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Assise degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia Siracusa 23-24 novembre 2012 Convegno «Formazione professionale continua per gli ingegneri" Carmelo Maria Grasso Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Catania La Formazione in Europa • Nell’ambito delle politiche comunitarie della formazione il Continuing Professional development (CPD) or Continuing Professional Education (CPE) rappresenta il sistema attraverso il quale i membri delle categorie professionali mantengono, incrementano e migliorano le proprie conoscenze e competenze e sviluppano le qualità personali richieste nella loro vita professionale. • La formazione lungo tutto l’arco della vita (Life longlearning) è infatti assunta all’Unione Europea a pilastro della costruzione di una società dinamica fondata sulla conoscenza e sull’innovazione. • L’azione dell’Unione si sviluppa secondo il principio della sussidiarietà posto che la normazione in materia è di competenza degli Stati membri. Risultati indagine Ceplis (organizzazioni di professionisti raggruppate) • Alla ricerca hanno partecipato 62 tra Ordini, Collegi e Associazioni di Liberi Professionisti provenienti da 17 stati dell’Unione Europea. • L’indagine si apre con la manifestazione di una chiara convergenza di opinioni (88,5%) sulla definizione data di formazione intesa come “somma delle attività di apprendimento effettuate dopo la fine del corso di studi per l'accesso alla professione e fondamentali per l'incremento delle capacità teoriche, pratiche e relazionali necessarie allo sviluppo dell'attività professionale”(vedi grafico n. 1) • La prima area indagata affronta il tema dell’ordinamento della formazione permanente presente nelle varie nazioni e nelle diverse tipologie professionali. • L’analisi delle risultanze della tabella n. 1 e nel grafico n. 2 evidenzia come l’obbligo della formazione permanente per l’esercizio della professione sia relativamente basso: rispettivamente del 37,7% per esercitare e del 24,2 per rimanere iscritti all’Ordine, Collegio o Associazione professionale. • Di contro il 75% dei partecipanti ha indicato la formazione permanente come un obbligo etico per il professionista. • Ciò sta ad indicare come i Liberi Professionisti vedano nella formazione un principio fondamentale del loro essere presenti nel mondo sociale e produttivo ben al di là di quanto recepito dagli ordinamenti e dei regolamenti emanati dalle nazioni di appartenenza. Grafico Obbligo della Formazione permanente (dati in percentuale) La Formazione in Italia L’aggiornamento professionale continuo e permanente è un adempimento connesso all’entrata in vigore del DPR n. 137/2012, art.7 comma 3 (aggiornamento professionale). I tempi di attuazione per l’adozione del regolamento per l’aggiornamento professionale sono entro il 15 agosto 2013. Professione AVVOCATI 3 anni PERITO INDUSTRIAL E GEOLOGI COMMERCI ALISTI 3 anni 3 anni 3 anni 5 anni 2 anni 2 anni 3 anni 2 anni 3 anni Iscritti all’albo o all’elenco speciale Iscritti all’albo Iscritti all’Albo Iscritti all’albo Notai in esercizio Iscritti all’albo Iscritti all’albo Iscritti Iscritti 90 (min 20 l’anno) di cui almeno 3 derivanti da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti inerenti l’ordinament o, la deontologia, le tariffe e l’organizzazi one dello studio professional e. E’ consentito un max di 15 crediti (30 per le donne) acquisibili mediante attività di formazione a variabile in base agli anni di iscrizione all’albo 100 CFP (min 40 crediti 40 l’anno) (min 10 per partecipazio ne ad eventi, che abbiano ad oggetto materie di ordinamento , deontologia e tariffa professional e) 45 CFP di cui (10 nel primo anno, 15 nel secondo e 20 nel terzo) 50 di cui 50 CFP almeno 6 nelle materie di Ordinament o Professional e e Codice Deontologic o. BIOLOGI GEOMETRI NOTAI PERITI AGRARI CONSULENTI DEL LAVORO DOTTORI AGRONOMI Periodo di valutazione Iscritti all’albo e Partecipanti praticanti abilitati al patrocinio 90 (di cui almeno 20 all’anno) 15 devono derivare da attività e eventi formativi con oggetto l’ordinament o professional ee previdenzial e e la N crediti del deontologia periodo di valutazione 150 (min 30, 12 (min 2 max 70 l’anno)Alme l’anno) no 0,5 CFP l’anno devono derivare da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti inerenti l’ordinament o, la deontologia, la previdenza, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali , l’information tecnology e Professione Valore del credito N crediti del periodo di valutazione DOTTORI AGRONOMI COMMERCIA LISTI GEOMETRI NOTAI 1 credito = 1 h di formazione (max 24 per evento) 1 credito = 8 ore di formazione 1 credito = 1 h di formazione 1 credito = 1 h di formazione Cfr tabella articolo 3 90 (di cui 150 (min 30, almeno 20 max 70 all’anno) 15 l’anno) devono derivare da attività e eventi formativi con oggetto l’ordinament o professionale e previdenziale e la deontologia 12 (min 2 l’anno)Almen o 0,5 CFP l’anno devono derivare da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti inerenti l’ordinament o, la deontologia, la previdenza, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, l’information tecnology e l’organizzazio ne dello studio professionale 90 (min 20 l’anno) di cui almeno 3 derivanti da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti inerenti l’ordinament o, la deontologia, le tariffe e l’organizzazio ne dello studio professionale . E’ consentito un max di 15 crediti (30 per le donne) acquisibili mediante attività di formazione a distanza variabile in 100 CFP (min base agli anni 40 l’anno) di iscrizione all’albo AVVOCATI BIOLOGI PERITO INDUSTRIALE PERITI AGRARI CONSULENTI DEL LAVORO CFP decisi dal 1 CFP = 1 h di 1 CFP = 1 h Collegio formazione (4 CFP per convegni della durata superiore alle 3h) 40 crediti (min 10 per partecipazion e ad eventi, che abbiano ad oggetto materie di ordinamento, deontologia e tariffa professionale ) 45 CFP di cui (10 nel primo anno, 15 nel secondo e 20 nel terzo) GEOLOGI 1 CFP= 1 h di formazione (max 50 per evento) 50 di cui 50 CFP almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico . Professione AVVOCATI BIOLOGI DOTTORI AGRONOMI COMMERCIAL ISTI per almeno 6 mesi;c) raggiungime nto del 65° anno di età o del 35° anno di anzianità di iscrizione all’Albo;d) altri casi di documentat o impediment o derivante da accertate cause di forza maggiore. casi sopraindicat i, dall’obbligo biennale dei 100 CFP andranno sottratti i crediti formativi in proporzione ai mesi di dispensa. GEOMETRI mesi;d) altri casi di documentat o impediment o derivante da cause di forza maggiore. NOTAI PERITO INDUSTRIALE PERITI AGRARI CONSULENTI DEL LAVORO GEOLOGI Professione AVVOCATI a) relazioni o lezioni negli eventi formativi o nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazio ne per le professioni legali; (max 12 crediti b) pubblicazioni in materia giuridica; (max 24 Attività crediti) formative c) contratti di riconosciute insegnamento (oltre alla in materie partecipazion giuridiche e a corsi di stipulati con aggiornament istituti o, corsi di universitari ed formazione, enti master, equiparati; convegni) (max 24 crediti) d) partecipazion e alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame.(m ax 12 crediti) BIOLOGI DOTTORI AGRONOMI Tab.1 COMMERCIAL ISTI GEOMETRI NOTAI CFP attribuiti Tab.2 dal Consiglio Nazionale:relazioni in convegni, seminari, ecc…pubblicazionilezioni in corsi, master, ecc…docenza presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparatisuperamento di esami in corsi universitari attinenti alla professione PERITO INDUSTRIALE Tab.3 PERITI AGRARI Tab.4 CONSULENTI DEL LAVORO Tab.5 GEOLOGI Tab.6 Professione Accreditamento AVVOCA TI BIOLOGI DOTTORI AGRONOMI COMMERCI ALISTI appartien e alla compete nza del Consiglio nazionale forense l’accredit amento di eventi da svolgersi all’estero , che siano organizza ti da organismi stranieri, ovvero – a richiesta dei soggetti organizza toriquelli che prevedon o la ripetizion e di identici program mi in più circondar io distretti; I corsi vengono programma ti dall’Ordine Nazionale dei Biologi, anche in collaborazio ne, sulla base dell’elabora zione e dello studio dei bisogni formativi dei propri iscritti. Al termine di ogni corso di formazione o aggiorname nto deve essere previsto un esame finale, inoltre deve essere sempre prevista la valutazione, da parte dei partecipanti , della 1. Il Consiglio nazionale verifica la conformità dei programmi formativi al regolament o. 2. Gli Ordini e/o le Federazioni regionali presentano al Consiglio nazionale il programma formativo entro il 30 settembre di ogni anno. 3. Il Consiglio nazionale delibera la conformità dei programmi formativi degli Ordini e delle Federazioni regionali entro 45 Il Consiglio Nazionale, valuta ed approva i programm i di formazion e profession ale continua ed obbligatori a predispost i dagli Ordini territoriali; nell’ambito di tale attività il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi tenendo conto dei seguenti elementi: GEOMETRI NOTAI Il Consiglio Nazionale predispone i temi e la durata dei “corsi di formazione” anche strutturati in singoli moduli e può valutare e accreditare i corsi proposti da altri soggetti avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico. I Collegi provinciali e Circondariali possono accreditare eventuali “seminari” organizzati da altri soggetti. Il CNN provvede al riconoscime nto dei crediti formativi agli eventi formativi attenendosi a criteri oggettivi e predetermi nati, con delibera motivata in caso di diniego. PERITO INDUSTRIAL E Le funzioni di accreditame nto, promozione e coordiname nto delle attività formative spettano al Collegio della provincia ove è proposto l’evento formativo. PERITI AGRARI Il Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto la richiesta di accreditame nto da parte del Consiglio Provinciale ed averne vagliato la rispondenza a quanto previsto dal regolament o, attribuisce i crediti formativi professional i ai singoli eventi, valutando i seguenti elementi: CONSULENTI DEL LAVORO GEOLOGI 1. I soggetti interessati all’accredita mento di un evento (…) devono presentare preventiva mente apposita domanda al Consiglio provinciale nel cui ambito territoriale si svolge l’evento. E’ istituita dal CNG una commission e APC. 2. Il Consiglio provinciale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. 3. La domanda deve contenere la descrizione analitica dell’evento e l’evidenza della sua conformità a quanto Il CNG: 1. vigila sullo svolgiment o dell’APC in termini di efficacia dell’informa zione agli iscritti, sull’omogen eità formativa e della proposta di aggiorname nto sul territorio nazionale anche in relazione alla sua qualità; 2. promuove ed organizza direttament e eventi di aggiorname nto, raccordand osi con l'O.R. territorialm appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell’ordine territoriali l’accreditam ento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento. L’accreditam ento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. L’Ordine potrà collaborar e alla realizzazio ne di qualunqu e evento formativo anche con soggetti privati, giudicati adeguati Decorsi 45 giorni dal ricevimento, il programma formativo è ritenuto conforme. 4. Il programma formativo nazionale è approvato dal Consiglio nazionale entro il 30 novembre di ogni anno. 5. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi tenendo conto dei seguenti elementi: a) tipologia e modalità di svolgimento; b) durata effettiva; c) contenuti ed argomenti trattati; d) qualifica dei relatori. Il Consiglio Nazionale, per la valutazione e l’approvazione dei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali e per l’attribuzione dei crediti formativi afferenti alle singole attività formative, si avvale di un’apposita commissione istituita presso il Consiglio Nazionale stesso La partecip azione agli eventi formativ i organizz ati al di fuori del territori o italiano, su istanza dell’iscri tto, sarà oggetto di valutazio ne per il riconosci mento dei CFP da parte del Consiglio Nazional e. Al fine di ottenere il riconoscimento di crediti formativi, il richiedente deve presentare apposita domanda al CNN, almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento o per l’inizio dell’evento da accreditare .I soggetti privati che intendano presentare domanda per il riconoscimento di crediti formativi dovranno registrarsi entro il 31 marzo di ogni anno tra i soggetti accreditati nell’ambito del programma di formazione professionale permanente dei notai. Spetterà sempre e comunque al Collegio la valutazione del numero di crediti da assegnare agli eventi formativi, anche a quelli organizzati e/o svolti senza il coinvolgim ento del Collegio stesso. Il CNPI può proporre ai Collegi provinciali l’accredita mento di enti pubblici e/o privati che intendano proporre crediti formativi, anche a distanza, sul territorio nazionale, attribuend o i relativi crediti a) la tipologia e modalità di svolgiment o dell’evento formativo rispetto alle competenz e professiona li dei periti agrari; b) durata effettiva dell’evento ed argomenti trattati che, in ogni caso, devono essere sempre riferiti alla attività professiona le del perito agrario; c) competenz ae qualifica dei relatori 4. Il Consiglio provinciale si riserva, in ogni caso, di controllare e verificare, anche successivam ente all’evento nelle forme che riterrà più opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori. 5. La non corrisponde nza dell’evento effettivamen te realizzato ai requisiti indicati nella domanda costituisce motivo di revoca o riduzione dei crediti formativi. 3. ha facoltà di emanare norme di indirizzo per il funzioname nto della Commission e; 4. aggiorna sul proprio sito l’elenco dei corsi accreditati e le domande/ri sposte ai quesiti più frequenti. Professione AVVOC BIOLO ATI GI CONS DOTTO ULENT COMM PERITO RI GEOME PERITI I DEL ERCIALI NOTAI INDUST AGRON TRI AGRARI LAVO STI RIALE OMI RO GEOLOGI 5. Gli OO.RR. organizzano, promuovono e ricevono proposte di iniziative per l’APC e le trasmettono alla Commissione APC. Gli OO.RR. esaminano i programmi e quelli loro presentati per verificare conformità al Regolamento; 6. Propongono inoltre il numero di crediti da assegnare a ogni evento 7. Il riconoscimento di eventi organizzati da Enti pubblici e da privati è subordinato al parere Dell’O.R. territorialmente competente. 8. Gli OO.RR. inviano alla Commissione APC il programma dell’evento di aggiornamento che deve contenere almeno: -data, luogo e durata dell’evento; -informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di CV;; -argomenti trattati; -durata della trattazione degli argomenti; -crediti proposti per l’evento secondo l’art. 6 del presente Regolamento. 9 Qualora un evento, già accreditato, fosse rinviato a nuova data, sarà sufficiente comunicare la nuova data. Si può procedere alla richiesta di accreditamento anche per eventi con data indicativa; 10. I corsi ripetuti nella stessa regione o in altra regione, una volta approvati, non devono essere ulteriormente validati dalla commissione APC, a condizione che il programma dell'evento resti inalterato e sia svolto per almeno l‟80% dagli stessi docenti. 11. L’Ente organizzatore dovrà attestare, all’O.R. competente l’ingresso e l’uscita dei singoli partecipanti secondo criteri atti a registrare le presenze. 12. La Commissione APC si riunisce almeno ogni 60 giorni. 13. I compiti della Commissione APC sono la verifica e la validazione delle proposte degli OO.RR. pervenute non oltre i 15 giorni precedenti la riunione e la validazione del numero di crediti. 14. Entro i 15 giorni successivi alla riunione, la segreteria del CNG renderà noto agli OO.RR. l’esito della valutazione con comunicazione scritta. L’eventuale parere difforme da quanto richiesto dagli OO.RR. deve essere motivato. Principi generali La legge affida ai Consigli territoriali e nazionale dell’Ordine degli Ingegneri il compito di vigilare sulla tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione di ingegnere e, a tale specifico fine, di assicurare il raggiungimento di un adeguato livello di competenza e di preparazione professionale da parte dei propri iscritti, a garanzia della sicurezza e del benessere della collettività; In particolare, al Consiglio nazionale degli Ingegneri è riservato il compito di determinare i principi e le regole della deontologia professionale, valutabili alla stregua di veri e propri obblighi giuridici gravanti sui professionisti iscritti all’Ordine; Tra i suddetti principi e regole, figurano l’obbligo di non accettare incarichi per i quali il professionista “ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l’adempimento degli impegni assunti” e di miglioramento e aggiornamento costante della propria abilità, a beneficio delle esigenze dei singoli committenti e della collettività e per il raggiungimento del “miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione” Peculiarità della figura dell’ingegnere • la professione di Ingegnere si distingue da tutte le altre professioni per la vastità dei settori in cui si esplica, dal civile e ambientale, all’industriale, all’informazione e per la molteplicità dei ruoli e delle funzioni che gli Ingegneri ricoprono, dai liberi professionisti ai professionisti dipendenti, pubblici o privati, dai docenti universitari agli insegnanti, dagli imprenditori ai dirigenti aziendali. • la competenza è il vero obiettivo per ciascun Ingegnere, da conseguire, aggiornare e conservare lungo l’intera vita lavorativa, da intendersi come unione inscindibile di formazione professionale ed esperienza maturata sul campo e come capacità personale di assunzione di responsabilità negli ambiti di attività praticati. La formazione per gli ingegneri • la formazione professionale, per la natura specifica dei suoi contenuti e dei metodi di insegnamento, è diversa e complementare alla formazione universitaria. • le attività di formazione professionale a favore degli Iscritti, data l’ampiezza dell’Ingegneria, devono articolarsi in un programma molto vasto e in un’offerta particolarmente ricca, capace di incontrare le vere esigenze di aggiornamento di ogni Ingegnere e perciò, data questa complessità, potranno essere erogate sia direttamente dagli Ordini degli Ingegneri, sia da altri enti appositamente riconosciuti e accreditati allo scopo dagli Ordini stessi. • tale disciplina assolve allo scopo generale di qualificare la professione dell’Ingegnere e di incrementare il livello qualitativo delle prestazioni professionali degli iscritti all’Ordine, a beneficio della committenza e dell’intera collettività. LINEE GUIDA REGOLAMENTO 1. Formazione professionale continua • Con l’espressione formazione professionale continua si intende l’insieme delle attività di accrescimento, approfondimento e aggiornamento delle conoscenze e delle competenze necessarie per il corretto svolgimento della professione di ingegnere. • L’Ingegnere iscritto all’Ordine ha l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. 2. Durata e contenuto dell’obbligo • Il periodo di valutazione della formazione professionale ha durata triennale. • L’inosservanza del predetto obbligo configura un illecito disciplinare per gli Ingegneri che esercitano atti professionali coperti da riserva di legge, ovvero con assunzione personale di responsabilità. • Il suo accertamento determina l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento e preclude, altresì, all’iscritto la possibilità di fregiarsi di specifiche competenze professionali in qualsiasi comunicazione diretta al singolo committente o alla collettività. • L’unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo. Nel triennio di riferimento, ogni iscritto deve conseguire almeno n. *** crediti formativi, attribuiti in base ai criteri indicati nel p regolamento. Almeno n. *** crediti devono essere conseguiti in un singolo anno solare. Nel triennio di riferimento, ogni iscritto deve conseguire almeno n. *** crediti formativi in conseguenza dello svolgimento di attività e della partecipazione a eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia professionale. Ogni iscritto è libero di scegliere gli eventi formativi ai quali intende partecipare e le attività formative che intende svolgere tra quelli previsti nell’ambito del settore professionale dell’Albo nel quale risulta iscritto. Qualora il professionista risulti iscritto a più settori dell’Albo, egli sarà libero di scegliere gli eventi formativi ai quali intende partecipare e le attività formative che intende svolgere tra quelli previsti nei diversi settori dell’Albo ai quali risulta iscritto 3. Eventi e attività riconosciute Partecipazione documentata agli eventi e/o lo svolgimento effettivo delle attività specificamente indicati nell’allegato regolamento; Partecipazione ad altri eventi e/o lo svolgimento di altre attività espressamente individuati dal Consiglio nazionale degli Ingegneri e dai singoli Consigli dell’Ordine promossi od organizzati dal Consiglio nazionale degli Ingegneri o dai singoli Consigli dell’Ordine, dell’Alta scuola di formazione. previste dalla legge. Partecipazione ad altri eventi organizzati da altre associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici e privati previo accreditamento, concesso anche sulla base di programmi di durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale degli Ingegneri o dai singoli Consigli dell’Ordine; Partecipazione ad eventi e attività ritenuti idonei organizzati ed eseguiti anche in modalità telematica, con le modalità 4. Accreditamento Le associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici e privati che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi e attività formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’Ordine della Provincia dove hanno sede, ovvero al Consiglio nazionale degli Ingegneri, ovvero alla Scuola Superiore per l’Alta formazione un’apposita istanza recante tutte le informazioni necessarie, eventualmente corredate da idonea documentazione, a consentire la valutazione delle caratteristiche dell’evento o dell’attività da realizzare in rapporto alle finalità del presente regolamento 5. Esenzioni • I casi di esenzione totale dall’obbligo di formazione professionale continua, fatta eccezione per i crediti formativi di cui all’art. 2, comma 4, sono tassativamente indicati nell’allegato presente regolamento (Gli avvocati esonerano i docenti universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori titolari di insegnamento, nonché – solo parzialmente – le donne in stato di gravidanza, gli iscritti che hanno subito infortuni, chi va a lavorare all’estero, ecc. e gli iscritti da oltre 40 anni). • Lo svolgimento di attività professionali certificate a cura dei Consigli provinciali dell’Ordine può determinare l’esenzione parziale dall’obbligo di formazione professionale continua. I Consigli provinciali dell’Ordine, con proprio regolamento, disciplinano i casi di esenzione parziale derivante dallo svolgimento di attività professionali certificate. • I dipendenti di aziende e organismi privati non sono esonerati dall’obbligo di formazione professionale continua, ma le condizioni del relativo assolvimento dovranno essere concordate con i datori di lavoro e le rappresentanze sindacali per assicurare il normale andamento dell’attività lavorativa. 6. Compiti del Consiglio Nazionale • Controllo sull’offerta formativa promossa da associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici e privati ai fini dell’accreditamento preventivo degli eventi e delle attività proposti. A tal fine, il Consiglio Nazionale si avvale della collaborazione dell’Alta scuola di formazione in Ingegneria. 7. Compiti dei Consigli provinciali • Controllo sull’offerta formativa promossa da associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici e privati ai fini dell’accreditamento preventivo degli eventi e delle attività proposti. • Vigilano sull’effettivo assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni. A tal fine, i Consigli sono legittimati a svolgere attività di controllo, anche a campione, sulle certificazioni rilasciate agli iscritti e possono chiedere agli iscritti e/o ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi eventuali chiarimenti o documentazione integrativa. 8. Registrazione e certificazione • La partecipazione a eventi e lo svolgimento di attività idonee all’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua, con l’attribuzione dei crediti formativi corrispondenti, saranno progressivamente registrati su carta professionale digitale 9. Sanzioni • Qualora, dall’esercizio dell’attività di controllo affidata ai Consigli provinciali a norma del regolamento, emerga che un iscritto ha esercitato attività professionale senza aver assolto all’obbligo di formazione professionale continua nell’anno solare o nel triennio di riferimento, sarà soggetto ai provvedimenti previsti dal codice deontologico e recepiti dal regolamento • Costituiscono illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionali in assenza dell’adempimento dell’obbligo di formazione professionale continua e la mancata o infedele registrazione degli eventi seguiti e delle attività svolte. Allegato 1 (Fonte: Centro Studi CNI, 2003) Attività /evento formativo Unità Ipotesi di attribuzione dei Crediti Esercizio professionale effettivo 1 ora 0,02 Sviluppo informale di cultura tecnica (studio, letture, dibattiti) 1 ora 0,25 Partecipazione certificabile ad eventi interni (a studi o aziende) 1 ora 0,5 Partecipazione certificabile ad eventi accreditati (seminari, conferenze e convegni) 1 ora 1 Formazione a distanza (FAD) accreditata 1 ora 1 Esposizioni a manifestazioni qualificate 1 ora 1 2000 caratteri 2 Pubblicazioni qualificate (articoli, libri, manuali) Attività /evento formativo Unità Ipotesi di attribuzione dei Crediti Preparazione di studi per pubblicazione 2000 caratteri 1 Revisione di pubblicazioni o di progetti di ricerca (referee) 2000 caratteri 3 Frequenza di corsi universitari 1 mese 10 1 ora 2 Attività /evento formativo 9 CFA 10 1 anno 4 1 ora 0,5 Viaggi di studio e stage 1 giorno 2 Brevetti ottenuti 1 patente 15 Funzionariato o partecipazione ad attività tecniche di organismi professionali 1 ora 0,25 Riunione commissioni tecniche di Enti, Associazioni o Ordini 1 ora 0,5 Insegnamento (in eventi non continuativi) Insegnamento universitario Insegnamento scolastico Partecipazione a progetti speciali