Polizia Municipale Pesaro: Intestazione temporanea di veicoli

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Polizia Municipale Pesaro: Intestazione temporanea di veicoli
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Intervento del TAR del Lazio
Il TAR Lazio con ordinanza nr 6056 del 28.11.2014 ha sospeso l'efficacia di una parte della circolare del
ministero dei trasporti del 10 luglio 2014 che di fatto dava il via libera alla riforma introdotta dall'art. 94/4-bis
del codice stradale. In particolare sono state sospese le disposizioni relative al noleggio auto senza
conducente.
Per questa tipologia di locazione (nota come noleggio a lungo termine) la questione era già particolarmente
semplificata. Bastava infatti aggiornare il ced della motorizzazione con i dati dell'utilizzatore compilando un
modulo ad hoc e versando 9 euro di diritti di motorizzazione. Questa novella però non è piaciuta alle imprese
di noleggio che hanno proposto ricorso al Tar ottenendo la sospensiva delle pagine 16 e 17 della circolare.
Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni.
Intestazione temporanea di veicoli (art. 94 c. 4-bis
del Codice della Strada)
(A cura del Comandante Galdenzi)
FONTI NORMATIVE E PRASSI:
• Art. 94 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 cosi come modificato dalla L. 120/2010;
• Art. 247-bis del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 così come introdotto dal D.P.R. 28 settembre 2012 n.
198.
• Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 15513 del 10 luglio 2014;
• Circolare Ministero Infrastrutture e trasporti prot. 23743 del 27 ottobre 2014.
• Circolare Ministero dell'Interno 300/A/7812/14/106/16 del 31/10/2014.
Dal 3 novembre 2014, come previsto dalla circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero delle
Infrastrutture dei Trasporti, sono diventate operative le procedure inerenti l obbligo di comunicare da parte
dell avente causa (ovvero, dal dante causa, su delega dell avente causa) al DTT, al fine della annotazione
sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, entro 30 giorni dal
loro verificarsi, gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto
diverso dall'intestatario stesso. Sono escluse, fino all emanazione di nuove disposizioni, gli utilizzatori di
veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone sulla base di:
• iscrizione al REN o all albo degli autotrasportatori;
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• licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
• autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso
di terzi (taxi e NCC).
Queste novità sono state previste dalla legge 120/2010, con l introduzione del comma 4-bis nell art. 94 del
C.d.S. che ha demandato l individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa all art.
247-bis del regolamento di esecuzione del C.d.S. (introdotto con D.P.R. 28 settembre 2012 n. 198).
La concreta applicazione, è stata, però, rimandata per permettere la realizzazione delle procedure informatiche
indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell Archivio Nazionale dei
Veicoli e dei documenti di circolazione, come previsto dall art. 94, comma 4-bis C.d.S.. Solo con la prima
circolare sopra riportata è stata stabilita la decorrenza della predetta novella legislativa (il 3 novembre
appunto).
Le sanzioni, quindi, saranno applicabili solamente per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014, per cui non
è possibile imporre con effetto retroattivo la regolarizzazione dei documenti di circolazione per atti di
disponibilità di veicoli redatti prima del 3 novembre 2014.
Se l interessato vuole, precisa comunque la circolare, può ovviamente provvedere all aggiornamento delle
carte di circolazione e dell Archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti
anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre
2014, ma in tal caso, tuttavia, l eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni.
Ambito soggettivo di applicazione
A CHI COMPETE L OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE?
Per tutte le fattispecie elencate nel paragrafo successivo, a carico degli aventi causa sono previsti gli obblighi
di comunicazione finalizzati all aggiornamento dell Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di
circolazione.
In base a quanto sostenuto dal Ministero, sono comunque da ritenere legittimamente assolti gli obblighi di cui
sopra, laddove la comunicazione venga effettuata dal dante causa su delega scritta dell avente causa. In
questo caso, tuttavia, anche se vi è un atto di delega è pur sempre responsabile ai fini della sanzione
amministrativa l avente causa e mai il dante causa in ossequio al principio di legalità (è solo il primo ad
essere previsto dall'art. 94 c. 4-bis).
Ma chi è l avente causa?
Ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis C.d.S., è :
• il comodatario;
• l affidatario nel caso della custodia giudiziale;
• il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
• gli eredi? (questo aspetto verrà analizzato successivamente);
• l utilizzatore nel caso di contratto di rent to buy;
E il Il dante causa?
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Per intestatario della carta di circolazione ai sensi dell'art. 93 c. 2 del Codice si deve intendere:
• il proprietario del veicolo, ivi compreso il trustee, il locatore (nel caso di locazione senza conducente),
il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato
dominio);
• il locatario (nel caso di leaseng);
• l usufruttuario;
• il venditore nel caso di vendita con patto di riservato dominio.
L interpretazione sistematica delle novella legislativa, in relazione al precedente impianto sanzionatorio,
porta a concludere che non si possano applicare sanzioni a carico del conducente, diverso dall avente causa e
che risponde solo per tale qualità, chi guida un veicolo per il quale non è stata effettuata la comunicazione e
l aggiornamento dei sistemi informativi e della carta di circolazione nei casi previsti dall articolo 94, comma
4-bis.
Ambito oggettivo di applicazione della norma
QUALI CASI PREVEDONO L OBBLIGO DELL AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE?
Le nuove procedure si applicano al momento esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relativi
agli autoveicoli, motoveicoli ed ai rimorchi (tutti, anche quelli sotto le 3,5 t.), la cui disponibilità non sia
assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso in cui (art. 247-bis del Regolamento):
A) vi sia una variazioni degli elementi identificativi dell'intestatario ed in particolare:
- vi sia una variazione della denominazione (società di capitali) o della ragione sociale ( società di persone)
dell ente intestatario (ciò anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non
diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di
annotazione nel P.R.A.). Si ha un aggiornamento della carta di circolazione mediante il rilascio da parte della
M.C.T.C. ,o dei soggetti autorizzati, di un tagliando adesivo.
- vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria (cioè nome, cognome, data di
nascita, luogo di nascita, luogo di residenza), che possa dipendere da provvedimenti giudiziari o anagrafici,
ovvero da variazioni toponomastiche o di numerazione civica; naturalmente dalla predetta casistica sono
esclusi i trasferimenti di residenza che continuano ad essere disciplinati dal commi 2-3 dell'art. 94 e dall'art.
247 del Regolamento.
B) un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo
intestato ad un terzo, a seguito di:
a) Comodato di veicoli che vengono dati in uso a terzi per un periodo superiore a trenta giorni (sono esclusi
i familiari conviventi). Deve essere gratuito, altrimenti si è in presenza di una locazione. E' sempre un
contratto (e non un atto unilaterale), con il quale un soggetto (comodante) consegna ad un'altra (comodataria)
una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di
restituire la medesima cosa ricevuta. Le norme tributarie ne impongono la registrazione quando ha ad oggetto
immobili ovvero beni mobili ma solo in caso d'uso e qualora venga redatto mediante una scrittura privata. I
contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti
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all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.
Per la M.C.T.C. è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda.
aa) Comodato in uso gratuito di autoveicoli aziendali che vengono affidati dall azienda (sia che si tratti
di proprietà o di disponibilità) a dipendenti, amministratori, soci, ecc., per periodi superiori a 30 giorni. La
recente circolare prot. 23743 del 27 ottobre u.s. ha meglio precisato l'obbligo in esame. In particolare l'uso del
veicolo non deve avere natura di corrispettivo di una prestazione di lavoro subordinato o autonomo (esempio a
titolo di benefit per la propria prestazione lavorativa) e deve sussistere un uso esclusivo e personale in capo
all'utilizzatore. Non vi è pertanto obbligo di annotazione se: il veicolo è assegnato ad un soggetto per un uso
promiscuo ( per lavoro e per uso personale), ovvero ad un servizio dove più soggetti possono utilizzare il
medesimo veicolo)
b) un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale (con facoltà d uso). Non è sufficiente che un
soggetto sia nominato custode del veicolo ma è necessario che egli possa anche godere del bene;
c) un contratto di locazione senza conducente. In questo caso non è necessario l'annotazione (mediante
tagliando) sulla carta di circolazione, ma è sufficiente la comunicazione per l'aggiornamento dell'Archivio
Nazionale dei Veicoli. Al soggetto comunicante viene rilasciata una ricevuta comprovante l'assolvimento
dell'obbligo. Ai fini della circolazione nessuna norma del CdS impone al conducente o al proprietario di
conservare e di esibire il predetto documento e pertanto la mancata esibizione non comporta l'applicazione
della sanzione prevista dall'art. 180 CdS.
d) una situazione nella quale si debba procedere all'intestazione a nome di soggetti giuridicamente
incapaci. Ai sensi del Codice civile e per l'acquisto di veicoli sono incapaci e quindi richiedono un genitore o
tutore: i minori di anni 18; gli interdetti giudiziali e quelli legali. Sulla carta di circolazione devono essere
annotate anche le generalità degli esercenti la potestà parentale e del tutore.
e) di un contratto di locazione di veicolo senza conducente per più di 30 giorni a Corpo di Polizia
Locale. In questo caso è prevista addirittura la nuova immatricolazione o la reimmatricolazione del veicolo e
sulla carta di circolazione è indicato il locatore ed il locatario
f) di altri contratti o atti unilaterali riconosciuti dall'ordinamento civilistico e quindi qualora:
ff) il veicolo sia intestato a persona deceduta, nelle more della successione e venga utilizzato da un erede
per un periodo superiore a 30 giorni. Ciò è quanto sostiene il Ministero.
fff) il veicolo venga utilizzato con contratto rent to buy (prassi contrattuale con cui si affitta un veicolo a
fronte di un canone periodico, con la possibilità di acquistarne la proprietà, a scadenza del termine prefissato,
pagando una somma a saldo del prezzo).
ffff) il veicolo appartenga al patrimonio di un Trust ( rapporto giuridico scaturente da un contratto o da un
testamento con il quale un soggetto c.d. settlor trasferisce ad un altro soggetto c.d. trustee beni e diritti
con l obbligo di amministrarli nell interesse del settlor stesso o di un terzo beneficiario, ovvero per il
perseguimento di uno scopo determinato).
Aggiornamento della carta di circolazione (oltre al caso di
cambio di denominazione o di generalità)
comodato oltre 30gg
Custodia
giudiziale oltre
30 gg
Autoveicoli,
motoveicoli e
rimorchi imm. a
nome di soggetti
incapaci
Disponibilità per oltre 30 gg
per cause diverse dalle
precedenti ( a seguito altri
contratti o atti)
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Sulla carta di circolazione
è annotato il nominativo
Modalità del comodatario e la
scadenza del relativo
contratto
Note
Sulla carta di
circolazione è
annotato il
nominativo dello
affidatario
Annotazione dei dati
anagrafici del
Aggiornamento della carta di
genitore o del tutore
circolazione di autoveicoli,
responsabile della
motoveicoli e rimorchi
circolazione del
veicolo
Esentati dallo obbligo di
aggiornamento della carta
di circolazione i
componenti del nucleo
familiare, purché
conviventi
In forza di contratti o atti
unilaterali che, in conformità
alle norme dell'ordinamento
civilistico, comunque
determinino tale disponibilità
Aggiornamento archivio veicoli
Modalità
Locazione art. 84 cds oltre 30 gg
Nell archivio è annotato il nominativo
del locatario e la scadenza del relativo
contratto
Nuova immatricolazione
Autoveicoli e motoveicoli locati alla PL oltre 30 gg e destinati esclusivamente ai servizi di
polizia stradale
Viene assegnata la targa PL; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il
Modalità
Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto
Fonti normative e prassi
Circolare ministeriale 15513-2014
◊ pdf (2.3 MB)
Circolare ministeriale 23743-2014
◊ pdf (1.0 MB)
Circolare ministeriale 300-A-7812-14-106-16
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