Regolamento UNASP-ENPALS

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Regolamento UNASP-ENPALS
ISTRUZIONI E REGOLAMENTO
Per gli operatori culturali non profit
La convenzione firmata dall’ Enpals con l’Unasp Acli in merito all’attività
amatoriale di spettacolo, apre nuovissime possibilità di agire in regola per gli
operatori delle associazioni che svolgono attività non a scopo di lucro,
esonerandoli dall’obbligo del certificato d’agibilità Enpals.
Anche gli ispettori Siae addetti al controllo Enpals sono obbligati al
rispetto della convenzione.
L’operatore culturale non profit che vorrà agire nello spettacolo sotto la tutela
delle associazioni di promozione sociale ACLI (Unasp/Acli) dovrà rispettare i
seguenti adempimenti:
1. DIVENTARE SOCIO:
Dovrà associarsi ad un’associazione di base (circolo) affiliata all’Unasp Acli,
firmando una richiesta specifica di adesione dove si dichiara testualmente di
accettarne Statuto e Regolamenti e impegnarsi ad operare senza alcun
compenso, salvo il recupero delle spese vive sostenute, documentate
analiticamente e con i relativi documenti fiscali.
2. NULLA OSTA DI AGIBILITA’ DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI:
Permane l’obbligo di essere associati ad una Struttura di base Unasp Acli
munita di Nulla Osta di Agibilità rilasciato dal Ministero per i Beni
Culturali per gruppi, compagnie e associazioni dilettantistiche, al fine di
vedersi riconosciuto l’esonero da ogni adempimento non solo previdenziale
(Enpals) ma anche assistenziale, assicurativo e fiscale riguardante i “lavoratori
dello spettacolo”.
3. CONTRATTI E RICEVUTE:
E’ indispensabile utilizzare la modulistica seguente prevista dalle rispettive
Presidenze nazionali:
a) Modulo riguardante la proposta di convenzione per collaborazione
artistica non profit (che sostituisce eventuali contratti di prestazione artistica,
tassativamente vietati al fine di evitare l’eventuale errata supposizione che si
tratti di prestazioni lavorative).
b) Modulo riguardante la ricevuta provvisoria firmata dal socio stesso in
nome e per conto della propria associazione (circolo), da rilasciare all’ente
organizzatore, all’atto dell’incasso del finanziamento concordato. (Il
Presidente dell’associazione stessa invierà successivamente all’ente
organizzatore la ricevuta definitiva a sua firma o, a richiesta, la
fattura. In questo caso il socio deve farsi dare anche l’IVA: 10% per gli
spettacoli teatrali, 20% negli altri casi). Se la ricevuta raggiunge o supera
la somma di € 77,47 occorre apporre una marca da bollo da € 1,29.
4. FATTURE:
Normalmente un’associazione non profit rilascia semplici ricevute ai sensi
dell’art. 4 della legge sull’IVA. Gli enti organizzatori non profit (associazioni,
centri sociali, onlus, parrocchie, festival di partito, pro loco, comuni, fondazioni
bancarie etc.) possono mettere a bilancio tali ricevute senza problemi. Se
l’ente organizzatore è un imprenditore o una ditta chiederà invece la
fattura. Il circolo può, all’occorrenza aprire una speciale partita IVA forfetaria,
riservata esclusivamente alle associazioni non profit, ai sensi della legge
398/91 e, quindi, a richiesta, è in grado anche di rilasciare regolare
fattura, senza stravolgere la propria natura di ente non profit.
5. RIMBORSI SPESE:
Entro il 5 di ogni mese è d’obbligo presentare al Presidente della propria
associazione di base le convenzioni concordate e le ricevute emesse,
unitamente a ogni domanda di rimborso spese, debitamente firmata, compilata
analiticamente e corredata da ricevute fiscali o fatture intestate direttamente a
ogni dilettante che inoltra richiesta di rimborso, e che siano riconducibili
direttamente ad ogni singola iniziativa artistico-sociale effettuata, escludendo
tassativamente, ai fini della documentazione, gli scontrini fiscali e, comunque,
ogni documento privo di riferimenti certi intestati inequivocabilmente al
dilettante in questione. Per quanto riguarda le spese di viaggio valgono le
tabelle ACI, che determinano un costo chilometrico forfetario, comprensivo di
benzina, olio, gomme, manutenzione e ammortamento, proporzionato alla
vettura utilizzata. E’ quindi indispensabile fornire al proprio Presidente locale
tutti i dati identificativi della vettura utilizzata (marca, modello, targa, cavalli
fiscali, tipo di carburante, percorrenza media annuale in Km). Il costo del
viaggio è sempre individuale, il percorso si calcola dalla propria residenza
personale alla sede dell’esibizione e ritorno.
6. GRUPPI, ORCHESTRE, COMPAGNIE:
Nel caso di gruppi o compagnie artistiche soltanto le convenzioni e le
ricevute sono collettive. Le domande di rimborso spese sono sempre
individuali e, quindi, personali. Il direttore artistico della compagnia o del
gruppo, dovrà farsi delegare dal proprio Presidente, a rappresentarlo nei
rapporti con gli enti organizzatori. Sarà poi suo il compito di relazionarsi
mensilmente con il proprio Presidente, consegnandogli le convenzioni
concordate e le ricevute emesse di cui sopra, unitamente alle domande
individuali di rimborso spese di ciascun componente del gruppo o della
compagnia.
7. NOME DELLO SPETTACOLO:
Sempre nel caso di gruppi, orchestre o compagnie artistiche i cui membri sono
soci del circolo, il nome, ad esempio dell’orchestra, non ha nessun valore ai fini
fiscali e previdenziali né tanto meno ai fini dell’obbligo o meno dell’agibilità.
Esso rappresenta esclusivamente il nome di uno spettacolo, (e non il nome di
una presunta ditta) costruito all’interno stesso dell’associazione. Tale nome può
essere pubblicizzato sui manifesti come normalmente accade per gli spettacoli
teatrali.
8. SPETTACOLI ORGANIZZATI DA CIRCOLI DIVERSI:
E’ consentito all’occorrenza anche allestire spettacoli con gruppi, orchestre,
compagnie di circoli diversi. Anche in questo caso sarà sempre il direttore
artistico a rapportarsi con l’ente organizzatore pur in nome e per conto del
proprio Presidente. Quest’ultimo, se il denaro incassato sarà soltanto il
rimborso delle spese, potrà rimborsare direttamente anche il socio di un altro
circolo. Se invece, oltre alle spese, riceverà un contributo liberale alle attività
istituzionali, dividerà tale contributo con l’altro circolo, facendosi rilasciare una
semplice ricevuta (il rapporto economico tra due associazioni non profit non
prevede il rilascio di fatture).
In questo caso però ogni operazione potrà essere effettuata soltanto
con l’autorizzazione del Presidente Provinciale.
9. COMPENSO PER L’ARTISTA:
Se nell’ambito dello spettacolo viene utilizzato un artista che, oltre al rimborso
spese, percepisce un compenso, scattano obbligatoriamente tutti gli
adempimenti relativi ai lavoratori dello spettacolo, a partire
dall’obbligo del certificato d’agibilità Enpals.
10. DILETTANTI:
Il dilettante non è colui che fa già un altro lavoro, il dilettante è colui che
non percepisce alcun compenso. Egli però può, a richiesta, percepire il
rimborso delle spese sostenute, purchè elencate voce per voce a piè di lista
corredate dai relativi documenti fiscali di cui al punto 5. Il rimborso spese
forfetario, potendo nascondere un compenso mascherato, ex lege è gravato di
tasse e contributi. Il dilettante non è necessariamente un mediocre artista.
Occorre distinguere tra “professione” e “professionalità” . Ci sono
professionisti (o mestieranti) che sono artisti mediocri e ci sono dilettanti che,
volendo dedicarsi per scelta ad attività artistiche non richieste dal mercato,
sono pur tuttavia artisti eccezionali.
Attenzione! Quando l’artista percepisce un compenso perde
automaticamente la qualifica di dilettante ai fini della presente
convenzione che, pertanto, non potrà essere applicata. Sarà quindi
obbligo del Presidente dell’Associazione inquadrare tale artista come
lavoratore dello spettacolo rispettando tutti i relativi adempimenti
contributivi. A tale riguardo, deve essere prestato un controllo
rigoroso quando l’artista è una persona disoccupata.
11. LAVORATORE DELLO SPETTACOLO E DILETTANTE:
Vi sono musicisti professionisti che si mantengono facendo il “liscio” o
comunque musica richiesta dal mercato e, nei giorni liberi, fanno jazz o musica
classica senza percepire compensi. Lo spartiacque è sempre il compenso.
Se, occasionalmente, il lavoratore dello spettacolo, iscritto quindi all’Enpals,
svolge attività artistica senza percepire compensi, solitamente per motivazioni
speciali di carattere culturale, non profit o per beneficenza, può agire in tal
caso come dilettante e far parte di gruppi, orchestre o compagnie
dilettantistiche.
12. CONCORRENZA SLEALE:
Il dilettante, ovviamente, per le ragioni su esposte, costa molto meno del
lavoratore dello spettacolo. Occorre quindi una regola per evitare che scatti la
concorrenza sleale a danno del lavoratore, ovvero dell’artista che vorrebbe
vivere del proprio lavoro. Non solo tale concorrenza potrebbe mettere in seria
difficoltà il lavoratore dello spettacolo e la sua famiglia ma, parimenti,
impedirebbe ai giovani artisti di aspirare un giorno a diventare a loro volta
lavoratori dello spettacolo. Le Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e nel
rispetto della Costituzione, tutelano istituzionalmente in primis i lavoratori. Non
possono consentire quindi l’insorgere della concorrenza sleale. L’Unasp Acli, ai
sensi anche degli artt. 21 e 33 della Costituzione italiana, tutela la libertà di
espressione e la libertà artistica, purchè non entrino in contrasto con gli artt. 1
e 4 che tutelano il diritto al lavoro. In conseguenza di ciò ogni singolo socio
della struttura di base, sia che agisca individualmente, sia che agisca
all’interno di un gruppo artistico, POTRA’ AGIRE come dilettante, PURCHE’
GRATUITAMENTE, IN TUTTE LE INIZIATIVE NON LUCRATIVE (circoli,
associazioni, centri sociali, parrocchie, pro-loco, feste di partito etc.)
Inoltre, allo scopo di promuovere la rieducazione del pubblico alla MUSICA E
ALLO SPETTACOLO DAL VIVO DI QUALITA’, le Associazioni intendono
intervenire, attraverso iniziative programmate, anche all’interno di pubblici
esercizi e discoteche. Sarà perciò consentito, ai gruppi artistici associati, di
portare il proprio messaggio culturale anche NELLE DISCOTECHE, NEI
PUBS, NEI RISTORANTI, NEI PIANO-BAR E, COMUNQUE IN TUTTI I
LUOGHI GESTITI DA IMPRENDITORI A SCOPO DI LUCRO, ANCORCHE’
GRATUITAMENTE E PREVIA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE MOTIVATA
DEL PRESIDENTE PROVINCIALE; in ogni caso però con un limite massimo
di 10 SPETTACOLI ALL’ANNO.
Chi non rispetta tali limiti perde il diritto a rimanere socio.
Il Presidente Provinciale sarà tenuto a conservare la registrazione delle
suddette autorizzazioni e quant’altro connesso. Provvederà successivamente,
ogni mese, a trasmettere copia di tale documentazione alla Presidenza
Nazionale della propria Associazione e, contestualmente, alla competente
direzione nazionale ENPALS.
13. I CONTROLLI INTERNI
L’attività artistico-culturale non profit nei pubblici esercizi o, comunque, nei
locali gestiti da imprenditori a scopo di lucro potrebbe dare adito a proteste da
parte dei lavoratori dello spettacolo e dei relativi sindacati. Al fine quindi di
evitare esibizioni non sufficientemente motivate sul piano artistico-culturale,
ideale e sociale, nonché di mantenere la situazione sotto controllo, i soci che
ambiscono a portare il loro messaggio culturale anche all’interno di
discoteche, pubs, ristoranti, piano-bar etc. dovranno rispettare i seguenti
adempimenti:
1. dovranno chiedere l’autorizzazione, anche tramite fax, almeno 8 giorni
prima, al Presidente Provinciale motivando adeguatamente la propria
intenzione. Se il Presidente provinciale non è ancora stato nominato
dovranno inviare il fax alla Presidenza regionale o, in mancanza, alla
Presidenza nazionale. In assenza di adeguate motivazioni gli organi dirigenti
potrebbero anche vietare, tramite fax, l’esibizione programmata.
2. In ogni caso, partendo dall’accertato presupposto che il rilascio di una
fattura (ai sensi della L.398/91) è motivatamente richiesto solo dai pubblici
esercizi e NON dagli organizzatori non profit, ogni gruppo artistico potrà
richiedere al Presidente del proprio sodalizio locale l’emissione di non più di
10 fatture ogni anno, corrispondenti ai 10 spettacoli annuali nei pubblici
esercizi di cui al precedente punto 12. Ogni fattura dovrà contenere
esplicitamente, oltre al nome del gruppo artistico, i nominativi di
ogni singolo socio facente parte del gruppo artistico in questione. Ad
evitare eventuali elusioni o piccole astuzie il Presidente del sodalizio è
responsabile di questo primo controllo e ne risponderà direttamente.
3. I gruppi artistici devono essere formalizzati e dichiarati. Deve essere
nominato un direttore artistico e logistico per ogni gruppo che
risponderà in primis di eventuali irregolarità. E’ assolutamente ed
ovviamente vietato, ai singoli componenti di ogni gruppo, evidentemente
allo scopo di aggirare fraudolentemente il regolamento, fatturare a turno a
proprio nome la prestazione effettuata, in modo da moltiplicare le possibilità
di fatturazione annuale.
4. Non può essere riconosciuto come dilettante il musicista che non fa
musica dal vivo e che si esibisce avvalendosi anche di supporti preregistrati.
14. PROBLEMI D’INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE
Gli Organi di controllo sul territorio potrebbero interpretare la convenzione con
l’ENPALS in maniera restrittiva creando problemi di applicazione e di
contestazione. In tali casi una commissione paritetica nazionale tra Enpals e
l’Unasp Acli provvederà, qualora opportunamente interpellata e documentata
per iscritto, a dirimere ogni eventuale controversia.
15. RAPPORTO CON LA SIAE:
La Siae tutela in proprio il diritto d’autore ma ha ricevuto l’incarico pubblico
come organo di controllo in nome e per conto di Enpals, Inps, Inail e Ministero
delle Finanze. I controlli incrociati, l’informatica, i codici fiscali, la firma dei
bollettini Siae etc. rendono impossibile qualsiasi irregolarità.
a) La Siae come Pubblico Ufficiale: la SIAE, in conseguenza degli incarichi
ricevuti, si presenta sempre come Pubblico Ufficiale. Il Governo però, ad
evitare eventuali e locali abusi di potere, limitatamente agli incarichi pubblici
delegati, ha stabilito con apposita circolare del Ministero delle Finanze, limiti e
poteri della SIAE. Nella sostanza la SIAE può fare ogni controllo nel corso del
quale però non può interrompere lo spettacolo, non può elevare
contravvenzioni, non può sequestrare strumenti o attrezzature. La Siae
può solo redigere un verbale, dopo di che Enpals, Inps, Inail e fisco
decideranno autonomamente se e come intervenire. Ciò vale anche per i
controlli sul certificato d’agibilità Enpals. In merito, in vero, ex lege, il
primo controllo lo deve fare l’ente organizzatore; se non lo fa
all’organizzatore viene comminata una multa di € 26 al giorno per ogni
artista, anche se dopo risulta che gli artisti erano in regola. E’ quindi
indispensabile
che
gli
artisti
forniscano
all’organizzatore,
prima
dell’esibizione, la documentazione che comprova l’esonero dal certificato
d’agibilità Enpals. Diventa quindi ineludibile la prassi di firmare e di far
firmare la convenzione (sostitutiva di contratto) di cui al punto 2).
b) La Siae a tutela del Diritto d’Autore: il diritto d’autore è un diritto
privato d’interesse pubblico tutelato dalla SIAE; chi vuole usare le opere
tutelate dalla Siae deve richiedere speciale autorizzazione e deve
obbligatoriamente compilare la documentazione riguardante le opere eseguite.
La compilazione della documentazione è affidata all’artista che ne diventa
responsabile. Le falsificazioni e le omissioni vengono perseguite.
15. ASSISTENZA DELLA SEDE PROVINCIALE:
Le Acli sul territorio forniscono ogni informazione e assistenza in merito a
quanto riportato e non. E’ quindi indispensabile e conveniente instaurare
con gli organi dirigenti provinciali un rapporto continuo di reciproca
collaborazione, fermo restando l’obbligo di armonizzare la propria politica
artistico-culturale con gli organi dirigenti specifici di settore a tutti i livelli.
Roma___________________
Il Presidente Nazionale Unasp Acli
Cristian Carrara
ATTENZIONE!
Usare tassativamente la modulistica di seguito allegata:
1. Proposta di convenzione (sostitutiva di contratto)
2. Ricevuta provvisoria (firmata dal socio/direttore artistico)
3. Ricevuta definitiva (firmata dal Presidente/legale rappresentante)
4. Fattura (ex L.398/91) “
“
“
“
“
5. Domanda di ammissione a socio (per i nuovi soci)