Mantova Medica - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della

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Mantova Medica - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Mantova Medica
anno XLVI - marzo-aprile 2009 - n. 2
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2 - DCB Mantova
SOMMARIO
EDITORIALE
– Il futuro a cura di Marco Collini
pag.
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4
– Nuove deleghe e commissioni
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6
– Elenco dei medici disponibili alle sostituzioni
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8
– La FNOMCeO e la denunca degli immigrati irregolari
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10
– Art. 3 del codice deontologico
»
10
– Sentenza del T.A.R. Lombardia (caso Eluana Englaro)
»
11
– Nasce un nuovo medico nota dell’Ordine dei medici di Milano
»
20
– Comunicato stampa della FNOMCeO sul caso Englaro
»
21
– Odontotecnici ed esercizio abusivo
»
22
– Società italiana per lo studio e cura delle labio-palato-schisi
»
22
– Elezioni FNOMCeO: un risultato nel segno della continuità
»
23
NOTIZIARIO DELL’ORDINE
– Verbale della seduta di consiglio del 22 gennaio 2009
NOTIZIE E COMUNICATI
– Regione Lombardia: pubblicata la graduatoria definitiva
per l’anno 2009 dei MMG e PLS
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
1
INFORMAZIONI
APERTURA AL PUBBLICO DALLE ORE 9.00
ORARIO UFFICIO:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: mattino
ore 08.00/12.30
Lunedì pomeriggio
ore 15.00/17.30
Martedì e Giovedì
ore 08.00/16.00
Sabato chiuso.
ORARIO ESTIVO in vigore dal 08 Giugno al 18 Settembre 2009:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
ore 08.00/12.30
Martedì e Giovedì
ore 08.00/16.00
Sabato chiuso.
MESE DI LUGLIO:
dal Lunedì al Venerdì
ore 09.00/12.30
Martedì
ore 09.00/16.00
MESE DI AGOSTO:
dal Lunedì al Venerdì
ore 09.00/12.30
GLI UFFICI RIMARRANNO CHIUSI DALL’13 AL 19 AGOSTO COMPRESI.
MANTOVA MEDICA È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO WEB
Via Pomponazzo n° 50 - 46100 Mantova - tel.: 0376/326632 - fax: 0376/326632
[email protected] www.omceomantova.it
Commissione Odontoiatri
Presidente: Dr. Massimo Nardini
Segretario: Dr. Valentino Staffoli
Componenti: Dr.i Cesare Benatti, Patrizio Turina,
Renato Vaglia
Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Mantova
Bimestrale d’informazione medica, inviato gratuitamente
agli iscritti all’Ordine ed agli Ordini Nazionali.
Autorizz. Trib. Mantova 13.12.1965, n. 111
© Ordine dei Medici della Provincia di Mantova
Stampa: Tipografia Commerciale Coop. (MN)
DELEGHE
Rapporti con l'Università, l'Ospedale e le Fondazioni:
dr.Pascal
Rapporti con l'ASL: dr.ssa Politano
Rapporti con i Responsabili della medicina del territorio:
dr.i Bettini, Bettoni
Problemi del Personale: dr.i Mambrini, Nardini
Rapporti con i Medici del territorio: dr. Bernardelli
Rapporti con i giovani Medici: dr.ssa Presciuttini
Rapporto con la BAMCO: dr.i Parma, Presciuttini
Pubblicità sanitaria odontoiatri: dr. Benatti
Pubblicità sanitaria medici, leggi e regolamenti:
dr. Mambrini
Rapporti con gli specialisti (convenzionati e liberi
professionisti): dr.sse Ferrari, Forapani
Osservatorio anziani: dr.ssa Rabbi
Rapporti con l'INPS: dr. Mambrini
Rapporti con l’ENPAM: dr. Mambrini
Rapporti interprofessionali: dr.i Bettini, Bettoni, Botti,
Bernardelli, Forapani, Gialdi, Graziano, Rondelli
Informatica: dr.ssa Presciuttini
Situazioni e problemi locali: dr.i Mambrini, Presciuttini
Cultura e formazione: dr.i Bernardelli, Politano,
Rondelli, Ferrari
Cultura e formazione in ambito odontoiatrico:
dr.i Nardini, Monesi
In copertina: foto di ...........................
Direttore Responsabile
Dr. Stefano Bernardelli
Consiglio Direttivo
Presidente: Dr. Marco Collini
Vice Presidente: Dr. Stefano Bernardelli
Segretario: Dr. Adelmo Mambrini
Tesoriere: Dr. Giampaolo Sabbioni
Consiglieri: Dr.i Stefano Bernardelli, Fausto Bettini,
Alfredo Bettoni, Pier Luigi Botti, Adriana Forapani,
Maria Rosa Ferrari, Antonio Graziano, Antonio Parma,
Giancarlo Pascal, Elena Politano, Rinaldo Rondelli
Consiglio Odontoiatri
Dr.i Massimo Nardini, Valentino Staffoli
Revisori dei conti
Dr.i Daniela Gialdi, Barbara Presciuttini, Raffaella Rabbi
Revisore supplente
Dr. Carlo Bonfanti
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EDITORIALE
IL FUTURO
“Rischiamo di perdere il nostro futuro…” La
storica frase di W. Churchill ci pare di attualità di fronte al ripetersi di episodi che contrastano con i principi basilari del nostro Codice deontologico e rischiano di mortificare
ancora una volta la nostra Professione.
Ultimo, l’emendamento al D.D.L. sulla sicurezza, che abolisce il divieto per i Medici
di segnalare la presenza di immigrati irregolari assistiti nelle Strutture del S.S.N..
A prescindere da ideologia, vicinanza o militanza politica di ciascuno, abbiamo ritenuto di dover esprimere il dissenso del nostro Ordine a tale provvedimento, confortati poi dal giudizio del Comitato Centrale
FNOMCeO, della FIMMG, dello SNAMI e altre sigle sindacali e via via da analogo sentire unanime manifestato da tanti
Ordini Provinciali. Abbiamo ribadito il
dovere del medico di occuparsi della tutela
della vita, della salute del paziente e di cercare di alleviarne la sofferenza...
Abbiamo confutato che al medico vadano
ascritti compiti di polizia giudiziaria, obblighi di denuncia o facoltà di delazione, in
contrasto con il segreto professionale, la libertà e la autonomia della professione.
Così la triste vicenda di Udine: dapprima si
sono rimesse in discussione presunte certezze
in un dibattito lacerante sulla dignità, autonomia e disponibilità della vita... per finire
con l’introdurre la Medicina per sentenza.
Ora, in un disegno di legge sul testamento
biologico, formulata una bozza da parte di
una commissione in sede parlamentare, perché non sottoporla poi alle Società Scientifi-
che ed agli Ordini provinciali dei Medici, per
cogliere proposte, criticità, proteste ed elaborare al fine una Legge, la più condivisa possibile? Diversamente, la precipitazione politica,
sull’onda emotiva e per la inevitabile strumentalizzazione di parte, porterà alle solite,
infinite polemiche, a proposte di referendum
abrogativi, ad ulteriori dissidi e lacerazioni
su temi che attengono al sentire più profondo
dell’animo umano. Vita e salute – a loro servizio è posta la Medicina – sono un valore
universale ed inscindibile, al quale tutti siamo tenuti a concorrere, ciascuno per la sua
competenza. Etica forte e Diritto mite rivendica la Medicina, ove l’Etica sia fonte del Diritto. La via giudiziaria è via sbagliata, ove
trascuri quei principi di libertà in scienza e
coscienza e di alleanza terapeutica, senza i
quali la Medicina stessa non esisterebbe.
Il 6 febbraio u.s., casualmente nei giorni della sentenza del T.A.R. Lombardia n.
214/2009 e dell’emendamento al D.D.L. sicurezza sulla possibilità per i medici di denunciare i clandestini, le Camere Civile e Penale di Mantova hanno tenuto un Convegno
di studi dal titolo: “Diritto alla Salute.
Aspetti della responsabilità medica nei trattamenti sanitari”. In questo clima, non stupisce
di essere stati ignorati, non coinvolti minimamente nell’evento: agli amici Avvocati sia lecito esprimere il nostro rammarico….Alla Società civile siamo a ribadire il nostro rifiuto
risoluto alla figura del Medico acritico esecutore di volontà sanitarie altrui!
MARCO COLLINI
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO
DEL 22 GENNAIO 2009
Sono presenti i Colleghi dr.i: Mambrini,
Bernardelli, Pascal, Bettoni, Botti, Graziano, Ferrari, Nardini, Staffoli, Forapani, Presciuttini, Bettini, Sabbioni, Rondelli
(Consiglieri); Gialdi, Monesi, Rabbi (Revisori). Assenti giustificati dr.i: Politano e
Parma (Consiglieri). Presiede il dr. Marco
Collini.
l’Ospedale e le Fondazioni: Pascal; Rapporti con l’ASL: Politano; Rapporti
con le strutture del territorio: Bettini,
Bettoni;
Problemi del Personale: Mambrini,
Nardini; Problemi del Basso mantovano: Bernardelli; Gruppo giovani: Presciuttini; BAMCO: Parma, Presciuttini;
Pubblicità odontoiatri: Benatti; Pubblicità medici: Mambrini; Rapporti con
gli specialisti (sia convenzionati che liberi professionisti): Ferrari, Forapani;
Osservatorio anziani: Rabbi; Rapporti
con l’INPS: Mambrini; ENPAM:
Mambrini; Rapporti interprofessionali:
Bettini, Bettoni, Botti, Bernardelli, Forapani, Gialdi, Graziano, Rondelli;
Informatica: Presciuttini; Situazioni e
problemi locali: Mambrini, Presciuttini;
Cultura e formazione: Ferrari, Bernardelli, Politano Rondelli; Cultura e formazione in ambito odontoiatrico: Nardini, Monesi.
1) Approvato il verbale della seduta precedente.
2) Variazioni dell’Albo.
Vengono approvate le seguenti variazioni:
ALBO MEDICI CHIRURGHI
Iscrizioni per provenienza da altro Ordine:
Dr.ssa ALFIERI VITTORIA, proveniente dall’Ordine dei Medici Chir. di Reggio Emilia;
Dr.ssa RUSSOMANDO MARINA, proveniente
dall’Ordine dei Medici Chir. di Salerno.
Cancellazione per trasferimento:
4) Definizione Borse di studio – assegnazione ed eventuale Programma 2009:
le borse che verranno assegnate sono
due e gli elaborati presentati al concorso
sono quattro, secondo quanto riferisce
Pascal. I membri della commisione nominata hanno già esaminato gli elaborati e a breve si riuniranno per stabilire la
graduatoria definitiva. Il Presidente rileva tuttavia che, almeno per quest’anno,
non vi saranno ricadute sulle strutture
sanitarie mantovane in quanto i candi-
Dr. ZANINI GIANLUCA, trasferito all’Albo dei
Medici Chir. di Varese.
ALBO ODONTOIATRI
Nuove iscrizioni:
Dr. DI VITANTONIO DARIO, Dr. GASAPINI
MICHELE, Dr. ZANOTTI ANDREA.
3) Deleghe – Commissioni.
Su proposta del Presidente, il Consiglio
approva le deleghe ai Consiglieri seguenti: Rapporti con l’Università,
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
dati lavorano tutti in strutture extra
provinciali. Occorrerà rivedere il bando
per il prossimo concorso al fine di ovviare a questo problema.
della FNOMCEO riguardante i procedimenti disciplinari in corso, secondo la
quale i procedimenti disciplinari pendenti
dovranno comunque essere deliberati dal
vecchio Consiglio anche se nel frattempo
vi sono stati dei cambiamenti a seguito
delle elezioni.
Si informa inoltre il Consiglio di una circolare ENPAM riguardante un aumento del
contributo qualora vengano organizzati
convegni in materia previdenziale.
Infine il Presidente informa di un convegno organizzato dagli avvocati sul tema della responsabilità professionale in medicina
ed al quale non è stato invitato nessun medico di Mantova.
Alle ore 23.00 il Presidente dichiara chiusa
la seduta.
5) Quote ridotte.
Sul problema quote ridotte per i colleghi anziani che non svolgono più alcuna attività, dopo ampio dibattito il
Consiglio decide, pur a malincuore, di
abolirle per diverse ragioni: 1) la Federazione Nazionale non le consente in
quanto non previste dalla legge; 2) un
sondaggio effettuato dall’Ordine di Como (che sarebbe stato interessato a
un’esperienza analoga alla nostra) su 48
Ordini provinciali ha dato esito negativo; 3) oltre a quella degli anziani vi sono altre situazioni che sarebbero meritevoli di una riduzione della quota di
iscrizione; nel futuro i medici anziani
che non svolgono alcuna attività aumenteranno parecchio producendo un
considerevole deficit nelle nostre casse.
Il Presidente quindi invierà una lettera
personale ai colleghi che ne hanno fino
a questo momento usufruito comunicando loro la decisione.
Il Presidente
Dr. Marco Collini
Il Segretario
Dr. Adelmo Mambrini
STUDIO DI ECOGRAFIA
ECO-COLOR DOPPLER
AGO ASPIRATO
DR.
6) Nelle varie il presidente illustra una lettera inviata da un comune riguardante
un certificato rilasciato ad un proprio
dipendente e una richiesta di chiarimento inviata da un medico sportivo
residente fuori provincia. Il Consiglio
incarica il Segretario di rispondere in
entrambi i casi.
GIANANDREA
BERTONI
SPECIALISTA IN:
Radiologia Diagnostica
RICEVE PER APPUNTAMENTO
Via Marangoni, 7 - Mantova
cell. 348/7804686 - abit. 0376/362783
Via M. Azara, 6 - Tempio Pausania (SS)
abit. 079/673208
Viene altresì preso atto di una circolare
5
NOTIZIE E COMUNICATI
NUOVE DELEGHE E COMMISSIONI
DELL’ORDINE DEI MEDICI DI MANTOVA
Su proposta del Presidente, il Consiglio approva le deleghe ai Consiglieri seguenti:
• Pubblicità sanitaria medici, leggi e regolamenti: dr. Mambrini
• Rapporti con gli specialisti (convenzionati e
liberi professionisti): dr.sse Ferrari, Forapani
• Osservatorio anziani: dr.ssa Rabbi
• Rapporti con l'INPS: dr. Mambrini
• Rapporti con l’ENPAM: dr. Mambrini
• Rapporti interprofessionali: dr.i Bettini,
Bettoni, Botti, Bernardelli, Forapani, Gialdi, Graziano, Rondelli
• Informatica: dr.ssa Presciuttini
• Situazioni e problemi locali: dr.i Mambrini, Presciuttini
• Cultura e formazione: dr.i Bernardelli, Politano Rondelli, Ferrari
• Cultura e formazione in ambito odontoiatrico: dr.i Nardini, Monesi
• Rapporti con l'Università, l'Ospedale e le
Fondazioni: dr.Pascal
• Rapporti con l'ASL: dr.ssa Politano
• Rapporti con i Responsabili della medicina del territorio: dr.i Bettini, Bettoni
• Problemi del Personale: dr.i Mambrini,
Nardini
• Rapporti con i Medici del territorio: dr.
Bernardelli
• Rapporti con i giovani Medici: dr.ssa Presciuttini
• Rapporto con la BAMCO: dr.i Parma,
Presciuttini
• Pubblicità sanitaria odontoiatri: dr. Benatti
DOMUS SALUTIS
CITTA’ DI LEGNAGO srl
AZIENDA SANITARIA PRIVATA CERTIFICATA A NORMA ISO 9001:2000
AUTORIZ. SAN. N. 32870 DEL 16/08/2001
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NOTIZIE E COMUNICATI
ELENCO DEI MEDICI CHE HANNO DATO LA LORO
DISPONIBILITÀ PER EFFETTUARE SOSTITUZIONI
DOTT.SSA ALESSANDRINI PAOLA
DOTT.SSA ALESSANDRINI PAOLA
DOTT. ALFIERI VITTORIA
DOTT. AL HORANY OSAMA
DOTT. AMINALI HAMID REZA
DOTT. SSA BANDIOLI CLAUDIA
DOTT.SSA BARAC ALA
DOTT. BELLELLI ETTORE
DOTT. BELLETTI STEFANO
DOTT. SSA BELLINI CLAUDIA
DOTT. BELULI INDRIT
DOTT. BENNATI LUCIANO
DOTT. BERTUZZI LORENZO
DOTT.SSA BOLDINI ANNALISA
DOTT. BONANSINGA UMBERTO
DOTT. BONETTI RICCARDO
DOTT. BONOLIS ANDREA
DOTT. BORGHI GIULIO
DOTT.SSA BRIGNOLI BARBARA
DOTT. BRUNELLI ROBERTO
DOTT. BUSCEMI ANGELO
DOTT.SSA BUTTARELLI MONNIA
DOTT.SSA CAMPEDELLI ANNALISA
DOTT. CAPOFERRO DOMENICO
DOTT. CAPPELLARI MANUEL
DOTT. CICALESE ANTONIO
DOTT. CERVONI EDOARDO
DOTT. CILLIS GABRIELE
DOTT. CIMAROSTI STEFANO
DOTT.SSA COI PAOLA
DOTT. COSTANTINI MATTEO
DOTT.SSA DALLA BELLA ELEONORA
DOTT.SSA DALL'OGLIO DANIELA
DOTT. DE BIASE RAFFAELE
DOTT. EUTROPIO GIOVANNI
DOTT.SSA FERRI BARBARA
DOTT.FILIPPINI ALBERTO
DOTT.SSA FILIPPINI ALESSIA
DOTT.SSA FORESTIERI CARMEN
DOTT. GALLI SIRO
DOTT.SSA GANDOLFI NICOLETTA
DOTT. SSA GENNARI ALESSANDRA
DOTT. GESMUNDO MICHELE
DOTT.SSA GUARNERI FEDERICA
DOTT. HAIDARI JAMSHID
DOTT.SSA IELO DONATELLA
DOTT. LAGUARDIA ANGELO
DOTT. GUALDI SIMONA
DOTT.SSA GUERZONI DEBORA
DOTT.SSA LEONI FRANCESCA
DOTT.SSA MAGALINI FRANCESCA
DOTT.SSA MANENTI ANGIOLETTA
DR.SSA MASTROMARINO TIZIANA
DOTT.SSA MARASTONI CRISTINA
DOTT. MAZZOCCHI FILIPPO
DOTT. MENDOLA MAURIZIO
DR.SSA MICHELONI CHIARA
DR.SSA MONTANARO SERENA
DOTT.SSA MORANDI ANNITA
DOTT. MOSCONI MASSIMO
DOTT. NICOLAI LAURA
DR.SA PASCARELLA ZAIDA BERENA
DOTT.SSA PAVESI ALESSANDRA
DOTT.SSA PENNA ANNAMARIA
DOTT. SSA PILLA SILVIA
DOTT.SSA PORCARO VALERIA
DOTT.SSA PORTINI PAOLA
DOTT.SSA POVINO MARIA ROSARIA
DOTT.SSA RIVA GIOVANNA
DOTT. RIMOLA PASQUALE
DOTT. ROSSI ANDREA
DOTT.SSA ROSSI FEDERICA
DOTT. RUGGERI ALBERTO
DR.SA SALVAGNINI MARIA ANGELA
DOTT.SSA SALVATO ROBERTA
DOTT. SCHENATO STEFANO
DOTT. SERMIDI EMILIANO
DOTT. TESFAI BARHANE
DOTT.SSA STORTI ILARIA
DOTT.SSA TROPLINI SONILA
DOTT. VESNAVER ALEX
DOTT. VENTURI NICOLA
DOTT. VIGANO’ PAOLO
DOTT.SSA VITO IDA
CAMPITELLO(Mn)
CAMPITELLO(Mn)
SUZZARA
VERONA
PADOVA
PIUBEGA
MONZAMBANO (Mn)
GOITO
RIVAROLO MANTOVANO
SOLFERINO
MANTOVA
AREZZO (Med. generale e pediatrica)
MANTOVA
ASOLA (Mn)
BOLOGNA
REVERE
S.BENEDETTO DEL TRONTO (Odont.)
MANTOVA
CASTIG.DELLE STIV
RIVAROLO MANTOVANO
REMEDELLO(Bs)
CURTATONE
ROVERBELLA (Mn)
MANTOVA
CASTELLUCCHIO (Mn)
BOZZOLO
IMPERIA
MANTOVA
MANTOVA (Odontoiatra)
PORTO MANTOVANO
RODIGO
PORTO MANTOVANO
MANTOVA
MANTOVA (Odontoiatra)
GONZAGA
MONZAMBANO
CASTELGOFFREDO (Mn)
CASTELGOFFREDO (Odontoiatra)
SONA (Vr) (Med.generale e pediatria)
MANTOVA (Odontoiatra)
CURTATONE (MN)
S.GIOVANNI DEL DOSSO
VIRGILIO (Mn)
GAMBARA (BS)
VERONA
MANTOVA
MANTOVA
GONZAGA (Mn)
S.BENEDETTO PO (Odontoiatra)
PARMA
SOLFERINO
CURTATONE
MANTOVA (Odontoiatra)
MARCARIA
CURTATONE (Mn) (Odontoiatra)
MANTOVA
CASATICO (Mn)
VIADANA (Mn)
MANTOVA
RONCOFERRARO (Odontoiatra)
GUIDIZZOLO
MANTOVA
PEGOGNAGA (Mn) (Odontoiatra)
MANTOVA
PARMA
MODENA
CURTATONE (Mn)
CASTIG.DELLE STIV.(Mn)
ROVERBELLA (Odontoiatra)
MOTTEGGIANA (Mn)
MANTOVA
VERONA (Pediatra)
CURTATONE
MANTOVA
S.GIORGIO
PORTO MANTOVANO
MANTOVA
GAZZUOLO (Mn)
RIVAROLO MANT.NO(Mn)
BRESCIA
VOLTA MANTOVANA (Mn
CANNETO SULL’OGLIO(Mn)
MANTOVA
VIRGILIO (Mn)
333-5237298
333-5237298
347-7829799
340-3782749 – 335-8590669
368-7075948
0376-655367 – 333-2748283
0376-800111 -- 340-0699282
0376-607055 – 340-6191043
347-1310095
347-4860007
328-3752664
347-3394538
340-2734782
338-1768262
051-524838
338-7773148 -- 0386-46050
349-5331103
347-9420413
320-5640166 – 0376-636499
339-6567884
329-5413478
349-6983349
0376-696466 – 333-6464337
338-8308502
0376-438727 -- 339-7978357
339-7414015 -- 348-5605888
[email protected]
347-7313500 -- 0376-550581
0376-326710 – 339-4391068
347-3626736
0376-653335 -- 347-7739280
333-9566697
0376-324559
0376-363803 – 347-4491514
0376-54406
0376-800912 -- 328-3574731
0376-779027 --347-8156246
349-2259511 -- 0376-779027
045-6080884 -- 349-6903046
338-5221090
329-0229639
0386-757143
338-7556189
339-4189921
349-4183268
0376-325593 -- 335-6733932
368-3445774
339-2735914
347-3106306
0375-87133 -- 347-9477528
340-7972823
335-5817072
0376-381346
338-9164126
333-5761405
333-4864246
0376-950353 – 338-4942657
0375-830823 – 338-1428141
0376-320209
0376-662335
0376-818042 -- 338-3004342
349-6800088
349-6449781
338-3143622
0521-697364
333-2313897 -- 059-22213
339-2117808
0376-632653 -- 340-4741313
347-9946915
338-8143840
0376-224114 – 393-3305881
045-977468 -- 348-0359648
328-2178987
347-6562727
349-8100637
349-0824274
0376-220856 -- 339-2240056
333-6399754
338-4208792
320-1916822
347-1338387
340-6038413 -- 329-6005977
338-4142774
347-6447693
Si informano i colleghi interessati a svolgere sostituzioni che dal prossimo numero di Mantova Medica saranno pubblicati nell’elenco dei medici
disponibili per le sostituzioni solo i nominativi di coloro che avranno dato la disponibilità entro il 30 giugno per i sei mesi successivi. Ciò in
quanto in elenco risultano colleghi non più disponibili che hanno dimenticato di segnalarlo all’Ordine. Si rammenta inoltre che la disponibilità
va rinnovata ogni sei mesi per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.
7
NOTIZIE E COMUNICATI
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
DEFINITIVE VALIDE PER L'ANNO 2009 DEI MEDICI
DI MEDICINA GENERALE, DEI PEDIATRI
DI LIBERA SCELTA, DEI BIOLOGI, DEI CHIMICI
E DEGLI PSICOLOGI AMBULATORIALI
Il dirigente della struttura progettazione e
sviluppo piani
VISTI:
1. l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano e, in particolare, l’art.
15 – comma 4 – che consente alle Regioni di individuare altri soggetti a cui
demandare il compito di ricevere dai
medici interessati le domande di inclusione nella graduatoria regionale;
bera Scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano e, in particolare, l’art. 15 –
comma 3 – che consente alle Regioni di
individuare altri soggetti a cui demandare il compito di ricevere, dai pediatri
interessati, le domande di inclusione
nella graduatoria regionale;
RICHIAMATA la d.g.r. n. VIII/3638
del 28.11.2006 avente ad oggetto
“Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. Formazione
delle graduatorie regionali. Coinvolgimento delle ASL nelle procedure amministrative” che:
2. l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari
ed altre professionalità (biologi, chimici,
psicologi) reso esecutivo in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
e, in particolare, l’art. 21, comma 10,
che demanda alla Regione il compito di
pubblicare sul BURL le graduatorie definitive approvate dai Direttori Generali
delle Aziende;
• individua, a far data dal 1° gennaio
2007, le Aziende Sanitarie Locali quali soggetti idonei alla raccolta e all’inserimento, in apposito programma
informatico, delle domande presentate dai Medici di Medicina Generale e
dai Pediatri di Libera Scelta per la formazione delle graduatorie regionali;
• demanda alla competente struttura
della Direzione Generale Sanità la
predisposizione di apposite direttive e
l’individuazione di procedure informatiche che possano consentire ai
3. l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Li8
NOTIZIE E COMUNICATI
medici e ai pediatri di realizzare una
ulteriore semplificazione delle procedure connesse alla formazione delle
graduatorie;
toriali, valide per l’anno 2009, così come elencate nell’allegato B parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO altresì di pubblicare le graduatorie in oggetto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito Internet
della Direzione Generale Sanità all’indirizzo www.sanita.regione.lombardia.it;
VISTA la nota del Direttore Generale della
Direzione Generale Sanità prot. n. 52350
del 4.12.2006 che fornisce le indicazioni
per la realizzazione degli ulteriori incarichi
assegnati alle ASL con la d.g.r. citata;
VISTA la legge regionale n. 20/2008, nonchè i provvedimenti organizzativi dell’VIII
legislatura;
DATO ATTO che, ai sensi degli Accordi
Collettivi Nazionali ed ai sensi della citata
nota, la Direzione Generale Sanità provvede, ogni anno, all’approvazione delle graduatorie provvisorie dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e
delle corrispondenti graduatorie definitive
nonchè alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
sul sito internet della Direzione stessa;
DECRETA
1. di approvare:
• le graduatorie regionali definitive dei
Medici di Medicina Generale e dei
Pediatri di Libera Scelta, valide per
l’anno 2009, così come elencate
nell’allegato A parte integrante del
presente provvedimento;
DATO ATTO altresì che le graduatorie
provvisorie dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, riferite
all’anno 2009, sono state pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 ottobre 2008 – 4° supplemento
straordinario al n. 44;
• le graduatorie definitive approvate
dai Direttori Generali delle ASL relative ai Biologi, Chimici e Psicologi
ambulatoriali valide per l’anno 2009
– così come elencate nell’allegato B
parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO di approvare:
2. di disporre la pubblicazione delle graduatorie di cui al punto precedente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Direzione
Generale Sanità all’indirizzo:
www.sanita.regione.lombardia.it.
• le graduatorie regionali definitive dei
Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, valide per l’anno
2009, così come elencate nell’allegato A
parte integrante del presente provvedimento;
• le graduatorie definitive approvate dai
Direttori Generali delle Aziende relative
ai Biologi, Chimici e Psicologi ambula-
Il Dirigente della Struttura
Progettazione e sviluppo piani
GIANCARLO FONTANA
9
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Il consiglio nazionale della fnomceo, riunito in roma in data 20 e 21.02.09, esprime viva
preoccupazione e forte dissenso per i contenuti del disegno di legge, approvato dal senato il 5
febbraio e in discussione alla camera, che abroga il divieto di denuncia, da parte del medico,
degli immigrati irregolari in occasione di prestazioni sanitarie.
Evidenzia come tale procedura sia in netto contrasto con i principi della deontologia medica,
espressi in particolare dal giuramento professionale e dall' art. 3 del codice deontologico, che
impongono ai medici di curare ogni individuo senza discriminazioni legate all'etnia, alla religione, al genere, all'ideologia, di mantenere il segreto professionale e di seguire le leggi quando
non siano in contrasto con gli scopi della professione.
Il consiglio nazionale della fnomceo, ribadendo che le infrazioni del codice deontologico sono
sanzionabili dagli ordini di appartenenza segnala comunque che la possilità’ di denuncia
creerà’ percorsi clandestini di cura, sottraendo al controllo della sanità’ pubblica le patologie
diffuslve emergenti che rappresentano un grave pericolo per ogni individuo e per la società’
tutta e che oggi sono monitorate e controllate.
Il consiglio nazionale si appella al parlamento con un fermo richiamo alle superiori esigenze di
tutela della salute oltre che agli imprescindibili principi di solidarietà, patrimonio storico della
nostra nazione. Il consiglio nazionale della fnomceo sarà’ vicino ai colleghi che dovessero incorrere in procedimenti sanzionatori per aver ottemperato agli obblighi deontologici. Il consiglio nazionale della fnomceo sollecita pertanto la camera dei deputati a non approvare questo
emendamento, contrastante con i principi fondanti del rapporto persona malata e medico, ripristinando quanto previsto dalla normativa precedente. Sollecita infine un'audizione urgente
presso le sedi istituzionali competenti, allo scopo di motivare compiutamente la posizione
espressa dai medici e dagli odontoiatri italiani.
CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDICI -
ARTICOLO 3
Dovere del Medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo
dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni
di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali
opera. La salute è intesa nell’accettazione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
10
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA
DEL 26 GENNAIO 2009, N. 214
(caso Eluana Englaro)
FATTO E DIRITTO
1. Ritiene, preliminarmente, il Collegio
che il giudizio possa essere definito
con sentenza in forma semplificata
emessa, ai sensi dell’art. 26 I. 6 dicembre 1971, n. 1034 (come modificato
dall'art. 9 I. 21 luglio 2000, n. 205),
adottata in esito alla camera del consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante la completezza dell’istruttoria, l'integrità del contraddittorio e
l'avvenuta esaustiva trattazione delle
tematiche oggetto di giudizio e avendo
il Presidente del Collegio rese edotte le
parti di tale eventualità.
rio Regionale possa procedere, all'interno di una delle sue strutture, hospice
compresi, alla sospensione del sostegno
vitale (idratazione ed alimentazione artificiale) di cui goda l'ammalato in stato
vegetativo permanente il quale, tramite
manifestazione di volontà del Tutore ed
autorizzazione del Giudice Tutelare, intenda rifiutare tale trattamento. L’amministrazione afferma, all'uopo, che, ponendo in essere siffatta condotta, il personale sanitario, ivi operante, “verrebbe
meno ai propri obblighi professionali e
di servizio, anche in considerazione del
fatto che il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione non contiene un obbligo formale a carico di soggetti o enti individuati”.
2. E.B., padre e tutore di E.E., da moltissimi anni in stato vegetativo permanente
a seguito di grave trauma cranico encefalico riportato in un incidente stradale,
con istanza del 19 agosto 2008, chiedeva all’Amministrazione Regionale della
Lombardia di indicare la struttura del
servizio sanitario regionale presso cui
procedere all'esecuzione del decreto della Corte di appello di Milano pronunciato il 25 giugno 2008 e depositato il 9
luglio 2008. Di seguito, lo stesso ha impugnato l’atto del Direttore generale
della Direzione generale sanità della
Giunta Regionale Lombardia del 3 settembre 2008, con il quale si nega che il
personale del Servizio Pubblico Sanita-
3. Sulla questione dianzi indicata sussiste,
senza alcun dubbio, la giurisdizione ratione materiae di questo Tribunale ai
sensi dell’art,.33 d.lgs. n. 80/1998. Difatti, la valutazione della Amministrazione Regionale, nella qualità di soggetto titolare della funzione amministrativa di
organizzazione del Servizio Pubblico Sanitario Regionale, avente ad oggetto l'identificazione dei compiti alle stesso
pertinenti, si inserisce in una fase del
rapporto amministrativo attinente al
momento prettamente organizzativo del
servizio pubblico, concretantesi nello
11
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
svolgimento del potere ad esso assegnato. Nessun rilievo, sul punto, può avere
qualsivoglia considerazione sul formante
di diritto soggettivo ovvero sul rango costituzionale della posizione soggettiva
dedotta, dal momento che, anche in tema di diritti fondamentali tutelati dalla
Carta Costituzionale, ove si versi nelle
materie riservate alla giurisdizione esclusiva (come, per l’appunto, in caso di servizio pubblico), compete ai giudici naturali della legittimità dell'esercizio della
funzione pubblica la cognizione delle relative controversie in ordine alla sussistenza dei diritti vantati ed al contemperamento degli stessi in rapporto all'interesse generale pubblico semprechè, beninteso, la loro incisione sia dedotta come effetto di una manifestazione di volontà o di un comportamento materiale
espressione di poteri autoritativi di cui si
denunci la contrarietà alla legge (cfr.
Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n.
27187). Nessun principio e norma, infatti, riserva esclusivamente al giudice
ordinario la tutela dei diritti costituzio-
nalmente protetti (Corte Costo 27 aprile
2007 n. 140).
Invero, gli argomenti della difesa regionale dedicati alla nullità dell'atto rimandano alla teoretica del carattere incomprimibile dei diritti fondamentali che,
all'unisono, il diritto positivo ed il pensiero giuridico non ritengono più valido
criterio discriminante gli ordini giurisdizionali ove il riparto sia fissato dal legislatore per materie, unicamente rilevando, in quest'ultimo caso, che la pubblica
amministrazione si contrapponga all’individuo nella sua veste di autorità (Corte
Cost. 6 luglio 2004, n. 204).
Il giudice amministrativo, in definitiva,
detiene nella presente vicenda tutti i poteri idonei ad assicurare piena tutela, per
equivalente o in forma specifica, alla lesione dei diritti fondamentali asseritamente sofferta in dipendenza dell'illegittimo esercizio del potere pubblico.
4. Nell'ottobre del 2007, la Suprema Corte
di Cassazione (Sez. I, 16 ottobre 2007 n.
21748), con riguardo alla tragica vicenda
di E.E., ha enunciato importanti principi di diritto di cui occorre, sia pure sinteticamente, riproporre lo svolgimento.
Il principio costituzionale del “consenso
informato” (art. 32 Cost.), sta alla base
del rapporto medico-paziente e costituisce norma di legittimazione del trattamento sanitario. Ad esso è correlata non
solo la facoltà del paziente di scegliere tra
le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevol-
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12
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
mente di interromperla, in tutte le fasi
della vita, anche in quella terminale. Il
rifiuto delle terapie mediche, anche
quando conduca alla morte, non può
essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che
intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di
scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. Posto che
l’esigenza di tutela dei valori di libertà e
dignità della persona sono realizzabili
anche dall’incapace, avvalendosi degli
strumenti osti a suo presidio (art. 357
c.c. ss., art. 424 c.c.), deve ritenersi che
all'individuo che, prima di cadere irreversibilmente nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente; abbia manifestato,
in forma espressa o anche attraverso i
propri convincimenti, il proprio stile di
vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità dell'idea di un corpo destinato,
grazie a terapie mediche, a sopravvivere
alla mente, l'ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento
attraverso il rappresentante legale. L'alimentazione e l’idratazione artificiali con
sondino nasogastrico integrano prestazioni poste in essere da medici, che sottendono un sapere scientifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche.
Esse, quindi, costituiscono un trattamento sanitario, la cui sospensione non
configura un'ipotesi di eutanasia omissi-
va, ma può essere legittimamente richiesta nell'interesse dell'incapace.
Ne consegue il seguente dictum: in presenza di malato da moltissimi anni in
stato vegetativo permanente, tenuto artificialmente in vita biologica non cognitiva mediante un sondino nasogastrico
che provvede alla sua nutrizione e idratazione, il giudice, su richiesta del tutore
che lo rappresenta, e nel contraddittorio
con il curatore speciale, può autorizzare
la disattivazione di tale presidio sanitario
sempre che:
a) la condizione di stato vegetativo sia, in
base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico che lasci supporre la
benchè minima possibilità di un qualche, sia pure flebile recupero della coscienza e di ritorno a una percezione del
mondo esterno;
b) sempre che tale istanza sia realmente
espressiva, in base ad elementi di prova
chiari, univoci e convincenti, della voce
del paziente medesimo, tratta dalle sue
precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua
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13
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
personalità, dal suo stile di vita e dai suoi
convincimenti, corrispondendo al suo
modo di concepire, prima di cadere in
stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona.
5. Il fondamento giuridico ed etico del
pronunciamento della Suprema Corte
nonchè l’accertamento di fatto condotto
dalla Corte di Appello di Milano (teso a
ricostruire, sulla scorta del vissuto, la volontà di E.E.), non spetta a questo Tribunale indagare.
Spetta a questo Giudice, invece, giudicare se sia rispettosa del principio di legalità, su cui è edificato lo Stato di diritto,
l’enunciazione della Amministrazione
Regionale della Lombardia secondo cui
il potere giuridico riconosciuto e B.E.
dal Giudice Tutelare di rifiutare le cure
per la propria figlia non possa trovare alcuno svolgimento nei confronti di soggetto assistito dal Servizio Pubblico Sanitario Regionale giacchè l'attuazione materiale di tale potere giuridico costituirebbe una violazione degli obblighi professionali e di servizio.
4.1. La Corte di Appello di Milano, con
decreto in data 9 luglio 2008, in dichiarata
applicazione, in sede di rinvio, del principio di diritto enunciato nella predetta sentenza 16 ottobre 2007 n. 21748 della Suprema Corte, ha accolto l’istanza congiunta
del tutore (il padre) e del curatore speciale
di E.E. volta ad ottenere l’autorizzazione a
disporre l'interruzione del trattamento di
sostegno vitale artificiale (di quest'ultima)
realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico.
La Corte territoriale, in diversa composizione, quale designata giudice di rinvio,
in esito all’indagine così demandata, ha,
sul punto, espresso quindi il convincimento che le prove assunte, “attendibili,
univoche, efficaci e conferenti”, autorizzassero la conclusione della “correttezza
della determinazione volitiva del legale
rappresentante dell'incapace nella sua
conformità alla presumibile scelta che,
nelle condizioni date, avrebbe fatto anche
e proprio la rappresentata, di cui il tutore
si fa e deve farsi portavoce”.
Da ultimo, la Suprema Corte, a Sezioni
Unite, con pronuncia del 13 novembre
2008 n. 27145, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso
per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso il predetto decreto emesso
dalla Corte d'Appello.
5.1. Il massimo organo giurisdizionale dello Stato italiano ha ritenuto, all'esito della
attività di interpretazione del diritto oggettivo che ad esso massimamente compete, di
enucleare e riconoscere in capo a ciascun
individuo il diritto assoluto a rifiutare le
cure ad esso somministrate in qualunque
fase del trattamento e per qualunque motivazione filosofica, religiosa, etica; ove sussistano le condizioni sopra descritte, anche
nel caso di persona in stato vegetativo permanente. La Corte di Appello di Milano
ha, poi, accertato in capo a B.E. tutti i presupposti per l'attribuzione del potere giuridico di rifiutare le cure per la propria figlia.
Costituisce principio di diritto risalente e
radicato nella cultura giuridica, quello se14
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
condo cui il Giudice, anche in assenza di
una norma positiva espressa, non potrebbe
mai ritenersi assolto dal dovere di decidere
sulla richiesta di accertamento del diritto
invocato dal soggetto di diritto (c.d. divieto
del non liquet) giacchè, attraverso la tecnica di interpretazione, egli deve sempre “dare conto” della esistenza o meno del diritto
a chi lo interpella.
La regola di diritto, ermeneuticamente desunta dall'ordinamento giuridico ed applicata nel caso concreto della giurisprudenza,
non ha minore effetto conformativo dell'ordinamento generale di quella promanante dalle fonti scritte, almeno sino a
quando essa non sia sconfessata dal Legislatore al quale, chiaramente, non è precluso
introdurre una eventuale diversa esplicita
previsione, ove ritenuta maggiormente
espressiva della sensibilità del popolo italiano, finanche intesa a travolgere i giudicati
già formatisi, contenendo quest’ultimi norme giuridiche aventi lo stesso rango delle
norme di legge recanti interpretazione autentica (Cass. 7 aprile 1978 n. 1598; Cass.
11 aprile 2000 n. 4630).
Dall’ottobre 2007 ad oggi, il Parlamento,
ovvero l’organo istituzionale preminente ed
espressivo della sovranità popolare, non ha
assunto alcuna iniziativa per sconfessare il
convincimento espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione, ma si è limitato a proporre due ricorsi (sollevati dalla Camera dei
deputati a dal Senato della Repubblica) per
conflitto di attribuzione avverso la Corte di
Cassazione e la Corte di Appello di Milano
(appunto in relazione alla determinazione e
all'applicazione del principio di diritto che
consente, a determinate condizioni, l'inter-
ruzione dell'alimentazione e dell’idratazione artificiali), entrambi dichiarati inammissibili dalla Consulta per l’insussistenza del
requisito oggettivo, in quanto non aventi
per oggetto la delimitazione di sfere di attribuzioni determinate dalla Costituzione,
bensì l’invocazione di errori presuntivamente commessi nello svolgimento dell'attività giurisdizionale (Corte Cost., 8 ottobre 2008, n. 334).
5.2. Nel contesto appena descritto, la nota
del 16 dicembre 2008, a firma del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rappresenta il convincimento, senza
dubbio autorevole perchè proveniente dal
vertice dell'Amministrazione Ministeriale,
ma comunque inidoneo, secondo i principi
generali sulle fonti, ad intaccare il quadro
del diritto oggettivo come ricostruito con la
forza e l'efficacia propri del provvedimento
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
giurisdizionale. Inoltre il principio di non
discriminazione del disabile di cui alla
Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, richiamato nella nota
medesima, oltre ad essere principio agevolmente desumibile dalla esegesi della Carta
Costituzionale Italiana, non contraddice affatto il diritto al rifiuto di cure da parte dell'incapace giacchè, al contrario, se si seguisse l'impostazione ministeriale, ovvero se al
disabile (incapace) non fosse riconosciuto
tale diritto, proprio allora egli sarebbe ingiustamente discriminato nell'esercizio di
una libertà costituzionale.
mere carattere di definitività ed efficacia
di giudicato. Al contrario, le procedure
camerali, che si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, sono
anch'esse suscettibili di acquistare autorità di giudicato (Cass. 16 aprile 2003, n.
6011). Al fine di sussumere in quest'ultima ipotesi anche il provvedimento camerale pronunciato dei confronti di B.E.,
potrebbe richiamarsi il difetto di ulteriore
impugnabilità nel merito, il fatto di avere
ad oggetto una decisione su diritti soggettivi costituzionali e, soprattutto, la circostanza che il ricorso ex art. 111 Cost. è
stato ritenuto ammissibile dalla Suprema
Corte, tale ammissibilità potendo predicarsi solo in caso di impugnativa riguardante diritti avverso una decisione atta a
divenire definitiva (il che, come affermato
dal Giudice del rinvio, implica che i presupposti accertamenti di fatto siano divenuti definitivi e immodificabili).
In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione sulla discussa tematica inerente
il carattere decisorio o meno dell’accertamento prodromico ad una autorizzazione
del giudice camerale, si ricorda che, con
la presente pronuncia, non si intende
portare materialmente ad esecuzione un
titolo giuridico, ma sindacare la legalità
dell'azione provvedimentale amministrativa che ritenga di potere preventivamente negare ad un assistito l’esercizio di una
libertà conferita dall'ordinamento civile.
Su questo versante, il Collegio ricorda che
il Giudice Tutelare effettua una valutazione di opportunità in ordine alla gestione
5.3. L’obiezione della Regione, per la quale
la sentenza della Cassazione non farebbe
“stato” nei suoi confronti, trattandosi di
provvedimento di volontaria giurisdizione,
non coglie nel segno.
I provvedimenti assunti in sede di giurisdizione volontaria non contenziosa, essendo
preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi e revocabili e modificabili in ogni momento dall’autorità giudiziaria, sono normalmente inidonei ad assu-
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16
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
di interessi a se esclusivamente devoluti.
La pronuncia, contenente l'accertamento
di un diritto soggettivo al fine di conferire
il relativo potere di esercizio, costituisce essa stessa il requisito della fattispecie costitutiva del diritto.
Pure nel caso di trasposizione in sede contenziosa di siffatta autorizzazione (si ipotizzi l’opposizione materiale del medico all'esercizio del diritto autorizzato), al giudice
del contenzioso sarebbe comunque preclusa l'indagine sul merito delle scelte effettuate dal giudice camerale; merito il cui riesame potrebbe essere provocato dallo stesso
giudice camerale in via di revoca (art. 742
c.p.c.), ad istanza del tutore e curatore; la
ripartizione di funzioni tra la giurisdizione
contenziosa e quella non contenziosa comporta che la prima non possa mai esercitare
poteri sostitutivi sulle valutazioni che la legge riserva al giudice camerale, cosicchè la
efficacia definitiva (nel senso di non più
impugnabile ma solo revocabile ad istanza
del titolare del diritto inciso) del decreto
della Corte di Appello di Milano produce,
sul punto, un effetto di preclusione quantomeno “equivalente” a quello di un giudicato (in tal senso, anche l’opinione di App.
Milano, decreto 9 luglio 2008).
In definitiva, la pronuncia del Giudice Tutelare ottenuta da B.E. ha prodotto un effetto “sostantivo” nell'ordinamento generale che nessuno, se non il Giudice tutelare
su istanza del titolare del diritto inciso (E.
tramite tutore o curatore), può disconoscere. L’amministrazione che disconosca siffatto effetto si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico.
5.4. Le affermazioni dell'Amministrazione
secondo cui il Servizio sanitario nazionale
non sarebbe obbligato a prendere in carico
un paziente che a priori rifiuti le cure necessarie a tenerlo in vita e secondo cui il
personale medico non potrebbe dare corso
alla volontà di rifiutare le cure, pena la violazione dei propri obblighi di servizio, non
appaiono conformi ai principi che regolano
la materia di cui si è sopra dato conto.
Il diritto costituzionale di rifiutare le cure,
come descritto dalla Suprema Corte, è un
diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti
di chiunque intrattenga con l'ammalato il
rapporto di cura, non importa se operante
all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.
La manifestazione di tale consapevole rifiuto rende quindi doverosa la sospensione di
mezzi terapeutici il cui impiego non dia alcuna speranza di uscita dallo stato vegetativo in cui versa la paziente e non corrisponda con il mondo dei valori e la visione di
vita dignitosa che è propria del soggetto.
Qualora l'ammalato decida di rifiutare le
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
cure (ove incapace, tramite rappresentante
legale debitamente autorizzato dal Giudice
Tutelare), tale ultima manifestazione di rifiuto farebbe immediatamente venire meno
il titolo giuridico di legittimazione del trattamento sanitario (ovvero il consenso informato), costituente imprescindibile presupposto di liceità del trattamento sanitario
medesimo, venendoa sorgere l’obbligo giuridico (prima ancora che professionale o
deontologico) del medico di interrompere
la sommmistrazione di mezzi terapeutici
indesiderati.
Come ha precisato la Suprema Corte, tale
obbligo giuridico sussiste anche ovi si tratti
di trattamento di sostegno vitale il cui rifiuto conduca alla morte, giacchè tale ipotesi
non costituisce, secondo il nostro ordinamento, una forma di eutanasia (per tale dovendo intendersi soltanto il comportamento eziologicamente inteso ad abbreviare la
vita e che causa esso positivamente la morte) bensì la scelta insindacabile del malato a
che la malattia segua il suo corso naturale
fino all'inesorabile exitus.
Sotto altro profilo, rifiutare il ricovero
ospedaliero, dovuto in linea di principio da
parte del SSN a chiunque sia affetto da patologie mediche, solo per il fatto che il malato abbia preannunciato la propria intenzione di avvalersi del suo diritto alla interruzione del trattamento, significa di fatto
limitare indebitamente tale diritto.
L'accettazione presso la struttura sanitaria
pubblica non può infatti essere condizionata alla rinuncia del malato ad esercitare un
suo diritto fondamentale. Nè il rifiuto opposto dall'Amministrazione alla richiesta
del sig. E. può giustificare in base a ragioni
attinenti l’obiezione di coscienza. Spetta infatti alla legge disciplinare compiutamente
le modalità e i limiti entro cui possono assumere rilevanza i convincimenti intimi del
singolo medico, ferma la necessità che la
struttura ospedaliera garantisca comunque
la doverosità dal “satisfacere officio”.
5.5. Ricoveratasi presso la strutture del servizio sanitario regionale individuata con le
modalità di cui al successivo punto 5.6,
E.E. che, per sua stessa volontà (manifestata attraverso tutore e curatore di lei), intende lasciare scorrere le sue energie vitali seguendo il flusso degli accadimenti naturali,
potrà esercitare il proprio diritto assoluto a
rifiutare il trattamento sanitario consistente
nell'idratazione e alimentazione artificiali e
avrà altresì il diritto, a quel punto quale
malata in fase terminale, e che le siano apprestate tutte le misure, suggerite dagli
standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, atte a garantirle un adeguato e
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18
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
cessivo alla sospensione del trattamento di
sostegno vitale; rientrando ciò a pieno titolo nelle funzioni amministrative di assistenza sanitaria.
nuncia alla stessa pronunciata all'udienza
camerale (cfr. verbale del 22 gennaio
2009) dal procuratore del ricorrente.
7. Residua la questione delle spese per le
quali è opportuno provvedere alla
compensazione integrale tra le parti,
stante l'estrema delicatezza della materia coinvolta.
5.6. Conformandosi alla presente sentenza,
l'Amministrazione Sanitaria, in ossequio ai
principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza, dovrà indicare la
struttura sanitaria dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, tali da
renderla “confacente” agli interventi e alle
prestazioni strumentali all'esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure, onde evitare alla ammalata (ovvero al tutore e
curatore di lei) di indagare in prima persona quale struttura sanitaria sia meglio equipaggiata al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Sez. 111, definitivamente
pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato
nei sensi di cui in motivazione;
Compensa interamente tra le parti le spese
di lite; Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
6. Sulla domanda risarcitoria originariamente proposta dal ricorrente, non vi è
allo stato luogo a provvedere, stante la ri-
26 gennaio 2009
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
NASCE UN NUOVO MEDICO: L’ACRITICO
ESECUTORE DI VOLONTA' SANITARIE ALTRUI
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano (OMCeOMi) ritiene che la sentenza del T.A.R. Lombardia n° 214/2009 in merito alla vicenda di Eluana Englaro costituisca un ulteriore passo in avanti lungo una via sbagliata, quale è quella giudiziaria per risolvere un caso che attiene al sentire più profondo dell'animo umano.
L'OMCeOMi è convinto che le soluzioni di questioni che costituiscono i fondamenti
stessi dell'esistenza non possano essere delegate alla sentenza di un Tribunale Amministrativo. Sorprende come nella suddetta sentenza il significato di concetti quali dignità,
autonomia, disponibilità della vita venga dato univocamente per acclarato, facendone
discendere impegnative conseguenze e superando d'un balzo il lacerante dibattito che
investe la nostra società.
L’OMCeOMi è anche molto preoccupato dalla pretesa di un organo amministrativo di definire il confine tra ciò che è, nell'ambito dell’atto medico, terapia e sostentamento.
L’OMCeOMi è altrettanto preoccupato dal ruolo che, in questo quadro generale, viene delineato per il medico, nel momento in cui gli obblighi professionali e, soprattutto, deontologici vengono concettualmente subordinati a quelli giuridici. Preoccupazione ancora più
sentita se si aggiunge il divieto all'obiezione di coscienza.
L’OMCeOMi invita a riflettere sui principi che di fatto vengono spazzati via, in primis
quelli di libertà in scienza e coscienza e di Alleanza Terapeutica, senza i quali non esisterebbe la Medicina.
L’OMCeOMi denuncia che in questo modo si creerebbe una nuova figura di operatore sanitario molto lontana dal medico, una figura che deve acriticamente limitarsi a prendere atto di ciò che “rientra a pieno titolo nelle funzioni amministrative di assistenza sanitaria”.
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Divulghiamo la dichiarazione che il presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco,
ha sentito di dover rilasciare in queste ore
di riflessione che seguono la morte di Eluana. Le nostre prime parole sono di affetto
per Eluana e di cordoglio per la Sua famiglia e per tutti coloro che l 'hanno amata,
pensando e dichiarando sulla sua vicenda
orientamenti talora profondamente diversi.
Ora è necessario fermare le contrapposizioni forti e sorde ed ascoltare invece l’immenso silenzio che accompagna ogni vita che si
conclude per cogliere gli insegnamenti che
lascia come seme di speranza per una maggiore equità, solidarietà e rispetto per i più
deboli e per gli ultimi tra questi: “gli incapaci”. In queste ore così difficili, noi medici
ribadiamo con forza che, nelle scelte di fine
vita, ci riconosciamo in principi sanciti nel
nostro Codice di Deontologia che negano
ogni liceità ad atti intenzionalmente finalizzati a procurare la morte (eutanasia:
art.17); che respingono ogni forma di abbandono terapeutico (artt. 28, 32, 38) ed il
perseverare in trattamenti futili e sproporzionati (accanimento terapeutico: art.16),
riconoscendo altresì forza e valore etico e
civile alle volontà consapevoli ed infòrmate
del paziente comunque espresse e documentate (artt.33, 35, 37, 38, 53).
Nessuno più di noi e meglio di noi porta
nella sua scienza e coscienza lo straordinario onere di tradurre, spesso in contesti difficilissimi, questi principi in una funzione
di tutela della salute e della vita erga omnes, nel rispetto della dignità e libertà della
persona (art.3): una funzione che sceglie di
stare - sempre comunque e dovunque - dalla parte del paziente. Per questo, proprio
oggi, anche per Eluana, ripetiamo a noi
stessi, al legislatore, alle istituzioni e ai cittadini che va rispettata l’autonomia e la responsabilità del medico (artt.4, 22) così come quelle del paziente. In ogni atto normativo o legislativo a cominciare da quello doveroso sulle Dichiarazioni Anticipate, sia
dunque un “diritto mite” a determinare i
confini giuridici e sia invece un 'etica forte
a definire i contenuti professionali della
moderna alleanza terapeutica fondata sull'autonomia e la responsabilità dei due soggetti della relazione di cura. Solo all'interno
di un'alleanza terapeutica così configurata,
ognuna unica ed irripetibile, sarà possibile
trovare risposte eque, sostenibili e condivise
a dilemmi etici e civili che, avulsi da questi
contesti, diventano occasioni di scontri e
non di incontri tra uomini che si pongono
le domande più difficili.
Su queste prospettive e su quanto di nuovo
il caso Englaro ha posto alla scienza e alle
coscienze, riapriremo nei nostri Ordini e
nella Federazione una riflessione rigorosa
ed aperta e tutto questo è quanto di più
grande e prezioso i medici possano oggi offrire come professionisti, per rispondere a
quelle inquietudini che l’incapace Eluana
ha regalato a tutti noi, cittadini capaci.
10 febbraio 2009
Il Presidente della FNOMCeO
AMEDEO BIANCO
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
ODONTOTECNICI E ESERCIZIO ABUSIVO
Rischia il carcere il titolare di uno studio dentistico che permette agli odontotecnici di fare
la pulizia dei denti ai pazienti e di prendere loro le impronte.
La Cassazione, con la sentenza n. 4294 del 30 gennaio 2009, ha reso definitiva la condanna nei confronti di un dentista che aveva permesso ai suoi due odontotecnici di fare la pulizia dei denti ai pazienti e di prendergli le impronte del cavo orale.
Tra paziente e odontotecnico va escluso ogni rapporto diretto, fosse anche di sola ispezione
del cavo orale. Non solo l’autore del trattamento, ma anche il titolare dello studio, ne rispondono penalmente.
Cassazione sezione 6 penale sentenza numero 4294 del 30 gennaio 2009.
SOCIETA’ ITALIANA PER LO STUDIO
E LA CURA DELLE LABIO-PALATO-SCHISI
E DELLE MALFORMAZIONI CRANIO-MAXILLO-FACCIALI
La SILPS nella figura del suo attuale Presidente Professor Roberto Brusati organizza nei
giorni 19 e 20 Giugno 2009, a Como, il congresso Nazionale.
La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di diffondere la cultura scientifica relativa all'argomento, innanzi tutto fra gli specialisti che si occupano della materia ed anche fra le altre
figure del panorama medico. La Società si propone inoltre di promuovere i rapporti fra gli
associati, che appartengono a varie strutture sanitarie su tutto il territorio italiano, per finalità di ricerca e confronto clinico.
Le labio-palato-schisi e le malformazioni cranio-maxillo- facciali rappresentano una quota
considerevole fra le malformazioni a carico dell' organismo umano e sono di particolare rilevanza perchè colpiscono il volto in tutte le sue componenti.
Questo Congresso, in linea con le finalità della SILPS vedrà la partecipazione di chirurghi,
dentisti, ortodontisti, otorinolaringoiatri, logopedisti, i quali affronteranno, ciascuno dal
proprio punto di vista, svariate problematiche relative alle patologie malformative.
In particolare nella giornata di sabato 20 Giugno 2009 verranno affrontati e dibattuti tutti
i protocolli terapeutici più sofisticati di rifinitura dei casi. Per la parte odontoiatrica prenderanno parte Matteo Chiapasco e Paolo Ronchi per le metodiche implantari e Franco
Brenna e Mauro Belluz per la restaurativi.
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
ELEZIONI FNOMCEO:
UN RISULTATO NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
COMUNICATO STAMPA
Elezioni FNOMCeO: un risultato nel segno della continuità
SERGIO BOVENGA - VOTI 1029
FABRIZIO CRISTOFARI - VOTI 1013
GIAN LUIGI SPATA - VOTI 1008
Si sono da poco concluse le elezioni per il
rinnovo del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, che rimarrà in carica per il triennio 2009 - 2011.
Sono risultati eletti tutti i componenti
della lista presentata da Amedeo Bianco e
Maurizio Benato, rispettivamente Presidente e Vicepresidente
uscenti della FNOMCeO. Primo dei non
eletti Giovanni Maria Righetti, che si presentava nella lista portata avanti da Salvatore Amato, con un gap di 139 voti rispetto all'ultimo degli eletti.
Non eletti:
GIOVANNI MARIA RIGHETTI - VOTI 869
SALVATORE AMATO - VOTI 861
RAFFAELE FESTA - VOTI 848
MAURIZIO GROSSI - VOTI 817
UGO GARBARINI - VOTI 793
GIOVANNI BELLONI - VOTI 782
ENRICO MAZZEO CICCHETTI - VOTI 779
UMBERTO QUIRICONI - VOTI 764
MARIO FALCONI - VOTI 740
CLAUDIO PANDULLO - VOTI 723
GIUSEPPE FAVRETTO - VOTI 708
PIER GIORGIO FOSSALE - VOTI 692
ANTONIO MARIA LANZETTI - VOTI 657
Sono state scrutinate 1880 schede, di cui
34 bianche e una nulla.
Ma ecco i risultati:
Eletti a far parte del comitato Centrale per
il triennio 2009-2001:
Ieri sera si è concluso anche lo scrutinio
per il rinnovo della Commissione Albo
Odontoiatri.
MAURIZIO BENATO - VOTI 1147
AMEDEO BIANCO - VOTI 1140
GUIDO MARINONI - VOTI 1082
GIUSEPPE AUGELLO - VOTI 1076
RAIMONDO IBBA - VOTI 1075
GABRIELE PEPERONI - VOTI 1047
NICOLINO D'AUTILIA - VOTI 1042
ROBERTO STELLA - VOTI 1038
PASQUALE VENEZIANO - VOTI 1036
LUIGI CONTE - VOTI 1035
Sono risultati eletti:
RAFFAELE IANDOLO - VOTI 299
GIACINTO VALERIO BRUCOLI - VOTI 285
CLAUDIO CORTESINI - VOTI 273
GIUSEPPE RENZO - VOTI 237
ALESSANDRO ZOVI - VOTI 204
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
Non eletti Mauro Rocchetti (109 voti) e
Saverio Orazio (35).
Nei prossimi giorni il Comitato Centrale
si riunirà per attribuire, al suo interno, le
cariche.
I primi quattro eletti entreranno a far
parte, oltre che della CAO nazionale,
anche del Comitato Centrale della
FNOMCeO.
Domani si terrà lo scrutinio per l'elezione
dei Revisori dei Conti della Federazione.
Ufficio Stampa Fnomceo: 06362032990636203238 (segreteria telefonica) [email protected]
Comunicato del 9 marzo 2009
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