GRASSO_formazione assise consulta

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GRASSO_formazione assise consulta
Assise degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia
Siracusa 23-24 novembre 2012
Convegno
«Formazione professionale continua per gli ingegneri"
Carmelo Maria Grasso
Presidente Ordine Ingegneri
Provincia di Catania
La Formazione in Europa
• Nell’ambito delle politiche comunitarie della formazione il
Continuing Professional development (CPD) or Continuing
Professional Education (CPE) rappresenta il sistema
attraverso il quale i membri delle categorie professionali
mantengono, incrementano e migliorano le proprie
conoscenze e competenze e sviluppano le qualità personali
richieste nella loro vita professionale.
• La formazione lungo tutto l’arco della vita (Life longlearning) è infatti assunta all’Unione Europea a pilastro
della costruzione di una società dinamica fondata sulla
conoscenza e sull’innovazione.
• L’azione dell’Unione si sviluppa secondo il principio della
sussidiarietà posto che la normazione in materia è di
competenza degli Stati membri.
Risultati indagine Ceplis
(organizzazioni di professionisti raggruppate)
• Alla ricerca hanno partecipato 62 tra Ordini, Collegi e
Associazioni di Liberi Professionisti provenienti da 17
stati dell’Unione Europea.
• L’indagine si apre con la manifestazione di una chiara
convergenza di opinioni (88,5%) sulla definizione data
di formazione intesa come “somma delle attività di
apprendimento effettuate dopo la fine del corso di
studi per l'accesso alla professione e fondamentali per
l'incremento delle capacità teoriche, pratiche e
relazionali necessarie allo sviluppo dell'attività
professionale”(vedi grafico n. 1)
• La prima area indagata affronta il tema dell’ordinamento
della formazione permanente presente nelle varie nazioni e
nelle diverse tipologie professionali.
• L’analisi delle risultanze della tabella n. 1 e nel grafico n. 2
evidenzia come l’obbligo della formazione permanente per
l’esercizio della professione sia relativamente basso:
rispettivamente del 37,7% per esercitare e del 24,2 per
rimanere iscritti all’Ordine, Collegio o Associazione
professionale.
• Di contro il 75% dei partecipanti ha indicato la formazione
permanente come un obbligo etico per il professionista.
• Ciò sta ad indicare come i Liberi Professionisti vedano nella
formazione un principio fondamentale del loro essere
presenti nel mondo sociale e produttivo ben al di là di
quanto recepito dagli ordinamenti e dei regolamenti
emanati dalle nazioni di appartenenza.
Grafico Obbligo della Formazione permanente
(dati in percentuale)
La Formazione in Italia
L’aggiornamento professionale continuo e permanente è un
adempimento connesso all’entrata in vigore del DPR n.
137/2012, art.7 comma 3 (aggiornamento professionale). I
tempi di attuazione per l’adozione del regolamento per
l’aggiornamento professionale sono entro il 15 agosto 2013.
Professione
AVVOCATI
3 anni
PERITO
INDUSTRIAL
E
GEOLOGI
COMMERCI
ALISTI
3 anni
3 anni
3 anni
5 anni
2 anni
2 anni
3 anni
2 anni
3 anni
Iscritti
all’albo o
all’elenco
speciale
Iscritti
all’albo
Iscritti
all’Albo
Iscritti
all’albo
Notai in
esercizio
Iscritti
all’albo
Iscritti
all’albo
Iscritti
Iscritti
90 (min 20
l’anno) di cui
almeno 3
derivanti da
attività
formative
aventi ad
oggetto gli
argomenti
inerenti
l’ordinament
o, la
deontologia,
le tariffe e
l’organizzazi
one dello
studio
professional
e. E’
consentito
un max di 15
crediti (30
per le
donne)
acquisibili
mediante
attività di
formazione a
variabile in
base agli
anni di
iscrizione
all’albo
100 CFP (min 40 crediti
40 l’anno)
(min 10 per
partecipazio
ne ad eventi,
che abbiano
ad oggetto
materie di
ordinamento
, deontologia
e tariffa
professional
e)
45 CFP di cui
(10 nel
primo anno,
15 nel
secondo e 20
nel terzo)
50 di cui
50 CFP
almeno 6
nelle materie
di
Ordinament
o
Professional
e e Codice
Deontologic
o.
BIOLOGI
GEOMETRI
NOTAI
PERITI
AGRARI
CONSULENTI
DEL LAVORO
DOTTORI
AGRONOMI
Periodo di
valutazione
Iscritti
all’albo e
Partecipanti praticanti
abilitati al
patrocinio
90 (di cui
almeno 20
all’anno) 15
devono
derivare da
attività e
eventi
formativi con
oggetto
l’ordinament
o
professional
ee
previdenzial
e e la
N crediti del deontologia
periodo di
valutazione
150 (min 30, 12 (min 2
max 70
l’anno)Alme
l’anno)
no 0,5 CFP
l’anno
devono
derivare da
attività
formative
aventi ad
oggetto gli
argomenti
inerenti
l’ordinament
o, la
deontologia,
la
previdenza,
la tutela dei
dati
personali, la
tutela della
salute e della
sicurezza
negli studi
professionali
,
l’information
tecnology e
Professione
Valore del
credito
N crediti
del periodo
di
valutazione
DOTTORI
AGRONOMI
COMMERCIA
LISTI
GEOMETRI
NOTAI
1 credito = 1
h di
formazione
(max 24 per
evento)
1 credito = 8
ore di
formazione
1 credito = 1
h di
formazione
1 credito = 1
h di
formazione
Cfr tabella
articolo 3
90 (di cui
150 (min 30,
almeno 20
max 70
all’anno) 15 l’anno)
devono
derivare da
attività e
eventi
formativi con
oggetto
l’ordinament
o
professionale
e
previdenziale
e la
deontologia
12 (min 2
l’anno)Almen
o 0,5 CFP
l’anno
devono
derivare da
attività
formative
aventi ad
oggetto gli
argomenti
inerenti
l’ordinament
o, la
deontologia,
la
previdenza,
la tutela dei
dati
personali, la
tutela della
salute e della
sicurezza
negli studi
professionali,
l’information
tecnology e
l’organizzazio
ne dello
studio
professionale
90 (min 20
l’anno) di cui
almeno 3
derivanti da
attività
formative
aventi ad
oggetto gli
argomenti
inerenti
l’ordinament
o, la
deontologia,
le tariffe e
l’organizzazio
ne dello
studio
professionale
. E’
consentito
un max di 15
crediti (30
per le donne)
acquisibili
mediante
attività di
formazione a
distanza
variabile in
100 CFP (min
base agli anni 40 l’anno)
di iscrizione
all’albo
AVVOCATI
BIOLOGI
PERITO
INDUSTRIALE
PERITI
AGRARI
CONSULENTI
DEL LAVORO
CFP decisi dal 1 CFP = 1 h di 1 CFP = 1 h
Collegio
formazione
(4 CFP per
convegni
della durata
superiore alle
3h)
40 crediti
(min 10 per
partecipazion
e ad eventi,
che abbiano
ad oggetto
materie di
ordinamento,
deontologia
e tariffa
professionale
)
45 CFP di cui
(10 nel primo
anno, 15 nel
secondo e 20
nel terzo)
GEOLOGI
1 CFP= 1 h di
formazione
(max 50 per
evento)
50 di cui
50 CFP
almeno 6
nelle materie
di
Ordinamento
Professionale
e Codice
Deontologico
.
Professione
AVVOCATI
BIOLOGI
DOTTORI
AGRONOMI
COMMERCIAL
ISTI
per almeno
6 mesi;c)
raggiungime
nto del 65°
anno di età
o del 35°
anno di
anzianità di
iscrizione
all’Albo;d)
altri casi di
documentat
o
impediment
o derivante
da accertate
cause di
forza
maggiore.
casi
sopraindicat
i,
dall’obbligo
biennale dei
100 CFP
andranno
sottratti i
crediti
formativi in
proporzione
ai mesi di
dispensa.
GEOMETRI
mesi;d) altri
casi di
documentat
o
impediment
o derivante
da cause di
forza
maggiore.
NOTAI
PERITO
INDUSTRIALE
PERITI
AGRARI
CONSULENTI
DEL LAVORO
GEOLOGI
Professione
AVVOCATI
a) relazioni o
lezioni negli
eventi
formativi o
nelle scuole
forensi o nelle
scuole di
specializzazio
ne per le
professioni
legali; (max
12 crediti
b)
pubblicazioni
in materia
giuridica;
(max 24
Attività
crediti)
formative
c) contratti di
riconosciute
insegnamento
(oltre alla
in materie
partecipazion
giuridiche
e a corsi di
stipulati con
aggiornament
istituti
o, corsi di
universitari ed
formazione,
enti
master,
equiparati;
convegni)
(max 24
crediti)
d)
partecipazion
e alle
commissioni
per gli esami
di Stato di
avvocato, per
tutta la
durata
dell’esame.(m
ax 12 crediti)
BIOLOGI
DOTTORI
AGRONOMI
Tab.1
COMMERCIAL
ISTI
GEOMETRI
NOTAI
CFP attribuiti Tab.2
dal Consiglio
Nazionale:relazioni in
convegni,
seminari,
ecc…pubblicazionilezioni in
corsi, master,
ecc…docenza
presso istituti
tecnici,
universitari ed
enti
equiparatisuperamento
di esami in
corsi
universitari
attinenti alla
professione
PERITO
INDUSTRIALE
Tab.3
PERITI
AGRARI
Tab.4
CONSULENTI
DEL LAVORO
Tab.5
GEOLOGI
Tab.6
Professione
Accreditamento
AVVOCA
TI
BIOLOGI
DOTTORI
AGRONOMI
COMMERCI
ALISTI
appartien
e alla
compete
nza del
Consiglio
nazionale
forense
l’accredit
amento
di eventi
da
svolgersi
all’estero
, che
siano
organizza
ti da
organismi
stranieri,
ovvero –
a
richiesta
dei
soggetti
organizza
toriquelli che
prevedon
o la
ripetizion
e di
identici
program
mi in più
circondar
io
distretti;
I corsi
vengono
programma
ti
dall’Ordine
Nazionale
dei Biologi,
anche in
collaborazio
ne, sulla
base
dell’elabora
zione e
dello studio
dei bisogni
formativi
dei propri
iscritti. Al
termine di
ogni corso
di
formazione
o
aggiorname
nto deve
essere
previsto un
esame
finale,
inoltre deve
essere
sempre
prevista la
valutazione,
da parte dei
partecipanti
, della
1. Il
Consiglio
nazionale
verifica la
conformità
dei
programmi
formativi al
regolament
o.
2. Gli
Ordini e/o
le
Federazioni
regionali
presentano
al Consiglio
nazionale il
programma
formativo
entro il 30
settembre
di ogni
anno.
3. Il
Consiglio
nazionale
delibera la
conformità
dei
programmi
formativi
degli Ordini
e delle
Federazioni
regionali
entro 45
Il Consiglio
Nazionale,
valuta ed
approva i
programm
i di
formazion
e
profession
ale
continua
ed
obbligatori
a
predispost
i dagli
Ordini
territoriali;
nell’ambito
di tale
attività il
Consiglio
Nazionale
attribuisce i
crediti
formativi
alle singole
attività
comprese
nei
programmi
tenendo
conto dei
seguenti
elementi:
GEOMETRI
NOTAI
Il Consiglio
Nazionale
predispone i
temi e la
durata dei
“corsi di
formazione”
anche
strutturati
in singoli
moduli e
può
valutare e
accreditare i
corsi
proposti da
altri soggetti
avvalendosi,
se del caso,
di un
comitato
tecnico
scientifico. I
Collegi
provinciali e
Circondariali
possono
accreditare
eventuali
“seminari”
organizzati
da altri
soggetti.
Il CNN
provvede al
riconoscime
nto dei
crediti
formativi
agli eventi
formativi
attenendosi
a criteri
oggettivi e
predetermi
nati, con
delibera
motivata in
caso di
diniego.
PERITO
INDUSTRIAL
E
Le funzioni
di
accreditame
nto,
promozione
e
coordiname
nto delle
attività
formative
spettano al
Collegio
della
provincia
ove è
proposto
l’evento
formativo.
PERITI
AGRARI
Il Consiglio
Nazionale,
dopo aver
ricevuto la
richiesta di
accreditame
nto da parte
del
Consiglio
Provinciale
ed averne
vagliato la
rispondenza
a quanto
previsto dal
regolament
o,
attribuisce i
crediti
formativi
professional
i ai singoli
eventi,
valutando i
seguenti
elementi:
CONSULENTI
DEL LAVORO
GEOLOGI
1. I soggetti
interessati
all’accredita
mento di un
evento (…)
devono
presentare
preventiva
mente
apposita
domanda al
Consiglio
provinciale
nel cui
ambito
territoriale
si svolge
l’evento.
E’ istituita
dal CNG una
commission
e APC.
2. Il
Consiglio
provinciale
delibera
entro 30
giorni dal
ricevimento
della
domanda.
3. La
domanda
deve
contenere
la
descrizione
analitica
dell’evento
e l’evidenza
della sua
conformità
a quanto
Il CNG:
1. vigila
sullo
svolgiment
o dell’APC
in termini di
efficacia
dell’informa
zione agli
iscritti,
sull’omogen
eità
formativa e
della
proposta di
aggiorname
nto sul
territorio
nazionale
anche in
relazione
alla sua
qualità;
2.
promuove
ed organizza
direttament
e eventi di
aggiorname
nto,
raccordand
osi con
l'O.R.
territorialm
appartiene
alla
competenza
dei singoli
Consigli
dell’ordine
territoriali
l’accreditam
ento di ogni
altro evento,
in ragione
del suo
luogo di
svolgimento.
L’accreditam
ento viene
concesso
valutando la
tipologia e la
qualità
dell’evento
formativo,
nonché gli
argomenti
trattati.
L’Ordine
potrà
collaborar
e alla
realizzazio
ne di
qualunqu
e evento
formativo
anche con
soggetti
privati,
giudicati
adeguati
Decorsi 45
giorni dal
ricevimento, il
programma
formativo è
ritenuto
conforme.
4. Il
programma
formativo
nazionale è
approvato dal
Consiglio
nazionale
entro il 30
novembre di
ogni anno.
5. Il Consiglio
Nazionale
attribuisce i
crediti
formativi alle
singole
attività
comprese nei
programmi
tenendo
conto dei
seguenti
elementi:
a) tipologia e
modalità di
svolgimento;
b) durata
effettiva;
c) contenuti ed
argomenti
trattati;
d) qualifica dei
relatori.
Il Consiglio
Nazionale, per
la valutazione e
l’approvazione
dei programmi
formativi
predisposti
dagli Ordini
territoriali e per
l’attribuzione
dei crediti
formativi
afferenti alle
singole attività
formative, si
avvale di
un’apposita
commissione
istituita presso
il Consiglio
Nazionale
stesso
La
partecip
azione
agli
eventi
formativ
i
organizz
ati al di
fuori del
territori
o
italiano,
su
istanza
dell’iscri
tto, sarà
oggetto
di
valutazio
ne per il
riconosci
mento
dei CFP
da parte
del
Consiglio
Nazional
e.
Al fine di
ottenere il
riconoscimento
di crediti
formativi, il
richiedente
deve
presentare
apposita
domanda al
CNN, almeno
venti giorni
prima della
data prevista
per lo
svolgimento o
per l’inizio
dell’evento da
accreditare .I
soggetti privati
che intendano
presentare
domanda per il
riconoscimento
di crediti
formativi
dovranno
registrarsi
entro il 31
marzo di ogni
anno tra i
soggetti
accreditati
nell’ambito del
programma di
formazione
professionale
permanente
dei notai.
Spetterà
sempre e
comunque
al Collegio
la
valutazione
del numero
di crediti da
assegnare
agli eventi
formativi,
anche a
quelli
organizzati
e/o svolti
senza il
coinvolgim
ento del
Collegio
stesso. Il
CNPI può
proporre ai
Collegi
provinciali
l’accredita
mento di
enti
pubblici
e/o privati
che
intendano
proporre
crediti
formativi,
anche a
distanza,
sul
territorio
nazionale,
attribuend
o i relativi
crediti
a) la
tipologia e
modalità di
svolgiment
o
dell’evento
formativo
rispetto
alle
competenz
e
professiona
li dei periti
agrari;
b) durata
effettiva
dell’evento
ed
argomenti
trattati
che, in ogni
caso,
devono
essere
sempre
riferiti alla
attività
professiona
le del
perito
agrario;
c)
competenz
ae
qualifica
dei relatori
4. Il
Consiglio
provinciale si
riserva, in
ogni caso, di
controllare e
verificare,
anche
successivam
ente
all’evento
nelle forme
che riterrà
più
opportune,
la
rispondenza
del
programma
inviato e
valutato
rispetto
all’effettivo
svolgimento
dei lavori.
5. La non
corrisponde
nza
dell’evento
effettivamen
te realizzato
ai requisiti
indicati nella
domanda
costituisce
motivo di
revoca o
riduzione dei
crediti
formativi.
3. ha facoltà
di emanare
norme di
indirizzo per
il
funzioname
nto della
Commission
e;
4. aggiorna
sul proprio
sito l’elenco
dei corsi
accreditati
e le
domande/ri
sposte ai
quesiti più
frequenti.
Professione
AVVOC BIOLO
ATI
GI
CONS
DOTTO
ULENT
COMM
PERITO
RI
GEOME
PERITI
I DEL
ERCIALI
NOTAI INDUST
AGRON
TRI
AGRARI LAVO
STI
RIALE
OMI
RO
GEOLOGI
5. Gli OO.RR. organizzano, promuovono e ricevono proposte di
iniziative per l’APC e le trasmettono alla Commissione APC. Gli OO.RR.
esaminano i programmi e quelli loro presentati per verificare
conformità al Regolamento;
6. Propongono inoltre il numero di crediti da assegnare a ogni evento
7. Il riconoscimento di eventi organizzati da Enti pubblici e da privati è
subordinato al parere
Dell’O.R. territorialmente competente.
8. Gli OO.RR. inviano alla Commissione APC il programma dell’evento
di aggiornamento che
deve contenere almeno:
-data, luogo e durata dell’evento;
-informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di CV;;
-argomenti trattati;
-durata della trattazione degli argomenti;
-crediti proposti per l’evento secondo l’art. 6 del presente
Regolamento.
9 Qualora un evento, già accreditato, fosse rinviato a nuova data, sarà
sufficiente comunicare la nuova data. Si può procedere alla richiesta di
accreditamento anche per eventi con data indicativa;
10. I corsi ripetuti nella stessa regione o in altra regione, una volta
approvati, non devono essere ulteriormente validati dalla commissione
APC, a condizione che il programma dell'evento resti inalterato e sia
svolto per almeno l‟80% dagli stessi docenti.
11. L’Ente organizzatore dovrà attestare, all’O.R. competente
l’ingresso e l’uscita dei singoli partecipanti secondo criteri atti a
registrare le presenze.
12. La Commissione APC si riunisce almeno ogni 60 giorni.
13. I compiti della Commissione APC sono la verifica e la validazione
delle proposte degli OO.RR. pervenute non oltre i 15 giorni precedenti
la riunione e la validazione del numero di crediti.
14. Entro i 15 giorni successivi alla riunione, la segreteria del CNG
renderà noto agli OO.RR. l’esito della valutazione con comunicazione
scritta. L’eventuale parere difforme da quanto richiesto dagli OO.RR.
deve essere motivato.
Principi generali
La legge affida ai Consigli territoriali e nazionale dell’Ordine
degli Ingegneri il compito di vigilare sulla tutela dell’interesse
pubblico al corretto esercizio della professione di ingegnere e,
a tale specifico fine, di assicurare il raggiungimento di un
adeguato livello di competenza e di preparazione
professionale da parte dei propri iscritti, a garanzia della
sicurezza e del benessere della collettività;
In particolare, al Consiglio nazionale degli Ingegneri è
riservato il compito di determinare i principi e le regole della
deontologia professionale, valutabili alla stregua di veri e
propri obblighi giuridici gravanti sui professionisti iscritti
all’Ordine;
Tra i suddetti principi e regole, figurano l’obbligo di non
accettare incarichi per i quali il professionista “ritenga di non
avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di
non avere adeguata potenzialità per l’adempimento degli
impegni assunti” e di miglioramento e aggiornamento
costante della propria abilità, a beneficio delle esigenze dei
singoli committenti e della collettività e per il raggiungimento
del “miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di
attuazione”
Peculiarità della figura dell’ingegnere
• la professione di Ingegnere si distingue da tutte le altre
professioni per la vastità dei settori in cui si esplica, dal civile
e ambientale, all’industriale, all’informazione e per la
molteplicità dei ruoli e delle funzioni che gli Ingegneri
ricoprono, dai liberi professionisti ai professionisti dipendenti,
pubblici o privati, dai docenti universitari agli insegnanti, dagli
imprenditori ai dirigenti aziendali.
• la competenza è il vero obiettivo per ciascun Ingegnere, da
conseguire, aggiornare e conservare lungo l’intera vita
lavorativa, da intendersi come unione inscindibile di
formazione professionale ed esperienza maturata sul campo e
come capacità personale di assunzione di responsabilità negli
ambiti di attività praticati.
La formazione per gli ingegneri
• la formazione professionale, per la natura specifica dei suoi
contenuti e dei metodi di insegnamento, è diversa e
complementare alla formazione universitaria.
• le attività di formazione professionale a favore degli Iscritti,
data l’ampiezza dell’Ingegneria, devono articolarsi in un
programma molto vasto e in un’offerta particolarmente
ricca, capace di incontrare le vere esigenze di
aggiornamento di ogni Ingegnere e perciò, data questa
complessità, potranno essere erogate sia direttamente
dagli Ordini degli Ingegneri, sia da altri enti appositamente
riconosciuti e accreditati allo scopo dagli Ordini stessi.
• tale disciplina assolve allo scopo generale di qualificare la
professione dell’Ingegnere e di incrementare il livello
qualitativo delle prestazioni professionali degli iscritti
all’Ordine, a beneficio della committenza e dell’intera
collettività.
LINEE GUIDA REGOLAMENTO
1. Formazione professionale continua
• Con l’espressione formazione professionale continua si
intende l’insieme delle attività di accrescimento,
approfondimento e aggiornamento delle conoscenze e
delle competenze necessarie per il corretto svolgimento
della professione di ingegnere.
• L’Ingegnere iscritto all’Ordine ha l’obbligo di mantenere e
aggiornare la propria preparazione professionale mediante
la partecipazione alle attività di formazione professionale
continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le
modalità ivi indicate.
2. Durata e contenuto dell’obbligo
• Il periodo di valutazione della formazione professionale ha
durata triennale.
• L’inosservanza del predetto obbligo configura un illecito
disciplinare per gli Ingegneri che esercitano atti
professionali coperti da riserva di legge, ovvero con
assunzione personale di responsabilità.
• Il suo accertamento determina l’applicazione delle sanzioni
previste dal regolamento e preclude, altresì, all’iscritto la
possibilità di fregiarsi di specifiche competenze
professionali in qualsiasi comunicazione diretta al singolo
committente o alla collettività.
• L’unità di misura della formazione professionale continua è
il credito formativo.
Nel triennio di riferimento, ogni iscritto deve conseguire
almeno n. *** crediti formativi, attribuiti in base ai criteri
indicati nel p regolamento. Almeno n. *** crediti devono
essere conseguiti in un singolo anno solare.
Nel triennio di riferimento, ogni iscritto deve conseguire
almeno n. *** crediti formativi in conseguenza dello
svolgimento di attività e della partecipazione a eventi
formativi concernenti l’ordinamento professionale e la
deontologia professionale.
Ogni iscritto è libero di scegliere gli eventi formativi ai quali
intende partecipare e le attività formative che intende
svolgere tra quelli previsti nell’ambito del settore
professionale dell’Albo nel quale risulta iscritto. Qualora il
professionista risulti iscritto a più settori dell’Albo, egli sarà
libero di scegliere gli eventi formativi ai quali intende
partecipare e le attività formative che intende svolgere tra
quelli previsti nei diversi settori dell’Albo ai quali risulta
iscritto
3. Eventi e attività riconosciute
Partecipazione documentata agli eventi e/o lo svolgimento
effettivo delle attività specificamente indicati nell’allegato
regolamento;
Partecipazione ad altri eventi e/o lo svolgimento di altre
attività espressamente individuati dal Consiglio nazionale
degli Ingegneri e dai singoli Consigli dell’Ordine promossi od
organizzati dal Consiglio nazionale degli Ingegneri o dai singoli
Consigli dell’Ordine, dell’Alta scuola di formazione.
previste dalla legge.
Partecipazione ad altri eventi organizzati da altre associazioni,
enti, istituzioni od organismi pubblici e privati previo
accreditamento, concesso anche sulla base di programmi di
durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale degli
Ingegneri o dai singoli Consigli dell’Ordine;
Partecipazione ad eventi e attività ritenuti idonei organizzati
ed eseguiti anche in modalità telematica, con le modalità
4. Accreditamento
Le associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici e privati
che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi
e attività formativi da loro organizzati devono presentare al
Consiglio dell’Ordine della Provincia dove hanno sede, ovvero
al Consiglio nazionale degli Ingegneri, ovvero alla Scuola
Superiore per l’Alta formazione un’apposita istanza recante
tutte le informazioni necessarie, eventualmente corredate da
idonea documentazione, a consentire la valutazione delle
caratteristiche dell’evento o dell’attività da realizzare in
rapporto alle finalità del presente regolamento
5. Esenzioni
• I casi di esenzione totale dall’obbligo di formazione
professionale continua, fatta eccezione per i crediti
formativi di cui all’art. 2, comma 4, sono tassativamente
indicati nell’allegato presente regolamento (Gli avvocati
esonerano i docenti universitari di prima e seconda fascia
e i ricercatori titolari di insegnamento, nonché – solo
parzialmente – le donne in stato di gravidanza, gli iscritti
che hanno subito infortuni, chi va a lavorare all’estero, ecc.
e gli iscritti da oltre 40 anni).
• Lo svolgimento di attività professionali certificate a cura dei
Consigli provinciali dell’Ordine può determinare l’esenzione
parziale dall’obbligo di formazione professionale continua. I
Consigli provinciali dell’Ordine, con proprio regolamento,
disciplinano i casi di esenzione parziale derivante dallo
svolgimento di attività professionali certificate.
• I dipendenti di aziende e organismi privati non sono
esonerati dall’obbligo di formazione professionale continua,
ma le condizioni del relativo assolvimento dovranno essere
concordate con i datori di lavoro e le rappresentanze
sindacali per assicurare il normale andamento dell’attività
lavorativa.
6. Compiti del Consiglio Nazionale
• Controllo sull’offerta formativa promossa da associazioni,
enti, istituzioni od organismi pubblici e privati ai fini
dell’accreditamento preventivo degli eventi e delle attività
proposti. A tal fine, il Consiglio Nazionale si avvale della
collaborazione dell’Alta scuola di formazione in Ingegneria.
7. Compiti dei Consigli provinciali
• Controllo sull’offerta formativa promossa da associazioni,
enti, istituzioni od organismi pubblici e privati ai fini
dell’accreditamento preventivo degli eventi e delle attività
proposti.
• Vigilano sull’effettivo assolvimento dell’obbligo di
formazione professionale continua da parte degli iscritti
nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni. A tal fine, i
Consigli sono legittimati a svolgere attività di controllo,
anche a campione, sulle certificazioni rilasciate agli iscritti
e possono chiedere agli iscritti e/o ai soggetti che hanno
organizzato gli eventi formativi eventuali chiarimenti o
documentazione integrativa.
8. Registrazione e certificazione
• La partecipazione a eventi e lo svolgimento di attività
idonee all’assolvimento dell’obbligo di formazione
professionale continua, con l’attribuzione dei crediti
formativi corrispondenti, saranno progressivamente
registrati su carta professionale digitale
9. Sanzioni
• Qualora, dall’esercizio dell’attività di controllo affidata ai
Consigli provinciali a norma del regolamento, emerga che
un iscritto ha esercitato attività professionale senza aver
assolto all’obbligo di formazione professionale continua
nell’anno solare o nel triennio di riferimento, sarà soggetto
ai provvedimenti previsti dal codice deontologico e recepiti
dal regolamento
•
Costituiscono illecito disciplinare lo svolgimento di attività
professionali in assenza dell’adempimento dell’obbligo di
formazione professionale continua e la mancata o infedele
registrazione degli eventi seguiti e delle attività svolte.
Allegato 1 (Fonte: Centro Studi CNI, 2003)
Attività /evento formativo
Unità
Ipotesi di
attribuzione dei
Crediti
Esercizio professionale effettivo
1 ora
0,02
Sviluppo informale di cultura tecnica
(studio, letture, dibattiti)
1 ora
0,25
Partecipazione certificabile ad eventi interni
(a studi o aziende)
1 ora
0,5
Partecipazione certificabile ad eventi accreditati
(seminari, conferenze e convegni)
1 ora
1
Formazione a distanza (FAD) accreditata
1 ora
1
Esposizioni a manifestazioni qualificate
1 ora
1
2000 caratteri
2
Pubblicazioni qualificate
(articoli, libri, manuali)
Attività /evento formativo
Unità
Ipotesi di
attribuzione dei
Crediti
Preparazione di studi per
pubblicazione
2000 caratteri
1
Revisione di pubblicazioni o
di progetti di ricerca (referee)
2000 caratteri
3
Frequenza di corsi universitari
1 mese
10
1 ora
2
Attività /evento formativo 9 CFA
10
1 anno
4
1 ora
0,5
Viaggi di studio e stage
1 giorno
2
Brevetti ottenuti
1 patente
15
Funzionariato o partecipazione
ad attività tecniche di organismi professionali
1 ora
0,25
Riunione commissioni tecniche di Enti,
Associazioni o Ordini
1 ora
0,5
Insegnamento (in eventi non continuativi)
Insegnamento universitario
Insegnamento scolastico
Partecipazione a progetti speciali