Riso e Organismi Geneticamente Modificati

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Riso e Organismi Geneticamente Modificati
Riso e Organismi Geneticamente Modificati
Un Organismo Geneticamente Modificato (OGM) è un organismo il cui materiale
genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura con
l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. (Dir. 2001/18/CE)
Normativa di base: definizione di Organismi geneticamente modificati
• Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio
Normativa di base: regole applicative, tolleranze e lista di prodotti
• Regolamento Ce n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai
mangimi geneticamente modificati
• Regolamento Ce n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la
tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da
organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE
• Lista dei materiali geneticamente modificati la cui presenza può essere tollerata se <0,5%
• Lista dei materiali geneticamente modificati autorizzati per l’impiego negli alimenti la cui presenza può essere non
dichiarata in etichetta se <0,9%
• Lista dei materiali geneticamente modificati autorizzati per l’impiego nei mangimi la cui presenza può essere non
dichiarata in etichetta se <0,9%
Normativa di base: laboratorio comunitario
• Regolamento Ce n. 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 recante norme attuative del regolamento Ce n.
1829/2003 per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la
notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato
che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.
• Regolamento Ce n. 1981/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle regole dettagliate per l’attuazione
dell’articolo 32 del regolamento Ce n. 1829/2003 relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi
geneticamente modificati.
Normativa di base: responsabilità degli operatori, E.F.S.A. e R.A.S.F.F.
• Regolamento Ce n. 178/20002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare
Normativa di base: metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati
• Raccomandazione 2004/787/EC: orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi
geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in
prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003
Normativa di base: metodi di campionamento e di analisi degli alimenti per animali
• Regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione del 24 giugno 2011 che fissa i metodi di campionamento e di analisi
per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale
sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
Rischio di contaminazione nella filiera risicola
COME SI CREA UN OGM?
Dal momento che diversi OGM sono autorizzati per l’immissione in commercio, i rischi potenziali di
contaminazione aumentano.
Si possono distinguere numerose fasi nelle quali potrebbe verificarsi una contaminazione.
1) Produzione delle sementi: nella fase di miglioramento genetico e di produzione delle sementi
commerciali, i principali fattori di rischio sono costituiti dalla disponibilità di materiali utilizzati per la
riproduzione che potrebbero essere stati trasportati in modo irregolare nei bagagli personali sui
quali, di conseguenza, non si ha alcuna certezza. Altra possibile causa di contaminazione è la “winter
nursery” effettuata in paesi dove la coltivazione e l’utilizzo di ogm è legale e diffuso.
2) Presso le aziende agricole: essendo Zea mais una delle specie più ampiamente utilizzata nelle
biotecnologie, sia per il food che nella mangimistica, presso le aziende agricole con presenza di
allevamento o presso quelle che coltivano sia riso che mais (o soja o colza) le possibilità di
contaminazione aumentano. E’ auspicabile che i produttori imparino a conservare un campione di
tutte le merci consegnate: questo tutela sia l’azienda venditrice che quella acquirente.
3) Trasporti: la fase dei trasporti di tutte le materie prime grezze è un punto cruciale per quanto
riguarda i rischi di contaminazione: raramente infatti i mezzi hanno il livello di pulizia appropriato ad
evitare il rischio di contaminazione del materiale trasportato con i residui di materiali
precedentemente trasportati.
4) Impianti di trasformazione: anche in riseria si possono correre rischi, soprattutto in aziende che
utilizzano merci di provenienza estera non verificata.
La disponibilità di materiali GM è diffusa in tutto il mondo ed in tutti i paesi: solo un piano di
autocontrollo adeguato al rischio mette le aziende al riparo da contestazioni. La normativa
comunitaria pone l’obbligo di analisi solo per le partite provenienti da USA e Cina ma è evidente che
materiali sperimentali sono diffusi in coltivazione in ogni paese. Inoltre, il rischio connesso ai
trasporti è universalmente diffuso; dunque è possibile che partite di riso non GM siano contaminate
da materiali GM (sia autorizzati che non autorizzati) di altre specie. Anche in questo caso la
campionatura di autocontrollo è essenziale
Preparazione del costrutto di DNA
1- Scelta del gene di interesse
2- Apertura del plasmide
3 e 4- Inserimento del gene di interesse
5- Costrutto pronto
Inserimento del costrutto nelle cellule vegetali
Totipotenza: capacità di una singola cellula vegetale
di riprodurre una pianta intera
Inserimento del costrutto
nelle cellule vegetali
Analisi e scelta delle piante trasformate (linee
transgeniche)
Metodo
biolistico
(particle gun)
Introgressione del transgene in linee più produttive
(mediante incrocio)
Metodo biologico
(Agrobacterium
tumefaciens)
COSTRUTTO OGM
Organismi geneticamente modificati
Per “organismo geneticamente modificato” (OGM) si intende un organismo il cui materiale genetico è stato modificato
con modalità che non avvengono naturalmente per fecondazione e/o per ricombinazione naturale. Gli OGM possono
essere vegetali, animali o microrganismi quali batteri, parassiti e funghi.
Quadro normativo dell’UE
Il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di OGM si fonda, innanzitutto, sulla direttiva 2001/18/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati,
direttiva entrata in vigore nel marzo 2001.
Questa direttiva è fondamentale ai fini della precisa definizione degli OGM perché elenca quali tecniche di modificazione
genetica sono considerate utili all’ottenimento di un OGM e quali no.
In seguito all’adozione della direttiva 18/2001, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento CE n.
1829/2003, con lo scopo di fornire una adeguata base di tutela della vita e della salute umana, della salute e benessere
degli animali e tutelare l’ambiente e gli interessi dei consumatori.
Il regolamento 1829/2003 ha quindi lo scopo di istituire procedure comunitarie per l’autorizzazione e vigilanza degli
alimenti e mangimi GM nonché di stabilirne le norme di etichettatura.
Per quanto concerne le norme di etichettatura relative agli alimenti sono contenute negli articoli 12 e 13 del regolamento
in questione che prevedono, in sostanza, l’obbligo di dichiarare il componente GM in etichetta quando il suo contenuto
supera la percentuale dello 0,9%. Analoga disposizione vale anche per l’etichettatura dei mangimi in virtù delle
disposizioni di cui all’articolo 24 del regolamento stesso.
L’articolo 47 del regolamento, prevede che la presenza di OGM fino allo 0,5% non costituisca violazione della disposizione
dell’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento che stabilisce che “Nessuno può immettere in commercio un OGM destinato
all’alimentazione umana ….. a meno che per esso non sia stata rilasciata una autorizzazione…”. Questa tolleranza è
ammessa a condizione che la presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente non evitabile e purché si tratti di materiale
che abbia già ottenuto una valutazione favorevole da parte dell’EFSA. Di questi materiali la Commissione ha pubblicato
una lista, in ottemperanza con quanto stabilito dall’articolo 18 del regolamento 641/2004, recante norme attuative del
regolamento 1829/2003 stesso.
Da ultimo, il regolamento CE 1829/2003 definisce anche il Laboratorio comunitario di riferimento nonché i suoi compiti e
mansioni (art. 32 ed allegato). Con regolamento CE n. 641/2004 sono stabiliti i dettagli relativi alle procedure di
autorizzazione per quanto riguarda le informazioni che i richiedenti devono mettere a disposizione al fine della
valutazione; con regolamento CE n. 1981/2006 sono dettagliate regole per i laboratori e designati i laboratori di
riferimento nazionali.
Con l’obiettivo di istituire un quadro normativo per la tracciabilità dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti,
facilitandone una accurata etichettatura, e di dettare norme relative alla gestione del rischio, il Parlamento Europeo ed il
Consiglio hanno successivamente adottato anche il Regolamento CE n. 1830/2003, concernente, per l’appunto, la
tracciabilità e l’etichettatura di OGM.
Per quanto concerne la tracciabilità, il regolamento prevede che gli operatori, fin dalla prima fase di commercializzazione,
assicurino la trasmissione per iscritto agli operatori successivi le informazioni concernenti il fatto che il prodotto contiene
o è costituito da OGM.
Il regolamento fornisce altresì le diciture da utilizzare nel caso di commercializzazione di prodotti contenenti o provenienti
da OGM.
DNA pianta
Promotore
Transgene
Terminatore
Resistenza Batterica
Fattore di selezione
 p-35S
 cp4-EPSPS
 pat
 bar
 t-nos
 35S-ter
 p-FMV
 Npt II
DNA pianta
LE ANALISI OGM
DNA pianta
Promotore
(CaMV35S)
Gene di interesse inserito
Terminatore
(NOS)
Livello di specificità
DNA pianta
PCR di Screening
Basso
PCR gene-specifica
PCR costrutto-specifica
Alto
PCR evento-specifica
La legislazione alimentare
La legislazione concernente gli OGM si inserisce nel più generale quadro relativo alla legislazione alimentare disciplinata
dal regolamento CE n. 178/2002.
In particolare, il regolamento 178 pone in capo agli operatori del settore agroalimentare e della mangimistica l’obbligo di
garantire che nelle imprese gli alimenti e i mangimi prodotti trasformanti e distribuiti rispettino le prescrizioni legislative
(art. 17)
Proprio per consentire la piena applicazione del sistema di garanzia comunitario, il regolamento prevede all’articolo 18 gli
obblighi concernenti la rintracciabilità.
Il successivo articolo 19 detta le disposizioni relative a ritiro richiamo e notifica da parte degli operatori del settore
agroalimentare.
In particolare, l’articolo 19 impone l’obbligo specifico per gli operatori di ritirare un alimento quando esso non sia
conforme alle prescrizioni di sicurezza. Il ritiro dal mercato può avvenire in qualunque anello della catena
alimentare e non solo al momento della distribuzione finale.
L’operatore ha anche l’obbligo di informare immediatamente le Autorità competenti dello Stato membro quando
ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute
umana.
E’ compito delle Autorità competenti attivare, all’occorrenza, il sistema di allarme rapido per gli alimenti e mangimi
RASFF.
Si deve quindi distinguere chiaramente tra gli obblighi di notifica degli operatori e quelli delle Autorità. Il RASFF è attivato
solo dalle autorità ( autorità degli Stati membri, Commissione, EFSA).
Il regolamento CE 178/2002 è importante anche perché istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ne
disciplina i compiti e detta regole per il suo funzionamento (articoli da 22 a 49).
EVENTI OGM RISO
EVENTI OGM
Riso
Origine
Promotore
Gene inserito
Terminatore
LLrice06
LLrice601
Llrice604
LLrice62
Bt63
KMD1rice
KeFeng6 rice
Huahui-1
Tarom molaii + cry1Ab
Golden Rice 2
Altri…
USA
USA
USA
USA
Cina
Cina
Cina
Cina
Iran
IRRI
CaMV35S
CaMV35S
CaMV35S
CaMV35S
ract-1
CaMV35S
CaMV35S
ract-1
PEPC
?
?
bar (tolleranza al glufosinato)
bar (tolleranza al glufosinato)
bar (tolleranza al glufosinato)
bar (tolleranza al glufosinato)
cry1Ab-Ac (resistenza ai lepidotteri)
cry1Ab (resistenza ai lepidotteri)
cry1Ac + Cp Ti (resistenza agli insetti)
cry1Ab-Ac (resistenza ai lepidotteri)
cry1Ab (resistenza ai lepidotteri)
psy + crt1 (produzione di b-carotene)
35S
NOS
NOS
35S
NOS
NOS
NOS
NOS
35S
?
?
Specie
Riso
Mais
Link utili:
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://www.gmo-compass.org/eng/home/
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp
http://www.biosafetyscanner.org/
http://cera-gmc.org/index.php?action=gm_crop_database
http://www.bats.ch/gmo-watch/
Norme UNI e ISO
Metodi di analisi
• UNI EN ISO 21569:2005 - Foodstuffs – Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and
derived products - Qualitative nucleic acid based methods
• ISO 21570:2005 - Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived
products - Quantitative nucleic acid based methods
• ISO 21570:2005 - Technical Corrigendum 1:2006 - Methods of analysis for the detection of genetically modified
organisms and derived products - Quantitative nucleic acid based methods
• UNI EN ISO 21571:2005 - Foodstuffs - Detection of genetically modified organisms and derived products - Nucleic acid
extraction
• ISO/TS 21098:2005 - Foodstuffs - Nucleic acid based methods of analysis of genetically modified organisms and derived
products - Information to be supplied and procedure for the addition of methods to ISO 21569, ISO 21570 or ISO 21571
• ISO 24276:2006 - Foodstuffs - Nucleic acid based methods of analysis for genetically modified organisms and derived
products - General requirements and definitions
Campionamento
• UNI CEN/TS 15568:2007 – Prodotti alimentari - Metodi di analisi per la ricerca di organismi geneticamente modificati e
di prodotti derivati – Strategie di campionamento
• UNI EN 12305:1999 - Biotecnologie - Organismi modificati per applicazioni nell’ambiente – Guida per le strategie di
campionamento nel caso di rilascio deliberato di piante geneticamente modificate
Evento LLrice601
• Decisione 2006/601/CE della Commissione del 5 settembre 2006 che reca misure d’emergenza relative all’organismo
geneticamente modificato non autorizzato “LL RICE 601” nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2006)
3932]
• Decisione 2006/754/CE della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure
d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato “LL RICE 601” nei prodotti a base di riso
[notificata con il numero C(2006) 5266]
• Decisione 2008/162/CE della Commissione del 26 febbraio 2008 che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure
d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato “LL RICE 601” nei prodotti a base di riso
[notificata con il numero C(2008) 743]
• Decisione 2010/315/UE della Commissione del 8 giugno 2010 che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure
d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato “LL RICE 601” nei prodotti a base di riso e
che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad accertare l’assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso
[notificata con il numero C(2010) 3527]
Evento BT63
• Decisione 2008/289/CE della Commissione del 3 aprile 2008 riguardante provvedimenti d’emergenza relativi
all’organismo geneticamente modificato non autorizzato “Bt63” nei prodotti a base di riso [notificata con il numero
C(2008) 1208]
• Decisione di esecuzione 2011/884/UE della Commissione del 22 dicembre 2011 recante misura di emergenza relative
alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga
la decisione 2008/289/CE.
• Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2013 che modifica la decisione di esecuzione 2011/884/UE
recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base
di riso originari della Cina. (2013/287/UE)
Nelle tabelle vengono riportati, per alcuni eventi OGM di
riso e non, alcune informazioni in merito al promotore, al
terminatore, al fattore di selezione, alla resistenza batterica
ed al transgene inserito.
Nel caso di un analisi di screening OGM effettuata per
rilevare la presenza del Promotore CaMV35S e del
Terminatore NOS, verranno amplificati mediante la tecnica
della PCR tutti gli eventi che presentano nel loro costrutto il
Promotore CaMV35S e /o il Terminatore NOS. Pertanto
questa analisi ha un livello di specificità molto basso.
Inversamente, un analisi PCR evento-specifica permette di
rilevare solo l’evento ricercato, rendendo il livello di
specificità dell’analisi molto alto.
Soia
Colza
Cotone
Patata
Evento OGM
LLRICE601
LLRICE62
BT63
KMD1
KeFeng6
BT10
BT11
BT176
CBH 351 (Starlink)
DBT 418
GA21
MON809
MON810
MON863
NK603
T25
TC 1507 (Herculex)
MIR604
DAS59122
MON88017
MON89034
EVENT3272
GTS 40-3-2 (RR)
A2704
MON89788
A5547-127
DP-305423
DP-356043
RT73
T45
MS8-RF3
MON1445 (RR)
Bollgard 531
3006x281
LLCOTTON25
15985
GHB614
MON88913
New Leaf Y
New Leaf PLUS
AMFLORA
Promotore
CaMV35S
Teminatore
NOS
Terminatore
CaMV35S
nptII
p-FMV
cp4-epsps
pat
bar
+
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(+)
-
(+)
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n.d.
n.d.
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-
n.d.
n.d.
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n.d.
n.d.
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n.d.
n.d.
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n.d.
n.d.
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n.d.
n.d.
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+
+
+
-
LE ANALISI PRESSO IL LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE
Il Laboratorio di Biologia Molecolare effettua un’analisi di screening OGM «Organismi geneticamente modificati (OGM): Promotore CaMV35S e Terminatore NOS. Analisi
qualitativa in Real - Time PCR ».
A partire da dicembre 2011, attraverso l’adozione di un Sistema Qualità conforme ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, la prova di screening OGM per la
ricerca del promotore CaMV35S e del terminatore NOS è accreditata ACCREDIA.
L’ accreditamento è l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento) della conformità del sistema di
gestione e delle competenze tecniche del laboratorio a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti (UNI CEI EN ISO/IEC 17025), nonché alle prescrizioni legislative
obbligatorie. L’accreditamento consente quindi di erogare servizi ed esami ufficialmente riconosciuti dall’UE e dai Paesi Terzi.
L’analisi di screening OGM viene eseguita su tutte le partite di seme delle varietà di cui l’ENR è costitutore prima di essere destinate alla selezione (nuclei, pre-base, base,
prima riproduzione R1 e seconda riproduzione R2). Dopo la selezione, vengono eseguite le analisi di screening OGM per singolo lotto delle partite destinate ai
moltiplicatori.
Open Day 11 Settembre 2013 – Ente Nazionale Risi – Centro Ricerche sul Riso