la pubblicita` dei prezzi

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la pubblicita` dei prezzi
I QUADERNI DI CONFCOMMERCIO
LA PUBBLICITA’ DEI PREZZI
Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Rimini
EDITORIALE
QUELLO CHE BISOGNA SAPERE...
Da tempo è emersa, nel commercio, la necessità
di conoscere la normativa che disciplina le varie
attività commerciali, per poter rispettare le regole
dettate in materia ed evitare così le sanzioni
comminate dagli organi competenti.
Questo
QUADERNO,
tratta
le
principali
problematiche legate al commercio al dettaglio e
all’ingrosso.
Nella speranza di aver realizzato un utile strumento
per tutti gli operatori commerciali
INDICE
pag. 02
Editoriale
Indice pag. 03
La pubblicità dei prezzi
Prezzi per unità di misura
pag. 04
pag. 05
Esenzioni
pag. 05
Sanzioni pag. 06
Unità di misura
pag. 06
Lingue
pag. 06
Indicazione vincolante del prezzo esposto
pag. 07
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LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI
PUBBLICITÀ DEI PREZZI
Le informazioni obbligatorie sono stabilite dal Decreto Legislativo del 31.03.1998 n. 114, art. 14 e
22, c.d. “decreto Bersani”.
Il prezzo di vendita, nonché il costo per unità di misura, deve essere indicato in modo chiaro,
univoco e leggibile; tale prescrizione è prevista per ogni articolo posto in vendita in un esercizio
commerciale. Univoco, in questo caso, significa “il prezzo finale, valido per un’unità di prodotto o per
una determinata quantità del prodotto stesso, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta prevista
per legge” (Direttiva 98/6/UE, recepita dal Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, art. 14-17).
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle
immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati,
debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di
idoneo cartellino o con altre modalità atte allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici
dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino riportante il prezzo di vendita. Tutte le
merci esposte al pubblico sono soggette a tale obbligo; sono esclusi i prodotti sui quali si trova, già
impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, il prezzo di vendita.
Sono esclusi dal suddetto regime articoli quali: pellicce, “haute couture”, opere di oreficeria, gemme
preziose o antichità, il cui prezzo sia superiore ad euro 1.746,00 (millesettecentoquarantasei/00).
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LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI
PREZZI PER “UNITÀ DI MISURA”
L’indicazione dei prezzi per unità di misura è regolamentata dal Decreto Legislativo 206/2005, agli
artt. 14-17 – Codice del Consumo. Tale normativa stabilisce che:
“Al fine di migliorare l’informazione del
consumatore e di agevolare il raffronto dei
prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai
consumatori recano, oltre alla indicazione
del prezzo di vendita, secondo le disposizioni
vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di
misura. Il prezzo per unità di misura non deve
essere indicato quando è identico al prezzo di
vendita. Per i prodotti commercializzati sfusi è
indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi
recano l’indicazione del prezzo per unità di
misura quando è indicato il prezzo di vendita. Il codice non si applica ai prodotti forniti in occasione
di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ai prodotti
offerti nelle vendite all’asta e agli oggetti d’arte e d’antiquariato”.
E ancora che:
“Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni
in vigore. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o
surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. E’ ammessa
l’indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura,
nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti
automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente
praticati ai consumatori.
E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo”.
ESENZIONI
Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura, i prodotti per i quali tale
indicazione non risulti utile per la sua specifica natura oppure quando tale indicazione possa creare
confusione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo articoli quali:
•prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo;
•prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
•prodotti commercializzati nei distributori automatici;
•prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
•prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta;
•alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati,
contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore
per ottenere l’alimento finito;
•prodotti di fantasia;
•gelati monodose;
•prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
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LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI
SANZIONI
Chiunque violi le anzidette disposizioni è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa
dell’importo minimo pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00) fino ad un massimo di euro
3.098,00 (tremilanovantotto/00).
UNITÀ DI MISURA
Le unità di misura da applicarsi sono quelle contenute nel
D.P.R. 802 del 20.12.1979, all’allegato I.
LINGUE
Il Codice del Consumo prevede, altresì, che tutte le informazioni destinate ai consumatori devono
essere esplicitate in lingua italiana. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in
più lingue, le stesse sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri ben visibili e leggibili non
inferiori a quelli utilizzati nelle altre lingue riportate. Sono consentite, infine, indicazioni che utilizzino
espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
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LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI
QUALE INDICAZIONE È VINCOLANTE?
Se alla cassa viene richiesto un prezzo diverso (maggiore/minore) rispetto a quello esposto, si ha il
diritto di corrispondere il prezzo esposto. Qualora sia stato corrisposto un prezzo diverso rispetto a
quello contemplato, si dovrà provvedere al relativo rimborso/maggiorazione in relazione alla relativa
differenza di prezzo riscontrata.
Si rammenta, a tal proposito, che ricade sul venditore la responsabilità è del venditore l’applicazione
del prezzo così come esposto. Il rimborso dovrà necessariamente essere effettuato in contanti.
Qualora si riscontrassero anomalie o difficoltà nell’ottenimento del rimborso, qualora dovuto, sarà
possibile segnalare l’accaduto alla polizia annonaria e per conoscenza anche al CTCU territorialmente
competente.
ESEMPI:
Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura:
€/m
€/kg
€/l
Indicazione di prezzi su etichetta o cartello:
Preparato per risotto 300 g
2,59 EUR
8,63 EUR/kg
Prodotto scontato del 42% per cui il prezzo a confezione 1,49 EUR e 4,97 EUR/kg
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REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:
LABORATORIO CREATIVO UP
GRAFICA, PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
Via Montefeltro 66 - 47923 Rimini
Sito: www.lab-up.it Email: [email protected]
Cell. referente Rimini 333-8193811, referente Modena 338-7637141, referente S. di Romagna 338-1793086
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