sarò sottoposto ad un provvedimento disciplinare per non aver

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sarò sottoposto ad un provvedimento disciplinare per non aver
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OGGETTO
MANCATA RISPOSTA AD UNA CHIAMATA IN PRONTA DISPONIBILITÀ
QUESITO
(posto in data 24 maggio 2012)
La scorsa domenica ero in turno di pronta disponibilità. (Il nostro
ospedale considera obbligatoria la presenza in sede dalle 08,30 alle
12,30 mentre il resto delle ore, fino alle 08,30 del giorno seguente sono
retribuite in regime di pronta disponibilità).
La notte verso le 4 del mattino sono stato svegliato dai carabinieri che
mi avvertivano che c'era un’urgenza ma che il mio telefono fisso, a detta
del centralino, era muto. Infatti ho provato a chiamare l'ospedale, ma
non c'era linea. Mi sono recato comunque sollecitamente in ospedale.
Preciso che il centralino ha il mio numero di cellulare; questo era in una
stanza lontana, per cui non ho sentito le numerose chiamate fattemi.
Tengo a sottolineare che considero come primo numero quello di casa,
in quanto il cellulare esige una cura costante (deve essere sempre
carico e sempre con me) che io non riesco a garantire.
Il mattino successivo ho chiamato il 187 e mi è stato detto che non era
possibile risalire alla presenza di un transitorio blackout anche se
tecnicamente era possibile che ciò fosse accaduto. Veniva comunque
aperta una segnalazione di guasto.
Mi è stato anticipato che sarò sottoposto ad un procedimento
disciplinare. Vorrei avere lumi al riguardo.
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RISPOSTA
(inviata in data 21 giugno 2012)
L’evento accaduto può effettivamente dar luogo ad un procedimento
disciplinare, perché in esso può essere ravvisata la violazione di un
obbligo specifico che deve essere osservato dal dirigente in turno
di pronta disponibilità. L’articolo 17 comma 1 del CCNL precisa infatti
che “Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
il presidio nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato
dall'azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali per
affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione
organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.”
Il dirigente in turno di pronta disponibilità è tenuto ad adottare tutti
gli accorgimenti possibili per rendersi immediatamente reperibile,
secondo il principio generale della diligenza alla quale egli è obbligato
ai sensi dell’articolo 2104 del codice civile (Il prestatore di lavoro deve
usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta).
Il principio della diligenza è specificamente richiamato dal comma 1
dell’articolo 6 del CCLN 6 maggio 2010, integrativo del CCNL
2006_2009, che esplicita in modo analitico quali sono gli obblighi
all’osservanza dei quali un dirigente è tenuto, e la violazione dei quali
di fatto costituisce un illecito disciplinare.
La mancanza che può essere contestata è proprio quella di non aver
adottato tutti gli accorgimenti possibili per rendersi immediatamente
reperibile. Da questo punto di vista appare del tutto inopportuna
l’affermazione di considerare come primo numero quello di casa,
in quanto il cellulare esige una cura costante (deve essere sempre
carico e sempre con me) che io non riesco a garantire. Un’affermazione
del genere può essere interpretata come deliberata trascuratezza.
Ancor più inopportuna appare l’affermazione il cellulare era in una
stanza lontana, per cui non ho sentito le numerose chiamate fattemi.
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A fronte della probabile contestazione il dirigente deve organizzare
una sua difesa, dimostrando che quanto accaduto non è in alcun
modo imputabile ad una sua negligenza, ma a fatti del tutto
imprevedibili, che non possono essere addebitati a sue responsabilità.
Fondamentale appare ad esempio farsi rilasciare da Telecom una
dichiarazione che attesti l’effettiva mancanza di linea al momento
in cui il dirigente è stato chiamato. Se fosse impossibile farsi rilasciare
questa dichiarazione può comunque essere utile la dichiarazione
dell’addetto al centralino in merito al segnale che veniva dato
alla chiamata (libero, occupato, nessun segnale). Altrettanto
importante sarebbe stato far constatare la mancanza di linea agli
agenti che si sono recati a casa del dirigente, perché una loro
dichiarazione potrebbe risultare a totale discarico di eventuali
responsabilità (anche se resta debole una difesa basata sull’affidarsi
al solo collegamento telefonico fisso, che appare meno idoneo del
cellulare a garantire quella immediata reperibilità che costituisce
requisito intrinseco nell’istituto della pronta disponibilità).
Nella successiva sezione dedicata ai riferimenti normativi sono
riportati gli articoli del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL
2006_2009, che risultano utili a chiarire alcuni aspetti fondamentali:
 quali sono le sanzioni comminabili;
 quali sono i diritti e le garanzie che la normativa assicura;
 qual è la procedura che viene seguita.
Il CCNL 6 maggio 2010 è stato quasi integralmente dedicato
a tradurre con specifico riferimento alla dirigenza medica le norme del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che attengono alla responsabilità disciplinare nell’ambito generale del pubblico impiego. Tali
norme sono state modificate profondamente dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, e proprio la portata delle modifiche introdotte
ha indotto a dare particolare spazio alla tematica della responsabilità
disciplinare nel contratto integrativo del 6 maggio 2010.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 6 maggio 2010
Integrativo del CCNL 2006_2008 stipulato in data 17 ottobre 2008
CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 5 – principi generali
1 – finalità strategiche delle modifiche apportate al quadro normativo
In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle
particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel
rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e
controllo spettanti agli organi di governo, e le funzioni di gestione
spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale
in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed
operatività delle Aziende ed Enti del SSN, sono stabilite specifiche
fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché
il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al
dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2 – distinzione tra responsabilità dirigenziali e disciplinari
Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed
i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità
disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse.
La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi
di comportamento, secondo i principi e le modalità fissati dal presente
CCNL, e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata
dall'articolo 15ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli
obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e
le competenze organizzative dei dirigenti. Quest'ultima viene accertata
secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del
sistema di valutazione di cui agli articoli 25 e seguenti del CCNL del 3
novembre 2005.
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 5 – principi generali
3 – ulteriori responsabilità attribuite dalla normativa vigente
Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità indicate dall'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (responsabilità
civile, amministrativa, penale e contabile) che hanno distinta e
specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare, e per le
quali la normativa definisce uno specifico regime sanzionatorio.
4 – principi che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni
Per la responsabilità disciplinare, la tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni individuate dal presente CCNL, sono applicate
secondo i principi e i criteri in esso definiti, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con particolare
riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare.
L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi,
deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine
di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere
applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge
o dal contratto collettivo.
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 6 – obblighi del dirigente
1 – rinvio agli articoli 2104 e 2105 del codice civile
Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà
di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce
alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
codice civile, articolo 2104
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello
superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare
le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente
dipende.
codice civile, articolo 2105
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o
di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso
in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
2 – rispetto di codici di comportamento e carte dei servizi
Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria
considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL 2002_2005, di cui
si impegna a osservare tutte le disposizioni, nonché dei codici
di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'articolo 54,
comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quanto
stabilito nelle carte dei servizi.
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 6 – obblighi del dirigente
3 – principi generali che il dirigente deve applicare
Il dirigente, al fine di garantire la migliore qualità del servizio, deve
in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme
regolatrici del rapporto di lavoro, delle disposizioni contrattuali,
nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite
dall'Azienda, e perseguire direttamente l'interesse pubblico
nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono
posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi
raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta
informata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni
interpersonali, all'interno dell'Azienda con gli altri dirigenti e con gli
addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con
gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona
o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'Azienda;
d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento
conforme al proprio ruolo organizzando ed assicurando la presenza
in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'
espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa
contrattuale e legislativa vigente;
e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni,
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari
propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e
dei conviventi;
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 6 – obblighi del dirigente
3 – principi generali che il dirigente deve applicare
Il dirigente, al fine di garantire la migliore qualità del servizio, deve
in particolare:
f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto
espletamento dell'attività del personale anche di livello dirigenziale
assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto
delle norme del codice di comportamento e disciplinare ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare secondo le disposizioni
vigenti;
g) informare l'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi
confronti è esercitata l'azione penale, quando per la particolare
natura dei reati contestati al dirigente si possano configurare
situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per
l'Azienda;
h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se
non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso,
purché di modico valore;
i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo
rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni
assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale
vigente;
j) assicurare la massima diligenza nella compilazione, tenuta e
controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
k) rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia
di espletamento dell'attività libero professionale;
l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e
di certificazione per l'assenza per malattia;
m) assolvere diligentemente e prontamente agli obblighi a lui
ascrivibili in merito alla certificazione delle assenze per malattia.
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 6 – obblighi del dirigente
4 – obblighi specifici relativi alla trasparenza ed alla privacy
Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme
vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati
personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e
sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.
5 – disposizioni specifiche in materia di incompatibilità
In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 anche con riferimento
all'articolo 1, comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
dispone: "al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività
di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte
normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione
di appartenenza, e l'autorizzazione sia stata concessa.".
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 7 – sanzioni e procedure disciplinari
1 – sanzioni applicabili
Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi analiticamente
indicati dal precedente articolo 6, secondo la gravità dell'infrazione,
previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione
delle seguenti sanzioni:
a) censura scritta;
b) sanzione pecuniaria;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
competenza, forme e termini dei procedimenti disciplinari
Per l’individuazione dell’autorità competente e per le forme e i termini
dei procedimenti disciplinari della dirigenza si applicano le norme
dell’articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(comma 2), secondo le quali per le infrazioni di minore gravità, fino
alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni, il titolare
del potere disciplinare è il dirigente responsabile della struttura
cui l’interessato è formalmente assegnato. Per le infrazioni punibili
con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio per più di dieci
giorni, il procedimento disciplinare viene svolto dall’ufficio al quale
l’amministrazione ha attribuito la competenza dei procedimenti
disciplinari (comma 3). In questi casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare
è il direttore generale o chi da lui delegato. (comma 4)
5 – tempestività e specificità della contestazione dell’addebito
Nell’ambito del procedimento disciplinare la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini
temporali previsti dalla legge, nonché contenere l’esposizione chiara e
puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto
il dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso
di esercitare il diritto di difesa.
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 7 – sanzioni e procedure disciplinari
6 – termini temporali per la recidiva
Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare,
delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
7 – salvaguardia di ulteriori responsabilità
I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente
dalle eventuali responsabilità di altro genere, nelle quali egli sia
incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata
nelle forme previste dal sistema di valutazione di cui agli articoli 25 e
seguenti del CCNL 2002_2005.
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
ARTICOLO 55-bis
Forme e termini del procedimento disciplinare.
1 – titolarità del procedimento disciplinare
Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione
di sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni,
il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha
qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle
indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge
secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo.
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articolo 55-bis
forme e termini del procedimento disciplinare.
2 – procedimento disciplinare per le infrazioni di minore gravità
Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui
il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo,
quando ha notizia di comportamenti punibili con sanzioni superiori al
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più di dieci giorni, senza indugio e
comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il con-traddittorio a sua difesa,
con l'eventuale assistenza di un procura-tore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi,
può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale
ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il
procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della
sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.
In caso di differi-mento superiore a dieci giorni del termine a difesa,
per impedi-mento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedi-mento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento
può essere disposto una sola volta nel corso del procedimento.
La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero,
per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
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articolo 55-bis
forme e termini del procedimento disciplinare.
3 – obblighi del responsabile della struttura
Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero
se la sanzione da applicare è più grave della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, trasmette gli
atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio al quale è
attribuita la competenza dei procedimenti disciplinari, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4 –procedimento disciplinare per le infrazioni di maggiore gravità
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Il predetto ufficio
contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio
a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2 ma se la sanzione da applicare è più grave della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci
giorni, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e
salva l'eventuale sospensione cautelare dal servizio. Il termine per
la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3, ovvero dalla data nella quale l'ufficio
ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza
del termine per la conclusione del procedimento resta comunque
fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui
il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente
comma comporta per l'amministrazione la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa.
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 8 – codice disciplinare
1 – principi generali posti a base del codice disciplinare
Le Aziende sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza.
A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni:
 l'intenzionalità del comportamento;
 il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
 la rilevanza dell’infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e
delle disposizioni violate;
 le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto,
nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda;
 l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi
gli utenti;
 l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
anche connesse al comportamento tenuto complessivamente
dal dirigente, o al concorso nella violazione di più persone.
2 – inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva
La recidiva nelle mancanze previste ai commi da 4 a 8, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità
tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.
3 – modalità di applicazione nel caso di procedimenti congiunti
Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione
od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed
accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
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CCNL 6 maggio 2010
CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 8 – codice disciplinare
4 –censura scritta fino alla multa da 200 a 500 euro
La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino
alla multa da € 200 a € 500 si applica, graduando l'entità della stessa
in relazione ai criteri indicati al comma 1, nei casi di:
 inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente,
nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza
in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento
dell'incarico affidato, ove non ricorrano i reati di cui all’articolo 55quater, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 165/2001 (falsa
attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno
stato di malattia) per i quali è prevista la sanzione del
licenziamento;
 condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi
di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri
dirigenti, i dipendenti, o nei confronti degli utenti o terzi;
 alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
 comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo
delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
 violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda
di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che
nei suoi confronti è esercitata l'azione penale quando per
la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono
configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave
pregiudizio per l'Azienda;
 violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare,
a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se
non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli
d'uso, purché di modico valore;
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 8 - codice disciplinare
4 –censura scritta fino alla multa da 200 a 500 euro
 inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione
degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo,
anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'azienda o per
gli utenti;
 violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme
dei singoli ordinamenti, anche se non ne sia derivato danno
all'azienda.
L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell'Azienda ed è
destinato alle attività relative al rischio clinico.
5 – sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 15 giorni
La sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione fino ad
un massimo di 15 giorni si applica al dirigente che, essendo
a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti.
6 – sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 3 mesi,
e mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo
pari a quello spettante per il doppio del periodo della sospensione:
 omissione o ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o valutazioni sull'insussistenza dell'illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione
a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, che
determinino il mancato esercizio o la decadenza dell'azione
disciplinare. La sanzione deve essere proporzionata alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi
in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento;
 mancata osservanza delle disposizioni vigenti al fine di prevenire o
contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche.
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 8 - codice disciplinare
7 – sospensione dal servizio senza retribuzione da tre giorni a tre mesi
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un
minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, ove già non
ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione
disciplinare si applica quando l’amministrazione di appartenenza sia
stata condannata al risarcimento di un danno derivante da una
violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti
da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti o dal codice di comportamento
adottati dall' amministrazione stessa. La durata della sospensione dal
servizio deve essere proporzionata all'entità del risarcimento pagato.
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55 sexies, comma 1
8 – sospensione dal servizio senza retribuzione da tre giorni a sei mesi
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo
di sei mesi, si applica nei casi di:
 recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7
oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si
caratterizzano per una particolare gravità;
 minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico
oppure nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione
aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti, ovvero alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
 manifestazioni offensive nei confronti dell'Azienda o dei componenti
della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti
o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero,
ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei lavoratori;
 tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina,
di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte
del personale dipendente;
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articolo 8 - codice disciplinare
8 – sospensione dal servizio senza retribuzione da tre giorni a sei mesi
 assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata
in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio,
al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'azienda,
agli utenti o ai terzi,
 occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi
ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme
o beni di pertinenza della amministrazione o ad esso affidati;
 mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
 comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza,
operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco
delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e
nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
 comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta
e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche,
da cui sia derivato un danno per l'azienda o per i terzi;
 inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente per
quanto concerne la certificazione medica delle assenze di lavoratori
per malattia;
 qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave
danno all'azienda o a terzi;
 atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti
di dirigenti o altri dipendenti;
 atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità della persona.
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articolo 8 - codice disciplinare
9 – facoltà per l'azienda di differire la sospensione dal servizio
L'Azienda, in relazione a documentate esigenze organizzative e
funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire,
per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione della sospensione dal servizio.
10 – trasformazione della sospensione in una sanzione pecuniaria
In relazione alla specificità della funzione medica, anche con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l'Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare
la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una
sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione dell'attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera che deve essere corrisposta al dirigente sulla base della vigente
normativa contrattuale. La relativa trattenuta sulla retribuzione è
introitata dal bilancio dell'Azienda.
La trasformazione della sanzione della sospensione dal servizio in una
sanzione pecuniaria non si applica quando la sospensione dal servizio
sia stata comminata per le seguenti mancanze:
 rifiuto di collaborare con l’autorità responsabile di un procedimento
disciplinare o dichiarazioni false o reticenti;
 mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti
all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, nel trasmettere
gli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni irragionevoli o
manifestamente infondate sull'insussistenza dell'illecito;
 inosservanza delle disposizioni vigenti, al fine di prevenire o
contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche.
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articolo 8 - codice disciplinare
11.1) - licenziamento con preavviso
 assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,
anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; (decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55 quater, comma 1,
lettera b)
 ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio (decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, articolo 55 quater, comma 1, lettera c)
 reiterazione dell’inosservanza degli obblighi di trasmissione all'INPS
per via telematica della certificazione medica concernente assenze
di lavoratori per malattia (decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, articolo 55 septies, comma 4)
 recidiva plurima in una delle mancanze previste ai commi da 4 a 8,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione
massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque,
quando tali mancanze si caratterizzino per una particolare gravità;
 mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero
professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una
forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda;
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articolo 8 - codice disciplinare
11.2) - licenziamento senza preavviso
 falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione
dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente
uno stato di malattia; (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
articolo 55 quater, comma 1, lettera a)
 falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero di progressioni
di carriera; (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55
quater, comma 1, lettera d)
 reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e
della dignità personale altrui; (decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, 4 articolo 55 quater, comma 1, lettera e)
 condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro; (decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, articolo 55 quater, comma 1, lettera f)
 rilascio di certificazioni che attestano dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente documentati; (decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, articolo 55 quinquies, comma 3)
 gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dar luogo alla sospensione cautelare
 condanna, anche non passata in giudicato, per i reati penali che
gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) indicano
quali motivi di divieto di candidarsi a ricoprire responsabilità
amministrative o di interdizione dall'esercizio delle stesse:
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 8 - codice disciplinare
11.2) –licenziamento senza preavviso
 recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme
di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di dirigenti o altri dipendenti;
 recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
 atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere
precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in
essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire
la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (articolo
2119 del codice civile)
12 – mancanze non esplicitamente previste dalla normativa
Le mancanze non espressamente previste dai commi da 4 a 8 e dal
comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al
comma 1, facendo riferimento, quanto all’individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti come definiti dall’articolo 6,
nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti.
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articolo 8 - codice disciplinare
13 – pubblicizzazione del codice disciplinare
Al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché al codice
di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere
data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'azienda, Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti
all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.
14 – termini per la pubblicazione del codice disciplinare
In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare
deve essere obbligatoriamente reso pubblico mediante la sua
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione che lo adotta,
entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si
applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua
affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione.
Resta fermo che le sanzioni previste dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 si applicano dall'entrata in vigore del decreto stesso.
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articolo 12 - determinazione concordata della sanzione
1 – possibilità di concordare la sanzione in via conciliativa
L’autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa,
possono procedere alla determinazione concordata della sanzione
disciplinare da applicare, fatta eccezione per i casi per i quali la legge
ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento,
con o senza preavviso.
2 – limiti entro i quali è possibile applicare la procedura
La sanzione concordemente determinata sulla base di una procedura
conciliativa non può essere di specie diversa da quella prevista
dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si
procede, e non è soggetta ad impugnazione.
3 – termini entro i quali è possibile attivare la procedura
L’autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all’altra
parte l’attivazione della procedura conciliativa (che non ha natura
obbligatoria) entro il termine di cinque giorni successivi alla audizione
del dirigente per il contraddittorio a sua difesa. Dalla data
della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare.
La proposta dell’autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti
della procedura sono comunicati all’altra parte tramite posta
elettronica certificata, se il dipendente dispone di idonea casella
di posta, ovvero tramite consegna a mano o tramite raccomandata
postale con ricevuta di ritorno.
4 – modalità di attivazione della procedura conciliativa
La proposta di attivazione della procedura conciliativa deve contenere
una sintesi dei fatti, delle risultanze del contraddittorio, nonché
la proposta della sanzione che si ritiene applicabile. La mancata
formulazione della proposta entro il termine di cinque giorni
dall’audizione del dirigente per il contraddittorio in sua difesa
comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 12 - determinazione concordata della sanzione
5 – modalità e termini di accettazione
La disponibilità della controparte ad accettare la procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi
al ricevimento della proposta, tramite posta elettronica certificata,
o tramite consegna a mano o tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto
termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare. La mancata accettazione comporta la decadenza
delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa.
6 – modalità di definizione della procedura conciliativa
Ove la proposta conciliativa sia accettata, l’autorità disciplinare
competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con
l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato.
7 – effetti dell’esito positivo della procedura conciliativa
Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è
formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità
disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che
non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità
disciplinare competente.
8 – effetti dell’esito negativo della procedura conciliativa
In caso di esito negativo questo deve essere riportato in apposito
verbale, e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente
ripresa dei termini del procedimento disciplinare.
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CAPO II – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
articolo 12 - determinazione concordata della sanzione
9 – termini entro i quali deve concludersi la procedura
In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro trenta
giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione
della sanzione. La scadenza di tale termine comporta l’estinzione
della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora
in corso di svolgimento, e la decadenza delle parti dalla facoltà
di avvalersi ulteriormente della stessa.
articolo 13 – monitoraggio dell’applicazione
delle norme in materia di responsabilità disciplinare
Al fine di monitorare e verificare l’applicazione delle norme definite dal
presente contratto collettivo nazionale di lavoro le Aziende sono tenute
ad inviare, con cadenza annuale, a ciascuna Regione un rapporto
informativo sui procedimenti disciplinari effettuati, anche con
riferimento ai risultati degli stessi, sia in termini di sanzioni erogate
che di archiviazioni effettuate.
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