovi in mezzo a te, in una delle città che il Signore tuo Dio sta per darti, un uomo o una donna
che faccia ciò che è male agli occhi del Signore tuo Dio, trasgredendo la sua alleanza, e che vada
e serva altri dèi e si prostri davanti a loro, davanti al sole o alla luna o a tutto l’esercito del cielo,
contro il mio comando, quando ciò ti sia riferito o tu ne abbia sentito parlare, informatene
diligentemente; se la cosa è vera, se il fatto sussiste, se un tale abominio è stato commesso in
Israele, farai condurre alle porte della tua città quell’uomo o quella donna che avrà commesso
quell’azione cattiva e lapiderai quell’uomo o quella donna, così che muoia. Colui che dovrà
morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o di tre testimoni; non potrà essere messo a
morte sulla deposizione di un solo testimonio. La mano dei testimoni sarà la prima contro di
lui per farlo morire; poi la mano di tutto il popolo; così estirperai il male in mezzo a te”.
Il grande Legislatore, cari Colleghi, prescrive una procedura assai rapida e la sua
unica preoccupazione è che il numero dei testimoni deve essere adeguato: non vi è
traccia di difesa tecnica dell’imputato, anche perché bisogna tenere presente che
quella biblica è una legislazione sacra e perciò destinata a venire continuamente
impartita al popolo affinché esso la memorizzasse e la interiorizzasse. Non vi era
spazio quindi per una figura tecnica riconducibile a quella dell’avvocato, il quale
tutela secondo diritto le ragioni di chi è sottoposto a giudizio. Nell’antico Israele
ognuno è responsabile di fronte a Dio e si presume con certezza che conosca la Legge
fatta di precetti chiari e continuamente ripetuti nei testi sacri.
Vediamo anche un altro interessante esempio di procedura legale10: “Quando in
una causa ti sarà troppo difficile decidere tra assassinio e assassinio, tra diritto e diritto, tra
percossa e percossa, in cose su cui si litiga nelle tue città, ti alzerai e salirai al luogo che il Signore
tuo Dio avrà scelto; andrai dai sacerdoti e dal giudice in carica a quel tempo; li consulterai ed
essi ti indicheranno la sentenza da pronunciare; tu agirai in base a quello che essi ti indicheranno
nel luogo che il Signore avrà scelto e avrai cura di fare quanto ti avranno insegnato. Agirai in
base alla legge che essi ti avranno insegnato e alla sentenza che ti avranno indicato; non devierai
da quello che ti avranno esposto, né a destra, né a sinistra. L’uomo che si comporterà con
presunzione e non obbedirà al sacerdote che sta là per servire il Signore tuo Dio o al giudice,
quell’uomo dovrà morire; così toglierai il male da Israele; tutto il popolo lo verrà a sapere, ne
avrà timore e non agirà più con presunzione”.
Interessante è anche il seguente testo11: “Un solo testimonio non avrà valore contro
alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato; qualunque peccato questi abbia commesso,
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IL NOSTRO MONDO
il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o di tre testimoni. Qualora un testimonio iniquo
si alzi contro qualcuno per accusarlo di ribellione, i due uomini fra i quali ha luogo la causa
compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I
giudici indagheranno con diligenza e, se quel testimonio risulta falso perché ha deposto il falso
contro il suo fratello, farete a lui quello che egli aveva pensato di fare al suo fratello. Così estirperai
il male di mezzo a te. Gli altri lo verranno a sapere e ne avranno paura e non commetteranno
più in mezzo a te una tale azione malvagia. Il tuo occhio non avrà compassione: vita per vita,
occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede”.
Come si vede da questi testi, la procedura legale è interamente guidata dai
sacerdoti e dai giudici i quali ultimi indagano direttamente: è un mondo nel quale
non vi è spazio per un soggetto che operi in quei processi a tutela delle posizioni o
dei diritti delle parti processuali e del resto non vi è traccia di tali figure neppure nel
celeberrimo giudizio di Salomone12 che voglio proporre integralmente:
“Un giorno andarono dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due
disse: «Ascoltami, signore! Io e questa donna abitiamo nella stessa casa; io ho partorito mentre
essa sola era in casa. Tre giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito; noi stiamo
insieme e non c’è nessun estraneo in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto
durante la notte, perché essa gli si era coricata sopra. Essa si è alzata nel cuore della notte, ha preso
il mio figlio dal mio fianco - la tua schiava dormiva - e se lo è messo in seno e sul mio seno ha
messo il figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L’ho
osservato bene; ecco, non era il figlio che avevo partorito io». L’altra donna disse: «Non è vero!
Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto». E quella, al contrario, diceva: «Non è vero! Quello
morto è tuo figlio, il mio è quello vivo». Discutevano così alla presenza del re. Egli disse: «Costei
dice: Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto e quella dice: Non è vero! Tuo figlio è quello
morto e il mio è quello vivo». Allora il re ordinò: «Prendetemi una spada!». Portarono una
spada alla presenza del re. Quindi il re aggiunse: «Tagliate in due il figlio vivo e datene una metà
all’una e una metà all’altra». La madre del bimbo vivo si rivolse al re, poiché le sue viscere si
erano commosse per il suo figlio, e disse: «Signore, date a lei il bambino vivo; non uccidetelo
affatto!». L’altra disse: «Non sia né mio né tuo; dividetelo in due!». Presa la parola, il re disse:
«Date alla prima il bambino vivo; non uccidetelo. Quella è sua madre». Tutti gli Israeliti seppero
della sentenza pronunziata dal re e concepirono rispetto per il re, perché avevano constatato che
la saggezza di Dio era in lui per render giustizia”.
Le due prostitute perorano da loro stesse la propria causa dinnanzi al sovrano e
si affidano, senza alcuna mediazione di altri soggetti, esclusivamente alla straordinaria intelligenza e capacità di introspezione psicologica di quello che deve essere
considerato un genio assoluto del diritto, Salomone.
Di certo molto meno illuminati di Salomone furono i cinquecentouno giudici
che condannarono Socrate nel famoso processo che si svolse ad Atene nel 399 a.C.:
dinanzi a tale collegio giudicante non vi è traccia di difensori o figure riconducibili
all’avvocato romano, tanto che il sommo filosofo si difese personalmente13.
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IL NOSTRO MONDO
Nessuna testimonianza si è conservata sul diritto e sulla procedura legale in uso
nelle civiltà precolombiane delle Americhe perché le loro scritture sono andate tutte
distrutte con la conquista spagnola e portoghese e non rimangono testimonianze
significative sul loro diritto, ed anche nell’Africa nera il diritto tradizionale, che
tuttora convive con il diritto statale e quello islamico in un rapporto spesso difficile14
non ha mai conosciuto una figura professionale di tecnico legale con il compito di
assistere una parte processuale, e non conosce tale figura neppure il diritto classico
islamico.
E’ con grande emozione che vi dico, eccellenti Colleghi, che l’Avvocatura, ovvero
l’alto magistero di assistenza processuale di una parte processuale proveniente da
un tecnico del diritto, è nata a Roma.
E vi dirò di più: nacque in epoca certamente molto antica ed è attribuita al
periodo storico della legge delle XII Tavole e precisamente in relazione alla Tavola
VI dove leggiamo “Advocati puellae, cum Verginium rei publicae causa dixissent abesse,
biduo adfuturum si nuntiatum ei sit, iniquum esse absentem de liberis dimicare, postulant
ut rem integram in patris aduentum differat, lege ab ipso lata vindicias det secundum
libertatem, neu patiatur virginem adultam famae prius quam libertatis periculum
adire”15: il testo è di Tito Livio (I sec. a.C.) e narra del processo contro Virginia
celebrato nel 450 a.C. (data tradizionale ma di certo attendibile) assistita da più
advocati. Altra testimonianza è del grande commediografo Plauto (250 - 184 a.C.)
e risale certamente alla fine del III sec. a.C. dove nella commedia Poenulus
addirittura tra i protagonisti vi sono degli advocati. La commedia è ambientata
in Grecia, ma possiamo stare sicuri che lo scrittore romano inserì in ambientazione
greca una figura professionale di puro spirito romano. La loro funzione è tecnicogiuridica come si vede chiaramente nei versi 595-596 dove essi dicono: “Ergo nos
inspicere oportet istuc aurum, Agorastocles, ut sciamus quid dicamus mox pro
testimonio”. Gli advocati assistono infatti, per conto del protagonista Agorastocle
insieme a due testimoni ad una perquisizione16 in casa di Lico dove viene ritrovata
la refurtiva e poi gli stessi advocati assistono Agorastocle nel successivo processo.
Ma come nacque l’Avvocatura alle origini?
In principio17 e sicuramente già all’epoca delle XII Tavole gli advocati non erano
altri che parenti ed amici della parte processuale che correvano in sua difesa,
all’inizio sicuramente una difesa non tecnica ma libera. Gli advocati erano quindi
coloro che venivano chiamati alla difesa, privati cittadini senza un titolo o una
qualifica specifica.
Ma c’è di più, e lasciate che mi rivolga proprio a voi, Monica18, Letizia19, Maria
Cristina20, Livia21 e Maria Pia22, e capirete il perché di questo cortese contraddittorio
con le vostre preziose persone.
Mie Colleghe gentilissime, ascoltate ora le mie parole e prestate attenzione alla
mia voce di Vicario: nell’epoca romana più antica anche le donne potevano essere
FORO ROMANO 1/2009
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IL NOSTRO MONDO
ammesse all’attività forense23, come attestano ottimi studi!
Quindi d’ora in poi siate tutte consapevoli che non avete fatto altro che
riappropriarvi naturalmente di una professione che era in origine anche vostra.
Questa annotazione circa l’ammissione all’antichissima attività forense delle
donne è importante ed è in sintonia con molti aspetti sociali e giuridici dell’antica
Roma, perché effettivamente nel mondo romano la donna che aveva lo status
libertatis ed era cittadina romana godeva di una serie di libertà e di diritti del tutto
inesistenti in tutte le altre civiltà escluso forse il mondo etrusco (da cui del resto la
civiltà romana in parte deriva). Non è quindi un caso se l’attività forense (attività
che ha come oggetto la tutela dei diritti) sia nata a Roma, perché nell’antica Roma
il cittadino godeva comunque sin dall’antichità più remota di diritti nei confronti
dell’organizzazione pubblica, e lo sviluppo e la sempre maggiore complessità del
dominio romano fece sì che le norme si moltiplicassero fino a rendere necessaria
la figura professionale di un tecnico il quale suggerisse alle parti processuali la
condotta da tenere e parlasse a loro favore.
Ed ho sottolineato il fatto che fossero i cives romani a poter godere di diritti e di
garanzie soprattutto nel processo (tra cui il diritto, se avesse voluto, ad una adeguata
assistenza tecnica processuale), perché nelle provinciae romane la situazione era ben
diversa: lo vediamo bene da ciò che accadde in un altro celebre processo che si
celebrò verosimilmente tra il 6 ed il 7 aprile dell’anno 30 d.C. in base alle
affermazioni di quattro testimoni eminentissimi24 di cui almeno due sicuramente
presenti agli avvenimenti narrati25.
Egregi Colleghi Barbantini e Gianzi, sto parlando del processo celebrato nei
confronti di Gesù.
Egli non era cittadino romano e fu torturato e messo a morte come suddito
dell’impero dopo un processo sommario condotto interamente da un governatore
romano26 il quale aveva sostanzialmente carta bianca sulla base dell’imperium che
egli aveva sui provinciales, i quali erano passati direttamente da uno stato di totale
ed incondizionata sudditanza verso gli antichi monarchi ad uno stato di totale ed
incondizionata sudditanza verso il dominio romano e l’imperium dei suoi governatori, che nei loro confronti si comportavano senza scrupoli.
E’ chiara dimostrazione della totale discrezionalità (per non dire arbitrarietà)
dell’imperium di Ponzio Pilato anche l’episodio della liberazione di Barabba, in cui
il governatore dimostra di applicare ed anzi ossequiare formalmente consuetudini
locali, appoggiandosi agli umori ed alla volontà della folla.
A Pilato della vita del Nazareno o di Barabba non gliene importava niente: ciò
che gli importava era di conservare la pace nella turbolenta provincia di Judaea.
Cristo fu messo a morte in ultima analisi dal governo romano, ad opera di un
governatore senza scrupoli dopo un processo sommario senza alcuna garanzia ed
anzi dominato dall’imperium illimitato del funzionario il quale probabilmente
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FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
rimase sì colpito dall’aspetto, dal portamento e dal carisma eccezionale che di certo
il Nazareno (del quale comunque non vi è la benché minima traccia nei Vangeli di
descrizione fisica) doveva avere, ma tutto sommato possiamo stare certi che per
Pilato questo fu uno dei tanti processi che celebrò in modo frettoloso.
Se il modesto poeta Archia potè avvalersi della difesa di Cicerone27, al Nazareno
invece fu negata qualsiasi forma di tutela.
Del resto, sempre nella Bibbia troviamo quanto fosse importante la cittadinanza
romana soprattutto per le sue garanzie processuali: Paolo di Tarso in alcune
occasioni fece valere il suo status civitatis romano28 ed addirittura si servì dell’appellatio ad Caesarem, chiedendo e pretendendo un regolare processo a Roma dove dopo due anni di arresti domiciliari (60-62 d.C.) in cui però fu sostanzialmente
libero di predicare e di svolgere altre attività - in seguito (anche se le fonti tacciono)
fu di certo assolto da Nerone o da un suo funzionario dopo un regolare processo,
tanto che negli anni successivi fece ulteriori viaggi missionari in Europa prima di
tornare a Roma e trovarvi il martirio, viaggi che sarebbero incompatibili sia con gli
arresti domiciliari sia con una eventuale condanna, tenendo presente che nelle
lettere Paolo non parla mai di condanne da parte dell’autorità romana. Già da
queste brevi note si può vedere di quali garanzie procedurali godesse un cittadino
imputato, tra le quali c’era importantissima quella di farsi assistere da tecnici del
diritto.
Ma, prima ancora che nascesse la vera e propria attività professionale privata
dell’advocatus (già attestata e ben consolidata già all’epoca di Plauto, come abbiamo
visto sopra), vi era un organo dello Stato romano, il collegio dei Pontefici, che
aveva tra i suoi compiti istituzionali quello di interpretare le norme dell’ordinamento giuridico ed in particolare di suggerire alle persone che lo richiedevano le
parole ed i gesti esatti da utilizzare nei processi di legis actiones dove chi sbagliava
anche soltanto una parola o un gesto perdeva la lite. In un certo senso possiamo
dire che si trattava di una forma di alto servizio che lo Stato romano dava ai suoi
cives. A seguito della pubblicazione e divulgazione delle legis actiones ad opera di
Gneo Flavio nel 304 a.C.29 il collegio pontificale perdette però il monopolio di tale
attività, e solo da quel momento si può dire che l’attività forense, fino a quel
momento occasionale, improvvisata e non professionale si saldò pienamente con
la conoscenza tecnica del diritto che era già stata monopolio dei Pontefici (diritto
che diveniva di giorno in giorno più complesso).
Si svilupperanno ben presto alcune attività tra loro certamente complementari:
il jurisconsultus (che dava pareri privati su casi concreti ricercando la giusta
soluzione), l’orator che parlava nel processo a favore del proprio assistito ma non
lo rappresentava e spesso non era nemmeno un tecnico del diritto, il procurator che
invece compiva atti giuridici in nome e per conto altrui sia nel processo sia fuori,
ed infine l’advocatus che era in origine un amico o parente della parte e sosteneva
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IL NOSTRO MONDO
tecnicamente la parte in giudizio cercando di vedere affermate le proprie ragioni.
Nella storia romana si giunse gradualmente ad unificare queste attività nella stessa
persona. Possiamo ben dire che la professione di advocatus era già diventata assai
richiesta quando la lex cincia de donis et munieribus (204 a.C.) che proibì agli avvocati
stessi di ricevere qualsiasi compenso, divieto poi confermato ed anzi rafforzato da
Cesare Augusto. Ma già alla metà del I secolo d.C. Claudio ammette il pagamento
di onorari, e così fecero con disposizioni varie Nerone e Traiano che disciplinarono
e regolarono la professione prevedendo anche l’interdizione da essa per i violatori
di norme30, cosicché, complice la diffusione della cultura che portò a partire dal II
secolo l’impero a vedere quasi sconfitto l’analfabetismo sia maschile sia femminile31, con la scomparsa degli ultimi grandi giuristi – veri giganti del pensiero e della
sistematica giuridica - tra la fine del II e l’inizio del III sec. d.C. (Paolo, Ulpiano,
Papiniano, Modestino) si può dire di certo che gli advocati abbiano assunto, anche
alla luce di una preparazione culturale globale, tutte le funzioni che in passato erano
del jurisconsultus e dell’orator, oltre che del procurator. Proprio in quella che per
numerosi aspetti è una epoca di decadenza l’Avvocatura assume un suo definitivo
ruolo sociale, confermato e consacrato da una bolla di Giustiniano32 che per le sue
compilazioni si avvalse pienamente dell’altissimo magistero dell’Avvocatura33.
Poi con le invasioni barbariche l’Europa fece un balzo all’indietro facendo
regredire la cultura, l’economia, l’urbanesimo, la tecnologia ed anche il diritto a tale
punto che bisognerà aspettare fino all’ XI secolo per vedere di nuovo segni di forte
ripresa. Comunque anche nel più oscuro medioevo vediamo menzionata e regolata
in numerose bolle, decreti ed editti di svariate autorità la professione degli advocati,
tutores o causidici, tutti soggetti che svolgevano l’assistenza processuale, e soprattutto si trattava di ecclesiastici. Con Luigi IX, nella Francia del XIII secolo,
l’Avvocatura trovò la sua regolamentazione definitiva ed avvocati furono inseriti
per editto regio in tutte le corti di giustizia del regno.
Da questo momento in poi la professione forense si sviluppò insieme alla scuola
di Bologna, ma rimase un fatto esclusivamente europeo inserito saldamente nel
solco dell’allora rinascente diritto romano.
Per rendercene conto valutiamo la testimonianza di un contemporaneo del re
Luigi IX, Marco Polo che ci da dei sommari resoconti dei processi penali cinesi alla
fine del XIII secolo34, e qui l’unica cosa che balza immediatamente all’occhio sono
sia le maniere spicce ed arbitrarie dell’imperatore addirittura con i più alti generali
del suo impero, colpevoli del pesante fallimento della spedizione in Giappone nel
1281, sia il sommario comportamento dei generali cinesi nello stesso Giappone:
figuriamoci cosa doveva accadere alla povera gente! Altro che avvocati (dei quali
ovviamente non vi era traccia), lì bisognava solo pregare Dio (o qualche dio
tradizionale cinese) semplicemente di non capitare in mezzo agli ingranaggi di una
vera e propria macchina infernale, e la stessa cosa vale, secondo tutte le testimonian-
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IL NOSTRO MONDO
ze, per tutte le civiltà dell’Asia fino ad epoca recentissima dove la vita e la dignità
umana è sempre passata in secondo piano rispetto agli interessi della collettività o
dei monarchi.
Certamente sia il diritto sia la procedura islamica prevedevano un processo
infinitamente più evoluto di quello cinese, in quanto il diritto islamico si era
sviluppato da secoli dal nucleo originario dei precetti del Corano elaborando shari’a
e fiqh e, anche attraverso le categorie logiche della filosofia greca, era stato costruito
un sistema giuridico evoluto paragonabile al diritto romano ed al common law, e
ciononostante il mondo islamico non conobbe fino ad una epoca recentissima la
figura dell’avvocato difensore.
Tornando all’Europa, gli ecclesiastici furono dapprima i soli avvocati anche
perché l’alfabetizzazione si era ormai ridotta al solo clero, ma i laici, con la rinascita
del XI secolo fecero loro ben presto una indubbia concorrenza fino al I Concilio
lateranense del 1123 che vietò agli ecclesiastici di esercitare ogni funzione giudiziaria
presso i tribunali laici.
Nel 1490 il re di Francia Carlo VIII decretò per la prima volta in Europa che per
conseguire il titolo e l’esercizio della professione di Avvocato fossero obbligatori
cinque anni di studio presso un’università e il titolo di laurea sia in diritto civile sia
in diritto canonico.
Nel cinquecento e nel seicento l’Avvocatura si consolidò come istituzione
fondamentale.
Con le scoperte geografiche e l’espansione della civiltà europea nelle Americhe e
successivamente in Asia, Oceania ed infine in Africa l’Avvocatura seguì di fatto tali
direttrici.
Nel frattempo, soprattutto con l’illuminismo settecentesco e soprattutto in
Francia l’Avvocatura darà molti uomini di valore soprattutto nel periodo della
rivoluzione: Robespierre35 e Danton36 erano avvocati di pregio. Si deve proprio
all’influenza del pensiero di Robespierre la redazione della Costituzione democratica
del 1793 (che peraltro non entrò mai in vigore) la quale, tra l’altro, ha il primato storico
di avere sancito per la prima volta nella storia dell’umanità il diritto-dovere del popolo
o di parte di esso all’insurrezione laddove stabilisce all’art. 35 della Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo e del Cittadino che fa da preambolo alla Costituzione vera e
propria “quando il Governo viola il diritto del popolo, l’insurrezione è per il popolo e per
ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri37": dopo
queste parole la storia dell’umanità occidentale e non solo non sarebbe stata mai più
la stessa per ciò che riguarda il rapporto tra le masse ed il potere e le sue istituzioni.
Non è certo un caso che il rivoluzionario cinese Mao Zedong (teorico della rivoluzione
culturale e sostenitore della necessità di una continua e permanente rivoluzione
contro ogni forma di burocratizzazione degli organi dirigenti) fosse un ammiratore
di Robespierre del quale lesse in gioventù l’opera omnia.
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Altre figure storiche di rilievo universale furono anche essi avvocati, anche se
divennero famosi soprattutto per i loro meriti di statisti, ed è il caso di Jefferson38,
Lincoln39, Lenin40 e Gandhi41.
Nel frattempo a partire dall’inizio del ‘900 anche le donne si riaffacciavano
timidamente in alcuni Paesi del mondo all’Avvocatura ed alle altre professioni
giuridiche, che rimanevano comunque un appannaggio esclusivo delle classi sociali
elevate e tali sarebbero state fino ad anni recenti.
L’avvocatura conobbe certo una compressione ed uno svilimento di funzioni ad
opera di governi e regimi totalitari, soprattutto nella Germania nazista dove tra il 1935
ed il 1936 furono interdetti alle donne ed agli Ebrei l’avvocatura, il notariato e la
magistratura, e del resto giudici, pubblica accusa ed avvocati videro sempre più
ristretti gli spazi di libertà.
Anche in Italia nel 1938 tanti nostri concittadini che avevano religione o
discendenza israelitica furono interdetti, tra le altre attività, con le leggi razziali
dall’insegnamento universitario compreso quello giuridico, dalla magistratura, dal
notariato e dall’avvocatura42, e tanti nostri colleghi e concittadini che si erano
consacrati alla legge ed alla giustizia si trovarono da un giorno all’altro in una
situazione di miseria e di umiliazione.
In Germania soprattutto il volksgerichtshof ovvero il tribunale speciale per la
repressione dei delitti politici fu il punto di non ritorno della negazione radicale delle
più elementari conquiste giuridiche che l’Europa aveva faticosamente realizzato in
secoli: i giudici potevano essere nominati e rimossi da Hitler, le sentenze potevano
essere appellate soltanto dal pubblico ministero ma non dall’imputato, ed anche la
libera scelta del difensore era negata all’imputato stesso. Sia i giudici sia i pubblici
ministeri sia i difensori che esercitavano presso questo famigerato tribunale dovevano
essere iscritti al partito nazista, e si segnalò il giudice Roland Freisler43 per avere
pronunciato nell’arco di appena tre anni migliaia di condanne a morte.
Tutto questo, insieme agli orrori dello sterminio nazista in Europa ed alla generale
devastazione provocata dalla seconda guerra mondiale soprattutto nell’Europa
centrale, in Russia, in Cina ed in Giappone sia come numero di vittime che come
distruzioni materiali, resero indispensabile la creazione di una organizzazione
internazionale da parte delle potenze vincitrici allo scopo di garantire la pace e di
sancire dei principi universali (diritti dell’uomo): sotto questo profilo la fine della
seconda guerra mondiale è stata uno spartiacque storico tra i più importanti
dell’umanità ed anche per l’Avvocatura mondiale, come vedremo.
Lo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 - dopo
circa un mese e mezzo dalla cessazione generale di tutte le ostilità sul territorio
europeo - da 50 dei 51 Paesi allora membri (la Polonia, non presente alla conferenza,
firmerà ad ottobre) a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Organizzazione Internazionale, è l’accordo internazionale istitutivo dell’Organizzazione
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delle Nazioni Unite (ONU). Alla Conferenza di San Francisco non parteciparono i
Paesi appena sconfitti dell’Europa. Si tenga presente che in quella data la seconda
guerra mondiale non era ancora finita, perché il Giappone si arrenderà agli alleati solo
il 15 agosto 1945 ed i trattati di pace con le potenze sconfitte verranno stipulati anni
più tardi. Lo Statuto entrò in vigore il 24 ottobre 1945 a guerra ormai finita anche in
oriente, dopo la ratifica da parte delle cinque potenze fondatrici: Cina, Francia,
Unione Sovietica, Regno Unito, e Stati Uniti. I Trattati di pace con l’Italia, la
Romania, la Bulgaria e la Finlandia furono firmati a Parigi nel 1947, quello con il
Giappone a San Francisco nel 1951, il Trattato di Stato austriaco per la ricostituzione
dell’Austria – dal 1945 sotto amministrazione quadripartita - fu stipulato nel 1955,
ed infine il Trattato sulla condizione finale della Germania nel 1990 mise fine all’occupazione quadripartita di Berlino, alla presenza militare sovietica nei territori della
Germania Orientale e fu la premessa della riunificazione dei due Stati tedeschi che
si erano formati dopo la fine della seconda guerra mondiale. L’importanza storica
di questi trattati in Europa è epocale, superiore sia ai Trattati di Westfalia del 1648
- che misero fine alla guerra dei trenta anni e, soprattutto, misero fine per sempre
alle guerre di religione - sia ai Capitoli del Congresso di Vienna del 1815 che
scongiurarono sì una guerra generale in Europa per circa un secolo, ma non misero
certo fine ai contrasti tra i maggiori Stati europei, che infatti sarebbero perdurati a
più riprese fino al 1945. I trattati di pace stipulati in Europa dopo la fine della
seconda guerra mondiale hanno definitivamente chiuso un ciclo storico di
contrasti tra potenze - aperto agli albori dell’età moderna agli inizi del XVI secolo
- permettendo l’integrazione economico-politica degli Stati europei rendendo i
conflitti dei secoli trascorsi ormai un lontano ricordo. La fine della seconda guerra
mondiale ebbe poi riflessi importantissimi negli anni anche e soprattutto fuori
dall’Europa perché rese inevitabile il processo di decolonizzazione con la conseguente formazione di nuovi Stati sovrani in Asia ed in Africa, la definitiva uscita
della Cina dall’orbita coloniale europea e giapponese e l’indipendenza dell’India
dalla Gran Bretagna, due Stati questi ultimi destinati ad avere un ruolo primario nel
mondo del futuro.
Con il tempo il numero degli Stati che sono diventati membri delle Nazioni
Unite sono aumentati fino a raggiungere il numero attuale di 192 44 ed attualmente
ne fanno parte quasi tutti gli Stati sovrani del mondo con esclusione di una decina
di piccolissimi Stati soprattutto del Pacifico, oltre a Taiwan (per l’opposizione della
Repubblica Popolare Cinese che ne reclama il rientro nella madrepatria) ed allo
Stato della Città del Vaticano, il quale ultimo però siede nell’Assemblea dell’ONU
come osservatore.
Tutto questo processo epocale, eccellenti Colleghi, ha da oltre sessanta anni
riflessi importantissimi anche per lo sviluppo dell’Avvocatura a livello mondiale,
per la fissazione di principi comuni per la sua indipendenza e ruolo tecnico, per la
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sua tutela a salvaguardia globale dei Diritti Umani, per l’inserimento della donna
nella professione, e questi sono solo gli aspetti più importanti.
Tornando allo Statuto delle Nazioni Unite, esso da un punto di vista tecnicogiuridico è un trattato45 e quindi, secondo le normative di diritto internazionale è
vincolante per tutti gli Stati che lo hanno ratificato, ovvero praticamente quasi tutti
gli Stati del mondo. In Italia lo Statuto è stato ratificato con la Legge n. 848/1957.
Lo Statuto comincia con un Preambolo in cui tra l’altro si legge “noi, popoli delle
Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due
volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona
umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e
piccole”46, dichiarazione programmatica che verrà poi utilizzata, tra l’altro, per
l’elaborazione teorica del ruolo e dell’indipendenza dell’Avvocatura. Il documento
giuridico si compone di 111 articoli suddivisi in capitoli. Il Capitolo I stabilisce le
finalità delle Nazioni Unite, il Capitolo II regola i criteri di ammissione dei Paesi
che intendano aderire al Trattato, i Capitoli dal III al XV disciplinano gli organi
delle Nazioni Unite, le loro funzioni ed i loro poteri, i Capitoli dal XVI al XVII
descrivono l’integrazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con le normative di diritto internazionale ed infine i Capitoli XVIII e XIX disciplinano gli aspetti
che riguardano le modificazioni e la ratifica dello Statuto stesso.
Importante è anche il Capitolo IX dedicato alla Cooperazione internazionale
economica e sociale il cui art. 5547 dispone “Al fine di creare le condizioni di stabilità
e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni,
basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei
popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego
della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; b) la soluzione
dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o
religione”. Sempre nel Capitolo IX l’art. 6048 dispone poi “il compito di adempiere alle
funzioni dell’Organizzazione indicate in questo Capitolo spetta all’Assemblea Generale e,
sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri
ad esso attribuiti dal Capitolo X”, ed infatti il Capitolo X disciplina il Consiglio
Economico e sociale (ECOSOC), organo consultivo e di coordinamento dell’attività economica e sociale delle Nazioni Unite e delle varie organizzazioni ad esse
collegate, che ha tra i suoi compiti quello di promuovere studi e relazioni su
questioni economiche e sociali. L’art. 68 dello Statuto conferisce espressamente
all’ECOSOC il potere di istituire commissioni con il fine, tra l’altro, di promuovere
i diritti dell’uomo. E proprio in ottemperanza a tale dettato giuridico il Consiglio
Economico e Sociale emanò la Risoluzione n. 5(I) del 1946 con cui venne creata
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la Commissione per i Diritti Umani49 composta da rappresentanti dei governi di
53 Stati, scelti a rotazione fra tutti i membri ONU, con lo scopo istituzionale di
promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali: fu proprio dal
lavoro di tale Commissione che scaturì il testo della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani approvata a Parigi con la Risoluzione dell’Assemblea Generale n.
217 votata il 10 dicembre 1948. Una parte di grandissimo rilievo nella sua redazione
la svolse l’insigne giurista liberale francese René Cassin 50. A lungo la dottrina ha
dibattuto circa il valore vincolante o meno dei principi della Dichiarazione per gli
Stati aderenti all’ONU, ma certamente si deve considerare che oggi tali principi
sono considerati dalla stragrande maggioranza delle nazioni civili come principi
inalienabili di diritto internazionale generale e come tali vincolanti per gli Stati
aderenti: è il primo documento giuridico della storia dell’umanità a stabilire
universalmente i diritti che spettano all’essere umano in ogni epoca ed in ogni parte
del mondo. L’articolo 751 dispone “tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione
come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”: si enuclea già qui il fondamentale diritto umano individuale di poter invocare la legge a propria tutela, anzi di
pretendere a proprio favore la tutela da parte della legge senza discriminazioni, e
questo (pur non nominandola) implica che nei sistemi giuridici altamente complessi come quelli degli Stati moderni sia indispensabile la mediazione di un corpo di
tecnici giuristi (gli Avvocati) i quali la invochino, anzi la pretendano a tutela
dell’individuo, che evidentemente da solo non potrebbe invocarla perché non la
conosce. L’art. 852 dispone che “ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge” ed anche qui l’Avvocatura, pur non
menzionata, è nei fatti resa implicita e necessaria da quel chiaro ed inequivocabile
“effective remedy” che nel testo inglese suona ancora più deciso, nel senso che la
possibilità di ricorso ai tribunali deve essere effettiva e non virtuale. L’art. 9 proibisce
detenzione, arresto o esilio arbitrario, ed indubbiamente anche per impedire tali
arbitrii la funzione dell’Avvocato è essenziale. L’art. 1053 è tra i più interessanti e
sancisce che “ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa
e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta54”: si evidenzia che nel processo penale l’udienza deve
essere equa e pubblica, il tribunale procedente deve essere indipendente ed imparziale,
e tali concetti sembrano talmente scontati da sembrare oggi banali. Eppure
venivano scritti tra il 1947 ed il 1948, ovvero a pochissimi anni di distanza dalle
udienze del giudice nazista Freisler in una Germania dove gli individui non erano
per legge eguali, dove l’udienza era iniqua e spesso non pubblica, dove i tribunali
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non erano né indipendenti (perché dipendevano dalla volontà di Hitler) né
imparziali (perchè i giudici, ma anche la pubblica accusa e la difesa erano
appartenenti al partito nazista), ed allora si comprende che con quelle poche righe
l’umanità ha fatto un balzo in avanti di secoli, stabilendo le regole per un giusto
processo, recepito ormai nelle procedure legali di tutti gli Stati del mondo. Infine
l’art. 11 dispone nella sua prima parte55 che “ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in
un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua
difesa” ed è questa la parte della Dichiarazione Universale nella quale tra i diritti
dell’uomo individuali inalienabili ed insopprimibili rientra quello della difesa
processuale penale, perché nel processo penale il pubblico potere può diventare
una infernale macchina di morte se non viene controbilanciato dalle garanzie
processuali tra cui rientra quella di difesa tecnica ad opera di soggetti che – chiamati
in molti modi ed in altrettanti modi regolamentati – nella nostra lingua si chiamano
semplicemente Avvocati Difensori. Fondamentale poi è la solenne dichiarazione
circa la presunzione di innocenza.
Importante è anche l’art. 3056 di chiaro tenore esegetico “nulla nella presente
Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato,
gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di
alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati”.
Il 19 settembre 1981, su richiesta di alcuni Paesi islamici i quali ritenevano che
la Dichiarazione Universale del 1948 non fosse conforme alla concezione di
comunità e di persona dell’Islam, l’UNESCO proclamò la Dichiarazione Islamica
dei Diritti dell’Uomo che ha un valore culturale più che giuridico. Essa consta di
un Preambolo e di 23 articoli e di particolare interesse per l’esegeta è l’art. 4 che parla
del processo dove leggiamo “ogni individuo ha il diritto — e il dovere — di difendere il
diritto di ogni altro individuo e quello della sua comunità naturale” e più avanti “nessuno
può negare a un individuo, e per nessun motivo, il diritto di difendersi personalmente 57”:
nella concezione islamica e nel suo processo classico non c’è traccia di un difensore
tecnico, però ogni persona ha il diritto, ed anzi il dovere di difendere i diritti altrui,
soprattutto dei più deboli. E’ un concetto di comunità perfettamente integrata in
una fratellanza totale al cospetto di Dio al quale anche i giudici rispondono, e ciò
a differenza della Dichiarazione Universale che è impostata su basi fondamentalmente laiche e di radice illuminista europea. Comunque bisogna evidenziare che
praticamente in tutti i Paesi arabi ed islamici il processo statale prevede l’intervento
di Avvocati Difensori, conformemente alla normativa delle Nazioni Unite che
subito appresso esamineremo.
Tornando infatti alla Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, essa
continuò il lavoro nei decenni successivi elaborando altri due documenti giuridici
fondamentali: il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il
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Patto internazionale sui diritti civili e politici, entrambi adottati all’unanimità
dall’Assemblea Generale il 16 dicembre 1966. Soprattutto interessante per i temi
strettamente attinenti all’Avvocatura è il Patto sui diritti civili e politici 58, adottato,
aperto alla ratifica, firma ed adesione con la Risoluzione dell’Assemblea Generale
n. 2200A(XXI), entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato dall’Italia il 15
settembre 1978 e reso esecutivo con la L. 881/1977.
Diviso in sei Parti e comporto di 53 articoli, Il Patto ammette esplicitamente
all’art. 4 che i diritti in esso sanciti possano essere derogati in circostanze eccezionali
da comunicare tempestivamente al Segretario Generale delle Nazioni Unite, e ciò
rappresenta appunto un’eccezione. La parte III è quella che contiene la disciplina
dettagliata dei diritti civili e politici, ed è assolutamente degno di nota l’art. 14 che
al comma terzo59 dispone “Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione
di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a) ad essere informato
sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei
motivi dell’accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla
preparazione della difesa ed a comunicare con un Difensore di sua scelta; c) ad essere
giudicato senza ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a difendersi
personalmente o mediante un Difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un
Difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della
giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un Difensore d’ufficio, a titolo gratuito se egli non
dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni
a carico e ad ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse
condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, ad caso
egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre
contro se stesso o di confessarsi colpevole”. Come si vede, l’Italia e tutti gli Stati che hanno
ratificato e reso esecutivo il patto sono vincolati giuridicamente (anche ai sensi della
Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969) ad assicurare che ad ogni
imputato sia garantito un Difensore, che l’imputato abbia la facoltà libera di
sceglierlo, che comunque in casi eccezionali gli venga assegnato un Difensore di
Ufficio e, se non possa retribuirlo, gli venga garantita comunque una difesa gratuita.
Il magistero forense dell’Avvocato Difensore è quindi legittimato ed anzi
richiesto ed imposto dalle Nazioni Unite ed ogni processo che ne sia privo viola
i più importanti precetti giuridici della collettività umana.
L’articolo 28 istituisce il Comitato dei diritti dell’uomo60 che, ai sensi degli
artt. 40 e seguenti ha il compito di raccogliere, tramite il Segretario Generale delle
Nazioni Unite, le comunicazioni, le osservazioni e le denunce di violazione del
Patto da parte degli Stati sottoscrittori ed ogni anno presenta, tramite il Consiglio
economico e sociale, un rapporto sulle sue attività all’Assemblea generale.
Il lavoro della Commissione per i diritti umani continuò anche dopo il 1966,
ed anzi i suoi poteri aumentarono perché l’ECOSOC le conferì esplicitamente il
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potere di occuparsi della violazione dei diritti umani e di adottare risoluzioni. Per
deliberare le sue risoluzioni la Commissione poteva avvalersi di esperti61 nominati
ad hoc ed inviati in missioni informative nelle zone di interesse, che poi compivano
relazioni di fronte alla Commissione stessa. La Commissione per i Diritti Umani
nel 2006 si è trasformata, su risoluzione dell’Assemblea Generale, nel Consiglio
per i diritti umani delle Nazioni Unite62 con sede a Ginevra.
La Commissione per i Diritti Umani promosse anche l’importantissimo VIII
Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine ed il trattamento
dei rei63 tenutosi a L’Avana dal 27 agosto al 7 settembre 1990 che elaborò, tra l’altro,
i Principi di base sul ruolo degli Avvocati (Basic Principles on the Role of Lawyers),
richiamati e raccomandati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con
Risoluzione n. 45/121 del 14 dicembre 1990. Si tratta, come spesso accade nel
Diritto internazionale pubblico, di uno strumento di soft law, ma certamente il suo
valore giuridico, eccellenti Colleghi, è fondamentale, ed è recepito in virtù degli
artt. 10 e 11 della Costituzione della Repubblica in quanto l’Italia, vincolata dalla
sua adesione all’ONU, deve recepirne i princìpi.
Ora verrà compiuta l’esegesi di ogni articolo e verrà comparato il suo contenuto
con le disposizioni del diritto positivo italiano.
I primi 4 articoli sono dedicati al diritto che ha la collettività di accedere ai servizi
legali dell’Avvocatura.
L’art. 164 dei Principi dichiara “tutte le persone hanno diritto all’assistenza di un
Avvocato di loro scelta per tutelare ed affermare i loro diritti e difenderli in tutte le fasi
dei processi penali”. Il riferimento è ai procedimenti penali, ed il c.p.p. italiano (che
è entrato in vigore nel 1989, praticamente contemporaneo alla Risoluzione n. 45/
121) all’art. 96 garantisce incondizionatamente la libera scelta di un Difensore di
fiducia, ed anche il Codice deontologico forense sottolinea agli artt. 11, 23, 35, 48
e 52 che il rapporto fiduciario con il Difensore scelto è fondamentale e deve essere
senz’altro preferito a quello con il Difensore di ufficio.
L’art. 265 dispone che “i governi si adopereranno affinché a tutte le persone
all’interno dei loro territori e soggette alla loro giurisdizione siano garantite procedure
efficienti e procedimenti tali da garantire un’efficace e paritario accesso ai servizi legali,
senza alcuna distinzione di nessun tipo, come per esempio quelle basate sulla razza,
colore, origine etnica, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine
nazionale o sociale, basate su proprietà, nascita, condizioni economiche o altri status”.
Si vede bene che l’appena citato art. 2 richiede ai governi degli Stati azioni positive
e predisposizione di meccanismi e procedure tali da garantire a tutti coloro che
sono soggetti alla sovranità statale un accesso ai servizi degli Avvocati senza
discriminazioni, e si possono richiamare le disposizioni della L. 881/1977 che ha
recepito il Patto sui diritti civili e politici sopra ricordato ed anche l’art. 2 del D. Lgs.
n. 286/1998 in tema di immigrazione che garantisce anche agli stranieri ed agli
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apolidi “i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti” compreso quello di accedere ai servizi legali alle condizioni e nei
modi che si vedranno in seguito.
L’art. 366 dei Principi stabilisce che “i governi assicureranno la fornitura di
sufficienti stanziamenti ed altri mezzi per i servizi legali agli indigenti e, se necessario,
ad altre categorie disagiate. Le associazioni professionali di Avvocati dovranno
cooperare all’organizzazione ed alla fornitura di servizi, agevolazioni ed altri mezzi”:
i servizi legali degli Avvocati sono - al pari dei servizi sanitari e di quelli relativi
all’istruzione disciplinati altrove in ambito ONU - un compito fondamentale che
i governi devono assicurare, e per ciò che riguarda specificamente i servizi legali
devono farlo con la cooperazione delle Associazioni forensi, le quali sono
riconosciute così dal Legislatore universale delle Nazioni Unite. La parola “association” nel testo inglese è comprensiva naturalmente di organismi rappresentativi
degli Avvocati sia privati sia - come il caso dell’Italia – pubblici come gli Ordini.
In Italia i servizi legali agli indigenti sono attualmente garantiti dall’istituzione del
patrocinio a spese dello Stato di cui al d.P.R. n. 115/2002 che ha abrogato la
previdente normativa di cui alla L. 217/1990 modificata poi dalla L. n. 134/2001.
I Consigli degli Ordini cooperano, come richiesto dall’ONU, ai sensi dell’art. 81(L)
del d.P.R. richiamato: “l’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato
dagli Avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma
2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal Consiglio dell’Ordine, il quale valuta la
sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale
specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed
affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all’Albo degli Avvocati
da almeno due anni. E’ cancellato di diritto dall’elenco l’Avvocato per il quale è stata disposta
una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento. L’elenco è rinnovato entro il 31
gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli Uffici giudiziari situati nel territorio
di ciascuna provincia”. Si veda anche l’art. 98 c.p.p.
Continuando l’esame dei Principi del 1990, l’art. 467 recita “i Governi e le
associazioni professionali degli Avvocati promuoveranno programmi al fine di informare il pubblico sui loro diritti e doveri in base alla legge e sull’importante ruolo degli
Avvocati nella protezione dei loro diritti fondamentali. Speciale attenzione dovrà
essere data all’assistenza alle persone indigenti ed alle altre persone disagiate allo scopo
di consentire loro di rivendicare i loro diritti e, ove necessario, richiedere l’assistenza di
Avvocati”: il ruolo degli Avvocati viene definito importante (nel testo originale è
detto “important role”) nella protezione dei diritti fondamentali, che poi non sono
altro che quelli sanciti nella Dichiarazione Universale e disciplinati in vario modo
nei singoli ordinamenti interni. Non è possibile in questa sede, eccellenti Colleghi
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menzionare tutte le benemerite iniziative che le Associazioni forensi italiane
(dando alla parola associazione il significato di organizzazione pubblica o privata
composta da Avvocati) ovvero il Consiglio Nazionale Forense, le Camere civili e
penali, le altre Associazioni, gli Ordini forensi locali fanno per la collettività
promuovendo convegni, istituendo Camere arbitrali o sportelli di conciliazione
per raggiungere professionalmente e socialmente la collettività, insegnare il diritto
e promuovere il ruolo dell’Avvocatura, e ciò in aperta sintonia con l’art. 4 citato!
Gli articoli dal 5 all’8 si occupano delle garanzie speciali relative al processo
penale.
L’art. 568 stabilisce che “i Governi assicureranno che tutte le persone siano
immediatamente informate dalla competente autorità circa il loro diritto di essere
assistite da un Avvocato di loro scelta in caso di arresto o detenzione o quando sono
accusati di un reato”: si tratta di principi assai generali che trovano applicazione
varia nei codici di procedura penale. Nel diritto italiano la disposizione generale
che prevede l’avviso all’indagato del suo diritto a nominare un Difensore di fiducia
lo troviamo nell’art. 364 c.p.p. In caso di arresto (artt. 380-383 c.p.p.) o fermo (art.
384 c.p.p.) gli ufficiali o agenti che l’hanno operato devono informare immediatamente, ai sensi dell’art. 386 c.p.p., l’arrestato o il fermato circa il suo diritto a
nominare già da quel momento un Difensore di fiducia, altrimenti (ai sensi dell’art.
97 c.p.p.) ne viene nominato uno di Ufficio. Lo stesso accade quando il P.M.
compie gli atti di cui agli artt. 369, 369 bis e soprattutto quando compie l’atto di
cui al 415 bis c.p.p. Alle perquisizioni ed ai sequestri il Difensore ha diritto ad
assistere ma non ad essere preventivamente avvertito (art. 365 c.p.p.). Però il c.p.p.
italiano non conosce un generalizzato diritto per l’indagato di essere avvisato
dell’accusa di un reato a suo carico e del contestuale diritto a nominare un
Difensore. Infatti l’espressione inglese che ho tradotto con accusati (“charged”) la si
deve riferire tecnicamente soprattutto a coloro nei confronti dei quali è stata già
stata esercitata l’azione penale nei vari modi in cui essa si esercita, perché in effetti
prima dell’esercizio dell’azione penale non si può parlare tecnicamente di accusa
ma di procedimento di indagine, che serve appunto (ai sensi del Libro V c.p.p.) a
valutare (anche tendenzialmente con il compimento di atti segreti e quindi
all’insaputa dell’indagato stesso) se gli elementi di prova nei confronti di un
soggetto siano tali da poter formulare un accusa o meno. Non vi è dubbio quindi
che nel momento in cui viene esercitata l’azione penale il Pubblico Ministero avvisa
e deve avvisare il soggetto che ormai (proprio in virtù di tale esercizio) è imputato
circa la sua facoltà di nominare un Difensore, e ciò in piena sintonia con l’art. 5 dei
Principi esaminati69.
L’art. 670 prescrive che “ogni persona che non abbia un Avvocato, in tutti i casi in
cui gli interessi della giustizia lo esigano, avrà diritto ad avere un Avvocato di
esperienza e competenza adeguata alla natura del reato contestato al fine di provvedere
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una effettiva assistenza legale, in modo gratuito se essa non ha condizioni economiche
tali da retribuire tali prestazioni”: ho già parlato prima del patrocinio gratuito dei
non abbienti, come raccomandato dall’ONU, ed ora voglio soffermarmi sul tema
dell’esperienza (“experience”) e della competenza (“competence”) in campo penale ma
non solo. Il Legislatore universale si preoccupa non solo che l’Avvocatura esista ma
anche che sia preparata ed adatta al suo ruolo ed al suo altissimo magistero: nel
diritto italiano l’esperienza temporale dell’Avvocato viene presa in considerazione
numerose volte, come per esempio per l’iscrizione all’elenco degli Avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato come abbiamo visto poco fa o per esercitare la
professione presso le Giurisdizioni superiori71 per cui si richiedono 12 anni di
iscrizione all’Albo ordinario. Anche la competenza (ovvero la preparazione tecnica
dell’Avvocato in un determinato aspetto o materia del diritto) è presa in considerazione dall’ordinamento forense italiano, e precisamente dal Codice deontologico che all’art. 12 scoraggia esplicitamente gli Avvocati ad intraprendere patrocini
in settori giuridici nei quali non sono sufficientemente preparati tecnicamente:
“l’Avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata
competenza. L’Avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e
complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega. L’accettazione di
un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico”.
Il principio della adeguata competenza ovviamente, prescritto dalle Nazioni Unite
per i giudizi penali, vale per qualsiasi affare anche non giudiziale, e la sua violazione
nel caso in cui danneggi il cliente integra gli estremi di illecito disciplinare 72 e
comporta responsabilità civile73.
L’art. 774 dichiara che “i Governi assicureranno inoltre che tutte le persone arrestate
o detenute, con o senza una accusa, abbiano un immediato contatto con un Avvocato,
ed in ogni caso non più tardi di quarantotto ore dal momento dell’arresto o della
detenzione”. Per i motivi che ho spiegato prima, cari Colleghi, facendo l’esegesi
dell’art. 5, non è detto che persone che siano arrestate (“arrested”) o detenute
(“detained”) abbiano già ricevuto una formale accusa (“charge”). Quindi è ben
possibile che persone arrestate o detenute o comunque private della libertà
personale non abbiano ancora viste addebitate loro specifiche accuse, ovvero
esercitata l’azione penale per ciò che riguarda il nostro ordinamento. In ogni caso
i Principi raccomandano un immediato contatto con il Difensore e comunque non
oltre le 48 ore. Costituisce, ad avviso di chi scrive, una palese violazione dei Principi
in parola (che, si ribadisce, sono stati adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite con Risoluzione n. 45/121 del 14 dicembre 1990) le disposizioni di cui al
terzo ed al quarto comma dell’art. 104 del Codice di procedura penale italiano che
consente rispettivamente al G.I.P. su richiesta del P.M. e con decreto motivato in
caso di custodia, fermo o arresto (comma 3) ed allo stesso P.M. nell’immediatezza
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dell’arresto o fermo (comma 4) di dilazionare addirittura di cinque giorni il primo
contatto con l’Avvocato Difensore, mentre l’art. 7 della Carta dell’Avana prescrive
che il primo contatto con l’assistito avvenga entro al massimo 48 ore!
L’art. 875 prescrive “per tutte le persone arrestate, trattenute o incarcerate saranno
previste occasioni, tempo e strutture sufficienti allo scopo di essere visitati da un
Avvocato e di poterlo consultare senza ritardi, intercettazioni e censure, e nella più
completa riservatezza. Tali colloqui possono essere visti, ma non uditi, da parte degli
agenti incaricati di fare rispettare la legge”. La legge n. 354/1975 che riforma
l’ordinamento penitenziario dispone all’art. 18 tra l’altro che “i detenuti e gli internati
sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al
fine di compiere atti giuridici. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista
e non auditivo del personale di custodia”. Persino l’art. 41 bis che consente restrizioni
rigidissime alle visite e possibilità di registrazione delle stesse non si applica ai
colloqui degli Avvocati con il proprio assistito detenuto. Si richiamano anche l’art.
104 c.p.p. e l’art. 36 Disp. att. c.p.p.
Gli articoli da 9 ad 11 sono dedicati alla qualificazione ed alla formazione degli
Avvocati76, un tema che, cari Colleghi, mi coinvolge particolarmente perché
ritengo che soprattutto attraverso una qualificazione ed una formazione professionale rigorosa possano emanciparsi ed emergere professionalmente e socialmente
anche nella realtà italiana i giovani e le donne, che sono i veri punti deboli
dell’Avvocatura ed in generale di tutta la società che deve fare moltissimo per
allinearsi agli standard democratici europei.
Vediamo cosa dicono le Nazioni Unite: l’art. 977 prescrive che “i Governi, le
associazioni professionali degli Avvocati e gli istituti preposti all’istruzione si accerteranno che gli Avvocati abbiano preparazione e formazione specifica e siano educati sui
compiti e sui doveri deontologici dell’Avvocato, sui diritti dell’uomo e sulle libertà
fondamentali riconosciuti dal diritto nazionale e da quello internazionale”. Già il
vecchio art. 13 del Codice deontologico prescriveva come doveroso per l’Avvocato
l’aggiornamento professionale, articolo che il Consiglio Nazionale Forense integrò
nella seduta del 27 gennaio 2006 aggiungendovi il II Canone complementare “è
dovere deontologico dell’Avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale
Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi
formativi” annunciando quindi, sulla base di ampia normativa comunitaria78 ed
anche sulla solida base giuridica del documento delle Nazioni Unite in esame, la
nascita di una vera e propria formazione professionale organica con poteri
regolamentari sia in capo al CNF sia ai COA locali. Pochi mesi più tardi con il l’art.
2 del D.L. n. 223/2006 (il cosiddetto ‘Decreto Bersani’) convertito in L. 248/2006
confermava il potere regolamentare in capo al CNF (che infatti emanava il suo
Regolamento e gli Ordini emanavano i loro) imponendo la modifica in vari punti
del Codice deontologico anche per aspetti diversi rispetto alla formazione. In pochi
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mesi il mondo dell’Avvocatura italiana era già in fermento, con il CNF, i COA, le
Associazioni professionali, le Università che creavano, anche con qualche malumore in seno all’Avvocatura, un mondo nuovo, e chi ha combattuto allora il
sistema della formazione obbligatoria ora ne è un entusiasta sostenitore e mi ha
dato nei fatti ragione, perché organizza corsi, seminari e convegni con un fervore
totale! Il CNF ha giustamente stimolato la classe forense perché una preparazione
ampia e globale degli Avvocati è indispensabile all’Avvocato nel magistero particolare relativo all’incarico ricevuto, ed anche nel magistero generale del Difensore79, il quale deve vigilare attentamente sui pubblici poteri, sugli organi di polizia,
sugli atti dei Magistrati ed ovviamente prima di tutto deve vigilare in modo
inflessibile - affinché tutto avvenga secondo legge - a casa sua, cioè nel suo Consiglio
locale, ed anche questi ultimi devono attingere a piene mani e bere alla fonte di
acqua pura e zampillante della formazione obbligatoria, affinché i candidati alle
elezioni forensi si preparino, tra l’altro, sulla normativa professionale ancora prima
di presentarsi alle elezioni e siano quindi immediatamente operativi, senza dovere
aspettare lunghi tirocini con Consiglieri di lunga esperienza o con il Presidente
come talora (in casi rarissimi) accade. La preparazione, prescrive il Legislatore
universale, deve vertere sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali riconosciuti dal
diritto nazionale e da quello internazionale, ed io mi auguro che ci siano più convegni
dedicati proprio al diritto internazionale che, come credo di dimostrare in queste
pagine, è di una ricchezza stupefacente ed è purtroppo poco conosciuto.
L’art. 1080 dei Principi dell’Avana dispone che “i Governi, le Associazioni
professionali degli Avvocati e gli istituti preposti all’istruzione si assicureranno che le
persone che intendano iniziare o proseguire la professione legale lo possano fare senza
alcuna discriminazione basata su razza, colore, sesso, origine etnica, religione, opinioni
politiche o di altro genere, origine nazionale o estrazione sociale, basate su proprietà,
nascita, condizioni economiche o altri status, fatto salvo che non verrà considerato
discriminatorio il requisito per cui l’Avvocato deve essere un cittadino del Paese
interessato”. Qui voglio ricordare che le Nazioni Unite richiedono ai Governi non
solo norme astratte e generali contro ogni forma di discriminazione81 ma richiedono altresì azioni positive, come la concessione di borse di studio per studenti
universitari meritevoli, ed una legislazione che consenta alla donna lavoratrice (in
questo caso specifico professionista) di potersi inserire nel mondo lavorativo e di
rimanervi conciliando maternità e compiti familiari. L’art. 51 Cost. recita “la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”,
e le iniziative comunitarie e nazionali sono molte e, per ciò che riguarda l’Avvocatura, il CNF ha dato il suo recente autorevolissimo contributo siglando il 4 febbraio
2009 il Protocollo d’intesa con il Ministro per le pari opportunità volto a favorire
la presenza femminile nelle istituzioni dell’Avvocatura, e promuovendo il convegno tenuto il 19 febbraio sempre del 2009 intitolato La scommessa della parità: Donne
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e uomini nella professione forense82. Monica, Letizia, Maria Cristina, Livia e Maria Pia
tutte gentilissime, verrà il giorno che il Consiglio Nazionale Forense avrà la prima
Consigliera e l’Ordine degli Avvocati di Roma o di Cassino la prima donna
Presidente, ed io, ve lo prometto solennemente e ve lo giuro su questi Principi
stabiliti dal Legislatore universale, mi batterò con tutte le mie forze perché ciò possa
e debba accadere!
Tornando all’esegesi dei Principi, l’art. 10 non considera discriminatoria la
legislazione interna secondo la quale l’Avvocato debba avere la cittadinanza dello
Stato in cui esercita: in Italia il requisito della cittadinanza per l’iscrizione all’Albo
(sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica 83) è
richiesto apertamente dalla legislazione interna84 ed anche gli Avvocati cittadini
dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 17 del Trattato CE possono esercitare
liberamente in Italia già dal 198285.
L’art. 1186 disciplina affinché “in Paesi dove esistono gruppi, comunità o regioni
dove non è conosciuta l’esigenza dei servizi legali, specialmente dove tali gruppi hanno
culture, tradizioni o lingue distinte o sono state vittime di discriminazioni passate, i
Governi, le Associazioni professionali degli Avvocati e gli istituti preposti all’istruzione dovranno approntare misure speciali per offrire opportunità ai candidati di questi
gruppi per intraprendere la professione legale e dovranno accertarsi che essi ricevano
la formazione adatta alle necessità dei loro gruppi”: questo articolo non riguarda i
Paesi europei o di cultura occidentale ma è una raccomandazione rivolta, attraverso
l’azione degli Stati, a promuovere lo sviluppo dell’istituzione dell’Avvocatura
laddove essa non è conosciuta, ed il riferimento è soprattutto a gruppi tribali
dell’Africa nera o dell’Asia dove i procedimenti giudiziari tradizionali non hanno
mai conosciuto la figura tecnica di un Difensore. Le Nazioni Unite si propongono
di diffondere l’Avvocatura, così come si propongono di incrementare i servizi
sanitari, l’istruzione, le infrastrutture e gli altri servizi fondamentali. Laddove
all’interno di qualsiasi tribù un giovane approfondisca il suo diritto tradizionale ed
apra la sua mente anche al diritto statale ed al diritto internazionale87, ebbene quel
gruppo etnico avrà fatto un salto in avanti di secoli o millenni per il solo fatto che
un Avvocato è sorto in mezzo ad esso a combattere battaglie di civiltà e di difesa
dei più deboli.
Gli articoli dal 12 al 15 sono dedicate alle funzioni ed alle responsabilità
dell’Avvocato.
L’art. 1288 recita “gli Avvocati manterranno in ogni occasione l’onore e la dignità
della loro professione in quanto fattori essenziali dell’amministrazione della giustizia”:
gli Avvocati sono fattori essenziali (“essential agents”) per la giustizia del Legislatore
universale, e per il diritto italiano anche coloro che aspirano a diventare Avvocati
devono avere già nella vita privata e pubblica ancor prima di indossare la Toga una
“condotta specchiatissima ed illibata”89 come condizione imprescindibile (insieme ad
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IL NOSTRO MONDO
altre) per la stessa iscrizione all’Albo. Poi il Codice deontologico all’art. 5 prescrive
per chi è entrato nel magistero forense che “l’Avvocato deve ispirare la propria condotta
all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro”.
L’art. 1390 dei Principi così disciplina: “i doveri degli Avvocati verso i loro clienti
includeranno: a) informare i clienti dei loro diritti ed obblighi in base alla legge, e del
funzionamento del sistema giuridico in quanto sia rilevante per i diritti e gli obblighi
dei clienti in base alla legge; b) assistere i clienti in ogni modo appropriato ed
intraprendendo azioni legali per tutelare i loro interessi; c) assistere i clienti dinanzi a
corti, tribunali o autorità amministrative, se del caso”. La prescrizione di cui alla
lettera a) nel diritto italiano è approfondita e sviluppata nell’art. 40 del Codice
deontologico91, quella di cui alla lettera b) all’art. 3692 ancora del Codice deontologico e quella di cui alla lettera c) all’art. 4 del R.D.L. n. 1578/1933 convertito dalla
L. n. 36/193493.
L’art. 1494 dei Principi dice espressamente che “gli Avvocati, nella protezione dei
diritti dei loro clienti e nella promozione della causa della giustizia, cercheranno di
sostenere i Diritti dell’Uomo e le libertà fondamentali riconosciuti dal diritto nazionale
ed internazionale ed agiranno sempre liberamente e diligentemente in conformità alla
legge, ed ai modelli e principi etici riconosciuti della professione legale”: nel diritto
italiano il Preambolo del Codice deontologico dice tra l’altro che “nell’esercizio della
sua funzione, l’Avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel
rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio” ed anche il II Canone complementare
dell’art. 7 del Codice dichiara che “l’Avvocato deve esercitare la sua attività anche nel
rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere”: l’Avvocato, oltre ad
essere un professionista che difende un diritto particolare, è un Difensore della
collettività anche nei confronti dei pubblici poteri, e nei confronti delle persone
che rivestono incarichi pubblici i Difensori devono avere un atteggiamento di
sanissima differenza e, se necessario, appellarsi alle istituzioni di diritto internazionale quando la legge interna viene violata gravemente senza che i pubblici poteri
intervengano.
L’art. 1595 dei Principi recita “gli Avvocati rispetteranno sempre lealmente gli
interessi dei loro clienti” e l’art. 36 del Codice deontologico conferma tra l’altro
“l’Avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici”.
Gli artt. Dal 16 al 22 sono dedicati alle garanzie che gli Avvocati devono avere
per lo svolgimento del loro altissimo magistero.
L’art. 1696 impone “i Governi si accerteranno che gli Avvocati a) possano effettuare
tutte le loro funzioni professionali senza intimidazioni, ostacoli, fastidi o interferenze
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IL NOSTRO MONDO
improprie; b) possano viaggiare e consultare i loro clienti liberamente sia all’interno del
loro proprio Paese sia all’estero; e c) non subiranno o non verranno loro minacciati
processi o sanzioni amministrative, economiche o di altro tipo per qualsiasi azione da
essi intrapresa in sintonia con i doveri, modelli e principi etici riconosciuti”. La
disposizione è diretta ai Governi, ma anche il Collegio forense italiano ha disposto
come obbligo deontologico all’art. 10 del Codice di autodisciplina “nell’esercizio
dell’attività professionale l’Avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni”. Dal canto suo il
legislatore italiano ha previsto all’art. 103 c.p.p. una serie di garanzie che valgono
per il Difensore in quanto tale97 con limiti rigorosissimi e speciali garanzie alle
ispezioni e perquisizioni nel suo ufficio, divieto di intercettazioni di conversazioni
e comunicazioni da parte dell’A.G. tra l’Avvocato ed il proprio assistito e divieto
generale di sequestro della corrispondenza legalmente intestata98 tra Difensore e
imputato. Nel processo penale gli atti dell’A.G. e della P.G. compiuti in spregio alle
garanzie offerte dall’art. 103 c.p.p. sono sanzionati con l’inutilizzabilità, i Magistrati, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 124 c.p.p.99, i quali si siano resi
responsabili di tali atti in aperta beffa alle garanzie dei Difensori, per non parlare
d’altro, certamente violano, a seconda dei casi, le norme di cui alle lettere g), m) ed
ff) del Codice deontologico dei Magistrati100 con conseguenze disciplinari. Insomma quei Magistrati disinvolti devono imboccare, in nome del popolo italiano e
dello Stato di diritto, una strada a senso unico: quella che porta diritto a Roma a
Palazzo dei Marescialli sede del CSM dove troveranno accoglienza nella Sezione
disciplinare! Gli agenti ed ufficiali di P.G., anche alla luce dell’art. 124 c.p.p.,
potranno essere perseguiti dalle loro Commissioni disciplinari interne ai corpi di
polizia cui appartengono e potrebbero configurarsi i reati di cui agli artt. 615
(violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale), 616 (violazione, sottrazione e
soppressione di corrispondenza), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) e 617 quater (intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). Infine si
ricorda che l’art. 16 dei Principi che stiamo esaminando (contenente il divieto di
ingerenza nell’attività dei Difensori) è diretto espressamente ai Governi i quali sono
anche responsabili anche delle strutture note come servizi segreti. In Italia la L. n.
124/2007 disciplinante il “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
nuova disciplina del segreto di Stato” prevede espressamente per il personale dei servizi
di informazione per la sicurezza una particolare causa di giustificazione penale.
Riportiamo i primi 5 commi dell’art. 17: “1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51
del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza
che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate
di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto
rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate
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IL NOSTRO MONDO
dall’articolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la
condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in
pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà
personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, nei casi di delitti
di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione
per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate
dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino
attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini
disposte dall’autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si
applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del
codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte
previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato
a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli
articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti
politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi
di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti
all’albo”.
Da una attenta lettura dell’articolo menzionato riscontriamo che il Governo
italiano, che è responsabile dei servizi, non garantisce affatto che i Difensori
vengano tenuti indenni da intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni tra
Avvocato ed assistito, da intrusioni indebite allo Studio o ai dati riservati, da
intimidazioni, ostacoli, fastidi o interferenze improprie, e si evidenzia che, mentre
le sedi dei partiti e le sedi sindacali sono tenute indenni da tali atti compiuti dagli
agenti dei servizi, gli Studi degli Avvocati non lo sono, ed inoltre, mentre i
giornalisti professionisti iscritti all’albo vengono tenuti indenni da tali condotte, lo
stesso non è previsto per gli Avvocati Difensori i quali svolgono, da tecnici, una
funzione ben più delicata dei giornalisti: ciò è in espressa violazione della lettera
a) dell’art. 16 dei Principi dell’Avana in commento.
Passando all’art.17101dei Principi in esame, esso dispone che “qualora la sicurezza degli Avvocati sia minacciata come conseguenza dell’adempimento delle loro
funzioni, essi saranno tutelati adeguatamente dalle autorità”. Purtroppo non esiste
nel codice penale italiano né in altre disposizioni legislative alcuna norma che
preveda specifiche ipotesi di reato o aggravanti per i reati compiuti contro
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l’Avvocato a motivo delle altissime funzioni che egli svolge di vigilanza per la
legalità, come invece accade per i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico
servizio o i ministri di culto o diplomatici102, e tutto questo nonostante una
Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che evidenzia la particolarissima e delicatissima funzione che i Difensori svolgono! L’Avvocato insomma,
che viene esaltato dall’ONU insieme ai Judges ed ai Prosecutors come una delle
massime espressioni della civiltà umana e del diritto, in Italia viene trattato dal
codice penale più o meno come chi vende birra e salcicce ed il furto di delicatissima
documentazione dallo Studio di un Avvocato viene punito come il furto di biscotti
o di lenticchie al supermercato! Può essere utile all’Avvocato che tratta faccende
particolarmente delicate tenere la documentazione particolarmente riservata e
delicata a qualche migliaio di chilometri di distanza schedando i dati fondamentali
con tecniche di memorizzazione e gestione mentale dei dati che, cari Colleghi,
viene di tanto in tanto anche insegnata103: e poi c’è qualcuno che ancora dice che
la conoscenza del diritto internazionale o le tecniche di memorizzazione non
servono a nulla…
Tornando all’esegesi dei Principi dell’Avana, l’art. 18104 afferma che “gli Avvocati non saranno associati ai loro clienti o alle cause dei loro clienti come conseguenza
dell’adempimento delle loro funzioni”: l’Avvocato non può mai essere accostato
all’imputato o anche al condannato (ad esempio in caso di richiesta di revisione del
processo) in relazione ai reati per cui si sta procedendo o è stato emesso un verdetto
definitivo.
L’art. 19105 dal canto suo dispone che “nessuna Corte o autorità amministrativa,
dinanzi alla quale è riconosciuto il diritto al patrocinio da parte di un Avvocato,
rifiuterà di riconoscere il diritto di un Avvocato a comparire dinanzi ad essa per il suo
o la sua cliente a meno che quell’Avvocato non sia stato escluso in conformità con
legislazione nazionale e prassi e conformemente a questi principi”. Il verbo inglese
tradotto con escluso è “disqualify” - usato anche come termine sportivo - per
indicare una squalifica, un allontanamento forzato temporaneo relativo ad un
determinato processo oppure un allontanamento definitivo dalla funzione forense. Art. 37 del Codice deontologico dispone tra l’altro che “l’Avvocato ha l’obbligo
di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli
interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non
professionale” ed il II Canone complementare dello stesso articolo impone “l’obbligo
di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad Avvocati che
siano partecipi di una stessa società di Avvocati o associazione professionale o che esercitino
negli stessi locali”. L’art. 51 prescrive tra l’altro che “l’assunzione di un incarico
professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla
cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello
espletato in precedenza” ed il I Canone complementare dello stesso articolo chiarisce
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che “l’Avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve
astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive
tra i medesimi”. Il II Canone complementare dell’art. 53 dispone che “l’Avvocato
chiamato a svolgere funzioni di Magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti
a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità” e l’art. 42 quater del R.D. n. 12/1941 che
disciplina l’ordinamento giudiziario prescrive tra l’altro che “gli Avvocati ed i
praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli
Uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di
Giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in
procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi Uffici” e tale incompatibilità è disposta dall’art.
72 bis per i Vice Procuratori Onorari. Il II Canone complementare dell’art. 58 del
Codice deontologico ci offre poi una ulteriore ipotesi di incompatibilità dell’Avvocato: “qualora l’Avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo”. Nel c.p.p. italiano poi l’art. 106 dispone particolari
incompatibilità rilevabili dal Giudice:
“1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da
un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
2. L’autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e
ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza
provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell’art. 97.
4. Se l’incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice,
su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti
interessate, provvede a norma del comma 3.
4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano
reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento
o in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’articolo 371,
comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4".
Ma, al di là delle incompatibilità che abbiamo proprio ora esaminato e che
riguardano determinati processi o in determinati ambiti territoriali, esistono
impedimenti di carattere generale per il patrocinio, ed a questo tipo di impedimenti
fa riferimento soprattutto la parola “disqualifed”, e si tratta della sospensione,
cancellazione da un minimo di due mesi ad un anno salvi casi eccezionali per cui può
essere prolungata, ed infine radiazione dall’Albo106. Sono questi i tre motivi per cui
un Avvocato può definirsi “disqualifed” in presenza di tali cause ed in costanza della
loro durata. In tutti questi casi la Corte può ed anzi deve rifiutarsi di ammettere al
suo cospetto l’Avvocato sospeso, cancellato o radiato, in piena sintonia con le
disposizioni del Legislatore universale.
L’art. 20107 dei Principi stabilisce che “gli Avvocati godranno dell’immunità civile
e penale per le dichiarazioni relative rilasciate in buona fede nelle comparse scritte o
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orali o nei loro interventi professionali dinanzi ad una corte, tribunale o altra autorità
legale o amministrativa” ed anche qui troviamo numerose disposizioni di diritto
interno: il Codice deontologico all’articolo 20 per la verità scoraggia i Difensori
dall’uso di espressioni non consone dicendo “indipendentemente dalle disposizioni
civili e penali, l’Avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli
scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei
confronti dei Magistrati, delle controparti e dei terzi” e fa riferimento chiaro all’art. 89
c.p.c. che recita “negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al Giudice, le parti
e i loro Difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il Giudice, in ogni
stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti
od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa
una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le
espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa”. All’art. 89, se l’esegesi fondata
sull’argumentum a contrario non mi inganna, vi è stabilita una sostanziale immunità
civile per l’Avvocato che usa espressioni sconvenienti od offensive che riguardano
però soltanto l’oggetto della causa, non fatti estranei ad essa. L’art. 598 c.p. d’altra
parte dispone che “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi
pronunciati dalle parti o dai loro Patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’Autorità
giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono
l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Il Giudice, pronunciando nella causa, può,
oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in
parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la
soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, e’ fatta sulle medesime annotazione della
sentenza”. L’art. 89 c.p.c. è specificamente dettato per il processo civile dinanzi a tale
Giudice mentre la scriminante speciale di cui all’art. 598 c.p. si invoca necessariamente dinanzi al Giudice penale, dove le offese pronunciate dinanzi all’A.G. o
autorità amministrative non vengono comunque punite ma solo se si riferiscono
al processo o procedimento in questione, e ciò a rimarcare il fatto che tale immunità
riguarda le funzioni processuali del Difensore. Però in questo caso il Giudice penale
può condannare la parte difesa dall’Avvocato insolente al risarcimento del danno
non patrimoniale e segnalare lo stesso Difensore al COA di competenza (i
Magistrati non possono prendere nessun provvedimento disciplinare nei confronti
degli Avvocati).
Continuando la rassegna dei Principi, l’art. 21108 afferma che “è dovere delle
autorità competenti assicurare agli Avvocati l’accesso ad informazioni adatte, ad
archivi e documenti in loro possesso o controllo per il tempo sufficiente di consentire agli
Avvocati di fornire una efficace assistenza legale ai loro clienti. Tale accesso dovrebbe
essere consentito alla prima appropriata occasione”. Le “competent authorities” cui fa
riferimento il testo inglese sono di certo sia amministrative sia giudiziarie. Innan-
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IL NOSTRO MONDO
zitutto il Capo V (artt. 22-28) della fondamentale L. n. 241/1990, modificata dalla
L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005, è intitolato “Diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e garantisce agli interessati ed ai controinteressati, e per essi
ovviamente agli Avvocati con procura, il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti da “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario” (art. 22) con limitazioni per alcune aree giuridiche per le quali il diritto
di accesso è escluso. Nel processo civile (stante il principio generale di disponibilità
delle prove in capo alle parti ex art. 115 c.p.c.) gli Avvocati possono richiedere al
Giudice di ordinare anche alla P.A. l’esibizione di documenti (artt. 210-212 c.p.c.)
ed eccezionalmente il Giudice può farlo di ufficio (art. 213 c.p.c. ed art. 96 disp. att
. c.p.c.) ove ne ravvisi la necessità. Nella procedura penale il momento in cui il
Difensore viene messo a conoscenza degli atti relativi alle indagini è quello della
discovery effettuato nell’”earliest appropriate time” ovvero ordinariamente quando
viene notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis
c.p.p., oppure, dal momento che anche ciò può servire all’Avvocato per la tutela
del suo assistito (si pensi all’ipotesi di denuncia calunniosa) successivamente
all’emissione del decreto di archiviazione l’Avvocato può ottenere la documentazione delle indagini con richiesta ex art. 116 c.p.p. I Difensori poi possono svolgere
investigazioni difensive su procura scritta dell’assistito anche prima dell’inizio di
un procedimento penale (combinato disposto degli artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p.)
anche con richieste alla P.A. (art. 391 quater c.p.p.). Tuttavia se la P.A. non risponde
alle richieste del Difensore bisogna distinguere due ipotesi: se le investigazioni
difensive sono preventive, ossia vengono svolte prima dell’inizio di un procedimento penale a carico dell’assistito, non è possibile richiedere l’autorizzazione o
l’intervento dell’A.G. (art. 391 nonies c.p.p.) affinché la P.A. ottemperi, mentre se
le investigazioni sono fatte contestualmente ad un procedimento penale (e possono
essere fatte, ai sensi dell’art. 327 bis in ogni stato e grado del procedimento, ed anche
per chiedere la revisione ai sensi del Titolo IV del Libro IX c.p.p.) il Difensore può
chiedere l’intervento dell’A.G. competente in relazione allo stato ed al grado del
procedimento. E’ possibile, sempre seguendo il dettato dell’art. 21 dei Principi che
parla di “competent authorities”, includere nel novero di queste ultime anche le
autorità estere109, presso le quali è possibile effettuare le richieste di cui all’art. 391
quater c.p.p. con la procedura delle rogatorie internazionali all’estero previste dal
Capo II del Titolo II del Libro XI c.p.p. altrimenti gli atti raccolti sono inutilizzabili110.
L’art. 22111 dei Principi dichiara che “i Governi riconosceranno e rispetteranno il
principio che tutte le comunicazioni e consultazioni fra gli Avvocati ed i loro clienti
all’interno del loro rapporto professionale sono confidenziali”. Il testo inglese dice “all
communications and consultations” senza eccezioni, ma purtroppo questa regola in
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IL NOSTRO MONDO
Italia soffre una importante eccezione, in quanto prima l’abrogato D. Lgs. n. 56/
2004 e poi il D. Lgs. n. 231/2007 (quest’ultimo recante “attuazione della direttiva
2005/60/Ce concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della
direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione”) hanno imposto agli Avvocati
l’obbligo di segnalare alle autorità i loro assistiti e le operazioni sospette da loro
compiute. In modo particolare il Capo III del Titolo II del D. Lgs. in esegesi (artt.
41-48) impone anche agli Avvocati (art. 12) di segnalare le “operazioni sospette” di cui
l’Avvocato abbia avuto confidenzialmente conoscenza e descritte all’art. 41
all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia, e per giunta di farlo
anonimamente o all’UIF o agli Ordini forensi (art. 43), e ciò in palese contrasto
(anche da parte della Comunità Europea che ha emesso la direttiva) di quanto
stabilito senza eccezioni nella Carta dell’Avana e poi richiamato e raccomandato
solennemente a tutti gli Stati membri dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
con Risoluzione n. 45/121 del 14 dicembre 1990. Si ricorda, per completezza, che
la lettera b) del IV Canone complementare dell’art. 9 del Codice deontologico
forense emanato nel 1997 (e quindi anni prima della normativa statale e comunitaria in parola) prevede che l’Avvocato possa divulgare notizie circa la parte assistita
in deroga al principio generale che lo vincola al segreto professionale112 “al fine di
impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità”: gli
Avvocati devono tenere ben presente la suprema lezione di diritto internazionale
che proviene dagli insigni giuristi che hanno steso i Principi del 1990 e devono
sapere che l’Assemblea generale dell’ONU prescrive ai Governi di riconoscere e
rispettare il principio della confidenzialità, lasciando alla sensibilità giuridica degli
Avvocati ed al loro senso del dovere113 di agire secondo coscienza e diritto.
L’art. 23114 è dedicato al diritto alla libertà di espressione e di associazione per
gli Avvocati: “gli Avvocati come gli altri cittadini hanno diritto a libertà di espressione,
di fede, di associazione e di riunione. In particolare, avranno diritto a partecipare alle
discussioni pubbliche su argomenti che riguardano la legge, l’amministrazione della
giustizia e la promozione e la protezione dei diritti dell’uomo, ed hanno altresì diritto
di creare organizzazioni locali, nazionali o internazionali o aderirvi, presenziare alle
loro riunioni, senza sopportare limitazioni professionali a motivo della loro azione
legittima o della loro affiliazione ad un’organizzazione legittima. Nell’esercizio di
questi diritti, gli Avvocati si comporteranno sempre in conformità con la legge ed i
modelli e principi etici riconosciuti”. Non c’è bisogno di aggiungere altro, se non
ricordare che in Italia le Associazioni forensi non hanno una regolamentazione
differenziata rispetto alle associazioni riconosciute o non riconosciute previste
rispettivamente dal Capo II e dal Capo III del Libro II del c.c.
E continuiamo, eccellenti Colleghi, con l’esame dei Principi: gli artt. 24 e 25
sono dedicati all’autogoverno dell’Avvocatura.
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IL NOSTRO MONDO
L’art. 24115 recita: “gli Avvocati avranno diritto a formare e ad aderire ad
Associazioni professionali di autogoverno per rappresentare i loro interessi, per
promuovere la loro formazione ed aggiornamento permanenti e per proteggere la loro
integrità professionale. Il corpo esecutivo delle associazioni professionali sarà eletto dai
relativi membri ed eserciterà le relative funzioni senza interferenza esterna”. Qui si
parla di “self-governing professional associations” e di “executive body”, due concetti che
nella lingua e soprattutto nel sistema giuridico italiano hanno due nomi inequivoci: Ordini degli Avvocati e Consigli degli Ordini degli Avvocati, due concetti che
spesso vengono confusi anche dagli stessi appartenenti al Corpo forense. Gli
Ordini degli Avvocati sono enti pubblici non economici116, organismi non
territoriali che hanno sede in ogni città sede di Tribunale ed il cui ambito, per i suoi
fini istituzionali, si estende per tutto il circondario del corrispondente Tribunale.
A ciascun Ordine sono iscritti nel relativo Albo gli Avvocati ivi residenti e nel
relativo registro i praticanti ivi residenti117. Le funzioni degli Ordini sono principalmente la tenuta degli Albi, la vigilanza sul decoro dei professionisti, la fornitura di
pareri sugli onorari, l’esercizio della disciplina sugli iscritti ed altre funzioni
minori118, e tutte queste appena elencate sono svolte da uno dei due organi
dell’Ordine, il Consiglio (“executive body”), che è elettivo e di numero variabile da
un minimo di cinque fino a quindici membri119 ed è eletto ogni due anni dall’altro
organo dell’Ordine, l’Assemblea (composta da tutti gli Avvocati iscritti all’Albo
presso l’Ordine) che è in un certo senso il corpo elettorale dell’Ordine ed ha le
funzioni di eleggere il Consiglio120 e di approvare il bilancio dell’Ordine redatto dal
Consiglio121. Ritengo che i poteri dell’Assemblea (organo sovrano all’interno
dell’Ordine) siano nella attuale normativa troppo ristretti. Il Consiglio può essere
sciolto dal Ministro di giustizia, che ha l’alta vigilanza sulla professione forense, se
non è in grado di funzionare ed in tal caso viene nominato un Commissario
straordinario, ed è questa l’unica interferenza esterna nella vita dell’Ordine122
proveniente da istituzioni che non appartengono al mondo dell’Avvocatura. Si
noti infine, eccellenti Colleghi, che le Nazioni Unite attribuiscono alle “selfgoverning professional associations” il compito primario di promuovere la formazione
ed aggiornamento permanenti degli Avvocati, ciò che si è concretamente realizzato
soltanto dopo l’approvazione del provvidenziale Regolamento sulla formazione
permanente da parte del Consiglio Nazionale Forense.
L’art. 25123 dei Principi dispone che “le Associazioni professionali degli Avvocati
coopereranno con i governi per assicurare che chiunque abbia un effettivo e paritario
accesso ai servizi giuridici e che gli Avvocati siano messi in grado, senza interferenza
impropria, di patrocinare per i propri clienti e di aiutarli in conformità con la legge ed
i modelli e principi etici riconosciuti”. Questo è un compito assolto in realtà non
soltanto dagli Ordini e dal Consiglio nazionale Forense, ma anche da tante
benemerite Associazioni forensi di diritto privato, e per rendersene conto e soltanto
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175
IL NOSTRO MONDO
a titolo di esempio il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali124 è
stato redatto con il contributo dell’AIGA, OUA, UAE, Unione Camere penali ed
Unione Camere civili che hanno sottoscritto il Codice insieme al CNF.
Gli articoli finali che vanno dal 26 al 29 trattano dei procedimenti disciplinari.
Vediamo l’art. 26125: “i codici di condotta professionale per gli Avvocati saranno
istituiti dalla stessa professione legale attraverso i relativi organi competenti, oppure
dalla legislazione, in conformità con la normativa nazionale, la consuetudine ed i
modelli e norme internazionali riconosciuti”. E’ questo il tema dei codici deontologici, che vengono raccomandati ed indicati dai Principi, tenendo presente che al
Congresso dell’Avana ci fu una ampia discussione a tale proposito tra chi riteneva
necessario raccomandare agli Avvocati di tutto il mondo raccolte scritte di principi
deontologici (“codes of professional conducts”) o affidarsi alla consuetudine (“custom”):
prevalse il primo orientamento, anche se la consuetudine viene comunque
richiamata come fonte importante, tra le altre, per la redazione dei codici. Si dice
che i codici di autodisciplina possano essere emanati o da organi appartenenti
all’ordinamento forense (“its appropriate organs”) o da norme statali (“legislation”) ed
in entrambi i casi non possono contrastare ed anzi devono essere conformi alla
normativa statale, alla consuetudine forense (che in molti Stati è plurisecolare ed
in Italia millenaria) ed agli standard e norme internazionali compresi questi
importantissimi Basic principles. Finora, caro Consigliere Gianzi che professa
l’inglese, ho parlato la lingua di Shakespeare in Suo onore, ed ora parlerò quella di
Molière in onore del Consigliere Barbantini che invece parla francese, e ciò per non
far torto a nessuno. Già nel 1987 l’Associazione forense internazionale Union
International des Avocats126 approvò a conclusione del suo XXXII Congresso tenuto
in Canada dal 27 agosto al 2 settembre di quell’anno la Charte Internationale des
droit de la Defense, documento importantissimo che fu a suo tempo consegnato agli
Ambasciatori di tutti i Paesi e che richiamò, tra l’altro, anche principi deontologici.
Il documento è strutturato in 19 articoli e, previa introduzione (“Exposé des motivs”),
diviso in Principi fondamentali (“Principes fondamentaux”) negli articoli da 1 a 8,
Procedura giudiziaria (“Procedure judiciaire”) negli articoli da 9 a 11, Difesa (“La
defense”) negli articoli dal 12 al 14 ed infine Organizzazione della professione
forense (“Organisation de la profession d’Avocat”) negli articoli dal 15 al 19. Chiarisco
subito che non si tratta di un codice deontologico, bensì di un documento che fissa
principi basilari che possano essere accettati universalmente dalla comunità forense
di tutto il mondo, e comunque troviamo certamente precisi riferimenti alla
deontologia forense all’art. 13 dedicato ai “Doveri degli Avvocati ad integrazione dei
diritti e delle garanzie della difesa”127 che, tra l’altro, dice “nell’adempiere ai suoi doveri
l’Avvocato si comporta sempre nella più completa libertà con diligenza e determinazione
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IL NOSTRO MONDO
conformemente alla legge, senza forzare mai la propria coscienza e nel rispetto della volontà
del suo cliente e della deontologia della professione di Avvocato senza preoccupazioni per
restrizioni o pressioni alle quali potrebbe essere soggetto da parte dell’autorità o da parte del
pubblico128". Insieme al rispetto della legge e della volontà legittima del cliente la
“déontologie” gioca un ruolo fondamentale non solo in campo giudiziale, ma sotto
qualsiasi profilo l’Avvocato agisca. Passando dall’ambito mondiale a quello
europeo, non si può non ricordare il Conseil des Barreaux de la Communauté
Européenne che, nata come Associazione privata su iniziativa dell’ Union International des Avocats sopra ricordata, si è trasformata poi in organo della Comunità
Europea per le problematiche della professione forense in Europa, ed in tale veste
ha emanato nel 1988 il Codice deontologico europeo, poi emendato nel 1998, nel
2002 e nel 2006 che contiene norme comuni per tutti gli Avvocati che esercitano
nei Paesi appartenenti all’Unione Europea senza pregiudizio per l’applicazione dei
Codici deontologici nazionali. In Italia fino al 1997 la deontologia forense era
fondata interamente su norme consuetudinarie che si erano consolidate in secoli
di tradizione forense ed era interpretata ed orientata dalle Sentenze e dai Pareri del
Consiglio Nazionale Forense che assicurava l’uniformità su tutto il territorio
nazionale. Non esisteva un Codice e non se ne sentì la necessità fino agli anni ’90
quando, dopo alcuni anni di preparazione, nella Seduta del 17 aprile 1997 il CNF
approvò il testo del Codice deontologico forense italiano in vigore, più volte
emendato dal CNF nel corso degli anni anche su disposizione del legislatore
europeo ed italiano. Tali interventi, ad avviso dello scrivente, hanno reso il Codice
deontologico e, parallelamente, il Regolamento per la Formazione ed altri documenti giuridici generali ed astratti che potrebbero essere emanati dal CNF in
altrettante fonti giuridiche di grado regolamentare129. Ho parlato del Regolamento
del CNF per introdurre il tema del potere regolamentare di quest’organo, potere
che poggia su una salda base giuridica e che non viene escluso in via di principio
neanche da chi ne ha strenuamente combattuto il contenuto a Roma130. Il Codice
deontologico italiano insomma (insieme al Regolamento sulla formazione) deve
essere, come richiesto dalle Nazioni Unite “in accordance with national law and custom
and recognized international standards and norms” e quello italiano lo è. E si consideri
che l’intervento del Decreto ‘Bersani’ ha comunque lasciato un amplissimo
margine di autonomia al Collegio forense e quindi al CNF, sia per le modifiche al
Codice deontologico sia per il contenuto del Regolamento, e ciò proprio in
sintonia con la Carta dell’Avana che stiamo esaminando. Un problema tutto da
sviluppare è piuttosto il rapporto tra Regolamento del CNF e Regolamenti degli
Ordini, ed io sostengo la necessaria subordinazione dei secondi al primo. Il disegno
di legge per la nuova normativa professionale in discussione al CNF dovrà
necessariamente chiarire tutti questi punti.
L’art. 27131 dichiara che “le accuse o i reclami sporti contro gli Avvocati relativa-
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IL NOSTRO MONDO
mente alla loro capacità professionale saranno trattate rapidamente e ragionevolmente
secondo procedure adatte. Gli Avvocati avranno diritto ad una udienza imparziale,
compreso il diritto di essere assistito da un Avvocato di loro scelta”. In Italia il
procedimento disciplinare forense si attua attraverso una prima fase amministrativa
presso i Consigli degli Ordini locali, una seconda (eventuale) fase giurisdizionale
presso il Consiglio Nazionale Forense che provvede con sentenza, che, per
l’altissima preparazione tecnica dei suoi membri nel campo della normativa
forense, da all’incolpato quelle garanzie che altrimenti mancherebbero nell’interesse della corretta applicazione della deontologia sia in malam partem che in bonam
partem, dal momento che i Consigli locali sono elettivi e potrebbero essere (in casi
patologici) sviati in bonam partem nei confronti degli Avvocati ed in malam partem
nei confronti dei praticanti dalle corrette funzioni disciplinari proprio in ragione
di calcoli elettorali, di conoscenza personale, amicizia o di altre considerazioni non
giuridiche, con la conseguenza davvero tragica e paradossale che potrebbero
verificarsi casi in cui il praticante che sbaglia per inesperienza (e che non vota) possa
essere trattato più duramente dell’Avvocato che viola con maestria le norme
deontologiche (ma che, al contrario del praticante, vota). L’attuale discussione in
seno al CNF per la proposta di nuova Legge professionale vuole proprio ovviare con
serietà e responsabilità di insigni Avvocati e Professori affinché questo non possa
accadere. La soluzione che toglierebbe ogni dubbio sarebbe lo spostamento del
giudizio disciplinare secondo il meccanismo previsto per i Magistrati (cioè presso
un Consiglio diverso da quello nel quale l’incolpato è iscritto) oppure scindere il
procedimento in due fasi la prima delle quali svincolata dal Consiglio cui fa
riferimento l’incolpato, ovvero una ulteriore soluzione potrebbe essere quella di
limitare o impedire la rielezione al Consiglio, perché anche in questa ultima ipotesi
gli interessi elettorali dei Consiglieri verrebbero meno consentendo una maggiore
indipendenza. Io ritengo che il completo trasferimento della disciplina ad Ordini
diversi rispetto a quello cui appartiene l’incolpato sia la soluzione migliore, e non
sarebbe meno opportuna la soluzione di affidare ad appositi collegi disciplinari
(non necessariamente composta da Consiglieri ma per esempio da Avvocati che
abbiano frequentato serissimi corsi presso il CNF in tema di normativa e deontologia) la funzione disciplinare. Una svolta è indispensabile affinché presso i COA
locali si giunga ad una “fair hearing”, ovvero ad una udienza imparziale che finora,
per le considerazioni che ho espresso rischia, anche con tutta la buona volontà e
la buona fede, di non essere tale. Se a questo si aggiunge l’altra nota dolente della
possibilità (remota ma comunque esistente) che al Consiglio dell’Ordine siedano
Avvocati con scarsa preparazione in materia di deontologia e di normativa forense
(prendere voti non significa essere un tecnico del diritto, ma solo essere un
Avvocato che sa far bene le pubbliche relazioni) allora il cerchio si chiude
amaramente: una riforma, anche alla luce di ciò che è richiesto dal Legislatore
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IL NOSTRO MONDO
universale attraverso i principi in parola, è improcrastinabile. L’Assemblea degli
Avvocati deve avere la possibilità in ogni momento di controllare in forma pubblica
e con la massima trasparenza l’operato del Consiglio, e ciò nell’interesse degli
Avvocati tra i quali (per inciso) c’è sicuramente chi tiene la situazione sotto
controllo, come impone del resto lo stesso Preambolo del Codice deontologico.
L’ONU non dice se le udienze disciplinari devono essere pubbliche, ma certamente
ritengo – e questa è una mia opinione personale – che tutta l’attività del Consiglio
dell’Ordine dovrebbe de jure condendo essere svolta in forma pubblica, compresi i
procedimenti disciplinari, e ciò argomentando dal fatto che per il Legislatore
universale la pubblicità dell’udienza è la regola e non l’eccezione, come è
opportuno ricordare citando l’art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo che si riferisce ai processi penali: “ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”. Si aggiunga che, in piena sintonia
con quanto richiesto all’art. 27 dei Principles, l’art. 45 del R.D. n. 37/1934 dispone
che l’Avvocato incolpato nell’udienza disciplinare può farsi assistere da un
Difensore, ma può anche difendersi personalmente.
L’art. 28132 dei Principi dell’Avana così recita: “le procedure disciplinari nei
confronti degli Avvocati saranno trattate dinanzi ad un collegio disciplinare imparziale istituito dalla stessa professione legale, dinanzi ad una autorità indipendente prevista
dalla legge o dinanzi ad una Corte e saranno soggette ad un controllo giurisdizionale
indipendente”. Qui l’unica cosa che mi sento di aggiungere rispetto a quanto detto
a commento dell’articolo precedente è che le Nazioni Unite offrono agli Stati, per
la trattazione delle questioni disciplinari, l’alternativa della giurisdizione domestica (“impartial disciplinary committee”), della sottoposizione ad una autorità indipendente (“independent statutory authority”) o dell’udienza presso una Corte dello Stato
(“before a Court”) e comunque in tutti i casi è previsto un controllo di legittimità
(“independent judicial review”). In Italia, come ho detto, la prima fase si svolge dinanzi
ai COA133 i cui provvedimenti sono soggetti al ricorso dinanzi al CNF - al cospetto
del quale si svolge la seconda (eventuale) fase134 - le cui Sentenze sono ricorribili per
Cassazione135 per motivi di legittimità. Abbiamo quindi un atto amministrativo
(COA), un ricorso contro lo stesso con relativa Sentenza (CNF) che come suo
naturale sbocco deve trovare il merito ed infine una Sentenza di legittimità
(Cassazione) che, come tale, è sempre e soltanto rescindente e mai rescissoria.
Infine l’art. 29136 recita: “tutte le procedure disciplinari saranno stabilite in
conformità con il codice di condotta professionale ed altri modelli e principi etici
riconosciuti della professione legale ed alla luce di questi principi”. In realtà in Italia il
Codice deontologico forense non detta norme procedurali (cosa però astrattamente possibile secondo i dettami delle Nazioni Unite) salvo casi sporadici 137 e la
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IL NOSTRO MONDO
normativa procedurale si rinviene nella Legge professionale e nel Regolamento di
attuazione entrambi del 1934 e si applicano, con una girandola di norme e di
integrazioni giurisprudenziali, sia il c.p.c. sia il c.p.p. Tutto questo ovviamente non
interessa al Legislatore universale che vuole dettare soltanto le linee fondamentali
ed il minimo comune denominatore per l’attività forense e la sua organizzazione
in tutti i Paesi del mondo. Il Codice deontologico italiano fornisce sia ai COA sia
al CNF il diritto sostanziale sul quale commisurare la violazione. Il Codice
deontologico si compone di un Preambolo e di 60 articoli, ognuno dei quali
contiene regole deontologiche che si contraddistinguono per generalità ed astrattezza
e molti articoli contengono anche canoni complementari contraddistinti da un
numero romano e che sono esemplificativi ma non esaustivi138.
Questa, eccellenti Colleghi, è l’Avvocatura come disegnata stupendamente in
modo cristallino nei Principi dell’Avana, e le mie preoccupazioni passate, presenti
ed anche future sono state, sono e saranno quelle di dire parole edificanti e di
contribuire a preservarla con esse da approssimazioni e comportamenti poco seri
che possono annidarsi da ogni parte, compreso qualsiasi Consiglio dell’Ordine. Un
Consiglio dell’Ordine infatti non è Cana dove tanto tempo fa dell’acqua in un
matrimonio fu trasformata istantaneamente in vino139, ed è altamente improbabile
che un Avvocato, il quale - impreparato e digiuno di normativa professionale e
spesso digiuno anche di diritto - si candidi alle elezioni forensi, possa solo per tale
motivo trasformarsi miracolosamente in un esperto di valore in quel secondo in cui
avviene la proclamazione ufficiale da candidato a Consigliere. Quando il Signore
del resto compiva i miracoli sulle persone (o sui morti per intercessione dei loro
cari) diceva “la tua fede ti ha salvato”: l’uomo è molto più complesso di un semplice
bicchiere di acqua e non si trasforma con un colpo di bacchetta magica (con tutto
il rispetto per il Signore… ed anche per candidati e Consiglieri) ma è una creatura
stupenda e fragile che con umiltà, fiducia e devozione per il diritto si trasforma
gradualmente e si forgia come una pietra preziosa in tanti anni di lavoro. Il principio
espresso dall’art. 12 del Codice deontologico per cui “l’Avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza” può e deve essere
esteso idealmente anche all’incarico di Consigliere o di Vicario o di membro di
Commissione, perché, non dimentichiamoci, più in alto siamo e più cadiamo nel
ridicolo se non siamo all’altezza dei nostri compiti, e le risate e le beffe vi assicuro
che sono quello che più di tutto deve spaventare l’Avvocato, soprattutto alla luce
dei Principi supremi che stiamo esaminando! L’Avvocato non promuove nuove
linee di prodotti, non fa le pubbliche relazioni per ristoranti, bar o salumerie, ma
garantisce il rispetto della democrazia e dei diritti dell’uomo vigilando sui pubblici
poteri e deve essere tremendamente serio. Chi scrive è beninteso giocoso e
scherzoso per sua natura, come si può vedere in queste pagine, ma sul diritto e
l’Avvocatura è, vi assicuro, tremendamente serio, perché quando gli Avvocati sono
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IL NOSTRO MONDO
ridotti al silenzio dagli Stati o perdono credibilità sociale a causa delle loro stesse
leggerezze diventano inutili, ed in entrambi i casi devono ribellarsi con l’arma
potente della cultura e con la penna che ha animato anche quegli Avvocati che
furono tra i Padri della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo o della
Costituzione della Repubblica che certo non sono caduti nel ridicolo e che dopo
oltre sessanta anni vedono il frutto del loro lavoro intellettuale risplendere in luce
meridiana come se fosse mezzogiorno. Di certo queste parole non sono scritte per
caso, e chi parla lo fa a ragion veduta, avendo visto tutte le cose che si fanno sotto il sole140,
esattamente come tanto tempo fa le vide Salomone141. Queste parole vogliono
soltanto richiamare ed ammonire alla luce dei Principi altissimi che i più importanti
giuristi del mondo hanno elaborato e che io, da servitore per servire, vi trasmetto.
Se qualcuno si risentisse delle mie parole, allora vuol dire che non è umile o magari
è impreparato, e quindi in difetto, ed anziché arrabbiarsi con me o protestare contro
i crediti formativi deve… accreditarsi egli stesso come tecnico frequentando – anche
se è esentato - i seminari, aggiornandosi diligentemente ed umilmente come chi
scrive fa da sempre. Prendiamo piena coscienza di questo e miglioriamo il nostro
mondo come lo vuole e lo disegna il supremo magistero dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite! E qualsiasi cosa sarò chiamato a fare nel futuro terrò sempre nel
cuore le parole di un uomo al quale voglio bene e di cui non farò il nome, che
discutendo con me sulla Città del Sole142 mi disse premuroso: “ti esorto a non dare
molto peso al tramonto di un’era che sprofonda nel buio delle ingiustizie, e di dirigere il tuo
sguardo attento verso un’alba più radiosa che illuminerà i passi di uomini più giusti”.
Per tornare, o Colleghi, alla luminosità abbagliante del diritto internazionale, vi
dico che dopo la Carta dell’Avana sono molto importanti davvero anche i principi
espressi nel documento emanato nel 2003 dall’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i diritti umani (altro organo del complesso sistema delle Nazioni Unite)
in collaborazione con la International Bar Association (Associazione forense internazionale che riunisce decine di migliaia di legali e centinaia di Associazioni forensi
locali) denominato Diritti umani nell’amministrazione della giustizia: vademecum
sui Diritti umani per Giudici, Rappresentanti della pubblica accusa ed Avvocati
difensori143: il documento prende in considerazione soprattutto i Principi dell’Avana commentandoli anche alla luce di casi pratici. Il Capitolo IV è espressamente
dedicato alla indipendenza ed imparzialità dei Giudici, indipendenza ed imparzialità dei
Rappresentanti della pubblica accusa ed infine alla indipendenza degli Avvocati difensori 144
ed il paragrafo 6 di questo capitolo è espressamente dedicato all’indipendenza degli
Avvocati difensori. Al paragrafo 6.2 si legge “questo sistema giuridico non sarebbe
completo senza Avvocati indipendenti che possono continuare il loro lavoro liberamente e senza timore delle rappresaglie. Effettivamente, gli Avvocati indipendenti svolgono
un ruolo chiave nella difesa i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in ogni
occasione145". L’Avvocatura è indipendente quando l’Avvocato può difendere i
FORO ROMANO 1/2009
181
IL NOSTRO MONDO
diritti umani senza paura di rappresaglie o ricatti da parte di altri poteri. Al
paragrafo 6.3 leggiamo “evidentemente, se i Giudici, i Rappresentanti della pubblica
accusa e gli Avvocati difensori non possono esercitare liberamente, in modo indipendente ed imparziale le loro funzioni professionali e se il Governo ed il Parlamento non sono
preparati allo stesso modo sempre a verificare questa indipendenza, la normativa di
legge è erosa lentamente ma costantemente e con essa l’efficace protezione dei diritti
dell’individuo. Come è evidente, è l’intera struttura di un ordine costituzionale libero
e democratico che è sorretto da una Magistratura indipendente ed imparziale, da
Rappresentanti della pubblica accusa indipendenti ed imparziali e da Avvocati
indipendenti146". E’ davvero amaro però constatare che, nonostante le chiarissime
parole del Legislatore universale nella Costituzione della Repubblica Italiana non
si possa leggere neanche una sola volta la parola “Avvocato” e che soprattutto le
garanzie che richiede l’ONU per la sua indipendenza non siano ivi previste. Ed il
Dott. Vincenzo Carbone, Primo Presidente della Corte di Cassazione italiana, mi
auguro che legga queste mie parole che ne commentano altre pronunciate da chi
è ben più autorevole di me e di lui, ovvero le Nazioni Unite, perché altrimenti non
si spiega perché voglia escludere la presenza dell’Avvocatura dal Palazzo di
Giustizia di Roma dove appunto Magistrati giudicanti, Magistrati requirenti ed
Avvocati Difensori stanno insieme dal 1911 secondo la volontà dell’allora Ministro
di grazia, giustizia e dei culti Cesare Fani che li volle lì affratellati, ed anche in
perfetta ed armoniosa sintonia con le testuali parole del Paragrafo 6.3 sopra
richiamato.
Le Nazioni Unite poi hanno previsto procedure effettive di garanzia per Giudici
ed Avvocati: già dal 1994 la Commissione dei Diritti Umani con la risoluzione n.
41, prendendo atto dei frequenti attacchi all’indipendenza dei Giudici e degli
Avvocati nel mondo e ritenendo che gli attacchi a tali qualificatissimi soggetti fosse
causa diretta della compressione e della violazione crescente dei diritti umani nei
Paesi ove tali fenomeni accadevano, decideva di nominare, per un periodo di tre
anni, un Relatore speciale sull’indipendenza dei Giudici e degli Avvocati147. Come
altre Procedure Speciali delle Nazioni Unite, questo mandato è ora affidato al
Consiglio per i Diritti Umani ed è stato prorogato di anno in anno, fino alla
Risoluzione dello stesso Consiglio n. 8/6 del 18 giugno 2008 quando fu deciso di
estendere il mandato per un periodo di tre anni. Dal 1994 al 2003 l’altissima carica
è stata ricoperta dal Dott. Param Cumaraswamy giurista di nazionalità malese, e dal
2003 dal Dott. Leandro Despouy, giurista argentino, il cui mandato è tuttora in corso. La
Risoluzione n. 8/6 ha conferito al Relatore i poteri ed il compito di raccogliere tutte
le segnalazioni rilevanti che provengono da qualsiasi Paese aderente all’ONU, di
registrare non solo gli attacchi all’indipendenza dell’ordinamento giudiziario ed a
quella degli Avvocati, di fare raccomandazioni concrete per superare difficoltà in
tal senso, di studiare come migliorare il sistema giudiziario caso per caso, di
182
FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
segnalare regolarmente al Consiglio per i Diritti Umani in conformità con il suo
programma di lavoro ed una volta all’anno all’Assemblea Generale, ed è previsto
anche un suo potere di visita ufficiale nel Paese dove vengono segnalate irregolarità.
Tra l’11 ed il 14 marzo 2002 lo Special Rapporteur venne in Italia su segnalazione
dell’allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Dott.
Francesco Saverio Borrelli. Tutte le segnalazioni all’Ufficio ginevrino del Relatore
speciale vanno compiute con l’esposizione dei fatti lesivi dell’indipendenza dei
Giudici o degli Avvocati, fatti che per avere rilievo giuridico internazionale devono
contrastare con norme delle Nazioni Unite (come i Basic Principles della Conferenza dell’Avana ma non soltanto) e non è sufficiente che venga violata una norma
interna dello Stato.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la conseguente diffusione
mondiale dell’Avvocatura negli ultimi sessanta anni ha fatto fare al diritto un balzo
in avanti talmente gigantesco che non ce ne rendiamo conto: all’alba dell’umanità
il Giudice (un sacerdote o un anziano) chiamava a se l’imputato e giudicava, poi
si aggiunse il ruolo dell’Accusa, ma mancava ancora la Difesa, e quando quest’ultima è alla fine intervenuta baldanzosa, infervorata, indipendente, disordinata,
rivoluzionaria il mondo del processo ed il mondo dei rapporti tra il potere ed i
cittadini (o le masse, che non sono certo sparite) non è più quello di prima. Il
Giudice ha meno poteri ed anche il Pubblico Ministero ha trovato un Avversario
formidabile. Ed anche gli Stati hanno trovato di fronte a loro un campione delle
libertà civili. L’Avvocato (e chiamo a testimoniare Francesco Galgano) è “coartefice
delle decisioni giudiziarie”148 che, se materialmente vengono scritte dal Giudice,
sostanzialmente vengono scritte da tutti i partecipanti alla dialettica processuale, e
l’Avvocato deve fare la sua parte, come richiesto dai principi solenni che i più
importanti giuristi del mondo hanno richiesto. Costruiamo bene il presente per
impedire che il futuro ci riservi magistrati come il giudice Dredd protagonista
dell’omonimo film interpretato da Sylvester Stallone149 dove la città di Mega City Four
è governata da un giudice in motocicletta (Dredd) che cattura i criminali, li accusa,
li giudica valutando anche gli elementi a loro favore ed esegue sommariamente le
sentenze capitali: insomma un giudice garantista ed un raffinatissimo giurista! Una
Avvocatura vigile, attenta, seria ed impegnata, cari Colleghi, farà di tutto anche
l’impossibile affinchè nel futuro del genere umano quella scellerata motocicletta
rimanga in panne insieme al forsennato giudice che la cavalca, con tutto il rispetto
per il superlativo divo di Hollywood!
***
Questa, miei allievi prediletti Luca, Stefano e Gabriele, cari Antonio 150 e
Rodolfo151, gentilissime Colleghe ed egregi Colleghi tutti, praticanti ed Avvocati,
studenti universitari e Presidenti di Cassazione e di Corte d’Appello, Consiglieri,
questa dunque è l’Avvocatura, e scusate se è poco: alle Colleghe ed ai Colleghi
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183
IL NOSTRO MONDO
chiedo di amare questa meraviglia e di considerare ogni gesto quotidiano come una
goccia necessaria che insieme a tante altre fa un mare immenso, ai miei allievi, ai
praticanti ed agli studenti dico di accostarsi a questo supremo magistero di legalità
con un sano timore, e sappiate che il giorno che mi accorgessi di avere sciaguratamente confuso o disorientato con parole od opere qualcuno di voi io consegnerò
nelle vostre mani preziose la mia Toga ed abbandonerò l’Avvocatura. Ai Magistrati
infine dico che gli Avvocati non devono abbandonarli e non li abbandoneranno
nelle loro difficoltà, vigileranno lealmente sui loro atti così come accetteranno di
essere vigilati, in un meraviglioso circolo virtuoso di legalità nel quale tutti tengono
d’occhio il loro fratello per correggerlo ed impedirgli fraternamente di cadere
nell’errore, fedeli sempre e comunque a quella sovranità che spetta soltanto al
popolo italiano, così come a tutti i popoli del mondo.
***
Eccellentissimi Presidenti Gattegna152, Alpa153 e Cassiani154, voi testimoniate
direttamente ogni giorno da uomini e da giuristi che questi principi altissimi sono
parte imprescindibile della civiltà, affinché nel futuro dell’umanità non vi siano
Faraoni, Imperatori cinesi, Governatori romani o giudici come Freisler che possano
turbare con i loro incubi i sogni di giustizia e di dignità umana degli imputati ai
quali, per quanto terribili siano stati i loro delitti, diciamo “riposate in pace, perché
questo sbaglio non sarà ripetuto155”.
***
Illustrissimi Consiglieri Barbantini e Gianzi, metto a disposizione vostra questo
mio impegno di Vicario affinché l’Ordine di Roma, città dove l’Avvocatura, questa
Sovrana, è nata, possa trarne universale giovamento.
***
Mi rivolgo anche a voi Vicario Carletti156, Avvocato Grasso157 e Consiglieri
Bianchi158, Cipollone159, Fasciotti 160 e Nesta161 tutti pregiatissimi perché ognuno di
voi può fare tanto di prezioso per onorare insieme a me l’Avvocatura, che è Regina,
nella sua splendida quotidiana Udienza.
***
Ma è a te Rosa162 che consegno con emozione ed offro questo mio manoscritto
- da servitore umilissimo per servire - affinché tu possa, o Tesoriera, custodirlo come
cosa rara e preziosa, preservarlo da ogni falsa interpretazione e garantirne la corretta
esegesi, così che il messaggio universale che contiene e che ti porgo vada a
promuovere soprattutto le cose che a me - Giorgio Olmi Vicario romano, giurista
ed oratore pesarese - ed anche a te - Donna eccellente - sono più care, cioè la
formazione di chi è nel fiore della vita, come il sole alle otto o alle nove del mattino163 e
l’emancipazione dell’altra metà del cielo164 che è la più bella perché piena di stelle, con
il soave accompagnamento del canto lirico del poeta cinese165.
Così canta il poeta, e proprio ora mentre sto scrivendo canta anche il gallo
184
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IL NOSTRO MONDO
mattutino, ed io ho passato una intera notte a stendere questo manoscritto e
nemmeno me ne sono accorto, e l’umanità ha anche lei trascorso tutta la sua notte
travagliata ed affaticata a costruire sigilli, a stendere il Pentateuco, a redigere il
Digesto, a fare le rivoluzioni, a sancire la Dichiarazione Universale ed anche lei non
se ne è nemmeno accorta.
Finora è stata notte fonda, o Rosa, ma io già intravedo un chiarore che annuncia
il sorgere del sole, ed anche tante nostre Colleghe e giovani Colleghi che ogni
giorno celebrano udienza e tanti ragazzi che si preparano con difficoltà a celebrarle
all’aperto nelle savane dell’Africa, nei villaggi dell’Asia centrale o al cinquantesimo
piano di un grattacielo stanno guardando ancora per poco lo stesso cielo notturno
che lascia il posto a poco a poco al chiarore mattutino in ogni angolo del mondo.
Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo 166 e questo è il
momento di riposarmi perché sono un poco stanco dopo questa fatica.
Il pittore quando è stanco può riporre il pennello, lo scultore lo scalpello ed il
violinista l’archetto.
Ma all’oratore, o Rosa gentilissima, non è dato di poter riporre niente, perché
tutto ciò che ha è la sua voce: quando è stanco chiude gli occhi e si addormenta
sognando un mondo migliore in cui il vero Legislatore sia dentro l’uomo stesso.
Note
1
Avv. Goffredo Maria Barbantini, Avvocato del Foro di Roma e Consigliere dello stesso COA
Avv. Francesco Gianzi, Avvocato del Foro di Roma e Consigliere dello stesso COA
3
Una raccolta di tali sigilli si trova nella Sala VIII del Museo Gregoriano Egizio dei Musei Vaticani
a Roma
4
Regnò tra il 2213 ed il 2096 a.C.
5
Le avventure di Sinuhe a cura di Marco E. Chioffi e Patrice Le Guilloux, Cardano al Campo, 2004
6
Andata in onda su Rai1 il 15 dicembre 2004
7
In realtà più che un codice in senso moderno è una raccolta di 282 sentenze (di cui 33 perdute)
del re Hammurabi di Babilonia scolpita su di una stele in diorite nera alta oltre due metri redatta
sicuramente alla fine del regno del grande sovrano (1792 -1750 a.C.): la procedura ed il diritto
sostanziale sono fusi insieme in ognuna delle sentenze, e non vi sono molti dettagli circa il processo,
tuttavia non vi è traccia della figura di un esperto di diritto il quale assista la parte
8
Il Pentateuco (in ebraico Torah) è la raccolta dei primi cinque Libri della Bibbia (Genesi, Esodo,
Numeri, Levitico, Deuteronomio) il cui materiale letterario deriva da antichissime tradizioni orali e
molti brani contengono materiale giuridico, soprattutto i Libri dell’Esodo, del Levitico e del
Deuteronomio: soprattutto quest’ultimo, secondo la maggioranza degli studiosi scritto sotto il re
Giosia nel VII sec. a.C. (vedi però contra il Pastore Alfredo Terino, Chi ha scritto i ‘cinque libri di
Mosè’?, Firenze 2003) è interessante sotto il profilo strettamente giuridico perché contiene (sotto la
finzione puramente letteraria di tre orazioni in cui Mosè in persona parla al popolo di Israele) norme
di condotta sociale e processuale. In effetti quella di Mosè “oratore” è una circostanza smentita dalla
stessa Bibbia dove, in Esodo VI, 10-13 il grande legislatore in persona si dichiara balbuziente
scusandosi verso Dio del suo impaccio alla parola, tanto che per parlare al cospetto del Faraone Dio
stesso gli affianca il fratello Aronne.
2
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IL NOSTRO MONDO
9
Deuteronomio XVII, 1-7 (traduzione C.E.I.)
Deuteronomio XVII, 8-13 (traduzione C.E.I.)
11
Deuteronomio XIX, 15-21 (traduzione C.E.I.)
12
I Re, III, 16-28 (traduzione C.E.I.) dove viene esaltata la sapienza di Salomone, ricordato per
questo motivo anche nel Corano (Sure XXI, 81-82, XXVII, 15-45, XXXIV,11-13)
13
Testimone diretto del processo fu Platone (Apologia di Socrate e Critone) e ne parla anche nel
III sec. d.C. Diogene Laerzio (Vite dei filosofi)
14
Si veda l’articolo Customary and Islamic Law and its Development in Africa — An Overview,
Hunton & Williams Bullettin, Agosto 2004
15
Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909 il quale cita testualmente Liv., 3, 44, 11
12. Per il processo a Virginia su vedano anche Dion., 11, 30; Liv., 3, 56, 4.6; Fest., L. 376; Cic.,
Verr., 2, 1, 114
16
Poenulus, Atto III, versi 504-816
17
Si veda Pierantoni, Gli Avvocati di Roma antica, Bologna, 1900
18
Avv. Monica Poggioli, Avvocato del Foro di Roma
19
Dott.ssa Letizia Carugno del Foro di Cassino
20
Avv. Maria Cristina Lai, Avvocato del Foro di Roma
21
Avv. Livia Rossi, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Roma
22
Avv. Maria Pia Dionisi, Avvocato del Foro di Roma
23
Pierantoni, Gli Avvocati di Roma antica cit., pag. 98
24
Matteo capitolo XXVII, Marco capp.XIV e XV, Luca capp. XXII e XXIII e Giovanni capp. XVII
e XIX: Gesù Cristo fu arrestato e processato quasi sicuramente tra il giovedì 6 ed il venerdì 7 aprile
dell’anno 30. Si vedano le considerazioni di Padre Rinaldo Fabris, Gesù di Nazareth, Assisi 1983,
Mary ed Alan Whranger, The Shroud of Turin, An Adventure of Discovery, Franklin, Tennessee
1998. Vedi però contra Mons. Mario Canciani, Ultima cena dagli Esseni, Roma 1995 da cui si può
dedurre che l’arresto fu operato martedì 4 ed il processo sarebbe durato fino a venerdì 7 aprile
dell’anno 30
25
Matteo e Giovanni erano entrambi Apostoli di Cristo ed erano a Gerusalemme al momento
dell’arresto, del processo e della condanna di Gesù, come attestato nelle stesse narrazioni. Al
contrario Marco e Luca, secondo la tradizione, non conobbero mai personalmente il Nazareno. I
dettagli accurati delle narrazioni dei Vangeli ci lasciano pochi dubbi sulla assoluta storicità di essi
26
Ponzio Pilato fu Praefectus della provincia di Judaea dal 26 al 36 d.C. inviato da Tiberio
27
Accadde nel 62 a.C. dove Cicerone pronunciò in difesa del poeta l’orazione Pro A. Licinio
Archia poeta
28
Atti XXII, 25-30, XXIII, 32-31, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 16-31
29
Liv., 9, 46
30
Si veda Visky, Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti di diritto romano, in Jura, 1964
31
L’Accademico Prof. Federico Zeri dice a chiare lettere che “l’alfabetizzazione raggiunta
nell’impero romano, agli inizi del VI secolo e alla fine del V secolo, sia stata raggiunta poi dall’Europa
soltanto nel secolo scorso” ovvero alla fine del XIX secolo (Federico Zeri, Agonia e fine della Roma
antica, relazione tenuta il 28 agosto 1997 al Meeting per l’amicizia tra i popoli)
32
C I.3.1.14.4
33
La commissione incaricata di redigere il Digesto era composta dal giurista Triboniano
(presidente), Costantino (comes sacrarum largitionum), Teofilo e Cratino (professori a Costantinopoli), Doroteo e Anatolio (professori a Beirut), ed undici avvocati (Stefano, Mena, Prosdocio,
Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Iacobo, Costantino, Giovanni). Non sia mai
dimenticato che la Commissione che predispose il Digesto (una delle maggiori imprese di tutta la
storia dell’umanità) era composta per due terzi da Avvocati. Anche alla redazione della prima
edizione del Codex lavorarono numerosi Avvocati. Mi si permetta una annotazione personale: il
10
186
FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
Codex entrò in vigore il 16 aprile del 529 d.C., proprio lo stesso giorno del calendario in cui io sono
nato (molti anni dopo, ovviamente!)
34
Il Milione, a cura di Dante Olivieri, Bari 1928, cap. CXXXVIII pagg. 174, 175: “E il primo
barone che n’andò in prima, lo Gran Cane li fece tagliare lo capo, e l’altro fece morire in carcere.
D’una cosa avea dimenticata: che, quando questi due baroni andavano a questa isola, perché un
castello non si volle a loro arrendere, egliono lo presono poscia, e a tutti feciono tagliare il capo, salvo
che a otto che, per vertú di pietre che aveano nelle braccia dentro dalle carne, per modo del mondo
non si poteva loro tagliare. E gli baroni, vedendo ciò, gli si feciono ammazzare con mazze, e poscia
feciono cavare loro queste pietre dalle braccia”. Il Gran Cane del testo non è ovviamente un San
Bernardo, ma semplicemente la traduzione in antico italiano della parola Gran Khan ovvero
l’imperatore dei Mongoli e della Cina, nello specifico Kubilai Khan (1214-1294)
35
Maximilien de Robespierre (1758-1794)
36
Georges Jacques Danton (1759-1793)
37
«quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs»
38
Thomas Jefferson (1743-1826) terzo Presidente degli Stati Uniti d’America, principale redattore
della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati uniti (1776) ed Avvocato di successo. Semplificando
un po’, possiamo dire che gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica sono stati entrambi fondati da… due
Avvocati (si veda anche la nota n. 40 relativa a Lenin)
39
Abraham Lincoln (1809-1865) sedicesimo Presidente degli Stati Uniti d’America ed abolitore
della schiavitù negli U.S.A.
40
Vladimir Ilyich Ulyanov detto Lenin (1870-1924) fondatore dell’Unione Sovietica. E’ poco
noto che Lenin, appena laureato in legge, divenne Avvocato patrocinando solo dieci cause nell’anno
1892 e perdendole tutte. E’ quasi un paradosso della storia che quel mediocre avvocato abbia poi
vinto la Rivoluzione di Ottobre nel 1917
41
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) eroe dell’indipendenza dell’India e filosofo
42
Si veda il R.D.L. n. 1054/1939
43
1893-1945
44
Fonte: www.un.org che riporta dati aggiornati al 3 luglio 2006 con l’ammissione del
Montenegro
45
Da un punto di vista giuridico lo Statuto delle Nazioni Unite era, in quanto Trattato
internazionale, all’epoca della sua stipulazione, retto da norme consuetudinarie. Ora i Trattati
internazionali sono disciplinati dalla Convenzione adottata a Vienna il 23 maggio 1969 sul Diritto
dei Trattati e ratificata dall’Italia con L. 12 febbraio 1974, n. 112. Le norme della Convenzione non
sono retroattive. La Convenzione di Vienna comunque raccoglie e codifica tutte le fondamentali
norme consuetudinarie in alcuni casi plurisecolari
46
«we the peoples of the united nations determined to save succeeding generations from the
scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm
faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights
of men and women and of nations large and small»
47
“with a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for
peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and
self-determination of peoples, the United Nations shall promote:
a) higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress
and development;
b) solutions of international economic, social, health, and related problems; and international
cultural and educational cooperation; and c) universal respect for, and observance of, human rights
and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion“
48
“Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter
FORO ROMANO 1/2009
187
IL NOSTRO MONDO
shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the
Economic and Social Council, which shall have for this purpose the powers set forth in Chapter X“
49
United Nations Commission on Human Rights (UNCHR)
50
1887-1976
51
“all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of
the law. All are entitled to equal protection against all types of discrimination in violation of this
Declaration and against any incitement to any form of discrimination“
52
“everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts
violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law“
53
“everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial
tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him“
54
Principi sanciti anche dall’art. 111 della Costituzione della Repubblica italiana
55
“everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved
guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his
defence“
56
“nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any
right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and
freedoms set forth herein“
57
Traduzione di Hamza R. Piccardo
58
International Covenant on Civil and Political Rights
59
“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the
following minimum guarantees, in full equality:
a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and
cause of the charge against him;
b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate
with counsel of his own choosing;
c) To be tried without undue delay;
d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his
own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal
assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment
by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;
e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and
examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used
in court;
g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt“
60
Human Rights Committee
61
Special Rapporteurs
62
United Nations Human Rights Council (UNHRC)
63
United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
64
“all persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and
establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings“
65
“Governments shall ensure that efficient procedures and responsive mechanisms for effective
and equal access to lawyers are provided for all persons within their territory and subject to their
jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic
origin, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth,
economic or other status“
66
“Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal
services to the poor and, as necessary, to other disadvantaged persons. Professional associations of
188
FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources“
67
“Governments and professional associations of lawyers shall promote programmes to inform
the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting
their fundamental freedoms. Special attention should be given to assisting the poor and other
disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary call upon the
assistance of lawyers“
68
“Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the competent
authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon arrest or detention or when
charged with a criminal offence“
69
Una importante eccezione è però costituita dal procedimento di cui al Titolo V del Libro VI
c.p.p. dove addirittura è prevista una condanna in assenza del Difensore, ma si tenga presente che
il Procedimento per decreto prevede possibilità di opposizione (con l’assistenza di un Difensore).
Sorgono dubbi circa la compatibilità di tale procedimento con i principi di diritto internazionale di
cui si compie l’esegesi in questa sede
70
“any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the interests of justice
so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence commensurate with the nature
of the offence assigned to them in order to provide effective legal assistance, without payment by
them if they lack sufficient means to pay for such services“
71
Art. 33 R.D.L. n. 1578/1933 convertito dalla L. n. 36/1934, modificato dalla L. n. 27/1997
72
Vedi solo per scopo esemplificativo Sentenze CNF n. 106/2007 e n. 177/2006
73
Artt. 1176 e 2236 c.c.
74
“Governments shall further ensure that all persons arrested or detained, with or without
criminal charge, shall have prompt access to a lawyer, and in any case not later than forty-eight hours
from the time of arrest or detention“
75
“all arrested, detained or imprisoned persons shall be provided with adequate opportunities,
time and facilities to be visited by and to communicate and consult with a lawyer, without delay,
interception or censorship and in full confidentiality. Such consultations may be within sight, but
not within the hearing, of law enforcement officials“
76
Si vedano anche i seguenti articoli: Giorgio Olmi, Introduzione esegetica sul fondamento
giuridico della formazione permanente pubblicato in “Foro Romano n. 1-2 di gennaio-aprile 2008
(pagg. 138-146) ed inoltre Giorgio Olmi, Ulteriore esegesi sul fondamento giuridico della formazione
permanente: indispensabilità di una formazione scientifica dell’Avvocatura italiana alla luce dei
principi del diritto internazionale pubblicato in “Foro Romano n. 3-4 di maggio-agosto 2008 (pagg.
468-483)
77
“Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure
that lawyers have appropriate education and training and be made aware of the ideals and ethical
duties of the lawyer and of human rights and fundamental freedoms recognized by national and
international law“
78
Si vedano le Comunicazioni della Commissione europea n. 747/2003 e n. 83/2004 rivolte non
solo ai Governi, ma anche espressamente ai Collegi professionali, e bene ha fatto il CNF a raccogliere
tali inviti
79
Vedi Preambolo ed art. 7 del Codice deontologico forense
80
“Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure
that there is no discrimination against a person with respect to entry into or continued practice within
the legal profession on the grounds of race, colour, sex, ethnic origin, religion, political or other
opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status, except that a requirement, that a lawyer must be a national of the country concerned, shall not be considered
discriminatory“
81
Si veda l’art. 3 della Costituzione
FORO ROMANO 1/2009
189
IL NOSTRO MONDO
82
Si veda il programma in www.consiglionazionaleforense.it
Art. 51 Cost. in combinato disposto con l’art. 17 R.D.L. n. 1578/1933 convertito dalla L. n.
36/1934. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono individui appartenenti all’area linguistica italiana (Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ecc.)
84
Art. 17 R.D.L. n. 1578/1933 convertito dalla L. n. 36/1934
85
Vedi L. n. 31/1982 e da ultimo la L. n. 146/1994
86
“in countries where there exist groups, communities or regions whose needs for legal services
are not met, particularly where such groups have distinct cultures, traditions or languages or have
been the victims of past discrimination, Governments, professional associations of lawyers and
educational institutions should take special measures to provide opportunities for candidates from
these groups to enter the legal profession and should ensure that they receive training appropriate
to the needs of their groups“
87
Per approfondire il tema della problematica convivenza dei sistemi giuridici tradizionali etnici
e tribali con il diritto dello Stato soprattutto nell’Africa nera si veda l’articolo Customary and Islamic
Law and its Development in Africa — An Overview, Hunton & Williams Bullettin, Agosto 2004
88
“lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as essential agents
of the administration of justice“
89
Art. 17 n. 3 R.D.L. n. 1578/1933 convertito dalla L. n. 36/1934
90
“the duties of lawyers towards their clients shall include:
a) advising clients as to their legal rights and obligations, and as to the working of the legal system
in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;
b) assisting clients in every appropriate way, and taking legal action to protect their interests;
c) assisting clients before courts, tribunals or administrative authorities, where appropriate“
91
Il cui primo comma recita “l’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno
e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta“
92
Articolo che tra l’altro dispone “l’Avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei
principi deontologici“
93
“gli Avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le corti
d’appello, i tribunali e le preture della Repubblica. Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di
Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale
superiore delle acque pubbliche ed alla commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può
essere assunto soltanto dagli Avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33“
94
“lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of justice, shall seek
to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and
shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and
ethics of the legal profession“
95
“lawyers shall always loyally respect the interests of their clients“
96
“Governments shall ensure that lawyers a) are able to perform all of their professional functions
without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; b) are able to travel and to
consult with their clients freely both within their own country and abroad; and c) shall not suffer,
or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action
taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics“
97
Cass. S.U. n. 24/1994 chiarisce che le norme dell’art. 103 c.p.p. si applicano a garanzia
dell’attività complessiva del Difensore, e quindi è illegittima la perquisizione nello Studio di un
Difensore effettuata senza l’osservanza delle garanzie di cui all’articolo citato anche se effettuata in
83
190
FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
relazione ad un procedimento diverso da quello in cui era svolta l’attività difensiva
98
Vedi art. 35 disp. att. c.p.p. che prevede una particolare formalità per la corrispondenza tra
Avvocato ed imputato
99
Dispone l’articolo “i Magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari,
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo Codice anche
quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. I dirigenti degli uffici
vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare“
100
Adottato con D. Lgs. n. 109/2006 modificato da L. n. 269/2006
101
“where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions, they shall
be adequately safeguarded by the authorities“
102
Si vedano le aggravanti di cui all’art. 61 n. 10
103
Seminari di ‘metodologie avanzate di apprendimento rapido nelle discipline giuridiche’
organizzati dal Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma il 27 settembre 2005, il 4 aprile 2007,
organizzati dall’A.GI.FOR. ed accreditati dal CNF a Roma (21 giugno 2008) ed a Frosinone (28
giugno 2008), ed infine organizzato a Roma il 7 marzo 2009 dall’A.GI.FOR. ed accreditato dal COA
di Roma.
104
“lawyers shall not be identified with their clients or their clients’ causes as a result of discharging
their functions“
105
“no court or administrative authority before whom the right to counsel is recognized shall
refuse to recognize the right of a lawyer to appear before it for his or her client unless that lawyer has
been disqualified in accordance with national law and practice and in conformity with these
principles“
106
Artt. 37, 40 e 43 R.D.L. n. 1578/1933 convertito dalla L. n. 36/1934
107
“lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in
written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal or other legal
or administrative authority“
108
“it is the duty of the competent authorities to ensure lawyers access to appropriate information, files and documents in their possession or control in sufficient time to enable lawyers to
provide effective legal assistance to their clients. Such access should be provided at the earliest
appropriate time“
109
Tutti i territori , mari e spazi aerei non soggetti a sovranità della Repubblica italiana, ed inoltre
i luoghi extraterritoriali sul territorio della Repubblica protetti dalle garanzie e dalle immunità di cui
agli artt. 22, 24, 27, 30, 35, 45, 46 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche conclusa a Vienna
il 18 aprile 1961 ratificata dall’Italia il 25 giugno 1969 ed entrata in vigore il 25 luglio 1969 senza
Obiezioni, Riserve o Dichiarazioni
110
Cass. Sez. I penale n. 23967/2007
111
“Governments shall recognize and respect that all communications and consultations between
lawyers and their clients within their professional relationship are confidential“
112
Il segreto professionale è disciplinato, tra l’altro dall’art. 9 Cod. deont. e dall’art. 13 R.D.L. n.
1578/1933 convertito dalla L. n. 36/1934
113
Sono in molti a dimenticare che l’Avvocato prima di iniziare l’esercizio della Professione
formula (art. 12 R.D.L. n. 1578/1933 convertito dalla L. n. 36/1934) un solenne giuramento “giuro
di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli
interessi superiori della nazione“, giuramento che è notevolmente diverso da quello dei praticanti
abilitati che, ex art. 8 del citato Regio Decreto suona “consapevole dell’alta dignità della professione
forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà,
onore e diligenza per i fini della giustizia“. La maggiore differenza sta negli “interessi superiori della
nazione“ ovvero, in linguaggio moderno e lontano dalla retorica, negli interessi superiori del popolo
sovrano ed anche, alla luce di quanto scritto nel presente articolo, nell’interesse di tutti i popoli del mondo
FORO ROMANO 1/2009
191
IL NOSTRO MONDO
al rispetto dei Principi universali che le Nazioni Unite hanno fissato
114
“lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and
assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters
concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights
and to join or form local, national or international organizations and attend their meetings, without
suffering professional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful
organization. In exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in accordance with
the law and the recognized standards and ethics of the legal profession“
115
“lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to
representtheir interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and
shall exercise its functions without external interference“
116
Vedi Cass. Sezioni unite n. 579/1961
117
Artt. 8 e10 R.D.L. n. 1578/1933
118
Art. 14 R.D.L. n. 1578/1933
119
Art. 1 D.Lgs.Lgt. n. 382/1944
120
Artt. 2-5 D.Lgs.Lgt. n. 382/1944
121
Art. 7 D.Lgs.Lgt. n. 382/1944
122
Artt. 8 e 9 D.Lgs.Lgt. n. 382/1944
123
“professional associations of lawyers shall cooperate with Governments to ensure that
everyone has effective and equal access to legal services and that lawyers are able, without improper
interference, to counsel and assist their clients in accordance with the law and recognized professional
standards and ethics“
124
Adottato con deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008
125
“codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal profession through
its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national law and custom and recognized
international standards and norms“
126
Consulente, come NGO, sia delle Nazioni Unite sia del Consiglio d’Europa
127
Devoirs des Avocats corollaires des droits et des garanties de défense
128
“dans l’accomplissement de ses devoirs, l’Avocat agit en tout temps, en toute liberté avec
diligence et courage conformément à la loi,, sans jamai violer sa proper conscience et dans le respect
de la volonté de son client et de la déontologie de la profession d’Avocat, sans se soucier des
restrictions ou des pressions aux quelles il peut être soumis de la part des autorités ou du public“
129
L’argomento è stato approfondito da Giorgio Olmi, Introduzione esegetica sul fondamento
giuridico della formazione permanente cit. ed inoltre Giorgio Olmi, Ulteriore esegesi sul fondamento
giuridico della formazione permanente: indispensabilità di una formazione scientifica dell’Avvocatura italiana alla luce dei principi del diritto internazionale cit. dove l’autore ritiene che la normativa
comunitaria prima ed il Decreto ‘Bersani’ poi abbia conferito al CNF un potere regolamentare
trasformando di fatto il Codice deontologico in una fonte di diritto secondaria
130
Avv. Donatella Cerè che leggiamo in “Foro Romano” n. 1-2 di gennaio-aprile 2008 a pag. 40.
Le si dia dunque voce: “se pure – per mera e denegata ipotesi – fosse prevista dalla legge una potestà
del CNF di emanare regolamenti vincolanti per i professionisti forensi italiani, specificamente in
tema di formazione obbligatoria (quale il regolamento in argomento), il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma non è dotato di strutture materiali, finanziarie ed organizzative per lo svolgimento
a titolo gratuito di piani di formazione da offrire alla scelta delle decine di migliaia di avvocati e
praticanti abilitati“. Si noti che la giovane Consigliera, pur combattendo fermamente il sistema dei
crediti formativi per problemi organizzativi, non esclude affatto che il CNF abbia potestà regolamentare. Il suo riferimento è alla legge interna, ma non vi è dubbio che sulle sue considerazioni abbiano
pesato anche riflessioni sulle fonti comunitarie.
131
“charges or complaints made against lawyers in their professional capacity shall be processed
192
FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
expeditiously and fairly under appropriate procedures. Lawyers shall have the right to a fair hearing,
including the right to be assisted by a lawyer of their choice“
132
“disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before an impartial disciplinary
committee established by the legal profession, before an independent statutory authority, or before
a court, and shall be subject to an independent judicial review“
133
Artt. 14, 38-51 R.D.L. n. 1578/1933, artt. 42-58 R.D. n. 37/1934
134
Artt. 50-56 R.D.L. n. 1578/1933, artt. 59-65 R.D. n. 37/1934
135
Art. 50 R.D.L. n. 1578/1933, art. 66-68 R.D. n. 37/1934
136
“all disciplinary proceedings shall be determined in accordance with the code of professional
conduct and other recognized standards and ethics of the legal profession and in the light of these
principles“
137
Artt. 3, 24 Can. I Cod. deont.
138
Danovi, Corso di ordinamento forense e deontologia, Milano 2008, pag. 279
139
Giov. II, 1-11
140
Ecclesiaste I, 14 (trad. C.E.I.)
141
In realtà l’Ecclesiaste non fu scritto da Salomone ma da uno straordinario scrittore vissuto tra
il IV ed il III sec. a.C. che però per finzione letteraria attribuisce le parole dell’opera al grande sovrano,
vissuto molti secoli prima
142
Opera maggiore di Tommaso Campanella (1568-1639) scritta nel 1602 sotto forma di dialogo
poetico
143
Human Rights in the administration of Justice: a Manual on Human Rights for Judges,
Prosecutors and Lawyers
144
Independence and Impartiality of Judges, Prosecutors and Lawyers
145
“this legal system would not be complete without independent lawyers who are able to pursue
their work freely and without fear of reprisals. Indeed, independent lawyers play a key role in
defending human rights and fundamental freedoms at all times“
146
“clearly, unless judges, prosecutors and lawyers are able to exercise their professional duties
freely, independently and impartially, and unless the Executive and the Legislature are likewise always
prepared to ensure this independence, the rule of law will slowly but steadily be eroded, and with it
effective protection of the rights of the individual. As can be seen, it is the entire structure of a free
and democratic constitutional order that is upheld by an independent and impartial Judiciary,
independent and impartial prosecutors and independent lawyers“
147
Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers
148
Francesco Galgano – Franzo Grande Stevens, Manualetto forense, Padova 1996, pagg. 96 sgg.
149
Dredd la legge sono io, titolo originale Judge Dredd, regia di Danny Cannon, USA 1995
150
Avv. Antonio Conte, Avvocato del Foro di Roma e Consigliere Segretario dello stesso COA
151
Avv. Rodolfo Murra, Avvocato del Foro di Roma e Consigliere dello stesso COA
152
Avv. Renzo Gattegna, Avvocato del Foro di Roma e Presidente dell’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane
153
Avv. Piero Guido Alpa, Avvocato del Foro di Genova e Presidente del Consiglio Nazionale
Forense
154
Avv. Alessandro Cassiani, Avvocato del Foro di Roma e Presidente dello stesso COA
155
La frase è contenuta nel Cenotafio del Parco della Pace di Hiroshima
156
Avv. Fioravante Carletti, Avvocato del Foro di Roma, Giudice Tributario e Vicario della
Commissione diritto tributario dello stesso Ordine
157
Avv. Cesare Grasso, Avvocato del Foro di Siracusa
158
Avv. Nicola Bianchi, Avvocato del Foro di Parma e Consigliere Nazionale Forense
159
Avv. Giovanni Cipollone, Avvocato del Foro di Roma e Consigliere dello stesso COA
160
Avv. Sandro Fasciotti, Avvocato del Foro di Roma e Consigliere dello stesso COA
FORO ROMANO 1/2009
193
IL NOSTRO MONDO
161
Avv. Paolo Nesta, Avvocato del Foro di Roma e Consigliere dello stesso COA
Avv. Rosa Ierardi, Consigliera e Tesoriera dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Coordinatrice
della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando e della Commissione Pari opportunità dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
163
“ Voi giovani, pieni di vigore e vitalità, siete nel fiore della vita, come il sole alle otto o alle nove
del mattino
“ (Mao Zedong, , brano di un discorso tenuto il 17 novembre 1957 di fronte a migliaia di giovani
cinesi
164
Un antico proverbio cinese, citato spesso dal poeta Mao Zedong dice “le donne reggono l’altra
metà del cielo“. La frase non è del poeta, come comunemente si crede. I cinesi vogliono dire che c’è
una metà del cielo (il giorno) che simboleggia la luce degli uomini, la loro potenza, le loro gesta,
mentre c'è l’altra metà del cielo (la notte) che simboleggia l’oscurità e la notte sociale che ha da sempre
avvolto il mondo femminile, discreto e misterioso. Ma la notte è piena di stelle, che altro non sono
se non altrettanti soli lontanissimi.
165
Mao Zedong, statista e poeta cinese (1893-1975)
166
Ecclesiaste III, 1 (trad. Nuova Riveduta)
162
194
FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
NECROLOGI
IN RICORDO DI LIETTA D'ALESSIO
Un anno fa se ne andava la costituzionalista Lietta D’Alessio
DI FRANCO MODUGNO
Ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Roma “La Sapienza”
ARTICOLO PUBBLICATO SU “IL TEMPO” N. 126 DEL 9 MAGGIO 2007
E’ trascorso un anno dalla scomparsa di Rosalia D’Alessio (per gli amici, e non solo per
essi, “Lietta”), ma la mia sensazione è che sia trascorso molto, ma molto, meno tempo.
Forse perché Lietta non la si può non pensare “presente”: vigile, intelligente, scrupolosa,
combattiva, ferma nelle sue convinzioni. Come era nell’atto stesso del Suo insegnamento
e nel corso ininterrotto delle Sue ricerche: insegnamento e ricerca che formavano per Lei,
una unità indissolubile.
Questa caratteristica ha segnato la Sua esperienza didattico-scientifica quarantennale e
Le ha consentito di passare dallo studio del diritto costituzionale a quello più specifico di
temi prevalentemente amministrativistici e anche privatistici (appalti pubblici, impianti
elettrici, impatto ambientale, sicurezza del lavoro, etc.) colleganti o inerenti alla Sua seconda
attività didattica, quale professore di ruolo (dopo la vittoria del concorso nel 1987) di
“Istituzioni di diritto pubblico e privato” nel corso di laurea in Ingegneria elettrica della
Facoltà di Ingegneria de “La Sapienza”.
Un passaggio – questo – non facile, almeno per un normale studioso e docente. Ma Lietta
non era una “normale” studiosa e docente.
In Lei l’interesse sempre vivo per le novità che apparivano nel campo del diritto si
coniugava immediatamente con l’esigenza di trasmettere agli allievi il contenuto delle nuove
acquisizioni, com’è testimoniato dai numerosi appunti che ha lasciato soprattutto nel
secondo periodo della Sua attività didattico-scientifica.
Non si può dire, pertanto, che vi sia stata una vera cesura tra i due periodi di insegnamento
e di ricerca: essi sono uniti dalla padronanza del “metodo” che la studiosa ha acquisito nella
fase “costituzionalistica”.
Allieva di Vezio Crisafulli, da cui era stimatissima, Lietta ha conseguito ed offerto
importanti contributi nei vari settori del diritto costituzionale di cui si è occupata.
Vorrei ricordare anche la varietà e la attualità di questi temi: dal processo costituzionale
(importante il contributo allo studio delle decisioni della Corte in materia penale) alle
“fonti” comunitarie nel momento del loro “ingresso” nel nostro ordinamento: dal Parlamento in seduta comune (è il saggio migliore dedicato all’argomento) al referendum abrogativo
(e specificamente ai poteri presidenziali in tema di indizione e fissazione della data del
referendum): dalla interruzione della gravidanza nella prospettiva della giurisprudenza
costituzionale all’approfondito studio, da me sollecitato, su “Completezza, chiusura e
integrazione dell’ordinamento”, nel quale Lietta ha mostrato la Sua grande capacità di
FORO ROMANO 1/2009
195
IL NOSTRO MONDO
raccogliere i dati “positivi” in una silloge di teoria del diritto che ancora oggi è di grande utilità
didattica. In sintesi, gli importanti contributi offerti dalla studiosa sono sempre risultati
funzionali all’insegnamento, al Suo insegnamento, caratterizzato da grande disponibilità e
dalla continua, quasi ossessiva, verifica giurisprudenza e fermezza.
La scomparsa di Lietta non è una scomparsa definitiva. Il segno della Sua presenza è in
tanti che hanno appreso da Lei come, e con quale rigore, si deve studiare il diritto, in tanti
e in me stesso che ho avuto la fortuna di conoscerLa nei primissimi anni Sessanta dello scorso
secolo, di seguirLa e di apprezzarLa.
UNA PROFESSORESSA A REGOLA D’ARTE
A più di un mese dalla morte della professoressa Rosalia (Lietta) D’Alessio, docente di
ruolo di Istituzioni di diritto pubblico e privato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza”, i colleghi, gli studenti, gli amici, i familiari e tutti coloro che
l’hanno apprezzata e stimata sono increduli, sbigottiti, costernati di fronte all’immatura
scomparsa di una donna eccezionale.
Uno studente del corso di laurea in Ingegneria elettrica che ha frequentato le lezioni e
le esercitazioni della professoressa D’Alessio, ha voluto testimoniare con una lettera, datata
9 maggio 2006 (il giorno della morte), la grande stima sua e dei colleghi. Una lettera
commovente, che ha avuto il pregio, nella sua semplicità ed essenzialità, di tracciare un
profilo della docente scomparsa rispondente alla realtà in ogni sua articolazione: grande
preparazione ed esperienza; sempre aggiornata nelle varie tematiche del corso; solarità e
simpatia e al tempo stesso fermezza; “grande esempio per tutti gli insegnanti e riferimento
per i suoi amati ragazzi: una professoressa a regola d’arte”. La professoressa D’Alessio è
riuscita, dunque, a trasmettere ai suoi allievi in modo esemplare, stimolandoli costantemente a riflettere sull’importanza della conoscenza del diritto per chi si accinga ad affrontare la
professione di ingegnere, tutto il suo ricco bagaglio di sapere giuridico che è riuscita ad
immagazzinare in quaranta anni di docenza universitaria.
Assistente universitaria di diritto costituzionale prima del prof. Crisafulli e successivamente del prof. Sandulli, ha vinto nel 1987 il concorso per professore di ruolo e ha
cominciato ad insegnare “diritto” nella Facoltà di Ingegneria. Un cambiamento epocale per
una costituzionalista che, tutto d’un tratto, si è trovata sia sotto il profilo della docenza che
sotto il profilo dell’impegno scientifico a ricominciare tutto da capo, inoltrandosi in
tematiche di diritto fino ad allora affrontate soltanto marginalmente, quali gli appalti
pubblici, la sicurezza del lavoro, gli impianti elettrici, le servitù di elettrodotto, ecc.
Un’attività scientifica frenetica, finalizzata a dare il meglio di sé ai suoi studenti e a tenerli
sempre aggiornati sia sotto il profilo legislativo, che sotto quello giurisprudenziale.
Questa sua capacità di spaziare a 360 gradi nel mondo del diritto è risultata evidente sin
dall’inizio del suo impegno scientifico, iniziato nel lontano 1967, quando ha pubblicato un
saggio, di grande attualità per allora, sulla competenza della Corte costituzionale a sindacare
le fonti comunitarie e al tempo stesso ha cominciato a dedicarsi ai problemi relativi alla
competenza regionale in materia di bilancio e contabilità, ai poteri presidenziali in tema di
196
FORO ROMANO 1/2009
IL NOSTRO MONDO
indizione e fissazione della data del referendum, e all’aborto nella prospettiva della Corte
costituzionale.
L’attività scientifica della professoressa D’Alessio si è incentrata, dunque, su tantissimi
temi: di teoria generale del diritto (Completezza, chiusura e integrazione dell’ordinamento, in
Appunti per una Teoria generale del diritto, a cura del Prof. Franco Modugno); di diritto
costituzionale, in generale (Il suffragio universale tra autonomia e decentramento [a proposito della
legge regionale siciliana istitutiva dei consigli di quartiere]; più saggi sul ruolo del Parlamento in
seduta comune; Attuazione, distorsione, correzioni del modello costituzionale) e in materia di
libertà (Aborto; Limiti costituzionali dei trattamenti sanitari; Bilanciamento dei valori costituzionali nei diritti e nei doveri dei genitori nei confronti della prole; Obiezione di coscienza; La questione
della tolleranza e le confessioni religiose); di diritto penale (Problemi relativi all’autorizzazione a
procedere per il reato di vilipendio al presidente della Repubblica; Decreti reali in materia di
estradizione; Sulla sindacabilità delle norme penali di “favore”); di diritto amministrativo Lavori
pubblici); di diritto dell’ambiente (la voce Valutazione impatto ambientale, pubblicata nell’Enciclopedia Giuridica Treccani). Vanno ricordati inoltre due contributi scientifici di alto
rilievo: la redazione nel Commentario breve alla Costituzione, diretto da Crisafulli e Paladin,
dei commenti agli artt. 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 22, 26 e 27 della Costituzione,
e l’aggiornamento di alcune parti del manuale di Istituzioni di diritto pubblico di C. Mortati;
così come non possono non essere ricordati l’annosa collaborazione con la rivista “Giurisprudenza costituzionale”, per la quale ha redatto nel corso degli anni centinaia di note di
commento delle sentenze della Corte costituzionale, e l’impegnativo contributo scientifico
in qualità di redattrice per il diritto costituzionale nella progettazione ed elaborazione
dell’Enciclopedia giuridica Treccani.
In conclusione, va dunque rilevato che tanto nell’attività didattica quanto in quella
scientifica la professoressa D’Alessio ha impresso sempre grande rigore e professionalità; di
più, poi, ha accettato sempre con grande spirito di collaborazione qualsiasi incarico le
venisse assegnato, dando contributi di originalità e di creatività: corsi di formazione sulla
gestione degli appalti, sulla sicurezza dei lavori; partecipazione a gruppi di ricerca, in
particolare su “Lo sviluppo sostenibile” con riferimento al caso Roma; direzione di una
ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche su “La tutela normativa dell’ambiente e gli
aspetti multidisciplinari nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani”; ecc.
Mi sia consentito, infine, un rapidissimo cenno sulla “donna” Lietta D’Alessio: una
moglie eccezionale che ha saputo guidarmi con grande amore e infondere sicurezza nelle mie
varie tappe della vita professionale; una madre esemplare che ha saputo far nascere nella
figlia, oltre ai valori irrinunciabili della vita, bontà e spirito di abnegazione; una nonna amata
all’ennesima potenza dal suo adorato nipotino Giulio: in sostanza, oltre che una professoressa, una moglie, una madre ed una nonna “a regola d’arte”.
Pietro Spirito
FORO ROMANO 1/2009
197
IL NOSTRO MONDO
IN RICORDO DI GIORGIO MENGHINI
(Nel ricordo del figlio, il collega Mario Menghini)
Giorgio Menghini, avvocato, romano di sette generazioni, figlio di quel Mario Menghini
storico e letterato del quale la Strenna dei romanisti già si è occupata nel 1955 (pag. 222) con
un articolo scritto da Alberto Maria Ghisalberti, era nato a Roma il 24.4.1902 in una casa
di via Cavour.
Conobbe un’educazione che oggi non è più di moda; il padre, professore di lettere
divenuto discepolo del Carducci ed incaricato nel 1904 dallo Stato Italiano di raccogliere in
una edizione completa di n. 8 volumi gli scritti di Giuseppe Mazzini che con pazienza
certosina era andato a ricercare per le varie biblioteche d’Europa ove erano sparsi,
frequentava un ambiente letterario costituito da più bei nomi degli inizi del 1900: come,
oltre il Carducci, il Pascoli, Pascarella amico e compagno di innumerevoli passeggiate per la
campagna romana che tanto amavano, sulle orme dell’archeologo Giuseppe Tomassetti,
autore, per non parlare del Luzio, del Gentile al quale confidò l’idea di una grande
enciclopedia italiana, che poi fu da questi realizzata con Giovanni Treccani.
Il padre, quindi, era diviso fra i r propri interessi letterari, il lavoro di Conservatore della
Biblioteca del Risorgimento, che allora aveva sede a Palazzetto Venezia proprio dietro lo
storico balcone ed a fianco della Chiesa di S. Marco, e la grande passione della caccia per la
quale era capace di abbandonare ogni altro interesse e di percorrere lunghi tratti di
campagna, incurante del freddo o dell’inclemenza del tempo.
Lasciamo immaginare il piacere dei familiari quando quel cacciatore tornava nella
modesta casa di via Cavour con i due cani tutti sporchi ed inzaccherati, ma con nel carniere
una lepre o qualche beccaccia.
E del frutto di tali fatiche venivano a godere tutti gli amici del padre, il quale da buon
cacciatore non amava mangiare la cacciagione: come Ferdinando Martini che ebbe modo
di ricambiare il dono con pochi improvvisati ma spiritosi versi che sono stati riportati, come
già ricordato, nella Strenna.
Giorgio Menghini iniziò i propri studi nella nella scuola elementare Enrico Pestalozzi,
che aveva sede come ancora oggi in Via Montebello 122, e della quale erano direttrice e
insegnati due sue zie.
Proseguì e concluse gli studi classici in quel tempio della cultura che era allora il Liceo
Torquato Tasso, ove – beato lui – ebbe ottimi professori, nonché compagni di studi che
sarebbero assurti a fama e notorietà, come Theo Rossi di Montelera, sportivo di razza e
precursore degli attuali off-shore, e l’architetto Luigi Lenzi che, tra l’altro, realizzò l’Ospedale di S. Spirito.
I tempi, siamo in piena prima guerra mondiale, erano diversi da quelli che avevano
indirizzato il padre agli studi letterari, per cui terminato il liceo classico la scelta di Giorgio
Menghini si indirizzò agli studi giuridici in base ai quali conseguì, a soli 21 anni,
all’Università degli Studi La Sapienza la laurea in giurisprudenza.
Di tale periodo egli narrava, a noi che lo abbiamo conosciuto, gustosi episodi come
quello di un’attesa in via del Teatro Valle antistante la sede dell’Università, nelle primissime
ore di una fredda giornata di febbraio per sostenere un esame al preappello, davanti a quella
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IL NOSTRO MONDO
che con altri studenti riteneva essere un’entrata secondaria e poco conosciuta dell’Università.
Improvvisamente la porta, che rimaneva chiusa alle esortazioni degli studenti che per il
freddo e l’impazienza premevano, cedette e i primi che ne varcarono la soglia sotto le spinte
di quanti seguivano ebbero la sgradita sorpresa di trovarsi davanti le apparecchiature di una
cabina elettrica ad alta tensione.
O come quando, dopo aver frequentato quasi tutte le lezioni del corso di diritto civile
tenuto da Cesare Vivante, verso la fine dell’esame gli venne posta dall’illustre docente una
domanda su di un argomento contenuto nelle dispense che la tipografia non era riuscita a
stampare.
Tale giustificazione, che il Menghini fornì, non fu ritenuta valida dal Vivante che,
peraltro, gli consentì di ripetere l’esame al secondo appello solo in virtù della circostanza che
lo studente aveva frequentato assiduamente tutte le lezioni.
Nell’intervallo tra le due sessioni escono le dispense: il Menghini si prepara e affronta
nuovamente l’esame, verso la fine del quale puntualmente gli viene posta dal Vivante una
domanda sull’argomento trattato a queste ultime dispense.
Terminato l’esame il Vivante si rivolge al Menghini dicendogli “lei è molto ben preparato
e meriterebbe trenta: ma siccome al primo appello non ha risposto ad una domanda le do
ventotto”.
Quando lo raccontava il Menghini ci rideva sopra: ma immaginate al momento la sua
sorpresa e amarezza nel sentirsi pronunciare questa prima sentenza, alla quale ben altre
sarebbero seguite nella sua lunga professione.
Professione che egli iniziò presso l’avv. Pigliacelli, che allora aveva studio in Via del
Babuino, e dal quale il Menghini fu introdotto ai segreti del tirocinio forense.
All’inizio, come per tutti, non devono essere stati rose e fiori per lui; egli ricordava che
aveva un piccolo tavolino nel corridoio dello studio, dove lavorava e riceveva i primi clienti.
Uno dei quali o forse il primo addirittura fu la sua stessa famiglia, che egli dovette
difendere dalle pretese del proprietario di casa, un arricchito carbonaio il quale, avendo
acquistato l’immobile, pretendeva buttarne fuori la famiglia che l’abitava.
Situazioni che puntualmente anche oggi si ripetono; come dire che nulla è cambiato a
distanza di oltre sessant’anni.
Il Menghini ricordava con quale batticuore si era trovato a perorare la difesa della propria
famiglia presso il Pretore del Mandamento davanti al quale il proprietario l’aveva trascinata,
e che alla fine con sua grande soddisfazione era riuscito vincitore.
Ma di battaglie giudiziarie Giorgio Menghini, da bravo avvocato qual’era, durante la
lunga professione ne avrebbe dovuto combattere numerose.
Nel 1928, veniva chiamato dalla Cooperativa Unione Militare ad assumere la carica di
Consulente Legale, che mantenne per oltre 50 anni contribuendo con la sua opera alle
fortune di quell’ente sorto come cooperativa di consumo e di credito fra ufficiali delle forze
armate.
E l’ente prosperò, e come: aggiungendo alle filiali in Italia quelle oltremare sorte dopo
le conquiste in terra d’Africa, Albania e Jugoslavia, e diventando proprietario degli immobili
in quasi tutte le sedi.
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IL NOSTRO MONDO
Ma quelli erano altri tempi!
Eppure vi furono episodi non lieti, come quando dopo l’8 settembre 1943 i tedeschi
volevano impadronirsi delle attrezzature e di quanto esisteva ancora nella sede di Roma per
trasportarle al nord.
E se ciò non avvenne lo fu grazie al deciso intervento presso il Comando Tedesco
dall’allora Direttore Generale Giuseppe Renoglio e dal legale dell’Unione Militare.
Giorgio Menghini nel 1928 aprì il primo studio in via del Tritone 62; di lì si spostò in
piazza di Spagna 60/A nel palazzetto che fa angolo con Via Borgognona, in un appartamento al secondo piano che divideva con l’avv. Giacomo Corradi, ove rimase fino al 1952 epoca
in cui si trasferì da solo al terzo piano dell’immobile fino al 1965.
Al piano terreno dello stabile indicato con il civico 59, proprio dove vi è oggi l’Agenzia
15 del Banco di Roma, aveva sede la Banca Lemon che vi rimase fino a poco prima dello
scoppio della seconda guerra mondiale, quando chiuse gli sportelli e fece ritorno in
Inghilterra, lasciando come unica traccia un pesante cancello di ferro installato per
proteggere l’entrata secondaria cui si accedeva dal portone del civico 60/A, e che tutt’ora è
visibile.
Nel 1965 i proprietari dello stabile chiesero la restituzione dell’appartamento, e Giorgio
Menghini trasferì lo studio in via della Mercede 52, al quarto piano dello stabile che era di
proprietà di un ente benefico di cui pochi potrebbero supporne l’esistenza; l’Istituzione
Nazionale Umberto I° e Margherita di Savoia per i figli degli operai italiani morti sul lavoro
all’estero, che ormai non esiste più perché ritenuto “ente inutile” dalla nota legge, ed i relativi
beni sono transitati alla Regione Lazio.
Giorgio Menghini era romano di sette generazioni, come amava ricordare a quanti glielo
chiedevano.
E lui stesso in una lettera inviata in data 21.4.1965 a Ceccarius – che gli aveva sollecitato
l’invio di un articolo sulle relazioni del padre con il Pascarella, purtroppo non realizzato –
scriveva: “io non ho alcun merito in materia, ma come romano autentico per antica progenie
e “patito” di Roma mi sarebbe caro essere accolto nel “Gruppo dei Romanisti”, chiedendogli
se occorrevano particolari condizioni e formalità.
E Ceccarius gli rispondeva per assicurare che l’avrebbe incontrato presto “per parlare di
quanto le sta a cuore”.
Ma il Menghini doveva concludere la sua laboriosa giornata – come scriveva Ghisalberti
nell’articolo sul padre – senza essere appagato nel suo vibrante desiderio.
Se, comunque, non è riuscito a far parte del Gruppo dei Romanisti, Giorgio Menghini
ha ricevuto una calda attestazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ove
era professionalmente iscritto dall’8.7.1924, che nel segno della continuità della tradizione
forense ha voluto onorarne la memoria intitolandogli una delle Toghe d’Onore assegnate
l’8.5.1982 ai vincitori della XIII Conferenza dei Giovani Avvocati.
E forse, a ben pensare, migliore onore non poteva essere concesso a chi come lui era stato
un grande avvocato.
Avv. Mario Menghini
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EXTRAVAGANTES
I “BRONZI DI RIACE”
(Ipotesi sulla identità dei due personaggi)
I Colleghi che giungono a Reggio Calabria per espletare in Tribunale i loro compiti
professionali, non devono tralasciare di visitare il locale Museo Archeologico, al fine di
ammirare i Bronzi di Riace, le due meravigliose statue ritrovate nel 1972, nel mare
prospicente la cittadina calabrese di Riace Marina, sulla costa Ionica.
I due splendidi esemplari dell’arte greca del V Sec. a.C., unici al mondo, rappresentano
due personaggi che alcuni studiosi hanno individuato in Tideo e Anfiarao, contrassegnandoli come “figura A” e “figura B”. Tideo, bellicoso guerriero, personaggio della tragedia
euripidea “Supplici”, era genero del re Adrasto di Argo. Fuggì dalla città natale Calidone
nell’Etolia, retta dal padre Eneo, per aver ucciso il fratello. Anfiarao, re di Argo, era anche
un indovino (cfr. Sofocle, Elettra, verso 841).
Colpisce la identità gestualità dei due bronzi. Il braccio destro leggermente pendente sul
fianco, quello sinistro con il gomito sporgente ad angolo retto verso il tronco.
Le figure nude, fiere e maestose, emanano un alone di bellezza ideale, in un connubio
perfetto di forza, equilibrio e autocontrollo.
Il corpo atletico è perfettamente proporzionato e entrambi hanno la gamba sinistra
leggermente sopravanzata rispetto alla destra, in un movimento esteticamente armonico.
I due visi molto somiglianti, il naso leggermente aquilino, sottile e proporzionato rispetto
al volto.
Confrontandoli con la testa del “filosofo di Porticello”, bronzo risalente allo stesso
periodo 460-440 a.C., che è ospitato ugualmente nel Museo di Reggio Calabria, i due Bronzi
di Riace presentano una maggiore espressività ed un più pregnante verismo.
Ora, secondo alcuni studiosi, la statua “A”, e cioè quella che ha sulla testa l’elmo, è
anteriore di trent’anni, rispetto a quella della statua “B”. Il bronzo presenterebbe una
colorazione diversa.
Tralasciando, allo stato, la validità di tale ipotesi, cioè la diversa cronologia circa l’età delle
due statue, (in quanto è possibile che la colorazione possa variare con la diversa collocazione
rispetto alla fonte di illuminazione), mi frulla per la testa un’idea veramente suggestiva, e cioè
che si tratti di uno stesso importante personaggio, rappresentato in due diversi periodi della
sua vita.
Con l’elmo, per il periodo in cui era stato un valoroso combattente e con una fascia che
raccoglie sul capo i riccioli della chioma, in un altro periodo della sua vita.
Altra ipotesi plausibile è quella secondo cui i due personaggi possano rappresentare il re
Anfiarao e suo figlio.
In un inno di Pindaro risulta che Anfiarao raccomandò al figlio, in procinto di partire
per partecipare all’assedio della città di Tebe, di essere prudente e gli ricordò di tenere
presente l’astuzia del polipo che prende il coloro della pietra cui aderisce.
Ecco i versi di Pindaro, secondo la traduzione di Bruno Gentili nel suo libro “Poesia e
pubblico nella Grecia Antica (edizione Laterza, 1984, pag. 175):
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EXTRAVAGANTES
“Adatta, o figlio, la mente alla pelle
della pietrale bestia marina
e frequenta la gente di tutti i paesi.
Condiscendi volentieri ai presenti e,
all’occasione, muta i pensieri”.
Era un consiglio rivolto al figlio, attraverso la metafora del polipo, di conformarsi alla
situazione contingente e a districarsi dalle situazioni difficili, come fa il polipo che riesce a
sfuggire al nemico mimetizzandosi, con l’assumere il colore della pietra su cui è posato.
In tal caso, la figura “B”, senza l’elmo, sarebbe proprio Anfiarao e si spiegherebbe la
somiglianza tra i due personaggi, essendo padre e figlio.
Si aggiunga la particolare espressività del viso di Anfiarao la cui mimica denota un
discorso esortativo.
Vale la pena ricordare la vicenda di Anfiarao. Secondo la mitologia greca, Anfiarao, un
tempo signore di Argo, partecipò alla spedizione dei Sette contro Tebe, cedendo alle
insistenze della moglie Erifile che voleva ricompensare Polinice a insediarsi come re sul trono
di Tebe.
Polinice, infatti, le aveva regalato la splendida collana di Armonia.
Essendo Anfiarao anche un indovino, aveva previsto l’insuccesso della spedizione e la
propria morte.
Tuttavia coraggiosamente, per accontentare la moglie, non si sottrasse al proprio destino
e morì in battaglia.
Secondo il mito, Giove lo fece ingoiare dalla terra col carro, i cavalli e l’auriga Batone.
Il figlio Alcmeone ne vendicò più tardi la morte uccidendo Eurifile la sciagurata sua
madre, come gli aveva chiesto il padre e come gli aveva ordinato l’oracolo delfico.
E’ forse Alcmeone l’altro bronzo di Riace?
Un’altra ipotesi può essere quella di individuare nei due bronzi, Adrasto re di Argo (il
personaggio più maturo) e Teseo, l’uccisore del minotauro, mitico e valoroso eroe.
Proprio in una scena della predetta tragedia “Supplici” di Euripide è rappresentato un
drammatico colloquio (versi 145 e segg.) in cui Teseo rimprovera ad Adrasto di aver dato in
sposa le sue due figlie a Tideo e a Polinice i quali alla stregua di “crudeli fiere”, si erano
macchiati di sangue, compiendo due orrendi delitti.
A ben guardare, l’atteggiamento delle due statue, la posizione dei loro corpi – se posti
l’uno di fronte all’altro – la sincronica gestualità, la intensa espressività dei loro volti, da cui
traspare la tensione e la forza di contrastanti sentimenti, costituiscono, senz’altro, ulteriori
elementi convincenti e suggestivi.
Giovanni Cipollone
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EXTRAVAGANTES
ALLE ORIGINI DEL PECULATO
Uno dei delitti o fatti illeciti universalmente conosciuto da tutti i popoli è il furtum ( da
fero = porto ), praticamente coevo e connesso alla nascita della stessa proprietà individuale.
Ne abbiamo regolamentazione nell’antica Roma già con le XII Tavole, e precisamente la Tav.
II disciplinava le varie forme e modalità del furtum con una prima distinzione in manifestum
et nec manifestum ( e sue varianti nel conceptum a seguito di solenne perquisizione lance licioque;
prohibitum , con rifiuto alla stessa; e oblatum - di res nascosta presso terzi ), che oggi possiamo
definire, in senso lato, rispettivamente, quando il fur è colto in flagranza oppure no. La
punizione comportava pene differenti: dalle pene corporali ( verberatio ), al pagamento dal
doppio al quadruplo del valore della cosa, alla morte del fur ( colui che sottrae o porta via,
il cd. ladro ) , avuto riguardo alle sue condizioni - servus vel liber - e all’età - pubes vel impubes
- nonché alle circostanze di tempo dell’azione - diurnus vel nocturnus -o se a mano armata o
in relazione agli oggetti trafugati ( frutti, messi ) .
II furtum, quale ablazione violenta della cosa – bonum vi raptum - era, invece, la rapina.
Questo semplice richiamo alle XII Tavole è volto piuttosto ad evidenziare che in antico,
a differenza delle numerose specificazioni del diritto odierno, esisteva una sola fattispecie
di furtum, che prevedeva tutte le varie forme di sottrazione e di impossessamento, dolosi,
invito domino, della cosa mobile altrui. In realtà, per quanto controverso, era ammesso anche
di immobili, e non solo di cose ma anche del loro uso, il furtum usus..
La successiva evoluzione del furtum manifestum ad opera della giurisprudenza romana del
I -II secolo del principato porterà al concetto di contrectatio ( da contrectare = toccare,
maneggiare ), ove confluivano tutte le modalità e manifestazioni dell’impossessamento della
cosa mobile altrui, come le conosciamo noi moderni per effetto delle moderne codificazioni,
nelle corrispondenti figure autonome di reati, quali l’appropriazione indebita, la malversazione, la ricettazione, il favoreggiamento reale e la truffa. Lo esprime bene il giurista Gaio
( I, L. III, 95 ) : Furtum autem fit non solum cum quis interficiendi causa rem alienam amovet, sed
generaliter cum quis rem alienam invito domino contrectat. Quivi l’interesse è colto dai verbi
amovere - portare via le cose - e contrectare, come qualunque ingerenza non consentita
dall’interessato.
Una peculiare ipotesi di furtum - accanto a quello di res privatorum - era il peculatus, cioè
il furtum publicum ... di pecore, secondo la definizione della glossa di Festo - Paolo: Peculatus
est nunc quidem quaecumque furtum publicum, sed inductum est a pecore, ut pecunia quoque ipsa. Iam
etiam noxii pecore multabantur quia neque aeris adhuc neque argenti erat copia. Itaque suprema
multa nunc appellatur ... (- qua XXX boves et II oves aestimabantur ). E di un’estrema chiarezza
è anche il passo successivo : Peculatum furtum publicum a pecore dictum, sicut et pecunia, eo quod
antiqui Romanorum nihil praeter pecora habebant.
Sinteticamente ci proponiamo di definire quale sia il nesso tra peculatus, pecus e multa,
ripromettendoci i passaggi più rilevanti dei loro significati.
Secondo i glottologi e l’insegnamento tradizionale più accreditato, il termine Pecu
deriverebbe dal tema delle lingue indoeuropee, avente significato, in senso lato, di “bestiame”, che era la prima ricchezza dei popoli nelle società silvo-pastorale come anche quella
romana antica. In senso stretto, s’intende “bestiame minuto, pecora “, attinente al significato
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EXTRAVAGANTES
più antico in relazione forse all’operazione della tosatura, dal greco ðåêù e dal latino pecto
(pectere, pettinare ).
E che pecu significasse bestiame - cd. grosso, quello raccolto in mandrie o greggi - ne
abbiamo conferma dalle XII Tavole, ove tra le disposizioni a difesa della proprietà sì legge
qui pecu endo alieno impescit ( Tav. VII, 6 ), la cui conclusione, non riportata, fa presagire la
punizione per chi porta a pascolare il bestiame nel campo altrui. Diversamente la frase non
avrebbe significato.
Ma il termine pecu, se originariamente rappresentava il bestiame, successivamente nella
sua evoluzione storico-giuridica, intimamente connessa a quella economica, passò ad
indicare la ricchezza mobile personale; tant’è che con pecunia - suo termine derivato - si
intende fortuna o averi, ma ancor più denari ( anche nel significato odierno ), con
un’accezione senz’altro economica, la quale deve essere vista in riferimento alla organizzazione sociale e alle forme dì produzione delle varie epoche. Dapprima, infatti, pecu fu
limitato all’ambito pastorale e poi introdotto in altri settori ; tant’è che il termine passò prima
ad indicare il bestiame minuto e poi ovino ed, infine, ricchezza mobile.
Lo comprova anche il fatto che in peculium ( altro termine derivato e forse da parvum pecus)
è sottolineata la relazione di appartenenza personale di un piccolo patrimonio mobiliare,
ammesso dal dominus o pater, rispettivamente, al servus o al filius familias, e ben diverso da
quello castrense del miles. E l’aggettivo peculiaris ( o peculis) significa appunto proprio, o meglio
appropriabile; quindi pecu assume il significato di proprietà di un bene mobile.
Ma se questo è l’insegnamento tradizionale, ciò non è condiviso da tutti quei studiosi
che, ritenendo pecu, termine non primigenio ma derivato da pecunia, invertendo quindi
l’ordine dei termini, non ammettono il suo significato di alcuna specie animale né tanto
meno di pecora. Anzi esso sarebbe stato adottato non prima ma soltanto in un secondo
tempo nell’ambito della pastorizia.
Al concetto di peculatus, secondo il significato odierno, quale appropriazione di una cosa
mobile appartenente alla pubblica amministrazione, si perviene pertanto nel seguente
modo. Le origini sono da ricercare nel sistema punitivo romano antico, fondato sull’espiazione sacrale, quando era possibile ed expiabile per le infrazioni di minor rilievo, con l’offerta
di un capo di bestiame - il piaculum - alla divinità oltraggiata dal reus per ristabilire la pax
deorum, poi costituente la multa, nel limite massimo di 30 buoi e 2 pecore.
Tali pecua - provento derivante dalle multae - venivano raccolti e custoditi in un recinto
comune della civitas con tutte le difficoltà e problematiche relative ad un patrimonio vivo
e così singolare che serviva alla comunità per gli usi collettivi, inclusi ad sacra. Si chiamò
peculatus l’appropriazione illecita di essi. Così Paolo : Peculatus, i.e. furtum publicum, dici coepit
a pecore tunc cum Romani praeter pecudes nihil haberent. E l’illecito fu favorito dalle condizioni
di incuria negligente in cui era tenuto dai custodi il bestiame - detto anche pecus multaticium
- , come tramandato dalla glossa di Paolo in Fest,: Ovibus duabus multabantur apud antiquos
in minoribus delictis ut in maioribus ambabus; nec hunc ultra numerum excedebat multatio, quae
postea quam aere signato uti civitas coepit, pecoraque multaticia incuria corrumpebatur - unde etiam
coeptum est -, facta est aestimatio pecoralis multae, et boves centenis assibus, oves denis aestimatae.
Inde suprema multa, i. e. maxima, appellatur tria milia aeris; item vicesis minoribus delictis.
Con l’avvento dell’aes signatum, i magistrati, pur continuando in tutto il periodo
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EXTRAVAGANTES
repubblicano ad irrogare la pena della multa ancora in oves et boves, per altro più in ossequio
alla tradizione che per altri motivi , in realtà si riferivano al loro equivalente in denaro. Così
la glossa di Paolo -Festo: Peculatus furtum publicum dici coeptus est a pecore quia ab eo initium eius
fraudis esse coepit; siquidem ante aes aut argentum signatum ob delicta poena gravissima erat duarum
ovium et triginta bovum. Eam legem sanxerunt T Menenius Lanatus et P. Sestius Capitolinus
consules. Quae pecudes, postquam aere signato uti coepit populus Romanus, tarpeia lege centum est ut
bos centusibus, ovis decusibus aestimaretur.
In conclusione, secondo la tesi tradizionale e più accreditata dalla maggior parte degli
studiosi, peculatus deriva da pecus, perché prima che venisse introdotta la moneta, la pena
pecuniaria per i delicta era irrogata in pecore e buoi. Da ciò si evince che, in quanto provento
di multae, il pecus riscosso era publicum e peculatus veniva quindi detto il furto di esso.
( Le note sono state volutamente omesse )
Avv. Domenico Giustiniani
La tempesta
Mugghia il mare e la barca scavalca
dei marosi le avide braccia.
Non c’è Luna – che l’anima ghiaccia
col suo pallido chiarore conforti.
Tuona il cielo e l’inchiostro del mare
bagna i petti anelanti – emaciati
sferza il vento quei volti provati
dal periglio – l’umana fatica.
Vano torna lo sforzo, vano il pianto
al destino inflessibile e duro;
la preghiera ci resta ed il puro
sguardo acceso di fede sincero.
Or d’un tratto un pallido raggio
squarcia il cielo ed appare un chiarore,
torna allor l’ardimento nel cuore
che ringrazia, che arde d’amore.
Luciano Ricci
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EXTRAVAGANTES
PHILOGELOS
Come stai? Una risposta esaustiva
Isacrate, celebre oratore attico in età estremamente avanzata (morì infatti all’età di
novantotto anni) e gravemente infermo, ad un tale che gli chiedeva le sue condizioni di salute
rispose: “Sempre meglio di te e bene in ogni caso; infatti se sopravvivo ho più gente che mi
ammira e se muoio avrò più gente che mi rimpiangerà”.
Un recipiente multi-uso
Ci fu un periodo in cui gli Ateniesi nel criticare l’operato di Temistocle, lo privarono dei
diritti civili.
La situazione politica peggiorò e allora fu richiamato alla guida dello Stato.
Al che Temistocle, nel riprendere le redini del potere, rivolto ai cittadini disse: “in verità,
devo dirvi che non approvo uomini di tale specie come la vostra, in quanto si usa lo stesso
vaso, sia per orinare che come brocca per il vino”.
Le tante facce della vanità
Diogene, giunto a Olimpia, scorse tra la folla festosa alcuni giovani provenienti da Rodi
vestiti sontuosamente e, rivolto al suo accompagnatore esclamò: “è questo un esempio
inconfondibile di vanità”.
Subito dopo si imbatté in altri giovani provenienti da Sparta che invece indossavano sudicie
tuniche e abiti di tessuto grezzo e grossolano. Esclamò allora: “ecco un altro esempio
inconfondibile di vanita”.
Ricchi poveri e poveri ricchi
Tutti conoscevano la povertà del saggio Focione.
Alessandro allora gli mandò cento talenti. Sbalordito per tale gesto, Focione domandò ai
messi che gli avevano portato il denaro quale fosse il motivo per cui Alessandro aveva mostrato
tanta generosità nei suoi confronti.
I messi gli riferirono che Alessandro aveva così deciso in quanto lo riteneva l’unico uomo
onesto e virtuoso di Atene.
Focione, appreso ciò rifiutò il danaro dicendo: “Allora Alessandro lasci che io rimanga tale”.
Diritto d’autore
Policleto realizzò due sculture sullo stesso soggetto, l’una seguendo il gusto imperante in
quel momento, l’altra secondo le regole della vera arte.
Egli poi compiaceva la gente nel seguente modo: modificava e ritoccava questo o quel
particolare a seconda dei suggerimenti di ogni singolo visitatore, obbedendo alle direttive di
ciascuno.
Quando terminò le due opere e le mostrò ai visitatori, l’una era lodata da tutti, mentre l’altra
era aspramente criticata, suscitando il riso dei presenti.
Policleto, allora, prese la parola e disse: “Badate bene, la scultura che biasimate l’avete
fatta voi, mentre quella che ammirate l’ho eseguita io”.
Giovanni Cipollone
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
Testo della relazione tenuta dall’Avv. Lucio Ghia, già presidente della World
Jurist Association, alla conferenza di Gerusalemme 12-16- giugno 2008
La stabilità economica nella lotta alla criminalità e al terrorismo. Il ruolo della legge nel favorire
tale stabilità.
Scolpita nel monumentale basamento che si trova a New York in Central Park, all’altezza
dell’incrocio tra la 5a Av. e la 72a Str., vi è una frase latina che ogni volta che sono nei paraggi,
cattura la mia attenzione, suggerendomi qualche riflessione: “Alteri vivas oportet si vis tibi
vivere” (“E’ opportuno che tu viva per l’altro se vuoi vivere per te”). La qualità della vita
dell’altro finisce per incidere sulla mia.
Il fornitore, il creditore, il debitore, il marito, la moglie, i figli, i nostri amici, coloro che
lavorano con noi, o per, o ancor più contro di noi, le persone con cui entriamo in contatto,
determinano la qualità della nostra vita. Se noi cerchiamo di far vivere meglio gli altri, noi
stessi vivremo meglio. Una antica “lectio” romana incastonata nel pragmatismo americano.
Per giungere al tema, questa preoccupazione per l’altro e per le sue condizioni di vita,
specie nel momento del bisogno, dopo il suo fallimento, si coglie nella legislazione
americana sulla Insolvenza, all’art. 727 del Codice Americano sulla Bankruptcy, che prevede
la cosiddetta “discharge”: è’ possibile per il debitore ottenere la liberazione dai debiti non
pagati attraverso la procedura d’insolvenza.
Questo istituto trova le sue origini nella cultura commerciale dei paesi oltre oceano di
matrice anglosassone che mira ad assicurare al debitore la possibilità di concludere una
parentesi sfortunata dei propri affari, una parentesi negativa per la propria attività,
consentendogli così di riflettere sugli errori effettuati e sui cambiamenti da apportare, per poi
ripartire, intraprendendo, arricchito da questa esperienza negativa, ulteriori iniziative
imprenditoriali.
Come voi sapete, l’approccio calvinista, che trova le sue radici nell’esperienza, nella
storia e nella tradizione protestante, ha creato una cultura orientata a considerare il lavoro,
come fatto profondamente collegato alla condizione dell’essere umano, diviene missione
trascendente e nel contempo indefettibile presupposto per ogni sviluppo economico ed
intellettuale.
Un esempio molto concreto, per tutti: Benjamin Franklin nella sua “lettera ad un giovane
commerciante, scritta da uno più anziano”, nel 1727, così ammoniva il lettore: “il suono del tuo
martello alle cinque della mattina o alle nove la sera, udito dal tuo creditore, lo rende
tranquillo per i futuri sei mesi, ma se egli ti vede ad un tavolo da biliardo o ascolta la tua voce
in una taverna, quando dovresti essere al lavoro, il giorno dopo ti chiederà la restituzione
di quanto ti ha prestato”.
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
Anche nella nostra cultura attribuiamo al lavoro una funzione vitale per lo spirito e per
la nostra esistenza; l’errore economico e/o finanziario però rischia di bloccare questa
prospettiva. Il diritto all’errore va legislativamente protetto e disciplinato. Al debitore
insolvente, sfortunato ed in buona fede, va offerta la possibilità di ritornare più velocemente
possibile al mercato, per riprendere il suo ruolo di imprenditore o di consumatore.
La discharge, infatti, ha consentito nel sistema statunitense il raggiungimento di due
importanti risultati, soggettivo per il debitore ed oggettivo per l’economia del Paese.
In Italia, prima della riforma della Legge Fallimentare1la situazione era completamente
diversa. Una cornice normativa, quella della Legge n. 267 del 1942 risalente all’Italia del 1942
che restava caratterizzata dalla presenza dello Stato sulla gestione dell’insolvenza.
La nuova legge prevede una forma di discharge ispirata al modello americano, ed
introduce l’istituto della esdebitazione che appare strutturata in modo più compatibile con
i costumi e le tradizioni del nostro Paese.
Personalmente penso che una buona legge può contribuire a cambiare positivamente la
realtà e sarà rispettata dai cittadini se essa risponde alle esigenze ed al sentire comune.
In realtà le radici sulle quali poggia la procedura fallimentare sono antiche ma fino ad ora
seguivano una differente direzione rispetto a quella che il legislatore ci indica.
Penso alla cosiddetta manumissio dell’antica Roma. Nel VII secolo A.C. Il creditore aveva
diritto di “apprendere” la proprietà fisica dell’insolvente, il quale aveva la possibilità con
l’aiuto della famiglia e/o di una terza parte il cosiddetto “vindex”, di raggiungere, un accordo
con i creditori e divenire di nuovo libero. In caso contrario egli sarebbe stato “di proprietà”
dei creditori i quali potevano decidere anche di ucciderlo “sull’altro lato del Tevere” e
distribuirsi i resti del suo corpo.
Come potete vedere si trattava di una “lezione” particolarmente pesante. La repressione
dell’insolvenza costituiva un “warning”, un monito severo, nel segno del rispetto degli
impegni assunti, della fiducia del mercato e della comunità che non andavano tradite.
Nei secoli successivi alla morte fisica del debitore venne sostituita la morte civile. Ricordo
che solo nell’età medievale, i longobardi sostituirono la fisica manumissio (personale) del
debitore con quella patrimoniale, nel senso della spogliazione dei suoi beni.
Un ulteriore passaggio sostanziale fu costituito, in seguito, dalla sostituzione della
punizione fisica, con la prigione per debiti o con la espulsione dell’insolvente, previa perdita
dei suoi beni a favore dei suoi creditori, dal contesto economico e sociale nel quale egli
viveva.
208
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
Nell’Italia dei Comuni, intorno al 1100/1200, emergevano diverse modalità di esecuzione di questa procedura. A Padova, ancora oggi, esiste una pietra speciale, nera e antica,
chiamata “Pietra della Vergogna” sulla quale il debitore insolvente doveva salire, veniva
spogliato dai suoi creditori e doveva ripetere per tre volte, di fronte agli astanti la frase “Cedo
bonis” ovvero “vi trasferisco i miei beni”. Da questa prassi deriva la tipica frase italiana ancora
oggi in uso, “sono rimasto “in brache di tela”( oggi si direbbe “in mutande”).
I creditori, tra insulti e lazzi, portavano il debitore alle mura della città e lo espellevano
fisicamente dalla vita sociale e dalla terra nella quale aveva vissuto fino ad allora. I creditori
diventavano proprietari dei suoi beni.
Non è mia intenzione allargare il discorso a questo tipo di sollecitazioni storiche, ma
questi pochi cenni sottolineano come la pubblica opinione, la nostra cultura e le nostre
radici ci hanno sempre portato a vedere nell’insolvente un soggetto pericoloso, che doveva
essere punito proprio per reintegrare creditori e comunità, dei torti subiti, ma nel contempo
hanno sempre attribuito all’accordo tra debitore e creditori un’importante ruolo definitorio.
La nuova norma sulla esdebitazione poggia sulla considerazione che la sfortuna,
l’assenza di dolo o di incolpevolezza connotano molti fallimenti. Naturalmente l’elemento
soggettivo è essenziale, perchè solo la buona fede del debitore fa la differenza, in caso
contrario la legge penale punisce i crimini commessi dall’insolvente, e l’esdebitazione non
viene concessa.
L’art. 142 della Legge Fallimentare disciplina una procedura semplice che prevede la
cancellazione della parte dei debiti non soddisfatti attraverso la liquidazione fallimentare
purchè collegati ai rapporti d’impresa; escludendo, quindi, i debiti familiari, per esempio gli
alimenti dovuti alla moglie ed ai figli, alcune tasse, altri debiti personali dovuti al risarcimento dei danni per fatti illegittimi. Mentre i debiti d’impresa rimasti insoddisfatti dalla
liquidazione fallimentare, se esdebitati, non andranno ulteriormente a condizionare le
future iniziative lavorative del debitore.
Per ottenere questo beneficio l’insolvente deve dimostrare che egli ha agito correttamente con i suoi creditori, non ha sottratto loro “assets”; non ha ampliato il suo passivo; non
ha posto in essere una condotta orientata al vantaggio di amici, di membri della famiglia o
creditori particolari a danno di altri.
Egli dovrà aver collaborato pienamente con la procedura fornendo tutti i necessari
chiarimenti per formare l’elenco dei creditori, per supportare con i necessari documenti le
loro pretese; avrà tenuto scritture contabili fedeli; avrà informato il curatore dei suoi
movimenti; dovrà avere inoltrato al curatore la corrispondenza riguardante gli aspetti
economici della sua attività. Se queste condizioni sono state rispettate, alla fine della
procedura, la sua esdebitazione sarà pronunciata.
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
Questo significa che dopo la liquidazione della massa attiva, la parte insoddisfatta dei
crediti concorsuali, cioè ammessi al passivo e non coperti dalla liquidazione, saranno
cancellati, non saranno più dovuti. I creditori quindi saranno privati del diritto di perseguire,
per ottenere il pagamento della parte residua dei loro crediti, ulteriormente il debitore.
In conclusione questa che per molti sistemi legali costituisce un effetto automatico e
naturale della fine della procedura fallimentare, in Italia ha rappresentato in realtà una
rivoluzione. Finalmente il nostro legislatore ha fornito una risposta moderna alle seguenti
questioni:
a) dopo la liquidazione fallimentare non vi sono ulteriori beni da aggredire; la possibilità
per il creditore di vedere il proprio credito interamente soddisfatto costituisce un’inutile
utopia;
b) perseguire il debitore per tutta la vita per ottenere la soddisfazione del proprio credito,
significa finanziare una missione impossibile, poiché non vi saranno ritorni utili;
c) tali tentativi di recupero sono destinati a restare senza successo e costano molto in
termini di istruttoria, investigazioni, spese legali, tentativi di pignoramenti, ovvero esecuzioni mobiliari e/o immobiliari che non danno risultati.
Inoltre, un tale contesto porta ad escludere che il debitore possa iniziare una nuova
attività economica, fino a quando egli sarà consapevole che tale sua nuova attività potrà
essere “distrutta” dai debiti legati alla precedente attività.
La nuova normativa sull’esdebitazione, introduce la possibilità per l’insolvente di
ritornare sul mercato, concedendogli nuove opportunità, con nuove possibilità di impiego
e con consistenti risultati sociali.
Prima della riforma, infatti, l’esclusione dell’insolvente dalla vita sociale ed economica
frequentemente lo portava a dar vita ad attività illecite, o nella migliore delle ipotesi le nuove
iniziative venivano realizzate attraverso altre persone che agivano come suoi prestanome.
Comunque, risultando difficile ottenere finanziamenti bancari, il fallito finiva per
rivolgersi a fonti finanziarie non ufficiali, spesso vicine ad aree di illegalità.
Sostanzialmente con la discharge, meglio con l’esdebitazione il legislatore italiano ha
scelto di offrire una seconda possibilità al debitore, attraverso un rapporto diverso con gli
organi della procedura, il giudice delegato, il curatore, il comitato dei creditori e la massa dei
creditori.
Saranno i creditori italiani ed il debitore in grado di non manifestare più l’ostilità che ne
ha caratterizzato i rapporti e di trovare un nuovo bilanciamento per la realizzazione degli
interessi connessi? Il beneficio offerto al debitore di “ripartire”, di riorganizzare i suoi
interessi commerciali ed economici, ovvero, la prospettiva per il debitore di nuove iniziative
commerciali ed economiche costituirà un acceleratore per la conclusione della procedura in
tempi più ridotti (rispetto ai 5/7 anni attuali).
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
Dal punto di vista ideologico il passo fatto dal legislatore italiano è molto importante
poichè riconosce il diritto all’errore e sotto il profilo legislativo offre all’insolvente una
seconda chance.
E questa è senz’altro una prova di maturità democratica. Ma il “background” socioeconomico dell’esdebitazione mi conduce ad un’altra considerazione: tutte le “battaglie”
di qualunque natura esse siano, anche finanziarie ed economiche, hanno i loro costi, ma
anche la “pace” ha i suoi costi.
Oggi, nel contesto di una procedura fallimentare, il debitore sa che ha la possibilità di
ottenere l’esdebitazione dai debiti che resteranno insoddisfatti se egli rispetterà determinate
condizioni previste per legge; presumibilmente si adopererà per accelerare la conclusione
della procedura.
Il creditore perderà la parte del credito non pagato attraverso la procedura, ma questo
risultato si sarebbe avuto anche senza esdebitazione. Il debitore, in buona fede, invece
dovrebbe essere indotto a chiedere lui stesso l’apertura tempestiva di una procedura di
insolvenza e a riconoscere che la propria attività non può proseguire perchè i suoi prodotti
non hanno, tra qualità e prezzo, le caratteristiche necessarie per competere sul mercato, o
perchè egli ha sofferto alcune vicissitudini che hanno influenzato negativamente la sua
attività. Infatti, il debitore in buona fede, concluso il suo fallimento, sa che avrà una seconda
opportunità.
Il costo della pace, in questo contesto, diventa inferiore, più accettabile se le dimensioni
del default sono più contenute ed i sacrifici imposti sono inferiori, anche grazie a una
liquidazione fallimentare veloce.
Al contrario, la prospettiva per il debitore di vivere comunque il suo futuro socio
economico come persona “infetta”, economicamente e socialmente, lo indurrà a nascondere
ad amplificare il suo dissesto al fine di ritardare la dichiarazione di insolvenza poichè egli sa
che si trova su una strada a direzione unica, dalla quale non c’è ritorno. Solo la possibilità
di concludere nel modo più velocemente possibile una esperienza economica negativa senza
altre conseguenze, può invogliare l’insolvente in buona fede ad anticipare l’emersione del
proprio dissesto.
E’ mia opinione che nell’attuale contesto, siamo tutti “prigionieri” delle informazioni,
delle notizie che riguardano iniziative molteplici, dove il nostro reale potere è determinato
dalla capacità di distinguere le informazioni utili da quelle inutili. Questa capacità è spesso
collegata a motori di ricerca molto complicati, a software, a filtri ed a lavori di team, tutti,
peraltro, costosi.
Molte iniziative commerciali scontano questo “gap” culturale, dovuto alla conoscenza
non corretta del mercato ove si opera. Ha ragione Mario Draghi, Governatore della Banca
d’Italia, quando afferma “la povertà di conoscenza è l’anticamera della povertà economica”
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
Ebbene, per queste ragioni credo che vada positivamente considerata una legislazione
che ha come scopo principale quello di incrementare la protezione dei soggetti deboli del
mercato, spesso delle vittime delle troppe, non corrette informazioni o della conoscenza
solo parziale del mercato in cui opera.
Frequentemente, le persone fisiche, non le grandi corporations, che cadono nell’insolvenza non sono sufficientemente preparate, ed è per questa ragione che merita ulteriore
considerazione la legge che offre una globale e coerente prospettiva a questi soggetti,
indicando il corretto comportamento in funzione della tutela, della trasparenza e della
chiarezza negli affari.
Ebbene una legislazione che ha questo tipo di contenuto, vorrei sottolinearlo, ha un
grande valore democratico, perche protegge coloro che fino a ieri risultavano esclusi dal
mercato, a causa del fallimento di una loro iniziativa imprenditoriale; si preoccupa di
proteggere le loro capacità residuali di carattere lavorativo, rese più “spesse” proprio dalla
esperienza negativa fatta e sopratutto non li considera come cittadini “dimezzati”, nè
“esiliati” dal contesto sociale.
Questa parte della normativa italiana sull’insolvenza può acquistare un valore significativo che va oltre l’area tradizionalmente affidata agli esperti delle crisi finanziarie. Infatti,
la stabilità economica, la certezza di un futuro dignitoso che consenta a ciascuno di noi ed
alle nostre famiglie di guardare al domani con maggiore serenità ed ottimismo, costituiscono
punti di riferimento essenziali anche nella lotta al terrorismo.
La piena tutela dei diritti, anche del diritto dell’errore per il fallito in buona fede,
contribuisce ad inspessire la fiducia nella legalità, nella vita democratica e nel progresso
pacifico.
Grazie per la Vostra cortese attenzione.
Note
1
La nuova legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, alla Serie Generale del 16 ottobre 2007, trattasi del D.L.
12 settembre 2007 n.169, recante disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, 267, nonchè
al decreto legislativo 9 gennaio 2006 n.5 in materia di disciplina del fallimento del concordato preventivo e della
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art.1, comma 5, 5bis e 6 della legge 14 maggio 2005 n.80.
La legge fallimentare era stata modificata in precedenza già con il D.Lgs. n.5/06.
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SEGNALAZIONI E RECENSIONI
Ennio PARRELLI “Solo conforto ti sarà l’amare” – Poesie
Pieraldo Editore, Roma – 30 ottobre 2008 (pagg. 251)
e l’altra contemporanea pubblicazione (stesso editore e stessa data):
“Politicamente scorretto e Preghiere anomale” (pagg. 82)
I due libri sono una antologia che raccoglie le più belle poesie scritte in tanti decessi
dall’Autore.
In un mondo in cui si profetizza che il laicismo debba sfociare – prima o poi – nell’ateismo,
il percorso poetico di Ennio Parrelli è sempre sorretto da una grande forza morale.
Il suo canto, lontano dalle “sonorità mendaci” che accompagnano gli strepiti e i sussulti
quotidiani, le oscure perfidie o inaccettabili ingiustizie, non è mai disperato.
Prima sommessamente e poi in un crescendo prorompente, Egli approda alla riva
dell’amore, puro sentimento che, schietto e sincero, illumina di luce divina ogni nostra azione,
ogni desiderio, ogni nostra aspirazione. Ne costituisce un esempio l’inno “Vivere il tuo amore”:
“Spazi siderali, frammenti di ammonio
ti incoronarono
il buio luminoso era intorno a noi
quando la luna ci prestò
il suo dondolo.
Caddero suonando i pianeti
Scomparendo nel sole.
Il capriolo furtivo lambiva
l’ultima neve guardando in tralice
l’avvenimento.
Nessuno ne conservò il preciso ricordo”.
Ma la forza dell’amore che dà conforto e speranza e un profondo significato alla vita è
quello diretto a chi soffre o gioisce come noi.
Ecco alcuni brani della poesia “Il lungo cammino dell’uomo”:
Dalla torre più alta raccogli
gli uccelli e getta fiori
sulla folla in giardino.
Accendi torce nella notte,
come stelle dovranno risplendere;
per la vita infila perle distratte
sulle mani di chi implora,
dona stimmate di corallo
suona l’organo del canneto,
spingendovi il vento salmastro
dal mare e aromi stranieri.
Fai miracoli per chi li aspetta,
non deludere almeno nel sogno
chi nasconde le ferite e incolla
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SEGNALAZIONI E RECENSIONI
buste commerciali tutto il giorno.
e, più avanti, nel finale:
Cerca nel cielo le vie
non più misteriose degli astri
non abbandonare la speranza
il lungo cammino dell’uomo non ha fine.
Il tema della morte è affrontato con contenuti escatologici.
Si chiede l’Autore:
“vi è mai una morte che sia bella?
E’ mai possibile viverla tutta
almeno la nostra morte
o non ti prenderà alle spalle
mentre corri e stai per volare?”
Qui si inserisce il “salto” poetico di Parrelli in relazione alla secolare disputa filosofica
sull’ateismo e sulla immortalità dell’anima che raggiunse l’apice nel settecento francese e fu
caratterizzato dal cosiddetto “libertinismo erudito”.
In quel tempo nei circoli intellettuali parigini circolava un manoscritto “Lettere di
Trasibulo a Leucippe” attribuito a Nicolas Fréret che influenzò sia Rousseau, sia Voltaire;
quest’ultimo fu addirittura ossessionato, nella esaltazione della ragione, dal “pensiero a teo”.
L’argomento che certamente costituisce l’insolubile mistero sulle frontiere della nostra
esistenza, e porta alla teorizzazione di contrastanti convinzioni, dischiude un luminoso
orizzonte al Parrelli, che è una vera e propria vocazione.
Egli così conclude la sua preghiera anomala:
Quando Signore
mi inchiodi
alla tua luce
con le profonde ombre
rapprese alle colline
io ti prego
di restare con me.
Aspettando la notte
ti coprirò
le ginocchia e ti veglierò
accanto
proteggendo il tuo riposo.
Giovanni Cipollone
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SEGNALAZIONI E RECENSIONI
Fabio Bernardini, Killer in Rete i nuovi scenari del crimine, Iris 4 Edizioni, pagg. 143
Nel catalogo di questa interessante casa editrice romana, troviamo una collana di
criminologia, attenta e curata per suscitare la curiosità e l’interesse del lettore.
Tra i tanti titoli, segnaliamo l’agile testo sui crimini informatici, quanto mai attuale.
Nell’epoca dell’informatica e dell’utilizzo sempre più crescente e capillare della comunicazione via internet, l’autore approfondisce le nuove frontiere del crimine, grazie
all’ausilio di psicologi e criminologi. Nella grande rete di internet incontriamo cyberterroristi e trafficanti di organi, cyberpedofili e hackers, che sempre più spesso riescono a
penetrare i sistemi informatici delle grandi aziende o degli enti statali per poi estorcere
denaro o più banalmente si introducono nei conti correnti on-line, appropriandosi di
cospicue somme di denaro.
La lettura scorre veloce nel tentativo di comprendere devianze e morbosità che inducono
l’essere umano a sfruttare l’informatica in modo criminogeno.
Riccardo Radi
Dalla prefazione del Presidente Prof. Avv. Guido Alpa:
In occasione del XXIX Congresso nazionale forense, celebrato a Bologna, nei giorni 1315 novembre del 2008, il Consiglio nazionale forense ha deliberato di confezionare un
volume destinato ai partecipanti e, più in generale, agli avvocati, che potesse servire come
strumento di informazione e di aggiornamento sulle funzioni istituzionali del Consiglio e
sulle iniziative più rilevanti promosse nel corso degli ultimi anni dal Consiglio e dalle sue
articolazioni (istituite in forma di fondazione, cioè la Scuola Superiore dell’Avvocatura, la
Fondazione per l’Avvocatura e la Fondazione per l’informatica).
Come si sa, nel sistema ordinistico che regola la professione di avvocato, il Consiglio
nazionale forense esplica una molteplicità di funzioni, perché accanto al ruolo di organo
giudicante, deputato ai procedimenti disciplinari, occorre annoverare il ruolo istituzionale,
svolto nei rapporti con gli organi costituzionali e con le altre realtà del mondo giudiziario,
amministrativo, politico, economico e professionale, e il ruolo assolto al di fuori dei patrii
confini, che vede protagonista il Consiglio nazionale in diversi ambiti associativi, europei
e internazionali. Dall’esterno tuttavia è difficile percepire come queste funzioni, assunte a
titolo onorifico, sono concretamente esercitate. A ciascuna di queste funzioni si sono perciò
dedicate alcune pagine esplicative, e molti documenti, che consentono al lettore di seguire
in un percorso ideale sia la ricostruzione normativa e giurisprudenziale, sia la complessità
esecutiva di queste funzioni. Il libro è anche corredato da alcune fotografie che riflettono
il ritmo di vita che i Consiglieri succedutisi negli anni hanno voluto imprimere al Consiglio
e ai suo Uffici. Per la verità, se si fosse coltivata l’ambizione di rappresentare l’intero contesto
in cui opera il Consiglio nazionale, si sarebbe dovuto pubblicare un volume ancora più
corposo, ma lo specchio che si è cercato di offrire è più che sufficiente per coglierne i contorni
essenziali. Lo scopo immediato di questo libro – oltre a quello informativo e in qualche
modo “formativo” – è però un altro ancora. Saremmo lieti se, scorrendone le pagine, e
FORO ROMANO 1/2009
215
SEGNALAZIONI E RECENSIONI
soffermandosi su qualche documento, il lettore-avvocato avvertisse il senso di appartenenza
alla categoria professionale e la consapevolezza di essere rappresentato…
L’indice della pubblicazione:
CAPITOLO I
CAPITOLO II
CAPITOLO III
CAPITOLO IV
CAPITOLO V
CAPITOLO VI
CAPITOLO VII
CAPITOLO VIII
CAPITOLO IX
CAPITOLO X
CAPITOLO XI
APPENDICE
INTRODUZIONE
LA FUNZIONE DISCIPLINARE (CON IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
AGGIORNATO AL 12 GIUGNO 2008)
I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
I RAPPORTI INTERNAZIONALI
LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA
LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
L’INFORMATICA E I SERVIZI PER GLI AVVOCATI
LE PARI OPPORTUNITÀ
LA FORMAZIONE
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’AVVOCATO
Walter Block “Difend ere l’indifen dibile”, trad uzione di Anselma D ell’Olio, Ed itore
Liberilibri, Macerata pagg. 252
Un testo di libertarismo dove il prof. Block – insegnante universitario nello Stato del
Massachusetts e divulgatore della filosofia libertaria – “riscatta” decine di figure considerate
infami e dannose dalla società perbenista e benpensante.
Nella lettura incontriamo il ruffiano, il poliziotto corrotto, lo spacciatore, il porco
maschilista e tanti altri reietti e nemici della comunità sociale. Tutti personaggi che vengono
relegati nel comune disprezzo ma che l’autore, senza indulgenze di sorta, con l’acutezza e
la praticità dell’economista e l’analisi tagliente e senza sconti intellettuali del giurista
libertario, riabilita e disvela i “meriti” di chi è normalmente evitato ed impietosamente
condannato dalla società e dalle leggi dello Stato.
Un testo che si legge tutto di un fiato e che fa riflettere e pensare, costringendoci a
riconsiderare i tanti luoghi comuni che condizionano il nostro intelletto.
Un libro contro gli stereotipi ed i pregiudizi per chi voglia “vedere” il rovescio della
medaglia, senza condizionamenti di sorta, con la sola forza del libero pensiero.
Riccardo Radi
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IN PUNTA DI PIEDI
INDAGINI DIFENSIVE E ESPERIMENTI TECNICI
NEL GIUDIZIO DI REVISIONE
La legge 7 dicembre 2000 n° 397 con l’introduzione nel codice di procedura penale degli
artt. 391 bis e ss ha apportato un elemento di novità assoluta ridimensionando l’attività
difensiva svolta dall’avvocato. La normativa in questione consente al legale di svolgere
attività investigative a favore del proprio assistito avvalendosi della collaborazione di
investigatori privati e consulenti tecnici al fine di acquisire elementi probatori utili per il
proprio cliente. Poteri questi, che prima dell’introduzione della legge n. 237 del 2000 erano
prerogativa del solo pubblico ministero. Grazie a tale innovazione normativa il legislatore,
rispettando le prospettive originarie della riforma al c.p.p., ha perseguito l’obiettivo di
garantire un effettiva parità tra accusa e difesa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 111
della Costituzione.
Lo studio Legale Federico utilizzando a pieno lo strumento messo a disposizione dal
legislatore ha operato un espediente innovativo nell’ambito delle indagini difensive, ovvero
ha proceduto ad una ricostruzione video-filmata di tutti gli spostamenti del proprio assistito
il giorno dell’omicidio avvenuto nel 1989 in Catania per il quale lo stesso è stato condannato
in via definitiva.
Dalla lettura degli atti del processo a carico di S. sono emersi numerosi elementi di
incoerenza e contraddizione della sentenza di condanna, ciò ha legittimato una indagine
approfondita di tutte le prove sul quale si è formato il convincimento dei giudici, ma
soprattutto la ricerca di quegli elementi idonei ad integrare i requisiti del 630 c.p.p. nei
termini di prova nuove per consentire una domanda di revisione.
Per comprendere l’utilità dell’operazione svolta sarà necessario riassumere brevemente
il fatto storico.
Tizio, all’epoca dei fatti, oggetto del procedimento penale da cui ne derivata la condanna,
era sottoposto alla misura alternativa della liberazione condizionale con obbligo di rientro
presso la casa circondariale entro le 22.00. La ricostruzione del fatto consacrato in sentenza
è stato frutto del narrato dei collaboratori i giustizia che hanno riferito gli spostamenti del
soggetto, sulla scorta di tali dichiarazioni la sentenza di condanna in modo certo ha statuito
che gli spostamenti dell’allora imputato in riferimento all’ora dell’omicidio, avvenuto alle
ore 19.30, erano temporalmente compatibili con un suo ingresso presso la Casa Mandamentale prima delle ora 22:00.
L’intera vicenda si è svolta in Catania e provincia, secondo le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, compendiate nella sentenza e secondo le prove non valutate, il
percorso compiuto dai responsabili dell’omicidi fu il seguente: 1) ore 19:30 Via Ondine, ove
fu lasciato il cadavere; 2) da Via Ondine a Via Naumachia, distanza 1,5 km, circa 5-10 minuti
di percorrenza stradale. Presso tale via, ove era la casa del Sig. B., S. e altri due complici si
cambiarono, comunque, si fermarono all’incirca 1 ora o 1 ora e mezza; 3) S. a questo punto
sarebbe ripartito da Via Naumachia verso Corso Indipendenza (secondo la versione di un
collaboratore), le distanze sono di circa 2,4 km, circa 7 minuti di percorrenza stradale; 4)
dopodiché da Corso Indipendenza, si sarebbe mosso verso Militello Val di Catania che dista
FORO ROMANO 1/2009
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IN PUNTA DI PIEDI
51,2 km, con tempi di percorrenza di circa 58 minuti, per giungere entro le 22:00 alla casa
Mandamentale.
L’indagine difensiva è stata diretta a verificare se quanto assunto dalla sentenza di
condanna in via del tutto indiziaria e quindi presuntiva, senza alcuna verifica concreta,
corrispondesse all’effettivo svolgimento dei fatti. La ricostruzione filmata, è stata effettuata
con l’ausilio di una videocamera digitale di tipo professionale al fine di garantire la massima
qualità del filmato, ed un navigatore satellitare impostato sulla funzione “percorso più
breve” così da assicurare l’affidabilità del tragitto.
Durante le riprese sono state utilizzate due video-cassette il cui contenuto è stato riversato
integralmente su supporto DVD.
Il tempo di registrazione del percorso ha una durata complessiva di 2 ore e 24 minuti,
senza alcuna interruzione, con avvio delle riprese da Via Salvatore Vigo n° 24 – 26 Acireale
a Via Porta della Terra, Militello Val di Catania. La parte di maggiore interesse è stato il
percorso effettuato da via Ondine, dove fu ritrovato il cadavere, alle ore 19.30, a Militello
Val di Catania.
Si è proceduto ad indicare sui vari clip il dato cronologico reale dell’inizio delle
operazioni, tale indicazione temporale è stata segnalata ogni 10 minuti circa di percorso
effettuato. Unica importante eccezione, ai fini dell’ attendibilità della prova è stata la ripresa
effettuata in Via Ondine, luogo dov’è stato ritrovato il cadavere, infatti in tale circostanza
la sentenza indica come ora dell’omicidio 19.30 circa, così l’orario indicato nelle sequenze
successive è stato rapportata all’ora indicata in sentenza, pertanto si è sovrimpresso sul clip
l’ora reale di svolgimento delle riprese e l’ora ipotetica in base alla ricostruzione effettuata
sulla scorta di quanto dedotto in sentenza, così come emerso dalle dichiarazioni dei
collaboratori.
Per facilitare la “lettura” dei filmati, si è proceduto in primo luogo a riportare i passi della
sentenza che descrivevano gli spostamenti dell’imputato, comparandoli con il filmato
effettuato in sede di indagini difensive.
La ricostruzione storica – filmata è stata divisa in due parti, la prima, che riproduce una
panoramica complessiva dei movimenti dell’assistito, la seconda ricostruttiva del tragitto
immediatamente successivo al ritrovamento del cadavere. Proprio su quest’ultima sequenza
filmata della durata di circa 1 ora si è concentrata l’attenzione degli operatori. In tale
occasione, avendo come riferimento l’ora del decesso 19.30, è stato possibile valutare
l’attendibilità della prova investigativa.
A . Prima sequenza filmata da Via Salvatore Vigo n° 24 – 26 a Via Parisi Catania:
Le operazioni di video ripresa sono iniziate alle ore 15.38 con partenza da Acireale Via
Salvatore Vigo n° 24 – 26 dove lo S. svolgeva la sua attività lavorativa presso l’ingrosso
alimentare del padre in regime di semilibertà. A questo punto, si è proceduto in direzione
via Parisi abitazione di uno degli imputati, con arrivo alle ore 16.24 ovvero circa 56 minuti
dopo, qui, secondo il narrato dei collaboratori, il C. veniva sottoposto ad un violento
interrogatorio e successivamente quasi moribondo veniva trasportato a bordo di una Lancia
Delta a via delle Ondine.
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IN PUNTA DI PIEDI
B. Seconda sequenza filmata da Via Parisi a Via delle Ondine Catania:
La seconda tappa è stata da via Parisi a Via delle Ondine luogo dove la vittima era stata
attinta con due colpi di arma da fuoco e abbandonata ormai morto. Alle 16.30 si è proceduto
da via Parisi in direzione via Ondine (Tondicello della Plaia); la distanza tra i due luoghi è
molto breve, infatti, l’arrivo è avvenuto alle 16.32 ora reale ovvero 2 minuti dopo.
La sequenza appena descritta, come già spiegato in premessa, è stata di fondamentale
importanza difensiva. Infatti, l’ora reale delle riprese 16.32 è stata rapportata all’ora del
ritrovamento del cadavere, così come indicato in sentenza. Pertanto le 16.32 del video clip
coincidono nell’esperimento tecnico con le 19.30 indicate nella sentenza di condanna. Alla
stregua di tale dato cronologico, nelle sequenze successive si è proceduto opportunamente
ad indicare, non solo l’ora reale delle operazioni, ma anche l’ora ipotizzata in rapporto al
ritrovamento del cadavere (19.30).
C. Terza sequenza filmata da Via delle Ondine a Via Naumachia
Alle ore 16.35 (19.33 secondo la ricostruzione della sentenza) si è proceduto a raggiungere la via Naumachia, a circa 1,5 Km dal luogo del delitto, con arrivo in Via Naumachia alle
ore 16.58 ora reale, 19.56 ora ipotetica. Raggiunta la via Naumachia, dove si trovava il B.,
lo S. unitamente al L. e P. si era fermato per circa un’ora, finchè non erano arrivate le mogli
con il cambio di abiti.
Alla luce di tale circostanza è stato necessario aggiungere un’ulteriore circostanza
temporale, ovvero, lo S. arrivava a casa del B. alle 19.56 e si fermava circa un’ora (secondo
il narrato dello stesso B. e la ricostruzione fatta in sentenza), conseguentemente l’orario di
partenza dalla casa di quest’ultimo non poteva che avvenire alle ore 20.56, così come
riportato nel clip filmato.
Le sequenze successive hanno tenuto conto di questo dato temporale.
D. Sequenza filmata da Via Naumachia a Corso Indipendenza ( Abitazione del La Torre)
La tappa successiva da via Naumachia a Corso Indipendenza è necessario precisare che
di tale ulteriore percorso, effettuato dallo Scuderi nella sentenza di condanna, non vi è
traccia, nonostante tale circostanza sia stata puntualmente segnalata nell’atto di appello
dello S.
All’uopo il collaboratore S.2 all’udienza del 7 marzo 1998 a pag. 38 rispondendo alle
domande dell’avvocato di S. dichiarava:
D: << Senta. La sera dell’omicidio, di questo omicidio, lei è andato a dormire da L. T. abbiamo
saputo, e lo accompagnato chi lo ha accompagnato quella sera da L. T.>>
ADR: << O F. o S. Gli altri no>>
D: << è stato S. almeno cosi lei ha detto. Le rinnovo la memoria a pagina tre lei dice “La
sera mi ha accompagnato a me P. S.i. Poi mi riporta di nuovo a casa di A. L. e strada facendo
lo S. mi racconta.>>
D: << per sera cosa intende?>>
A.D.R. : << Per sera intendo che era buio>>.
L’Avvocato N. nel sollecitare la memoria dello S.2, ha fatto riferimento alla pag. 3 del
verbale di interrogatorio del 15 dicembre 1998 ore 17.40, presso la Casa Circondariale di
FORO ROMANO 1/2009
219
IN PUNTA DI PIEDI
Rebibbia, anche in tale circostanza lo S. riferì al P.M. D.ssa M. A. che lo Scuderi lo aveva
accompagnato a casa del L. T., nello specifico riferì:
P.M.: << come fa lei a sapere che sono state queste persone? Chi gliel’ha raccontato?>>
Stabile: << Come faccio a sapere che sono state queste persone? Perché come ho detto prima, la sera
mi ha accompagnato a me P. S., poi mi riporta di nuovo a Casa di A. L., strada facendo lo S. mi
racconta a me come sono avvenuti, come è avvenuto l’omicidio di P., P. C.>>
Pertanto alla luce degli stralci di dichiarazioni sopra trascritti si è proceduto all’analisi del
tragitto che va da Via Naumachia a Corso Indipendenza per poi proseguire in direzione Militello
Val di Catania, percorso quest’ultimo che è stato esaminato separatamente al punto E.
Alle ore 17.02 (reali), ore 20.59 secondo la ricostruzione della senetenza, dopo aver
effettuato una breve panoramica della zona si è proceduto in direzione Corso Indipendenza,
con arrivo presso il punto di interesse alle ore 21.12. (ore 17.14). Qui lo S., avrebbe lasciato
lo S. presso l’abitazione del L. T., e avrebbe proseguito in direzione Militello Val di Catania.
E. Sequenza filmata da Corso Indipendenza a Militello Val di Catania via Porta della
Terra ubicazione ex Casa Mandamentale.
Alle ore 21.12 (17.14 ora delle riprese) si è proceduto in direzione Militello Val di
Catania, come è stato possibile verificare dalle riprese filmate il traffico in uscita dal
capoluogo etneo è risultato regolare, in particolare si è giunti sulla strada statale che porta
al centro di Militello Val di Catania alle ore 22.07 (18.10 effettiva), quindi, oltre l’orario
previsto per il rientro presso la Casa Mandamentale.
Proseguendo nell’analisi del percorso, è stato possibile osservare come la strada si è
presenta in buone condizioni di percorribilità con traffico regolare, mantenendo una
velocità media di circa 70 Km/h (anche se i limiti di velocità in diversi tratti sono dei 60 km/
h). Alle ore 22.21 (ora effettiva 18.24), giunti all’intersezione per Militello Val di Catania,
si è proceduto in tale direzione. A questo punto, nonostante il tragitto è diventato più
impegnativo, a causa dei vari tornanti, la velocità media mantenuta dal veicolo, dal quale
sono state effettuate le riprese, è stata di circa 60 km/h, con punte di velocità massima
raggiunta nei pochi rettilinei di 90 km/h. Alle ore 22.41 (ora effettiva 18.44) si è fatto ingresso
nel centro abitato di Militello Val di Catania, il nostro percorso si è concluso in via Porta
della Terra presso l’ex Casa Mandamentale alle ore 22.47 (ora effettiva 18.50) ben oltre
l’orario di rientro consentito al ad S. fissato per le ore 22.00.
In conclusione, la dimostrazione in concreto della compatibilità dell’orario di verificazione dell’evento delittuoso e il dato di rientro presso la casa mandamentale, ha consentito
di smentire la dinamica temporale ricostruita in sentenza e fornire alla difesa una prova
nuova per l’istaurando processo di revisione. Va sottolineato come le indagini difensive
previste dall’art. 391 bis c.p.p. consentono un pieno potere alla difesa di fornire elementi di
prova che se correttamente espletati e verificabili, possono costituire elemento sufficiente
alla riapertura di vicende giudiziarie ormai passate in giudicato.
D’altronde ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revisione il condannato deve offrire
dei “nuovi elementi” di prove e non delle nuove “prove”, potendo prospettare, ai medesimi
fini, delle circostanze in relazione ad un tema probatorio già affrontato dal giudice della
cognizione. Non è inibito al giudice della revisione operare una diversa ricostruzione
220
FORO ROMANO 1/2009
IN PUNTA DI PIEDI
fondata su elementi di prova presenti in atti, ma non valutati nel precedente giudizio. Le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno definitivamente risolto il contrasto
di giurisprudenza sul concetto di “prova nuova” ai fini dell’ammissibilità della richiesta di
revisione. Infatti, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, la c.d. “prova nuova”
non poteva consistere in un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non
conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d’ufficio,
mentre, secondo altra parte della giurisprudenza di legittimità, si riteneva che in tema della
revisione della condanna, il concetto di “prova nuova” andava esteso anche alle prove
preesistenti e non valutate, ancorché già acquisite agli atti del giudizio, prescindendosi anche
da eventuale negligenza delle parti. Nel risolvere il contrasto di giurisprudenza, si sono
ribaltati i due precedenti orientamenti delle medesime Sezioni Unite (SSUU, CC 26.2.1988,
ric.Macinati, CED 178518 e SSUU nr. 6019, ud. 11.5.1993 Ligresti) con la sentenza n. 28
(26 settembre 2001 – 9 gennaio 2002) ric. Pisano, ha affermato che <<ai fini dell’ammissibilità
della richiesta di revisione, prova nuova è, oltre alla prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova
non acquisita e la prova acquisita ma non valutata come risulta dalla disposizione dell’art. 630 lett.
c) c.p.p. che ancora la novità della prova alla sua avvenuta valutazione nel giudizio di cognizione>>.
Nel ricostruire analiticamente le contrapposte soluzioni offerte dalla giurisprudenza di
legittimità, sotto l’imperio del previdente c.p.p. e nell’attuale ordinamento, le SSUU hanno
affermato che la soluzione giuridica prescelta scaturisce (anche) dalla “protezione” che l’art.
24, Co. 4 della Costituzione, offre all’istituto della revisione.
Inoltre, come osservato sempre dalle medesime SSUU, eventuali prove non tempestivamente dedotte, nell’ambito del giudizio di cognizione, per negligenza del condannato o del
suo difensore, ben potranno essere poste a fondamento di una richiesta di revisione, dal
momento che il colposo (o addirittura doloso) comportamento difensivo del condannato,
nel corso del giudizio di cognizione, determinerà soltanto la preclusione a norma del co.
1dell’art. 643 c.p.p. dell’eventuale futuro diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.
Altrettanto importante, sempre secondo le SSUU, è il concetto di travisamento del fatto
che trova sbocco in sede di giudizio di revisione <<quando esso si traduca in una omessa
valutazione e non in una errata valutazione della prova con margini di incertezza di assoluta
evidenza>>, ciò conseguirebbe dal fatto che l’art. 546 co. 1, lett. e), annovera fra i requisiti
della sentenza <<l’indicazione delle prove poste a base della decisione….. e l’enunciazione delle
ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie>>.
Sempre le SSUU hanno stabilito che ai fini della ammissibilità della richiesta di revisione
il condannato prospetti solamente “nuovi elementi di prova” e non “nuove prove”, sia
perché in tal senso depone il tenore letterale dell’art. 631 c.p.p., sia perché è stata richiesta,
nel medesimo articolo di legge, ai fini della delibazione circa l’ammissibilità della revisione,
un’astratta prognosi di “dimostrazione” dei nuovi “elementi di prova”, se accertati nel corso
del dibattimento, a pervenire al proscioglimento del condannato.
Le SSUU hanno, inoltre, ribadito il principio di diritto che <<una richiesta di revisione può
essere dichiarata inammissibile, per infondatezza, solo nel caso in cui detta infondatezza sia
manifesta, rilevabile ictu oculi, percepibile ad un primo sommario esame delibativo, mancando anche
il fumus della sua apprezzabilità>>.
Le SSUU, dopo aver ribadito la specifica giurisprudenza, secondo cui l’istituto della
FORO ROMANO 1/2009
221
IN PUNTA DI PIEDI
revisione è finalizzato alla correzione di errori di fatto e non di diritto, hanno affermato il
principio del favor revisionis ricavandolo dal contesto complessivo dell’art. 630 co. 1, lett. c)
c.p.p. che ha ampliato la portata della revisione processuale, ritenendola ammissibile,
diversamente dal previdente codice di rito, anche nel caso in cui la prognosi sia quella di
assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove. Infatti diversamente dall’art.
554 n. 3 c.p.p. previgente, il nuovo ordinamento non richiede più ai fini della ammissibilità
della richiesta di revisione che le nuove prove debbano rendere “evidente” che il condannato
deve essere assolto, ma semplicemente che esse siano astrattamente idonee a condurre al
proscioglimento con una delle formule indicate dagli artt. 529, 530, 531 c.p.p. e, quindi,
anche per insufficienza o contraddittorietà delle prove, oltre che per la presenza di cause
estintive, di improseguibilità e/o di impromovibilità dell’azione penale. Ancora più puntualmente in tal senso la Suprema Corte di Cass. Ha statuito che l’ammissibilità della revisione
è concessa se l’esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza
dell’imputato a causa dell’insufficienza, dell’incertezza o della contraddittorietà delle prove
di accusa, in quanto l’art. 631 c.p.p. esplicitamente richiama tutte le forme assolutorie
indicate nell’art. 530 c.p.p. comprese quelle di cui ai commi secondo e terzo, ispirate al
canone di garanzia in dubio pro reo (Cass. Sez. I, 8 giugno 2004, n. 25678, Contena).
Avv. Fabio Federico
222
Avv. Domenico Marrara
FORO ROMANO 1/2009
LEGGI E SENTENZE
LA CONDANNA DEL QUERELANTE AL RISARCIMENTO DELLE SPESE
E DEL DANNO MORALE
Con una recente ed interessante sentenza la Cassazione ha confermato una precedente
decisione del giudice di Pace di Modena, con cui si condannava la parte civile, a seguito
dell’avvenuta assoluzione perché il fatto non sussiste, di tre imputati dall’accusa di lesioni
personali ai danni del figlio minore della querelante. La Corte (Sez. V Penale, Pres. Nardi –
Rel. Ferrua – n. 29398/2007), ha sottolineato che per quanto riguardava la condanna alle
spese di costituzione e difesa, nei confronti di due degli imputati, questa era da ritenersi più
che corretta e che non sussistevano giusti motivi per compensarle tra le parti, in linea con
i principi di cui agli artt. 427 e 542 c.p.p., non potendosi muovere alcun rilievo in ordine
ai comportamenti tenuti dagli imputati per le inesattezze delle accuse loro contestate sulla
base di una querela a sua volta inesatta.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto anche giusta la condanna inflitta dal giudice di pace,
alla querelante dei danni morali liquidati .. “a fronte della temerarietà del ricorso immediato
presentato, tanto che il primo giudice ha dato giustificazione della propria valutazione –
contrariamente all’assunto della querelante- circa la ritenuta temerarietà, posto che ha
richiamato il contenuto del certificato medico relativo al figlio minore della predetta, ove
è stata attestata l’insussistenza delle lesioni e le deposizioni degli agenti che hanno smentito”.
In sostanza la Cassazione ha evidenziato che il danno morale deve essere risarcito non
solo nei casi in cui sia stata accertata “una ipotesi di reato, ma anche in caso di qualsiasi lesione
dei valori umani costituzionalmente protetti, tra i quali rientra la reputazione” (la quale deve
ritenersi lesa da accuse temerarie) ai quali va riconosciuta “la tutela minima che è quella
risarcitoria, non distinguendo la normativa tra danni morali e quelli patrimoniali, che nella
specie è avvenuta in via equitativa con richiamo alle sofferenze psichiche e ai disagi
conseguenti al processo”. Ed in effetti la tesi della Corte muove dall’assunto, tutto da
condividere, che quando il giudice di merito ha accertato la temerarietà della querela con
costituzione di parte civile, ha ravvisato l’ipotesi di una colpa grave di cui agli artt. 427 e 542
c.p.p., mutuato direttamente dalla norma processuale civilistica di cui all’art. 96 c.p.c., che
presuppone il carattere temerario della lite.
Infatti, vale la pena concludere sottolineando che le due sentenze sono sulla stessa linea,
sia quella di merito, che quella di legittimità, per quanto riguarda il problema della
liquidazione del danno, tanto nel giudizio penale, tanto nel giudizio civile, quando viene
richiesto in base alla colpa grave od alla temerarietà delle richieste avanzate, ben può essere
effettuata in via equitativa, data la obiettiva difficoltà di una capillare dimostrazione, che,
però nella specie il giudice ha ritenuto sussistere “in re ipsa”, dato il riconoscimento
dell’assoluta estraneità degli imputati ai fatti loro addebitati.
Avv. Luigi Favino
FORO ROMANO 1/2009
223
AGGIORNAMENTO ALBO
NUOVE ISCRIZIONI – GENNAIO 2009
ALBO ORDINARIO
ABBATE Ernesto
(Boiano 12.03.1980)
Largo Trionfale, 7
tel. 06.39742328
29.01.2009
ACHILLI Francesco
(Roma 23.01.1976)
Via Raimondo d’Aronco, 10
tel. 06.99704455
29.01.2009
ADDESSI Angelica
(Roma 25.05.1978)
Via Pasubio, 4
tel. 06.3610555
22.01.2009
ALFIERI Flavio
(Roma 13.04.1978)
Via Arezzo, 49
tel. 06.44241035
15.01.2009
ALLEGRA Alessia
(Roma 10.02.1978)
Via Premuda, 2
tel. 06.39742931
29.01.2009
ALSAZIO Alessandro
(Roma 17.08.1972)
Via del Viminale, 43
tel. 06.4744353
15.01.2009
ALTERI Marco
(Roma 08.03.1982)
Piazza Monte Citorio, 115
tel. 06.695331
29.01.2009
BALA Rozemaria
(Shijak 16.06.1981)
Via Sallustiana, 26
tel. 06.4819419
15.01.2009
BASILE Simone
(Roma 09.10.1977)
Via Adolfo Omodeo, 44
tel. 06.7840846
22.01.2009
BASSO Chiara
(Roma 14.09.1977)
Viale Angelico, 39
tel. 06.37512716
15.01.2009
BEATO Andrea
(Roma 15.08.1974)
Via Clemente Rebora, 88
tel. 06.5003433
15.01.2009
BECCHETTI Ilaria
(Roma 22.03.1980)
Viale G. Mazzini, 140
tel. 06.3720639
15.01.2009
BELICCHI Raffaele
(Roma 18.06.1978)
Corso Regina Maria Pia, 9
tel. 06.5623636
22.01.2009
BELLAGAMBA Filippo
(Firenze 14.05.1972)
Via G. Bazzoni, 3
tel. 3355299509
BELLARDONI Mattia
(Napoli 17.05.1980)
Via Lima, 48
tel. 06.858221
224
7.12.1999
29.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
BELLETTI Eva
(Roma 08.12.1978)
Via Poggio Moiano, 55
tel. 3492254994
BELLI Francesco
(Roma 20.03.1979)
Via Gaudenzio Fantoli, 8
tel. 06.5581990
BIONDI Carmela
(Torre del Greco 19.07.1974)
Largo Salvatore Zappala’, 16
tel. 06.7215200
29.01.2009
BOCHICCHIO Giovanni
(Potenza 24.06.1969)
Via Vincenzo Picardi, 4/b
tel. 06.8083783
22.01.2009
BONGIOVANNI Boris
(Roma 09.08.1977)
Via G. Palumbo, 3
tel. 06.39721370
15.01.2009
BORZI Claudia
(Roma 21.07.1964)
Via Boezio, 2
22.01.2009
BOSA Nicoletta
(Licata 08.05.1981)
Piazza del Gesu’, 46
tel. 06.696491
22.01.2009
BOSCHETTI Cristina
(Roma 27.08.1980)
Viale Mazzini, 55
tel. 06.32609900
29.01.2009
BRIGAZZI Riccardo
(Roma 13.09.1976)
Via Giuseppe Zanardelli, 23
tel. 06.6880339
15.01.2009
BRUNO Eduardo
(Poggiardo 01.08.1937)
Viale Giulio Cesare, 95
tel. 06.3210635
23.02.1967
BUCCI Maria Virginia Sara
(Roma 02.07.1978)
Via Romeo Romei, 23
tel. 06.39728566
29.01.2009
CACCAMO Miguel
(Locri 30.06.1980)
Via Cola di Rienzo, 111
tel. 06.3213604
22.01.2009
CAFINI Maria Cristina
(Pisa 15.11.1964)
Via del Portico d’Ottavia, 9
tel. 06.68805963
24.02.1994
CAPEZZUOLI Fabrizio
(Roma 08.01.1979)
Via Emanuele Filiberto, 109
tel. 06.3227035
15.01.2009
CAPIALBI Camillo
(Camini 02.06.1964)
Via Costantino Morin, 27
tel. 06.37511366
29.01.2009
CARBONARO Riccardo
(Roma 18.05.1980)
Via Bissolati, 76
tel. 06.6784977
FORO ROMANO 1/2009
29.01.2009
8.01.2009
8.01.2009
225
AGGIORNAMENTO ALBO
CARDELLI Guido
(Roma 02.05.1970)
Via Archimede, 106
tel. 06.3219385
8.01.2009
CARFAGNA Eleonora
(Roma 02.04.1977)
Via Crescenzio, 82
tel. 3331264785
8.01.2009
CARNI Irene
(Isola Capo Rizzuto 09.04.1971)
Via Acaia, 31
tel. 06.77073585
25.11.1999
CARONI Federica
(Roma 05.06.1977)
Via Merulana, 53
tel. 06.4814366
22.01.2009
CARUCCI Elisa
(Roma 09.02.1980)
Via Galla Placida, 21
tel. 06.4386351
15.01.2009
CASSANI Francesco
(Roma 29.01.1981)
Via Attilio Friggeri, 131
tel. 06.35340047
15.01.2009
CATALDI Angelica
(Brindisi 15.11.1974)
Via Ugo Ojetti, 16
tel. 3403487370
22.01.2009
CATALDI Barbara
(Galatina 18.03.1977)
Via Clemente X, 14
tel. 06.68134939
8.01.2009
CELLUPRICA Francesco
(Roma 17.10.1979)
Via della Luce, 3b
tel. 3339497653
29.01.2009
CERRONI Marco
(Roma 11.01.1979)
Via dei Gladioli, 18
tel. 06.2416821
8.01.2009
CERVELLERA Giuseppina
(Mesagne 04.02.1977)
Via Andrea Costa, 14
tel. 3334083542
29.01.2009
CHIERA Adriana
(Melito di Porto Salvo 01.12.1969)
Via Ferdinando Ughelli, 8
tel. 06.7805920
15.01.2009
CHIMENTI Elena
(Castrovillari 08.04.1981)
Viale Ventuno Aprile, 34
tel. 06.86322594
22.01.2009
CHIRO’ Isabella
(Roma 12.04.1981)
Via Po, 25/b
tel. 06.852311
CIABATTINI Caterina Maria Jone
(Milano 10.07.1976)
Piazzale Clodio, 32
tel. 06.39735286
22.01.2009
CIACCI Ida
(Latina 19.02.1968)
Via Ettore Pais, 12
tel. 06.86320291
12.07.1995
226
8.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
CIACCIA Alessandra
(Roma 22.01.1975)
Via Agri, 6
tel. 3496410718
22.01.2009
CIAMPA Caterina Elisabetta
(Roma 21.04.1976)
Via Pomarancio, 1
tel. 06.32650806
22.01.2009
CIANO Giovanni
(Locri 26.01.1977)
Piazzale Clodio, 22
tel. 06.64520582
29.01.2009
CICCACCI Massimiliano
(Roma 06.01.1975)
Via Emilio Faa’ di Bruno, 52
tel. 06.39372372
29.01.2009
CICCARELLI Mariagrazia
(Barletta 16.03.1975)
Via Ernesto Monaci, 5
tel. 06.44239202
15.01.2009
CICERONI Claudia
(Roma 16.03.1975)
Via Elio Lampridio Cerva, 139
tel. 06.5033967
22.01.2009
CICERONI Valentina
(Roma 20.01.1978)
Via Giuseppe Sacconi, 4/b
tel. 06.3222696
22.01.2009
CIERVO Antonello
(Napoli 02.09.1981)
Via Nizza, 53
tel. 06.8541847
CIRIELLO Silvia
(Roma 15.02.1981)
Viale dei Parioli, 93
tel. 06.8083300
22.01.2009
COLISTRO Matteo
(Roma 13.09.1980)
Piazza del Gesu’, 46
tel. 06.696491
29.01.2009
COMANDUCCI Anna
(Roma 02.06.1980)
Corso Vittorio Emanuele II, 284
tel. 06.68427462
29.01.2009
CONTALDI Antonio
(Tricase 28.02.1939)
Viale G. Mazzini, 8
tel. 06.3226310
15.01.2009
CONTEGIACOMO Clara Isabella Eva
(Putignano 26.01.1971)
Via dei Savorelli, 18
tel. 06.6630230
22.01.2009
CORAPI Salvatore
(Catanzaro 31.05.1979)
Via L’Aquila, 29
tel. 06.83602014
29.01.2009
CORRADO Rosarita
(Cosenza 04.08.1979)
Via Roberto Malatesta, 312
tel. 3384904581
29.01.2009
CORREALE Loredana
(Gioia Tauro 05.03.1976)
Via Orazio Coclite, 4
tel. 3208156513
29.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
8.01.2009
227
AGGIORNAMENTO ALBO
CORSI Anita
(Frosinone 17.01.1982)
Via Pinerolo, 43
tel. 06.70392368
22.01.2009
COSMI Silvia
(Roma 27.09.1976)
Via Ezio Sciamanna, 33
tel. 3497893412
15.01.2009
CRAPANZANO Guido
(Palermo 10.06.1981)
Via Tripolitania, 115
tel. 06.87904921
22.01.2009
CRESCENZI Edgardo
(Roma 09.08.1978)
Piazza Mignanelli, 3
tel. 06.69203411
22.01.2009
CRISPINO Stefania
(Roma 19.07.1980)
Via Elvia Recina, 29
tel. 06.77072677
29.01.2009
CRUPI Francesca
(Foligno 03.05.1979)
Via Po, 9
tel. 3384981185
29.01.2009
D’AGOSTINO Paolo
(Marino 26.03.1980)
Via Emanuele Gianturco, 11
tel. 06.36001428
22.01.2009
D’AGOSTINO Rosa Maria
(Gioia Tauro 10.04.1981)
Via Antonio Mordini, 14
tel. 3397083588
15.01.2009
D’AMBROSIO Marco
(Roma 21.08.1976)
Via Anapo, 20
tel. 06.8552906
15.01.2009
D’ASTOLFO Tiziana
(Roma 16.05.1975)
Viale Aldo Ballarin, 4/6
tel. 06.59647595
22.01.2009
DE ANGELIS Sonia
(Roma 06.05.1979)
Via Prisciano, 42
tel. 06.35346935
22.01.2009
DE CAROLI Luca
(Roma 05.08.1977)
Via Castiglione Pescaia, 61
tel. 06.6571783
22.01.2009
DE CESARE Valeria
(Roma 22.06.1978)
Piazza San Giovanni di Dio, 10
tel. 06.53272293
29.01.2009
DE FUSCO Elizabeth
(Formia 14.10.1975)
Via Paolo Emilio, 7
tel. 06.3227927
15.01.2009
DE LUCA Vincenzo
(Roma 09.06.1977)
Via Giovanni Gentile, 8
tel. 06.39745453
29.01.2009
DE NUCCI Domitilla
(Roma 30.04.1982)
Via Taro, 35
tel. 06.8530691
228
8.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
DE SANTIS Francesca
(Roma 10.09.1976)
Viale G. Sirtori, 56
tel. 06.55271046
15.01.2009
DE TOMMASO Eleonora
(Roma 22.03.1979)
Via Nicola Stenone, 18/26
tel. 06.87119147
22.01.2009
DEL LUNGO Barbara
(Roma 25.11.1972)
Via Cassiodoro, 14
tel. 3920886621
22.01.2009
DEMONTIS Pietro
(Bolotana 29.06.1935)
Via Grumo Appula, 31
tel. 06.2053208
15.01.2009
DI FELICE Emanuela
(Sora 15.11.1980)
Via A. Baiamonti, 10
tel. 06.37514695
22.01.2009
DI GIANNANTONIO Mara
(Tagliacozzo 31.07.1979)
Piazzale delle Provincie, 19
tel. 06.44202335
15.01.2009
DI LORENZO Ilaria
(Roma 07.12.1981)
Via Venti Settembre, 1
tel. 06.45212401
22.01.2009
DI MARIA Igor
(Lecco 31.01.1978)
Via Filippo Corridoni, 15
tel. 06.37892710
29.01.2009
DI PALMA Eleonora
(Sora 04.09.1979)
Via G. A. Sartorio, 40
tel. 06.51606474
22.01.2009
DI PIETRO Silvia
(Roma 29.10.1980)
Via Guido d’Arezzo, 2
tel. 06.8845822
29.01.2009
FABRI Viola
(Roma 10.11.1979)
Via Loria, 7
tel. 06.3295770
22.01.2009
FABRIZI Pamela
(Roma 26.08.1980)
Via Vincenzo Errante, 20
tel. 06.50697880
29.01.2009
FANTAUZZI Simone
(Roma 08.11.1977)
Via Piero Foscari, 70
tel. 3394514514
FARINELLI Caterina
(Cecina 25.12.1979)
Via Valadier, 39
tel. 06.68193083
22.01.2009
FASCIANI Fausto
(Roma 21.07.1964)
Via Laurentina, 640
tel. 06.5919104
22.01.2009
FASOLINO Martina
(Roma 31.01.1980)
Via Flaminia Vecchia, 758
tel. 06.3330473
22.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
8.01.2009
229
AGGIORNAMENTO ALBO
FAUSTINO Paola
(Roma 28.09.1974)
Via R. Cadorna, 29
tel. 06.42012091
29.01.2009
FEDERICO Maria Teresa
(Campobasso 13.06.1974)
Via delle Robinie, 84
tel. 06.230435
15.01.2009
FELIGIOTTI Natascha
(Rivoli 29.10.1970)
Via G. Bazzoni, 15
tel. 06.37515706
29.01.2009
FERRANTI Pierangelo
(Roma 02.11.1974)
Viale Capitan Casella, 50
tel. 06.5627330
8.01.2009
FORZANO Costantino
(Roma 14.03.1975)
Via della Giuliana, 18
tel. 06.3729296
8.01.2009
FOTI Enza
(S. Agata Militello 14.09.1981)
Viale dei Parioli, 93
tel. 06.8083300
29.01.2009
FRAGOMENI Sara
(Roma 17.10.1980)
Via Montello, 20
tel. 06.39738007
22.01.2009
FRANCHI Federica
(Roma 10.04.1981)
Via Pisanelli, 40
tel. 06.36000635
15.01.2009
FRANCO Rosangela
(Cassano allo Jonio 15.09.1979)
Viale Europa, 98
tel. 06.5910454
22.01.2009
FRATICELLI Roberto
(Roma 06.09.1972)
Via Luca Valerio, 69
tel. 06.55389460
29.01.2009
FRATTO Anna Maria
(S.vito Sullo Ionio 08.02.1976
Via Monte Zebio, 32
tel. 3336915627
8.01.2009
FREDDINO Pasquale
(Torre Del Greco 27.02.1979)
Via Bergamo, 3
tel. 06.8554961
22.01.2009
FROIO Cinzia
(Baden (svizzera) 06.07.1979)
Viale Angelico, 39
tel. 3386681774
15.01.2009
FULCHERI Diletta
(Torino 30.01.1981)
Via Cicerone, 60
tel. 06.3230121
29.01.2009
GASPARINI Monica
(Dolo 05.01.1976)
Viale Amelia, 32
tel. 3402867120
29.01.2009
GHIANI Liliana
(Cagliari 01.02.1976)
Viale delle Medaglie d’Oro, 93
tel. 3496164118
29.01.2009
230
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
GIANNELLA Chiara
(Roma 25.02.1980)
Via Luigi Mancinelli, 25
tel. 3465073583
15.01.2009
GIORGI Alessandro
(Roma 18.12.1974)
Via Scandriglia, 4
tel. 06.86204910
22.01.2009
GIUFFRE’ Giovanna
(Roma 22.07.1971)
Via Camozzi, 1
tel. 06.4828620
22.01.2009
GRECO Giuseppe
(Roma 18.01.1973)
Via della Maratona, 74
tel. 06.36301819
22.01.2009
GROSSO Emiliano
(Roma 10.06.1974)
Via Gregorio VII, 269
tel. 06.39735051
29.01.2009
GUIDI Monica
(Roma 12.01.1971)
Viale Parioli, 67
tel. 06.8077018
29.01.2009
IAZZONI Elena
(Roma 21.01.1981)
Via del Corso, 504
tel. 06.3612101
29.01.2009
ILLUMINATI Simone
(Roma 22.11.1976)
Viale delle Milizie, 106
tel. 06.37513621
29.01.2009
IODICE Alessandro
(Roma 30.04.1979)
Viale Giuseppe Mazzini, 88
tel. 06.37500688
29.01.2009
IUNCO Katia
(Manduria 27.03.1975)
Piazza R. Balsamo Crivelli, 50
tel. 06.4385134
22.01.2009
LAIOLO Mariana
(Rio de Janeiro 25.10.1980)
Piazza Scanderbeg, 85/2
tel. 06.69797515
16.10.2008
LEGGI David
(Genzano di Roma 08.06.1980)
Via Caposile, 10
tel. 06.375925
15.01.2009
LETIZIA Daphne
(Salt Lake City 01.11.1981)
Via Eleonora Duse, 35
tel. 06.8091471
8.01.2009
LIBURDI Vittoria
(Roma 31.05.1973)
Via delle Robinie, 84
tel. 06.2304354
15.01.2009
LO TORTO Nicola
(Vibo Valentia 15.06.1981)
Via Pomarancio, 1
tel. 06.32650806
15.01.2009
LOCHE Federico
(Roma 19.12.1974)
Via Giuseppe De Camillis, 4
tel. 06.6632733
FORO ROMANO 1/2009
8.01.2009
231
AGGIORNAMENTO ALBO
LOCILENTO Roger Nicholas
(Roma 10.04.1978)
Via Valadier, 44
tel. 06.3217435
29.01.2009
LOFFREDO Francesca
(Roma 19.04.1978)
Via Albalonga, 30
tel. 3920019692
29.01.2009
LOIACONO Dalila
(Roma 27.10.1977)
Via Val Varaita, 8
tel. 3939127294
29.01.2009
LOMBARDO Silvia
(Roma 05.07.1975)
Piazza dell’Unita’, 13
tel. 06.36002480
8.01.2009
LONGO Carmen
(S.Caterina Ionio 07.02.1980)
Via F. M. Poggioli, 58
tel. 06.87130333
29.01.2009
LONGO Marco Valerio
(Roma 31.03.1978)
Via Bergamo, 3
tel. 06.8551152
22.01.2009
LORENZETTI Leonardo
(Roma 11.08.1977)
Via Cesare Paoletti, 29
tel. 06.491249
22.01.2009
LOSSO Emilio
(Roma 02.09.1972)
Via Carlo Arturo Jemolo, 185
tel. 06.41227587
29.01.2009
MACIOCE Massimo
(Roma 01.01.1964)
Via Gualtiero Castellini, 13
tel. 06.8074494
8.01.2009
MALENA Massimo
(Bari 26.05.1963)
Via dei Gracchi, 81
tel. 06.45435499
3.03.1992
MANGOGNA Bartolo
(Roma 12.04.1944)
Via Romeo Rodriguez Pereira, 41
tel. 06.35403362
MARANGONI Alessandro
(Roma 18.09.1967)
Via della Camilluccia, 285
tel. 06.45492668
8.01.2009
MARCHEGIANI Marco
(San Severo 20.04.1982)
Via Migiurtinia, 64
tel. 06.97614642
8.01.2009
MARCHISELLA Simona
(Roma 27.06.1978)
L.go Alessandria Carretto, 18
tel. 06.72278147
22.01.2009
MARTINO Maddalena
(Roma 15.11.1980)
Via Maria Cristina, 2
tel. 06.3208106
15.01.2009
MARZUCCHINI Fabio
(Roma 19.09.1974)
Via Tersicore, 9
tel. 3284225877
22.01.2009
232
15.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
MASTROBUONO Anna
(Roma 01.01.1969)
Via Umile, 23b
tel. 06.5204173
MATARAZZO Fabio
(Roma 01.11.1945)
P.zza G. Mazzini, 27
tel. 3387390264
MATERIA Leonora
(Roma 21.07.1980)
Via Faleria, 17
tel. 06.77076807
MATTEI Daniela
(Terracina 28.11.1974)
Via Fabio Massimo, 45
tel. 06.32652127
MAURIELLO Claudio
(Benevento 16.05.1980)
Via delle Quattro Fontane, 10
tel. 06.42012618
22.01.2009
MAXIA Gabriele
(Sassari 16.12.1977)
Via A. Bertoloni, 44
tel. 06.80690224
15.01.2009
MAZZA Luca
(Roma 11.09.1974)
Via Mario Fani, 106
tel. 06.3053110
22.01.2009
MAZZOCCO Marco
(Napoli 28.04.1979)
Via F. Confalonieri, 1
tel. 06.3222454
22.01.2009
MEDORI Simona
(Roma 15.10.1979)
Via della Pisana, 1438
tel. 06.65000308
8.01.2009
MENCIOTTI Federica
(Roma 20.08.1973)
Piazza dei Carracci, 1
tel. 06.3211939
15.01.2009
MERGE’ Patrik
(Roma 06.03.1975)
Via dei Quintili, 103
tel. 06.76968095
8.01.2009
MILANI Valentina
(Roma 05.01.1975)
Via Ilario Corte, 27
tel. 3486538415
15.01.2009
MILITERNO Paolo
(Crotone 02.01.1980)
Via Flaminia, 213
tel. 06.32110004
22.01.2009
MINELLI Monica
(Bologna 03.10.1979)
Via Ciro Menotti, 4
tel. 06.3216171
22.01.2009
MINELLI Paolo
(Roma 28.12.1974)
Via Dardanelli, 13
tel. 06.3701552
8.01.2009
MIRTI Cristina
(Roma 08.01.1981)
Via Ventiquattro Maggio, 43
tel. 06.47825044
FORO ROMANO 1/2009
11.02.1999
8.01.2009
22.01.2009
8.04.2008
15.01.2009
233
AGGIORNAMENTO ALBO
MISCHIANTI Paola
(Roma 09.07.1970)
Via Anapo, 29
tel. 06.8840830
22.01.2009
MITTIGA Antonio
(Locri 27.05.1973)
Via Mecenate, 77
tel. 3355995116
15.01.2009
MOBRICI Edoardo
(Torino 10.07.1974)
Corso Trieste, 88
tel. 06.8551361
8.01.2009
MOLINARO Ester
(Napoli 22.03.1981)
P.zza San Lorenzo in Lucina, 4
tel. 06.68891168
22.01.2009
MONTANARI Alisia
(Roma 13.01.1975)
Via Germanico, 203
tel. 06.3210373
29.01.2009
MONTANARI Andrea
(Roma 28.07.1981)
Via Crescenzio, 43
tel. 06.68806486
29.01.2009
MONTEFUSCOLI Myriam
(Roma 31.01.1974)
Viale dei Promontori, 310
tel. 3294940382
22.01.2009
MONTELEONE Rosa Maria
(Vibo Valentia 10.11.1980)
Via Tagliamento, 24
tel. 06.85357487
29.01.2009
MORLINO Andrea
(Roma 15.02.1978)
Via Flaminia, 48
tel. 06.36003940
8.01.2009
MULA Alberto
(Taranto 04.02.1977)
Via Dire Daua, 2
tel. 06.86216778
15.01.2009
NAPOLEONE Flavia
(Avezzano 26.03.1977)
Via dell’Orso, 80
tel. 06.37500324
29.01.2009
NATALINO Salvatore
(Roma 22.04.1977)
Piazzale delle Gardenie, 12
tel. 3489220499
NERI Nadia
(Roma 12.05.1976)
Via Ciro Menotti, 7
tel. 06.8081340
15.01.2009
NICOLOSI Carolina
(Roma 13.05.1976)
Via A. Fusco, 3
tel. 06.35343624
15.01.2009
NOVELLI Silvia
(Norcia 02.05.1969)
Via del Fontanile Arenato, 66
tel. 06.6627468
22.01.2009
OGGIANO Costanza
(Roma 30.03.1977)
Via Ennio Quirino Visconti, 20
tel. 06.3215319
29.01.2009
234
8.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
ORTENZI Vanna
(Roma 09.05.1974)
Via Gorgia di Leontini, 66
tel. 06.50911817
29.01.2009
PALAMA’ Simona
(Tivoli 29.11.1968)
Via Trionfale, 21
tel. 06.39736716
15.01.2009
PALERMO Roberto
(Roma 29.07.1979)
Via Pirro Ligorio, 9
tel. 06.5758889
22.01.2009
PALMIERI Annalisa
(Roma 17.01.1980)
Via dei Gracchi, 39
tel. 06.64520894
8.01.2009
PAPALIA Maria
(Messina 13.09.1972)
Via Chiabrera, 144
tel. 06.97606954
29.01.2009
PAPANDREA Antonella
(Reggio Calabria 8.05.1974)
Via La Contea, 78
tel. 06.6555759
22.01.2009
PASSALACQUA Luigi
(Cassino 08.02.1979)
Via Alba, 36
tel. 06.70302826
15.01.2009
PECORARO Gaetano
(Bari 11.04.1980)
Via Antonio Bertoloni, 44/46
tel. 06.80693185
15.01.2009
PEDALINO Patrizia
(Catania 24.03.1980)
Via Laurentina, 3/5
tel. 3398533351
8.01.2009
PELLEGRINI Fabiana
(Roma 14.10.1977)
Via Crescenzio, 82
tel. 06.6833063
22.01.2009
PELOSI Francesca Romana
(Roma 26.06.1979)
Via Orti della Farnesina, 126
tel. 06.36309507
15.01.2009
PERRECA Emiddio
(Napoli 13.07.1971)
Via Silla, 2/a
tel. 06.3223833
22.01.2009
PERRONE Valentina
(Roma 15.06.1975)
Viale G. Mazzini, 106
tel. 06.37512127
22.01.2009
PERROTTA Francesca
(Catanaro 06.05.1980)
Via Aurora, 31
tel. 06.4814088
PERROTTA Guido
(Roma 07.12.1974)
Viale delle Milizie, 38
tel. 06.3720623
15.01.2009
PETRACCA Anna Maria Valentina
(Newark 14.02.1973)
Via degli Scipioni, 142
tel. 06.36006316
29.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
8.01.2009
235
AGGIORNAMENTO ALBO
PETRINI Michela
(Roma 16.02.1981)
Via L. Greppi, 134
tel. 06.55382028
15.01.2009
PICCOLELLA Francesca
(Roma 05.06.1975)
Via Livorno, 89
tel. 3393719265
22.01.2009
PISCITELLO Marco
(Roma 07.06.1956)
Via S. Bernadette, 34
tel. 06.6624074
PORFIDO Alfonso
(Roma 19.06.1950)
Via Tripoli, 38
tel. 06.86218590
29.01.2009
PORTELLI Cinzia
(Roma 08.04.1980)
Piazzale delle Gardenie, 12
tel. 06.2427649
15.01.2009
PRIGNANI Rossella
(Pontecorvo 03.02.1979)
Via Gasperina, 188
tel. 06.72670479
22.01.2009
PRINCIPE Emilia
(Roma 15.03.1974)
Piazza Adriana, 15
tel. 06.68808931
29.01.2009
PROIETTI Mariarosa
(Roma 29.03.1978)
Via Malladra, 31
tel. 3476160785
15.01.2009
RAFFAELE Raffaella
(Roma 27.05.1980)
Via Giovanni Nicotera, 24
tel. 06.97848786
RENZONI Simona
(Roma 03.11.1978)
Via G. Dainelli, 35
tel. 06.87120645
15.01.2009
RIGGIO Alessandro
(Roma 07.05.1975)
Via Roberto Alessandri, 116
tel. 06.5827097
22.01.2009
RITROVATO Matteo
(Roma 09.10.1981)
Largo Toniolo, 6
tel. 06.68807758
22.01.2009
RIZZITANO Paola Concetta
(Palmi 18.08.1978)
Via Lunigiana, 15
tel. 06.44252692
29.01.2009
ROANI Emanuela
(S.Benedetto del Tronto 01.08.1978)
Via Crescenzio, 42
tel. 06.6878349
29.01.2009
ROMANO’ Paolo
(Molfetta 16.12.1973)
Via Federico Cesi, 30
tel. 06.36001247
ROSA Maria Cristina
(Viterbo 08.09.1975)
Via Monte delle Capre, 3
tel. 0761.678532
236
1.04.1982
8.01.2009
8.01.2009
22.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
ROSSI Giovanni
(Carinola 23.03.1933)
Via Baldo degli Ubaldi, 372
tel. 06.5813661
23.06.1959
SALERNO Alessandra
(Roma 03.05.1975)
Via Venti Settembre, 3
tel. 06.42020241
29.01.2009
SANNINO Antonella
(Roma 22.07.1979)
Via Cola di Rienzo, 28
tel. 06.39030540
8.01.2009
SARCHIONI Manuela
(Napoli 29.08.1981)
Via E. Monaci, 13
tel. 06.44232551
SAVARESE Veronica
(Roma 14.09.1974)
Piazza dei Carracci, 1
tel. 06.3220391
SAVI Marzia
(Rieti 25.07.1979)
Via Borgatti, 11
tel. 3470757139
22.01.2009
SCALOGNA Katiuscia
(Comiso 12.10.1975)
Via degli Scipioni, 157
tel. 06.3211983
22.01.2009
SCIARRA Silvia
(Roma 05.07.1970)
Via Germanico, 107
tel. 06.36004156
SCIARRONI Monica
(Roma 27.07.1971)
Via Pisino, 155
tel. 06.25210247
29.01.2009
SCOCCIA Alessandra
(Roma 27.01.1982)
Via Tuscolana, 540
15.01.2009
SCURO Nicola
(Roma 04.06.1977)
Via Monte Zebio, 37
tel. 06.3729265
29.01.2009
SCUTTI Emilio
(Yverdon (svizzera) 22.06.1970
Via Montecristo, 39
tel. 06.45477787
15.01.2009
SERINO Valentina
(Napoli 05.05.1981)
Piazza de’ Caprettari, 70
tel. 06.68892680
15.01.2009
SETTEMBRE Claudio
(Brindisi 14.06.1975)
Via Publio Elio, 13/a
tel. 06.79800411
15.01.2009
SFERRA Giovanni
(Avezzano 05.10.1933)
Via Faravelli, 12
tel. 06.37352091
29.01.2009
SGARRINO Fabio Massimo
(Policoro 05.12.1977)
Via Gregorio VII, 396
tel. 06.6620032
15.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
22.01.2009
8.01.2009
8.01.2009
237
AGGIORNAMENTO ALBO
SGRO’ Alessandro
(Torino 09.09.1977)
Via Tirso, 90
tel. 06.85382760
15.01.2009
SILVESTRI Caterina Antonietta
(Praia A Mare 13.02.1962)
Via Forno Casale, 20
tel. 06.4130954
22.01.2009
SILVESTRI Valentina
(Roma 17.01.1979)
Via Alessio Baldovinetti, 26h
tel. 06.5035885
22.01.2009
SIMONELLI Emiliano
(Roma 18.12.1977)
Via Apuania, 12
tel. 06.44238989
22.01.2009
SPEDICATI Serena
(Gallipoli 15.09.1975)
Via di San Valentino, 21
tel. 06.8083138
8.01.2009
STABILE Alessia
(Roma 08.03.1978)
Via Stesicoro, 180
tel. 06.83508114
8.01.2009
STOPPA Gaia
(Roma 03.12.1975)
Via S. Tommaso d’Aquino, 52
tel. 3471436401
29.01.2009
TAMBURRINO Marco
(Roma 17.10.1978)
Viale Tito Livio, 147
tel. 3478848852
22.01.2009
TOLA Federica
(Roma 27.06.1977)
Via Giovanni Gentile, 8
tel. 06.97277822
15.01.2009
TOMASSETTI Pierluigi
(Roma 25.07.1978)
Via degli Equi, 31
tel. 06.4958753
22.01.2009
TORTORA Lorena
(Roma 31.07.1975)
Via Archimede, 143
tel. 06.8070841
29.01.2009
TOSTI Amedeo
(Roma 12.03.1976)
Via Giovanni Bettolo, 6
tel. 06.37501012
TRIOLA Claudio
(Pompei 14.05.1972)
Via Quinto Aurelio Simmaco, 7
tel. 06.5600756
22.01.2009
TRIPODI Simona
(Roma 29.10.1975)
Via Conca d’Oro, 206
tel. 06.88643926
15.01.2009
TUCCINI Riccardo
(Roma 04.10.1978)
Via Vincenzo Picardi, 4/b
tel. 3281690595
22.01.2009
URZIA Daniele
(Roma 29.06.1981)
Via Bracigliano, 35
tel. 06.7136229
29.01.2009
238
8.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
UZAN Ulliana
(Roma 19.06.1979)
Via I. della Giovanna, 71/c
tel. 3476362332
29.01.2009
VALLE Filippo
(Roma 19.12.1977)
Via Crescenzio, 69
tel. 06.68134834
22.01.2009
VANNICOLA Alessio
(Roma 21.05.1977)
Via Lauregno, 92
tel. 06.64531393
29.01.2009
VECCHIONE Leonardo
(Roma 21.11.1980)
Via G. B. Vico, 22
tel. 06.3226893
22.01.2009
VENTRIGLIA Valentina
(Caserta 13.05.1980)
Piazza di Pietra, 26
tel. 06.695181
15.01.2009
YAMADA Eiko
(Roma 13.01.1981)
Via Premuda, 6
tel. 06.39731219
15.01.2009
ZONFRILLI Stefania
(Bologna 26.12.1978)
Viale delle Milizie, 9
tel. 06.37353070
29.01.2009
ZORZI Susanna
(Roma 15.06.1974)
Piazza Armenia, 12
tel. 06.7008658
29.01.2009
ELENCO SPECIALE
CORRETTO Manolo
(Napoli 03.11.1976)
Sace S.p.a.
Via Poli, 42 - tel. 06.697697893
15.01.2009
DE SIMONE Giulia
(Napoli 11.08.1978)
Enav S.p.a.
Via Salaria, 716 - tel. 06.81662321
27.02.2007
FRAIOLI Antonio Leonardo
(Roma 09.05.1980)
Professori Universitari
26.10.2006
Via Gerolamo Belloni, 88 - tel. 06.36304109
LIPPOLIS Vincenzo
(Grumo Appula 22.07.1948)
Professori Universitari
Via in Publicolis, 42 - tel. 06.6892608
14.06.1973
MARCI Tito
(Rieti 12.07.1966)
Professori Universitari
P.le Aldo Moro, 5 - tel. 06.49910510
8.01.2009
MISITI Laura
(Roma 05.09.1974)
Anas S.p.a.
29.01.2009
Via Monzambano, 10 - tel. 06.44464597
RUSSO Antonino
(Altofonte 07.01.1955)
Ferrovie dello Stato S.p.a.
11.06.1998
Piazza della Croce Rossa, 1 - tel. 06.44103979
FORO ROMANO 1/2009
239
AGGIORNAMENTO ALBO
SCERPA Manuela
(Terracina 07.05.1977)
A.t.e.r. Comune di Roma
6.09.2007
Via F.Paulucci de’ Calboli,20/E - tel. 06.68843207
TABARINI Alessandro
(Roma 23.12.1976)
Anas S.p.a.
29.01.2009
Via Monzambano, 10 - tel. 06.44464213
VITARELLA Barbara
(Formia 17.03.1978)
Anas S.p.a.
29.01.2009
Via Monzambano, 10 - tel. 06.44464841
ELENCO SPECIALE AVVOCATI STABILITI
ai sensi dell’art. 96 D.Lgs 2.2.2001
DE SANTIS Mariana Paola
(Buenos Aires 17.07.1971)
Via Valadier, 53
tel. 06.3234486
22.01.2009
DI MARCO Onofrio
(Asti 10.02.1981)
Via Ippolito Nievo, 61
tel. 06.5817778
22.01.2009
PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO
BADAGLIACCA Marco (Roma 01.06.1976) da El.Spec. Prof. Universitari
6.12.2005
CAPOTORTO Sebastiano (Campobasso 06.01.1946) da El.Spec. Comune di Roma
8.07.1971
CECCARELLI MOROLLI Danilo (Roma 02.07.1967) da El.Spec. Prof. Universitari
22.03.2007
LORUSSO Enrico (Roma 08.12.1943) da El.Spec. Comune di Roma
1.03.1973
MATARAZZI Catello (Castellammare Stabia 06.05.1947) da El.Spec. Comune di Roma 25.03.1976
SANGIORGIO Lucio (L’aquila 28.12.1947) da El.Spec. E.N.E.L.
6.09.1976
SANTORO Achille (Salerno 26.04.1943) da El.Spec. I.N.A.I.L.
5.03.1984
TERZIANI Marco (Roma 26.06.1975) da El.Spec. Sezione Speciale D.Legs.96/2001
26.01.2006
TOMASUOLO Roberto (Taranto 26.02.1946) da El.Spec. Comune di Roma
13.11.1975
VALENTINI Vincenzo (Roma 03.09.1972) da El.Spec. Prof. Universitari
19.12.2000
PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE
ANTONELLI Valentina (Roma 14.02.1978) a El.Spec. A.T.E.R. Comune di Roma
DI DONNA Luca (Roma 22.01.1979) a El.Spec. Prof. Universitari
PIERDONATI Marco (Roma 20.07.1976) a El.Spec. Prof. Universitari
16.11.2006
29.09.2005
13.11.2003
CANCELLAZIONI PER DECESSO
CARLI Cristiano (Rieti 13.04.1953) dec. 24.01.2009
DEL VECCHIO Angelo (Frattamaggiore 07.07.1921) dec. 27.07.2008
MONTESANO Luigi (Roma 16.07.1926) dec. 10.01.2009
RIPA DI MEANA Vittorio (Roma 19.09.1927) dec. 28.12.2008
SODANO Marzia (Velletri 01.07.1936) dec. 07.12.2008
240
29.01.2009
22.01.2009
29.01.2009
08.01.2009
15.01.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
CANCELLAZIONI A DOMANDA
AUSILI CEFARO Matteo (Roma 31.12.1973)
BONI Francesca (Roma 05.04.1971)
BRUGNOLI Emanuela (Roma 06.06.1977)
COLLINA Pietro (Roma 27.02.1941)
COSPITO Antonio (Rotondella 11.07.1932)
D’AMORE Claudia (Roma 13.01.1975)
DE ANGELIS Loredana (Castro dei Volsci 05.03.1966)
DI BELLA Natascia (Crotone 26.11.1974)
FABIANI Francesco (Roma 07.12.1952)
FARINARO Maria (S.Maria Capua Vetere 16.02.1962)
FEBBRARO Veronica (Roma 09.05.1977)
FERRETTI Marta (Roma 23.02.1979)
GALLO Gennarino (Fagnano Castello 27.08.1924)
GHEZZI Antonio (Pitigliano 14.01.1940)
GROSSI Cristina (Frosinone 05.02.1977)
IARICCI Gian Piero (Roma 11.09.1973)
LIBUTTI Francesco (S. Giovanni Rotondo 24.10.1973)
MARZO Ornella (Roma 08.05.1974)
MARZOLO Riccardo (Roma 21.04.1944)
MASI Santa (Avellino 01.03.1978)
MASTROSIMONE Lucio (Roma 15.05.1976)
MORMINO Antonino (Roma 10.03.1935)
PALMARINI Paola (Roma 04.07.1967)
PAOLUCCI Claudio (Roma 06.09.1938)
PROTO Maria Gabriella (Palazzo San Gervasio 29.10.1963)
RAGONESI Giulia (Roma 26.10.1980)
15.01.2009
08.01.2009
22.01.2009
15.01.2009
29.01.2009
22.01.2009
08.01.2009
08.01.2009
22.01.2009
22.01.2009
29.01.2009
22.01.2009
15.01.2009
22.01.2009
22.01.2009
15.01.2009
08.01.2009
15.01.2009
22.01.2009
15.01.2009
22.01.2009
22.01.2009
22.01.2009
15.01.2009
15.01.2009
29.01.2009
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
APPOLLONI Michaela (Rimini 21.08.1970) trasf. Rimini
BALDACCI Eloisa (Roma 15.05.1978) trasf. Milano
BERGODI Ginetta (Bracciano 02.01.1952) trasf. Viterbo
VELLA Daniele (Roma 19.01.1972) trasf. Milano
FORO ROMANO 1/2009
08.01.2009
29.01.2009
08.01.2009
29.01.2009
241
AGGIORNAMENTO ALBO
NUOVE ISCRIZIONI – FEBBRAIO 2009
ALBO ORDINARIO
AFRICA Elisa
(Parma 04.04.1980)
Via Cesare Lombroso, 21
tel. 3491431728
26.02.2009
ALCARO Andrea
(Catanzaro 05.09.1977)
Via Quintilio Varo, 33
tel. 06.64780266
12.02.2009
ALOISE Maurizio
(Fiumefreddo Bruzio 08.12.1969)
Viale Giuseppe Mazzini, 134
tel. 06.3722405
3.03.2001
ALOISIO Teresa
(Ciro’ 11.01.1979)
Via Marco Celio Rufo, 50
tel. 06.76968601
5.02.2009
ANDREOZZI Marcello
(Roma 06.06.1969)
Piazzale Clodio, 8
tel. 06.3725802
26.02.2009
ANGELETTI Silvia
(Roma 29.06.1980)
Via Giuseppe Pisanelli, 2
tel. 06.36090525
26.02.2009
ANGELONI Francesca
(Roma 20.04.1970)
Via Federico Rosazza, 31
tel. 06.6758231
8.01.1998
APREA Costantino
(Roma 30.08.1975)
Piazza Conca d’Oro, 15
tel. 06.88644108
BANCONE Vincenzo
(Potenza 31.12.1971)
Via Sirte, 17
tel. 06.8077547
BARDELLONI Marco
(Roma 07.07.1977)
Via degli Scipioni, 268/a
tel. 06.3210954
19.02.2009
BARONE Giada
(Roma 30.10.1976)
Via Piave, 15
tel. 3208561427
26.02.2009
BARRETTA Fabio
(Roma 01.02.1977)
Via Umberto Boccioni, 4
tel. 06.80687233
BARTOLOTTA Francesco
(Roma 02.08.1980)
Via La Contea, 78
tel. 3332477715
26.02.2009
BASSI Federica
(Roma 12.08.1976)
Via Crescenzio, 2
tel. 06.68802271
5.02.2009
BELMONTE Eugenia
(Cosenza 10.01.1979)
Lung.re dei Mellini, 27
tel. 06.3213645
242
12.02.2009
9.01.2003
5.02.2009
12.02.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
BERNARDI Alessandro
(Roma 13.04.1980)
Via Monte Zebio, 28
tel. 06.3200367
12.02.2009
BOVE Roberta
(Roma 30.05.1978)
Via dei Gonzaga, 145
tel. 06.66140819
12.02.2009
BOZZO Giuseppe
(Cosenza 19.03.1966)
Via Fidia, 23
tel. 06.52369338
20.12.1994
BREVEGLIERI Luca
(Roma 25.08.1978)
Via della Maratona, 43
tel. 3489191562
26.02.2009
BRUNETTI Enrico
(Roma 21.03.1980)
Via Antonello da Messina, 36
tel. 06.5137193
BUCCIARELLI Federica
(Roma 20.04.1977)
Via Giuseppe Ferrari, 11
tel. 06.3700613
26.02.2009
BULGARELLI Simone
(Roma 18.05.1977)
Viale Agosta, 52
tel. 06.2593046
12.02.2009
CALIMERA Laura
(Roma 04.11.1977)
Via Po, 43
tel. 3492865857
5.02.2009
CANCELLI Antonio
(Sora 02.06.1977)
Via L. Lucatelli, 35/b
tel. 3498220288
26.02.2009
CANDIO Riccardo
(Roma 28.05.1975)
Viale R. Vignali, 48
tel. 3474062372
12.02.2009
CAPPA Lorenzo
(L’aquila 09.09.1980)
Via Filippo Corridoni, 15
tel. 06.37514653
CASARELLA Michele
(Avellino 18.03.1974)
Via San Tommaso d’Aquino, 80
tel. 06.39733281
26.02.2009
CASCELLA Claudio
(Bari 07.04.1978)
Via del Caravita, 5
tel. 06.6782680
12.02.2009
CASSIANI Mariagrazia
(Roma 18.11.1978)
Via Morlupo, 15
tel. 06.3330343
19.02.2009
CASTELLANO Maria Rosaria
(Tricarico 18.02.1975)
Via F. De Suppe’, 24
tel. 06.54218225
CATALFAMO Paolo
(Roma 17.02.1971)
Via Orazio, 12
tel. 06.68891409
FORO ROMANO 1/2009
5.02.2009
5.02.2009
5.02.2009
12.02.2009
243
AGGIORNAMENTO ALBO
CICCONI Benedetta
(Roma 09.06.1980)
Via A. De Pretis, 86
tel. 06.478151
12.02.2009
CITATI Alessandra
(Roma 16.07.1980)
Via San Fabiano, 33
tel. 06.97843158
5.02.2009
CIVICA Daniela
(Roma 02.05.1975)
Via Fossombrone, 13
tel. 3283792499
19.02.2009
CLEMENTE Claudia
(Roma 11.10.1980)
Via Madonna del Riposo, 49
tel. 06.6633665
19.02.2009
COGLIANDRO Claudio Valerio
(Palermo 03.10.1972)
Via Ottaviano, 43
tel. 3336105395
12.02.2009
COLAGROSSI Simona
(Marino 22.11.1980)
Via E. Q. Visconti, 99
tel. 06.6878351
19.02.2009
COLANGELI Simone
(Roma 24.08.1974)
Via della Giuliana, 37
tel. 06.39751482
26.02.2009
CORTESE Gianmichele
(Roma 07.08.1973)
Via Thailandia, 27
tel. 3479947286
5.02.2009
COSTANZA Alessandra
(Palermo 12.06.1981)
Viale Liegi, 34
tel. 06.8845415
5.02.2009
CROENE Philippe
(Napoli 26.07.1980)
Piazza di Spagna, 15
tel. 06.69522617
5.02.2009
CUGUSI Isabella
(Roma 24.02.1981)
Via dei Coribanti, 4
tel. 06.2014060
19.02.2009
CURTI Ilaria
(Roma 13.04.1979)
Via Lago di Lesina, 35
tel. 06.86328700
26.02.2009
DATTOLO Rosa
(Rocca di Neto 20.09.1973)
Via Archimede, 145
tel. 06.88528308
26.02.2009
DE DOMINICIS Maria Ludovica
(Roma 07.08.1971)
Viale Giulio Cesare, 38
tel. 3293334816
12.02.2009
DE NISCO Ersilia
(Benevento 28.12.1979)
Via Alberico II, 33
tel. 06.37500612
26.02.2009
DEL GAUDIO Raffaele
(Roma 18.07.1977)
Via Pietro Belon, 135
tel. 06.45439233
12.02.2009
244
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
DELL’ARMI Anna Maria
(Roma 26.08.1971)
Via Appia Nuova, 107
tel. 06.77250979
DONZELLI Prisca
(Roma 14.11.1963)
Via Seneca, 29
tel. 06.35343940
26.02.2009
DRAGONI Giulia
(Trescore Balneario 22.01.1979)
Via Monte Zebio, 30
tel. 06.32120230
12.02.2009
FABIANO Marianna
(Roma 26.06.1975)
Via Berengario, 7
tel. 06.44239731
12.02.2009
FALCONE Manuela
(Roma 17.02.1976)
Via Panaro, 11
tel. 06.86398660
19.02.2009
FALDUTO Sabatino
(Vibo Valentia 18.01.1980)
Via E. Q. Visconti, 61
tel. 06.3232426
5.02.2009
FELICETTI Silvia
(Roma 29.06.1979)
Lung.re delle Navi, 30
tel. 06.3201704
12.02.2009
FERRANTE Giuseppe
(Roma 23.04.1977)
Via Velletri, 21
tel. 06.8414319
19.02.2009
FERRANTI Alceste
(Nettuno 14.02.1978)
Via Rivarone, 15
tel. 06.6621853
19.02.2009
FLORIMO Carlo
(Roma 10.06.1946)
Via Attilio Friggeri, 82
tel. 06.35451550
FORTUNA Giuseppe
(Roma 19.02.1954)
Via Palestro, 78
tel. 06.4742965
12.02.2009
GAGLIARDI Rosa
(Bari 08.04.1981)
Viale Boito, 62
tel. 06.45551868
12.02.2009
GALDIERI Marco
(Roma 02.07.1979)
Via Campello dul Clitunno, 20
tel. 06.7811541
12.02.2009
GALLONE Fernando
(Berlino (d) 13.01.1976)
Vicolo di Porta Furba, 29
tel. 06.89535410
12.02.2009
GALTERIO Eleonora
(Roma 29.05.1980)
Via Lorenzo il Magnifico, 15
tel. 06.44248507
19.02.2009
GARBERINI Alberto
(Roma 12.02.1980)
Via Tacito, 41
tel. 06.68805630
19.02.2009
FORO ROMANO 1/2009
5.02.2009
5.02.2009
245
AGGIORNAMENTO ALBO
GARFAGNINI Costanza
(Firenze 09.05.1980)
Via Ivrea, 34
tel. 06.70614595
19.02.2009
GARZONE Marco
(Roma 20.02.1977)
Vicolo di Passolombardo, 21
tel. 06.72650772
12.02.2009
GASBARRI Massimiliano
(Roma 04.07.1977)
Corso Vittorio Emanuele II, 142
tel. 06.68801390
26.02.2009
GIARDULLO Roberta
(Napoli 28.05.1975)
Via Machiavelli, 25
tel. 06.77590616
GIRARDI Michele
(Roma 09.04.1980)
Viale di Villa Massimo, 33
tel. 06.44202503
26.02.2009
GIRBINO Mauro
(Messina 28.10.1976)
Via Ombrone, 12
tel. 06.8549080
12.02.2009
GIRI Gloria
(Roma 23.01.1975)
Via G. Combi, 85
tel. 06.5037005
5.02.2009
GISSI Anna Teresa
(Brindisi 15.02.1967)
Via E. Jenner, 48
tel. 3208173056
19.02.2009
GIULIETTI Emanuela
(Roma 01.09.1976)
Via Irlanda, 27
tel. 0774.506581
19.02.2009
GIULIVI Daniele
(Roma 31.07.1980)
Via Vincenzo Borghini, 127-129
tel. 06.52456822
GRANDI Barbara
(Cecina 03.07.1975)
Via Montesubiasio, 6
tel. 3391900890
GUAGNANO Alessandra
(Mottola 22.07.1980)
Via Dardanelli, 13
tel. 06.37515025
5.02.2009
IOVANNA Diana
(Roma 04.08.1981)
Via dei Brusati, 27
tel. 06.66165604
5.02.2009
ISOLA Gabriele
(Roma 29.01.1979)
Via dei Salesiani, 4
tel. 06.71585475
12.02.2009
LA TEMPA Domenico
(Agropoli 10.01.1981)
Via F.S. Nitti, 11
tel. 06.3294993
LAURITO Eleonora
(Roma 30.09.1980)
Via Ventiquattro Maggio, 43
tel. 06.466221
246
8.03.2005
5.02.2009
26.04.2005
5.02.2009
26.02.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
LEONETTI Elio
(Tivoli 18.03.1977)
Via Chioggia, 3
tel. 06.466221
LOMBARDO Giambattista
(Roma 06.03.1979)
Circ.ne Clodia, 167
tel. 06.37500509
12.02.2009
LOREFICE Salvatore
(Ragusa 05.10.1975)
Via della Molara, 12
tel. 3931136756
5.02.2009
LORENZANI Laura
(Roma 02.01.1979)
Via Monte Zebio, 28
tel. 06.3200367
12.02.2009
LORIA Cesare
(Palermo 18.03.1948)
Via Mantova, 13
tel. 06.8842000
21.04.1994
LUCACCI Luciano
(Perugia 17.03.1961)
Via G. Palumbo, 3
tel. 06.39733161
LUCARELLI Elisa
(Roma 04.11.1980)
Via delle Robinie, 112
tel. 06.23239735
12.02.2009
MAGRI’ Filippo
(Roma 24.02.1973)
Via Vittorio Veneto, 7
tel. 06.4884022
12.02.2009
MANCINI Lidia
(Roma 08.07.1978)
Via Columella, 6
tel. 06.764527
26.02.2009
MANCINI Stefano
(Roma 06.06.1978)
Piazza Cavour, 19
tel. 06.996982
5.02.2009
MANISCALCO Marianna
(Catania 27.10.1978)
Via Festo Avieno, 61
tel. 06.35343029
MANTI Domenica Maria
(Reggio Calabria 01.04.1967)
Largo Olgiata, 15/66 M2
tel. 06.30888454
5.02.2009
MARANGI Fabrizio
(Napoli 25.03.1975)
Via Guido d’Arezzo, 18
tel. 06.85356974
12.02.2009
MARINI Manuela
(Giulianova 27.07.1979)
Via Pellegrino Matteucci, 118
tel. 06.97613710
19.02.2009
MARTELLA Francesco
(San Severo 08.06.1974)
Via Jacopo da Ponte, 45
tel. 06.3224494
26.02.2009
MASARACCHIA Florinda
(Roma 11.05.1979)
Via G.B. De Rossi, 35
tel. 06.44238447
26.02.2009
FORO ROMANO 1/2009
5.02.2009
5.02.2009
12.02.2009
247
AGGIORNAMENTO ALBO
MASTRACCI Marco
(Roma 16.04.1969)
Via Latina, 20
tel. 06.7726471
MASTRANTONIO Lyda
(Roma 15.01.1981)
Via Cesare Beccaria, 88
tel. 06.36004592
MAURI Alberto Maria
(Roma 11.08.1979)
Circ.ne Clodia, 80
tel. 06.37515307
MAZZEO Marina
(Bari 17.05.1975)
Via Gaetano Donizetti, 7
tel. 06.85355529
MECOZZI Ombretta
(Roma 27.06.1975)
Viale Parioli, 72 F/3
tel. 06.8081216
12.02.2009
MEGGIORIN Elisabetta
(Thiene 13.04.1981)
Via Andrea Baldi, 12
tel. 06.35340262
12.02.2009
MENCACCI Maria Cecilia
(Roma 31.10.1975)
Via Cassiodoro, 6
tel. 06.6871620
19.02.2009
MENICHETTI Andrea
(Gubbio 24.03.1976)
Via Giulio Cesare, 71
tel. 06.3243546
12.02.2009
MENNUNI Federico
(Roma 16.01.1979)
Via Venti Settembre, 98 E
tel. 06.484946
26.02.2009
MEOLA Roberto Maria
(Roma 09.07.1976)
Via Montebruno, 12
tel. 06.35511584
19.02.2009
MONTELEONE Giovanna
(Locri 21.10.1977)
Via Ulderico Sacchetto, 2
tel. 96.56000197
5.02.2009
MORBIDELLI Debora
(Roma 27.03.1973)
Via F. Maria Torrigio, 32
tel. 06.99705597
19.02.2009
MORELLO Valentina
(Roma 06.01.1978)
Via Reggio Calabria, 6
tel. 3284588308
19.02.2009
MORETTI Annalisa
(Roma 31.03.1979)
Viale Gottardo, 42
tel. 06.86898809
MORGANTI Vincenzo
(Roma 13.07.1980)
Circonvallazione Clodia, 29
tel. 06.39746405
NATOLI Giuseppe
(Siracusa 12.02.1975)
Via Tifeo, 3
tel. 06.83086954
248
20.10.1999
5.02.2009
12.02.2009
6.10.2003
5.02.2009
19.02.2009
5.02.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
NAZZARO Cristina
(Roma 15.07.1973)
Via Kenia, 16
tel. 06.5924117
5.02.2009
NUNZI Silvia
(Roma 28.06.1976)
Via Acquaro, 110
26.02.2009
PACIFICO Davide
(Roma 29.07.1978)
Via Federico Confalonieri, 1
tel. 06.36001048
12.02.2009
PALANTRANI Stefania
(Roma 30.06.1978)
Via della Bufalotta, 174
tel. 06.87133572
26.02.2009
PALOMBIERI Sara
(Roma 05.03.1978)
Piazza Augusto Imperatore, 3-4
tel. 06.68308997
12.02.2009
PASCUZZI Serena
(Reggio Calabria 25.02.1979)
Via Francesco Inghirami, 24
tel. 06.45436366
19.02.2009
PELLEGRINO Giuseppina
(Nocera Inferiore 20.03.1977)
Via Novacella, 5
tel. 06.89013684
5.02.2009
PERSIANI Alessio
(Roma 25.05.1980)
Via Principe Umberto, 59
5.02.2009
PICA Alessandra
(Roma 29.08.1975)
Via Badolato, 1
tel. 3473832034
26.02.2009
PICOZZI Marco
(Roma 27.05.1971)
Via dei Condotti, 9
tel. 06.69940414
26.02.2009
PISANI Maria Teresa
(Locri 16.09.1972)
Via Cristoforo Colombo, 177
tel. 06.5120519
21.04.2000
POGGI Ludovica
(Roma 01.05.1975)
Via Flaminia, 29
tel. 06.3233154
17.11.2005
POLSELLI Stefano
(Roma 09.03.1977)
Via Valsesia, 12
tel. 06.8124177
5.02.2009
PROIA Francesca
(Roma 09.11.1977)
Via dei Colombi, 44
tel. 3339809176
RENDINELLI Angela
(Foggia 28.10.1982)
Via Marziale, 3
tel. 3494546335
5.02.2009
RINALDI Mario
(Francavilla Fontana 29.05.1980)
Circonvallazione Clodia, 145/a
tel. 06.37511072
5.02.2009
FORO ROMANO 1/2009
19.02.2009
249
AGGIORNAMENTO ALBO
ROMBOLA’ Valentina
(Roma 25.03.1981)
Via Crescenzio, 149
tel. 06.6868648
12.02.2009
RUSSO Gisella
(Tortorici 08.10.1974)
Via Ruggero Bonghi, 13/b
tel. 06.77203377
26.02.2009
SACCONE Simona
(Napoli 31.03.1979)
Via dei Carraresi, 4/b
tel. 06.66140008
26.02.2009
SAIONI Candido
(Roma 22.02.1946)
Piazza Bologna, 2
tel. 06.44236564
30.06.1988
SALIVETTO Emanuele
(Roma 10.01.1977)
Via G. Montanelli, 11
tel. 06.3728109
12.02.2009
SAPIA Annamaria
(Rossano 23.12.1974)
Via Giosue’ Carducci, 4
tel. 06.42011884
26.02.2009
SCALISE Emilio
(Crotone 20.08.1981)
Via Venti Settembre, 1
tel. 06.42016009
12.02.2009
SEDATI Orsola
(Roma 04.12.1975)
Via Barnaba Oriani, 145
tel. 06.3218365
15.01.2004
SEMINARA Valentina Maria Lucia
(Caltanissetta 14.04.1982)
Via delle Quattro Fontane, 20
tel. 06.478751
SERGI Emilia
(Reggio Calabria 18.12.1974)
Via Giuseppe Ferrari, 2
tel. 06.32600152
12.02.2009
SERIO Roberto
(Palermo 29.08.1973)
Via Cicerone, 66
tel. 06.3243832
12.02.2009
SPADONI Stefania
(Roma 15.07.1971)
Viale Prassilla, 41
tel. 06.50913797
26.02.2009
TASSINI Silvia
(Roma 25.11.1981)
Via di Monte del Gallo, 4
tel. 06.39375158
19.02.2009
TAVANIELLO Pierbiagio
(Roma 23.10.1974)
Via E. Jenner, 48
tel. 06.4742638
19.02.2009
TAZZA Valentina
(Roma 01.11.1979)
Via Campomorone, 46
tel. 06.6145043
5.02.2009
TECCHIA Michele
(Roma 15.10.1980)
Via Venti Settembre, 5
tel. 06.9318271
12.02.2009
250
5.02.2009
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
TELESCA Gabriella
(Piedimonte Matese 09.08.1979)
Via Albalonga, 52
tel. 06.7004945
5.02.2009
TEMPESTA Cristiano
(Roma 10.06.1969)
Via Valadier, 53
tel. 06.3218809
5.02.2009
TERENZI Tommaso
(Roma 23.05.1979)
Piazza della Liberta’, 10
tel. 06.3232922
12.02.2009
THOUAS Kaliroi
(Foligno 21.06.1971)
Via Luigi Mancinelli, 34
tel. 3896974572
12.02.2009
TIRABASSI Francesco
(Roma 08.10.1976)
Via della Casetta Mattei, 239
tel. 06.6553450
26.02.2009
TIRONE Luigi
(Roma 25.10.1979)
Via Giuseppe Ferrari, 11
tel. 06.37353394
19.02.2009
TORTORA Beniamino
(Asmara 30.05.1939)
Via Domenico Comparetti, 60
tel. 06.8275612
11.07.1968
TRINCHIERI Paolo
(Roma 01.06.1976)
Via Lucio Elio Seiano, 80
tel. 06.81907732
5.02.2009
TULLI Barbara
(Roma 24.10.1978)
Via Castro dei Volsci, 10
tel. 3387603778
19.02.2009
URSO Iole
(Rossano 15.10.1979)
Via Filippo Turati, 118
tel. 06.4441582
12.02.2009
VERINI SUPPLIZI Ilaria
(Roma 01.08.1981)
Viale Pinturicchio, 214
tel. 06.3232160
5.02.2009
VERNIER Stefano
(Cagliari 14.11.1979)
Corso Garibaldi, 70 Int.409
tel. 3477258493
26.02.2009
VETRUGNO Graziano
(Lecce 22.11.1979)
Via Sapri, 6
tel. 06.3242829
12.02.2009
VITIELLO Angelo
(Ponza 13.10.1975)
Via Alessandro Vessella, 19
tel. 06.86212581
5.02.2009
ZAILA Federica
(Roma 02.08.1975)
Lungotevere Flaminio, 76
tel. 06.86207702
5.02.2009
FORO ROMANO 1/2009
251
AGGIORNAMENTO ALBO
ELENCO SPECIALE
BATTINI Stefano
(Roma 29.12.1966)
Professori Universitari
Via Fonteiana, 66 - tel. 06.5814721
19.02.2009
CASTALDI Fabrizio
(Roma 03.06.1971)
Camera dei Deputati
8.10.1998
Piazza Campo Marzio, 42 - tel. 06.67609360
FAZZARI Cristina
(Roma 10.01.1978)
Ferrovie dello Stato S.p.a.
12.02.2009
Piazza della Croce Rossa, 1 - tel. 06.44105242
GIULIANI Barbara
(Roma 10.12.1974)
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1 - tel. 06.67061
28.10.2004
MOLLO Andrea
(Catanzaro 12.02.1973)
Asl Roma A
Via Ariosto, 3/9 - tel. 06.77307433
13.10.2003
RENNA Giuseppe
(Roma 11.11.1964)
Camera dei Deputati
19.02.2009
Piazza Campo Marzio, 42 - tel. 06.67604221
RUPERTO Claudia
(Roma 21.07.1970)
I.n.p.s.
Via Amba Aradam, 5 - tel. 06.77382419
SOLINAS Carla
(Sassari 16.06.1980)
Professori Univerisitari
19.02.2009
Via Bernardino Alimena, 81 - tel. 06.72592415
SPINELLI Marta
(Roma 28.05.1978)
Camera dei Deputati
19.02.2009
Piazza Campo Marzio, 42 - tel. 06.67608234
7.11.2003
ELENCO SPECIALE AVVOCATI STABILITI
ai sensi dell’art. 96 D.Lgs 2.2.2001
NACCA Michela
(Roma 11.02.1968)
Via Vespasiano, 60
tel. 06.93260084
19.02.2009
WREDE Jan Franz Gerhard
(Essen 04.03.1967)
Via Vincenzo Bellini, 20
tel. 06.853361
19.02.2009
PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO
LEONE Mario (Roma 02.07.1946) da El.Spec. Provincia di Roma
PANICO Francesco (Roma 25.08.1944) da El.Spec. INAIL
PRIANTE Luca (Terni 16.11.1970) da El.Spec. Sezione Speciale D.lgs. 96/2001
URSO Flavio (Palermo 01.12.1941) da El.Spec. INPDAP
252
10.01.1991
7.09.1989
16.02.2006
8.02.1973
FORO ROMANO 1/2009
AGGIORNAMENTO ALBO
PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE
BARATTA Luciana (Roma 10.01.1970) a El:Spec. Poste Vita S.p.a.
DEL GATTO Sveva (Roma 29.11.1976) a El:Spec. Professori Universitari
IACOPINO Annarita (Catanzaro 03.07.1969) a El:Spec. Professori Universitari
MAIO Valerio (Roma 15.12.1972) a El:Spec. Professori Universitari
17.02.2000
16.12.2004
7.03.1996
28.10.2004
CANCELLAZIONI PER DECESSO
CAPPELLI Emilio (Roma 20.02.1931) dec. 7.01.2009
CARNICELLA Antonella (Monterotondo 05.06.1963) dec. 10.01.2009
CASCINO Giovanni (Roma 03.12.1921) dec. 27.01.2009
CONDO’ Luigi (Roma 15.03.1937) dec. 2.04.2008
FELIZIANI Daniele (Roma 20.07.1933) dec. 17.12.2008
GENOVESI Raffaele (Poggibonsi 26.05.1952) dec. 3.02.2009
IZZI Ferdinando (Roccasecca 01.07.1923) dec. 15.08.2007
LUCENTE Giovanni (Roma 25.05.1934) dec. 5.02.2009
LUCIANI Giorgio (Roma 25.07.1922) dec. 9.12.2008
PRETE Pierluigi (Roma 12.09.1922) dec. 2.07.2008
SPADA Alberto (Roma 14.03.1940) dec. 28.10.2008
05.02.2009
19.02.2009
19.02.2009
26.02.2009
12.02.2009
12.02.2009
12.02.2009
19.02.2009
19.02.2009
05.02.2009
19.02.2009
CANCELLAZIONI A DOMANDA
BARBIERA Mara (Udine 16.01.1973)
BASILE Valentina (Roma 01.10.1971)
BIANCARDI Roberto (Napoli 01.11.1974)
BIANCHINI Margherita (Macerata 07.07.1963)
BLANDINO Ciro (Guardia Sanframondi 25.10.1963)
CASARETTI Runa (Roma 20.08.1968)
DI LORENZO Ilaria (Roma 07.12.1981)
GIOVANNINI Gabriele (Roma 14.03.1972)
LECALDANO LA TERZA Italia (Napoli 06.03.1929)
LUCIDI Vanessa (Roma 20.03.1977)
LULANI Mario (Roccafluvione 31.05.1920)
MANNINO Antonio (Carini 07.12.1954)
MONTESANTI Massimo (Orvieto 14.03.1951)
PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO Francesco Maria (Losanna 23.12.1973)
RIZZATTI Piercanuto Alberto (Milano 06.03.1942)
SIRIZZOTTI Katia (Roma 12.01.1971)
VITALI ROSATI Massimo (Roma 26.01.1962)
VOLPI Alessandro (Carrara 03.07.1975)
26.02.2009
05.02.2009
19.02.2009
26.02.2009
05.02.2009
05.02.2009
19.02.2009
12.02.2009
05.02.2009
19.02.2009
12.02.2009
05.02.2009
19.02.2009
19.02.2009
26.02.2009
19.02.2009
05.02.2009
19.02.2009
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
ALLULLI Monica (Roma 12.03.1964) trasf. Genova
CARUCCI Edoardo (Roma 18.12.1955) trasf. Rieti
D’ORIO Micol Eloise (Roma 30.03.1972) trasf. Milano
FORO ROMANO 1/2009
05.02.2009
05.02.2009
19.02.2009
253
AGGIORNAMENTO ALBO
FABI Antonella (Frascati 06.11.1964) trasf. Velletri
FALCO Francesco (Napoli 28.06.1958) trasf. Velletri
GRAZIANI Gianluca (Rieti 17.07.1964) trasf. Rieti
IABONI Luca (Napoli 23.12.1968) trasf. Milano
MUTOSCHI Paolo (Atri 18.05.1974) trasf. Teramo
MUZI Dario (Roma 19.03.1950) trasf. Tivoli
NARDELLI Maria Ludovica (Roma 09.11.1961) trasf. Velletri
OCCHIUTO Loredana (Reggio Calabria 29.10.1973) trasf. Reggio Calabria
PORCELLI Marco (Roma 30.04.1965) trasf. Velletri
12.02.2009
26.02.2009
05.02.2009
12.02.2009
19.02.2009
05.02.2009
26.02.2009
12.02.2009
26.02.2009
CANCELLAZIONI PER IRREPERIBILITA’
FIORENTINI Sandro (Roma 28.01.1948)
PUNTIERI Alfredo (Catanzaro 07.12.1947)
254
26.02.2009
26.02.2009
FORO ROMANO 1/2009