Guidare il trattore sì, ma con l`abilitazione

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Guidare il trattore sì, ma con l`abilitazione
SPECIALE EIMA INTERNATIONAL
● NUOVI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Guidare il trattore sì,
ma con l’abilitazione
Dal 12-3-2013 coloro che guidano trattori agricoli
e forestali dovranno essere sottoposti entro 5 anni
a formazione di base o aggiornamento sui rischi
legati alla guida dei mezzi
di Donato Rotundo
N
ella maggior parte delle attività economiche e professionali ogni volta che viene
introdotto un nuovo obbligo
formativo o una abilitazione sono fatte
salve le esperienze e/o le professionalità già acquisite. Diversi sono i casi anche nel settore della sicurezza sul lavoro.
Nel caso dell’agricoltura ci troviamo di
fronte a una situazione completamente
diversa: ogni nuovo obbligo formativo o
abilitazione coinvolge sempre tutti i datori di lavoro e i lavoratori senza alcuna
distinzione. Come se nel settore agricolo
non esistessero professionalità: occorre
sempre ricominciare daccapo, sommando formazione a formazione, abilitazioni
ad abilitazioni.
nuovi criteri saranno definiti dal Piano
di azione nazionale in attuazione del decreto legislativo 150/2012 che ha recepito
la direttiva Ce n. 128/2009;
● corso base per la formazione dei datori di lavoro (32 ore, a cui occorre aggiungere la prevenzione incendi 4-16 ore
e il primo soccorso 12-16 ore) e/o aggiornamento (10 ore) nel caso assumano in
proprio le funzioni di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (art.
34 del decreto legislativo n. 81/2008);
● corso base per i lavoratori (12 ore) o
aggiornamento (6 ore) nel rispetto degli obblighi formativi previsti dall’art.
37 del decreto 81/2008;
● corso base per l’ottenimento dell’abilitazione all’uso dei trattori agricoli di
cui all’art. 73 del decreto 81/2008 (8 ore,
13 ore nel caso sia ricompreso nel corso
sia la trattrice a ruote sia a cingoli).
Corsi per la sicurezza
Solo per la sicurezza sul lavoro e per i
prodotti fitosanitari le prossime scadenze prevedono:
● corso base per l’ottenimento dell’abilitazione all’impiego dei prodotti fitosanitari e relativo aggiornamento, i cui
I problemi
del «patentino»
Esaminando solo quest’ultimo obbligo, in relazione alla normativa vigente,
sembrano delinearsi una serie di sovrapposizioni non solo con quanto già previ-
TABELLA 1 - Riconoscimento della formazione pregressa alla data
del 12-3-2013
Tipologia dei corsi
Adempimenti
Aggiornamento
Corsi con durata complessiva
non inferiore a quella di cui
Nessuno
alla tabella 2 e verifica finale
dell’apprendimento
Entro 5 anni dalla data
di verifica
Corsi caratterizzati
da una durata inferiore
a quella prevista dalla tabella 2
e presenza di verifica finale
dell’apprendimento
Devono essere integrati
dal modulo
di aggiornamento
entro il 12-3-2015
Entro 5 anni dalla data
di aggiornamento
Corsi non completati
da verifica finale
dell’apprendimento
Oltre a essere integrati dal
modulo di aggiornamento
entro il 12-3-2015 occorre
superare la verifica finale
Entro 5 anni dalla data
di attestazione
di superamento della verifica
finale di apprendimento
sto sulla formazione e sull’addestramento dall’art. 37 del decreto legislativo n.
81/2008, ma anche dagli art. 71 e 73 concernenti le attrezzature di lavoro (Titolo
III del decreto legislativo n. 81/2008).
Con tale impostazione si rischia di dover far ripetere ai lavoratori più volte la
stessa formazione e lo stesso addestramento. Difatti, è opportuno ricordare che
l’art. 73 al comma 1 prevede che, nell’ambito degli obblighi di cui agli art. 36 e 37,
il datore di lavoro provveda, affinché, per
ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione
e istruzione e ricevano una formazione e
un addestramento adeguati.
Poi il comma 7 dell’art. 71 prevede che
qualora le attrezzature richiedano per il
loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici (come nel caso dei trattori agricoli
e forestali), il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una informazione, formazione
e addestramento adeguati.
Anche per tali motivi permangono seri dubbi sul fatto che l’abilitazione così
come prevista dall’art. 73 comma 5 del
decreto 81/2008 possa essere ricondotta
a un obbligo formativo dei lavoratori in
capo al datore di lavoro, visto che era ed
è già previsto. Tale normativa ha introdotto l’obbligo di possesso di una specifica abilitazione degli operatori (non si fa
riferimento ai lavoratori) per le attrezzature di lavoro. In pratica dovrebbero essere gli operatori (a prescindere se siano
datori di lavoro, lavoratori, coadiuvanti
familiari, ecc.) a doversi dotare direttamente dell’abilitazione, così come avviene nel caso di possesso della patente, del
patentino dei prodotti fitosanitari, ecc.
Come sembra anche eccessivo aver previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale, visto che si tratta di abilitazione all’uso (per il rinnovo della patente,
ad esempio, è prevista esclusivamente la
visita medica). La prossima discussione
in Parlamento del disegno di legge sulle
semplificazioni, in cui è prevista anche
una sezione dedicata alla sicurezza sul
lavoro, può essere l’occasione per razionalizzare questi obblighi formativi.
L’obiettivo deve essere quello di evitare duplicazioni, di prevedere una vera e
propria abilitazione che riguardi prioritariamente i nuovi patentati che intendono condurre anche le macchine agricole
(si ricorda comunque che la normativa
comunitaria per la guida delle macchine
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agricole prevede solo due tipi di patente:
la patente A per i trattori leggeri di cui all’art. 115, comma 1, lettera c) del Codice
della strada, e la patente B per i trattori
di massa maggiore, nonché i casi in cui
effettivamente non è dimostrabile alcuna
esperienza nella guida di tali mezzi. In
tutti gli altri casi, riconoscendo le professionalità effettivamente già acquisite,
l’abilitazione dovrebbe essere rilasciata
senza alcun ulteriore obbligo.
Il tutto, si sottolinea, dovrebbe essere
ridisegnato nel rispetto di quanto indicato dalla Terza relazione intermedia della
Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
che, in relazione al numero elevato di infortuni mortali che si riscontra sui mezzi
agricoli, ha messo in evidenza due necessità prioritarie:
● la prima è quella degli adeguamenti
normativi per quanto concerne soprattutto i requisiti dei conducenti e dei mezzi agricoli;
● la seconda è quella delle agevolazioni
per la sostituzione e, soprattutto, per la
messa in sicurezza dei mezzi stessi.
Ma torniamo agli obblighi attualmente vigenti in materia di abilitazione alla
guida dei trattori agricoli.
Tra pochi mesi entrerà in vigore l’Accordo Stato, Regioni e Province autonome
n. 53 del 22-2-2012, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
n. 81/2008, che individua le attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché definisce le modalità per il riconoscimento di
questa abilitazione, i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi
della formazione.
A partire dal 12-3-2013, infatti, diverranno operative le disposizioni relative all’abilitazione per la guida dei
trattori agricoli e forestali: nell’arco di
TABELLA 2 - Requisiti minimi
dei corsi di formazione teoricopratica per i lavoratori addetti
alla conduzione di trattori
agricoli e forestali (8-13 ore)
Modulo
Ore
Giuridico-normativo
Tecnico
Pratico per trattori a ruote
Pratico per trattori a cingoli
1
2
5
5
5 anni tutti gli operatori che guidano
tali veicoli dovranno sottoporsi a formazione di base o ad aggiornamento.
Considerando che il nuovo obbligo si
applica anche ai lavoratori autonomi e ai
coadiuvanti familiari (più di 400.000 addetti) e che i lavoratori agricoli sono circa
1 milione (di cui 110.000 lavoratori a tempo indeterminato e 850.000 lavoratori a
tempo determinato), gli operatori potenzialmente interessati si possono stimare
in più di 1 milione.
In relazione a quanto previsto dall’Accordo gli obblighi formativi variano in relazione all’esperienza acquisita dal lavoratore e all’aver già frequentato corsi similari.
Esperienza biennale
Innanzitutto i lavoratori agricoli che alla
data del 12-3-2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni
devono frequentare entro il 12-3-2017il corso di aggiornamento (durata minima di 4
ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici).
L’accordo però non chiarisce quali sono i criteri per dimostrare l’esperienza
biennale. Ciò sta già determinando difficoltà interpretative.
Fermo restando che potrebbe essere
utile che il Ministero del lavoro definisca
congiuntamente alle Regioni specifiche
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linee guida, occorre definire criteri facilmente applicabili e dimostrabili.
La metodologia più semplice potrebbe
essere quella di certificare l’esperienza
biennale con gli strumenti a disposizione
dell’azienda e del soggetto stesso, dando
la possibilità di considerare «esperto»
qualunque soggetto abbia guidato una
trattrice per almeno 2 anni, a prescindere dall’inquadramento contrattuale e da
discutibili criteri di «prevalenza».
Se l’operatore non può essere classificato come esperto, o comunque ha già
frequentato corsi specifici, al fine di individuare a quale tipo di formazione è
soggetto, occorre verificare se alla data
del 12-3-2013 dispone di crediti formativi. In tal caso, come evidenziato dalla
tabella 1 in relazione alla tipologia dei
corsi effettuati, si procederà eventualmente a frequentare il corso di aggiornamento con relativa verifica.
Al fine del riconoscimento dei suddetti
corsi occorre fornire adeguata documentazione sul loro reale svolgimento. Inoltre
il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
I lavoratori incaricati dell’uso dei trattori agricoli, che, alla data del 12-3-2013,
non hanno maturato un’esperienza di 2
anni o che non siano in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare i corsi
base al fine del rilascio dell’abilitazione
entro il 12-3-2015.
Come già accennato l’abilitazione deve
essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio
dell’attestazione relativa al corso base o,
nei casi di deroga descritti in precedenza, dal primo aggiornamento.
Donato Rotundo
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