Mantova Medica - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
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Mantova Medica - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Mantova Medica anno XLVI - marzo-aprile 2009 - n. 2 Poste Italiane S.p.A. - spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2 - DCB Mantova SOMMARIO EDITORIALE – Il futuro a cura di Marco Collini pag. 3 » 4 – Nuove deleghe e commissioni » 6 – Elenco dei medici disponibili alle sostituzioni » 7 » 8 – La FNOMCeO e la denunca degli immigrati irregolari » 10 – Art. 3 del codice deontologico » 10 – Sentenza del T.A.R. Lombardia (caso Eluana Englaro) » 11 – Nasce un nuovo medico nota dell’Ordine dei medici di Milano » 20 – Comunicato stampa della FNOMCeO sul caso Englaro » 21 – Odontotecnici ed esercizio abusivo » 22 – Società italiana per lo studio e cura delle labio-palato-schisi » 22 – Elezioni FNOMCeO: un risultato nel segno della continuità » 23 NOTIZIARIO DELL’ORDINE – Verbale della seduta di consiglio del 22 gennaio 2009 NOTIZIE E COMUNICATI – Regione Lombardia: pubblicata la graduatoria definitiva per l’anno 2009 dei MMG e PLS NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE 1 INFORMAZIONI APERTURA AL PUBBLICO DALLE ORE 9.00 ORARIO UFFICIO: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: mattino ore 08.00/12.30 Lunedì pomeriggio ore 15.00/17.30 Martedì e Giovedì ore 08.00/16.00 Sabato chiuso. ORARIO ESTIVO in vigore dal 08 Giugno al 18 Settembre 2009: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 08.00/12.30 Martedì e Giovedì ore 08.00/16.00 Sabato chiuso. MESE DI LUGLIO: dal Lunedì al Venerdì ore 09.00/12.30 Martedì ore 09.00/16.00 MESE DI AGOSTO: dal Lunedì al Venerdì ore 09.00/12.30 GLI UFFICI RIMARRANNO CHIUSI DALL’13 AL 19 AGOSTO COMPRESI. MANTOVA MEDICA È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO WEB Via Pomponazzo n° 50 - 46100 Mantova - tel.: 0376/326632 - fax: 0376/326632 [email protected] www.omceomantova.it Commissione Odontoiatri Presidente: Dr. Massimo Nardini Segretario: Dr. Valentino Staffoli Componenti: Dr.i Cesare Benatti, Patrizio Turina, Renato Vaglia Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Mantova Bimestrale d’informazione medica, inviato gratuitamente agli iscritti all’Ordine ed agli Ordini Nazionali. Autorizz. Trib. Mantova 13.12.1965, n. 111 © Ordine dei Medici della Provincia di Mantova Stampa: Tipografia Commerciale Coop. (MN) DELEGHE Rapporti con l'Università, l'Ospedale e le Fondazioni: dr.Pascal Rapporti con l'ASL: dr.ssa Politano Rapporti con i Responsabili della medicina del territorio: dr.i Bettini, Bettoni Problemi del Personale: dr.i Mambrini, Nardini Rapporti con i Medici del territorio: dr. Bernardelli Rapporti con i giovani Medici: dr.ssa Presciuttini Rapporto con la BAMCO: dr.i Parma, Presciuttini Pubblicità sanitaria odontoiatri: dr. Benatti Pubblicità sanitaria medici, leggi e regolamenti: dr. Mambrini Rapporti con gli specialisti (convenzionati e liberi professionisti): dr.sse Ferrari, Forapani Osservatorio anziani: dr.ssa Rabbi Rapporti con l'INPS: dr. Mambrini Rapporti con l’ENPAM: dr. Mambrini Rapporti interprofessionali: dr.i Bettini, Bettoni, Botti, Bernardelli, Forapani, Gialdi, Graziano, Rondelli Informatica: dr.ssa Presciuttini Situazioni e problemi locali: dr.i Mambrini, Presciuttini Cultura e formazione: dr.i Bernardelli, Politano, Rondelli, Ferrari Cultura e formazione in ambito odontoiatrico: dr.i Nardini, Monesi In copertina: foto di ........................... Direttore Responsabile Dr. Stefano Bernardelli Consiglio Direttivo Presidente: Dr. Marco Collini Vice Presidente: Dr. Stefano Bernardelli Segretario: Dr. Adelmo Mambrini Tesoriere: Dr. Giampaolo Sabbioni Consiglieri: Dr.i Stefano Bernardelli, Fausto Bettini, Alfredo Bettoni, Pier Luigi Botti, Adriana Forapani, Maria Rosa Ferrari, Antonio Graziano, Antonio Parma, Giancarlo Pascal, Elena Politano, Rinaldo Rondelli Consiglio Odontoiatri Dr.i Massimo Nardini, Valentino Staffoli Revisori dei conti Dr.i Daniela Gialdi, Barbara Presciuttini, Raffaella Rabbi Revisore supplente Dr. Carlo Bonfanti 2 EDITORIALE IL FUTURO “Rischiamo di perdere il nostro futuro…” La storica frase di W. Churchill ci pare di attualità di fronte al ripetersi di episodi che contrastano con i principi basilari del nostro Codice deontologico e rischiano di mortificare ancora una volta la nostra Professione. Ultimo, l’emendamento al D.D.L. sulla sicurezza, che abolisce il divieto per i Medici di segnalare la presenza di immigrati irregolari assistiti nelle Strutture del S.S.N.. A prescindere da ideologia, vicinanza o militanza politica di ciascuno, abbiamo ritenuto di dover esprimere il dissenso del nostro Ordine a tale provvedimento, confortati poi dal giudizio del Comitato Centrale FNOMCeO, della FIMMG, dello SNAMI e altre sigle sindacali e via via da analogo sentire unanime manifestato da tanti Ordini Provinciali. Abbiamo ribadito il dovere del medico di occuparsi della tutela della vita, della salute del paziente e di cercare di alleviarne la sofferenza... Abbiamo confutato che al medico vadano ascritti compiti di polizia giudiziaria, obblighi di denuncia o facoltà di delazione, in contrasto con il segreto professionale, la libertà e la autonomia della professione. Così la triste vicenda di Udine: dapprima si sono rimesse in discussione presunte certezze in un dibattito lacerante sulla dignità, autonomia e disponibilità della vita... per finire con l’introdurre la Medicina per sentenza. Ora, in un disegno di legge sul testamento biologico, formulata una bozza da parte di una commissione in sede parlamentare, perché non sottoporla poi alle Società Scientifi- che ed agli Ordini provinciali dei Medici, per cogliere proposte, criticità, proteste ed elaborare al fine una Legge, la più condivisa possibile? Diversamente, la precipitazione politica, sull’onda emotiva e per la inevitabile strumentalizzazione di parte, porterà alle solite, infinite polemiche, a proposte di referendum abrogativi, ad ulteriori dissidi e lacerazioni su temi che attengono al sentire più profondo dell’animo umano. Vita e salute – a loro servizio è posta la Medicina – sono un valore universale ed inscindibile, al quale tutti siamo tenuti a concorrere, ciascuno per la sua competenza. Etica forte e Diritto mite rivendica la Medicina, ove l’Etica sia fonte del Diritto. La via giudiziaria è via sbagliata, ove trascuri quei principi di libertà in scienza e coscienza e di alleanza terapeutica, senza i quali la Medicina stessa non esisterebbe. Il 6 febbraio u.s., casualmente nei giorni della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 214/2009 e dell’emendamento al D.D.L. sicurezza sulla possibilità per i medici di denunciare i clandestini, le Camere Civile e Penale di Mantova hanno tenuto un Convegno di studi dal titolo: “Diritto alla Salute. Aspetti della responsabilità medica nei trattamenti sanitari”. In questo clima, non stupisce di essere stati ignorati, non coinvolti minimamente nell’evento: agli amici Avvocati sia lecito esprimere il nostro rammarico….Alla Società civile siamo a ribadire il nostro rifiuto risoluto alla figura del Medico acritico esecutore di volontà sanitarie altrui! MARCO COLLINI 3 NOTIZIARIO DELL’ORDINE VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 22 GENNAIO 2009 Sono presenti i Colleghi dr.i: Mambrini, Bernardelli, Pascal, Bettoni, Botti, Graziano, Ferrari, Nardini, Staffoli, Forapani, Presciuttini, Bettini, Sabbioni, Rondelli (Consiglieri); Gialdi, Monesi, Rabbi (Revisori). Assenti giustificati dr.i: Politano e Parma (Consiglieri). Presiede il dr. Marco Collini. l’Ospedale e le Fondazioni: Pascal; Rapporti con l’ASL: Politano; Rapporti con le strutture del territorio: Bettini, Bettoni; Problemi del Personale: Mambrini, Nardini; Problemi del Basso mantovano: Bernardelli; Gruppo giovani: Presciuttini; BAMCO: Parma, Presciuttini; Pubblicità odontoiatri: Benatti; Pubblicità medici: Mambrini; Rapporti con gli specialisti (sia convenzionati che liberi professionisti): Ferrari, Forapani; Osservatorio anziani: Rabbi; Rapporti con l’INPS: Mambrini; ENPAM: Mambrini; Rapporti interprofessionali: Bettini, Bettoni, Botti, Bernardelli, Forapani, Gialdi, Graziano, Rondelli; Informatica: Presciuttini; Situazioni e problemi locali: Mambrini, Presciuttini; Cultura e formazione: Ferrari, Bernardelli, Politano Rondelli; Cultura e formazione in ambito odontoiatrico: Nardini, Monesi. 1) Approvato il verbale della seduta precedente. 2) Variazioni dell’Albo. Vengono approvate le seguenti variazioni: ALBO MEDICI CHIRURGHI Iscrizioni per provenienza da altro Ordine: Dr.ssa ALFIERI VITTORIA, proveniente dall’Ordine dei Medici Chir. di Reggio Emilia; Dr.ssa RUSSOMANDO MARINA, proveniente dall’Ordine dei Medici Chir. di Salerno. Cancellazione per trasferimento: 4) Definizione Borse di studio – assegnazione ed eventuale Programma 2009: le borse che verranno assegnate sono due e gli elaborati presentati al concorso sono quattro, secondo quanto riferisce Pascal. I membri della commisione nominata hanno già esaminato gli elaborati e a breve si riuniranno per stabilire la graduatoria definitiva. Il Presidente rileva tuttavia che, almeno per quest’anno, non vi saranno ricadute sulle strutture sanitarie mantovane in quanto i candi- Dr. ZANINI GIANLUCA, trasferito all’Albo dei Medici Chir. di Varese. ALBO ODONTOIATRI Nuove iscrizioni: Dr. DI VITANTONIO DARIO, Dr. GASAPINI MICHELE, Dr. ZANOTTI ANDREA. 3) Deleghe – Commissioni. Su proposta del Presidente, il Consiglio approva le deleghe ai Consiglieri seguenti: Rapporti con l’Università, 4 NOTIZIARIO DELL’ORDINE dati lavorano tutti in strutture extra provinciali. Occorrerà rivedere il bando per il prossimo concorso al fine di ovviare a questo problema. della FNOMCEO riguardante i procedimenti disciplinari in corso, secondo la quale i procedimenti disciplinari pendenti dovranno comunque essere deliberati dal vecchio Consiglio anche se nel frattempo vi sono stati dei cambiamenti a seguito delle elezioni. Si informa inoltre il Consiglio di una circolare ENPAM riguardante un aumento del contributo qualora vengano organizzati convegni in materia previdenziale. Infine il Presidente informa di un convegno organizzato dagli avvocati sul tema della responsabilità professionale in medicina ed al quale non è stato invitato nessun medico di Mantova. Alle ore 23.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 5) Quote ridotte. Sul problema quote ridotte per i colleghi anziani che non svolgono più alcuna attività, dopo ampio dibattito il Consiglio decide, pur a malincuore, di abolirle per diverse ragioni: 1) la Federazione Nazionale non le consente in quanto non previste dalla legge; 2) un sondaggio effettuato dall’Ordine di Como (che sarebbe stato interessato a un’esperienza analoga alla nostra) su 48 Ordini provinciali ha dato esito negativo; 3) oltre a quella degli anziani vi sono altre situazioni che sarebbero meritevoli di una riduzione della quota di iscrizione; nel futuro i medici anziani che non svolgono alcuna attività aumenteranno parecchio producendo un considerevole deficit nelle nostre casse. Il Presidente quindi invierà una lettera personale ai colleghi che ne hanno fino a questo momento usufruito comunicando loro la decisione. Il Presidente Dr. Marco Collini Il Segretario Dr. Adelmo Mambrini STUDIO DI ECOGRAFIA ECO-COLOR DOPPLER AGO ASPIRATO DR. 6) Nelle varie il presidente illustra una lettera inviata da un comune riguardante un certificato rilasciato ad un proprio dipendente e una richiesta di chiarimento inviata da un medico sportivo residente fuori provincia. Il Consiglio incarica il Segretario di rispondere in entrambi i casi. GIANANDREA BERTONI SPECIALISTA IN: Radiologia Diagnostica RICEVE PER APPUNTAMENTO Via Marangoni, 7 - Mantova cell. 348/7804686 - abit. 0376/362783 Via M. Azara, 6 - Tempio Pausania (SS) abit. 079/673208 Viene altresì preso atto di una circolare 5 NOTIZIE E COMUNICATI NUOVE DELEGHE E COMMISSIONI DELL’ORDINE DEI MEDICI DI MANTOVA Su proposta del Presidente, il Consiglio approva le deleghe ai Consiglieri seguenti: • Pubblicità sanitaria medici, leggi e regolamenti: dr. Mambrini • Rapporti con gli specialisti (convenzionati e liberi professionisti): dr.sse Ferrari, Forapani • Osservatorio anziani: dr.ssa Rabbi • Rapporti con l'INPS: dr. Mambrini • Rapporti con l’ENPAM: dr. Mambrini • Rapporti interprofessionali: dr.i Bettini, Bettoni, Botti, Bernardelli, Forapani, Gialdi, Graziano, Rondelli • Informatica: dr.ssa Presciuttini • Situazioni e problemi locali: dr.i Mambrini, Presciuttini • Cultura e formazione: dr.i Bernardelli, Politano Rondelli, Ferrari • Cultura e formazione in ambito odontoiatrico: dr.i Nardini, Monesi • Rapporti con l'Università, l'Ospedale e le Fondazioni: dr.Pascal • Rapporti con l'ASL: dr.ssa Politano • Rapporti con i Responsabili della medicina del territorio: dr.i Bettini, Bettoni • Problemi del Personale: dr.i Mambrini, Nardini • Rapporti con i Medici del territorio: dr. Bernardelli • Rapporti con i giovani Medici: dr.ssa Presciuttini • Rapporto con la BAMCO: dr.i Parma, Presciuttini • Pubblicità sanitaria odontoiatri: dr. Benatti DOMUS SALUTIS CITTA’ DI LEGNAGO srl AZIENDA SANITARIA PRIVATA CERTIFICATA A NORMA ISO 9001:2000 AUTORIZ. SAN. N. 32870 DEL 16/08/2001 Direttore Sanitario DR. P. ADILARDI METTE A DISPOSIZIONE DEGLI SPECIALISTI CHE NE FANNO RICHIESTA: • AMBULATORI SPECIALISTICI • SALA OPERATORIA • STANZE DEGENZA CON TV, ARIA CONDIZIONATA • SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE • CENTRO DI ARTROSCOPIA DEL GINOCCHIO, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ISTEROSCOPIA Centro unico prenotazioni: Tel. 0442 602688 - fax 0442 609875 Viale dei Tigli, 60 - 37045 Legnago, Verona - e-mail: [email protected] - www.domussalutis.com 6 NOTIZIE E COMUNICATI ELENCO DEI MEDICI CHE HANNO DATO LA LORO DISPONIBILITÀ PER EFFETTUARE SOSTITUZIONI DOTT.SSA ALESSANDRINI PAOLA DOTT.SSA ALESSANDRINI PAOLA DOTT. ALFIERI VITTORIA DOTT. AL HORANY OSAMA DOTT. AMINALI HAMID REZA DOTT. SSA BANDIOLI CLAUDIA DOTT.SSA BARAC ALA DOTT. BELLELLI ETTORE DOTT. BELLETTI STEFANO DOTT. SSA BELLINI CLAUDIA DOTT. BELULI INDRIT DOTT. BENNATI LUCIANO DOTT. BERTUZZI LORENZO DOTT.SSA BOLDINI ANNALISA DOTT. BONANSINGA UMBERTO DOTT. BONETTI RICCARDO DOTT. BONOLIS ANDREA DOTT. BORGHI GIULIO DOTT.SSA BRIGNOLI BARBARA DOTT. BRUNELLI ROBERTO DOTT. BUSCEMI ANGELO DOTT.SSA BUTTARELLI MONNIA DOTT.SSA CAMPEDELLI ANNALISA DOTT. CAPOFERRO DOMENICO DOTT. CAPPELLARI MANUEL DOTT. CICALESE ANTONIO DOTT. CERVONI EDOARDO DOTT. CILLIS GABRIELE DOTT. CIMAROSTI STEFANO DOTT.SSA COI PAOLA DOTT. COSTANTINI MATTEO DOTT.SSA DALLA BELLA ELEONORA DOTT.SSA DALL'OGLIO DANIELA DOTT. DE BIASE RAFFAELE DOTT. EUTROPIO GIOVANNI DOTT.SSA FERRI BARBARA DOTT.FILIPPINI ALBERTO DOTT.SSA FILIPPINI ALESSIA DOTT.SSA FORESTIERI CARMEN DOTT. GALLI SIRO DOTT.SSA GANDOLFI NICOLETTA DOTT. SSA GENNARI ALESSANDRA DOTT. GESMUNDO MICHELE DOTT.SSA GUARNERI FEDERICA DOTT. HAIDARI JAMSHID DOTT.SSA IELO DONATELLA DOTT. LAGUARDIA ANGELO DOTT. GUALDI SIMONA DOTT.SSA GUERZONI DEBORA DOTT.SSA LEONI FRANCESCA DOTT.SSA MAGALINI FRANCESCA DOTT.SSA MANENTI ANGIOLETTA DR.SSA MASTROMARINO TIZIANA DOTT.SSA MARASTONI CRISTINA DOTT. MAZZOCCHI FILIPPO DOTT. MENDOLA MAURIZIO DR.SSA MICHELONI CHIARA DR.SSA MONTANARO SERENA DOTT.SSA MORANDI ANNITA DOTT. MOSCONI MASSIMO DOTT. NICOLAI LAURA DR.SA PASCARELLA ZAIDA BERENA DOTT.SSA PAVESI ALESSANDRA DOTT.SSA PENNA ANNAMARIA DOTT. SSA PILLA SILVIA DOTT.SSA PORCARO VALERIA DOTT.SSA PORTINI PAOLA DOTT.SSA POVINO MARIA ROSARIA DOTT.SSA RIVA GIOVANNA DOTT. RIMOLA PASQUALE DOTT. ROSSI ANDREA DOTT.SSA ROSSI FEDERICA DOTT. RUGGERI ALBERTO DR.SA SALVAGNINI MARIA ANGELA DOTT.SSA SALVATO ROBERTA DOTT. SCHENATO STEFANO DOTT. SERMIDI EMILIANO DOTT. TESFAI BARHANE DOTT.SSA STORTI ILARIA DOTT.SSA TROPLINI SONILA DOTT. VESNAVER ALEX DOTT. VENTURI NICOLA DOTT. VIGANO’ PAOLO DOTT.SSA VITO IDA CAMPITELLO(Mn) CAMPITELLO(Mn) SUZZARA VERONA PADOVA PIUBEGA MONZAMBANO (Mn) GOITO RIVAROLO MANTOVANO SOLFERINO MANTOVA AREZZO (Med. generale e pediatrica) MANTOVA ASOLA (Mn) BOLOGNA REVERE S.BENEDETTO DEL TRONTO (Odont.) MANTOVA CASTIG.DELLE STIV RIVAROLO MANTOVANO REMEDELLO(Bs) CURTATONE ROVERBELLA (Mn) MANTOVA CASTELLUCCHIO (Mn) BOZZOLO IMPERIA MANTOVA MANTOVA (Odontoiatra) PORTO MANTOVANO RODIGO PORTO MANTOVANO MANTOVA MANTOVA (Odontoiatra) GONZAGA MONZAMBANO CASTELGOFFREDO (Mn) CASTELGOFFREDO (Odontoiatra) SONA (Vr) (Med.generale e pediatria) MANTOVA (Odontoiatra) CURTATONE (MN) S.GIOVANNI DEL DOSSO VIRGILIO (Mn) GAMBARA (BS) VERONA MANTOVA MANTOVA GONZAGA (Mn) S.BENEDETTO PO (Odontoiatra) PARMA SOLFERINO CURTATONE MANTOVA (Odontoiatra) MARCARIA CURTATONE (Mn) (Odontoiatra) MANTOVA CASATICO (Mn) VIADANA (Mn) MANTOVA RONCOFERRARO (Odontoiatra) GUIDIZZOLO MANTOVA PEGOGNAGA (Mn) (Odontoiatra) MANTOVA PARMA MODENA CURTATONE (Mn) CASTIG.DELLE STIV.(Mn) ROVERBELLA (Odontoiatra) MOTTEGGIANA (Mn) MANTOVA VERONA (Pediatra) CURTATONE MANTOVA S.GIORGIO PORTO MANTOVANO MANTOVA GAZZUOLO (Mn) RIVAROLO MANT.NO(Mn) BRESCIA VOLTA MANTOVANA (Mn CANNETO SULL’OGLIO(Mn) MANTOVA VIRGILIO (Mn) 333-5237298 333-5237298 347-7829799 340-3782749 – 335-8590669 368-7075948 0376-655367 – 333-2748283 0376-800111 -- 340-0699282 0376-607055 – 340-6191043 347-1310095 347-4860007 328-3752664 347-3394538 340-2734782 338-1768262 051-524838 338-7773148 -- 0386-46050 349-5331103 347-9420413 320-5640166 – 0376-636499 339-6567884 329-5413478 349-6983349 0376-696466 – 333-6464337 338-8308502 0376-438727 -- 339-7978357 339-7414015 -- 348-5605888 [email protected] 347-7313500 -- 0376-550581 0376-326710 – 339-4391068 347-3626736 0376-653335 -- 347-7739280 333-9566697 0376-324559 0376-363803 – 347-4491514 0376-54406 0376-800912 -- 328-3574731 0376-779027 --347-8156246 349-2259511 -- 0376-779027 045-6080884 -- 349-6903046 338-5221090 329-0229639 0386-757143 338-7556189 339-4189921 349-4183268 0376-325593 -- 335-6733932 368-3445774 339-2735914 347-3106306 0375-87133 -- 347-9477528 340-7972823 335-5817072 0376-381346 338-9164126 333-5761405 333-4864246 0376-950353 – 338-4942657 0375-830823 – 338-1428141 0376-320209 0376-662335 0376-818042 -- 338-3004342 349-6800088 349-6449781 338-3143622 0521-697364 333-2313897 -- 059-22213 339-2117808 0376-632653 -- 340-4741313 347-9946915 338-8143840 0376-224114 – 393-3305881 045-977468 -- 348-0359648 328-2178987 347-6562727 349-8100637 349-0824274 0376-220856 -- 339-2240056 333-6399754 338-4208792 320-1916822 347-1338387 340-6038413 -- 329-6005977 338-4142774 347-6447693 Si informano i colleghi interessati a svolgere sostituzioni che dal prossimo numero di Mantova Medica saranno pubblicati nell’elenco dei medici disponibili per le sostituzioni solo i nominativi di coloro che avranno dato la disponibilità entro il 30 giugno per i sei mesi successivi. Ciò in quanto in elenco risultano colleghi non più disponibili che hanno dimenticato di segnalarlo all’Ordine. Si rammenta inoltre che la disponibilità va rinnovata ogni sei mesi per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. 7 NOTIZIE E COMUNICATI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE VALIDE PER L'ANNO 2009 DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, DEI BIOLOGI, DEI CHIMICI E DEGLI PSICOLOGI AMBULATORIALI Il dirigente della struttura progettazione e sviluppo piani VISTI: 1. l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, l’art. 15 – comma 4 – che consente alle Regioni di individuare altri soggetti a cui demandare il compito di ricevere dai medici interessati le domande di inclusione nella graduatoria regionale; bera Scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, l’art. 15 – comma 3 – che consente alle Regioni di individuare altri soggetti a cui demandare il compito di ricevere, dai pediatri interessati, le domande di inclusione nella graduatoria regionale; RICHIAMATA la d.g.r. n. VIII/3638 del 28.11.2006 avente ad oggetto “Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. Formazione delle graduatorie regionali. Coinvolgimento delle ASL nelle procedure amministrative” che: 2. l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) reso esecutivo in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, l’art. 21, comma 10, che demanda alla Regione il compito di pubblicare sul BURL le graduatorie definitive approvate dai Direttori Generali delle Aziende; • individua, a far data dal 1° gennaio 2007, le Aziende Sanitarie Locali quali soggetti idonei alla raccolta e all’inserimento, in apposito programma informatico, delle domande presentate dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta per la formazione delle graduatorie regionali; • demanda alla competente struttura della Direzione Generale Sanità la predisposizione di apposite direttive e l’individuazione di procedure informatiche che possano consentire ai 3. l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Li8 NOTIZIE E COMUNICATI medici e ai pediatri di realizzare una ulteriore semplificazione delle procedure connesse alla formazione delle graduatorie; toriali, valide per l’anno 2009, così come elencate nell’allegato B parte integrante del presente provvedimento; RITENUTO altresì di pubblicare le graduatorie in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Direzione Generale Sanità all’indirizzo www.sanita.regione.lombardia.it; VISTA la nota del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità prot. n. 52350 del 4.12.2006 che fornisce le indicazioni per la realizzazione degli ulteriori incarichi assegnati alle ASL con la d.g.r. citata; VISTA la legge regionale n. 20/2008, nonchè i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; DATO ATTO che, ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali ed ai sensi della citata nota, la Direzione Generale Sanità provvede, ogni anno, all’approvazione delle graduatorie provvisorie dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e delle corrispondenti graduatorie definitive nonchè alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione stessa; DECRETA 1. di approvare: • le graduatorie regionali definitive dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, valide per l’anno 2009, così come elencate nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento; DATO ATTO altresì che le graduatorie provvisorie dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, riferite all’anno 2009, sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 ottobre 2008 – 4° supplemento straordinario al n. 44; • le graduatorie definitive approvate dai Direttori Generali delle ASL relative ai Biologi, Chimici e Psicologi ambulatoriali valide per l’anno 2009 – così come elencate nell’allegato B parte integrante del presente provvedimento; RITENUTO di approvare: 2. di disporre la pubblicazione delle graduatorie di cui al punto precedente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Direzione Generale Sanità all’indirizzo: www.sanita.regione.lombardia.it. • le graduatorie regionali definitive dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, valide per l’anno 2009, così come elencate nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento; • le graduatorie definitive approvate dai Direttori Generali delle Aziende relative ai Biologi, Chimici e Psicologi ambula- Il Dirigente della Struttura Progettazione e sviluppo piani GIANCARLO FONTANA 9 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI Il consiglio nazionale della fnomceo, riunito in roma in data 20 e 21.02.09, esprime viva preoccupazione e forte dissenso per i contenuti del disegno di legge, approvato dal senato il 5 febbraio e in discussione alla camera, che abroga il divieto di denuncia, da parte del medico, degli immigrati irregolari in occasione di prestazioni sanitarie. Evidenzia come tale procedura sia in netto contrasto con i principi della deontologia medica, espressi in particolare dal giuramento professionale e dall' art. 3 del codice deontologico, che impongono ai medici di curare ogni individuo senza discriminazioni legate all'etnia, alla religione, al genere, all'ideologia, di mantenere il segreto professionale e di seguire le leggi quando non siano in contrasto con gli scopi della professione. Il consiglio nazionale della fnomceo, ribadendo che le infrazioni del codice deontologico sono sanzionabili dagli ordini di appartenenza segnala comunque che la possilità’ di denuncia creerà’ percorsi clandestini di cura, sottraendo al controllo della sanità’ pubblica le patologie diffuslve emergenti che rappresentano un grave pericolo per ogni individuo e per la società’ tutta e che oggi sono monitorate e controllate. Il consiglio nazionale si appella al parlamento con un fermo richiamo alle superiori esigenze di tutela della salute oltre che agli imprescindibili principi di solidarietà, patrimonio storico della nostra nazione. Il consiglio nazionale della fnomceo sarà’ vicino ai colleghi che dovessero incorrere in procedimenti sanzionatori per aver ottemperato agli obblighi deontologici. Il consiglio nazionale della fnomceo sollecita pertanto la camera dei deputati a non approvare questo emendamento, contrastante con i principi fondanti del rapporto persona malata e medico, ripristinando quanto previsto dalla normativa precedente. Sollecita infine un'audizione urgente presso le sedi istituzionali competenti, allo scopo di motivare compiutamente la posizione espressa dai medici e dagli odontoiatri italiani. CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDICI - ARTICOLO 3 Dovere del Medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accettazione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona. 10 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA DEL 26 GENNAIO 2009, N. 214 (caso Eluana Englaro) FATTO E DIRITTO 1. Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 26 I. 6 dicembre 1971, n. 1034 (come modificato dall'art. 9 I. 21 luglio 2000, n. 205), adottata in esito alla camera del consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante la completezza dell’istruttoria, l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti di tale eventualità. rio Regionale possa procedere, all'interno di una delle sue strutture, hospice compresi, alla sospensione del sostegno vitale (idratazione ed alimentazione artificiale) di cui goda l'ammalato in stato vegetativo permanente il quale, tramite manifestazione di volontà del Tutore ed autorizzazione del Giudice Tutelare, intenda rifiutare tale trattamento. L’amministrazione afferma, all'uopo, che, ponendo in essere siffatta condotta, il personale sanitario, ivi operante, “verrebbe meno ai propri obblighi professionali e di servizio, anche in considerazione del fatto che il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione non contiene un obbligo formale a carico di soggetti o enti individuati”. 2. E.B., padre e tutore di E.E., da moltissimi anni in stato vegetativo permanente a seguito di grave trauma cranico encefalico riportato in un incidente stradale, con istanza del 19 agosto 2008, chiedeva all’Amministrazione Regionale della Lombardia di indicare la struttura del servizio sanitario regionale presso cui procedere all'esecuzione del decreto della Corte di appello di Milano pronunciato il 25 giugno 2008 e depositato il 9 luglio 2008. Di seguito, lo stesso ha impugnato l’atto del Direttore generale della Direzione generale sanità della Giunta Regionale Lombardia del 3 settembre 2008, con il quale si nega che il personale del Servizio Pubblico Sanita- 3. Sulla questione dianzi indicata sussiste, senza alcun dubbio, la giurisdizione ratione materiae di questo Tribunale ai sensi dell’art,.33 d.lgs. n. 80/1998. Difatti, la valutazione della Amministrazione Regionale, nella qualità di soggetto titolare della funzione amministrativa di organizzazione del Servizio Pubblico Sanitario Regionale, avente ad oggetto l'identificazione dei compiti alle stesso pertinenti, si inserisce in una fase del rapporto amministrativo attinente al momento prettamente organizzativo del servizio pubblico, concretantesi nello 11 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE svolgimento del potere ad esso assegnato. Nessun rilievo, sul punto, può avere qualsivoglia considerazione sul formante di diritto soggettivo ovvero sul rango costituzionale della posizione soggettiva dedotta, dal momento che, anche in tema di diritti fondamentali tutelati dalla Carta Costituzionale, ove si versi nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva (come, per l’appunto, in caso di servizio pubblico), compete ai giudici naturali della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica la cognizione delle relative controversie in ordine alla sussistenza dei diritti vantati ed al contemperamento degli stessi in rapporto all'interesse generale pubblico semprechè, beninteso, la loro incisione sia dedotta come effetto di una manifestazione di volontà o di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi di cui si denunci la contrarietà alla legge (cfr. Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187). Nessun principio e norma, infatti, riserva esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzio- nalmente protetti (Corte Costo 27 aprile 2007 n. 140). Invero, gli argomenti della difesa regionale dedicati alla nullità dell'atto rimandano alla teoretica del carattere incomprimibile dei diritti fondamentali che, all'unisono, il diritto positivo ed il pensiero giuridico non ritengono più valido criterio discriminante gli ordini giurisdizionali ove il riparto sia fissato dal legislatore per materie, unicamente rilevando, in quest'ultimo caso, che la pubblica amministrazione si contrapponga all’individuo nella sua veste di autorità (Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204). Il giudice amministrativo, in definitiva, detiene nella presente vicenda tutti i poteri idonei ad assicurare piena tutela, per equivalente o in forma specifica, alla lesione dei diritti fondamentali asseritamente sofferta in dipendenza dell'illegittimo esercizio del potere pubblico. 4. Nell'ottobre del 2007, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, 16 ottobre 2007 n. 21748), con riguardo alla tragica vicenda di E.E., ha enunciato importanti principi di diritto di cui occorre, sia pure sinteticamente, riproporre lo svolgimento. Il principio costituzionale del “consenso informato” (art. 32 Cost.), sta alla base del rapporto medico-paziente e costituisce norma di legittimazione del trattamento sanitario. Ad esso è correlata non solo la facoltà del paziente di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevol- Dr. LUCIANO NEGRISOLI Specialista in Psichiatria Psicoterapeuta STUDIO Via Cocastelli 10 - 46100 Mantova Tel. 0376 362764 Riceve su appuntamento 12 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE mente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Il rifiuto delle terapie mediche, anche quando conduca alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. Posto che l’esigenza di tutela dei valori di libertà e dignità della persona sono realizzabili anche dall’incapace, avvalendosi degli strumenti osti a suo presidio (art. 357 c.c. ss., art. 424 c.c.), deve ritenersi che all'individuo che, prima di cadere irreversibilmente nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente; abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità dell'idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l'ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale. L'alimentazione e l’idratazione artificiali con sondino nasogastrico integrano prestazioni poste in essere da medici, che sottendono un sapere scientifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche. Esse, quindi, costituiscono un trattamento sanitario, la cui sospensione non configura un'ipotesi di eutanasia omissi- va, ma può essere legittimamente richiesta nell'interesse dell'incapace. Ne consegue il seguente dictum: in presenza di malato da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, tenuto artificialmente in vita biologica non cognitiva mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione e idratazione, il giudice, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario sempre che: a) la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico che lasci supporre la benchè minima possibilità di un qualche, sia pure flebile recupero della coscienza e di ritorno a una percezione del mondo esterno; b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua DR. PIER LUIGI GIBELLI Specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica CONSULENZE PREVIO APPUNTAMENTO Tel. 0376/355141 - R.M. 335/8356272 13 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. 5. Il fondamento giuridico ed etico del pronunciamento della Suprema Corte nonchè l’accertamento di fatto condotto dalla Corte di Appello di Milano (teso a ricostruire, sulla scorta del vissuto, la volontà di E.E.), non spetta a questo Tribunale indagare. Spetta a questo Giudice, invece, giudicare se sia rispettosa del principio di legalità, su cui è edificato lo Stato di diritto, l’enunciazione della Amministrazione Regionale della Lombardia secondo cui il potere giuridico riconosciuto e B.E. dal Giudice Tutelare di rifiutare le cure per la propria figlia non possa trovare alcuno svolgimento nei confronti di soggetto assistito dal Servizio Pubblico Sanitario Regionale giacchè l'attuazione materiale di tale potere giuridico costituirebbe una violazione degli obblighi professionali e di servizio. 4.1. La Corte di Appello di Milano, con decreto in data 9 luglio 2008, in dichiarata applicazione, in sede di rinvio, del principio di diritto enunciato nella predetta sentenza 16 ottobre 2007 n. 21748 della Suprema Corte, ha accolto l’istanza congiunta del tutore (il padre) e del curatore speciale di E.E. volta ad ottenere l’autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale (di quest'ultima) realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico. La Corte territoriale, in diversa composizione, quale designata giudice di rinvio, in esito all’indagine così demandata, ha, sul punto, espresso quindi il convincimento che le prove assunte, “attendibili, univoche, efficaci e conferenti”, autorizzassero la conclusione della “correttezza della determinazione volitiva del legale rappresentante dell'incapace nella sua conformità alla presumibile scelta che, nelle condizioni date, avrebbe fatto anche e proprio la rappresentata, di cui il tutore si fa e deve farsi portavoce”. Da ultimo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con pronuncia del 13 novembre 2008 n. 27145, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso il predetto decreto emesso dalla Corte d'Appello. 5.1. Il massimo organo giurisdizionale dello Stato italiano ha ritenuto, all'esito della attività di interpretazione del diritto oggettivo che ad esso massimamente compete, di enucleare e riconoscere in capo a ciascun individuo il diritto assoluto a rifiutare le cure ad esso somministrate in qualunque fase del trattamento e per qualunque motivazione filosofica, religiosa, etica; ove sussistano le condizioni sopra descritte, anche nel caso di persona in stato vegetativo permanente. La Corte di Appello di Milano ha, poi, accertato in capo a B.E. tutti i presupposti per l'attribuzione del potere giuridico di rifiutare le cure per la propria figlia. Costituisce principio di diritto risalente e radicato nella cultura giuridica, quello se14 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE condo cui il Giudice, anche in assenza di una norma positiva espressa, non potrebbe mai ritenersi assolto dal dovere di decidere sulla richiesta di accertamento del diritto invocato dal soggetto di diritto (c.d. divieto del non liquet) giacchè, attraverso la tecnica di interpretazione, egli deve sempre “dare conto” della esistenza o meno del diritto a chi lo interpella. La regola di diritto, ermeneuticamente desunta dall'ordinamento giuridico ed applicata nel caso concreto della giurisprudenza, non ha minore effetto conformativo dell'ordinamento generale di quella promanante dalle fonti scritte, almeno sino a quando essa non sia sconfessata dal Legislatore al quale, chiaramente, non è precluso introdurre una eventuale diversa esplicita previsione, ove ritenuta maggiormente espressiva della sensibilità del popolo italiano, finanche intesa a travolgere i giudicati già formatisi, contenendo quest’ultimi norme giuridiche aventi lo stesso rango delle norme di legge recanti interpretazione autentica (Cass. 7 aprile 1978 n. 1598; Cass. 11 aprile 2000 n. 4630). Dall’ottobre 2007 ad oggi, il Parlamento, ovvero l’organo istituzionale preminente ed espressivo della sovranità popolare, non ha assunto alcuna iniziativa per sconfessare il convincimento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, ma si è limitato a proporre due ricorsi (sollevati dalla Camera dei deputati a dal Senato della Repubblica) per conflitto di attribuzione avverso la Corte di Cassazione e la Corte di Appello di Milano (appunto in relazione alla determinazione e all'applicazione del principio di diritto che consente, a determinate condizioni, l'inter- ruzione dell'alimentazione e dell’idratazione artificiali), entrambi dichiarati inammissibili dalla Consulta per l’insussistenza del requisito oggettivo, in quanto non aventi per oggetto la delimitazione di sfere di attribuzioni determinate dalla Costituzione, bensì l’invocazione di errori presuntivamente commessi nello svolgimento dell'attività giurisdizionale (Corte Cost., 8 ottobre 2008, n. 334). 5.2. Nel contesto appena descritto, la nota del 16 dicembre 2008, a firma del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rappresenta il convincimento, senza dubbio autorevole perchè proveniente dal vertice dell'Amministrazione Ministeriale, ma comunque inidoneo, secondo i principi generali sulle fonti, ad intaccare il quadro del diritto oggettivo come ricostruito con la forza e l'efficacia propri del provvedimento DR. MARCELLO SACCARDO SPECIALISTA IN: Neurologia - Psichiatria VISITA PER APPUNTAMENTO STUDIO MEDICO Via Chiassi, 24 - Mantova Tel. 0376 360449 - Cell. 333 2649954 CASA DI CURA “SAN CLEMENTE” Viale Pompilio, 65 - Mantova Tel. 0376 207207 15 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE giurisdizionale. Inoltre il principio di non discriminazione del disabile di cui alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, richiamato nella nota medesima, oltre ad essere principio agevolmente desumibile dalla esegesi della Carta Costituzionale Italiana, non contraddice affatto il diritto al rifiuto di cure da parte dell'incapace giacchè, al contrario, se si seguisse l'impostazione ministeriale, ovvero se al disabile (incapace) non fosse riconosciuto tale diritto, proprio allora egli sarebbe ingiustamente discriminato nell'esercizio di una libertà costituzionale. mere carattere di definitività ed efficacia di giudicato. Al contrario, le procedure camerali, che si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, sono anch'esse suscettibili di acquistare autorità di giudicato (Cass. 16 aprile 2003, n. 6011). Al fine di sussumere in quest'ultima ipotesi anche il provvedimento camerale pronunciato dei confronti di B.E., potrebbe richiamarsi il difetto di ulteriore impugnabilità nel merito, il fatto di avere ad oggetto una decisione su diritti soggettivi costituzionali e, soprattutto, la circostanza che il ricorso ex art. 111 Cost. è stato ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, tale ammissibilità potendo predicarsi solo in caso di impugnativa riguardante diritti avverso una decisione atta a divenire definitiva (il che, come affermato dal Giudice del rinvio, implica che i presupposti accertamenti di fatto siano divenuti definitivi e immodificabili). In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione sulla discussa tematica inerente il carattere decisorio o meno dell’accertamento prodromico ad una autorizzazione del giudice camerale, si ricorda che, con la presente pronuncia, non si intende portare materialmente ad esecuzione un titolo giuridico, ma sindacare la legalità dell'azione provvedimentale amministrativa che ritenga di potere preventivamente negare ad un assistito l’esercizio di una libertà conferita dall'ordinamento civile. Su questo versante, il Collegio ricorda che il Giudice Tutelare effettua una valutazione di opportunità in ordine alla gestione 5.3. L’obiezione della Regione, per la quale la sentenza della Cassazione non farebbe “stato” nei suoi confronti, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, non coglie nel segno. I provvedimenti assunti in sede di giurisdizione volontaria non contenziosa, essendo preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi e revocabili e modificabili in ogni momento dall’autorità giudiziaria, sono normalmente inidonei ad assu- Dr. ENRICO OVALEO-PANDOLFO Specialista ANGIOLOGIA CHIRURGIA VASCOLARE STUDIO “VALSECCHI” Via Torelli, 16 - MANTOVA Tel. 0376 355141 Cell. 349 5389259 AUT. SAN. N° 62187 DEL 6/10/95 16 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE di interessi a se esclusivamente devoluti. La pronuncia, contenente l'accertamento di un diritto soggettivo al fine di conferire il relativo potere di esercizio, costituisce essa stessa il requisito della fattispecie costitutiva del diritto. Pure nel caso di trasposizione in sede contenziosa di siffatta autorizzazione (si ipotizzi l’opposizione materiale del medico all'esercizio del diritto autorizzato), al giudice del contenzioso sarebbe comunque preclusa l'indagine sul merito delle scelte effettuate dal giudice camerale; merito il cui riesame potrebbe essere provocato dallo stesso giudice camerale in via di revoca (art. 742 c.p.c.), ad istanza del tutore e curatore; la ripartizione di funzioni tra la giurisdizione contenziosa e quella non contenziosa comporta che la prima non possa mai esercitare poteri sostitutivi sulle valutazioni che la legge riserva al giudice camerale, cosicchè la efficacia definitiva (nel senso di non più impugnabile ma solo revocabile ad istanza del titolare del diritto inciso) del decreto della Corte di Appello di Milano produce, sul punto, un effetto di preclusione quantomeno “equivalente” a quello di un giudicato (in tal senso, anche l’opinione di App. Milano, decreto 9 luglio 2008). In definitiva, la pronuncia del Giudice Tutelare ottenuta da B.E. ha prodotto un effetto “sostantivo” nell'ordinamento generale che nessuno, se non il Giudice tutelare su istanza del titolare del diritto inciso (E. tramite tutore o curatore), può disconoscere. L’amministrazione che disconosca siffatto effetto si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico. 5.4. Le affermazioni dell'Amministrazione secondo cui il Servizio sanitario nazionale non sarebbe obbligato a prendere in carico un paziente che a priori rifiuti le cure necessarie a tenerlo in vita e secondo cui il personale medico non potrebbe dare corso alla volontà di rifiutare le cure, pena la violazione dei propri obblighi di servizio, non appaiono conformi ai principi che regolano la materia di cui si è sopra dato conto. Il diritto costituzionale di rifiutare le cure, come descritto dalla Suprema Corte, è un diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non importa se operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata. La manifestazione di tale consapevole rifiuto rende quindi doverosa la sospensione di mezzi terapeutici il cui impiego non dia alcuna speranza di uscita dallo stato vegetativo in cui versa la paziente e non corrisponda con il mondo dei valori e la visione di vita dignitosa che è propria del soggetto. Qualora l'ammalato decida di rifiutare le CENTRO AURIS STUDIO MEDICO SPECIALISTICO Otorinolaringoiatria - Audiologia Medicina termale (inalazioni - aerosol - insufflazioni) Tel. 334 9972274 Via Bertolotti n° 8 - Mantova 17 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE cure (ove incapace, tramite rappresentante legale debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare), tale ultima manifestazione di rifiuto farebbe immediatamente venire meno il titolo giuridico di legittimazione del trattamento sanitario (ovvero il consenso informato), costituente imprescindibile presupposto di liceità del trattamento sanitario medesimo, venendoa sorgere l’obbligo giuridico (prima ancora che professionale o deontologico) del medico di interrompere la sommmistrazione di mezzi terapeutici indesiderati. Come ha precisato la Suprema Corte, tale obbligo giuridico sussiste anche ovi si tratti di trattamento di sostegno vitale il cui rifiuto conduca alla morte, giacchè tale ipotesi non costituisce, secondo il nostro ordinamento, una forma di eutanasia (per tale dovendo intendersi soltanto il comportamento eziologicamente inteso ad abbreviare la vita e che causa esso positivamente la morte) bensì la scelta insindacabile del malato a che la malattia segua il suo corso naturale fino all'inesorabile exitus. Sotto altro profilo, rifiutare il ricovero ospedaliero, dovuto in linea di principio da parte del SSN a chiunque sia affetto da patologie mediche, solo per il fatto che il malato abbia preannunciato la propria intenzione di avvalersi del suo diritto alla interruzione del trattamento, significa di fatto limitare indebitamente tale diritto. L'accettazione presso la struttura sanitaria pubblica non può infatti essere condizionata alla rinuncia del malato ad esercitare un suo diritto fondamentale. Nè il rifiuto opposto dall'Amministrazione alla richiesta del sig. E. può giustificare in base a ragioni attinenti l’obiezione di coscienza. Spetta infatti alla legge disciplinare compiutamente le modalità e i limiti entro cui possono assumere rilevanza i convincimenti intimi del singolo medico, ferma la necessità che la struttura ospedaliera garantisca comunque la doverosità dal “satisfacere officio”. 5.5. Ricoveratasi presso la strutture del servizio sanitario regionale individuata con le modalità di cui al successivo punto 5.6, E.E. che, per sua stessa volontà (manifestata attraverso tutore e curatore di lei), intende lasciare scorrere le sue energie vitali seguendo il flusso degli accadimenti naturali, potrà esercitare il proprio diritto assoluto a rifiutare il trattamento sanitario consistente nell'idratazione e alimentazione artificiali e avrà altresì il diritto, a quel punto quale malata in fase terminale, e che le siano apprestate tutte le misure, suggerite dagli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, atte a garantirle un adeguato e dignitoso accadimento accompagnatorio della persona, durante tutto il periodo suc- Dott. BERNARDONI GIULIO E. SPEC. 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Conformandosi alla presente sentenza, l'Amministrazione Sanitaria, in ossequio ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza, dovrà indicare la struttura sanitaria dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, tali da renderla “confacente” agli interventi e alle prestazioni strumentali all'esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure, onde evitare alla ammalata (ovvero al tutore e curatore di lei) di indagare in prima persona quale struttura sanitaria sia meglio equipaggiata al riguardo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. 111, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione; Compensa interamente tra le parti le spese di lite; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 6. Sulla domanda risarcitoria originariamente proposta dal ricorrente, non vi è allo stato luogo a provvedere, stante la ri- 26 gennaio 2009 19 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE NASCE UN NUOVO MEDICO: L’ACRITICO ESECUTORE DI VOLONTA' SANITARIE ALTRUI L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano (OMCeOMi) ritiene che la sentenza del T.A.R. Lombardia n° 214/2009 in merito alla vicenda di Eluana Englaro costituisca un ulteriore passo in avanti lungo una via sbagliata, quale è quella giudiziaria per risolvere un caso che attiene al sentire più profondo dell'animo umano. L'OMCeOMi è convinto che le soluzioni di questioni che costituiscono i fondamenti stessi dell'esistenza non possano essere delegate alla sentenza di un Tribunale Amministrativo. Sorprende come nella suddetta sentenza il significato di concetti quali dignità, autonomia, disponibilità della vita venga dato univocamente per acclarato, facendone discendere impegnative conseguenze e superando d'un balzo il lacerante dibattito che investe la nostra società. L’OMCeOMi è anche molto preoccupato dalla pretesa di un organo amministrativo di definire il confine tra ciò che è, nell'ambito dell’atto medico, terapia e sostentamento. L’OMCeOMi è altrettanto preoccupato dal ruolo che, in questo quadro generale, viene delineato per il medico, nel momento in cui gli obblighi professionali e, soprattutto, deontologici vengono concettualmente subordinati a quelli giuridici. Preoccupazione ancora più sentita se si aggiunge il divieto all'obiezione di coscienza. L’OMCeOMi invita a riflettere sui principi che di fatto vengono spazzati via, in primis quelli di libertà in scienza e coscienza e di Alleanza Terapeutica, senza i quali non esisterebbe la Medicina. L’OMCeOMi denuncia che in questo modo si creerebbe una nuova figura di operatore sanitario molto lontana dal medico, una figura che deve acriticamente limitarsi a prendere atto di ciò che “rientra a pieno titolo nelle funzioni amministrative di assistenza sanitaria”. 20 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI Divulghiamo la dichiarazione che il presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco, ha sentito di dover rilasciare in queste ore di riflessione che seguono la morte di Eluana. Le nostre prime parole sono di affetto per Eluana e di cordoglio per la Sua famiglia e per tutti coloro che l 'hanno amata, pensando e dichiarando sulla sua vicenda orientamenti talora profondamente diversi. Ora è necessario fermare le contrapposizioni forti e sorde ed ascoltare invece l’immenso silenzio che accompagna ogni vita che si conclude per cogliere gli insegnamenti che lascia come seme di speranza per una maggiore equità, solidarietà e rispetto per i più deboli e per gli ultimi tra questi: “gli incapaci”. In queste ore così difficili, noi medici ribadiamo con forza che, nelle scelte di fine vita, ci riconosciamo in principi sanciti nel nostro Codice di Deontologia che negano ogni liceità ad atti intenzionalmente finalizzati a procurare la morte (eutanasia: art.17); che respingono ogni forma di abbandono terapeutico (artt. 28, 32, 38) ed il perseverare in trattamenti futili e sproporzionati (accanimento terapeutico: art.16), riconoscendo altresì forza e valore etico e civile alle volontà consapevoli ed infòrmate del paziente comunque espresse e documentate (artt.33, 35, 37, 38, 53). Nessuno più di noi e meglio di noi porta nella sua scienza e coscienza lo straordinario onere di tradurre, spesso in contesti difficilissimi, questi principi in una funzione di tutela della salute e della vita erga omnes, nel rispetto della dignità e libertà della persona (art.3): una funzione che sceglie di stare - sempre comunque e dovunque - dalla parte del paziente. Per questo, proprio oggi, anche per Eluana, ripetiamo a noi stessi, al legislatore, alle istituzioni e ai cittadini che va rispettata l’autonomia e la responsabilità del medico (artt.4, 22) così come quelle del paziente. In ogni atto normativo o legislativo a cominciare da quello doveroso sulle Dichiarazioni Anticipate, sia dunque un “diritto mite” a determinare i confini giuridici e sia invece un 'etica forte a definire i contenuti professionali della moderna alleanza terapeutica fondata sull'autonomia e la responsabilità dei due soggetti della relazione di cura. Solo all'interno di un'alleanza terapeutica così configurata, ognuna unica ed irripetibile, sarà possibile trovare risposte eque, sostenibili e condivise a dilemmi etici e civili che, avulsi da questi contesti, diventano occasioni di scontri e non di incontri tra uomini che si pongono le domande più difficili. Su queste prospettive e su quanto di nuovo il caso Englaro ha posto alla scienza e alle coscienze, riapriremo nei nostri Ordini e nella Federazione una riflessione rigorosa ed aperta e tutto questo è quanto di più grande e prezioso i medici possano oggi offrire come professionisti, per rispondere a quelle inquietudini che l’incapace Eluana ha regalato a tutti noi, cittadini capaci. 10 febbraio 2009 Il Presidente della FNOMCeO AMEDEO BIANCO 21 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE ODONTOTECNICI E ESERCIZIO ABUSIVO Rischia il carcere il titolare di uno studio dentistico che permette agli odontotecnici di fare la pulizia dei denti ai pazienti e di prendere loro le impronte. La Cassazione, con la sentenza n. 4294 del 30 gennaio 2009, ha reso definitiva la condanna nei confronti di un dentista che aveva permesso ai suoi due odontotecnici di fare la pulizia dei denti ai pazienti e di prendergli le impronte del cavo orale. Tra paziente e odontotecnico va escluso ogni rapporto diretto, fosse anche di sola ispezione del cavo orale. Non solo l’autore del trattamento, ma anche il titolare dello studio, ne rispondono penalmente. Cassazione sezione 6 penale sentenza numero 4294 del 30 gennaio 2009. SOCIETA’ ITALIANA PER LO STUDIO E LA CURA DELLE LABIO-PALATO-SCHISI E DELLE MALFORMAZIONI CRANIO-MAXILLO-FACCIALI La SILPS nella figura del suo attuale Presidente Professor Roberto Brusati organizza nei giorni 19 e 20 Giugno 2009, a Como, il congresso Nazionale. La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di diffondere la cultura scientifica relativa all'argomento, innanzi tutto fra gli specialisti che si occupano della materia ed anche fra le altre figure del panorama medico. La Società si propone inoltre di promuovere i rapporti fra gli associati, che appartengono a varie strutture sanitarie su tutto il territorio italiano, per finalità di ricerca e confronto clinico. Le labio-palato-schisi e le malformazioni cranio-maxillo- facciali rappresentano una quota considerevole fra le malformazioni a carico dell' organismo umano e sono di particolare rilevanza perchè colpiscono il volto in tutte le sue componenti. Questo Congresso, in linea con le finalità della SILPS vedrà la partecipazione di chirurghi, dentisti, ortodontisti, otorinolaringoiatri, logopedisti, i quali affronteranno, ciascuno dal proprio punto di vista, svariate problematiche relative alle patologie malformative. In particolare nella giornata di sabato 20 Giugno 2009 verranno affrontati e dibattuti tutti i protocolli terapeutici più sofisticati di rifinitura dei casi. Per la parte odontoiatrica prenderanno parte Matteo Chiapasco e Paolo Ronchi per le metodiche implantari e Franco Brenna e Mauro Belluz per la restaurativi. 22 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE ELEZIONI FNOMCEO: UN RISULTATO NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri COMUNICATO STAMPA Elezioni FNOMCeO: un risultato nel segno della continuità SERGIO BOVENGA - VOTI 1029 FABRIZIO CRISTOFARI - VOTI 1013 GIAN LUIGI SPATA - VOTI 1008 Si sono da poco concluse le elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, che rimarrà in carica per il triennio 2009 - 2011. Sono risultati eletti tutti i componenti della lista presentata da Amedeo Bianco e Maurizio Benato, rispettivamente Presidente e Vicepresidente uscenti della FNOMCeO. Primo dei non eletti Giovanni Maria Righetti, che si presentava nella lista portata avanti da Salvatore Amato, con un gap di 139 voti rispetto all'ultimo degli eletti. Non eletti: GIOVANNI MARIA RIGHETTI - VOTI 869 SALVATORE AMATO - VOTI 861 RAFFAELE FESTA - VOTI 848 MAURIZIO GROSSI - VOTI 817 UGO GARBARINI - VOTI 793 GIOVANNI BELLONI - VOTI 782 ENRICO MAZZEO CICCHETTI - VOTI 779 UMBERTO QUIRICONI - VOTI 764 MARIO FALCONI - VOTI 740 CLAUDIO PANDULLO - VOTI 723 GIUSEPPE FAVRETTO - VOTI 708 PIER GIORGIO FOSSALE - VOTI 692 ANTONIO MARIA LANZETTI - VOTI 657 Sono state scrutinate 1880 schede, di cui 34 bianche e una nulla. Ma ecco i risultati: Eletti a far parte del comitato Centrale per il triennio 2009-2001: Ieri sera si è concluso anche lo scrutinio per il rinnovo della Commissione Albo Odontoiatri. MAURIZIO BENATO - VOTI 1147 AMEDEO BIANCO - VOTI 1140 GUIDO MARINONI - VOTI 1082 GIUSEPPE AUGELLO - VOTI 1076 RAIMONDO IBBA - VOTI 1075 GABRIELE PEPERONI - VOTI 1047 NICOLINO D'AUTILIA - VOTI 1042 ROBERTO STELLA - VOTI 1038 PASQUALE VENEZIANO - VOTI 1036 LUIGI CONTE - VOTI 1035 Sono risultati eletti: RAFFAELE IANDOLO - VOTI 299 GIACINTO VALERIO BRUCOLI - VOTI 285 CLAUDIO CORTESINI - VOTI 273 GIUSEPPE RENZO - VOTI 237 ALESSANDRO ZOVI - VOTI 204 23 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE Non eletti Mauro Rocchetti (109 voti) e Saverio Orazio (35). Nei prossimi giorni il Comitato Centrale si riunirà per attribuire, al suo interno, le cariche. I primi quattro eletti entreranno a far parte, oltre che della CAO nazionale, anche del Comitato Centrale della FNOMCeO. Domani si terrà lo scrutinio per l'elezione dei Revisori dei Conti della Federazione. Ufficio Stampa Fnomceo: 06362032990636203238 (segreteria telefonica) [email protected] Comunicato del 9 marzo 2009 24